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Decisione

35.2015.101

Negata l'esistenza di una denegata/ritardata giustizia da parte dell'assicuratore

22 ottobre 2015Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl.

del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si

eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,

le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125

Considerandi

II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).

2.6.2

Nel caso

di specie, il TCA ritiene che difetti il presupposto della probabilità di esito

favorevole.

In effetti, da una parte,

la ricorrente non ha (a giusta ragione) contestato la necessità per

l’amministrazione di procedere a una nuova valutazione peritale e, dall’altra,

al suo patrocinatore non avrebbe dovuto sfuggire che un ritardo nell’esecuzione

degli atti istruttori non è costitutivo di una denegata/ritardata giustizia, posto

che la pertinente giurisprudenza è pubblicata sul sito web del Tribunale

federale (www.bger.ch).

In queste condizioni, non

essendo adempiuto uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza

giudiziaria deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso per

denegata/ritardata giustizia è respinto.

2. La domanda di assistenza

giudiziaria è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti