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Decisione

35.2014.73

Caduta con danno ortopedico braccio dx. Negata adeguatezza nesso causale tra infortunio e disturbi psi. Valutazione entità rendita inv. secondo metodo del raffronto dei redditi (applicaz. DPL). Valuta

4 maggio 2015Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè,

in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U

187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.).

Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di

qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se partico­lari

circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (cfr. RAMI 1993

U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.3.3

Nella concreta evenienza, con

la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore LAINF convenuto ha

assegnato all’insorgente una rendita d’invalidità 35%, facendo capo al metodo

ordinario del raffronto dei redditi (cfr. doc. 158).

L’insorgente contesta

l’operato dell’amministrazione, nella misura in cui, svolgendo egli un’attività

di tipo indipendente prima dell’insorgenza del danno alla salute, l’CO 1

avrebbe dovuto applicare il metodo straordinario di valutazione dell’invalidità

(cfr. doc. I, p. 4 e 6-8).

A proposito dell’obiezione

sollevata dal ricorrente, il TCA rileva che, secondo la giurisprudenza

federale, qualora non sia possibile determinare con sufficiente affidabilità i

redditi ipotetici da raffrontare, ispirandosi al metodo specifico per gli

assicurati non attivi (art. 8 cpv. 3 LPGA), occorre procedere a un confronto

delle attività e valutare il grado d’invalidità secondo l’incidenza della

ridotta capacità di rendimento sulla situazione economica concreta (procedura

straordinaria di valutazione). La differenza fondamentale tra questa procedura

e il metodo specifico é che l’invalidità non viene valutata direttamente in

base a un confronto delle attività. Si inizia con il determinare, mediante tale

comparazione, qual é l’impedimento provocato dal danno alla salute, dopo di che

si valutano separatamente gli effetti di questo impedimento sulla capacità

lucrativa (cfr. DTF 128 V 29 consid. 1 e 104 V 135 consid. 2).

In questo contesto, l’Alta

Corte ha però pure precisato che se l’attività esercitata dopo l’insorgenza del

danno alla salute non permette di valorizzare pienamente la capacità lavorativa

residua dell’assicurato, quest’ultimo può essere tenuto a lasciare il proprio

posto di lavoro, rispettivamente a mettere fine alla propria attività

indipendente, a favore di un’attività più lucrativa, e ciò in virtù

dell’obbligo di ridurre il danno risultante dall’invalidità. Lo sforzo che ci

si attende dall’assicurato é tanto più importante quanto la diminuzione del

danno è sostanziale (cfr. STF 9C_147/2014 del 9 maggio 2014

consid. 7.2.1 e i riferimenti ivi menzionati).

Nel caso di specie, secondo

quanto sostenuto dall’insorgente, l’applicazione del metodo straordinario giustificherebbe

l’attribuzione di una rendita d’invalidità del 70%, risultante dal fatto che, a

causa del danno alla salute infortunistico, egli non é più in grado di

esercitare lavori da muratore/manovale edile che, prima del sinistro

dell’agosto 2011, svolgeva in misura del 70% (cfr. doc. I, p. 6). Per contro,

così come verrà meglio dimostrato nei considerandi che seguono, l’assicurato

dispone di una piena capacità lavorativa in attività sostitutive adeguate.

Ciò significa che

l’attività indipendente consente a Romeo Capitanio di valorizzare soltanto una

piccola parte della sua residua capacità lavorativa e di guadagno.

Se ne deduce pertanto che,

in queste circostanze, un cambiamento di attività professionale é

ragionevolmente esigibile, tenuto conto dell’importanza della diminuzione del

danno che ci si può attendere. In questo senso, l’Istituto assicuratore

resistente ha dunque correttamente applicato il metodo ordinario del raffronto

dei redditi per valutare l’invalidità del ricorrente.

D’altro canto, nel caso di

specie, i due termini del raffronto dei redditi, possono essere determinati in

maniera sufficientemente precisa (cfr. consid. 2.3.5. e 2.3.7.).

2.3.4

Dalle carte processuali emerge

che l’assicuratore convenuto ha determinato l’esigibilità lavorativa

dell’insorgente, fondandosi sul parere del proprio medico fiduciario.

In effetti, in occasione

della visita medica di chiusura del 7 novembre 2013, il dott. __________, spec.

FMH in chirurgia generale e della mano, ha dichiarato l’assicurato non più in

grado di riprendere il suo precedente lavoro di muratore. D’altro canto, il

medico ____________________ lo ha però ritenuto abile al lavoro a partire dal

1° dicembre 2013, in attività compatibili con il danno alla salute

infortunistico interessante il gomito destro e la spalla destra, descrivendo

l’esigibilità lavorativa nel seguente modo:

" (…).

Esigibilità lavorativa:

sollevare e portare pesi: l’assicurato può sollevare

e portare pesi molto leggeri fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi senza limitazione, pesi leggeri fra i 5 e i 10 kg fino all’altezza dei fianchi molto spesso. Pesi medi fra i 10 e i 25 kg fino all’altezza dei fianchi talvolta,

pesi pesanti fra i 25 e i 45 kg e oltre i 45 kg fino all’altezza dei fianchi mai. Può sollevare oltre all’altezza del petto pesi fino e non oltre i 5 kg. Maneggio di attrezzi leggeri e di precisione e medi senza limitazione e lavoro pesante manovale

rozzo e molto pesante mai. Rotazione delle due mani, avambracci senza problemi.

Posizione e mobilità: lavori sopra la testa mai

esigibili, rotazione del tronco, posizione seduta e inclinata in avanti e in

piedi e inclinata in avanti senza limitazione. Posizione inginocchiata senza

limitazione, di flessione delle ginocchia senza limitazione, nell’alzarsi da

queste posizioni l’assicurato deve aiutarsi col braccio adominante sinistro. Posizione

di lunga durata seduta e in piedi o a libera scelta possibili senza

limitazione. Spostamento con camminare fino e oltre 50 m senza limitazione, per lunghi tratti senza limitazione, su terreno accidentato senza limitazione,

salire le scale molto spesso e su scale a pioli di rado. Uso delle due mani

possibile, nessun problema di equilibrio o stare in equilibrio."

(cfr. doc.

144, p. 7)

Tutto ben ponderato,

questa Corte ritiene che l’apprezzamento espresso dal dott. __________ possa

validamente costituire da base al giudizio che essa è chiamata a rendere. Del

resto, esso risulta plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali

riportati qui di seguito, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni

nell’utilizzo degli arti superiori.

Ad esempio, in una

sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha ritenuto

realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa

in attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che -

a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla

destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più

possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che

il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio

adominante.

In una sentenza 35.1997.23

dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00

dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in

attività sostitutive confacenti, specificatamente in

professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse

funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava

una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per

delle prese a tre dita senza forza.

Il TFA é pervenuto alla

medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente

pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di professione

autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità

superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno lavori

manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano

destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).

In una sentenza 35.2002.88

del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività

leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti

di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante

deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro.

Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione

interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del

deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo

ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,

citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio

dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così

come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,

macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il

braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della

vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA

succitata consid. 2.6.).

In un giudizio I 27/06 e U

18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di

svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di

controllo, così come lavori in un chiosco nonchè attività ausiliarie nel campo

della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva

di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di

un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa

del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine

sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi

dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del

braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

Anche nella STFA U 200/02

del 20 maggio 2003 consid. 2.2, citata a pagina 7 del ricorso, riguardante

un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio professionale alla mano

sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del pollice, dell’indice e del

medio, come pure una frattura pluriframmentaria della falange basale con istabilità

a livello delle articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo

praticamente monca di una mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità

lavorativa dal profilo ortopedico.

È vero che, nel caso di

specie, l’infortunio ha interessato l’arto dominante dell’assicurato

(quello destro). Ciò è tuttavia irrilevante alla luce della giurisprudenza

federale.

In effetti, ad esempio in

una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di

svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato

che presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della

spalla e del braccio destro dominante.

Unitamente alla propria impugnativa,

RI 1 ha prodotto un rapporto, datato 29 agosto 2014, del dott__________, spec.

FMH in chirurgia ortopedica.

Per quanto qui

d’interesse, lo specialista appena citato ha dichiarato che “il quadro clinico

riscontrato all’arto superiore destro del signor RI 1 non si discosta

sostanzialmente da quello ritenuto dal dr. __________ in occasione della visita

medica di chiusura del 7.11.2013 per quanto attiene alla mobilità del gomito

(in presenza di un leggero miglioramento della supinazione), così come della

spalla al di sopra dell’orizzontale. La situazione attuale si discosta per

contro significativamente per quanto attiene alla rotazione della spalla

destra, con abolizione della rotazione esterna (in precedenza 35°) e

diminuzione della rotazione interna/postergazione (in precedenza L1, ora L4).”

(doc. D, p. 2s.).

Questa Corte prende atto

di quanto sostenuto dal sanitario privatamente consultato dall’assicurato, il

quale, in buona parte, concorda con la valutazione del medico di circondario. Per

quanto concerne la divergenza riguardante la rotazione della spalla destra, il

TCA non ritiene che tale aspetto vada approfondito oltre, nella misura in cui,

così come verrà dimostrato in seguito, ciò non ha di fatto rilevanza per la

quantificazione dell’esigibilità lavorativa.

2.3.5

Si tratta ora di valutare le

conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Per quanto concerne il reddito

da valido, secondo l’CO 1, l’insorgente avrebbe guadagnato nel 2014 (su

questo aspetto si veda la DTF 128 V 174) – qualora non fosse rimasto vittima

dell’infortunio assicurato – un importo annuo di fr. 77'174 (cfr. doc. 175).

Questo dato, desunto dalle

informazioni fornite dall’assicurato stesso nella sua qualità di titolare

dell’omonima impresa di costruzioni (cfr. doc. 148), può senz’altro essere

fatto proprio dal TCA.

2.3.6

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati

nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima

sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione

del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e

salariale concreta dell'interessato, a

condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la

capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività

effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi

sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire

il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore

infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro

entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto,

come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio

del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte,

relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006).

In una sentenza del 7 aprile

2008.

(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito

in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale

in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di

sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse

chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola

stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;

dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata

in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un

gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito

diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso

è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo

dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per

la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una

deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali

sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito

non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di

parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

2.3.7

Dalla decisione

su opposizione impugnata risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr.

50'796 il reddito da invalido, facendo capo al metodo delle DPL (doc. 176, p.

7s.).

È

pertanto risultato che nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe in

grado di esercitare tenuto conto del danno alla salute, e meglio il

collaboratore check-in/cassa presso la __________ di __________, l’addetto al

lavaggio presso la __________ di __________, l’operatore presso la __________

di __________, l’affilatore presso la __________ di __________ e, infine,

l’operaio di spedizione presso la __________ di __________, i dipendenti di

tali ditte percepivano in media, nel 2014, un reddito annuo pari a fr. 50'796

(doc. 175).

D’altro

canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore

infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che

entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati

dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

In effetti, dalla tabella

di cui al doc. 174 si evince che sono 91 i posti di lavoro che entrano in

considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr.

33’799 e a fr. 70'200, e infine che quello medio è di fr. 50’175.

Il TCA constata che il

valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 50'796) è leggermente

superiore rispetto alla media dei salari medi (fr. 50’175).

In base alla

giurisprudenza, ciò non è però sufficiente per dubitare della rappresentatività

del reddito da invalido stabilito in base alle DPL.

In effetti, in una

sentenza U 594/06 del 26 aprile 2007, l’Alta Corte è pervenuta a questa stessa

conclusione trattandosi di una differenza dell’8% circa (cfr., pure, la STCA

35.2005.90

del 22 maggio 2006 consid. 2.9., in cui questo Tribunale ha deciso

di fare propria la prassi dell’RA 1 secondo la quale sono di principio

tollerati scostamenti sino al 10%).

Nel proprio rapporto del

29.

agosto 2014, il dott. __________ ha ammesso “… una capacità lavorativa

completa nello svolgimento delle attività di assistente amministrativo presso

la __________ (DPL 654000), di operaio di spedizione presso la __________ (DPL

11508), di aiuto operaio nell’industria chimica presso la __________ (DPL10493)

e di raffilatore presso la __________ (DPL 10497). Benché leggera dal punto di

vista del carico ponderale (da questo punto di vista medicalmente adatta) il

modulo DPL (10543) del regolatore di macchine presso __________ non contiene

descrizioni più precise dei movimenti da effettuare con l’arto superiore destro

(rotazioni?) per lo svuotamento e la pulizia del posto di lavoro,

rispettivamente la conduzione delle macchine affidate.” (doc. 182, p. 3).

Pendente causa, questo

Tribunale ha interpellato il medico di circondario a proposito

dell’interrogativo sollevato dal dott. __________ (cfr. doc. V e doc. VII).

Con apprezzamento del 26

novembre 2014, il dott. __________ ha affermato che (anche) l’attività

lavorativa presso la ditta __________ rispetta i limiti funzionali risultanti

dal danno alla salute infortunistico (cfr. doc. VIII 1: “Si tratta di

un’attività variata per lo svuotamento o la pulizia del luogo di lavoro,

rispettivamente conduzione macchine affidate, secondo la descrizione dal punto

di vista del carico ponderale questa attività é medicalmente adatta, non

prevede movimenti continui e ripetitivi del braccio destro, tiene conto delle

limitazioni funzionali dell’assicurato, in particolar modo del deficit di

rotazione esterna. I valori funzionali dei movimenti sono descritti nei miei

precedenti rapporti. È chiaro che i movimenti di rotazione esterna sono

limitati, il lavoro viene però svolto in posizione neutra, rispettivamente

rotazione interna del braccio/avambraccio destro. Per questo, anche l’ultima

citata attività viene ritenuta esigibile nell’ambito delle valutazioni di

esigibilità da me precedentemente espresse.” - il corsivo é del redattore).

Chiamato a pronunciarsi,

questo Tribunale non vede alcun motivo per dubitare della correttezza delle

considerazioni espresse dal medico fiduciario dell’CO 1, motivi che nemmeno

l’insorgente é d’altronde stato in grado d’individuare (cfr. allegato dell’11

dicembre 2014 in cui si ribadisce in sostanza che l’CO 1 avrebbe dovuto

applicare il metodo straordinario di valutazione dell’invalidità - doc. XI).

In conclusione - assodato

che i cinque posti di lavoro segnalati dall’amministrazione rispettano le

limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute -, il reddito da

invalido è stato validamente determinato in base alle DPL.

Esso ammonta a fr. 50’175.

Decurtazioni sul reddito

da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di

conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di

fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472 consid. 4.2.3).

Il grado di

invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 50'175 al reddito che

egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno alla salute, e

cioè fr. 77'174 (cfr. consid. 2.3.5.) - è del 34.98% arrotondato

al 35% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR

2004.

UV Nr. 11 p. 41).

Visto che, con la

decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1 una rendita

di invalidità proprio del 35%, il suo ricorso deve essere respinto.

2.4

Entità della

menomazione all’integrità.

2.4.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità

fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.4.2

L'art. 36 cpv. 1 OAINF

definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione

dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle

circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la

gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici

senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione

del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.4.3

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una tabella elenca una

serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,

corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella -

riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.

RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni

extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per

menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso

di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni

all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in

considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione

dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,

ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4

OAINF).

Peggioramenti non

prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un

pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la

revisione dell'indennità per

menomazione è, di

principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.4.4

L’CO 1 ha allestito una serie

di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella

dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il

giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA

del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.4.5

Nella concreta evenienza, in

occasione della visita di chiusura del 7 novembre 2013, il dott. __________ ha

quantificato in un 25% la menomazione all’integrità presentata dall’assicurato.

Questa la sua valutazione:

" (…).

1.

Reperti

Infortunio del 29.08.2011 con lussazione ed esposizione mediale

del gomito destro, il giorno stesso in urgenza revisione chirugica con sutura

capsulo-articolare e legamento collaterale mediale dell’articolazione (dott. __________).

Il 02.11.2012 artrolisi aperta secondo la metodologia colonnare al gomito

destro fecit dott. __________ Clinica __________ di __________. Sullo stesso

infortunio e nello stesso tempo trauma da contraccolpo spalla destra con

importante limitazione funzionale, dolori frozen shoulder e limitazione

funzionale al gomito destro dominante. Il 22.03.2013 intervento di capsulotomia

circoferenziale alla spalla destra. Sospetta lesione parziale del tendine

infraspinato (fecit dott. __________ __________).

2.

Valutazione del danno all’integrità

15% per la situazione alla spalla destra e 10% per la situazione

al gomito destro = totale del 25%.

3.

Motivazione

Viene considerata la tabella n. 1 del prontuario per

l’assegnazione del diritto ad IMI, tabella che comprende le situazioni di

deficit funzionali alle estremità superiori, nel nostro caso l’arto superiore

destro dominante, con gli esiti netti funzionali sia alla spalla destra che al

gomito destro. Per quanto riguarda la spalla destra i movimenti attivi non sono

possibili al di sopra della linea orizzontale delle spalle, questo da diritto

ad un’IMI del 15%, il deficit funzionale al gomito destro con mancanza di

estensione fissa di 40° e di flessione massima attività fino a 105° determina

l’attribuzione di una IMI del 10%. Sommando i valori per le due articolazione

citate, si addiviene quindi ad una IMI totale del 25% sopradescritta.”

(doc. 145).

Con la propria

impugnativa, RI 1 pretende invece di avere diritto a un’IMI maggiore rispetto a

quello assegnatogli dall’Istituto convenuto, tenuto conto del peggioramento

intervenuto a livello dell’arto superiore destro e della problematica psichica

(cfr. doc. I, p. 9).

Al riguardo, il TCA rileva

innanzitutto che il chirurgo ortopedico dott. __________, specialista

interpellato dall’assicurato stesso, nel suo rapporto del 29 agosto 2014, ha esplicitamente negato che il peggioramento a livello della rotazione della spalla destra si

ripercuota “… sulla quantificazione complessiva della IMI, in presenza tuttora

di un quadro clinico equivalente a un’omartrosi di iniziale grave entità.”

(doc. D, p. 3).

Da notare che, secondo la

tabella n. 5 edita dalla Divisione di __________ dell’CO 1, a un’artrosi

gleno-omerale (omartrosi) grave corrisponde una menomazione all’integrità del

10-25%. Nel caso di specie, essendo in presenza di un’artrosi d’iniziale

grave entità, il tasso riconosciuto dal dott. __________ (15%) non presta il

fianco a critiche.

D’altro canto, occorre rilevare

che i disturbi psichici di cui soffre l’assicurato non sono di pertinenza

dell’assicuratore LAINF (cfr. il consid. 2.2.5.), ragione per la quale essi non

possono neppure entrare in considerazione nella valutazione dell’indennità per

menomazione all’integrità.

In esito a tutto quanto

precede, il ricorso di RI 1 si rileva quindi infondato anche per quanto

concerne la quantificazione dell’IMI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti