35.2015.1
Assicurata riporta ustioni durante trattamento estetico. Negata adeguatezza del nesso causale tra infortunio e problematica psichica. Negato diritto a ulteriori cure mediche che non avrebbero notevolm
26 febbraio 2015Italiano26 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.1
mm
Lugano
26 febbraio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 dicembre 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21 novembre 2014 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 14 gennaio 2012, RI 1,
dipendente dello studio del __________ di __________ in qualità di segretaria
e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, ha
riportato delle ustioni all’interno della coscia destra durante una seduta di
depilazione con luce pulsata.
L’istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto le prestazioni di legge
(cfr. doc. 18). In particolare, esso ha assunto i costi per il trattamento con
laser frazionale per la durata di un anno (cfr. doc. 19) e quello di
cromoterapia (cfr. doc. 34).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 18 settembre 2014,
l’assicuratore ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi
psichici denunciati dall’assicurata, i quali non si troverebbero in una
relazione di causalità adeguata con l’evento del gennaio 2012 e, tenuto conto
delle sole sequele somatiche, ha dichiarato estinto il diritto a prestazioni a
contare dal 22 luglio 2014 (cfr. doc. 46).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (doc. 49), in data 21
novembre 2014, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione
(doc. 51).
1.3. Con tempestivo ricorso del 23
dicembre 2014, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via
provvisionale, che all’impugnativa venga concesso l’effetto sospensivo e, in
via principale, la condanna dell’assicuratore convenuto ad assumere i costi
del trattamento dermatologico sino al 23 settembre 2014 nonché quelli legati
alle implicazioni emotive e lavorative dell’infortunio (cromoterapia,
kinesiologia, psicologia/psicoterapia, psichiatria e indennità giornaliere).
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali, l’insorgente fa valere - trattandosi del trattamento
dermatologico - che “Al di là dell’esito - parziale - “certamente molto
buono”, la terapia non era, né il 12 giugno 2014, né il 22 luglio 2014,
conclusa né definitiva. Il medico lo ha poi indicato a chiare lettere: “il
22.9.2014 si potrà probabilmente concludere”: probabilmente, ma serviva in ogni
caso quell’ultima visita. (…). In definitiva, la visita del 22 settembre 2014
era la conclusione del percorso dermatologico intrapreso da RI 1 dopo
l’infortunio occorsole al centro estetico. (…). È quindi innegabile che il
processo dermatologico nel suo insieme - e quindi sino almeno al 22 settembre
2014 - sia “una cura medica appropriata ai sensi dell’art. 10 cpv. 1 LAINF”,
dacché “è in grado di migliorare lo stato di salute”, …” (doc. I, p. 6s.).
Per quanto riguarda invece
l’aspetto psichico con le relative terapie, l’assicurata ritiene che
l’evento in discussione non possa essere definito lieve, siccome ella “… - al
di là delle modalità nelle quali si è verificato l’infortunio o da come lo ha
vissuto lei - ha subìto ustioni di secondo grado a scacchiera in una zona
sensibile del proprio corpo.”. A suo avviso, si sarebbe invece in presenza di
un infortunio di “media-gravità”.
Inoltre, con riferimento
alla giurisprudenza federale in materia d’elaborazione psichica abnorme dopo
infortunio (DTF 115 V 135), l’insorgente sostiene che sarebbero adempiuti
almeno due dei criteri di rilievo elaborati dalla giurisprudenza, ovvero quello
della gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate,
segnatamente la loro idoneità, secondo l’esperienza, a determinare disturbi
psichici, nonché quello del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni
rilevanti intervenute (cfr. doc. I, p. 8s.).
Infine, l’assicurata
censura l’incoerenza nel comportamento mostrato dall’amministrazione, la quale
“… ha preso per buono tutto il referto del Dr. __________, nel senso da lei
voluto. Ha infatti adoperato la parte della valutazione che negava la copertura
al trattamento dermatologico anche per l’aspetto emotivo. Ma per quest’ultimo,
il proprio medico aveva auspicato un consulto specialistico. (…). Bene, CO 1 si
assume i trattamenti inerenti ai postumi psicologico-psichiatrici
dell’infortunio, soggetti a valutazione del medico curante dell’assicurata, il
proprio medico di fiducia attesta di non essere competente per esaminare il
caso relativamente a quell’ambito, consigliando un esame specialistico, ma
Helsana nega ogni copertura assicurativa. Perché? A essere coerenti,
l’assicurato LAINF avrebbe dovuto continuare a erogare le prestazioni -
comprese le indennità giornaliere - e far sottoporre a perizia (art. 43 LPGA) RI
1, così da valutare compiutamente il caso.” (doc. I, p. 10s.).
1.4. L’assicuratore convenuto, in
risposta, ha chiesto che il ricorso venga integralmente respinto con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc.
III).
1.5. In corso di causa, la
ricorrente ha in particolare chiesto che questo Tribunale ordini una perizia
giudiziaria “… intesa ad accertare il nesso di causalità tra l’infortunio e il
disagio psicologico/psichiatrico, e la conseguente incapacità lavorativa
sofferte.” (doc. VIII).
1.6. In data 16 febbraio 2015
l’assicurata ha prodotto ulteriore documentazione medica (doc. X + allegati).
2.1. Dal profilo formale,
l’insorgente pretende di essere stata vittima di una violazione del diritto di
essere sentito, nella misura in cui l’amministrazione ha emanato la decisione
formale senza concederle preliminarmente la facoltà di esprimersi sul contenuto
del rapporto allestito dal proprio medico consulente dott. __________ (doc. I,
p. 4s.).
L'art. 29
cpv. 2 Cost. e l'art. 42 LPGA garantiscono alle parti il diritto d’essere
sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto d’essere sentito deve in
particolare essere dedotto il diritto dell'interessato di esprimersi prima
della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire
prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter
prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle
prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 129 II 497 consid. 2.2
con riferimenti; 126 V 130 consid. 2b
con riferimenti).
Il diritto
di essere sentito è una garanzia costituzionale di carattere formale, la cui
violazione comporta l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere
delle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 127 V 437 consid. 3d/aa,
126 V 132 consid. 2b e i riferimenti ivi citati). Secondo la giurisprudenza, la
violazione del diritto di essere sentito - a condizione che non sia di una
particolare gravità - è sanata se la parte lesa ha la possibilità di esprimersi
dinanzi a un’autorità di ricorso che gode di un pieno potere cognitivo. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via
eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).
Chiamata a
pronunciarsi, questa Corte ritiene di potersi esimere dall’approfondire oltre
la questione di sapere se l’CO 1 abbia o meno leso il diritto di essere sentito
dell’assicurata, in quanto una sua eventuale violazione è comunque stata sanata
con l’inoltro dell’impugnativa al TCA, autorità di ricorso che gode di
piena cognizione. In particolare, il rappresentante dell’insorgente ha avuto
modo di esporre le ragioni per le quali, a suo avviso, al referto del dott. __________
non può essere attribuito un pieno valore probatorio (cfr. doc. I).
Peraltro, va osservato che
la ricorrente ha potuto ampiamente esprimersi sul contenuto del rapporto del
medico fiduciario già in sede di opposizione (cfr. doc. 49, p. 5-9).
2.2. Oggetto della lite è
innanzitutto la questione di sapere se l’Istituto assicuratore era legittimato
a negare la propria responsabilità relativamente alle turbe psichiche
presentate dall’assicurata, oppure no.
Nell’affermativa, il TCA
dovrà valutare se, tenuto conto delle sole conseguenze somatiche, l’CO 1 poteva
dichiarare estinto il proprio obbligo a prestazioni a decorrere dal 22 luglio
2014, oppure no.
2.3. Problematica psichica:
causalità con l’infortunio del 14 gennaio 2012?
2.3.1. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF,
per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative
sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
Il diritto alle
prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un
nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute.
Questa condizione é adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di
fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un
nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V
177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).
2.3.2. Se un infortunio ha
semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza
questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati
dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso
preesistente é ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status
quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi
subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142
p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un
infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con
questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”;
cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid.
3b). Occorre di principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base,
l’esistenza del nesso di causalità con l’evento assicurato.
Pertanto, in
materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di
trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale,
senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un
legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di
guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico
tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito,
vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile
stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,
cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo
tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili
certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359
consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V
109 consid. 9 p. 122s.).
2.3.3. Il diritto alle prestazioni assicurative
presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra
l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica,
il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal momento in cui é
accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per
contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza
del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente
dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a
seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio,
una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni
gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in
cui l’infortunio é stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento
traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un
infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero
di criteri, di cui i più importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata
eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici
persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è
necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di
un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di
causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si
situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da
considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare
affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF
115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.
4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.3.4. Nel caso di specie, dalla
decisione su opposizione impugnata si evince che l’CO 1 ha lasciato aperta la
questione di sapere se la problematica psichica costituisce una conseguenza
naturale del sinistro assicurato, giacché farebbe comunque difetto
l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. doc. 51, p. 10s.).
Il TCA osserva che, in
occasione della visita fiduciaria di controllo del 22 luglio 2014 presso il
dott. __________, l’assicurata ha riferito di essere “… confrontata con
importanti disturbi psicologici insorti in concomitanza con il problema cutaneo
alla coscia dx e progressivamente peggiorati, nonostante l’evoluzione
favorevole dei trattamenti dermatologici effettuati.” (doc. 43, p. 2).
Al riguardo, fra gli atti
di causa figura la certificazione 20 ottobre 2014 della psicologa __________,
secondo cui l’insorgente presentava “ansia, calo del tono dell’umore e attenuazione
della reattività generale”, quadro compatibile con un disturbo post-traumatico
da stress (doc. 50), come pure quella datata 17 dicembre 2014 dello psichiatra
dott. __________, per il quale la presa a carico specialistica dell’assicurata si
era resa necessaria “… a causa della persistenza di una marcata sofferenza
psichica, emersa all’inizio del 2012 a seguito di una problematica
infortunistica, a tuttora clinicamente evidente malgrado le cure prodigate dal
collega ed una psicoterapia intensiva presso una psicologa/psicoterapeuta in
corso da tempo.” (doc. Z; dello stesso autore si veda pure il doc. AA, con cui
é stata attestata un’incapacità lavorativa del 50%).
Tutto ben considerato,
posto che, così come verrà diffusamente dimostrato qui di seguito, le turbe
psichiche presentate da RI 1 non costituiscono una conseguenza adeguata
dell’infortunio occorsole nel gennaio 2012, questa Corte può esimersi
dall’approfondire oltre la questione della causalità naturale (fra le tante,
cfr. SVR 1995 UV Nr. 23 consid. 3c; STF 8C_584/2011 del 1° dicembre 2011
consid. 4).
In queste condizioni - visto
che l’esame della causalità adeguata é di natura squisitamente giuridica
-, il TCA rinuncia a dare seguito agli atti istruttori richiesti
dall’assicurata (segnatamente, la perizia psichiatrica).
Alla luce di quanto precede,
nonostante il dott. __________ avesse esplicitamente auspicato l’allestimento
di una perizia psichiatrica per valutare il “… nesso di causalità con l’evento
del 14.01.2012.” (doc. 43, p. 3), (anche) l’CO 1 era legittimata a rinunciarvi.
Questo Tribunale non
ravvede pertanto alcuna incoerenza nell’agire dell’amministrazione.
2.3.5. Si tratta ora di esaminare
l'adeguatezza del legame causale, questione che deve essere vagliata alla luce
della giurisprudenza di cui alla DTF 115 V 133.
Occorre innanzitutto
procedere alla classificazione dell'infortunio occorso all'insorgente.
La dinamica dell'evento
del mese di gennaio 2012 risulta dal rapporto relativo all’audizione
dell’assicurata del 5 giugno 2013:
" (…).
Il 14.01.2012, durante il trattamento di luce pulsata era sdraiata
ed aveva gli occhi aperti, mentre le eseguivano il processo con la luce pulsata
sentiva odore di bruciato ed avvertiva un po’ di dolore nella zona dove le
stavano praticando la luce pulsata, ha comunicato all’estetista (__________)
queste sensazioni ma lei ha proseguito il suo lavoro sorvolando a quanto
affermato dalla signora RI 1.
(…).
Come già descritto sopra, già durante il trattamento si era
accorta che qualcosa non andava, inoltre dopo essere scesa dal lettino aveva un
forte bruciore all’interno della coscia, nei giorni seguenti si vedevano
chiaramente i segni delle ustioni.” (doc. 14)
Tenuto conto
della dinamica oggettiva dell’evento e precisato che, in questo contesto, non
devono essere prese in considerazione le conseguenze dell’infortunio, nè le
circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26), secondo questo
Tribunale, il sinistro accaduto alla ricorrente può essere classificato tra
gli infortuni di media gravità in senso stretto.
L’Alta Corte ha del resto
regolarmente classificato casi di bruciature proprio in quella categoria (cfr.
STFA U 242/95 del 29 maggio 1996: bruciature di II° e III° grado riportate
durante dei lavori di giardinaggio; STFA U 393/01 del 26 aprile 2002:
bruciature di II° grado alla mano e all’avambraccio destro causate
dall’incendio di una sega a nastro funzionante a benzina; STFA U 143/02 del 25
ottobre 2002: bruciature di II° grado provocate da strutto rovente; STFA U
212/04 del 4 ottobre 2004: bruciature di III° grado alla mano destra, al
braccio e al piede sinistro, che hanno necessitato di trapianti di pelle; STF 8C_435/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 4.2: bruciature di II° grado
nella regione della spalla, del torace e dell’avambraccio, riportate
all’apertura di uno steamer).
Anche il TCA ha proceduto
a un’identica classificazione nella sentenza 35.2009.108 del 25 febbraio 2010
consid. 2.3.7., riguardante un assicurato che era stato investito da una
fiammata generatasi a partire da una bottiglia di spirito da ardere, riportando
ustioni di II°/III° grado sul 12% della superficie corporea totale (viso, gola,
petto e mani bilateralmente).
In una sentenza
8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25
p. 100 seg., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della
categoria di grado medio vera e propria -, devono essere adempiuti almeno tre
dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del
nesso causale adeguato (si veda pure la STF 8C_634/2013 del 7 maggio 2014;
nella STF 8C_566/2013, precedentemente citata, l’Alta Corte ha
confermato che, in presenza di un infortunio medio-lieve, serve il cumulo di
almeno quattro criteri).
Deve inoltre essere evidenziato
che, nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di
turbe psichiche, vanno considerati unicamente i postumi di natura organica
(cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e
riferimenti).
Trattandosi del criterio
delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o della
particolare spettacolarità dell'infortunio, va precisato che, secondo la
giurisprudenza, il criterio in questione é da valutare oggettivamente e
non in base alle sensazioni soggettive, rispettivamente ai sentimenti di paura
provati dalla persona assicurata. In ogni infortunio di media gravità é insita
una certa spettacolarità, la quale non é tuttavia ancora sufficiente per
ritenere adempiuto il criterio (consid. 3.5.1 non pubblicato della DTF 137 V
199). Occorre considerare la dinamica dell’infortunio in quanto tale e non il
danno alla salute che ne é conseguito. Non si tiene conto del successivo
processo di guarigione (cfr. STF 8C_738/2011 del 3 febbraio 2012 consid.
7.3.1).
Nella concreta evenienza, secondo
il TCA, l’evento occorso all’insorgente non adempie il criterio in questione.
Del resto, anche l’Alta
Corte federale é giunta a questa stessa conclusione nelle fattispecie citate in
precedenza (cfr. STFA U 393/01 del 26 aprile 2002 consid. 3, U 143/02 del 25
ottobre 2002 consid. 3.3, U 212/04 del 4 ottobre 2004 consid. 2.3.2 e STF
8C_435/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 4.2.3).
In merito al criterio
della gravità o della particolare caratteristica delle lesioni lamentate,
segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi
psichici, la giurisprudenza ha precisato che il fatto che le conseguenze
infortunistiche abbiano costretto l’assicurato a combiare professione, non
basta per ritenerlo soddisfatto. Il criterio in questione implica l’esistenza
di lesioni fisiche gravi o, trattandosi della loro particolare natura, delle
lesioni interessanti organi ai quali l’uomo attribuisce una particolare
importanza soggettiva come ad esempio la perdita di un occhio oppure la
mutilazione della mano dominante (cfr. STF 8C_566/2013 del 18
agosto 2014, consid. 6.2.2).
In concreto,
le fotografie presenti nell’incarto - in particolare quelle scattate in data 2
giugno 2014 (cfr. doc. 42) -, dimostrano che le terapie disposte nel frattempo
hanno permesso di eliminare pressoché completamente le cicatrici delle ustioni
(si veda, d’altronde, il rapporto 12 giugno 2014 del dermatologo dott. S.
Gilardi - doc. 33: “Stato attuale della paziente: é certamente soddisfacente
essendo le cicatrici constatate a suo tempo in via di totale scomparsa.”
- il corsivo é del redattore). D’altro canto, occorre pure considerare
che il danno alla salute ha interessato una parte del corpo che é normalmente
coperta da indumenti.
Tutto ben considerato, questa
Corte non ritiene quindi che quelle riportate dalla ricorrente - delle ustioni
di II° grado alla faccia interna della coscia destra -, costituiscano delle
lesioni organiche gravi o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione
psichica abnorme (in questo senso, cfr. le succitate STFA U 393/01 consid. 3, U
143/02 consid. 3.3 e U 212/04 consid. 2.3.2; nella STF 8C_566/2013,
pure succitata, il TF ha invece ammesso la realizzazione del criterio, ma
soltanto nella misura in cui l’assicurata aveva sviluppato un disturbo fobico
nei confronti delle fonti di calore).
Nessun elemento
all’inserto permette di ravvisare gli estremi per ammettere la presenza di una cura
medica errata e notevolmente aggravante gli esiti dell’infortunio.
Il TCA
ritiene che non si possa nemmeno sostenere che la cura medica dipendente
dall'evento infortunistico sia stata eccezionalmente lunga.
Per ammettere
l’adempimento di questo criterio, non ci si deve basare unicamente sull’aspetto
temporale. Occorre parimenti considerare la natura e l’intensità del trattamento
e se ci si può attendere un miglioramento delle condizioni di salute
dell’assicurato (cfr. STF 8C_577/2007 del 23 gennaio 2008 consid.
7 e riferimento ivi citato). In questo senso, un trattamento che serve
unicamente a conservare le condizioni di salute già esistenti, non ha di
principio rilevanza nel quadro dell’esame dell’adeguatezza (STFA U 246/03
dell’11 febbraio 2004 consid. 2.4s. e U 37/06 del 22 febbraio 2007 consid.
7.3). Provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr. STF
8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di
farmaci antidolorifici e la prescrizione di manipolazioni, sono stati giudicati
insufficienti a fondare questo criterio (cfr. STF 8C_507/2010 del
18 ottobre 2010 consid. 5.3.4).
Ora, nel caso di specie,
per quanto dipendente dalla patologia somatica (ustioni), la cura medica é
essenzialmente consistita nell’assunzione di analgesici (inizialmente), nell’applicazione
sulla cute di preparati (fotoprotettori ed emollienti con effetto rigenerativo),
nonché in sedute ambulatoriali di laser frazionale. Di tutta evidenza, la cura
medica applicata all’assicurata non ha dunque avuto un’intensità tale da giustificare
l’adempimento del criterio in discussione (per un caso in cui questa Corte ne
ha per contro ammesso la realizzazione, si veda la STCA 35.2014.2 del 17
settembre 2014 consid. 2.12, riguardante un assicurato, vittima di un incidente
della circolazione, le cui conseguenze avevano necessitato di ben dieci
operazioni chirurgiche, l’ultima delle quali eseguita a distanza di sei anni e
mezzo circa dall’evento traumatico).
Anche il criterio del decorso
sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute non é
realizzato. In merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli
disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni
rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze particolari che hanno
pregiudicato la guarigione, le quali, nel caso di specie, non appaiono
evidenti. L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie
non basta per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che,
nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha
raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_213/2011
del 7 giugno 2011 consid. 8.2.5 e 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti). In questo
senso, il Tribunale federale ha negato la realizzazione di questo criterio
anche nel caso di un decorso indiscutibilmente protratto (cfr. STF 8C_402/2011 del
10 febbraio 2012 consid. 5.4).
Nella
presente fattispecie, così come indicato in precedenza, le cure prodigate alla
ricorrente hanno consentito una quasi totale eliminazione delle conseguenze
organiche dell’infortunio. È vero che, nel decorso, l’assicurata ha sviluppato
delle turbe psichiche, le quali non possono tuttavia essere prese in
considerazione nella valutazione dell’adeguatezza in materia di turbe
psichiche conseguenti a infortunio.
Il TCA
giudica pure insoddifatto il criterio dei dolori somatici persistenti.
Immediatamente dopo il sinistro, erano sì presenti dei bruciori nella zona
ustionata (cfr. doc. 14, p. 3), tuttavia dalle carte processuali non emerge
che, trascorsa la fase acuta, la ricorrente abbia lamentato rilevanti e persistenti
dolori fisici.
Infine, il
criterio del grado e durata dell'incapacità lavorativa è da considerare a priori inadempiuto, dato che le sequele fisiche
dell’evento traumatico assicurato non hanno comportato alcuna inabilità
lavorativa (cfr. doc. 14, p. 5).
In
esito a quanto precede, posto che nessuno dei criteri di rilievo risulta
soddisfatto, occorre concludere che l’infortunio del 14 gennaio 2012 non ha
avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un
significato decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici presentati da RI
1: l’adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi, venire ammessa.
Se ne deduce che, in
assenza del nesso di causalità adeguata, l’amministrazione era legittimata a
negare la propria responsabilità a proposito dei disturbi psichici e, quindi, a
rifiutare l’assunzione dei costi generati dalle relative cure (cromoterapia,
kinesiologia, psicologia/psicoterapia e psichiatria) e dell’inabilità
lavorativa che ne è conseguita.
La circostanza che, ancora
con la comunicazione del 13 giugno 2014, l’CO 1 avesse confermato l’assunzione
dei costi delle sedute di cromoterapia (cfr. doc. 34), è irrilevante.
In effetti,
occorre rilevare che, con la DTF 130 V 380 (=SVR 2004 UV Nr. 16 p. 53), l’Alta
Corte ha stabilito che l’assicuratore infortuni ha la possibilità di porre
fine, con effetto ex nunc e pro futuro, al proprio obbligo prestativo,
inizialmente riconosciuto mediante il versamento d’indennità giornaliere e
l’assunzione di spese di cura, senza doversi richiamare a un motivo di
revoca (riconsiderazione o revisione processuale). È solo nel caso in cui
pretenda la restituzione di prestazioni assicurative, indebitamente versate,
che esso deve richiamarsi a un tale motivo.
In quella fattispecie, il
caso è stato liquidato invocando il fatto che un evento assicurato – dopo un
esame corretto della situazione – in realtà non si era mai verificato.
Nella citata sentenza il
TFA ha, tuttavia, precisato che sono esclusi i casi relativi a prestazioni di
lunga durata, segnatamente a rendite di invalidità, in quanto in tali evenienze
il principio della protezione della buona fede si oppone all’atto di porre
termine con effetto immediato alle stesse.
Nel caso di specie, con la
decisione formale del 18 settembre 2014, l’Istituto assicuratore ha sì posto
termine al proprio obbligo a prestazioni con effetto retroattivo a far tempo
dal 22 luglio 2014, ma non ha preteso la restituzione delle
prestazioni corrisposte nel frattempo (cfr. doc. 46), ragione
per la quale, in ossequio ai principi giurisprudenziali appena menzionati, esso
non era tenuto a verificare preliminarmente l’adempimento dei presupposti per
procedere a una riconsiderazione oppure a una revisione processuale.
2.4. Postumi
infortunistici organici: chiusura della cura medica dal 22
luglio 2014?
2.4.1. Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio, cura i
cui elementi costitutivi sono, in seguito, precisati alle lett. a) a e) dello
stesso capoverso.
Nondimeno, l'assicuratore
LAINF è tenuto a corrispondere prestazioni a titolo di spese di cura soltanto
qualora ci si possa attendere un sensibile miglioramento dello stato di
salute dell’assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF; Ghélew, Ramelet, Ritter,
Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 71ss.;
Fatti
A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 274; Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1994, p. 186 n.
10).
L’Alta
Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento”
di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del
previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura
in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109
consid. 4.3 e riferimenti).
D'altro
canto, l'art. 54 LAINF istituisce il principio dell'economicità del
trattamento - previsto pure dall'art. 56 cpv. 1 LAMal - recitando che chi
pratica per l'assicurazione contro gli infortuni deve limitarsi a quanto
richiede lo scopo del trattamento quando procede a una cura, prescrive e
fornisce medicamenti, ordina o effettua trattamenti o analisi.
La cura medica deve,
dunque, essere adeguata ed economica, ciò che implica una ricerca d'adeguatezza
fra il trattamento eseguito e lo scopo perseguito, secondo gli insegnamenti
della scienza e dell'esperienza, così come una scelta oculata fra i mezzi
diagnostici e terapeutici a disposizione.
Conformemente alla
giurisprudenza federale, l'assicurato non può esigere illimitatamente che si
faccia ricorso a tutti i mezzi possibili e immaginabili per eliminare i postumi
del danno alla salute. Al contrario, l'obbligo contributivo dell'assicuratore
Considerandi
contro gli infortuni è vincolato al precetto della proporzionalità (cfr. STFA
del 16 dicembre 1982 nella causa J. Z., il cui estratto è pubblicato in Estr. INSAI 1985 n. 5, p. 9, citata da A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
1995, p. 240).
2.4.2
Nella
concreta evenienza, con la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore
ha posto termine alle proprie prestazioni a contare dal 22 luglio 2014,
ritenuto che, da lì in poi, dalle cure mediche non vi era più da attendersi dei
notevoli miglioramenti dello stato di salute infortunistico (cfr. doc. 51, p.
8s.).
Da parte
sua, l’assicurata pretende invece che l’CO 1 venga condannata a riconoscere le
prestazioni sanitarie sino al 22 settembre 2014, data in cui ha avuto
luogo la visita di controllo finale presso il dermatologo dott. __________
(cfr. doc. I, p. 6s.: “In definitiva, la visita del 22 settembre 2014 era la
conclusione del percorso dermatologico intrapreso da RI 1 dopo l’infortunio
occorsole al centro estetico.” - il corsivo è del redattore).
Chiamato ora a
pronunciarsi, il TCA osserva che, al più tardi a far tempo dal 22 luglio 2014, le cure prestate all’assicurata non miravano più a
ottenere un sensibile miglioramento delle sequele organiche nel
senso definito della giurisprudenza federale precedentemente menzionata (cfr.
DTF 134 V 109 consid. 4.3; a causa del danno alla salute somatico, ella
non presentava un’incapacità lavorativa), motivo per cui, in applicazione
dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, l’amministrazione era dunque legittimata a porre
fine alle prestazioni di cura.
Anche da questo profilo,
l’impugnativa interposta da RI 1 risulta quindi infondata.
2.5
Con l’emanazione del presente
giudizio, diviene priva d’oggetto la domanda tendente alla concessione
dell’effetto sospensivo al ricorso (cfr. doc. I, p. 4).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti