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Decisione

35.2014.72

Rettamente negate prestazioni LAINF in assenza di evento infortunistico per rottura protesi anca nello scendere dall'automobile. Rottura di una protesi non consiste in una lesione parificata ad infort

9 marzo 2015Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. Il 22 ottobre 2014, il

ricorrente ha presentato al TCA un allegato di replica con il quale, in

sostanza, si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc.VII).

Questo scritto è stato

trasmesso alla convenuta per conoscenza (doc. VIII).

1.6. In corso di causa, questa

Corte ha interpellato l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) per avere

informazioni inerenti all’applicazione dell’art. 9 cpv. 3 OAINF (doc. IX).

La risposta dell’UFSP è

pervenuta in data 27 gennaio 2015 (doc. X + allegati).

Alle parti è stato

concesso di formulare delle osservazioni in merito (doc. XII e doc. XIII).

Considerandi

2.1

L’oggetto della lite é

circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore LAINF convenuto era

legittimato o meno a negare la propria responsabilità relativamente al danno

alla salute riportato da RI 1.

2.2

L'art. 4 LPGA così definisce

l'infortunio:

" È

considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,

apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la

salute fisica o psichica o che provochi la morte."

Questa definizione

riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF -

disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni

dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo

che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque sono dunque gli

elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

" - l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale fattore"

(cfr.

Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA),

Losanna 1992, p. 44-51)

Scopo

della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

2.3

Si evince dalla nozione

stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti

del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale

(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

Pertanto, é irrilevante il

fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

Il fattore esterno è

considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli

avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire

quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61

consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

Vi è infortunio unicamente

se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento

deve accadere nel mondo esterno.

Quando il processo lesivo

si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,

l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo

eccessivo o di movimenti scoordinati.

La giurisprudenza esige,

perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi

superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente

esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è

abitualmente in grado di resistere. L’Alta Corte ha negato il carattere

infortunistico nel caso di un aiuto infermiere - 36enne, di buona costituzione

fisica - che aveva riportato una sindrome vertebrale dorsale in seguito allo

spostamento, dal tavolo operatorio al letto, di un paziente del peso di 100-120 kg (cfr. DTF 116 V 136 consid. 3c), mentre lo ha riconosciuto nel caso di una stagista

fisioterapista (57 kg) attiva in una casa per anziani che, per evitare l’improvvisa

caduta di un paziente (84 kg), non aveva avuto scelta se non quella di

intervenire con uno sforzo violento e repentino (cfr. STFA U 166/04 del 18

aprile 2005, pubblicata in RtiD 2005 II n. 56 p. 265, citata nella STF

8C_403/2010 del 6 dicembre 2010 consid. 4.1).

Da un altro lato, per

poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti

scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze

esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è

altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza

che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V

232.

consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V

138.

consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

2.4

Conformemente

alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in

concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

Quando l'istruttoria non

permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della

verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali

elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,

l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86,

p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht-

und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

Gli

stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione

parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

2.5

Nella concreta evenienza,

nell’annuncio d’infortunio, l’assicurato ha indicato di aver riportato la

rottura della protesi dell’anca sinistra, dopo aver improvvisamente avvertito

un forte dolore (cfr. doc. D, p. 2).

Interpellato

dall’amministrazione a proposito della dinamica dell’evento, RI 1 ha dichiarato

che il 12 settembre 2013, verso le ore 17:00, mentre stava scendendo dalla

propria autovettura, ha appoggiato a terra la gamba sinistra avvertendo dei forti

dolori. L’assicurato ha inoltre precisato che, a quel momento, non stava

compiendo nessuna attività straordinaria, che le condizioni esterne erano

normali e che non era successo nulla di particolare o d’imprevisto (cfr. doc.

F).

Dal certificato 12

dicembre 2013 dell’Ospedale regionale di __________ si apprende che

l’assicurato aveva lamentato un “dolore improvviso all’anca sinistra in assenza

di trauma” (doc. 12).

In sede di opposizione e di

ricorso, l’insorgente ha precisato che il dolore avvertito all’anca sinistra è

stato preceduto da un movimento non del tutto usuale effettuato in uno spazio

molto ristretto. Egli ha infatti osservato che il 12 settembre 2013, mentre stava

scendendo dal suo autoveicolo posteggiato in __________ a __________, aveva

potuto aprire la portiera solo in parte a causa del forte traffico di transito,

ciò che lo aveva costretto a compiere un movimento insolito, all’origine della

rottura della protesi dell’anca sinistra (cfr. doc. 25, p. 2).

Da parte sua, l’CO 1 ha

escluso la propria responsabilità ritenendo, da un lato, che l’evento del 12

settembre 2013 non configuri un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA poiché, in

particolare, l’assicurato al momento dell’evento non avrebbe compiuto né uno

sforzo eccessivo né un movimento scoordinato del corpo e, dall’altro, che il

danno alla salute riportato non figuri fra le diagnosi esaustivamente enumerate

all’art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. doc. B e doc. III).

2.6

Nella risposta di causa, l’CO

1.

ha sostenuto che, nel caso di specie, tornerebbe applicabile il principio

cosiddetto delle "dichiarazioni della prima ora" e che, di

conseguenza, andrebbe accordata la preferenza alla descrizione dell’evento

contenuta nell’annuncio d’infortunio del 25 novembre 2013 e nel questionario compilato

dall’assicurato l’8 febbraio 2014, in cui ha dichiarato che, in assenza di

circostanze esterne particolari, ha improvvisamente avvertito un forte dolore

all’anca sinistra mentre stava scendendo dall’automobile (cfr. doc. E e F),

piuttosto che a quanto da lui indicato in sede di opposizione e di ricorso (cfr.

doc. 25, p. 2 e doc. I, p. 7-8).

Tutto ben considerato,

questo Tribunale ritiene di potersi esimere dall’approfondire questo aspetto siccome,

anche volendosi fondare sulla dinamica descritta nel ricorso, l’esito non

potrebbe comunque essere quello che auspica l’assicurato, così come verrà

meglio dimostrato qui di seguito.

2.7

Nel caso concreto, non vi è

stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si è,

infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone né con

oggetti.

Secondo questa Corte, alla

luce della dinamica descritta dal ricorrente, può essere scartata l’ipotesi di

uno sforzo straordinario, giacché il fatto di scendere da un’autovettura deve

essere considerato alla stregua di un gesto quotidiano, che per definizione non

sollecita oltremisura il corpo, e ciò a prescindere dalla costituzione, dalle

abitudini o dall’addestramento della persona assicurata (cfr. la giurisprudenza

citata al consid. 2.3.).

A ciò nulla muta la

circostanza che RI 1 é portatore di una protesi dell’anca a sinistra.

In effetti, in una

sentenza 8C_656/2008 del 13 febbraio 2009 consid. 3.3, il fatto che la persona

assicurata presentasse un danno causato da pregressi infortuni, è stato

giudicato irrilevante dal Tribunale federale, il quale ha stabilito che i

requisiti che la giurisprudenza ha posto a proposito del fattore esterno, non

possono essere affievoliti prevalendosi di un eventuale danno preesistente alla

parte del corpo interessata.

Questo principio è stato

sviluppato in materia di lesione parificata ai postumi d’infortunio ex art. 9

cpv. 2 OAINF, più concretamente a proposito del requisito del “potenziale di

pericolo accresciuto”, trattandosi di un’assicurata la quale, nel sollevare una

valigia del peso di 20 kg, aveva riportato una lesione tendinea alla spalla,

già danneggiata da precedenti sinistri. Il Tribunale federale si è in

particolare così espresso:

" (…).

Beim Heben eines bepackten ca. 20 kg schweren Koffers ist nach Gesagtem - wie die Vorinstanz selber ausführt - ein äusserer Faktor

rechtsprechungsgemäss zu verneinen. Es fehlt an einem gesteigerten

Schädigungspotenzial im oben umschriebenen Sinn. Wenn das kantonale Gericht ein

solches angesichts einer erlittenen Vorschädigung trotzdem bejaht, verkennt es

- wie die Beschwerdeführerin zu Recht geltend macht -, dass der äussere Faktor

bezüglich der in Frage stehenden Lebensverrichtung geprüft werden muss und bei

gleicher Lebensverrichtung nicht je nach Konstitution der versicherten Person

unterschiedlich beurteilt werden kann. Es ist somit nicht zulässig, die

dargelegten rechtsprechungsgemässen Anforderungen an den äusseren Faktor unter

Hinweis auf eine allfällige Vorschädigung des betroffenen Körperteils

herabzusetzen. Mit dem Vorliegen einer unfallähnlichen Körperschädigung kann

demzufolge die Leistungspflicht der Unfallversicherung nicht begründet werden.“

(STF 8C_656/2008 consid. 3.3)

Per

il TCA, il principio posto dall’Alta Corte deve trovare applicazione anche in

materia d’infortunio, allorquando si tratta di decidere se la persona

assicurata ha compiuto uno sforzo manifestamente eccessivo (in questo senso, si

veda la STCA 35.2012.73 del 21 marzo 2013 consid. 2.6., cresciuta incontestata

in giudicato).

Deve ancora essere

esaminato se l’insorgente ha compiuto un movimento scombinato del corpo ai

sensi della giurisprudenza.

Come già

indicato, affinché una lesione corporale dovuta a un movimento scombinato sia

attribuibile a infortunio ai sensi della LAINF, è necessario che tale movimento

si sia prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste,

fuori programma (cfr. A. Maurer, op. cit., p. 176s.).

Nel caso concreto, tenuto conto della

dinamica descritta in sede di opposizione e di ricorso, il TCA ritiene che il movimento

che ha dovuto compiere l’assicurato per scendere dal proprio veicolo, non si

sia svolto in circostanze esterne manifestamente insolite e fuori programma. Infatti,

secondo questa Corte, non può essere giudicato tale il fatto che, parcheggiando

lungo una strada posta all’interno di una località, si possa essere confrontati

con del traffico di transito e che, a causa di ciò, nel scendere

dall’autovettura, si riesca ad aprire soltanto in parte la portiera.

D’altronde, è lo stesso ricorrente ad

aver ammesso che “… a tutti noi automobilisti è capitata una simile

situazione: dover compiere una sorta di contorsionismo (movimento non certo

del tutto naturale), per cercare di uscire dalla nostra vettura, con la

portiera di sinistra (davanti, lato conducente) solo parzialmente aperta.”

(doc. I, p. 8 - il corsivo é del redattore).

Per il resto, non può giustificare

una diversa conclusione nemmeno l’argomento sollevato dall’assicurato, secondo il

quale, visto che la rottura della protesi non può essere considerata malattia, essa

deve necessariamente rientrare nel concetto d’infortunio (cfr. doc. I, pag. 2).

Al riguardo, va segnalato

che l'Alta Corte ha già avuto modo di stabilire che non è lecito partire dal

danno alla salute, per sostenere che deve essersi trattato di un infortunio

tale da provocarlo. Un simile metodo induttivo non è ammissibile. La

carente dimostrazione di un evento che soddisfi le caratteristiche di un

infortunio, si lascia sostituire solo raramente da constatazioni di natura

medica (cfr. RAMI 1990 U 86 p. 46ss. consid. 2).

In esito a tutto quanto

precede, questo Tribunale deve dunque concludere che non sono adempiute le

severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il

carattere infortunistico a un determinato evento.

2.8

Occorre ancora esaminare se

l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore infortuni resistente possa essere

fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica ad infortunio una

serie di lesioni corporali.

L’art. 9 cpv. 2 OAINF,

prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni

degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco è esaustivo, sono

equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno

straordinario:

a. fratture;

b. lussazioni di

articolazioni;

c. lacerazioni del

menisco;

d. lacerazioni

muscolari;

e. stiramenti muscolari

f. lacerazioni dei

tendini;

g. lesioni dei

legamenti;

h. lesioni del timpano.

L’art. 9 cpv. 3 OAINF

dispone che non costituiscono una lesione corporale parificata ai sensi del

capoverso 2 i danni non imputabili all’infortunio causati alle strutture

applicate in seguito a malattia che sostituiscono una parte del corpo o una

funzione fisiologica.

Le lesioni corporali di

cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio solo se presentano

tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per la

straordinarietà del fattore esterno (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U

57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto.

Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità

in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in

RDAT II-1991, p. 477ss.).

A proposito dell'esigenza

di un fattore esterno, l’Alta Corte, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad infortunio,

oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al

corpo.

Così, dopo avere fatto

notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere

ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad

indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la

(prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto

ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di descrivere

(DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno suscettibile di agire

in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza di un evento

presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi alla presenza

di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure di uno

specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo che

eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente

controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto, conformemente a

quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento di un fattore

esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione che,

secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di

originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo ("körpereigene

Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione

accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di

posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470, consid.

4.2

).

Il TFA ha pure specificato

che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività

professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili

ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito

dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali

fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo

accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA U 76/03 del 15

aprile 2004).

Necessario è inoltre che

si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il

presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul

corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o,

addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto

attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo

avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli

infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.

Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua

unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS

1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale

Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44,

p. 2341).

2.9

Nella concreta evenienza, dalla

documentazione medica agli atti risulta che, in occasione dell’evento in

discussione, RI 1 ha riportato la rottura del tratto prossimale del moncone

diafisario della protesi dell’anca sinistra (cfr. doc. 12 e doc. C).

L’art. 9 cpv. 3 OAINF

recita che non costituiscono una lesione corporale ai sensi del capoverso 2 i

danni non imputabili all’infortunio causati alle strutture applicate in seguito

a malattia che sostituiscono una parte del corpo o una funzione fisiologica.

In corso di causa, il TCA

ha chiesto all’UFSP d’indicare “… se esistono delle direttive amministrative

circa l’applicazione dell’articolo 9 cpv. 3 OAINF e/o dei precedenti

giurisprudenziali concernenti il medesimo tema.” (doc. IX).

Con risposta del 26

gennaio 2015, l’Ufficio federale ha comunicato che esiste sul tema una raccomandazione

della Commissione ad hoc sinistri LAINF ma di non essere a conoscenza

dell’esistenza di precedenti giurisprudenziali (cfr. doc. X).

La raccomandazione n. 2/86

della Commissione ad hoc sinistri LAINF (“Lésions corporelles assimilées à

un accident (LCAA)”), prevede quanto segue a proposito dell’art. 9 cpv. 3

OAINF:

" (…).

Les dommages causés à des structures de remplacement

étrangères au corps (par exemple greffe de peau, ligaments en matière

plastique, articulations artificielles, etc.) qui ne découlent pas d’un

accident ne peuvent pas être pris en charge en tant que LCAA. L’art. 9, al 3 de

l’OLAA a établi une norme légale pour la pratique déjà en usage.

Quelques exemples: luxations spontan.s de prothèses

Silastic du poignet; luxations de prothèses totales de la hanche (souvent dès

la première nuit suivant l’opération!); ruptures spontanées de ligaments en

matière plastique, en particulier de ligaments croisés de remplacements dans

l’articulation du genou. (…).

Il en va autrement si le dommage a été provoqué par

un accident. Dans ces circostances, c’est l’assureur tenu de verser des

prestations pour le dommage qui devra prendre en charge les frais dans le cadre

de l’art. 12 de la LAA en relation avec l’art. 36 de la LAA.“

Nel caso di

specie, posto che il danno alla salute non é stato causato da un

infortunio ai sensi di legge (si veda il consid. 2.7.) e tenuto conto

che l’impianto della protesi dell’anca (struttura che sostituisce una parte del

corpo) si era reso necessario a causa dell’esistenza di una coxartrosi d’eziologia

morbosa, divenuta sintomatica a partire dalla primavera del 2010 (in proposito,

si veda la documentazione prodotta nella causa parallela in materia

d’assicurazione per l’invalidità - inc. 32.2014.38), in ossequio all’art. 9

cpv. 3 OAINF, non si è in presenza di una lesione parificata ai postumi di un

infortunio.

Con le proprie

osservazioni del 9 febbraio 2015, riferendosi alla raccomandazione citata in

precedenza, l’insorgente sostiene in particolare che, visto che i presupposti

dell’infortunio sono dati per colui che sale una scala, superando più gradini

alla volta, lo stesso dovrebbe valere a maggior ragione per il movimento da lui

compiuto nel mese di settembre 2013 (cfr. doc. XIII, p. 1s.).

Al proposito, questo Tribunale

si limita a rilevare che la raccomandazione in questione concerne in realtà le lesioni

parificate ad infortunio ex art. 9 cpv. 2 OAINF, per le quali -

diversamente dagli infortuni ex art. 4 LPGA - non é richiesta la straordinarietà

del fattore esterno (cfr. il consid. 2.8.).

Ora, nel caso di specie,

l’esistenza di una lesione parificata è esclusa in forza dell’art. 9 cpv. 3

OAINF.

Un obbligo a prestazioni

non può pertanto essere imposto all’assicuratore LAINF resistente, nemmeno a

titolo di lesione parificata ai postumi d’infortunio.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti