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Decisione

35.2015.102

Determinazione assicuratore LAINF competente per infortunio occorso ad assicurato che svolge contemporaneamente due attività lucrative (l'una dipendente, l'altra indipendente)

8 settembre 2016Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I cosiddetti infortuni

di tragitto, ossia quelli che accadono sul percorso che l’assicurato deve

seguire per recarsi al lavoro o viceversa, sono considerati non professionali.

Un’eccezione a tale regola concerne coloro che lavorano alle dipendenze di un

datore di lavoro meno di 8 ore alla settimana. In questo caso, gli infortuni

occorsi sul tragitto tra il loro domicilio e il luogo di lavoro, sono reputati

infortuni professionali (cfr. art. 7 cpv. 2 LAINF in relazione con l’art. 13

cpv. 2 OAINF).

L’esistenza di un

infortunio professionale presuppone una stretta connessione tra lavoro e

tragitto effettuato. Tale rapporto non viene meno a causa di una sosta o di un

indugio di un’ora, qualunque ne siano i motivi. Qualora esistano dei motivi

qualificati, la relazione non viene meno neppure nel caso in cui tale durata

venga oltrepassata (cfr. DTF 116 V 353).

Gli infortuni non professionali

vengono definiti in maniera negativa. In effetti, giusta l’art. 8 cpv. 1 LAINF,

gli infortuni non professionali sono quelli che non rientrano nel novero degli

infortuni professionali.

2.4. Nella concreta evenienza,

chiamato a stabilire se il ricorrente è rimasto vittima di un infortunio

professionale oppure non professionale, questo Tribunale osserva innanzitutto che

è incontestato il fatto che egli eserciti la professione di architetto

indipendente, assicurata presso la CO 1, presso il proprio domicilio (al

riguardo, si veda del resto l’albo dell’Ordine degli ingegneri e architetti del

Cantone Ticino, da cui si evince che lo studio dell’architetto RI 1 si trova in

__________ a __________, lo stesso indirizzo in cui egli risulta domiciliato).

D’altro canto,

dall’annuncio d’infortunio del 4 novembre 2011 emerge che il sinistro in

discussione ha avuto luogo alle ore 07:00 dell’8 ottobre 2011, presso

l’abitazione dell’assicurato (cfr. doc. A 1).

In occasione del colloquio

telefonico avuto il 16 aprile 2014 con un funzionario dell’assicuratore

resistente, RI 1 ha dichiarato di avere qualche difficoltà a ricordarsi, visto

il tempo trascorso, se la sera prima dell’evento aveva svolto l’attività di

architetto. Egli ha comunque precisato che “… le attività di architetto e __________

si accavallano in quanto fa entrambe tutti i giorni. Al sabato e alla domenica

lavora solo come architetto.” (doc. A 11).

In data 22 settembre 2014,

il ricorrente è quindi stato sentito da un collaboratore della __________ ed è

stato allestito un verbale firmato dall’ispettore sinistri __________ e da RI 1.

In quell’occasione, l’assicurato ha dichiarato che l’8 ottobre 2011 aveva

riportato la frattura del polso sinistro “cadendo in casa”. Inoltre, sempre a

detta dell’assicurato, “l’ultima volta che aveva lavorato era il giorno

prima, il 07.10.2011. La giornata lavorativa è da tempo sempre la stessa e

così è stata anche il 07.10.2011: l’assicurato si reca in __________ a __________,

ove rimane fino al pomeriggio, l’orario varia a dipendenza delle udienze.

Terminata questa attività, torna a casa e lavora per il proprio studio

d’architettura. Dal 1996 egli ha infatti il proprio studio al domicilio. Il

07.10.2011 quindi, l’ultima attività svolta era quella di architetto.” (doc. A

10 – il corsivo è del redattore).

Con la decisione su

opposizione impugnata, nel negare l’insorgenza di un infortunio professionale, la

CO 1 ha segnatamente rilevato che “… è incontestato il fatto che al momento

dell’evento infortunistico l’assicurato non stesse svolgendo l’attività di

architetto, né tantomeno che stesse lavorando in qualità di __________, è

invece verosimile che trovandosi in casa propria stesse svolgendo delle

attività personali, extralavorative.” (doc. A, p. 4).

In sede di ricorso,

l’assicurato ha in proposito osservato che “… non è tanto determinante che al

momento dell’evento infortunistico l’assicurato non stesse svolgendo l’attività

di architetto, ma quanto piuttosto che questo sia intervenuto durante una

pausa lavorativa, come specificato sopra.” (doc. I, p. 5 – il corsivo è del

redattore).

Conformemente al criterio

della verosimiglianza preponderante, generalmente applicabile nell’ambito del

diritto delle assicurazioni sociali, il giudice, dopo un'analisi e una valutazione

oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che

ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378).

Alla luce delle

dichiarazioni dell’insorgente sulle quali non vi è motivo di dubitare, va

ritenuto accertato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla

giurisprudenza, che al momento in cui è occorso l’infortunio dell’8 ottobre

2011, egli non stava concretamente eseguendo né il lavoro di architetto, né

quello di __________.

Inoltre, tenuto conto di

quanto si evince dal verbale d’audizione del 22 settembre 2014, sottoscritto

dal ricorrente in segno di accettazione (cfr. doc. A 10: “l’ultima volta

che aveva lavorato era il giorno prima, il 07.10.2011”), e dell’ora e del luogo

in cui è accaduto l’evento (le sette di un sabato mattina, presso la propria

abitazione), il TCA considera senz’altro plausibile quanto fatto valere

dall’amministrazione, ossia che l’assicurato non aveva ancora concretamente

iniziato il lavoro e che stava invece svolgendo delle “attività personali,

extralavorative” (doc. A, p. 4).

In esito a quanto

accertato, deve pertanto essere esclusa a priori l’applicazione della

lett. a dell’art. 7 cpv. 1 LAINF.

Questa Corte deve per

contro esaminare se non possa eventualmente trovare applicazione la lett. b

della disposizione legale appena menzionata, giusta la quale sono professionali

gli infortuni accaduti durante le pause, come pure prima o dopo il lavoro (cfr.

il consid. 2.3).

In una sentenza C 5/2006

del 12 marzo 2009, dopo aver interpretato la disposizione in questione dal

punto di vista letterale (cfr. consid. 7.3.1), sistematico (cfr. consid.

7.3.2), storico (cfr. consid. 7.3.3) e teleologico (cfr. consid. 7.3.4) ed analizzata

pure la dottrina in materia (cfr. consid. 7.4), il Tribunale amministrativo

federale (TAF) ha stabilito che un infortunio professionale giusta l’art. 7

cpv. 1 lett. b LAINF presuppone l’esistenza di un nesso materiale tra

l’attività esercitata sul luogo dell’infortunio e l’attività professionale.

Il nesso materiale può essere interrotto anche qualora l’interessato si

soffermi sul posto di lavoro. Ciò è segnatamente il caso se la persona

assicurata, terminato il lavoro, si dedica a un’attività con una nuova

finalità, che non presenta alcun nesso con l’attività professionale e che

avrebbe potuto essere svolta in altro luogo.

In quella fattispecie,

riguardante un istruttore di Tai-Chi che, terminata la lezione, era rimasto

nella medesima aula per esercitare delle speciali tecniche di Kung-Fu e che,

nell’eseguire un salto, era caduto sulla parte sinistra della testa e della

spalla, il Taf ha giudicato che l’assicurato aveva svolto l’allenamento di

Kung-Fu con finalità “private”, ragione per la quale il nesso materiale tra la

sua permanenza nei locali del datore di lavoro e la lezione di Tai-Chi

terminata 50 minuti prima, era da considerare interrotto.

La pronunzia del TAF è

stata confermata dal Tribunale federale con sentenza 8C_277/2009 del 19 giugno

2009 consid. 3.1 e 3.2, e ciò sulla base delle seguenti considerazioni:

" (…).

3.1 Die Vorinstanz hat in einlässlich und schlüssig

begründeter Auslegung (hiezu vgl. BGE 134 I 184 E. 5.1 S. 193, 134 V 1 E.

7.2 S. 5, je mit Hinweisen) des Art. 7 Abs. 1 lit. b UVG zutreffend erkannt,

dass ein Berufsunfall im Sinne dieser Bestimmung vorliegt, wenn ein sachlicher

Zusammenhang zwischen der vereinbarten Arbeitstätigkeit und dem Aufenthalt der

versicherten Person auf der Arbeitsstätte oder im Bereich der mit ihrer

beruflichen Tätigkeit zusammenhängenden Gefahren besteht. Ihr dortiger

Aufenthalt muss dem Zweck der Arbeit bzw. dem Interesse des Arbeitgebers

dienen. Die versicherte Person muss sich befugterweise, d.h. im Dienste des

Arbeitgebers, noch in den Arbeitsräumen aufhalten. Der erforderliche

Sachzusammenhang kann trotz Verweilens der versicherten Person auf der

Arbeitsstätte bzw. im entsprechenden Gefahrenbereich fehlen oder unterbrochen

werden. Dies ist dann der Fall, wenn sie sich dort befindet, um Tätigkeiten im

eigenen Interesse auszuführen, oder wenn sie sich dort ohne zwingende Gründe

aufhält (z.B. zwecks Besuchs von Arbeitskollegen während ihrer Ferien). In

diesem Sinne hat das Eidgenössische Versicherungsgericht (seit 1. Januar 2007

Bundesgericht) bereits im Urteil U 71/96 vom 24. Oktober 1997 E. 3a entschieden

(mit Hinweisen auf die Lehre; vgl. ebenso: Jean-Maurice Frésard/Margit

Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2. Aufl., Basel 2007, S. 852

f. Rz. 47). Weiter ist auf BGE 134 V 412 E. 3.2 S. 416 f. zu

verweisen, wonach auch Arbeitswegunfälle nur dann als Berufsunfälle im Sinne

von Art. 7 Abs. 2 UVG und Art. 13 Abs. 2 UVV gelten, wenn zwischen der Reise

und der Arbeit der versicherten Person ein sachlicher Zusammenhang besteht.

Gründe, im Rahmen von Art. 7 Abs. 1 lit. b UVG auf das dargelegte Erfordernis

des sachlichen Zusammenhangs zu verzichten, sind nicht ersichtlich, weshalb von

einer Praxisänderung (zu deren allgemeinen Voraussetzungen vgl. BGE 134 V 72 E. 3.3 S. 76 mit

Hinweisen) abzusehen ist.

3.2 Im vorliegenden Fall nahm der Versicherte am 18.

Februar 2002 nach Beendigung des vertraglich vereinbarten Tai Chi-Unterrichts

in der Schule G.________ um 20.50 Uhr daselbst eine neue, zusätzliche,

andersartige Tätigkeit in Form von Kung Fu-Training auf. Während dieses

Trainings stürzte er um ca. 21.45 Uhr auf den Kopf und die Schulter der linken

Seite, was zu Behandlungsbedürftigkeit und Arbeitsunfähigkeit führte. Das Kung

Fu-Training des Versicherten diente nicht dem Zweck gemäss Arbeitsvertrag mit

der Schule G.________. Es handelte sich um eine rein private Beschäftigung. Die

Verletzungsgefahr bei diesem persönlichen Training ging somit auch nicht von

der Berufsarbeit aus und hing nicht mit ihr zusammen. Insbesondere diente das

Kung Fu-Training nicht etwa der Vorbereitung auf weitere Lektionen/Unterrichtseinheiten

von Tai Chi in der Schule G.________, sondern erfolgte mit Blick auf eine

private Veranstaltung. Unter diesen Umständen ist der sachliche Zusammenhang

zwischen dem Aufenthalt des Versicherten während des Kung Fu-Trainings im

Unterrichtsraum der Schule G.________ und seiner dortigen Arbeitstätigkeit als

Tai Chi-Lehrer zu verneinen. Demnach ist der während des Kung Fu-Trainings am

18. Februar 2002 erlittene Unfall als Nichtberufsunfall zu qualifizieren,

weshalb die Zürich für dessen Folgen leistungspflichtig ist (vgl. E. 2 hievor).“

Anche

nel presente caso, ritenuto che al momento del sinistro l’insorgente stava probabilmente

svolgendo delle attività legate alla sua sfera privata, extralavorativa, deve

essere negato un nesso materiale tra la sua presenza presso l’abitazione di __________

(che è anche il suo studio professionale) e l’attività di architetto.

In queste condizioni,

l’evento traumatico occorso l’8 ottobre 2011 va qualificato quale infortunio

non professionale ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 LAINF.

2.5. Nella presente fattispecie, è

incontestata la circostanza che, all’epoca dell’infortunio non professionale, RI

1 esercitava simultaneamente la professione di architetto indipendente

(relativamente alla quale si era assicurato facoltativamente contro gli

infortuni presso la CO 1) e la carica di __________ (per la quale era

assicurato d’obbligo presso la __________).

Questo Tribunale rileva

che i conflitti di competenza tra assicuratori contro gli infortuni, sono

regolati dall’art. 77 LAINF.

L’art. 77 cpv. 1 1a frase

LAINF prevede che, in caso d’infortunio professionale (art. 7 LAINF), le

prestazioni sono effettuate dall’assicuratore presso il quale il lavoratore era

assicurato al momento dell’evento infortunistico.

In questo caso,

l’assicuratore competente è dunque quello che, al momento del sinistro, aveva

diritto al pagamento dei premi assicurativi da parte del datore di lavoro

conformemente al contratto esistente tra le parti (cfr. J.-M. Frésard/M.

Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in SBVR Soziale

Sicherheit, Basilea 2016, n. 709, p. 1090).

Secondo il capoverso 2

della succitata disposizione legale, in caso d’infortunio non professionale (art.

8 LAINF), le prestazioni sono effettuate dall’assicuratore presso il quale

l’infortunato era da ultimo assicurato anche contro gli infortuni

professionali.

Questa regola concerne

Considerandi

segnatamente il caso in cui l’infortunato cambia assicuratore dopo l’insorgenza

dell’infortunio, quando il primo assicuratore copre di principio ancora il

rischio d’infortuni non professionali nei limiti dell’art. 3 cpv. 2 LAINF (cfr.

STFA U 417/01 del 17 luglio 2002 consid. 3b; A. Ghélew/O.

Ramelet/J.-B. Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA),

Losanna 1992, p. 226 e Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 710, p. 1090).

Giusta

l’art. 77 cpv. 3 LAINF, il Consiglio federale regola l’obbligo di effettuare le

prestazioni e la cooperazione degli assicuratori, in particolare nei casi di

assicurati alle dipendenze di diversi datori di lavoro (lett. a).

L’Esecutivo federale ha

fatto uso della delega di cui all’art. 77 cpv. 3 LAINF, promulgando l’art. 99

OAINF.

L’art. 99 cpv. 1 OAINF

recita che se l’assicurato alle dipendenze di diversi datori di lavoro è

vittima di un infortunio professionale, le prestazioni sono effettuate

dall’assicuratore del datore di lavoro per il quale lavorava all’epoca

dell’evento infortunistico.

In caso d’infortunio

non professionale, le prestazioni sono interamente fornite

dall’assicuratore dell’ultimo datore di lavoro per il quale l’assicurato ha

lavorato e presso cui era coperto contro gli infortuni non professionali (cpv.

2).

Nella concreta evenienza, stabilito

che il ricorrente è rimasto vittima di un infortunio non professionale

(cfr. il consid. 2.4.), torna applicabile la norma di cui all’art. 99 cpv. 2

OAINF.

2.6

Visto quanto precede, per il

TCA si tratta, in primo luogo, di stabilire se, presso la CO 1, l’insorgente era

coperto anche per gli infortuni non professionali.

Così come già indicato in

precedenza, l’art. 99 cpv. 2 OAINF, dichiarando competente l’assicuratore

dell’ultimo datore di lavoro per il quale l’assicurato ha lavorato e

presso cui quest’ultimo era coperto contro gli infortuni non

professionali, pone due condizioni cumulative.

Non può pertanto essere

ritenuto pienamente corretto quanto fatto valere dalla __________ (istituto che

assicura l’attività di __________) – che in corso di causa è stata invitata dal

patrocinatore del ricorrente a prendere posizione su quanto fatto valere

dall’assicuratore convenuto nella risposta di causa -, secondo la quale il caso

andrebbe “… preso a carico da parte della CO 1, quale assicuratore dell’ultima

attività svolta dal sig. RI 1 prima di infortunarsi.” (cfr. doc. M).

Infatti, per ammettere la

competenza della CO 1, oltre al fatto che dovrebbe essersi trattato

dell’assicuratore dell’ultimo datore di lavoro per il quale il ricorrente ha

lavorato, sarebbe inoltre necessario che l’istituto in questione assicuri anche

gli infortuni non professionali.

Giusta l’8 cpv. 2 LAINF,

gli occupati a tempo parziale ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 non sono

assicurati contro gli infortuni non professionali.

Da parte sua, l’art. 13

cpv. 1 OAINF prevede che sono assicurati anche contro gli infortuni non

professionali i dipendenti occupati a tempo parziale, che lavorano presso un

datore di lavoro almeno otto ore alla settimana.

Nella DTF 139 V 457

consid. 7, l’Alta Corte ha stabilito che per determinare se un

lavoratore a tempo parziale occupato irregolarmente raggiunge la soglia

minima di 8 ore di lavoro settimanali per essere assicurato contro gli

infortuni non professionali, ci si può basare sul metodo di calcolo proposto

dalla Commissione ad hoc danni LAINF nella raccomandazione n. 7/87. Anche se

questa raccomandazione non vincola il giudice, si può constatare che essa pone

dei criteri di semplice applicazione e permette di garantire una parità di

trattamento tra gli assicurati. Essa non appare dunque contraria alla legge soprattutto

nella misura in cui prescrive agli assicuratori di conteggiare soltanto le

settimane effettive di lavoro per calcolare la durata media settimanale

lavorativa su un periodo determinante di 3 o 12 mesi prima dell'infortunio

(consid. 7).

La raccomandazione

menzionata nella pronunzia federale appena citata prevede segnatamente che, per

i lavoratori a tempo parziale occupati in maniera irregolare, la copertura

assicurativa per gli infortuni non professionali deve essere ammessa se è

adempiuta una delle seguenti condizioni alternative:

- la durata media

settimanale di lavoro raggiunge almeno 8 ore;

- le settimane di

almeno 8 ore sono preponderanti.

Sempre in base alla

raccomandazione, per stabilire le ore lavorative settimanali totali, occorre tener

conto delle ore di lavoro, come pure delle ore d’assenza in ragione di malattia

o d’infortunio. Le settimane in cui l’assicurato non ha (per un'altra ragione)

lavorato non vengono considerate in questo calcolo. Altrimenti detto, solo le

settimane durante le quali l’interessato ha effettivamente lavorato – non fosse

che per un’ora – entrano nel calcolo. Inoltre, solo le settimane intere sono

prese in considerazione. Perciò, se l’inizio o la fine del periodo determinante

cade entro due fine di settimana, la settimana è considerata iniziata e non

conta. Infine, il calcolo per l’esame della copertura viene effettuato su un

lungo periodo (3 o 12 mesi precedenti l’infortunio), la soluzione più

favorevole all’assicurato è quella da ritenere.

Con la decisione su

opposizione impugnata, l’amministrazione ha sostenuto che RI 1 “…, per rapporto

all’attività indipendente di architetto, rientra in quella categoria di

lavoratori a tempo parziale che non beneficiano della copertura LAINF per gli

infortuni non professionali”, e ciò essendo “… palese che l’attività di

architetto non potesse occupare l’assicurato effettivamente per più di 8 ore

alla settimana. Tenuto conto del reddito maturato nell’anno precedente

l’infortunio, pur ammettendo – molto prudenzialmente e in favore

dell’assicurato – che questi abbia lavorato unicamente per una settimana

completa al mese (unica conteggiabile ai sensi della giurisprudenza citata

sopra) nell’arco dell’anno precedente l’infortunio, il reddito che ne deriva,

anche deducendo eventuali spese vive a carico dell’architetto, non può essere

riconducibile a un’attività condotta più di otto ore settimanali. Alla tariffa

oraria media suesposta di CHF 160/ora, l’onorario netto che l’assicurato

avrebbe potuto percepire nell’arco di un anno lavorando una sola settimana al

mese per 8 ore a settimana, sarebbe stato quasi il doppio di quello

effettivamente conseguito (IVA esclusa).” (doc. A, p. 4).

Da parte sua, l’insorgente

contesta il metodo utilizzato dall’assicuratore resistente - ritenuto contrario

alla ratio legis e alla giurisprudenza sviluppata nella materia -,

osservando di aver “… sufficientemente dimostrato di aver lavorato almeno 8 ore

settimanali per un periodo piuttosto regolare.” (doc. XIII, p. 4).

Chiamato a pronunciarsi,

questo Tribunale ritiene che, nel caso di specie, i redditi annui conseguiti in

qualità d’indipendente registrati presso la Cassa __________, non costituiscano

una base di valutazione sufficientemente affidabile, nella misura in cui, così

come ha pertinentemente sottolineato il ricorrente, non tengono conto della

circostanza che “… nell’attività di architetto, si può lavorare tanto un

periodo ed incassare molto più tardi.” (cfr. doc. I, p. 6).

Tale circostanza ha in

effetti trovato puntuale conferma nella documentazione prodotta con l’allegato

di replica, di cui si dirà in seguito.

In assenza

di un controllo delle ore lavorate, questa Corte deve valutare tutti gli altri

elementi che emergono dall'incarto e decidere se può essere ritenuto dimostrato,

con il grado della verosimiglianza preponderante, che RI 1 svolgeva

l’attività di architetto indipendente almeno otto ore alla settimana, così come lo richiede l’art. 13 cpv. 1 OAINF.

In questo

ordine di idee, occorre osservare che, durante il colloquio telefonico del 16

aprile 2014 con un ispettore della __________ - prima dunque che venisse

emanata la decisione formale di rifiuto -, il ricorrente ha affermato in

particolare che “… le attività di architetto e __________ si accavallano in

quanto fa entrambe tutti i giorni. Al sabato e alla domenica lavora solo

come architetto.” (doc. A 11 – il corsivo è del redattore).

Dal verbale

d’audizione del 22 settembre 2014 risulta che, in quell’occasione, egli aveva

segnatamente dichiarato che la sua “… giornata lavorativa è da tempo sempre

la stessa e così è stata anche il 07.10.2011: l’assicurato si reca in __________

a __________, ove rimane sino al pomeriggio, l’orario varia a dipendenza __________.

Terminata questa attività, torna a casa e lavora per il proprio

studio di architettura.” (doc. A 10 – il corsivo è del redattore).

Dalle

dichiarazioni dell’assicurato scaturisce dunque l’immagine di un’attività

accessoria esercitata con regolarità, a margine di quella, principale,

di __________ (“… fa entrambe tutti i giorni”, “La giornata lavorativa è

da tempo sempre la stessa …”, “Terminata questa attività, torna a casa e

lavora per il proprio studio di architettura”).

A titolo di

constatazione generale, il TCA rileva innanzitutto che RI 1 non ha alcun

interesse evidente a dichiarare il falso, posto che, volendo seguire la tesi sostenuta

dalla CO 1 (la sera del 7 ottobre 2011, rientrato dalla __________, il

ricorrente non ha lavorato quale architetto e non svolgeva la professione di

architetto in ragione di almeno 8 ore/settimana) e ritenere pertanto che le

condizioni dell’art. 99 cpv. 2 OAINF non sono adempiute nei suoi confronti, il

caso andrebbe comunque assunto dalla __________, quale assicuratore dell’ultimo

datore di lavoro per il quale l’assicurato ha lavorato (__________) e presso cui

era coperto contro gli infortuni non professionali, circostanza pacificamente ammessa

anche dall’istituto convenuto (cfr. doc. XVIII, p. 6 s.).

__________

Infine, è

utile segnalare che, in una sentenza 9C_819/2015,9C_820/2015 del 12 aprile

2016.

consid. 3.1.1, il TF ha ritenuto decisive ai fini di chiarire lo statuto

AI di un’assicurata, proprio le dichiarazioni riguardanti il numero di ore

lavorate nell’azienda di famiglia, fatte da quest’ultima nel corso della

procedura amministrativa.

In sede di replica,

l’assicurato ha prodotto documentazione afferente ai tre principali progetti su

cui ha lavorato nel periodo 2009-2012.

Il progetto più

impegnativo - per il quale egli ha cumulato prestazioni professionali corrispondenti

a un onorario di circa fr. 125'000 (si veda al riguardo, il documento Excel

“Riassunto fattura”, presente nel CD prodotto sub doc. O) – risulta

essere stato quello riguardante la riattazione e l’ampiamento dell’abitazione

di proprietà degli __________ a __________. In base alle indicazioni fornite

dall’assicurato, il mandato gli era stato assegnato nel 2009 ed lo aveva

sviluppato soprattutto durante il biennio 2010-2011. Nel 2012 la committenza

aveva finalmente rinunciato a realizzare il progetto (cfr. doc. F). L’onorario

di fr. 60'000 è stato incassato soltanto nel gennaio 2015 (cfr. doc. I, p. 7).

Sempre nel 2011,

l’architetto RI 1 era inoltre stato incaricato, nel mese di maggio, di

elaborare due studi di progetto per l’edificabilità del fondo __________ a __________

(cfr. doc. H; emessa fattura di fr. 30’000 il 7 luglio 2012) e, nel corso

dell’estate, di allestire lo studio di progetto per il rifacimento di facciate

e balconi del condominio “__________” a __________ (cfr. doc. G; emessa fattura

di fr. 5’000 il 1° novembre 2011).

Quanto appena esposto

consente di relativizzare l’affermazione, che il __________ dell’Ufficio __________

ha attribuito a RI 1, secondo la quale “… al momento dell’infortunio svolgeva

l’attività di __________ a tempo pieno e (…) la professione di architetto non

la svolge più da svariati anni se non in casi sporadici.” (doc. A 3). In

effetti, il fatto che, assumendo la carica di __________, la professione di

architetto sia divenuta accessoria, non è contestato. Il fatto che l’assicurato

l’avrebbe praticamente abbandonata, viene invece smentito dalla documentazione prodotta.

La

documentazione versata agli atti con l’allegato di replica comprova che

l’attività di architetto svolta da RI 1 durante gli anni 2010 e 2011, ha

effettivamente avuto una certa consistenza (in questo senso, a proposito del

solo progetto “__________”, si consideri l’importanza dell’onorario

cumulato, di circa fr. 125'000, il quale, se diviso per la tariffa media oraria

indicata dallo stesso assicuratore [fr. 160], corrisponde a circa 781 ore

di lavoro).

Al riguardo, questo

Tribunale non può seguire il rappresentante dell’amministrazione allorquando fa

notare che “... anche laddove fossero state prestate delle ore di lavoro sui

rispettivi progetti, non vi è alcuna indicazione riguardo al fatto che tale

attività sia stata effettivamente remunerata.” (doc. XVIII, p. 5). In effetti,

determinante ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 OAINF è il numero di ore lavorate nel

corso della settimana, e non la loro rimunerazione.

In conclusione, l'insieme degli elementi esaminati consentono a questo Tribunale di

concludere che, nel caso concreto, l’adempimento dell’esigenza minima prevista

dalla legge (cfr. art. 13 cpv. 1 OAINF) è dimostrato

perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante.

2.7

Al precedente considerato è

stato accertato che, presso la CO 1, esisteva (anche) una copertura contro gli

infortuni non professionali.

Si tratta infine di

stabilire quale è stata l’ultima attività svolta dall’insorgente prima

dell’infortunio in discussione (cfr. art. 99 cpv. 2 OAINF).

Dalle carte processuali

emerge che l’evento traumatico è avvenuto alle ore 07:00 dell’8 ottobre 2011,

prima dell’inizio di qualsiasi attività professionale.

A margine della sua

audizione del 22 settembre 2014, RI 1 ha dichiarato che, il giorno precedente (il

7.

ottobre 2011), terminato il lavoro in __________, aveva svolto l’attività di

architetto presso il proprio studio di __________ (cfr. doc. A 10).

Il TCA non ha validi

motivi per mettere in dubbio la fedefacenza di questa affermazione. È vero che,

in occasione del colloquio telefonico del 16 aprile 2014, il ricorrente aveva riconosciuto

di avere qualche difficoltà a ricordarsi se la sera precedente il sinistro

avesse o meno svolto la professione di architetto, è però altrettanto vero che,

già allora, egli aveva precisato di fare entrambe le attività “tutti i

giorni” (cfr. doc. A 11). Del resto, visto il lungo tempo trascorso, è ben

comprensibile che, nell’immediato, l’insorgente non sia stato in grado di

ricordare con precisione quanto accadde un determinato giorno di due anni e

mezzo prima.

Posto che l’ultima

attività svolta da RI 1 prima dell’infortunio è stata quella di architetto e

che presso la CO 1 esisteva una copertura contro

gli infortuni non professionali, in virtù dell’art. 99 cpv. 2 OAINF, è

quest’ultimo assicuratore che deve corrispondere le prestazioni

previste dalla legge per l'evento accaduto l’8 ottobre 2011 (si veda pure l’allegato al doc. A 3: “(…). Visto che si tratta di un

caso già chiuso con esborsi relativamente limitati, lascerei una nota nel

dossier di rivalutare in caso di ricadute ma adesso lascerei perdere.”).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata.

§§ È

accertato che l’infortunio dell’8 ottobre 2011 occorso a RI 1 è di competenza

della CO 1.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà

all’assicurato l’importo di fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti