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Decisione

35.2014.84

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 maggio 2015Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

I principi

relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla

giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53

LPGA (cfr. DTF 133 V 50, consid. 4.1; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004

consid. 5.3 in fine, U 149/03 del 22 marzo 2004 consid. 1.2., I 133/04 dell’8

febbraio 2005 consid. 1.2.).

Conformemente a un

principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,

l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è

senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (STFA I 512/05

del 3 maggio 2006, consid. 3 e riferimenti, confermata nella STF I 832/05 del

25 aprile 2007). Per giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per

il motivo che essa è manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione

giuridica esistente al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto

conto della prassi in vigore a quel momento (DTF 125 V 383 consid. 3 con

riferimenti).

Mediante la riconsiderazione,

si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente,

un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti. Un cambiamento

di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid.

4a/cc). Una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata

presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando

delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state

in modo inappropriato (STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con

riferimenti).

Per motivi legati alla

sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione

diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente le condizioni

poste a fondamento delle prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve

essere manifesta. In particolare, non si può parlare di un'inesattezza

manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di

condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento

riguardo a certi loro aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare

ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono

ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni

per procedere a una riconsiderazione non sono date (STF

9C_457/2008 del 3 febbraio 2009, consid. 4.2.1 con riferimento alla STF

9C_439/2007 del 28 febbraio 2008, consid. 3.1).

Nella presente

fattispecie, nella decisione su opposizione del 14 agosto 2014 l’Istituto

assicuratore si è esplicitamente rifiutato di entrare nel merito di una

eventuale domanda di riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2 LPGA.

Ora, per costante

giurisprudenza, l'amministrazione non può essere obbligata nè dagli

interessati, nè dai tribunali a effettuare una riconsiderazione (cfr. STFA I

61/04 del 20 settembre 2004, U 17/05 del 27 ottobre 2006, I 206/06 del 13 marzo

2007).

Il TCA deve pertanto

esimersi dall’esaminare questo aspetto.

Non resta, dunque, che da

valutare l'eventualità di una revisione processuale (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA).

2.3.4. L'amministrazione è tenuta a

procedere a una revisione processuale se si manifestano nuovi elementi o

nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica differente

(cfr. STFA C 227/03 del 23 marzo 2004, C 349/00 del 12 febbraio 2004, C 19/03 del 17 dicembre 2003, C 81/03 del 21 luglio 2003, C 354/01 del 7 marzo 2003; DTF 127 V 466, consid. 2c, p. 469 e la giurisprudenza ivi citata;

SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, consid. 3b,

p. 79 e 80).

Nuove,

secondo costante giurisprudenza federale, vanno considerate quelle circostanze

che si sono realizzate fino al momento in cui, nel procedimento principale,

allegazioni di fatto sarebbero ancora state lecite, ma che tuttavia, nonostante

sufficiente attenzione, erano sconosciute all’istante (cfr. STFA C 354/01 del 7

marzo 2003; DLA 1995, p. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.).

Inoltre, i

fatti nuovi devono essere rilevanti, ovverosia essere idonei a modificare la

base fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato

apprezzamento giuridico, a una diversa decisione (DTF 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a; RAMI 1991 K 855, p. 16; A. Grisel, Traité de droit

administratif, Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 942ss.; U.

Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 53, n. 10).

Relativamente alle nuove prove, va sottolineato che l'art. 53 cpv. 1

LPGA non fa menzione del fatto che esse debbano essere rilevanti. Ciò si spiega

ponendo mente alla circostanza che, alla luce dei quesiti fattuali spesso

complessi, il criterio della rilevanza dei mezzi di prova spesso è difficile da

chiarire (U. Kieser, op. cit., ad art. 53, n. 11).

I nuovi

mezzi di prova devono comunque essere tali da provare fatti nuovi importanti

che fondano la revisione o fatti che erano conosciuti nel procedimento

precedente, ma che non hanno potuto essere provati a detrimento dell'istante.

Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare fatti già allegati

anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver potuto produrli nella

precedente procedura.

Un mezzo di

prova è considerato come concludente, qualora si debba ammettere che avrebbe

condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l'assicuratore ne avesse

avuto conoscenza nella procedura amministrativa (STFA del 13 aprile 1993 nella

causa G.P.). In sostanza, il nuovo

mezzo di prova non deve solo servire ad apprezzare i fatti ma pure ad

accertarli (DTF 110 V 141, consid. 2). Non è pertanto sufficiente, ad esempio,

che una nuova perizia valuti in modo diverso una determinata fattispecie.

Occorrono, piuttosto, nuove circostanze, che facciano apparire oggettivamente

incompleta la base su cui si fonda la precedente decisione. Per la revisione di

una decisione non basta che, successivamente, il perito tragga, da fatti già

conosciuti, delle conclusioni differenti. Non costituisce neppure motivo di revisione

la circostanza che siano stati forse valutati in modo errato fatti già

conosciuti nella procedura principale. Occorre piuttosto che l'apprezzamento

non corretto sia avvenuto poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano

sconosciuti o rimasti non provati.

Nel caso di

specie, l’assicurato non ha fatto valere alcun motivo concreto di revisione,

motivo per il quale è a ragione che l’assicuratore LAINF ha considerato

l’istanza dell’interessato irricevibile.

Alla luce di quanto sopra

esposto, il TCA deve concludere che i disturbi a livello del rachide lombare e del

ginocchio sinistro non entrino in considerazione nella determinazione del diritto

alla rendita dell’assicurato per le conseguenze dell’infortunio dell’11 aprile

2011.

La richiesta di perizia

giudiziaria pluridisciplinare formulata dal patrocinatore del ricorrente, al

fine di valutare l’incidenza delle affezioni al rachide lombare e al ginocchio

sinistro sulla capacità lavorativa dell’interessato, non ha quindi ragion

d’essere.

2.4. Infortunio dell’11

aprile 2011 alla spalla destra

Questa Corte è chiamata a

esaminare se l’CO 1 era legittimata a dichiarare RI 1, per i soli postumi

infortunistici dell’evento dell’11 aprile 2011, abile al lavoro in misura del

100% nella sua attività a decorrere dal 31 gennaio 2012, oppure no.

Secondo

l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a

seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità

giornaliera.

Giusta

l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità,

totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o

nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di

lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili

in un’altra professione o campo d’attività.

Nella RAMI

2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di

incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità

contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi

dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

La questione

di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura

giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata

sulla base dei fatti forniti dal medico.

Spetta al

medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e

tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare

determinate funzioni.

Il medico

indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.

Determinante

ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque

l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro

che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2,

U 27 p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79

consid. 2).

L'assicurato

che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto

i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria

capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli

potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze di

volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione

nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,

considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da

ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid.

1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p.

393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de

la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).

2.4.1. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione

è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece

nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato

di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V

209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,

p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356,

p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da

medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore

probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).

Per

quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni

all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore

probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare

della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353,

consid. 3b/bb).

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a

proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.

Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

2.4.2. Nel caso di specie, dalla

documentazione agli atti emerge che RI 1 aveva lamentato già in passato dei

disturbi cronici alla spalla destra, che erano stati considerati di natura

prettamente degenerativa e che non impedivano comunque all’assicurato di poter

svolgere la propria attività di lancista al 100%.

In occasione della visita

di chiusura del 29 agosto 2007, il dr. __________, spec. FMH in chirurgia e a

quel momento medico di circondario, aveva indicato che l’esame RM del 22

settembre 2006 – che aveva rivelato segni tendinopatici al sopraspinato con

assottigliamento del tendine – aveva confermato il carattere puramente

degenerativo dell’affezione alla spalla destra, trattata chirurgicamente in

data 19 gennaio 2007 dal dr. __________, Capo-clinica di ortopedia e

traumatologia dell’Ospedale __________ di __________, con un’artrotomia con

débridement del tendine, acromio-plastica anterolaterale e sutura del

sopraspinato distale eseguite. Il dr. __________ aveva concluso che “in merito

Considerandi

alla spalla destra il signor RI 1 risulta abile al lavoro nella misura massima

possibile dal 3 settembre 2007”, ponendo quali limiti funzionali interessanti

l’arto superiore destro i seguenti: “sono da evitare le mansioni da svolgere

continuamente con la mano destra sopra la testa, l’uso di mazza, picco o

trapani di grandi dimensioni; l’assicurato può alzare dei pesi, impiegando

ambedue le braccia, fino a 25 chili fino all’altezza della vita; possono essere

alzati dei pesi dell’ordine di 5 chili impiegando ambedue le braccia anche

oltre l’altezza del petto” (doc. 23 fasc. 1).

Il dr. __________ aveva

inoltre ritenuto che l’assicurato non presentasse alcun danno all’integrità

netto in quanto la periartrosi omeroscapolare di media entità lamentata è di

natura esclusivamente degenerativa (doc. 62 fasc. 1).

In seguito, nella visita

medica del 7 aprile 2008, il dr. __________ non aveva riscontrato alcun

cambiamento, rilevando che per quanto riguarda la funzione oggettiva della

spalla destra “in occasione dell’esame medico approfondito odierno non è

riscontrabile un importante mutamento, segnatamente nessun peggioramento dello

stato locale (anzi un lieve miglioramento per quanto riguarda la spalla destra

in termini di articolarità)”. Il dr. __________ aveva concluso che l’assicurato

“in base ai referti clinici oggettivi è senz’altro in grado di riprendere tutte

le mansioni professionali descritte dettagliatamente dal lato ispettivo (2008)

in misura del 100%, per cui l’assicurato viene dichiarato abile in misura

normale entro il 14 aprile 2008” (doc. 82 fasc. 1).

Dopo l’evento

infortunistico dell’11 aprile 2011 interessante la spalla destra, l’assicurato

è stato nuovamente visitato dal servizio medico dell’assicuratore LAINF.

In esito alla visita

medica del 28 settembre 2011, il dr. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica e a quel momento medico di circondario, ha rilevato che “i reperti valutati

in data odierna in Agenzia sono esattamente sovrapponibili a quelli valutati in

occasione della visita di chiusura del 29 agosto 2007 dal dr. __________, dove

l’assicurato era ritenuto abile al lavoro in misura massima possibile ed in

particolare ritenuto abile al lavoro nella funzione di macchinista in galleria”

(doc. 42 pag. 4 fasc. 2).

Il dr. __________ prima di

potersi esprimere in maniera definitiva ha comunque ritenuto opportuno “vedere

le risonanze precedenti al fine di confrontarle con quella eseguita il 9 maggio

2011” (doc. 42 fasc. 2).

Nell’apprezzamento medico del

9.

novembre 2011, il dr. __________, dopo avere raffrontato le risonanze

magnetiche della spalla eseguite in data 18 aprile 2007, in data 11 marzo 2008 e il 9 maggio 2011, ha concluso che “le immagini valutate delle 3

risonanze sono esattamente identiche”, “per cui si può sostenere anche in base

al risultato delle immagini radiologiche che l’assicurato può essere

considerato abile al lavoro nella misura massima possibile e non vi è un

peggioramento che giustifichi un’ulteriore inabilità lavorativa” (doc. 52 fasc.

2).

Il TCA non ha motivo per

distanziarsi da questa valutazione del dr. __________, suffragata dagli esiti

degli esami strumentali eseguiti nel tempo e che non è stata smentita tramite

la presentazione di referti medici oggettivi in grado di metterne in dubbio

l’attendibilità.

Tale non può, in

particolare, essere considerata la presa di posizione del 7 marzo 2012 con la

quale il dr. __________, spec. FMH in medicina fisica e riabilitazione presso

l’Ospedale di __________, ha contestato la valutazione del dr. __________,

rilevando che “occorre però tener presente, al di là del puro risultato

dell’esame radiologico, che il trauma subìto dal paziente in data 11 aprile

2011.

lavorando in __________ a __________ ha avuto un impatto importante su una

situazione anatomica già precaria legata al pregresso intervento di sutura

della cuffia dei rotatori e ri acromionplastica del gennaio 2007. Le

conseguenze dirette di questo trauma sono state un peggioramento del dolore e

delle possibilità funzionali della spalla”, confermando un’inabilità lavorativa

del 50% “in quanto le possibilità di utilizzazione pratica della spalla sopra i

range articolari sopra riportati e l’insorgenza sistematica del dolore oltre

l’orizzontale” non consentono all’assicurato di lavorare a tempo pieno (doc. 88

fasc. 2).

Chiamato ad esprimersi in

merito alle critiche del dr. __________, il dr. __________, nell’apprezzamento medico

del 12 giugno 2012, ha ribadito la correttezza della propria precedente

valutazione, evidenziando quanto segue:

" (…)

In sostanza il dr. __________ dichiara che il trauma alla spalla

ha peggiorato i dolori lamentati dall’assicurato e ha peggiorato la situazione

della spalla in modo direzionale. Per poter sostenere queste affermazioni ci

vogliono però dei dati oggettivabili. Ora per sua stessa natura il dolore non è

oggettivabile ma è legato alla soggettività. La capacità lavorativa di un

assicurato deve essere valutata in base ai reperti oggettivabili. In occasione

della mia visita medico-circondariale avevo constatato un reperto locale

esattamente sovrapponibile al 100% con quanto constatato in precedenza in due

occasioni da parte del collega __________ (nel 2007 e nel 2008). Per scrupolo

mi ero ancora procurato le immagini di risonanza magnetica della spalla destra

effettuate in precedenza e le avevo poi confrontate con la risonanza magnetica

della spalla destra effettuata nel mese di maggio 2011. Le immagini erano

risultate esattamente sovrapponibili. Risulta quindi dall’esame clinico da me

effettuato e dal confronto degli esami di risonanza magnetica che l’infortunio

avvenuto l’11.04.2011 ha provocato una semplice contusione della spalla destra

senza provocare ulteriori lesioni morfologiche oggettivabili delle strutture

della spalla. La capacità lavorativa va valutata in base ai referti

oggettivabili e non in base alle semplici asserzioni di dolore che anche se

prese sul serio vanno comunque sempre messe in relazione ai reperti

oggettivabili. Dopo la chiusura del 29.08.2007 l’assicurato era ritenuto abile al

lavoro con un rendimento del 100% senza pause supplementari osservando le

limitazioni menzionate (il dr. __________ riteneva che l’assicurato doveva

evitare le mansioni da svolgere continuamente con la mano destra sopra la

testa, doveva evitare l’uso di mazza, picco o trapani di grandi dimensioni e

poteva sollevare pesi impiegando ambedue le braccia fino al massimo di 25 chili

fino all’altezza della vita). Queste limitazioni sono tuttora valide in quanto

non vi è stato né un miglioramento né un peggioramento dello status

oggettivabile alla spalla destra. Del resto il dr. __________ nei suoi

certificati dove esprime le limitazioni dell’assicurato si esprime esattamente

nello stesso modo e elenca le stesse limitazioni, in particolare

l’impossibilità di lavorare con le braccia al di sopra della testa. Ora, se

dalla visita medica di chiusura del 29.08.2007 l’amministrazione ha ritenuto

che l’assicurato potesse essere ritenuto abile al lavoro nella misura del 100%

nelle mansioni professionali descritte (attività di lancista dove doveva

manovrare la macchina che serviva a spruzzare il beton sulle pareti di gallerie

in fase di costruzione), l’assicurato può anche essere ritenuto abile

nell’attività di autista e può eseguire tutti i lavori se rispetta le

limitazioni già espresse in occasione della visita di chiusura del 2007.

Infatti non essendoci cambiamenti strutturali anatomici supplementari a quelli

già conosciuti sin dal 2007 l’esigibilità rimane la stessa.”

(Doc. 88 fasc. 2, sottolineatura della redattrice)

Questo Tribunale concorda

con le considerazioni del dr. __________, ben motivate e convincenti, che, del

resto, trovano un’ennesima conferma anche negli esami strumentali eseguiti dal

dr. __________ nel mese di settembre 2014.

Dal referto del 20 ottobre

2014, infatti, emerge che il dr. __________, rispondendo ad una richiesta del

legale dell’assicurato, ha rivalutato la situazione clinica e radiologica

dell’interessato tramite una RM della spalla destra del 22 settembre 2014, la

quale ha messo in evidenza, in particolare, “non evidenti lesioni

post-traumatiche alle strutture ossee. Da notare che i reperti non sono

modificati in modo significativo rispetto ad un esame precedente di maggio 2011,

dove già erano segnalate le alterazioni del tendine del sovraspinoso,

l’assottigliamento sub-acromiale e le iniziali note di borsite sub-acromiale”

(doc. B2, sottolineatura della redattrice).

Va qui nuovamente

ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, in materia di assicurazione

contro gli infortuni, i disturbi risentiti dall'assicurato vengono di principio

presi in considerazione soltanto nella misura in cui procedono da un danno

alla salute oggettivamente dimostrabile.

Nei casi in cui i dolori

lamentati non possono trovare una sufficiente correlazione sul piano oggettivo,

la decisione non può che essere sfavorevole all'interessato. In effetti,

qualora non sia stata individuata, dal profilo medico-scientifico, l'origine

dei disturbi, il giudice delle assicurazioni sociali - a maggior ragione - non

può riconoscere l'esistenza di una relazione di causalità naturale con l'evento

traumatico assicurato (in vedano, in questo senso, la STCA 35.2002.4 del 22

settembre 2003, 35.2003.26 del 28 luglio 2003, 35.2002.49 del 25 novembre 2002,

confermata dal TFA con sentenza U 14/03 del 28 luglio 2004, 35.1999.90 del 13

settembre 2001, confermata dal TFA con sentenza U 347/01 del 9 gennaio 2003,

35.1998.57

del 21 settembre 2000, confermata dal TFA con giudizio U 429/00 del

13.

marzo 2001, 35.1998.61 del 22 febbraio 1999 e 35.1998.10 del 19 febbraio

1999; cfr., inoltre, U. Meyer-Blaser, art. cit., p. 105s.: “Lässt sich der

medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen organischer Befunde,

ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden und die Ursächlichkeit

der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen Befundes, nach

derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen

Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, entfällt

insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres” - il

corsivo è della redattrice).

Ora, il TF ha precisato

che per poter parlare di lesioni traumatiche oggettivabili dal

punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere confermati da

indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o di immagine

radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente (STF

8C_310/2011 del 5 settembre 2011 consid. 4.1,8C_421/2009 del 2 ottobre 2009

consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).

Pertanto, ritenuto che nel

caso di specie gli esami strumentali hanno dimostrato l’esistenza di una

situazione esattamente sovrapponibile a quella valutata dal dr. __________ nel

2007, il TCA non può che ritenere l’assicurato pienamente abile al lavoro nelle

sue precedenti attività di lancista e di autista, come espressamente indicato

dal dr. __________.

Quanto al fatto, sollevato

in sede ricorsuale, che nell’ambito della valutazione peritale eseguita per

conto dell’assicuratore malattia il dr. __________ abbia attestato una capacità

lavorativa del 75% nell’attività di autista, questo Tribunale sottolinea che tale

apprezzamento tiene conto anche di aspetti extra-infortunistici, motivo per il

quale non è in grado di mettere in discussione quanto valutato dal dr. __________

(cfr. doc. XIII/1, nel quale, quali diagnosi invalidanti, vengono citate

“sindrome algica accentuata sotto carico, diminuzione della resistenza agli

sforzi, limitazione funzionale al di sopra dell’orizzontale e in rotazione

spalla destra; stato dopo contusione l’11.4.2011; stato dopo inserzione del

sovra-spinato e acromio-plastica il 19.1.2007; sindrome vertebrale,

rispettivamente spondilogena lombare in presenza di disfunzioni plurisegmentali

lombari-inferiori e lombo-sacrali in un contesto di alterazioni degenerative;

deficit funzionale terminale nelle posizioni estreme in flessione e rotazione,

movimenti “più legati” anca sinistra nel contesto di un potenziale incipiente

quadro degenerativo; sindrome algica sotto carico clinicamente focalizzata

femoro-patellare ginocchio sinistro, stato dopo pregresso intervento;

ipoacusia”).

Il TCA non ritiene

condivisibili nemmeno le critiche sollevate in sede ricorsuale dal

patrocinatore del ricorrente a proposito della presunta inesigibilità per

l’assicurato dell’attività di autista, in quanto i disturbi uditivi che lo

affliggono (ipoacusia e tinnitus) ne limiterebbero “la capacità di condurre

veicoli a titolo professionale al di fuori di un cantiere quale quello dell’__________.

Nel traffico di tutti i giorni l’attività professionale quale autista non può

essere svolta da una persona che soffre di siffatti importanti problemi

all’udito” (doc. I).

Ora, è vero che, come

indicato nella decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 non si è mai espresso

in buona e dovuta forma in merito ai disturbi ORL, per cui, in mancanza di una

decisione, l’assicuratore LAINF non può entrare nel merito delle problematiche

uditive (doc. A2).

D’altra parte non va

tuttavia ignorato che nella visita medica del 24 febbraio 2010, il dr. __________

aveva indicato che “per quanto attiene al tinnitus, ritengo che questo non

comprometta in modo rilevante la capacità lavorativa dell’assicurato, tinnitus

che per sua natura non è oggettivabile e che inoltre è comunque insorto ben 2

settimane dopo l’infortunio” (doc. 56 fasc. 3).

Inoltre, in data 7

febbraio 2012, l’assicurato è stato sottoposto ad una visita specialistica da

parte del dr. __________, spec. FMH in otorinolaringoiatria della divisione

medica CO 1 di __________, il quale ha ritenuto fortemente improbabile che l’ipoacusia

sia una conseguenza dell’infortunio del 2009, visto che era già presente nel

2005.

Infatti, nel referto del 4 settembre 2009 il dr. __________, spec. FMH

ORL, aveva riscontrato una ipoacusia pantonale bilaterale, aggiungendo

espressamente “in confronto all’audiometria del 24 febbraio 2005 con poco

cambiamento (doc. 35 fasc. 3). Il dr. __________ ha pure ritenuto improbabile

che il tinnitus dell’assicurato sia la conseguenza di un infortunio, ritenendolo

legato alla perdita uditiva che si è verificata in maniera importante tra

settembre 2009 e giugno 2011 e quindi non legata ad un evento infortunistico

(doc. 88 fasc. 3).

Questo Tribunale ritiene

pertanto che l’ipoacusia e il tinnito non siano tali da inficiare la capacità

lavorativa dell’assicurato nella sua attività di autista.

2.5

Il ricorrente ha chiesto di

essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito

patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, VI).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (STF 9C_196/2012 del 20 aprile 2012; DTF 125 V 202 consid. 4a,

372.

consid. 5b e riferimenti).

Per valutare se un

assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si

tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48

consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

Al minimo esecutivo

va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U

102/04 del 20 settembre 2004).

Nella presente fattispecie,

dalle carte processuali risulta che il ricorrente, sposato, che

vive da solo (moglie vive in Italia), disoccupato, dispone, quali entrate,

delle indennità di disoccupazione di fr. 4'426.80 mensili e della rendita AI di

fr. 92 mensili (cfr. doc. VI/bis).

L’assicurato

non ha dichiarato alcuna sostanza.

Dalla documentazione agli

atti prodotta dall’assicurato unitamente al certificato per l’ammissione

all’assistenza giudiziaria e, in particolare, dal formulario “calcolo

dell’eccedenza mensile di budget” sottoscritto da RI 1 in data 13 settembre

2010.

al fine di ottenere un credito da parte di __________, emerge che lo

stesso disponeva già a quel momento, con un reddito netto totale di fr. 3'624 -

e quindi notevolmente inferiore rispetto a quello indicato ora nel certificato

per l’ammissione all’assistenza giudiziaria - di un’importante eccedenza

mensile di fr. 1’232.85.

Alla luce di questa

circostanza, occorre quindi concludere che l’assicurato, nonostante il debito

di fr. 815 mensili nei confronti di __________ – il quale, comunque, non può

essere preso in considerazione in quanto debito ordinario, visto che, secondo

la giurisprudenza, non possono di principio essere ritenute le spese per

l’estinzione di debiti ordinari, non destinati al mantenimento corrente

dell’istante e della sua famiglia (cfr. STFA B 45/05 del 13 aprile 2006 consid.

7.2.2

e riferimenti ivi menzionati) - continui a disporre di un’eccedenza

mensile.

Il

requisito dell’indigenza non è quindi dato. Non dovendo di conseguenza essere

esaminati gli altri requisiti, l’istanza di assistenza giudiziaria dev’essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, per quanto

ricevibile, è respinto.

2. La domanda di assistenza

giudiziaria è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti