35.2014.84
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4 maggio 2015Italiano38 min
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Raccomandata
Incarto
n.
35.2014.84
cr
Lugano
4 maggio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini,
vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 settembre 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 14 agosto 2014 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 15 luglio 2006, RI 1
– allora dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di minatore
(lancista) e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 -
è rimasto vittima di un trauma contusivo/distorsivo al ginocchio sinistro e
alla spalla destra.
L’Istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, l’amministrazione, con decisione formale
dell’11 aprile 2008, ha dichiarato l’assicurato completamente abile al lavoro
nella sua precedente professione e non più bisognoso di ulteriori cure mediche
a far tempo dal 14 aprile 2008 (doc. 87 fasc. 1).
La decisione formale
appena citata è cresciuta in giudicato incontestata.
1.3. Il 29 maggio 2008, l’__________,
rappresentante dell’assicurato, ha invitato l’assicuratore infortuni a disporre
un incontro per “… chiarire in cosa consisteva effettivamente l’attività svolta
dal nostro rappresentato presso il cantiere di Sedrun” e ciò allo scopo di “…
valutare se effettivamente può riprendere l’attività che svolgeva in precedenza
oppure, come riteniamo che presumibilmente sia il caso, debba poter svolgere
un’attività confacente a quanto anche il vostro medico di fiducia ha indicato.”
(doc. 98 fasc. 1).
Con decisione formale del
21 novembre 2008 - poi confermata il 5 gennaio 2009 in sede di opposizione (cfr. doc. 111 fasc. 1) - l’CO 1 ha dichiarato che i presupposti per
procedere a una revisione processuale della decisione dell’11 aprile 2008 non
erano adempiuti (doc. 108 fasc. 1).
1.4. Nel corso del mese di agosto
2009, RI 1 ha presentato una seconda domanda di revisione della decisione
formale dell’11 aprile 2008, questa volta fondata sulla circostanza che
l’Ufficio AI aveva nel frattempo fissato il grado della sua invalidità al 33%,
e ciò in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi (cfr. doc.
117 fasc. 1).
L’Istituto assicuratore ha
respinto l’istanza di revisione con decisione formale del 5 ottobre 2009 (doc.
118 fasc. 1), poi confermata con decisione su opposizione del 3 dicembre 2009
(doc. 121 fasc. 1).
Con sentenza 35.2009.122
dell’11 febbraio 2010, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha
confermato la correttezza della decisione su opposizione del 3 dicembre 2009
(doc. 122 fasc. 1).
Da notare, per inciso, che
con sentenza 32.2009.157 dell’11 febbraio 2010, il TCA ha annullato la
decisione del 7 agosto 2009 con la quale l’amministrazione aveva fissato il
grado di invalidità al 33% e ha rinviato gli atti all’UAI per effettuare
ulteriori accertamenti in considerazione della presenza di dolori lombari.
Con decisione del 18
febbraio 2011, l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato una rendita intera dal
1° settembre 2007, un quarto di rendita dal 1° agosto 2008, una rendita intera
dal 1° giugno 2009 e un quarto di rendita di invalidità, per un grado AI del
41%, a partire dal 1° aprile 2010 (doc. 123 fasc. 1).
1.5. In data 20 marzo 2009
l’assicurato è scivolato uscendo dalla doccia, riportando, a seguito della
caduta, un trauma contusivo a livello del rachide lombare.
Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, in data 1° marzo 2010, l’CO 1 ha comunicato
all’assicurato che eventuali cure e/o incapacità lavorative dopo il 24 febbraio
2010 non sono più a carico dell’assicuratore infortuni, ma a carico dell’assicuratore
malattia dato che, secondo il parere del medico di circondario del 24 febbraio
2010, il nesso causale fra i disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio
del 20 marzo 2009 è da considerarsi estinto (doc. 57 fasc. 3).
1.6. In data 11 aprile 2011
l’assicurato, nel frattempo attivo (dal 1° dicembre 2010) quale autista presso
l’impresa __________, è stato vittima di una caduta sul lavoro, che ha
interessato la spalla destra.
Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, l’amministrazione, con decisione formale del 12
aprile 2012, ha dichiarato l’assicurato, per i soli postumi infortunistici, completamente
abile al lavoro nella sua attività di autista e non più bisognoso di ulteriori
cure mediche a far tempo dal 31 gennaio 2012 (doc. 97 fasc. 2).
A seguito dell’opposizione
interposta per conto dell’assicurato dallo studio legale __________, prima
(doc. 106 fasc. 2) e dall’avv. RA 1, dopo (doc. 158 e 186 fasc. 2),
l’assicuratore infortuni, in data 14 agosto 2014, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 189 fasc. 2).
1.7. Con tempestivo ricorso del 15
settembre 2014, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto che,
annullata la decisione su opposizione impugnata, venga riconosciuta una rendita
di invalidità superiore al 60% e un’IMI superiore al 25%.
Il rappresentante legale
dell’assicurato ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).
Sostanzialmente, per
quanto concerne i problemi alla spalla destra, il patrocinatrice del ricorrente
ha rimproverato all’assicuratore LAINF di avere condiviso il parere del proprio
medico di circondario, dr. __________, secondo il quale la situazione era da
considerarsi sovrapponibile a quanto valutato in precedenza (nel 2007 e nel
2008) dal dr. __________, senza tener conto del peggioramento del dolore e
delle possibilità funzionali della spalla constatati invece dal dr. __________.
Il legale ha aggiunto che,
del resto, un peggioramento della situazione valetudinaria dell’assicurato
emerge anche dal fatto che nel 2010 il dr. __________ aveva attestato una
capacità lavorativa del 100% in attività adeguate, mentre dopo l’infortunio del
2011 il dr. __________ ha attestato una capacità lavorativa del 75% quale
autista, attività ritenuta – a torto secondo l’avv. RA 1 – esigibile
dall’assicuratore LAINF.
Il patrocinatore del
ricorrente ha quindi concluso che “manca agli atti una recente, completa e
approfondita valutazione specialistica (ortopedica e neurologica) volta a determinare
se effettivamente vi sono o meno lesioni e limitazioni oggettivabili alla
spalla destra, le limitazioni che esse comportano, rispettivamente se lo stato
clinico (nel suo insieme e non solo in relazione alle RM) sia o meno
sovrapponibile con quello del 2007 per quanto attiene alle problematiche alla
spalla destra”.
Il legale ha poi
contestato che l’assicurato possa ancora svolgere l’attività di autista, alla
luce dei suoi disturbi di natura somatica alla spalla destra, così come “delle
affezioni ORL (ipoacusia e tinnitus), che ne limitano la capacità di condurre
veicoli a titolo professionale al di fuori di un cantiere quale quello dell’__________”,
chiedendo che il reddito da invalido venga quindi fissato facendo riferimento
ad attività semplici e ripetitive, con conseguente diritto, stante l’elevato
reddito da valido, ad una rendita di invalidità superiore al 60%.
Quanto ai disturbi di
natura ORL di cui soffre l’assicurato, il patrocinatore del ricorrente ha
chiesto che “la CO 1 abbia a pronunciarsi in merito, previa istruttoria,
ritenuto come i problemi ORL siano in nesso di causalità naturale con
l’infortunio e/o con l’esposizione professionale al rumore, valendo il presente
quale ricorso per denegata giustizia, giacché non si comprende perché negli
anni la CO 1 non abbia già deciso anche in merito a tale aspetto, ritardando
oltremodo la definizione dei diritti dell’assicurato”.
Infine, il legale ha
chiesto che tutti i disturbi che affliggono l’assicurato (problemi al
ginocchio, alla spalla, alla schiena e affezioni ORL) e che avrebbero dovuto
essere oggetto di una valutazione globale da parte dell’assicuratore LAINF
vengano approfonditi tramite una perizia giudiziaria, o, sussidiariamente,
tramite un rinvio degli atti all’amministrazione (doc. I).
1.8. In data 13 ottobre 2014, il
legale del ricorrente ha trasmesso al TCA il certificato per l’ammissione
all’assistenza giudiziaria, con la relativa documentazione (doc. VI + bis).
1.9. L’CO 1, in risposta, ha
postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VII).
1.10. In data 22 ottobre 2014, il
patrocinatore del ricorrente ha trasmesso al TCA della documentazione medica,
ribadendo che il dolore e le limitazioni funzionali dell’assicurato alla spalla
destra, così come la situazione al ginocchio sinistro, debbano essere presi in
considerazione dall’assicuratore LAINF, chiedendo nuovamente l’“assunzione di
una perizia medico-valetudinaria volta a determinare le reali ed effettive
limitazioni funzionali del signor RI 1 e della sua residua capacità lavorativa
per tutte le conseguenze infortunistiche” (doc. IX + B1-3).
1.11. Con osservazioni del 3
novembre 2014, l’assicuratore infortuni convenuto ha rilevato che “quanto
prodotto da controparte nulla apporta di nuovo”, riconfermandosi “appieno nelle
considerazioni e conclusioni già introdotte” (doc. XI).
Questa presa di posizione
dell’assicuratore LAINF è stata trasmessa al ricorrente (doc. XII), per conoscenza.
1.12. In corso di causa il TCA ha
chiesto e ottenuto dall’assicuratore LAINF copia della valutazione medico-peritale
del 26 febbraio 2012 eseguita per conto dell’assicuratore malattia dal dr. __________,
citata nella decisione su opposizione impugnata, così come nell’atto
ricorsuale, ma assente nella documentazione agli atti (doc. XIII + 1).
2.1. Con la propria impugnativa, il
patrocinatore dell’assicurato ha chiesto – peraltro senza fornire motivazione
alcuna al riguardo - anche l’attribuzione di un’IMI superiore al 25% (doc. I).
Ora, secondo costante
giurisprudenza, la decisione impugnata costituisce il presupposto e il
contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF
9C_1011/2010 del 15 dicembre 2011; STF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010; STF
8C_360/2010 del 30 novembre 2010; STF 9C_551/2009 del 28 luglio 2009; DTF 131 V
164; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi
citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Nella concreta evenienza,
nella decisione su opposizione qui impugnata, l’assicuratore infortuni non si è
espresso riguardo all’IMI, motivo per il quale questo Tribunale non può entrare
nel merito di tale domanda, da considerare irricevibile.
2.2. Oggetto della lite è la
questione di sapere se l’interessato ha diritto ad una rendita d’invalidità in
relazione agli esiti dell’infortunio dell’11 aprile 2011.
Preliminarmente, questa
Corte è, però, tenuta a valutare quali siano le patologie che entrano in
considerazione al fine di poter determinare il diritto alla rendita dell’assicurato,
con riferimento in particolare ai disturbi al rachide lombare e al ginocchio sinistro
fatti valere dal patrocinatore dell’assicurato.
2.3. Disturbi al rachide
lombare e al ginocchio sinistro
Nella decisione su
opposizione impugnata, l’assicuratore infortuni ha indicato che “per quanto
riguarda il rachide, la CO 1 __________ in data 1.3.2010, facendo capo alla
valutazione del 24.2.2010 del medico di circondario, ha dichiarato estinta la
causalità”. L’RA 2 ha indicato che essendo tale comunicazione, da considerare
una decisione informale, cresciuta in giudicato dato che non è stata richiesta
dall’assicurato l’emanazione di una decisione formale, all’interessato restano
aperti unicamente i rimedi straordinari di diritto (riconsiderazione
o revisione processuale). L’assicuratore LAINF ha concluso che non
intende entrare nel merito della domanda di riconsiderazione, mentre l’istanza
di revisione deve essere considerata irricevibile, non avendo l’assicurato
fatto valere alcun motivo concreto di revisione (doc. A2).
Il patrocinatore del
ricorrente, dal canto suo, ha contestato che vi sia stata una decisione
informale e che la stessa sia cresciuta in giudicato, ritenendo che i disturbi
al ginocchio sinistro e al rachide lombare avrebbero dovuto essere oggetto di
una perizia pluridisciplinare da parte dell’assicuratore LAINF e, ora, di una
perizia pluridisciplinare giudiziaria (doc. I).
2.3.1. Per l'art. 49
cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con
l'interessato, l'assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia
di prestazioni, crediti e ingiunzioni.
L'art. 51
cpv. 1 LPGA precisa che le prestazioni, i crediti e le ingiunzioni che non sono
contemplati nell'articolo 49 capoverso 1 possono essere sbrigati con una
procedura semplificata.
In virtù di
tale disposizione (e dell'art. 124 OAINF) le decisioni di assegnazione di
indennità giornaliere LAINF possono essere emanate, come avvenuto nel caso
concreto, informalmente (sentenza 8C_99/2008 del 26 novembre 2008 consid. 3.2).
In materia di indennità
giornaliera l’Alta Corte, in una STF 8C_14/2011 del 13 aprile 2011 consid. 5, ha già avuto modo di decidere che il termine per contestare un conteggio è di tre mesi, a
differenza ad esempio della chiusura di un caso senza decisione formale, per il
quale il termine è di un anno.
In
difetto di una reazione entro i termini, la decisione informale diventa valida,
così come se fosse stata emanata una decisione in buona e dovuta forma (DTF 134
V 145; STF 8C_738/2007 del 26 marzo 2008 consid. 6.2.) e cresce in giudicato
(U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, N6 ad art. 51 LPGA).
Nella DTF 134 V 145 l’Alta
Corte ha rilevato che se l'assicuratore ha comunicato a torto il
rifiuto (parziale o integrale) di prestazioni non già nella forma di una
decisione formale, ma in modo informale, e la persona interessata non accetta
il disposto rifiuto, quest'ultima deve di principio manifestare il proprio
disaccordo entro il termine di un anno. In tale ipotesi l'assicuratore
emanerà una decisione formale, contro la quale è data la facoltà di presentare
opposizione. Senza tempestiva reazione, la decisione de facto acquisisce
forza di cosa giudicata, così come se fosse stata emanata correttamente in
ossequio all'art. 51 cpv. 1 LPGA.
2.3.2. Chiamato a pronunciarsi, il
TCA non può condividere le critiche ricorsuali, per i motivi qui di seguito
esposti.
Dagli atti risulta,
infatti, che in esito alla visita medica circondariale del 23 febbraio 2010, il
dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e a quel momento medico di
circondario dell’assicuratore convenuto, aveva concluso che “per la
problematica al ginocchio sinistro e alla spalla destra, non essendo
intervenuti dei cambiamenti di rilievo ma essendoci addirittura stato un lieve
miglioramento allo status clinico, l’assicurato non necessita di cure
particolari e inoltre fa stato una capacità lavorativa completa. Per i problemi
alla schiena, come del resto attestato dal dr. __________, l’assicurato può
anche essere considerato abile al lavoro al 100% dal punto di vista
reumatologico. Inoltre, ad 11 mesi dall’infortunio, dopo trauma banale con
caduta dalla propria altezza e dopo che sono state eseguite tutte le cure del
caso, in assenza di lesioni post-traumatiche, ma in presenza di lesioni di tipo
degenerativo, la causalità può essere considerata definitivamente estinta”
(doc. 56 fasc. 3).
Con comunicazione del 1°
marzo 2010, l’assicuratore infortuni ha quindi informato l’assicurato che “in
base alla valutazione del nostro medico di circondario del 24.2.2010, in nesso
causale tra i disturbi da lei accusati e l’infortunio in parola è da
considerarsi estinto” (doc. 57 fasc. 3).
Ricevuta tale
comunicazione, l’assicurato non ha richiesto l’emanazione di una decisione
formale munita dei relativi rimedi di giudizio e questo nonostante fosse
patrocinato (cfr. nota telefonica del 2 marzo 2010, nella quale il funzionario
incaricato ha indicato che l’interessato “ha già fissato appuntamento dal
proprio rappresentante legale”, doc. 58 fasc. 3) e malgrado che il
rappresentante legale (a quel momento il __________) avesse richiesto e
ottenuto, in data 3 marzo 2010, copia della valutazione medica del 24 febbraio
2010 del medico di circondario dell’assicuratore LAINF (doc. 61 fasc. 3).
L’emanazione di una
decisione formale non è neppure stata richiesta dall’avv. __________ - divenuto
in seguito patrocinatore dell’assicurato come da procura del 4 marzo 2010 – il
quale ha avuto modo di analizzare tutto l’incarto concernente l’interessato
(doc. 65 fasc. 3), senza poi inoltrare né una richiesta di emanazione di una
decisione formale, né delle osservazioni in merito alla valutazione del dr. __________
del 24 febbraio 2010 o alla comunicazione dell’CO 1 del 1° marzo 2010.
Analogo comportamento ha
poi tenuto l’avv. __________, divenuto patrocinatore dell’assicurato in data 18
aprile 2011 (doc. 78a fasc. 3) a seguito del nuovo infortunio subìto da RI 1 in
data 11 aprile 2011.
Pertanto, questo Tribunale
ritiene che, come correttamente indicato dall’assicuratore LAINF, la decisione de
facto del 1° marzo 2010, mediante la quale l’assicuratore resistente aveva
dichiarato estinto il nesso causale tra i disturbi dell’assicurato e l’infortunio
del 20 marzo 2009, ha nel frattempo acquisito forza di cosa giudicata, non
essendo stata contestata entro i termini previsti (cfr. consid. 2.3.1.).
Alla luce di
quanto precede, la decisione del 1° marzo 2010 potrebbe
quindi essere rimessa in questione soltanto attraverso i rimedi straordinari
di diritto (riconsiderazione o revisione processuale).
2.3.3. Ai sensi
dell’art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione
formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se
l’assicurato o l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o
nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
D’altro canto,
l’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione
formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e
se la loro rettifica ha una notevole importanza (cpv. 2).
Fatti
I principi
relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla
giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53
LPGA (cfr. DTF 133 V 50, consid. 4.1; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004
consid. 5.3 in fine, U 149/03 del 22 marzo 2004 consid. 1.2., I 133/04 dell’8
febbraio 2005 consid. 1.2.).
Conformemente a un
principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,
l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è
senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (STFA I 512/05
del 3 maggio 2006, consid. 3 e riferimenti, confermata nella STF I 832/05 del
25 aprile 2007). Per giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per
il motivo che essa è manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione
giuridica esistente al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto
conto della prassi in vigore a quel momento (DTF 125 V 383 consid. 3 con
riferimenti).
Mediante la riconsiderazione,
si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente,
un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti. Un cambiamento
di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid.
4a/cc). Una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata
presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando
delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state
in modo inappropriato (STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con
riferimenti).
Per motivi legati alla
sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione
diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente le condizioni
poste a fondamento delle prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve
essere manifesta. In particolare, non si può parlare di un'inesattezza
manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di
condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento
riguardo a certi loro aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare
ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono
ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni
per procedere a una riconsiderazione non sono date (STF
9C_457/2008 del 3 febbraio 2009, consid. 4.2.1 con riferimento alla STF
9C_439/2007 del 28 febbraio 2008, consid. 3.1).
Nella presente
fattispecie, nella decisione su opposizione del 14 agosto 2014 l’Istituto
assicuratore si è esplicitamente rifiutato di entrare nel merito di una
eventuale domanda di riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2 LPGA.
Ora, per costante
giurisprudenza, l'amministrazione non può essere obbligata nè dagli
interessati, nè dai tribunali a effettuare una riconsiderazione (cfr. STFA I
61/04 del 20 settembre 2004, U 17/05 del 27 ottobre 2006, I 206/06 del 13 marzo
2007).
Il TCA deve pertanto
esimersi dall’esaminare questo aspetto.
Non resta, dunque, che da
valutare l'eventualità di una revisione processuale (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA).
2.3.4. L'amministrazione è tenuta a
procedere a una revisione processuale se si manifestano nuovi elementi o
nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica differente
(cfr. STFA C 227/03 del 23 marzo 2004, C 349/00 del 12 febbraio 2004, C 19/03 del 17 dicembre 2003, C 81/03 del 21 luglio 2003, C 354/01 del 7 marzo 2003; DTF 127 V 466, consid. 2c, p. 469 e la giurisprudenza ivi citata;
SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, consid. 3b,
p. 79 e 80).
Nuove,
secondo costante giurisprudenza federale, vanno considerate quelle circostanze
che si sono realizzate fino al momento in cui, nel procedimento principale,
allegazioni di fatto sarebbero ancora state lecite, ma che tuttavia, nonostante
sufficiente attenzione, erano sconosciute all’istante (cfr. STFA C 354/01 del 7
marzo 2003; DLA 1995, p. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.).
Inoltre, i
fatti nuovi devono essere rilevanti, ovverosia essere idonei a modificare la
base fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato
apprezzamento giuridico, a una diversa decisione (DTF 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a; RAMI 1991 K 855, p. 16; A. Grisel, Traité de droit
administratif, Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 942ss.; U.
Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 53, n. 10).
Relativamente alle nuove prove, va sottolineato che l'art. 53 cpv. 1
LPGA non fa menzione del fatto che esse debbano essere rilevanti. Ciò si spiega
ponendo mente alla circostanza che, alla luce dei quesiti fattuali spesso
complessi, il criterio della rilevanza dei mezzi di prova spesso è difficile da
chiarire (U. Kieser, op. cit., ad art. 53, n. 11).
I nuovi
mezzi di prova devono comunque essere tali da provare fatti nuovi importanti
che fondano la revisione o fatti che erano conosciuti nel procedimento
precedente, ma che non hanno potuto essere provati a detrimento dell'istante.
Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare fatti già allegati
anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver potuto produrli nella
precedente procedura.
Un mezzo di
prova è considerato come concludente, qualora si debba ammettere che avrebbe
condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l'assicuratore ne avesse
avuto conoscenza nella procedura amministrativa (STFA del 13 aprile 1993 nella
causa G.P.). In sostanza, il nuovo
mezzo di prova non deve solo servire ad apprezzare i fatti ma pure ad
accertarli (DTF 110 V 141, consid. 2). Non è pertanto sufficiente, ad esempio,
che una nuova perizia valuti in modo diverso una determinata fattispecie.
Occorrono, piuttosto, nuove circostanze, che facciano apparire oggettivamente
incompleta la base su cui si fonda la precedente decisione. Per la revisione di
una decisione non basta che, successivamente, il perito tragga, da fatti già
conosciuti, delle conclusioni differenti. Non costituisce neppure motivo di revisione
la circostanza che siano stati forse valutati in modo errato fatti già
conosciuti nella procedura principale. Occorre piuttosto che l'apprezzamento
non corretto sia avvenuto poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano
sconosciuti o rimasti non provati.
Nel caso di
specie, l’assicurato non ha fatto valere alcun motivo concreto di revisione,
motivo per il quale è a ragione che l’assicuratore LAINF ha considerato
l’istanza dell’interessato irricevibile.
Alla luce di quanto sopra
esposto, il TCA deve concludere che i disturbi a livello del rachide lombare e del
ginocchio sinistro non entrino in considerazione nella determinazione del diritto
alla rendita dell’assicurato per le conseguenze dell’infortunio dell’11 aprile
2011.
La richiesta di perizia
giudiziaria pluridisciplinare formulata dal patrocinatore del ricorrente, al
fine di valutare l’incidenza delle affezioni al rachide lombare e al ginocchio
sinistro sulla capacità lavorativa dell’interessato, non ha quindi ragion
d’essere.
2.4. Infortunio dell’11
aprile 2011 alla spalla destra
Questa Corte è chiamata a
esaminare se l’CO 1 era legittimata a dichiarare RI 1, per i soli postumi
infortunistici dell’evento dell’11 aprile 2011, abile al lavoro in misura del
100% nella sua attività a decorrere dal 31 gennaio 2012, oppure no.
Secondo
l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a
seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità
giornaliera.
Giusta
l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità,
totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o
nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di
lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili
in un’altra professione o campo d’attività.
Nella RAMI
2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di
incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità
contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi
dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione
di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura
giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata
sulla base dei fatti forniti dal medico.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante
ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque
l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro
che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2,
U 27 p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79
consid. 2).
L'assicurato
che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto
i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria
capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli
potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di
volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione
nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,
considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da
ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid.
1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p.
393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de
la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).
2.4.1. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione
è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece
nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato
di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V
209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U.
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,
p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356,
p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da
medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore
probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).
Per
quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni
all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore
probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare
della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353,
consid. 3b/bb).
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a
proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.
Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
2.4.2. Nel caso di specie, dalla
documentazione agli atti emerge che RI 1 aveva lamentato già in passato dei
disturbi cronici alla spalla destra, che erano stati considerati di natura
prettamente degenerativa e che non impedivano comunque all’assicurato di poter
svolgere la propria attività di lancista al 100%.
In occasione della visita
di chiusura del 29 agosto 2007, il dr. __________, spec. FMH in chirurgia e a
quel momento medico di circondario, aveva indicato che l’esame RM del 22
settembre 2006 – che aveva rivelato segni tendinopatici al sopraspinato con
assottigliamento del tendine – aveva confermato il carattere puramente
degenerativo dell’affezione alla spalla destra, trattata chirurgicamente in
data 19 gennaio 2007 dal dr. __________, Capo-clinica di ortopedia e
traumatologia dell’Ospedale __________ di __________, con un’artrotomia con
débridement del tendine, acromio-plastica anterolaterale e sutura del
sopraspinato distale eseguite. Il dr. __________ aveva concluso che “in merito
Considerandi
alla spalla destra il signor RI 1 risulta abile al lavoro nella misura massima
possibile dal 3 settembre 2007”, ponendo quali limiti funzionali interessanti
l’arto superiore destro i seguenti: “sono da evitare le mansioni da svolgere
continuamente con la mano destra sopra la testa, l’uso di mazza, picco o
trapani di grandi dimensioni; l’assicurato può alzare dei pesi, impiegando
ambedue le braccia, fino a 25 chili fino all’altezza della vita; possono essere
alzati dei pesi dell’ordine di 5 chili impiegando ambedue le braccia anche
oltre l’altezza del petto” (doc. 23 fasc. 1).
Il dr. __________ aveva
inoltre ritenuto che l’assicurato non presentasse alcun danno all’integrità
netto in quanto la periartrosi omeroscapolare di media entità lamentata è di
natura esclusivamente degenerativa (doc. 62 fasc. 1).
In seguito, nella visita
medica del 7 aprile 2008, il dr. __________ non aveva riscontrato alcun
cambiamento, rilevando che per quanto riguarda la funzione oggettiva della
spalla destra “in occasione dell’esame medico approfondito odierno non è
riscontrabile un importante mutamento, segnatamente nessun peggioramento dello
stato locale (anzi un lieve miglioramento per quanto riguarda la spalla destra
in termini di articolarità)”. Il dr. __________ aveva concluso che l’assicurato
“in base ai referti clinici oggettivi è senz’altro in grado di riprendere tutte
le mansioni professionali descritte dettagliatamente dal lato ispettivo (2008)
in misura del 100%, per cui l’assicurato viene dichiarato abile in misura
normale entro il 14 aprile 2008” (doc. 82 fasc. 1).
Dopo l’evento
infortunistico dell’11 aprile 2011 interessante la spalla destra, l’assicurato
è stato nuovamente visitato dal servizio medico dell’assicuratore LAINF.
In esito alla visita
medica del 28 settembre 2011, il dr. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica e a quel momento medico di circondario, ha rilevato che “i reperti valutati
in data odierna in Agenzia sono esattamente sovrapponibili a quelli valutati in
occasione della visita di chiusura del 29 agosto 2007 dal dr. __________, dove
l’assicurato era ritenuto abile al lavoro in misura massima possibile ed in
particolare ritenuto abile al lavoro nella funzione di macchinista in galleria”
(doc. 42 pag. 4 fasc. 2).
Il dr. __________ prima di
potersi esprimere in maniera definitiva ha comunque ritenuto opportuno “vedere
le risonanze precedenti al fine di confrontarle con quella eseguita il 9 maggio
2011” (doc. 42 fasc. 2).
Nell’apprezzamento medico del
9.
novembre 2011, il dr. __________, dopo avere raffrontato le risonanze
magnetiche della spalla eseguite in data 18 aprile 2007, in data 11 marzo 2008 e il 9 maggio 2011, ha concluso che “le immagini valutate delle 3
risonanze sono esattamente identiche”, “per cui si può sostenere anche in base
al risultato delle immagini radiologiche che l’assicurato può essere
considerato abile al lavoro nella misura massima possibile e non vi è un
peggioramento che giustifichi un’ulteriore inabilità lavorativa” (doc. 52 fasc.
2).
Il TCA non ha motivo per
distanziarsi da questa valutazione del dr. __________, suffragata dagli esiti
degli esami strumentali eseguiti nel tempo e che non è stata smentita tramite
la presentazione di referti medici oggettivi in grado di metterne in dubbio
l’attendibilità.
Tale non può, in
particolare, essere considerata la presa di posizione del 7 marzo 2012 con la
quale il dr. __________, spec. FMH in medicina fisica e riabilitazione presso
l’Ospedale di __________, ha contestato la valutazione del dr. __________,
rilevando che “occorre però tener presente, al di là del puro risultato
dell’esame radiologico, che il trauma subìto dal paziente in data 11 aprile
2011.
lavorando in __________ a __________ ha avuto un impatto importante su una
situazione anatomica già precaria legata al pregresso intervento di sutura
della cuffia dei rotatori e ri acromionplastica del gennaio 2007. Le
conseguenze dirette di questo trauma sono state un peggioramento del dolore e
delle possibilità funzionali della spalla”, confermando un’inabilità lavorativa
del 50% “in quanto le possibilità di utilizzazione pratica della spalla sopra i
range articolari sopra riportati e l’insorgenza sistematica del dolore oltre
l’orizzontale” non consentono all’assicurato di lavorare a tempo pieno (doc. 88
fasc. 2).
Chiamato ad esprimersi in
merito alle critiche del dr. __________, il dr. __________, nell’apprezzamento medico
del 12 giugno 2012, ha ribadito la correttezza della propria precedente
valutazione, evidenziando quanto segue:
" (…)
In sostanza il dr. __________ dichiara che il trauma alla spalla
ha peggiorato i dolori lamentati dall’assicurato e ha peggiorato la situazione
della spalla in modo direzionale. Per poter sostenere queste affermazioni ci
vogliono però dei dati oggettivabili. Ora per sua stessa natura il dolore non è
oggettivabile ma è legato alla soggettività. La capacità lavorativa di un
assicurato deve essere valutata in base ai reperti oggettivabili. In occasione
della mia visita medico-circondariale avevo constatato un reperto locale
esattamente sovrapponibile al 100% con quanto constatato in precedenza in due
occasioni da parte del collega __________ (nel 2007 e nel 2008). Per scrupolo
mi ero ancora procurato le immagini di risonanza magnetica della spalla destra
effettuate in precedenza e le avevo poi confrontate con la risonanza magnetica
della spalla destra effettuata nel mese di maggio 2011. Le immagini erano
risultate esattamente sovrapponibili. Risulta quindi dall’esame clinico da me
effettuato e dal confronto degli esami di risonanza magnetica che l’infortunio
avvenuto l’11.04.2011 ha provocato una semplice contusione della spalla destra
senza provocare ulteriori lesioni morfologiche oggettivabili delle strutture
della spalla. La capacità lavorativa va valutata in base ai referti
oggettivabili e non in base alle semplici asserzioni di dolore che anche se
prese sul serio vanno comunque sempre messe in relazione ai reperti
oggettivabili. Dopo la chiusura del 29.08.2007 l’assicurato era ritenuto abile al
lavoro con un rendimento del 100% senza pause supplementari osservando le
limitazioni menzionate (il dr. __________ riteneva che l’assicurato doveva
evitare le mansioni da svolgere continuamente con la mano destra sopra la
testa, doveva evitare l’uso di mazza, picco o trapani di grandi dimensioni e
poteva sollevare pesi impiegando ambedue le braccia fino al massimo di 25 chili
fino all’altezza della vita). Queste limitazioni sono tuttora valide in quanto
non vi è stato né un miglioramento né un peggioramento dello status
oggettivabile alla spalla destra. Del resto il dr. __________ nei suoi
certificati dove esprime le limitazioni dell’assicurato si esprime esattamente
nello stesso modo e elenca le stesse limitazioni, in particolare
l’impossibilità di lavorare con le braccia al di sopra della testa. Ora, se
dalla visita medica di chiusura del 29.08.2007 l’amministrazione ha ritenuto
che l’assicurato potesse essere ritenuto abile al lavoro nella misura del 100%
nelle mansioni professionali descritte (attività di lancista dove doveva
manovrare la macchina che serviva a spruzzare il beton sulle pareti di gallerie
in fase di costruzione), l’assicurato può anche essere ritenuto abile
nell’attività di autista e può eseguire tutti i lavori se rispetta le
limitazioni già espresse in occasione della visita di chiusura del 2007.
Infatti non essendoci cambiamenti strutturali anatomici supplementari a quelli
già conosciuti sin dal 2007 l’esigibilità rimane la stessa.”
(Doc. 88 fasc. 2, sottolineatura della redattrice)
Questo Tribunale concorda
con le considerazioni del dr. __________, ben motivate e convincenti, che, del
resto, trovano un’ennesima conferma anche negli esami strumentali eseguiti dal
dr. __________ nel mese di settembre 2014.
Dal referto del 20 ottobre
2014, infatti, emerge che il dr. __________, rispondendo ad una richiesta del
legale dell’assicurato, ha rivalutato la situazione clinica e radiologica
dell’interessato tramite una RM della spalla destra del 22 settembre 2014, la
quale ha messo in evidenza, in particolare, “non evidenti lesioni
post-traumatiche alle strutture ossee. Da notare che i reperti non sono
modificati in modo significativo rispetto ad un esame precedente di maggio 2011,
dove già erano segnalate le alterazioni del tendine del sovraspinoso,
l’assottigliamento sub-acromiale e le iniziali note di borsite sub-acromiale”
(doc. B2, sottolineatura della redattrice).
Va qui nuovamente
ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, in materia di assicurazione
contro gli infortuni, i disturbi risentiti dall'assicurato vengono di principio
presi in considerazione soltanto nella misura in cui procedono da un danno
alla salute oggettivamente dimostrabile.
Nei casi in cui i dolori
lamentati non possono trovare una sufficiente correlazione sul piano oggettivo,
la decisione non può che essere sfavorevole all'interessato. In effetti,
qualora non sia stata individuata, dal profilo medico-scientifico, l'origine
dei disturbi, il giudice delle assicurazioni sociali - a maggior ragione - non
può riconoscere l'esistenza di una relazione di causalità naturale con l'evento
traumatico assicurato (in vedano, in questo senso, la STCA 35.2002.4 del 22
settembre 2003, 35.2003.26 del 28 luglio 2003, 35.2002.49 del 25 novembre 2002,
confermata dal TFA con sentenza U 14/03 del 28 luglio 2004, 35.1999.90 del 13
settembre 2001, confermata dal TFA con sentenza U 347/01 del 9 gennaio 2003,
35.1998.57
del 21 settembre 2000, confermata dal TFA con giudizio U 429/00 del
13.
marzo 2001, 35.1998.61 del 22 febbraio 1999 e 35.1998.10 del 19 febbraio
1999; cfr., inoltre, U. Meyer-Blaser, art. cit., p. 105s.: “Lässt sich der
medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen organischer Befunde,
ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden und die Ursächlichkeit
der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen Befundes, nach
derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen
Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, entfällt
insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres” - il
corsivo è della redattrice).
Ora, il TF ha precisato
che per poter parlare di lesioni traumatiche oggettivabili dal
punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere confermati da
indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o di immagine
radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente (STF
8C_310/2011 del 5 settembre 2011 consid. 4.1,8C_421/2009 del 2 ottobre 2009
consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).
Pertanto, ritenuto che nel
caso di specie gli esami strumentali hanno dimostrato l’esistenza di una
situazione esattamente sovrapponibile a quella valutata dal dr. __________ nel
2007, il TCA non può che ritenere l’assicurato pienamente abile al lavoro nelle
sue precedenti attività di lancista e di autista, come espressamente indicato
dal dr. __________.
Quanto al fatto, sollevato
in sede ricorsuale, che nell’ambito della valutazione peritale eseguita per
conto dell’assicuratore malattia il dr. __________ abbia attestato una capacità
lavorativa del 75% nell’attività di autista, questo Tribunale sottolinea che tale
apprezzamento tiene conto anche di aspetti extra-infortunistici, motivo per il
quale non è in grado di mettere in discussione quanto valutato dal dr. __________
(cfr. doc. XIII/1, nel quale, quali diagnosi invalidanti, vengono citate
“sindrome algica accentuata sotto carico, diminuzione della resistenza agli
sforzi, limitazione funzionale al di sopra dell’orizzontale e in rotazione
spalla destra; stato dopo contusione l’11.4.2011; stato dopo inserzione del
sovra-spinato e acromio-plastica il 19.1.2007; sindrome vertebrale,
rispettivamente spondilogena lombare in presenza di disfunzioni plurisegmentali
lombari-inferiori e lombo-sacrali in un contesto di alterazioni degenerative;
deficit funzionale terminale nelle posizioni estreme in flessione e rotazione,
movimenti “più legati” anca sinistra nel contesto di un potenziale incipiente
quadro degenerativo; sindrome algica sotto carico clinicamente focalizzata
femoro-patellare ginocchio sinistro, stato dopo pregresso intervento;
ipoacusia”).
Il TCA non ritiene
condivisibili nemmeno le critiche sollevate in sede ricorsuale dal
patrocinatore del ricorrente a proposito della presunta inesigibilità per
l’assicurato dell’attività di autista, in quanto i disturbi uditivi che lo
affliggono (ipoacusia e tinnitus) ne limiterebbero “la capacità di condurre
veicoli a titolo professionale al di fuori di un cantiere quale quello dell’__________.
Nel traffico di tutti i giorni l’attività professionale quale autista non può
essere svolta da una persona che soffre di siffatti importanti problemi
all’udito” (doc. I).
Ora, è vero che, come
indicato nella decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 non si è mai espresso
in buona e dovuta forma in merito ai disturbi ORL, per cui, in mancanza di una
decisione, l’assicuratore LAINF non può entrare nel merito delle problematiche
uditive (doc. A2).
D’altra parte non va
tuttavia ignorato che nella visita medica del 24 febbraio 2010, il dr. __________
aveva indicato che “per quanto attiene al tinnitus, ritengo che questo non
comprometta in modo rilevante la capacità lavorativa dell’assicurato, tinnitus
che per sua natura non è oggettivabile e che inoltre è comunque insorto ben 2
settimane dopo l’infortunio” (doc. 56 fasc. 3).
Inoltre, in data 7
febbraio 2012, l’assicurato è stato sottoposto ad una visita specialistica da
parte del dr. __________, spec. FMH in otorinolaringoiatria della divisione
medica CO 1 di __________, il quale ha ritenuto fortemente improbabile che l’ipoacusia
sia una conseguenza dell’infortunio del 2009, visto che era già presente nel
2005.
Infatti, nel referto del 4 settembre 2009 il dr. __________, spec. FMH
ORL, aveva riscontrato una ipoacusia pantonale bilaterale, aggiungendo
espressamente “in confronto all’audiometria del 24 febbraio 2005 con poco
cambiamento (doc. 35 fasc. 3). Il dr. __________ ha pure ritenuto improbabile
che il tinnitus dell’assicurato sia la conseguenza di un infortunio, ritenendolo
legato alla perdita uditiva che si è verificata in maniera importante tra
settembre 2009 e giugno 2011 e quindi non legata ad un evento infortunistico
(doc. 88 fasc. 3).
Questo Tribunale ritiene
pertanto che l’ipoacusia e il tinnito non siano tali da inficiare la capacità
lavorativa dell’assicurato nella sua attività di autista.
2.5
Il ricorrente ha chiesto di
essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, VI).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (STF 9C_196/2012 del 20 aprile 2012; DTF 125 V 202 consid. 4a,
372.
consid. 5b e riferimenti).
Per valutare se un
assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si
tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48
consid. 7b, p. 48 consid. 7c).
Al minimo esecutivo
va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U
102/04 del 20 settembre 2004).
Nella presente fattispecie,
dalle carte processuali risulta che il ricorrente, sposato, che
vive da solo (moglie vive in Italia), disoccupato, dispone, quali entrate,
delle indennità di disoccupazione di fr. 4'426.80 mensili e della rendita AI di
fr. 92 mensili (cfr. doc. VI/bis).
L’assicurato
non ha dichiarato alcuna sostanza.
Dalla documentazione agli
atti prodotta dall’assicurato unitamente al certificato per l’ammissione
all’assistenza giudiziaria e, in particolare, dal formulario “calcolo
dell’eccedenza mensile di budget” sottoscritto da RI 1 in data 13 settembre
2010.
al fine di ottenere un credito da parte di __________, emerge che lo
stesso disponeva già a quel momento, con un reddito netto totale di fr. 3'624 -
e quindi notevolmente inferiore rispetto a quello indicato ora nel certificato
per l’ammissione all’assistenza giudiziaria - di un’importante eccedenza
mensile di fr. 1’232.85.
Alla luce di questa
circostanza, occorre quindi concludere che l’assicurato, nonostante il debito
di fr. 815 mensili nei confronti di __________ – il quale, comunque, non può
essere preso in considerazione in quanto debito ordinario, visto che, secondo
la giurisprudenza, non possono di principio essere ritenute le spese per
l’estinzione di debiti ordinari, non destinati al mantenimento corrente
dell’istante e della sua famiglia (cfr. STFA B 45/05 del 13 aprile 2006 consid.
7.2.2
e riferimenti ivi menzionati) - continui a disporre di un’eccedenza
mensile.
Il
requisito dell’indigenza non è quindi dato. Non dovendo di conseguenza essere
esaminati gli altri requisiti, l’istanza di assistenza giudiziaria dev’essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, per quanto
ricevibile, è respinto.
2. La domanda di assistenza
giudiziaria è respinta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti