35.2014.79
Incidente stradale con distorsione cervicale. Sintomatologia non oggettivabile. Causalità adeguata (causalità naturale rimasta indecisa) dichiarata estinta a distanza di tre anni circa dal sinistro
30 novembre 2015Italiano38 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2014.79
mm
Lugano
30 novembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 settembre 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 2
contro
la decisione su opposizione dell’8 luglio 2014 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 23 luglio 2010, RI 1,
dipendente dell’__________ di __________ in qualità di direttore e della ditta __________
di __________ in qualità di ingegnere, è rimasto coinvolto in un incidente
della circolazione stradale, avvenuto in territorio del Comune di __________.
A causa di questo
sinistro, egli ha riportato, secondo il rapporto 23 luglio 2010 del Servizio di
PS dell’Ospedale regionale di __________, un colpo di frusta cervicale (cfr.
doc. M 4).
Il caso è stato assunto
dalla CO 1, che ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 25 novembre 2013,
l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a
decorrere dal 3 luglio 2013, posto che, da quella data in poi, i disturbi
ancora denunciati dall’assicurato non si sarebbero più trovati in nesso di causalità
con l’evento traumatico del luglio 2010 (doc. A 63).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 2 per conto dell’assicurato (cfr. doc. A 64), in data 8
luglio 2014, la CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr.
doc. A 65).
1.3. Con tempestivo ricorso del 10
settembre 2014, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 2, ha chiesto, in
via principale, l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, in
via subordinata, l’esecuzione di una perizia giudiziaria pluridisciplinare
e, in via ancor più subordinata, il rinvio degli atti all’assicuratore
convenuto per complemento istruttorio.
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali, l’insorgente “… contesta sia l’assenza di un nesso causale
naturale, che la mancanza dell’adeguatezza.”
Per quanto concerne la
causalità naturale, posto che l’incidente stradale in questione ha comportato
un’accelerazione della cervicale, egli fa valere che non sarebbe “…
sufficiente, (…), affermare che i disturbi del ricorrente non sono attribuibili
ad alcun substrato organico-strutturale e negare così il nesso causale. Nei
fatti, la CO 1 non ha proceduto ad alcun approfondimento oggettivo. Inoltre non
si possono a priori escludere delle microlesioni, con i test effettuati
dall’assicuratore LAINF. Nel caso concreto, il ricorrente ricorda anche che
siamo confrontati con uno scontro frontale tra due veicoli ma con una
componente laterale (impatto sulla parte anteriore sinistra); ciò significa che
la dinamica dell’incidente indebolisce già di per sé la sopportabilità a
livello della colonna vertebrale.” (doc. I, p. 11).
Trattandosi
dell’adeguatezza, RI 1 sostiene che “…, considerata la dinamica dell’incidente
del 23.07.2010 e le conseguenze fisiche e psichiche subite dal ricorrente, non
si può non ammettere che siamo confrontati con un infortunio di grado medio.
L’esistenza del nesso di causalità adeguata fra l’infortunio e la successiva
incapacità lavorativa dell’assicurato dev’essere riconosciuta. Tuttavia, nel
caso in cui questo Tribunale non dovesse riconoscere un grado medio all’evento
del 23.07.2010 (tra l’altro, grado questo riconosciuto dallo stesso
assicuratore LAINF!; doc. 2 p. 12), non può però non ritenere tutte le
circostanze connesse con l’infortunio e/o comunque che risultano essere una sua
conseguenza diretta o indiretta. Difatti, nel caso concreto, sono adempiuti
diversi criteri sviluppati dalla giurisprudenza per ammettere un nesso di
causalità adeguato. Basti far passare in rassegna il percorso medico del
ricorrente, con particolare riguardo alla durata delle cure, alla degenza
presso le Cliniche (es. presso la __________ dal 7.08.2012 al 4.09.2012),
all’assunzione massiccia di medicamenti, alla completa incapacità lavorativa
nei primi mesi e a una capacità lavorativa attuale del 50%. I dolori alla nuca
sono inoltre intervenuti immediatamente in seguito all’incidente; tali dolori
si sono poi irradiati sulle spalle e nelle braccia e persistono ancora oggi.
(…). Si noti inoltre che, contrariamente a quanto sostenuto dall’assicuratore
sociale, non è corretto affermare che l’assicurato non ha battuto la testa e
non ha perso conoscenza nell’incidente. In primo luogo, egli stesso non ha mai
dichiarato di non aver battuto la testa e di non aver perso conoscenza (semmai
il contrario). In secondo luogo, basterebbe comunque confrontarsi con il
veicolo dell’assicurato implicato nell’incidente (cfr. doc. 4): un furgone a
cabina avanzata, dove il parabrezza si trova a una distanza ravvicinata
rispetto all’autista (diversamente dalle normali autovetture). Egli ha battuto
la testa sul parabrezza, proteggendosi il capo con le braccia. Ecco perché
anche le escoriazioni erano sulle braccia e non sul viso.” (doc. I, p. 9 s.).
1.4. La CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.5. In corso di causa, l’istituto
assicuratore ha prodotto un complemento peritale elaborato dall’__________ di __________
(cfr. doc. IX + allegato).
Dopo aver richiesto e
ottenuto innumerevoli proroghe (cfr. doc. XIII – XXIII), nel mese di settembre
2015, l’insorgente ha finalmente prodotto ulteriore documentazione, medica e
non (cfr. doc. XXIV + allegati e doc. XXV + allegati).
L’amministrazione si è espressa
in proposito il 2 novembre 2015 (cfr. doc. XXX + allegato).
All’assicurato è ancora
stato concesso di formulare le proprie osservazioni (cfr. doc. XXXII +
allegato).
2.1. L’oggetto della lite è
circoscritto alla questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a
dichiarare estinto il diritto a prestazioni a contare dal 3 luglio 2013, oppure
no.
2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
Il diritto alle
prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un
nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute.
Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di
fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un
nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V
177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).
2.3. Se un infortunio ha
semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza
questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati
dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso
preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status
quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi
subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142
p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un
infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con
questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”;
cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid.
3b). Occorre di principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base,
l’esistenza del nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in
materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di
trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale,
senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un
legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di
guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico
tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito,
vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile
stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,
cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo
tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili
certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359
consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V
109 consid. 9 p. 122s.).
2.4. Il diritto alle prestazioni assicurative
presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra
l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica,
il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è
accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per
contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza
del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati
successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in
tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri
(per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e
gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve
considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma
piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In
presenza di un
infortunio di media
gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui
Fatti
i più importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata
eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici
persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è
necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di
un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di
causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si
situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da
considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare
affinchè si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF
115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.
4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.5. In presenza di un infortunio
del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un trauma equivalente
oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit funzionale
organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati senza
differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò contrariamente
a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a seguito di un
infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti organici (cfr.
DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27, consid. 2ss.).
2.6. Nella DTF 134 V 109, già
citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più punti di
vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della causalità in
caso di disturbi organici non oggettivabili e, specificatamente, quella
elaborata in materia di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi
equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.
In quel giudizio, l’Alta
Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a un esame
particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno comportato tali
lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che non vi è
ragione di modificare i principi relativi alla classificazione degli infortuni
a seconda del loro grado di gravità e all’eventuale presa in considerazione di
ulteriori criteri nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità
dell’infortunio (consid. 10.1). La Corte federale ha invece accresciuto le
esigenze relativamente alla prova dell’esistenza di una lesione in relazione di
causalità naturale con l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i
criteri di rilievo per l’adeguatezza (consid. 10).
Per quanto riguarda il
nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente ricordato che,
accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di salute subentra
già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei problemi
nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi perdurano più a
lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è indicato disporre
rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza dei disturbi -, una
perizia pluri-/interdisciplinare (di tipo neurologico/ortopedico, psichiatrico
e, eventualmente, neuropsicologico; in caso di questioni specifiche e per
escludere diagnosi differenziali sono pure indicati accertamenti
otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici specialisti che
godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni. Relativamente
alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo,
principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo
luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari. Il
relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:
- le circostanze concomitanti particolarmente
drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica delle
lesioni lamentate;
- la specifica cura medica protratta e gravosa;
- i notevoli disturbi;
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli
esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le
complicazioni rilevanti intervenute;
- la rilevante incapacità lavorativa malgrado la
dimostrazione degli sforzi compiuti.
Nonostante ciò che precede, la giurisprudenza citata
al considerando 2.4. (DTF 115 V 133 e 403) si applica anche in caso di traumi
d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi
cranio-cerebrali, se i disturbi psichici insorti dopo l’infortunio appaiono
chiaramente come un danno alla salute distinto e indipendente dal quadro
clinico tipico consecutivo a un trauma d’accelerazione al rachide cervicale, a
un trauma equivalente oppure a un trauma cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421
p. 79 consid. 2b).
2.7. Nella presente fattispecie,
dalla decisione su opposizione impugnata si evince che, facendo capo alla
perizia amministrativa elaborata dall’__________ di __________, la CO 1 ha
sostenuto che l’esistenza di un nesso causale naturale tra l’infortunio del
luglio 2010 e la sintomatologia denunciata dall’assicurata, non sarebbe
dimostrata con il grado della verosimiglianza preponderante (doc. A 65, p. 7).
Essa ha inoltre precisato che, anche ammettendo la persistenza di un legame
causale naturale, non sarebbe comunque data l'adeguatezza, in
presenza di disturbi che non correlerebbero con un danno alla salute
oggettivabile (cfr. doc. A 65, p. 10 ss.).
Dalle tavole processuali
emerge che, a seguito del noto infortunio, l’assicurato è stato sottoposto ad
accertamenti diagnostici radiologici e strumentali, nonchè a diverse
valutazioni specialistiche.
Il 19 agosto 2010, è stata
eseguita una RMN cervico-dorsale che ha evidenziato, a livello toracale, una
deformazione a cuneo del corpo vertebrale di D7 “da frattura di vecchia data”
e, a quello cervicale, una discopatia cronica C5-C6 con leggera retrolistesi di
C5 su C6 e apposizioni osteofitiche paramediane che restringono il recesso
laterale destro (doc. M 7).
Nel mese di dicembre 2010,
l’assicurato ha privatamente consultato il Reparto di neurologia della __________
di __________. In quell’occasione, gli specialisti hanno riferito di uno stato
neurologico normale, di una neurografia ulnare altrettanto normale e, all’esame
radiologico, di una vecchia frattura da compressione della vertebra D7 senza
indizi per un deficit mieloradicolare (cfr. doc. M 12, p. 3). Dal profilo
neuropsicologico, il Prof. dott. __________ ha evidenziato unicamente un
deficit a livello della memoria di lavoro (cfr. doc. M 13, p. 2).
Il 10 dicembre 2010, RI 1
si è sottoposto a una nuova valutazione neuropsicologica da parte della
neuropsicologa __________, esame che ha posto in luce una memoria di lavoro al
di sotto della norma e un’attenzione divisa al PC pure inferiore alla norma per
i tempi di reazione (cfr. doc. M 15).
In data 17 dicembre 2010
ha avuto luogo una consultazione presso il dott. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica, il quale ha diagnosticato una “sindrome cervico-toraco-brachiale
in presenza di disfunzioni pluri-segmentali alto-toracali, di una pregressa
frattura Th7 con deformazione cuneiforme circa 18°, di alterazioni degenerative
medio-cervicali, più marcate C5/C6. In seguito al recente evento infortunistico
scompenso dello stato di equilibrio instauratosi dopo la pregressa frattura
vertebrale Th 7. Alla risonanza magnetica del rachide cervicale del 27.10.2003
nozione di disidratazione di praticamente tutti i dischi cervicali.”.
Egli ha inoltre
consigliato l’esecuzione di fisioterapia ambulatoriale, negando l’indicazione
per dei provvedimenti di natura stazionaria (cfr. doc. M 14).
La valutazione
neuropsicologica di maggio 2011 ha confermato le difficoltà interessanti la
memoria di lavoro e l’attenzione divisa e ha evidenziato un risultato al limite
della norma per quanto concerne la fluenza verbale. La neuropsicologa __________
ha precisato trattarsi di una lieve compromissione, avente però importanti
ripercussioni nello svolgimento della vita professionale e privata (cfr. doc.
21).
Con rapporto del 26 maggio
2011, il dott. __________, spec. FMH in neurologia, ha segnatamente riferito
che i disturbi, inizialmente localizzati al rachide cervicale, erano nel
frattempo migrati verso il braccio destro, “con distribuzione radicolare,
dolore all’epicondilo radiale irradiante al dorso della mano, prevalentemente
dito III, IV, a volte V.” e che il sonno era migliorato grazie alle cure
prescritte dallo psichiatra curante (cfr. doc. M 22).
Agli atti figura pure il
rapporto 2 settembre 2011 del Prof. dott. __________, spec. FMH in
anestesiologia, dal quale si evince che, sospettando una problematica a
predominanza articolare, egli ha sottoposto l’assicurato a delle infiltrazioni
diagnostiche. Alla luce degli esiti di queste ultime, lo specialista in
questione ha concluso che, oltre alle articolazioni, altri meccanismi sono
responsabili dei dolori risentiti dall’insorgente. Egli ha quindi proceduto a
una denervazione mediante tecnica di termocoagulazione a livello delle
articolazioni C5-C6 e C6-C7 a destra (doc. M 23).
All’inizio di dicembre
2011, il ricorrente si è sottoposto a una polisonnografia presso il Servizio di
neurologia dell’Ospedale regionale di __________. In base al relativo rapporto,
l’esame non ha fornito “… una spiegazione alla riferita sonnolenza in giornata.
Quali possibili cause, in assenza di un’insufficiente durata del periodo di
sonno (come riferito dal paziente), vanno appurati fattori medicamentosi
(Remeron?) o/e fattori della sfera psicologica.” (doc. M 26).
Il 7 maggio 2012 è stato
eseguito un esame di RMN cerebrale che è risultato nella norma (cfr. doc. M
28).
Durante il periodo 7
agosto – 4 settembre 2012, RI 1 è stato degente presso la __________ di __________,
dove si è sottoposto a uno specifico programma interdisciplinare per pazienti
vittima di traumi cervicali (cfr. doc. M 29).
Con referto del 10
dicembre 2012, il dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha
diagnosticato una sindrome post-commotiva con marcata riduzione delle
competenze cognitive e con evidente compromissione delle funzioni
esecutive-operative (ICD-10: F07.2) e una sindrome da disadattamento con
reazione depressiva prolungata (ICD-10: F43.21). A suo avviso, le due patologie
sarebbero “… direttamente correlate ed indotte dall’infortunio del luglio
2010.”, dato un (preesistente) ottimo livello di funzionamento psicocognitivo
ed una buona organizzazione di personalità (doc. M 30).
Nel corso del mese di aprile
2013, l’istituto assicuratore ha ordinato una perizia a cura dell’__________ di
__________.
Dal rapporto che è stato
elaborato si evince che nel mese di luglio 2013 l’assicurato é stato periziato
dal dr. phil. __________, neuropsicologia FSP, dal dott. __________, spec. in
chirurgia e medicina manuale, dal dott. __________, spec. FMH in neurologia, nonché
dalla dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia (cfr. doc. M
32 I).
Dopo aver ricostruito
l’anamnesi del ricorrente (cfr. doc. M 32 I, p. 3 – 14) e averne descritto lo status
clinico e radiologico (cfr. doc. M 32 I, p. 15 - 23), i periti hanno formulato
le diagnosi di stato da pregressa collisione frontale del 23 luglio 2010 con
assenza di danni organico-strutturali documentabili dovuti all’infortunio, assenza
di deficit neurologici, assenza di deficit neuropsicologici e assenza di
malattia psichiatrica reattiva. Essi hanno per contro riscontrato alcune
patologie - ritenute essere estranee all’infortunio del luglio 2010 -
nella forma di una pregressa frattura del corpo vertebrale di C7 (infortunio
del 1995), di manifestazioni degenerative interessanti tutti i livelli della
colonna cervicale, con disidratazione dei dischi intervertebrali (RMN del
2003), nonché di disturbi neurasteniformi associati a esaurimento, poca
resistenza al lavoro, problemi di memoria e concentrazione (cfr. doc. M 32 I,
p. 31).
Chiamati a esprimersi sulla
natura dei disturbi denunciati dall’insorgente, i sanitari dell’__________
hanno sostenuto che “non sussistono riscontri oggettivi che consentano di
motivare un danno organico-strutturale conseguente a infortunio. Il nesso tra i
disturbi soggettivi e l’infortunio del 23.7.2010 è pertanto da considerarsi
possibile (anche se piuttosto inverosimile), ma assolutamente non
prevalentemente probabile.”.
A proposito di un
eventuale stato patologico preesistente, essi hanno osservato che “prima
dell’infortunio l’assicurato si considerava sano e resistente al lavoro. Negli
atti è documentata la frattura della vertebra T7 nel 1995 nell’ambito di un
infortunio con lo snowboard, nonché una patologia che interessa tutte le
regioni della colonna vertebrale cervicale, rilevata l’ultima volta nel 2003
con MRI.”.
Per quanto concerne l’eventuale
ruolo causale giocato da queste preesistenze nella genesi degli attuali
disturbi, secondo gli specialisti __________, “…, anche considerando le
alterazioni degenerative preesistenti del rachide cervicale, non troviamo
riscontri oggettivi in grado di spiegare la notevole sintomatologia dolorosa.”.
Ciò nonostante, sempre a
loro avviso, proprio “in considerazione delle alterazioni degenerative
preesistenti della colonna vertebrale cervicale, un deterioramento transitorio
dello stato in seguito all’infortunio del 23 ottobre 2010 appare possibile;
tuttavia a nostro avviso un simile deterioramento transitorio non può essere
ipotizzato (che, ndr) per un periodo di alcune settimane o di pochi mesi
successivamente all’infortunio, in quanto non esistono referti patologici
oggettivi che consentano di convalidare un simile deterioramento perdurante.”
(doc. M 32 I, p. 32).
Trattandosi dell’ulteriore
procedere terapeutico, i sanitari dell’IB hanno dichiarato di ritenere che “…
nel frattempo lo stato finale sia stato raggiunto. Non sussiste il rischio di
un deterioramento in quanto non vi è alcun danno organico-strutturale
comprovabile dovuto all’infortunio che potrebbe deteriorare.” (doc. M 32 I, p.
33).
Unitamente alla propria
impugnativa, l’assicurato ha prodotto un rapporto, datato 30 dicembre 2013, mediante
il quale il suo psichiatra curante ha commentato criticamente la perizia
allestita dall’__________ di __________. In particolare, il dott. __________ ha
definito “… assurde le conclusioni dei periti laddove, in modo perentorio
basandosi sull’assenza di prove cliniche obbiettive, escludono il trauma
infortunistico come causa del persistente deficit del funzionamento
psicocognitivo e della marcata affaticabilità.”.
A proposito
dell’affermazione dei periti amministrativi secondo cui la diagnosi di sindrome
post-commotiva non sarebbe giustificata, lo psichiatra ha invece sostenuto
sussistere “… sufficienti elementi per porre la Diagnosi di ICD 10 – F 07-2
Sindrome post-commotiva. Infatti ritengo che nell’ambito della perizia __________
non siano stati effettuati sufficienti esami di laboratorio, in particolare
quelli citati nell’ICD 10 (elettroencefalografia, potenziale evocati
troncocefalici, tecniche di visualizzazione cerebrale, oculo nistagmografia), e
che in assoluto ciò rimette in discussione le stesse considerazioni finali
della perizia __________, in particolare la totale esclusione delle conseguenze
post-infortunistiche sull’attuale persistenza del deficit esecutivo-operativo e
dell’affaticabilità. A questo proposito, e pur non essendo competente in
neurologia e traumatologia, affermo che notoriamente traumi cerebrali come il
colpo di frusta possono generare microlesioni al tessuto cerebrale con svariate
conseguenze, transitorie ma anche croniche, sull’intero funzionamento somatico,
neuropsicologico e/o psichico.” (doc. 7).
L’assicurato ha pure
versato agli atti di causa il referto relativo a una valutazione
neuropsicologica eseguita il 6 giugno 2014 presso il Servizio di neurologia
dell’Ospedale regionale di __________. Da questo documento risulta che RI 1
lamentava una “facile affaticabilità e marcata riduzione della velocità di
risposta in compiti attentivi. Tali difficoltà sono di ordine “quantitativo” ed
emergono in prevalenza durante compiti che richiedono attenzione sostenuta e
una concentrazione prolungata. Pienamente nella norma le restanti funzioni
cognitive indagate e il controllo “qualitativo” dell’attenzione, con risposte
generalmente corrette anche se rallentate.” (doc. 11).
In corso di causa, gli
esperti incaricati dall’amministrazione hanno risposto, in particolare, alle
obiezioni sollevate dal dott. __________.
A loro avviso, “le sue
riflessioni diagnostiche non poggiano su reperti oggettivabili, bensì su
dichiarazioni rilasciate dall’assicurato. Fatto sta che l’incidente del
23.7.2010 non ha condotto a lesioni comprovabili né a livello di apparato motorio,
né di sistema nervoso centrale o periferico. Pertanto, se il Dr. __________
afferma che un colpo di frusta possa generare microlesioni, si tratta di mera
speculazione. Inoltre, sulla base della nostra visita neurologica, psichiatrica
e neuropsicologica non è stato possibile oggettivare uno stato di post
commozione. A nostro avviso, la proposta avanzata dal Dr. __________ di
eseguire ulteriori visite non è appropriata finché a livello clinico non sono
presenti indizi anche solo parziali di un sostrato organico leso a conseguenza
dell’infortunio.” (doc. IX 2, p. 2).
Nel mese di settembre
2015, il ricorrente ha prodotto nuova documentazione.
In base all’analisi tecnica
dell’incidente eseguita dall’ing. __________, l’autovettura
condotta da RI 1 ha subito una variazione di velocità (delta-v) di 11.06
km/h (cfr. doc. 14).
Considerandi
D’altro canto, l’esame
PET/CT cerebrale del 12 dicembre 2014 ha mostrato un ipometabolismo a livello
della corteccia temporale mesiale bilaterale da correlare al quadro
clinico-anamnestico (cfr. allegato al doc. 13).
Con rapporto del 22 giugno
2015, la PD dott.ssa __________, Primario del __________ di __________,
ha segnatamente indicato che il reperto emerso dall’esame strumentale appena
citato potrebbe correlare con le difficoltà neuropsicologiche denunciate
dall’insorgente. Tuttavia, ella ha precisato che l’accertamento in questione
non può fornire la prova dell’esistenza di un legame causale tra l’evento infortunistico
e le alterazioni rilevate. Un ipometabolismo bilaterale a livello della
corteccia temporale mesiale, senza ulteriori lesioni strutturali, non viene
descritto nella letteratura quale conseguenza traumatica.
Secondo la specialista
privatamente consultata dall’assicurato, egli soffre di uno stato dopo
distorsione cervicale (23 luglio 2010), di disturbi neurasteniformi associati a
esaurimento, poca resistenza al lavoro, problemi di memoria e concentrazione
(ICD-10: F48.0), di una modifica di personalità persistente in presenza di una
sindrome dolorosa cronica (ICD-10: F62.80), di tratti di personalità narcisista
(ICD-10: Z73) e di uno stato dopo frattura del corpo vertebrale di T7.
Per quanto concerne
specificatamente la diagnosi di disturbi neurasteniformi, ella ha sostenuto che
non vi sono sicuri indizi circa l’assenza di un nesso temporale con il
sinistro, ragione per la quale non può condividere la valutazione contenuta
nella perizia amministrativa che si tratta di una diagnosi extra-infortunistica
(doc. 15).
2.8
Nella concreta evenienza,
alla luce di quanto emerge dalla documentazione che é stata riassunta al
precedente considerando, occorre ritenere dimostrato,
perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che
la sintomatologia lamentata da RI 1, non correla a sufficienza con un danno
infortunistico oggettivabile.
In tale
contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche
oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere
confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o
di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente
(STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure
DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).
In questo
senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF
ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla
digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide
cervicale, non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato
organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010
consid. 3.2).
L’Alta Corte ha, altresì,
statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la prova della presenza di
un danno organico di natura infortunistica, sebbene esse possano essere
classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-II)
della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF
8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2; in materia di cefalee, si veda
pure la DTF 140 V 290).
In una sentenza U 273/06
del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TFA ha confermato che, per costante giurisprudenza,
la neuropsicologia non è di per sé atta a dimostrare l’esistenza di
disfunzioni cerebrali organiche derivanti da un infortunio.
Nel caso di specie, gli
accertamenti radiologici e strumentali che sono stati posti in atto giustificano
questa conclusione, a cui sono peraltro giunti anche i periti amministrativi
(cfr. doc. M 32 I, p. 32).
In effetti, la RMN
cervico-dorsale del 19 agosto 2010 (cfr. doc. M 7) ha mostrato, a livello di
D7, una deformazione a cuneo imputabile a una vecchia frattura del 1995, nonché
delle alterazioni degenerative cervicali, più marcate a livello di C5/C6 (in
stato di disidratazione di praticamente tutti i dischi cervicali, già rilevato
all’esame di RMN dell’ottobre 2003 – cfr. doc. M 14, p. 3).
D’altro canto, la
risonanza magnetica cerebrale del 7 maggio 2012 è risultata priva di
particolarità (cfr. doc. M 28).
Questa Corte non ignora
che l’esame PET/CT del 12 dicembre 2014 ha evidenziato un ipometabolismo a
livello della corteccia temporale mesiale bilaterale (allegato al doc. 13) e
che, a detta della PD dott.ssa __________, tale reperto potrebbe correlare con
i deficit neuropsicologici presentati dall’assicurato (cfr. doc. 15). Tuttavia,
secondo una costante giurisprudenza federale, la PET non è considerata un esame
atto a oggettivare le conseguenze di un trauma d’accelerazione cervicale (cfr. DTF 134 V 231, in
particolare il consid. 5.4; RAMI 2001 U 422 p. 133, 2000 U 395 p. 316; STF U
231/06 del 15 giugno 2007 consid. 3.2). Del resto, la stessa specialista
interpellata dal ricorrente ha ammesso che l’esame in questione non è
suscettibile di dimostrare l’eziologia traumatica delle alterazioni
eventualmente poste in luce (cfr. doc. 15, p. 3).
A proposito dell’obiezione
del dott. __________, secondo il quale per concludere all’assenza di sostrato
organico sarebbero necessari ulteriori accertamenti (elettroencefalografia,
potenziale evocati troncocefalici, tecniche di visualizzazione cerebrale e oculo
nistagmografia – cfr. doc. 7), a prescindere dal fatto che lo stesso psichiatra
curante ha dichiarato di non ritenersi competente in neurologia, il TCA osserva
che la neurologa PD dott.ssa __________, consultata dall’insorgente per una sua
presa di posizione sulla perizia amministrativa, ha sostenuto che il dossier
avrebbe dovuto essere completato con (soltanto) un elettroencefalogramma (cfr.
doc. 15, p. 4: “Anzumerken ist ebenso, dass das __________ zu keiner Zeit ein
EEG bei dem Patienten veranlasst hat, welches aus unserer Sicht integraler
Bestandteil der gutachterlichen Diagnostik bei dem vorliegenden Beschwerdebild
sein sollte.”; in questo senso, si veda pure il doc. 16).
A quest’ultimo riguardo, va
rilevato che procedere all’accertamento auspicato dalla dott.ssa __________ si
rivela superfluo in quanto il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare
che le risultanze di un EEG non bastano per ammettere la presenza di un danno
cerebrale nel senso di un’alterazione strutturale di natura infortunistica (cfr.
STF 8C_890/2010 del 28 marzo 2011 consid. 3.2 e STFA 444/05 del 6 novembre 2006
consid. 5.1).
Sempre con riferimento
alla certificazione 30 dicembre 2013 del dott. __________, questo Tribunale
prende atto che, a suo avviso, “… traumi cerebrali come il colpo di frusta
possono generare microlesioni al tessuto cerebrale con svariate conseguenze,
(…)” (cfr. doc. 7). Resta comunque il fatto che le approfondite misure
diagnostiche a cui è stato sottoposto RI 1, non hanno consentito di oggettivare
queste pretese microlesioni cerebrali.
Per quanto
attiene infine ai test diagnostici praticati dall’anestesiologo dott. __________
(cfr. doc. M 23), in una sentenza 35.2005.42 del 30 aprile
2007.
consid. 2.15., cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha
concluso, anche in quella fattispecie, che i test in discussione non avevano
permesso di oggettivare a sufficienza la causa dei disturbi, e ciò sulla
base delle seguenti considerazioni:
" (…).
Al riguardo, questo Tribunale osserva che l’efficacia della
procedura seguita dal ___ e, in ultima analisi, anche la diagnosi del problema,
dipende da come essa è stata avvertita dall’assicurato.
Nel caso di specie, dopo la denervazione del lato sinistro e
destro dell’articolazione di C4-C5, ___ ha denunciato una riduzione del 50%
almeno dei dolori, motivo per cui lo specialista ___ appena menzionato ne ha
dedotto che questi ultimi erano causati, in questa stessa proporzione, da un
problema articolare posteriore, mentre l’altro 50% sarebbe da addebitare a una
patologia interessante il disco intervertebrale (…).
Ora, nella misura in cui la diagnosi del problema viene fatta
dipendere direttamente da come, secondo l’interessato medesimo, il dolore è
stato influenzato dalla terapia posta in atto, quindi da un giudizio puramente
soggettivo, non si può ritenere che la causa dei disturbi sia stata
sufficientemente oggettivata.
In questo contesto, il TCA sottolinea che è notorio che sono
diversi i fattori che condizionano la percezione del dolore, non da ultimo
quelli legati alla personalità dell'assicurato.”
(in questo stesso senso,
si veda pure la STCA 35.2014.71 del 15 aprile 2015 consid. 2.10)
2.9
In assenza di
un sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente
fattispecie (si veda il consid. 2.8.), occorre effettuare un esame specifico
dell’adeguatezza.
Secondo la
giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però
avvenire, al più presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in
virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, é tenuto a chiudere un caso (con interruzione
delle prestazioni di corta durata). Tale momento é dato quando dalla
continuazione della cura medica non vi é più da attendersi dei notevoli
miglioramenti e quando eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione
per l’invalidità si sono conclusi (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti).
Nel
caso concreto, non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI,
motivo per cui é determinante il momento in cui si é stabilizzato lo stato di
salute dell’insorgente.
Dal referto dell’__________
risulta che, al momento della visita peritale (luglio 2013), trascorsi circa
tre anni dall’evento traumatico, lo stato di salute infortunistico non era più
suscettibile di notevoli miglioramenti (cfr. doc. M 32 I, p. 33).
Questa Corte non ha motivo
di dubitare della fondatezza di tale valutazione. L’insorgente pretende sì il
contrario (cfr. doc. I, p. 14), ma omette di sostanziare il proprio parere con delle
certificazioni specialistiche.
Assodato
dunque che all’amministrazione non può essere rimproverato di aver prematuramente
chiuso la pratica, si pone la questione di sapere se l’esame
dell’adeguatezza deve avvenire in base alla prassi sviluppata nella DTF
117.
V 359ss. relativamente ai “colpi di frusta” e precisata nella DTF 134 V
109, oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica
abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133ss.).
Il TCA
ritiene che tale questione possa rimanere irrisolta (cfr., fra le tante, la STF
8C_252/2007 del 16 maggio 2008), nella misura in cui, come verrà dimostrato qui
di seguito, anche applicando la prassi elaborata in materia di traumi
del tipo “colpo di frusta”, più favorevole al ricorrente,
l’esito non potrebbe essere quello da lui auspicato.
2.10
Nel valutare l'adeguatezza del
legame causale ai sensi della prassi sviluppata nella DTF 117 V 359, occorre
innanzitutto procedere alla classificazione dell’infortunio occorso
all’assicurato il 23 luglio 2010.
Dal rapporto di polizia
agli atti risulta la seguente dinamica:
" (…).
Rinaldo alla guida della sua __________, trainante
rimorchio, circolava in territorio di __________ proveniente da __________
direzione __________ ad una velocità massima dichiarata di 50 km/h. La strada
in oggetto, vista dalla direzione di marcia di questo protagonista è in
discesa. Giunto poco prima della località di __________, nell’affrontare una
curva piegante a destra il rimorchio che trainava iniziava a spingere
fuoristrada. A questo punto perdeva il controllo del suo mezzo meccanico.
Questo andava dapprima a cozzare contro un albero posto sulla destra. E
successivamente lo stesso si capovolgeva sul fianco sinistro. Pure il monoasse
trainato si rovesciava sul fianco andando a perdere parte del carico che aveva
sul ponte (trattavasi di scarti vegetali). Quest’ultimo mezzo trainato prima di
terminare la sua corsa andava a invadere parzialmente la corsia di contromano e
a cozzare contro il veicolo che sopraggiungeva condotta dal RI 1. L’urto è
avvenuto tra il rimorchio __________ e lo spigolo anteriore sinistro del
veicolo condotto dal RI 1.”
(doc. P 1,
p. 4)
Tenuto
conto della dinamica oggettiva dell’evento e precisato che, in questo contesto,
non devono essere prese in considerazione le conseguenze dell’infortunio, nè le
circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26), secondo questo
Tribunale, il sinistro accaduto all’insorgente costituisce un infortunio di
grado medio, al limite però della categoria degli infortuni leggeri o
insignificanti.
A titolo di confronto, va ad
esempio segnalato che, in una sentenza 8C_481/2012 del 10 dicembre 2012 consid.
5, il TF ha qualificato allo stesso modo un incidente della circolazione in cui
un’automobile proveniente da una strada secondaria aveva urtato con lo spigolo
anteriore sinistro lo spigolo anteriore destro dell’autovettura al cui volante
si trovava l’assicurato. La variazione di velocità (delta-v) subita da
quest’ultima era compresa tra 17 e 21 km/h (nel caso di specie, in base alla
valutazione dell’ing. __________, il delta-v è stato di 11.06 km/h, dunque
ben al di sotto dei 20 – 30 km/h che rappresentano il cosiddetto limite
d’innocuità per i disturbi cervicali, in caso di collisioni frontali – cfr. in
proposito la STF 8C_327/2010 del 22 luglio 2010 consid. 5.2.1 e riferimenti).
Il giudice è, quindi,
tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri
elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.6.. Affinché possa essere ammessa
l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un fattore sia presente
in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri.
In una sentenza
8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 10/2010 UV 25 p.
100ss., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni di media gravità ma che si
trovano al limite della categoria di quelli leggeri -, devono essere adempiuti quattro
criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso
causale adeguato.
Innanzitutto, questo
Tribunale non può individuare nel modo in cui si è svolto il sinistro in
questione delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o una
particolare spettacolarità.
L'infortunio in questione
non è comparabile ad altri casi nei quali l’Alta Corte ha ammesso l'esistenza
di un simile criterio (cfr. ad es. la RAMI 1999 U 335 p. 207: incidente
frontale in galleria con il coinvolgimento di tre autoveicoli, il decesso di
uno degli interessati e il ferimento di diverse altre persone; oppure la STFA U
260/01 del 28 marzo 2002: assicurato eiettato dall'abitacolo della propria
automobile a seguito del ripetuto cappottamento della stessa a una velocità di
almeno 140 km/h).
D’altro canto, il TCA non
ritiene che quella riportata dal ricorrente – una semplice distorsione del
rachide cervicale (la diagnosi di sindrome post-commotiva formulata dallo
psichiatra dott. Cruciani non può essere ritenuta, in quanto dalla
documentazione agli atti non emergono sufficienti elementi in tal senso – cfr.
ad esempio, il doc. M 4: “Non picchia la testa sul poggiatesta, non perde
conoscenza, non presenta amnesie pericircostanziali.”; si veda del resto il
referto della neurologa PD dott.ssa __________, in cui non viene ripresa tale
diagnosi) -, costituisca una lesione grave o particolarmente caratteristica.
Secondo la giurisprudenza,
per l’adempimento di tale criterio, la diagnosi di distorsione cervicale
(oppure di un’altra lesione da trattare allo stesso modo nell’ambito dell’esame
dell’adeguatezza) di per sé non basta. È inoltre necessario che i disturbi rientranti
nel quadro clinico tipico per un infortunio del tipo colpo di frusta siano
particolarmente gravi oppure che vi siano delle circostanze particolari che
possano influire su tali disturbi. Queste ultime possono consistere in una
particolare posizione del corpo e nelle complicazioni che ne sono conseguite
(SVR 2007 UV 26 p. 86; RAMI 2003 U 489 p. 357 consid. 4.3 e riferimenti). Anche
le eventuali importanti lesioni che la persona assicurata ha riportato accanto
al trauma da colpo di frusta, al trauma equivalente oppure al trauma
cranio-cerebrale, possono avere un significato (cfr. DTF 134 V
109.
consid. 10.2.2 e riferimenti ivi citati).
Nella
presente fattispecie, non risulta documentato, e del resto neppure è stato
fatto valere, che la posizione assunta dall’assicurato al momento dell’evento
traumatico fosse particolare. D’altra parte, sebbene il rachide cervicale
dell’insorgente presentasse uno stato preesistente di natura morbosa (nella
forma di una disidratazione discale a tutti i livelli), la lesione subita non
può comunque essere qualificata come particolarmente caratteristica, poiché
perciò sarebbe necessario che, a causa di questo stato preesistente,
l’assicurato fosse stato immediatamente prima dell’infortunio almeno
parzialmente inabile al lavoro, ciò che non è però il caso (cfr. STF
8C_759/2007 del 14 agosto 2008 consid. 5.3 e 8C_544/2012 del 5 dicembre 2012
consid. 5.4). Infine, accanto al trauma d’accelerazione cervicale, egli non ha
lamentato altre lesioni di rilievo.
Tutto ciò non consente di
ritenere che egli abbia riportato delle lesioni gravi o con caratteristiche
particolari (cfr., in questo senso, la SVR 2009 UV 13, p. 52 consid. 7.2.5).
Il TCA ritiene pure
insoddisfatto il criterio della specifica cura medica protratta e gravosa.
Precisato che determinante
è il periodo sino alla chiusura del caso (dunque sino al luglio 2013 – cfr. STF
8C_252/2002 del 16 maggio 2008 consid. 7.3.3 e riferimenti), dalla
documentazione agli atti risulta che, fatta eccezione per la degenza 7 agosto –
4.
settembre 2012 presso la __________ di __________, la cura é
essenzialmente consistita nell’assunzione di medicamenti (soprattutto
antidolorifici), in regolari sedute ambulatoriali di fisioterapia, agopuntura,
chiropratica, osteopatia e psicoterapia, nonché in visite mediche di controllo
(specialistiche e non).
Conformemente alla
giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr.
STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la
somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010
del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai
sensi del criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti quali la
fisioterapia, la chiropratica, l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale,
l’osteopatia, nonché le sedute di neuropsicologia/psicoterapia, non possono
essere definiti come particolarmente gravosi (cfr. STF 8C_726/2010
del 19 novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010 del 15 novembre 2010 consid.
4.2.4
e riferimenti).
Il TF ha del resto deciso
in questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10 settembre 2009 consid.
3.4
, riguardante un assicurato, vittima di un trauma distorsivo cervicale,
che aveva beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica medicamentosa, di una
riabilitazione stazionaria e di fisioterapia ambulatoriale, nonché, in seguito,
anche di cure psichiatriche/psicoterapiche, e in una sentenza 8C_387/2011 del
20.
settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente un assicurato, vittima di un
incidente stradale con commotio cerebri e contusione del rachide
lombare, il cui trattamento era consistito essenzialmente in controlli presso
il medico curante e in sedute di fisioterapia. L’Alta Corte ha ritenuto che
nemmeno la degenza in clinica nel periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la
seguente ergoterapia ambulatoriale e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio
al 21 agosto 2008, potevano giustificare la realizzazione di questo criterio,
precisato che per la realizzazione del criterio della specifica cura medica
protratta e gravosa, la prassi pone delle esigenze decisamente più elevate.
Nessun elemento
all’inserto permette inoltre di ravvisare gli estremi per ammettere la presenza
di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti dell’infortunio.
Del resto, secondo la giurisprudenza, questo criterio non può già essere
considerato realizzato quando un determinato provvedimento medico non si rivela
finalmente efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1).
La medesima conclusione
s’impone pure per il criterio del decorso sfavorevole della cura o delle
complicazioni rilevanti intervenute. Per ammetterne la realizzazione dovrebbero
essere date delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione,
le quali, nel caso di specie, non appaiono evidenti, né sono state d’altronde
sostanziate dal ricorrente.
In questo contesto, va
segnalato che, secondo la giurisprudenza, il fatto che, nonostante regolari
terapie, l’assicurato lamenti ancora disturbi e presenti ancora un’inabilità
lavorativa non basta per riconoscere questo criterio (cfr. STF 8C_213/2011
del 7 giugno 2011 consid. 8.2.5 e 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti). In questo
senso, il Tribunale federale ha negato la realizzazione del criterio anche nel
caso di un decorso indiscutibilmente protratto (cfr. STF 8C_402/2011 del 10 febbraio
2012.
consid. 5.4).
In
queste condizioni, può rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio della rilevante
incapacità lavorativa e quello dei notevoli disturbi, poiché questi
criteri da soli - in presenza di un infortunio di grado medio al limite della
categoria degli infortuni leggeri o insignificanti -, non potrebbero
comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. RDAT
2003.
II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U 187/95).
Si
deve quindi concludere che i disturbi denunciati da RI 1 dopo il 2 luglio 2013,
non costituivano più una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico
occorsogli il 23 luglio 2010.
Facendo difetto
l’adeguatezza, non è necessario approfondire la questione relativa
all’esistenza del nesso di causalità naturale tra l’infortunio e il danno alla
salute (cfr. SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007
consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007 consid. 4 e U 299/05 del 28 maggio 2007
consid. 5.2) e, quindi, neppure dar seguito alla richiesta di allestimento di
una perizia giudiziaria pluridisciplinare.
Posto che l’esistenza di
un nesso causale naturale e adeguato tra l’infortunio e il danno alla salute
costituisce un presupposto necessario del diritto alle prestazioni, qualunque
sia la loro natura, difettando nel caso di specie l’adeguatezza, questo
Tribunale può esimersi dal valutare il diritto dell’assicurato alle prestazioni
di lunga durata, segnatamente all’IMI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti