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35.2014.8

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 aprile 2014Italiano47 min

Source ti.ch

Fatti

i riferiti dolori lombosacrali sono solo parzialmente spiegabili tramite RM

evidenziata discopatia e spondilartrosi a livello L4/L5. Anche a livello della

colonna lomba­re non si riscontrano segni per postumi traumatici (doc. 167,

pag. 7).

Secondo

il Dr. __________, in assenza di postumi traumati­ci oggettivabili a livello

della colonna cervicale, alla colonna dorsale superiore e alla colon­na lombare

e al cingolo scapolare non si può più ammettere una relazione causale almeno

probabile tra la riferita cervicalgia rispettivamente lombalgia e l'infortunio

del 16 ottobre 2009 (doc. 167, pag. 7).

Su questo

punto va rilevato che secondo una costante giurisprudenza, in materia di

assicurazione contro gli infortuni, i disturbi risentiti dall'assicurato

vengono di principio presi in considerazione (ad esempio, nell’ambito della

valutazione della sua capacità lavorativa) soltanto nella misura in cui

procedono da un danno alla salute oggettivamente dimostrabile. Nei casi

in cui i dolori avvertiti da un assicurato non possono trovare una sufficiente

correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può che essere sfavorevole

all'interessato (cfr., in questo senso le DTF 139 V 547 e DTF 137 V 64, la STCA

35.2005.94 del 24 aprile 2006, 35.2002.4 del 22 settembre 2003, 35.2003.26 del

28 luglio 2003, 35.1999.90 del 13 settembre 2001, confermata dal TFA con

sentenza U 347/01 del 9

gennaio 2003, 35.1998.57 del 21 settembre 2000, confermata dal TFA con giudizio

U 429/00 del 13 marzo 2001, 35.1998.61 del 22 febbraio 1999 e 35.1998.10 del 19

febbraio 1999).

L’insorgente ha poi sottolineato

che le “patologie sono tutte comparse dopo l’incidente; pertanto appare

evidente che sono necessariamente da mettere in relazione con l’evento del 16

ottobre 2009” (doc. 193).

Il TCA

rileva che la regola “post hoc ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a

causa di questo) non ha valenza scientifica.

La

giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto

dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua

conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della medicina

infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del

27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der

Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus

dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen

Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel

"post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; sul tema vedi pure: D. Cattaneo, "Gli errori più frequenti

delle perizie mediche nelle assicurazioni sociali", in RtiD II-2013 pag.

505 seg.(513-514); Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25

des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96;

A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41).

Anche le

conclusioni della Dr.ssa __________, specialista in medicina legale, quindi

non nella materia che qui ci occupa, nel rapporto del 15 gennaio 2014 (doc.

A2), non permettono una diversa valutazione del caso. Il medico curante ha

ritenuto ascrivibili all’infortunio del 2009 i dolori cervicali e alla spalla

sinsitra, senza tuttavia fornire argomentazioni mediche tali da mettere in dubbio

la valutazione degli specialisti dell’CO 1.

2.5. Entità

della rendita di invalidità

2.5.1. Secondo l'art. 18 cpv. 1

LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,

pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF

rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,

corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale

occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione

della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16

LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che

l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,

citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la

valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti

art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha

quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di

inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere

la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma

gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il danno alla salute

fisica o psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.5.2. L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per

prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando

quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente

il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella

professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi

aspetti, la STFA I

871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio

perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.5.3

Nella concreta evenienza, con

la decisione impugnata, l’assicuratore LAINF ha attribuito all’assicurato una

rendita di invalidità del 37%, sulla base della valutazione medica del Dr. __________

(doc. 167) e successivamente del Dr. __________ (doc. 235).

Il Dr. __________, spec.

FMH in chirurgia ortopedica e medico di circondario, nel rapporto del 17

febbraio 2012, ha posto la seguente diagnosi:

" (…)

lieve cefalea frontotemporale a sinistra

post-traumatica.

Lieve disturbo comportamentale probabilmente su

sindrome del lobo fron­tale.

Dorsalgia cronica.

Trauma da caduta

(16.10.2009) con trauma cranico con frattura della base cranica a livello del foramen magno, emorragia

subaracnoidea temporale destra e contusione frontale a sinistra, con frattura

instabile da scoppio D12

senza deficit neurologici.

Cifoplastica D12 e

stabilizzazione posteriore D11/L1 (26.10.2009).” (doc. 167).

Per quanto riguarda

l’esigibilità lavorativa il medico di circondario ha concluso che l’attività

lavorativa svolta prima dell’infortunio non sarà più possibile, ma in

un’attività adeguata al deficit funzionale di origine traumatica a livello

della colonna dorso-lombare sarebbe esibile in misura completa.

Il medico ha quindi

esposto i seguenti limiti:

" (…)

l'assicurato può

sollevare e portare fino all'altezza dei fianchi pesi molto leggeri fino a 5 kg senza limitazione, pesi leggeri da 5 a 10 kg talvolta, pesi medi da 10 a 25 kg di rado e pesi pesanti oltre 25 kg mai.

L'assicurato può

sollevare oltre l'altezza del petto pesi fino a 5 kg spesso e pesi oltre 5 kg di rado.

Il maneggio di attrezzi

leggeri rispettivamente lavori di precisione sono possibili senza limitazioni,

maneggio di attrezzi medi possibile molto spesso, maneggio di attrezzi pesanti

rispettivamente lavoro manuale rozzo possibile solo

di rado e maneggio di attrezzi molto pesanti

non più possibile.

Nessuna limitazione per la rotazione della mano.

L'assicurato può

eseguire lavori sopra la testa spesso.

Rotazione del tronco

possibile solo talvolta.

L'assicurato può assumere la posizione seduta e

inclinata in avanti di rado. Può assumere la

posizione in piedi e inclinata in avanti solo di rado.

Posizione inginocchiata possibile senza limitazioni

e flessione della ginocchia senza limita­zioni.

L'assicurato può assumere la posizione seduta di

lunga durata talvolta e può anche assu­mere la posizione in piedi e di lunga

durata talvolta. Può assumere la posizione di libera scelta molto spesso.

L'assicurato può camminare oltre i 50 m senza limitazioni, può camminare per lunghi tratti solo talvolta. Può camminare su terreno

accidentato solo di rado. Può salire le

scale molto spesso. Può salire su scale a piolo solo di rado. Uso delle

due mani possibile senza limitazione.

L'assicurato non può più lavorare in ambito

rumoroso, non può più eseguire lavori che richiedono

un'alta concentrazione o concentrazione di lunga durata.” (doc. 167).

Dopo l’esecuzione di un RM

cerebrale, in data 5 febbraio 2013 (doc. 219), e una valutazione

neuropsicologica, il 24 gennaio 2013 (doc. 218, 232), il Dr. __________, spec.

FMH in neurologia, nel rapporto del 23 maggio 2013 ha concluso che, in considerazione della lesione cerebrale, l’assicurato è in grado di esercitare

un’attività lavorativa medio-pesante, in posizione alternata e senza esigenze

importanti dal lato cognitivo, sull’arco di una giornata intera con la

diminuzione del rendimento del 10%: “Dem Versicherten ist eine ganztätige

wechselbelastende, mittleschwere Tätigkeit mit leichten kognitiven

Anforderungen zumutbar. Eine leichte Minderung des Rendements um 10% wegen

eines möglicherweise erhöhten Pausenbedarfes bei Schmerzen ist zuzugetehen”

(doc. 235).

2.6

Attentamente vagliata la documentazione agli atti, questa

Corte non ha motivo di dubitare della correttezza delle conclusioni, ben

motivate e convincenti, del Dr. __________ e del Dr. __________.

Dal profilo ortopedico, l’CO

1.

ha interpellato anche il Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologica, il quale nella valutazione del 4 dicembre 2013 ha confermato le conclusioni della valutazione ortopedica sia del Dr. __________ che di quella

della Clinica di riabilitazione di __________ (doc. 249).

Dal punto di vista

neuropsicologico, nel rapporto del 30 giugno 2011 della Clinica di

riabilitazione di __________ (degenza dal 25 maggio al 22 giugno 2011) viene

indicata una riduzione del rendimento di media gravità a seguito di un disturbo

neuropsicologico funzionale, la cui causa è una lesione cerebrale organica.

Secondo i medici della Clinica di __________ (Dr. __________ e Dr. __________),

anche nell’ambito di professioni con ridotte richieste cognitive, la capacità

funzionale potrebbe essere nettamente compromessa (doc. 157).

Tuttavia, nella propria

valutazione neurologica del 23 maggio 2013 il Dr. __________ ha debitamente

chiarito le ragioni per le quali egli si distanzia dalle conclusioni dei medici

della Clinica di __________:

" Bei

mehrfach erhoben neuropsychologischen und verhaltensneurologischen Testungen

konnten allenfalls minimale bis leichte Auffällikeiten, möglicherweise auch im

Kontext einer Reaktion auf Schmerzentwicklung bei dem Versicherten gezeigt

werden, dieses erscheint mir gut vereinbar mit der minimen Läsion, welche

frontal rechtsseitig als Residuum im MRI vom 05.02.2013 dokumentiert ist. Die

Ergebnisse aus der Rehaklinik __________ erklären sich möglicherweise durch die

Überlagerung mit diversen Gefühlen, Apathie, auch Druck und Angst den

Führerschein zu verlieren, möglicherweise auch einer Verdeutlichungstendenz in

einer fremdsprachigen Umgebung (obschon die neuropsychologische Testung selbst

italienisch sprachig durchgeführt wurde). Leider sind in der Rehaklinik __________

keine Symptomvalidierungstest durchgeführt worden um tatsächlich Einblick in

die Leistungsbereitschaft und Motivation des Versicherten zu diesem Zeitpunkt

zu erlangen. Ich gehe davon aus, dass die zuletzt im Ospedale __________ di __________

04.03.2012

erhobenen neuropsychologischen Befund valide sind. Die gesehenen

Persönlichkeitsveränderungen müssen auch im Kontext und vor dem Hintergrund der

vorbestehenden Lebenssituation des Versicherten sowie von chronischen Schmerzen

interpretiert werden. Dieses ist bereits vom Psychiater Dr. Daguet festgestellt

worden. Grundsätzlich ist eine relevante Verbesserung der kognitiven Funktionen

nicht mehr zu erwarten, insoweit ist also ein Endzustand eingetreten” (doc.

235)

Queste conclusioni chiare

e convicenti possono essere fatte proprie dal TCA.

Successivamente alla

degenza dell’assicurato presso la Clinica di riabilitazione di __________ (dal

25.

maggio al 22 giugno 2011) RI 1 è stato sottoposto ad una risonanza magnetica

in data 5 febbraio 2013 presso l’Ospedale __________ di __________ che ha messo

in evidenza l’assenza di lesioni ischemiche recenti e segni di masse

intracraniche. Non sono stati evidenzati processi edemi geni encefalici, mentre

si sono riscontrati “minimi esiti gliotico-malacici cortico-sottosorticali

in corrispondenza della porzione più anteriore del giro retto di destrae minuti

esiti contusivi corticali nel giro sovraorbitario di destra (5 mm)”.

Dal referto non emergono

inoltre raccolte extra-assiali o lesioni assonali. Risultano normali i

ventricoli e gli spazi liquorali periencefalici. Non vi sono ernie cerebrali

(doc. 219).

Il Dr. __________,

vice-primario di neurologia, ha concluso indicando che i reperti descritti nel

giro retto di destra e nel giro sovra orbitario frontale di destra sono

compatibili con esiti traumatici contusivi cerebrali in fase cronica (doc.

219).

Come visto, nella propria

valutazione neurologica del 23 maggio 2013, il Dr. __________ ha fatto

riferimento alla valutazione del 5 febbraio 2013 dell’Ospedale __________ di __________,

ritenuta più attendibile di quella della Clinica di riabilitazione di __________,

per concludere che l’assicurato è in grado di svolgere sull’arco di un’intera

giornata un’attività adeguata con una riduzione del rendimento del 10%.

Non permette una diversa

valutazione della fattispecie la relazione medica della Dr.ssa __________, la

quale ha stimato un danno alla capacità lavorativa “che non può stimarsi in

misura inferiore al 50% della totale” (doc. A2).

Il medico curante non ha

tuttavia esposto argomenti medico-scientifici tali da mettere in dubbio le

valutazioni del Dr. __________ e del Dr. __________.

Il ricorrente ha poi criticato

le conclusioni dell’CO 1, alla luce anche del rapporto del 18 giugno 2012 del

Centro d’accertamento professionale (CAP) di __________, secondo cui RI 1

potrebbe concretizzare un reinserimento lavorativo “attorno al 50%” (doc.

193).

Su questo punto, come

indicato anche dall’CO 1 nella risposta di causa (cfr. doc. III), la

giurisprudenza del TF ritiene più oggettive le valutazioni mediche piuttosto

che le constatazioni svolte nell’ambito di un stage professionale (cfr. su

questo punto la sentenza 9C_854/2010 del 30 dicembre 2010 e I 762/02 del 6

maggio 2003:

" (…)

Au demeurant, les données médicales permettent

généralement une appréciation objective du cas. Elles l'emportent sur les

constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation

professionnelle et qui sont susceptibles d'être influencées par des éléments

subjectifs liés au comportement de l'assuré pendant le stage.").

Alla

luce di quanto precede, occorre concludere che il ricorrente sarebbe in grado

di svolgere, un’attività lavorativa medio-pesante, in posizione alternata e

senza esigenze importanti dal lato cognitivo, sull’arco di una giornata intera

con la diminuzione del rendimento del 10%.

2.7

Si tratta ora

di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

2.7.1

Quanto al

reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni

resistente, senza il danno alla salute RI 1, quale carrozziere, nel 2012 avrebbe realizzato un reddito annuo di

fr. 75'400.--.

Questo dato, non

contestato (doc. I) e desunto dalle informazioni fornite direttamente dal

datore di lavoro (cfr. scritto 24 febbraio 2012, doc.174), può senz’altro

essere fatto proprio dal TCA.

2.7.2

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati

nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg..

Nella prima

sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione

del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e

salariale concreta dell'interessato, a

condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la

capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività

effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte,

relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una sentenza del 7 aprile

2008.

(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito

in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale

in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di

sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse

chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola

stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;

dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata

in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un

gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito

diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso

è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo

dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per

la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una

deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali

sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito

non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di

parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

2.7.3

Dalle tavole

processuali risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 62'420.02 il

reddito da invalido, applicando la tabella TA 1, livello di qualifica 4,

aggiornato al 2012, e operando successivamente una decurtazione del 15% a

titolo di deduzione sociale sul salario di fr. 56'178.-- (90% di fr.

62'420.02), giungendo così all’importo di fr. 47'751.30 (doc. 250).

Conformemente alla

giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per la

determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati

statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.

Utilizzando i dati forniti

da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2010 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un

salario mensile lordo pari a fr. 4'901.--.

Riportando questo dato su

41.6

ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie

économique, 6-2013, p. 90) esso ammonta a fr. 5'097.04 mensili

oppure a fr. 61'164.48 per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12).

Dopo adeguamento

all'indice dei salari nominali da quantificare, come fatto

dall’amministrazione, in +1,0% per il 2011 e +1,0% per il 2012, si ottiene un

reddito annuo di fr. 62'393.89.

L’assicurato,

quale carrozziere, avrebbe realizzato nel 2012 un reddito

annuo di fr. 75’400.-- per un’occupazione a tempo pieno.

Tale reddito si situa

sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente: Tabella TA 1

2010, p.to 45 “Commercio e riparazione di autoveicoli”, livello di

qualifica 4: fr. 4'635.-- riportato su 41.6 ore/settimana = fr. 4'820,4 x 12

mesi = fr. 57'844,8 che aggiornato al 2012 è pari a fr. 59'007.48.

Nel

caso in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito

statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U

8/07 del 20 febbraio 2008.

In ossequio alla

giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella concreta evenienza,

l’Istituto assicuratore ha operato una decurtazione del 15% sul reddito

statistico da invalido per la necessità di pause aggiuntive (vedi Dr. __________).

Tenuto conto del riserbo

di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V

393.

consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione del 15%,

l’Istituto assicuratore non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.

Il reddito da invalido di

fr. 62'393.89 ridotto del 10% (diminuzione del rendimento) e tenuto conto di

una decurtazione del 15%, ammonta dunque a fr. 47’731.32.

Il

grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 47'731.32

al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto

l’infortunio, e cioè fr. 75'400.-- (cfr. consid. 2.7.1.) - è del 36,6%,

arrotondato al 37% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41.

Visto che, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha

riconosciuto a RI 1 una rendita di invalidità proprio del 37%, il suo ricorso

deve essere respinto su questo punto.

2.8

Diritto

all’indennità per menomazione all’integrità

2.8.1

Secondo l'art. 24 cpv. 1

LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito

all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica

o mentale.

Tale indennità è assegnata

in forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare

l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed

è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale

emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1

e 2 LAINF).

2.8.2

L'art. 36 cpv. 1 OAINF

definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione

dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle

circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la

gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici

senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione

del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.8.3

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una

serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,

corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella -

riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.

RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni extra-tabellari

sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di

analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso

di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni

all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in

considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione

dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,

ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4

OAINF).

Peggioramenti non

prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un

pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la

revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro,

l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una

misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss.

consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.8.4

L’CO 1 ha allestito una serie

di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella

dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il

giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA

del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid.

3a).

2.8.5

L’assicuratore LAINF

resistente, sentito il parere del proprio medico __________, ha, in un primo

momento, valutato in un 10% la menomazione all’integrità di cui é portatore il

ricorrente.

Il Dr. __________

ha espresso la seguente valutazione:

" Considerando

la sintomatologia algica anche a riposo e aumento dei dolori sotto carico

nonché il buon allineamento della spondilodesi la situazione è compatibile

secondo la tabella 7.2 con un disturbo algico ++ sotto cifra 1 frattura inclus

spondilodesi con deformazione fino a 10° corrisponde ad un tasso tra il 5% e il

10% e a causa della componente algica si sceglie il valore massimo del 10% per

i postumi traumatici alla colonna dorsale” (doc. 166).

Valutazione confermata

anche dal Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia,

nella valutazione ortopedica-traumatologica del 4 dicembre 2013 (doc. 249):

" “Die

Integritätseinbusse bezogen auf die Wirbelsäulenbeschwerden, wie sie Dr. __________

im Rahmen der Abschlussuntersuchung am 09.02.2012 einschätzte, nämlich 10%, ist

aus orthopädisch-chirurgischer und traumatologischer nachvollziehbar und

begründet. Mit der Berücksichtigung der Schmerzstufe ++ ist die Schätzung der

tabellarischen Obergrenze (5-10%) beim Zustand nach Spondylodese und nur

geringem Kyphosewinkel unter 10° maximal ausgeschöpft” (doc. 249).

Il tasso complessivo

dell’IMI è quindi stato portato al 20%, in considerazione della

valutazione neurologica del Dr. __________, spec. FMH in neurologia, che nel

rapporto del 23 maggio 2013 ha rilevato una disfunzione cerebrale da minima a

moderata che giustifica un ulteriore 10%:

" Der

Versicherte hat eine traumatische Hirnverletzung mit einer frontalen kleinen

Kontusionsblutung, Schädelbasisfraktur und traumatischer

Subarachnoidalblutauflagerung rechts temporal erlitten. Als dauerhafte Folge

lassen sich heute allenfalls noch minimale bis leichte neuropsychologische

Störungen als Folge der erlittenen Hirnverletzung dokumentieren, diese

entspricht einem entschädingungspflichten Integritätsschaden von 10%. Zusammen

mit dem aus orthopädischer Sicht vorformulierten Integritätsschaden ergibt sich

ein Gesamtintegritätsschaden zum heutigen Zeitpunkt zu 20%” (doc. 235).

2.8.6

Deve innanzitutto essere

precisato che l'indennità per menomazione dell'integrità si

valuta sulla base di constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti

quegli assicurati che presentano uno stesso status medico, la

menomazione all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in

maniera astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non

dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un

apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere

da fattori soggettivi (cfr. DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e

riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71

del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno

2002; cfr., altresì, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung

nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi

Friborgo 1998, p. 40s.).

In

questo senso le sofferenze soltanto soggettive patite dall'assicurato, non

possono essere prese in considerazione nella valutazione dell'indennità per

menomazione all'integrità.

Nel caso di specie, questa

Corte, chiamata a pronunciarsi su una questione di natura squisitamente medica,

non vede alcun valido motivo per scostarsi dalla valutazione formulata dal Dr. __________

e da quella del Dr. __________.

La Dr.ssa __________,

nella relazione medica del 15 gennaio 2014, ha quantificato al 40% l'indennità per menomazione all'integrità, senza tuttavia portare argomenti

medico-scientifici sufficienti a far dubitare della fondatezza delle

conclusioni dei medici dell’CO 1.

Infatti, il Dr. __________

e il Dr. __________ hanno diffusamente spiegato le ragioni per le quali si

giustifica un’IMI del 20%.

A titolo

abbondanziale, va rilevato a titolo di esempio, che un’indennità del 35% viene

corrisposta in caso di amputazione di una gamba sotto l’altezza del ginocchio,

mentre un’indennità del 30% viene corrisposta in caso di perdita completa

di un piede sotto la caviglia (cfr. Tabella 4, edita dalla Divisione di

medicina assicurativa dell’INSAI), menomazioni decisamente più importanti

rispetto a quella presentata dall’assicurato.

In conclusione, la

decisione su opposizione impugnata deve essere confermata anche per quanto

riguarda l’entità dell’IMI assegnata all’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti