35.2014.86
Caduta da camion con trauma cranico. Negato che disturbi neuropsi., psichici, cefalee e tinnitus - privi di sostrato organico - costituiscono una conseguenza adeguata dell'infortunio. Rinvio atti all'
25 giugno 2015Italiano52 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2014.86
mm
Lugano
25 giugno 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 settembre 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 15 luglio 2014 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 15 giugno 2012, RI 1,
dipendente della __________ di __________ in qualità di autista e, perciò,
assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, mentre stava togliendo
la rete di protezione dal container di un camion, é caduto all’indietro da
un’altezza di 135 centimetri, battendo a terra la testa.
A causa di questo
sinistro, egli ha riportato, secondo il rapporto di uscita 25 giugno 2012
dell’Ospedale __________ di __________, un trauma cranico lieve con frattura
occipitale destra e frattura della rocca petrosa destra con coinvolgimento del
forame carotideo (cfr. doc. 46).
L’Istituto assicuratore ha
ammesso la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni
di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 31 marzo 2014 -
tenuto conto dei soli postumi residuali dell’evento infortunistico del giugno
2012 -, l’amministrazione ha dichiarato l’assicurato totalmente abile nella sua
abituale professione di autista a contare dal 1° aprile 2014 e non più
bisognoso di cure mediche (doc. 162).
In data 1° aprile 2014, l’CO
1 ha emanato una seconda decisione formale mediante la quale ha assegnato a RI
1 un’indennità per menomazione all’integrità del 20% per il danno uditivo (cfr.
doc. 161).
1.3. Il 15 maggio 2014, l’avv. RA
1 per conto dell’assicurato ha interposto opposizione contro la decisione
formale del 31 marzo 2014 (doc. 168).
1.4. In data 15 luglio 2014,
l’assicuratore LAINF ha rilasciato la decisione su opposizione, mediante la
quale ha in sostanza confermato il contenuto della decisione formale del 31
marzo 2014. L’Istituto ha in particolare stabilito che i disturbi localizzati
al rachide non costituivano più una conseguenza naturale del sinistro
assicurato. Trattandosi dei disturbi neuropsicologici, delle cefalee, dei
disturbi psichici e degli acufeni, accertata l’assenza di un sostrato organico,
l’CO 1 ha proceduto a un esame particolare dell’adeguatezza del nesso causale,
giungendo alla conclusione che essa non é data (cfr. doc. 177).
1.5. Con tempestivo ricorso del 15
settembre 2014, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’CO 1
venga condannato a ripristinare il diritto alle prestazioni a far tempo dal 1°
aprile 2014, sino al termine della cura medica.
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale, l’insorgente fa innanzitutto valere, fondandosi sulle
certificazioni agli atti dei suoi medici curanti, che tutti i disturbi da lui
ancora presentati sarebbero addebitabili, “senza il minimo dubbio”,
all’infortunio del 15 giugno 2012.
D’altro canto, per quanto
riguarda la classificazione di quest’ultimo evento, l’assicurato sostiene che
si tratterebbe di un infortunio grave, di modo che egli avrebbe “…
diritto a continuare a ricevere le prestazioni legali assicurative.”.
Inoltre, con particolare
riguardo ai disturbi al rachide e a quelli psichici, il ricorrente osserva che
“…, prima dell’infortunio in oggetto, (…) non ha mai avuto né si é rivolto al
suo medico curante per simili disturbi alla schiena o psicologici, né é mai
stato inabile al lavoro. Pertanto, conformemente all’art. 36 cpv. 1 LAINF, il
ricorrente ha diritto alle prestazioni assicurative legali anche oltre il 1
aprile 2014 - e sino al termine delle cure - in quanto le eventuali alterazioni
o patologie degenerative preesistenti l’infortunio 15 giugno 2012 sono
sicuramente state rese manifeste e aggravate dall’infortunio stesso.”.
Infine, a proposito della
capacità lavorativa, egli fa notare che i suoi medici curanti - la dott.ssa __________
e il dott. __________ - hanno escluso che possa riprendere l’attività di
autista in misura completa (cfr. doc. I).
1.6. L’CO 1, in risposta, chiede
che l’impugnativa dell’assicurato venga respinta con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
2.1. Oggetto della lite é la
questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a dichiarare
l’assicurato totalmente abile al lavoro dal 1° aprile 2014 (e, di fatto, a
negargli il diritto alla rendita d’invalidità), oppure no.
Preliminarmente, questa
Corte é però tenuta a stabilire l’eziologia dei disturbi interessanti il
rachide, come pure a esaminare se i disturbi neuropsicologici, quelli psichici,
le cefalee e il tinnitus correlano con un danno alla salute
oggettivabile e, nella negativa, a valutare l’adeguatezza del nesso causale con
il sinistro assicurato.
2.2. Disturbi alla schiena:
causalità con l’infortunio del 15 giugno 2012?
2.2.1. Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a
seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle
cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano
a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si
può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna
1992, p. 41ss.).
Se, al momento
dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella
misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione
all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.2.2. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento
appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,
DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,
di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato
di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter
und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri
71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato
dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la
causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla
determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle
prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere
provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La
semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è
sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni,
l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr.
RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.2.3. Il diritto alle prestazioni assicurative
presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra
l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica,
il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal momento in cui é
accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per
contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza
del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati
successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in
tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri
(per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e
gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve
considerare il modo in cui l’infortunio é stato vissuto dall’interessato ma
piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In
presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione
un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata eccezionalmente
lunga della cura medica;
- i disturbi somatici
persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è
necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di
un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di
causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si
situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da
considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare
affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF
115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.
4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.2.4. In presenza di un infortunio del
tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un trauma equivalente oppure
di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit funzionale organico, i
criteri della causalità adeguata devono essere esaminati senza differenziare le
componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò contrariamente a quanto avviene
trattandosi di disturbi psichici insorti a seguito di un infortunio, per i
quali vanno considerati unicamente gli aspetti organici (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27, consid. 2ss.).
2.2.5. Nella DTF 134 V 109, già
citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più punti di
vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della causalità in
caso di disturbi organici non oggettivabili e, specificatamente, quella
elaborata in materia di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi
equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.
In quel giudizio, l’Alta
Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a un esame
particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno comportato tali
lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che non vi è
ragione di modificare i principi relativi alla classificazione degli infortuni
a seconda del loro grado di gravità e all’eventuale presa in considerazione di
ulteriori criteri nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità
dell’infortunio (consid. 10.1). La Corte federale ha invece accresciuto le
esigenze relativamente alla prova dell’esistenza di una lesione in relazione di
causalità naturale con l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i
criteri di rilievo per l’adeguatezza (consid. 10).
Per quanto riguarda il
nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente ricordato che,
accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di salute subentra
già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei problemi
nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi perdurano più a
lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è indicato disporre
rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza dei disturbi -, una
perizia pluri-/interdiscipli-nare (di tipo neurologico/ortopedico, psichiatrico
e, eventualmente, neuropsicologico; in caso di questioni specifiche e per
escludere diagnosi differenziali sono pure indicati accertamenti
otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici specialisti che
godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni. Relativamente
alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo,
principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo
luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari. Il
relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:
- le circostanze concomitanti particolarmente
drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica delle
lesioni lamentate;
- la specifica cura medica protratta e gravosa;
- i notevoli disturbi;
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli
esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le
complicazioni rilevanti intervenute;
- la rilevante incapacità lavorativa malgrado la
dimostrazione degli sforzi compiuti.
Nonostante ciò che precede, la giurisprudenza citata
al considerando 2.2.4. (DTF
115 V 133 e 403) si applica anche in caso di traumi d’accelerazione al rachide
cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali, se i
disturbi psichici insorti dopo l’infortunio appaiono chiaramente come un danno
alla salute distinto e indipendente dal quadro clinico tipico consecutivo a un
trauma d’accelerazione al rachide cervicale, a un trauma equivalente oppure a
un trauma cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421 p. 79 consid. 2b).
2.2.6. La più recente giurisprudenza
federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente
a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati
dalla persona assicurata é sì stata attestata da medici specialisti, ma non
oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente
riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici
oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità
naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss.
consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale
viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare
dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il
necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori
indagini sulla questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi
lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).
Ad esempio,
questo principio é stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009
del 26 gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da
un assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa
l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due
neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata
oggettivazione di un danno alla salute organico, il TF ha esaminato il caso dal
profilo della causalità adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di
quella relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato
una semplice contusione cranica), per giungere alla conclusione che
l’adeguatezza non era data.
In una
sentenza 8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in
questo stesso modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati
dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli
specialisti a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano potuto
essere oggettivati né neurologicamente né mediante esami strumentali per
immagini.
Infine, nella DTF 138 V
248, il Tribunale federale, modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito
che in presenza di acufeni non attribuibili a un’affezione organica oggettivabile,
il nesso di causalità adeguata con l’infortunio non può essere ammessa senza
aver fatto l’oggetto di un esame particolare, al pari di quanto avviene per
altri quadri clinici senza prova di deficit organico.
2.2.7. In concreto,
dalle carte processuali emerge che, successivamente al sinistro del giugno
2012, RI 1 ha denunciato dolori interessanti la regione lombo-sacrale,
la zona interscapolare e, con minore intensità, il rachide cervicale.
Dalla decisione su
opposizione impugnata risulta inoltre che l’CO 1 ha dichiarato estinto il nesso
causale naturale tra il sinistro assicurato e i disturbi al rachide, facendo
capo al parere espresso in proposito dal proprio medico di circondario (cfr.
doc. 191, p. 7).
In effetti, con
apprezzamento del 28 gennaio 2014, il dott. __________, spec. FMH in ortopedica
e chirurgia ortopedica, ha dichiarato che “dagli accertamenti effettuati non si
sono potute mettere in evidenza delle patologie di origine post-traumatica
evidenti. In particolare nessuna ernia discale, nessuna frattura, nessun edema
osseo. Da notare che l’assicurato era già portatore di importanti segni
degenerativi e mal formativi prima dell’infortunio in questione. Era stata
anche proposta una stabilizzazione chirurgica della colonna vertebrale nel 1999
che l’assicurato aveva rifiutato. Dal 2012 l’assicurato é stato debitamente
trattato e abbondantemente curato per quanto riguarda la schiena. Ritengo
quindi che gli attuali disturbi siano prevalentemente da ricondurre ai fattori
morbosi preesistenti e quindi attualmente non siano più in relazione causale
probabile in modo preponderante con l’infortunio del 15.06.2012.” (doc. 151, p.
3).
Con la propria
impugnativa, l’insorgente contesta l’estinzione del nesso di causalità
naturale, in particolare siccome “… le eventuali alterazioni o patologie
degenerative preesistenti l’infortunio del 15 giugno 2012 sono sicuramente
state rese manifeste e aggravate dall’infortunio stesso.”. Per questa ragione,
egli ritiene di aver diritto alle prestazioni anche dopo il 1° aprile 2014, in applicazione dell’art. 36 cpv. 1 LAINF (cfr. doc. I, p. 7).
2.2.8. Secondo la giurisprudenza, il
giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i
mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la
documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto
sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra
loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle
prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto
che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia
completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga
conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in
piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto
medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che riguarda le perizie
allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure
loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi
concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del
10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio a
proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.
Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
2.2.9. Nella
concreta evenienza, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica
agli atti e vista anche l’assenza di rapporti specialistici divergenti, questo
Tribunale ritiene che il parere espresso dall’ortopedico dott. __________, possa validamente costituire da base al
giudizio che è ora chiamato a rendere.
Il TCA
rileva del resto che la conclusione a cui é pervenuto il medico di circondario
é conforme alla dottrina medica dominante, secondo la quale, dopo traumi quali
contusioni o distorsioni alla colonna vertebrale, lo stato anteriore del
rachide può, di regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi a
contare dall'evento traumatico, come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto
(cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N.
67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di
riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di
traumi vertebrali; si veda pure E.
Morscher, Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule,
in Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage
1985).
Questa
tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza. Secondo il
Tribunale federale, un aggravamento post-traumatico (senza lesione strutturale
associata) di uno stato degenerativo anteriore della colonna vertebrale,
precedentemente asintomatico, cessa di
produrre i propri effetti trascorsi dai sei ai nove mesi, al più tardi dopo un
anno (cfr. SVR 2009 UV n
1 p. 1; STF 8C_562/2010 del 3 agosto 2011 consid. 5.1,8C_314/2011 del 12
luglio 2011 consid. 7.2.3,8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.3 e
8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3).
Un
aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa
preesistente alla colonna vertebrale in seguito a un infortunio è dimostrato
soltanto quando l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione
improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni
successivamente a un trauma (cfr. RAMI 2000 U
363, p. 46s.).
In una
sentenza 8C_677/2007 del 4 luglio 2008 - pubblicata in SVR 2009 UV Nr. 1 -, il
TF ha precisato che non soltanto in caso di aggravazione traumatica di uno
stato degenerativo preesistente non manifesto alla colonna vertebrale (STF
8C_326/2008), ma pure in caso di alterazioni degenerative della colonna
vertebrale sopraggiunte soltanto dopo l'infortunio, occorre ammettere, in via
di massima, che un rapporto di causalità non è più dato dopo un anno.
È inoltre
utile segnalare che, in una sentenza U 60/02 del 18 settembre 2002, il TFA ha
precisato che, nell'ambito dell'apprezzamento delle prove fondato sul criterio
della verosimiglianza preponderante, possono essere presi in considerazione dei
principi basati sull'esperienza medica, a condizione che essi riflettano
l'opinione dominante.
Sempre
secondo l’Alta Corte, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione del
raggiungimento dello status quo sine.
Nel caso
di specie, il TCA ritiene certo che le alterazioni presenti a livello della
colonna toracale (scoliosi sinistro-convessa e discopatia D8-D9 con piccola
ernia discale in sede paramediana senza conflitti radicolari) e lombo-sacrale
(spondilosi e spondilolistesi L5-S1) siano preesistenti al trauma
occorso in data 15 giugno 2012. Al riguardo, occorre osservare che i
reperti interessanti il rachide toracale erano già stati evidenziati dalla RMN
del 22 maggio 2012 (cfr. doc. 43). Inoltre, le diagnosi di spondilosi e
spondilolistesi L5, di protusione discale mediana L5-S1 e di lieve scoliosi
sinistra convessa toraco-lombare figuravano già nel rapporto di uscita 20 dicembre
2001 della Clinica di riabilitazione __________ di __________ (cfr. doc.
99, p. 1). Da quest’ultimo documento si apprende inoltre che il ricorrente
soffriva di dolori alla schiena recidivanti sin dal 1993, tanto é vero che era
addirittura stata posta l’indicazione chirurgica (cfr. doc. 99, p. 2).
D’altro canto, non risulta
che sia stato dimostrato, successivamente al sinistro assicurato, l’intervento
di un aggravamento significativo e duraturo delle preesistenti alterazioni degenerative
nel senso indicato dalla succitata giurisprudenza federale.
Ne consegue che
l’infortunio del giugno 2012 può avere tutt’al più aggravato transitoriamente
il preesistente stato (morboso) del rachide.
Alla luce
della giurisprudenza menzionata in precedenza, secondo cui le conseguenze di un
infortunio che ha interessato la colonna vertebrale si estinguono - in assenza
di fratture traumatiche dei corpi vertebrali oppure di lesioni strutturali al
rachide -, trascorsi 3-4 mesi, rispettivamente 6-9 mesi, al massimo un anno,
in presenza di preesistenti alterazioni degenerative, l’Istituto resistente era
dunque legittimato a negare la propria responsabilità a far tempo dal 1° aprile
2014, visto il tempo trascorso dalla data del sinistro (giugno 2012 - aprile 2014).
Il
raggiungimento dello status quo sine vel ante comporta l’estinzione del
nesso di causalità naturale con l’evento traumatico assicurato, di modo che non
vi é più spazio per applicare l’art. 36 cpv. 1 LAINF, disposizione che
presuppone che l’infortunio giochi un, seppur parziale, ruolo causale
relativamente al danno alla salute in questione.
In conclusione, la
decisione su opposizione impugnata merita conferma, perlomeno nella misura in
cui l’CO 1 ha dichiarato estinto il nesso di causalità naturale tra i disturbi
al rachide e il sinistro del 15 giugno 2012.
2.3. Disturbi neuropsicologici,
psichici, cefalee e acufeni: oggettivabili e, nella negativa, causalità
adeguata con l’infortunio del 15 giugno 2012?
2.3.1. Dalle carte processuali
risulta che l’assicuratore convenuto ha ritenuto oggettivabile (e pure di
eziologia infortunistica) il danno uditivo patito dall’insorgente (cfr.
doc. 159 e la decisione formale di riconoscere un’IMI del 20% proprio per il
danno uditivo - cfr. doc. 161).
Per contro, esso ha
sostenuto che i disturbi neuropsicologici, quelli psichici, le cefalee e il
tinnito non correlano con un danno alla salute oggettivabile.
In occasione
dell’infortunio assicurato, RI 1 ha riportato un trauma cranico (nel rapporto
di uscita 25 giugno 2012 dell’Ospedale __________ di __________ figura la
diagnosi di “trauma cranico lieve” [doc. 46, p. 1], in quello, datato 20 agosto
2012, del Servizio di neurologia dell’Ospedale __________ di __________ di
“trauma cranico” [doc. 21, p. 1]).
Successivamente al trauma,
egli ha lamentato, fra l’altro, cefalee, difficoltà cognitive, disturbi
psichici e acufeni a destra.
Per quanto concerne le cefalee,
gli specialisti del Servizio di neurologia ne hanno riconosciuta l’eziologia
infortunistica (cfr. doc. 21, p. 2: “La cefalea descritta dal paziente, vista
la stretta relazione temporale con un evento traumatico in data 15.06.2012 é
sospetta per una cefalea da attribuire a un trauma cranico.”).
Nell’ambito della degenza
presso la Clinica __________ (7 - 28 febbraio 2013), é stato valutato anche lo stato
neuropsicologico dell’insorgente. Dal relativo rapporto, datato 5 marzo
2013, risulta che egli presentava dei “… disturbi dell’area attenzionale
(rallentamento, riduzione della memoria di lavoro, difficoltà di attenzione e
concentrazione prolungata nel tempo) che influenzano la qualità della memoria a
lungo termine anterograda in assenza di deficit mnestici primari.”. Gli
specialisti hanno comunque pure precisato che “le difficoltà riscontrate a
livello cognitivo sono tuttavia da considerare nell’intero quadro clinico del
paziente. Siamo, infatti, confrontati con un paziente con importante
sintomatologia depressiva (già nota in precedenza, si veda il rapporto
psicologico del 10.12.2001 effettuato durante la degenza presso la nostra
Clinica in quell’anno) esacerbata dalle conseguenze dell’incidente sul lavoro
del giugno 2012.” (doc. 103, p. 3).
Trattandosi dello stato
psichico, agli atti figurano diverse certificazioni dello psichiatra
curante, dott. __________, per il quale l’assicurato soffre di un episodio
depressivo grave senza sintomi psicotici (cfr. doc. 168, p. 11; lo psichiatra
ha invero formulato anche la diagnosi differenziale di sindrome
depressiva organica nell’ambito di un trauma cranico, precisando al riguardo di
non poter escludere la possibilità di una sequela organica cerebrale del trauma
subito. Ora, proprio perché si tratta di una mera possibilità, quanto sostenuto
dallo psichiatra curante non può essere ritenuto dimostrato con un sufficiente grado
di verosimiglianza), “senza il minimo dubbio da collegare al trauma subito.”
(doc. B, p. 2).
Figura inoltre una
valutazione della dott. __________, psichiatra di fiducia dell’assicuratore,
secondo la quale RI 1 presenta una sindrome depressiva ricorrente, episodio
attuale grave. Per quanto concerne l’aspetto eziologico, la specialista ha
osservato che “anche se l’infortunato ha già sofferto di disturbi psichici in
passato, al momento dell’infortunio il suo stato di salute psichico era
compensato. Sicuramente la sua struttura psichica con scarse capacità
strategiche e reazioni di regressione depressiva ed aggressività di fronte alle
difficoltà impediscono una reazione adeguata e costruttiva alla situazione
influenzando così negativamente il decorso del disturbo psichico.” (doc. 127).
Interpellato
dall’amministrazione a proposito dell’esistenza di un danno organico oggettivabile
a cui ricondurre la sintomatologia denunciata dall’assicurato, il dott. __________,
spec. FMH in neurologia, ha affermato che, dal suo punto di vista, data la
mancata oggettivazione di una lesione cerebrale, non può essere ammesso, con
verosimiglianza preponderante, un sostrato organico a cui correlare i disturbi
neuropsicologici e quelli psichici (cfr. doc. 178, p. 9).
Al riguardo, va rilevato
che in effetti gli accertamenti radiologici eseguiti a livello cerebrale, non
hanno permesso di oggettivare la presenza di lesioni morfologiche, tantomeno di
natura traumatica (cfr. doc. 18, p. 1: “Non evidenza di fenomeni
post-traumatici a carico del parenchima cerebrale. Normale rappresentazione
delle strutture intra- od extra-assiali.” e doc. 44, p. 2: “RM cerebri nei
limiti della norma in particolare non si notano lesioni post-traumatiche.”).
A proposito infine degli acufeni,
con apprezzamento del 13 gennaio 2014, il dott. __________, spec. FMH in ORL,
ha indicato che il ricorrente soffre di un danno cocleare, il quale può essere
all’origine di un tinnitus (cfr. doc. 142, p. 1: “Als Folge dieser
objektivierbaren Innenohrschädigung kann ein Tinnitus generiert werden,
…” - il corsivo é del redattore).
2.3.2. Chiamato a pronunciarsi nel
caso di specie, alla luce di quanto emerge dalla documentazione che é stata
riassunta al precedente considerando, il TCA ritiene
dimostrato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla
giurisprudenza, che i disturbi neuropsicologici e psichici, nonché le cefalee e
il tinnitus presentati da RI 1, non correlano con un danno
infortunistico oggettivabile.
D’altronde, va
sottolineato che l’insorgente non ha al riguardo sollevato alcuna specifica
obiezione (cfr. doc. I).
In tale
contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche
oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere
confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o
di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente
(STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure DTF
134 V 109 consid. 9 p. 122).
In questo
senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF
ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla
digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide
cervicale, non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato
organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010
consid. 3.2).
L’Alta Corte ha, altresì,
statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la prova della presenza di
un danno organico di natura infortunistica, sebbene esse possano essere
classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-II)
della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF
8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2).
In una sentenza U 273/06
del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TFA ha confermato che, per costante giurisprudenza,
la neuropsicologia non è di per sé atta a dimostrare l’esistenza di disfunzioni
cerebrali organiche derivanti da un infortunio.
Per quanto riguarda il tinnitus,
nella già citata DTF 138 V 248, il Tribunale federale ha precisato che non
esiste una base scientifica sicura per considerare il tinnito un disturbo
organico, né per attribuirlo imperativamente a una causa organica. Neppure la
sua gravità consente di concludere a una conseguenza infortunistica di natura
organica.
Riportando l’opinione del
Prof. B. Kellerhals, il TF ha osservato che sulla questione di sapere come é
causato un tinnito, esistono principalmente delle ipotesi. Pertanto,
secondo l’Alta Corte, l’affermazione secondo la quale un danno all’orecchio
interno può essere ritenuto la vera causa del tinnitus, non trova
sufficiente conferma nella succitata pubblicazione, così come non la trova la
conclusione secondo la quale il tinnito é un disturbo organico (cfr. DTF 138 V
248 consid. 5.8.1).
In esito a ciò, il TCA non
può quindi che fare propria l’affermazione dell’amministrazione, secondo la
quale, nonostante quanto dichiarato dal dott. __________, “…, nel caso d’ispecie,
alla luce dei criteri ripresi dall’Alta Corte, non può essere ammessa
l’esistenza di un tinnitus oggettivo.” (doc. 177, p. 10; si veda pure il
doc. 133, p. 2: “Dagli accertamenti eseguiti risulta inoltre che le cause
organiche non sono sufficienti a spiegare i disturbi tuttora lamentati (i
disturbi psichici e gli acufeni).” - il corsivo é del redattore).
2.3.3. In assenza di un
sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente
fattispecie (si veda il consid. 2.3.2.), occorre effettuare un esame specifico
dell’adeguatezza.
Secondo la
giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però
avvenire, al più presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in
virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, é tenuto a chiudere un caso (con interruzione
delle prestazioni di corta durata e con esame del diritto a una rendita di
invalidità e a un’IMI). Tale momento é dato quando dalla continuazione della
cura medica non vi é più da attendersi dei notevoli miglioramenti e quando
eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono
conclusi (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti).
Nel
caso concreto, non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI,
motivo per cui é determinante il momento in cui si é stabilizzato lo stato di
salute dell’insorgente.
Al riguardo, l’assicurato
sottolinea che, secondo lo psichiatra curante dott. __________, nel caso di
specie, “… si imporrebbe inizialmente una misura stazionaria (clinica), in
seguito semi-stazionaria (centro di riabilitazione) per rendere possibile
l’avviamento di un processo riabilitativo.” (doc. I, p. 8).
Il TCA ne prende atto,
tuttavia i provvedimenti prospettati, nella misura in cui non sono indicati dal
punto di vista somatico, non ostacolano la chiusura del caso a far tempo dal marzo
2014 con esame dell’adeguatezza in applicazione - così come verrà meglio
dimostrato qui di seguito - della DTF 115 V 133 (in questo senso, si veda la
STF 8C_691/2013 del 19 marzo 2014 consid. 7.2).
Assodato
dunque che all’amministrazione non può essere rimproverato di aver prematuramente
chiuso la pratica, si pone la questione di sapere se l’esame
dell’adeguatezza deve avvenire in base alla prassi sviluppata nella DTF
117 V 359 relativamente ai “colpi di frusta” e precisata nella DTF 134 V 109
oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme
conseguente a infortunio (DTF 115 V 133).
Nella decisione su
opposizione impugnata, l’amministrazione ha valutato l’adeguatezza del nesso
causale in applicazione della “psico-prassi” (cfr. doc. 191, p. 8 ss.).
RI 1, da parte sua, non si
é pronunciato al riguardo (cfr. doc. I).
Questa Corte osserva che, in
base alla documentazione medica agli atti, in occasione dell’evento
infortunistico del giugno 2012, l’assicurato ha riportato tutt’al più una
commozione cerebrale, di modo che, già per questa ragione
(lasciando aperta la questione di sapere se i disturbi psichici, già presenti
in passato e riapparsi immediatamente dopo il trauma, hanno assunto un ruolo di
primo piano, tanto da relegare in secondo piano quelli somatici, ciò che
costituirebbe un ulteriore motivo per applicare la “psico-prassi” - cfr.
RAMI 2002 U 465 p. 437) il nesso di causalità adeguata deve essere valutato
secondo le regole inerenti all’evoluzione psichica abnorme conseguente a
infortunio ai sensi della DTF 115 V 133 (cfr. STF 8C_358/2014 del 14 agosto
2014 consid. 2.4.1;8C_691/2013 succitata e i riferimenti ivi citati). Ciò vale
peraltro anche per il tinnito (cfr. consid. 6.2 non pubblicato della DTF 138 V
248).
2.3.4. Nel
valutare l'adeguatezza del legame causale ai sensi della prassi sviluppata
nella DTF 115 V 133, occorre innanzitutto procedere alla classificazione
dell’infortunio di cui l’assicurato é rimasto vittima il 15 giugno 2012.
Dal rapporto di polizia
agli atti risulta la seguente dinamica:
" (…).
L’operaio RI 1, dopo aver scaricato una benna contenente rifiuti
(dimensioni 2.5 x 2.5 x 5m) dal suo autocarro ed averla piazzata al suolo, era
intento a togliere la rete di protezione che ne copriva il carico. Detta benna
era posizionata a una distanza di 115 cm da un cordolo in cemento armato alto 55 cm e largo 20 cm, mentre dall’altro lato di questo cordolo vi era un
piazzale asfaltato. Su questo piazzale l’altezza era di 135 cm.
Mentre cercava di districare la rete di protezione menzionata,
perdeva presumibilmente la presa delle mani e, dopo aver fatto uno o due passi
all’indietro, urtava con la parte posteriore delle gambe il cordolo in cemento,
dalla parte la cui altezza era di 55 cm. Rovinava quindi al suolo, di testa,
cadendo dalla parte alta 135 cm. Per le lesioni subite, RI 1 veniva
elitrasportato all’Ospedale __________ di __________.”
(doc. 47, p. 4).
Tenuto conto della
descrizione suesposta (in particolare dell’altezza di caduta) e considerato
che, in questo contesto, non devono essere prese in considerazione le conseguenze
dell’infortunio né le circostanze concomitanti (cfr. STF 8C_584/2010
dell’11 marzo 2011 e SVR UV Nr. 8 p. 26), il TCA ritiene che il sinistro
accaduto al ricorrente debba essere classificato tra gli eventi di grado
medio, al limite però della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti.
In effetti, é utile
segnalare che, secondo la giurisprudenza, una normale caduta oppure scivolata
va generalmente classificata tra gli infortuni leggeri con la conseguenza che
l’adeguatezza del nesso causale tra il sinistro e i disturbi psichici deve essere
senz’altro negata (DTF 115 V 133 consid. 6a).
Sono per contro stati
classificati nella categoria intermedia propriamente detta sino a quella
medio-grave, gli infortuni in cui l’assicurato é caduto da un’altezza di più
metri riportando importanti lesioni oppure fratture (per una panoramica sulla
giurisprudenza in materia di cadute, si veda la RAMI 1998 U 307 p. 449 consid.
3a). Ad esempio, l’Alta Corte ha qualificato di grado medio in senso stretto
l’infortunio occorso a un aiuto-elettricista che era precipitato da un’altezza
di circa tre/quattro metri, terminando la caduta sul pavimento di un balcone
del primo piano (STF 8C_747/2012 del 22 gennaio 2013 consid. 5.3), la caduta da un’altezza di 2.8 metri su pavimento di beton (STF 8C_826/2011 del 17 dicembre 2012 consid. 6.2) oppure ancora la caduta da una scala da un’altezza di 4.5 metri (STFA U 144/05 del 27 dicembre 2005 consid. 6).
È stato invece qualificato
fra gli infortuni di media gravità al limite della categoria inferiore, il
sinistro in cui un assicurato ha perso l’equilibrio, é caduto da un’impalcatura
alta 120 centimetri e ha riportato una frattura calcaneare (cfr. RAMI 1998 U
307 p. 449) oppure trattandosi della caduta di un operaio attraverso un
lucernario con contusione dell’anca destra e distorsione del ginocchio destro,
della caduta su una scala con una lieve frattura dislocata del setto nasale e
grave commotio cerebri (STFA U 141/92 del 19 settembre 1994).
All’insorgente,
che pretende di essere rimasto vittima di un infortunio grave (cfr. doc.
I, p. 6 s.), si fa presente che questo Tribunale ha qualificato d’infortunio
di media gravità al limite dei casi gravi, una caduta da un’altezza di circa
6 metri, a causa della quale l’assicurato aveva riportato, in particolare,
multiple contusioni cerebrali con presenza di emorragia subaracnoidea
parieto-occipitale a sinistra (cfr. STCA 35.2003.64 del 26 novembre 2004,
cresciuta incontestata in giudicato).
In tale eventualità, il
giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i
criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati al consid. 2.2.3.. Per
ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che un fattore fosse
presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri
(cfr. consid. 2.2.3.).
In una sentenza
8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5., pubblicata in SVR 10/2010 UV 25
p. 100ss., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni di media gravità ma che
si trovano al limite della categoria di quelli leggeri - devono essere
adempiuti quattro dei sette criteri di rilievo, affinché possa essere
riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.
Preliminarmente, occorre
sottolineare che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non possono però
essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono essere presi in
considerazione nella valutazione dell’adeguatezza secondo la DTF 115 V 133 (cfr. STF 8C_1044/2010 del 12 maggio 2011
consid. 4.4.4: “Die als körperlich imponierenden organisch jedoch nicht
hinreichend erklärbaren Beschwerden sind bei einer Prüfung der Adäquanz nach
BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9.
April 2009 E. 4.6).“).
Alla luce
della casistica in materia di cadute, l’evento occorso all’insorgente
non risulta né particolarmente drammatico né spettacolare (cfr., ad
esempio, STFA U 392/05 del 16 dicembre 2005 consid. 2.2, U 215/01 del 3 aprile
2002 consid. 4 e U 68/87 del 28 novembre 1989 consid. 8c).
Nell’infortunio del 15 giugno 2012, l’assicurato ha riportato un
trauma cranico, accompagnato da una frattura composta dell’osso occipitale
destro con interessamento della rocca petrosa e del seno carotideo, nonché una
contusione del rachide toraco-lombare (cfr. doc. 21 e doc. 54, p. 3). A seguito
di ciò, egli ha denunciato, a destra, una perdita completa dell’udito e, a
sinistra, un’ipoacusia da lieve a moderata, come pure disturbi neuropsicologici,
psichici, cefalee e un tinnito a destra risultati privi di sostrato organico
(cfr. il consid. 2.3.2.). I disturbi alla schiena sono rimasti in nesso di
causalità naturale con l’infortunio per la durata massima di un anno (cfr.
consid. 2.2.9.).
Il TCA giudica soddisfatto
il criterio della gravità o della particolare caratteristica delle
lesioni lamentate, con particolare riferimento alla sentenza 8C_742/2009
del 13 settembre 2010 consid. 5.2.1, in cui il TF ha ammesso l’adempimento di tale
criterio, posto che l’assicurato nella caduta attraverso il vano di un lift
aveva subito una violenta contusione del capo e riportato un trauma
cranio-cerebrale con frattura della rocca petrosa sinistra, frattura della
calotta parietale sinistra e un piccolo sanguinamento epidurale parietale a
sinistra, l’emorragia si era arrestata dopo due giorni e l’audiometria aveva
evidenziato un’ipoacusia dovuta all’ematotimpano e all’interruzione della
catena degli ossicini dell’udito.
Nessun elemento
all’inserto permette di ravvisare gli estremi per ammettere la presenza di una
cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti dell’infortunio.
Il TCA
ritiene che non si possa nemmeno sostenere che la cura medica dipendente
dall'evento infortunistico sia stata eccezionalmente lunga.
Per ammettere
l’adempimento di questo criterio, non ci si deve basare unicamente sull’aspetto
temporale. Occorre parimenti considerare la natura e l’intensità del
trattamento e se ci si può attendere un miglioramento delle condizioni di
salute dell’assicurato (cfr. STF 8C_577/2007 del 23 gennaio 2008
consid. 7 e riferimento ivi citato). In questo senso, un trattamento che
serve unicamente a conservare le condizioni di salute già esistenti, non
ha di principio rilevanza nel quadro dell’esame dell’adeguatezza (STFA U 246/03
dell’11 febbraio 2004 consid. 2.4s. e U 37/06 del 22 febbraio 2007 consid.
7.3). Provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr. STF
8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di
farmaci antidolorifici e la prescrizione di manipolazioni, sono stati giudicati
insufficienti a fondare questo criterio (cfr. STF 8C_507/2010 del
18 ottobre 2010 consid. 5.3.4).
In concreto, la cura
medica legata alle sequele organiche oggettivabili dell’infortunio del
giugno 2012, é consistita nell’iniziale degenza presso il Servizio di chirurgia
dell’Ospedale __________ di __________ (dal 15 al 21 giugno 2012), durante la
quale sono state disposte misure diagnostiche e somministrata all’assicurato
una terapia analgesica medicamentosa (cfr. doc. 46). Durante il periodo 7-28
febbraio 2013, RI 1 ha soggiornato presso la Clinica __________ di __________,
dove sono stati essenzialmente applicati dei provvedimenti fisioterapici per
ridurre il dolore al rachide (cfr. doc. 96). Dalle tavole processuali emerge
inoltre che il ricorrente si é sottoposto a periodiche visite mediche di
controllo in ambito ORL (presso il Servizio di otorinolaringoiatria
dell’Ospedale __________ di __________ e il dott. __________).
Di tutta evidenza, la cura
medica applicata all’assicurato non ha dunque avuto un’intensità tale da
giustificare l’adempimento del criterio in discussione (per un caso in cui
questa Corte ne ha per contro ammesso la realizzazione, si veda la STCA
35.2014.2 del 17 settembre 2014 consid. 2.12, riguardante un assicurato,
vittima di un incidente della circolazione, le cui conseguenze avevano
necessitato di ben dieci operazioni chirurgiche, l’ultima delle quali eseguita
a distanza di sei anni e mezzo circa dall’evento traumatico).
Anche il criterio del decorso
sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute non é
soddisfatto.
In merito è utile
sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre
un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre
necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione.
L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta
per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante
regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una
(completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_80/2009 del 5 giugno
2009 consid. 6.5 e riferimenti).
Nel caso di
specie, il decorso si é in effetti rivelato complicato ma ciò poiché si
é ben presto sovrapposta una sintomatologia giudicata priva di sostrato
organico che, come tale, non può essere presa in considerazione nella
valutazione dell’adeguatezza del nesso causale (cfr. STF 8C_1044/2010 succitata).
In queste condizioni, può
rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio dei dolori somatici persistenti
e quello del grado e durata dell'incapacità lavorativa,
poiché anche se ciò dovesse essere il caso, in presenza di un infortunio di
media gravità al limite di quelli leggeri, la realizzazione di tre criteri (quello
della gravità o della particolare caratteristica delle lesioni lamentate é
stato ammesso in precedenza) non potrebbe comunque giustificare
l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. RDAT 2003 II n. 67 p.
276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U 187/95).
Si
deve quindi concludere che i disturbi neuropsicologici, quelli psichici, le
cefalee e il tinnito, non costituiscono una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico
del 15 giugno 2012 e, come tali, non sono nemmeno di pertinenza
dell’assicuratore resistente.
Visto che il
relativo obbligo a prestazioni dell’assicuratore LAINF va negato facendo
difetto l’adeguatezza, questa Corte ritiene che la
questione relativa all’esistenza del nesso di causalità naturale tra
l'infortunio e il danno alla salute possa restare insoluta (cfr., in proposito,
SVR 3/2012 UV 5 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
2.4. Capacità
lavorativa a far tempo dal 1° aprile 2014, tenuto conto
dei soli postumi somatici oggettivabili dell’infortunio del 15 giugno 2012.
2.4.1. Secondo l'art.
16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito
d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Giusta
l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità,
totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o
nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di
lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili
in un’altra professione o campo d’attività.
L’entità dell’incapacità
lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex art. 16 LAINF)
deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è concretamente
chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale professione.
Nella RAMI
2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di
incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità
contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi
dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione
di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura
giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata
sulla base dei fatti forniti dal medico.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante
ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento
medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente
risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.
2).
L'assicurato
che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto
Fatti
i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria
capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli
potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di
volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione
nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,
considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da
ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239
consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2;
1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew,
Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).
2.4.2. Dalla decisione
su opposizione impugnata si evince che, tenuto conto dei soli postumi
infortunistici della sfera ORL, l’amministrazione ha reputato l’insorgente in
grado di riprendere a tempo pieno la sua abituale professione di autista di
mezzi pesanti (cfr. doc. 191, p. 8).
In
proposito, va innanzitutto rilevato che RI 1 soffre di un’ipoacusia
neurosensoriale confinante con una sordità a destra e di un’ipoacusia da lieve
sino a moderata a sinistra.
D’altro canto, il TCA
constata che, secondo il parere del medico fiduciario dell’CO 1, anche
al danno uditivo all’orecchio sinistro deve essere riconosciuta una (almeno
parziale) eziologia infortunistica (cfr. doc. 172, p. 1).
Per quanto concerne la
capacità lavorativa, il dott. __________ ha ammesso che, dal profilo ORL, é
senz’altro esigibile che l’assicurato eserciti l’attività lavorativa d’autista
di mezzi pesanti, a condizione che porti un adeguato apparecchio acustico, ciò
che é peraltro esigibile (cfr. doc. 172, p. 1 s.: ”Was die Eignung anbetrifft,
so kann oben genanntem Versicherten die Tätigkeit als Lastwagenchauffeur aus
ORL-ärztlicher Sicht voll zugemutet werden, vorausgesetzt, dass er ein
adäquates Hörgerät trägt. Auch das Tragen eines
Hörapparates ist ihm aus ORL-ärztlicher Sicht durchaus zumutbar.“ - il corsivo
é del redattore).
2.4.3. L’art.
21 cpv. 4 LPGA prevede che:
" Le
prestazioni possono essere temporaneamente o definitivamente ridotte o
rifiutate se l’assicurato, nonostante una sollecitazione scritta che indichi le
conseguenze giuridiche e un adeguato termine di riflessione, si sottrae, si
oppone oppure, entro i limiti di quanto gli può essere chiesto, non si
sottopone spontaneamente a una cura o a un provvedimento d’integrazione
professionale ragionevolmente esigibile e che promette un notevole
miglioramento della capacità di lavoro o una nuova possibilità di guadagno. Non
si possono esigere cure e provvedimenti d’integrazione che rappresentano un
pericolo per la vita o per la salute."
Giusta l’art. 61 OAINF, relativo
al rifiuto di cure e provvedimenti d’integrazione esigibili, nel
tenore in vigore dal 1° gennaio 2003:
" L’assicurato che senza sufficiente motivo rifiuta cure o provvedimenti
d’integrazione ragionevolmente esigibili ha diritto solo alle prestazioni che
verosimilmente sarebbero dovute considerato l’attendibile esito di dette
misure."
Fino al 31 dicembre 2002,
la questione era disciplinata dagli articoli 48 cpv. 1 e 2 LAINF e 61 cpv. 1-3
OAINF.
Per quanto riguarda il
quesito di sapere se e quando un trattamento che promette un essenziale
miglioramento della capacità di guadagno di un assicurato sia esigibile o meno,
la nuova regolamentazione non ha sostanzialmente modificato quanto previsto in
precedenza (cfr. STFA U 199/04 del 14 luglio 2005 consid. 3.2.).
Secondo la giurisprudenza
federale, in virtù dell’obbligo generale di riduzione del danno, un assicurato
deve sottoporsi a un intervento che, secondo l’esperienza, non implica
difficoltà, non presenta un pericolo per la vita, comporterà con certezza o con
grande verosimiglianza la guarigione totale o un miglioramento importante
dell’affezione - conseguentemente un aumento notevole della capacità di
guadagno - e infine non provoca delle sofferenze eccessive. Determinanti al
fine di decidere circa l’esigibilità o meno di un trattamento sono le
circostanze concrete, tenendo in considerazione la persona implicata (cfr. STFA
U 199/04 del 14 luglio 2005 consid. 3.2.; RAMI 1995 U 213, p. 68; RAMI 1996 U
244, p. 144; DTF 105 V 176).
Le sanzioni previste
possono essere comminate soltanto se la procedura d’ingiunzione ha avuto luogo
e il termine di riflessione é scaduto. Questa regola procedurale deve essere
rispettata senza eccezioni (cfr. SVR 2005 IV Nr. 30).
Va ancora precisato che l’art.
21 cpv. 4 LPGA si applica anche alle prestazioni in natura, le quali
comprendono pure i mezzi ausiliari (cfr. DTF 133 V 511 consid. 4.2).
2.4.4. In sede di decisione su
opposizione, l’CO 1 ha osservato, da una parte, che “… il tentativo effettuato,
su suggerimento del dott. __________, specialista ORL alla CO 1, (…), di
adattare un apparecchio acustico a destra per mascherare il rumore e a sinistra
per migliorare la capacità uditiva e quella di comprensione non ha portato
alcun frutto.” e, dall’altra, che “dopo aver preso atto dei certificati del
dott. __________ prodotti a sostegno dell’opposizione in data 3.6.2014, il
dott. __________ ha ribadito che l’attività di autista di mezzi pesanti risulta
esigibile per l’assicurato a condizione che porti un apparecchio acustico e
indicato che il porto di un apparecchio acustico é esigibile.” (doc. 191, p.
8).
Ora, delle
due l’una. O l’utilizzo di un apparecchio acustico a sinistra é inesigibile
Considerandi
e allora, in base alla valutazione del dott. __________ (“… vorausgesetzt,
dass er ein adäquates Hörgerät trägt.” - il corsivo é del redattore), RI 1 non avrebbe potuto essere dichiarato totalmente abile
nell’attività di autista oppure il provvedimento in parola é esigibile ma,
in tal caso, l’amministrazione avrebbe dovuto rispettare la necessaria procedura
di cui all’art. 21 cpv. 4 LPGA (sollecitazione scritta +
assegnazione di un adeguato termine di riflessione), ciò che non risulta che
essa abbia fatto.
Alla luce di
quanto precede, questo Tribunale reputa quindi che già la questione inerente
all’esigibilità della protesizzazione dell’orecchio sinistro, questione
determinante visto che il fiduciario dell’CO 1 ha fatto dell’utilizzo di un
apparecchio acustico la conditio sine qua non per ammettere la piena
abilità lavorativa del ricorrente, non sia stata sufficientemente delucidata
dall’assicuratore resistente.
2.4.5
In una
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V
210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha
pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente
una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio.
Il TF ha, al riguardo,
sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer versicherungsinternen
oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand
anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die
mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll
zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue
oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen
Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung
delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten
(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der
Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen
noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,
die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts
fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen)
medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält
oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht
beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei
Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt
alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden -
Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.
Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar
2011.
E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5,9C_85/2009)”. (DTF 137 V 263-265)
In
una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella
pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli
infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF
135.
V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di
rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero
di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare
gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo
la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein
Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine
Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”
(STF
8C_59/2011 consid. 5.2)
Nella presente
fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio
degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF
135.
V 465), già per il solo fatto che essa ha fondato la decisione impugnata
esclusivamente sul parere del proprio medico fiduciario (per un caso
analogo, si veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).
Per le ragioni esposte al considerando 2.4.4., si
giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, nella
misura in cui, tenuto conto dei soli postumi infortunistici della sfera ORL,
l’assicurato é stato dichiarato totalmente abile al lavoro dal 1° aprile 2014.
L’assicuratore
resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi, dovrà disporre una
perizia esterna (cfr. art. 44 LPGA) volta a chiarire se l’utilizzo di un
apparecchio acustico a sinistra costituisce o meno un provvedimento esigibile.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata é annullata nella misura in cui, tenuto
conto dei soli postumi infortunistici della sfera ORL, l’assicurato é stato
dichiarato totalmente abile al lavoro dal 1° aprile 2014.
§§ Gli
atti sono rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà all’assicurato
l’importo di fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti