Lexipedia

Decisione

35.2014.71

Assicurata cade da ciclomotore e riporta in particolare trauma distorsivo cervicale. Sintomatologia non oggettivabile. Causalità adeguata (causalità naturale rimasta indecisa) dichiarata estinta a dis

15 aprile 2015Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

1.6. Esperiti gli accertamenti del

caso, con decisione formale del 20 maggio 2014, ha confermato l’estinzione del proprio obbligo a prestazioni a decorrere dal 1° giugno 2009,

ritenuto che, da quella data in poi, i disturbi denunciati dall’assicurata,

privi di sostrato organico, non costituivano più una conseguenza adeguata

dell’evento traumatico dell’agosto 2007 (cfr. doc. 326).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (cfr. doc. 328), in data 1°

luglio 2014, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr.

doc. 329).

1.7. Con tempestivo ricorso del 1°

settembre 2014, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto, in

via principale, che le vengano riconosciute indennità giornaliere corrispondenti

a una totale incapacità lavorativa a far tempo dal 17 agosto 2007 e, in via

subordinata, il rinvio degli atti all’CO 1 per nuovi accertamenti e nuova

decisione.

Questi, in particolare,

gli argomenti che l’assicurata ha sviluppato a sostegno delle proprie pretese

ricorsuali:

" (…).

… La CO 1 ha completamente ignorato la sentenza di questo lodevole

Tribunale del 20 aprile 2010. Nuovamente siamo confrontati con una valutazione

incompleta della fattispecie.

… La CO 1 non ha in alcun modo proceduto agli accertamenti

consigliati dal Prof. dott. __________. È lo stesso Dr. med. __________

a confermare che “malheureusement, dans le cas de madame RI 1, elle n’a jamais

subi le traitement comme cela lui a été proposé. Nous

sommes donc pas en mesure de prouver si les hypothèses diagnostiques sont

correctes.” (doc. A).

… Le possibilità diagnostiche non sono esaurite e

non siamo oggi in grado di determinare se i disturbi denunciati da RI 1

sono imputabili a un danno alla salute oggettivabile, conseguenza naturale del

sinistro assicurato. In questo caso, come già ricordato dal TCA nel proprio

giudizio del 20 aprile 2010, la decisione presa dall’amministrazione

risulterebbe infondata, in quanto la causalità adeguata andrebbe valutata

secondo le regola ordinarie, anziché in applicazione della giurisprudenza

specifica in materia di infortuni del tipo “colpo di frusta” (STCA del 20

aprile 2010, inc. 35.2009.82, consid. 2.12.).

Considerato quanto precede, l’assicurazione avrebbe dovuto

procedere a ulteriori approfondimenti, in particolare a quelli consigliati dal

Prof. dott. __________ e dal Dr. med. __________. Non procedendo in tal senso,

la CO 1 ha adottato la propria decisione sulla base di una valutazione

incompleta della fattispecie, in violazione del disposto dell’art. 43 cpv. 1

LPGA.

A quanto precede si aggiunga che la CO 1 ha violato il diritto di

essere sentito dell’assicurata, rifiutandosi di sottoporre la perizia del Prof.

dr. med. __________ al Dr. med. __________ e al Prof. Dr. med. __________ per una

loro presa di posizione, rispettivamente rifiutandosi di sentire questi medici

quali testimoni. A fronte di una oggettivazione difficoltosa, si deve, a

garanzia del diritto di essere sentiti, porre tutti gli esperti in

contraddittorio. La violazione del diritto di essere sentito é tanto più grave

se si considera che é lo stesso ente assicurativo che il 20 luglio 2010 ha chiesto un esame specialistico al Dr. med. __________.”

(doc. I)

1.8. L’assicuratore

convenuto, in risposta, ha postulato che il ricorso venga respinto con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.

doc. III).

1.9. In data 24 novembre 2014,

l’assicurata si é riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni,

producendo un ulteriore rapporto del dott. __________ (doc. IX + allegato).

L’Istituto assicuratore si

é pronunciato al riguardo in data 4 dicembre 2014 (doc. XI + allegato).

Il 16 dicembre 2014,

l’insorgente ha preso posizione sul referto del medico di circondario (doc.

XIII).

in

diritto

2.1. Dal profilo formale,

l’insorgente pretende di essere stata vittima di una violazione del diritto di

essere sentito, nella misura in cui l’Istituto assicuratore si é rifiutato di

sottoporre la perizia allestita dall’Ospedale __________ di __________ ai

dottori __________ e __________, rispettivamente di sentire questi ultimi quali

testimoni (doc. I, p. 9).

Chiamato a

pronunciarsi, questo Tribunale rileva che la violazione del diritto di essere

sentito nel senso invocato dall’assicurata é una questione che non ha una

portata propria per rapporto alla censura inerente a un errato apprezzamento

delle prove (cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1).

Il diritto

di essere sentito non impedisce all’autorità di porre fine all’istruttoria se

le prove raccolte le consentono di raggiungere un convincimento e se, in virtù

di un apprezzamento anticipato delle prove, le é chiaro che gli ulteriori mezzi

di prova offerti non potrebbero più modificare la propria opinione (cfr. DTF

136 I 229 consid. 5.3, 134 I 140 consid. 5.3).

2.2. Nel merito, l’oggetto della

lite é circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era o meno legittimato a

porre fine al proprio obbligo a prestazioni dal giugno 2009, rispettivamente, trattandosi

dei disturbi alla mandibola, dal settembre 2009.

2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

Il diritto alle

prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un

nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute.

Questa condizione é adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di

fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un

nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V

177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).

2.4. Se un infortunio ha

semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza

questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati

dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso

preesistente é ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status

quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi

subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142

p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un

infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con

questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”;

cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid.

3b). Occorre di principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base,

l’esistenza del nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in

materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di

trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale,

senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un

legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di

guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico

tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito,

vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile

stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,

cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo

tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili

certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359

consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V

109 consid. 9 p. 122s.).

2.5. Il diritto alle prestazioni assicurative

presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra

l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica,

il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal momento in cui é

accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per

contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del

nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati

successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in

tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri

(per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e

gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve

considerare il modo in cui l’infortunio é stato vissuto dall’interessato ma

piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In

presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione

un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la durata

eccezionalmente lunga della cura medica;

- i disturbi somatici

persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in ogni caso è

necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di

un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di

causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della

categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si

situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da

considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare

affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF

115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.

4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

2.6. In presenza di un infortunio

del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un trauma equivalente

oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit funzionale

organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati senza

differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò contrariamente

a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a seguito di un

infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti organici (cfr.

DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27, consid. 2ss.).

2.7. Nella DTF 134 V 109, già

citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più punti di

vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della causalità in

caso di disturbi organici non oggettivabili e, specificatamente, quella

elaborata in materia di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi

equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.

In quel giudizio, l’Alta

Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a un esame

particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno comportato tali

lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che non vi è

ragione di modificare i principi relativi alla classificazione degli infortuni

a seconda del loro grado di gravità e all’eventuale presa in considerazione di

ulteriori criteri nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità

dell’infortunio (consid. 10.1). La Corte federale ha invece accresciuto le

esigenze relativamente alla prova dell’esistenza di una lesione in relazione di

causalità naturale con l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i

criteri di rilievo per l’adeguatezza (consid. 10).

Per quanto riguarda il

nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente ricordato che,

accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di salute subentra

già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei problemi

nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi perdurano più a

lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è indicato disporre

rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza dei disturbi -, una

perizia pluri-/interdisciplinare (di tipo neurologico/ortopedico, psichiatrico

e, eventualmente, neuropsicologico; in caso di questioni specifiche e per

escludere diagnosi differenziali sono pure indicati accertamenti otoneurologici,

oftalmologici, ecc.), allestita da medici specialisti che godono di

un’esperienza specifica con questo genere di lesioni. Relativamente alla

causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo,

principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo

luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari. Il

relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:

- le circostanze concomitanti particolarmente

drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

- la gravità o particolare caratteristica delle

lesioni lamentate;

- la specifica cura medica protratta e gravosa;

- i notevoli disturbi;

- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli

esiti dell'infortunio;

- il decorso sfavorevole della cura e le

complicazioni rilevanti intervenute;

- la rilevante incapacità lavorativa malgrado la

dimostrazione degli sforzi compiuti.

Nonostante ciò che precede, la giurisprudenza citata

al considerando 2.5. (DTF 115 V 133 e 403) si applica anche in caso di traumi

d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi

cranio-cerebrali, se i disturbi psichici insorti dopo l’infortunio appaiono

chiaramente come un danno alla salute distinto e indipendente dal quadro

clinico tipico consecutivo a un trauma d’accelerazione al rachide cervicale, a

un trauma equivalente oppure a un trauma cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421

p. 79 consid. 2b).

2.8. La più recente giurisprudenza

federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente

a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati

dalla persona assicurata é sì stata attestata da medici specialisti, ma non

oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente

riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici

oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità

naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss.

consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale

viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare

dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il

necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori

indagini sulla questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi

lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).

Ad esempio,

questo principio é stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009

del 26 gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da

un assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa

l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due

neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata

oggettivazione di un danno alla salute organico, il TF ha esaminato il caso dal

profilo della causalità adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di

quella relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato

una semplice contusione cranica), per giungere alla conclusione che

l’adeguatezza non era data.

In una

sentenza 8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in

questo stesso modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati

dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli

specialisti a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano potuto

essere oggettivati né neurologicamente né mediante esami strumentali per

immagini.

Infine, nella DTF 138 V

248, il Tribunale federale, modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito

che in presenza di acufeni non attribuibili a un’affezione organica

oggettivabile, il nesso di causalità adeguata con l’infortunio non può essere ammessa

senza aver fatto l’oggetto di un esame particolare, al pari di quanto avviene

per altri quadri clinici senza prova di deficit organico.

2.9. Nella presente fattispecie, con la pronunzia 35.2009.113 del 29 marzo 2010, questa Corte ha

rinviato gli atti all’amministrazione affinché disponesse accertamenti più

approfonditi destinati ad accertare l’eziologia dei disturbi localizzati alla

mandibola (cfr. doc. 200 A).

Con la sentenza di rinvio

35.2009.82 del 20 aprile 2010, il TCA ha ordinato all’CO 1 di procedere a un

complemento istruttorio, dopo aver accertato che la documentazione medica agli

atti non consentiva “… né di ammettere né di escludere, con la

necessaria tranquillità, che i dolori ancora accusati dalla ricorrente

correlino con un danno alla salute oggettivabile e, nell’affermativa, che

quest’ultimo costituisca una conseguenza naturale del sinistro del 17 agosto

2007. Le tavole processuali dimostrano in effetti che al momento in cui

l’amministrazione ha posto termine alle proprie prestazioni, le possibilità

diagnostiche non erano ancora esaurite. A tale proposito, va rilevato che, in

occasione della degenza del novembre 2008 - avvenuta con il

benestare dell’CO 1 (doc. 105) -, l’anestesiologo Prof. dott. __________ aveva

testato soltanto parte dei potenziali generatori di dolore a livello del

rachide cervicale, specificatamente quelli localizzati a livello delle articolazioni

posteriori (…). Non a caso, a margine della consultazione del 27

gennaio 2009, il dott. __________, preso atto della persistenza di dolori

centrali profondi nella porzione media del segmento cervicale, aveva

consigliato l’esecuzione di una discografia provocativa (atta a testare il

disco C5-C6), ciò che l’insorgente non se l’era comprensibilmente

sentita di affrontare, soprattutto a causa del suo stato di gravidanza …” (doc.

200 B, p. 23s.).

Riprendendo

l’istruttoria, l’assicuratore resistente ha interpellato il Prof. dott. __________,

spec. FMH in anestesiologia (cfr. doc. 205).

Dal rapporto 5 novembre

2010 risulta che lo specialista appena citato ha sottoposto l’assicurata a un

test di provocazione articolare (per verificare il ruolo giocato dalle articolazioni

posteriori a sinistra), seguito da una discografia a livello di C5-C6.

Egli ha quindi dichiarato

che RI 1 presenta delle patologie tipiche di una lesione del tipo “colpo di

frusta”, segnatamente delle lesioni delle articolazioni posteriori e una

lesione discale a livello di C5-C6, sostenendo di non nutrire alcun dubbio

circa la loro correlazione con la sintomatologia denunciata.

Dal profilo terapeutico,

il dott. __________ ha proposto una neurotomia dei rami mediani

responsabili dell’innervamento delle articolazioni posteriori interessate, come

pure una resezione del disco con fusione del segmento in questione (intervento

che l’assicurata ha categoricamente rifiutato) (cfr. doc. 217).

La RMN cervicale del 26

novembre 2010 ha evidenziato una modica protusione mediana a livello di C5-C6

senza conflitti radicolari (doc. 221).

Chiamato dall’amministrazione

a pronunciarsi sulla valutazione espressa dal Prof. __________, il dott. __________,

spec. FMH in chirurgia, attivo presso il Dipartimento di medicina assicurativa,

ha affermato di non condividerne né le ipotesi diagnostiche, né le proposte

terapeutiche, né ancora l’attribuzione causale fondata unicamente sull’aspetto

temporale. A suo avviso, la lieve protusione C5-C6 messa in luce dalla RMN del

novembre 2010, senza indizi per una compressione nervosa, é un reperto casuale

compatibile con l’età della ricorrente, senza rilevanza clinica (cfr. doc.

226).

Nel corso del mese di

maggio 2011, l’Istituto assicuratore ha ordinato una perizia a cura del Prof.

dott. __________, Primario della Clinica __________ dell’Ospedale universitario

di __________, al quale é stata concessa facoltà di far capo a specialisti in

ambito neurologico, psichiatrico e di chirurgia maxillo-facciale (cfr. doc.

239).

Dalle carte processuali si

evince che l’assicurata é stata periziata dal PD dott. __________, Primario

della Clinica di neurologia (cfr. doc. 265), dalla PD dott.ssa __________,

attiva presso la Clinica di chirurgia maxillo-facciale (cfr. doc. 278) e dal

dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia (cfr. doc. 286).

Il rapporto conclusivo (globale)

é stato elaborato dal Prof. dott. __________ (doc. 287).

Dopo aver ricostruito

l’anamnesi della ricorrente (cfr. doc. 287, p. 2-13) e averne descritto lo status

clinico e radiologico (cfr. doc. 287, p. 14-16), il Prof. __________ ha

ritenuto che la sintomatologia denunciata da RI 1 é di origine

multifattoriale.

Da una parte, esiste una

chiara componente miofasciale, siccome i dolori possono essere provocati,

rispettivamente aggravati, semplicemente comprimendo la muscolatura e le

inserzioni tendinee, in presenza di una muscolatura della nuca ipotrofica. Secondo

l’esperto, é possibile che un’ulteriore causa dei dolori si trovi a livello

delle faccette articolari, tuttavia essa non é verosimilmente quella

principale.

D’altra parte, in base alla

perizia dello psichiatra dott. __________, é verosimilmente presente una

componente somatoforme, a cui si aggiunge, a detta del neurologo dott. __________,

un cronico abuso di farmaci analgesici (cfr. doc. 287, p. 26).

Il perito amministrativo

si é quindi pronunciato in merito alla valutazione contenuta nel referto 5

novembre 2010 del Prof. __________.

Trattandosi delle

possibili cause all’origine dei disturbi fatti valere dall’assicurata, egli ha sostenuto

che potrebbero teoricamente entrare in linea di conto una discopatia provocante

una mielopatia, una patologia transforaminale delle radici nervose, nonché una

patologia delle faccette articolari. Occorre inoltre tener conto di possibili

cause non legate alla colonna vertebrale, localizzate a livello delle parti

molli.

Sebbene l’esame di RMN abbia

permesso di oggettivare una discopatia con protusione a livello di C5-C6,

secondo il Prof. __________, essa non spiega i disturbi

denunciati dall’insorgente, non essendo dimostrata una mielopatia al

livello corrispondente e vista l’assenza di contatto con le radici nervose.

Gli

accertamenti radiologici non hanno parimenti dimostrato l’esistenza d’affezioni

neuronali faccettarie e, in questo senso, occorre considerare l’assenza di una

sintomatologia dolorosa radicolare e di anomalie sensoriali e motorie.

Infine,

l’eziologia dei dolori può potenzialmente derivare da una patologia

interessante le faccette articolari. In questo caso, si deve presumere

l’insorgenza di un danno iniziale, che l’attuale quadro clinico non consente

però di chiarire a sufficienza.

L’esperto

consultato dall’amministrazione ha ribadito che la sintomatologia in questione é

soprattutto di natura miofasciale, accompagnata da un aggravamento dei disturbi

nel senso di un’allodinia e da un eccessivo consumo di analgesici (doc. 287,

p. 28).

Considerandi

Rispondendo al quesito n.

5, il dott. __________ ha innanzitutto riconosciuto che la sindrome dolorosa

cervico-cefalica costituisce una probabile conseguenza naturale

dell’infortunio occorso il 17 agosto 2007, precisato che a formare il quadro

clinico hanno contribuito anche il disturbo di somatizzazione e l’eccessivo

consumo d’analgesici. In proposito, egli ha spiegato che, sebbene la

diagnostica per immagini non abbia oggettivato alcun sostrato organico a cui

correlare i disturbi sofferti dalla ricorrente, é notorio che le lesioni da

accelerazione possono causare una moltitudine di alterazioni patologiche al

rachide cervicale, non dimostrabili radiologicamente. Del resto, difettano

spiegazioni alternative, indipendenti dal trauma, per dei disturbi insorti

immediatamente dopo l’infortunio (doc. 287, p. 29 s.).

D’altro canto, trattandosi

della sindrome dolorosa miofasciale riguardante la spalla e il braccio

sinistro, la sola lesione organica imputabile all’infortunio é la frattura

composta del capitello radiale, la quale é stata correttamente diagnosticata e

curata. Assenti dolori alla pressione e data una mobilità illimitata, essa può

essere ritenuta guarita senza sequele. Inoltre, nonostante siano clinicamente

riscontrabili indizi a favore di una sindrome dolorosa miofasciale, trascorsi

cinque anni, non può essere ammesso un nesso causale con l’infortunio (doc.

287, p. 30).

Inoltre, il Prof. __________

ha negato l’eziologia traumatica alle lombalgie, apparse la prima volta

a distanza di cinque mesi e mezzo dal noto evento infortunistico (doc. 287, p.

30).

A proposito dell’intermittente

intorpidimento delle braccia, il neurologo dott. __________ ha rilevato che

tale disturbo é privo di sostrato organico e che, anamnesticamente, viene fatta

valere una relazione temporale con la discografia eseguita nel novembre 2010

(cfr. doc. 265, p. 18).

In merito alle vertigini

intermittenti, per lo più non sistematizzate, il PD __________ ha osservato

che esse non correlano con un danno organico oggettivabile e che,

anamnesticamente, sono presenti dall’infortunio del 2007 (cfr. doc. 265, p.

18).

Infine, trattandosi della

problematica interessante la mandibola, la PD dott.ssa __________ ha sottolineato

che, all’esame clinico, erano emerse talune incongruenze, ad esempio, invitata

ad aprire la bocca attivamente, in un primo tempo, con sostegno, l’assicurata

aveva presentato una laterotrusione verso destra, mentre che, in seguito, invitata

ad aprire e chiudere la bocca per eseguire un controllo con cartina occlusale, ella

aveva invece mostrato un’apertura simmetrica. La specialista ha inoltre evidenziato

che dalla letteratura non emerge un rilevante aumento dell’incidenza di

disturbi a livello dell’articolazione mandibolare dopo trauma d’accelerazione

cervicale, anche se non esistono dati affidabili circa la frequenza di

conseguenze tardive dopo un simile trauma. Sempre a detta della specialista, i

gravi disturbi denunciati dall’insorgente a livello dell’articolazione

mandibolare non possono essere spiegati unicamente con l’infortunio da lei

subito. In ogni caso, non é spiegabile che, in presenza di una lieve lussazione

discale, non sia subentrato alcun miglioramento nonostante i provvedimenti

conservativi attuati (cfr. doc. 278).

Per quanto riguarda la

capacità/esigibilità lavorativa, il Prof. __________ ha ritenuto che sarebbe

insensato proporre una ripresa all’attività svolta al momento dell’infortunio,

ciò nella misura in cui essa comportava delle mansioni statiche e sollecitanti

il collo (cfr. doc. 287, p. 31).

In merito all’ulteriore

procedere terapeutico, l’esperto amministrativo si é distanziato dalla proposta

formulata dal Prof. __________ (neurotomia), posto che, da una

parte, non é stato possibile dimostrare la causa dei dolori e, dall’altra, non

ci si può attendere la scomparsa dei dolori medesimi, in presenza di una

sindrome dolorosa cronica con componente somatoforme.

Egli ha

tuttavia suggerito una terapia interdisciplinare, comportante una riduzione del

consumo di analgesici acuti e l’introduzione di una terapia di modulazione

della soglia del dolore, di un trattamento psichiatrico/psicoterapico, come

pure di una terapia per ripristinare la massa muscolare (da parte di un

terapista formato per il trattamento di problematiche cervico-cefaliche e della

funzione mandibolare, successive a trauma d’accelerazione). Soltanto dopo un

buon controllo del dolore e un trattamento psicoterapico, potrebbe essere

tentata una nuova infiltrazione delle faccette articolari (cfr. doc. 287, p.

32).

Su

iniziativa della ricorrente, il Prof. __________ si é pronunciato sul contenuto

della perizia amministrativa.

Nel suo referto

datato 1° novembre 2013, l’anestesiologo appena citato ha innanzitutto dato

atto che la perizia allestita dal Prof. __________ é molto ben documentata con

citazioni appropriate.

D’altro

canto, egli ha ricordato che la sua missione é stata quella d’identificare le

potenziali cause dei dolori denunciati da RI 1. Al riguardo, il dott. __________

ha segnalato che dalla letteratura più recente risulta che, nel contesto di un

trauma cervicale, le articolazioni posteriori e i dischi cervicali possono generare

sino al 75% dei dolori cronici. A suo avviso, é peraltro evidente che, in

presenza di dolori cronici, vi é pure una risposta riflessogena a livello della

muscolatura che può, secondariamente, provocare dei dolori. Ora, non esiste

alcun metodo per ottenere una diagnosi relativamente ai dolori muscolari,

mentre che i metodi per diagnosticare i dolori articolari sono scientificamente

validati.

Il Prof. __________ ha

inoltre spiegato che, trattandosi delle infiltrazioni diagnostiche, esiste un

rischio di effetto placebo relativamente importante (del 25-35% secondo la

letteratura) ma che, grazie al protocollo da lui utilizzato, tale rischio viene

ridotto al 10%.

Egli ha quindi concluso il

proprio rapporto nel seguente modo:

" (…).

Malheureusement, dans le cas de Madame RI 1, elle

n’a jamais subi le traitement comme cela lui a été proposé. Nous ne sommes donc

pas en mesure de prouver si les hypothèses diagnostiques sont correctes. Le

problème dans ce type de procès est que chacun présente ses idées eu qu’il n’y

a pas l’obligation pour les experts d’apporter des preuves si le patient

présente des diagnostics tels que des problèmes musculaires ou der troubles

somatoformes. Ceci constitue plutôt une façon de dire qu’ils ne savent pas

pourquoi la patiente se plaint de ces douleurs. Les évaluations minimales

invasives telles qu’elles sont pratiquées dans notre centre apportent au moins

les sources potentielles de la douleur, avec des méthodes utilisées pour

lesquelles nous connaissons les limitations de la précision diagnostique.” (allegato al doc. 322)

Con

decisione formale del 20 maggio 2014, constatato che i disturbi risentiti

dall’assicurata non avevano trovato sufficiente correlazione sul piano

oggettivo, l’Istituto assicuratore resistente ha valutato l’esistenza di un

nesso di causalità adeguata con l’evento traumatico dell’agosto 2007,

giungendo alla conclusione che esso non é dato (doc. 326).

Pendente causa, la

ricorrente ha prodotto un ulteriore rapporto del Prof. __________, il quale ha

in sostanza ribadito la scientificità degli accertamenti da lui eseguiti,

concludendo come segue:

" (…).

Nous sommes donc face à un conflit qui oppose une

patiente à la suva, patiente précédemment en bonne santé et qui, suite à un

traumatisme cervical, a développé des douleurs cervicales pour lesquelles des

causes organiques ont été établies par des méthodes scientifiquement validées

et publiées dans les différents guidelines des sociétés savantes. Les

expertises effectuées ont rajouté une confusion générale avec des conclusions

disparates et des répercussions très négatives pour la patiente concernée par l’accident.

Madame RI 1 n’a pas voulu se soumettre à des propositions thérapeutiques,

partiellement pour des raisons logistiques ainsi que par peur de se retrouver

dans une situation encore plus difficile qu’à ce jour. Ceci est regrettable car

cela aurait permis d’obtenir une preuve supplémentaire de l’origine organique

de ses douleurs.”

(doc.

E, p. 3)

Queste invece

le considerazioni che la dott.ssa __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica, ha espresso al riguardo:

" (…).

La problematica principale a mio modo di vedere si

basa sulla non considerata motivazione di fatti medico-assicurativi, ossia che

siamo in assenza di una lesione post-traumatica oggettivabile a livello della

colonna cervicale. (…).

La terapia intervenzionale del dolore (IAS, ISIS) é

ben conosciuta mondialmente, vuol dire anche dai medici che hanno effettuato la

perizia multidisciplinare. Ribadisco però che un dolore in sede discale o

articolare, apparso ad un intervallo tempistico importante dall’infortunio, non

lascia semplicemente concludere che tale dolore é di origine post-traumatica.

Inoltre penso che l’argomentazione del professor __________ non convince, si sa

bene che l’eccezione fa la regola. Ricordo anche che “post hoc ergo propter

hoc” non é applicabile nella medicina assicurativa, ossia che il dorsal ramus

syndrome diagnosticato sulla base dei criteri IAS/ISIS non é da mettere in

relazione probabile con l’infortunio del 17.08.2007. Per quanto riguarda

l’origine delle cefalee non si può pure collegare con probabilità preponderante

né con l’infortunio né con i reperti oggettivabili, fatto che viene confermato

da parte del professor Reiz, visto che da parte sua é solo ipotizzabile

un’irritazione della dura mater che causa tali disturbi.”

(allegato al

doc. XI)

2.10

Nella concreta

evenienza, alla luce di quanto emerge dalla documentazione che é stata

riassunta al precedente considerando, occorre ritenere

dimostrato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla

giurisprudenza, che la sintomatologia lamentata da RI 1, non correla a

sufficienza con un danno infortunistico oggettivabile (conclusione alla

quale erano peraltro già giunti, nell’ottobre 2008, i sanitari della __________

- doc. 103, p. 3: “Riferendoci a quanto sopra esposto a mio avviso non

esiste nessuna base organica per i sintomi riferiti dalla paziente: il caso

si può già definire “cronico”.” - il corsivo é del redattore).

Tale circostanza viene d’altronde

riconosciuta anche dall’assicurata medesima, la quale, in sede di ricorso, ha

dichiarato che “… non siamo oggi in grado di determinare se i

disturbi denunciati da RI 1 sono imputabili a un danno alla salute

oggettivabile, conseguenza naturale del sinistro assicurato.” (cfr. doc. I,

p. 8s. - il corsivo é del redattore).

L’insorgente non può essere

seguita allorquando, con riferimento a quanto sostenuto dal Prof. __________

nel suo rapporto del 1° novembre 2013 (“Malheureusement, dans le cas de Madame RI

1, elle n’a jamais subi le traitement comme cela lui a été proposé.”),

rimprovera all’amministrazione di non aver “in alcun modo proceduto agli

accertamenti consigliati dal Prof. dott. __________.” (doc. I, p. 8). Al

riguardo, il TCA osserva che l’affermazione del dott. __________ in questione

era riferita alle proposte terapeutiche da lui formulate, ovvero la neurotomia dei rami mediani e la resezione del disco con fusione del

segmento interessato (cfr. doc. 217, p. 2), provvedimenti a cui l’assicurata ha

finalmente rifiutato di sottoporsi (cfr. doc. E, p. 3: “Madame

RI 1 n’a pas voulu se soumettre à des propositions thérapeutiques, …”).

Per quanto attiene ai test diagnostici praticati dall’anestesiologo dott.

__________, secondo questo Tribunale, essi non hanno consentito di oggettivare

a sufficienza un danno morfologico a cui correlare i disturbi lamentati

dall’insorgente, così come ha del resto lui stesso ammesso, parlando di “ipotesi

diagnostiche”, rispettivamente di “potenziali fonti del dolore” (cfr.

doc. 322: “Nous ne sommes donc pas en mesure de prouver si les hypothèses

diagnostiques sont correctes. (…). Les évaluations

minimales invasives telles qu’elles sont pratiquées dans notre centre apportent

au moins les sources potentielles de la douleur …” - il corsivo é del

redattore).

È utile inoltre segnalare che, in una sentenza 35.2005.42 del 30 aprile

2007.

consid. 2.15., cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte aveva

concluso, anche in quella fattispecie, che i test in discussione non avevano

permesso di oggettivare a sufficienza la causa dei disturbi, e ciò sulla

base delle seguenti considerazioni:

" (…).

Al riguardo, questo Tribunale osserva che l’efficacia della

procedura seguita dal ___ e, in ultima analisi, anche la diagnosi del problema,

dipende da come essa è stata avvertita dall’assicurato.

Nel caso di specie, dopo la denervazione del lato sinistro e

destro dell’articolazione di C4-C5, ___ ha denunciato una riduzione del 50%

almeno dei dolori, motivo per cui lo specialista ___ appena menzionato ne ha

dedotto che questi ultimi erano causati, in questa stessa proporzione, da un

problema articolare posteriore, mentre l’altro 50% sarebbe da addebitare a una

patologia interessante il disco intervertebrale (…).

Ora, nella misura in cui la diagnosi del problema viene fatta

dipendere direttamente da come, secondo l’interessato medesimo, il dolore è

stato influenzato dalla terapia posta in atto, quindi da un giudizio puramente

soggettivo, non si può ritenere che la causa dei disturbi sia stata

sufficientemente oggettivata.

In questo contesto, il TCA sottolinea che è notorio che sono

diversi i fattori che condizionano la percezione del dolore, non da ultimo

quelli legati alla personalità dell'assicurato.”

In questo

contesto, va ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche

oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere

confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o

di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente

(STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure

DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).

In questo

senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF

ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla

digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide

cervicale, non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato

organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010

consid. 3.2).

L’Alta Corte ha, altresì,

statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la prova della presenza di

un danno organico di natura infortunistica, sebbene esse possano essere

classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-II)

della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF 8C_680/2010

del 4 febbraio 2011 consid. 3.2).

In una sentenza U 273/06

del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TFA ha confermato che, per costante giurisprudenza,

la neuropsicologia non è di per sé atta a dimostrare l’esistenza di disfunzioni

cerebrali organiche derivanti da un infortunio.

2.11

In assenza di un

sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente

fattispecie (si veda il consid. 2.10.), occorre effettuare un esame specifico

dell’adeguatezza.

Secondo la

giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però

avvenire, al più presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in

virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, é tenuto a chiudere un caso (con interruzione

delle prestazioni di Tale momento é dato quando dalla continuazione della cura

medica non vi é più da attendersi dei notevoli miglioramenti e quando eventuali

provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono conclusi (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti).

Nel

caso di specie, non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI,

motivo per cui é determinante il momento in cui si é stabilizzato lo stato di

salute dell’insorgente.

Le carte processuali dimostrano

che, all’epoca in cui l’assicuratore ha posto termine alle proprie prestazioni

(giugno/settembre 2009), l’assicurata non si sottoponeva più a particolari

provvedimenti terapeutici, tanto più che, già a margine della sua degenza

presso la __________ (14 gennaio - 6 febbraio 2008) e, ancora, in occasione della

valutazione dell’ottobre 2008 presso la fisioSementina, non era stata ritenuta

medicalmente indicata l’esecuzione di ulteriori misure fisioterapiche (cfr. doc.

35, p. 2: “Weitere ambulante Physiotherapie können wir in Anbetracht der

Erfolglosigkeit unserer Bemühungen nicht empfehlen. Wichtig wäre

eine vermehrte Aktivierung der Patientin, was uns nicht gelang.” e doc. 103,

p. 4: “…, tenuto conto che 10 cicli di fisioterapia non hanno portato nessun

miglioramento della sintomatologia, non riteniamo indicato proporne altri.”; in

questo senso, si veda pure l’apprezzamento 6 marzo 2009 del dott. __________ - doc. 133, p. 2: “Weitere Therapien sind sinnlos, insbesondere

sind invasive Massnahmen kontra-indiziert.”).

È

vero che, nella loro perizia amministrativa, gli specialisti dell’Ospedale

universitario di __________ hanno formulato alcune proposte terapeutiche

(farmacoterapia, terapia psichiatrica/psicoterapica e fisioterapia) tuttavia,

perlomeno sino al momento in cui é stata emanata la decisione su opposizione

impugnata, non risulta che l’assicurata abbia manifestato la volontà di

sottoporsi ai provvedimenti che le sono stati consigliati.

Assodato

dunque che all’amministrazione non può essere rimproverato di aver prematuramente

chiuso la pratica, si pone la questione di sapere se l’esame

dell’adeguatezza deve avvenire in base alla prassi sviluppata nella DTF

117.

V 359ss. relativamente ai “colpi di frusta” e precisata nella DTF 134 V 109,

oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme

conseguente a infortunio (DTF 115 V 133ss.).

Il TCA

ritiene che tale questione possa rimanere irrisolta (cfr., fra le tante, la STF

8C_252/2007 del 16 maggio 2008), nella misura in cui, come verrà dimostrato qui

di seguito, anche applicando la prassi elaborata in materia di traumi

del tipo “colpo di frusta”, più favorevole alla ricorrente,

l’esito non potrebbe essere quello da lui auspicato.

2.12

Nel

valutare l'adeguatezza del legame causale ai sensi della prassi sviluppata

nella DTF 117 V 359, e precisata nella DTF 134 V 109 relativamente ai “colpi di

frusta”, occorre innanzitutto procedere alla classificazione dell’infortunio

occorso all’assicurata il 17 agosto 2007.

Dal rapporto di polizia

agli atti risulta la seguente dinamica:

" (…).

La scooterista RI 1 stava circolando all’interno della rotonda __________

a __________ proveniente da __________ e diretta presso la ditta __________, ad

una velocità dichiarata di 5-10 km/h, mentre l’automobilista __________ si

trovava accodata allo scooter alla guida della sua vettura.

A detta dei protagonisti, giunti all’altezza dello sbocco che da

per la ditta __________, l’automobilista __________ si accorgeva tardivamente

che vi era la colonna quasi ferma d’innanzi a lei. Ha dunque subito azionato il

pedale del freno, ma malgrado ciò non é riuscita a evitare l’impatto con lo

scooter.

L’impatto é avvenuto tra la parte anteriore sinistra della vettura

della __________, contro la parte posteriore dello scooter della RI 1.

A seguito dell’impatto la scooterista é caduta a terra.”

(doc. 93, p. 4)

Tenuto conto

della dinamica oggettiva dell’evento e precisato che, in questo contesto, non

devono essere prese in considerazione le conseguenze dell’infortunio, nè le circostanze

concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26), secondo questo Tribunale, il

sinistro accaduto alla ricorrente può essere classificato tra gli infortuni

di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri o

insignificanti.

A titolo di confronto,

questa Corte segnala che il TF ha ritenuto di grado medio (senza essere

classificato al limite della categoria degli eventi gravi) l’infortunio occorso

a un assicurato che, mentre circolava con la propria motocicletta su una strada

principale in condizioni di forte pioggia, entrò in collisione frontale a una

velocità di 60-70 km/h con un’autovettura che gli aveva tagliato la strada; la

violenza della collisione fu tale che l’assicurato, in stato di elevata

dispnea, fu intubato sul luogo dell’incidente ed elitrasportato all’ospedale

(STF U 78/07 del 17 marzo 2008 consid. 5).

Pure di grado medio, e non

al limite della categoria degli eventi gravi, è stato considerato l’infortunio

occorso a un motociclista che stava utilizzando, a una velocità di circa 50 km/h, la corsia riservata ai mezzi pubblici per superare dalla parte sinistra una colonna di

veicoli fermi, quando un’autovettura uscì improvvisamente dalla colonna,

provocando il tamponamento da parte del centauro, il quale si procurò due fratture

al femore destro (STFA U 115/05 del 14 settembre 2005 consid. 2.4.).

Dello stesso grado di

gravità (medio e non al limite della categoria degli eventi gravi) è stato

ritenuto l’infortunio occorso a un’assicurata la cui moto si scontrò con un

camion, si incastrò sotto il paraurti anteriore dell’automezzo e fu spinta, con

l’assicurata ancora in sella, per oltre nove metri. L’assicurata si procurò una

lussazione all’anca, una frattura del bacino, un’abrasione alla gamba sinistra

e varie contusioni (STFA U 88/01 del 24 dicembre 2002 consid. 3.3.2.).

In una sentenza 35.2010.50

del 16 maggio 2011, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha

qualificato allo stesso modo un incidente della circolazione stradale del tutto

analogo a quello sub judice, in cui un’assicurata, in sella al proprio

scooter, era stata tamponata da un’autovettura, cadendo sul lato sinistro e

battendo a terra l’emicorpo sinistro.

Il giudice è, quindi,

tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri

elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.7. Affinché possa essere ammessa

l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un fattore sia presente

in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri.

In una sentenza 8C_897/2009

del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 10/2010 UV 25 p. 100ss., il

TF ha ribadito che - in caso di infortuni di media gravità ma che si trovano al

limite della categoria di quelli leggeri -, devono essere adempiuti quattro criteri

di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale

adeguato.

Innanzitutto, questo

Tribunale non può individuare nel modo in cui si è svolto l’evento in questione

delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o una particolare

spettacolarità: in fondo, si é trattato di un "normale” incidente della

circolazione stradale. Del resto, anche nelle pronunzie federali citate in

precedenza, riguardanti delle fattispecie ben più gravi di quella sub judice,

l’Alta Corte non ha considerato adempiuto il criterio in discussione oppure lo

ha ritenuto realizzato non in modo particolarmente incisivo.

Nell’incidente

in discussione, l’assicurata ha riportato una frattura non dislocata del

capitello radiale sinistro, trattata conservativamente, alcune abrasioni

cutanee, nonché un trauma distorsivo cervicale secondo un meccanismo equivalente

a quello di un “colpo di frusta”.

In proposito, è utile

segnalare che la diagnosi di un trauma d’accelerazione alla colonna cervicale

oppure di un meccanismo equivalente non è sufficiente per ritenere adempiuto

questo criterio, bensì è necessaria la presenza, per anni, di diversi disturbi

di una certa gravità rientranti nel quadro clinico tipico per un infortunio del

tipo colpo di frusta oppure di circostanze particolari che possono influire su

tali disturbi, come ad esempio una posizione del corpo sfavorevole (cfr. DTF

134.

V 109 consid. 10.2.2). Va inoltre sottolineato che una distorsione

cervicale, interessante un rachide che presenta delle rilevanti preesistenze, é

specialmente suscettibile di scatenare la tipica sintomatologia, di modo che

essa deve essere qualificata quale lesione particolarmente caratteristica. È

tuttavia di principio necessario che la persona assicurata, immediatamente

prima del sinistro, fosse perlomeno inabile al lavoro in misura parziale (cfr.

STF 8C_271/2013 del 30 luglio 2013 e i riferimenti ivi menzionati).

Nel caso di specie, dalla

documentazione di causa risulta che la frattura radiale é guarita senza

lasciare sequele. D’altra parte, occorre considerare che l’assicurata ha

presentato soltanto in parte la tipica sintomatologia legata a un trauma

d’accelerazione cervicale (o a un trauma equivalente), e meglio nella forma di

disturbi cervico-cefalici e cervico-brachiali, accompagnati da intermittenti

episodi vertiginosi (il disturbo somatoforme diagnosticato dallo psichiatra

dott. __________, non va considerato quale sintomo della distorsione cervicale

riportata in occasione dell’incidente - cfr. STF U 444/05 del 6 novembre 2006

consid. 6.1). Inoltre, anche ammettendo che il rachide cervicale presentasse

delle preesistenze (nella forma della discopatia oggettivata a livello di C5-C6),

tale circostanza non giustificherebbe di per sé l’adempimento del criterio in

discussione, posto che l’assicurata, prima dell’infortunio, non lamentava

disturbi e, soprattutto, era totalmente abile al lavoro.

Nessun

elemento all’inserto permette inoltre di ravvisare gli estremi per ammettere la

presenza di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti

dell’infortunio. Del resto, secondo la giurisprudenza, questo criterio non può

già essere considerato realizzato quando un determinato provvedimento medico

non si rivela finalmente efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1).

Questo Tribunale ritiene

che non si possa nemmeno sostenere che la cura medica dipendente dall'evento

infortunistico sia stata protratta e gravosa.

Le carte processuali

dimostrano in effetti che, dopo le prime cure ricevute presso il Servizio di PS

dell’Ospedale __________ di __________ (medicazione e trattamento conservativo

della frattura radiale), RI 1 ha beneficiato essenzialmente di una terapia

farmacologica analgesica, di provvedimenti di fisioterapia e osteopatia, sempre

effettuati ambulatorialmente, é rimasta degente una ventina di giorni presso la

Clinica __________ di __________ e si é sottoposta a visite mediche di

controllo nonché a consulti specialistici (a scopo diagnostico).

Conformemente alla

giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr.

STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la

somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010

del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai

sensi del criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti quali la

fisioterapia, la chiropratica, l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale,

l’osteopatia, nonché le sedute di neuropsicologia/psicoterapia, non possono

essere definiti come particolarmente gravosi (cfr. STF 8C_726/2010

del 19 novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010 del 15 novembre 2010 consid.

4.2.4

e riferimenti).

Il TF ha del resto deciso

in questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10 settembre 2009 consid.

3.4

, riguardante un assicurato, vittima di un trauma distorsivo cervicale,

che aveva beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica medicamentosa, di una

riabilitazione stazionaria e di fisioterapia ambulatoriale, nonché, in seguito,

anche di cure psichiatriche/psicoterapiche, e in una sentenza 8C_387/2011 del

20.

settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente un assicurato, vittima di un

incidente stradale con commotio cerebri e contusione del rachide

lombare, il cui trattamento era consistito essenzialmente in controlli presso

il medico curante e in sedute di fisioterapia. L’Alta Corte ha ritenuto che

nemmeno la degenza in clinica nel periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la

seguente ergoterapia ambulatoriale e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio

al 21 agosto 2008, potevano giustificare la realizzazione di questo criterio,

precisato che per la realizzazione del criterio della specifica cura medica

protratta e gravosa, la prassi pone delle esigenze decisamente più elevate.

Anche il criterio del decorso

sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute non é

realizzato. In merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli

disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni

rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze particolari che hanno

pregiudicato la guarigione, le quali, nel caso di specie, non appaiono

evidenti. L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie

non basta per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che,

nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e la capacità

lavorativa non é ripristinata (cfr. STF 8C_213/2011 del 7 giugno

2011.

consid. 8.2.5 e 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti). In questo

senso, il Tribunale federale ha negato la realizzazione di questo criterio

anche nel caso di un decorso indiscutibilmente protratto (cfr. STF 8C_402/2011 del

10.

febbraio 2012 consid. 5.4).

In

queste condizioni, può rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio della rilevante

incapacità lavorativa e quello dei notevoli disturbi, poiché questi

criteri da soli - in presenza di un infortunio di grado medio al limite della

categoria degli infortuni leggeri o insignificanti -, non potrebbero

comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. RDAT

2003.

II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U 187/95).

Si

deve quindi concludere che i disturbi denunciati da RI 1 dopo il giugno,

rispettivamente il settembre 2009, non costituivano una conseguenza adeguata

dell’evento infortunistico occorsole il 17 agosto 2007.

Visto che

l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore LAINF va negato facendo difetto

l’adeguatezza, questa Corte ritiene che la questione

relativa all’esistenza del nesso di causalità naturale tra l'infortunio e il danno

alla salute possa restare insoluta (cfr., in proposito, SVR 3/2012 UV 5 consid.

5.1

e giurisprudenza ivi citata).

In

esito a quanto precede, la decisione su opposizione del 1° luglio 2014 deve

essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é respinto.

2. Non si percepisce

tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti