35.2014.74
A giusta ragione l'assicuratore infortuni ha negato i presupposti della revisione processuale della decisione formale. L'assicurato ha chiesto riesame degli infortuni senza apportare motivi concreti d
1 aprile 2015Italiano16 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2014.74
LG/sc
Lugano
1 aprile 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 giugno 2014 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 16 aprile 2014 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 23 ottobre 1967 RI 1
– dipendente della ditta __________, in qualità di carpentiere e, perciò
assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 -, in sella alla
propria bicicletta, dopo aver investito una bambina, è caduto riportando lesioni
leggere, ferite lacere al viso, lesioni dentarie e la frattura della mano
sinistra (frattura terzo metacarpo composta con calcificazioni al metacarpo-falangea
V e anche all’interfalangea distale III dito) (cfr. doc. 72, inc. 10.12610.67.6).
L’Istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge prendendo
a proprio carico due ricadute (cfr. doc. 22 e 62, inc. 10.12610.67.6).
1.2. In data 2 marzo 1974 RI 1 – a
quel momento dipendente della __________, quale disegnatore e, perciò
assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 –, è rimasto vittima di
un incidente della circolazione stradale, in località __________ (doc. 1, inc.
10.50605.74.0).
Secondo il referto
dell’Ospedale __________, egli ha riportando una contusione cranica con ferita
lacerocontusa regione frontale e palpebrale sinistra e una contusione al
ginocchio destro e sinistro (doc.11, inc. 10.50605.74.0).
L’Istituto assicuratore ha
assunto anche il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge
anche per le ricadute del 1975 (cfr. doc. 32 e 67, inc.10.50605.74.0).
1.3. Nel mese di novembre/dicembre
2008 RI 1 ha chiesto all’CO 1 il versamento di prestazioni (rendita o
indennizzo), in riferimento agli infortuni avvenuti tra il 1967 e il 1970 e non
ritenuti chiusi (doc. 61, inc. 10.12610.67.6).
1.4. Con scritto del 7 gennaio
2009 l’CO 1 ha comunicato all’assicurato di aver appurato che “contrariamente
a quanto da lei asserito, nel febbraio 1971 le sono state concesse un’indennità
in capitale del 10% per 12 mesi e nel 1975 una rendita del 10% che è stata
soppressa dopo 3 anni” (doc. 62, inc. 10.12610.67.6 ).
1.5. Esperiti gli accertamenti
medici del caso (Dr. __________ e Dr. __________), con decisione formale del 2
ottobre 2009, cresciuta incontestata in giudicato, l’CO 1 ha comunicato
all’assicurato di non poter “corrispondere prestazioni in contanti per i
postumi infortunistici di tutti i suoi casi. Quanto le spettava è già stato
versato a suo tempo” (doc. 77, inc.10.12610.67.6).
L’CO 1 ha quindi
richiamato la visita medica di circondario del 27 marzo 2009, in cui non veniva rilevata alcuna inabilità lavorativa, mentre per quanto riguarda le cicatrici
la valutazione era già stata effettuata in precedenza in ambito specialistico
(doc. 77, inc.10.12610.67.6).
L’CO 1 ha rifiutato anche
il versamento per cure dentarie “considerato che non intende recarsi presso
un dentista per l’esecuzione della cura consigliata” (doc. 77, inc.10.12610.67.6).
1.6. Il 16 dicembre 2013 RI 1 si è
rivolto, per le proprie pretese, alla sede centrale di __________, la quale con
scritto del 20 dicembre 2013 ha ribadito all’assicurato quanto indicato nella
lettera del 7 gennaio 2009, per quanto riguarda le prestazioni di lunga durata,
mentre ha rinviato alla decisione del 2 ottobre 2009 per la questione della
cura dentaria e le prestazioni in contanti (doc. 80, inc.10.12610.67.6).
L’CO 1 ha quindi precisato
quanto segue:
" (…)
Come risulta dalla summenzionata decisione, per
quanto concerne la cura dentaria può farci pervenire un preventivo spesa da parte di un dentista diplomato. Non possono essere fatti
lavori senza ottenere prima il nostro benestare. Per tutte le altre affezioni,
invece, alla presenza di una decisione cresciuta in giudicato, non
entriamo più nel merito. Quanto da noi scritto le è già stato spiegato in
occasione del colloquio avvenuto il 27.09.2011 presso la CO 1.
Dalla documentazione medica datata 27.11.2013 e consegnataci in
occasione del colloquio risulta che soffre di dolori al piatto tibiale
sinistro, in assenza di traumi, e che è prevista una Risonanza magnetica al
ginocchio sinistro per esame della condropatia posttraumatica. Lei ha la
possibilità di annunciare una ricaduta alla CO 1. Se la stessa verrà accettata,
avrà diritto al rimborso della cura medica con decorrenza 27.11.2013, ai sensi
della Legge federale dell'assicurazione contro gli infortuni (LAINF). La
informiamo tuttavia che saranno comunque escluse prestazioni in contanti,
specificatamente indennità giornaliere e rendite d’invalidità, poiché lei è già
invalido al 100% per malattia (invalidità civile italiana, secondo le sue
dichiarazioni), rispettivamente beneficiario di prestazione dell'assicurazione
contro la vecchiaia. Se desidera annunciare la ricaduta voglia inviare la
documentazione medica alla CO 1, completa degli esami strumentali (risonanza
magnetica)." (doc. 80, inc.10.12610.67.6)
1.7. Con scritto del 21 gennaio
2014 RI 1 ha contestato lo scritto dell’assicuratore infortuni postulando – in
buona sostanza – un riesame degli infortuni da lui subìti e l’erogazione di
prestazioni (rendita, presa a carico delle spese di cura, risarcimento danni
per errate operazioni, indennizzo economico ecc…) (doc. 81, inc.10.12610.67.6).
1.8. Con decisione del 27 febbraio
2014 l’CO 1 ha considerato lo scritto del 21 gennaio 2014 un’istanza di
riconsiderazione e di revisione della decisione del 2 ottobre 2009 e ha respinto
la domanda, non potendo entrare nel merito né dell’istanza di riconsiderazione,
né di quella di revisione (doc. 82, inc.10.12610. 67.6).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato (cfr. doc. 94, inc.10.12610.67.6), in data 16 aprile
2014 l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua decisione (cfr. doc. 103,
inc.10.12610.67.
6).
1.9. Con scritto del 14 maggio
2014 l’CO 1 ha notificato nuovamente la decisione su opposizione al ricorrente
(doc. 119, inc.10.12610.67.6).
1.10. Contro la decisione su
opposizione, RI 1 ha inoltrato ricorso, in data 7/11 giugno 2014, al Tribunale
cantonale di __________ (doc. I+Ibis) postulando un riesame degli infortuni da
lui subìti per i quali – a suo dire – “non era mai stata presa alcuna
decisione di chiusura”. Egli ha quindi ribadito la richiesta di un
risarcimento danni per le cicatrici al viso, a seguito di operazioni errate,
oltre che ai denti a seguito di esami strumentali.
L’assicurato ha quindi
chiesto l’erogazione di prestazioni (rendita, presa a carico delle spese di
cura) (doc. I+Ibis).
Con lo scritto del 12
giugno 2014 il ricorrente ha poi trasmesso al TCA ulteriore documentazione
indicando che “se sarà competente il TCA del Cantone Ticino pure ne tenga
conto per il giudizio”.
1.11. Il Tribunale cantonale di __________,
con la decisione del 17 luglio 2014, non è entrato nel merito del ricorso per
incompetenza territoriale e ha trasmesso gli atti a questa Corte (doc. II).
1.12. L’CO 1 in risposta, ha
postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VI).
1.13. In data 15 dicembre 2014 RI 1
si è sostanzialmente riconfermato nelle proprie argomentazioni e pretese
ricorsuali (doc. VIII).
Il doc. VIII e gli
allegati sono stati inviati all’CO 1 per osservazioni (doc. IX).
1.14. L’avv. RA 1, per conto dell’CO
1, ha ribadito la propria posizione (doc. X).
Fatti
I doc. IX e X sono stati
inviati al ricorrente per conoscenza (doc. XI).
Considerandi
2.1
L'art. 53 LPGA prevede che:
" Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in
giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore
scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza.
(cpv. 1)
L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni
su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano
manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. (cpv.
2)
L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una
decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino
all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. (cpv. 3)"
I principi
relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla
giurisprudenza precedentemente all'entrata in vigore della LPGA, sono stati
concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. sentenza del Tribunale federale I
206/06 del 13 marzo 2007; sentenza del TFA K 147/03 del 12 marzo 2004n consid. 5.3 in fine; sentenza del TFA U 149/03 del 22 marzo 2004, consid. 1.2; sentenza del TFA I 133/04
dell’8 febbraio 2005, consid. 1.2.).
In una sentenza U 397/05
del 24 gennaio 2007 il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
" 4.2 La nozione
di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di
revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA),
di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di
una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza citata del 6
dicembre 2005 in re P., consid. 2.2).
Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già
esistenti
all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati
allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti
verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui,
secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non
vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione
(DTF 121 IV 317 consid.
2; 118 II 199 consid. 5; 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1;
Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a
cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998,
n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I
fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di
natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e
da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico
corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire
a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti
e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir
provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid.
5b). Se i nuovi mezzi sono
destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il
richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in
tale
procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando
bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo
diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È
decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente
all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta
pertanto che in una
nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono
invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della
pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione
di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento
dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente,
conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di
revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato
fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento
inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della
carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 358
consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a,
108.
V 171 consid. 1; cfr. pure DTF 118 II 205)."
2.2
Dalle tavole
processuali si evince che, con la decisione formale del 2 ottobre 2009, cresciuta
incontestata in giudicato, l’assicuratore LAINF, facendo capo alle risultanze
del rapporto medico del 30 marzo 2011 del Dr. __________ ha accertato che non
sussiste alcuna inabilità lavorativa e “per quanto riguarda le cicatrici la
valutazione era già stata effettuata in ambiente specialistico in precedenza”
(doc. 77, inc.10.12610.67.6).
Nell’apprezzamento medico
del 30 marzo 2009 (visita medica circondariale del 27 marzo 2009) il Dr. __________,
spec. FMH in reumatologia e medico di circondario ha posto la seguente
diagnosi:
" DIAGNOSI
(principale)
- Esiti di
incidente della strada del 23 ottobre 1967 con ferite multiple con escoriazioni
al viso regione labbrale, frattura dente primo superiore destro, frattura 3°
metacarpale mano sinistra, esiti di incidente stradale del 2.3.1974 con FLC
della regione frontale e palpebrale superiore e inferiore di sinistra della
regione sottopalpebrale sinistra e regione mandibolare, compressione escoriata
avambraccio sinistro” (doc. 72, inc.10.12610.67.6).
Il Dr. __________ è quindi
giunto alle seguenti conclusioni:
" CONCLUSIONI
Procedere
terapeutico
La situazione è ferma
in assenza di segni di patologia acuta in atto, per cui al momento non è
necessaria alcuna terapia.
Capacità lavorativa
Non si è rilevata
alcuna inabilità lavorativa in data odierna, e per quanto riguarda le
cicatrici, la valutazione era già stata effettuata in ambiente specialistico in
precedenza e oggi non ci sono ulteriori esiti da mettere in discussione oltre a
quelli già esaminati e valutati.
Il paziente non
presenta ulteriore documentazione da visionare." (doc. 72, inc.10.12610.67.6)
In data 16
dicembre 2013, presso la sede centrale dell’CO 1 a __________, l’assicurato ha
chiesto, con riferimento agli infortuni del 1967 e 1974, la presa a carico
della cura / ricostruzione dei denti e l’erogazione di prestazioni
(rendita del 10% e IMI per la problematica al piatto tibiale sinistro, disturbi
di memoria, frattura del metacarpo sinistro) (doc. 73, inc.10.12610.67.6).
Con lo scritto
del 21 gennaio 2014 RI 1 ha quindi postulato – in
buona sostanza – un riesame degli infortuni da lui subìti e l’erogazione di
prestazioni, in particolare: un risarcimento danni per errate operazioni di
plastica facciale, per interventi dentistici a causa dei danni subìti da esami
strumentali, la presa a carico delle spese di cura e un indennizzo economico; nonché
il riconoscimento di una rendita del 10% e di un’IMI “decisa a suo tempo che
lui non ha mai ricevuto” (doc. 73, 81, inc.10. 12610.67.6).
2.3
Il TCA ritiene che, a giusta ragione,
l’assicuratore infortuni abbia stabilito che, nel caso di specie, non vi siano
i presupposti per procedere ad una revisione processuale della decisione
formale del 2 ottobre 2009.
In primo
luogo, come evidenziato dall’CO 1 negli scritti del 7 gennaio 2009, del 23
aprile 2009, del 17 luglio 2009 e nella decisione su opposizione, l’assicurato
ha beneficiato nel 1971 di un’indennità in capitale del 10%, per 12 mesi, e nel
1975.
di una rendita del 10%, soppressa dopo 3 anni (cfr. doc. 62, 75, 76, inc.10.12610.67.6).
Non risulta
che l’amministrazione abbia promesso all’assicurato ulteriori prestazioni in
contanti (rendita), tantomeno un’IMI, introdotta dalla LAINF e in vigore solo dall’1.1.1984.
Come visto in precedenza
(cfr. consid. 2.1.), a norma dell’art. 53 LPGA, le decisioni e le
decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere
sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza.
Nella fattispecie
concreta, l’assicurato ha chiesto un riesame degli
infortuni da lui subìti e l’erogazione di prestazioni di vario genere senza
tuttavia apportare dei motivi concreti di revisione.
Il TCA non ha dunque motivo
per mettere in dubbio le conclusioni dell’CO 1.
Da questo profilo la
decisione su opposizione impugnata deve pertanto essere confermata.
2.4
Infine, per quel che concerne
un'eventuale riconsiderazione di tale decisione sulla base dell'art. 53 cpv. 2
LPGA, va ricordato che l'amministrazione può riconsiderare una decisione
cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo
giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza
rilevante (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12
febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa
B., C 19/03; STFA del 28 novembre 2003 nella causa S., C 307/01; STFA del 21
luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C
24/01 e C 137/01; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 28
febbraio 2003 nella causa M., C 353/01; STFA del 5 novembre 2002 nella causa
C., C 165/02; le STFA del 6 luglio 2001 nelle cause B., C 274/99; I, C 278/99 e
O, C 279/99; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99, consid. 2; DTF
129.
V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF
126.
V 399 = DLA 2001 N. 37, p. 247; DLA 2000 N. 40, p. 208; DLA 1998 N. 15,
consid. 3b, p. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti).
Nel presente caso,
l'amministrazione ha esplicitamente affermato che "non intende entrare
nel merito di un'eventuale domanda di riconsiderazione" (doc. 76, inc.
__________).
Ora, per costante
giurisprudenza, l'amministrazione non può essere obbligata nè dagli
interessati, nè dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione (cfr. sentenza
del Tribunale federale delle assicurazioni I 61/04 del 20 settembre 2004,
pubblicata in DTF 133 V 50; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni
U 17/05 del 27 ottobre 2006; sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 206/06 del 13 marzo 2007).
Abbondanzialmente va
comunque sottolineato che la decisione del 2 ottobre 2009 è stata
presa dall’Istituto assicuratore sulla base dell’apprezzamento medico del 30
marzo 2009 del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia e medico __________
dell’assicuratore infortuni, il quale ha chiaramente indicato che non si
è rilevata alcuna inabilità lavorativa, e per quanto riguarda le cicatrici, la
valutazione era già stata effettuata in ambiente specialistico in precedenza e
oggi non ci sono ulteriori esiti da mettere in discussione oltre a quelli già
esaminati e valutati (doc. 72, inc.__________).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti