35.2014.83
Assicurata aggredita da un cane alano che, dopo averla fatta cadere, le ha inferto una zampata alla gamba destra. Confermata IMI del 5%
9 febbraio 2015Italiano15 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2014.83
LG/sc
Lugano
9 febbraio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2014 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 24 luglio 2014 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 27 marzo 2013, RI 1,
nata nel 1950, dipendente del __________, in qualità di docente presso il __________
di __________ e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso la CO
1 (in seguito: CO 1), mentre passeggiava nella località di __________ è stata
aggredita da un cane alano che, dopo averla fatta cadere, le ha inferto una
zampata alla gamba destra (doc. Z-1).
Nel rapporto del 27 marzo 2013,
il Dr. __________ del Pronto soccorso dell’Ospedale __________ ha diagnosticato
“FLC ginocchio destro” (doc. ZM-1).
L’Istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.2. Con decisione formale del 17
marzo 2014, la CO 1 ha dichiarato RI 1 totalmente abile al lavoro e ha pertanto
posto termine al versamento delle prestazioni sanitarie al medesimo giorno.
L’amministrazione ha quindi posto l’assicurata al beneficio di un’indennità per
menomazione dell’integrità fisica (IMI) del 5% (doc. Z-27).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurata (cfr. doc. Z-34, 38), in data 24 luglio 2014
l’assicuratore ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc.
Z-40).
1.3. Con ricorso del 14 settembre
2014 RI 1 ha contestato la decisione dell’amministrazione, in particolare
l’indennità per menomazione dell’integrità del 5% postulando “un equo
indennizzo di almeno il 10% al netto di spese” (doc. I).
L’assicurata, dopo aver
riassunto il proprio iter medico e terapeutico, ha espresso le seguenti
considerazioni e conclusioni:
" (…)
Considerazioni
Premesso che, per i postumi di una grave malattia,
ho altre cicatrici importanti che non mi hanno mai creato alcun problema
estetico né dolori, mentre la cicatrice dell'infortunio del 27.03.2013 deturpa
l'estetica della mia coscia destra, per via dello svuotamento subito e questo
fatto, in quanto donna, mi demoralizza molto.
Inoltre, sempre in seguito alla grave malattia
(2005), mi era stata riconosciuta una invalidità al lavoro del 50 % che mi ha
permesso di dedicarmi alla famiglia, in qualità di capo famiglia, alla casa e a
me stessa. Dal 2005 quindi conduco una vita sana e evito tutte le situazioni
che possono crearmi stress o indebolire il mio equilibrio
psicofisico. Sono controllata periodicamente da
diversi medici e tutti mi conoscono per una persona positiva e reattiva.
Durante questo infortunio il mio atteggiamento è sempre stato positivo anche
quando il decorso dell'infortunio ha presentato alcuni momenti difficili e
preoccupanti.
Conclusioni
Per quanto sopra detto considero la percentuale
dell'indennità per menomazione all'integrità fisica non soddisfacente in quanto
minimizza gli effetti sulla mia autostima di una cicatrice importante e inoltre
banalizza gli altri effetti quali il formicolio e le scosse (sempre presenti
dopo più di un anno dall'infortunio) di cui ho riferito al Dr. Med. __________,
e dello stress post traumatico, di cui ho parlato al Dr. Med. __________, che
genera un ulteriore stress che logora il mio equilibrio psichico con
ripercussioni sulla mia salute, sulla mia vita lavorativa, sociale e familiare.
Chiedo pertanto un equo indennizzo di almeno il 10%
al netto di spese." (doc. I)
1.4. L’assicuratore, in risposta,
ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
Fatti
2.1. L’oggetto
della lite è circoscritto all’entità dell’indennità per menomazione
all’integrità spettante all’assicurata.
2.2. Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità
(art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.3. L'art. 36 cpv. 1 OAINF
definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24
LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione
dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle
circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la
gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici
senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.
42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione
del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.4. Giusta l'art. 36 cpv. 2
OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3
dell'OAINF.
Una tabella elenca una
serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,
corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella -
riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.
RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni
extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per
menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso
di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita
parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna
indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al
5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni
all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in
considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione
dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,
ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4
OAINF).
Peggioramenti non
prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un
pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la
revisione dell'indennità per
menomazione è, di
principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.5. L’INSAI ha allestito una
serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella
dell'ordinanza.
Semplici direttive di
natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il
giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA
del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in
cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di
trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3
all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,
consid. 3a).
2.6. In concreto, l’assicuratore
LAINF resistente, fondandosi sulla valutazione contenuta nel referto 27 gennaio
2014 del Dr. __________, ha posto la ricorrente al beneficio di un’IMI del 5%.
Questo il tenore
dell’apprezzamento espresso dal medico:
" (…)
Non limitazioni della mobilizzazione, non dolori locali.
Presenza di cicatrice di 10 cm prossimale al ginocchio destro nella zona mediale con profondo solco in assenza di cheloide.
Asserite sensazioni di ancora scosse e disestesia locale attorno
alla ferita.
(…)
Valutazione della Menomazione alla Integrità Fisica
(base legale articoli 24 e 25 LAINF; articolo 36, all.3 OAINF)
Per i postumi dell’infortunio del 27.03.2013 interessante l’arto
inferiore destro
Valutazione 5%
Unicamente per i soli postumi infortunistici, secondo
pubblicazione medica SUVA paragonando il danno a perdita localizzata di capelli
con problema cosmetico come da tabella 18.2." (doc. ZM-16)
Il TCA ritiene che il
rapporto del Dr. __________ possa validamente servire da base al proprio
giudizio.
La tabella 18 relativa
alla menomazione all'integrità in caso di danni alla pelle indica, del resto,
che a gravi deformazioni in viso dovute a dermatosi coincide un'IMI del 50%,
alla mancanza del naso un'indennità del 30%, alla mancanza del padiglione
auricolare un'IMI del 10%, alla mancanza di un dito del 5%. Per cicatrici da
bruciature si attribuisce, invece, secondo la gravità e l'estensione, un'IMI
Considerandi
dal 5% fino al 50%.
In concreto, richiamato
quanto certificato dal Dr. __________ e come d’altronde si può osservare dalla
fotografia agli atti (cfr. doc. ZM-16/1), la cicatrice si estende per qualche
centimetro (10 cm) e si trova nella parte interna del ginocchio destro.
A titolo di
confronto è utile segnalare che questa Corte, con sentenza 35.2013.8 del 13
marzo 2014, ha confermato la valutazione dell’IMI del 5% per cicatrici
sintomatiche alle gambe e alle ginocchia con ipoestesia e iperpatia residue, a
un’assicurata investita da un’autovettura (politrauma).
Con sentenza
35.2003.53
del 1° marzo 2004, peraltro confermata dall’Alta Corte con giudizio
U 102/04 del 20 settembre 2004, ha ritenuto adeguata un’IMI del 5% nel caso di
un assicurato presentante una cicatrice sul viso, relativa a una ferita
con una motosega, che si estendeva dalla radice del naso alla fronte sopra il
sopracciglio sinistro.
Le menomazioni appena
citate risultano più gravi di quella lamentata dall’assicurata.
Da parte
sua, la ricorrente ha sì preteso di avere diritto a un’indennità del 10%, senza
però fornire alcun valido motivo suscettibile di mettere in dubbio la
correttezza della valutazione enunciata dallo specialista interpellato dalla CO
1.
(cfr. doc. I).
Dalle carte
processuali e dal ricorso emerge poi che RI 1 soffre – dal punto di
vista psichico – di una “Lieve sintomatologia ansiosa senza valore di
malattia e senza conseguenze sulla capacità lavorativa” (perizia Dr. __________,
doc. ZM-17).
Un danno all'integrità conferisce il diritto a un'indennità soltanto se
è durevole. Tenuto conto del fatto che, secondo la dottrina psichiatrica
maggioritaria, soltanto degli eventi infortunistici di una gravità eccezionale
determinano dei pregiudizi durevoli all'integrità psichica, l'esame di questo
aspetto deve prendere in considerazione l'evento infortunistico in quanto tale.
In quest'ambito, la giurisprudenza si rifà alla classificazione stabilita per
statuire sul rapporto di causalità adeguata tra evento infortunistico e
disturbi di natura psichica (DTF 115 V 140 consid. 6c, 409 consid. 5c). Per prassi, il diritto a un'IMI
dev'essere di principio negato - senza necessità di procedere a misure
istruttorie ulteriori in merito alla natura e al carattere durevole della
menomazione psichica - in caso di infortunio insignificante o leggero, come
pure di un infortunio di grado medio. Una deroga a questo principio è eccezionalmente
ammissibile in presenza di un evento classificabile al limite degli
infortuni gravi se gli atti all'inserto mettono in evidenza degli elementi che
permettono di concludere per l'esistenza di una menomazione dell'integrità
psichica particolarmente grave che non sembra doversi più esaurire. Simili
elementi sono ravvisabili nelle circostanze strettamente connesse
all'infortunio che servono da criterio per l'esame della causalità adeguata, se
rivestono un'importanza e un'intensità particolari e se, in quanto fattori che
causano stress, hanno favorito in maniera evidente l'instaurarsi di disturbi
durevoli per tutta la vita. Infine, (anche) in caso di infortuni gravi, il
carattere durevole della menomazione psichica deve sempre e comunque essere oggetto
di verifica - se del caso previo allestimento di una perizia psichiatrica - se
non risulta già in maniera evidente sulla base degli atti all'inserto (DTF 124 V 29 consid. 5c, 214).
La dinamica
del sinistro del 27 marzo 2013 è stata descritta dall’assicurata stessa nella
notifica d’infortunio LAINF:
" (…)
Passeggiata con il cane. All’imbocco della via __________,
sulla destra ai margini di un campo, sono ferme due persone con i rispettivi
cani. Li sto superando mantenendomi sulla sinistra della strada. Ad un certo
punto uno dei due cani (un alano di 65 kg) mostra interesse per il mio, il proprietario ne perde il controllo.
Il cane viene verso di me, mi butta per terra e poi
sento un lancinante e straziante dolore alla gamba destra.
Stordita mi rialzo e mi accorgo di non riuscire a
camminare. Controllo la gamba e mi accorgo di avere diverse escoriazioni e una
profonda lacerazione sulla gamba destra." (doc. Z-1)
A
causa di questo infortunio, l’insorgente ha riportato, secondo la perizia del
Dr. __________, un trauma contusivo con caduta e lacerazione cutanea all’arto
inferiore destro medialmente sopra il ginocchio con ferita lacerocontusa (doc.
ZM-16).
Ora,
tenuto conto della dinamica del sinistro e delle lesioni riportate, nonché
ricordato che si deve fare astrazione da come l'assicurato ha avvertito lo choc
traumatico (cfr. RAMI 1999 U 335, p. 209 consid. 3b/bb), l'infortunio occorso
alla ricorrente non può essere classificato né fra quelli leggeri ma neppure
fra quelli gravi: si tratta di un infortunio di media gravità in senso
stretto.
A titolo di confronto, va
segnalato che questa Corte nella sentenza 35.2013.56 del 20 gennaio 2014, ha classificato fra gli infortuni di media gravità in senso stretto, il sinistro
in cui l’assicurato è stato assalito da un cane, che dopo essersi liberato
dalla padrona che lo teneva al collare, ha puntato verso di lui mordendolo al
braccio sinistro e procurandogli due ferite lacero-contuse a livello
della fossa cubitalis sinistra e del gomito sinistro.
Il TFA, in una sentenza U
290/02 del 7 agosto 2003 consid. 5.2, ha giudicato allo stesso modo
l’infortunio in cui un’assicurata era stata assalita da un cane di razza
Labrador di 4 anni, morsicata alla coscia destra e spinta contro la recinzione
di un giardino. Secondo le indicazioni fornite dalla vittima, il cane le
mordeva con tenacia la coscia, tanto che il marito della detentrice era
riuscito ad allontanarlo con fatica e soltanto dopo alcuni tentativi. I
sanitari avevano refertato tre ferite da morso sanguinanti a livello della
coscia prossimale laterale destra, nonché una tumefazione molto dolente.
La
medesima Corte federale, in una sentenza U 226/02 del 13 giugno 2003 consid.
3.
, ha invece classificato fra gli infortuni di media gravità ma al limite
della categoria superiore, il sinistro in cui un’assicurata era stata
attaccata da tergo da un pastore maremmano di grossa taglia, che a più riprese
- l’interessata riferì una durata di 20 minuti circa - aveva aggredito la
malcapitata, strattonandola, saltandole addosso e facendola cadere per terra.
L’assicurata aveva cercato una prima volta di rialzarsi, cercando rifugio in
un'autovettura, ma era stata nuovamente aggredita e fatta cadere a terra dal
cane. In seguito, il cane era stato di nuovo momentaneamente distratto da altre
persone intervenute sul posto. Le era così riuscito di mettersi al riparo
all'interno di un'autovettura. Ella aveva riportato una ferita da morsicatura a
livello lombo-sacrale nella regione della natica, braccio superiore sinistro,
gomito destro e avambraccio bilaterale.
Tutto ben
considerato, secondo il TCA, l’infortunio sub judice va giudicato meno
grave rispetto a quello occorso all’assicurata di cui alla STFA U 226/02 appena
menzionata, posto che, in quest’ultima fattispecie, l’attacco del cane aveva
colto di sorpresa l’interessata (visto che l’aggressione era avvenuta da
tergo), ella era rimasta in balia dell’animale per un tempo relativamente lungo
(una ventina di minuti), era stata fatta cadere a terra in due occasioni e
aveva riportato morsicature in diverse parti del corpo (segno che il cane aveva
infierito su di lei a più riprese).
Alla luce
della giurisprudenza suindicata il diritto a un'IMI dev'essere dunque di
principio negato - senza necessità di procedere a misure istruttorie ulteriori
in merito alla natura e al carattere durevole della menomazione psichica.
Tuttavia, come evidenziato anche dalla CO 1 (cfr. doc. V) è stata predisposta
una valutazione psichiatrica a cura del Dr. __________, il quale alla domanda
circa un’eventuale grado di menomazione dell’integrità psichica, si è così
espresso:
" Al momento attuale non sono presenti disturbi psichici giusitificanti
un’indennità per menomazione dell’integrità psichica secondo la tabella 19
della SUVA. Una risposta definitiva può tuttavia essere data dopo circa cinque
anni dall’evento infortunistico (vedi commentario alla tabella 19 SUVA)” (doc.
ZM-16).
Come
evidenziato dalla CO 1, in sede di risposta (cfr. doc. V, pag. 5), se in futuro
dovessero presentarsi dei disturbi psichici, il diritto all’IMI non si
modificherebbe comunque facendo difetto il nesso di causalità adeguata.
Sulla scorta
di quanto precede, è dunque a ragione che l’Istituto assicuratore ha accordato
un’IMI del 5% per la menomazione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti