Lexipedia

Decisione

35.2014.90

Condono. Buona fede. L'amministrazione - a giusta ragione - ha ritenuto che l'assicurato non fosse in buona fede, in quanto con un'adeguata e ragionevolmente esigibile attenzione avrebbe dovuto riscon

17 dicembre 2014Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I principi giurisprudenziali

attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA anteriormente alla

LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge

(cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).

L'obbligo di restituzione

presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una

revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni

(cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006

p. 218 et DLA 2006 pag. 158).

La riconsiderazione e la

revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha

codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U

408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del

12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio

2005).

Analogamente alla

revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve

procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato

quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad

una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06

del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF

127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Inoltre, l’amministrazione

può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la

correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06 del

25 giugno 2007).

Questi principi si

applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una

decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa

giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).

2.3. La giurisprudenza sviluppata

dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) in merito al condono regolato

dal vecchio art. 95 LADI conserva tutta la sua validità anche con l’entrata in

vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STFA del 27 aprile 2005 nella causa R., C

174/04; U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003, ad art 25, n. 45).

L'art. 4 OPGA regola il

condono.

Se il beneficiario era in

buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia

completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente

concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).

2.4. Relativamente

alla buona fede, la giurisprudenza distingue la mancanza di coscienza

dell’irregolarità commessa, dalla questione di sapere se, nelle circostanze

concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo

prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto

commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è

una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è

di diritto (sentenza 8C_617/2009 del 5 novembre 2009, consid. 5.2;

SVR 2007 IV Nr. 13 p.49, 2003 IV Nr. 4 p.10, 2002 EL Nr. 9 p.21; Pratique VSI

1994 p.126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p.269). La buona fede non

è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte

dell'assicurato (Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen,

in: RSJB 1995, p.481). Compete al giudice, sulla base di un criterio oggettivo,

cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della

parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59). La buona

fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato

l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare,

cfr. art. 31 LPGA) siano imputabili a comportamento doloso o a negligenza grave

dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o

l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve

dell'obbligo di annunciare o di informare (sentenza 8C_617/2009 del 5 novembre

2009, consid. 5.2 e SVR 2007 IV Nr. 13 p.49 entrambe con riferimenti) oppure se

non ha violato tale obbligo. Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato

ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli

Considerandi

non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.

2.5

In una

sentenza C 70/03 del 2 luglio 2003, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70,

relativa a un assicurato al quale la cassa di disoccupazione aveva versato

inavvertitamente un numero eccessivo di indennità di disoccupazione, il TFA ha

stabilito che egli non poteva invocare la sua buona fede, a causa dell’assenza

di qualsiasi collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo

sviluppo del caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva incassato le

prestazioni senza segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui

motivi del conteggio manifestamente troppo elevato.

L’Alta Corte, visto

l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato a seguito

della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione invece

percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di un caso di negligenza

lieve (vedi pure la STF C 264/05 del 25 gennaio 2006).

2.6

In concreto l’amministrazione

sostiene che l’insorgente non è in buona fede, in quanto con un’adeguata e

ragionevolmente esigibile attenzione egli avrebbe dovuto riscontrare l’errore

nel calcolo dell’indennità giornaliera (doc. 492, 498).

L’CO 1 ha fondato la

propria decisione di rifiuto del condono sul fatto che l’assicurato “ha

omesso di verificare ogni volta, con lo scrupolo necessario, l’importo della

somma versata” (doc. 492).

L’assicurato “pur non

avendo nessuna conoscenza del diritto non poteva non accorgersi che la CO 1 era

incorsa in un errore grossolano visto che dal momento in cui è stato dichiarato

inabile al lavoro percepiva delle indennità molto superiori rispetto al salario

che guadagnava lavorando” (doc. 492 e 497).

Dal canto suo,

l’insorgente ha ritenuto poco importante la differenza oraria in questione e si

è appellato alla propria buona fede, oltre che al proprio stato di salute “borderline”,

sostenendo che “ha sempre dichiarato guadagnare CH 25 all’ora” (doc. I,

pag. 3).

Il TCA non ha

ragioni per scostarsi dalla decisione impugnata.

Dai conteggi dell’indennità

giornaliera INSAI agli atti emerge che RI 1 percepiva gli importi mensili di

fr. 4'905.75 (conteggio di ottobre 2007, luglio 2009, agosto 2009,

ottobre 2009) rispettivamente di fr. 4'589.25 (conteggio di giugno 2009)

o fr. 4'747.50 (conteggio di settembre 2009). Importi cui veniva dedotta

unicamente l’imposta alla fonte (doc. 89, 259, 304).

Tuttavia, RI 1 percepiva

presso la __________ salari nettamente inferiori rispetto alle indennità

giornaliere ricevute dall’CO 1: nel 2006 gli importi lordi erano

rispettivamente fr. 2'560.25 (giugno), fr. 3'420.20 (luglio), fr. 943.25

(agosto), fr. 3'436.15 (settembre), fr. 3'490.05 (ottobre), fr. 2'627.65

(novembre), fr. 6'273.05 (dicembre) (doc. 440).

Nel 2007 i salari

lordi erano: fr. 2'115.80 (gennaio), fr. 3'031.90 (febbraio), fr. 3'368.75

(marzo), fr. 2'645.20 (aprile), fr. 4'818.65 (maggio), fr. 4'677.50 (giugno),

6'023.50 (luglio), fr. 4'905.75 (agosto), fr. 5'626.50 (settembre) (doc. 440).

A prescindere dalla

conoscenza o meno della lingua italiana e dell’ordinamento giuridico del nostro

Paese, il ricorrente non poteva in buona fede non rendersi conto che vi fosse

un errore nel versamento dell’indennità giornaliera.

Anche il disturbo

psichiatrico di cui soffre l’assicurato non consente una diversa valutazione

della fattispecie, in quanto – secondo questa Corte – l’assicurato era in grado

di comprendere l’entità dei versamenti effettuati dall’Istituto assicuratore.

Il ricorrente ha fatto

riferimento al referto del 16 settembre 2011 della __________ dal quale emerge

che egli soffre di un “Disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo

borderline (ICD-10; F60.31). Altre sindromi ansiose non specificate (ICD-10;

F41.8)” (doc. A4). Tuttavia, come emerge dalla documentazione agli atti l’assicurato

ha seguito delle misure reintegrative dal 2010 (accertamento professionale a __________,

corsi di tedesco, matematica e informatica e una riqualifica come disegnatore

edile) (doc. 207, 337, 340, 345).

In queste circostanze, il

TCA ritiene che a RI 1 avrebbe dovuto, perlomeno, sorgere il dubbio sulla

correttezza dell’importo delle indennità giornaliere versate e di conseguenza

egli avrebbe dovuto verificare nuovamente, se del caso tramite il proprio

legale, questi versamenti.

Non va peraltro ignorato

che l’assicurato era rappresentato da un legale sin dal mese di aprile 2007

(cfr. procura doc. 65) e successivamente, dal febbraio 2012, è stato seguito dall'attuale

rappresentante (cfr. procura doc. 436).

Non essendo adempiuto il presupposto della buona fede, rettamente

l’Ufficio AI ha respinto la domanda di condono in oggetto senza verificare se

l’ulteriore condizione cumulativa, segnatamente quella relativa all’onere

gravoso, fosse o meno realizzata.

Ne

consegue che la decisione impugnata va confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti