35.2015.103
Manovale cade da tetto (2,5-3 metri) e riporta una paraplegia incompleta senso motorio al di sotto di L1. Rettamente attribuita rendita del 48%, assegno grandi invalidi di grado leggero e IMI 70%
4 marzo 2016Italiano41 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.103
LG/sc
Lugano
4 marzo 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 settembre 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 19 agosto 2015 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 9 agosto 2010 RI 1,
nato nel 1966, dipendente della __________, in qualità di manovale, mentre
stava riparando il tetto di un rustico in __________ è caduto da un’altezza di
circa 2,5-3 metri (cfr. doc. 1, 36).
Egli ha riportato, secondo
il referto del 10 novembre 2010 del Centro __________ di __________, una
paraplegia incompleta senso motorio al di sotto di L1 (ASIA C) su una frattura
della vertebra toracica 12 (doc. 37).
L’Istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. A margine della visita medica
di chiusura del 18 febbraio / 8 marzo 2013, l’CO 1 con scritto del 25 marzo
2013 ha comunicato all’assicurato la sospensione delle prestazioni (indennità
giornaliera), a decorrere dal 1° maggio 2013, ritenuto che dalla continuazione
della cura medica non sono più da attendersi sostanziali miglioramenti (doc.
252).
1.3. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione del 15 luglio 2013 l’Istituto
assicuratore ha attribuito all’assicurato una rendita d’invalidità del 51%, a
far tempo dal 1° maggio 2013, un assegno per grandi invalidi (AGI) di grado
leggero di fr. 692.-- mensili dal 29 gennaio 2011 e un’indennità per
menomazione dell’integrità (IMI) del 70% (doc. 276).
A seguito dell’opposizione
interposta dal sindacato __________ (doc. 279) e in seguito dall’avv. RA 1
(doc. 294, 305), l’CO 1 ha predisposto ulteriori accertamenti e in data 19
agosto 2015 ha attribuito all’assicurato una rendita d’invalidità del 48%, a
far tempo dal 1° maggio 2013, un assegno per grandi invalidi (AGI) di grado
esiguo e un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 70% (doc. 424).
1.4. Con tempestivo ricorso del 22
settembre 2015 RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto
l’annullamento della decisione dell’CO 1 e il riconoscimento per l’evento
infortunistico del 9 agosto 2010 delle prestazioni LAINF per incapacità
lavorativa del 100%, le spese delle cure mediche, una rendita d’invalidità del
100%, un AGI almeno di grado medio e un’indennità per menomazione
dell’integrità del 100% (cfr. doc. I).
L’insorgente ha contestato
la valutazione medica dell’amministrazione che ritiene ripristinata la capacità
lavorativa dell’assicurato. Sulla base dei referti dei medici curanti (Dr. __________)
e del “tentativo di accertamento lavorativo” svolto presso il __________
di __________, secondo l’avv. RA 1, RI 1 “presenta in modo continuativo una
incapacità lavorativa totale”. Anche una riformazione professionale, vista
l’età, i limiti scolastici e fisici, è da escludere (doc. I, pag. 7).
Dal profilo psichiatrico,
il ricorrente – sulla base dei referti del Dr. __________ e della Dr.ssa __________
– ha fatto valere un peggioramento e una cronicizzazione del danno psichico
(cfr. doc. I, pag. 8).
Per quanto riguarda
l’assegno grandi invalidi, a mente dell’avv. RA 1 si giustifica il
riconoscimento di un assegno grandi invalidi almeno di grado medio, in quanto
l’assicurato necessita quotidianamente dell’aiuto di terzi per la maggior parte
degli atti ordinari della vita (cfr. doc. I, pag. 9).
L’insorgente ha contestato
anche la percentuale di IMI. Secondo il patrocinatore dell’assicurato si
giustifica un’IMI del 100%. Già solo per la paraplegia l’Ordinanza della Lainf
prevede un grado del 90% e non è ancora stato considerato il danno psichiatrico
e tutte le menomazioni che si aggiungono alla lesione vertebrale (cfr. doc. I,
pag. 9).
1.5. Nella risposta
del 14 ottobre 2015 l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.6. Il 23 novembre 2015 l’avv. RA
1 si è riconfermato nelle proprie argomentazioni ricorsuali, in particolare
riguardo il peggioramento sia fisico che psichico e le contestazioni delle
valutazioni dei medici dell’CO 1 (Dr. __________, Dr.ssa __________ e Dr. __________).
Il ricorrente ha quindi rilevato che l’assicurazione AI, al termine degli
accertamenti, ha attribuito un grado d’invalidità del 100%. Egli ha poi
prodotto un referto datato 8 novembre 2015 del Dr. __________ (doc. VII).
Il doc. VIII e gli
allegati sono stati inviati, per osservazioni, all’avv. RA 2 dell’CO 1 (doc.
VIII).
1.7. Il 3 dicembre 2015 l’avv. RA
2 si è riconfermato appieno nelle proprie allegazioni e domande rilevando che
l’attribuzione di una rendita AI “non significa automaticamente (…) che vi
siano i presupposti per attribuirgli quanto egli indebitamente pretende”
(doc. IX).
Il doc. IX è stato inviato
all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. X).
2.1. Oggetto
della lite è l’entità della rendita d’invalidità, dell’IMI e dell’AGI spettanti
all’assicurato.
Giusta
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una
sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss.,
ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8
cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase
LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti
di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da
parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il
reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato
che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa
pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la
giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al
guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti
si veda pure la DTF 130 V 343.
Due
sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra
il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.2. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta
al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato
e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra
nell'esplicare determinate funzioni.
Il
medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo
2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I
due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il
TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un
rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se
l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo
lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno
1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato
del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente
stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La
misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va
valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze
personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione
professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenze linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA
del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.
28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età
l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la
diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età
avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che
potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute
della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella
causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per
modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se
particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr.
RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.3
Nella concreta evenienza,
dalle carte processuali si evince che, per chiarire la questione della capacità/esigibilità
lavorativa, l’Istituto assicuratore si è basato - per l’aspetto fisico - sul
rapporto di visita medica di chiusura del 18 febbraio 2013 (doc. 246) e il
complemento dell’8 marzo 2013 (doc. 251a) del Dr. __________, spec. FMH in
chirurgia generale e della mano, il quale ha posto la seguente diagnosi:
" Paraplegia
incompleta sensomotorica a partire da L1 (ASIA dapprima C ora D) su frattura
vertebrale toracica 12 su infortunio del 09.08.2010, stabilizzazione il
12.08.2010
a __________. Fenomeni disregolativi autonomi.
Sindrome da impingement alla spalla destra, vedasi sopra la
descrizione dell’esame artro-MRI di questa articolazione del 27.01.2011. Nessuna
lesione della cuffia rotatoria. Sbilanciamento muscolare con sovraccarico dei
muscoli tricipite e latissimo del dorso. Esiti da infiltrazione diagnostica
articolazione acromioclavicolare.
Rialzamento del diaframma destro di genesi non chiara. Dolori
lombari lombosacrali e coccigei, stato dopo diversi blocchi al lato destro”
(doc. 246).
Il Dr. __________ ha
quindi indicato che la precedente attività lavorativa di manovale edile non è
più chiaramente esigibile, ma tenendo conto della paraplegia sotto L1 su
frattura della vertebra toracica 12, la capacità lavorativa nella misura
massima possibile a partire dal 4 marzo 2013 è la seguente:
" sollevare
e portare pesi: molto leggeri fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi senza
Iimitazione, oltre questa misura mai. Può sollevare oltre all'altezza del petto
pesi fino a 5 kg e non oltre. Maneggio di attrezzi solo leggeri e di precisione.
Mai maneggio di attrezzi medi
pesante, lavoro manovale rozzo molto pesante. Non problemi di
rotazione delle due mani.
Posizione e mobilità: lavori sopra la testa non possibili,
rotazione del tronco da seduto, posizione seduta/inclinata in avanti molto
spesso, posizione in piedi/inclinata in avanti mai, posizione inginocchiata e
di flessione delle ginocchia mai. Posizione di lunga durata
seduto senza limitazioni in piedi mai. Spostamento non possibile.
Non può salire sulle scaIe né su scale a pioli. Uso delle due mani con le
limitazioni summenzionate. Assicurato che riesce a fare solo qualche passo con
ausilio di stampelle, altrimenti su sedia a rotelle.
Previsti lavori di tipo sedentario con altre possibilità limitate”
(doc. 246).
Nel successivo
apprezzamento dell’8 marzo 2013 il Dr. __________, prendendo in considerazione
anche la valutazione psichiatrica del 18 febbraio 2013, ha così concluso:
" (…)
Per quanto riguarda l'esigibilità lavorativa si prevede una
giornata lavorativa ridotta a 6 ore durante l'intera giornata naturalmente in
posizione sedentaria, possibilmente con lunga pausa sul mezzogiorno, tale da
permettere all'assicurato di sdraiarsi e per le cure della sua persona. Questo
in aggiunta e a parziale correzione dell'esigibilità espressa sul mio rapporto
di visita medica sopramenzionato. Attività lavorativa da svolgersi da seduto,
talvolta
con posizione inclinata in avanti. Si concedono tre cicli annui di
fisioterapia incluso e in modo particolare piscina in regime di half
day-hospital, questo per il primo anno dopo l'attribuzione della rendita,
situazione poi da rivalutarsi di anno in anno a dipendenza del decorso. Per
quanto riguarda i dolori lombari/ lombosacrali e coccigei in stato dopo diversi
blocchi al lato destro, si prevede rivalutazione dai colleghi del Centro di
medicina e terapia del dolore della Clinica di __________, dove l'assicurato è
già conosciuto. Rivalutazione in questo punto di vista sulla base delle
necessità future dell'assicurato.” (doc. 251a).
Dal punto di vista
psichico l’assicurato è stato valutato dal Dr. __________, spec. FMH in
psichiatria e psicoterapia, il quale a margine della visita del 18 febbraio
2013.
ha posto la diagnosi di “Sindrome depressiva ricorrente, episodio
attuale di lieve gravità con sintomi biologici (F33.01) in relazione causale
naturale con l’evento infortunistico del 09.08.2010” (doc. 249).
Secondo lo specialista,
dal punto di vista medico-psichiatrico sarebbe proponibile qualsiasi misura di
riformazione professionale confacente alle sue limitazioni fisiche e al suo
livello scolastico ed intellettivo (doc. 249).
In sede di opposizione
alla decisione del 15 luglio 2013 l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha
prodotto nuova documentazione medica, in particolare lo scritto del 18 ottobre
2013.
del Dr. __________ e quello del 4 novembre 2013 della Dr.ssa __________
(doc. 294).
Il Dr. __________, medico
generalista, ha contestato la capacità dell’assicurato di svolgere un’attività
per sei ore al giorno. A suo parere, visti i dolori alla colonna vertebrale, la
necessità di frequenti pause e la fragilità psichica, non è possibile – secondo
il medico curante – la presenza sul posto di lavoro per più di 4 ore al giorno
(doc. 294 e allegato).
Da parte sua, la Dr.ssa __________
– sulla base anche della valutazione neuropsicologica dello psicologo __________
– ha diagnosticato un “episodio depressivo grave senza sintomi psicotici
(ICD-10:F32.2)”. Secondo la psichiatra, il paziente da inizio settembre
presenta un peggioramento dello stato psichico, pertanto dal profilo della
capacità lavorativa persiste un’incapacità totale per un’attività di scopo
lucrativo e dunque a breve-medio termine “non è esigibile una attività di
scopo lucrativo, semplice, ridotta a 6 ore al giorno” (doc. 294 e
allegato).
L’CO 1 ha sottoposto il
referto della Dr.ssa __________ e quello dello psicologo __________ al Dr. __________,
il quale nell’apprezzamento medico del 9 dicembre 2013 ha concluso come segue:
" Paragonando
quanto descritto dallo psicologo Sacco e dalla dott.ssa Salari nella loro
recente presa di posizione, non risultano complessivamente, dei peggioramenti
significativi rispetto a quanto da loro già rilevato prima del mio esame
psichiatrico del 18.02.2013 . In questo senso ritengo che non ci siano degli
elementi clinici nuovi atti a invalidare le conclusioni antecedentemente
espresse (vedi rapporto del 25.02.2013).” (doc. 298).
L’Istituto assicuratore ha
quindi interpellato anche il Dr. __________ in merito alle conclusioni del Dr. __________.
Il medico __________ in data 2 gennaio 2014 si è così espresso.
" Complessivamente,
sia dal punto di vista ortopedico, neurologico che psichiatrico, si conferma
quanto già affermato sul rapporto di visita medica di chiusura del 18.02.2013
(dott. __________) e sull’apprezzamento medico sempre del sottoscritto del
08.03.2013
Questo sia per quanto riguarda l’attività lavorativa in base
all’esigibilità lavorativa espressa e nella misura massima possibile dal
4.3
” (doc. 300).
Successivamente l’CO 1 ha
fatto esperire una nuova valutazione bidisciplinare (ortopedica e psichiatria).
Dal punto di vista
ortopedico l’amministrazione ha interpellato il Dr. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica e traumatologia, il quale nell’apprezzamento del 12
settembre 2014 si è così espresso:
“(…)
Aus orthopädisch-chirurgischer Sicht ist die
Fraktur geheilt und die Spondylodese stabil. Damit ist eine ganztätige sitzende
Tätigkeit, wie sie der Kreisarzt am 18.02.2013 beschrieben hatte, medizinisch
nachvollziehbar möglich. Richtigerweise
beschreibt der Kreisarzt auch eine klare Limitierung der Rotationsbewegungen.
Medizinisch nachvollziehbar ist auch, dass Úber-Kopfarbeiten unzumutbar
sind, weil diese Körperhaltung eine übermässige
Reklination der Wirbelsäule erfordern würde, was mit der Spondylodese am
thorako-lumbalen Úbergang nicht realisierbar wäre.
Die übrigen beschriebenen Unzumutbarkeiten wie
Gehen, Treppensteigen, Leitern besteigen, etc. ergeben sich logischerweise aus
der inkompletten Paraplegie. Auch die Limitierung der Gewichte ist eine
logische Konsequenz der Lähmungen der unteren Extremitäten. Zusätzlich hat der
Kreisarzt auch die Schulterschmerzen berücksichtigt und das Heben von Lasten
über die Brusthöhe als unzumutbar beschrieben.
Richtigerweise beschreibt er eine sitzende
Tätigkeit mit leichten Geräten oder Präzisionsgeräten aber ohne grobe oder
schwere Arbeitsgeräte. Die körperlichen Untersuchungsbefunde der kreisärztlichen
Abschlussuntersuchung, die das Zumutbarkeitsprofil begründen, korrelieren auch
mit den Befunden wie sie das Schweizerische Paraplegikerzentrum Nottwil erhoben
hatte.
Bei der beschriebenen, rein sitzenden Tätigkeit
müssen aus paraplegiologischen Gründen die folgenden zeitlichen Einschränkungen
beachtet werden: Zusätzlich zu den gesetzlich vorgesehenen Pausen sind zwei Mal
pro Arbeitstag je 30 Minuten zusätzliche Ruhepausen notwendig. Auch
beanspruchen die Blasenentleerung durch Selbstkatheterisierung und der
Mehraufwand für die hygienischen Verrichtungen bei einem Paraplegiker zusätzlich
3.
mal 20 Minuten pro Arbeitstag. Somit ist ein ganztägiger Arbeits- Einsatz in
sitzender Tätigkeit um insgesamt 2 Stunden eingeschrankt.” (doc. 313).
Per quanto riguarda invece
l’aspetto psichiatrico, l’CO 1 ha sottoposto il caso alla Dr.ssa __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, la quale – a margine dell’esame del 3
giugno 2015 – ha posto la diagnosi di “Sindrome ansioso-depressiva (ICD-10
F41.2)” e così concluso la propria valutazione:
" (…)
All'occasione della visita in __________ effettuata dal Dr. __________,
psichiatra, il 18.02.2013 è stata posta la diagnosi di Sindrome depressiva
ricorrente, episodio attuale di lieve gravità con sintomi biologici (F33.01) in
relazione causale e naturale con l'evento infortunistico del 09.08.2010. Nel
rapporto non si evince il motivo perché è stata posta una simile diagnosi, che
presume la presenza di almeno due episodi depressivi distinti. Da quanto
riferito dall'assicurato all"occasione della visita attuale in Agenzia
egli dal 2013 ha un disagio psichico continuo caratterizzato da disturbi della
memoria e della concentrazione, "brutti pensieri, disturbi del sonno, un
umore deflesso e anedonia. È stufo di tutto, si arrabbia facilmente e tratta
male la moglie. L'esame clinico attuale ha evidenziato,
come già nel febbraio 2013, un umore leggermente deflesso,
preoccupazioni per il futuro ed un'energia vitale conservata. Come allora non
erano presenti deficit cognitivi di rilevanza clinica,
segni di stanchezza mentale, idee a sfondo depressivo di tipo
melanconico o sensi di colpa o di rimorso. Il quadro clinico è inquadrabile con
una diagnosi di Sindrome ansioso-depressiva (ICD-10 F41.2). Come
diagnosi differenziale si potrebbe considerare quella di un Episodio
depressivo di lieve gravità (ICD-10 F32.O).
Il quadro psicopatologico è causato dal fatto, che
I"assicurato fondamentalmente non riesce ad accettare la sua disabilità ed
in questo senso è da mettere in relazione causale naturale con l'infortunio del
09.08.2010
Dal lato psichiatrico non sussiste un"incapacità lavorativa,
anzi una misura riabilitativa in campo Iavorativa sarebbe indicata e
contribuirebbe a migliorare la qualità di vita dell'assicurato” (doc. 417).
Globalmente quindi i due
specialisti (Dr. __________ e Dr.ssa __________) hanno ribadito l’esigibilità
lavorativa dell’assicurato sull’intera giornata in attività sedentaria, nei
limiti indicati, con una riduzione di due ore:
" (…)
Am 12.09.2014 erfolgte die ausführliche orthopädisch-chirurgische
Beurteilung. Am 03.06.2015 wurde der Sachverhalt aus
psychiatrischer Sicht beurteilt. Am 18.06.2015 fand eine Konsenskonferenz am
Hauptsitz der CO 1 statt. Aus psychiatrischer Sicht besteht keine Einschränkung
der Arbeitsfähigkeit.
Aus somatischer, orthopädisch-chirurgischer Sicht
ist bei geheilter Fraktur und Spondylodese eine ganztägige sitzende Tätigkeit
realisierbar. Die weiteren Einschränkungen ergeben sich
aus der inkompletten Paraplegie. In Anbetracht dieser
Unfallfolge sind zusätzlich zu den gesetzlich vorgesehenen Pausen
zweitens-bedingte Unterbrechungen der Arbeit notwendig, insbesondere auch
für die aufwendigere Blasenentleerung durch
Selbstkatheterisierung. Insgesamt ist daher der ganztägige Arbeitseinsatz in
sitzender Tätigkeit, unter Berücksichtigung des Zumutbarkeitsprofils, um
insgesamt zwei Stunden eingeschränkt” (doc. 420, la
sottolineatura è del redattore).
2.4
Secondo la giurisprudenza, il
giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i
mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la
documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto
sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra
loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle
prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto
che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia
completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga
conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in
piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto
medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella DTF
125.
V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la
nostra Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore
probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel
che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni
all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore
probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare
della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353,
consid. 3b/bb).
In una
sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio
alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle
conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal
principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha
dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a
mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni
all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di
prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici
curanti.
2.5
Chiamato a
pronunciarsi nella concreta evenienza, il TCA non ha validi motivi per
scostarsi dalla valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dai medici
dell’CO 1 Dr. __________, Dr.ssa __________ e dal Dr. __________ (cfr. doc. 159).
Contrariamente a quanto
sostenuto dall’insorgente, il TCA ritiene che le conclusioni degli specialisti
interpellati dall’ammininistrazione soddisfino tutti i criteri posti dalla
giurisprudenza affinché possa essere attribuito pieno valore probatorio a una
valutazione medica (cfr. consid. 2.4.).
Le certificazioni cui fa
riferimento l’insorgente nel proprio ricorso non permettono una diversa
valutazione della fattispecie, sia dal profilo somatico che psichiatrico.
I referti della
Dr.ssa __________, in particolare quelli del 4 novembre 2013 e del 5 marzo 2015
sono antecedenti alla valutazione della Dr.ssa __________ del 24 giugno 2015, che
peraltro ne ha tenuto conto ampiamente nella propria valutazione (doc. 420,
pag. 2 e 3). La specialista dell’CO 1 è giunta alla conclusione che
l’assicurato soffre di una Sindrome ansioso-depressiva (ICD-10
F41.2) e, come diagnosi differenziale, di un Episodio depressivo di
lieve gravità (ICD-10 F32.O). Secondo la Dr.ssa __________ non sussiste un’incapacità
lavorativa, anzi una misura riabilitativa in campo Iavorativo sarebbe indicata
e contribuirebbe a migliorare la qualità di vita dell'assicurato (doc. 417).
La valutazione della
Dr.ssa __________ non apporta nuovi elementi oggettivi ignorati dalla Dr.ssa __________
e va quindi intesa nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che
le patologie dell’interessato hanno sulla sua capacità di lavoro.
Medesimo
discorso anche per la successiva certificazione del 27 luglio 2015 del Dr. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, del Centro terapia cognitiva
comportamentale della Dr.ssa __________, in cui viene ribadita la diagnosi di “Episodio
depressivo grave, senza sintomi psicotici (ICD10; F32.2)” cui è stata
aggiunta “Modificazioni durature della personalità non attribuibili a danno
o malattia cerebrale (ICD10; F62)” (doc. D).
Il medico
curante tuttavia non mette in evidenza nuovi elementi che non sono già stati
esaminati nelle precedenti valutazioni dell’amministrazione e fa sostanzialmente
riferimento ai precedenti referti psichiatrici della Dr.ssa __________ (doc.
D).
Anche dal profilo somatico,
questa Corte non intravvede ragioni per scostarsi dalle conclusioni del medico
di circondario Dr. __________, confermate dal Dr. __________.
Lo scritto del 18 ottobre 2013
del Dr. __________, peraltro non specialista nella materia che qui ci occupa,
non scalfisce le conclusioni cui sono giunti gli specialisti dell’CO 1 (doc.
294.
e allegato).
Medesimo discorso anche per la
lettera dell’8 novembre 2015 del Dr. __________, spec. FMH in medicina interna
generale, il quale ha indicato di non concordare con le conclusioni dell’CO 1
ritenendo il paziente non in grado di essere reinserito professionalmente e
riqualificato in altra professione (doc. H).
Il medico curante ha tuttavia
espresso una propria opinione, senza fornire elementi medici oggettivi che
consentono una diversa valutazione del caso.
Al riguardo giova
ricordare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che le
certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7
dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di
prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo
paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124
I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; STFA del 10
ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales,
in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Per
quanto riguarda l’argomentazione dell’avv. RA 1, secondo cui le valutazioni del
Dr. __________ sono basate “solo sugli atti e senza una visita e valutazione
globale dell’assicurato” (cfr. doc.VII, pag. 3), va ricordato che secondo l’Alta Corte i pareri redatti dai medici dell’CO 1 hanno pieno valore
probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti,
dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre
1998.
nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U
49/95).
Nella decisione su
opposizione l’CO 1 – per corroborare le proprie conclusioni – fa poi
riferimento al referto del 12 maggio 2015 del Dr. __________ del Centro __________
di __________, in cui viene evidenziato solo un peggioramento a livello della
muscolatura delle gambe (“Aus medizinisch-paraplegiologischer Sicht zeigte
sich bei gleich bleibendem neurologischem Untersuchungsstatus eine
Verschlechterung der Muskelkraftgrade der Beine”) (doc. 362) e allo scritto
del 29 luglio 2015 in cui il Dr. __________ dell’Ospedale __________ di __________
ha sottolineato come RI 1 sembri gestire “in modo discretamente buono la
sintomatologia algica” e non appaia desideroso di nuovi rimedi invasivi
(doc. 422).
Per quanto riguarda
infine, la decisione del 29 settembre 2015 dell’assicurazione invalidità che ha
attribuito all’assicurato una rendita intera (grado 100%) dal 1° agosto 2011,
va sottolineato che la recente giurisprudenza federale ha ancora stabilito che,
l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla valutazione
dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni (cfr. STF 9C_529/2010
del 24 gennaio 2011; DTF 133 V 549 consid. 6).
In esito a tutto ciò,
occorre concludere che il ricorrente sarebbe in grado di svolgere un’attività
lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute
infortunistico indicate dagli specialisti dell’CO 1.
2.6
Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla
salute infortunistico.
2.6.1
Quanto al reddito da
valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente,
senza il danno alla salute RI 1, quale manovale edile, nel
2013.
avrebbe realizzato un reddito annuo di fr. 68'732.-- (doc. 263).
Questo
dato, non contestato (doc. I), e desunto dalle informazioni fornite
direttamente dal datore di lavoro, può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.
2.6.2
Per
quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75
seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
Nella
seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché
il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei
salari DPL.
In
quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno
cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero
totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta
Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
In
una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con
sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta
la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il
valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è
di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella
sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha
ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La
questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui
la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno
effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico
usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi
della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le
ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo
parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la
soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di
parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,
nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono
giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una
deduzione per circostanze personali e professionali.
2.6.3
Dalle tavole processuali risulta
che l’amministrazione ha quantificato in fr. 65'633.34 il reddito da invalido,
applicando la Tabella TA 1 2012, livello di qualifica 1, aggiornato al 2013, e
operando successivamente una riduzione del tempo di lavoro del 28.06% (30 ore
alla settimana invece di 41.7) e del 25% a titolo di deduzione sociale,
giungendo così all’importo di fr. 35'412.-- (doc. 263 e 424).
Conformemente
alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per
la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati
statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.
Utilizzando
i dati forniti da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2012 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5’210.--.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in
La Vie économique, 6-2013, p. 90) esso ammonta a fr. 5'431.42
mensili oppure a fr. 65'177.10 per l'intero anno (fr. 5'431.42 x 12).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2013 un reddito
annuo di fr. 65'633.34.
L’assicurato, quale manovale
edile avrebbe realizzato nel 2013 un reddito annuo di fr. 68'732.--
per un’occupazione a tempo pieno. Tale reddito si situa sotto la media
dei salari per un'attività equivalente (cioè fr. 68'778.81; cfr. Tabella TA1
2012, p.to 41-43 “Costruzioni”, livello di qualifica 4: fr. 5’310.--
riportato su 41.7 ore/settimana = fr. 5'535.67 x 12 mesi = fr. 66'428.10 e
aggiornato al 2013 (cfr. doc. 263).
Nel caso in esame, in considerazione di una differenza del 0,068%,
non sono realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido
in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF 8C_652/2008 dell'8 maggio
2009.
In
ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le
circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere
ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella
concreta evenienza, l’Istituto assicuratore ha operato la decurtazione massima del
25% sul reddito statistico da invalido (doc. 408, 409).
Tenuto
conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali
nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF
137.
V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una
decurtazione del 25%, l’Istituto assicuratore non abbia abusato del proprio
potere di apprezzamento.
Il
reddito da invalido di fr. 65'633.34, ritenuta un’esigibilità dal profilo
medico del 71.94% e tenuto conto di una decurtazione del 25%, ammonta dunque a
fr. 35'412.--.
Il
grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 35'412.--
al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto
l’infortunio, e cioè fr. 68'732.-- (cfr. consid. 2.6.1.) – risulta del 48,4%, arrotondato al 48% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V
121.
consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).
Visto che, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha
riconosciuto a RI 1 una rendita di invalidità proprio del 48%, il suo ricorso
deve essere respinto anche su questo punto.
2.7
Diritto all’indennità per
menomazione all’integrità
2.7.1
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.7.2
L'art.
36.
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità
giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole
se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In
questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed
anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La
parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.7.3
Giusta
l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive
contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se
più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni
sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo
(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si
prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel
caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.7.4
L’INSAI
ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che
integrano quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.
221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
2.7.5
L’assicuratore
LAINF resistente, sentito il parere del proprio medico __________ Dr. __________
ha attribuito al ricorrente un’IMI del 70% (cfr. doc. 276, 424).
In
occasione della visita medica di chiusura del 18 febbraio 2013, il Dr. __________,
spec. FMH in chirurgia generale e della mano, ha espresso la seguente
valutazione:
“(…)
1.
Reperti
Paraplegia incompleta sensomotorica a partire da L1
(ASIA dapprima C ora D) su frattura vertebrale toracica 12 su infortunio del
09.08
, stabilizzazione il 12.08.2010 a __________. Fenomeni disregolativi
autonomi.
Sindrome da impingement alla spalla destra, esame MRI
descritto nel rapporto principale. Nessuna lesione della cuffia rotatoria.
Sbilanciamento muscolare con sovraccarico dei muscoli tricipite e latissismo
del dorso. Esiti da infiltrazione diagnostica articolazione acromioclavicolare.
Rialzamento del diaframma destro di genesi non chiara.
Dolori lombari lombosacrali e coccigei, stato dopo
diversi blocchi al lato destro.
2.
Valutazione del danno all'integrità
70%
3.
Motivazione
Valutazione della tabella 21 del manuale per
attribuzione di menomazione d’integrità fisica, si tratta presso il nostro
assicurato di una paraplegia incompleta tipo ASIA D a partire da L1 dopo
frattura della vertebra toracica Th12. Questa situazione dà diritto secondo il
punto D/b ad una IMI appunto del 70%” (doc. 246a).
Con
la propria impugnativa, l’insorgente non ha ritenuto idonea l’IMI del 70%, in
quanto “già solo per la paraplegia l’allegato 3 dell’Ordinanza alla Lainf
prevede un grado del 90%. Inoltre la decisione impugnata non ha considerato il
grave danno psichiatrico dell’assicurato e tutte le menomazioni che si
aggiungono alla sola lesione vertebrale e che privano di una vita familiare e
coniugale normale il sign RI 1” (doc. I, pag. 9)
L’avv.
RA 1 ha quindi postulato un’IMI del 100% (cfr. doc. I, pag. 10).
Nel caso di specie, le argomentazioni del ricorrente non possono essere
condivise. La richiesta di un’IMI del 100%
non è infatti sostenuta da alcun argomento medico-scientifico pertinente.
Da
un lato, la tabella 21 del manuale per attribuzione di menomazione
d’integrità fisica per una paraplegia incompleta tipo ASIA D prevede
effettivamente un’IMI massima del 70%. Dall’altro, per quanto riguarda la patologia
psichiatrica il Dr. __________ nella valutazione a margine dell’esame del 18
febbraio 2013 aveva indicato di non potersi ancora pronunciare sull’entità
dell’IMI per i disturbi psichici “considerato che gli stessi possonon subire
sei cambiamenti anche a distanza di 5-6- anni da un evento infortunistico”.
Egli ha poi aggiunto che in via provvisoria, si può affermare che i lievi disturbi
psichici sono già compresi nell’IMI riconosciuta per motivi organici (doc.
250). Circostanza questa evidenziata anche dal Dr. __________
nell’apprezzamento dell’8 marzo 2013 (cfr. doc. 251a, pag. 2)
Nella decisione su
opposizione e in sede di risposta l’avv. RA 2 ha comunque indicato che nel
corso dell’estate 2016 l’CO 1 riesaminerà la situazione e rilascerà una decisione
formale impugnabile (cfr. risposta del 14 ottobre 2015, doc. III).
In
conclusione, la decisione su opposizione impugnata merita tutela anche nella
misura in cui all’insorgente è stata attribuita un’IMI del 70%.
2.8
Il TCA è ora
chiamato a stabilire se l’CO 1 ha correttamente o meno ritenuto RI 1 grande invalido di grado esiguo.
Ai sensi dell’art.
26.
LAINF in caso di grande invalidità (art. 9 LPGA), l'assicurato ha
diritto all'assegno per grandi invalidi.
Secondo
l’art. 9 LPGA è considerato grande invalido colui, che a causa di un danno alla
salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza
personale per compiere gli atti ordinari della vita. La giurisprudenza ha
precisato che l’aiuto di cui abbisogna l’assicurato può essere inteso sia come
aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell’assicurato durante il
compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la
persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto
senza l’espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico
dell’assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; cfr. DTF 133 V 463; STF 8 C
479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).
Gli atti ordinari della
vita sono i seguenti (cfr. DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid.
2.
):
- vestirsi/svestirsi
-
alzarsi/sedersi/coricarsi
- mangiare
- provvedere all'igiene
personale
- andare al gabinetto
- spostarsi (in casa e
all'esterno) e stabilire contatti.
L'art. 38 OAINF distingue
tre gradi di grande invalidità:
- il grado elevato,
quando il grande invalido "necessita dell'aiuto regolare e
notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita" e
"il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza
personale";
- il grado medio,
quando il grande invalido, anche se munito di mezzi ausiliari,
"necessita di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior
parte degli atti ordinari della vita" oppure "di
aiuto regolare e considerevole di terzi per compiere almeno
due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza
personale permanente";
- il grado esiguo,
quando il grande invalido, anche se munito di mezzi ausiliari, necessita,
"in modo regolare e considerevole dell'aiuto di terzi per compiere
almeno due atti ordinari della vita", oppure "di
sorveglianza personale permanente", oppure "in
modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste
dalla sua infermità" oppure ancora se "a causa di un grave
danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, l'assicurato
può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solo grazie
a servizi regolare e considerevoli di terzi".
Il diritto all’assegno per
grandi invalidi previsto dall’assicurazione contro gli infortuni va valutato
secondo gli stessi criteri validi nell’assicurazione per l’invalidità e in
quella per la vecchiaia e i superstiti (cfr. DTF 127 V 115, consid. 1d; SVR
2004.
AHV 19, p. 61, consid. 1.2; STFA del 25 aprile 2005 nella causa M., U 442/04,
consid. 1).
2.9
Nella
presente fattispecie non vi sono ragioni per scostarsi dalla valutazione
dell’Istituto assicuratore.
Il ricorrente ha postulato
un assegno per grandi invalidi di grado medio senza tuttavia fornire elementi
oggettivi per non ritenere corretta la valutazione dell’CO 1.
Questa Corte non può
dunque che confermare l’erogazione di un assegno per grandi invalidi di grado
esiguo, a far tempo dal 29 gennaio 2011.
Anche su questo punto,
dunque, il ricorso non merita accoglimento.
Alla luce di quanto
precede, la decisione su opposizione del 19 agosto 2015 dell’CO 1 merita di
essere confermata in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti