35.2014.90
Condono. Buona fede. L'amministrazione - a giusta ragione - ha ritenuto che l'assicurato non fosse in buona fede, in quanto con un'adeguata e ragionevolmente esigibile attenzione avrebbe dovuto riscon
17 dicembre 2014Italiano13 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2014.90
LG/sc
Lugano
17 dicembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 ottobre 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 settembre 2014 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. A seguito dell’infortunio
occorso a RI 1, in data 27 aprile 2007, e la conseguente frattura del calcagno
destro lCO 1 ha riconosciuto la propria responsabilità e ha versato
all’assicurato l’indennità giornaliera dal 30 aprile 2007 all’11 aprile 2010
(doc. 445).
1.2. Con decisione formale del 6
maggio 2013, poi confermata con la decisione su opposizione del 27 agosto 2013,
l’CO 1 ha attribuito a RI 1, sempre per le conseguenze dell’infortunio del 27
aprile 2007, un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 20% (doc.
445).
Nella medesima decisione
l’CO 1 ha poi ricalcolato l’ammontare dell’indennità giornaliera e chiesto la
rifusione dell’importo di fr. 44'383.05, in quanto da un riesame della pratica
era emerso che il salario base del lavoratore ammontava a fr. 25.-- e non fr.
28.48 come indicato sull’annuncio di infortunio. L’Istituto assicuratore ha
quindi accordato retroattivamente dal 1° maggio 2008 una indennità giornaliera
di CHF 83.10 al giorno anziché CHF 158.25 erroneamente accordati a suo tempo
(doc. 445).
1.3. Con scritto del 23 settembre
2013 l’amministrazione, dopo aver recuperato parte del saldo a suo favore
dall’assicurazione invalidità, ha modificato la propria pretesa in fr.
31'328.05 (doc. 480).
1.4. Contro la decisione su
opposizione del 27 agosto 2013 l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (doc. 482).
1.5. Con sentenza del 19 febbraio
2014 questa Corte ha respinto il gravame e trasmesso gli atti all’CO 1 “affinché,
una volta cresciuta in giudicato la presente sentenza, si pronunci sulla
domanda di condono” (inc. 35.2013.71, doc. 484).
1.6. Contro la sentenza del TCA
l’assicurato ha presentato ricorso al Tribunale federale (doc. 485), il quale
con sentenza 8C_240/2014 del 12 maggio 2014 ha respinto il gravame per quanto ammissibile (doc. 488).
1.7. Con scritto del 3 luglio 2014
l’avv. RA 1, per conto dell’assicurato, ha chiesto all’CO 1 il condono del
debito di fr. 31'328.05 appellandosi alla buona fede del cliente e alle
difficoltà finanziarie in cui versa (doc. 490).
1.8. Con la decisione del 18
luglio 2014 l’ CO 1 ha respinto la richiesta di condono dell’assicurato non
ravvisando il criterio della buona fede e rilevando, in particolare:
" (…)
Con un’adeguata e ragionevolmente esigibile attenzione, il signor RI
1 avrebbe dovuto riscontrare l’errore. Ha invece omesso di verificare ogni volta,
con lo scrupolo necessario l‘importo della somma versata. Le indennità
giornaliere pagatele erano infatti considerevolmente superiori al salario
percepito prima dell’infortunio. Perlomeno avrebbe dovuto accertarsi
dell’esattezza dei pagamenti” (doc. 492),
1.9. A seguito dell’opposizione
inoltrata dall’avv. RA 1, per conto dell’assicurato, in data 3 settembre 2014
l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua decisione rilevando:
" (…)
3.
Dall'incarto risulta che la CO 1 ha fissato
l'indennità giornaliera in fr. 158.25 partendo dal principio, così come figura
sull'annuncio d'infortunio, che l'assicurato lavorava 45 ore la settimana e
percepiva un salario orario di fr. 28.48. Dagli atti dell'AI che hanno motivato
la correzione dell'ammontare in franchi dell'indennità giornaliera risulta
invece che l'assicurato era occupato in modo irregolare e guadagna un salario
di fr. 25 l'ora per cui, fatti i debiti calcoli, l'indennità giornaliera
corretta ammonta a fr. 83.10.
4.
Ora I’assicurato pur non avendo nessuna conoscenza
del diritto non poteva non accorgersi che la CO 1 era incorsa in un errore
grossolano visto che dal momento in cui è stato dichiarato
inabile al lavoro percepiva delle indennità molto
superiori rispetto al salario che guadagnava lavorando.
5.
Non si tratta di una differenza insignificante o di
una sottigliezza giuridica che una persona non cognita in materia risp.
presentanti delle problematiche del tipo di quelle elencate a sostegno
dell'opposizione non poteva non notare. Fra l'altro l'assicurato era seguito da
un avvocato. Giova ricordare che gli atti del mandante sono imputabili al
mandatario.” (doc. 497).
1.10. Contro questa decisione
l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA postulando l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio
degli atti all’CO 1 per l’esame delle altre condizioni poste dall’art. 4 OPGA
(doc. I).
Il ricorrente ha
contestato la decisione dell’CO 1 sostenendo che l’Istituto assicuratore “si
è fermata nella sua analisi al solo elemento obiettivo della norma cioè le
circostanze, dimenticando l’elemento soggettivo cioè l’esigenza richiesta alla
persona in questione” (doc. I, pag. 3).
In buona sostanza, secondo
l’avv. RA 1, non si poteva pretendere dall’assicurato affetto da una patologia
psichiatrica “tipo borderline”, con difficoltà nella conoscenza del
diritto e della lingua italiana, di rendersi conto dell’errore in questione
definito dall’insorgente di poca importanza (doc. I, pag. 3).
Il legale ha quindi concluso
che RI 1 deve essere ritenuto in buona fede avendo egli “sempre dichiarato
guadagnare CH 25 all’ora” (doc. I, pag. 3).
1.11. L’CO 1, in risposta, ha
chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se sono adempiute le condizioni per il condono dell’obbligo di
restituire fr. 31'328.05 corrispondenti alle indennità giornaliere versate in
eccesso all’assicurato dal 1° maggio 2008.
2.2. L'art. 25 cpv. 1 LPGA
stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.
La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Fatti
I principi giurisprudenziali
attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA anteriormente alla
LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge
(cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo di restituzione
presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una
revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni
(cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006
p. 218 et DLA 2006 pag. 158).
La riconsiderazione e la
revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha
codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U
408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del
12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio
2005).
Analogamente alla
revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve
procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato
quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad
una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06
del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF
127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Inoltre, l’amministrazione
può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06 del
25 giugno 2007).
Questi principi si
applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una
decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa
giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).
2.3. La giurisprudenza sviluppata
dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) in merito al condono regolato
dal vecchio art. 95 LADI conserva tutta la sua validità anche con l’entrata in
vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STFA del 27 aprile 2005 nella causa R., C
174/04; U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003, ad art 25, n. 45).
L'art. 4 OPGA regola il
condono.
Se il beneficiario era in
buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia
completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente
concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).
2.4. Relativamente
alla buona fede, la giurisprudenza distingue la mancanza di coscienza
dell’irregolarità commessa, dalla questione di sapere se, nelle circostanze
concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo
prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto
commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è
una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è
di diritto (sentenza 8C_617/2009 del 5 novembre 2009, consid. 5.2;
SVR 2007 IV Nr. 13 p.49, 2003 IV Nr. 4 p.10, 2002 EL Nr. 9 p.21; Pratique VSI
1994 p.126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p.269). La buona fede non
è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte
dell'assicurato (Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen,
in: RSJB 1995, p.481). Compete al giudice, sulla base di un criterio oggettivo,
cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della
parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59). La buona
fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato
l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare,
cfr. art. 31 LPGA) siano imputabili a comportamento doloso o a negligenza grave
dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o
l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve
dell'obbligo di annunciare o di informare (sentenza 8C_617/2009 del 5 novembre
2009, consid. 5.2 e SVR 2007 IV Nr. 13 p.49 entrambe con riferimenti) oppure se
non ha violato tale obbligo. Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato
ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli
Considerandi
non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.
2.5
In una
sentenza C 70/03 del 2 luglio 2003, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70,
relativa a un assicurato al quale la cassa di disoccupazione aveva versato
inavvertitamente un numero eccessivo di indennità di disoccupazione, il TFA ha
stabilito che egli non poteva invocare la sua buona fede, a causa dell’assenza
di qualsiasi collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo
sviluppo del caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva incassato le
prestazioni senza segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui
motivi del conteggio manifestamente troppo elevato.
L’Alta Corte, visto
l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato a seguito
della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione invece
percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di un caso di negligenza
lieve (vedi pure la STF C 264/05 del 25 gennaio 2006).
2.6
In concreto l’amministrazione
sostiene che l’insorgente non è in buona fede, in quanto con un’adeguata e
ragionevolmente esigibile attenzione egli avrebbe dovuto riscontrare l’errore
nel calcolo dell’indennità giornaliera (doc. 492, 498).
L’CO 1 ha fondato la
propria decisione di rifiuto del condono sul fatto che l’assicurato “ha
omesso di verificare ogni volta, con lo scrupolo necessario, l’importo della
somma versata” (doc. 492).
L’assicurato “pur non
avendo nessuna conoscenza del diritto non poteva non accorgersi che la CO 1 era
incorsa in un errore grossolano visto che dal momento in cui è stato dichiarato
inabile al lavoro percepiva delle indennità molto superiori rispetto al salario
che guadagnava lavorando” (doc. 492 e 497).
Dal canto suo,
l’insorgente ha ritenuto poco importante la differenza oraria in questione e si
è appellato alla propria buona fede, oltre che al proprio stato di salute “borderline”,
sostenendo che “ha sempre dichiarato guadagnare CH 25 all’ora” (doc. I,
pag. 3).
Il TCA non ha
ragioni per scostarsi dalla decisione impugnata.
Dai conteggi dell’indennità
giornaliera INSAI agli atti emerge che RI 1 percepiva gli importi mensili di
fr. 4'905.75 (conteggio di ottobre 2007, luglio 2009, agosto 2009,
ottobre 2009) rispettivamente di fr. 4'589.25 (conteggio di giugno 2009)
o fr. 4'747.50 (conteggio di settembre 2009). Importi cui veniva dedotta
unicamente l’imposta alla fonte (doc. 89, 259, 304).
Tuttavia, RI 1 percepiva
presso la __________ salari nettamente inferiori rispetto alle indennità
giornaliere ricevute dall’CO 1: nel 2006 gli importi lordi erano
rispettivamente fr. 2'560.25 (giugno), fr. 3'420.20 (luglio), fr. 943.25
(agosto), fr. 3'436.15 (settembre), fr. 3'490.05 (ottobre), fr. 2'627.65
(novembre), fr. 6'273.05 (dicembre) (doc. 440).
Nel 2007 i salari
lordi erano: fr. 2'115.80 (gennaio), fr. 3'031.90 (febbraio), fr. 3'368.75
(marzo), fr. 2'645.20 (aprile), fr. 4'818.65 (maggio), fr. 4'677.50 (giugno),
6'023.50 (luglio), fr. 4'905.75 (agosto), fr. 5'626.50 (settembre) (doc. 440).
A prescindere dalla
conoscenza o meno della lingua italiana e dell’ordinamento giuridico del nostro
Paese, il ricorrente non poteva in buona fede non rendersi conto che vi fosse
un errore nel versamento dell’indennità giornaliera.
Anche il disturbo
psichiatrico di cui soffre l’assicurato non consente una diversa valutazione
della fattispecie, in quanto – secondo questa Corte – l’assicurato era in grado
di comprendere l’entità dei versamenti effettuati dall’Istituto assicuratore.
Il ricorrente ha fatto
riferimento al referto del 16 settembre 2011 della __________ dal quale emerge
che egli soffre di un “Disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo
borderline (ICD-10; F60.31). Altre sindromi ansiose non specificate (ICD-10;
F41.8)” (doc. A4). Tuttavia, come emerge dalla documentazione agli atti l’assicurato
ha seguito delle misure reintegrative dal 2010 (accertamento professionale a __________,
corsi di tedesco, matematica e informatica e una riqualifica come disegnatore
edile) (doc. 207, 337, 340, 345).
In queste circostanze, il
TCA ritiene che a RI 1 avrebbe dovuto, perlomeno, sorgere il dubbio sulla
correttezza dell’importo delle indennità giornaliere versate e di conseguenza
egli avrebbe dovuto verificare nuovamente, se del caso tramite il proprio
legale, questi versamenti.
Non va peraltro ignorato
che l’assicurato era rappresentato da un legale sin dal mese di aprile 2007
(cfr. procura doc. 65) e successivamente, dal febbraio 2012, è stato seguito dall'attuale
rappresentante (cfr. procura doc. 436).
Non essendo adempiuto il presupposto della buona fede, rettamente
l’Ufficio AI ha respinto la domanda di condono in oggetto senza verificare se
l’ulteriore condizione cumulativa, segnatamente quella relativa all’onere
gravoso, fosse o meno realizzata.
Ne
consegue che la decisione impugnata va confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti