35.2014.93
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1 aprile 2015Italiano34 min
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Raccomandata
Incarto
n.
35.2014.93
cr
Lugano
1 aprile 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini,
vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 ottobre 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 settembre 2014 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 28 dicembre 2009, RI
1, nato nel 1963, dipendente del __________ e, perciò, assicurato d’obbligo
contro gli infortuni presso la CO 1, è caduto mentre stava sciando, riportando
una frattura alla spalla destra.
L’Istituto
assicuratore ha ammesso la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente
le prestazioni di legge.
In particolare, esso ha
versato indennità giornaliere corrispondenti a un’inabilità lavorativa totale
sino al 2 settembre 2012, corrispondenti a un’incapacità del 50% sino al 31
gennaio 2013 (cfr. doc. 364 e doc. 385).
1.2. Alla chiusura del caso, esperiti
gli accertamenti medico-amministrativi, con decisione formale del 27 marzo
2014, la CO 1 ha stabilito che:
" (…)
Decisione:
1. Le
condizioni per l’erogazione delle indennità giornaliera da parte
dell’assicurazione infortuni LAINF a partire dal 9 agosto 2013 non sono date.
2. Ai
termini della verosimiglianza preponderante i disturbi del signor RI 1 alla
colonna cervicale non sono in nesso di causalità con l’infortunio del
28.12.2009.
3. Per
Fatti
i postumi dell’infortunio del 28.12.2009 non vi sono i presupposti per
l’assegnazione di una rendita di invalidità da parte dell’assicurazione
infortuni LAINF.
4. Per
i postumi dell’infortunio del 28.12.2009 è riconosciuta al signor RI 1
un’indennità per menomazione dell’integrità del 20%.
5. Con
l’assegnazione dell’indennità per menomazione dell’integrità fisica cessa il
diritto alle prestazioni di cura medica.”
(Doc. 1.2.)
A seguito dell’opposizione
interposta dal signor RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 1.3.), in data
3 settembre 2014, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (cfr. doc. B).
1.3. Con tempestivo ricorso del 4
ottobre 2014, RI 1, sempre rappresentato dal signor RA 1, richiamando
interamente le motivazioni già esposte in sede di opposizione, ha chiesto che la
CO 1 venga condannata “a tenere aperto l’incarto del ricorrente”, non ritenendo
corretto “scaricare sull’assicuratore malattia i postumi diretti
dell’infortunio”.
Sostanzialmente, il
rappresentante del ricorrente ha evidenziato che, prima del sopraggiungere del
danno alla salute, l’assicurato svolgeva l’attività di agente di polizia
motociclista, con un determinato stipendio e una carriera professionale
pianificata.
A seguito dell’infortunio
e dei suoi postumi, egli ha invece dovuto “riciclarsi” dapprima in una funzione
amministrativa e, in un secondo tempo, in qualità di agente di polizia privo
dell’arma, quale __________, con un’evidente perdita di salario e relative
ripercussioni in ambito di cassa pensioni (doc. I).
L’assicurato ha, invece,
espressamente indicato di non contestare più l’attribuzione, da parte
dell’assicuratore LAINF convenuto, di un’IMI del 20% (cfr. doc. I, pag. 2).
1.4. L’assicuratore convenuto, in
risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VI).
1.5. Con scritto del 24 novembre
2014, il rappresentante dell’assicurato ha ribadito le proprie contestazioni
ricorsuali concernenti il mancato avanzamento professionale dell’interessato a
seguito dei postumi infortunistici, sui quali l’assicuratore LAINF convenuto ha
omesso di esprimersi (doc. VIII).
Tale scritto è stato
trasmesso alla CO 1 (doc. X), per conoscenza.
1.6. In data 25 novembre 2014,
l’assicuratore LAINF convenuto ha comunicato al TCA di non avere ulteriori
mezzi di prova da notificare (doc. IX).
Questa comunicazione è
stata trasmessa al ricorrente (doc. XI), per conoscenza.
1.7. Pendente causa, il TCA ha
chiesto al rappresentante del ricorrente di volere meglio sostanziare -
producendo la relativa documentazione - le proprie allegazioni ricorsuali concernenti
il presunto mancato aumento salariale, per il signor RI 1, di fr. 500 mensili
concesso agli agenti motociclisti (doc. XII).
Il rappresentante legale
del ricorrente ha risposto con scritto del 25 marzo 2015, al quale ha allegato
una comunicazione da parte del Servizio del personale della __________ (doc.
XVI + i).
Tale presa di posizione è
stata trasmessa all’assicuratore LAINF, per conoscenza (doc. XVII).
Considerandi
2.1
Oggetto litigioso è la
questione di sapere se l’assicuratore LAINF era legittimato a porre fine al
versamento delle indennità giornaliere a decorrere dal 9 agosto 2013, se
l’interessato ha diritto ad una rendita d’invalidità e, infine, se egli ha
diritto o meno alla prosecuzione delle prestazioni di cura medica
anche dopo l’assegnazione dell’IMI. Non è invece più
contestata, come visto, l’IMI del 20% (cfr. doc. I, pag. 2).
Preliminarmente, questa
Corte è, però, tenuta a valutare l’eziologia dei disturbi localizzati al
rachide cervicale.
2.2
Disturbi al rachide cervicale:
causalità con l’infortunio del 28 dicembre 2009?
2.2.1
Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125.
V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001.
nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986.
p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,
DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,
di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato
di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75.
s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,
p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato
con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal
proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la
causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla
determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle
prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere
provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La
semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è
sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni,
l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr.
RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.2.2
Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e
405.
consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata
(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano
secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5
b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS
2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.2.3
Nella
concreta evenienza, dalle carte processuali si evince che l’Istituto
assicuratore ha negato che i disturbi localizzati in sede cervicale
costituiscano una conseguenza naturale del sinistro occorso nel dicembre
2009, facendo capo al parere espresso al riguardo dal dr. __________ (cfr. doc.
3.50
).
In effetti, con
apprezzamento del 13 gennaio 2014, il dr. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica, chiamato dall’assicuratore LAINF ad esprimersi, tra le altre cose,
in merito alla causalità naturale dei disturbi risentiti dall’interessato con
l’infortunio assicurato e a precisare se “nel caso in cui nello stato di salute
attuale sono presenti fattori estranei all’infortunio voglia indicarci quali
sono questi fattori e qual è la loro importanza in %”, ha risposto:
" Alterazioni
degenerative plurisegmentali rachide cervicale, leggera sindrome del tunnel
carpale a destra: disturbi investigati in sede specialistica neurologica,
rispettivamente neurochirurgica, senza influenza di rilievo sui postumi
infortunistici attinenti alla spalla destra, con potenziale influenza per
contro sull’entità complessiva dei disturbi risentiti dal signor RI 1, così
come sulla qualità del riposo notturno."
(Doc. 3.50., pag. 7)
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi da questa valutazione specialistica, la quale,
del resto, non è stata smentita in sede ricorsuale tramite la presentazione di
certificazioni medico specialistiche di senso contrario.
Al
contrario, le conclusioni alle quali è giunto il dr. __________ nel rapporto
medico del 13 gennaio 2014, trovano conferma nella documentazione medica agli
atti.
Infatti,
dalla radiografia della colonna cervicale in 4 proiezioni eseguita il 28 ottobre
2011, sono emersi “segni degenerativi a livello C5-C6, C6-C7 con spondilosi e
iniziale artrosi uncovertebrale e assottigliamento dello spazio intersomatico” (doc.
3.29
).
In
esito alle considerazioni che precedono, è quindi a ragione che l’assicuratore
LAINF convenuto ha negato la propria responsabilità in relazione ai disturbi al
rachide cervicale lamentati dall'insorgente.
Per
questa ragione, il TCA dovrà valutare il diritto alle prestazioni prendendo in
considerazione esclusivamente i disturbi all’estremità superiore destra.
2.3
Diritto all’indennità
giornaliera a decorrere dal 9 agosto 2013?
2.3.1
Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio e, in
applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente
incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto
all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle
cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano
a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si
può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. art. 19 cpv.
1.
LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19
cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
In una sentenza
8C_211/2009 del 10 luglio 2009 consid. 4, il TF si è al riguardo espresso nei
termini seguenti:
" Poiché l'assicurazione sociale contro gli infortuni si riferisce a
persone che svolgono attività lavorativa (si confronti l'art. 1 [dal 1° gennaio
2003.
art. 1a, con testo invariato] e l'art. 4 LAINF), per interpretare il
concetto di "sensibile miglioramento" ("namhafte Besserung"
e "sensible amélioration" nella versione tedesca e francese dell'art.
19.
cpv. 1 LAINF) si farà riferimento ad un incremento rispettivamente ad un
recupero dell'abilità lavorativa, nella misura in cui si è deteriorata in
seguito all'infortunio. L'aggettivo "sensibile" illustra inoltre che
il miglioramento dev'essere importante. Progressi trascurabili non bastano,
così come neppure la mera possibilità di un risultato positivo (DTF 134
V 109 consid. 4.3 pag. 115; v. pure sentenze del Tribunale federale
delle assicurazioni U 244/04 del 20 maggio 2005, in RAMI 2005 no. U 557 pag. 388, consid. 2, non pubblicato, e U 412/00 del 5 luglio 2001,
consid. 2a; cfr. inoltre Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, 2a ed., Berna 1989, pag. 274). Lo
stesso vale per provvedimenti terapeutici che contribuiscono a lenire i sintomi
di un danno alla salute stazionario per un periodo limitato nel tempo (v.
ancora sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 244/04 del 20
maggio 2005, in RAMI 2005 no. U 557 pag. 388 consid. 1,
non pubblicato, e 3).“
2.3.2
È già stato detto che, secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente
incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha
diritto all'indennità giornaliera.
Giusta
l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità,
totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o
nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di
lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili
in un’altra professione o campo d’attività.
L’entità dell’incapacità
lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex art. 16 LAINF)
deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è concretamente
chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale professione.
Nella RAMI
2004.
U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di
incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità
contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi
dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione
di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura
giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata
sulla base dei fatti forniti dal medico.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante
ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque
l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro
che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2,
U 27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.
2).
L'assicurato
che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto
i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria
capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli
potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di
volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione
nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,
considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da
ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239
consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2;
1987.
p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire
de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).
2.3.3
Nella
presente fattispecie, l’assicurato ha rivendicato il diritto alle indennità
giornaliere sulla base del certificato del 9 gennaio 2013, con il quale il
Prof. dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha
attestato un’incapacità lavorativa del 50% a partire dal 10 gennaio 2013.
Al riguardo, il TCA
evidenzia che, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, nel referto del
9.
gennaio 2013, il Prof. dr. __________ ha attestato un’incapacità lavorativa
del 100% dal 28 novembre 2012 al 9 gennaio 2013 e del 50% dal 10 gennaio
2013.
al 10 febbraio 2013 (cfr. doc. 3.42, sottolineatura della redattrice).
Tale inabilità lavorativa
era dovuta al fatto che, in data 29 novembre 2012, l’assicurato era stato sottoposto
da parte del Prof. dr. __________ ad un intervento chirurgico consistente in
un’artroscopia diagnostica, débridement sottoacromiale, asportazione dei fili
di sutura e presa di biopsia (cfr. doc. 3.41).
Si tratta, dunque, di un’incapacità
lavorativa di carattere unicamente temporaneo e non duraturo.
Tanto è vero che, in
occasione del colloquio del 12 febbraio 2013, l’assicurato ha comunicato
all’assicuratore LAINF di avere ripreso a lavorare nella misura del 70% dall’11
febbraio 2013, svolgendo essenzialmente l’attività di controllo dei taxi e dei
ristoranti svolta prima del sopraggiungere del danno alla salute, ma limitandosi
alla “parte amministrativa interna, poi si occupa dello sportello e del
telefono secondo le necessità” (cfr. doc. 4.1).
Nel referto del 4 marzo
2013, il dr. __________, curante dell’assicurato, ha attestato una capacità
lavorativa dell’80% “dal 5 marzo 2013 al 25 marzo 2013 esclusivamente per
lavori amministrativi” (doc. 5.14).
Nel successivo rapporto
intermedio LAINF del 20 marzo 2013, il dr. __________ ha stabilito
un’esigibilità lavorativa “ridotta al 20% per lavori che mettono sotto stress
la spalla destra”, mentre ha invece giudicato esservi un’esigibilità lavorativa
“al 100% per le attività che non mettono sotto stress la spalla destra” (doc.
3.
).
Il datore di lavoro, poi, in
un messaggio di posta elettronica del 22 maggio 2013, ha comunicato che “contrariamente a quanto prospettato (inabilità lavorativa al 20% sino al 25
marzo 2013) il Signor RI 1 ha ripreso la propria attività al 100% a partire dal
9.
marzo 2013” (doc. 5.10).
Ancora, nel rapporto
medico del 13 gennaio 2014, il dr. __________, chiamato dall’assicuratore LAINF
ad esprimersi riguardo all’intera documentazione medica agli atti, dopo avere
personalmente visitato l’assicurato il 10 settembre 2013, ha concluso che “con riferimento al quadro clinico di pertinenza ortopedica, riconducibile
all’evento infortunistico del 28.12.2009, il signor RI 1 risulta essere abile
al lavoro in misura completa nello svolgimento di mansioni di carattere
amministrativo. I reperti di pertinenza ortopedica non giustificano in
particolare una riduzione del tempo di presenza sul posto di lavoro” (cfr. doc.
H).
Infine, a partire dal 1°
aprile 2014, l’assicurato è stato trasferito al servizio __________, lavorando
al 100% (doc. 4.3 e doc. 6.1).
Pertanto, stante quanto
sopra esposto, è a ragione che l’assicuratore LAINF convenuto ha negato
all’assicurato il diritto alle indennità giornaliere a partire dal 9 marzo 2013,
visto il ripristino della sua piena capacità lavorativa.
2.4
Diritto alla rendita di
invalidità.
2.4.1
Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,
pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF
rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,
corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale
occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno
2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha
modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha
quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1.
il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2.
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4.2
L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, la STFA I
871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994.
U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio
o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua
età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi
che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla
salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.).
Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di
qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari
circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993
U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.4.3
Nella concreta evenienza,
dalla decisione del 27 marzo 2014 risulta che la CO 1 ha negato il diritto alla
rendita d’invalidità, ritenendo che “sulla base della documentazione agli atti
il signor RI 1, a partire dal mese di febbraio 2013, svolge un’attività
lavorativa adattata al suo stato di salute. Dal 1.4.2014 sarà trasferito al
servizio di __________. Trattasi di un lavoro da lui ambito, confacente al suo
stato di salute e alle stesse condizioni salariali. Riteniamo pertanto non
essere dati i presupposti per l’assegnazione di una rendita di invalidità”
(doc. 1.2).
Nella decisione su
opposizione impugnata, l’amministrazione ha ribadito il rifiuto del diritto ad
una rendita di invalidità, osservando che “sulla base della documentazione
rilevante è certo che l’assicurato a partire dal mese di febbraio 2013 esercita
un’attività adeguata ai suoi disturbi di salute presso il suo consueto datore
di lavoro, senza che tale circostanza abbia alcuna ripercussione sulla
situazione reddituale. Di conseguenza, in mancanza di una perdita di guadagno,
si può asserire senza ulteriore verifica che in casu i presupposti per
l’erogazione di una rendita d’invalidità non sono dati” (doc. B).
Chiamato a pronunciarsi, il
TCA constata che, effettivamente, come stabilito dall’amministrazione e come
riconosciuto dallo stesso rappresentante del ricorrente, RI 1 non ha subìto
perdita di guadagno alcuna a seguito del cambiamento di attività all’interno
del corpo di Polizia.
Il rappresentante del
ricorrente ha, per contro, sostenuto che il passaggio, causato dall’infortunio,
dal ruolo di agente motociclista, con una carriera professionale pianificata, a
quello di agente presso il __________, avrebbe precluso all’assicurato di avere
accesso “ad un aumento salariale di fr. 500.-- mensili circa stabilito per gli
agenti motociclisti” (cfr. doc. I).
2.4.3.1
Ora, secondo la giurisprudenza,
per fissare il reddito senza invalidità da considerare nel quadro del raffronto
dei redditi previsto dall’art. 16 LPGA, occorre stabilire ciò che la persona
assicurata avrebbe, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,
realmente potuto conseguire al momento determinante qualora fosse rimasta in
buona salute. Il reddito senza invalidità deve essere valutato nel modo più
concreto possibile, di modo che esso si deduce di principio dal salario che
l’assicurato realizzava prima dell’insorgenza del danno alla salute, tenendo
conto dell’evoluzione dei salari sino al momento della nascita del diritto alla
rendita (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 e riferimento ivi menzionato).
Trattandosi della
questione di sapere se si deve prendere in considerazione un ipotetico
avanzamento professionale, la giurisprudenza ha precisato che delle possibilità
teoriche di sviluppo professionale o di promozione non vanno considerate, a
meno che degli indizi concreti rendano molto verosimile che esse si sarebbero
realizzate. Al riguardo, si deve esigere la prova di indizi concreti che
l’assicurato avrebbe ottenuto un avanzamento o un corrispondente aumento del
proprio reddito, se non fosse divenuto invalido (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100
consid. 3b) (cfr., ad esempio, STF 8C_290/2007 del 7 luglio 2008).
Ciò
potrebbe essere il caso, ad esempio, se il datore di lavoro ha lasciato
intendere una simile prospettiva d’avanzamento o ha fornito delle assicurazioni
in questo senso. Per contro, delle semplici dichiarazioni d’intento da parte
dell’assicurato non sono sufficienti. L’intenzione di progredire sul piano
professionale deve essersi infatti manifestata mediante dei passi concreti,
quali la frequentazione di un corso, l’inizio di studi oppure lo svolgimento di
esami (cfr. STF 9C_221/2014 del 28 agosto 2014 consid. 3.2,8C_290/2013 dell’11
marzo 2014 consid. 6.1,8C_145/2012 del 9 novembre
2012.
consid. 3.1 e 3.2,8C_839/2010 del 22 dicembre 2010 consid. 2.2.2.2,8C_938/2009 del 23 settembre 2010 consid. 6.2,
8C_530+533/2009 del 1° dicembre 2009 consid. 7.2).
L’intenzione di avanzare
professionalmente deve essere riconoscibile già al momento dell’insorgenza
del danno alla salute, al fine di evitare speculazioni (in questo senso, si veda la sentenza 9C_221/2014
appena citata, riguardante un assicurato che, al momento dell’infortunio, stava
temporaneamente lavorando quale operatore in automazione e che, dopo di esso,
aveva intrapreso una formazione di programmatore/regolatore in automazione
ottenendo il relativo diploma. In quella fattispecie, il Tribunale federale ha
ritenuto che, al momento dell’insorgenza
del danno alla salute, non esisteva alcun indizio concreto a favore
dell’intenzione dell’assicurato di terminare prossimamente la sua attività di
operatore in automazione per iniziare una formazione di
programmatore/regolatore in automazione; cfr., pure, la STF 8C_144/2012 del 9
novembre 2012 consid. 3.3.4 e riferimento ivi citato).
In una STF 8C_791/2010
del 14 febbraio 2011, il Tribunale federale ha nuovamente avuto modo di
ricordare che “per quanto riguarda poi la censura relativa alla mancata
presa in considerazione delle possibilità di carriera, si ricorda al ricorrente
che per giurisprudenza il reddito ipotetico da valido viene fissato tenendo
conto del salario nonché degli aumenti di salario e delle reali possibilità di
promozione che l'invalidità ha compromesso, ignorando tuttavia le semplici
possibilità teoriche di avanzamento (cfr. sentenza 9C_85/2009 del 15 marzo
2010, pubblicata in SVR 2010 IV no. 49 pag. 151)”).
Ancora, nella STF
9C_267/2012 del 26 novembre 2012, consid. 3.3., l’Alta Corte ha
ribadito che “des indices concrets en faveur de l'évolution de la carrière
professionnelle doivent exister, par exemple, lorsque l'employeur a laissé
entrevoir une telle perspective d'avancement ou a donné des assurances en ce
sens. De simples déclarations d'intention de l'assuré ne suffisent pas.
L'intention de progresser sur le plan professionnel doit, bien plus, déjà
s'être manifestée par des étapes concrètes, telles que la fréquentation de
cours, le début d'études ou la passation d'examens (arrêt B 80/01 du 17 octobre
2003.
consid. 5.2.2 et les références)”.
2.4.3.2
Ora, a proposito della critica
ricorsuale circa il fatto che il danno alla salute subìto dall’interessato ha
influito sulla sua carriera professionale pianificata, il TCA si limita a
ribadire che, secondo la costante giurisprudenza federale sopra esposta (cfr.
consid. 2.4.3.1.), in mancanza di indizi concreti di senso contrario, le
asserite e teoriche possibilità di carriera vanno considerate alla stregua di
mere allegazioni di parte che non meritano di essere seguite.
2.4.3.3
Quanto al presunto mancato
aumento salariale di fr. 500 mensili che sarebbe stato riconosciuto dal datore
di lavoro agli agenti motociclisti, il TCA, al fine di meglio chiarire la
questione, ha - in corso di causa - chiesto a RA 1 di volere produrre la
documentazione atta a dimostrare quanto sostenuto (doc. XII).
Con scritto del 25 marzo
2015, il rappresentante dell'assicurato ha risposto che “con effetto
retroattivo dal 1° luglio 2013 il ricorrente ha perso – causa infortunio e di
transenna dell’impossibilità di continuare ad assolvere la funzione di agente
motociclista – l’indennità mensile di fr. 250.00 destinata a chi svolge il
servizio esterno, oltre che una ulteriore indennità di fr. 150.00 espressamente
riservata in aggiunta agli agenti motociclisti. Ciò per un totale di mancata
indennità di fr. 400.00 mensili” (doc. XVI).
A comprova di quanto
indicato, il rappresentante legale del ricorrente ha prodotto uno scritto
redatto dalla Vicedirettrice del Servizio del Personale della __________,
datato 18 marzo 2015, del seguente tenore:
" (…)
Con la presente facciamo riferimento alla Sua richiesta del 13
marzo 2015 in merito allo stipendio del Signor RI 1.
Al riguardo, Le comunichiamo che lo stipendio base annuo lordo del
Signor RI 1 per l’anno 2015 è di fr. 88'899.80 (fr. 6'838.45 mensili lordi) al
100% fermo restando le attuali condizioni di impiego.
Nel caso in cui avesse continuato l’attività quale motociclista lo
stipendio base attuale sarebbe stato il medesimo.
Precisiamo, inoltre, come richiesto, che dal 1° luglio 2013
vengono riconosciute delle indennità mirate per il servizio di polizia, in
particolare, per il servizio esterno (maggior rischio e disagio per agenti 24h,
di quartiere, motociclisti e tossicodipendenza e microcriminalità) un’indennità
di fr. 250.-- mensili lordi (fr. 3'000.-- annui lordi) e per i motociclisti
un’indennità di fr. 150.-- mensili lordi (fr. 1'800.-- annui lordi) di cui il
Signor RI 1 non beneficia in quanto attualmente non svolge tali mansioni in
seno alla Polizia.”
(Doc. i)
Chiamato a pronunciarsi,
il TCA rileva innanzitutto che dalle informazioni fornite dal datore di lavoro
dell’assicurato non emerge in maniera precisa se RI 1, in qualità di agente
motociclista, in assenza del danno alla salute, avrebbe beneficiato di entrambe
le indennità citate (per il servizio esterno e in quanto motociclista). Non
appare nemmeno chiaro se le indennità indicate costituiscano un rimborso spese
oppure no (va qui ricordato che, per giurisprudenza, guadagni supplementari
risultanti da lavoro straordinario sono presi in considerazione nella
determinazione del reddito da valido nella misura in cui hanno carattere di
reddito e non costituiscono un rimborso spese, presupposto essendo in ogni caso
che tali redditi venivano percepiti regolarmente dall'assicurato e che egli ne
avrebbe probabilmente beneficiato anche nel futuro (VSI 2002 pag. 159 [I
357/01], consid. 3b; RAMI 2000 n. U 400 pag. 381 [U 297/99]; 1989 n. U 69 pag.
176.
[U 24/88],8C_592/2010 del 19 ottobre 2010).
Tali questioni non
meritano comunque di essere ulteriormente approfondite in quanto anche volendo
considerare, nell’ipotesi maggiormente favorevole all’assicurato, che qualora
non fosse subentrato l’infortunio egli avrebbe beneficiato di un aumento
salariale di fr. 250 mensili per il servizio esterno e di fr. 150 mensili per
il ruolo di agente motociclista, per un totale di fr. 400 mensili come
sostenuto dal suo rappresentante legale (doc. XVI), egli non avrebbe comunque
diritto ad una rendita di invalidità, essendo il discapito economico inferiore
alla percentuale minima del 10% stabilita dalla legge per avere diritto ad una
rendita.
Non avendo, quindi,
l’assicurato subìto una perdita di guadagno almeno del 10%, è a
ragione che l’assicuratore LAINF convenuto gli ha negato il diritto ad una
rendita di invalidità.
2.5
Diritto alle
prestazioni sanitarie ai sensi dell’art. 21 cpv. 1 LAINF.
2.5.1
Secondo l’art. 10 cpv. 1
LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio, segnatamente, alla cura
ambulatoria da parte del medico, del dentista o, previa loro prescrizione, del
personale paramedico, nonché, in seguito, del chiropratico (lett. a), ai
medicamenti e alle analisi ordinati dal medico o dal dentista (lett. b), alla
cura, al vitto e alloggio in sala comune ospedaliera (lett. c), alle cure
complementari e a quelle balneari prescritte dal medico (lett. d) e ai mezzi ed
agli apparecchi occorrenti per la sua guarigione (lett. e).
Tuttavia, il diritto alla
cura medica cessa a partire dal momento della nascita del diritto alla rendita
(cfr. art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF).
Quando la rendita è stata
fissata, le prestazioni sanitarie e il rimborso delle spese (artt. 10 a 13 LAINF) sono accordate alle condizioni previste all’art. 21 cpv. 1 LAINF, ossia se il
beneficiario è affetto da malattia
professionale (lett. a), se soffre di ricaduta o di postumi tardivi e la
capacità di guadagno può essere migliorata sensibilmente con cure mediche o
queste ne possono impedire una notevole diminuzione (lett. b), se abbisogna
durevolmente di trattamento e cure per mantenere la capacità residua di
guadagno (lett. c) oppure se è incapace di guadagno e il suo stato di salute
può essere migliorato sensibilmente con cure mediche o queste ne possono
impedire un notevole peggioramento (lett. d).
2.5.2
Nel caso concreto, il
ricorrente pretende che l’amministrazione gli continui a riconoscere il diritto
alle prestazioni di cure mediche (cfr. doc. 1.3).
Egli non contesta che le
sue condizioni di salute infortunistiche si sono nel frattempo stabilizzate
(come del resto indicato sia dal dr. __________, sia dal Prof. dr. __________),
ciò che esclude un diritto a ulteriori prestazioni sanitarie fondato sull’art.
10.
cpv. 1 LAINF.
Questo diritto non può
essere fondato nemmeno sull’art. 21 cpv. 1 LAINF, in quanto quest’ultima
disposizione torna applicabile soltanto a quell'assicurato che si trova al
beneficio di una rendita d'invalidità ai sensi dell'art. 18 LAINF (cfr. STF
8C_81/2013 del 16 aprile 2013 consid. 3.2; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 382ss.; Ghélew/Ramelet/Ritter, op.
cit., p. 112s.; Messaggio del Consiglio federale per una legge federale
sull'assicurazione contro gli infortuni del 18.8.1976, p. 55), ciò che non è il
caso nella presente fattispecie (cfr. il consid. 2.4. di questo giudizio).
La decisione
su opposizione impugnata merita pertanto tutela anche nella misura in cui
all’assicurato è stato negato il diritto a ulteriori prestazioni sanitarie.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti