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Decisione

35.2014.97

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 giugno 2015Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva

può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le

condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute

della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.).

Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di

qualche rilievo sono già date al momento del­l'infortunio o se partico­lari

circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (cfr. RAMI 1993

U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.4.3

Nella concreta evenienza,

dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha negato

il diritto a una rendita d’invalidità, per il motivo che “…, l’assicurato non

presenta dal 01.03.2013 più alcun impedimento alla ripresa della propria

abituale attività. Non essendoci alcuna perdita di

guadagno, é dunque

correttamente che l’assicuratore ha negato il diritto a una rendita LAINF.

Benché lo stesso dr. __________ riconosca come il paziente sia ancora affetto

da importanti patologie che ne minano in maniera rilevante la capacità

lavorativa, dette componenti patologiche restano tuttavia estranee

all’infortunio del 19.10.2010.” (cfr. doc. I, p. 10).

Trattandosi della capacità

lavorativa, con l’apprezzamento del 19 agosto 2013, il medico fiduciario

dell’assicuratore convenuto ha in particolare affermato, riferendosi alle

risultanze della perizia SAM dell’8 marzo 2013, che “gli impedimenti fisici

indicati dagli specialisti di reumatologia, neurologia e ortopedia sono

plausibili. Il paziente é in grado di lavorare senza impedimenti nel contesto

di attività amministrative. A fronte dei postumi infortunistici interessanti CO

1, il paziente é altresì in grado di salire a scendere ripetutamente le scale,

utilizzare scale a pioli in maniera ripetitiva, spostarsi su ponteggi,

raggiungendo un grado di capacità lavorativa dell’80% (cfr. doc. M 58, p. 1).

In corso di causa, il TCA

ha interpellato il dott. __________, al quale é stato chiesto di valutare se la

conclusione contenuta nella decisione su opposizione (piena capacità lavorativa

nella precedente professione) é compatibile con l’apprezzamento da lui espresso

nel documento succitato (cfr. doc. XIII).

Questo il tenore della

risposta da lui fornita in data 10 marzo 2015:

" (…).

Premesso che stabilire la percentuale d’invalidità rientra nel

contesto giuridico-amministrativo e non medico, il medico illustra in base al

riscontro clinico oggettivo e radiologico gli impedimenti ed esigibilità,

elementi che unitamente ad altri aspetti non medici, consentono

all’assicuratore di elaborare il grado d’invalidità.

Nel caso specifico non conosco i dettagli di quanto elaborato e

sostenuto da CO 1 rispetto alla definizione della rendita.

Per quanto attiene l’aspetto medico, confermo le mie conclusioni

circa gli impedimenti fisici derivanti dai soli postumi infortunistici di

pertinenza CO 1, ossia che il paziente - per le sole conseguenze infortunistiche

- fosse in grado di lavorare in misura completa in mansioni amministrative e

con una diminuzione del 20% in mansioni esterne (cantieri e simili). La

diminuzione é intesa in un rallentamento nell’esecuzione e non d’impedimento

completo di esecuzione.”

(doc. XVI - il corsivo é

del redattore)

Questo Tribunale osserva

che il chirurgo ortopedico dott. __________, interpellato nell’ambito della

perizia SAM, ha sostenuto che “… per la sola problematica ortopedica cioè

conseguenza della frattura dell’anca sinistra e dell’avambraccio sinistro il

paziente potrebbe essere considerato anche abile in misura completa nella sua

precedente attività.”, con però la precisazione che questa sua valutazione aveva

validità “… soltanto dal punto di vista medico-teorico in quanto non si può

concretamente quantificare la perdita della muscolatura e rispettivamente della

forza nella gamba sinistra per i problemi di carattere neurologico e per i

problemi di carattere ortopedico.” (allegato al doc. D).

Il reumatologo dott. __________,

il quale ha pure valutato l’incidenza dei postumi infortunistici sulla capacità

lavorativa dell’assicurato, ha dichiarato che, dal suo punto di vista, “… in

attività amministrative che implichino anche spostamenti a piedi, in automobile

(guidando la propria automobile) o con qualunque mezzo pubblico compresi aerei,

l’assicurato é totalmente abile al lavoro. Per quanto riguarda attività che

richiedano il salire e scendere ripetutamente scale e scale a pioli,

spostamenti su ponteggi, la posizione inginocchiata per prendere misure e altre

posizioni inergonomiche vi é un’incapacità lavorativa che può raggiungere il

30% dovuto a una maggiore lentezza di esecuzione.”. Chiamato a giustificare la

diminuzione della capacità lavorativa, questo specialista ha osservato che

quest’ultima “… é determinata dai problemi in larga misura soggettivi all’anca

sinistra e all’avambraccio sinistro senza tuttavia particolari limitazioni

funzionali da un punto di vista oggettivo. Nonostante questa discrepanza riconosciamo

che una protesi dell’anca può funzionare pur correttamente ma soggettivamente

in modo non ottimale soprattutto per spostamenti in situazioni particolari e

allo stesso modo le articolazioni dell’avambraccio sinistro possono

determinare, dopo frattura e osteosintesi, qualche problema per movimenti

estremi e sforzi particolari nonostante un buon risultato chirurgico da un

punto di vista oggettivo. Riconosciamo dunque all’assicurato una lieve

limitazione con una diminuzione delle prestazioni del 30% ca. per salire e

scendere scale e scale a pioli, muoversi su terreni accidentati, muoversi su

ponteggi, inginocchiarsi per misurazioni e attività simili.” (allegato al doc.

D).

Chiamato ora a

pronunciarsi, in esito a quanto precede, questo Tribunale non può confermare la

decisione dell’amministrazione di dichiarare RI 1 in grado di riprendere, a

tempo pieno e con un rendimento completo, la sua abituale professione di responsabile dell’acquisizione di clienti e della verifica dei lavori presso

la __________.

In effetti, secondo

il parere dello specialista consultato dal medesimo assicuratore, i disturbi e

i relativi impedimenti denunciati dall’assicurato, legati al danno alla salute

infortunistico, devono essere considerati plausibili e determinano un

calo del rendimento del 20% nelle mansioni operative (cfr. doc. M 58, p.

1.

e doc. XVI; secondo l’apprezzamento del dott. __________, il discapito di

rendimento ammonterebbe invece a circa il 30%).

Accertato che al

ricorrente non può essere riconosciuta una totale capacità lavorativa nella sua

precedente professione e nell’ottica di decidere l’eventuale diritto a una

rendita d’invalidità, occorre ancora verificare se, svolgendo un’attività

lavorativa alternativa, maggiormente adeguata agli impedimenti legati al danno

alla salute infortunistico, l’assicurato sarebbe in grado di ridurre il danno.

Ora, avendo l’assicuratore

convenuto omesso di appurare dei fatti rilevanti dal profilo giuridico, il TCA

ritiene che siano dati i presupposti per rinviargli l’incarto affinché abbia a

compiere gli atti istruttori che reputa necessari per accertare quanto precede

e decidere di nuovo in merito al diritto a una rendita d’invalidità.

2.5

Il ricorrente

ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il

gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, p. 10).

Parzialmente

vincente in causa, l’assicurato, patrocinato da un avvocato, ha diritto

a un importo di fr. 2’000 a titolo di ripetibili da mettere a carico della CO 1

(cfr. art. 61 lett. g LPGA; art. 30 cpv. 1 Lptca).

Visto l'esito della

vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito

patrocinio è divenuta priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le

tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16

agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata, nella misura in cui

all’assicurato é stato negato il diritto alla rendita d’invalidità.

§§ L’incarto

è retrocesso alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà

all’assicurato l’importo di fr. 2’000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili,

ciò che rende priva d’oggetto l’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio.

3. Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti