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Decisione

35.2014.89

L'assicurato mentre eseguiva pulizie in giardino ha urtato una statua di gesso che cadendo gli ha schiacciato il secondo dito della mano sinistra.Prestazioni di cura sospese dal 1.1.2014. Rendita d'in

7 gennaio 2015Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè,

in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U

187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.).

Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di

qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se partico­lari

circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (cfr. RAMI 1993

U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.5

Nella concreta evenienza, con

la decisione impugnata l’assicuratore LAINF ha accordato all’assicurato una

rendita d’invalidità del 18% fondandosi - dal profilo medico - sulla

valutazione del medico di circondario Dr. __________.

In occasione della visita

medica di chiusura dell’11 ottobre 2013 il Dr. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica, ha posto la diagnosi di “stato dopo schiacciamento con

perdita di sostanza del II dito della mano sinistra in assicurato destrimane.

Stato dopo amputazione del II raggio. Stato dopo revisione della cicatrice e

trasposizione del neurinoma del muscolo teres quadrato. Persistenza di

iperpatia con difficoltà alla funzione soprattutto della capacità prensile

nella mano sinistra. Stato dopo nuova neurolisi del nervo mediano. Copertura

del tessuto con lembo palmare peduncolato. Neurolisi del nervo radiale,

neurotomia e trasposizione del moncone neurogeno nel muscolo brachio-radiale.

Copertura con cellule staminali prelevate dall’addome in data 13.03.2013 ” (doc.

448).

Il medico __________ sulla

base della visita medica svolta, ha indicato che l’assicurato è abile al lavoro,

nella misura massima possibile, con le seguenti limitazioni:

" (…)

l’assicurato può sollevare fino all’altezza dei fianchi pesi fino

a 5 kg molto spesso. Di rado fino a 10 kg ma mai più oltre i 10 kg. Può sollevare molto spesso pesi fino a 5 kg oltre l’altezza del petto e di rado anche

pesi superiori ai 5 kg. Può talvolta eseguire lavori leggeri e di precisione ma

non può più fare lavori medi, pesanti e molto pesanti. Di rado può fare anche

lavori che comportano la rotazione della mano. Nessuna limitazione per quanto

riguarda i lavori sopra la testa, rotazione del busto, posizione

seduta/inclinata in avanti, posizione in piedi e inclinata in avanti, posizione

inginocchiata e con ginocchio in flessione. Nessuna limitazione per quanto

riguarda la posizione seduta e in piedi. Nessuna limitazione per quanto

riguarda gli spostamenti tranne il salire le scale a pioli che può essere fatto

soltanto di rado" (doc. 448).

Dal punto di vista

psichiatrico, l’assicurato è stato esaminato in data 14 maggio 2014 dalla

Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e psichiatra

consulente dell’CO 1.

Nel rapporto del 18 giugno

2014.

la Dr.ssa __________ ha posto la diagnosi di “Reazione

ansioso-depressiva in Sindrome da disadattamento (ICD-10 F43.2).” Secondo

la specialista interpellata dall’CO 1, il disturbo di cui soffre l’assicurato è

da considerarsi come una reazione al decorso sfavorevole post-infortunistico ed

ai disturbi ed alle limitazioni funzionali ancora presenti al braccio sinistro

e quindi in nesso causale con l’infortunio. Tuttavia, sempre secondo la Dr.ssa __________,

questo disturbo non ha ripercussioni negative di rilevanza sulla capacità

lavorativa né su un eventuale programma di reinserimento professionale. Al

contrario, la consulente ritiene che la ripresa di un’attività lavorativa

regolare influenzerebbe positivamente lo stato psichico di RI 1 (doc. 495).

2.6

Attentamente vagliata la documentazione agli atti, questa

Corte non ha alcun valido motivo per scostarsi dalla valutazione

dell’esigibilità lavorativa enunciata dal chirurgo ortopedico Dr. __________ e da

quella esposta dalla psichiatra Dr.ssa __________ (e fatte proprie

dall’amministrazione), ragione per la quale tenuto conto del danno

infortunistico, il ricorrente va ritenuto totalmente abile in attività adeguate.

Il ricorrente ha

contestato la valutazione del medico __________ sulla base dello scritto del 22

gennaio 2014 della Dr.ssa L__________, spec. in chirurgia vascolare, che ha

rilevato una situazione di “dolore neuropatico cronico resistente alla

normale terapia antidolorifica (…) con importante algie irradiate dal

pollice sino alla radice dell’arto superiore sinistro senza remissione che dura

24.

ore su 24” (doc. 474). Secondo il medico curante la mano è ipostenica con un

peggioramento significativo della capacità prensile. La Dr.ssa __________ ha

valutato al 50% la capacità lavorativa e richiesto un’IMI del 55-60% (doc.

474).

L’RA 1 ha quindi prodotto

la valutazione del 27 gennaio 2014 del Dr. __________, che ha riferito di una

capacità funzionale ridotta (doc. 475) e i rapporti di visita del 24 e 27

gennaio 2014 del Dr. __________, nonché il referto dell’Ospedale __________ di __________

(doc. 476, 478 e doc. A5).

La nuova

documentazione medica pervenuta all’Istituto assicuratore, dopo la visita

medica di chiusura dell’11 ottobre 2013, è stata sottoposta alla valutazione

del medico di circondario Dr. __________, il quale nell’apprezzamento del 28

agosto 2014, si è così espresso:

" (…)

I documentati medici aggiuntesi dopo la mia visita

di chiusura dell’11.10.2013 non apportano nessuna novità dal punto di vista

medico che possono indurmi a cambiare la mia valutazione dell’esigibilità.

Ritengo quindi che l’assicurato possa essere considerato abile in misura

completa nell’ambito di tutta la giornata con le limitazioni da me descritte.

Per quanto riguarda la IMI, una IMI del 50% come

proposto dalla dott.ssa __________ non è realistica in quanto secondo la

tabella 3.7 una IMI del 50% corrisponde all’amputazione di tutto il braccio

fino alla spalla. Confermo quindi la mia valutazione della IMI nella misura del

25%." (doc. 501)

Il TCA non ha

dunque ragioni per scostarsi dalle conclusioni del medico di

circondario.

Non permette una diversa

valutazione della fattispecie neppure la relazione medico-legale del Dr. __________,

medico chirugo, il quale in data 22 ottobre 2014 ha indicato che le menomazioni di cui soffre RI 1 “configurano un quadro di incapacità

lavorativa specifica di imbianchino e non consentono attività che comportino

l’uso della mano sinistra. Inoltre, l’attribuzione del Sig. RI 1 alla categoria

4.2

(attività semplici e ripetitive, valore mediano) non tiene conto della

sintomatologia dolorosa causata dalla sindrome algodistrofica né della ridotta

funzionalità dell’arto con pressoché totale abolizione della funzione prensile.

Per quanto riguarda il tempo di applicazione al lavoro, non può essere

considerata possibile un’applicazione lavorativa per la totalità dell’orario

lavorativo ma solo per il 50% di esso a causa dell’impossibilità di sostenere

un normale ritmo lavorativo determinata dalla sintomatologia dolorosa

particolarmente rilevante che obbliga ad un ritmo lavorativo più lento, una

minore resistenza ed un’usura più precoce” (doc. A7)

Il medico curante ha

quantificato al 75% la riduzione della capacità lavorativa riferita “ad una

possibilità di applicazione al lavoro del 50% dell’orario lavorativo”. Per

quanto riguarda l’IMI, essa viene quantificata al 40% (doc. A7).

Le

conclusioni del medico curante, seppur divergenti unicamente per quanto

riguarda la valutazione della capacità lavorativa residua, non apportano nuovi

elementi oggettivi ignorati dal medico di circondario e vanno quindi intese nel

senso di una diversa valutazione delle conseguenze che la patologia

dell’interessato ha sulla sua capacità di lavoro.

In queste condizioni, il

TCA ritiene che non vi sia la necessità di dar seguito alla richiesta

dell’insorgente di esperire una perizia giudiziaria (cfr. doc. I, p. 3).

Questa Corte

non può scostarsi dalla valutazione dell’esigibilità lavorativa del

medico __________ anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati

qui di seguito, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell’utilizzo

degli arti superiori.

Nella STFA U 200/02 del 20

maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un

infortunio professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito

l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura

pluriframmentaria della falange basale con istabilità a livello delle

articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una

mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo ortopedico.

È vero che, nel caso di

specie, l’infortunio ha interessato l’arto dominante dell’assicurato,

quello sinistro (doc. 351). Ciò è tuttavia irrilevante alla luce della

giurisprudenza federale.

In effetti, ad esempio in

una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di

svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato

che presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della

spalla e del braccio destro dominante.

Vedi

anche la sentenza di questa Corte 35.2013.74 dell’8 settembre 2014 nel

caso di un falegname che ha subìto l’amputazione

dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega circolare

ed è stato ritenuto totalmente abile in attività leggere dal profilo del

sollevamento/ trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi,

che non richiedono l’utilizzo di entrambi

gli arti superiori.

In una sentenza inedita

del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha ritenuto realistica la

possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività

alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei

postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era

impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad

esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro

poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.

In una sentenza 35.1997.23

dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00

dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in

attività sostitutive confacenti, specificatamente in

professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse

funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava

una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per

delle prese a tre dita senza forza.

Il TFA è pervenuto alla

medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente

pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di

professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali

all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo

pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con

la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).

In una sentenza 35.2002.88

del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività

leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti

di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante deficit

funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione

attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo

fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in

corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il

medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: "… limitato

nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro

al di sopra della vita, scostato dal tronco, così come nei movimenti di

rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e

contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente,

sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo

l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA succitata consid.

2.6

).

In un giudizio I 27/06 e U

18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di

svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di

controllo, così come lavori in un chiosco nonchè attività ausiliarie nel campo

della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva

di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di

un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa

del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine

sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi

dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del

braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

Va inoltre osservato che

il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato,

nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una parte, un certo

equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un mercato del

lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro

diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice

Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,

Soziale Sicherheit, 2. edizione, n. 170 p. 899).

Il mercato

del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati è in generale limitato a

dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 p. 331 consid.

4a). Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le attività fisicamente

pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per

cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza che possono essere

svolte da personale non qualificato o semi qualificato (SVR 2002 n. U

15.

p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile

2009.

consid. 2.3.).

In una

sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha ribadito che anche per

gli assicurati limitati nell’utilizzo della mano dominante, esiste un

mercato del lavoro sufficientemente ampio:

" Wie die Rechtsprechung wiederholt bestätigt hat, gibt es auf einem

ausgeglichenen Arbeitsmarkt genügend realistische Betätigungsmöglichkeiten für

Personen, welche funktionell als Einarmige zu betrachten sind und überdies nur

noch leichte Arbeit verrichten können. Längst nicht alle im Arbeitsprozess im

weitesten Sinne notwendigen Aufgaben und Funktionen im Rahmen der Überwachung

und Prüfung werden durch Computer und automatische Maschinen ausgeführt.

Abgesehen davon müssen solche Geräte auch bedient und ihr Einsatz ebenfalls

überwacht und kontrolliert werden. Die Gerichtspraxis ist bisher regelmässig

bei Versicherten, welche ihre dominante Hand gesundheitlich bedingt nur sehr

eingeschränkt als unbelastete Zudienhand einsetzen können, von einem

hinreichend grossen Arbeitsmarkt mit realistischen Betätigungsmöglichkeiten

ausgegangen (Urteil 9C_418/2008 vom 17. September 2008, E. 3.2.2)." (il corsivo è del redattore).

Alla

luce di quanto precede, occorre concludere che il ricorrente sarebbe in grado

di svolgere, a tempo pieno, un’attività lavorativa adeguata.

2.7

A proposito dell’incidenza

della problematica psichica sulla capacità lavorativa dell’assicurato, in sede

di opposizione la rappresentante di RI 1 aveva prodotto i referti

della Dr.ssa __________, del Dr. __________ e della Dr.ssa __________, in cui

si faceva riferimento all’insorgenza di una sindrome depressiva reattiva

all’evento traumatico (cfr. doc. 474, 475, 477).

Agli atti vi è poi un

rapporto medico del 21 aprile 2011 (attualizzato in data 9 aprile 2014, doc.

491), del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale ha

indicato che il paziente “vive uno stato ansiosodepressivo in relazione

all’amputazione del 2° dito della mano sinistra” ed è “angosciato al

pensiero di non poter ritrovare una capacità lavorativa che desidera

grandemente”. Lo psichiatra ha poi concluso riferendo che RI 1 sarebbe

disponibile ad una riqualifica (doc. 491).

Alla luce di tali

certificazioni, l’amministrazione ha predisposto una visita psichiatrica presso

la Dr.ssa __________, la quale – come esposto al consid. 2.5. – dopo aver

considerato tutta la documentazione medica agli atti, ha posto la diagnosi di “Reazione

ansioso-depressiva in Sindrome da disadattamento (ICD-10 F43.2)” senza

ripercussioni negative di rilevanza sulla capacità lavorativa né su un

eventuale programma di reinserimento professionale. Anzi, la ripresa di

un’attività lavorativa regolare influenzerebbe positivamente lo stato psichico

di RI 1 (doc. 495).

Conclusioni che possono essere fatte proprie dal TCA.

Nel suo referto, la Dr.ssa __________ ha infatti debitamente tenuto conto delle affezioni di cui

l’assicurato è affetto, giungendo ad una conclusione logica e priva di

contraddizioni, in merito alla capacità lavorativa. Ad esso può dunque

senz’altro essere attribuito pieno valore probatorio.

2.8

Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla

salute infortunistico.

2.8.1

Quanto al

reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni

resistente, senza il danno alla salute RI 1, quale pittore

della __________, nel 2014 avrebbe realizzato un reddito

annuo di fr. 61'165.-- (doc. 462, 464).

Questo dato, non

contestato dal ricorrente (doc. I), e desunto dalle informazioni fornite

direttamente dal datore di lavoro, può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.

2.8.2

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati

nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima

sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione

del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e

salariale concreta dell'interessato, a

condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la

capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività

effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento

concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su

quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte,

relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una sentenza del 7 aprile

2008.

(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito

in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale

in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di

sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse

chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola

stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;

dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata

in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un

gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito

diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso

è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo

dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per

la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una

deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali

sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito

non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di

parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

2.8.3

Dalle tavole

processuali risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 63'296.96 il

reddito da invalido, applicando la tabella TA 1, livello di qualifica 4,

aggiornato al 2014, e operando successivamente una decurtazione dell’1,22% per

il gap salariale e del 20% a titolo di deduzione sociale, giungendo così

all’importo di fr. 50'019’79 (doc. 462).

Conformemente alla

giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per la

determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati

statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.

Utilizzando i dati forniti

da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2010 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un

salario mensile lordo pari a fr. 4'901.--.

Riportando questo dato su

41.7

ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie

économique, 11-2014, p. 88) esso ammonta a fr. 5'109.29 mensili

oppure a fr. 61'311.51 per l'intero anno (fr. 5'109.29 x 12).

Dopo adeguamento

all'indice dei salari nominali da quantificare in +1% per il 2011, +0.8% per il

2012, +0.7% per il 2013, mentre per il 2014 l’adeguamento è dello 0.8% secondo

la stima trimestrale (cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web

dell’Ufficio federale di statistica), si ottiene, per il 2014, un reddito annuo

di fr. 63'359.80.

L’assicurato,

quale pittore presso la __________, avrebbe realizzato nel 2014

un reddito annuo di fr. 61'165.-- per un’occupazione a tempo pieno. Tale

reddito si situa sotto la media dei salari per un'attività equivalente

(cioè fr. 65'221.36; cfr. Tabella TA 1 2010, p.to 43 “Lavori di costruzione

specializzati”, livello di qualifica 4: fr. 5'092.-- riportato su 41.4

ore/settimana = fr. 5'270.22 x 12 mesi = fr. 63'242.64 e aggiornato al 2014).

In casu, in applicazione della giurisprudenza citata al considerando 2.8.2. in fine, il reddito

statistico da invalido (fr. 63'359.80) va ridotto dell’1,22%,

percentuale corrispondente al gap salariale (per la parte percentuale

che supera la soglia del 5%) e si attesta pertanto a fr. 62'586.80 (risultato

intermedio).

In ossequio alla

giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella concreta evenienza,

l’Istituto assicuratore ha operato una decurtazione del 20% sul reddito

statistico da invalido (doc. 462).

Tenuto conto del riserbo

di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V

393.

consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione del 20%,

l’Istituto assicuratore non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.

Il reddito da invalido di

fr. 62'586.80, tenuto conto di una decurtazione del 20%,

ammonta dunque a fr. 50'069.44.

Il grado di invalidità del

ricorrente - stabilito confrontando i fr. 50'069.44 al reddito che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 61'165.--

(cfr. consid. 2.8.1.) – risulta essere del 18,1%, arrotondato al 18%

secondo la giurisprudenza di cui

alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41.

Visto che, con la

decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1 una rendita

d’invalidità proprio del 18%, il suo ricorso deve essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti