35.2014.73
Caduta con danno ortopedico braccio dx. Negata adeguatezza nesso causale tra infortunio e disturbi psi. Valutazione entità rendita inv. secondo metodo del raffronto dei redditi (applicaz. DPL). Valuta
4 maggio 2015Italiano40 min
Source ti.ch
__________accomandata
Incarto
n.
35.2014.73
mm
Lugano
4 maggio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 settembre 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 26 giugno 2014 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 29 agosto 2011, RI 1,
titolare dell’omonima impresa di costruzioni di __________ e assicurato contro
gli infortuni presso l’CO 1, è inciampato mentre stava scendendo delle scale ed
è caduto in avanti.
A causa di questo sinistro,
egli ha riportato, secondo il rapporto 21 ottobre 2011 del dott. __________,
una lussazione esposta mediale del gomito destro (cfr. doc. 22).
L’Istituto assicuratore ha
ammesso la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni
di legge.
1.2. Alla chiusura del caso, con
decisione formale del 7 febbraio 2014, l’amministrazione ha posto l’assicurato
al beneficio di una rendita d’invalidità del 35% a decorrere dal 1° gennaio
2014, nonché di un’indennità per menomazione all’integrità del 25% (doc. 158).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 163 e 168), in data
26 giugno 2014, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione
(cfr. doc. 176).
1.3. Con tempestivo ricorso del 4
settembre 2014, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che
l’assicuratore convenuto venga condannato a riconoscergli una rendita
d’invalidità del 70% almeno, come pure un’IMI del 25% “… con riserva di
adeguamento a dipendenza di ulteriori accertamenti derivanti dall’insorgenza
dell’affezione psichica post-traumatica.”.
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali, l’insorgente osserva innanzitutto di soffrire di una problematica
psichica,”… da ricondurre all’inabilità lavorativa di lunga durata come
muratore, dovuta alla grave menomazione del membro superiore destro a seguito
del noto infortunio. L’intensità dello scompenso psichico si è pure cumulato
con l’esordio di un diabete ad inizio anno. Il medesimo specialista ha
constatato uno stato d’ansia continuo, di giorno come di notte. L’assicurato
era diventato inquieto, insofferente, poco capace di concentrarsi,
costantemente stanco, in un circolo vizioso di perdita progressiva del
controllo. La terapia psichiatrica di sostegno settimanale e di medicazione
antidepressiva (Venlafraxine) ansiolitica ha provocato un miglioramento nella
capacità di concentrazione dell’assicurato, il quale può riassumere le sue
funzioni amministrative nella misura del 50%, per rispetto alla situazione
pre-infortunio, escluse, evidentemente le attività quale muratore, ed ogni
altra. L’equilibrio trovato è da considerare come ottimo a medio lungo termine.
Un aumento della capacità lavorativa oltre questo 50%, comporterebbe il rischio
di un nuovo crollo psichico deleterio associato alla perdita definitiva di
qualsiasi capacità lavorativa.” (doc. I, p. 8s.).
D’altro canto, per quanto
riguarda la determinazione del grado dell’invalidità, RI 1 sostiene che
l’CO 1 avrebbe dovuto applicare il metodo straordinario, a discapito di quello
ordinario del raffronto dei redditi, posto che “…, se una persona che dirige
una tale società [una società a garanzia limitata, n.d.r.] ha un’influenza
determinante su quest’ultima (ad es. perché é l’unica ad avere il diritto di
firma - come nel caso in questione -), é giustificato calcolare il grado di
invalidità con il metodo usato per i lavoratori indipendenti, ossia il metodo
straordinario del confronto delle attività.” (doc. I, p. 4ss.).
Infine, a proposito
dell’entità della menomazione all’integrità, egli sottolinea che “il
sensibile peggioramento dell’arto destro, così come l’insorgere di disturbi
psichici post-traumatici dovrebbero avere come conseguenza l’aumento del danno
all’integrità fisica, stabilita dalla CO 1 in una misura del 25%.” (doc. I, p.
9).
1.4. L’assicuratore convenuto, in
risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. In corso di causa, questa
Corte ha interpellato il medico di circondario dell’CO 1, il quale è stato
invitato a esprimersi sul contenuto del rapporto 29 agosto 2014 del dott. __________
(cfr. doc. V).
Il rapporto allestito dal
dott. __________ è datato 5 novembre 2014 (doc. VI + allegato).
In data 20 novembre 2014,
il TCA ha chiesto al dott. __________ di precisare la propria risposta (doc.
VII).
La risposta del medico fiduciario
è pervenuta il 28 novembre 2014 (doc. VIII + allegato).
L’amministrazione ha
formulato le proprie osservazioni in data 9 dicembre 2014 (doc. X), mentre
l’assicurato lo ha fatto l’11 dicembre 2014 (doc. XI).
2.1. Oggetto litigioso è l’entità
dell’invalidità e quella della menomazione all’integrità.
Preliminarmente, questo
Tribunale deve tuttavia esaminare se l’CO 1 era legittimato a negare la propria
responsabilità in merito alle turbe psichiche che presenta l’assicurato,
oppure no.
2.2 Disturbi psichici:
causalità con l’infortunio del 29 agosto 2011
2.2.1. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF,
per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative
sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
Il diritto alle
prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un
nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute.
Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di
fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un
nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V
177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).
2.2.2. Se un infortunio ha
semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza
questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati
dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso
preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status
quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi
subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142
p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un
infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con
questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”;
cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid.
3b). Occorre di principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base,
l’esistenza del nesso di causalità con l’evento assicurato.
Pertanto, in
materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di
trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale,
senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un
legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di
guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico
tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito,
vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile
stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,
cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo
tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili
certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359
consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V
109 consid. 9 p. 122s.).
2.2.3. Il diritto alle prestazioni assicurative
presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra
l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica,
il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è
accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per
contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza
del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati
successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in
tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri
(per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e
gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve
considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma
piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In
presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione
un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata
eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici
persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è
necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di
un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di
causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si
situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da
considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare
affinchè si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF
115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.
4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.2.4. Nella concreta evenienza, con la
decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha negato che la problematica
psichica costituisca una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico
dell’agosto 2011. L’assicuratore ha invece lasciato aperta la questione riguardante
la causalità naturale (cfr. doc. 176, p. 5).
Unitamente alla propria
impugnativa, RI 1 ha prodotto una certificazione del dott. __________, secondo
il quale egli soffre di uno stato d’ansia generalizzato con logorio depressivo,
imputabile, secondo lo psichiatra curante, all’inabilità lavorativa di lunga
durata dipendente dal danno all’arto superiore destro, nonché all’insorgenza di
un diabete (doc. E).
Su tale base, il
ricorrente pretende quindi che la problematica psichica avrebbe, almeno in
parte, un’eziologia infortunistica, mentre non si esprime in merito
all’adeguatezza del nesso causale (doc. I, p. 8s.).
2.2.5. Chiamato ora a pronunciarsi,
il TCA ritiene che la questione di sapere se i disturbi psichici presentati
dall’insorgente costituiscono una conseguenza naturale del sinistro assicurato,
possa effettivamente rimanere aperta. Infatti, così come verrà meglio
dimostrato qui di seguito, essi non si trovano in nesso causale adeguato con
l’infortunio in discussione.
Nell'esaminare
l'adeguatezza del legame causale, bisogna avantutto procedere alla
classificazione dell’infortunio occorso al ricorrente.
Per quanto riguarda la dinamica del sinistro del 29 agosto 2011, l’assicurato l’ha
descritta nel seguente modo in occasione della sua audizione del 19 ottobre 2011:
" (…).
Alle ore 16:30 ho finito di lavorare. Sono uscito dal magazzino e
mi sono diretto verso la mia casa, che dista circa 50 metri dal magazzino.
Mentre stavo scendendo le scale di sasso di un passaggio comunale
sono inciampato nel bordino esterno della scala e sono caduto in avanti. Sono
arrivato a terra proprio sulla mano destra e così facendo ho riportato una
lussazione del gomito destro e con contraccolpo alla spalla destra.”
(doc. 23, p. 1)
Visto quanto precede,
occorre concludere che RI 1 è dunque rimasto vittima di una
banale caduta dalla posizione eretta dopo essere inciampato.
Precisato
che, in questo contesto, non devono essere prese in considerazione le
conseguenze dell’infortunio, nè le circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV
Nr. 8 p. 26), secondo il TCA, il sinistro in discussione va classificato
tra gli infortuni leggeri o insignificanti, con la conseguenza che
l’adeguatezza deve essere senz’altro negata.
Al riguardo, occorre
segnalare che, secondo la giurisprudenza federale, una normale caduta oppure
scivolata rientrano proprio in quella categoria d’infortuni (cfr. DTF 115 V 133
consid. 6 e RAMI 1992 U 154 p. 246, riguardante una caduta nel corso di una
partita di calcio, la STFA U 347/01 del 9 gennaio 2003 consid.
5.2, nonché la STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008 consid. 7; si veda
pure la STCA 35.2014.95 del 17 dicembre 2014 consid. 2.12. e la 35.2013.90
dell’11 dicembre 2014 consid. 2.8.).
Ne consegue quindi che
l’Istituto resistente ha correttamente valutato il diritto alle prestazioni di
lunga durata tenendo conto soltanto dei postumi organici residuali
dell’evento infortunistico del 29 agosto 2011.
2.3. Entità della rendita
d’invalidità
2.3.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in
una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p.
572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA;
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2
prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati
cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato
che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di
invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18
cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa
pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la
giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al
guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi
aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, la STFA I
871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè,
in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U
187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio
o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua
età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi
che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla
salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.).
Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di
qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari
circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993
U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.3.3
Nella concreta evenienza, con
la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore LAINF convenuto ha
assegnato all’insorgente una rendita d’invalidità 35%, facendo capo al metodo
ordinario del raffronto dei redditi (cfr. doc. 158).
L’insorgente contesta
l’operato dell’amministrazione, nella misura in cui, svolgendo egli un’attività
di tipo indipendente prima dell’insorgenza del danno alla salute, l’CO 1
avrebbe dovuto applicare il metodo straordinario di valutazione dell’invalidità
(cfr. doc. I, p. 4 e 6-8).
A proposito dell’obiezione
sollevata dal ricorrente, il TCA rileva che, secondo la giurisprudenza
federale, qualora non sia possibile determinare con sufficiente affidabilità i
redditi ipotetici da raffrontare, ispirandosi al metodo specifico per gli
assicurati non attivi (art. 8 cpv. 3 LPGA), occorre procedere a un confronto
delle attività e valutare il grado d’invalidità secondo l’incidenza della
ridotta capacità di rendimento sulla situazione economica concreta (procedura
straordinaria di valutazione). La differenza fondamentale tra questa procedura
e il metodo specifico é che l’invalidità non viene valutata direttamente in
base a un confronto delle attività. Si inizia con il determinare, mediante tale
comparazione, qual é l’impedimento provocato dal danno alla salute, dopo di che
si valutano separatamente gli effetti di questo impedimento sulla capacità
lucrativa (cfr. DTF 128 V 29 consid. 1 e 104 V 135 consid. 2).
In questo contesto, l’Alta
Corte ha però pure precisato che se l’attività esercitata dopo l’insorgenza del
danno alla salute non permette di valorizzare pienamente la capacità lavorativa
residua dell’assicurato, quest’ultimo può essere tenuto a lasciare il proprio
posto di lavoro, rispettivamente a mettere fine alla propria attività
indipendente, a favore di un’attività più lucrativa, e ciò in virtù
dell’obbligo di ridurre il danno risultante dall’invalidità. Lo sforzo che ci
si attende dall’assicurato é tanto più importante quanto la diminuzione del
danno è sostanziale (cfr. STF 9C_147/2014 del 9 maggio 2014
consid. 7.2.1 e i riferimenti ivi menzionati).
Nel caso di specie, secondo
quanto sostenuto dall’insorgente, l’applicazione del metodo straordinario giustificherebbe
l’attribuzione di una rendita d’invalidità del 70%, risultante dal fatto che, a
causa del danno alla salute infortunistico, egli non é più in grado di
esercitare lavori da muratore/manovale edile che, prima del sinistro
dell’agosto 2011, svolgeva in misura del 70% (cfr. doc. I, p. 6). Per contro,
così come verrà meglio dimostrato nei considerandi che seguono, l’assicurato
dispone di una piena capacità lavorativa in attività sostitutive adeguate.
Ciò significa che
l’attività indipendente consente a Romeo Capitanio di valorizzare soltanto una
piccola parte della sua residua capacità lavorativa e di guadagno.
Se ne deduce pertanto che,
in queste circostanze, un cambiamento di attività professionale é
ragionevolmente esigibile, tenuto conto dell’importanza della diminuzione del
danno che ci si può attendere. In questo senso, l’Istituto assicuratore
resistente ha dunque correttamente applicato il metodo ordinario del raffronto
dei redditi per valutare l’invalidità del ricorrente.
D’altro canto, nel caso di
specie, i due termini del raffronto dei redditi, possono essere determinati in
maniera sufficientemente precisa (cfr. consid. 2.3.5. e 2.3.7.).
2.3.4
Dalle carte processuali emerge
che l’assicuratore convenuto ha determinato l’esigibilità lavorativa
dell’insorgente, fondandosi sul parere del proprio medico fiduciario.
In effetti, in occasione
della visita medica di chiusura del 7 novembre 2013, il dott. __________, spec.
FMH in chirurgia generale e della mano, ha dichiarato l’assicurato non più in
grado di riprendere il suo precedente lavoro di muratore. D’altro canto, il
medico ____________________ lo ha però ritenuto abile al lavoro a partire dal
1° dicembre 2013, in attività compatibili con il danno alla salute
infortunistico interessante il gomito destro e la spalla destra, descrivendo
l’esigibilità lavorativa nel seguente modo:
" (…).
Esigibilità lavorativa:
sollevare e portare pesi: l’assicurato può sollevare
e portare pesi molto leggeri fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi senza limitazione, pesi leggeri fra i 5 e i 10 kg fino all’altezza dei fianchi molto spesso. Pesi medi fra i 10 e i 25 kg fino all’altezza dei fianchi talvolta,
pesi pesanti fra i 25 e i 45 kg e oltre i 45 kg fino all’altezza dei fianchi mai. Può sollevare oltre all’altezza del petto pesi fino e non oltre i 5 kg. Maneggio di attrezzi leggeri e di precisione e medi senza limitazione e lavoro pesante manovale
rozzo e molto pesante mai. Rotazione delle due mani, avambracci senza problemi.
Posizione e mobilità: lavori sopra la testa mai
esigibili, rotazione del tronco, posizione seduta e inclinata in avanti e in
piedi e inclinata in avanti senza limitazione. Posizione inginocchiata senza
limitazione, di flessione delle ginocchia senza limitazione, nell’alzarsi da
queste posizioni l’assicurato deve aiutarsi col braccio adominante sinistro. Posizione
di lunga durata seduta e in piedi o a libera scelta possibili senza
limitazione. Spostamento con camminare fino e oltre 50 m senza limitazione, per lunghi tratti senza limitazione, su terreno accidentato senza limitazione,
salire le scale molto spesso e su scale a pioli di rado. Uso delle due mani
possibile, nessun problema di equilibrio o stare in equilibrio."
(cfr. doc.
144, p. 7)
Tutto ben ponderato,
questa Corte ritiene che l’apprezzamento espresso dal dott. __________ possa
validamente costituire da base al giudizio che essa è chiamata a rendere. Del
resto, esso risulta plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali
riportati qui di seguito, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni
nell’utilizzo degli arti superiori.
Ad esempio, in una
sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha ritenuto
realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa
in attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che -
a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla
destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più
possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che
il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio
adominante.
In una sentenza 35.1997.23
dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00
dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in
attività sostitutive confacenti, specificatamente in
professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse
funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava
una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per
delle prese a tre dita senza forza.
Il TFA é pervenuto alla
medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente
pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di professione
autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità
superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno lavori
manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano
destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).
In una sentenza 35.2002.88
del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività
leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti
di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante
deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro.
Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione
interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del
deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo
ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,
citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio
dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così
come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,
macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il
braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della
vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA
succitata consid. 2.6.).
In un giudizio I 27/06 e U
18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di
svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di
controllo, così come lavori in un chiosco nonchè attività ausiliarie nel campo
della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva
di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di
un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa
del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine
sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi
dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del
braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
Anche nella STFA U 200/02
del 20 maggio 2003 consid. 2.2, citata a pagina 7 del ricorso, riguardante
un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio professionale alla mano
sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del pollice, dell’indice e del
medio, come pure una frattura pluriframmentaria della falange basale con istabilità
a livello delle articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo
praticamente monca di una mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità
lavorativa dal profilo ortopedico.
È vero che, nel caso di
specie, l’infortunio ha interessato l’arto dominante dell’assicurato
(quello destro). Ciò è tuttavia irrilevante alla luce della giurisprudenza
federale.
In effetti, ad esempio in
una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di
svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato
che presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della
spalla e del braccio destro dominante.
Unitamente alla propria impugnativa,
RI 1 ha prodotto un rapporto, datato 29 agosto 2014, del dott__________, spec.
FMH in chirurgia ortopedica.
Per quanto qui
d’interesse, lo specialista appena citato ha dichiarato che “il quadro clinico
riscontrato all’arto superiore destro del signor RI 1 non si discosta
sostanzialmente da quello ritenuto dal dr. __________ in occasione della visita
medica di chiusura del 7.11.2013 per quanto attiene alla mobilità del gomito
(in presenza di un leggero miglioramento della supinazione), così come della
spalla al di sopra dell’orizzontale. La situazione attuale si discosta per
contro significativamente per quanto attiene alla rotazione della spalla
destra, con abolizione della rotazione esterna (in precedenza 35°) e
diminuzione della rotazione interna/postergazione (in precedenza L1, ora L4).”
(doc. D, p. 2s.).
Questa Corte prende atto
di quanto sostenuto dal sanitario privatamente consultato dall’assicurato, il
quale, in buona parte, concorda con la valutazione del medico di circondario. Per
quanto concerne la divergenza riguardante la rotazione della spalla destra, il
TCA non ritiene che tale aspetto vada approfondito oltre, nella misura in cui,
così come verrà dimostrato in seguito, ciò non ha di fatto rilevanza per la
quantificazione dell’esigibilità lavorativa.
2.3.5
Si tratta ora di valutare le
conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Per quanto concerne il reddito
da valido, secondo l’CO 1, l’insorgente avrebbe guadagnato nel 2014 (su
questo aspetto si veda la DTF 128 V 174) – qualora non fosse rimasto vittima
dell’infortunio assicurato – un importo annuo di fr. 77'174 (cfr. doc. 175).
Questo dato, desunto dalle
informazioni fornite dall’assicurato stesso nella sua qualità di titolare
dell’omonima impresa di costruzioni (cfr. doc. 148), può senz’altro essere
fatto proprio dal TCA.
2.3.6
Per quanto riguarda il reddito
da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati
nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima
sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione
del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e
salariale concreta dell'interessato, a
condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la
capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività
effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi
sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire
il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore
infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro
entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto,
come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio
del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte,
relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006).
In una sentenza del 7 aprile
2008.
(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito
in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale
in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006
pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di
sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse
chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola
stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;
dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata
in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un
gap salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito
diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso
è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo
dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per
la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una
deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali
sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito
non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di
parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
2.3.7
Dalla decisione
su opposizione impugnata risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr.
50'796 il reddito da invalido, facendo capo al metodo delle DPL (doc. 176, p.
7s.).
È
pertanto risultato che nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe in
grado di esercitare tenuto conto del danno alla salute, e meglio il
collaboratore check-in/cassa presso la __________ di __________, l’addetto al
lavaggio presso la __________ di __________, l’operatore presso la __________
di __________, l’affilatore presso la __________ di __________ e, infine,
l’operaio di spedizione presso la __________ di __________, i dipendenti di
tali ditte percepivano in media, nel 2014, un reddito annuo pari a fr. 50'796
(doc. 175).
D’altro
canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore
infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che
entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati
dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.
In effetti, dalla tabella
di cui al doc. 174 si evince che sono 91 i posti di lavoro che entrano in
considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr.
33’799 e a fr. 70'200, e infine che quello medio è di fr. 50’175.
Il TCA constata che il
valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 50'796) è leggermente
superiore rispetto alla media dei salari medi (fr. 50’175).
In base alla
giurisprudenza, ciò non è però sufficiente per dubitare della rappresentatività
del reddito da invalido stabilito in base alle DPL.
In effetti, in una
sentenza U 594/06 del 26 aprile 2007, l’Alta Corte è pervenuta a questa stessa
conclusione trattandosi di una differenza dell’8% circa (cfr., pure, la STCA
35.2005.90
del 22 maggio 2006 consid. 2.9., in cui questo Tribunale ha deciso
di fare propria la prassi dell’RA 1 secondo la quale sono di principio
tollerati scostamenti sino al 10%).
Nel proprio rapporto del
29.
agosto 2014, il dott. __________ ha ammesso “… una capacità lavorativa
completa nello svolgimento delle attività di assistente amministrativo presso
la __________ (DPL 654000), di operaio di spedizione presso la __________ (DPL
11508), di aiuto operaio nell’industria chimica presso la __________ (DPL10493)
e di raffilatore presso la __________ (DPL 10497). Benché leggera dal punto di
vista del carico ponderale (da questo punto di vista medicalmente adatta) il
modulo DPL (10543) del regolatore di macchine presso __________ non contiene
descrizioni più precise dei movimenti da effettuare con l’arto superiore destro
(rotazioni?) per lo svuotamento e la pulizia del posto di lavoro,
rispettivamente la conduzione delle macchine affidate.” (doc. 182, p. 3).
Pendente causa, questo
Tribunale ha interpellato il medico di circondario a proposito
dell’interrogativo sollevato dal dott. __________ (cfr. doc. V e doc. VII).
Con apprezzamento del 26
novembre 2014, il dott. __________ ha affermato che (anche) l’attività
lavorativa presso la ditta __________ rispetta i limiti funzionali risultanti
dal danno alla salute infortunistico (cfr. doc. VIII 1: “Si tratta di
un’attività variata per lo svuotamento o la pulizia del luogo di lavoro,
rispettivamente conduzione macchine affidate, secondo la descrizione dal punto
di vista del carico ponderale questa attività é medicalmente adatta, non
prevede movimenti continui e ripetitivi del braccio destro, tiene conto delle
limitazioni funzionali dell’assicurato, in particolar modo del deficit di
rotazione esterna. I valori funzionali dei movimenti sono descritti nei miei
precedenti rapporti. È chiaro che i movimenti di rotazione esterna sono
limitati, il lavoro viene però svolto in posizione neutra, rispettivamente
rotazione interna del braccio/avambraccio destro. Per questo, anche l’ultima
citata attività viene ritenuta esigibile nell’ambito delle valutazioni di
esigibilità da me precedentemente espresse.” - il corsivo é del redattore).
Chiamato a pronunciarsi,
questo Tribunale non vede alcun motivo per dubitare della correttezza delle
considerazioni espresse dal medico fiduciario dell’CO 1, motivi che nemmeno
l’insorgente é d’altronde stato in grado d’individuare (cfr. allegato dell’11
dicembre 2014 in cui si ribadisce in sostanza che l’CO 1 avrebbe dovuto
applicare il metodo straordinario di valutazione dell’invalidità - doc. XI).
In conclusione - assodato
che i cinque posti di lavoro segnalati dall’amministrazione rispettano le
limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute -, il reddito da
invalido è stato validamente determinato in base alle DPL.
Esso ammonta a fr. 50’175.
Decurtazioni sul reddito
da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di
conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di
fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472 consid. 4.2.3).
Il grado di
invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 50'175 al reddito che
egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno alla salute, e
cioè fr. 77'174 (cfr. consid. 2.3.5.) - è del 34.98% arrotondato
al 35% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR
2004.
UV Nr. 11 p. 41).
Visto che, con la
decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1 una rendita
di invalidità proprio del 35%, il suo ricorso deve essere respinto.
2.4
Entità della
menomazione all’integrità.
2.4.1
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità
fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.4.2
L'art. 36 cpv. 1 OAINF
definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24
LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione
dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle
circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la
gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici
senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.
42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione
del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.4.3
Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,
l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella elenca una
serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,
corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella -
riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.
RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni
extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per
menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso
di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita
parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna
indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al
5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni
all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in
considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione
dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,
ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4
OAINF).
Peggioramenti non
prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un
pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la
revisione dell'indennità per
menomazione è, di
principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.4.4
L’CO 1 ha allestito una serie
di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella
dell'ordinanza.
Semplici direttive di
natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il
giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA
del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in
cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di
trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3
all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,
consid. 3a).
2.4.5
Nella concreta evenienza, in
occasione della visita di chiusura del 7 novembre 2013, il dott. __________ ha
quantificato in un 25% la menomazione all’integrità presentata dall’assicurato.
Questa la sua valutazione:
" (…).
1.
Reperti
Infortunio del 29.08.2011 con lussazione ed esposizione mediale
del gomito destro, il giorno stesso in urgenza revisione chirugica con sutura
capsulo-articolare e legamento collaterale mediale dell’articolazione (dott. __________).
Il 02.11.2012 artrolisi aperta secondo la metodologia colonnare al gomito
destro fecit dott. __________ Clinica __________ di __________. Sullo stesso
infortunio e nello stesso tempo trauma da contraccolpo spalla destra con
importante limitazione funzionale, dolori frozen shoulder e limitazione
funzionale al gomito destro dominante. Il 22.03.2013 intervento di capsulotomia
circoferenziale alla spalla destra. Sospetta lesione parziale del tendine
infraspinato (fecit dott. __________ __________).
2.
Valutazione del danno all’integrità
15% per la situazione alla spalla destra e 10% per la situazione
al gomito destro = totale del 25%.
3.
Motivazione
Viene considerata la tabella n. 1 del prontuario per
l’assegnazione del diritto ad IMI, tabella che comprende le situazioni di
deficit funzionali alle estremità superiori, nel nostro caso l’arto superiore
destro dominante, con gli esiti netti funzionali sia alla spalla destra che al
gomito destro. Per quanto riguarda la spalla destra i movimenti attivi non sono
possibili al di sopra della linea orizzontale delle spalle, questo da diritto
ad un’IMI del 15%, il deficit funzionale al gomito destro con mancanza di
estensione fissa di 40° e di flessione massima attività fino a 105° determina
l’attribuzione di una IMI del 10%. Sommando i valori per le due articolazione
citate, si addiviene quindi ad una IMI totale del 25% sopradescritta.”
(doc. 145).
Con la propria
impugnativa, RI 1 pretende invece di avere diritto a un’IMI maggiore rispetto a
quello assegnatogli dall’Istituto convenuto, tenuto conto del peggioramento
intervenuto a livello dell’arto superiore destro e della problematica psichica
(cfr. doc. I, p. 9).
Al riguardo, il TCA rileva
innanzitutto che il chirurgo ortopedico dott. __________, specialista
interpellato dall’assicurato stesso, nel suo rapporto del 29 agosto 2014, ha esplicitamente negato che il peggioramento a livello della rotazione della spalla destra si
ripercuota “… sulla quantificazione complessiva della IMI, in presenza tuttora
di un quadro clinico equivalente a un’omartrosi di iniziale grave entità.”
(doc. D, p. 3).
Da notare che, secondo la
tabella n. 5 edita dalla Divisione di __________ dell’CO 1, a un’artrosi
gleno-omerale (omartrosi) grave corrisponde una menomazione all’integrità del
10-25%. Nel caso di specie, essendo in presenza di un’artrosi d’iniziale
grave entità, il tasso riconosciuto dal dott. __________ (15%) non presta il
fianco a critiche.
D’altro canto, occorre rilevare
che i disturbi psichici di cui soffre l’assicurato non sono di pertinenza
dell’assicuratore LAINF (cfr. il consid. 2.2.5.), ragione per la quale essi non
possono neppure entrare in considerazione nella valutazione dell’indennità per
menomazione all’integrità.
In esito a tutto quanto
precede, il ricorso di RI 1 si rileva quindi infondato anche per quanto
concerne la quantificazione dell’IMI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti