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Decisione

35.2014.83

Assicurata aggredita da un cane alano che, dopo averla fatta cadere, le ha inferto una zampata alla gamba destra. Confermata IMI del 5%

9 febbraio 2015Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. L’oggetto

della lite è circoscritto all’entità dell’indennità per menomazione

all’integrità spettante all’assicurata.

2.2. Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità

(art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.3. L'art. 36 cpv. 1 OAINF

definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione

dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle

circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la

gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici

senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione

del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.4. Giusta l'art. 36 cpv. 2

OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una

serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,

corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella -

riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.

RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni

extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per

menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso

di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni

all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in

considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione

dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,

ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4

OAINF).

Peggioramenti non

prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un

pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la

revisione dell'indennità per

menomazione è, di

principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.5. L’INSAI ha allestito una

serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella

dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il

giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA

del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.6. In concreto, l’assicuratore

LAINF resistente, fondandosi sulla valutazione contenuta nel referto 27 gennaio

2014 del Dr. __________, ha posto la ricorrente al beneficio di un’IMI del 5%.

Questo il tenore

dell’apprezzamento espresso dal medico:

" (…)

Non limitazioni della mobilizzazione, non dolori locali.

Presenza di cicatrice di 10 cm prossimale al ginocchio destro nella zona mediale con profondo solco in assenza di cheloide.

Asserite sensazioni di ancora scosse e disestesia locale attorno

alla ferita.

(…)

Valutazione della Menomazione alla Integrità Fisica

(base legale articoli 24 e 25 LAINF; articolo 36, all.3 OAINF)

Per i postumi dell’infortunio del 27.03.2013 interessante l’arto

inferiore destro

Valutazione 5%

Unicamente per i soli postumi infortunistici, secondo

pubblicazione medica SUVA paragonando il danno a perdita localizzata di capelli

con problema cosmetico come da tabella 18.2." (doc. ZM-16)

Il TCA ritiene che il

rapporto del Dr. __________ possa validamente servire da base al proprio

giudizio.

La tabella 18 relativa

alla menomazione all'integrità in caso di danni alla pelle indica, del resto,

che a gravi deformazioni in viso dovute a dermatosi coincide un'IMI del 50%,

alla mancanza del naso un'indennità del 30%, alla mancanza del padiglione

auricolare un'IMI del 10%, alla mancanza di un dito del 5%. Per cicatrici da

bruciature si attribuisce, invece, secondo la gravità e l'estensione, un'IMI

Considerandi

dal 5% fino al 50%.

In concreto, richiamato

quanto certificato dal Dr. __________ e come d’altronde si può osservare dalla

fotografia agli atti (cfr. doc. ZM-16/1), la cicatrice si estende per qualche

centimetro (10 cm) e si trova nella parte interna del ginocchio destro.

A titolo di

confronto è utile segnalare che questa Corte, con sentenza 35.2013.8 del 13

marzo 2014, ha confermato la valutazione dell’IMI del 5% per cicatrici

sintomatiche alle gambe e alle ginocchia con ipoestesia e iperpatia residue, a

un’assicurata investita da un’autovettura (politrauma).

Con sentenza

35.2003.53

del 1° marzo 2004, peraltro confermata dall’Alta Corte con giudizio

U 102/04 del 20 settembre 2004, ha ritenuto adeguata un’IMI del 5% nel caso di

un assicurato presentante una cicatrice sul viso, relativa a una ferita

con una motosega, che si estendeva dalla radice del naso alla fronte sopra il

sopracciglio sinistro.

Le menomazioni appena

citate risultano più gravi di quella lamentata dall’assicurata.

Da parte

sua, la ricorrente ha sì preteso di avere diritto a un’indennità del 10%, senza

però fornire alcun valido motivo suscettibile di mettere in dubbio la

correttezza della valutazione enunciata dallo specialista interpellato dalla CO

1.

(cfr. doc. I).

Dalle carte

processuali e dal ricorso emerge poi che RI 1 soffre – dal punto di

vista psichico – di una “Lieve sintomatologia ansiosa senza valore di

malattia e senza conseguenze sulla capacità lavorativa” (perizia Dr. __________,

doc. ZM-17).

Un danno all'integrità conferisce il diritto a un'indennità soltanto se

è durevole. Tenuto conto del fatto che, secondo la dottrina psichiatrica

maggioritaria, soltanto degli eventi infortunistici di una gravità eccezionale

determinano dei pregiudizi durevoli all'integrità psichica, l'esame di questo

aspetto deve prendere in considerazione l'evento infortunistico in quanto tale.

In quest'ambito, la giurisprudenza si rifà alla classificazione stabilita per

statuire sul rapporto di causalità adeguata tra evento infortunistico e

disturbi di natura psichica (DTF 115 V 140 consid. 6c, 409 consid. 5c). Per prassi, il diritto a un'IMI

dev'essere di principio negato - senza necessità di procedere a misure

istruttorie ulteriori in merito alla natura e al carattere durevole della

menomazione psichica - in caso di infortunio insignificante o leggero, come

pure di un infortunio di grado medio. Una deroga a questo principio è eccezionalmente

ammissibile in presenza di un evento classificabile al limite degli

infortuni gravi se gli atti all'inserto mettono in evidenza degli elementi che

permettono di concludere per l'esistenza di una menomazione dell'integrità

psichica particolarmente grave che non sembra doversi più esaurire. Simili

elementi sono ravvisabili nelle circostanze strettamente connesse

all'infortunio che servono da criterio per l'esame della causalità adeguata, se

rivestono un'importanza e un'intensità particolari e se, in quanto fattori che

causano stress, hanno favorito in maniera evidente l'instaurarsi di disturbi

durevoli per tutta la vita. Infine, (anche) in caso di infortuni gravi, il

carattere durevole della menomazione psichica deve sempre e comunque essere oggetto

di verifica - se del caso previo allestimento di una perizia psichiatrica - se

non risulta già in maniera evidente sulla base degli atti all'inserto (DTF 124 V 29 consid. 5c, 214).

La dinamica

del sinistro del 27 marzo 2013 è stata descritta dall’assicurata stessa nella

notifica d’infortunio LAINF:

" (…)

Passeggiata con il cane. All’imbocco della via __________,

sulla destra ai margini di un campo, sono ferme due persone con i rispettivi

cani. Li sto superando mantenendomi sulla sinistra della strada. Ad un certo

punto uno dei due cani (un alano di 65 kg) mostra interesse per il mio, il proprietario ne perde il controllo.

Il cane viene verso di me, mi butta per terra e poi

sento un lancinante e straziante dolore alla gamba destra.

Stordita mi rialzo e mi accorgo di non riuscire a

camminare. Controllo la gamba e mi accorgo di avere diverse escoriazioni e una

profonda lacerazione sulla gamba destra." (doc. Z-1)

A

causa di questo infortunio, l’insorgente ha riportato, secondo la perizia del

Dr. __________, un trauma contusivo con caduta e lacerazione cutanea all’arto

inferiore destro medialmente sopra il ginocchio con ferita lacerocontusa (doc.

ZM-16).

Ora,

tenuto conto della dinamica del sinistro e delle lesioni riportate, nonché

ricordato che si deve fare astrazione da come l'assicurato ha avvertito lo choc

traumatico (cfr. RAMI 1999 U 335, p. 209 consid. 3b/bb), l'infortunio occorso

alla ricorrente non può essere classificato né fra quelli leggeri ma neppure

fra quelli gravi: si tratta di un infortunio di media gravità in senso

stretto.

A titolo di confronto, va

segnalato che questa Corte nella sentenza 35.2013.56 del 20 gennaio 2014, ha classificato fra gli infortuni di media gravità in senso stretto, il sinistro

in cui l’assicurato è stato assalito da un cane, che dopo essersi liberato

dalla padrona che lo teneva al collare, ha puntato verso di lui mordendolo al

braccio sinistro e procurandogli due ferite lacero-contuse a livello

della fossa cubitalis sinistra e del gomito sinistro.

Il TFA, in una sentenza U

290/02 del 7 agosto 2003 consid. 5.2, ha giudicato allo stesso modo

l’infortunio in cui un’assicurata era stata assalita da un cane di razza

Labrador di 4 anni, morsicata alla coscia destra e spinta contro la recinzione

di un giardino. Secondo le indicazioni fornite dalla vittima, il cane le

mordeva con tenacia la coscia, tanto che il marito della detentrice era

riuscito ad allontanarlo con fatica e soltanto dopo alcuni tentativi. I

sanitari avevano refertato tre ferite da morso sanguinanti a livello della

coscia prossimale laterale destra, nonché una tumefazione molto dolente.

La

medesima Corte federale, in una sentenza U 226/02 del 13 giugno 2003 consid.

3.

, ha invece classificato fra gli infortuni di media gravità ma al limite

della categoria superiore, il sinistro in cui un’assicurata era stata

attaccata da tergo da un pastore maremmano di grossa taglia, che a più riprese

- l’interessata riferì una durata di 20 minuti circa - aveva aggredito la

malcapitata, strattonandola, saltandole addosso e facendola cadere per terra.

L’assicurata aveva cercato una prima volta di rialzarsi, cercando rifugio in

un'autovettura, ma era stata nuovamente aggredita e fatta cadere a terra dal

cane. In seguito, il cane era stato di nuovo momentaneamente distratto da altre

persone intervenute sul posto. Le era così riuscito di mettersi al riparo

all'interno di un'autovettura. Ella aveva riportato una ferita da morsicatura a

livello lombo-sacrale nella regione della natica, braccio superiore sinistro,

gomito destro e avambraccio bilaterale.

Tutto ben

considerato, secondo il TCA, l’infortunio sub judice va giudicato meno

grave rispetto a quello occorso all’assicurata di cui alla STFA U 226/02 appena

menzionata, posto che, in quest’ultima fattispecie, l’attacco del cane aveva

colto di sorpresa l’interessata (visto che l’aggressione era avvenuta da

tergo), ella era rimasta in balia dell’animale per un tempo relativamente lungo

(una ventina di minuti), era stata fatta cadere a terra in due occasioni e

aveva riportato morsicature in diverse parti del corpo (segno che il cane aveva

infierito su di lei a più riprese).

Alla luce

della giurisprudenza suindicata il diritto a un'IMI dev'essere dunque di

principio negato - senza necessità di procedere a misure istruttorie ulteriori

in merito alla natura e al carattere durevole della menomazione psichica.

Tuttavia, come evidenziato anche dalla CO 1 (cfr. doc. V) è stata predisposta

una valutazione psichiatrica a cura del Dr. __________, il quale alla domanda

circa un’eventuale grado di menomazione dell’integrità psichica, si è così

espresso:

" Al momento attuale non sono presenti disturbi psichici giusitificanti

un’indennità per menomazione dell’integrità psichica secondo la tabella 19

della SUVA. Una risposta definitiva può tuttavia essere data dopo circa cinque

anni dall’evento infortunistico (vedi commentario alla tabella 19 SUVA)” (doc.

ZM-16).

Come

evidenziato dalla CO 1, in sede di risposta (cfr. doc. V, pag. 5), se in futuro

dovessero presentarsi dei disturbi psichici, il diritto all’IMI non si

modificherebbe comunque facendo difetto il nesso di causalità adeguata.

Sulla scorta

di quanto precede, è dunque a ragione che l’Istituto assicuratore ha accordato

un’IMI del 5% per la menomazione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti