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Decisione

35.2014.86

Caduta da camion con trauma cranico. Negato che disturbi neuropsi., psichici, cefalee e tinnitus - privi di sostrato organico - costituiscono una conseguenza adeguata dell'infortunio. Rinvio atti all'

25 giugno 2015Italiano52 min

Source ti.ch

Fatti

i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria

capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli

potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze di

volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione

nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,

considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da

ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239

consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2;

1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew,

Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).

2.4.2. Dalla decisione

su opposizione impugnata si evince che, tenuto conto dei soli postumi

infortunistici della sfera ORL, l’amministrazione ha reputato l’insorgente in

grado di riprendere a tempo pieno la sua abituale professione di autista di

mezzi pesanti (cfr. doc. 191, p. 8).

In

proposito, va innanzitutto rilevato che RI 1 soffre di un’ipoacusia

neurosensoriale confinante con una sordità a destra e di un’ipoacusia da lieve

sino a moderata a sinistra.

D’altro canto, il TCA

constata che, secondo il parere del medico fiduciario dell’CO 1, anche

al danno uditivo all’orecchio sinistro deve essere riconosciuta una (almeno

parziale) eziologia infortunistica (cfr. doc. 172, p. 1).

Per quanto concerne la

capacità lavorativa, il dott. __________ ha ammesso che, dal profilo ORL, é

senz’altro esigibile che l’assicurato eserciti l’attività lavorativa d’autista

di mezzi pesanti, a condizione che porti un adeguato apparecchio acustico, ciò

che é peraltro esigibile (cfr. doc. 172, p. 1 s.: ”Was die Eignung anbetrifft,

so kann oben genanntem Versicherten die Tätigkeit als Lastwagenchauffeur aus

ORL-ärztlicher Sicht voll zugemutet werden, vorausgesetzt, dass er ein

adäquates Hörgerät trägt. Auch das Tragen eines

Hörapparates ist ihm aus ORL-ärztlicher Sicht durchaus zumutbar.“ - il corsivo

é del redattore).

2.4.3. L’art.

21 cpv. 4 LPGA prevede che:

" Le

prestazioni possono essere temporaneamente o definitivamente ridotte o

rifiutate se l’assicurato, nonostante una sollecitazione scritta che indichi le

conseguenze giuridiche e un adeguato termine di riflessione, si sottrae, si

oppone oppure, entro i limiti di quanto gli può essere chiesto, non si

sottopone spontaneamente a una cura o a un provvedimento d’integrazione

professionale ragionevolmente esigibile e che promette un notevole

miglioramento della capacità di lavoro o una nuova possibilità di guadagno. Non

si possono esigere cure e provvedimenti d’integrazione che rappresentano un

pericolo per la vita o per la salute."

Giusta l’art. 61 OAINF, relativo

al rifiuto di cure e provvedimenti d’integrazione esigibili, nel

tenore in vigore dal 1° gennaio 2003:

" L’assicurato che senza sufficiente motivo rifiuta cure o provvedimenti

d’integrazione ragionevolmente esigibili ha diritto solo alle prestazioni che

verosimilmente sarebbero dovute considerato l’attendibile esito di dette

misure."

Fino al 31 dicembre 2002,

la questione era disciplinata dagli articoli 48 cpv. 1 e 2 LAINF e 61 cpv. 1-3

OAINF.

Per quanto riguarda il

quesito di sapere se e quando un trattamento che promette un essenziale

miglioramento della capacità di guadagno di un assicurato sia esigibile o meno,

la nuova regolamentazione non ha sostanzialmente modificato quanto previsto in

precedenza (cfr. STFA U 199/04 del 14 luglio 2005 consid. 3.2.).

Secondo la giurisprudenza

federale, in virtù dell’obbligo generale di riduzione del danno, un assicurato

deve sottoporsi a un intervento che, secondo l’esperienza, non implica

difficoltà, non presenta un pericolo per la vita, comporterà con certezza o con

grande verosimiglianza la guarigione totale o un miglioramento importante

dell’affezione - conseguentemente un aumento notevole della capacità di

guadagno - e infine non provoca delle sofferenze eccessive. Determinanti al

fine di decidere circa l’esigibilità o meno di un trattamento sono le

circostanze concrete, tenendo in considerazione la persona implicata (cfr. STFA

U 199/04 del 14 luglio 2005 consid. 3.2.; RAMI 1995 U 213, p. 68; RAMI 1996 U

244, p. 144; DTF 105 V 176).

Le sanzioni previste

possono essere comminate soltanto se la procedura d’ingiunzione ha avuto luogo

e il termine di riflessione é scaduto. Questa regola procedurale deve essere

rispettata senza eccezioni (cfr. SVR 2005 IV Nr. 30).

Va ancora precisato che l’art.

21 cpv. 4 LPGA si applica anche alle prestazioni in natura, le quali

comprendono pure i mezzi ausiliari (cfr. DTF 133 V 511 consid. 4.2).

2.4.4. In sede di decisione su

opposizione, l’CO 1 ha osservato, da una parte, che “… il tentativo effettuato,

su suggerimento del dott. __________, specialista ORL alla CO 1, (…), di

adattare un apparecchio acustico a destra per mascherare il rumore e a sinistra

per migliorare la capacità uditiva e quella di comprensione non ha portato

alcun frutto.” e, dall’altra, che “dopo aver preso atto dei certificati del

dott. __________ prodotti a sostegno dell’opposizione in data 3.6.2014, il

dott. __________ ha ribadito che l’attività di autista di mezzi pesanti risulta

esigibile per l’assicurato a condizione che porti un apparecchio acustico e

indicato che il porto di un apparecchio acustico é esigibile.” (doc. 191, p.

8).

Ora, delle

due l’una. O l’utilizzo di un apparecchio acustico a sinistra é inesigibile

Considerandi

e allora, in base alla valutazione del dott. __________ (“… vorausgesetzt,

dass er ein adäquates Hörgerät trägt.” - il corsivo é del redattore), RI 1 non avrebbe potuto essere dichiarato totalmente abile

nell’attività di autista oppure il provvedimento in parola é esigibile ma,

in tal caso, l’amministrazione avrebbe dovuto rispettare la necessaria procedura

di cui all’art. 21 cpv. 4 LPGA (sollecitazione scritta +

assegnazione di un adeguato termine di riflessione), ciò che non risulta che

essa abbia fatto.

Alla luce di

quanto precede, questo Tribunale reputa quindi che già la questione inerente

all’esigibilità della protesizzazione dell’orecchio sinistro, questione

determinante visto che il fiduciario dell’CO 1 ha fatto dell’utilizzo di un

apparecchio acustico la conditio sine qua non per ammettere la piena

abilità lavorativa del ricorrente, non sia stata sufficientemente delucidata

dall’assicuratore resistente.

2.4.5

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V

210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha

pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente

una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio.

Il TF ha, al riguardo,

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer versicherungsinternen

oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand

anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die

mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll

zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue

oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen)

medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält

oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht

beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei

Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt

alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden -

Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.

Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar

2011.

E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5,9C_85/2009)”. (DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135.

V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero

di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare

gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo

la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”

(STF

8C_59/2011 consid. 5.2)

Nella presente

fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio

degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF

135.

V 465), già per il solo fatto che essa ha fondato la decisione impugnata

esclusivamente sul parere del proprio medico fiduciario (per un caso

analogo, si veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).

Per le ragioni esposte al considerando 2.4.4., si

giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, nella

misura in cui, tenuto conto dei soli postumi infortunistici della sfera ORL,

l’assicurato é stato dichiarato totalmente abile al lavoro dal 1° aprile 2014.

L’assicuratore

resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi, dovrà disporre una

perizia esterna (cfr. art. 44 LPGA) volta a chiarire se l’utilizzo di un

apparecchio acustico a sinistra costituisce o meno un provvedimento esigibile.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata é annullata nella misura in cui, tenuto

conto dei soli postumi infortunistici della sfera ORL, l’assicurato é stato

dichiarato totalmente abile al lavoro dal 1° aprile 2014.

§§ Gli

atti sono rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà all’assicurato

l’importo di fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti