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Decisione

35.2015.1

Assicurata riporta ustioni durante trattamento estetico. Negata adeguatezza del nesso causale tra infortunio e problematica psichica. Negato diritto a ulteriori cure mediche che non avrebbero notevolm

26 febbraio 2015Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 274; Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1994, p. 186 n.

10).

L’Alta

Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento”

di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del

previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura

in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109

consid. 4.3 e riferimenti).

D'altro

canto, l'art. 54 LAINF istituisce il principio dell'economicità del

trattamento - previsto pure dall'art. 56 cpv. 1 LAMal - recitando che chi

pratica per l'assicurazione contro gli infortuni deve limitarsi a quanto

richiede lo scopo del trattamento quando procede a una cura, prescrive e

fornisce medicamenti, ordina o effettua trattamenti o analisi.

La cura medica deve,

dunque, essere adeguata ed economica, ciò che implica una ricerca d'adeguatezza

fra il trattamento eseguito e lo scopo perseguito, secondo gli insegnamenti

della scienza e dell'esperienza, così come una scelta oculata fra i mezzi

diagnostici e terapeutici a disposizione.

Conformemente alla

giurisprudenza federale, l'assicurato non può esigere illimitatamente che si

faccia ricorso a tutti i mezzi possibili e immaginabili per eliminare i postumi

del danno alla salute. Al contrario, l'obbligo contributivo dell'assicuratore

Considerandi

contro gli infortuni è vincolato al precetto della proporzionalità (cfr. STFA

del 16 dicembre 1982 nella causa J. Z., il cui estratto è pubblicato in Estr. INSAI 1985 n. 5, p. 9, citata da A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

1995, p. 240).

2.4.2

Nella

concreta evenienza, con la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore

ha posto termine alle proprie prestazioni a contare dal 22 luglio 2014,

ritenuto che, da lì in poi, dalle cure mediche non vi era più da attendersi dei

notevoli miglioramenti dello stato di salute infortunistico (cfr. doc. 51, p.

8s.).

Da parte

sua, l’assicurata pretende invece che l’CO 1 venga condannata a riconoscere le

prestazioni sanitarie sino al 22 settembre 2014, data in cui ha avuto

luogo la visita di controllo finale presso il dermatologo dott. __________

(cfr. doc. I, p. 6s.: “In definitiva, la visita del 22 settembre 2014 era la

conclusione del percorso dermatologico intrapreso da RI 1 dopo l’infortunio

occorsole al centro estetico.” - il corsivo è del redattore).

Chiamato ora a

pronunciarsi, il TCA osserva che, al più tardi a far tempo dal 22 luglio 2014, le cure prestate all’assicurata non miravano più a

ottenere un sensibile miglioramento delle sequele organiche nel

senso definito della giurisprudenza federale precedentemente menzionata (cfr.

DTF 134 V 109 consid. 4.3; a causa del danno alla salute somatico, ella

non presentava un’incapacità lavorativa), motivo per cui, in applicazione

dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, l’amministrazione era dunque legittimata a porre

fine alle prestazioni di cura.

Anche da questo profilo,

l’impugnativa interposta da RI 1 risulta quindi infondata.

2.5

Con l’emanazione del presente

giudizio, diviene priva d’oggetto la domanda tendente alla concessione

dell’effetto sospensivo al ricorso (cfr. doc. I, p. 4).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti