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Decisione

35.2014.74

A giusta ragione l'assicuratore infortuni ha negato i presupposti della revisione processuale della decisione formale. L'assicurato ha chiesto riesame degli infortuni senza apportare motivi concreti d

1 aprile 2015Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I doc. IX e X sono stati

inviati al ricorrente per conoscenza (doc. XI).

Considerandi

2.1

L'art. 53 LPGA prevede che:

" Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in

giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore

scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza.

(cpv. 1)

L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni

su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano

manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. (cpv.

2)

L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una

decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino

all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. (cpv. 3)"

I principi

relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla

giurisprudenza precedentemente all'entrata in vigore della LPGA, sono stati

concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. sentenza del Tribunale federale I

206/06 del 13 marzo 2007; sentenza del TFA K 147/03 del 12 marzo 2004n consid. 5.3 in fine; sentenza del TFA U 149/03 del 22 marzo 2004, consid. 1.2; sentenza del TFA I 133/04

dell’8 febbraio 2005, consid. 1.2.).

In una sentenza U 397/05

del 24 gennaio 2007 il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

" 4.2 La nozione

di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di

revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA),

di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di

una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza citata del 6

dicembre 2005 in re P., consid. 2.2).

Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già

esistenti

all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati

allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti

verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui,

secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non

vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione

(DTF 121 IV 317 consid.

2; 118 II 199 consid. 5; 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1;

Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a

cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998,

n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,

Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I

fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di

natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e

da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico

corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire

a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti

e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir

provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid.

5b). Se i nuovi mezzi sono

destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il

richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in

tale

procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando

bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo

diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È

decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente

all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta

pertanto che in una

nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono

invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della

pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione

di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento

dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente,

conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di

revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato

fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento

inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della

carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 358

consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a,

108.

V 171 consid. 1; cfr. pure DTF 118 II 205)."

2.2

Dalle tavole

processuali si evince che, con la decisione formale del 2 ottobre 2009, cresciuta

incontestata in giudicato, l’assicuratore LAINF, facendo capo alle risultanze

del rapporto medico del 30 marzo 2011 del Dr. __________ ha accertato che non

sussiste alcuna inabilità lavorativa e “per quanto riguarda le cicatrici la

valutazione era già stata effettuata in ambiente specialistico in precedenza”

(doc. 77, inc.10.12610.67.6).

Nell’apprezzamento medico

del 30 marzo 2009 (visita medica circondariale del 27 marzo 2009) il Dr. __________,

spec. FMH in reumatologia e medico di circondario ha posto la seguente

diagnosi:

" DIAGNOSI

(principale)

- Esiti di

incidente della strada del 23 ottobre 1967 con ferite multiple con escoriazioni

al viso regione labbrale, frattura dente primo superiore destro, frattura 3°

metacarpale mano sinistra, esiti di incidente stradale del 2.3.1974 con FLC

della regione frontale e palpebrale superiore e inferiore di sinistra della

regione sottopalpebrale sinistra e regione mandibolare, compressione escoriata

avambraccio sinistro” (doc. 72, inc.10.12610.67.6).

Il Dr. __________ è quindi

giunto alle seguenti conclusioni:

" CONCLUSIONI

Procedere

terapeutico

La situazione è ferma

in assenza di segni di patologia acuta in atto, per cui al momento non è

necessaria alcuna terapia.

Capacità lavorativa

Non si è rilevata

alcuna inabilità lavorativa in data odierna, e per quanto riguarda le

cicatrici, la valutazione era già stata effettuata in ambiente specialistico in

precedenza e oggi non ci sono ulteriori esiti da mettere in discussione oltre a

quelli già esaminati e valutati.

Il paziente non

presenta ulteriore documentazione da visionare." (doc. 72, inc.10.12610.67.6)

In data 16

dicembre 2013, presso la sede centrale dell’CO 1 a __________, l’assicurato ha

chiesto, con riferimento agli infortuni del 1967 e 1974, la presa a carico

della cura / ricostruzione dei denti e l’erogazione di prestazioni

(rendita del 10% e IMI per la problematica al piatto tibiale sinistro, disturbi

di memoria, frattura del metacarpo sinistro) (doc. 73, inc.10.12610.67.6).

Con lo scritto

del 21 gennaio 2014 RI 1 ha quindi postulato – in

buona sostanza – un riesame degli infortuni da lui subìti e l’erogazione di

prestazioni, in particolare: un risarcimento danni per errate operazioni di

plastica facciale, per interventi dentistici a causa dei danni subìti da esami

strumentali, la presa a carico delle spese di cura e un indennizzo economico; nonché

il riconoscimento di una rendita del 10% e di un’IMI “decisa a suo tempo che

lui non ha mai ricevuto” (doc. 73, 81, inc.10. 12610.67.6).

2.3

Il TCA ritiene che, a giusta ragione,

l’assicuratore infortuni abbia stabilito che, nel caso di specie, non vi siano

i presupposti per procedere ad una revisione processuale della decisione

formale del 2 ottobre 2009.

In primo

luogo, come evidenziato dall’CO 1 negli scritti del 7 gennaio 2009, del 23

aprile 2009, del 17 luglio 2009 e nella decisione su opposizione, l’assicurato

ha beneficiato nel 1971 di un’indennità in capitale del 10%, per 12 mesi, e nel

1975.

di una rendita del 10%, soppressa dopo 3 anni (cfr. doc. 62, 75, 76, inc.10.12610.67.6).

Non risulta

che l’amministrazione abbia promesso all’assicurato ulteriori prestazioni in

contanti (rendita), tantomeno un’IMI, introdotta dalla LAINF e in vigore solo dall’1.1.1984.

Come visto in precedenza

(cfr. consid. 2.1.), a norma dell’art. 53 LPGA, le decisioni e le

decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere

sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono

successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza.

Nella fattispecie

concreta, l’assicurato ha chiesto un riesame degli

infortuni da lui subìti e l’erogazione di prestazioni di vario genere senza

tuttavia apportare dei motivi concreti di revisione.

Il TCA non ha dunque motivo

per mettere in dubbio le conclusioni dell’CO 1.

Da questo profilo la

decisione su opposizione impugnata deve pertanto essere confermata.

2.4

Infine, per quel che concerne

un'eventuale riconsiderazione di tale decisione sulla base dell'art. 53 cpv. 2

LPGA, va ricordato che l'amministrazione può riconsiderare una decisione

cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo

giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza

rilevante (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12

febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa

B., C 19/03; STFA del 28 novembre 2003 nella causa S., C 307/01; STFA del 21

luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C

24/01 e C 137/01; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 28

febbraio 2003 nella causa M., C 353/01; STFA del 5 novembre 2002 nella causa

C., C 165/02; le STFA del 6 luglio 2001 nelle cause B., C 274/99; I, C 278/99 e

O, C 279/99; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99, consid. 2; DTF

129.

V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF

126.

V 399 = DLA 2001 N. 37, p. 247; DLA 2000 N. 40, p. 208; DLA 1998 N. 15,

consid. 3b, p. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti).

Nel presente caso,

l'amministrazione ha esplicitamente affermato che "non intende entrare

nel merito di un'eventuale domanda di riconsiderazione" (doc. 76, inc.

__________).

Ora, per costante

giurisprudenza, l'amministrazione non può essere obbligata nè dagli

interessati, nè dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione (cfr. sentenza

del Tribunale federale delle assicurazioni I 61/04 del 20 settembre 2004,

pubblicata in DTF 133 V 50; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni

U 17/05 del 27 ottobre 2006; sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 206/06 del 13 marzo 2007).

Abbondanzialmente va

comunque sottolineato che la decisione del 2 ottobre 2009 è stata

presa dall’Istituto assicuratore sulla base dell’apprezzamento medico del 30

marzo 2009 del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia e medico __________

dell’assicuratore infortuni, il quale ha chiaramente indicato che non si

è rilevata alcuna inabilità lavorativa, e per quanto riguarda le cicatrici, la

valutazione era già stata effettuata in ambiente specialistico in precedenza e

oggi non ci sono ulteriori esiti da mettere in discussione oltre a quelli già

esaminati e valutati (doc. 72, inc.__________).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti