35.2014.76
Scivolato in cucina fratturandosi il gomito sinistro. Disturbi psichici non di pertinenza LAINF (infortunio banale). Confermata valutazione del medico di circondario. Il ricorrente è totalmente abile
3 dicembre 2014Italiano35 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2014.76
LG/sc
Lugano
3 dicembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 settembre 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 1° luglio 2014 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 2 giugno 2011 RI 1,
nato nel 1952, dipendente della __________, in qualità di cameriere / tuttofare
e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è scivolato
nella cucina del motel in cui lavorava procurandosi una frattura al gomito
sinistro (cfr. doc. 1)
Dal referto radiologico
del 2 giugno 2011 dell’Ospedale __________ egli ha riportato una “Frattura
pluriframmentaria dell’estremità distale dell’omero con rima principale
transcodiloidea ed estensione articolare. Rapporti articolari conservati”
(doc. 25).
L’Istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, a margine della visita medica circondariale del
10 febbraio 2014 (doc. 208) l’CO 1, con scritto del 24 febbraio 2014, ha comunicato all’assicurato la sospensione delle prestazioni con effetto al 1° marzo 2014.
Dal 1° marzo 2014 RI 1 è
ritenuto abile al lavoro nella misura massima possibile (doc. 208).
1.3. Alla
chiusura del caso, con la decisione formale del 26 marzo 2014,
l’amministrazione ha negato all’assicurato prestazioni a titolo di rendita
d’invalidità, in quanto i postumi infortunistici non influiscono sull’incapacità
al guadagno (doc. 221).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1, per conto dell’assicurato (cfr. doc. 227, 230), in
data 1° luglio 2014 l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua
prima decisione (doc. 234).
1.4. Con tempestivo ricorso dell’8
settembre 2014, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha postulato in via
principale l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento
all’assicurato di una rendita d’invalidità LAINF.
In via subordinata
l’insorgente ha chiesto la retrocessione degli atti all’CO 1 per nuovi,
corretti ed approfonditi accertamenti medici ed economici (doc. I).
L’insorgente ha contestato
la valutazione medica svolta dall’amministrazione che non ha considerato in
maniera adeguata le valutazioni del neurologo Dr. __________ e ha sottovalutato
Fatti
i sintomi da lui presentati. L’avv.RA 1 ha rimproverato all’CO 1 di non aver
svolto i necessari accertamenti per trovare una spiegazione alla sintomatologia
presentata da RI 1 e di essersi “appoggiata acriticamente” alle
conclusioni – a suo dire – immotivate dei periti (doc. I, pag. 4/5).
Viene dunque rimproverato
all’CO 1 di non aver interpellato uno specialista in neurologia e di non aver
valutato poi globalmente le conclusioni dell’ortopedico e del neurologo “al
fine di inquadrare nel modo più preciso le lesioni neurologiche e ortopediche
subite (….) e trarre le dovute conclusioni in merito alle ripercussioni sulla
sua residua capacità lavorativa” (doc. I, pag. 5,6).
A sostegno delle proprie
argomentazioni il ricorrente ha fatto riferimento alla valutazione del Dr. __________
che dissente, per quanto riguarda i limiti funzionali e le attività lavorative
esigibili dalle conclusioni della Dr.ssa __________ dell’CO 1. Il neurologo
curante ha quindi ritenuto l’assicurato inabile al 50% in “un’attività
particolarmente favorevole che non comporti un carico rilevante del braccio
sinistro” (doc. I, pag. 7/8).
In sede ricorsuale
l’insorgente ha quindi prodotto, per confutare le conclusioni del medico __________,
il referto specialistico del 28 luglio 2014 del Dr. __________ (doc. A2).
Il rappresentante del
ricorrente ha inoltre postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio per la presente procedura (doc. I, V).
1.5. L’Istituto assicuratore, in
risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
Considerandi
In ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12.
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21.
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2
Oggetto della lite è il
diritto alla rendita di invalidità.
Preliminarmente, il TCA è però
tenuto a esaminare se l’Istituto assicuratore resistente era legittimato a
negare la propria responsabilità relativamente ai disturbi psichici, oppure no.
2.3
Disturbi psichici:
causalità adeguata con l’infortunio del 2 giugno 2011 ?
2.3.1
Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF,
per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le
prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,
d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
Il diritto alle
prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un
nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute.
Questa condizione é adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di
fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un
nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V
177.
consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).
2.3.2
Il diritto alle prestazioni assicurative
presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra
l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica,
il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal momento in cui é
accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per
contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza
del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati
successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in
tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri
(per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e
gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve
considerare il modo in cui l’infortunio é stato vissuto dall’interessato ma
piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In
presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un
certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata
eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici
persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è
necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di
un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di
causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si
situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da
considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare
affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF
115.
V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.
4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.3.3
Dal rapporto di
uscita del 29 gennaio 2014 della __________ è emerso che fattori non organici influenzano
negativamente l’esigibilità lavorativa: “Les plaintes et limitations
fonctionnelles ne s’expliquent que partiellement par les lésions objectives
constatées pendant le séjour (…). Des facteurs contextuels (…) jouent un rôle
important dans les plaintes et les limitations fonctionnelles rapportées par le
patient et influencent défavorablement le retour au travail” (doc. 194).
In sede di opposizione l’CO 1 ne ha preso atto e ha valutato la
questione della causalità adeguata (doc. 234).
La
questione della causalità naturale non deve quindi essere ulteriormente
approfondita dal TCA e può rimanere aperta (cfr., in proposito,
SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007, consid. 3, U
606/06 del 23 ottobre 2007, consid. 4 e U 299/05 del 28 maggio 2007, consid.
5.
), visto che l’obbligo a prestazioni dell’ CO 1 va
comunque negato facendo difetto l’adeguatezza, come ritenuto
dall’assicuratore infortuni (cfr. doc. 234).
2.3.4
Nell'esaminare
l'adeguatezza del legame causale, bisogna avantutto procedere alla
classificazione dell’infortunio occorso al ricorrente.
La dinamica dell’evento
del 2 giugno 2011 non è mai stata oggetto di discussione tra le parti. L’assicurato
è scivolato nella cucina del motel presso l’area autostradale di __________ in
cui lavorava procurandosi una frattura al gomito sinistro (doc. 1).
Nella decisione impugnata,
l’CO 1 ha negato l’adeguatezza, evidenziando che la stessa può essere negata a
priori dato che l’assicurato è rimasto vittima di un infortunio banale e
aggiungendo che, in ogni caso, se anche per ipotesi di lavoro si volesse
classificare l’infortunio nella categoria intermedia al limite della categoria
inferiore, l’adeguatezza non potrebbe comunque essere ammessa visto che nessuno
dei criteri elaborati dalla giurisprudenza risulta adempiuto (doc. 234).
Il TCA condivide queste
considerazioni dell’assicuratore infortuni.
Nei casi di infortunio
insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è
slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata banale)
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra evento ed eventuali disturbi
psichici può di regola essere a priori negata. Secondo l'esperienza della vita
e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può
in effetti essere ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici
particolari, che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale
da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica (cfr.,
ad esempio, U 347/01 del 9 gennaio 2003).
Alla luce della dinamica
dell’incidente - ritenuto che, come appena esposto, secondo la giurisprudenza,
comuni cadute e scivolate vanno considerate infortuni
leggeri (DTF 115 V 139 consid.
6a; cfr. anche RAMI 1992 no. U 154 pag. 246, riguardante una caduta durante una
partita di calcio) - l’infortunio occorso all’assicurato va classificato
fra gli infortuni leggeri o insignificanti, di modo che l’adeguatezza del nesso
di causalità può essere negata a priori (cfr. RAMI 1992 U 154, p. 248s.).
Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite
in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso, senza
dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un infortunio
insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità
lavorativa e di guadagno di origine psichica. A detta regola è possibile
derogare soltanto se l'infortunio ha prodotto delle conseguenze dirette e
immediate tali da fare apparire un'evoluzione psichica abnorme non più come
manifestamente indipendente dall'evento in esame. In tale evenienza, il nesso
di causalità adeguata dev'essere esaminato secondo i criteri applicabili agli
infortuni di media gravità (RAMI 2003 no. U 489 pag. 360 consid. 4.2, 1998 no.
U 297 pag. 243; consid. 8b non pubblicato in RAMI 1990 no. U 98 pag. 195).
Ora, il caso di specie non
configura un'eccezione nel senso appena indicato, non avendo l’assicurato battuto la testa o perso conoscenza e non risultando dai documenti agli
atti delle circostanze concomitanti tali da permettere di qualificare l’infortunio
di una gravità che va oltre quella presunta, considerata leggera.
Del resto, come
correttamente indicato dall’assicuratore LAINF, neppure se si dovesse ammettere
l'esistenza di un infortunio di grado medio al limite della categoria inferiore
i presupposti per riconoscere il nesso di causalità adeguato non sarebbero
adempiuti.
La
problematica psichica non è quindi di pertinenza dell’assicuratore LAINF
convenuto e, pertanto, il diritto alla rendita di invalidità va valutato
tenendo conto esclusivamente dei postumi infortunistici di natura organica
(cfr. rapporto del 29 gennaio 2014 della __________, doc. 194).
2.4
Entità
della rendita di invalidità
Giusta l'art. 18 cpv. 1
LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in
una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p.
572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA;
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2
prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati
cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere
se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato
che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di
invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18
cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa
pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la
giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al
guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi
aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1.
il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2.
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.5
L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, la STFA I
871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994.
U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio
o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua
età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi
che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla
salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.).
Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di
qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari
circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993
U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.6
Nella concreta evenienza, con
la decisione impugnata l’assicuratore LAINF ha negato all’assicurato il diritto
a una rendita d’invalidità fondandosi - dal profilo medico - sulla valutazione
del 10 febbraio 2014 della Dr.ssa __________ (doc. 206).
In occasione della visita
medica di chiusura del 10 febbraio 2014 la Dr.ssa __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica, ha posto la diagnosi di “Stato dopo infortunio del
02.06.2011
con Frattura intra-articolare omero distale sinistro e Stato dopo
riposizione cruenta con osteosintesi il 13.06.2011. Stato dopo neurolisi estesa
del nervo ulnare, decompressione all'altezza del canale cubitale con AMO e
borsectomia il 31.05.2012. Attualmente dolori non da spiegare
osteoarticolarmente né neurologicamente” (doc. 206).
Il medico __________ sulla
base della visita medica svolta, ha indicato che l’assicurato non è più in
grado di riprendere il suo lavoro di magazziniere, di pulizie e manutentore di
aiuole, ma è ancora abile nelle mansioni di barman, cameriere e portavalori.
La Dr.ssa __________ ha
quindi indicato che l’assicurato è abile al lavoro al 100% da subito con le
seguenti limitazioni:
" (…)
nessuna limitazione per sollevare e portare pesi molto leggeri e
leggeri fino a 10 kg. Talvolta possibile sollevare e portare pesi medi tra i 10
e i 25 kg fino all'altezza dei fianchi. Mai più possibile sollevare e portare
pesi pesanti e molto pesanti oltre i 25 e oltre i 45 kg fino all'altezza dei fianchi. Nessuna limitazione per sollevare oltre l'altezza del petto pesi
fino a 5 kg. Mai più possibile sollevare oltre l'altezza del petto pesi oltre i
5.
kg. Nessuna limitazione per il maneggio di attrezzi leggeri e di precisione,
attrezzi medi. Mai più possibile il maneggio di attrezzi pesanti e molto
pesanti. Nessuna limitazione per la rotazione della mano. Con la destra nessuna
limitazione per lavori sopra la testa, con la sinistra di rado possibile.
Nessuna limitazione per la rotazione del tronco, posizione seduta e inclinata
in avanti e posizione in piedi e inclinata in avanti, posizione inginocchiata e
flessione delle ginocchia. Nessuna limitazione per la posizione seduta e in
piedi di lunga durata Nessuna limitazione per camminare fino e oltre i 50 metri, camminare per lunghi tratti camminare su terreno accidentato e salire le scale. Mai più
possibile salire su scale a pioli. L'uso delle due mani possibile a condizione.
Nessuna limitazione per l'equilibrio e stare in equilibrio." (doc. 206)
2.7
Attentamente vagliata la documentazione agli atti, questa
Corte non ha alcun valido motivo per discostarsi dalla valutazione dell’esigibilità
lavorativa enunciata dal chirurgo ortopedico Dr.ssa __________ (e fatta propria
dall’amministrazione), ragione per la quale tenuto conto del danno
infortunistico di natura ortopedica, il ricorrente va ritenuto totalmente abile
in attività leggere adeguate.
Il ricorrente ha
contestato la valutazione del medico __________ sulla base dei referti del 3
aprile e del 13 giugno 2014 del neurologo Dr. __________ e della valutazione
del 28 luglio 2014 del Dr. __________.
Il Dr. __________, spec.
FMH in neurologia, ha indicato che vi è una limitazione data principalmente dalla
sintomatologia dolorosa, dalle difficoltà motorie alla mano sinistra e anche
dai crampi muscolari sotto sforzo. Questi sintomi sono da ricondurre - secondo
il Dr. __________ - alla neuropatia del nervo ulnare sinistro, oltre che
all’incipiente artrosi a livello del gomito.
Il neurologo ha concluso
dichiarandosi d’accordo con i sanitari della Clinica di __________ che hanno
ritenuto inabile al 100% il paziente come cameriere, mentre in attività più
consone la capacità lavorativa sarebbe solo parziale (doc. 233 e 232).
Il neurologo ha quindi criticato i limiti funzionali della paziente
esposti dalla Dr.ssa __________ (doc. 232).
Anche il Dr.
__________, spec. FMH in chirurgia e traumatologia, nella valutazione del 28
luglio 2014 ha ritenuto che una piena abilità “è da rigettare per la
presenza di un obiettabile danno persistente della funzione del nervo ulnare,
che si traduce in dolori cronici e ripetitivi, tali da limitare fortemente
l’uso della mano sinistra.” Il Dr. __________ ha valutato globalmente al
50% le limitazioni dell’assicurato criticando in più punti la valutazione della
Dr.ssa __________ (doc. A2).
Il TCA
constata che sia il Dr. __________ che il Dr. __________ giungono a conclusioni
diverse, rispetto al parere della Dr.ssa __________, circa l’esigibilità
lavorativa dell’assicurato.
Il Dr. __________
ha, in particolare, escluso attività che comportano un utilizzo importante
anche del braccio sinistro (barman e cameriere) che, a causa delle
problematiche neurologiche e ortopediche, non è più utilizzabile in modo
efficiente. In un’attività particolarmente favorevole l’inabilità sarebbe del
50% (doc. 232).
Anche il Dr.
__________ ha concluso che, a causa del danno persistente alla funzione del
nervo ulnare, la limitazione al lavoro è del 50% (doc. A2).
Questa Corte
non può tuttavia scostarsi dalla valutazione dell’esigibilità lavorativa
del medico __________ alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui
di seguito, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell’utilizzo
degli arti superiori.
Ad esempio, in una
sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha ritenuto
realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa
in attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che -
a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla
destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più
possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo
che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.
In una sentenza 35.1997.23
dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00
dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in
attività sostitutive confacenti, specificatamente in
professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse
funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava
una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per
delle prese a tre dita senza forza.
Il TFA è pervenuto alla
medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente
pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di
professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali
all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo
pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con
la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).
In una sentenza 35.2002.88
del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività
leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti
di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante
deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro.
Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione
interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del
deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo
ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,
citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio
dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così
come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,
macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il
braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della
vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA
succitata consid. 2.6.).
In un giudizio I 27/06 e U
18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di
svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di
controllo, così come lavori in un chiosco nonchè attività ausiliarie nel campo
della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva
di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di
un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa
del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine
sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi
dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del
braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
Anche nella STFA U 200/02
del 20 maggio 2003 consid. 2.2, citata a pagina 7 del ricorso, riguardante
un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio professionale alla mano
sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del pollice, dell’indice e del
medio, come pure una frattura pluriframmentaria della falange basale con
istabilità a livello delle articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo
praticamente monca di una mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità
lavorativa dal profilo ortopedico.
In una sentenza
8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a
tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che
presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della spalla
e del braccio destro dominante.
Nel caso di specie,
l’infortunio ha invece interessato l’arto superiore sinistro, ma l’assicurato è
destrimane (cfr. rapporto 3 aprile 2014 Dr. __________, pag. 3).
Vedi infine anche la
sentenza di questa Corte 35.2013.74 dell’8 settembre 2014 nel caso di un
falegname che ha subìto l’amputazione dell’avambraccio destro nell’utilizzare
una sega circolare ed è stato ritenuto totalmente abile in attività leggere dal
profilo del sollevamento/ trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi,
che non richiedono l’utilizzo di entrambi gli arti superiori.
Va inoltre osservato che
il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato,
nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una parte, un certo
equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un mercato del
lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro
diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice
Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Soziale Sicherheit, 2. edizione, n. 170 p. 899).
Il mercato
del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati è in generale limitato a
dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 p. 331 consid.
4a). Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le attività fisicamente
pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per
cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza che possono essere
svolte da personale non qualificato o semi qualificato (SVR 2002 n. U
15.
p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile
2009.
consid. 2.3.).
In una
sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha ribadito che anche per
gli assicurati limitati nell’utilizzo della mano dominante, esiste un
mercato del lavoro sufficientemente ampio:
" Wie die Rechtsprechung wiederholt bestätigt hat, gibt es auf einem
ausgeglichenen Arbeitsmarkt genügend realistische Betätigungsmöglichkeiten für
Personen, welche funktionell als Einarmige zu betrachten sind und überdies nur
noch leichte Arbeit verrichten können. Längst nicht alle im Arbeitsprozess im
weitesten Sinne notwendigen Aufgaben und Funktionen im Rahmen der Überwachung
und Prüfung werden durch Computer und automatische Maschinen ausgeführt.
Abgesehen davon müssen solche Geräte auch bedient und ihr Einsatz ebenfalls
überwacht und kontrolliert werden. Die Gerichtspraxis ist bisher regelmässig bei
Versicherten, welche ihre dominante Hand gesundheitlich bedingt nur sehr
eingeschränkt als unbelastete Zudienhand einsetzen können, von einem
hinreichend grossen Arbeitsmarkt mit realistischen Betätigungsmöglichkeiten
ausgegangen (Urteil 9C_418/2008 vom 17. September 2008, E. 3.2.2)."
(il corsivo
è del redattore)
Posto come
il danno alla salute infortunistico riportato dall’assicurato interessa
unicamente l’arto sinistro, ovvero quello adominante, a maggior ragione torna
applicabile la giurisprudenza appena citata nel caso in esame.
In queste condizioni, il
TCA ritiene che non vi sia la necessità di dar seguito alla richiesta
dell’insorgente di rinviare gli atti all’amministrazione per compiere ulteriori
accertamenti medici (cfr. doc. I, p. 11).
Alla luce di quanto
precede, occorre concludere che il ricorrente sarebbe in grado di svolgere, a
tempo pieno, un’attività lavorativa leggera.
2.8
Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla
salute infortunistico.
2.8.1
Quanto al
reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni
resistente, senza il danno alla salute RI 1, quale cameriere
tuttofare della __________, nel 2014 avrebbe realizzato un
reddito annuo di fr. 47'555.15.
Questo dato, non
contestato (doc. I), e desunto dalle informazioni fornite direttamente dal
datore di lavoro, può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.
2.8.2
Per quanto riguarda il reddito
da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati
nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima
sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione
del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e
salariale concreta dell'interessato, a
condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la
capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività
effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,
l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte,
relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
In una sentenza del 7 aprile
2008.
(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito
in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale
in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006
pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di
sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse
chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola
stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;
dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata
in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un
gap salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito
diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso
è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo
dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per
la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una
deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali
sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito
non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di
parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
2.8.3
Dalle tavole
processuali risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 63'296.96 il
reddito da invalido, applicando la tabella TA 1, livello di qualifica 4,
aggiornato al 2014, e operando successivamente una decurtazione dell’1.89% per il
gap salariale e del 15% a titolo di deduzione sociale, giungendo così
all’importo di fr. 52'786.-- (doc. 221).
Conformemente alla
giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per la
determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati
statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.
Utilizzando i dati forniti
da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2010 una professione che
presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,
p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un
salario mensile lordo pari a fr. 4'901.--.
Riportando questo dato su
41.7
ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie
économique, 6-2013, p. 90) esso ammonta a fr. 5'109.29 mensili
oppure a fr. 61'311.51 per l'intero anno (fr. 5'109.29 x 12).
Dopo adeguamento
all'indice dei salari nominali da quantificare, come fatto
dall’amministrazione, in +1% per il 2011, +0.8% per il 2012, +0.7% per il 2013,
mentre per il 2014 l’adeguamento è dello 0.8% secondo la stima trimestrale (cfr.
la relativa tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio federale di
statistica), si ottiene, per il 2014, un reddito annuo di fr. 63'359.80.
L’assicurato,
quale cameriere tuttofare della __________, avrebbe realizzato nel
2014.
un reddito annuo di fr. 47'555.15 per un’occupazione a tempo pieno.
Tale reddito si situa sotto la media dei salari per un'attività
equivalente (cioè fr. 51'180.15; cfr. Tabella TA 1 2010, p.to 56 “Attività
di servizi di ristorazione”, livello di qualifica 4: fr. 3’895.--
riportato su 42.3 ore/settimana = fr. 4'118.96 x 12 mesi = fr. 49'427.55 e
aggiornato al 2014).
In casu, in applicazione della giurisprudenza citata al considerando 2.8.2. in fine, il reddito
statistico da invalido (fr. 63'359.80) va ridotto del 2%,
percentuale corrispondente al gap salariale (per la parte percentuale
che supera la soglia del 5%) e si attesta pertanto a fr. 62'092.60 (risultato
intermedio).
In ossequio alla
giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella concreta evenienza,
l’Istituto assicuratore ha operato una decurtazione del 15% sul reddito
statistico da invalido (doc. 220).
Tenuto conto del riserbo
di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il
proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V
393.
consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione del 15%,
l’Istituto assicuratore non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.
Il reddito da invalido di
fr. 62'092.60, tenuto conto di una decurtazione del 15%,
ammonta dunque a fr. 52'778.70.
Il grado di invalidità del
ricorrente - stabilito confrontando i fr. 52'778.70 al reddito che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 47'555.15
(cfr. consid. 2.8.1.) – non consente di attribuire alcuna rendita
d’invalidità.
Visto che,
con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha negato a RI 1 una rendita
di invalidità, il suo ricorso deve essere respinto.
2.9
Deve ancora essere verificato
se il ricorrente può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con
il gratuito patrocinio (cfr. doc. I, V).
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato é necessario o
perlomeno indicato e se il processo non é palesemente privo di esito positivo
(DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
In concreto, emerge dagli
atti di causa (cfr. doc. I+V) che RI 1, sposato, ha percepito sino al mese di
ottobre 2014 unicamente fr. 1’300.-- pari alla rendita dell’assicurazione invalidità
(doc. I, V) e successivamente nessun reddito o pensione (cfr. dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, doc. A3).
In queste condizioni, la
sua indigenza deve essere ammessa.
Visto che anche le altre
due condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute, l'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va accolta riservato l'eventuale
obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse
più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; U. Kieser, op. cit., ad art.
61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura
davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 4 maggio 2004 nella causa S.,
K 146/03, consid. 7.1.; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02,
consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a,
parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla
concessione dell'assistenza giudiziaria è accolta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti