35.2014.91
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4 maggio 2015Italiano26 min
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Raccomandata
Incarto
n.
35.2014.91
LG/sc
Lugano
4 maggio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 ottobre 2014 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 5 settembre 2014 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 23 settembre 2013, RI
1, disoccupato e assicurato contro gli infortuni presso l’CO 1, è rimasto
vittima di un incidente della circolazione stradale (tamponamento) avvenuto in
territorio del Comune di __________ (doc. 1).
A causa di questo
sinistro, egli ha riportato, secondo il referto del 25 settembre 2013
dell’Ospedale __________ di __________, una distorsione cervicale e un trauma
da cintura a livello addominale (doc. 28).
L’Istituto assicuratore ha
ammesso la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni
di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 2 luglio 2014,
l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a
decorrere dal 14 aprile 2014, ritenuto che dagli accertamenti medici esperiti
non risultano più lesioni organiche oggettivabili imputabili all’infortunio,
mentre per quanto riguarda i disturbi alla colonna cervicale e lombare non è
stata riscontrata adeguatezza (doc. 73).
A seguito dell’opposizione
interposta da RI 1 (cfr. doc. 76), in data 5 settembre 2014 l’CO 1 ha
confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 80).
1.3. Con tempestivo ricorso del 2
ottobre 2014 RI 1 ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e il
riconoscimento delle prestazioni LAINF sino al 14 luglio 2014, data della
conclusione delle cure (ciclo di fisioterapia e rieducazione muscolare della
colonna vertebrale) (doc. I).
1.4. L’assicuratore, in risposta,
ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. In data 11 novembre 2014
l’assicurato ha trasmesso a questa Corte il referto del 18 maggio 2014 della
Dr.sa __________ (doc. V+B).
Fatti
I doc. V+B sono stati
inviati all’avv. RA 1, rappresentante dell’CO 1, per osservazioni (doc. VI).
1.6. L’avv. RA 1 – in data 25
novembre 2014 – si è riconfermato nelle proprie allegazioni e domande (doc.
VII).
I doc. VI e VII sono stati
inviati all’insorgente per conoscenza (doc. VIII).
Considerandi
2.1
Oggetto della lite è la
questione di sapere se l’assicuratore LAINF era legittimato a dichiarare
estinto il diritto alle prestazioni a decorrere dal 14 aprile 2014, oppure no.
2.2
Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
Il diritto alle
prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un
nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute.
Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di
fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un
nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V
177.
consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).
2.3
Se un infortunio ha
semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza
questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati
dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso
preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status
quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi
subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142
p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un
infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con
questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”;
cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid.
3b). Occorre di principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base,
l’esistenza del nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in
materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di
trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale,
senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un
legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di
guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico
tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito,
vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza,
disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento
della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo tipo così come
delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili certificazioni
medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359 consid. 4b; in
merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V 109 consid. 9
p. 122s.).
2.4
Il diritto alle prestazioni assicurative
presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra
l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica,
il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è
accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per
contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza
del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati
successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in
tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri
(per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e
gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve
considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma
piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In
presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione
un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata eccezionalmente
lunga della cura medica;
- i disturbi somatici
persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è
necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di
un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di
causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si
situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da
considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare
affinchè si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF
115.
V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.
4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.5
In presenza di un infortunio
del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un trauma equivalente
oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit funzionale
organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati senza
differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò contrariamente
a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a seguito di un
infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti organici (cfr.
DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27, consid. 2ss.).
2.6
Nella DTF 134 V 109, già
citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più punti di
vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della causalità in
caso di disturbi organici non oggettivabili e, specificatamente, quella
elaborata in materia di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi
equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.
In quel giudizio, l’Alta
Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a un esame
particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno comportato tali
lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che non vi è
ragione di modificare i principi relativi alla classificazione degli infortuni
a seconda del loro grado di gravità e all’eventuale presa in considerazione di
ulteriori criteri nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità
dell’infortunio (consid. 10.1). La Corte federale ha invece accresciuto le
esigenze relativamente alla prova dell’esistenza di una lesione in relazione di
causalità naturale con l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i
criteri di rilievo per l’adeguatezza (consid. 10).
Per quanto riguarda il
nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente ricordato che,
accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di salute subentra
già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei problemi
nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi perdurano più a
lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è indicato disporre
rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza dei disturbi -, una
perizia pluri-/interdisciplinare (di tipo neurologico/ortopedico, psichiatrico
e, eventualmente, neuropsicologico; in caso di questioni specifiche e per escludere
diagnosi differenziali sono pure indicati accertamenti otoneurologici,
oftalmologici, ecc.), allestita da medici specialisti che godono di
un’esperienza specifica con questo genere di lesioni. Relativamente alla
causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo,
principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo
luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari. Il
relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:
- le circostanze concomitanti particolarmente
drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica delle
lesioni lamentate;
- la specifica cura medica protratta e gravosa;
- i notevoli disturbi;
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli
esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le
complicazioni rilevanti intervenute;
- la rilevante incapacità lavorativa malgrado la
dimostrazione degli sforzi compiuti.
Nonostante ciò che precede, la giurisprudenza citata
al considerando 2.5. (DTF 115 V 133 e 403) si applica anche in caso di traumi
d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi
cranio-cerebrali, se i disturbi psichici insorti dopo l’infortunio appaiono
chiaramente come un danno alla salute distinto e indipendente dal quadro
clinico tipico consecutivo a un trauma d’accelerazione al rachide cervicale, a
un trauma equivalente oppure a un trauma cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421
p. 79 consid. 2b).
2.7
La più recente giurisprudenza
federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente
a infortunio ai casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati
dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici specialisti, ma non
oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente
riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici
oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità
naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss.
consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale
viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare
dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il
necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori
indagini sulla questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi
lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).
Ad esempio,
questo principio è stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009
del 26 gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da
un assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa
l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due
neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata
oggettivazione di un danno alla salute organico, il TF ha esaminato il caso dal
profilo della causalità adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di
quella relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato
una semplice contusione cranica), per giungere alla conclusione che
l’adeguatezza non era data.
In una
sentenza 8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in
questo stesso modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati
dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli
specialisti a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano potuto
essere oggettivati nè neurologicamente nè mediante esami strumentali per
immagini.
Infine, nella DTF 138 V
248, il Tribunale federale, modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito
che in presenza di acufeni non attribuibili a un’affezione organica
oggettivabile, il nesso di causalità adeguata con l’infortunio non può essere
ammessa senza aver fatto l’oggetto di un esame particolare, al pari di quanto
avviene per altri quadri clinici senza prova di deficit organico.
2.8
Nella presente fattispecie,
nella decisione su opposizione impugnata l’CO 1 ha sostenuto che i disturbi
denunciati dall’assicurato non correlerebbero con un danno alla salute
oggettivabile. Di conseguenza, l’Istituto ha proceduto a un esame
particolare dell'adeguatezza del nesso causale, giungendo alla conclusione che
essa non è data (cfr. doc. 80).
Dalle tavole processuali
emerge che, a seguito del noto infortunio, l’assicurato è stato sottoposto ad
accertamenti diagnostici radiologici e strumentali, nonchè a diverse
valutazioni specialistiche.
Nel rapporto del 20
febbraio 2014 il Dr. __________, spec. FMH in neurologia, ha posto la diagnosi
di “Stato dopo incidente stradale con diverse forme di dolori residuali (cefalocervicaglia,
dolori alla spalla, lombalgia, dolori nel ginocchio, disturbi della
concentrazione). Esame neurologico non conclusivo, ovviamente a causa dei
dolori. Sospetto componente psico-somatica importante” (doc. 45).
Il neurologo ha
quindi rilevato, in particolare, quanto segue:
" (…)
3.
L'esame
neurologico, come descritto sopra, è difficile da valutare, comunque sono
convinto che non esistono lesioni importanti nel sistema nervoso centrale,
radicolare o periferico. Non esistono segni obiettivi di una lesione
neurologica, particolarmente nessuna asimmetria dei riflessi, nessuna atrofia
muscolare, non ho notato movimenti involontari e il paziente non ha una
sindrome lombo-verebrale o una scoliosi.
4.
Anche
gli esami elettrofisiologici non sono facili da valutare. Il fatto che
nell'EMG lui ha l'amplitudine bassa, l'attività volontaria ridotta e l'effetto
sub-massimale dipende dalla collaborazione e sembra che sia ridotta a causa dei
dolori. Comunque si può notare che l'elettroneurografia del nervo peroneo e del
nervo ulnare è completamente in ordine.
5.
Guardando
le risonanze magnetiche, a livello cervicale non ci sono argomenti per
una radicolopatia compressiva e nessun argomento per una mielopatia cervicale.
Anche a livello lombare si nota la discopatia a livello L5-S1, una protrusione
comunque senza compressione radicolare.
6.
In
questo paziente siamo confrontati con una discrepanza tra la descrizione
dei sintomi da una parte e dall'altra parte i risultati obiettivi (stato
neurologico, esame elettrofisiologico, risonanze magnetiche). Devo presumere
che siamo confrontati con un allargamento della sintomatologia, una tendenza di
cronicizzazione, nel senso che attualmente non vi è più chiaramente una
relazione tra una lesione corporale ed i dolori.” (doc. 45).
Nel rapporto di
valutazione del 5 marzo 2014 della ____________________ il Dr. __________ ha
riferito che “oggettivamente il paziente è piuttosto intoccabile per
resistenze attive; difficile stabilire reali punti di dolore in quanto non si
lascia controllare e rimane continuamente contratto. Vi è aggravazione dei sintomi,
disequilibrio muscolare alla colonna vertebrale e decondizionamento. Nelle
prove pratiche si notano molto bene le sue ridotte conoscenze ergonomiche e le
difficoltà di controllo del rachide, ma nel contempo si vede che può fare di
più di quanto crede. Le autovalutazioni non sono concordanti nel loro insieme e
se confrontati al colloquio iniziale. Il paziente dimostra chiara tendenza
all’aggravazione dei sintomi” (doc.50)
Nel referto del 9 aprile
2014.
relativo alla visita medica circondariale del 2 aprile 2014 il Dr. __________,
spec. FMH in chirurgia generale e della mano, ha posto la diagnosi di “incidente
della circolazione del 23 settembre 2013 con trauma distorsivo, colpo di frusta
regione colonna vertebrale cervicale e trauma distorsivo toracolombare e
lombosacrale” (doc. 61).
Il medico di circondario
ha quindi indicato che “vi è un allargamento e aggravamento
della sintomatologia ai movimenti attivi sia della colonna vertebrale cervicale che dalla colonna vertebrale lombare”, ma ha confermato un’assenza di reperti neurologici importanti o patologici. Vi è un ottimo movimento
alle due spalle e alle due ginocchia
(doc. 61).
Il Dr. __________
ha così concluso:
" (…)
In base alla valutazione di tutti gli esami incluso radiologici
e strumentali non c'è più una relazione fra i disturbi lamentati
dall'assicurato e l'infortunio del 23.09.2013, non sono state trovate lesioni
organiche, in particolar modo post-traumatiche a livello della colonna
vertebrale nel suo insieme ma solo lesioni degenerative-
cervicali lombari sopradescritti ai rispettivi esami
RM. I disturbi lamentati dall'assicurato non sono oggettivabili e non trovano
più una giustificazione dal punto di vista organico neurologico. Si passa
quindi all'estinzione del nesso causale per la colonna vertebrale nel suo
insieme a partire della data 14.04.2014 quando l'assicurato avrà terminato il ciclo
di fisioterapia in corso. Indipendentemente dall'aspetto assicurativo
infortunistico e in ogni caso capacità lavorativa totale e completa a partire
da lunedì 14.04.2014.” (doc. 61).
Il medico di circondario
ha confermato la propria valutazione nuovamente in data 25 giugno 2014, alla
luce della certificazione del 18 maggio 2014 della Dr.ss __________. Il Dr. __________
ha concluso che la valutazione della collega “non contiene nuovi elementi di
giudizio tali da indurci a rivedere la nostra posizione ed ammettere la nostra
ulteriore responsabilità” (doc. 72).
2.9
Nella concreta evenienza,
alla luce di quanto emerge dalla documentazione che è stata riassunta al
precedente considerando, occorre ritenere dimostrato,
perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che i
disturbi lamentati da RI 1 non correlano a sufficienza con un danno
infortunistico oggettivabile.
Le argomentazioni
ricorsuali fondate sul referto della Dr.ssa __________, di cui è stato detto al
precedente considerando, e le certificazioni del medico curante Dr. __________
che si limitano unicamente a certificare l’inabilità lavorativa al 100% (cfr.
doc. 68), non permettono una diversa valutazione della fattispecie.
In tale
contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche
oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere
confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o
di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente
(STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure
DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).
In questo
senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF
ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla
digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide
cervicale, non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato
organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010
consid. 3.2).
L’Alta Corte ha, altresì,
statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la prova della presenza di
un danno organico di natura infortunistica, sebbene esse possano essere
classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-II)
della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF 8C_680/2010
del 4 febbraio 2011 consid. 3.2).
In una sentenza U 273/06
del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TFA ha confermato che, per costante giurisprudenza,
la neuropsicologia non è di per sé atta a dimostrare l’esistenza di disfunzioni
cerebrali organiche derivanti da un infortunio.
2.10
In assenza di un
sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente
fattispecie (si veda il consid. 2.9.), occorre effettuare un esame specifico
dell’adeguatezza.
Secondo la
giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però
avvenire, al più presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in
virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, é tenuto a chiudere un caso (con interruzione
delle prestazioni di corta durata e con esame del diritto a una rendita di
invalidità e a un’IMI). Tale momento è dato quando dalla continuazione della
cura medica non vi é più da attendersi dei notevoli miglioramenti e quando
eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono
conclusi (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti).
Nel
caso di specie, non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI,
motivo per cui è determinante il momento in cui si é stabilizzato lo stato di
salute dell’insorgente.
Dalle carte processuali, si
evince che, all’epoca in cui l’assicuratore ha posto termine alle proprie
prestazioni (aprile 2014) l’assicurato non si sottoponeva a particolari terapie
- ma solo a sedute di fisioterapia e a visite di controllo presso il Dr. __________
(cfr. doc. 63, 64, 68, 69, 74).
Dal rapporto di visita
medica circondariale del 2 aprile 2014 il Dr. __________ ha ripreso il rapporto
di valutazione fisioterapica di __________, in cui si concludeva che “alla
fine della fisioterapia non sono proponibili ulteriori provvedimenti medici
atti al miglioramento” dello stato di salute dell’assicurato (doc. 61).
Assodato
dunque che all’amministrazione non può essere rimproverato di aver prematuramente
chiuso la pratica, si pone la questione di sapere se l’esame
dell’adeguatezza deve avvenire in base alla prassi sviluppata nella DTF
117.
V 359ss. relativamente ai “colpi di frusta” e precisata nella DTF 134 V 109
oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme
conseguente a infortunio (DTF 115 V 133ss.).
Il TCA
ritiene che tale questione possa rimanere irrisolta (cfr., fra le tante, la STF
8C_252/2007 del 16 maggio 2008), nella misura in cui, come verrà dimostrato qui
di seguito, anche applicando la prassi elaborata in materia di traumi
del tipo “colpo di frusta”, più favorevole al ricorrente,
l’esito non potrebbe essere diverso.
2.11
Nel
valutare l'adeguatezza del legame causale ai sensi della prassi sviluppata
nella DTF 117 V 359, e precisata nella DTF 134 V 109 relativamente ai “colpi di
frusta”, occorre innanzitutto procedere alla classificazione dell’infortunio
occorso all’assicurato il 23 settembre 2013.
La dinamica dell’incidente
stradale del 23 settembre 2013 si evince, in particolare, dal “Formulario
per l’accertamento di casi riguardanti danni alla colonna cervicale” che
l’assicurato ha sottoscritto il 4 dicembre 2013:
" (…).
In data 23 settembre 2013 mi trovavo sulla strada cantonale all’altezza di __________.
Stavo affrontando una rotonda, sulla corsia esterna, quando un
fuoristrada sopraggiunto a forte velocità mi ha colpito alla fiancata laterale
sinistra.
La vettura che mi ha urtato era guidata dal signor __________ di __________.
Si è trattato di un urto molto violento e per fortuna la mia
vettura è stata colpita all’altezza del piantone di separazione fra le due
portiere.
Ero allacciato alle cinture di sicurezza e questo mi ha causato un
forte dolore alla regione addominale.
Ho pure battuto l’orecchio sinistro, e riportato una distorsione
alla colonna cervicale e dorsale.
Sono stato sbalzato all’interno dell’abitacolo ma non ricordo di
aver ricevuto un colpo diretto alle due ginocchia o alle caviglie ma dopo pochi
giorni cominciavo a lamentare dolori a queste parti del corpo.
Dopo l’intervento della polizia sono riuscito comunque a prendere
l’autostrada e rientrare al domicilio. Ho dovuto fermarmi un paio di volte a
vomitare” (doc. 23).
Secondo la valutazione biomeccanica
eseguita dall’__________ di __________, in data 5 maggio 2014, l’autovettura
condotta da RI 1 ha subìto una variazione della velocità (delta-v) dell’ordine
di 10-15 km/h (doc. 65).
Chiamato ora a
classificare tale sinistro, questo Tribunale ritiene che si tratti di un
infortunio di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri o
insignificanti, conformemente a una consolidata prassi federale (cfr. STFA U
99/01 del 6 novembre 2002 consid. 4.1.: "Der erlittene
Verkehrsunfall ist mit der Vorinstanz im mittleren Bereich, hier aber eher an
der Grenze zu den leichten Unfällen anzusiedeln. Dies entspricht auch der
Praxis des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, welches Auffahrkollisionen
auf ein haltendes Fahrzeug in der Regel als mittelschweren Unfall im
Grenzbereich zu den leichten Unfällen qualifiziert (Urteil B. vom 22. Mai
2002, U 339/01)" – il corsivo è del redattore; si veda pure la STF
8C_252/2007 del 16 maggio 2008 consid. 6.2, la STF 8C_812/2009 del 9 marzo 2010
consid. 5.2 e 5.3 e la sentenza 35.2012.12 del 9 aprile 2014 del TCA,
riguardanti tre tamponamenti della circolazione stradale, con un delta-v
identico a quello stimato nel caso di specie).
In tale eventualità, il
giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i
criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati al consid. 2.6.. Per
ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che un fattore fosse
presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri
(cfr. consid. 2.4.).
In una sentenza
8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5., pubblicata in SVR 10/2010 UV 25 p.
100ss., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni di media gravità ma che si
trovano al limite della categoria di quelli leggeri - devono essere adempiuti quattro
dei sette criteri di rilievo, affinché possa essere riconosciuta
l’esistenza del nesso causale adeguato.
Va ancora ricordato che
nell'apprezzamento dell'adeguatezza della causalità in materia di infortuni del
tipo "colpo di frusta", non deve essere operata alcuna distinzione
fra la componente organica e quella psichica (cfr. consid. 2.5.).
Secondo l’CO 1 l’unico
criterio che potrebbe risultare adempiuto è quello dei disturbi persistenti
(cfr. doc. 80). Il ricorrente, da parte sua, ha unicamente sostenuto di non
essere ancora guarito dal trauma (cfr. doc. I).
Questo Tribunale ritiene
che possano essere considerati inadempiuti il criterio delle circostanze
concomitanti particolarmente drammatiche o della particolare spettacolarità
dell'infortunio (al riguardo, basti segnalare che, nella DTF 129 V 323, il
TFA ne ha negato la realizzazione nel caso di un infortunio in cui
un'automobile, a causa dell'esplosione di un pneumatico a una velocità di circa
95.
km/h, si era capovolta in autostrada ed era rimasta a giacere sul tetto),
quello della cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti
dell'infortunio, così come quello della gravità o particolare
caratteristica delle lesioni lamentate.
Il TCA ritiene pure
insoddisfatto il criterio della specifica cura medica protratta e gravosa.
Infatti, dopo essersi recato al pronto soccorso dell’Ospedale __________ di __________
e successivamente dal proprio medico curante Dr. __________ (cfr. doc. 23)
l’assicurato ha essenzialmente beneficiato di trattamenti farmacologici e
fisioterapici, il tutto eseguito su base ambulatoriale.
Conformemente alla
giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr.
STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la
somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010
del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai
sensi del criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti quali la
fisioterapia, la chiropratica, l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale,
l’osteopatia, nonché le sedute di neuropsicologia/psicoterapia, non possono
essere definiti come particolarmente gravosi (cfr. STF 8C_726/2010
del 19 novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010 del 15 novembre 2010 consid.
4.2.4
e riferimenti).
Il TF ha del resto deciso
in questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10 settembre 2009 consid.
3.4
, riguardante un assicurato, vittima di un trauma distorsivo cervicale,
che aveva beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica medicamentosa, di una
riabilitazione stazionaria e di fisioterapia ambulatoriale, nonché, in seguito,
anche di cure psichiatriche/psicoterapiche, e in una sentenza 8C_387/2011 del
20.
settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente un assicurato, vittima di un
incidente stradale con commotio cerebri e contusione del rachide
lombare, il cui trattamento era consistito essenzialmente in controlli presso
il medico curante e in sedute di fisioterapia. L’Alta Corte ha ritenuto che
nemmeno la degenza in clinica nel periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la
seguente ergoterapia ambulatoriale e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio
al 21 agosto 2008, potevano giustificare la realizzazione di questo criterio,
precisato che per la realizzazione del criterio della specifica cura medica
protratta e gravosa, la prassi pone delle esigenze decisamente più elevate.
Anche il criterio del decorso
sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute non é
realizzato. In merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli
disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni
rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze particolari che hanno
pregiudicato la guarigione, le quali, nel caso di specie, non appaiono
evidenti. L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie
non basta per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che,
nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha
raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_213/2011
del 7 giugno 2011 consid. 8.2.5 e 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti). In questo
senso, il Tribunale federale ha negato la realizzazione di questo criterio
anche nel caso di un decorso indiscutibilmente protratto (cfr. STF 8C_402/2011 del
10.
febbraio 2012 consid. 5.4).
In
queste condizioni, può rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio della rilevante
incapacità lavorativa e quello dei notevoli disturbi, poiché questi
criteri da soli - in presenza di un infortunio di grado medio al limite della
categoria degli infortuni leggeri o insignificanti -, non potrebbero
comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. RDAT
2003.
II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U 187/95).
Si
deve quindi concludere che i disturbi denunciati da RI 1, dopo il 14 aprile
2014, non costituivano una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico che
lo ha visto vittima il 23 settembre 2013.
Visto che
l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore LAINF va negato facendo difetto
l’adeguatezza, questa Corte ritiene che la questione
relativa all’esistenza del nesso di causalità naturale tra l'infortunio e il
danno alla salute possa restare insoluta (cfr., in proposito, SVR 3/2012 UV 5
consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
In
esito a quanto precede, la decisione su opposizione del 5 settembre 2014 deve
essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti