35.2014.99
Negata esistenza ritardata giustizia, visto che tra l'intimazione della decisione formale e l'inoltro del ricorso per denegata giustizia erano trascorsi 3 mesi e mezzo e che l'assicurata doveva ancora
15 dicembre 2014Italiano12 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2014.99
mm
Lugano
15 dicembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso per denegata/ritardata giustizia del 4
novembre 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 2 aprile 2013, RI 1,
dipendente della ditta __________ in qualità di cameriera e, perciò, assicurata
d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1, é rimasta coinvolta in un
incidente della circolazione stradale avvenuto in __________.
A causa di questo evento,
ella ha riportato, secondo il rapporto 2 maggio 2013 del PS della Clinica __________,
la frattura composta della clavicola sinistra (cfr. doc. M 2).
Nel corso del mese di
ottobre 2013, l’assicurata é stata sottoposta a un intervento di cura di
pseudoartrosi sempre a livello della clavicola sinistra (cfr. doc. M 38).
L’istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.2. Con sentenza 35.2014.34 del
12 maggio 2014, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha respinto
il ricorso per denegata/ritardata giustizia interposto nel frattempo
dall’assicurata, raccomandando all’assicuratore di “… procedere celermente agli
accertamenti nececessari per la definizione della vertenza, così da emanare, al
più presto, la decisione formale richiesta dall’insorgente.” (doc. A 36, p. 6).
1.3. Dalle carte processuali si
evince che, in data 10 luglio 2014, l’amministrazione ha emanato la decisione
formale mediante la quale, a fronte dei soli postumi infortunistici
oggettivabili, ha dichiarato l’assicurata totalmente abile nella sua abituale
professione di cameriera a contare dal 17 marzo 2014 (doc. A 38).
Il 15 luglio 2014, Slavica
Ivanovic ha interposto opposizione contro la decisione formale della Axa
Winterthur (doc. A 39).
1.4. All’inizio del mese di agosto
2014, l’assicurata ha sollecitato l’emanazione della decisione su opposizione
(doc. A 40).
In data 20 ottobre 2014, RI
1ovic ha chiesto l’emanazione di una decisione incidentale sulla sua richiesta
volta a ottenere il ripristino del versamento dell’indennità giornaliera a far
tempo dal 17 marzo 2014 (doc. A 41).
Con decisione incidentale
del 23 ottobre 2014, la CO 1 ha respinto la domanda di ripristino dell’effetto
sospensivo dell’opposizione (doc. A 42).
Questo provvedimento é nel
frattempo cresciuto in giudicato.
Il 27 ottobre 2014, l’avv.
RA 1 ha chiesto la trasmissione dell’incarto della sua patrocinata (doc. A 43),
ciò che l’assicuratore ha fatto il giorno stesso (doc. A 44).
In data 28 ottobre 2014,
il rappresentante legale appena citato ha di nuovo sollecitato l’emanazione
della decisione su opposizione (doc. A 45).
1.5. Con ricorso per
denegata/ritardata giustizia del 4 novembre 2014, RI 1, sempre patrocinata
dall’avv. RA 1, ha chiesto che all’Istituto assicuratore venga “… assegnato un
termine di 30 giorni per definire il diritto alle prestazioni … (decisione su
opposizione).”, argomentando in particolare quanto segue:
" (…).
L’attitudine di CO 1, votata da mesi all’inazione e al totale
disimpegno, va censurata.
Il ritardo, ingiustificato, é una forma di diniego di giustizia.
Il trattamento della pratica non ha comportato particolari
difficoltà: in definitiva CO 1 giustifica le sue conclusioni basandosi sulla
valutazione, confermata a giugno 2014, del proprio medico fiduciario.
Né l’assicuratore é legittimato ad invocare una carente
organizzazione o un sovraccarico di lavoro per giustificare il ritardo ad
emanare una decisione su opposizione che verosimilmente ricalca la decisione
presa in precedenza.”
(doc. I)
1.6. L’assicuratore convenuto, in
risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
Fatti
1.7. Il 10 dicembre 2014, la
ricorrente ha versato agli atti ulteriore documentazione e si é in sostanza
riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. V + allegati).
Considerandi
In ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12.
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21.
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2
Il TCA è chiamato a stabilire
se la CO 1 si è resa colpevole oppure no di un diniego di giustizia nei
confronti di RI 1.
2.3
Giusta l'art. 56 cpv. 2 LPGA,
il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda
dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.
Secondo l’Alta Corte, vi è
diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si
occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (cfr. DTF 114 V
147.
consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Il ritardo ingiustificato
a statuire é una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29
cpv. 1 Cost e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si é in presenza di un ritardo
ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria
competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto
dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme
delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid.
1.1
p. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il
grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come
pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I
312.
consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una
parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità
a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure
ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non
possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura,
essa non é legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un
sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura;
spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale
da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle
regole (DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).
Il principio secondo cui
la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere
semplice e spedita (cfr. art. 61 lett. a LPGA), è espressione di un principio
generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche
nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid. 4b; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
Dottrina
e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa
soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa
prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori
supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza
notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto
se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das
Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti
alla giurisprudenza federale).
Nell’ambito di una
procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una
valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento
del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica
soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il
proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di
un esame sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver
ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente
superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente
pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003
consid. 4.1).
2.4
In una sentenza I 841/02 del
25.
giugno 2003, pubblicata in DTF 129 V p. 411 e seg., il TFA ha ammesso
l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della
Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una
procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata
presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza
impugnata).
Nella DTF 125 V 188ss., il
TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di
un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui
l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare
la decisione di sua competenza.
Nella RAMI 1997 U 286, p.
339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un
tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una
causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia
a partire dall'evasione di un atto di ricusa).
In quella stessa
pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a
decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei
denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20
Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als
Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit
von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung,
weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine
Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40 Monate gut
(unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)
Più di recente, l’Alta
Corte ha riconosciuto l’esistenza di un ritardo inammissibile trattandosi di un
tribunale cantonale che aveva lasciato trascorrere 25 mesi tra la fine dello
scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi
al Tribunale federale, rispettivamente più di tre anni dall’inoltro del ricorso
cantonale, in una causa senza difficoltà eccessive in materia di assicurazione
contro gli infortuni (STF 8C_176/2011 del 20 aprile 2011) oppure quando é
trascorso un termine di 24 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e
l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, in
una causa il cui oggetto era unicamente il grado d’invalidità del ricorrente e
in cui quest’ultimo aveva circoscritto le sue censure a due aspetti che non
presentavano difficoltà particolari (STF 8C_613/2009 del 22 febbraio 2010). Per
contro, un periodo di 18 mesi trascorso tra la fine dello scambio degli
allegati davanti alla giurisdizione cantonale e il ricorso per denegata
giustizia inoltrato al Tribunale federale, non é stato qualificato quale
ritardo ingiustificato, tenuto conto della necessità di procedere a un
minuzioso apprezzamento di numerosi rapporti medici o perizie (STF 8C_615/2009 del
28.
settembre 2009).
2.5
Nella concreta evenienza,
questa Corte constata che, successivamente all’intimazione della sentenza
35.2014.34
del 12 maggio 2014, il 10 luglio 2014, la CO 1 ha emanato la
decisione formale che ha confermato la ritrovata piena capacità lavorativa
dell’assicurata a decorrere dal 17 marzo 2014 (doc. A 38).
L’opposizione interposta
da RI 1 é datata 15 luglio 2014 (doc. A 39).
Quindi, tra l’opposizione
e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia (4 novembre 2014), sono
trascorsi appena tre mesi e mezzo.
Ora, visto quanto precede,
tenuto conto inoltre che, ancora nel corso del mese di ottobre 2014,
all’assicuratore resistente é pervenuto un rapporto del Servizio di chirurgia e
ortopedia dell’Ospedale regionale di __________, in base al quale l’assicurata sarebbe
stata sottoposta a ulteriori accertamenti specialistici (approfondimento
neurochirurgico) volti a chiarire l’origine della sintomatologia da lei
denunciata (spalla sinistra o rachide cervicale? - cfr. doc. M 54) e, quindi,
che la CO 1 era legittimata ad attenderne gli esiti (non va dimenticato che essa
ha motivato la decisione formale principalmente con il fatto che i disturbi
fatti valere dalla ricorrente sarebbero privi di sostrato organico; é vero che
già dal referto 25 giugno 2014 risultava che il dott. __________ aveva disposto
un consulto neurochirurgico e che, nonostante ciò, l’amministrazione ha emanato
la decisione formale, va tuttavia sottolineato che scopo della procedura di
opposizione é proprio quello di riesaminare la decisione litigiosa sotto tutti
gli aspetti, completando il dossier, se del caso, con degli atti istruttori
complementari), questa Corte, sulla scorta dei dettami giurisprudenziali e
dottrinali evocati in precedenza, ritiene che non ricorrano gli estremi per
riconoscere una denegata/ritardata giustizia.
In queste condizioni, il
ricorso per denegata/ritardata giustizia presentato da RI 1 deve essere
respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti