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Decisione

35.2014.91

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 maggio 2015Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I doc. V+B sono stati

inviati all’avv. RA 1, rappresentante dell’CO 1, per osservazioni (doc. VI).

1.6. L’avv. RA 1 – in data 25

novembre 2014 – si è riconfermato nelle proprie allegazioni e domande (doc.

VII).

I doc. VI e VII sono stati

inviati all’insorgente per conoscenza (doc. VIII).

Considerandi

2.1

Oggetto della lite è la

questione di sapere se l’assicuratore LAINF era legittimato a dichiarare

estinto il diritto alle prestazioni a decorrere dal 14 aprile 2014, oppure no.

2.2

Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

Il diritto alle

prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un

nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute.

Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di

fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un

nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V

177.

consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).

2.3

Se un infortunio ha

semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza

questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati

dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso

preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status

quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi

subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142

p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un

infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con

questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”;

cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid.

3b). Occorre di principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base,

l’esistenza del nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in

materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di

trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale,

senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un

legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di

guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico

tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito,

vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza,

disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento

della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo tipo così come

delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili certificazioni

medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359 consid. 4b; in

merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V 109 consid. 9

p. 122s.).

2.4

Il diritto alle prestazioni assicurative

presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra

l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica,

il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è

accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per

contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza

del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati

successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in

tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri

(per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e

gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve

considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma

piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In

presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione

un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la durata eccezionalmente

lunga della cura medica;

- i disturbi somatici

persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in ogni caso è

necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di

un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di

causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della

categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si

situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da

considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare

affinchè si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF

115.

V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.

4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

2.5

In presenza di un infortunio

del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un trauma equivalente

oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit funzionale

organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati senza

differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò contrariamente

a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a seguito di un

infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti organici (cfr.

DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27, consid. 2ss.).

2.6

Nella DTF 134 V 109, già

citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più punti di

vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della causalità in

caso di disturbi organici non oggettivabili e, specificatamente, quella

elaborata in materia di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi

equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.

In quel giudizio, l’Alta

Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a un esame

particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno comportato tali

lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che non vi è

ragione di modificare i principi relativi alla classificazione degli infortuni

a seconda del loro grado di gravità e all’eventuale presa in considerazione di

ulteriori criteri nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità

dell’infortunio (consid. 10.1). La Corte federale ha invece accresciuto le

esigenze relativamente alla prova dell’esistenza di una lesione in relazione di

causalità naturale con l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i

criteri di rilievo per l’adeguatezza (consid. 10).

Per quanto riguarda il

nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente ricordato che,

accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di salute subentra

già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei problemi

nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi perdurano più a

lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è indicato disporre

rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza dei disturbi -, una

perizia pluri-/interdisciplinare (di tipo neurologico/ortopedico, psichiatrico

e, eventualmente, neuropsicologico; in caso di questioni specifiche e per escludere

diagnosi differenziali sono pure indicati accertamenti otoneurologici,

oftalmologici, ecc.), allestita da medici specialisti che godono di

un’esperienza specifica con questo genere di lesioni. Relativamente alla

causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo,

principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo

luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari. Il

relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:

- le circostanze concomitanti particolarmente

drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

- la gravità o particolare caratteristica delle

lesioni lamentate;

- la specifica cura medica protratta e gravosa;

- i notevoli disturbi;

- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli

esiti dell'infortunio;

- il decorso sfavorevole della cura e le

complicazioni rilevanti intervenute;

- la rilevante incapacità lavorativa malgrado la

dimostrazione degli sforzi compiuti.

Nonostante ciò che precede, la giurisprudenza citata

al considerando 2.5. (DTF 115 V 133 e 403) si applica anche in caso di traumi

d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi

cranio-cerebrali, se i disturbi psichici insorti dopo l’infortunio appaiono

chiaramente come un danno alla salute distinto e indipendente dal quadro

clinico tipico consecutivo a un trauma d’accelerazione al rachide cervicale, a

un trauma equivalente oppure a un trauma cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421

p. 79 consid. 2b).

2.7

La più recente giurisprudenza

federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente

a infortunio ai casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati

dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici specialisti, ma non

oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente

riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici

oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità

naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss.

consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale

viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare

dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il

necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori

indagini sulla questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi

lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).

Ad esempio,

questo principio è stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009

del 26 gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da

un assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa

l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due

neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata

oggettivazione di un danno alla salute organico, il TF ha esaminato il caso dal

profilo della causalità adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di

quella relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato

una semplice contusione cranica), per giungere alla conclusione che

l’adeguatezza non era data.

In una

sentenza 8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in

questo stesso modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati

dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli

specialisti a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano potuto

essere oggettivati nè neurologicamente nè mediante esami strumentali per

immagini.

Infine, nella DTF 138 V

248, il Tribunale federale, modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito

che in presenza di acufeni non attribuibili a un’affezione organica

oggettivabile, il nesso di causalità adeguata con l’infortunio non può essere

ammessa senza aver fatto l’oggetto di un esame particolare, al pari di quanto

avviene per altri quadri clinici senza prova di deficit organico.

2.8

Nella presente fattispecie,

nella decisione su opposizione impugnata l’CO 1 ha sostenuto che i disturbi

denunciati dall’assicurato non correlerebbero con un danno alla salute

oggettivabile. Di conseguenza, l’Istituto ha proceduto a un esame

particolare dell'adeguatezza del nesso causale, giungendo alla conclusione che

essa non è data (cfr. doc. 80).

Dalle tavole processuali

emerge che, a seguito del noto infortunio, l’assicurato è stato sottoposto ad

accertamenti diagnostici radiologici e strumentali, nonchè a diverse

valutazioni specialistiche.

Nel rapporto del 20

febbraio 2014 il Dr. __________, spec. FMH in neurologia, ha posto la diagnosi

di “Stato dopo incidente stradale con diverse forme di dolori residuali (cefalocervicaglia,

dolori alla spalla, lombalgia, dolori nel ginocchio, disturbi della

concentrazione). Esame neurologico non conclusivo, ovviamente a causa dei

dolori. Sospetto componente psico-somatica importante” (doc. 45).

Il neurologo ha

quindi rilevato, in particolare, quanto segue:

" (…)

3.

L'esame

neurologico, come descritto sopra, è difficile da valutare, comunque sono

convinto che non esistono lesioni importanti nel sistema nervoso centrale,

radicolare o periferico. Non esistono segni obiettivi di una lesione

neurologica, particolarmente nessuna asimmetria dei riflessi, nessuna atrofia

muscolare, non ho notato movimenti involontari e il paziente non ha una

sindrome lombo-verebrale o una scoliosi.

4.

Anche

gli esami elettrofisiologici non sono facili da valutare. Il fatto che

nell'EMG lui ha l'amplitudine bassa, l'attività volontaria ridotta e l'effetto

sub-massimale dipende dalla collaborazione e sembra che sia ridotta a causa dei

dolori. Comunque si può notare che l'elettroneurografia del nervo peroneo e del

nervo ulnare è completamente in ordine.

5.

Guardando

le risonanze magnetiche, a livello cervicale non ci sono argomenti per

una radicolopatia compressiva e nessun argomento per una mielopatia cervicale.

Anche a livello lombare si nota la discopatia a livello L5-S1, una protrusione

comunque senza compressione radicolare.

6.

In

questo paziente siamo confrontati con una discrepanza tra la descrizione

dei sintomi da una parte e dall'altra parte i risultati obiettivi (stato

neurologico, esame elettrofisiologico, risonanze magnetiche). Devo presumere

che siamo confrontati con un allargamento della sintomatologia, una tendenza di

cronicizzazione, nel senso che attualmente non vi è più chiaramente una

relazione tra una lesione corporale ed i dolori.” (doc. 45).

Nel rapporto di

valutazione del 5 marzo 2014 della ____________________ il Dr. __________ ha

riferito che “oggettivamente il paziente è piuttosto intoccabile per

resistenze attive; difficile stabilire reali punti di dolore in quanto non si

lascia controllare e rimane continuamente contratto. Vi è aggravazione dei sintomi,

disequilibrio muscolare alla colonna vertebrale e decondizionamento. Nelle

prove pratiche si notano molto bene le sue ridotte conoscenze ergonomiche e le

difficoltà di controllo del rachide, ma nel contempo si vede che può fare di

più di quanto crede. Le autovalutazioni non sono concordanti nel loro insieme e

se confrontati al colloquio iniziale. Il paziente dimostra chiara tendenza

all’aggravazione dei sintomi” (doc.50)

Nel referto del 9 aprile

2014.

relativo alla visita medica circondariale del 2 aprile 2014 il Dr. __________,

spec. FMH in chirurgia generale e della mano, ha posto la diagnosi di “incidente

della circolazione del 23 settembre 2013 con trauma distorsivo, colpo di frusta

regione colonna vertebrale cervicale e trauma distorsivo toracolombare e

lombosacrale” (doc. 61).

Il medico di circondario

ha quindi indicato che “vi è un allargamento e aggravamento

della sintomatologia ai movimenti attivi sia della colonna vertebrale cervicale che dalla colonna vertebrale lombare”, ma ha confermato un’assenza di reperti neurologici importanti o patologici. Vi è un ottimo movimento

alle due spalle e alle due ginocchia

(doc. 61).

Il Dr. __________

ha così concluso:

" (…)

In base alla valutazione di tutti gli esami incluso radiologici

e strumentali non c'è più una relazione fra i disturbi lamentati

dall'assicurato e l'infortunio del 23.09.2013, non sono state trovate lesioni

organiche, in particolar modo post-traumatiche a livello della colonna

vertebrale nel suo insieme ma solo lesioni degenerative-

cervicali lombari sopradescritti ai rispettivi esami

RM. I disturbi lamentati dall'assicurato non sono oggettivabili e non trovano

più una giustificazione dal punto di vista organico neurologico. Si passa

quindi all'estinzione del nesso causale per la colonna vertebrale nel suo

insieme a partire della data 14.04.2014 quando l'assicurato avrà terminato il ciclo

di fisioterapia in corso. Indipendentemente dall'aspetto assicurativo

infortunistico e in ogni caso capacità lavorativa totale e completa a partire

da lunedì 14.04.2014.” (doc. 61).

Il medico di circondario

ha confermato la propria valutazione nuovamente in data 25 giugno 2014, alla

luce della certificazione del 18 maggio 2014 della Dr.ss __________. Il Dr. __________

ha concluso che la valutazione della collega “non contiene nuovi elementi di

giudizio tali da indurci a rivedere la nostra posizione ed ammettere la nostra

ulteriore responsabilità” (doc. 72).

2.9

Nella concreta evenienza,

alla luce di quanto emerge dalla documentazione che è stata riassunta al

precedente considerando, occorre ritenere dimostrato,

perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che i

disturbi lamentati da RI 1 non correlano a sufficienza con un danno

infortunistico oggettivabile.

Le argomentazioni

ricorsuali fondate sul referto della Dr.ssa __________, di cui è stato detto al

precedente considerando, e le certificazioni del medico curante Dr. __________

che si limitano unicamente a certificare l’inabilità lavorativa al 100% (cfr.

doc. 68), non permettono una diversa valutazione della fattispecie.

In tale

contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche

oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere

confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o

di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente

(STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure

DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).

In questo

senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF

ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla

digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide

cervicale, non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato

organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010

consid. 3.2).

L’Alta Corte ha, altresì,

statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la prova della presenza di

un danno organico di natura infortunistica, sebbene esse possano essere

classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-II)

della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF 8C_680/2010

del 4 febbraio 2011 consid. 3.2).

In una sentenza U 273/06

del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TFA ha confermato che, per costante giurisprudenza,

la neuropsicologia non è di per sé atta a dimostrare l’esistenza di disfunzioni

cerebrali organiche derivanti da un infortunio.

2.10

In assenza di un

sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente

fattispecie (si veda il consid. 2.9.), occorre effettuare un esame specifico

dell’adeguatezza.

Secondo la

giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però

avvenire, al più presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in

virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, é tenuto a chiudere un caso (con interruzione

delle prestazioni di corta durata e con esame del diritto a una rendita di

invalidità e a un’IMI). Tale momento è dato quando dalla continuazione della

cura medica non vi é più da attendersi dei notevoli miglioramenti e quando

eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono

conclusi (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti).

Nel

caso di specie, non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI,

motivo per cui è determinante il momento in cui si é stabilizzato lo stato di

salute dell’insorgente.

Dalle carte processuali, si

evince che, all’epoca in cui l’assicuratore ha posto termine alle proprie

prestazioni (aprile 2014) l’assicurato non si sottoponeva a particolari terapie

- ma solo a sedute di fisioterapia e a visite di controllo presso il Dr. __________

(cfr. doc. 63, 64, 68, 69, 74).

Dal rapporto di visita

medica circondariale del 2 aprile 2014 il Dr. __________ ha ripreso il rapporto

di valutazione fisioterapica di __________, in cui si concludeva che “alla

fine della fisioterapia non sono proponibili ulteriori provvedimenti medici

atti al miglioramento” dello stato di salute dell’assicurato (doc. 61).

Assodato

dunque che all’amministrazione non può essere rimproverato di aver prematuramente

chiuso la pratica, si pone la questione di sapere se l’esame

dell’adeguatezza deve avvenire in base alla prassi sviluppata nella DTF

117.

V 359ss. relativamente ai “colpi di frusta” e precisata nella DTF 134 V 109

oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme

conseguente a infortunio (DTF 115 V 133ss.).

Il TCA

ritiene che tale questione possa rimanere irrisolta (cfr., fra le tante, la STF

8C_252/2007 del 16 maggio 2008), nella misura in cui, come verrà dimostrato qui

di seguito, anche applicando la prassi elaborata in materia di traumi

del tipo “colpo di frusta”, più favorevole al ricorrente,

l’esito non potrebbe essere diverso.

2.11

Nel

valutare l'adeguatezza del legame causale ai sensi della prassi sviluppata

nella DTF 117 V 359, e precisata nella DTF 134 V 109 relativamente ai “colpi di

frusta”, occorre innanzitutto procedere alla classificazione dell’infortunio

occorso all’assicurato il 23 settembre 2013.

La dinamica dell’incidente

stradale del 23 settembre 2013 si evince, in particolare, dal “Formulario

per l’accertamento di casi riguardanti danni alla colonna cervicale” che

l’assicurato ha sottoscritto il 4 dicembre 2013:

" (…).

In data 23 settembre 2013 mi trovavo sulla strada cantonale all’altezza di __________.

Stavo affrontando una rotonda, sulla corsia esterna, quando un

fuoristrada sopraggiunto a forte velocità mi ha colpito alla fiancata laterale

sinistra.

La vettura che mi ha urtato era guidata dal signor __________ di __________.

Si è trattato di un urto molto violento e per fortuna la mia

vettura è stata colpita all’altezza del piantone di separazione fra le due

portiere.

Ero allacciato alle cinture di sicurezza e questo mi ha causato un

forte dolore alla regione addominale.

Ho pure battuto l’orecchio sinistro, e riportato una distorsione

alla colonna cervicale e dorsale.

Sono stato sbalzato all’interno dell’abitacolo ma non ricordo di

aver ricevuto un colpo diretto alle due ginocchia o alle caviglie ma dopo pochi

giorni cominciavo a lamentare dolori a queste parti del corpo.

Dopo l’intervento della polizia sono riuscito comunque a prendere

l’autostrada e rientrare al domicilio. Ho dovuto fermarmi un paio di volte a

vomitare” (doc. 23).

Secondo la valutazione biomeccanica

eseguita dall’__________ di __________, in data 5 maggio 2014, l’autovettura

condotta da RI 1 ha subìto una variazione della velocità (delta-v) dell’ordine

di 10-15 km/h (doc. 65).

Chiamato ora a

classificare tale sinistro, questo Tribunale ritiene che si tratti di un

infortunio di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri o

insignificanti, conformemente a una consolidata prassi federale (cfr. STFA U

99/01 del 6 novembre 2002 consid. 4.1.: "Der erlittene

Verkehrsunfall ist mit der Vorinstanz im mittleren Bereich, hier aber eher an

der Grenze zu den leichten Unfällen anzusiedeln. Dies entspricht auch der

Praxis des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, welches Auffahrkollisionen

auf ein haltendes Fahrzeug in der Regel als mittelschweren Unfall im

Grenzbereich zu den leichten Unfällen qualifiziert (Urteil B. vom 22. Mai

2002, U 339/01)" – il corsivo è del redattore; si veda pure la STF

8C_252/2007 del 16 maggio 2008 consid. 6.2, la STF 8C_812/2009 del 9 marzo 2010

consid. 5.2 e 5.3 e la sentenza 35.2012.12 del 9 aprile 2014 del TCA,

riguardanti tre tamponamenti della circolazione stradale, con un delta-v

identico a quello stimato nel caso di specie).

In tale eventualità, il

giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i

criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati al consid. 2.6.. Per

ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che un fattore fosse

presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri

(cfr. consid. 2.4.).

In una sentenza

8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5., pubblicata in SVR 10/2010 UV 25 p.

100ss., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni di media gravità ma che si

trovano al limite della categoria di quelli leggeri - devono essere adempiuti quattro

dei sette criteri di rilievo, affinché possa essere riconosciuta

l’esistenza del nesso causale adeguato.

Va ancora ricordato che

nell'apprezzamento dell'adeguatezza della causalità in materia di infortuni del

tipo "colpo di frusta", non deve essere operata alcuna distinzione

fra la componente organica e quella psichica (cfr. consid. 2.5.).

Secondo l’CO 1 l’unico

criterio che potrebbe risultare adempiuto è quello dei disturbi persistenti

(cfr. doc. 80). Il ricorrente, da parte sua, ha unicamente sostenuto di non

essere ancora guarito dal trauma (cfr. doc. I).

Questo Tribunale ritiene

che possano essere considerati inadempiuti il criterio delle circostanze

concomitanti particolarmente drammatiche o della particolare spettacolarità

dell'infortunio (al riguardo, basti segnalare che, nella DTF 129 V 323, il

TFA ne ha negato la realizzazione nel caso di un infortunio in cui

un'automobile, a causa dell'esplosione di un pneumatico a una velocità di circa

95.

km/h, si era capovolta in autostrada ed era rimasta a giacere sul tetto),

quello della cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti

dell'infortunio, così come quello della gravità o particolare

caratteristica delle lesioni lamentate.

Il TCA ritiene pure

insoddisfatto il criterio della specifica cura medica protratta e gravosa.

Infatti, dopo essersi recato al pronto soccorso dell’Ospedale __________ di __________

e successivamente dal proprio medico curante Dr. __________ (cfr. doc. 23)

l’assicurato ha essenzialmente beneficiato di trattamenti farmacologici e

fisioterapici, il tutto eseguito su base ambulatoriale.

Conformemente alla

giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr.

STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la

somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010

del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai

sensi del criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti quali la

fisioterapia, la chiropratica, l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale,

l’osteopatia, nonché le sedute di neuropsicologia/psicoterapia, non possono

essere definiti come particolarmente gravosi (cfr. STF 8C_726/2010

del 19 novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010 del 15 novembre 2010 consid.

4.2.4

e riferimenti).

Il TF ha del resto deciso

in questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10 settembre 2009 consid.

3.4

, riguardante un assicurato, vittima di un trauma distorsivo cervicale,

che aveva beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica medicamentosa, di una

riabilitazione stazionaria e di fisioterapia ambulatoriale, nonché, in seguito,

anche di cure psichiatriche/psicoterapiche, e in una sentenza 8C_387/2011 del

20.

settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente un assicurato, vittima di un

incidente stradale con commotio cerebri e contusione del rachide

lombare, il cui trattamento era consistito essenzialmente in controlli presso

il medico curante e in sedute di fisioterapia. L’Alta Corte ha ritenuto che

nemmeno la degenza in clinica nel periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la

seguente ergoterapia ambulatoriale e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio

al 21 agosto 2008, potevano giustificare la realizzazione di questo criterio,

precisato che per la realizzazione del criterio della specifica cura medica

protratta e gravosa, la prassi pone delle esigenze decisamente più elevate.

Anche il criterio del decorso

sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute non é

realizzato. In merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli

disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni

rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze particolari che hanno

pregiudicato la guarigione, le quali, nel caso di specie, non appaiono

evidenti. L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie

non basta per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che,

nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha

raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_213/2011

del 7 giugno 2011 consid. 8.2.5 e 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti). In questo

senso, il Tribunale federale ha negato la realizzazione di questo criterio

anche nel caso di un decorso indiscutibilmente protratto (cfr. STF 8C_402/2011 del

10.

febbraio 2012 consid. 5.4).

In

queste condizioni, può rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio della rilevante

incapacità lavorativa e quello dei notevoli disturbi, poiché questi

criteri da soli - in presenza di un infortunio di grado medio al limite della

categoria degli infortuni leggeri o insignificanti -, non potrebbero

comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. RDAT

2003.

II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U 187/95).

Si

deve quindi concludere che i disturbi denunciati da RI 1, dopo il 14 aprile

2014, non costituivano una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico che

lo ha visto vittima il 23 settembre 2013.

Visto che

l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore LAINF va negato facendo difetto

l’adeguatezza, questa Corte ritiene che la questione

relativa all’esistenza del nesso di causalità naturale tra l'infortunio e il

danno alla salute possa restare insoluta (cfr., in proposito, SVR 3/2012 UV 5

consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

In

esito a quanto precede, la decisione su opposizione del 5 settembre 2014 deve

essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti