35.2014.89
L'assicurato mentre eseguiva pulizie in giardino ha urtato una statua di gesso che cadendo gli ha schiacciato il secondo dito della mano sinistra.Prestazioni di cura sospese dal 1.1.2014. Rendita d'in
7 gennaio 2015Italiano29 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2014.89
LG/sc
Lugano
7 gennaio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1 ottobre 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 2 settembre 2014 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 31 gennaio 2009, RI 1,
dipendente della __________ di __________, in qualità di pittore, mentre
eseguiva delle pulizie nel giardino di casa ha urtato una statua di gesso che
cadendo gli ha schiacciato il secondo dito della mano sinistra (doc. 5, 6, 24).
A causa di questo
sinistro, egli ha riportato, secondo il certificato del Dr. __________ del 3
febbraio 2009: “FLC con perdita di sostanza e lesione tendinea frattura
esposta falange distale 2 dito mano sx” (doc. 1).
L’Istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, a margine della visita medica circondariale
dell’11 ottobre 2013 (doc. 448), l’CO 1, con scritto del 23 ottobre 2013 ha comunicato all’assicurato la sospensione delle prestazioni a decorrere dal 1° gennaio 2014, ritenuto
che dalla continuazione della cura non sono più da attendersi sensibili
miglioramenti (doc. 452).
1.3. Con decisione formale del 9
gennaio 2014, l’amministrazione ha accordato all’assicurato una rendita
d’invalidità del 18%, a decorrere dal 1° gennaio 2014, e un’indennità per
menomazione dell’integrità del 25% (doc. 464).
A seguito dell’opposizione
interposta dal per conto dell’assicurato (doc. 472), in data 2 settembre 2014
l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua decisione (doc. 502).
1.4. Con tempestivo ricorso del 1°
ottobre 2014 RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha postulato l’attribuzione
di una rendita almeno del 50% (doc. I).
L’insorgente ha contestato
la valutazione del medico di circondario Dr. __________, sulla base delle
certificazioni dei medici curanti Dr.ssa __________ e Dr. __________ (doc. A3 e
A4) e del referto dell’Ospedale __________ di __________ (doc. A5) e concluso
che RI 1 è in grado di fare un lavoro leggero, ma non nella misura del 100%. Il
grado di occupazione per la determinazione del reddito da invalido deve essere –
a suo dire – al massimo del 50% (doc. I).
1.5. In data 24 ottobre 2014 l’RA
1 ha prodotto la relazione medico-legale del 22 ottobre 2014 del Dr. __________
(doc. III).
1.6. L’CO 1, in risposta, ha
postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.7. Il 3 novembre 2014 l’avv. RA
2, per conto dell’CO 1, ha preso posizione sulla relazione del Dr. __________
rilevando che le considerazioni espresse dal medico interpellato
dall’assicurato non modificano le conclusioni dell’Istituto assicuratore (doc.
VII)
Il doc. VII è stato
inviato all’RA 1 per conoscenza (doc. VIII).
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto della lite è
unicamente l’entità della rendita d’invalidità spettante all’assicurato, in
quanto la valutazione dell’IMI del 25% non è stata contestata (cfr. doc. I).
2.3. Giusta l'art. 18 cpv. 1
LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in
una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p.
572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA;
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2
prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati
cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato
che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di
invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18
cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa
pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la
giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al
guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi
aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, la STFA I
871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè,
in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U
187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio
o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua
età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi
che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla
salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.).
Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di
qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari
circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993
U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.5
Nella concreta evenienza, con
la decisione impugnata l’assicuratore LAINF ha accordato all’assicurato una
rendita d’invalidità del 18% fondandosi - dal profilo medico - sulla
valutazione del medico di circondario Dr. __________.
In occasione della visita
medica di chiusura dell’11 ottobre 2013 il Dr. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica, ha posto la diagnosi di “stato dopo schiacciamento con
perdita di sostanza del II dito della mano sinistra in assicurato destrimane.
Stato dopo amputazione del II raggio. Stato dopo revisione della cicatrice e
trasposizione del neurinoma del muscolo teres quadrato. Persistenza di
iperpatia con difficoltà alla funzione soprattutto della capacità prensile
nella mano sinistra. Stato dopo nuova neurolisi del nervo mediano. Copertura
del tessuto con lembo palmare peduncolato. Neurolisi del nervo radiale,
neurotomia e trasposizione del moncone neurogeno nel muscolo brachio-radiale.
Copertura con cellule staminali prelevate dall’addome in data 13.03.2013 ” (doc.
448).
Il medico __________ sulla
base della visita medica svolta, ha indicato che l’assicurato è abile al lavoro,
nella misura massima possibile, con le seguenti limitazioni:
" (…)
l’assicurato può sollevare fino all’altezza dei fianchi pesi fino
a 5 kg molto spesso. Di rado fino a 10 kg ma mai più oltre i 10 kg. Può sollevare molto spesso pesi fino a 5 kg oltre l’altezza del petto e di rado anche
pesi superiori ai 5 kg. Può talvolta eseguire lavori leggeri e di precisione ma
non può più fare lavori medi, pesanti e molto pesanti. Di rado può fare anche
lavori che comportano la rotazione della mano. Nessuna limitazione per quanto
riguarda i lavori sopra la testa, rotazione del busto, posizione
seduta/inclinata in avanti, posizione in piedi e inclinata in avanti, posizione
inginocchiata e con ginocchio in flessione. Nessuna limitazione per quanto
riguarda la posizione seduta e in piedi. Nessuna limitazione per quanto
riguarda gli spostamenti tranne il salire le scale a pioli che può essere fatto
soltanto di rado" (doc. 448).
Dal punto di vista
psichiatrico, l’assicurato è stato esaminato in data 14 maggio 2014 dalla
Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e psichiatra
consulente dell’CO 1.
Nel rapporto del 18 giugno
2014.
la Dr.ssa __________ ha posto la diagnosi di “Reazione
ansioso-depressiva in Sindrome da disadattamento (ICD-10 F43.2).” Secondo
la specialista interpellata dall’CO 1, il disturbo di cui soffre l’assicurato è
da considerarsi come una reazione al decorso sfavorevole post-infortunistico ed
ai disturbi ed alle limitazioni funzionali ancora presenti al braccio sinistro
e quindi in nesso causale con l’infortunio. Tuttavia, sempre secondo la Dr.ssa __________,
questo disturbo non ha ripercussioni negative di rilevanza sulla capacità
lavorativa né su un eventuale programma di reinserimento professionale. Al
contrario, la consulente ritiene che la ripresa di un’attività lavorativa
regolare influenzerebbe positivamente lo stato psichico di RI 1 (doc. 495).
2.6
Attentamente vagliata la documentazione agli atti, questa
Corte non ha alcun valido motivo per scostarsi dalla valutazione
dell’esigibilità lavorativa enunciata dal chirurgo ortopedico Dr. __________ e da
quella esposta dalla psichiatra Dr.ssa __________ (e fatte proprie
dall’amministrazione), ragione per la quale tenuto conto del danno
infortunistico, il ricorrente va ritenuto totalmente abile in attività adeguate.
Il ricorrente ha
contestato la valutazione del medico __________ sulla base dello scritto del 22
gennaio 2014 della Dr.ssa L__________, spec. in chirurgia vascolare, che ha
rilevato una situazione di “dolore neuropatico cronico resistente alla
normale terapia antidolorifica (…) con importante algie irradiate dal
pollice sino alla radice dell’arto superiore sinistro senza remissione che dura
24.
ore su 24” (doc. 474). Secondo il medico curante la mano è ipostenica con un
peggioramento significativo della capacità prensile. La Dr.ssa __________ ha
valutato al 50% la capacità lavorativa e richiesto un’IMI del 55-60% (doc.
474).
L’RA 1 ha quindi prodotto
la valutazione del 27 gennaio 2014 del Dr. __________, che ha riferito di una
capacità funzionale ridotta (doc. 475) e i rapporti di visita del 24 e 27
gennaio 2014 del Dr. __________, nonché il referto dell’Ospedale __________ di __________
(doc. 476, 478 e doc. A5).
La nuova
documentazione medica pervenuta all’Istituto assicuratore, dopo la visita
medica di chiusura dell’11 ottobre 2013, è stata sottoposta alla valutazione
del medico di circondario Dr. __________, il quale nell’apprezzamento del 28
agosto 2014, si è così espresso:
" (…)
I documentati medici aggiuntesi dopo la mia visita
di chiusura dell’11.10.2013 non apportano nessuna novità dal punto di vista
medico che possono indurmi a cambiare la mia valutazione dell’esigibilità.
Ritengo quindi che l’assicurato possa essere considerato abile in misura
completa nell’ambito di tutta la giornata con le limitazioni da me descritte.
Per quanto riguarda la IMI, una IMI del 50% come
proposto dalla dott.ssa __________ non è realistica in quanto secondo la
tabella 3.7 una IMI del 50% corrisponde all’amputazione di tutto il braccio
fino alla spalla. Confermo quindi la mia valutazione della IMI nella misura del
25%." (doc. 501)
Il TCA non ha
dunque ragioni per scostarsi dalle conclusioni del medico di
circondario.
Non permette una diversa
valutazione della fattispecie neppure la relazione medico-legale del Dr. __________,
medico chirugo, il quale in data 22 ottobre 2014 ha indicato che le menomazioni di cui soffre RI 1 “configurano un quadro di incapacità
lavorativa specifica di imbianchino e non consentono attività che comportino
l’uso della mano sinistra. Inoltre, l’attribuzione del Sig. RI 1 alla categoria
4.2
(attività semplici e ripetitive, valore mediano) non tiene conto della
sintomatologia dolorosa causata dalla sindrome algodistrofica né della ridotta
funzionalità dell’arto con pressoché totale abolizione della funzione prensile.
Per quanto riguarda il tempo di applicazione al lavoro, non può essere
considerata possibile un’applicazione lavorativa per la totalità dell’orario
lavorativo ma solo per il 50% di esso a causa dell’impossibilità di sostenere
un normale ritmo lavorativo determinata dalla sintomatologia dolorosa
particolarmente rilevante che obbliga ad un ritmo lavorativo più lento, una
minore resistenza ed un’usura più precoce” (doc. A7)
Il medico curante ha
quantificato al 75% la riduzione della capacità lavorativa riferita “ad una
possibilità di applicazione al lavoro del 50% dell’orario lavorativo”. Per
quanto riguarda l’IMI, essa viene quantificata al 40% (doc. A7).
Le
conclusioni del medico curante, seppur divergenti unicamente per quanto
riguarda la valutazione della capacità lavorativa residua, non apportano nuovi
elementi oggettivi ignorati dal medico di circondario e vanno quindi intese nel
senso di una diversa valutazione delle conseguenze che la patologia
dell’interessato ha sulla sua capacità di lavoro.
In queste condizioni, il
TCA ritiene che non vi sia la necessità di dar seguito alla richiesta
dell’insorgente di esperire una perizia giudiziaria (cfr. doc. I, p. 3).
Questa Corte
non può scostarsi dalla valutazione dell’esigibilità lavorativa del
medico __________ anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati
qui di seguito, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell’utilizzo
degli arti superiori.
Nella STFA U 200/02 del 20
maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un
infortunio professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito
l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura
pluriframmentaria della falange basale con istabilità a livello delle
articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una
mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo ortopedico.
È vero che, nel caso di
specie, l’infortunio ha interessato l’arto dominante dell’assicurato,
quello sinistro (doc. 351). Ciò è tuttavia irrilevante alla luce della
giurisprudenza federale.
In effetti, ad esempio in
una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di
svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato
che presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della
spalla e del braccio destro dominante.
Vedi
anche la sentenza di questa Corte 35.2013.74 dell’8 settembre 2014 nel
caso di un falegname che ha subìto l’amputazione
dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega circolare
ed è stato ritenuto totalmente abile in attività leggere dal profilo del
sollevamento/ trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi,
che non richiedono l’utilizzo di entrambi
gli arti superiori.
In una sentenza inedita
del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha ritenuto realistica la
possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività
alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei
postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era
impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad
esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro
poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.
In una sentenza 35.1997.23
dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00
dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in
attività sostitutive confacenti, specificatamente in
professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse
funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava
una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per
delle prese a tre dita senza forza.
Il TFA è pervenuto alla
medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente
pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di
professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali
all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo
pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con
la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).
In una sentenza 35.2002.88
del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività
leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti
di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante deficit
funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione
attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo
fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in
corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il
medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: "… limitato
nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro
al di sopra della vita, scostato dal tronco, così come nei movimenti di
rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e
contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente,
sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo
l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA succitata consid.
2.6
).
In un giudizio I 27/06 e U
18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di
svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di
controllo, così come lavori in un chiosco nonchè attività ausiliarie nel campo
della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva
di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di
un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa
del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine
sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi
dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del
braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
Va inoltre osservato che
il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato,
nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una parte, un certo
equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un mercato del
lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro
diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice
Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Soziale Sicherheit, 2. edizione, n. 170 p. 899).
Il mercato
del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati è in generale limitato a
dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 p. 331 consid.
4a). Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le attività fisicamente
pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per
cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza che possono essere
svolte da personale non qualificato o semi qualificato (SVR 2002 n. U
15.
p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile
2009.
consid. 2.3.).
In una
sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha ribadito che anche per
gli assicurati limitati nell’utilizzo della mano dominante, esiste un
mercato del lavoro sufficientemente ampio:
" Wie die Rechtsprechung wiederholt bestätigt hat, gibt es auf einem
ausgeglichenen Arbeitsmarkt genügend realistische Betätigungsmöglichkeiten für
Personen, welche funktionell als Einarmige zu betrachten sind und überdies nur
noch leichte Arbeit verrichten können. Längst nicht alle im Arbeitsprozess im
weitesten Sinne notwendigen Aufgaben und Funktionen im Rahmen der Überwachung
und Prüfung werden durch Computer und automatische Maschinen ausgeführt.
Abgesehen davon müssen solche Geräte auch bedient und ihr Einsatz ebenfalls
überwacht und kontrolliert werden. Die Gerichtspraxis ist bisher regelmässig
bei Versicherten, welche ihre dominante Hand gesundheitlich bedingt nur sehr
eingeschränkt als unbelastete Zudienhand einsetzen können, von einem
hinreichend grossen Arbeitsmarkt mit realistischen Betätigungsmöglichkeiten
ausgegangen (Urteil 9C_418/2008 vom 17. September 2008, E. 3.2.2)." (il corsivo è del redattore).
Alla
luce di quanto precede, occorre concludere che il ricorrente sarebbe in grado
di svolgere, a tempo pieno, un’attività lavorativa adeguata.
2.7
A proposito dell’incidenza
della problematica psichica sulla capacità lavorativa dell’assicurato, in sede
di opposizione la rappresentante di RI 1 aveva prodotto i referti
della Dr.ssa __________, del Dr. __________ e della Dr.ssa __________, in cui
si faceva riferimento all’insorgenza di una sindrome depressiva reattiva
all’evento traumatico (cfr. doc. 474, 475, 477).
Agli atti vi è poi un
rapporto medico del 21 aprile 2011 (attualizzato in data 9 aprile 2014, doc.
491), del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale ha
indicato che il paziente “vive uno stato ansiosodepressivo in relazione
all’amputazione del 2° dito della mano sinistra” ed è “angosciato al
pensiero di non poter ritrovare una capacità lavorativa che desidera
grandemente”. Lo psichiatra ha poi concluso riferendo che RI 1 sarebbe
disponibile ad una riqualifica (doc. 491).
Alla luce di tali
certificazioni, l’amministrazione ha predisposto una visita psichiatrica presso
la Dr.ssa __________, la quale – come esposto al consid. 2.5. – dopo aver
considerato tutta la documentazione medica agli atti, ha posto la diagnosi di “Reazione
ansioso-depressiva in Sindrome da disadattamento (ICD-10 F43.2)” senza
ripercussioni negative di rilevanza sulla capacità lavorativa né su un
eventuale programma di reinserimento professionale. Anzi, la ripresa di
un’attività lavorativa regolare influenzerebbe positivamente lo stato psichico
di RI 1 (doc. 495).
Conclusioni che possono essere fatte proprie dal TCA.
Nel suo referto, la Dr.ssa __________ ha infatti debitamente tenuto conto delle affezioni di cui
l’assicurato è affetto, giungendo ad una conclusione logica e priva di
contraddizioni, in merito alla capacità lavorativa. Ad esso può dunque
senz’altro essere attribuito pieno valore probatorio.
2.8
Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla
salute infortunistico.
2.8.1
Quanto al
reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni
resistente, senza il danno alla salute RI 1, quale pittore
della __________, nel 2014 avrebbe realizzato un reddito
annuo di fr. 61'165.-- (doc. 462, 464).
Questo dato, non
contestato dal ricorrente (doc. I), e desunto dalle informazioni fornite
direttamente dal datore di lavoro, può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.
2.8.2
Per quanto riguarda il reddito
da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati
nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima
sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione
del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e
salariale concreta dell'interessato, a
condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la
capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività
effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,
l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento
concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su
quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte,
relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
In una sentenza del 7 aprile
2008.
(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito
in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale
in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006
pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di
sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse
chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola
stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;
dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata
in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un
gap salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito
diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso
è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo
dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per
la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una
deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali
sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito
non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di
parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
2.8.3
Dalle tavole
processuali risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 63'296.96 il
reddito da invalido, applicando la tabella TA 1, livello di qualifica 4,
aggiornato al 2014, e operando successivamente una decurtazione dell’1,22% per
il gap salariale e del 20% a titolo di deduzione sociale, giungendo così
all’importo di fr. 50'019’79 (doc. 462).
Conformemente alla
giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per la
determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati
statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.
Utilizzando i dati forniti
da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2010 una professione che
presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,
p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un
salario mensile lordo pari a fr. 4'901.--.
Riportando questo dato su
41.7
ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie
économique, 11-2014, p. 88) esso ammonta a fr. 5'109.29 mensili
oppure a fr. 61'311.51 per l'intero anno (fr. 5'109.29 x 12).
Dopo adeguamento
all'indice dei salari nominali da quantificare in +1% per il 2011, +0.8% per il
2012, +0.7% per il 2013, mentre per il 2014 l’adeguamento è dello 0.8% secondo
la stima trimestrale (cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web
dell’Ufficio federale di statistica), si ottiene, per il 2014, un reddito annuo
di fr. 63'359.80.
L’assicurato,
quale pittore presso la __________, avrebbe realizzato nel 2014
un reddito annuo di fr. 61'165.-- per un’occupazione a tempo pieno. Tale
reddito si situa sotto la media dei salari per un'attività equivalente
(cioè fr. 65'221.36; cfr. Tabella TA 1 2010, p.to 43 “Lavori di costruzione
specializzati”, livello di qualifica 4: fr. 5'092.-- riportato su 41.4
ore/settimana = fr. 5'270.22 x 12 mesi = fr. 63'242.64 e aggiornato al 2014).
In casu, in applicazione della giurisprudenza citata al considerando 2.8.2. in fine, il reddito
statistico da invalido (fr. 63'359.80) va ridotto dell’1,22%,
percentuale corrispondente al gap salariale (per la parte percentuale
che supera la soglia del 5%) e si attesta pertanto a fr. 62'586.80 (risultato
intermedio).
In ossequio alla
giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella concreta evenienza,
l’Istituto assicuratore ha operato una decurtazione del 20% sul reddito
statistico da invalido (doc. 462).
Tenuto conto del riserbo
di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il
proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V
393.
consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione del 20%,
l’Istituto assicuratore non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.
Il reddito da invalido di
fr. 62'586.80, tenuto conto di una decurtazione del 20%,
ammonta dunque a fr. 50'069.44.
Il grado di invalidità del
ricorrente - stabilito confrontando i fr. 50'069.44 al reddito che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 61'165.--
(cfr. consid. 2.8.1.) – risulta essere del 18,1%, arrotondato al 18%
secondo la giurisprudenza di cui
alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41.
Visto che, con la
decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1 una rendita
d’invalidità proprio del 18%, il suo ricorso deve essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti