35.2015.100
Caduta da ponteggio con fratture a gamba dx. Valutazione entità dell'invalidità e della menomazione all'integrità. Ammessa AG.
4 maggio 2016Italiano32 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.100
mm
Lugano
4 maggio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 luglio 2015 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 19 gennaio 2011, RI 1,
dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di aiuto-gessatore
e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è caduto da
un ponteggio e ha riportato, secondo il rapporto 15 febbraio 2011 del Servizio
di chirurgia dell’Ospedale __________ di __________, fratture a livello del
pilon tibiale e della tibia distale a destra (cfr. doc. 28).
L’assicuratore LAINF ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 25 novembre 2014,
l’istituto assicuratore ha negato la propria responsabilità relativamente ai
disturbi lombari e a quelli psichici. Quindi, tenuto conto soltanto del danno
alla salute infortunistico, ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita
d’invalidità del 10% a contare dal 1° settembre 2014 e di un’indennità per
menomazione all’integrità del 15% (doc. 242).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurato (cfr. doc. 255 e
263), l’amministrazione ha parzialmente riformato la sua prima decisione, nel
senso che il grado dell’invalidità è stato aumentato all’11% (cfr. doc. 271).
1.3. Con tempestivo ricorso del 14
settembre 2015, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via
principale, che l’CO 1 venga obbligato a riconoscergli una rendita
d’invalidità del 25% e un’IMI del 20% e, in via subordinata, che venga
ordinata una “… perizia multidisciplinare in contraddittorio, chiamando a
chiarimenti il prof. __________ per rivalutare la pratica …”.
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali, per quanto concerne l’entità dell’invalidità, l’insorgente
fa valere che l’istituto convenuto non avrebbe né considerato “… il reddito
(comunque già percepito) che l’assicurato potrebbe realizzare sul mercato del lavoro,
affidandosi esclusivamente ai dati DPL” né valutato “… (fino a scartarla) la
relazione tecnica del prof. __________, ritenendo preponderante la tesi del
medico di circondario.”. Trattandosi invece della quantificazione della
menomazione all’integrità, il ricorrente osserva che “… - dopo l’infortunio –
la gamba dell’assicurato è più corta di 3/4 cm. Secondariamente, si ribadisce
come la conclusione CO 1 non tenga in debito conto delle lesioni alle parti
molli, portando l’indennizzo liquidabile al 20%. Su tale punto, nel disaccordo
del medico di circondario, non è stato espletato un corretto contraddittorio,
poiché non è stata concessa replica al medico dell’assicurato.” (doc. I).
1.4. In data 6 ottobre 2015,
l’assicurato ha prodotto documentazione destinata a supportare la sua domanda
di assistenza giudiziaria (doc. IV + allegati).
1.5. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.6. Nel corso del mese di
novembre 2015, RI 1 ha versato agli atti un rapporto datato 9 novembre 2015
della dott.ssa __________ (doc. X + allegato).
L’assicuratore si è
espresso in proposito il 4 novembre 2015 (doc. XII).
2.1. L’oggetto litigioso è
circoscritto all’entità della rendita d’invalidità e a quella dell’IMI.
2.2. Entità della rendita
d’invalidità.
2.2.1. Giusta
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una
sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss.,
ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8
cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase
LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti
di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da
parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il
reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato
che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di
invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18
cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia
la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la
giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al
guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti
si veda pure la DTF 130 V 343.
Due
sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra
il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.2.2. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta
al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato
e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra
nell'esplicare determinate funzioni.
Il
medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo
2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I
due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il
TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un
rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se
l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo
lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno
1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La
misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va
valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze
personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione
professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenze linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA
del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.
28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età
l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la
diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età
avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che
potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute
della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella
causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per
modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se
particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr.
RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.2.3
Nella concreta evenienza,
dalle tavole processuali si evince che, per chiarire la questione riguardante
l’esigibilità lavorativa, l’istituto assicuratore ha fatto capo alla
valutazione espressa dalla dott.ssa __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica, a margine della visita di chiusura del 26 agosto 2013.
In quell’occasione - dopo
aver negato l’eziologia traumatica ai disturbi lombari e a quelli psichici
(cfr. doc. 180, p. 5) -, il medico __________ appena citato ha così descritto
l’esigibilità lavorativa:
" (…).
sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 5 kg e pesi leggeri
tra i 5 e i 10 kg come pure pesi medi tra i 10 e i 25 kg fino all’altezza dei
fianchi senza limitazione. Mai più possibile sollevare pesi pesanti oltre i 25
kg e neanche molto pesanti oltre i 45 kg fino all’altezza dei fianchi. Nessuna
limitazione per sollevare oltre l’altezza del petto pesi fino e oltre i 5 kg. Nessuna
limitazione per il maneggio di attrezzi leggeri/di precisione, maneggio di
attrezzi medi. Mai più possibile il maneggio di attrezzi pesanti/lavoro manuale
rozzo e maneggio di attrezzi molto pesanti. Nessuna limitazione per la
rotazione della mano. Nessuna limitazione per i lavori sopra la testa, la
rotazione del tronco, la posizione seduta e inclinata in avanti. Talvolta a
spesso possibile la posizione in piedi e inclinata in avanti con appoggio a
sinistra. Nessuna limitazione per la posizione inginocchiata e la flessione
delle ginocchia. Nessuna limitazione per la seduta di lunga durata, spesso
possibile la posizione in piedi di lunga durata. Molto spesso possibile la
posizione a libera scelta. Nessuna limitazione per camminare fino e oltre i 50
metri. Spesso possibile camminare per lunghi tratti. Di rado possibile camminare
su terreno accidentato, salire le scale, salire su scale a pioli. Nessuna
limitazione per l’uso delle due mani, equilibrio e stare in equilibrio.
L’assicurato è considerato abile nella misura dell’esigibilità da subito al
100%.”
(doc. 180, p. 6)
La dott.ssa __________ ha
ribadito il proprio apprezzamento a margine della visita di controllo del 21
maggio 2014, ossia dopo l’intervento di asportazione del materiale di
osteosintesi e di release del tunnel tarsale del dicembre 2013 (cfr.
doc. 216, p. 4).
Nell’ambito della
procedura di opposizione, l’assicurato ha prodotto un rapporto, datato 2 marzo
2015, del Prof. dott. __________, Primario di ortopedia e traumatologia presso
l’Ospedale __________ di __________.
Da quel documento si
evince innanzitutto che lo specialista in questione non ha potuto né ammettere
né escludere che i disturbi lombari si trovino in relazione causale naturale
con l’evento del gennaio 2011 (ciò che equivale a sostenere che il nesso
causale è semplicemente possibile, ciò che non basta dal profilo
probatorio).
D’altro canto, in merito
alla questione della stabilizzazione dello stato di salute infortunistico, egli
ha osservato che quest’ultimo è destinato in futuro a peggiorare (il sanitario
non ha dunque sostenuto che vi sarebbero ancora dei provvedimenti terapeutici
atti a migliorarlo notevolmente).
Infine, per quanto
riguarda l’esigibilità lavorativa e i posti di lavoro considerati dall’CO 1 per
stabilire il reddito da invalido, il dott. __________ ha affermato di non
essere stato in grado, per motivi linguistici, di comprendere esattamente le
attività proposte ma di ritenere in ogni caso una piena capacità lavorativa in
attività sedentarie. Per contro, sempre a suo avviso, se il lavoro comporta lo
stare a lungo in piedi, la deambulazione oppure il sollevamento di pesi,
occorrerebbe ammettere una riduzione di rendimento (cfr. doc. 264).
Chiamata
dall’amministrazione a pronunciarsi sulle considerazioni espresse dal Prof. __________,
con apprezzamento del 5 maggio 2015, si è riconfermata nella propria
valutazione dell’esigibilità lavorativa (doc. 267, p. 3: “Confermo nuovamente
che non posso condividere la valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa
da parte del prof. dott. med. __________. Per questo ribadisco che
l’esigibilità lavorativa definita nella mia visita __________ viene
mantenuta.”; si veda pure il doc. 269, p. 3).
Chiamata ora a
pronunciarsi, questa Corte constata che tra la valutazione dell’esigibilità
formulata dal medico di circondario e quella che invece risulta dal referto 2
marzo 2015 del Prof. __________, sussistono in effetti delle divergenze per
quanto riguarda la natura delle limitazioni funzionali legate al danno alla
salute infortunistico. Tuttavia, il TCA ritiene di potersi esimere
dall’approfondire oltre tale aspetto, in considerazione del fatto che, in sede
di decisione su opposizione, l’amministrazione ha sostituito due delle cinque
DPL (cfr. doc. 271, p. 5), in modo tale da renderle tutte compatibili
con il profilo tracciato dallo specialista interpellato dall’assicurato.
D’altro canto, questo
Tribunale non ignora che, con certificazione del 9 novembre 2015, la dott.ssa __________,
spec. FMH in medicina interna, ha dichiarato che l’assicurato è totalmente
inabile in qualsiasi attività lavorativa (cfr. doc. E2). Tuttavia, nella misura
in cui la curante ha preso in considerazione anche la problematica psichica
(aspetto già definito [nel senso che ne è stata negata l’origine traumatica] con
la decisione formale del 25 novembre 2014 e non contestato né con l’opposizione
né con il ricorso), al suo rapporto non può essere riconosciuto valore
probatorio.
In esito a tutto ciò,
occorre concludere che il ricorrente sarebbe in grado di svolgere, a tempo
pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa adeguata.
Da notare ancora che, secondo
la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,
all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze
esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di
fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va
rilevato che il Tribunale federale ha in particolare già ritenuto corretto il
rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori
leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. STF 8C_399/2007
del 23 aprile 2008; VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio
2003, consid. 4.7).
2.2.4
Si tratta ora di
valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Per quanto
concerne il reddito da valido, secondo l’istituto assicuratore,
l’insorgente avrebbe guadagnato nel 2014, qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio
assicurato, un importo annuo pari a fr. 56'663.10 (cfr. doc. 270, p. 1).
Questo dato,
desunto dalle indicazioni fornite direttamente dal datore di lavoro (doc. 235)
e non contestato dal ricorrente, può senz’altro essere fatto proprio da questa
Corte.
2.2.5
Per
quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75
seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante
dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario
sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione a sapere se, e in quale misura al caso, i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL
(“Descrizione dei posti di lavoro”).
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,
l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte,
relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
In una sentenza del 7
aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito
in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale
in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti,
Nuove regole per la valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311
seg., in particolare p. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la
questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore
fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di
regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid.
6.
; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza
pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto
rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di
almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è
considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un
parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però
soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le
condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze
personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi
fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente
una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze
personali e professionali.
2.2.6
Nella presente
fattispecie, l'assicuratore LAINF convenuto ha determinato il reddito
ancora esigibile dall'assicurato, mediante il metodo delle DPL.
È pertanto risultato che
nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe in grado di esercitare
tenuto conto del danno alla salute infortunistico, e meglio l’addetto alla
pulitura/lucidatura presso la __________ di __________, l’assemblatore presso la
__________ di __________, l’affilatore presso la __________ di __________, l’orologiaio
presso la __________ di __________ e, infine, il montatore di quadri elettrici
presso la __________ di __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in
media, nel 2014, un reddito annuo pari a fr. 50'212.60 (doc. 270).
D’altro
canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore
infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che
entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati
dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.
In effetti, dalla tabella
allegata al doc. 270 si evince che sono 72 i posti di lavoro che entrano in
considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr.
34’450 e a fr. 67'600, e infine che quello medio è di fr. 50’115.
Il TCA constata che il
valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 50'212.60) è
pressoché uguale alla media dei salari medi (fr. 50’115), ragione per la quale
non vi è motivo di dubitare della rappresentatività del reddito da invalido
stabilito in base alle DPL.
In conclusione - assodato
che i cinque posti di lavoro segnalati dall’amministrazione rispettano le
limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute (in effetti, si tratta
di attività molto leggere dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi da
svolgere spesso/molto spesso in posizione seduta) -, il reddito da invalido è
stato validamente determinato in base alle DPL.
Esso ammonta a fr. 50'212.60.
Decurtazioni sul reddito
da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di
conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di
fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).
Il grado di invalidità del
ricorrente - stabilito confrontando i fr. 50'212.60 al reddito
che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e
cioè fr. 56'663.10 – risulta essere dell’11.38%,
arrotondato all’11% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2..
Visto che l’CO
1.
ha assegnato all’assicurato una rendita d’invalidità proprio dell’11%, almeno
su questo punto la decisione su opposizione deve essere confermata.
2.3
Entità della
menomazione all’integrità.
2.3.1
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.3.2
L'art.
36.
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità
giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole
se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In
questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed
anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La
parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.3.3
Giusta
l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive
contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se
più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni
sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo
(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si
prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel
caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.3.4
L’INSAI
ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che
integrano quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.
221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
2.3.5
L’assicuratore
LAINF resistente, sentito il parere del proprio medico __________, ha posto il
ricorrente al beneficio di un’IMI del 15% (cfr. doc. 242, p. 3).
A
margine della visita di chiusura del 26 agosto 2013, la dott.ssa __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha espresso la seguente valutazione:
" (…).
1.
Reperti
Come esiti importanti e durevoli abbiamo uno stato da osteotomia
di correzione sovramalleolare della tibia destra del 29.01.2013 in stato da
artrodesi primaria tibiotarsica del 04.02.2011 e revisione di pseudo-artrosi
tibiotarsica con artrodesi il 04.11.2011.
2.
Valutazione del danno all’integrità
15%
3.
Motivazione
Secondo la tabella 5.2 uno stato da artrodesi tibiotarsica da
diritto ad una IMI del 15%.
Il raccorciamento dell’arto inferiore destro di 2 cm non da
diritto ad una IMI secondo la tabella 2.2.”
(doc. 179)
Con il rapporto del 2
marzo 2015, il Prof. dott. __________ si è pronunciato anche in merito
all’entità della menomazione all’integrità. A suo avviso, il 15% riconosciuto
dall’CO 1 potrebbe essere giustificato per uno stato dopo artrodesi della
caviglia in una posizione corretta, così come è in effetti il caso nella
fattispecie. Egli rimprovera però all’istituto di non aver considerato né il
danno alle parti molli, nervo tibiale compreso, né lo stato delle articolazioni
peri-talari, segnatamente le alterazioni degenerative che sono verosimilmente
insorte a quel livello. Secondo il dott. __________, da un profilo ortopedico, RI
1.
dovrebbe quindi beneficiare di un’indennità del 20% (cfr. doc. 264, p. 3).
Con
apprezzamento dell’11 giugno 2015, il medico __________ ha criticamente
commentato la valutazione del Prof. __________, rilevando in particolare quanto
segue:
" (…).
Per quanto riguarda la valutazione dell’IMI da parte
del prof. dott. med. __________ posso pure negare l’aggiunta del 5% basandomi
sulla tabella Suva 2.2 e confermo quindi anch’in essa la mia valutazione già espressa
nella visita __________ del 26.08.2013.
La motivazione di questo fatto si evince nel reperto
operatorio del prof. dott. med. __________ del suo intervento del 10.12.2013
ove viene diagnosticato un neuroma del ramo calcaneare del nervo tibiale del
piede destro, motivo per cui esegue la resezione del neuroma del ramo
calcaneare e pone un neurotube. Nella valutazione del collaboratore del prof.
dott. med. __________ in visita del 04.04.2014 non si notano dolenzie alla
palpazione neppure irritazione dei tessuti molli. Unicamente un fenomeno di
Tinel ancora positivo in sede del tunnel tarsale. Non vengono previste
ulteriori visite ed il caso viene definito chiuso. Si richiede al medico
curante di prescrivere scarpe ortopediche in serie con correzione
dell’artrometria. Nella visita medico-circondariale del 21.05.2014 noto un
retropiede a destra in posizione neutra, a sinistra in valgo di 7°. Viene
riferito dall’assicurato un dolore in sede inframalleolare mediale e laterale
di destra. Nessun Tinel in sede del tunnel tarsale apprezzabile. L’assicurato
riferisce un’anestesia del III medio in modo circolare fino alle punte dei
piedi sia dorsale che plantare. Il dott. med. Maino nota nella diagnosi
principale la neuropatia post-traumatica dolorosa dei tronchi nervosi peroneo
profondo, tibiale e surale di destra verosimilmente a livello del III distale
della gamba in sede della pregressa frattura, descrivendo nel suo esame
obiettivo e neurologico semplice che si trova una sensibilità superficiale al
tatto dell'arto inferiore destro ridotta, un’anestesia al freddo, non sono però
presenti iperalgie o allodinie. La palpazione delle ferite è indolente.
Concludo che si tratta di una neuropatia periferica
come si evince nell’ENMG del 05.06.2013, non coinvolgendo la parte motoria di
tali nervi. Solo una paresi – e quindi solo la lesione della parte motorica del
nervo – dà diritto ad una IMI secondo la tabella Suva 2.2, motivo per cui non
posso aggiungere il 5%, visto che siamo in assenza di tale paresi secondo gli
specialisti di neurologia.
Concordo però completamente con la valutazione del
prof. Hintermann che la neuropatia è in relazione probabile con l’infortunio.
Concordo pure che in futuro è probabilmente da aspettarsi un peggioramento per
quanto riguarda le articolazioni peri-talari. Mi sembra molto arbitrario di
definire già sin d’ora che in futuro dovrebbe aggiungersi un’artrodesi della
sottoastragalica, dell’articolazione Chopart e pure dell’articolazione Lisfranc
– lesioni con una IMI di ulteriore 5%, 15% e 15%. Mi sembra pure arbitrario
consegnare attualmente l’IMI del 20%, valore che corrisponde ad una paresi
totale del nervo tibiale, motivo per il quale confermo nuovamente che in caso
di ulteriore peggioramento in un futuro lontano, tali affezioni vengono prese
in considerazione non in modo arbitrario ma in modo reale.”
(doc. 269,
p. 4)
Con la propria
impugnativa, fondandosi sull’apprezzamento del dott. __________, RI 1 pretende
di aver diritto a un’indennità del 20% (cfr. doc. I).
Chiamata a pronunciarsi su
una questione di carattere squisitamente medico, questa Corte ritiene che
l’apprezzamento della menomazione all’integrità espresso dal chirurgo
ortopedico dott.ssa __________, possa validamente costituire da fondamento al
proprio giudizio.
Secondo il TCA, il medico __________
ha spiegato, in maniera senz’altro convincente, perché la diagnosticata neuropatia dolorosa dei tronchi nervosi peroneo profondo, tibiale e
surale di destra, non giustifica di per sé il riconoscimento di un’indennità
supplementare (la tabella 2.2 edita dal Servizio di medicina assicurativa
dell’INSAI prevede in effetti il riconoscimento d’indennità soltanto in caso di
paralisi nervosa) rispettivamente, trattandosi delle articolazioni
peri-talari, perché non è attualmente possibile quantificare la menomazione
all’integrità legata al peggioramento (al riguardo, l’istituto assicuratore si
è peraltro già dichiarato pronto a rivalutare l’IMI, nel caso in cui in futuro
dovesse effettivamente insorgere un peggioramento a quel livello – cfr. doc.
271, p. 7).
È vero che
il prof. __________ ha fatto valere che l’indennità del 20% si giustificherebbe
anche in considerazione del danno alle parti molli dell’estremità
inferiore destra.
In
precedenza, si è già detto delle ragioni per le quali la neuropatia non può
fondare il diritto a un’IMI supplementare.
Per il
resto, occorre osservare che lo specialista basilese ha sì segnalato la
presenza di dolori residuali interessanti le parti molli in stato dopo gli
interventi chirurgici del 29 gennaio e 10 dicembre 2013, senza tuttavia
oggettivare uno specifico danno alla salute (cfr. doc. 264, p. 1). Ora, l'indennità
per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche.
Ciò significa che per tutti gli assicurati che presentano la stessa situazione
medica, la menomazione all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti,
stabilita in maniera astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare
dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì
da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a
prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121
consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure,
STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02
del 28 giugno 2002; cfr., altresì, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach
Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo
1998, p. 40s.). Ai fini della determinazione dell’IMI, occorre perciò fare
astrazione dai disturbi soggettivamente accusati dall’assicurato che non
trovano correlazione con un danno alla salute oggettivabile. In effetti, se
si tenesse conto di disturbi (soltanto) soggettivamente risentiti, non si
giungerebbe più a una valutazione astratta e egualitaria di una menomazione
all’integrità.
In
conclusione, anche per quanto riguarda l’entità dell’IMI, il ricorso di RI 1 non può dunque essere accolto.
2.4
Il ricorrente
ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il
gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. 7).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (STF 9C_196/2012 del 20 aprile 2012; DTF 125 V 202 consid. 4a,
372.
consid. 5b e riferimenti).
Per
valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la
giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra
del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV
Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).
Al minimo esecutivo va,
infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del
20.
settembre 2004).
Nella
presente fattispecie, dall’atto di ricorso e dalla documentazione prodotta in
corso di causa (cfr. doc. IV + allegati) risulta che il
ricorrente è sposato con due figli a carico, l’uno maggiorenne ma ancora agli
studi, l’altro minorenne.
Le entrate
familiari sono rappresentate dalla rendita AI (fr. 2’735/mese) e da quella
LAINF (fr. 443.25/mese) percepite dall’assicurato, nonché dal prodotto del
lavoro della consorte (occupata con un pensum del 25% - fr. 1’364/mese).
Sul
fronte delle uscite, la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli
effetti del diritto esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento
del Tribunale d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale, prevede
la somma di fr. 1’700 quale importo base mensile per coniugi,
alla quale va aggiunto l’importo di fr. 1'200 per il mantenimento dei figli.
Tale importo
comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene,
cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr.
Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence
en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in BlSchK
2001, p. 19).
Vi è poi da computare la
pigione mensile di fr. 1’640, per un ammontare globale di fr. 4’540/mese.
Già
soltanto considerando queste poste e aggiungendo all’importo base mensile il
supplemento minimo del 15%, l’assicurato presenta delle uscite maggiori alle
entrate.
In
tali circostanze, la sua indigenza dev’essere ammessa.
Ritenuto, inoltre, che
anche le altre condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute,
l’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria va accolta,
riservate eventuali modifiche della situazione economica dell’interessato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. L’istanza tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria è accolta.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti