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Decisione

35.2014.81

Assicuratore LAINF ha correttamente negato l'esistenza di un nesso causale tra i disturbi lamentati al gomito sin, a quello destro e a livello lombare-cervicale e l'infortunio. Negata correttamente an

4 marzo 2015Italiano60 min

Source ti.ch

Fatti

I medesimi

criteri cumulativi si applicano anche nel caso di ernie lombari (cfr.

STF U 547/06 del 22 febbraio 2007, consid. 5 e riferimenti ivi citati).

In una sentenza

U 194/05 del 25 ottobre 2006, riguardante un assicurato che presentava, tra gli

altri, anche dei disturbi al rachide lombare (ernia discale L5/S1 con

spondilolistesi in preesistente spondilolisi associata a discopatia

degenerativa del medesimo spazio intervertebrale), l’Alta Corte ha, in

proposito, ribadito che:

" (…).

3.3.2 Richiamando la giurisprudenza del Tribunale federale

delle assicurazioni, la Corte cantonale ha ricordato che solo eccezionalmente

un infortunio può costituire la causa di un'ernia discale, quest'ultima

inserendosi praticamente sempre in un contesto di alterazione dei dischi

intervertebrali di origine degenerativa (RAMI 2000 no. U 378 pag. 190). Essa ha

quindi correttamente esposto che un'ernia discale può essere considerata di

natura traumatica unicamente se - cumulativamente - l'evento infortunistico era

di particolare gravità, se era di per sè idoneo a danneggiare il disco e se i

sintomi dell'ernia discale (sindrome vertebrale o radicolare), così come la

relativa incapacità lavorativa, sono insorti immediatamente (RAMI 2000 no. U

378 pag. 190 e no. U 379 pag. 192).

3.3.3 Ora, giustamente i primi giudici, che peraltro, ai fini

della loro pronuncia, si sono pure fondati sulle conclusioni di una perizia

resa in altra vertenza dal prof. Seiler, direttore della Clinica di

neurochirurgia dell'Ospedale universitario di Berna, secondo il quale in caso

di lesione traumatica del disco intervertebrale la capacità di deambulazione e

di mantenere la posizione eretta viene immediatamente soppressa, hanno rilevato

come già solo il fattore temporale dell'insorgenza immediata della

sintomatologia vertebrale o radicolare farebbe difetto nel caso di specie.

Infatti, nè da verbale di pronto soccorso del 28 gennaio 2003, nè dal

certificato rilasciato tre giorni dopo dal dott. X, nè tantomeno dal rapporto 3

febbraio 2003 dell'Azienda ospedaliera di Y risulta il benché minimo accenno a

disturbi nella regione lombare."

I criteri appena esposti

valgono di principio anche in caso di peggioramento duraturo (direzionale)

di uno stato morboso preesistente (cfr. STF 8C_902/2011 del 10

febbraio 2012 consid. 2.1 e riferimenti ivi menzionati). In particolare,

è necessario che vi siano, citiamo: "… attendibili reperti radioscopici

suscettibili di fare ritenere un aggravamento significativo e duraturo

dell'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale (RAMI 2000 No.

U 363, pag. 46, cfr. pure sentenza inedita del 4 giugno 1999 in re S., U 193/98, consid. 3c)." (STFA U 194/05 del 25 ottobre 2006).

Qualora un’ernia del disco

preesistente sia stata solo resa manifesta dall’infortunio, i disturbi

scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di tempo,

affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale dell’evento in

questione.

Va precisato che, secondo

la giurisprudenza, la durata tollerata della latenza varia a seconda del

segmento interessato dall’ernia del disco (rachide lombare/toracale oppure

cervicale):

" Wird eine vorbestandene Diskushernie durch den Unfall lediglich

manifest, müssen die dadurch ausgelösten Beschwerden innerhalb einer kurzen

Zeitspanne auftreten, um als natürlich kausale Folgen des fraglichen Ereignisses

zu gelten. Für den Brust- und Lendenwirbelbereichwird eine Latenzzeit von

höchstens acht bis zehn Tagen angegeben (Alfred M. Debrunner/Erich W. Ramseier,

Die Begutachtung von Rückenschäden, Bern 1990, S. 55). Bei einer

vorbestehenden Diskushernie der Halswirbelsäule beträgt das beschwerdefreie

Intervall in der Regel lediglich wenige Stunden (Krämer, a.a.O. S. 355;

nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 4. Juni 1999 [U 193/98]).“

(STFA U

218/04 del 3 marzo 2005 consid. 6.1 - il corsivo é del redattore)

In

tale ipotesi, ossia quella in cui l’infortunio ha giocato un ruolo

semplicemente scatenante, l'assicurazione assume la sindrome dolorosa legata

all'evento traumatico.

Le conseguenze di

un’eventuale ricaduta devono essere assunte soltanto se esistono dei chiari

sintomi che attestano una relazione di continuità tra l'evento infortunistico e

la ricaduta (cfr. STFA U 312/05 del 4 novembre 2005 consid. 4.2, U

170/00 del 29 dicembre 2000 e la dottrina medica e la giurisprudenza ivi

citate).

2.4.2. Vagliata con

attenzione la documentazione all’inserto, questo Tribunale ritiene che

almeno una delle condizioni cumulative poste dalla dottrina medica

dominante e dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.4.1.), faccia difetto.

Concretamente, per i

motivi che verranno diffusamente esposti qui di seguito, esso non ritiene

pertanto provato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che la tipica

sintomatologia dipendente dall’ernia cervicale e lombare, sia apparsa

immediatamente dopo l’infortunio, rispettivamente entro alcune ore.

Va, infatti, rilevato che

- come sostenuto, a ragione, dall’assicuratore infortuni - la radiografia della

colonna lombare effettuata il giorno stesso dell’infortunio non ha evidenziato

alcuna lesione post-traumatica, ma solo delle alterazioni degenerative delle

faccette articolari da L3 a S1 (cfr. doc. 11 fasc. 1).

Dalla documentazione

all’incarto, inoltre, non risulta essere stato segnalato alcun disturbo a

livello lombare e cervicale nei mesi immediatamente successivi all’infortunio

del 26 ottobre 2009 e, in particolare, in occasione delle visite mediche __________

presso il dr. __________ del 5 gennaio 2010 (doc. 24 fasc. 1) e del 25 agosto

2010 (doc. 47 fasc. 1).

Solo a seguito delle RM

eseguite il 4 marzo 2013 su richiesta del dr. __________ l’assicurato ha

rivendicato il diritto a prestazioni per i disturbi a livello lombare e

cervicale.

Ora, come correttamente

rilevato dal dr. __________ al momento della visita medica di chiusura del 6

marzo 2014 (doc. 126 fasc. 2), il fatto che l’assicurato non abbia manifestato

problemi a livello cervicale e lombare immediatamente dopo l’evento

infortunistico e nemmeno in occasione delle visite mediche __________ presso il

dr. __________ del 5 gennaio 2010 e del 25 agosto 2010 depone contro

l’esistenza di un nesso causale tra i suddetti disturbi e l’infortunio del 26

ottobre 2009.

2.5. Disturbi al braccio/gomito

destro: causalità naturale e adeguata dell’infortunio del 26 ottobre 2009?

2.5.1. Nella decisione su opposizione

impugnata l’CO 1 ha, infine, sostenuto che i disturbi denunciati

dall’assicurato al gomito destro non correlerebbero con un danno alla salute

oggettivabile. Di conseguenza, l’Istituto ha proceduto a un esame

particolare dell'adeguatezza del nesso causale, giungendo alla conclusione che

essa non è data (cfr. doc. A).

Il TCA concorda con la

valutazione dell’amministrazione.

Dalla documentazione agli

atti, infatti, emerge che l’assicurato è stato sottoposto a ripetute ed

approfondite indagini cliniche e strumentali, le quali non hanno

tuttavia permesso di dimostrare l’esistenza di un danno infortunistico oggettivabile

che correli a sufficienza con i disturbi da lui denunciati al gomito destro.

In tale

contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche

oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere

confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o

di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente

(STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure

DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).

In questo

senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF

ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla digitopressione

del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide cervicale,

non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato organico dei

disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.2).

Nel caso di specie, come

correttamente indicato dal dr. __________ nell’apprezzamento medico del 4

dicembre 2013 (doc. 102 fasc. 2), nonostante il trauma distorsivo al gomito

destro subìto al momento dell’infortunio, all’esame clinico svolto dal dr. __________

durante la visita del 25 agosto 2010, il gomito destro mostrava una funzione

completa, nessun dolore particolare alla palpazione e nessuna instabilità (doc.

47 fasc. 1).

Inoltre, va evidenziato

che dolori risentiti dall’interessato al gomito destro non sono stati oggettivati

né dal lato ortopedico, né da quello neurologico.

Nel referto del 23

febbraio 2010, il dr. __________ ha riscontrato dall’esame ENG dei parametri

nella norma a livello del nervo ulnare bilateralmente (doc. 32 fasc. 1),

circostanza poi ribadita nel referto del 5 ottobre 2012 (doc. 83 fasc. 1).

Anche nel successivo

referto del 10 giugno 2013, il dr. __________ ha indicato di non avere

riscontrato alcuna causa neurologica apparente in grado di spiegare i dolori

accusati dall’assicurato al gomito destro (doc. 91 fasc. 2).

2.5.2. Nella DTF 134 V 109, il

Tribunale federale ha precisato, da più punti di vista, la propria

giurisprudenza riguardante la valutazione della causalità in caso di disturbi

organici non oggettivabili e, specificatamente, quella elaborata in

materia di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti

oppure di traumi cranio-cerebrali.

In quel giudizio, l’Alta

Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a un esame

particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno comportato tali

lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che non vi è

ragione di modificare i principi relativi alla classificazione degli infortuni

a seconda del loro grado di gravità e all’eventuale presa in considerazione di

ulteriori criteri nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità

dell’infortunio (consid. 10.1). La Corte federale ha invece accresciuto le

esigenze relativamente alla prova dell’esistenza di una lesione in relazione di

causalità naturale con l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i

criteri di rilievo per l’adeguatezza (consid. 10).

Per quanto riguarda il

nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente ricordato che,

accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di salute subentra

già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei problemi

nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi perdurano più a

lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è indicato disporre

rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza dei disturbi - una

perizia pluri-/interdisciplinare (di tipo neurologico/ortopedico, psichiatrico

e, eventualmente, neuropsicologico; in caso di questioni specifiche e per

escludere diagnosi differenziali sono pure indicati accertamenti

otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici specialisti che

godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni. Relativamente

alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo,

principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo

luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari. Il

relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:

- le circostanze concomitanti particolarmente

drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

- la gravità o particolare caratteristica delle

lesioni lamentate;

- la specifica cura medica protratta e gravosa;

- i notevoli disturbi;

- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli

esiti dell'infortunio;

- il decorso sfavorevole della cura e le

complicazioni rilevanti intervenute;

- la rilevante incapacità lavorativa malgrado la

dimostrazione degli sforzi compiuti.

Nonostante ciò che precede, la giurisprudenza citata

al considerando 2.5. (DTF 115 V 133 e 403) si applica anche in caso di traumi

d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi

cranio-cerebrali, se i disturbi psichici insorti dopo l’infortunio appaiono

chiaramente come un danno alla salute distinto e indipendente dal quadro

clinico tipico consecutivo a un trauma d’accelerazione al rachide cervicale, a

un trauma equivalente oppure a un trauma cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421

p. 79 consid. 2b).

2.5.3. La più recente giurisprudenza

federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente

a infortunio ai casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati

dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici specialisti, ma non

oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente

riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici

oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità

naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss.

consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale

viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare

dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il

necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori

indagini sulla questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi

lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).

Ad esempio,

questo principio è stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009

del 26 gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da

un assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa

l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due

neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata

oggettivazione di un danno alla salute organico, il TF ha esaminato il caso dal

profilo della causalità adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di

quella relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato

una semplice contusione cranica), per giungere alla conclusione che

l’adeguatezza non era data.

In una

sentenza 8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in questo

stesso modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati

dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli

specialisti a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano potuto

essere oggettivati nè neurologicamente nè mediante esami strumentali per

immagini.

Infine, nella DTF 138 V

248, il Tribunale federale, modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito

che in presenza di acufeni non attribuibili a un’affezione organica

oggettivabile, il nesso di causalità adeguata con l’infortunio non può essere

ammessa senza aver fatto l’oggetto di un esame particolare, al pari di quanto

avviene per altri quadri clinici senza prova di deficit organico.

2.5.4. In assenza di un sufficiente

sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente fattispecie (si

veda il consid. 2.5.1.), occorre effettuare un esame specifico

dell’adeguatezza.

Secondo

la giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può

però avvenire, al più presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in

virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, é tenuto a chiudere un caso (con interruzione

delle prestazioni di corta durata e con esame del diritto a una rendita di

invalidità e a un’IMI). Tale momento é dato quando dalla continuazione della

cura medica non vi é più da attendersi dei notevoli miglioramenti e quando

eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono

conclusi (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti).

Nel

caso di specie, non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI,

motivo per cui é determinante il momento in cui si é stabilizzato lo stato di

salute dell’insorgente.

Al

riguardo, va osservato che, in occasione della visita medica del 25 agosto 2010,

il dr. __________ aveva ritenuto la situazione a livello del gomito destro

stabile, indicando che a livello del gomito destro “non c’è nulla di

particolare” (doc. 47 fasc. 1).

Valutazione

poi confermata dal dr. __________, il quale, nell’apprezzamento medico del 21

maggio 2014 ha espressamente indicato che “il gomito destro era stabile e con

ottima funzione” (doc. 135 fasc. 2).

Assodato

dunque che all’amministrazione non può essere rimproverato di aver prematuramente

chiuso la pratica, il TCA può procedere all’esame dell’adeguatezza, esame che

andrà eseguito in ossequio ai criteri applicabili in caso di evoluzione

psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133ss.).

2.5.5. Nel valutare

l'adeguatezza del legame causale ai sensi della prassi sviluppata nella DTF 115

V 133, occorre innanzitutto procedere alla classificazione dell’infortunio

occorso all’assicurato il 26 ottobre 2009.

Dal

rapporto di costatazione del 19 novembre 2009 della polizia cantonale risulta questa descrizione dell’evento:

Considerandi

" (…)

RI 1, al fine di fare un favore al suo padrone di casa, si è

portato sul piazzale sito a lato della sua abitazione con l’intento di

sostituire la lampadina rotta di un lampione. Per tale ragione ha appoggiato

una scala a sfilo, allungata di alcuni pioli, contro il lampione. L’altezza

totale della scala allungata si aggirava intorno ai 5 metri. Una volta fatto ciò RI 1 ha risalito la scala fino a giungere al suo culmine, ovvero ad

un’altezza di 4.5 metri da terra. Successivamente ha sostituito la lampadina.

Al momento di scendere dalla scala, la parte superiore del lampione, ovvero

quella perpendicolare al pilone, si è improvvisamente girata di 90 gradi. A

seguito di tale movimento RI 1 ha perso l’equilibrio, rovinando a terra

dall’alto della scala. (…).” (Doc. 80A/1)

Nel verbale di

interrogatorio del 13 novembre 2009 presso la Polizia Cantonale, l’assicurato

ha ribadito di essere caduto da un’altezza di 4.5 metri, di non avere mai perso conoscenza e di avere lui stesso avvisato sua moglie dell’accaduto tramite

telefono cellulare (cfr. doc. 80A/2).

Ora, il TCA rileva che gli

infortuni consistiti in cadute da un’altezza di più metri e che hanno

comportato importanti lesioni oppure fratture sono stati classificati dalla

giurisprudenza federale nella categoria intermedia propriamente detta sino a

quella medio-grave (per una panoramica sulla giurisprudenza in materia di

cadute, si veda la RAMI 1998 U 307 p. 449 consid. 3a).

In particolare, sono stati

classificati fra gli infortuni di media gravità al limite della categoria

superiore, le cadute verificatesi da un’altezza compresa fra 5 e 8 metri che hanno comportato lesioni ossee relativamente severe (cfr. STF 8C_202/2014 e

giurisprudenza ivi citata, in particolare, U

392/05 del 16 dicembre 2005 consid. 2.1, concernente una caduta da

un’impalcatura sita ad un’altezza compresa fra 5.4 metri e 8 metri; U 168/04 dell’8 ottobre 2004 consid. 5.2, riguardante la caduta da un balcone

sito al terzo piano da un’altezza di circa 7-8 metri; U 167/99 dell’8 febbraio 2000 consid. 3b, concernente una caduta da 6-8 metri; RAMI 1999 n° U 330 p. 122 consid. 4b/bb e RAMI 1998 n° U 307 p. 448 consid. 3a).

Per contro, questa Corte

segnala che, di norma, il Tribunale federale classifica nella categoria

intermedia propriamente detta i casi di cadute da altezze (cfr. RAMI 1998 n°. U

307.

p. 448, U 169/97 consid. 3a; STF 8C_396/2007 del 30 maggio 2008 consid. 3.3).

A mero titolo

esemplificativo, tra le tante, il TCA rileva che l’Alta Corte ha classificato

nella categoria degli infortuni di media gravità propriamente detti i seguenti

casi: STF 8C_826/2011 del 17 dicembre 2012, concernente un

assicurato caduto in cantiere da un’altezza di circa 2.8 metri; STF 8C_305/2011 del 6 marzo 2012 consid. 3.4., relativa ad un assicurato caduto da una

scala da circa 3 metri di altezza; STF 8C_742/2009 del 13 settembre 2010 consid.

5.

, riguardante un assicurato caduto nel vano di un ascensore ad una

profondità di 2-2.5 metri; STF 8C_855/2009 del 21 aprile 2010 consid. 8.2, concernente

un assicurato caduto da una scala da circa 2.5 metri di altezza; STF 8C_584/2007 del 9 settembre 2008 consid. 4.1, relativa ad un assicurato

caduto da una scala da circa 3.5 metri di altezza mentre stava montando un

coperchio sulla lampada posta all’esterno dell’abitazione dei genitori; U 11/07

del 27 febbraio 2008, a proposito di un assicurato che, caduto da un’altezza

tra i tre e i cinque metri, aveva riportato fratture multiple ai due piedi; U

144/05 del 27 dicembre 2005, consid. 6, riguardante un assicurato caduto in

cantiere da una scala da un’altezza di circa 4.5 metri, riportando la frattura del talamo calcaneare bilaterale; STFA U 31/03 del 30 novembre

2004, concernente una caduta da un’altezza di 3.5 metri con lieve infrazione della limitante superiore del corpo vertebrale di L1; STFA U 3/03 del

4.

settembre 2003, riguardante il caso di un assicurato che era caduto da

un’altezza di 3-4 metri, riportando una frattura da compressione lombare,

sinistro che la Corte federale ha inserito nella categoria degli infortuni di

media gravità propriamente detta.

Nella sentenza 35.2012.25

del 30 agosto 2012 il TCA ha classificato in questa categoria l’infortunio di

un assicurato caduto da un tetto da un’altezza di 3.20 metri (distanza suolo-piedi) procurandosi fratture a livello del terzo prossimale

della fibula della gamba destra e della IV e V costola a sinistra, una

distrazione del deltoide in sede cucullare della spalla sinistra, nonché un

trauma cranico lieve.

Visti i precedenti

giurisprudenziali appena citati, tenuto conto della dinamica oggettiva

dell’evento e precisato che, in questo contesto, non devono essere prese in

considerazione le conseguenze dell’infortunio, nè le circostanze concomitanti

(cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26), secondo questo Tribunale, il sinistro accaduto al

ricorrente può essere classificato tra gli infortuni di media gravità in

senso stretto.

In tale eventualità, il

giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i

criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati al consid. 2.5.2.. Per

ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che un fattore fosse

presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri

(cfr. consid. 2.5.2.).

In una sentenza

8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25

p. 100 seg., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della

categoria di grado medio vera e propria - devono essere adempiuti almeno tre

dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del

nesso causale adeguato (si veda pure la STF 8C_634/2013 del 7 maggio 2014;

nella STF 8C_566/2013, precedentemente citata, l’Alta Corte ha

confermato che, in presenza di un infortunio medio-lieve, serve il cumulo di

almeno quattro criteri).

Innanzitutto,

all’infortunio occorso all’assicurato non può essere negata una certa

spettacolarità, ma non si può parlare di una particolare spettacolarità.

Al riguardo, è utile

precisare che, secondo la giurisprudenza, il criterio in questione é da valutare

oggettivamente e non in base alle sensazioni soggettive, rispettivamente

ai sentimenti di paura provati dalla persona assicurata. In ogni infortunio di

media gravità é insita una certa spettacolarità, la quale non é tuttavia ancora

sufficiente per ritenere adempiuto il criterio (consid. 3.5.1 non pubblicato

della DTF 137 V 199). Occorre considerare la dinamica dell’infortunio in quanto

tale e non il danno alla salute che ne é conseguito. Non si tiene conto del

successivo processo di guarigione (cfr. STF 8C_738/2011 del 3 febbraio 2012

consid. 7.3.1).

L’Alta Corte

ha, per esempio, ammesso l'esistenza di circostanze

concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari ai sensi della

giurisprudenza in una STFA U 89/99

del 10 luglio 2000, concernente il caso di un assicurato che, durante i lavori

di demolizione di alcuni boxes di garages, si era ritrovato - a seguito della

caduta di una parete - schiacciato contro una benna per i detriti e con il

tetto che rischiava di crollare, riportando fratture plurime che avevano

richiesto un ricovero in ospedale per diversi giorni.

Il Tribunale federale ha,

per contro, negato l’esistenza di circostanze concomitanti

particolarmente drammatiche o spettacolari ai sensi della giurisprudenza in una sentenza 8C_657/2013 del 3 luglio 2014, concernente il

caso di un assicurato che, mentre era intento a disarmare i pannelli di una

cassaforma su un ponteggio posto ad un’altezza di circa 4,5 metri, a causa della rottura di un supporto metallico era caduto, portando con sé diversi

pannelli.

In quel caso, il TF ha

ritenuto di dover relativizzare il carattere impressionante dell’avvenimento,

dato che, contrariamente a quanto sostenuto dal lavoratore, egli non aveva

visto cadere i pannelli, né era rimasto sepolto sotto di essi.

Ad un’analoga conclusione

è giunta l’Alta Corte in una STF 8C_807/2008 del 15 giugno 2009, concernente il

caso di un assicurato che era caduto da un elevatore da un’altezza di 5,6 metri; in una sentenza U 144/05 del 27 dicembre 2005, concernente un assicurato caduto da una

scala, da un’altezza di circa 4,5 metri; in una U 144/05 del 27 dicembre 2005,

riguardante un assicurato caduto in cantiere da una scala da un’altezza di

circa 4.5 metri, riportando la frattura del talamo calcaneare bilaterale,

rilevando che “en l'espèce, si la chute d'une échelle d'une hauteur de 4,5

mètres a pu subjectivement revêtir chez l'intéressé un caractère relativement

impressionnant, le déroulement de l'accident n'apparaît pas d'un point de vue

objectif, seul déterminant en l'espèce, particulièrement dramatique, dans la

mesure où l'événement litigieux fait partie des risques auxquels un employé de

la construction ou du génie civil est généralement exposé”.

Nel caso concreto,

analogamente ai casi appena ricordati, pur potendo riconoscere

una certa spettacolarità e drammaticità all'evento in esame, gli atti

all'inserto non giustificano di ritenere le circostanze concomitanti come

particolarmente drammatiche o spettacolari ai sensi della giurisprudenza.

Quelle riportate dal

ricorrente - in sostanza una frattura del tuber-calcanei sinistra, una

distorsione del gomito destro con lesione parziale del collaterale ulnare e la

frattura del malleolo laterale alla caviglia destra (cfr. doc. 47 fasc. 1) -

non costituiscono delle lesioni organiche gravi o particolarmente idonee a

provocare un'elaborazione psichica abnorme (cfr., a mero titolo

esemplificativo, la sentenza U 144/05 del 27 dicembre 2005, riguardante un

assicurato caduto in cantiere da una scala da un’altezza di circa 4.5 metri, il quale aveva riportato la frattura del talamo calcaneare bilaterale, nella quale l’Alta

Corte ha ritenuto che “les lésions organiques subies par le recourant

(fractures des deux calcaneums) ne sauraient être qualifiées objectivement de graves

et propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques”).

Nessun elemento

all'inserto consente inoltre di ravvisare gli estremi per ammettere la presenza

di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti dell'infortunio.

Anche il criterio del decorso

sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute non è

soddisfatto.

In merito è utile

sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre

un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre

necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione.

In questo senso, un trattamento che serve unicamente a conservare le

condizioni di salute già esistenti, non ha di principio rilevanza nel quadro

dell’esame dell’adeguatezza (STFA U 246/03 dell’11 febbraio 2004 consid. 2.4s.

e U 37/06 del 22 febbraio 2007 consid. 7.3). Provvedimenti diagnostici e

semplici visite di controllo (cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid.

4.

), come pure la somministrazione di farmaci antidolorifici e la prescrizione

di manipolazioni anche se di una certa durata, sono stati giudicati

insufficienti a fondare questo criterio (cfr. STF 8C_507/2010 del

18.

ottobre 2010 consid. 5.3.4).

Per il resto, anche la rilevanza

del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche

dell'infortunio dev'essere negata, ritenuto che in occasione della visita

del 26 agosto 2010 presso il dr. __________ l’assicurato era già stato

dichiarato abile al lavoro nella misura della rendita precedentemente

riconosciutagli (doc. 47 fasc. 1), valutazione poi ribadita dal dr. __________

in occasione della visita medica di chiusura del 6 marzo 2014 (doc. 126 fasc.

2).

In tali condizioni, non occorre

esaminare se l'ulteriore criterio suscettibile di eventualmente entrare in

linea di considerazione, ossia quello della persistenza dei dolori somatici

sarebbe realizzato, ritenuto che, alla luce di quanto precede, la sua presenza

non basterebbe comunque, da sola, per ammettere l'esistenza del necessario

nesso di causalità adeguata (cfr. pure RSAS 2001 pag. 431, U 187/95).

Di conseguenza, è a

ragione che l’Istituto assicuratore negato l’adeguatezza del

nesso causale tra i disturbi al gomito destro e l’infortunio del 26 ottobre

2009.

2.6

Diritto all’indennità

per menomazione all’integrità

2.6.1

Secondo l'art. 24 cpv. 1

LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito

all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica

o mentale.

Tale indennità è assegnata

in forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare

l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed

è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale

emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1

e 2 LAINF).

2.6.2

L'art. 36 cpv. 1 OAINF

definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione

dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle

circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la

gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici

senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione

del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno

(segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono

esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.6.3

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una

serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,

corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella -

riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.

RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni extra-tabellari

sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di

analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso

di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni

all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti,

l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a

frase OAINF).

Si prende in

considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione

dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,

ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4

OAINF).

Peggioramenti non

prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un

pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la

revisione dell'indennità per

menomazione è, di

principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.6.4

L’INSAI ha allestito una serie

di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella

dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il

giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA

del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.6.5

Nel caso di

specie l’assicuratore LAINF resistente - tenuto conto del parere del dr. __________

(cfr. doc. 126 e doc. 135 fasc. 2) - ha rifiutato di riconoscere all’assicurato

il diritto ad un’IMI aggiuntiva (rispetto a quella del 10% della quale

già beneficia, cfr. consid. 1.1.) a seguito degli infortuni del 26

ottobre 2009 e del 26 settembre 2011.

Il

patrocinatore del ricorrente ha contestato il rifiuto dell’assicuratore di

accordare un’IMI a seguito degli infortuni del 26 ottobre 2009 e del 26

settembre 2011, ritenendo, sulla base di quanto esposto dal dr. __________, che

l’CO 1 non ha tenuto conto delle patologie presentate dall’interessato alla

mano destra, alle due caviglie, a livello lombare e cervicale, così come pure

al gomito destro e sinistro (doc. I).

Chiamato

a pronunciarsi, questo Tribunale non vede motivi che gli impongano di scostarsi

dall’apprezzamento fornito al momento della visita medica di chiusura del 6 marzo 2014 dal dr. __________, il quale ha rilevato che:

" (…)

Per quanto riguarda la

valutazione globale della situazione sulla base degli esami fatti da me

eseguire alle due caviglie che sono risultati perfettamente normali e visto lo

stato funzionale, l’assicurato non ha diritto ad una IMI per le articolazioni

delle due caviglie. Lo stesso dicasi in particolare per il gomito destro, lo stato

da modica epicondilopatia al gomito sinistro non era di competenza CO 1. Con la

motivazione espressa nei miei precedenti apprezzamenti medici, la problematica

della colonna vertebrale cervicale non è in relazione in particolare con

l’infortunio del 26.10.2009, lo stesso dicasi per la patologia della colonna

vertebrale lombare, mai citate nei precedenti rapporti incluse le due visite

specialistiche ortopediche da parte del dott. __________ del 5.1.2010 e del

25.08.2010

L’assicurato rimane abile al lavoro in misura completa nell’ambito

della rendita in vigore."

(Doc. 126 fasc. 2)

A seguito

delle contestazioni presentate dal dr. __________ nello scritto del 4 aprile

2014.

(cfr. doc. 130/1 fasc. 2), il dr. __________, nell’apprezzamento medico

del 21 maggio 2014, ha nuovamente valutato l’eventuale diritto dell’interessato

ad un’IMI, confermandone il rifiuto.

Il dr. __________

si è così espresso:

" (…)

3.

Apprezzamento

Rimando ai miei precedenti apprezzamenti medici del

5.3.2012

e del 4.12.2013, in particolare per la situazione al gomito sinistro

che non veniva ritenuta a carico della CO 1 e per la problematica della colonna

vertebrale cervicale che era stata rifiutata anche in base all’esame RM della

colonna vertebrale cervicale che aveva dimostrato lesioni degenerative. Anche

la patologia lombare con rottura dell’anello fibroso e protrusione centrale del

disco fra L4 e L5 con possibile irritazione radicolare L5 non è in relazione

con gli infortuni sopraccitati, sia per quanto riguarda la rottura dell’anello

fibroso che si riscontra presso fenomeni degenerativi che vengono appunto

descritti.

In base alla rivalutazione completa della situazione

si torna a ripetere che gli esami clinici e radiologici delle due caviglie

erano risultati perfettamente normali; anche in considerazione dello stato

funzionale, questo dicasi in particolare anche per il gomito destro che era

stabile e con ottima funzione. Lo stesso dicasi per lo stato del trauma da

schiacciamento del dito V della mano destra dominante che non aveva rilevato

fratture a questo livello ma problematiche delle parti molli corrette, i

deficit funzionali di questo dito con iperestensione compensatoria di 20°

all’articolazione MF e un deficit d’estensione attiva di 20° alla AIFD e

falange distale flessa di 45°, articolazioni interfalangee stabili, non danno

diritto ad una IMI. Vengono ribadite dunque le considerazioni espresse dopo la

mia visita medica di chiusura del caso del 6.3.2014, senza diritto ad IMI per

le due caviglie, per il gomito destro e per il dito V della mano destra

dominante.” (Doc. 135 fasc. 2)

Il TCA

concorda con questa esposizione dettagliata e convincente, con la quale il dr. __________,

specialista nella materia che qui interessa e che vanta una notevole

esperienza nella medicina infortunistica e assicurativa, ha

motivatamente spiegato le ragioni per le quali, nel caso concreto, non è

possibile attribuire all’assicurato un’IMI a seguito degli infortuni del 26

ottobre 2009 e del 26 settembre 2011.

Lo

specialista ha dettagliatamente spiegato le ragioni per le quali, sulla base

degli esami clinici e strumentali svolti, non può essere seguito il parere del

dr. __________, a mente del quale l’interessato avrebbe diritto ad un’IMI per i

disturbi alle due caviglie, alla mano destra, ai due gomiti e a livello

cervicale e lombare.

Secondo questo Tribunale a

ragione, dunque, l’CO 1 con la decisione su opposizione impugnata ha negato

all'assicurato il diritto di beneficiare di un'IMI aggiuntiva rispetto a quella

del 10% già accordatagli in precedenza (cfr. RAMI 2004 U 514 pag. 415 segg.;

STFA U 14/02 del 28 giugno 2002).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti