Lexipedia

Decisione

35.2015.100

Caduta da ponteggio con fratture a gamba dx. Valutazione entità dell'invalidità e della menomazione all'integrità. Ammessa AG.

4 maggio 2016Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I

due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il

TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un

rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se

l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo

lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno

1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La

misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va

valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze

personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione

professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenze linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età

l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la

diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età

avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che

potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute

della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si

sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella

causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per

modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se

particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr.

RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.2.3

Nella concreta evenienza,

dalle tavole processuali si evince che, per chiarire la questione riguardante

l’esigibilità lavorativa, l’istituto assicuratore ha fatto capo alla

valutazione espressa dalla dott.ssa __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica, a margine della visita di chiusura del 26 agosto 2013.

In quell’occasione - dopo

aver negato l’eziologia traumatica ai disturbi lombari e a quelli psichici

(cfr. doc. 180, p. 5) -, il medico __________ appena citato ha così descritto

l’esigibilità lavorativa:

" (…).

sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 5 kg e pesi leggeri

tra i 5 e i 10 kg come pure pesi medi tra i 10 e i 25 kg fino all’altezza dei

fianchi senza limitazione. Mai più possibile sollevare pesi pesanti oltre i 25

kg e neanche molto pesanti oltre i 45 kg fino all’altezza dei fianchi. Nessuna

limitazione per sollevare oltre l’altezza del petto pesi fino e oltre i 5 kg. Nessuna

limitazione per il maneggio di attrezzi leggeri/di precisione, maneggio di

attrezzi medi. Mai più possibile il maneggio di attrezzi pesanti/lavoro manuale

rozzo e maneggio di attrezzi molto pesanti. Nessuna limitazione per la

rotazione della mano. Nessuna limitazione per i lavori sopra la testa, la

rotazione del tronco, la posizione seduta e inclinata in avanti. Talvolta a

spesso possibile la posizione in piedi e inclinata in avanti con appoggio a

sinistra. Nessuna limitazione per la posizione inginocchiata e la flessione

delle ginocchia. Nessuna limitazione per la seduta di lunga durata, spesso

possibile la posizione in piedi di lunga durata. Molto spesso possibile la

posizione a libera scelta. Nessuna limitazione per camminare fino e oltre i 50

metri. Spesso possibile camminare per lunghi tratti. Di rado possibile camminare

su terreno accidentato, salire le scale, salire su scale a pioli. Nessuna

limitazione per l’uso delle due mani, equilibrio e stare in equilibrio.

L’assicurato è considerato abile nella misura dell’esigibilità da subito al

100%.”

(doc. 180, p. 6)

La dott.ssa __________ ha

ribadito il proprio apprezzamento a margine della visita di controllo del 21

maggio 2014, ossia dopo l’intervento di asportazione del materiale di

osteosintesi e di release del tunnel tarsale del dicembre 2013 (cfr.

doc. 216, p. 4).

Nell’ambito della

procedura di opposizione, l’assicurato ha prodotto un rapporto, datato 2 marzo

2015, del Prof. dott. __________, Primario di ortopedia e traumatologia presso

l’Ospedale __________ di __________.

Da quel documento si

evince innanzitutto che lo specialista in questione non ha potuto né ammettere

né escludere che i disturbi lombari si trovino in relazione causale naturale

con l’evento del gennaio 2011 (ciò che equivale a sostenere che il nesso

causale è semplicemente possibile, ciò che non basta dal profilo

probatorio).

D’altro canto, in merito

alla questione della stabilizzazione dello stato di salute infortunistico, egli

ha osservato che quest’ultimo è destinato in futuro a peggiorare (il sanitario

non ha dunque sostenuto che vi sarebbero ancora dei provvedimenti terapeutici

atti a migliorarlo notevolmente).

Infine, per quanto

riguarda l’esigibilità lavorativa e i posti di lavoro considerati dall’CO 1 per

stabilire il reddito da invalido, il dott. __________ ha affermato di non

essere stato in grado, per motivi linguistici, di comprendere esattamente le

attività proposte ma di ritenere in ogni caso una piena capacità lavorativa in

attività sedentarie. Per contro, sempre a suo avviso, se il lavoro comporta lo

stare a lungo in piedi, la deambulazione oppure il sollevamento di pesi,

occorrerebbe ammettere una riduzione di rendimento (cfr. doc. 264).

Chiamata

dall’amministrazione a pronunciarsi sulle considerazioni espresse dal Prof. __________,

con apprezzamento del 5 maggio 2015, si è riconfermata nella propria

valutazione dell’esigibilità lavorativa (doc. 267, p. 3: “Confermo nuovamente

che non posso condividere la valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa

da parte del prof. dott. med. __________. Per questo ribadisco che

l’esigibilità lavorativa definita nella mia visita __________ viene

mantenuta.”; si veda pure il doc. 269, p. 3).

Chiamata ora a

pronunciarsi, questa Corte constata che tra la valutazione dell’esigibilità

formulata dal medico di circondario e quella che invece risulta dal referto 2

marzo 2015 del Prof. __________, sussistono in effetti delle divergenze per

quanto riguarda la natura delle limitazioni funzionali legate al danno alla

salute infortunistico. Tuttavia, il TCA ritiene di potersi esimere

dall’approfondire oltre tale aspetto, in considerazione del fatto che, in sede

di decisione su opposizione, l’amministrazione ha sostituito due delle cinque

DPL (cfr. doc. 271, p. 5), in modo tale da renderle tutte compatibili

con il profilo tracciato dallo specialista interpellato dall’assicurato.

D’altro canto, questo

Tribunale non ignora che, con certificazione del 9 novembre 2015, la dott.ssa __________,

spec. FMH in medicina interna, ha dichiarato che l’assicurato è totalmente

inabile in qualsiasi attività lavorativa (cfr. doc. E2). Tuttavia, nella misura

in cui la curante ha preso in considerazione anche la problematica psichica

(aspetto già definito [nel senso che ne è stata negata l’origine traumatica] con

la decisione formale del 25 novembre 2014 e non contestato né con l’opposizione

né con il ricorso), al suo rapporto non può essere riconosciuto valore

probatorio.

In esito a tutto ciò,

occorre concludere che il ricorrente sarebbe in grado di svolgere, a tempo

pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa adeguata.

Da notare ancora che, secondo

la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di

fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va

rilevato che il Tribunale federale ha in particolare già ritenuto corretto il

rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. STF 8C_399/2007

del 23 aprile 2008; VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio

2003, consid. 4.7).

2.2.4

Si tratta ora di

valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Per quanto

concerne il reddito da valido, secondo l’istituto assicuratore,

l’insorgente avrebbe guadagnato nel 2014, qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio

assicurato, un importo annuo pari a fr. 56'663.10 (cfr. doc. 270, p. 1).

Questo dato,

desunto dalle indicazioni fornite direttamente dal datore di lavoro (doc. 235)

e non contestato dal ricorrente, può senz’altro essere fatto proprio da questa

Corte.

2.2.5

Per

quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75

seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante

dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario

sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione a sapere se, e in quale misura al caso, i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL

(“Descrizione dei posti di lavoro”).

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte,

relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una sentenza del 7

aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito

in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale

in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti,

Nuove regole per la valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311

seg., in particolare p. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la

questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di

regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid.

6.

; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza

pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto

rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è

considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un

parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però

soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le

condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze

personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi

fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente

una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze

personali e professionali.

2.2.6

Nella presente

fattispecie, l'assicuratore LAINF convenuto ha determinato il reddito

ancora esigibile dall'assicurato, mediante il metodo delle DPL.

È pertanto risultato che

nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe in grado di esercitare

tenuto conto del danno alla salute infortunistico, e meglio l’addetto alla

pulitura/lucidatura presso la __________ di __________, l’assemblatore presso la

__________ di __________, l’affilatore presso la __________ di __________, l’orologiaio

presso la __________ di __________ e, infine, il montatore di quadri elettrici

presso la __________ di __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in

media, nel 2014, un reddito annuo pari a fr. 50'212.60 (doc. 270).

D’altro

canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore

infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che

entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati

dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

In effetti, dalla tabella

allegata al doc. 270 si evince che sono 72 i posti di lavoro che entrano in

considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr.

34’450 e a fr. 67'600, e infine che quello medio è di fr. 50’115.

Il TCA constata che il

valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 50'212.60) è

pressoché uguale alla media dei salari medi (fr. 50’115), ragione per la quale

non vi è motivo di dubitare della rappresentatività del reddito da invalido

stabilito in base alle DPL.

In conclusione - assodato

che i cinque posti di lavoro segnalati dall’amministrazione rispettano le

limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute (in effetti, si tratta

di attività molto leggere dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi da

svolgere spesso/molto spesso in posizione seduta) -, il reddito da invalido è

stato validamente determinato in base alle DPL.

Esso ammonta a fr. 50'212.60.

Decurtazioni sul reddito

da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di

conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di

fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).

Il grado di invalidità del

ricorrente - stabilito confrontando i fr. 50'212.60 al reddito

che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e

cioè fr. 56'663.10 – risulta essere dell’11.38%,

arrotondato all’11% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2..

Visto che l’CO

1.

ha assegnato all’assicurato una rendita d’invalidità proprio dell’11%, almeno

su questo punto la decisione su opposizione deve essere confermata.

2.3

Entità della

menomazione all’integrità.

2.3.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.3.2

L'art.

36.

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità

giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole

se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In

questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed

anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La

parte della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.3.3

Giusta

l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive

contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se

più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni

sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo

(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si

prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel

caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.3.4

L’INSAI

ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che

integrano quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.

221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.3.5

L’assicuratore

LAINF resistente, sentito il parere del proprio medico __________, ha posto il

ricorrente al beneficio di un’IMI del 15% (cfr. doc. 242, p. 3).

A

margine della visita di chiusura del 26 agosto 2013, la dott.ssa __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha espresso la seguente valutazione:

" (…).

1.

Reperti

Come esiti importanti e durevoli abbiamo uno stato da osteotomia

di correzione sovramalleolare della tibia destra del 29.01.2013 in stato da

artrodesi primaria tibiotarsica del 04.02.2011 e revisione di pseudo-artrosi

tibiotarsica con artrodesi il 04.11.2011.

2.

Valutazione del danno all’integrità

15%

3.

Motivazione

Secondo la tabella 5.2 uno stato da artrodesi tibiotarsica da

diritto ad una IMI del 15%.

Il raccorciamento dell’arto inferiore destro di 2 cm non da

diritto ad una IMI secondo la tabella 2.2.”

(doc. 179)

Con il rapporto del 2

marzo 2015, il Prof. dott. __________ si è pronunciato anche in merito

all’entità della menomazione all’integrità. A suo avviso, il 15% riconosciuto

dall’CO 1 potrebbe essere giustificato per uno stato dopo artrodesi della

caviglia in una posizione corretta, così come è in effetti il caso nella

fattispecie. Egli rimprovera però all’istituto di non aver considerato né il

danno alle parti molli, nervo tibiale compreso, né lo stato delle articolazioni

peri-talari, segnatamente le alterazioni degenerative che sono verosimilmente

insorte a quel livello. Secondo il dott. __________, da un profilo ortopedico, RI

1.

dovrebbe quindi beneficiare di un’indennità del 20% (cfr. doc. 264, p. 3).

Con

apprezzamento dell’11 giugno 2015, il medico __________ ha criticamente

commentato la valutazione del Prof. __________, rilevando in particolare quanto

segue:

" (…).

Per quanto riguarda la valutazione dell’IMI da parte

del prof. dott. med. __________ posso pure negare l’aggiunta del 5% basandomi

sulla tabella Suva 2.2 e confermo quindi anch’in essa la mia valutazione già espressa

nella visita __________ del 26.08.2013.

La motivazione di questo fatto si evince nel reperto

operatorio del prof. dott. med. __________ del suo intervento del 10.12.2013

ove viene diagnosticato un neuroma del ramo calcaneare del nervo tibiale del

piede destro, motivo per cui esegue la resezione del neuroma del ramo

calcaneare e pone un neurotube. Nella valutazione del collaboratore del prof.

dott. med. __________ in visita del 04.04.2014 non si notano dolenzie alla

palpazione neppure irritazione dei tessuti molli. Unicamente un fenomeno di

Tinel ancora positivo in sede del tunnel tarsale. Non vengono previste

ulteriori visite ed il caso viene definito chiuso. Si richiede al medico

curante di prescrivere scarpe ortopediche in serie con correzione

dell’artrometria. Nella visita medico-circondariale del 21.05.2014 noto un

retropiede a destra in posizione neutra, a sinistra in valgo di 7°. Viene

riferito dall’assicurato un dolore in sede inframalleolare mediale e laterale

di destra. Nessun Tinel in sede del tunnel tarsale apprezzabile. L’assicurato

riferisce un’anestesia del III medio in modo circolare fino alle punte dei

piedi sia dorsale che plantare. Il dott. med. Maino nota nella diagnosi

principale la neuropatia post-traumatica dolorosa dei tronchi nervosi peroneo

profondo, tibiale e surale di destra verosimilmente a livello del III distale

della gamba in sede della pregressa frattura, descrivendo nel suo esame

obiettivo e neurologico semplice che si trova una sensibilità superficiale al

tatto dell'arto inferiore destro ridotta, un’anestesia al freddo, non sono però

presenti iperalgie o allodinie. La palpazione delle ferite è indolente.

Concludo che si tratta di una neuropatia periferica

come si evince nell’ENMG del 05.06.2013, non coinvolgendo la parte motoria di

tali nervi. Solo una paresi – e quindi solo la lesione della parte motorica del

nervo – dà diritto ad una IMI secondo la tabella Suva 2.2, motivo per cui non

posso aggiungere il 5%, visto che siamo in assenza di tale paresi secondo gli

specialisti di neurologia.

Concordo però completamente con la valutazione del

prof. Hintermann che la neuropatia è in relazione probabile con l’infortunio.

Concordo pure che in futuro è probabilmente da aspettarsi un peggioramento per

quanto riguarda le articolazioni peri-talari. Mi sembra molto arbitrario di

definire già sin d’ora che in futuro dovrebbe aggiungersi un’artrodesi della

sottoastragalica, dell’articolazione Chopart e pure dell’articolazione Lisfranc

– lesioni con una IMI di ulteriore 5%, 15% e 15%. Mi sembra pure arbitrario

consegnare attualmente l’IMI del 20%, valore che corrisponde ad una paresi

totale del nervo tibiale, motivo per il quale confermo nuovamente che in caso

di ulteriore peggioramento in un futuro lontano, tali affezioni vengono prese

in considerazione non in modo arbitrario ma in modo reale.”

(doc. 269,

p. 4)

Con la propria

impugnativa, fondandosi sull’apprezzamento del dott. __________, RI 1 pretende

di aver diritto a un’indennità del 20% (cfr. doc. I).

Chiamata a pronunciarsi su

una questione di carattere squisitamente medico, questa Corte ritiene che

l’apprezzamento della menomazione all’integrità espresso dal chirurgo

ortopedico dott.ssa __________, possa validamente costituire da fondamento al

proprio giudizio.

Secondo il TCA, il medico __________

ha spiegato, in maniera senz’altro convincente, perché la diagnosticata neuropatia dolorosa dei tronchi nervosi peroneo profondo, tibiale e

surale di destra, non giustifica di per sé il riconoscimento di un’indennità

supplementare (la tabella 2.2 edita dal Servizio di medicina assicurativa

dell’INSAI prevede in effetti il riconoscimento d’indennità soltanto in caso di

paralisi nervosa) rispettivamente, trattandosi delle articolazioni

peri-talari, perché non è attualmente possibile quantificare la menomazione

all’integrità legata al peggioramento (al riguardo, l’istituto assicuratore si

è peraltro già dichiarato pronto a rivalutare l’IMI, nel caso in cui in futuro

dovesse effettivamente insorgere un peggioramento a quel livello – cfr. doc.

271, p. 7).

È vero che

il prof. __________ ha fatto valere che l’indennità del 20% si giustificherebbe

anche in considerazione del danno alle parti molli dell’estremità

inferiore destra.

In

precedenza, si è già detto delle ragioni per le quali la neuropatia non può

fondare il diritto a un’IMI supplementare.

Per il

resto, occorre osservare che lo specialista basilese ha sì segnalato la

presenza di dolori residuali interessanti le parti molli in stato dopo gli

interventi chirurgici del 29 gennaio e 10 dicembre 2013, senza tuttavia

oggettivare uno specifico danno alla salute (cfr. doc. 264, p. 1). Ora, l'indennità

per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche.

Ciò significa che per tutti gli assicurati che presentano la stessa situazione

medica, la menomazione all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti,

stabilita in maniera astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare

dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì

da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a

prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121

consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure,

STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02

del 28 giugno 2002; cfr., altresì, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach

Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo

1998, p. 40s.). Ai fini della determinazione dell’IMI, occorre perciò fare

astrazione dai disturbi soggettivamente accusati dall’assicurato che non

trovano correlazione con un danno alla salute oggettivabile. In effetti, se

si tenesse conto di disturbi (soltanto) soggettivamente risentiti, non si

giungerebbe più a una valutazione astratta e egualitaria di una menomazione

all’integrità.

In

conclusione, anche per quanto riguarda l’entità dell’IMI, il ricorso di RI 1 non può dunque essere accolto.

2.4

Il ricorrente

ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il

gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. 7).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (STF 9C_196/2012 del 20 aprile 2012; DTF 125 V 202 consid. 4a,

372.

consid. 5b e riferimenti).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV

Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

Al minimo esecutivo va,

infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del

20.

settembre 2004).

Nella

presente fattispecie, dall’atto di ricorso e dalla documentazione prodotta in

corso di causa (cfr. doc. IV + allegati) risulta che il

ricorrente è sposato con due figli a carico, l’uno maggiorenne ma ancora agli

studi, l’altro minorenne.

Le entrate

familiari sono rappresentate dalla rendita AI (fr. 2’735/mese) e da quella

LAINF (fr. 443.25/mese) percepite dall’assicurato, nonché dal prodotto del

lavoro della consorte (occupata con un pensum del 25% - fr. 1’364/mese).

Sul

fronte delle uscite, la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli

effetti del diritto esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento

del Tribunale d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale, prevede

la somma di fr. 1’700 quale importo base mensile per coniugi,

alla quale va aggiunto l’importo di fr. 1'200 per il mantenimento dei figli.

Tale importo

comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene,

cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr.

Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence

en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in BlSchK

2001, p. 19).

Vi è poi da computare la

pigione mensile di fr. 1’640, per un ammontare globale di fr. 4’540/mese.

Già

soltanto considerando queste poste e aggiungendo all’importo base mensile il

supplemento minimo del 15%, l’assicurato presenta delle uscite maggiori alle

entrate.

In

tali circostanze, la sua indigenza dev’essere ammessa.

Ritenuto, inoltre, che

anche le altre condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute,

l’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria va accolta,

riservate eventuali modifiche della situazione economica dell’interessato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é respinto.

2. L’istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria è accolta.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti