35.2015.102
Determinazione assicuratore LAINF competente per infortunio occorso ad assicurato che svolge contemporaneamente due attività lucrative (l'una dipendente, l'altra indipendente)
8 settembre 2016Italiano30 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.102
mm/DC/sc
Lugano
8 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 settembre 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 18 agosto 2015 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Dall’annuncio d’infortunio del
4 novembre 2011 risulta che, alle ore 7:00 dell’8 ottobre 2011, RI 1,
architetto indipendente, assicurato facoltativamente contro gli infortuni
presso la CO 1, è caduto presso la propria abitazione e ha riportato la
frattura del polso sinistro.
L’evento in questione ha
causato, in particolare, un’inabilità lavorativa del 100% dall’8 ottobre al 25
novembre 2011 e del 50% dal 26 novembre al 4 dicembre 2011.
La CO 1 ha assunto il
caso, versando le prestazioni di legge.
Dalle carte processuali si
evince inoltre che RI 1 esercita pure la carica di __________, attività per la
quale è assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la __________.
1.2. In data 23 dicembre 2014, la CO
1 ha emanato nei confronti dell’assicurato una decisione formale, mediante la
quale ha negato la propria responsabilità in relazione al sinistro occorso l’8
ottobre 2011. Secondo la CO 1, RI 1 sarebbe rimasto vittima di un infortunio non
professionale e, d’altra parte, la professione di architetto indipendente
verrebbe da lui svolta per una durata inferiore alle 8 ore/settimana (cosicché,
in virtù degli articoli 8 cpv. 2 LAINF e 13 cpv. 1 OAINF, gli infortuni non
professionali sarebbero esclusi dalla copertura) (cfr. doc. A 22).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. A 23), in data
18 agosto 2015, la CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione
(cfr. doc. A).
1.3. Con tempestivo ricorso, RI 1,
sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione su
opposizione impugnata, l’assicuratore LAINF convenuto venga condannato ad assumere
“tutti gli importi dovuti a dipendenza dell’infortunio patito dal ricorrente.”.
A sostegno delle proprie
pretese, l’insorgente sostiene innanzitutto di essere rimasto vittima di un infortunio
professionale ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 lett. b LAINF, posto che il
sinistro sarebbe accaduto durante una pausa della sua attività professionale
indipendente (cfr. doc. I, p. 4: “È unanimemente assodato che il luogo di
lavoro in forma indipendente dell’assicurato è la propria abitazione. Egli
svolge la sua attività di __________ in __________ e, nel tempo a disposizione,
espleta la sua attività professionale originaria, ovvero quella di architetto,
presso il suo domicilio, luogo in cui è avvenuto l’incidente. Basterebbe quindi
già sola questa prima constatazione per inficiare completamente le tesi di
parte avversa. Trovandosi sul luogo di lavoro in permanenza, un infortunio
durante una pausa o prima o dopo questo, è assimilabile sempre e comunque ad un
infortunio professionale. (…). Riassumendo, non è tanto determinante che al
momento dell’evento infortunistico non stesse svolgendo l’attività di
architetto, ma quanto piuttosto che questo sia intervenuto durante una pausa
lavorativa, come specificato sopra. (…). La norma legale esplicitata nella
LAINF è chiarissima al riguardo. Il parametro e presupposto fondamentale è che
l’infortunato si trovi sul posto di lavoro al momento dell’infortunio durante
una sua pausa. Se non si interpretasse così la legge, l’assicurazione non
prenderebbe in considerazione alcun infortunio professionale e ciò striderebbe
con la ratio legis e con i principi di protezione vigenti in materia
assicurativa.”).
D’altro canto,
nell’ipotesi in cui l’infortunio non venisse giudicato professionale, il patrocinatore
dell’assicurato fa valere di svolgere la professione di architetto indipendente
per più di 8 ore settimanali, ragione per la quale egli sarebbe assicurato
anche contro gli infortuni non professionali presso la CO 1 (cfr. doc. I, p. 6
s.: “Il ricorrente ha sempre addotto di aver lavorato più di 8 ore settimanali
(vedasi dichiarazioni rilasciate il 12.04.14 e il 22.04.14). Anche calcolando
solo due ore giornaliere in una settimana si raggiungono le 14 ore di lavoro.
L’istituto assicurativo in questione non ha voluto credergli e prendere in
considerazione queste dichiarazioni. Di conseguenza in maniera del tutto
abusiva e illegale ha semplicemente introdotto un nuovo elemento di
valutazione, ovvero quello del reddito annuo che nulla ha a che vedere con la
ratio legis e la giurisprudenza emanata. L’ulteriore elemento della valutazione
degli introiti maturati è del tutto sbagliato ed erroneo poiché non tiene in
considerazione il fatto che, nell’attività di architetto, si può lavorare tanto
un periodo ed incassare molto più tardi. (…). Ma anche se si volesse tenere in
considerazione il reddito annuo del ricorrente, quanto ritenuto da controparte
non corrisponde alla realtà. Ad esempio nel 2009 il ricorrente ha incassato CHF
67'200.--, poi nel 2010 nulla. Nel 2011 circa CHF 15'000.-- (più i CHF 6'975.--
da CO 1), ma avendo avuto perdite aziendali dall’AVS non risultava alcun
incasso. Nel 2012 ha incassato invece CHF 30'000.--. Come enunciato sopra non
incassare non significa non lavorare. (…). Anche i dati addottati dall’istituto
assicurativo per negare la propria presa a carico sono del tutto avulsi dal
contesto. Le cifre della Cassa __________ non corrispondono al reale incasso
del ricorrente. Le somme riportate, cui fa capo CO 1 sono derivate dalla
tabella dei contributi per gli indipendenti. In proposito si veda la lettera
dell’AVS che data 11 settembre 2015 (doc. E). Anche le modalità di calcolo
applicate dall’assicurazione sono del tutto irrite. Calcolare CHF 160.-- all’ora
sulla base dei dati AVS è sbagliato, anche perché a far stato dovrebbe essere
il reddito lordo e non netto del ricorrente.”).
1.4. L’amministrazione, in
risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V + doc. V 1).
1.5. In replica, l’assicurato si è
in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni.
In merito alla pretesa
inesistenza di un infortunio professionale, egli fa valere che la convenuta “…
sbaglia quando sostiene che sia incontestato che al momento della rottura del
polso l’arch. RI 1 non stesse svolgendo la propria attività di architetto. (…).
Comunque fondamentale è il fatto che la sua attività a casa fosse discontinua e
quindi potesse lavorare per del tempo al computer e poi andare, per esempio, in
cucina o altrove per fare una breve pausa. Ciò non scalfisce minimamente il
concetto di infortunio professionale e quanto realmente accaduto.” (doc. XIII,
p. 3).
D’altra parte, a proposito
della pretesa assenza di copertura assicurativa per gli infortuni non
professionali, RI 1 osserva che “una media di 8 ore settimanali, spalmata su 7
giorni, da in sostanza circa 1 ora e 8 minuti di lavoro al giorno, una
quisquilia in verità! Non si tratta sicuramente di un’enormità ma di un lavoro
accessorio che viene svolto con regolarità. (…). Si specifica ulteriormente che
è difficile dimostrare l’esatto dispendio orario compiuto dall’arch. RI 1
durante lo svolgimento della sua professione. Occorre prendere atto
primariamente delle sue dichiarazioni e secondariamente dei lavori da lui
effettuati per i diversi progetti. (…). Proprio per spazzare il campo da
qualsiasi interpretazione unilaterale, qui di seguito e tramite supporto
elettronico contenente i progetti e i contratti, si dimostra l’ampiezza
dell’attività lavorativa svolta a titolo accessorio dal ricorrente. Sulla base
delle stesse affermazioni di controparte, che mette in evidenza il principio
della verosimiglianza nel comprovare i fatti, si ritiene che l’arch. RI 1 abbia
sufficientemente dimostrato di aver lavorato almeno 8 ore settimanali per un
periodo piuttosto regolare. (…).” (doc. XIII, p. 3 s.).
L’istituto assicuratore
resistente si è espresso in proposito in data 8 febbraio 2016 (doc. XVIII).
1.6. Con decisione del 10 marzo
2016, questo Tribunale ha respinto l’istanza dell’insorgente tendente al
ripristino dell’effetto sospensivo del ricorso (doc. XX).
2.1. L’oggetto della lite è
circoscritto alla questione di sapere se la CO 1 era legittimata a negare la
propria copertura in relazione all’evento infortunistico occorso in data 8
ottobre 2011, oppure no (cfr. doc. A, p. 5: “… non essendo riscontrabile né
dimostrabile che il sinistro del 08.10.2011 ricada nella categoria degli
infortuni professionale ed essendo stato accertato che per l’attività a tempo
parziale di architetto l’assicurato non gode della copertura LAINF per gli
infortuni non professionali, è a giusto titolo che l’assicuratore ha
ritenuto non sussistere alcun obbligo di prestazione né in ambito LAINF, né
in ambito di assicurazione complementare.” – il corsivo è del redattore).
2.2. L'assicurazione facoltativa
contro gli infortuni è regolata dagli articoli 4 e 5 LAINF, nonché 134 ss.
OAINF.
Giusta l'art. 136 OAINF,
il rapporto assicurativo si fonda su un contratto scritto. Esso regola
segnatamente l'inizio, la durata minima e la fine dell'assicurazione.
L’art. 5 cpv. 1 LAINF
prescrive che le disposizioni sull’assicurazione obbligatoria si applicano per
analogia all’assicurazione facoltativa.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d'infortuni professionali, d'infortuni
non professionali e di malattie professionali
L’art. 7 cpv. 1 LAINF
definisce gli infortuni professionali come quelli di cui è vittima
l’assicurato nell’eseguire lavori per ordine del datore di lavoro e
nell’interesse di quest’ultimo (lett. a) oppure durante le pause, come pure
prima o dopo il lavoro se autorizzato a rimanere sul luogo di lavoro o entro la
zona di pericolo inerente la sua attività professionale (lett. b).
La nozione d’infortunio
professionale di cui all’art. 7 cpv. 1 LAINF è precisata all’art. 12 OAINF.
Secondo quest’ultima
disposizione, sono segnatamente infortuni professionali anche quelli accaduti
durante viaggi d’affari o di servizio, dal momento in cui l’assicurato lascia
la sua abitazione fino a quando vi fa ritorno, salvo se l’infortunio sia
occorso durante il tempo libero (lett. a), durante escursioni aziendali
organizzate o finanziate dal datore di lavoro (lett. b), durante la frequenza
di scuole o corsi previsti legalmente o contrattualmente oppure autorizzati dal
datore di lavoro, salvo l’infortunio sia occorso durante il tempo libero (lett.
c) o durante il trasporto con mezzi dell’azienda, organizzato e finanziato dal
datore di lavoro sul tragitto per recarsi al lavoro e viceversa (lett. d).
Fatti
I cosiddetti infortuni
di tragitto, ossia quelli che accadono sul percorso che l’assicurato deve
seguire per recarsi al lavoro o viceversa, sono considerati non professionali.
Un’eccezione a tale regola concerne coloro che lavorano alle dipendenze di un
datore di lavoro meno di 8 ore alla settimana. In questo caso, gli infortuni
occorsi sul tragitto tra il loro domicilio e il luogo di lavoro, sono reputati
infortuni professionali (cfr. art. 7 cpv. 2 LAINF in relazione con l’art. 13
cpv. 2 OAINF).
L’esistenza di un
infortunio professionale presuppone una stretta connessione tra lavoro e
tragitto effettuato. Tale rapporto non viene meno a causa di una sosta o di un
indugio di un’ora, qualunque ne siano i motivi. Qualora esistano dei motivi
qualificati, la relazione non viene meno neppure nel caso in cui tale durata
venga oltrepassata (cfr. DTF 116 V 353).
Gli infortuni non professionali
vengono definiti in maniera negativa. In effetti, giusta l’art. 8 cpv. 1 LAINF,
gli infortuni non professionali sono quelli che non rientrano nel novero degli
infortuni professionali.
2.4. Nella concreta evenienza,
chiamato a stabilire se il ricorrente è rimasto vittima di un infortunio
professionale oppure non professionale, questo Tribunale osserva innanzitutto che
è incontestato il fatto che egli eserciti la professione di architetto
indipendente, assicurata presso la CO 1, presso il proprio domicilio (al
riguardo, si veda del resto l’albo dell’Ordine degli ingegneri e architetti del
Cantone Ticino, da cui si evince che lo studio dell’architetto RI 1 si trova in
__________ a __________, lo stesso indirizzo in cui egli risulta domiciliato).
D’altro canto,
dall’annuncio d’infortunio del 4 novembre 2011 emerge che il sinistro in
discussione ha avuto luogo alle ore 07:00 dell’8 ottobre 2011, presso
l’abitazione dell’assicurato (cfr. doc. A 1).
In occasione del colloquio
telefonico avuto il 16 aprile 2014 con un funzionario dell’assicuratore
resistente, RI 1 ha dichiarato di avere qualche difficoltà a ricordarsi, visto
il tempo trascorso, se la sera prima dell’evento aveva svolto l’attività di
architetto. Egli ha comunque precisato che “… le attività di architetto e __________
si accavallano in quanto fa entrambe tutti i giorni. Al sabato e alla domenica
lavora solo come architetto.” (doc. A 11).
In data 22 settembre 2014,
il ricorrente è quindi stato sentito da un collaboratore della __________ ed è
stato allestito un verbale firmato dall’ispettore sinistri __________ e da RI 1.
In quell’occasione, l’assicurato ha dichiarato che l’8 ottobre 2011 aveva
riportato la frattura del polso sinistro “cadendo in casa”. Inoltre, sempre a
detta dell’assicurato, “l’ultima volta che aveva lavorato era il giorno
prima, il 07.10.2011. La giornata lavorativa è da tempo sempre la stessa e
così è stata anche il 07.10.2011: l’assicurato si reca in __________ a __________,
ove rimane fino al pomeriggio, l’orario varia a dipendenza delle udienze.
Terminata questa attività, torna a casa e lavora per il proprio studio
d’architettura. Dal 1996 egli ha infatti il proprio studio al domicilio. Il
07.10.2011 quindi, l’ultima attività svolta era quella di architetto.” (doc. A
10 – il corsivo è del redattore).
Con la decisione su
opposizione impugnata, nel negare l’insorgenza di un infortunio professionale, la
CO 1 ha segnatamente rilevato che “… è incontestato il fatto che al momento
dell’evento infortunistico l’assicurato non stesse svolgendo l’attività di
architetto, né tantomeno che stesse lavorando in qualità di __________, è
invece verosimile che trovandosi in casa propria stesse svolgendo delle
attività personali, extralavorative.” (doc. A, p. 4).
In sede di ricorso,
l’assicurato ha in proposito osservato che “… non è tanto determinante che al
momento dell’evento infortunistico l’assicurato non stesse svolgendo l’attività
di architetto, ma quanto piuttosto che questo sia intervenuto durante una
pausa lavorativa, come specificato sopra.” (doc. I, p. 5 – il corsivo è del
redattore).
Conformemente al criterio
della verosimiglianza preponderante, generalmente applicabile nell’ambito del
diritto delle assicurazioni sociali, il giudice, dopo un'analisi e una valutazione
oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che
ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378).
Alla luce delle
dichiarazioni dell’insorgente sulle quali non vi è motivo di dubitare, va
ritenuto accertato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla
giurisprudenza, che al momento in cui è occorso l’infortunio dell’8 ottobre
2011, egli non stava concretamente eseguendo né il lavoro di architetto, né
quello di __________.
Inoltre, tenuto conto di
quanto si evince dal verbale d’audizione del 22 settembre 2014, sottoscritto
dal ricorrente in segno di accettazione (cfr. doc. A 10: “l’ultima volta
che aveva lavorato era il giorno prima, il 07.10.2011”), e dell’ora e del luogo
in cui è accaduto l’evento (le sette di un sabato mattina, presso la propria
abitazione), il TCA considera senz’altro plausibile quanto fatto valere
dall’amministrazione, ossia che l’assicurato non aveva ancora concretamente
iniziato il lavoro e che stava invece svolgendo delle “attività personali,
extralavorative” (doc. A, p. 4).
In esito a quanto
accertato, deve pertanto essere esclusa a priori l’applicazione della
lett. a dell’art. 7 cpv. 1 LAINF.
Questa Corte deve per
contro esaminare se non possa eventualmente trovare applicazione la lett. b
della disposizione legale appena menzionata, giusta la quale sono professionali
gli infortuni accaduti durante le pause, come pure prima o dopo il lavoro (cfr.
il consid. 2.3).
In una sentenza C 5/2006
del 12 marzo 2009, dopo aver interpretato la disposizione in questione dal
punto di vista letterale (cfr. consid. 7.3.1), sistematico (cfr. consid.
7.3.2), storico (cfr. consid. 7.3.3) e teleologico (cfr. consid. 7.3.4) ed analizzata
pure la dottrina in materia (cfr. consid. 7.4), il Tribunale amministrativo
federale (TAF) ha stabilito che un infortunio professionale giusta l’art. 7
cpv. 1 lett. b LAINF presuppone l’esistenza di un nesso materiale tra
l’attività esercitata sul luogo dell’infortunio e l’attività professionale.
Il nesso materiale può essere interrotto anche qualora l’interessato si
soffermi sul posto di lavoro. Ciò è segnatamente il caso se la persona
assicurata, terminato il lavoro, si dedica a un’attività con una nuova
finalità, che non presenta alcun nesso con l’attività professionale e che
avrebbe potuto essere svolta in altro luogo.
In quella fattispecie,
riguardante un istruttore di Tai-Chi che, terminata la lezione, era rimasto
nella medesima aula per esercitare delle speciali tecniche di Kung-Fu e che,
nell’eseguire un salto, era caduto sulla parte sinistra della testa e della
spalla, il Taf ha giudicato che l’assicurato aveva svolto l’allenamento di
Kung-Fu con finalità “private”, ragione per la quale il nesso materiale tra la
sua permanenza nei locali del datore di lavoro e la lezione di Tai-Chi
terminata 50 minuti prima, era da considerare interrotto.
La pronunzia del TAF è
stata confermata dal Tribunale federale con sentenza 8C_277/2009 del 19 giugno
2009 consid. 3.1 e 3.2, e ciò sulla base delle seguenti considerazioni:
" (…).
3.1 Die Vorinstanz hat in einlässlich und schlüssig
begründeter Auslegung (hiezu vgl. BGE 134 I 184 E. 5.1 S. 193, 134 V 1 E.
7.2 S. 5, je mit Hinweisen) des Art. 7 Abs. 1 lit. b UVG zutreffend erkannt,
dass ein Berufsunfall im Sinne dieser Bestimmung vorliegt, wenn ein sachlicher
Zusammenhang zwischen der vereinbarten Arbeitstätigkeit und dem Aufenthalt der
versicherten Person auf der Arbeitsstätte oder im Bereich der mit ihrer
beruflichen Tätigkeit zusammenhängenden Gefahren besteht. Ihr dortiger
Aufenthalt muss dem Zweck der Arbeit bzw. dem Interesse des Arbeitgebers
dienen. Die versicherte Person muss sich befugterweise, d.h. im Dienste des
Arbeitgebers, noch in den Arbeitsräumen aufhalten. Der erforderliche
Sachzusammenhang kann trotz Verweilens der versicherten Person auf der
Arbeitsstätte bzw. im entsprechenden Gefahrenbereich fehlen oder unterbrochen
werden. Dies ist dann der Fall, wenn sie sich dort befindet, um Tätigkeiten im
eigenen Interesse auszuführen, oder wenn sie sich dort ohne zwingende Gründe
aufhält (z.B. zwecks Besuchs von Arbeitskollegen während ihrer Ferien). In
diesem Sinne hat das Eidgenössische Versicherungsgericht (seit 1. Januar 2007
Bundesgericht) bereits im Urteil U 71/96 vom 24. Oktober 1997 E. 3a entschieden
(mit Hinweisen auf die Lehre; vgl. ebenso: Jean-Maurice Frésard/Margit
Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2. Aufl., Basel 2007, S. 852
f. Rz. 47). Weiter ist auf BGE 134 V 412 E. 3.2 S. 416 f. zu
verweisen, wonach auch Arbeitswegunfälle nur dann als Berufsunfälle im Sinne
von Art. 7 Abs. 2 UVG und Art. 13 Abs. 2 UVV gelten, wenn zwischen der Reise
und der Arbeit der versicherten Person ein sachlicher Zusammenhang besteht.
Gründe, im Rahmen von Art. 7 Abs. 1 lit. b UVG auf das dargelegte Erfordernis
des sachlichen Zusammenhangs zu verzichten, sind nicht ersichtlich, weshalb von
einer Praxisänderung (zu deren allgemeinen Voraussetzungen vgl. BGE 134 V 72 E. 3.3 S. 76 mit
Hinweisen) abzusehen ist.
3.2 Im vorliegenden Fall nahm der Versicherte am 18.
Februar 2002 nach Beendigung des vertraglich vereinbarten Tai Chi-Unterrichts
in der Schule G.________ um 20.50 Uhr daselbst eine neue, zusätzliche,
andersartige Tätigkeit in Form von Kung Fu-Training auf. Während dieses
Trainings stürzte er um ca. 21.45 Uhr auf den Kopf und die Schulter der linken
Seite, was zu Behandlungsbedürftigkeit und Arbeitsunfähigkeit führte. Das Kung
Fu-Training des Versicherten diente nicht dem Zweck gemäss Arbeitsvertrag mit
der Schule G.________. Es handelte sich um eine rein private Beschäftigung. Die
Verletzungsgefahr bei diesem persönlichen Training ging somit auch nicht von
der Berufsarbeit aus und hing nicht mit ihr zusammen. Insbesondere diente das
Kung Fu-Training nicht etwa der Vorbereitung auf weitere Lektionen/Unterrichtseinheiten
von Tai Chi in der Schule G.________, sondern erfolgte mit Blick auf eine
private Veranstaltung. Unter diesen Umständen ist der sachliche Zusammenhang
zwischen dem Aufenthalt des Versicherten während des Kung Fu-Trainings im
Unterrichtsraum der Schule G.________ und seiner dortigen Arbeitstätigkeit als
Tai Chi-Lehrer zu verneinen. Demnach ist der während des Kung Fu-Trainings am
18. Februar 2002 erlittene Unfall als Nichtberufsunfall zu qualifizieren,
weshalb die Zürich für dessen Folgen leistungspflichtig ist (vgl. E. 2 hievor).“
Anche
nel presente caso, ritenuto che al momento del sinistro l’insorgente stava probabilmente
svolgendo delle attività legate alla sua sfera privata, extralavorativa, deve
essere negato un nesso materiale tra la sua presenza presso l’abitazione di __________
(che è anche il suo studio professionale) e l’attività di architetto.
In queste condizioni,
l’evento traumatico occorso l’8 ottobre 2011 va qualificato quale infortunio
non professionale ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 LAINF.
2.5. Nella presente fattispecie, è
incontestata la circostanza che, all’epoca dell’infortunio non professionale, RI
1 esercitava simultaneamente la professione di architetto indipendente
(relativamente alla quale si era assicurato facoltativamente contro gli
infortuni presso la CO 1) e la carica di __________ (per la quale era
assicurato d’obbligo presso la __________).
Questo Tribunale rileva
che i conflitti di competenza tra assicuratori contro gli infortuni, sono
regolati dall’art. 77 LAINF.
L’art. 77 cpv. 1 1a frase
LAINF prevede che, in caso d’infortunio professionale (art. 7 LAINF), le
prestazioni sono effettuate dall’assicuratore presso il quale il lavoratore era
assicurato al momento dell’evento infortunistico.
In questo caso,
l’assicuratore competente è dunque quello che, al momento del sinistro, aveva
diritto al pagamento dei premi assicurativi da parte del datore di lavoro
conformemente al contratto esistente tra le parti (cfr. J.-M. Frésard/M.
Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in SBVR Soziale
Sicherheit, Basilea 2016, n. 709, p. 1090).
Secondo il capoverso 2
della succitata disposizione legale, in caso d’infortunio non professionale (art.
8 LAINF), le prestazioni sono effettuate dall’assicuratore presso il quale
l’infortunato era da ultimo assicurato anche contro gli infortuni
professionali.
Questa regola concerne
Considerandi
segnatamente il caso in cui l’infortunato cambia assicuratore dopo l’insorgenza
dell’infortunio, quando il primo assicuratore copre di principio ancora il
rischio d’infortuni non professionali nei limiti dell’art. 3 cpv. 2 LAINF (cfr.
STFA U 417/01 del 17 luglio 2002 consid. 3b; A. Ghélew/O.
Ramelet/J.-B. Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA),
Losanna 1992, p. 226 e Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 710, p. 1090).
Giusta
l’art. 77 cpv. 3 LAINF, il Consiglio federale regola l’obbligo di effettuare le
prestazioni e la cooperazione degli assicuratori, in particolare nei casi di
assicurati alle dipendenze di diversi datori di lavoro (lett. a).
L’Esecutivo federale ha
fatto uso della delega di cui all’art. 77 cpv. 3 LAINF, promulgando l’art. 99
OAINF.
L’art. 99 cpv. 1 OAINF
recita che se l’assicurato alle dipendenze di diversi datori di lavoro è
vittima di un infortunio professionale, le prestazioni sono effettuate
dall’assicuratore del datore di lavoro per il quale lavorava all’epoca
dell’evento infortunistico.
In caso d’infortunio
non professionale, le prestazioni sono interamente fornite
dall’assicuratore dell’ultimo datore di lavoro per il quale l’assicurato ha
lavorato e presso cui era coperto contro gli infortuni non professionali (cpv.
2).
Nella concreta evenienza, stabilito
che il ricorrente è rimasto vittima di un infortunio non professionale
(cfr. il consid. 2.4.), torna applicabile la norma di cui all’art. 99 cpv. 2
OAINF.
2.6
Visto quanto precede, per il
TCA si tratta, in primo luogo, di stabilire se, presso la CO 1, l’insorgente era
coperto anche per gli infortuni non professionali.
Così come già indicato in
precedenza, l’art. 99 cpv. 2 OAINF, dichiarando competente l’assicuratore
dell’ultimo datore di lavoro per il quale l’assicurato ha lavorato e
presso cui quest’ultimo era coperto contro gli infortuni non
professionali, pone due condizioni cumulative.
Non può pertanto essere
ritenuto pienamente corretto quanto fatto valere dalla __________ (istituto che
assicura l’attività di __________) – che in corso di causa è stata invitata dal
patrocinatore del ricorrente a prendere posizione su quanto fatto valere
dall’assicuratore convenuto nella risposta di causa -, secondo la quale il caso
andrebbe “… preso a carico da parte della CO 1, quale assicuratore dell’ultima
attività svolta dal sig. RI 1 prima di infortunarsi.” (cfr. doc. M).
Infatti, per ammettere la
competenza della CO 1, oltre al fatto che dovrebbe essersi trattato
dell’assicuratore dell’ultimo datore di lavoro per il quale il ricorrente ha
lavorato, sarebbe inoltre necessario che l’istituto in questione assicuri anche
gli infortuni non professionali.
Giusta l’8 cpv. 2 LAINF,
gli occupati a tempo parziale ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 non sono
assicurati contro gli infortuni non professionali.
Da parte sua, l’art. 13
cpv. 1 OAINF prevede che sono assicurati anche contro gli infortuni non
professionali i dipendenti occupati a tempo parziale, che lavorano presso un
datore di lavoro almeno otto ore alla settimana.
Nella DTF 139 V 457
consid. 7, l’Alta Corte ha stabilito che per determinare se un
lavoratore a tempo parziale occupato irregolarmente raggiunge la soglia
minima di 8 ore di lavoro settimanali per essere assicurato contro gli
infortuni non professionali, ci si può basare sul metodo di calcolo proposto
dalla Commissione ad hoc danni LAINF nella raccomandazione n. 7/87. Anche se
questa raccomandazione non vincola il giudice, si può constatare che essa pone
dei criteri di semplice applicazione e permette di garantire una parità di
trattamento tra gli assicurati. Essa non appare dunque contraria alla legge soprattutto
nella misura in cui prescrive agli assicuratori di conteggiare soltanto le
settimane effettive di lavoro per calcolare la durata media settimanale
lavorativa su un periodo determinante di 3 o 12 mesi prima dell'infortunio
(consid. 7).
La raccomandazione
menzionata nella pronunzia federale appena citata prevede segnatamente che, per
i lavoratori a tempo parziale occupati in maniera irregolare, la copertura
assicurativa per gli infortuni non professionali deve essere ammessa se è
adempiuta una delle seguenti condizioni alternative:
- la durata media
settimanale di lavoro raggiunge almeno 8 ore;
- le settimane di
almeno 8 ore sono preponderanti.
Sempre in base alla
raccomandazione, per stabilire le ore lavorative settimanali totali, occorre tener
conto delle ore di lavoro, come pure delle ore d’assenza in ragione di malattia
o d’infortunio. Le settimane in cui l’assicurato non ha (per un'altra ragione)
lavorato non vengono considerate in questo calcolo. Altrimenti detto, solo le
settimane durante le quali l’interessato ha effettivamente lavorato – non fosse
che per un’ora – entrano nel calcolo. Inoltre, solo le settimane intere sono
prese in considerazione. Perciò, se l’inizio o la fine del periodo determinante
cade entro due fine di settimana, la settimana è considerata iniziata e non
conta. Infine, il calcolo per l’esame della copertura viene effettuato su un
lungo periodo (3 o 12 mesi precedenti l’infortunio), la soluzione più
favorevole all’assicurato è quella da ritenere.
Con la decisione su
opposizione impugnata, l’amministrazione ha sostenuto che RI 1 “…, per rapporto
all’attività indipendente di architetto, rientra in quella categoria di
lavoratori a tempo parziale che non beneficiano della copertura LAINF per gli
infortuni non professionali”, e ciò essendo “… palese che l’attività di
architetto non potesse occupare l’assicurato effettivamente per più di 8 ore
alla settimana. Tenuto conto del reddito maturato nell’anno precedente
l’infortunio, pur ammettendo – molto prudenzialmente e in favore
dell’assicurato – che questi abbia lavorato unicamente per una settimana
completa al mese (unica conteggiabile ai sensi della giurisprudenza citata
sopra) nell’arco dell’anno precedente l’infortunio, il reddito che ne deriva,
anche deducendo eventuali spese vive a carico dell’architetto, non può essere
riconducibile a un’attività condotta più di otto ore settimanali. Alla tariffa
oraria media suesposta di CHF 160/ora, l’onorario netto che l’assicurato
avrebbe potuto percepire nell’arco di un anno lavorando una sola settimana al
mese per 8 ore a settimana, sarebbe stato quasi il doppio di quello
effettivamente conseguito (IVA esclusa).” (doc. A, p. 4).
Da parte sua, l’insorgente
contesta il metodo utilizzato dall’assicuratore resistente - ritenuto contrario
alla ratio legis e alla giurisprudenza sviluppata nella materia -,
osservando di aver “… sufficientemente dimostrato di aver lavorato almeno 8 ore
settimanali per un periodo piuttosto regolare.” (doc. XIII, p. 4).
Chiamato a pronunciarsi,
questo Tribunale ritiene che, nel caso di specie, i redditi annui conseguiti in
qualità d’indipendente registrati presso la Cassa __________, non costituiscano
una base di valutazione sufficientemente affidabile, nella misura in cui, così
come ha pertinentemente sottolineato il ricorrente, non tengono conto della
circostanza che “… nell’attività di architetto, si può lavorare tanto un
periodo ed incassare molto più tardi.” (cfr. doc. I, p. 6).
Tale circostanza ha in
effetti trovato puntuale conferma nella documentazione prodotta con l’allegato
di replica, di cui si dirà in seguito.
In assenza
di un controllo delle ore lavorate, questa Corte deve valutare tutti gli altri
elementi che emergono dall'incarto e decidere se può essere ritenuto dimostrato,
con il grado della verosimiglianza preponderante, che RI 1 svolgeva
l’attività di architetto indipendente almeno otto ore alla settimana, così come lo richiede l’art. 13 cpv. 1 OAINF.
In questo
ordine di idee, occorre osservare che, durante il colloquio telefonico del 16
aprile 2014 con un ispettore della __________ - prima dunque che venisse
emanata la decisione formale di rifiuto -, il ricorrente ha affermato in
particolare che “… le attività di architetto e __________ si accavallano in
quanto fa entrambe tutti i giorni. Al sabato e alla domenica lavora solo
come architetto.” (doc. A 11 – il corsivo è del redattore).
Dal verbale
d’audizione del 22 settembre 2014 risulta che, in quell’occasione, egli aveva
segnatamente dichiarato che la sua “… giornata lavorativa è da tempo sempre
la stessa e così è stata anche il 07.10.2011: l’assicurato si reca in __________
a __________, ove rimane sino al pomeriggio, l’orario varia a dipendenza __________.
Terminata questa attività, torna a casa e lavora per il proprio
studio di architettura.” (doc. A 10 – il corsivo è del redattore).
Dalle
dichiarazioni dell’assicurato scaturisce dunque l’immagine di un’attività
accessoria esercitata con regolarità, a margine di quella, principale,
di __________ (“… fa entrambe tutti i giorni”, “La giornata lavorativa è
da tempo sempre la stessa …”, “Terminata questa attività, torna a casa e
lavora per il proprio studio di architettura”).
A titolo di
constatazione generale, il TCA rileva innanzitutto che RI 1 non ha alcun
interesse evidente a dichiarare il falso, posto che, volendo seguire la tesi sostenuta
dalla CO 1 (la sera del 7 ottobre 2011, rientrato dalla __________, il
ricorrente non ha lavorato quale architetto e non svolgeva la professione di
architetto in ragione di almeno 8 ore/settimana) e ritenere pertanto che le
condizioni dell’art. 99 cpv. 2 OAINF non sono adempiute nei suoi confronti, il
caso andrebbe comunque assunto dalla __________, quale assicuratore dell’ultimo
datore di lavoro per il quale l’assicurato ha lavorato (__________) e presso cui
era coperto contro gli infortuni non professionali, circostanza pacificamente ammessa
anche dall’istituto convenuto (cfr. doc. XVIII, p. 6 s.).
__________
Infine, è
utile segnalare che, in una sentenza 9C_819/2015,9C_820/2015 del 12 aprile
2016.
consid. 3.1.1, il TF ha ritenuto decisive ai fini di chiarire lo statuto
AI di un’assicurata, proprio le dichiarazioni riguardanti il numero di ore
lavorate nell’azienda di famiglia, fatte da quest’ultima nel corso della
procedura amministrativa.
In sede di replica,
l’assicurato ha prodotto documentazione afferente ai tre principali progetti su
cui ha lavorato nel periodo 2009-2012.
Il progetto più
impegnativo - per il quale egli ha cumulato prestazioni professionali corrispondenti
a un onorario di circa fr. 125'000 (si veda al riguardo, il documento Excel
“Riassunto fattura”, presente nel CD prodotto sub doc. O) – risulta
essere stato quello riguardante la riattazione e l’ampiamento dell’abitazione
di proprietà degli __________ a __________. In base alle indicazioni fornite
dall’assicurato, il mandato gli era stato assegnato nel 2009 ed lo aveva
sviluppato soprattutto durante il biennio 2010-2011. Nel 2012 la committenza
aveva finalmente rinunciato a realizzare il progetto (cfr. doc. F). L’onorario
di fr. 60'000 è stato incassato soltanto nel gennaio 2015 (cfr. doc. I, p. 7).
Sempre nel 2011,
l’architetto RI 1 era inoltre stato incaricato, nel mese di maggio, di
elaborare due studi di progetto per l’edificabilità del fondo __________ a __________
(cfr. doc. H; emessa fattura di fr. 30’000 il 7 luglio 2012) e, nel corso
dell’estate, di allestire lo studio di progetto per il rifacimento di facciate
e balconi del condominio “__________” a __________ (cfr. doc. G; emessa fattura
di fr. 5’000 il 1° novembre 2011).
Quanto appena esposto
consente di relativizzare l’affermazione, che il __________ dell’Ufficio __________
ha attribuito a RI 1, secondo la quale “… al momento dell’infortunio svolgeva
l’attività di __________ a tempo pieno e (…) la professione di architetto non
la svolge più da svariati anni se non in casi sporadici.” (doc. A 3). In
effetti, il fatto che, assumendo la carica di __________, la professione di
architetto sia divenuta accessoria, non è contestato. Il fatto che l’assicurato
l’avrebbe praticamente abbandonata, viene invece smentito dalla documentazione prodotta.
La
documentazione versata agli atti con l’allegato di replica comprova che
l’attività di architetto svolta da RI 1 durante gli anni 2010 e 2011, ha
effettivamente avuto una certa consistenza (in questo senso, a proposito del
solo progetto “__________”, si consideri l’importanza dell’onorario
cumulato, di circa fr. 125'000, il quale, se diviso per la tariffa media oraria
indicata dallo stesso assicuratore [fr. 160], corrisponde a circa 781 ore
di lavoro).
Al riguardo, questo
Tribunale non può seguire il rappresentante dell’amministrazione allorquando fa
notare che “... anche laddove fossero state prestate delle ore di lavoro sui
rispettivi progetti, non vi è alcuna indicazione riguardo al fatto che tale
attività sia stata effettivamente remunerata.” (doc. XVIII, p. 5). In effetti,
determinante ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 OAINF è il numero di ore lavorate nel
corso della settimana, e non la loro rimunerazione.
In conclusione, l'insieme degli elementi esaminati consentono a questo Tribunale di
concludere che, nel caso concreto, l’adempimento dell’esigenza minima prevista
dalla legge (cfr. art. 13 cpv. 1 OAINF) è dimostrato
perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante.
2.7
Al precedente considerato è
stato accertato che, presso la CO 1, esisteva (anche) una copertura contro gli
infortuni non professionali.
Si tratta infine di
stabilire quale è stata l’ultima attività svolta dall’insorgente prima
dell’infortunio in discussione (cfr. art. 99 cpv. 2 OAINF).
Dalle carte processuali
emerge che l’evento traumatico è avvenuto alle ore 07:00 dell’8 ottobre 2011,
prima dell’inizio di qualsiasi attività professionale.
A margine della sua
audizione del 22 settembre 2014, RI 1 ha dichiarato che, il giorno precedente (il
7.
ottobre 2011), terminato il lavoro in __________, aveva svolto l’attività di
architetto presso il proprio studio di __________ (cfr. doc. A 10).
Il TCA non ha validi
motivi per mettere in dubbio la fedefacenza di questa affermazione. È vero che,
in occasione del colloquio telefonico del 16 aprile 2014, il ricorrente aveva riconosciuto
di avere qualche difficoltà a ricordarsi se la sera precedente il sinistro
avesse o meno svolto la professione di architetto, è però altrettanto vero che,
già allora, egli aveva precisato di fare entrambe le attività “tutti i
giorni” (cfr. doc. A 11). Del resto, visto il lungo tempo trascorso, è ben
comprensibile che, nell’immediato, l’insorgente non sia stato in grado di
ricordare con precisione quanto accadde un determinato giorno di due anni e
mezzo prima.
Posto che l’ultima
attività svolta da RI 1 prima dell’infortunio è stata quella di architetto e
che presso la CO 1 esisteva una copertura contro
gli infortuni non professionali, in virtù dell’art. 99 cpv. 2 OAINF, è
quest’ultimo assicuratore che deve corrispondere le prestazioni
previste dalla legge per l'evento accaduto l’8 ottobre 2011 (si veda pure l’allegato al doc. A 3: “(…). Visto che si tratta di un
caso già chiuso con esborsi relativamente limitati, lascerei una nota nel
dossier di rivalutare in caso di ricadute ma adesso lascerei perdere.”).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su
opposizione impugnata è annullata.
§§ È
accertato che l’infortunio dell’8 ottobre 2011 occorso a RI 1 è di competenza
della CO 1.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà
all’assicurato l’importo di fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti