35.2014.72
Rettamente negate prestazioni LAINF in assenza di evento infortunistico per rottura protesi anca nello scendere dall'automobile. Rottura di una protesi non consiste in una lesione parificata ad infort
9 marzo 2015Italiano21 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2014.72
MP/MM
Lugano
9 marzo 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Massimo Piemontesi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 settembre 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30 giugno 2014 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 25 novembre 2013, la ditta
__________ di __________ ha annunciato all’CO 1 un evento occorso al proprio
dipendente RI 1 nel mese di settembre 2013, all’origine della rottura della
protesi all’anca sinistra. Nel relativo formulario, il datore di lavoro ha indicato
che l’assicurato aveva improvvisamente avvertito un forte dolore all’anca senza
un motivo apparente (cfr. doc. E).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-assicurativi del caso, con decisione formale del 22 aprile 2014, CO 1 ha
negato il proprio obbligo a prestazioni ritenendo che l’evento del settembre
2013 non configurasse né un infortunio, né una lesione parificata ai postumi di
un infortunio (cfr. doc. 24).
In data 22 aprile 2014, l’assicurato,
patrocinato dall’avv. RA 1, ha interposto opposizione avverso la decisione
formale (cfr. doc. 25).
Con decisione su opposizione
del 30 giugno 2014, l’CO 1 ha confermato la sua precedente decisione (cfr. doc.
B).
1.3. Con tempestivo ricorso del 2
settembre 2014, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che
l’assicuratore LAINF sia condannato ad assumere l’evento del 12 settembre 2013
(cfr. doc. I).
Nella sua impugnativa, il ricorrente
smentisce innanzitutto che vi siano delle incongruenze nelle proprie dichiarazioni
relative alla descrizione, alla data e all’orario dell’evento. In particolare,
il ricorrente precisa che, contrariamente a quanto indicato dalla convenuta
nella decisione su opposizione impugnata, egli avrebbe avvertito un forte
dolore all’anca sinistra alle ore 17:00 del 12 settembre 2013, scendendo
dall’auto posteggiata in una strada trafficata di __________ in pieno orario di
punta (cfr. doc. I, p. 5).
L’insorgente sostiene inoltre
che la responsabilità dell’assicuratore LAINF debba essere ammessa già per il
solo fatto che “… la rottura di una protesi, anche se per difetto di materiale,
non può certo essere ritenuta una malattia, per cui, deve, necessariamente,
rientrare nel concetto di infortunio…” (cfr. doc. I, p. 7).
L’assicurato contesta, poi, la decisione
dell’CO 1 secondo la quale l’evento del 12 settembre 2013 non può essere qualificato
quale infortunio ai sensi di legge, facendo difetto, in particolare, un fattore
esterno straordinario. Al riguardo, RI 1 ritiene che la straordinarietà
dell’evento che ha portato alla rottura della protesi dell’anca sinistra
risieda nel movimento inusuale che ha dovuto compiere per scendere dal suo
veicolo, dopo aver aperto la portiera solo parzialmente in ragione del forte
traffico presente a quel momento della giornata. L’assicurato aggiunge, inoltre,
che tale movimento innaturale ed effettuato in uno spazio ristretto, deve aver
comportato uno sforzo eccessivo, altrimenti la protesi non si sarebbe rotta
(cfr. doc. I, p. 7-8).
Infine, per quanto attiene al fatto
che, secondo l’amministrazione, l’evento del 12 settembre 2013 non
configurerebbe nemmeno una lesione parificata ai postumi d’infortunio di cui
all’art. 9 OAINF, RI 1 fa valere che il richiamo a tale norma non sarebbe pertinente
nel caso concreto, osservando in particolare quanto segue:
" Tale norma
ha infatti per oggetto tutt’altra situazione, e non già la rottura di una
protesi. Con la norma in questione sono infatti state elencate solo alcune
situazioni, per le quali vi è una sorta di presunzione di infortunio. Niente di
più. Ma il caso di specie non può quindi essere semplicemente liquidato
negativamente, poiché la diagnosi del medico non sarebbe contenuta in tale
elenco. La situazione del caso di specie è invero ben più particolare.”
(cfr. doc. I, pag. 7)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha
postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
Fatti
1.5. Il 22 ottobre 2014, il
ricorrente ha presentato al TCA un allegato di replica con il quale, in
sostanza, si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc.VII).
Questo scritto è stato
trasmesso alla convenuta per conoscenza (doc. VIII).
1.6. In corso di causa, questa
Corte ha interpellato l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) per avere
informazioni inerenti all’applicazione dell’art. 9 cpv. 3 OAINF (doc. IX).
La risposta dell’UFSP è
pervenuta in data 27 gennaio 2015 (doc. X + allegati).
Alle parti è stato
concesso di formulare delle osservazioni in merito (doc. XII e doc. XIII).
Considerandi
2.1
L’oggetto della lite é
circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore LAINF convenuto era
legittimato o meno a negare la propria responsabilità relativamente al danno
alla salute riportato da RI 1.
2.2
L'art. 4 LPGA così definisce
l'infortunio:
" È
considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,
apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la
salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione
riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF -
disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni
dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo
che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli
elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr.
Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA),
Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo
della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.3
Si evince dalla nozione
stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti
del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale
(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, é irrilevante il
fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è
considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli
avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire
quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61
consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente
se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento
deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo
si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,
l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo
eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige,
perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi
superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente
esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è
abitualmente in grado di resistere. L’Alta Corte ha negato il carattere
infortunistico nel caso di un aiuto infermiere - 36enne, di buona costituzione
fisica - che aveva riportato una sindrome vertebrale dorsale in seguito allo
spostamento, dal tavolo operatorio al letto, di un paziente del peso di 100-120 kg (cfr. DTF 116 V 136 consid. 3c), mentre lo ha riconosciuto nel caso di una stagista
fisioterapista (57 kg) attiva in una casa per anziani che, per evitare l’improvvisa
caduta di un paziente (84 kg), non aveva avuto scelta se non quella di
intervenire con uno sforzo violento e repentino (cfr. STFA U 166/04 del 18
aprile 2005, pubblicata in RtiD 2005 II n. 56 p. 265, citata nella STF
8C_403/2010 del 6 dicembre 2010 consid. 4.1).
Da un altro lato, per
poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti
scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze
esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è
altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza
che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V
232.
consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V
138.
consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.4
Conformemente
alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in
concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando l'istruttoria non
permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della
verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali
elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,
l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86,
p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht-
und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli
stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione
parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.5
Nella concreta evenienza,
nell’annuncio d’infortunio, l’assicurato ha indicato di aver riportato la
rottura della protesi dell’anca sinistra, dopo aver improvvisamente avvertito
un forte dolore (cfr. doc. D, p. 2).
Interpellato
dall’amministrazione a proposito della dinamica dell’evento, RI 1 ha dichiarato
che il 12 settembre 2013, verso le ore 17:00, mentre stava scendendo dalla
propria autovettura, ha appoggiato a terra la gamba sinistra avvertendo dei forti
dolori. L’assicurato ha inoltre precisato che, a quel momento, non stava
compiendo nessuna attività straordinaria, che le condizioni esterne erano
normali e che non era successo nulla di particolare o d’imprevisto (cfr. doc.
F).
Dal certificato 12
dicembre 2013 dell’Ospedale regionale di __________ si apprende che
l’assicurato aveva lamentato un “dolore improvviso all’anca sinistra in assenza
di trauma” (doc. 12).
In sede di opposizione e di
ricorso, l’insorgente ha precisato che il dolore avvertito all’anca sinistra è
stato preceduto da un movimento non del tutto usuale effettuato in uno spazio
molto ristretto. Egli ha infatti osservato che il 12 settembre 2013, mentre stava
scendendo dal suo autoveicolo posteggiato in __________ a __________, aveva
potuto aprire la portiera solo in parte a causa del forte traffico di transito,
ciò che lo aveva costretto a compiere un movimento insolito, all’origine della
rottura della protesi dell’anca sinistra (cfr. doc. 25, p. 2).
Da parte sua, l’CO 1 ha
escluso la propria responsabilità ritenendo, da un lato, che l’evento del 12
settembre 2013 non configuri un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA poiché, in
particolare, l’assicurato al momento dell’evento non avrebbe compiuto né uno
sforzo eccessivo né un movimento scoordinato del corpo e, dall’altro, che il
danno alla salute riportato non figuri fra le diagnosi esaustivamente enumerate
all’art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. doc. B e doc. III).
2.6
Nella risposta di causa, l’CO
1.
ha sostenuto che, nel caso di specie, tornerebbe applicabile il principio
cosiddetto delle "dichiarazioni della prima ora" e che, di
conseguenza, andrebbe accordata la preferenza alla descrizione dell’evento
contenuta nell’annuncio d’infortunio del 25 novembre 2013 e nel questionario compilato
dall’assicurato l’8 febbraio 2014, in cui ha dichiarato che, in assenza di
circostanze esterne particolari, ha improvvisamente avvertito un forte dolore
all’anca sinistra mentre stava scendendo dall’automobile (cfr. doc. E e F),
piuttosto che a quanto da lui indicato in sede di opposizione e di ricorso (cfr.
doc. 25, p. 2 e doc. I, p. 7-8).
Tutto ben considerato,
questo Tribunale ritiene di potersi esimere dall’approfondire questo aspetto siccome,
anche volendosi fondare sulla dinamica descritta nel ricorso, l’esito non
potrebbe comunque essere quello che auspica l’assicurato, così come verrà
meglio dimostrato qui di seguito.
2.7
Nel caso concreto, non vi è
stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si è,
infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone né con
oggetti.
Secondo questa Corte, alla
luce della dinamica descritta dal ricorrente, può essere scartata l’ipotesi di
uno sforzo straordinario, giacché il fatto di scendere da un’autovettura deve
essere considerato alla stregua di un gesto quotidiano, che per definizione non
sollecita oltremisura il corpo, e ciò a prescindere dalla costituzione, dalle
abitudini o dall’addestramento della persona assicurata (cfr. la giurisprudenza
citata al consid. 2.3.).
A ciò nulla muta la
circostanza che RI 1 é portatore di una protesi dell’anca a sinistra.
In effetti, in una
sentenza 8C_656/2008 del 13 febbraio 2009 consid. 3.3, il fatto che la persona
assicurata presentasse un danno causato da pregressi infortuni, è stato
giudicato irrilevante dal Tribunale federale, il quale ha stabilito che i
requisiti che la giurisprudenza ha posto a proposito del fattore esterno, non
possono essere affievoliti prevalendosi di un eventuale danno preesistente alla
parte del corpo interessata.
Questo principio è stato
sviluppato in materia di lesione parificata ai postumi d’infortunio ex art. 9
cpv. 2 OAINF, più concretamente a proposito del requisito del “potenziale di
pericolo accresciuto”, trattandosi di un’assicurata la quale, nel sollevare una
valigia del peso di 20 kg, aveva riportato una lesione tendinea alla spalla,
già danneggiata da precedenti sinistri. Il Tribunale federale si è in
particolare così espresso:
" (…).
Beim Heben eines bepackten ca. 20 kg schweren Koffers ist nach Gesagtem - wie die Vorinstanz selber ausführt - ein äusserer Faktor
rechtsprechungsgemäss zu verneinen. Es fehlt an einem gesteigerten
Schädigungspotenzial im oben umschriebenen Sinn. Wenn das kantonale Gericht ein
solches angesichts einer erlittenen Vorschädigung trotzdem bejaht, verkennt es
- wie die Beschwerdeführerin zu Recht geltend macht -, dass der äussere Faktor
bezüglich der in Frage stehenden Lebensverrichtung geprüft werden muss und bei
gleicher Lebensverrichtung nicht je nach Konstitution der versicherten Person
unterschiedlich beurteilt werden kann. Es ist somit nicht zulässig, die
dargelegten rechtsprechungsgemässen Anforderungen an den äusseren Faktor unter
Hinweis auf eine allfällige Vorschädigung des betroffenen Körperteils
herabzusetzen. Mit dem Vorliegen einer unfallähnlichen Körperschädigung kann
demzufolge die Leistungspflicht der Unfallversicherung nicht begründet werden.“
(STF 8C_656/2008 consid. 3.3)
Per
il TCA, il principio posto dall’Alta Corte deve trovare applicazione anche in
materia d’infortunio, allorquando si tratta di decidere se la persona
assicurata ha compiuto uno sforzo manifestamente eccessivo (in questo senso, si
veda la STCA 35.2012.73 del 21 marzo 2013 consid. 2.6., cresciuta incontestata
in giudicato).
Deve ancora essere
esaminato se l’insorgente ha compiuto un movimento scombinato del corpo ai
sensi della giurisprudenza.
Come già
indicato, affinché una lesione corporale dovuta a un movimento scombinato sia
attribuibile a infortunio ai sensi della LAINF, è necessario che tale movimento
si sia prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste,
fuori programma (cfr. A. Maurer, op. cit., p. 176s.).
Nel caso concreto, tenuto conto della
dinamica descritta in sede di opposizione e di ricorso, il TCA ritiene che il movimento
che ha dovuto compiere l’assicurato per scendere dal proprio veicolo, non si
sia svolto in circostanze esterne manifestamente insolite e fuori programma. Infatti,
secondo questa Corte, non può essere giudicato tale il fatto che, parcheggiando
lungo una strada posta all’interno di una località, si possa essere confrontati
con del traffico di transito e che, a causa di ciò, nel scendere
dall’autovettura, si riesca ad aprire soltanto in parte la portiera.
D’altronde, è lo stesso ricorrente ad
aver ammesso che “… a tutti noi automobilisti è capitata una simile
situazione: dover compiere una sorta di contorsionismo (movimento non certo
del tutto naturale), per cercare di uscire dalla nostra vettura, con la
portiera di sinistra (davanti, lato conducente) solo parzialmente aperta.”
(doc. I, p. 8 - il corsivo é del redattore).
Per il resto, non può giustificare
una diversa conclusione nemmeno l’argomento sollevato dall’assicurato, secondo il
quale, visto che la rottura della protesi non può essere considerata malattia, essa
deve necessariamente rientrare nel concetto d’infortunio (cfr. doc. I, pag. 2).
Al riguardo, va segnalato
che l'Alta Corte ha già avuto modo di stabilire che non è lecito partire dal
danno alla salute, per sostenere che deve essersi trattato di un infortunio
tale da provocarlo. Un simile metodo induttivo non è ammissibile. La
carente dimostrazione di un evento che soddisfi le caratteristiche di un
infortunio, si lascia sostituire solo raramente da constatazioni di natura
medica (cfr. RAMI 1990 U 86 p. 46ss. consid. 2).
In esito a tutto quanto
precede, questo Tribunale deve dunque concludere che non sono adempiute le
severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il
carattere infortunistico a un determinato evento.
2.8
Occorre ancora esaminare se
l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore infortuni resistente possa essere
fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica ad infortunio una
serie di lesioni corporali.
L’art. 9 cpv. 2 OAINF,
prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni
degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco è esaustivo, sono
equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno
straordinario:
a. fratture;
b. lussazioni di
articolazioni;
c. lacerazioni del
menisco;
d. lacerazioni
muscolari;
e. stiramenti muscolari
f. lacerazioni dei
tendini;
g. lesioni dei
legamenti;
h. lesioni del timpano.
L’art. 9 cpv. 3 OAINF
dispone che non costituiscono una lesione corporale parificata ai sensi del
capoverso 2 i danni non imputabili all’infortunio causati alle strutture
applicate in seguito a malattia che sostituiscono una parte del corpo o una
funzione fisiologica.
Le lesioni corporali di
cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio solo se presentano
tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per la
straordinarietà del fattore esterno (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U
57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto.
Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità
in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in
RDAT II-1991, p. 477ss.).
A proposito dell'esigenza
di un fattore esterno, l’Alta Corte, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad infortunio,
oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al
corpo.
Così, dopo avere fatto
notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere
ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad
indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la
(prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto
ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di descrivere
(DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno suscettibile di agire
in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza di un evento
presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi alla presenza
di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure di uno
specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo che
eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente
controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto, conformemente a
quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento di un fattore
esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione che,
secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di
originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo ("körpereigene
Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione
accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di
posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470, consid.
4.2
).
Il TFA ha pure specificato
che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività
professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili
ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito
dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali
fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo
accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA U 76/03 del 15
aprile 2004).
Necessario è inoltre che
si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il
presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul
corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o,
addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto
attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo
avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli
infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.
Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua
unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS
1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale
Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44,
p. 2341).
2.9
Nella concreta evenienza, dalla
documentazione medica agli atti risulta che, in occasione dell’evento in
discussione, RI 1 ha riportato la rottura del tratto prossimale del moncone
diafisario della protesi dell’anca sinistra (cfr. doc. 12 e doc. C).
L’art. 9 cpv. 3 OAINF
recita che non costituiscono una lesione corporale ai sensi del capoverso 2 i
danni non imputabili all’infortunio causati alle strutture applicate in seguito
a malattia che sostituiscono una parte del corpo o una funzione fisiologica.
In corso di causa, il TCA
ha chiesto all’UFSP d’indicare “… se esistono delle direttive amministrative
circa l’applicazione dell’articolo 9 cpv. 3 OAINF e/o dei precedenti
giurisprudenziali concernenti il medesimo tema.” (doc. IX).
Con risposta del 26
gennaio 2015, l’Ufficio federale ha comunicato che esiste sul tema una raccomandazione
della Commissione ad hoc sinistri LAINF ma di non essere a conoscenza
dell’esistenza di precedenti giurisprudenziali (cfr. doc. X).
La raccomandazione n. 2/86
della Commissione ad hoc sinistri LAINF (“Lésions corporelles assimilées à
un accident (LCAA)”), prevede quanto segue a proposito dell’art. 9 cpv. 3
OAINF:
" (…).
Les dommages causés à des structures de remplacement
étrangères au corps (par exemple greffe de peau, ligaments en matière
plastique, articulations artificielles, etc.) qui ne découlent pas d’un
accident ne peuvent pas être pris en charge en tant que LCAA. L’art. 9, al 3 de
l’OLAA a établi une norme légale pour la pratique déjà en usage.
Quelques exemples: luxations spontan.s de prothèses
Silastic du poignet; luxations de prothèses totales de la hanche (souvent dès
la première nuit suivant l’opération!); ruptures spontanées de ligaments en
matière plastique, en particulier de ligaments croisés de remplacements dans
l’articulation du genou. (…).
Il en va autrement si le dommage a été provoqué par
un accident. Dans ces circostances, c’est l’assureur tenu de verser des
prestations pour le dommage qui devra prendre en charge les frais dans le cadre
de l’art. 12 de la LAA en relation avec l’art. 36 de la LAA.“
Nel caso di
specie, posto che il danno alla salute non é stato causato da un
infortunio ai sensi di legge (si veda il consid. 2.7.) e tenuto conto
che l’impianto della protesi dell’anca (struttura che sostituisce una parte del
corpo) si era reso necessario a causa dell’esistenza di una coxartrosi d’eziologia
morbosa, divenuta sintomatica a partire dalla primavera del 2010 (in proposito,
si veda la documentazione prodotta nella causa parallela in materia
d’assicurazione per l’invalidità - inc. 32.2014.38), in ossequio all’art. 9
cpv. 3 OAINF, non si è in presenza di una lesione parificata ai postumi di un
infortunio.
Con le proprie
osservazioni del 9 febbraio 2015, riferendosi alla raccomandazione citata in
precedenza, l’insorgente sostiene in particolare che, visto che i presupposti
dell’infortunio sono dati per colui che sale una scala, superando più gradini
alla volta, lo stesso dovrebbe valere a maggior ragione per il movimento da lui
compiuto nel mese di settembre 2013 (cfr. doc. XIII, p. 1s.).
Al proposito, questo Tribunale
si limita a rilevare che la raccomandazione in questione concerne in realtà le lesioni
parificate ad infortunio ex art. 9 cpv. 2 OAINF, per le quali -
diversamente dagli infortuni ex art. 4 LPGA - non é richiesta la straordinarietà
del fattore esterno (cfr. il consid. 2.8.).
Ora, nel caso di specie,
l’esistenza di una lesione parificata è esclusa in forza dell’art. 9 cpv. 3
OAINF.
Un obbligo a prestazioni
non può pertanto essere imposto all’assicuratore LAINF resistente, nemmeno a
titolo di lesione parificata ai postumi d’infortunio.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti