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Decisione

35.2014.70

Caduta con frattura omero dx. Sintomatologia non correlabile con danno oggettivabile: negata adeguatezza del nesso causale con infortunio (applic. della "psico-prassi"). Negato diritto a rendita d'inv

3 dicembre 2014Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

i reperti evidenziati dall’esame strumentale appena citato possano correlare,

in tutto o in parte, con la sintomatologia denunciata dal signor RI 1, e ciò

tanto più che non risulta che l’esito della RMN in questione sia stato

considerato dai sanitari della __________.” (doc. IX).

Questo, in particolare, il

tenore della sua risposta del 3 novembre 2014:

" (…).

La stessa risonanza é poi stata valutata dal collega chirurgo

ortopedico dott. __________. Nella sua lettera del 28.8.2012 definisce la

diagnosi di uno stato dopo pseudoartrosi ed osteosintesi dell’omero destro in

uno stato da frattura diafisaria prossimale dell’omero destro del 06.05.2009

con nota atrofia muscolare del sovra- ed infraspinato, estesa lesione del

labbro glenoidale e piccola lesione condrale della glena. Per quanto riguarda

la domanda sulla terapia, egli non vede provvedimento chirurgico ortopedico in

generale ed in particolare, non essendo suscettibile di migliorare la

situazione algica di questo paziente. Ribadisce che non crede che un intervento

artroscopico mirato a risolvere la problematica della lesione del labbro possa

influenzare positivamente il quadro clinico.

Ricordo che già nella TAC della spalla destra del 13.08.2009 con

il referto del 14.09.2009 viene descritto un labbro e un bordo osseo glenoideo

smusso verso posteriore. Tale fatto era ben noto all’operatore PD dott. __________

il quale il 10.03.2011 interveniva chirurgicamente con decorticazione ed

osteosintesi della diafisi omerale con placche e posizione di osso autologo e

rh-BMP. In seguito a questo intervento venivano solo descritti persistenti e

forti dolori al braccio destro, non alla spalla destra.

(…).

La risonanza ha quindi messo in evidenza una lesione a mio modo di

vedere degenerativa che non spiega né il decorso clinico, né la sintomatologia

riferita dall’assicurato, motivo per il quale anche il dott. __________ ha

sconsigliato di intervenire chirurgicamente, motivando che nessun ulteriore

intervento chirurgico porterebbe ad un suscettibile miglioramento della situazione

algica del paziente."

(doc. X)

2.10. Nella concreta evenienza, alla

luce di quanto emerge dalla documentazione che é stata riassunta al precedente

considerando, occorre ritenere dimostrato, perlomeno con

il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che i disturbi

lamentati da RI 1 all’arto superiore destro, non correlano a sufficienza con un

danno infortunistico oggettivabile.

Se é vero che la risonanza

magnetica della spalla destra del gennaio 2012 ha oggettivato la presenza di un danno alla salute, nella forma di un’atrofia muscolare e di

lesioni interessanti il labbro glenoidale e la cartilagine della glena, é

altrettanto vero che, secondo la valutazione del chirurgo ortopedico dott.ssa __________,

esso non consente di spiegare a sufficienza la sintomatologia denunciata

dall’assicurato (doc. X, p. 2: “La risonanza ha quindi messo in evidenza una

lesione a mio modo di vedere degenerativa che non spiega né il decorso

clinico, né la sintomatologia riferita dall’assicurato, …” - il corsivo é

del redattore).

Questa Corte non ha motivo

di dubitare della correttezza di quanto sostenuto dal medico __________, posto

che agli atti non figura alcun parere medico-specialistico contrario. Anzi, a

margine del consulto del 28 agosto 2012, presa conoscenza delle risultanze

dell’esame strumentale in questione, il dott. __________ aveva sconsigliato un

approccio chirurgico per il motivo che esso non avrebbe comunque permesso

d’influenzare positivamente i disturbi riferiti dall’insorgente (doc. 193), ciò

che evidentemente avvalora la tesi della dott.ssa __________.

D’altro canto, il TCA non

può seguire il ricorrente allorquando definisce come “arbitraria” la

valutazione contenuta nell’apprezzamento 10 gennaio 2014 della dott.ssa __________

(cfr. doc. I).

Questo Tribunale non

ignora che, in occasione della visita medica di chiusura del novembre 2012 il

fiduciario dell’CO 1 aveva proceduto a definire l’esigibilità lavorativa e a

valutare l’IMI. Sennonché, così come da lei stessa osservato nel suo rapporto

del 15 gennaio 2014 (doc. 232, p. 2), l’esigibilità lavorativa e la menomazione

all’integrità erano stati apprezzati a dipendenza soltanto di un “importante

algia e diminuzione di funzionalità dell’arto superiore destro” (cfr. doc. 208,

p. 5; si veda pure il doc. 207 in cui la dott.ssa __________ ha indicato, quali

esiti importanti e durevoli, “disturbi residui all’arto superiore di destra

di tipo algico e funzionale” - il corsivo é del redattore) e, dunque, non

di un danno alla salute strutturale.

Pertanto, con

l’apprezzamento medico del 10 gennaio 2014, il medico di circondario ha corretto

la sua prima valutazione, errata nella misura in cui erano stati considerati

dei disturbi privi di sostrato organico.

Deve inoltre essere

ricordato che gli specialisti della Clinica universitaria __________, a margine

del consulto del 28 marzo 2012, avevano affermato di non avere spiegazioni per

la sintomatologia accusata da RI 1, a fronte dello stato oggettivato a livello

del braccio destro (cfr. doc. 168) e, d’altra parte, che gli accertamenti

disposti dal Servizio di neurologia dell’__________ avevano escluso una

problematica interessante il plesso cervicale e/o brachiale (cfr. doc. 183).

2.11. In assenza di un

sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente fattispecie

(si veda il consid. 2.10.), occorre effettuare un esame specifico

dell’adeguatezza.

Secondo la

giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però

avvenire, al più presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in

virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, é tenuto a chiudere un caso (con interruzione

delle prestazioni di corta durata e con esame del diritto a una rendita di

invalidità e a un’IMI). Tale momento é dato quando dalla continuazione della

cura medica non vi é più da attendersi dei notevoli miglioramenti e quando

eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono

conclusi (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti).

Nel

caso di specie, non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI,

motivo per cui é determinante il momento in cui si é stabilizzato lo stato di

salute dell’insorgente.

Al riguardo, va osservato

che, in occasione della visita medica di chiusura del novembre 2012, il

chirurgo ortopedico dott.ssa __________, preso atto degli esiti degli

accertamenti disposti nel frattempo (cfr. rapporto 23 aprile 2012 della Clinica

B__________, rapporto 12 giugno 2012 del Servizio di neurologia dell’__________

e rapporto 28 agosto 2012 del dott. __________), aveva affermato che “la

situazione clinica é stabilizzata …”, tanto che aveva proposto semplicemente “…

un ciclo fisioterapico di 9 sedute per istruzione della postura, di un

programma di ginnastica a casa inclusi esercizi di equilibrio e

propriocezione.” (doc. 208, p. 6).

Assodato

dunque che all’amministrazione non può essere rimproverato di aver prematuramente

chiuso la pratica, il TCA può procedere all’esame

dell’adeguatezza, esame che andrà eseguito in ossequio ai criteri

applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio

(DTF 115 V 133ss.).

2.12. Nel valutare l'adeguatezza del

legame causale ai sensi della prassi sviluppata nella DTF 115 V 133, occorre

innanzitutto procedere alla classificazione dell’infortunio occorso

all’assicurato il 6 maggio 2009.

L’insorgente ha fornito

questa descrizione dell’evento:

" (…).

Il 6 maggio 2009 sono caduto all’indietro, all’entrata del mio

domicilio, e sono scivolato sul marmo bagnato ed ho battuto il braccio destro.

Non ricordo esattamente la dinamica dei fatti.

Ho sentito subito un forte dolore e sono stato soccorso

inizialmente dai miei genitori che abitano sotto il mio appartamento dopo aver

sentito il colpo e i miei lamenti.

È stata allarmata l’ambulanza e sono stato trasportato

all’Ospedale __________."

(doc. 30)

Secondo la giurisprudenza,

una normale caduta oppure scivolata va generalmente classificata tra gli

infortuni leggeri con la conseguenza che l’adeguatezza del nesso causale tra il

sinistro e i disturbi psichici deve essere senz’altro negata (DTF 115 V 133

consid. 6a). Sono per contro stati classificati nella categoria intermedia

propriamente detta sino a quella medio-grave, gli infortuni in cui l’assicurato

é caduto da un’altezza di più metri riportando importanti lesioni oppure

fratture (per una panoramica sulla giurisprudenza in materia di cadute, si veda

la RAMI 1998 U 307 p. 449 consid. 3a). È stato infine classificato fra gli

infortuni di media gravità al limite della categoria inferiore, il sinistro in

cui un assicurato ha perso l’equilibrio, é caduto da un’impalcatura alta 1,2 metri e ha riportato una frattura calcaneare (cfr. RAMI 1998 U 307 p. 449). Il TFA ha deciso in

questo stesso senso trattandosi della caduta di un operaio attraverso un

lucernario con contusione dell’anca destra e distorsione del ginocchio destro,

della caduta su una scala con una lieve frattura dislocata del setto nasale e

grave commotio cerebri (STFA U 141/92 del 19 settembre 1994), nonché

della caduta sulla soglia della porta con contusione dorsale e sospetta

compressione vertebrale (DTF 123 V 137).

Visti i precedenti

giurisprudenziali appena citati, tenuto conto della dinamica oggettiva

dell’evento e precisato che, in questo contesto, non devono essere prese in

considerazione le conseguenze dell’infortunio, nè le circostanze concomitanti

(cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26), secondo questo Tribunale, il sinistro accaduto

al ricorrente può essere classificato, tutt’al più, tra gli eventi di

grado medio, al limite però della categoria degli infortuni leggeri o

insignificanti,

In tale eventualità, il

giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i

criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati al consid. 2.4.. Per

ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che un fattore fosse

presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri

(cfr. consid. 2.4.).

In una sentenza

8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5., pubblicata in SVR 10/2010 UV 25

p. 100ss., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni di media gravità ma che

si trovano al limite della categoria di quelli leggeri - devono essere

adempiuti quattro dei sette criteri di rilievo, affinché possa essere

riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.

L’evento occorso

all’insorgente non risulta particolarmente drammatico, né spettacolare. Si é

trattato in fondo di una banale caduta partendo dalla posizione eretta.

D’altro

canto, questa Corte non ritiene che quella riportata dal ricorrente - una

frattura diafisaria scomposta dell’omero destro -, costituisca una lesione

organica grave o particolarmente idonea a provocare un'elaborazione psichica

abnorme.

A proposito di questo

criterio, la giurisprudenza ha precisato che il fatto che le conseguenze

infortunistiche abbiano costretto l’assicurato a combiare professione, non

basta per ritenerlo soddisfatto. Il criterio in questione implica l’esistenza

di lesioni fisiche gravi o, trattandosi della loro particolare natura, delle

lesioni interessanti organi ai quali l’uomo attribuisce una particolare

importanza soggettiva come ad esempio la perdita di un occhio oppure la

mutilazione della mano dominante (cfr. STF 8C_566/2013 del 18

agosto 2014, consid. 6.2.2).

Nessun elemento

all’inserto permette inoltre di ravvisare gli estremi per ammettere la presenza

di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti dell’infortunio.

Dalla documentazione medica

agli atti si evince invero che, a causa del rischio di scompensare il fragile

equilibrio epatico dell’assicurato (egli soffre in effetti di una epatopatia

cronica etiltossica e da epatite C con cirrosi epatica stadio Child B), i

sanitari hanno inizialmente rinunciato a un approccio chirurgico e optato per

Considerandi

una cura conservativa della frattura omerale (immobilizzazione dell’arto con brace

e, in seguito, con un sarmiento - cfr. doc. 8, p. 2 e doc. 39: “Il paziente é

inoperabile a causa della situazione generale.”). Solo in un secondo tempo,

vista la mancata consolidazione della frattura (Non Union), i medici

della __________ hanno ritenuto indispensabile procedere chirurgicamente (cfr.

doc. 79, p. 2), e ciò nonostante che l’intervento presentasse un rischio

accresciuto (cfr. doc. 104, p. 2).

Alla luce di quanto

precede, il fatto di non aver immediatamente sottoposto l’insorgente a un

intervento operatorio non può dunque essere considerato alla stregua di un

errore medico. Del resto, tale circostanza non ha neppure aggravato

notevolmente le conseguenze dell’infortunio, posto che, a margine del consulto

del 23 aprile 2012, i sanitari della __________ hanno refertato una frattura

completamente consolidata con materiale di osteosintesi intatto (doc. 168, p.

2).

Il TCA

ritiene che non si possa nemmeno sostenere che la cura medica dipendente

dall'evento infortunistico sia stata eccezionalmente lunga.

Per ammettere

l’adempimento di questo criterio, non ci si deve basare unicamente sull’aspetto

temporale. Occorre parimenti considerare la natura e l’intensità del

trattamento e se ci si può attendere un miglioramento delle condizioni di

salute dell’assicurato (cfr. STF 8C_577/2007 del 23 gennaio 2008

consid. 7 e riferimento ivi citato). In questo senso, un trattamento che

serve unicamente a conservare le condizioni di salute già esistenti, non

ha di principio rilevanza nel quadro dell’esame dell’adeguatezza (STFA U 246/03

dell’11 febbraio 2004 consid. 2.4s. e U 37/06 del 22 febbraio 2007 consid.

7.

). Provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr. STF

8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di

farmaci antidolorifici e la prescrizione di manipolazioni, sono stati giudicati

insufficienti a fondare questo criterio (cfr. STF 8C_507/2010 del

18.

ottobre 2010 consid. 5.3.4).

In concreto,

per quanto dipendente dalla patologia somatica (frattura omerale), la cura

medica - dopo l’iniziale degenza presso l’__________, la cui durata (dal 6 al

20.

maggio 2009) é stata peraltro condizionata dalle diagnosi collaterali di

natura

morbosa (la successiva

ospedalizzazione, dal 5 al 20 giugno 2009, si é resa necessaria soprattutto a

causa dello stato di grave anemia in cui versava l’assicurato - cfr. doc. 34),

é essenzialmente consistita in provvedimenti conservativi (immobilizzazione

dell’arto, assunzione di farmaci antalgici e applicazione di cerotti di

fentanyl) sino all’operazione che ha avuto luogo il 10 marzo 2011 presso la

Clinica __________ (degenza dal 9 al 14 marzo 2011- cfr. doc. 130).

Successivamente, il ricorrente é stato sottoposto a sedute ambulatoriali di

fisioterapia e gli sono stati somministrati farmaci antidolorifici.

È d’altronde utile

segnalare che l’Alta Corte federale ha negato l’adempimento di questo criterio,

trattandosi di un’assicurata, vittima di un incidente stradale con diverse

fratture a livello dell’estremità superiore destra, che era stata sottoposta a

quattro intervento chirurgici, che era stata ospedalizzata in due occasioni (la

prima per circa tre settimane, la seconda per oltre un mese) e che, per il

resto, le era stata prescritta una terapia farmacologica e l’esecuzione di

fisio- ed ergoterapia ambulatoriale (cfr. STF 8C_729/2012 del 4 aprile 2013

consid. 8.3). Questo Tribunale, da parte sua, ne ha invece ammesso la

realizzazione in una sentenza 35.2014.2 del 17 settembre 2014 consid. 2.12,

riguardante un assicurato, vittima di un incidente della circolazione, le cui

conseguenze avevano necessitato di ben dieci operazioni chirurgiche, l’ultima

delle quali eseguita a distanza di sei anni e mezzo circa dall’evento

traumatico.

Anche il criterio del decorso

sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute non é

soddisfatto.

In merito è utile

sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre

un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre

necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione.

L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta

per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante

regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una

(completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_80/2009 del 5 giugno

2009.

consid. 6.5 e riferimenti).

Nel caso di

specie, é vero che, in una prima fase, il decorso della cura non é stato favorevole,

nella misura in cui il processo di consolidazione della nota frattura non si é

completato nonostante l’immobilizzazione dell’arto, é però altrettanto vero

che, dopo l’intervento del marzo 2011, si é assistito a un progressivo

miglioramento (cfr. doc. 150 e doc. 168). In questo contesto, va ancora precisato

che la sintomatologia denunciata dall’assicurato anche dopo la completa

consolidazione della frattura omerale, é stata giudicata priva di sostrato

organico e, perciò, non può essere presa in considerazione nella valutazione

dell’adeguatezza del nesso causale secondo la DTF 115 V 133 (cfr. STF

8C_1044/2010 del 12 maggio 2011 consid. 4.4.4: “Die als

körperlich imponierenden, organisch jedoch nicht hinreichend erklärbaren

Beschwerden sind bei einer Prüfung der Adäquanz nach BGE 115 V 133 nicht in die

Beurteilung einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9. April 2009 E. 4.6).“).

In

queste condizioni, può rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio dei

dolori somatici persistenti e quello del grado e durata

dell'incapacità lavorativa, poiché questi due criteri da soli, in

presenza di un infortunio di media gravità in senso stretto, non potrebbe

comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. RDAT

2003.

II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U 187/95).

In

conclusione, se ne deduce che l’infortunio assicurato non ha avuto, secondo il

corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo

per l'instaurazione della sintomatologia di cui l’insorgente soffre a livello

dell’arto superiore destro: l'adeguatezza del nesso di causalità non può,

quindi, venire ammessa.

2.13

Al precedente considerando,

questo Tribunale é giunto alla conclusione che i disturbi - intesi come

i dolori e le limitazioni funzionali - risentiti dall’insorgente all’arto

superiore destro non costituiscono una conseguenza adeguata dell’evento

traumatico del maggio 2009, di modo che essi non riguardano l’INSAI.

Resta comunque il fatto

che RI 1 é portatore anche di danni alla salute oggettivabili,

specificatamente di un accorciamento dell’arto superiore destro di 4 cm, nonché di lesioni interessanti il labbro glenoidale e la cartilagine della glena della spalla

destra.

Ora, visto che a incidere negativamente

sulla capacità lavorativa dell’assicurato sono semmai i disturbi, e non i danni

morfologici in quanto tali, a giusta ragione l’Istituto resistente gli ha

negato il diritto a una rendita d’invalidità.

Per contro, il TCA ritiene

di non potersi esimere dall’esaminare se i danni alla salute oggettivati sono

atti a fondare il diritto all’IMI.

2.13.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.13.2

L'art. 36 cpv. 1 OAINF

definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione

dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle

circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la

gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici

senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione

del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.13.3

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una

serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,

corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella -

riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.

RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni

extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per

menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso

di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni

all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in

considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione

dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,

ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4

OAINF).

Peggioramenti non

prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un pregiudizio

alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione

dell'indennità per

menomazione è, di

principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.13.4

L’INSAI ha allestito una serie

di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella

dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il

giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA

del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.13.5

Nella concreta evenienza, in occasione

della visita di chiusura del 7 novembre 2012, la dott.ssa __________ aveva

quantificato in un 25% la menomazione all’integrità presentata dall’assicurato,

costituita da disturbi residui all’arto superiore di destra di tipo algico e

funzionale (cfr. doc. 207).

In un secondo tempo, lo

stesso medico __________ ha precisato che nella sua valutazione della

menomazione all’integrità aveva tenuto conto di disturbi non oggettivabili

(i quali, come visto, non costituiscono una conseguenza adeguata dell’infortunio),

ragione per la quale ella ha proceduto a un nuovo apprezzamento (doc. 232, p.

2).

Con il rapporto del 30

giugno 2014 (doc. 250), la dott.ssa __________ ha quindi negato che

l’accorciamento del braccio destro di 4 cm possa dare diritto a un’IMI (“Un accorciamento dell’arto superiore destro di 4 cm non é da mettere in relazione nemmeno con un’amputazione di qualsiasi parte dell’arto superiore (mano,

avambraccio, braccio), motivo per il quale si ritiene che anche in questo senso

non si può attribuire una IMI secondo la tabella Suva 3.”).

Per quanto riguarda invece

il danno alla spalla destra, ella ha rilevato che “secondo la tabella Suva 1.2

viene assegnata all’assicurato un’indennità per menomazione se si tratta di una

lesione che porta ad una limitazione funzionale dell’arto superiore ossia

dolori oggettivabili.”.

Chiamato ora a

pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che il rapporto della dott.ssa __________

possa validamente servire da base al proprio giudizio, vista anche l’assenza di

pareri specialistici divergenti.

Trattandosi del noto

accorciamento, la tabella n. 3 edita dalla Divisione di medicina assicurativa

dell’INSAI prevede in effetti la corresponsione di un’indennità soltanto in

caso di amputazione di uno o più segmenti degli arti superiori. D’altro canto, nemmeno la tabella n. 1 (“Atteinte à l’intégrité

résultant de troubles fonctionnels des membres supérieurs”), diversamente

dalla n. 2 (“Atteinte à l’intégrité résultant de troubles fonctionnels des

membres inférieurs”), prevede la possibilità d’indennizzare il

raccorciamento di un arto superiore.

A proposito del danno che interessa la spalla destra - a prescindere

dalla sua eziologia (al riguardo, si veda il rapporto 3 novembre 2014 in cui la dott.ssa __________ ha sostenuto trattarsi di lesioni di natura degenerativa -

cfr. doc. X, p. 2) - questa Corte ha già ritenuto accertato che esso non spiega

né le limitazioni funzionali né i dolori lamentati dall’assicurato. Ora, così

come osservato dal medico __________, la tabella n. 1 condiziona il

riconoscimento di un’indennità all’esistenza di una perdita di funzionalità

legata al danno alla salute in questione.

In esito

alle considerazioni che precedono, è dunque a ragione che l’Istituto

assicuratore convenuto ha negato all’insorgente il diritto all’IMI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti