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Decisione

35.2014.82

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 marzo 2015Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. Nel mese di ottobre 2014, il

ricorrente si é in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e

conclusioni, auspicando di essere sentito dal Tribunale (doc. VIII).

L’amministrazione ha

dichiarato di non avere osservazioni da formulare al riguardo (doc. X).

1.6. Il 21 gennaio 2015,

l’assicurato ha inviato al Tribunale una comunicazione mail (cfr. doc. XII).

1.7. In corso di causa, il TCA ha

interpellato il neurologo dott. __________, al quale é stato chiesto di pronunciarsi

in merito alla documentazione medica ulteriormente prodotta dall’assicurato, in

particolare per quanto concerne l’oggettivazione della sintomatologia (cfr.

doc. XIII).

La sua risposta é

pervenuta in data 11 febbraio 2015 (doc. XIV).

L’Istituto assicuratore si

é espresso il 19 febbraio 2015 (doc. XVI, mentre l’insorgente lo ha fatto in

data 23 febbraio 2015 (doc. XVII + allegati, già presenti nell’incarto CO 1).

Considerandi

2.1

Oggetto della lite é la

questione di sapere se l’Istituto assicuratore convenuto era legittimato a

negare il proprio obbligo a prestazioni a far tempo dal 7 gennaio 2014, oppure

no.

Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

Il diritto alle

prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un

nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute.

Questa condizione é adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di

fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un

nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V

177.

consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).

2.2

Se un infortunio ha

semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza

questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati

dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso

preesistente é ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status

quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi

subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142

p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un

infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con

questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”;

cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid.

3b). Occorre di principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base,

l’esistenza del nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in

materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di

trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale,

senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un legame

causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di guadagno, deve

di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico tipico

caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito,

vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile

stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,

cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo

tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili

certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359

consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V

109.

consid. 9 p. 122s.).

2.3

Il diritto alle prestazioni assicurative

presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra

l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica,

il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal momento in cui é

accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per

contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza

del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati

successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre

categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri

(per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e

gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve

considerare il modo in cui l’infortunio é stato vissuto dall’interessato ma

piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In

presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione

un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la durata

eccezionalmente lunga della cura medica;

- i disturbi somatici

persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in ogni caso è

necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di

un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di

causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della

categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si

situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da

considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare

affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF

115.

V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.

4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

2.4

In presenza di un infortunio

del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un trauma equivalente

oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit funzionale

organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati senza differenziare

le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò contrariamente a quanto

avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a seguito di un infortunio,

per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti organici (cfr. DTF 127 V

102.

consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27, consid. 2ss.).

2.5

Nella DTF 134 V 109, già

citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più punti di

vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della causalità in

caso di disturbi organici non oggettivabili e, specificatamente, quella

elaborata in materia di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi

equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.

In quel giudizio, l’Alta

Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a un esame

particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno comportato tali

lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che non vi è

ragione di modificare i principi relativi alla classificazione degli infortuni

a seconda del loro grado di gravità e all’eventuale presa in considerazione di

ulteriori criteri nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità

dell’infortunio (consid. 10.1). La Corte federale ha invece accresciuto le

esigenze relativamente alla prova dell’esistenza di una lesione in relazione di

causalità naturale con l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i

criteri di rilievo per l’adeguatezza (consid. 10).

Per quanto riguarda il

nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente ricordato che,

accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di salute subentra

già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei problemi

nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi perdurano più a

lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è indicato disporre

rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza dei disturbi -, una

perizia pluri-/interdisciplinare (di tipo neurologico/ortopedico, psichiatrico

e, eventualmente, neuropsicologico; in caso di questioni specifiche e per

escludere diagnosi differenziali sono pure indicati accertamenti

otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici specialisti che

godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni. Relativamente

alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo,

principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo

luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari. Il

relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:

- le circostanze concomitanti particolarmente

drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

- la gravità o particolare caratteristica delle

lesioni lamentate;

- la specifica cura medica protratta e gravosa;

- i notevoli disturbi;

- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli

esiti dell'infortunio;

- il decorso sfavorevole della cura e le

complicazioni rilevanti intervenute;

- la rilevante incapacità lavorativa malgrado la

dimostrazione degli sforzi compiuti.

Nonostante ciò che precede, la giurisprudenza citata

al considerando 2.5. (DTF 115 V 133 e 403) si applica anche in caso di traumi

d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi

cranio-cerebrali, se i disturbi psichici insorti dopo l’infortunio appaiono

chiaramente come un danno alla salute distinto e indipendente dal quadro

clinico tipico consecutivo a un trauma d’accelerazione al rachide cervicale, a

un trauma equivalente oppure a un trauma cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421

p. 79 consid. 2b).

2.6

La più recente giurisprudenza

federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente

a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati

dalla persona assicurata é sì stata attestata da medici specialisti, ma non

oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente

riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici

oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità

naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss.

consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale

viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare

dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il

necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori

indagini sulla questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi

lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).

Ad esempio,

questo principio é stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009

del 26 gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da

un assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa

l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due

neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata

oggettivazione di un danno alla salute organico, il TF ha esaminato il caso dal

profilo della causalità adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di

quella relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato

una semplice contusione cranica), per giungere alla conclusione che

l’adeguatezza non era data.

In una

sentenza 8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in

questo stesso modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati

dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli

specialisti a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano potuto

essere oggettivati né neurologicamente né mediante esami strumentali per

immagini.

Infine, nella DTF 138 V

248, il Tribunale federale, modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito

che in presenza di acufeni non attribuibili a un’affezione organica

oggettivabile, il nesso di causalità adeguata con l’infortunio non può essere

ammessa senza aver fatto l’oggetto di un esame particolare, al pari di quanto

avviene per altri quadri clinici senza prova di deficit organico.

2.7

Nella presente fattispecie,

con la decisione su opposizione impugnata, l’Istituto assicuratore resistente

sostiene che i disturbi denunciati da RI 1 non correlerebbero con un danno alla

salute oggettivabile (cfr. doc. 149, p. 6: “… alla luce degli atti risulta che la

sintomatologia riferita dall’assicurato non trova una sufficiente correlazione

dal lato oggettivo.” - il corsivo é del redattore). Di conseguenza, l’CO 1

ha proceduto a un esame particolare dell’adeguatezza del nesso causale,

giungendo alla conclusione che essa non é data.

Da parte sua, il

ricorrente fa valere in sostanza di soffrire di una neuropatia radicolare

e, a supporto di ciò, richiama le certificazioni dei suoi medici curanti

specialisti (cfr. doc. I).

2.8

Dalle carte processuali emerge

che, nel decorso post-infortunistico, in data 17 settembre 2013, l’assicurato é

stato visitato dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedia e

traumatologia, per conto dell’assicuratore LAINF.

In quell’occasione, il

sanitario ha sottolineato che, per quanto riguardava il ginocchio destro,

non vi erano “… delle alterazioni cliniche e radiologiche chiare che possano

spiegare i disturbi prossimo distali alla rotula medio-laterale e agli

epicondili, e i pseudo-cedimenti che il paziente manifesta. Resto

unicamente colpito dalla presenza di disturbi, difficilmente caratterizzabili,

con la RM di marzo 2013 globalmente normale. Sono colpito dalle sensazioni di

addormentamento e di riduzione della forza muscolare ritrovata al testing

clinico. In questo ambito consiglio vivamente alla CO 1 di voler accettare di

effettuare un bilancio neurologico alla ricerca di un fattore deficitario

all’estremità inferiore dx di origine centrale e/o periferico. Inoltre,

considerando i disturbi poco chiari, ripeterei un’investigazione tramite

artro-RM del ginocchio dx, da attualizzare rispetto a quella di 6 mesi fa.”.

In merito alla caviglia

destra, il dott. __________ ha dichiarato di aver riscontrato “… una

lassità antero-posteriore della tibio-tarsica correlabile con le alterazioni

post-distorsive del legamento fibulo-talare anteriore. Rimango però colpito

dalle alterazioni della forza e della sensibilità, che non escludono una

componente neurologica supplementare. Anche in questo ambito consiglio una

valutazione neurologica specialistica dell’estremità inferiore dx alla ricerca

di una componente centrale o periferica.” (doc. 81, p. 2 s. - il corsivo é del

redattore).

Dando seguito all’invito

formulato dall’ortopedico, l’amministrazione ha disposto una valutazione specialistica

da parte del dott. __________, spec. FMH in neurologia, la quale ha avuto luogo

in data 22 ottobre 2013.

Il neurologo ha riferito

di non aver riscontrato, all’esame clinico, “… una chiara debolezza muscolare

né un’asimmetria dei riflessi, né chiaramente un’ipoestesia corrispondente di

un nervo periferico o radicolare. Sicuramente non ci sono argomenti per una

lesione del sistema nervoso centrale e sicuramente nessuna radicolopatia

lombare.”, ciò che sarebbe stato confermato dalle risultanze degli esami

elettrofisiologici praticati “… dove bilateralmente l’elettroneurografia del

nervo peroneo é normale ed i muscoli extensor digitorum brevis bilaterale e

tibialis anteriore a destra normali.”. Il dott. __________ é quindi pervenuto

alla conclusione che “… la maggior parte della sintomatologia,

particolarmente il cedimento, dovrebbe essere spiegata con una componente

funzionale, nel senso che negli ultimi mesi si é sviluppato un problema

psico-somatico importante. Durante il colloquio ho avuto l’impressione che

questo giovane uomo ha perso l’equilibrio nel campo professionale,

psicologico-sociale ed ho avuto l’impressione che si é formata una certa

depressione. Visto che la situazione non é migliorata negli ultimi mesi io

consiglio una valutazione psicologica-psichiatrica appena possibile per toccare

questi punti e chiedere allo specialista una terapia mirata.” (doc. 100 - il

corsivo é del redattore).

Il 4 dicembre 2013, RI 1 é

stato visitato dalla dott.ssa __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, la

quale ha espresso le seguenti considerazioni inerenti gli aspetti

medico-assicurativi:

" (…).

per quanto concerne il ginocchio destro, essendo in assenza di

una lesione post-traumatica, si estingue il nesso causale tra l’infortunio

del 15.03.2013 e i disturbi soggettivi riferiti dall’assicurato.

Per quanto attiene alla tibiotarsica destra ritengo giustificata

l’estinzione del nesso causale tra i disturbi riferiti e l’infortunio del

15.03

, visto che vi é una discrepanza tra i disturbi soggettivi

dell’assicurato e i referti oggettivi (lassità/lesione parziale legamentare

della tibiotarsica, la muscolatura simmetrica degli arti inferiori, l’assenza

di un versamento endo-articolare e l’articolarità simmetrica e libera della

tibiotarsica destra) come pure il fatto che la stabilità tramite cavigliera non

ha portato a nessun miglioramento; concludo quindi che questa lassità

riscontrata all’esame clinico non é la causa dei disturbi accusati

dall’assicurato.”

(doc. 109, p. 3 - il

corsivo é del redattore)

Nell’ambito della

procedura di opposizione, il ricorrente ha poi prodotto ulteriore

documentazione medica.

In data 5 febbraio 2014,

egli si é sottoposto a una RMN lombo-sacrale che ha evidenziato, in particolare,

una piccola ernia posteriore mediana con impronta sul sacco durale a livello di

L5-S1 (doc. 120, p. 14).

Con rapporto del 18

febbraio 2014, la dott.ssa __________, attiva presso l’Ambulatorio

neuromuscolare dell’Ospedale __________ di __________, ha rilevato che RI 1 aveva

subito un “… trauma distorsivo a più articolazioni agli AAII cui si é aggiunta,

da alcuni mesi, una sintomatologia neurologica parestetica riconducibile ad una

probabile sofferenza radicolare.” (doc. 120, p. 2).

L’assicurato ha inoltre

versato agli atti un parere medico-legale del dott. __________, spec. in

medicina legale e delle assicurazioni a __________, il quale non si é però

pronunciato in merito all’eziologia dei disturbi denunciati dall’insorgente

(cfr. doc. 120, p. 8ss.).

Con apprezzamento del 13

giugno 2014, la dott.ssa __________ ha affermato che “… tramite la nuova

documentazione medica sottoposta come motivazione dell’opposizione __________,

non siamo in presenza di nessun nuovo elemento medico. Da parte neurologica, é

sospetta dal 18.02.2014 una probabile radicolopatia che era stata esclusa

nell’ENMG effettuata il 22.10.2013 presso lo studio del dott. __________. Per

quanto riguarda i disturbi alla schiena si evince dal rapporto dell’ispettore __________

del 19.09.2013 che tali disturbi si sono manifestati circa dopo un mese

dall’infortunio e quindi non sono in probabile relazione con lo stesso. La

risonanza magnetica effettuata non mostra un’ernia discale importante ma

sicuramente una degenerazione a livello L4 fino a S1. Per quanto riguarda il parere

medico legale del medico chirurgo dott. __________ del 24.02.2014 posso

confermare che non ha neanche posto una nuova diagnosi e che dice semplicemente

di aspettare il risultato dell’ENMG e indica fisiochinesiterapia durante tale

periodo.” (doc. 137, p. 4).

Il 16 giugno 2014 si é

svolto un esame ENMG che ha mostrato una “… sfumata asimmetria di ampiezza

della risposta M del nervo Peroneo per dx ‹ sn per derivazione distale (m.

estensore breve dita), in pregresso trauma al piede dx. Nella norma i restanti

parametri esaminati.” (doc. 143).

Chiamato

dall’amministrazione a commentare gli esiti dell’accertamento, il medico di

circondario ha sostenuto che, a suo avviso, “… si tratta di un ENMG normale,

visto che la descrizione dettagliata descrive tutti i nervi “nella norma”. Mi

sorprende la conclusione del tecnico di neurofisiopatologia __________ come

pure la diagnosi e/o la sintomatologia descritta. Inoltre mi sorprende che sia

stato valutato unicamente il perone superiore a sinistra e non a destra, visto

che nella conclusione del signor __________ viene descritta una sfumata

asimmetria del nervo peroneo a destra.” (doc. 147).

In corso di causa, il TCA

ha chiesto al neurologo dott. __________ di pronunciarsi, segnatamente, sugli

esiti della RMN del febbraio 2014, dell’ENMG del giugno 2014, nonché sul

contenuto del rapporto 18 febbraio 2014 della dott.ssa __________ (cfr. doc.

XIII).

Lo specialista appena

citato ha risposto in data 10 febbraio 2015.

A proposito della nota RMN

lombo-sacrale, il dott. __________ ha osservato che le relative immagini

mostrano un segnale regolare “… del cono midollare e nelle radici della cauda.

Questo risultato neuro-radiologico mostra chiaramente che la piccola ernia

discale posteriore non ha provocato una compressione radicolare, né sulla

radice L5 né sulla radice S1 sia a destra che a sinistra.”.

In merito a quanto

attestato dalla dott.ssa __________, egli ha rilevato che “il fatto che i

riflessi sono presenti e simmetrici é un argomento contro una radicolopatia,

anche il fatto che il paziente riesce a stare sulle punte dei piedi o sui

talloni (con una sofferenza radicolare L5 il paziente ha difficoltà a camminare

sui talloni, con una radicolopatia S1 difficoltà a camminare sulle punte dei

piedi).”.

Trattandosi degli esiti

dell’ENMG del 16 giugno 2014, lo specialista consultato

dall’amministrazione ha precisato che “nella conclusione del rapporto nr. 5,

viene descritta l’asimmetria di ampiezza della risposta M del nervo peroneo per

dx ‹ sn per derivazione distale (muscolo extensor breve dita). Un’asimmetria di

un’ampiezza é un risultato unicamente tecnico e non ha un valore di per sé

patologico. Se il nervo peroneo fosse danneggiato, l’elettromiografia del

muscolo extensor digitorum brevis dovrebbe essere patologica con

fascicolazioni, fibrillazioni e onde positive. Nel rapporto nr. 5, un

elettromiogramma di questo muscolo non é stato eseguito. Nel nostro esame del

23.10

, l’elettromiogramma dei due muscoli extensor digitorum brevis,

avevamo trovato risultati normali e simmetrici, particolarmente senza nessun

segno di danno neurogenico acuto o cronico.”.

Il dott. __________ ha inoltre

condiviso le perplessità manifestate dal medico di circondario nel suo apprezzamento

del 29 luglio 2014, e ciò nella misura in cui, con l’ENMG del giugno 2014, “… é

stato studiato solo il nervo peroneo superficiale sinistro, visto che i

disturbi menzionati dal paziente sono da localizzare nel territorio sensibile

del nervo peroneo destro.”.

Questa infine la sua

conclusione:

" (…).

Il 15.03.2013 questo paziente ha avuto un incidente con una

distorsione della caviglia e ginocchio destro. In questa relazione e con questo

meccanismo, quasi un anno dopo, non si può allargare la sintomatologia della

caviglia verso il livello lombare senza un buon motivo nell’anamnesi,

nell’esame neurologico o una lesione nella risonanza magnetica, chiaramente

post-traumatico.”

(doc. XIV)

2.9

Nella concreta evenienza,

dalla documentazione che é stata riassunta al precedente considerando emerge che

RI 1 é stato sottoposto a ripetute ed approfondite indagini cliniche e

strumentali, le quali non hanno tuttavia permesso di dimostrare

l’esistenza di un danno infortunistico oggettivabile che correli a

sufficienza con i disturbi da lui denunciati.

In tale

contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche

oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere

confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o

di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente

(STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure

DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).

In questo

senso, a titolo di esempio, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009

UV 18, p. 69ss., il TF ha precisato che reperti clinici quali miogelosi,

dolori alla digitopressione del collo oppure limitazioni nella

mobilità del rachide cervicale, non possono di per sé essere qualificati

quale chiaro substrato organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010

del 29 novembre 2010 consid. 3.2).

L’Alta Corte ha, altresì,

statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la prova della presenza di

un danno organico di natura infortunistica, sebbene esse possano essere

classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-II)

della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF 8C_680/2010

del 4 febbraio 2011 consid. 3.2).

In una sentenza U 273/06

del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TFA ha confermato che, per costante giurisprudenza,

la neuropsicologia non è di per sé atta a dimostrare l’esistenza di disfunzioni

cerebrali organiche derivanti da un infortunio.

L’affermazione secondo la

quale la sintomatologia denunciata dall’assicurato (in proposito, il TCA osserva

che la descrizione dei disturbi esposta a pagina 4 dell’atto di ricorso

corrisponde esattamente a quella che figura sul sito web www.smbitalia.org)

sarebbe imputabile a una neuropatia radicolare, non trova sufficiente

conferma negli atti di causa.

Se é vero che la dott.ssa __________,

nel rapporto 18 febbraio 2014, ha parlato di una “probabile sofferenza

radicolare” (cfr. doc. 120, p. 5), senza peraltro motivare oltre tale sua

diagnosi, é altrettanto vero che il neurologo dott. __________, rispondendo al

TCA, ha puntualmente spiegato, fornendo argomenti convincenti, perché la

piccola ernia oggettivata a livello di L5-S1, non può essere ritenuta

responsabile dei disturbi fatti valere dal ricorrente (cfr. doc. XIV).

2.10

A titolo abbondanziale, va peraltro

rilevato che, se anche l’ernia discale dovesse correlare con la sintomatologia

presentata da RI 1, l’esito non potrebbe comunque essere quello che lui

auspica, e ciò poiché al danno alla salute in questione andrebbe negata

l’eziologia traumatica.

In effetti, secondo la giurisprudenza

federale, un'ernia discale va considerata di natura traumatica unicamente - e

le condizioni sono cumulative - se l'evento infortunistico presenta una

particolare gravità, se è di per sé idoneo a danneggiare il disco intervertebrale

e se i sintomi dell'ernia discale (sindrome vertebrale o radicolare), così come

la relativa incapacità lavorativa, sono insorti immediatamente (cfr. STF U

547/06 del 22 febbraio 2007, consid. 5 e riferimenti ivi citati).

D’altro canto, i criteri

appena esposti valgono di principio anche in caso di peggioramento duraturo (direzionale)

di uno stato morboso preesistente (cfr. STFA U 218/04 del 3 marzo 2005 consid.

6.

).

Infine, qualora un’ernia

del disco preesistente sia stata solo resa manifesta dall’infortunio, i disturbi

scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di tempo, affinché

possano essere ancora considerati conseguenza naturale dell’evento in

questione. Al riguardo, va precisato che la durata tollerata della latenza

varia a seconda del segmento interessato dall’ernia del disco. Per il segmento lombare

é ammesso un tempo di latenza massimo di otto fino a 10 giorni (cfr.

STFA U 218/04 consid. 6.1 succitata).

Ora, nel

caso di specie, in occasione della sua audizione del 19 settembre 2013,

l’assicurato ha esplicitamente dichiarato che i disturbi in sede lombo-sacrale

e all’anca sinistra sono insorti “… all’incirca dopo un mese

dall’infortunio.” (doc. 82, p. 3 - il corsivo é del redattore; in questo senso,

si veda pure il referto 18 febbraio 2014 della dott.ssa __________), dunque né immediatamente né entro il termine massimo di 10 giorni.

2.11

In assenza di un

sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente fattispecie

(si veda il consid. 2.9.), occorre effettuare un esame specifico

dell’adeguatezza.

Secondo la

giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però

avvenire, al più presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in

virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, é tenuto a chiudere un caso (con interruzione

delle prestazioni di corta durata e con esame del diritto a una rendita di

invalidità e a un’IMI). Tale momento é dato quando dalla continuazione della

cura medica non vi é più da attendersi dei notevoli miglioramenti e quando

eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono

conclusi (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti).

Nel

caso concreto, non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI,

motivo per cui é determinante il momento in cui si é stabilizzato lo stato di

salute dell’insorgente.

Dalle carte processuali

emerge che, all’epoca in cui l’assicuratore ha posto termine alle proprie prestazioni,

l’assicurato non si sottoponeva a particolari terapie, in ogni caso non a

terapie miranti a migliorare notevolmente i disturbi infortunistici (cfr., ad

esempio, il doc. 82, p. 4 e il doc. 141, p. 2: “Al momento non sto eseguendo

cure particolari, ma mi limito a fare esercizi autonomamente e vado in

piscina.”).

Assodato

dunque che all’amministrazione non può essere rimproverato di aver prematuramente

chiuso la pratica, il TCA può procedere all’esame

dell’adeguatezza, esame che andrà eseguito in ossequio ai criteri

applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio

(DTF 115 V 133).

2.12

Nel valutare l'adeguatezza del

legame causale ai sensi della prassi sviluppata nella DTF 115 V 133, occorre

innanzitutto procedere alla classificazione dell’infortunio occorso

all’assicurato il 15 marzo 2013.

Dall’incarto si evince che

RI 1 stava gettando una piccola platea in un terrazzino al pianterreno quando,

durante la fase di livellamento del cemento, ha appoggiato il piede su un sasso

sporgente e, perdendo l’equilibrio, é caduto dalla propria altezza (cfr. doc.

1, doc. 21, p. 1 e doc. 54, p. 1).

Secondo la giurisprudenza,

una normale caduta oppure scivolata va generalmente classificata tra gli

infortuni leggeri con la conseguenza che l’adeguatezza del nesso causale tra il

sinistro e i disturbi psichici deve essere senz’altro negata (DTF 115 V 133

consid. 6a). Sono per contro stati classificati nella categoria intermedia

propriamente detta sino a quella medio-grave, gli infortuni in cui l’assicurato

é caduto da un’altezza di più metri riportando importanti lesioni oppure

fratture (per una panoramica sulla giurisprudenza in materia di cadute, si veda

la RAMI 1998 U 307 p. 449 consid. 3a). È stato infine classificato fra gli infortuni

di media gravità al limite della categoria inferiore, il sinistro in cui un

assicurato ha perso l’equilibrio, é caduto da un’impalcatura alta 1,2 metri e ha riportato una frattura calcaneare (cfr. RAMI 1998 U 307 p. 449). Il TFA ha deciso in

questo stesso senso trattandosi della caduta di un operaio attraverso un

lucernario con contusione dell’anca destra e distorsione del ginocchio destro,

della caduta su una scala con una lieve frattura dislocata del setto nasale e

grave commotio cerebri (STFA U 141/92 del 19 settembre 1994), nonché

della caduta sulla soglia della porta con contusione dorsale e sospetta

compressione vertebrale (DTF 123 V 137).

Visti i precedenti

giurisprudenziali appena citati, tenuto conto della dinamica oggettiva

dell’evento e precisato che, in questo contesto, non devono essere prese in

considerazione le conseguenze dell’infortunio, nè le circostanze concomitanti

(cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26), secondo questo Tribunale, il sinistro accaduto

al ricorrente può essere classificato, tutt’al più, tra gli eventi di

grado medio, al limite però della categoria degli infortuni leggeri o

insignificanti.

In tale eventualità, il

giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i

criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati al consid. 2.3.. Per

ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che un fattore fosse

presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri

(cfr. consid. 2.3.).

In una sentenza

8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5., pubblicata in SVR 10/2010 UV 25

p. 100ss., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni di media gravità ma che

si trovano al limite della categoria di quelli leggeri - devono essere

adempiuti quattro dei sette criteri di rilievo, affinché possa essere

riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.

L’evento occorso

all’insorgente non risulta particolarmente drammatico, né spettacolare. Si é

trattato in fondo di una banale caduta partendo dalla posizione eretta.

D’altro

canto, questa Corte non ritiene che quelle riportate dal ricorrente - delle

distorsioni a livello della caviglia e del ginocchio destro -, costituiscano

lesioni organiche gravi o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione

psichica abnorme.

A proposito di questo

criterio, la giurisprudenza ha precisato che il fatto che le conseguenze

infortunistiche abbiano costretto l’assicurato a combiare professione, non

basta per ritenerlo soddisfatto. Il criterio in questione implica l’esistenza

di lesioni fisiche gravi o, trattandosi della loro particolare natura, delle

lesioni interessanti organi ai quali l’uomo attribuisce una particolare

importanza soggettiva come ad esempio la perdita di un occhio oppure la

mutilazione della mano dominante (cfr. STF 8C_566/2013 del 18

agosto 2014, consid. 6.2.2).

Nessun

elemento all’inserto permette inoltre di ravvisare gli estremi per ammettere la

presenza di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti

dell’infortunio.

Il TCA

ritiene che non si possa nemmeno sostenere che la cura medica dipendente

dall'evento infortunistico sia stata eccezionalmente lunga.

Per ammettere

l’adempimento di questo criterio, non ci si deve basare unicamente sull’aspetto

temporale. Occorre parimenti considerare la natura e l’intensità del

trattamento e se ci si può attendere un miglioramento delle condizioni di

salute dell’assicurato (cfr. STF 8C_577/2007 del 23 gennaio 2008

consid. 7 e riferimento ivi citato). In questo senso, un trattamento che

serve unicamente a conservare le condizioni di salute già esistenti, non

ha di principio rilevanza nel quadro dell’esame dell’adeguatezza (STFA U 246/03

dell’11 febbraio 2004 consid. 2.4s. e U 37/06 del 22 febbraio 2007 consid.

7.

). Provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr. STF

8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di

farmaci antidolorifici e la prescrizione di manipolazioni, sono stati giudicati

insufficienti a fondare questo criterio (cfr. STF 8C_507/2010 del

18.

ottobre 2010 consid. 5.3.4).

In concreto, la cura

medica é essenzialmente consistita nell’assunzione di medicamenti, in sedute

ambulatoriali di fisioterapia, nonché in visite mediche di controllo

(specialistiche e non).

Di tutta evidenza, la cura

medica applicata all’assicurato non ha dunque avuto un’intensità tale da

giustificare l’adempimento del criterio in discussione (per un caso in cui

questa Corte ne ha per contro ammesso la realizzazione, si veda la STCA

35.2014.2

del 17 settembre 2014 consid. 2.12, riguardante un assicurato,

vittima di un incidente della circolazione, le cui conseguenze avevano

necessitato di ben dieci operazioni chirurgiche, l’ultima delle quali eseguita

a distanza di sei anni e mezzo circa dall’evento traumatico).

Anche il criterio del decorso

sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute non é

soddisfatto.

In merito è utile

sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre

un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre

necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione.

L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta

per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante regolari

terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa)

capacità lavorativa (cfr. STF 8C_80/2009 del 5 giugno 2009

consid. 6.5 e riferimenti).

Nel caso di

specie, se il decorso della cura medica si é rivelato insoddisfacente é

perché, ad un certo punto, si é sovrapposta una sintomatologia giudicata priva

di sostrato organico che, come tale, non può essere presa in considerazione

nella valutazione dell’adeguatezza del nesso causale secondo la DTF 115 V 133

(cfr. STF 8C_1044/2010 del 12 maggio 2011 consid. 4.4.4: “Die

als körperlich imponierenden, organisch jedoch nicht hinreichend erklärbaren

Beschwerden sind bei einer Prüfung der Adäquanz nach BGE 115 V 133 nicht in die

Beurteilung einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9. April

2009.

E. 4.6).“).

In

queste condizioni, può rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio dei

dolori somatici persistenti e quello del grado e durata

dell'incapacità lavorativa, poiché questi due criteri da soli, in

presenza di un infortunio di media gravità al limite di quelli leggeri, non

potrebbe comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. RDAT 2003 II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U

187/95).

In

conclusione, se ne deduce che l’infortunio assicurato non ha avuto, secondo il

corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo

per l'instaurazione della sintomatologia di cui l’insorgente ha sofferto

posteriormente al 6 gennaio 2014: l'adeguatezza del nesso di causalità non può,

quindi, venire ammessa.

2.13

In corso di causa,

l’insorgente ha sollecitato “un incontro con Vostro Onore, ....” (doc. VIII),

rispettivamente “… un incontro faccia a faccia con chi di competenza, perché di

persona é più facile capirsi e comunicare …” (doc. XVII, p. 3).

Giusta

l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro

un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale

costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei

suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che

gli venga rivolta.

Secondo

la giurisprudenza federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la

pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata

anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente

garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del

2.

febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in

materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara

e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima

istanza (cfr. STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55

consid. 3a con riferimenti). Una semplice richiesta di prove, così come delle

domande tendenti alla comparizione oppure a un interrogatorio personale, a un

interrogatorio delle parti, a un’audizione testimoniale oppure a un

sopralluogo, non sono sufficienti per fondare un simile obbligo (cfr. SVR 2009

IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta

Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica

fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in

particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema, si veda tuttavia la DTF 136 I

279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

Nella

concreta evenienza, non essendo stata presentata una domanda esplicita di

procedere a un’udienza pubblica ma soltanto una richiesta di audizione

personale, il TCA rinuncia all’audizione in quanto superflua ai fini dell’esito

della vertenza (cfr. STF I 472/06 del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti