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Decisione

35.2014.87

Corretta decisione che rifiuta presa a carico dei costi per massaggio dei punti di agopuntura praticato da un terapeuta e non da un medico,non invece quella concernente i trattamenti medici di agopunt

1 aprile 2015Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

i requisiti di appropriatezza ed economicità. Inoltre l’assicurata in data 14

dicembre 2010 ha subìto un infortunio assicurato presso la __________ che,

stando alla documentazione in nostro possesso, aveva anch’esso prodotto effetti

a livello cerebrale. Dato che l’assicurata ha iniziato a sottoporsi alle

terapie presso il dr. __________ subito dopo questo infortunio, è da ritenersi

che la terapia agopunturale non sia più da ricondurre con preponderante

verosimiglianza all’evento del 17 settembre 1986. CO 1 è disposta, in via del

tutto eccezionale, ad accollarsi anche i costi per la terapia agopunturale fino

al 31 luglio 2012.

Per quanto riguarda la fisioterapia a cui l’assicurata si è

sottoposta settimanalmente fino al 2010, anche in questo caso i criteri di

efficacia, appropriatezza ed economicità non possono dirsi soddisfatti. Già 8

anni fa la perizia della Klinik __________ suggeriva infatti di inframmezzare

la terapia con delle pause. Inoltre l’assicurata dovrebbe essere in grado, dopo

numerosi anni di fisioterapia, di effettuare gli esercizi autonomamente a casa

senza una guida esterna.

In sintesi dobbiamo concludere che i trattamenti di cura

attualmente in corso (massaggio agopunturale e terapia agopunturale) nonché

tutti gli eventuali altri trattamenti fisioterapeutici non soddisfino (più) i

criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità di cui sopra, e pertanto CO

1 cessa l’assunzione dei costi di cura trascorso il termine del 31 luglio 2012.” (Doc. 173)

Nella decisione su

opposizione impugnata, poi, l’assicuratore LAINF, dopo avere riportato il

contenuto della documentazione medica agli atti e, in particolare, dei referti

stilati dal dr. __________, ha concluso che “non sussiste un diritto nel senso

legale alle spese di cura mediche (massaggio sui punti di agopuntura [eseguito

dalla signora __________], di agopuntura e di “hausärztliche Psychotherapie” [eseguite

dal dr. __________]), visto che non sono (più) soddisfatti i criteri di efficacia,

appropriatezza ed economicità (art. 10 e 21 LAINF; commissione ad hoc

01/2001)”.

Quale motivazione del

rifiuto, l’assicuratore ha in particolare indicato che:

" (…)

2.9 Dalla documentazione medica succitata si evince che la perizia

della Clinica __________ del 6 maggio 2004 proponeva come unica misura

terapeutica un adeguato trattamento fisioterapeutico; non raccomandava, invece,

il massaggio sui punti di agopuntura, né l’agopuntura o la “hausärztliche

Psychotherapie”. Risulta inoltre che dal 2004 al 2011 l’assicurata non si è

sottoposta ad alcun trattamento per i disturbi lamentati.

Dal 12 gennaio 2011 al 23 ottobre 2012 si è sottoposta al

massaggio sui punti di agopuntura (eseguito dalla signora __________),

all’agopuntura e alla “hausärztliche Psychotherapie” (eseguita dal dr. __________),

tutte da considerarsi terapie complementari secondo la commissione ad hoc

01/2001.

Stando alla commissione ad hoc 01/2001 non sussiste da un lato

alcun diritto legale all’assunzione delle spese di cure mediche per le tre

terapie succitate (punto 2 in fine). D’altro canto, in analogia con la

fisioterapia, si consiglia di assumere i costi per un ciclo massimo di nove

sedute (commissione ad hoc 01/2001, punto 3 cpv. 2) purché queste “[siano

effettuate da un] medico specializzato con adeguata dignità qualitativa

(certificato di capacità riconosciuto dalla FMH)” (commissione ad hoc 01/2001,

punto 1 cpv. 3). La signora __________ non corrisponde al criterio di un

“medico specializzato con adeguata dignità qualitativa”. Quest’ultimo criterio

è applicabile fin dall’inizio al massaggio sui punti di agopuntura effettuato

dalla signora __________.

Va aggiunto che per tutti i trattamenti complementari rilevanti in

questa sede – con una durata di trattamento dal 12 gennaio 2011 al 23 ottobre

2012 ovvero fino ad oggi – è stata nettamente superata la durata temporale di

nove sedute (commissione ad hoc 01/2001, punto 1 cpv. 3). Dal referto medico

rilasciato dal dr. __________ in data 23 ottobre 2012 si evince inoltre che il

trasferimento di domicilio avrebbe determinato un peggioramento della

sintomatologia per fattori esterni all’infortunio (sic!).” (Doc. A)

2.3. In sede ricorsuale, la

patrocinatrice dell’assicurata ha trasmesso al TCA la documentazione attestante

lo svolgimento di un trattamento chiropratico presso il dr. __________ di __________

a partire dalla fine di agosto 2013 (cfr. doc. I1) e di sedute fisioterapia

presso il __________ di __________ a partire dal mese di gennaio 2014 (cfr.

doc. I).

A tale proposito, nella risposta

di causa, l’assicuratore LAINF convenuto ha indicato che dalla documentazione

prodotta dalla ricorrente “non si evince però che i trattamenti e le terapie

mirano a mantenere la capacità lavorativa. Per questo motivo le terapie

effettuate non possono essere considerate né efficaci, né appropriate ai sensi

della legge” (doc. VII).

2.4. Chiamato a pronunciarsi riguardo

al trattamento di massaggio dei punti di agopuntura, il TCA rileva che la

signora __________ è una terapeuta riconosciuta dalla Fondazione svizzera per

la medicina complementare (ASCA), che svolge la propria attività ad __________ (cfr.

www.asca.ch).

Ella non figura, invece,

nel Registro di Medicina Empirica (RME), un organo indipendente con sede a

Basilea che, dal 1999, assegna un marchio di qualità per terapeuti di medicina

complementare alternativa. Il marchio di qualità RME è un sigillo di qualità

per i terapeuti attivi nel campo della medicina empirica. Soltanto i terapeuti

che soddisfano i requisiti di qualità dell'RME vengono registrati e ricevono il

marchio di qualità RME. Nell'assegnare il marchio di qualità, l'RME pone

particolare enfasi sulla trasparenza dei criteri di valutazione, che vengono

definiti in maniera chiara e che possono essere consultati liberamente sul sito

web dell'RME (www.emr.ch).

Per ottenere il label di

qualità, un terapeuta deve adempiere i seguenti criteri: formazione conclusa

con un numero definito di ore di formazione in medicina accademica ed empirica,

attestato che comprova una formazione continua regolare, documentazione di

un'esperienza pratica sufficiente, praticare professionalmente l'attività

terapeutica, riconoscere l'obbligo d'informazione verso i pazienti e gestire

una documentazione regolare sui propri pazienti.

Il massaggio dei punti di

agopuntura è una speciale forma di massaggio, in cui i meridiani del corpo

vengono stimolati con degli appositi bastoncini. L’origine risale al

massaggiatore e bagnino tedesco W. Penzel (1917-1985), che negli anni Cinquanta

e Sessanta si ispirò al suo interesse nei confronti dei metodi terapeutici

dell’estremo oriente per lo sviluppo di un proprio metodo, successivamente noto

come massaggio dei punti di agopuntura (MPA). K. Radloff, uno stretto

collaboratore di Penzel, negli anni Ottanta contribuì in maniera determinante

all’ulteriore evoluzione de MPA. Egli utilizzò per la prima volta le aree del

padiglione auricolare a fini diagnostici, creando il sistema di controllo

riflesso logico dell’orecchio (CRO), da cui derivò il massaggio dei punti di

agopuntura di Radloff, definito anche come trattamento statico-energetico

(TSE/MPA). Entrambe le forme di massaggio dei punti di agopuntura si basano

sulle teorie e sui principi della medicina tradizionale cinese (MTC), la quale

considera l’uomo come un’entità unitaria, parte integrante della natura e del

sistema di yin e yang, che rappresentano forme di energia contrapposte ma

complementari al tempo stesso, la cui alternanza dinamica genera l'energia

vitale che scorre attraverso il corpo lungo le linee dell'energia, i cosiddetti

meridiani. Lungo i meridiani si trovano numerosi punti di agopuntura,

attraverso i quali è possibile influenzare lo scorrere dell'energia vitale. In

entrambe le forme di trattamento i meridiani e i punti d'agopuntura vengono

sottoposti ad un'azione mirata con l'ausilio di una speciale tecnica di

massaggio, al fine di eliminare i blocchi, rafforzare il flusso del Qi o

deviarne un eccesso (cfr. il sito internet www.rme.ch e www.emindex.ch).

Con Medicina Tradizionale

Cinese MTC si intende la scienza medica sviluppatasi in Cina nel corso dei

secoli. Essa include sia tecniche diagnostiche che metodi terapeutici.

La MTC considera l’uomo

come un’entità unitaria, parte integrante della natura e del sistema di yin e

yang. Lo yin e lo yang sono forze o forme di energia contrapposte ma complementari al

tempo stesso, legate in un rapporto di reciprocità, come il giorno e la notte,

la terra e il cielo, il freddo e il caldo. L'alternanza dinamica tra yin e yang

genera l'energia vitale della natura, il Qi, fondamento di tutto ciò che è

vita, fonte di energia essenziale per l'organismo umano. L'energia vitale

scorre attraverso il corpo lungo le linee dell'energia, i cosiddetti meridiani.

Se gli elementi yin e yang si trovano in equilibrio dinamico all'interno del

corpo, l'energia vitale Qi può scorrere senza impedimenti nell'organismo, che

rimane così in salute. Le malattie si verificano quando l'armonia del sistema

yin-yang viene disturbata, determinando blocchi e ristagni dell'energia vitale.

Un altro concetto fondamentale della MTC è rappresentato dalla teoria delle

“cinque fasi di trasformazione” o dei “cinque elementi”: legno fuoco, terra,

metallo e acqua (cfr. il sito internet www.rme.ch e www.emindex.ch).

Questo Tribunale rileva

che il metodo di trattamento denominato “massaggio dei punti di agopuntura”,

che appartiene alla medicina complementare o alternativa (sul tema cfr. SVR

2015 KV Nr. 2), non è menzionato nell’Ordinanza del Dipartimento federale

dell’interno sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie (OPre; RS 832.12.31) tra le prestazioni

effettuate da persone che dispensano cure previa prescrizione o mandato medico

(vedi capitolo 2 in relazione con l’art. 25 cpv. 2 lett. a cpv. 3 LAMal).

D’altra parte, con la

modifica dell'OPre entrata in vigore il 1° luglio 1999, il DFI, nell’Allegato

1, punto 10, ha posto obbligatoriamente a carico degli assicuratori contro le

malattie l'agopuntura e, provvisoriamente per la durata di sei anni (quindi

sino al 30 giugno 2005) altri 5 metodi terapeutici di medicina complementare

(medicina antroposofica, medicina cinese, omeopatia, terapia neurale e fitoterapia).

Durante il periodo

indicato tutte le prestazioni dei 5 metodi di medicina complementare venivano

rimborsate sempre che fossero state erogate da medici. Questa misura era

tuttavia stata vincolata ad una condizione: valutare l’efficacia,

l’appropriatezza e l’economicità dei metodi in questione, ovvero della medicina

antroposofica, della medicina cinese, dell’omeopatia, della terapia neurale e

della fitoterapia.

Poiché allo scadere del

quinquennio i criteri summenzionati non erano risultati soddisfatti, il 2

giugno 2005 il DFI aveva deciso in modo definitivo l’esclusione dei 5 metodi terapeutici

di medicina complementare sopracitati dal catalogo delle prestazioni obbligatoriamente

a carico degli assicuratori contro le malattie.

Dal 1° luglio 2005 (vedi

modifica OPre entrata in vigore il 12 luglio 2005), quindi, il rimborso di

queste prestazioni poteva avvenire solo laddove fosse stata stipulata una

copertura assicurativa integrativa (cfr. messaggio concernente l’iniziativa

popolare “Sì alla medicina complementare” del 30 agosto 2006 in FF 2006 6953 pag. 6969 e seg.).

A seguito dell’esito della

votazione popolare del 17 marzo 2009, nella quale il Popolo (con il 67% dei

voti) e tutti i Cantoni svizzeri hanno accettato l’articolo costituzionale che

prevede una maggiore considerazione della medicina complementare (cfr. art.

118a Cost., del seguente tenore: “Nell'ambito delle loro

competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla considerazione della

medicina complementare.”), il DFI ha nuovamente posto obbligatoriamente

a carico degli assicuratori contro le malattie, dal 1° gennaio 2012 e per un

periodo transitorio che va sino al 31 dicembre 2017, 5 metodi di medicina

complementare e meglio: medicina antroposofica; terapia medicamentosa della

medicina tradizionale cinese - medicina cinese; omeopatia unicista (classica); fitoterapia

e terapia del campo di disturbo (terapia neurale secondo Huneke), purché gli

stessi siano praticati da medici (cfr. modifica OPre entrata in vigore il 1° giugno 2011,

Allegato 1, punto 10).

Nel frattempo, con la

modifica entrata in vigore il 1° luglio 2012, la presa a carico obbligatoria

della terapia del campo del disturbo (terapia neurale secondo Huneke) è stata

eclusa dal catalogo.

In un comunicato del 2

maggio 2014, il DFI ha affermato che “la medicina complementare sarà equiparata

alle altre specialità mediche”, osservando:

" Le

prestazioni della medicina antroposofica, della medicina tradizionale cinese,

dell'omeopatia e della fitoterapia saranno per principio a carico

dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Solo le

prestazioni controverse saranno esaminate per sapere se sono efficaci,

appropriate ed economiche. Con questa procedura il Dipartimento federale

dell'interno (DFI) intende adempiere un mandato costituzionaleNel maggio 2009

Popolo e Cantoni hanno approvato a larga maggioranza il nuovo articolo

Considerandi

costituzionale per una maggiore considerazione della medicina complementare.

Dal 2012 e provvisoriamente fino al 2017 l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) assume i costi delle prestazioni della medicina

antroposofica, della medicina tradizionale cinese, dell'omeopatia medica e

della fitoterapia.

Il rimborso è provvisorio e a tempo determinato perché manca

ancora la prova che le prestazioni delle quattro specialità di medicina complementare

sono efficaci, appropriate ed economiche. Dopo due anni si sta ora delineando

l'impossibilità di apportare questa prova per l'insieme delle prestazioni di

queste specialità.

Pertanto il Dipartimento federale dell'interno (DFI) propone di

equiparare queste specialità di medicina complementare alle altre specialità

mediche già rimborsate, facendo valere anche per esse il principio della

fiducia e del rimborso delle prestazioni da parte dell'AOMS. Analogamente a

quanto già avviene per le altre specialità, la verifica si limiterà a singole

prestazioni controverse. Le modalità di applicazione dei criteri di efficacia,

efficienza ed economicità alla medicina complementare devono ancora essere

precisate.

Il DFI e l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) hanno

informato le cerchie interessate della procedura prevista, invitandole a

collaborare all'elaborazione dei criteri e dei processi.

Per adempiere in questo modo il mandato costituzionale, è

necessario adeguare l'ordinanza sull'assicurazione malattie e l'ordinanza del

DFI sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie. La decisione in merito spetta rispettivamente al Consiglio

federale e al DFI in base alla propria competenza.”

Il sito della Fondazione

svizzera per la medicina complementare (Asca), enumera, alla voce “8. metodi

orientali”, diversi tipi di terapia, distinguendo espressamente tra “n° 172:

agopuntura” e “n° 272: massaggio dei punti di agopuntura” (cfr. www.asca.ch).

Al fine di chiarire la

fattispecie, in corso di causa il TCA ha interpellato l’Ufficio federale della

sanità pubblica (UFSP), chiedendo di precisare quanto segue:

" (…)

Il nostro Tribunale è chiamato a dirimere una vertenza che vede

opposta un’assicurata ad un assicuratore contro gli infortuni a proposito

dell’assunzione o meno, da parte di quest’ultimo, delle spese di cura sostenute

per il trattamento di medicina complementare denominato “massaggio dei punti di

agopuntura”.

Al riguardo, ai fini di causa, Vi chiediamo gentilmente di volerci

comunicare se il trattamento di massaggio dei punti di agopuntura in questione

costituisce o meno una prestazione obbligatoriamente a carico

dell’assicurazione contro le malattie ai sensi dell’OPre e, se sì, di

specificare a quale titolo.” (Doc. XV)

Con scritto del 25

febbraio 2015, la Divisione vigilanza delle assicurazioni, Sezione

assicurazione infortunio, prevenzione infortunio e assicurazione militare dell’UFSP

ha così risposto:

" (…)

L’OPre prende in carico le agopunture se vengono effettuate da un

medico in possesso di un programma di formazione complementare, concretamente

agopuntura e medicina complementare cinese. I contenuti di questa formazione

complementare sono trovabili sul sito della Federazione dei medici svizzeri

FMH: http://www.fmh.ch/files/pdf15/fa

akupunktur f.pdf. In questo documento però non vengono menzionati i

massaggi dei punti di agopuntura e l’agopressione. L’agopressione e la

riflessologia correlata di principio vengono effettuate da terapeuti di

medicina complementare che non sono medici. Le loro prestazioni non

costituiscono prestazioni obbligatoriamente a carico dell’assicurazione contro

le malattie ai sensi dell’OPre.

Speriamo che queste informazioni siano utili.” (Doc. XVI)

In effetti, sul sito della

Federazione dei medici svizzeri FMH sopra citato, il programma di formazione

complementare in agopuntura e medicina complementare cinese non menziona i

massaggi dei punti di agopuntura, ma fa riferimento a “acupuncture (générale,

somatotopique: oreille, main, crâne)”; “Les somatotopies: auriculo- et

craniopuncture”; “l'acupuncture contrôlée par le pouls RAC (acupuncture

générale et auriculopuncture)”; “Pharmacothérapie de la MTC”; “Diététique de la

MTC”.

Nel caso di specie, questo

Tribunale rileva che, come correttamente indicato dall’UFSP nella risposta del

25.

febbraio 2015 qui sopra riprodotta per esteso (cfr. doc. XVI), il

trattamento di massaggio dei punti di agopuntura oggetto della presente controversia

viene effettuato dalla signora __________, la quale è una terapeuta riconosciuta

dalla Fondazione svizzera per la medicina complementare (ASCA), ma non un

medico.

Ritenuto che l’Allegato 1

dell’OPre, al punto 10, pone obbligatoriamente a carico dell’assicurazione

contro le malattie esclusivamente quei trattamenti di medicina complementare enumerati,

ma solo condizione che siano praticati da un medico, se ne deduce che - a

prescindere dal fatto di sapere se il trattamento di massaggio dei punti di agopuntura

possa rientrare o meno tra i metodi di medicina complementare previsti

dall’OPre (in particolare sotto la voce “agopuntura” oppure sotto quella di

“medicina tradizionale cinese”, metodo quest’ultimo il cui rimborso è

provvisorio e a tempo determinato perché manca ancora la prova che le

prestazioni ivi comprese siano efficaci, appropriate ed economiche) - i costi relativi

al trattamento di massaggio dei punti di agopuntura dei quali l’assicurata

rivendica la presa a carico da parte dell’assicuratore infortuni non potrebbero

in ogni caso essere riconosciuti, essendo il trattamento in questione stato somministrato

da una terapeuta e non da un medico.

Pertanto, visto quanto appena

esposto, il TCA ritiene corretta la decisione con la quale l’assicuratore LAINF

ha rifiutato, dopo il 31 luglio 2012, la presa a carico dei costi di massaggio

dei punti di agopuntura effettuato dalla signora __________.

2.5

La questione relativa al

rimborso o meno, dopo il 31 luglio 2012, da parte dell’assicuratore LAINF

convenuto, dei costi legati alle terapie effettuate dal dr. __________ e, in

particolare, alle sedute di agopuntura, secondo il TCA, non può invece essere

decisa senza prima disporre di una approfondita e motivata valutazione medica.

Al riguardo, questo

Tribunale rileva che se, in un primo momento, nella decisione del 15 agosto

2012.

- il cui contenuto è stato riprodotto per intero al considerando

precedente – l’assicuratore infortuni aveva espressamente indicato che “secondo

il nostro medico di fiducia una terapia che curi i postumi emotivi di un evento

risalente a quasi 30 anni addietro non può più soddisfare i requisiti di

appropriatezza ed economicità” (cfr. doc. 173), in seguito ogni riferimento ad

un apprezzamento da parte di un medico di fiducia dell’assicuratore LAINF è

venuto meno sia nella decisione su opposizione qui impugnata (cfr. doc. A), sia

nella risposta di causa del 17 novembre 2014 (cfr. doc. VII).

Del resto, neppure nella

documentazione agli atti risulta l’esistenza di una valutazione specialistica

resa da un medico di fiducia dell’assicuratore convenuto.

Tale mancanza è, a mente

del TCA, ingiustificabile.

Trattandosi, infatti,

della valutazione dell’adeguatezza o meno, dal profilo medico, dei trattamenti

messi in atto dal dr. __________, questo Tribunale non può, in ogni caso,

considerare sufficiente il semplice parere espresso dal servizio giuridico

dell’assicuratore LAINF, ma ritiene indispensabile dover fare capo ad un

apprezzamento medico, approfondito e motivato, da parte di un perito esterno

conformemente a quanto disposto dall’art. 44 LPGA.

Discorso analogo merita,

secondo il TCA, anche la valutazione dell’efficacia e dell’adeguatezza dei

trattamenti fatti valere dall’assicurata in sede ricorsuale, segnatamente il trattamento

chiropratico al quale si è sottoposta a partire dal mese di agosto 2013 e le

sedute di fisioterapia intraprese dal mese di gennaio 2014 (cfr. doc. I e I1).

Il TCA non può, infatti,

considerare sufficiente, in assenza di una valutazione medica che si esprima al

riguardo, la laconica affermazione riportata in sede di risposta di causa

dall’assicuratore LAINF, secondo la quale “non si evince che i trattamenti e le

terapie mirano a mantenere la capacità lavorativa. Per questo motivo le terapie

effettuate non possono essere considerate né efficaci, né appropriate ai sensi

della legge” (cfr. doc. VII).

2.6

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo,

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen

Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende

Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch

entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die

Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie

allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage

begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar

2011.

E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5,9C_85/2009)”.

(DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135.

V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero

di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare

gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo

la procedura di cui all’art. 44 LPGA.

Nella concreta evenienza, ritenuto come vi siano delle carenze negli

accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle

bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer

bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem

kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine

Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder

Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”), si giustifica

il rinvio degli atti all’CO 1 ai sensi della giurisprudenza citata.

L’assicuratore LAINF resistente, a cui gli atti vengono dunque

retrocessi, dovrà disporre un approfondimento medico da parte di un perito

esterno con lo scopo di appurare l’adeguatezza o

meno delle terapie messe in atto dal dr. __________, così come di quelle

chiropratiche e fisioterapeutiche fatte valere in sede ricorsuale e, alla luce dei relativi esiti, definire di nuovo il diritto o meno

per l’assicurata di ottenere, dopo il 31 luglio 2012, il rimborso di siffatte

spese di cura.

In tale ambito, CO 1 dovrà

chiarire la questione relativa al nesso di causalità tra le cure messe in atto

dal dr. __________ e l’infortunio assicurato, la cui sussistenza sembrerebbe

essere stata messa in dubbio dall’assicuratore LAINF convenuto con la decisione

del 15 agosto 2012 - nella quale CO 1, dopo aver fatto espresso riferimento ad

un altro infortunio subìto dall’interessata in data 14 dicembre 2010,

assicurato presso la __________, ha concluso che “dato che l’assicurata ha

iniziato a sottoporsi alle terapie presso il dr. __________ subito dopo questo

infortunio, è da ritenersi che la terapia agopunturale non sia più da

ricondurre con preponderante verosimiglianza all’evento del 17 settembre 1986” (cfr. doc. 173) – ma alla quale l’assicuratore non si fa più accenno nella decisione su

opposizione del 21 agosto 2014 (cfr. doc. A), salvo poi chiedere, in sede di

risposta di causa, il richiamo dalla __________ dell’incarto completo relativo

all’infortunio del 14 dicembre 2010 (cfr. doc. VII).

2.7

Visto l'esito favorevole del ricorso,

l'assicurata, patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte

dell’assicuratore LAINF di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione su opposizione impugnata del 21 agosto 2014, per la parte

concernente il rifiuto dell’assunzione, dopo il 31 luglio 2012, delle spese di

cura relative ai trattamenti messi in atto dal dr. __________, così come di

quelle per i trattamenti fisioterapeutici e chiropratici fatti valere in sede ricorsuale,

è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.6. in fine.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 versarà

all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti