35.2014.69
Negata esistenza ritardata giustizia visto che la stabilizzazione dello stato di salute dell'assicurato era ancora in dubbio, cosicché l'amministrazione era di fatto impedito a emanare la propria deci
5 novembre 2014Italiano14 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2014.69
mm
Lugano
5 novembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso per denegata/ritardata giustizia del 14
agosto 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 2
contro
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Nel 1998, RI 1, dipendente
dell’Ufficio __________ in qualità di operatore di misure di alta frequenza e,
perciò, assicurato contro gli infortuni presso l’CO 1, é rimasto vittima di un
infortunio al ginocchio destro.
L’Istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
Il caso si é protratto nel
corso degli anni e ha necessitato di numerosi interventi chirurgici.
1.2. Nel mese di aprile 2014, il
medico curante specialista dell’assicurato, PD dott. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica, ha informato l’CO 1 di aver prospettato una ricostruzione
del legamento crociato anteriore per ovviare all’instabilità del ginocchio destro,
auspicando di poter discutere della questione con il medico fiduciario dott. __________
(cfr. doc. 285).
Deve essere precisato che,
nel frattempo, RI 1 era stato convocato a una visita fiduciaria di controllo presso
il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, che ha avuto luogo in
data 16 aprile 2014 (cfr. doc. 282).
1.3. Nel corso dell’estate 2014,
l’assicurato, rispettivamente il suo patrocinatore, hanno più volte sollecitato
la trasmissione del referto relativo alla visita del 16 aprile 2014 (cfr. doc.
287, 289 e 294).
1.4. Con ricorso per
denegata/ritardata giustizia del 14 agosto 2014, l’assicurato, rappresentato
dall’avv. __________, ha chiesto che l’Istituto convenuto venga condannato a
trasmettergli immediatamente il rapporto stilato dal dott. __________, a
rispondere immediatamente alla richiesta del dott. __________, nonché a emanare
immediatamente la decisione su opposizione riguardante l’entità della menomazione
all’integrità.
Questi, in particolare,
gli argomenti sviluppati dall’insorgente a sostegno delle proprie pretese:
" (…).
Ora, nel caso che occupa, non vi é chi non veda come il ritardo di
CO 1 e di AI appaia manifestamente come non scusabile. La visita medica
effettuata dal dr. __________ data ormai del mese di aprile 2014 e, in assenza
di una decisione sulla necessità di procedere ad un’ulteriore operazione, lo
stato di salute del signor RI 1 subisce evidenti pregiudizi. Non solo: egli
attende da più di un anno che venga accertato il peggioramento del suo stato di
salute, che di fatto, a differenza del passato, oggi gli impedisce di assumere
qualsiasi attività professionale, benché lo stesso rimanga ancora sotto
contratto presso l’__________. Nemmeno sono scusabili i continui rimpalli da
un’Autorità all’altra o eventuali carichi di lavoro, e ciò conformemente alla
giurisprudenza citata sopra. Conformemente ai principi sanciti dalla stessa,
del resto, sia il sottoscritto patrocinatore, sia direttamente il signor RI 1,
si sono più volte prodigati allo scopo di sollecitare finalmente una risposta
di quesiti sottoposti sia ad __________ sia a CO 1. Lettere interlocutorie,
preannunci di prese di posizione formali da qui a qualche giorno,
rispettivamente a settimana, puntualmente sempre disattesi, non possono certo
giustificare di prolungare oltre misura un’attesa che, giunti a questo punto,
non é più nell’interesse di nessuno."
(doc. I)
1.5. L’Istituto assicuratore, in
risposta, ha chiesto che il ricorso per denegata giustizia venga respinto con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. III + allegato).
Fatti
1.6. In data 19 settembre 2014,
l’avv. __________ ha informato il TCA che nel frattempo l’assicurato aveva
deciso di affidare la difesa dei propri interessi alla lic. iur. RA 2 (doc. V).
Interpellata dal TCA, la
nuova patrocinatrice ha dichiarato di non avere ulteriori osservazioni da
formulare né nuovi mezzi di prova da produrre (doc. VI).
Considerandi
In ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12.
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21.
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2
Oggetto litigioso é la
questione di sapere se l’CO 1 si è reso colpevole oppure no di un diniego di
giustizia nei confronti di RI 1.
Il TCA constata che, nel
frattempo, il dott. __________ ha consegnato all’amministrazione il referto
relativo alla visita fiduciaria di controllo del 14 aprile 2014, il quale é poi
stato immediatamente intimato all’assicurato e all’Ufficio AI (cfr. doc. 298 e
doc. III, p. 2).
Pertanto, nella misura in
cui si chiede che all’CO 1 venga fatto ordine di trasmettere il rapporto appena
citato all’insorgente e all’__________ (cfr. doc. I, p. 8), il ricorso per
denegata/ritardata giustizia sub judice é privo di oggetto.
2.3
Giusta l'art. 56 cpv. 2 LPGA,
il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda
dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.
Secondo l’Alta Corte, vi è
diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si
occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (cfr. DTF 114 V
147.
consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Il ritardo ingiustificato
a statuire é una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29
cpv. 1 Cost e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si é in presenza di un ritardo ingiustificato
a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria competente non emana
la decisione che le compete entro il termine previsto dalla legge oppure entro
un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze
fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 e riferimenti
ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il grado di complessità
dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come pure il comportamento di
quest’ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I 312 consid. 5.2; 125 V 188
consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una parte, all’interessato
intraprendere determinati passi per invitare l’autorità a decidere, in
particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure ricorrendo per
ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non possano essere
rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura, essa non é
legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un sovraccarico
strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura; spetta in
effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale da
garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle regole
(DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).
Il principio secondo cui
la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere
semplice e spedita (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA), è espressione di un
principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò,
anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid. 4b; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
Dottrina
e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa
soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa
prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori
supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza
notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto
se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das
Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti
alla giurisprudenza federale).
Nell’ambito di una
procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una
valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento
del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica
soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il
proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di
un esame sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver
ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente
superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente
pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003
consid. 4.1).
2.4
In una sentenza I 841/02 del
25.
giugno 2003, pubblicata in DTF 129 V p. 411 e seg., il TFA ha ammesso
l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della
Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una
procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata
presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza
impugnata).
Nella DTF 125 V 188ss., il
TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di
un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui
l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare
la decisione di sua competenza.
Nella RAMI 1997 U 286, p.
339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un
tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una
causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia
a partire dall'evasione di un atto di ricusa).
In quella stessa pronunzia,
il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere
circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei
denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20
Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als
Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine
Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine
unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits
hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40
Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)
Più di recente, l’Alta
Corte ha riconosciuto l’esistenza di un ritardo inammissibile trattandosi di un
tribunale cantonale che aveva lasciato trascorrere 25 mesi tra la fine dello
scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi
al Tribunale federale, rispettivamente più di tre anni dall’inoltro del ricorso
cantonale, in una causa senza difficoltà eccessive in materia di assicurazione
contro gli infortuni (STF 8C_176/2011 del 20 aprile 2011) oppure quando é
trascorso un termine di 24 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e
l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, in
una causa il cui oggetto era unicamente il grado d’invalidità del ricorrente e
in cui quest’ultimo aveva circoscritto le sue censure a due aspetti che non
presentavano difficoltà particolari (STF 8C_613/2009 del 22 febbraio 2010). Per
contro, un periodo di 18 mesi trascorso tra la fine dello scambio degli
allegati davanti alla giurisdizione cantonale e il ricorso per denegata
giustizia inoltrato al Tribunale federale, non é stato qualificato quale
ritardo ingiustificato, tenuto conto della necessità di procedere a un
minuzioso apprezzamento di numerosi rapporti medici o perizie (STF 8C_615/2009 del
28.
settembre 2009).
2.5
Nella concreta evenienza, dalle
carte processuali si evince segnatamente che, dopo l’impianto di condrociti
autologhi nel ginocchio destro (maggio 2013 - cfr. doc. 203), l’amministrazione
ha più volte chiesto al PD Kessler di produrre la documentazione relativa ai
consulti post-operatori da lui eseguiti, e ciò nell’ottica di disporre una
visita fiduciaria di controllo (cfr. doc. 261, 263, 267, 273 e 276).
Il citato medico curante
specialista ha dato seguito alla richiesta dell’CO 1 soltanto all’inizio del
mese di aprile 2014 (cfr. doc. 283 - “date de reception: 02.04.2014.”).
Nel frattempo, con
l’accordo dell’insorgente (cfr. doc. 275: “Lo informo che non abbiamo più
ricevuto documentazione dal prof. __________. Lui lo vede il 26.03.2014 e
chiederà di farsi consegnare i rapporti. RI 1 preferisce aspettare piuttosto
che fare una visita MC senza rapporti del prof. dott. __________.” e doc. 279:
“RI 1, qualora la CO 1 ritenesse opportuna una visita medico-__________, desidererebbe
essere visto dal dott. __________ che, a suo tempo, aveva assistito
all’intervento.”), l’assicuratore ha disposto una visita fiduciaria di
controllo per il 16 aprile 2014 (il corsivo é del redattore).
Con rapporto del 22 aprile
2014, il PD __________ ha informato l’Istituto assicuratore circa le risultanze
della consultazione del 16 aprile 2014, precisando che, a suo avviso, entrava
ancora in linea di conto un intervento di stabilizzazione del ginocchio destro.
Egli ha peraltro affermato di voler preliminarmente discutere della questione
con il dott. __________ (cfr. doc. 285).
Nel prosieguo, il
ricorrente, personalmente o per il tramite dell’avv. __________, ha sollecitato
dall’CO 1 la consegna del referto elaborato dal dott. __________ a seguito
della visita del 14 aprile 2014, rispettivamente l’evasione del quesito
sollevato dal dott. __________ a proposito dell’ulteriore procedere terapeutico
(cfr. doc. 287, 289 e 294).
Dall’incarto risulta che
il medico fiduciario ha consegnato il proprio rapporto all’inizio di settembre 2014. In quella sede, egli ha sostenuto che dall’intervento prospettato dal dott. __________ non vi
sarebbe da attendersi dei sostanziali miglioramenti dello stato di salute
infortunistico, di modo che conserverebbero tutta la loro validità sia la
valutazione dell’esigibilità lavorativa che quella della menomazione
all’integrità, precedentemente espresse (cfr. doc. 298 e doc. 198, p. 31).
2.6
Chiamato a pronunciarsi nel
caso di specie, il TCA osserva innanzitutto che l’CO 1 é stato costretto a
posticipare la definizione delle prestazioni di lunga durata, in ragione della
decisione dell’assicurato di sottoporsi, nell’aprile 2013, al noto intervento
d’impianto di condrociti autologhi.
In secondo luogo, non
appare arbitraria la decisione dell’amministrazione di disporre una nuova
visita fiduciaria di controllo che tenesse conto degli esiti dell’operazione
appena menzionata, tanto più che il PD dott. __________ aveva nel frattempo posto
l’indicazione per un ulteriore intervento chirurgico, questa volta di
stabilizzazione del ginocchio destro.
Al riguardo, va considerato,
da un lato, che occorreva forzatamente attendere del tempo per valutare se
l’intervento d’impianto di condrociti avesse o meno comportato dei miglioramenti
a livello del ginocchio destro rispetto a quanto riscontrato in occasione della
visita fiduciaria del 18 aprile 2012 e, dall’altro, le difficoltà incontrate
dall’CO 1 per entrare in possesso dei rapporti relativi alle visite post-operatorie
effettuate dal medico curante specialista dell’assicurato.
Ora, alla luce di quanto
precede e tenuto conto dei precedenti giurisprudenziali evocati al considerando
2.4
, il fatto che al momento in cui é stato inoltrato il ricorso per denegata
giustizia (agosto 2014), l’Istituto assicuratore non avesse ancora emanato la
propria decisione sulla stabilizzazione dello stato di salute infortunistico e,
quindi, sul diritto del ricorrente alle prestazioni di lunga durata (rendita
d’invalidità + indennità per menomazione all’integrità), non costituisce
ancora, secondo questa Corte, una ritardata giustizia.
In queste condizioni, nella
misura in cui non é divenuto privo di oggetto, il ricorso per
denegata/ritardata giustizia presentato da RI 1 deve essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in cui non é
divenuto privo di oggetto, il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti