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Decisione

35.2014.93

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1 aprile 2015Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

i postumi dell’infortunio del 28.12.2009 non vi sono i presupposti per

l’assegnazione di una rendita di invalidità da parte dell’assicurazione

infortuni LAINF.

4. Per

i postumi dell’infortunio del 28.12.2009 è riconosciuta al signor RI 1

un’indennità per menomazione dell’integrità del 20%.

5. Con

l’assegnazione dell’indennità per menomazione dell’integrità fisica cessa il

diritto alle prestazioni di cura medica.”

(Doc. 1.2.)

A seguito dell’opposizione

interposta dal signor RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 1.3.), in data

3 settembre 2014, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima

decisione (cfr. doc. B).

1.3. Con tempestivo ricorso del 4

ottobre 2014, RI 1, sempre rappresentato dal signor RA 1, richiamando

interamente le motivazioni già esposte in sede di opposizione, ha chiesto che la

CO 1 venga condannata “a tenere aperto l’incarto del ricorrente”, non ritenendo

corretto “scaricare sull’assicuratore malattia i postumi diretti

dell’infortunio”.

Sostanzialmente, il

rappresentante del ricorrente ha evidenziato che, prima del sopraggiungere del

danno alla salute, l’assicurato svolgeva l’attività di agente di polizia

motociclista, con un determinato stipendio e una carriera professionale

pianificata.

A seguito dell’infortunio

e dei suoi postumi, egli ha invece dovuto “riciclarsi” dapprima in una funzione

amministrativa e, in un secondo tempo, in qualità di agente di polizia privo

dell’arma, quale __________, con un’evidente perdita di salario e relative

ripercussioni in ambito di cassa pensioni (doc. I).

L’assicurato ha, invece,

espressamente indicato di non contestare più l’attribuzione, da parte

dell’assicuratore LAINF convenuto, di un’IMI del 20% (cfr. doc. I, pag. 2).

1.4. L’assicuratore convenuto, in

risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VI).

1.5. Con scritto del 24 novembre

2014, il rappresentante dell’assicurato ha ribadito le proprie contestazioni

ricorsuali concernenti il mancato avanzamento professionale dell’interessato a

seguito dei postumi infortunistici, sui quali l’assicuratore LAINF convenuto ha

omesso di esprimersi (doc. VIII).

Tale scritto è stato

trasmesso alla CO 1 (doc. X), per conoscenza.

1.6. In data 25 novembre 2014,

l’assicuratore LAINF convenuto ha comunicato al TCA di non avere ulteriori

mezzi di prova da notificare (doc. IX).

Questa comunicazione è

stata trasmessa al ricorrente (doc. XI), per conoscenza.

1.7. Pendente causa, il TCA ha

chiesto al rappresentante del ricorrente di volere meglio sostanziare -

producendo la relativa documentazione - le proprie allegazioni ricorsuali concernenti

il presunto mancato aumento salariale, per il signor RI 1, di fr. 500 mensili

concesso agli agenti motociclisti (doc. XII).

Il rappresentante legale

del ricorrente ha risposto con scritto del 25 marzo 2015, al quale ha allegato

una comunicazione da parte del Servizio del personale della __________ (doc.

XVI + i).

Tale presa di posizione è

stata trasmessa all’assicuratore LAINF, per conoscenza (doc. XVII).

Considerandi

2.1

Oggetto litigioso è la

questione di sapere se l’assicuratore LAINF era legittimato a porre fine al

versamento delle indennità giornaliere a decorrere dal 9 agosto 2013, se

l’interessato ha diritto ad una rendita d’invalidità e, infine, se egli ha

diritto o meno alla prosecuzione delle prestazioni di cura medica

anche dopo l’assegnazione dell’IMI. Non è invece più

contestata, come visto, l’IMI del 20% (cfr. doc. I, pag. 2).

Preliminarmente, questa

Corte è, però, tenuta a valutare l’eziologia dei disturbi localizzati al

rachide cervicale.

2.2

Disturbi al rachide cervicale:

causalità con l’infortunio del 28 dicembre 2009?

2.2.1

Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125.

V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001.

nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986.

p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,

DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,

di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a

giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;

DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato

di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75.

s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,

p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato

con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal

proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la

causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla

determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle

prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere

provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La

semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è

sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni,

l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr.

RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.2.2

Occorre inoltre rilevare che

il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere

causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario

delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare

un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in

linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e

405.

consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.

4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia

carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare

le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata

(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha

inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano

secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5

b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,

Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS

2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.2.3

Nella

concreta evenienza, dalle carte processuali si evince che l’Istituto

assicuratore ha negato che i disturbi localizzati in sede cervicale

costituiscano una conseguenza naturale del sinistro occorso nel dicembre

2009, facendo capo al parere espresso al riguardo dal dr. __________ (cfr. doc.

3.50

).

In effetti, con

apprezzamento del 13 gennaio 2014, il dr. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica, chiamato dall’assicuratore LAINF ad esprimersi, tra le altre cose,

in merito alla causalità naturale dei disturbi risentiti dall’interessato con

l’infortunio assicurato e a precisare se “nel caso in cui nello stato di salute

attuale sono presenti fattori estranei all’infortunio voglia indicarci quali

sono questi fattori e qual è la loro importanza in %”, ha risposto:

" Alterazioni

degenerative plurisegmentali rachide cervicale, leggera sindrome del tunnel

carpale a destra: disturbi investigati in sede specialistica neurologica,

rispettivamente neurochirurgica, senza influenza di rilievo sui postumi

infortunistici attinenti alla spalla destra, con potenziale influenza per

contro sull’entità complessiva dei disturbi risentiti dal signor RI 1, così

come sulla qualità del riposo notturno."

(Doc. 3.50., pag. 7)

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi da questa valutazione specialistica, la quale,

del resto, non è stata smentita in sede ricorsuale tramite la presentazione di

certificazioni medico specialistiche di senso contrario.

Al

contrario, le conclusioni alle quali è giunto il dr. __________ nel rapporto

medico del 13 gennaio 2014, trovano conferma nella documentazione medica agli

atti.

Infatti,

dalla radiografia della colonna cervicale in 4 proiezioni eseguita il 28 ottobre

2011, sono emersi “segni degenerativi a livello C5-C6, C6-C7 con spondilosi e

iniziale artrosi uncovertebrale e assottigliamento dello spazio intersomatico” (doc.

3.29

).

In

esito alle considerazioni che precedono, è quindi a ragione che l’assicuratore

LAINF convenuto ha negato la propria responsabilità in relazione ai disturbi al

rachide cervicale lamentati dall'insorgente.

Per

questa ragione, il TCA dovrà valutare il diritto alle prestazioni prendendo in

considerazione esclusivamente i disturbi all’estremità superiore destra.

2.3

Diritto all’indennità

giornaliera a decorrere dal 9 agosto 2013?

2.3.1

Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio e, in

applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente

incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto

all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti, il diritto alle

cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensi­bile

migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano

a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si

può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. art. 19 cpv.

1.

LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents

(LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

L’Alta Corte ha inoltre

precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19

cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure

del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è

pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

In una sentenza

8C_211/2009 del 10 luglio 2009 consid. 4, il TF si è al riguardo espresso nei

termini seguenti:

" Poiché l'assicurazione sociale contro gli infortuni si riferisce a

persone che svolgono attività lavorativa (si confronti l'art. 1 [dal 1° gennaio

2003.

art. 1a, con testo invariato] e l'art. 4 LAINF), per interpretare il

concetto di "sensibile miglioramento" ("namhafte Besserung"

e "sensible amélioration" nella versione tedesca e francese dell'art.

19.

cpv. 1 LAINF) si farà riferimento ad un incremento rispettivamente ad un

recupero dell'abilità lavorativa, nella misura in cui si è deteriorata in

seguito all'infortunio. L'aggettivo "sensibile" illustra inoltre che

il miglioramento dev'essere importante. Progressi trascurabili non bastano,

così come neppure la mera possibilità di un risultato positivo (DTF 134

V 109 consid. 4.3 pag. 115; v. pure sentenze del Tribunale federale

delle assicurazioni U 244/04 del 20 maggio 2005, in RAMI 2005 no. U 557 pag. 388, consid. 2, non pubblicato, e U 412/00 del 5 luglio 2001,

consid. 2a; cfr. inoltre Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, 2a ed., Berna 1989, pag. 274). Lo

stesso vale per provvedimenti terapeutici che contribuiscono a lenire i sintomi

di un danno alla salute stazionario per un periodo limitato nel tempo (v.

ancora sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 244/04 del 20

maggio 2005, in RAMI 2005 no. U 557 pag. 388 consid. 1,

non pubblicato, e 3).“

2.3.2

È già stato detto che, secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente

incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha

diritto all'indennità giornaliera.

Giusta

l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità,

totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o

nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di

lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili

in un’altra professione o campo d’attività.

L’entità dell’incapacità

lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex art. 16 LAINF)

deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è concretamente

chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale professione.

Nella RAMI

2004.

U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di

incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità

contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi

dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

La questione

di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura

giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata

sulla base dei fatti forniti dal medico.

Spetta al

medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e

tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare

determinate funzioni.

Il medico

indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.

Determinante

ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque

l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro

che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2,

U 27

p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.

2).

L'assicurato

che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto

i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria

capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli

potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze di

volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione

nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,

considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da

ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239

consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2;

1987.

p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire

de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).

2.3.3

Nella

presente fattispecie, l’assicurato ha rivendicato il diritto alle indennità

giornaliere sulla base del certificato del 9 gennaio 2013, con il quale il

Prof. dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha

attestato un’incapacità lavorativa del 50% a partire dal 10 gennaio 2013.

Al riguardo, il TCA

evidenzia che, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, nel referto del

9.

gennaio 2013, il Prof. dr. __________ ha attestato un’incapacità lavorativa

del 100% dal 28 novembre 2012 al 9 gennaio 2013 e del 50% dal 10 gennaio

2013.

al 10 febbraio 2013 (cfr. doc. 3.42, sottolineatura della redattrice).

Tale inabilità lavorativa

era dovuta al fatto che, in data 29 novembre 2012, l’assicurato era stato sottoposto

da parte del Prof. dr. __________ ad un intervento chirurgico consistente in

un’artroscopia diagnostica, débridement sottoacromiale, asportazione dei fili

di sutura e presa di biopsia (cfr. doc. 3.41).

Si tratta, dunque, di un’incapacità

lavorativa di carattere unicamente temporaneo e non duraturo.

Tanto è vero che, in

occasione del colloquio del 12 febbraio 2013, l’assicurato ha comunicato

all’assicuratore LAINF di avere ripreso a lavorare nella misura del 70% dall’11

febbraio 2013, svolgendo essenzialmente l’attività di controllo dei taxi e dei

ristoranti svolta prima del sopraggiungere del danno alla salute, ma limitandosi

alla “parte amministrativa interna, poi si occupa dello sportello e del

telefono secondo le necessità” (cfr. doc. 4.1).

Nel referto del 4 marzo

2013, il dr. __________, curante dell’assicurato, ha attestato una capacità

lavorativa dell’80% “dal 5 marzo 2013 al 25 marzo 2013 esclusivamente per

lavori amministrativi” (doc. 5.14).

Nel successivo rapporto

intermedio LAINF del 20 marzo 2013, il dr. __________ ha stabilito

un’esigibilità lavorativa “ridotta al 20% per lavori che mettono sotto stress

la spalla destra”, mentre ha invece giudicato esservi un’esigibilità lavorativa

“al 100% per le attività che non mettono sotto stress la spalla destra” (doc.

3.

).

Il datore di lavoro, poi, in

un messaggio di posta elettronica del 22 maggio 2013, ha comunicato che “contrariamente a quanto prospettato (inabilità lavorativa al 20% sino al 25

marzo 2013) il Signor RI 1 ha ripreso la propria attività al 100% a partire dal

9.

marzo 2013” (doc. 5.10).

Ancora, nel rapporto

medico del 13 gennaio 2014, il dr. __________, chiamato dall’assicuratore LAINF

ad esprimersi riguardo all’intera documentazione medica agli atti, dopo avere

personalmente visitato l’assicurato il 10 settembre 2013, ha concluso che “con riferimento al quadro clinico di pertinenza ortopedica, riconducibile

all’evento infortunistico del 28.12.2009, il signor RI 1 risulta essere abile

al lavoro in misura completa nello svolgimento di mansioni di carattere

amministrativo. I reperti di pertinenza ortopedica non giustificano in

particolare una riduzione del tempo di presenza sul posto di lavoro” (cfr. doc.

H).

Infine, a partire dal 1°

aprile 2014, l’assicurato è stato trasferito al servizio __________, lavorando

al 100% (doc. 4.3 e doc. 6.1).

Pertanto, stante quanto

sopra esposto, è a ragione che l’assicuratore LAINF convenuto ha negato

all’assicurato il diritto alle indennità giornaliere a partire dal 9 marzo 2013,

visto il ripristino della sua piena capacità lavorativa.

2.4

Diritto alla rendita di

invalidità.

2.4.1

Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,

pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF

rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,

corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale

occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito

all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16

LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che

l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno

2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha

modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai

previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha

quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di

inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere

la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma

gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

1.

il danno alla salute

fisica o psichica (fattore medico)

2.

la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore cau­sa­le).

Nell'assi­cura­zione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

2.4.2

L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per

prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando

quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente

il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella

professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi

aspetti, la STFA I

871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio

perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994.

U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.).

Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di

qualche rilievo sono già date al momento del­l'infortunio o se partico­lari

circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (cfr. RAMI 1993

U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.4.3

Nella concreta evenienza,

dalla decisione del 27 marzo 2014 risulta che la CO 1 ha negato il diritto alla

rendita d’invalidità, ritenendo che “sulla base della documentazione agli atti

il signor RI 1, a partire dal mese di febbraio 2013, svolge un’attività

lavorativa adattata al suo stato di salute. Dal 1.4.2014 sarà trasferito al

servizio di __________. Trattasi di un lavoro da lui ambito, confacente al suo

stato di salute e alle stesse condizioni salariali. Riteniamo pertanto non

essere dati i presupposti per l’assegnazione di una rendita di invalidità”

(doc. 1.2).

Nella decisione su

opposizione impugnata, l’amministrazione ha ribadito il rifiuto del diritto ad

una rendita di invalidità, osservando che “sulla base della documentazione

rilevante è certo che l’assicurato a partire dal mese di febbraio 2013 esercita

un’attività adeguata ai suoi disturbi di salute presso il suo consueto datore

di lavoro, senza che tale circostanza abbia alcuna ripercussione sulla

situazione reddituale. Di conseguenza, in mancanza di una perdita di guadagno,

si può asserire senza ulteriore verifica che in casu i presupposti per

l’erogazione di una rendita d’invalidità non sono dati” (doc. B).

Chiamato a pronunciarsi, il

TCA constata che, effettivamente, come stabilito dall’amministrazione e come

riconosciuto dallo stesso rappresentante del ricorrente, RI 1 non ha subìto

perdita di guadagno alcuna a seguito del cambiamento di attività all’interno

del corpo di Polizia.

Il rappresentante del

ricorrente ha, per contro, sostenuto che il passaggio, causato dall’infortunio,

dal ruolo di agente motociclista, con una carriera professionale pianificata, a

quello di agente presso il __________, avrebbe precluso all’assicurato di avere

accesso “ad un aumento salariale di fr. 500.-- mensili circa stabilito per gli

agenti motociclisti” (cfr. doc. I).

2.4.3.1

Ora, secondo la giurisprudenza,

per fissare il reddito senza invalidità da considerare nel quadro del raffronto

dei redditi previsto dall’art. 16 LPGA, occorre stabilire ciò che la persona

assicurata avrebbe, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,

realmente potuto conseguire al momento determinante qualora fosse rimasta in

buona salute. Il reddito senza invalidità deve essere valutato nel modo più

concreto possibile, di modo che esso si deduce di principio dal salario che

l’assicurato realizzava prima dell’insorgenza del danno alla salute, tenendo

conto dell’evoluzione dei salari sino al momento della nascita del diritto alla

rendita (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 e riferimento ivi menzionato).

Trattandosi della

questione di sapere se si deve prendere in considerazione un ipotetico

avanzamento professionale, la giurisprudenza ha precisato che delle possibilità

teoriche di sviluppo professionale o di promozione non vanno considerate, a

meno che degli indizi concreti rendano molto verosimile che esse si sarebbero

realizzate. Al riguardo, si deve esigere la prova di indizi concreti che

l’assicurato avrebbe ottenuto un avanzamento o un corrispondente aumento del

proprio reddito, se non fosse divenuto invalido (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100

consid. 3b) (cfr., ad esempio, STF 8C_290/2007 del 7 luglio 2008).

Ciò

potrebbe essere il caso, ad esempio, se il datore di lavoro ha lasciato

intendere una simile prospettiva d’avanzamento o ha fornito delle assicurazioni

in questo senso. Per contro, delle semplici dichiarazioni d’intento da parte

dell’assicurato non sono sufficienti. L’intenzione di progredire sul piano

professionale deve essersi infatti manifestata mediante dei passi concreti,

quali la frequentazione di un corso, l’inizio di studi oppure lo svolgimento di

esami (cfr. STF 9C_221/2014 del 28 agosto 2014 consid. 3.2,8C_290/2013 dell’11

marzo 2014 consid. 6.1,8C_145/2012 del 9 novembre

2012.

consid. 3.1 e 3.2,8C_839/2010 del 22 dicembre 2010 consid. 2.2.2.2,8C_938/2009 del 23 settembre 2010 consid. 6.2,

8C_530+533/2009 del 1° dicembre 2009 consid. 7.2).

L’intenzione di avanzare

professionalmente deve essere riconoscibile già al momento dell’insorgenza

del danno alla salute, al fine di evitare speculazioni (in questo senso, si veda la sentenza 9C_221/2014

appena citata, riguardante un assicurato che, al momento dell’infortunio, stava

temporaneamente lavorando quale operatore in automazione e che, dopo di esso,

aveva intrapreso una formazione di programmatore/regolatore in automazione

ottenendo il relativo diploma. In quella fattispecie, il Tribunale federale ha

ritenuto che, al momento dell’insorgenza

del danno alla salute, non esisteva alcun indizio concreto a favore

dell’intenzione dell’assicurato di terminare prossimamente la sua attività di

operatore in automazione per iniziare una formazione di

programmatore/regolatore in automazione; cfr., pure, la STF 8C_144/2012 del 9

novembre 2012 consid. 3.3.4 e riferimento ivi citato).

In una STF 8C_791/2010

del 14 febbraio 2011, il Tribunale federale ha nuovamente avuto modo di

ricordare che “per quanto riguarda poi la censura relativa alla mancata

presa in considerazione delle possibilità di carriera, si ricorda al ricorrente

che per giurisprudenza il reddito ipotetico da valido viene fissato tenendo

conto del salario nonché degli aumenti di salario e delle reali possibilità di

promozione che l'invalidità ha compromesso, ignorando tuttavia le semplici

possibilità teoriche di avanzamento (cfr. sentenza 9C_85/2009 del 15 marzo

2010, pubblicata in SVR 2010 IV no. 49 pag. 151)”).

Ancora, nella STF

9C_267/2012 del 26 novembre 2012, consid. 3.3., l’Alta Corte ha

ribadito che “des indices concrets en faveur de l'évolution de la carrière

professionnelle doivent exister, par exemple, lorsque l'employeur a laissé

entrevoir une telle perspective d'avancement ou a donné des assurances en ce

sens. De simples déclarations d'intention de l'assuré ne suffisent pas.

L'intention de progresser sur le plan professionnel doit, bien plus, déjà

s'être manifestée par des étapes concrètes, telles que la fréquentation de

cours, le début d'études ou la passation d'examens (arrêt B 80/01 du 17 octobre

2003.

consid. 5.2.2 et les références)”.

2.4.3.2

Ora, a proposito della critica

ricorsuale circa il fatto che il danno alla salute subìto dall’interessato ha

influito sulla sua carriera professionale pianificata, il TCA si limita a

ribadire che, secondo la costante giurisprudenza federale sopra esposta (cfr.

consid. 2.4.3.1.), in mancanza di indizi concreti di senso contrario, le

asserite e teoriche possibilità di carriera vanno considerate alla stregua di

mere allegazioni di parte che non meritano di essere seguite.

2.4.3.3

Quanto al presunto mancato

aumento salariale di fr. 500 mensili che sarebbe stato riconosciuto dal datore

di lavoro agli agenti motociclisti, il TCA, al fine di meglio chiarire la

questione, ha - in corso di causa - chiesto a RA 1 di volere produrre la

documentazione atta a dimostrare quanto sostenuto (doc. XII).

Con scritto del 25 marzo

2015, il rappresentante dell'assicurato ha risposto che “con effetto

retroattivo dal 1° luglio 2013 il ricorrente ha perso – causa infortunio e di

transenna dell’impossibilità di continuare ad assolvere la funzione di agente

motociclista – l’indennità mensile di fr. 250.00 destinata a chi svolge il

servizio esterno, oltre che una ulteriore indennità di fr. 150.00 espressamente

riservata in aggiunta agli agenti motociclisti. Ciò per un totale di mancata

indennità di fr. 400.00 mensili” (doc. XVI).

A comprova di quanto

indicato, il rappresentante legale del ricorrente ha prodotto uno scritto

redatto dalla Vicedirettrice del Servizio del Personale della __________,

datato 18 marzo 2015, del seguente tenore:

" (…)

Con la presente facciamo riferimento alla Sua richiesta del 13

marzo 2015 in merito allo stipendio del Signor RI 1.

Al riguardo, Le comunichiamo che lo stipendio base annuo lordo del

Signor RI 1 per l’anno 2015 è di fr. 88'899.80 (fr. 6'838.45 mensili lordi) al

100% fermo restando le attuali condizioni di impiego.

Nel caso in cui avesse continuato l’attività quale motociclista lo

stipendio base attuale sarebbe stato il medesimo.

Precisiamo, inoltre, come richiesto, che dal 1° luglio 2013

vengono riconosciute delle indennità mirate per il servizio di polizia, in

particolare, per il servizio esterno (maggior rischio e disagio per agenti 24h,

di quartiere, motociclisti e tossicodipendenza e microcriminalità) un’indennità

di fr. 250.-- mensili lordi (fr. 3'000.-- annui lordi) e per i motociclisti

un’indennità di fr. 150.-- mensili lordi (fr. 1'800.-- annui lordi) di cui il

Signor RI 1 non beneficia in quanto attualmente non svolge tali mansioni in

seno alla Polizia.”

(Doc. i)

Chiamato a pronunciarsi,

il TCA rileva innanzitutto che dalle informazioni fornite dal datore di lavoro

dell’assicurato non emerge in maniera precisa se RI 1, in qualità di agente

motociclista, in assenza del danno alla salute, avrebbe beneficiato di entrambe

le indennità citate (per il servizio esterno e in quanto motociclista). Non

appare nemmeno chiaro se le indennità indicate costituiscano un rimborso spese

oppure no (va qui ricordato che, per giurisprudenza, guadagni supplementari

risultanti da lavoro straordinario sono presi in considerazione nella

determinazione del reddito da valido nella misura in cui hanno carattere di

reddito e non costituiscono un rimborso spese, presupposto essendo in ogni caso

che tali redditi venivano percepiti regolarmente dall'assicurato e che egli ne

avrebbe probabilmente beneficiato anche nel futuro (VSI 2002 pag. 159 [I

357/01], consid. 3b; RAMI 2000 n. U 400 pag. 381 [U 297/99]; 1989 n. U 69 pag.

176.

[U 24/88],8C_592/2010 del 19 ottobre 2010).

Tali questioni non

meritano comunque di essere ulteriormente approfondite in quanto anche volendo

considerare, nell’ipotesi maggiormente favorevole all’assicurato, che qualora

non fosse subentrato l’infortunio egli avrebbe beneficiato di un aumento

salariale di fr. 250 mensili per il servizio esterno e di fr. 150 mensili per

il ruolo di agente motociclista, per un totale di fr. 400 mensili come

sostenuto dal suo rappresentante legale (doc. XVI), egli non avrebbe comunque

diritto ad una rendita di invalidità, essendo il discapito economico inferiore

alla percentuale minima del 10% stabilita dalla legge per avere diritto ad una

rendita.

Non avendo, quindi,

l’assicurato subìto una perdita di guadagno almeno del 10%, è a

ragione che l’assicuratore LAINF convenuto gli ha negato il diritto ad una

rendita di invalidità.

2.5

Diritto alle

prestazioni sanitarie ai sensi dell’art. 21 cpv. 1 LAINF.

2.5.1

Secondo l’art. 10 cpv. 1

LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio, segnatamente, alla cura

ambulatoria da parte del medico, del dentista o, previa loro prescrizione, del

personale paramedico, nonché, in seguito, del chiropratico (lett. a), ai

medicamenti e alle analisi ordinati dal medico o dal dentista (lett. b), alla

cura, al vitto e alloggio in sala comune ospedaliera (lett. c), alle cure

complementari e a quelle balneari prescritte dal medico (lett. d) e ai mezzi ed

agli apparecchi occorrenti per la sua guarigione (lett. e).

Tuttavia, il diritto alla

cura medica cessa a partire dal momento della nascita del diritto alla rendita

(cfr. art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF).

Quando la rendita è stata

fissata, le prestazioni sanitarie e il rimborso delle spese (artt. 10 a 13 LAINF) sono accordate alle condizioni previste all’art. 21 cpv. 1 LAINF, ossia se il

beneficiario è affetto da malattia

professionale (lett. a), se soffre di ricaduta o di postumi tardivi e la

capacità di guadagno può essere migliorata sensibilmente con cure mediche o

queste ne possono impedire una notevole diminuzione (lett. b), se abbisogna

durevolmente di trattamento e cure per mantenere la capacità residua di

guadagno (lett. c) oppure se è incapace di guadagno e il suo stato di salute

può essere migliorato sensibilmente con cure mediche o queste ne possono

impedire un notevole peggioramento (lett. d).

2.5.2

Nel caso concreto, il

ricorrente pretende che l’amministrazione gli continui a riconoscere il diritto

alle prestazioni di cure mediche (cfr. doc. 1.3).

Egli non contesta che le

sue condizioni di salute infortunistiche si sono nel frattempo stabilizzate

(come del resto indicato sia dal dr. __________, sia dal Prof. dr. __________),

ciò che esclude un diritto a ulteriori prestazioni sanitarie fondato sull’art.

10.

cpv. 1 LAINF.

Questo diritto non può

essere fondato nemmeno sull’art. 21 cpv. 1 LAINF, in quanto quest’ultima

disposizione torna applicabile soltanto a quell'assicurato che si trova al

beneficio di una rendita d'invalidità ai sensi dell'art. 18 LAINF (cfr. STF

8C_81/2013 del 16 aprile 2013 consid. 3.2; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 382ss.; Ghélew/Ramelet/Ritter, op.

cit., p. 112s.; Messaggio del Consiglio federale per una legge federale

sull'assicurazione contro gli infortuni del 18.8.1976, p. 55), ciò che non è il

caso nella presente fattispecie (cfr. il consid. 2.4. di questo giudizio).

La decisione

su opposizione impugnata merita pertanto tutela anche nella misura in cui

all’assicurato è stato negato il diritto a ulteriori prestazioni sanitarie.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti