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Decisione

35.2014.79

Incidente stradale con distorsione cervicale. Sintomatologia non oggettivabile. Causalità adeguata (causalità naturale rimasta indecisa) dichiarata estinta a distanza di tre anni circa dal sinistro

30 novembre 2015Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

i più importanti sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la durata

eccezionalmente lunga della cura medica;

- i disturbi somatici

persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in ogni caso è

necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di

un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di

causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della

categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si

situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da

considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare

affinchè si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF

115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.

4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

2.5. In presenza di un infortunio

del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un trauma equivalente

oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit funzionale

organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati senza

differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò contrariamente

a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a seguito di un

infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti organici (cfr.

DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27, consid. 2ss.).

2.6. Nella DTF 134 V 109, già

citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più punti di

vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della causalità in

caso di disturbi organici non oggettivabili e, specificatamente, quella

elaborata in materia di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi

equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.

In quel giudizio, l’Alta

Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a un esame

particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno comportato tali

lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che non vi è

ragione di modificare i principi relativi alla classificazione degli infortuni

a seconda del loro grado di gravità e all’eventuale presa in considerazione di

ulteriori criteri nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità

dell’infortunio (consid. 10.1). La Corte federale ha invece accresciuto le

esigenze relativamente alla prova dell’esistenza di una lesione in relazione di

causalità naturale con l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i

criteri di rilievo per l’adeguatezza (consid. 10).

Per quanto riguarda il

nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente ricordato che,

accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di salute subentra

già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei problemi

nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi perdurano più a

lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è indicato disporre

rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza dei disturbi -, una

perizia pluri-/interdisciplinare (di tipo neurologico/ortopedico, psichiatrico

e, eventualmente, neuropsicologico; in caso di questioni specifiche e per

escludere diagnosi differenziali sono pure indicati accertamenti

otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici specialisti che

godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni. Relativamente

alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo,

principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo

luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari. Il

relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:

- le circostanze concomitanti particolarmente

drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

- la gravità o particolare caratteristica delle

lesioni lamentate;

- la specifica cura medica protratta e gravosa;

- i notevoli disturbi;

- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli

esiti dell'infortunio;

- il decorso sfavorevole della cura e le

complicazioni rilevanti intervenute;

- la rilevante incapacità lavorativa malgrado la

dimostrazione degli sforzi compiuti.

Nonostante ciò che precede, la giurisprudenza citata

al considerando 2.4. (DTF 115 V 133 e 403) si applica anche in caso di traumi

d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi

cranio-cerebrali, se i disturbi psichici insorti dopo l’infortunio appaiono

chiaramente come un danno alla salute distinto e indipendente dal quadro

clinico tipico consecutivo a un trauma d’accelerazione al rachide cervicale, a

un trauma equivalente oppure a un trauma cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421

p. 79 consid. 2b).

2.7. Nella presente fattispecie,

dalla decisione su opposizione impugnata si evince che, facendo capo alla

perizia amministrativa elaborata dall’__________ di __________, la CO 1 ha

sostenuto che l’esistenza di un nesso causale naturale tra l’infortunio del

luglio 2010 e la sintomatologia denunciata dall’assicurata, non sarebbe

dimostrata con il grado della verosimiglianza preponderante (doc. A 65, p. 7).

Essa ha inoltre precisato che, anche ammettendo la persistenza di un legame

causale naturale, non sarebbe comunque data l'adeguatezza, in

presenza di disturbi che non correlerebbero con un danno alla salute

oggettivabile (cfr. doc. A 65, p. 10 ss.).

Dalle tavole processuali

emerge che, a seguito del noto infortunio, l’assicurato è stato sottoposto ad

accertamenti diagnostici radiologici e strumentali, nonchè a diverse

valutazioni specialistiche.

Il 19 agosto 2010, è stata

eseguita una RMN cervico-dorsale che ha evidenziato, a livello toracale, una

deformazione a cuneo del corpo vertebrale di D7 “da frattura di vecchia data”

e, a quello cervicale, una discopatia cronica C5-C6 con leggera retrolistesi di

C5 su C6 e apposizioni osteofitiche paramediane che restringono il recesso

laterale destro (doc. M 7).

Nel mese di dicembre 2010,

l’assicurato ha privatamente consultato il Reparto di neurologia della __________

di __________. In quell’occasione, gli specialisti hanno riferito di uno stato

neurologico normale, di una neurografia ulnare altrettanto normale e, all’esame

radiologico, di una vecchia frattura da compressione della vertebra D7 senza

indizi per un deficit mieloradicolare (cfr. doc. M 12, p. 3). Dal profilo

neuropsicologico, il Prof. dott. __________ ha evidenziato unicamente un

deficit a livello della memoria di lavoro (cfr. doc. M 13, p. 2).

Il 10 dicembre 2010, RI 1

si è sottoposto a una nuova valutazione neuropsicologica da parte della

neuropsicologa __________, esame che ha posto in luce una memoria di lavoro al

di sotto della norma e un’attenzione divisa al PC pure inferiore alla norma per

i tempi di reazione (cfr. doc. M 15).

In data 17 dicembre 2010

ha avuto luogo una consultazione presso il dott. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica, il quale ha diagnosticato una “sindrome cervico-toraco-brachiale

in presenza di disfunzioni pluri-segmentali alto-toracali, di una pregressa

frattura Th7 con deformazione cuneiforme circa 18°, di alterazioni degenerative

medio-cervicali, più marcate C5/C6. In seguito al recente evento infortunistico

scompenso dello stato di equilibrio instauratosi dopo la pregressa frattura

vertebrale Th 7. Alla risonanza magnetica del rachide cervicale del 27.10.2003

nozione di disidratazione di praticamente tutti i dischi cervicali.”.

Egli ha inoltre

consigliato l’esecuzione di fisioterapia ambulatoriale, negando l’indicazione

per dei provvedimenti di natura stazionaria (cfr. doc. M 14).

La valutazione

neuropsicologica di maggio 2011 ha confermato le difficoltà interessanti la

memoria di lavoro e l’attenzione divisa e ha evidenziato un risultato al limite

della norma per quanto concerne la fluenza verbale. La neuropsicologa __________

ha precisato trattarsi di una lieve compromissione, avente però importanti

ripercussioni nello svolgimento della vita professionale e privata (cfr. doc.

21).

Con rapporto del 26 maggio

2011, il dott. __________, spec. FMH in neurologia, ha segnatamente riferito

che i disturbi, inizialmente localizzati al rachide cervicale, erano nel

frattempo migrati verso il braccio destro, “con distribuzione radicolare,

dolore all’epicondilo radiale irradiante al dorso della mano, prevalentemente

dito III, IV, a volte V.” e che il sonno era migliorato grazie alle cure

prescritte dallo psichiatra curante (cfr. doc. M 22).

Agli atti figura pure il

rapporto 2 settembre 2011 del Prof. dott. __________, spec. FMH in

anestesiologia, dal quale si evince che, sospettando una problematica a

predominanza articolare, egli ha sottoposto l’assicurato a delle infiltrazioni

diagnostiche. Alla luce degli esiti di queste ultime, lo specialista in

questione ha concluso che, oltre alle articolazioni, altri meccanismi sono

responsabili dei dolori risentiti dall’insorgente. Egli ha quindi proceduto a

una denervazione mediante tecnica di termocoagulazione a livello delle

articolazioni C5-C6 e C6-C7 a destra (doc. M 23).

All’inizio di dicembre

2011, il ricorrente si è sottoposto a una polisonnografia presso il Servizio di

neurologia dell’Ospedale regionale di __________. In base al relativo rapporto,

l’esame non ha fornito “… una spiegazione alla riferita sonnolenza in giornata.

Quali possibili cause, in assenza di un’insufficiente durata del periodo di

sonno (come riferito dal paziente), vanno appurati fattori medicamentosi

(Remeron?) o/e fattori della sfera psicologica.” (doc. M 26).

Il 7 maggio 2012 è stato

eseguito un esame di RMN cerebrale che è risultato nella norma (cfr. doc. M

28).

Durante il periodo 7

agosto – 4 settembre 2012, RI 1 è stato degente presso la __________ di __________,

dove si è sottoposto a uno specifico programma interdisciplinare per pazienti

vittima di traumi cervicali (cfr. doc. M 29).

Con referto del 10

dicembre 2012, il dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha

diagnosticato una sindrome post-commotiva con marcata riduzione delle

competenze cognitive e con evidente compromissione delle funzioni

esecutive-operative (ICD-10: F07.2) e una sindrome da disadattamento con

reazione depressiva prolungata (ICD-10: F43.21). A suo avviso, le due patologie

sarebbero “… direttamente correlate ed indotte dall’infortunio del luglio

2010.”, dato un (preesistente) ottimo livello di funzionamento psicocognitivo

ed una buona organizzazione di personalità (doc. M 30).

Nel corso del mese di aprile

2013, l’istituto assicuratore ha ordinato una perizia a cura dell’__________ di

__________.

Dal rapporto che è stato

elaborato si evince che nel mese di luglio 2013 l’assicurato é stato periziato

dal dr. phil. __________, neuropsicologia FSP, dal dott. __________, spec. in

chirurgia e medicina manuale, dal dott. __________, spec. FMH in neurologia, nonché

dalla dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia (cfr. doc. M

32 I).

Dopo aver ricostruito

l’anamnesi del ricorrente (cfr. doc. M 32 I, p. 3 – 14) e averne descritto lo status

clinico e radiologico (cfr. doc. M 32 I, p. 15 - 23), i periti hanno formulato

le diagnosi di stato da pregressa collisione frontale del 23 luglio 2010 con

assenza di danni organico-strutturali documentabili dovuti all’infortunio, assenza

di deficit neurologici, assenza di deficit neuropsicologici e assenza di

malattia psichiatrica reattiva. Essi hanno per contro riscontrato alcune

patologie - ritenute essere estranee all’infortunio del luglio 2010 -

nella forma di una pregressa frattura del corpo vertebrale di C7 (infortunio

del 1995), di manifestazioni degenerative interessanti tutti i livelli della

colonna cervicale, con disidratazione dei dischi intervertebrali (RMN del

2003), nonché di disturbi neurasteniformi associati a esaurimento, poca

resistenza al lavoro, problemi di memoria e concentrazione (cfr. doc. M 32 I,

p. 31).

Chiamati a esprimersi sulla

natura dei disturbi denunciati dall’insorgente, i sanitari dell’__________

hanno sostenuto che “non sussistono riscontri oggettivi che consentano di

motivare un danno organico-strutturale conseguente a infortunio. Il nesso tra i

disturbi soggettivi e l’infortunio del 23.7.2010 è pertanto da considerarsi

possibile (anche se piuttosto inverosimile), ma assolutamente non

prevalentemente probabile.”.

A proposito di un

eventuale stato patologico preesistente, essi hanno osservato che “prima

dell’infortunio l’assicurato si considerava sano e resistente al lavoro. Negli

atti è documentata la frattura della vertebra T7 nel 1995 nell’ambito di un

infortunio con lo snowboard, nonché una patologia che interessa tutte le

regioni della colonna vertebrale cervicale, rilevata l’ultima volta nel 2003

con MRI.”.

Per quanto concerne l’eventuale

ruolo causale giocato da queste preesistenze nella genesi degli attuali

disturbi, secondo gli specialisti __________, “…, anche considerando le

alterazioni degenerative preesistenti del rachide cervicale, non troviamo

riscontri oggettivi in grado di spiegare la notevole sintomatologia dolorosa.”.

Ciò nonostante, sempre a

loro avviso, proprio “in considerazione delle alterazioni degenerative

preesistenti della colonna vertebrale cervicale, un deterioramento transitorio

dello stato in seguito all’infortunio del 23 ottobre 2010 appare possibile;

tuttavia a nostro avviso un simile deterioramento transitorio non può essere

ipotizzato (che, ndr) per un periodo di alcune settimane o di pochi mesi

successivamente all’infortunio, in quanto non esistono referti patologici

oggettivi che consentano di convalidare un simile deterioramento perdurante.”

(doc. M 32 I, p. 32).

Trattandosi dell’ulteriore

procedere terapeutico, i sanitari dell’IB hanno dichiarato di ritenere che “…

nel frattempo lo stato finale sia stato raggiunto. Non sussiste il rischio di

un deterioramento in quanto non vi è alcun danno organico-strutturale

comprovabile dovuto all’infortunio che potrebbe deteriorare.” (doc. M 32 I, p.

33).

Unitamente alla propria

impugnativa, l’assicurato ha prodotto un rapporto, datato 30 dicembre 2013, mediante

il quale il suo psichiatra curante ha commentato criticamente la perizia

allestita dall’__________ di __________. In particolare, il dott. __________ ha

definito “… assurde le conclusioni dei periti laddove, in modo perentorio

basandosi sull’assenza di prove cliniche obbiettive, escludono il trauma

infortunistico come causa del persistente deficit del funzionamento

psicocognitivo e della marcata affaticabilità.”.

A proposito

dell’affermazione dei periti amministrativi secondo cui la diagnosi di sindrome

post-commotiva non sarebbe giustificata, lo psichiatra ha invece sostenuto

sussistere “… sufficienti elementi per porre la Diagnosi di ICD 10 – F 07-2

Sindrome post-commotiva. Infatti ritengo che nell’ambito della perizia __________

non siano stati effettuati sufficienti esami di laboratorio, in particolare

quelli citati nell’ICD 10 (elettroencefalografia, potenziale evocati

troncocefalici, tecniche di visualizzazione cerebrale, oculo nistagmografia), e

che in assoluto ciò rimette in discussione le stesse considerazioni finali

della perizia __________, in particolare la totale esclusione delle conseguenze

post-infortunistiche sull’attuale persistenza del deficit esecutivo-operativo e

dell’affaticabilità. A questo proposito, e pur non essendo competente in

neurologia e traumatologia, affermo che notoriamente traumi cerebrali come il

colpo di frusta possono generare microlesioni al tessuto cerebrale con svariate

conseguenze, transitorie ma anche croniche, sull’intero funzionamento somatico,

neuropsicologico e/o psichico.” (doc. 7).

L’assicurato ha pure

versato agli atti di causa il referto relativo a una valutazione

neuropsicologica eseguita il 6 giugno 2014 presso il Servizio di neurologia

dell’Ospedale regionale di __________. Da questo documento risulta che RI 1

lamentava una “facile affaticabilità e marcata riduzione della velocità di

risposta in compiti attentivi. Tali difficoltà sono di ordine “quantitativo” ed

emergono in prevalenza durante compiti che richiedono attenzione sostenuta e

una concentrazione prolungata. Pienamente nella norma le restanti funzioni

cognitive indagate e il controllo “qualitativo” dell’attenzione, con risposte

generalmente corrette anche se rallentate.” (doc. 11).

In corso di causa, gli

esperti incaricati dall’amministrazione hanno risposto, in particolare, alle

obiezioni sollevate dal dott. __________.

A loro avviso, “le sue

riflessioni diagnostiche non poggiano su reperti oggettivabili, bensì su

dichiarazioni rilasciate dall’assicurato. Fatto sta che l’incidente del

23.7.2010 non ha condotto a lesioni comprovabili né a livello di apparato motorio,

né di sistema nervoso centrale o periferico. Pertanto, se il Dr. __________

afferma che un colpo di frusta possa generare microlesioni, si tratta di mera

speculazione. Inoltre, sulla base della nostra visita neurologica, psichiatrica

e neuropsicologica non è stato possibile oggettivare uno stato di post

commozione. A nostro avviso, la proposta avanzata dal Dr. __________ di

eseguire ulteriori visite non è appropriata finché a livello clinico non sono

presenti indizi anche solo parziali di un sostrato organico leso a conseguenza

dell’infortunio.” (doc. IX 2, p. 2).

Nel mese di settembre

2015, il ricorrente ha prodotto nuova documentazione.

In base all’analisi tecnica

dell’incidente eseguita dall’ing. __________, l’autovettura

condotta da RI 1 ha subito una variazione di velocità (delta-v) di 11.06

km/h (cfr. doc. 14).

Considerandi

D’altro canto, l’esame

PET/CT cerebrale del 12 dicembre 2014 ha mostrato un ipometabolismo a livello

della corteccia temporale mesiale bilaterale da correlare al quadro

clinico-anamnestico (cfr. allegato al doc. 13).

Con rapporto del 22 giugno

2015, la PD dott.ssa __________, Primario del __________ di __________,

ha segnatamente indicato che il reperto emerso dall’esame strumentale appena

citato potrebbe correlare con le difficoltà neuropsicologiche denunciate

dall’insorgente. Tuttavia, ella ha precisato che l’accertamento in questione

non può fornire la prova dell’esistenza di un legame causale tra l’evento infortunistico

e le alterazioni rilevate. Un ipometabolismo bilaterale a livello della

corteccia temporale mesiale, senza ulteriori lesioni strutturali, non viene

descritto nella letteratura quale conseguenza traumatica.

Secondo la specialista

privatamente consultata dall’assicurato, egli soffre di uno stato dopo

distorsione cervicale (23 luglio 2010), di disturbi neurasteniformi associati a

esaurimento, poca resistenza al lavoro, problemi di memoria e concentrazione

(ICD-10: F48.0), di una modifica di personalità persistente in presenza di una

sindrome dolorosa cronica (ICD-10: F62.80), di tratti di personalità narcisista

(ICD-10: Z73) e di uno stato dopo frattura del corpo vertebrale di T7.

Per quanto concerne

specificatamente la diagnosi di disturbi neurasteniformi, ella ha sostenuto che

non vi sono sicuri indizi circa l’assenza di un nesso temporale con il

sinistro, ragione per la quale non può condividere la valutazione contenuta

nella perizia amministrativa che si tratta di una diagnosi extra-infortunistica

(doc. 15).

2.8

Nella concreta evenienza,

alla luce di quanto emerge dalla documentazione che é stata riassunta al

precedente considerando, occorre ritenere dimostrato,

perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che

la sintomatologia lamentata da RI 1, non correla a sufficienza con un danno

infortunistico oggettivabile.

In tale

contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche

oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere

confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o

di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente

(STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure

DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).

In questo

senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF

ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla

digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide

cervicale, non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato

organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010

consid. 3.2).

L’Alta Corte ha, altresì,

statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la prova della presenza di

un danno organico di natura infortunistica, sebbene esse possano essere

classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-II)

della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF

8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2; in materia di cefalee, si veda

pure la DTF 140 V 290).

In una sentenza U 273/06

del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TFA ha confermato che, per costante giurisprudenza,

la neuropsicologia non è di per sé atta a dimostrare l’esistenza di

disfunzioni cerebrali organiche derivanti da un infortunio.

Nel caso di specie, gli

accertamenti radiologici e strumentali che sono stati posti in atto giustificano

questa conclusione, a cui sono peraltro giunti anche i periti amministrativi

(cfr. doc. M 32 I, p. 32).

In effetti, la RMN

cervico-dorsale del 19 agosto 2010 (cfr. doc. M 7) ha mostrato, a livello di

D7, una deformazione a cuneo imputabile a una vecchia frattura del 1995, nonché

delle alterazioni degenerative cervicali, più marcate a livello di C5/C6 (in

stato di disidratazione di praticamente tutti i dischi cervicali, già rilevato

all’esame di RMN dell’ottobre 2003 – cfr. doc. M 14, p. 3).

D’altro canto, la

risonanza magnetica cerebrale del 7 maggio 2012 è risultata priva di

particolarità (cfr. doc. M 28).

Questa Corte non ignora

che l’esame PET/CT del 12 dicembre 2014 ha evidenziato un ipometabolismo a

livello della corteccia temporale mesiale bilaterale (allegato al doc. 13) e

che, a detta della PD dott.ssa __________, tale reperto potrebbe correlare con

i deficit neuropsicologici presentati dall’assicurato (cfr. doc. 15). Tuttavia,

secondo una costante giurisprudenza federale, la PET non è considerata un esame

atto a oggettivare le conseguenze di un trauma d’accelerazione cervicale (cfr. DTF 134 V 231, in

particolare il consid. 5.4; RAMI 2001 U 422 p. 133, 2000 U 395 p. 316; STF U

231/06 del 15 giugno 2007 consid. 3.2). Del resto, la stessa specialista

interpellata dal ricorrente ha ammesso che l’esame in questione non è

suscettibile di dimostrare l’eziologia traumatica delle alterazioni

eventualmente poste in luce (cfr. doc. 15, p. 3).

A proposito dell’obiezione

del dott. __________, secondo il quale per concludere all’assenza di sostrato

organico sarebbero necessari ulteriori accertamenti (elettroencefalografia,

potenziale evocati troncocefalici, tecniche di visualizzazione cerebrale e oculo

nistagmografia – cfr. doc. 7), a prescindere dal fatto che lo stesso psichiatra

curante ha dichiarato di non ritenersi competente in neurologia, il TCA osserva

che la neurologa PD dott.ssa __________, consultata dall’insorgente per una sua

presa di posizione sulla perizia amministrativa, ha sostenuto che il dossier

avrebbe dovuto essere completato con (soltanto) un elettroencefalogramma (cfr.

doc. 15, p. 4: “Anzumerken ist ebenso, dass das __________ zu keiner Zeit ein

EEG bei dem Patienten veranlasst hat, welches aus unserer Sicht integraler

Bestandteil der gutachterlichen Diagnostik bei dem vorliegenden Beschwerdebild

sein sollte.”; in questo senso, si veda pure il doc. 16).

A quest’ultimo riguardo, va

rilevato che procedere all’accertamento auspicato dalla dott.ssa __________ si

rivela superfluo in quanto il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare

che le risultanze di un EEG non bastano per ammettere la presenza di un danno

cerebrale nel senso di un’alterazione strutturale di natura infortunistica (cfr.

STF 8C_890/2010 del 28 marzo 2011 consid. 3.2 e STFA 444/05 del 6 novembre 2006

consid. 5.1).

Sempre con riferimento

alla certificazione 30 dicembre 2013 del dott. __________, questo Tribunale

prende atto che, a suo avviso, “… traumi cerebrali come il colpo di frusta

possono generare microlesioni al tessuto cerebrale con svariate conseguenze,

(…)” (cfr. doc. 7). Resta comunque il fatto che le approfondite misure

diagnostiche a cui è stato sottoposto RI 1, non hanno consentito di oggettivare

queste pretese microlesioni cerebrali.

Per quanto

attiene infine ai test diagnostici praticati dall’anestesiologo dott. __________

(cfr. doc. M 23), in una sentenza 35.2005.42 del 30 aprile

2007.

consid. 2.15., cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha

concluso, anche in quella fattispecie, che i test in discussione non avevano

permesso di oggettivare a sufficienza la causa dei disturbi, e ciò sulla

base delle seguenti considerazioni:

" (…).

Al riguardo, questo Tribunale osserva che l’efficacia della

procedura seguita dal ___ e, in ultima analisi, anche la diagnosi del problema,

dipende da come essa è stata avvertita dall’assicurato.

Nel caso di specie, dopo la denervazione del lato sinistro e

destro dell’articolazione di C4-C5, ___ ha denunciato una riduzione del 50%

almeno dei dolori, motivo per cui lo specialista ___ appena menzionato ne ha

dedotto che questi ultimi erano causati, in questa stessa proporzione, da un

problema articolare posteriore, mentre l’altro 50% sarebbe da addebitare a una

patologia interessante il disco intervertebrale (…).

Ora, nella misura in cui la diagnosi del problema viene fatta

dipendere direttamente da come, secondo l’interessato medesimo, il dolore è

stato influenzato dalla terapia posta in atto, quindi da un giudizio puramente

soggettivo, non si può ritenere che la causa dei disturbi sia stata

sufficientemente oggettivata.

In questo contesto, il TCA sottolinea che è notorio che sono

diversi i fattori che condizionano la percezione del dolore, non da ultimo

quelli legati alla personalità dell'assicurato.”

(in questo stesso senso,

si veda pure la STCA 35.2014.71 del 15 aprile 2015 consid. 2.10)

2.9

In assenza di

un sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente

fattispecie (si veda il consid. 2.8.), occorre effettuare un esame specifico

dell’adeguatezza.

Secondo la

giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però

avvenire, al più presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in

virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, é tenuto a chiudere un caso (con interruzione

delle prestazioni di corta durata). Tale momento é dato quando dalla

continuazione della cura medica non vi é più da attendersi dei notevoli

miglioramenti e quando eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione

per l’invalidità si sono conclusi (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti).

Nel

caso concreto, non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI,

motivo per cui é determinante il momento in cui si é stabilizzato lo stato di

salute dell’insorgente.

Dal referto dell’__________

risulta che, al momento della visita peritale (luglio 2013), trascorsi circa

tre anni dall’evento traumatico, lo stato di salute infortunistico non era più

suscettibile di notevoli miglioramenti (cfr. doc. M 32 I, p. 33).

Questa Corte non ha motivo

di dubitare della fondatezza di tale valutazione. L’insorgente pretende sì il

contrario (cfr. doc. I, p. 14), ma omette di sostanziare il proprio parere con delle

certificazioni specialistiche.

Assodato

dunque che all’amministrazione non può essere rimproverato di aver prematuramente

chiuso la pratica, si pone la questione di sapere se l’esame

dell’adeguatezza deve avvenire in base alla prassi sviluppata nella DTF

117.

V 359ss. relativamente ai “colpi di frusta” e precisata nella DTF 134 V

109, oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica

abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133ss.).

Il TCA

ritiene che tale questione possa rimanere irrisolta (cfr., fra le tante, la STF

8C_252/2007 del 16 maggio 2008), nella misura in cui, come verrà dimostrato qui

di seguito, anche applicando la prassi elaborata in materia di traumi

del tipo “colpo di frusta”, più favorevole al ricorrente,

l’esito non potrebbe essere quello da lui auspicato.

2.10

Nel valutare l'adeguatezza del

legame causale ai sensi della prassi sviluppata nella DTF 117 V 359, occorre

innanzitutto procedere alla classificazione dell’infortunio occorso

all’assicurato il 23 luglio 2010.

Dal rapporto di polizia

agli atti risulta la seguente dinamica:

" (…).

Rinaldo alla guida della sua __________, trainante

rimorchio, circolava in territorio di __________ proveniente da __________

direzione __________ ad una velocità massima dichiarata di 50 km/h. La strada

in oggetto, vista dalla direzione di marcia di questo protagonista è in

discesa. Giunto poco prima della località di __________, nell’affrontare una

curva piegante a destra il rimorchio che trainava iniziava a spingere

fuoristrada. A questo punto perdeva il controllo del suo mezzo meccanico.

Questo andava dapprima a cozzare contro un albero posto sulla destra. E

successivamente lo stesso si capovolgeva sul fianco sinistro. Pure il monoasse

trainato si rovesciava sul fianco andando a perdere parte del carico che aveva

sul ponte (trattavasi di scarti vegetali). Quest’ultimo mezzo trainato prima di

terminare la sua corsa andava a invadere parzialmente la corsia di contromano e

a cozzare contro il veicolo che sopraggiungeva condotta dal RI 1. L’urto è

avvenuto tra il rimorchio __________ e lo spigolo anteriore sinistro del

veicolo condotto dal RI 1.”

(doc. P 1,

p. 4)

Tenuto

conto della dinamica oggettiva dell’evento e precisato che, in questo contesto,

non devono essere prese in considerazione le conseguenze dell’infortunio, nè le

circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26), secondo questo

Tribunale, il sinistro accaduto all’insorgente costituisce un infortunio di

grado medio, al limite però della categoria degli infortuni leggeri o

insignificanti.

A titolo di confronto, va ad

esempio segnalato che, in una sentenza 8C_481/2012 del 10 dicembre 2012 consid.

5, il TF ha qualificato allo stesso modo un incidente della circolazione in cui

un’automobile proveniente da una strada secondaria aveva urtato con lo spigolo

anteriore sinistro lo spigolo anteriore destro dell’autovettura al cui volante

si trovava l’assicurato. La variazione di velocità (delta-v) subita da

quest’ultima era compresa tra 17 e 21 km/h (nel caso di specie, in base alla

valutazione dell’ing. __________, il delta-v è stato di 11.06 km/h, dunque

ben al di sotto dei 20 – 30 km/h che rappresentano il cosiddetto limite

d’innocuità per i disturbi cervicali, in caso di collisioni frontali – cfr. in

proposito la STF 8C_327/2010 del 22 luglio 2010 consid. 5.2.1 e riferimenti).

Il giudice è, quindi,

tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri

elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.6.. Affinché possa essere ammessa

l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un fattore sia presente

in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri.

In una sentenza

8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 10/2010 UV 25 p.

100ss., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni di media gravità ma che si

trovano al limite della categoria di quelli leggeri -, devono essere adempiuti quattro

criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso

causale adeguato.

Innanzitutto, questo

Tribunale non può individuare nel modo in cui si è svolto il sinistro in

questione delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o una

particolare spettacolarità.

L'infortunio in questione

non è comparabile ad altri casi nei quali l’Alta Corte ha ammesso l'esistenza

di un simile criterio (cfr. ad es. la RAMI 1999 U 335 p. 207: incidente

frontale in galleria con il coinvolgimento di tre autoveicoli, il decesso di

uno degli interessati e il ferimento di diverse altre persone; oppure la STFA U

260/01 del 28 marzo 2002: assicurato eiettato dall'abitacolo della propria

automobile a seguito del ripetuto cappottamento della stessa a una velocità di

almeno 140 km/h).

D’altro canto, il TCA non

ritiene che quella riportata dal ricorrente – una semplice distorsione del

rachide cervicale (la diagnosi di sindrome post-commotiva formulata dallo

psichiatra dott. Cruciani non può essere ritenuta, in quanto dalla

documentazione agli atti non emergono sufficienti elementi in tal senso – cfr.

ad esempio, il doc. M 4: “Non picchia la testa sul poggiatesta, non perde

conoscenza, non presenta amnesie pericircostanziali.”; si veda del resto il

referto della neurologa PD dott.ssa __________, in cui non viene ripresa tale

diagnosi) -, costituisca una lesione grave o particolarmente caratteristica.

Secondo la giurisprudenza,

per l’adempimento di tale criterio, la diagnosi di distorsione cervicale

(oppure di un’altra lesione da trattare allo stesso modo nell’ambito dell’esame

dell’adeguatezza) di per sé non basta. È inoltre necessario che i disturbi rientranti

nel quadro clinico tipico per un infortunio del tipo colpo di frusta siano

particolarmente gravi oppure che vi siano delle circostanze particolari che

possano influire su tali disturbi. Queste ultime possono consistere in una

particolare posizione del corpo e nelle complicazioni che ne sono conseguite

(SVR 2007 UV 26 p. 86; RAMI 2003 U 489 p. 357 consid. 4.3 e riferimenti). Anche

le eventuali importanti lesioni che la persona assicurata ha riportato accanto

al trauma da colpo di frusta, al trauma equivalente oppure al trauma

cranio-cerebrale, possono avere un significato (cfr. DTF 134 V

109.

consid. 10.2.2 e riferimenti ivi citati).

Nella

presente fattispecie, non risulta documentato, e del resto neppure è stato

fatto valere, che la posizione assunta dall’assicurato al momento dell’evento

traumatico fosse particolare. D’altra parte, sebbene il rachide cervicale

dell’insorgente presentasse uno stato preesistente di natura morbosa (nella

forma di una disidratazione discale a tutti i livelli), la lesione subita non

può comunque essere qualificata come particolarmente caratteristica, poiché

perciò sarebbe necessario che, a causa di questo stato preesistente,

l’assicurato fosse stato immediatamente prima dell’infortunio almeno

parzialmente inabile al lavoro, ciò che non è però il caso (cfr. STF

8C_759/2007 del 14 agosto 2008 consid. 5.3 e 8C_544/2012 del 5 dicembre 2012

consid. 5.4). Infine, accanto al trauma d’accelerazione cervicale, egli non ha

lamentato altre lesioni di rilievo.

Tutto ciò non consente di

ritenere che egli abbia riportato delle lesioni gravi o con caratteristiche

particolari (cfr., in questo senso, la SVR 2009 UV 13, p. 52 consid. 7.2.5).

Il TCA ritiene pure

insoddisfatto il criterio della specifica cura medica protratta e gravosa.

Precisato che determinante

è il periodo sino alla chiusura del caso (dunque sino al luglio 2013 – cfr. STF

8C_252/2002 del 16 maggio 2008 consid. 7.3.3 e riferimenti), dalla

documentazione agli atti risulta che, fatta eccezione per la degenza 7 agosto –

4.

settembre 2012 presso la __________ di __________, la cura é

essenzialmente consistita nell’assunzione di medicamenti (soprattutto

antidolorifici), in regolari sedute ambulatoriali di fisioterapia, agopuntura,

chiropratica, osteopatia e psicoterapia, nonché in visite mediche di controllo

(specialistiche e non).

Conformemente alla

giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr.

STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la

somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010

del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai

sensi del criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti quali la

fisioterapia, la chiropratica, l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale,

l’osteopatia, nonché le sedute di neuropsicologia/psicoterapia, non possono

essere definiti come particolarmente gravosi (cfr. STF 8C_726/2010

del 19 novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010 del 15 novembre 2010 consid.

4.2.4

e riferimenti).

Il TF ha del resto deciso

in questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10 settembre 2009 consid.

3.4

, riguardante un assicurato, vittima di un trauma distorsivo cervicale,

che aveva beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica medicamentosa, di una

riabilitazione stazionaria e di fisioterapia ambulatoriale, nonché, in seguito,

anche di cure psichiatriche/psicoterapiche, e in una sentenza 8C_387/2011 del

20.

settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente un assicurato, vittima di un

incidente stradale con commotio cerebri e contusione del rachide

lombare, il cui trattamento era consistito essenzialmente in controlli presso

il medico curante e in sedute di fisioterapia. L’Alta Corte ha ritenuto che

nemmeno la degenza in clinica nel periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la

seguente ergoterapia ambulatoriale e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio

al 21 agosto 2008, potevano giustificare la realizzazione di questo criterio,

precisato che per la realizzazione del criterio della specifica cura medica

protratta e gravosa, la prassi pone delle esigenze decisamente più elevate.

Nessun elemento

all’inserto permette inoltre di ravvisare gli estremi per ammettere la presenza

di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti dell’infortunio.

Del resto, secondo la giurisprudenza, questo criterio non può già essere

considerato realizzato quando un determinato provvedimento medico non si rivela

finalmente efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1).

La medesima conclusione

s’impone pure per il criterio del decorso sfavorevole della cura o delle

complicazioni rilevanti intervenute. Per ammetterne la realizzazione dovrebbero

essere date delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione,

le quali, nel caso di specie, non appaiono evidenti, né sono state d’altronde

sostanziate dal ricorrente.

In questo contesto, va

segnalato che, secondo la giurisprudenza, il fatto che, nonostante regolari

terapie, l’assicurato lamenti ancora disturbi e presenti ancora un’inabilità

lavorativa non basta per riconoscere questo criterio (cfr. STF 8C_213/2011

del 7 giugno 2011 consid. 8.2.5 e 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti). In questo

senso, il Tribunale federale ha negato la realizzazione del criterio anche nel

caso di un decorso indiscutibilmente protratto (cfr. STF 8C_402/2011 del 10 febbraio

2012.

consid. 5.4).

In

queste condizioni, può rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio della rilevante

incapacità lavorativa e quello dei notevoli disturbi, poiché questi

criteri da soli - in presenza di un infortunio di grado medio al limite della

categoria degli infortuni leggeri o insignificanti -, non potrebbero

comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. RDAT

2003.

II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U 187/95).

Si

deve quindi concludere che i disturbi denunciati da RI 1 dopo il 2 luglio 2013,

non costituivano più una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico

occorsogli il 23 luglio 2010.

Facendo difetto

l’adeguatezza, non è necessario approfondire la questione relativa

all’esistenza del nesso di causalità naturale tra l’infortunio e il danno alla

salute (cfr. SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007

consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007 consid. 4 e U 299/05 del 28 maggio 2007

consid. 5.2) e, quindi, neppure dar seguito alla richiesta di allestimento di

una perizia giudiziaria pluridisciplinare.

Posto che l’esistenza di

un nesso causale naturale e adeguato tra l’infortunio e il danno alla salute

costituisce un presupposto necessario del diritto alle prestazioni, qualunque

sia la loro natura, difettando nel caso di specie l’adeguatezza, questo

Tribunale può esimersi dal valutare il diritto dell’assicurato alle prestazioni

di lunga durata, segnatamente all’IMI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti