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Decisione

35.2015.103

Manovale cade da tetto (2,5-3 metri) e riporta una paraplegia incompleta senso motorio al di sotto di L1. Rettamente attribuita rendita del 48%, assegno grandi invalidi di grado leggero e IMI 70%

4 marzo 2016Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

I

due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il

TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un

rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se

l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo

lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno

1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato

del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente

stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La

misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va

valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze

personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione

professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenze linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età

l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la

diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età

avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che

potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute

della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si

sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella

causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per

modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se

particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr.

RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.3

Nella concreta evenienza,

dalle carte processuali si evince che, per chiarire la questione della capacità/esigibilità

lavorativa, l’Istituto assicuratore si è basato - per l’aspetto fisico - sul

rapporto di visita medica di chiusura del 18 febbraio 2013 (doc. 246) e il

complemento dell’8 marzo 2013 (doc. 251a) del Dr. __________, spec. FMH in

chirurgia generale e della mano, il quale ha posto la seguente diagnosi:

" Paraplegia

incompleta sensomotorica a partire da L1 (ASIA dapprima C ora D) su frattura

vertebrale toracica 12 su infortunio del 09.08.2010, stabilizzazione il

12.08.2010

a __________. Fenomeni disregolativi autonomi.

Sindrome da impingement alla spalla destra, vedasi sopra la

descrizione dell’esame artro-MRI di questa articolazione del 27.01.2011. Nessuna

lesione della cuffia rotatoria. Sbilanciamento muscolare con sovraccarico dei

muscoli tricipite e latissimo del dorso. Esiti da infiltrazione diagnostica

articolazione acromioclavicolare.

Rialzamento del diaframma destro di genesi non chiara. Dolori

lombari lombosacrali e coccigei, stato dopo diversi blocchi al lato destro”

(doc. 246).

Il Dr. __________ ha

quindi indicato che la precedente attività lavorativa di manovale edile non è

più chiaramente esigibile, ma tenendo conto della paraplegia sotto L1 su

frattura della vertebra toracica 12, la capacità lavorativa nella misura

massima possibile a partire dal 4 marzo 2013 è la seguente:

" sollevare

e portare pesi: molto leggeri fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi senza

Iimitazione, oltre questa misura mai. Può sollevare oltre all'altezza del petto

pesi fino a 5 kg e non oltre. Maneggio di attrezzi solo leggeri e di precisione.

Mai maneggio di attrezzi medi

pesante, lavoro manovale rozzo molto pesante. Non problemi di

rotazione delle due mani.

Posizione e mobilità: lavori sopra la testa non possibili,

rotazione del tronco da seduto, posizione seduta/inclinata in avanti molto

spesso, posizione in piedi/inclinata in avanti mai, posizione inginocchiata e

di flessione delle ginocchia mai. Posizione di lunga durata

seduto senza limitazioni in piedi mai. Spostamento non possibile.

Non può salire sulle scaIe né su scale a pioli. Uso delle due mani con le

limitazioni summenzionate. Assicurato che riesce a fare solo qualche passo con

ausilio di stampelle, altrimenti su sedia a rotelle.

Previsti lavori di tipo sedentario con altre possibilità limitate”

(doc. 246).

Nel successivo

apprezzamento dell’8 marzo 2013 il Dr. __________, prendendo in considerazione

anche la valutazione psichiatrica del 18 febbraio 2013, ha così concluso:

" (…)

Per quanto riguarda l'esigibilità lavorativa si prevede una

giornata lavorativa ridotta a 6 ore durante l'intera giornata naturalmente in

posizione sedentaria, possibilmente con lunga pausa sul mezzogiorno, tale da

permettere all'assicurato di sdraiarsi e per le cure della sua persona. Questo

in aggiunta e a parziale correzione dell'esigibilità espressa sul mio rapporto

di visita medica sopramenzionato. Attività lavorativa da svolgersi da seduto,

talvolta

con posizione inclinata in avanti. Si concedono tre cicli annui di

fisioterapia incluso e in modo particolare piscina in regime di half

day-hospital, questo per il primo anno dopo l'attribuzione della rendita,

situazione poi da rivalutarsi di anno in anno a dipendenza del decorso. Per

quanto riguarda i dolori lombari/ lombosacrali e coccigei in stato dopo diversi

blocchi al lato destro, si prevede rivalutazione dai colleghi del Centro di

medicina e terapia del dolore della Clinica di __________, dove l'assicurato è

già conosciuto. Rivalutazione in questo punto di vista sulla base delle

necessità future dell'assicurato.” (doc. 251a).

Dal punto di vista

psichico l’assicurato è stato valutato dal Dr. __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia, il quale a margine della visita del 18 febbraio

2013.

ha posto la diagnosi di “Sindrome depressiva ricorrente, episodio

attuale di lieve gravità con sintomi biologici (F33.01) in relazione causale

naturale con l’evento infortunistico del 09.08.2010” (doc. 249).

Secondo lo specialista,

dal punto di vista medico-psichiatrico sarebbe proponibile qualsiasi misura di

riformazione professionale confacente alle sue limitazioni fisiche e al suo

livello scolastico ed intellettivo (doc. 249).

In sede di opposizione

alla decisione del 15 luglio 2013 l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha

prodotto nuova documentazione medica, in particolare lo scritto del 18 ottobre

2013.

del Dr. __________ e quello del 4 novembre 2013 della Dr.ssa __________

(doc. 294).

Il Dr. __________, medico

generalista, ha contestato la capacità dell’assicurato di svolgere un’attività

per sei ore al giorno. A suo parere, visti i dolori alla colonna vertebrale, la

necessità di frequenti pause e la fragilità psichica, non è possibile – secondo

il medico curante – la presenza sul posto di lavoro per più di 4 ore al giorno

(doc. 294 e allegato).

Da parte sua, la Dr.ssa __________

– sulla base anche della valutazione neuropsicologica dello psicologo __________

– ha diagnosticato un “episodio depressivo grave senza sintomi psicotici

(ICD-10:F32.2)”. Secondo la psichiatra, il paziente da inizio settembre

presenta un peggioramento dello stato psichico, pertanto dal profilo della

capacità lavorativa persiste un’incapacità totale per un’attività di scopo

lucrativo e dunque a breve-medio termine “non è esigibile una attività di

scopo lucrativo, semplice, ridotta a 6 ore al giorno” (doc. 294 e

allegato).

L’CO 1 ha sottoposto il

referto della Dr.ssa __________ e quello dello psicologo __________ al Dr. __________,

il quale nell’apprezzamento medico del 9 dicembre 2013 ha concluso come segue:

" Paragonando

quanto descritto dallo psicologo Sacco e dalla dott.ssa Salari nella loro

recente presa di posizione, non risultano complessivamente, dei peggioramenti

significativi rispetto a quanto da loro già rilevato prima del mio esame

psichiatrico del 18.02.2013 . In questo senso ritengo che non ci siano degli

elementi clinici nuovi atti a invalidare le conclusioni antecedentemente

espresse (vedi rapporto del 25.02.2013).” (doc. 298).

L’Istituto assicuratore ha

quindi interpellato anche il Dr. __________ in merito alle conclusioni del Dr. __________.

Il medico __________ in data 2 gennaio 2014 si è così espresso.

" Complessivamente,

sia dal punto di vista ortopedico, neurologico che psichiatrico, si conferma

quanto già affermato sul rapporto di visita medica di chiusura del 18.02.2013

(dott. __________) e sull’apprezzamento medico sempre del sottoscritto del

08.03.2013

Questo sia per quanto riguarda l’attività lavorativa in base

all’esigibilità lavorativa espressa e nella misura massima possibile dal

4.3

” (doc. 300).

Successivamente l’CO 1 ha

fatto esperire una nuova valutazione bidisciplinare (ortopedica e psichiatria).

Dal punto di vista

ortopedico l’amministrazione ha interpellato il Dr. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica e traumatologia, il quale nell’apprezzamento del 12

settembre 2014 si è così espresso:

“(…)

Aus orthopädisch-chirurgischer Sicht ist die

Fraktur geheilt und die Spondylodese stabil. Damit ist eine ganztätige sitzende

Tätigkeit, wie sie der Kreisarzt am 18.02.2013 beschrieben hatte, medizinisch

nachvollziehbar möglich. Richtigerweise

beschreibt der Kreisarzt auch eine klare Limitierung der Rotationsbewegungen.

Medizinisch nachvollziehbar ist auch, dass Úber-Kopfarbeiten unzumutbar

sind, weil diese Körperhaltung eine übermässige

Reklination der Wirbelsäule erfordern würde, was mit der Spondylodese am

thorako-lumbalen Úbergang nicht realisierbar wäre.

Die übrigen beschriebenen Unzumutbarkeiten wie

Gehen, Treppensteigen, Leitern besteigen, etc. ergeben sich logischerweise aus

der inkompletten Paraplegie. Auch die Limitierung der Gewichte ist eine

logische Konsequenz der Lähmungen der unteren Extremitäten. Zusätzlich hat der

Kreisarzt auch die Schulterschmerzen berücksichtigt und das Heben von Lasten

über die Brusthöhe als unzumutbar beschrieben.

Richtigerweise beschreibt er eine sitzende

Tätigkeit mit leichten Geräten oder Präzisionsgeräten aber ohne grobe oder

schwere Arbeitsgeräte. Die körperlichen Untersuchungsbefunde der kreisärztlichen

Abschlussuntersuchung, die das Zumutbarkeitsprofil begründen, korrelieren auch

mit den Befunden wie sie das Schweizerische Paraplegikerzentrum Nottwil erhoben

hatte.

Bei der beschriebenen, rein sitzenden Tätigkeit

müssen aus paraplegiologischen Gründen die folgenden zeitlichen Einschränkungen

beachtet werden: Zusätzlich zu den gesetzlich vorgesehenen Pausen sind zwei Mal

pro Arbeitstag je 30 Minuten zusätzliche Ruhepausen notwendig. Auch

beanspruchen die Blasenentleerung durch Selbstkatheterisierung und der

Mehraufwand für die hygienischen Verrichtungen bei einem Paraplegiker zusätzlich

3.

mal 20 Minuten pro Arbeitstag. Somit ist ein ganztägiger Arbeits- Einsatz in

sitzender Tätigkeit um insgesamt 2 Stunden eingeschrankt.” (doc. 313).

Per quanto riguarda invece

l’aspetto psichiatrico, l’CO 1 ha sottoposto il caso alla Dr.ssa __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, la quale – a margine dell’esame del 3

giugno 2015 – ha posto la diagnosi di “Sindrome ansioso-depressiva (ICD-10

F41.2)” e così concluso la propria valutazione:

" (…)

All'occasione della visita in __________ effettuata dal Dr. __________,

psichiatra, il 18.02.2013 è stata posta la diagnosi di Sindrome depressiva

ricorrente, episodio attuale di lieve gravità con sintomi biologici (F33.01) in

relazione causale e naturale con l'evento infortunistico del 09.08.2010. Nel

rapporto non si evince il motivo perché è stata posta una simile diagnosi, che

presume la presenza di almeno due episodi depressivi distinti. Da quanto

riferito dall'assicurato all"occasione della visita attuale in Agenzia

egli dal 2013 ha un disagio psichico continuo caratterizzato da disturbi della

memoria e della concentrazione, "brutti pensieri, disturbi del sonno, un

umore deflesso e anedonia. È stufo di tutto, si arrabbia facilmente e tratta

male la moglie. L'esame clinico attuale ha evidenziato,

come già nel febbraio 2013, un umore leggermente deflesso,

preoccupazioni per il futuro ed un'energia vitale conservata. Come allora non

erano presenti deficit cognitivi di rilevanza clinica,

segni di stanchezza mentale, idee a sfondo depressivo di tipo

melanconico o sensi di colpa o di rimorso. Il quadro clinico è inquadrabile con

una diagnosi di Sindrome ansioso-depressiva (ICD-10 F41.2). Come

diagnosi differenziale si potrebbe considerare quella di un Episodio

depressivo di lieve gravità (ICD-10 F32.O).

Il quadro psicopatologico è causato dal fatto, che

I"assicurato fondamentalmente non riesce ad accettare la sua disabilità ed

in questo senso è da mettere in relazione causale naturale con l'infortunio del

09.08.2010

Dal lato psichiatrico non sussiste un"incapacità lavorativa,

anzi una misura riabilitativa in campo Iavorativa sarebbe indicata e

contribuirebbe a migliorare la qualità di vita dell'assicurato” (doc. 417).

Globalmente quindi i due

specialisti (Dr. __________ e Dr.ssa __________) hanno ribadito l’esigibilità

lavorativa dell’assicurato sull’intera giornata in attività sedentaria, nei

limiti indicati, con una riduzione di due ore:

" (…)

Am 12.09.2014 erfolgte die ausführliche orthopädisch-chirurgische

Beurteilung. Am 03.06.2015 wurde der Sachverhalt aus

psychiatrischer Sicht beurteilt. Am 18.06.2015 fand eine Konsenskonferenz am

Hauptsitz der CO 1 statt. Aus psychiatrischer Sicht besteht keine Einschränkung

der Arbeitsfähigkeit.

Aus somatischer, orthopädisch-chirurgischer Sicht

ist bei geheilter Fraktur und Spondylodese eine ganztägige sitzende Tätigkeit

realisierbar. Die weiteren Einschränkungen ergeben sich

aus der inkompletten Paraplegie. In Anbetracht dieser

Unfallfolge sind zusätzlich zu den gesetzlich vorgesehenen Pausen

zweitens-bedingte Unterbrechungen der Arbeit notwendig, insbesondere auch

für die aufwendigere Blasenentleerung durch

Selbstkatheterisierung. Insgesamt ist daher der ganztägige Arbeitseinsatz in

sitzender Tätigkeit, unter Berücksichtigung des Zumutbarkeitsprofils, um

insgesamt zwei Stunden eingeschränkt” (doc. 420, la

sottolineatura è del redattore).

2.4

Secondo la giurisprudenza, il

giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i

mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la

documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto

sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra

loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle

prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto

che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia

completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga

conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in

piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella DTF

125.

V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la

nostra Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore

probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel

che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni

all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore

probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare

della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353,

consid. 3b/bb).

In una

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio

alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle

conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal

principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha

dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a

mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici

curanti.

2.5

Chiamato a

pronunciarsi nella concreta evenienza, il TCA non ha validi motivi per

scostarsi dalla valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dai medici

dell’CO 1 Dr. __________, Dr.ssa __________ e dal Dr. __________ (cfr. doc. 159).

Contrariamente a quanto

sostenuto dall’insorgente, il TCA ritiene che le conclusioni degli specialisti

interpellati dall’ammininistrazione soddisfino tutti i criteri posti dalla

giurisprudenza affinché possa essere attribuito pieno valore probatorio a una

valutazione medica (cfr. consid. 2.4.).

Le certificazioni cui fa

riferimento l’insorgente nel proprio ricorso non permettono una diversa

valutazione della fattispecie, sia dal profilo somatico che psichiatrico.

I referti della

Dr.ssa __________, in particolare quelli del 4 novembre 2013 e del 5 marzo 2015

sono antecedenti alla valutazione della Dr.ssa __________ del 24 giugno 2015, che

peraltro ne ha tenuto conto ampiamente nella propria valutazione (doc. 420,

pag. 2 e 3). La specialista dell’CO 1 è giunta alla conclusione che

l’assicurato soffre di una Sindrome ansioso-depressiva (ICD-10

F41.2) e, come diagnosi differenziale, di un Episodio depressivo di

lieve gravità (ICD-10 F32.O). Secondo la Dr.ssa __________ non sussiste un’incapacità

lavorativa, anzi una misura riabilitativa in campo Iavorativo sarebbe indicata

e contribuirebbe a migliorare la qualità di vita dell'assicurato (doc. 417).

La valutazione della

Dr.ssa __________ non apporta nuovi elementi oggettivi ignorati dalla Dr.ssa __________

e va quindi intesa nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che

le patologie dell’interessato hanno sulla sua capacità di lavoro.

Medesimo

discorso anche per la successiva certificazione del 27 luglio 2015 del Dr. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, del Centro terapia cognitiva

comportamentale della Dr.ssa __________, in cui viene ribadita la diagnosi di “Episodio

depressivo grave, senza sintomi psicotici (ICD10; F32.2)” cui è stata

aggiunta “Modificazioni durature della personalità non attribuibili a danno

o malattia cerebrale (ICD10; F62)” (doc. D).

Il medico

curante tuttavia non mette in evidenza nuovi elementi che non sono già stati

esaminati nelle precedenti valutazioni dell’amministrazione e fa sostanzialmente

riferimento ai precedenti referti psichiatrici della Dr.ssa __________ (doc.

D).

Anche dal profilo somatico,

questa Corte non intravvede ragioni per scostarsi dalle conclusioni del medico

di circondario Dr. __________, confermate dal Dr. __________.

Lo scritto del 18 ottobre 2013

del Dr. __________, peraltro non specialista nella materia che qui ci occupa,

non scalfisce le conclusioni cui sono giunti gli specialisti dell’CO 1 (doc.

294.

e allegato).

Medesimo discorso anche per la

lettera dell’8 novembre 2015 del Dr. __________, spec. FMH in medicina interna

generale, il quale ha indicato di non concordare con le conclusioni dell’CO 1

ritenendo il paziente non in grado di essere reinserito professionalmente e

riqualificato in altra professione (doc. H).

Il medico curante ha tuttavia

espresso una propria opinione, senza fornire elementi medici oggettivi che

consentono una diversa valutazione del caso.

Al riguardo giova

ricordare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che le

certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7

dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di

prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo

paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124

I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; STFA del 10

ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales,

in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Per

quanto riguarda l’argomentazione dell’avv. RA 1, secondo cui le valutazioni del

Dr. __________ sono basate “solo sugli atti e senza una visita e valutazione

globale dell’assicurato” (cfr. doc.VII, pag. 3), va ricordato che secondo l’Alta Corte i pareri redatti dai medici dell’CO 1 hanno pieno valore

probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti,

dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre

1998.

nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U

49/95).

Nella decisione su

opposizione l’CO 1 – per corroborare le proprie conclusioni – fa poi

riferimento al referto del 12 maggio 2015 del Dr. __________ del Centro __________

di __________, in cui viene evidenziato solo un peggioramento a livello della

muscolatura delle gambe (“Aus medizinisch-paraplegiologischer Sicht zeigte

sich bei gleich bleibendem neurologischem Untersuchungsstatus eine

Verschlechterung der Muskelkraftgrade der Beine”) (doc. 362) e allo scritto

del 29 luglio 2015 in cui il Dr. __________ dell’Ospedale __________ di __________

ha sottolineato come RI 1 sembri gestire “in modo discretamente buono la

sintomatologia algica” e non appaia desideroso di nuovi rimedi invasivi

(doc. 422).

Per quanto riguarda

infine, la decisione del 29 settembre 2015 dell’assicurazione invalidità che ha

attribuito all’assicurato una rendita intera (grado 100%) dal 1° agosto 2011,

va sottolineato che la recente giurisprudenza federale ha ancora stabilito che,

l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla valutazione

dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni (cfr. STF 9C_529/2010

del 24 gennaio 2011; DTF 133 V 549 consid. 6).

In esito a tutto ciò,

occorre concludere che il ricorrente sarebbe in grado di svolgere un’attività

lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute

infortunistico indicate dagli specialisti dell’CO 1.

2.6

Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla

salute infortunistico.

2.6.1

Quanto al reddito da

valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente,

senza il danno alla salute RI 1, quale manovale edile, nel

2013.

avrebbe realizzato un reddito annuo di fr. 68'732.-- (doc. 263).

Questo

dato, non contestato (doc. I), e desunto dalle informazioni fornite

direttamente dal datore di lavoro, può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.

2.6.2

Per

quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75

seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In

quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno

cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero

totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

In

una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella

sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha

ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La

questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui

la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno

effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico

usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi

della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le

ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo

parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la

soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di

parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,

nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono

giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una

deduzione per circostanze personali e professionali.

2.6.3

Dalle tavole processuali risulta

che l’amministrazione ha quantificato in fr. 65'633.34 il reddito da invalido,

applicando la Tabella TA 1 2012, livello di qualifica 1, aggiornato al 2013, e

operando successivamente una riduzione del tempo di lavoro del 28.06% (30 ore

alla settimana invece di 41.7) e del 25% a titolo di deduzione sociale,

giungendo così all’importo di fr. 35'412.-- (doc. 263 e 424).

Conformemente

alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per

la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati

statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.

Utilizzando

i dati forniti da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2012 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5’210.--.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in

La Vie économique, 6-2013, p. 90) esso ammonta a fr. 5'431.42

mensili oppure a fr. 65'177.10 per l'intero anno (fr. 5'431.42 x 12).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2013 un reddito

annuo di fr. 65'633.34.

L’assicurato, quale manovale

edile avrebbe realizzato nel 2013 un reddito annuo di fr. 68'732.--

per un’occupazione a tempo pieno. Tale reddito si situa sotto la media

dei salari per un'attività equivalente (cioè fr. 68'778.81; cfr. Tabella TA1

2012, p.to 41-43 “Costruzioni”, livello di qualifica 4: fr. 5’310.--

riportato su 41.7 ore/settimana = fr. 5'535.67 x 12 mesi = fr. 66'428.10 e

aggiornato al 2013 (cfr. doc. 263).

Nel caso in esame, in considerazione di una differenza del 0,068%,

non sono realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido

in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF 8C_652/2008 dell'8 maggio

2009.

In

ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le

circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere

ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella

concreta evenienza, l’Istituto assicuratore ha operato la decurtazione massima del

25% sul reddito statistico da invalido (doc. 408, 409).

Tenuto

conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali

nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF

137.

V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una

decurtazione del 25%, l’Istituto assicuratore non abbia abusato del proprio

potere di apprezzamento.

Il

reddito da invalido di fr. 65'633.34, ritenuta un’esigibilità dal profilo

medico del 71.94% e tenuto conto di una decurtazione del 25%, ammonta dunque a

fr. 35'412.--.

Il

grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 35'412.--

al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto

l’infortunio, e cioè fr. 68'732.-- (cfr. consid. 2.6.1.) – risulta del 48,4%, arrotondato al 48% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V

121.

consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).

Visto che, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha

riconosciuto a RI 1 una rendita di invalidità proprio del 48%, il suo ricorso

deve essere respinto anche su questo punto.

2.7

Diritto all’indennità per

menomazione all’integrità

2.7.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.7.2

L'art.

36.

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità

giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole

se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In

questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed

anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La

parte della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.7.3

Giusta

l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive

contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se

più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni

sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo

(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si

prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel

caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.7.4

L’INSAI

ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che

integrano quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.

221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.7.5

L’assicuratore

LAINF resistente, sentito il parere del proprio medico __________ Dr. __________

ha attribuito al ricorrente un’IMI del 70% (cfr. doc. 276, 424).

In

occasione della visita medica di chiusura del 18 febbraio 2013, il Dr. __________,

spec. FMH in chirurgia generale e della mano, ha espresso la seguente

valutazione:

“(…)

1.

Reperti

Paraplegia incompleta sensomotorica a partire da L1

(ASIA dapprima C ora D) su frattura vertebrale toracica 12 su infortunio del

09.08

, stabilizzazione il 12.08.2010 a __________. Fenomeni disregolativi

autonomi.

Sindrome da impingement alla spalla destra, esame MRI

descritto nel rapporto principale. Nessuna lesione della cuffia rotatoria.

Sbilanciamento muscolare con sovraccarico dei muscoli tricipite e latissismo

del dorso. Esiti da infiltrazione diagnostica articolazione acromioclavicolare.

Rialzamento del diaframma destro di genesi non chiara.

Dolori lombari lombosacrali e coccigei, stato dopo

diversi blocchi al lato destro.

2.

Valutazione del danno all'integrità

70%

3.

Motivazione

Valutazione della tabella 21 del manuale per

attribuzione di menomazione d’integrità fisica, si tratta presso il nostro

assicurato di una paraplegia incompleta tipo ASIA D a partire da L1 dopo

frattura della vertebra toracica Th12. Questa situazione dà diritto secondo il

punto D/b ad una IMI appunto del 70%” (doc. 246a).

Con

la propria impugnativa, l’insorgente non ha ritenuto idonea l’IMI del 70%, in

quanto “già solo per la paraplegia l’allegato 3 dell’Ordinanza alla Lainf

prevede un grado del 90%. Inoltre la decisione impugnata non ha considerato il

grave danno psichiatrico dell’assicurato e tutte le menomazioni che si

aggiungono alla sola lesione vertebrale e che privano di una vita familiare e

coniugale normale il sign RI 1” (doc. I, pag. 9)

L’avv.

RA 1 ha quindi postulato un’IMI del 100% (cfr. doc. I, pag. 10).

Nel caso di specie, le argomentazioni del ricorrente non possono essere

condivise. La richiesta di un’IMI del 100%

non è infatti sostenuta da alcun argomento medico-scientifico pertinente.

Da

un lato, la tabella 21 del manuale per attribuzione di menomazione

d’integrità fisica per una paraplegia incompleta tipo ASIA D prevede

effettivamente un’IMI massima del 70%. Dall’altro, per quanto riguarda la patologia

psichiatrica il Dr. __________ nella valutazione a margine dell’esame del 18

febbraio 2013 aveva indicato di non potersi ancora pronunciare sull’entità

dell’IMI per i disturbi psichici “considerato che gli stessi possonon subire

sei cambiamenti anche a distanza di 5-6- anni da un evento infortunistico”.

Egli ha poi aggiunto che in via provvisoria, si può affermare che i lievi disturbi

psichici sono già compresi nell’IMI riconosciuta per motivi organici (doc.

250). Circostanza questa evidenziata anche dal Dr. __________

nell’apprezzamento dell’8 marzo 2013 (cfr. doc. 251a, pag. 2)

Nella decisione su

opposizione e in sede di risposta l’avv. RA 2 ha comunque indicato che nel

corso dell’estate 2016 l’CO 1 riesaminerà la situazione e rilascerà una decisione

formale impugnabile (cfr. risposta del 14 ottobre 2015, doc. III).

In

conclusione, la decisione su opposizione impugnata merita tutela anche nella

misura in cui all’insorgente è stata attribuita un’IMI del 70%.

2.8

Il TCA è ora

chiamato a stabilire se l’CO 1 ha correttamente o meno ritenuto RI 1 grande invalido di grado esiguo.

Ai sensi dell’art.

26.

LAINF in caso di grande invalidità (art. 9 LPGA), l'assicurato ha

diritto all'assegno per grandi invalidi.

Secondo

l’art. 9 LPGA è considerato grande invalido colui, che a causa di un danno alla

salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza

personale per compiere gli atti ordinari della vita. La giurisprudenza ha

precisato che l’aiuto di cui abbisogna l’assicurato può essere inteso sia come

aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell’assicurato durante il

compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la

persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto

senza l’espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico

dell’assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; cfr. DTF 133 V 463; STF 8 C

479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).

Gli atti ordinari della

vita sono i seguenti (cfr. DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid.

2.

):

- vestirsi/svestirsi

-

alzarsi/sedersi/coricarsi

- mangiare

- provvedere all'igiene

personale

- andare al gabinetto

- spostarsi (in casa e

all'esterno) e stabilire contatti.

L'art. 38 OAINF distingue

tre gradi di grande invalidità:

- il grado elevato,

quando il grande invalido "necessita dell'aiuto regolare e

notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita" e

"il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza

personale";

- il grado medio,

quando il grande invalido, anche se munito di mezzi ausiliari,

"necessita di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior

parte degli atti ordinari della vita" oppure "di

aiuto regolare e considerevole di terzi per compiere almeno

due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza

personale permanente";

- il grado esiguo,

quando il grande invalido, anche se munito di mezzi ausiliari, necessita,

"in modo regolare e considerevole dell'aiuto di terzi per compiere

almeno due atti ordinari della vita", oppure "di

sorveglianza personale permanente", oppure "in

modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste

dalla sua infermità" oppure ancora se "a causa di un grave

danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, l'assicurato

può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solo grazie

a servizi regolare e considerevoli di terzi".

Il diritto all’assegno per

grandi invalidi previsto dall’assicurazione contro gli infortuni va valutato

secondo gli stessi criteri validi nell’assicurazione per l’invalidità e in

quella per la vecchiaia e i superstiti (cfr. DTF 127 V 115, consid. 1d; SVR

2004.

AHV 19, p. 61, consid. 1.2; STFA del 25 aprile 2005 nella causa M., U 442/04,

consid. 1).

2.9

Nella

presente fattispecie non vi sono ragioni per scostarsi dalla valutazione

dell’Istituto assicuratore.

Il ricorrente ha postulato

un assegno per grandi invalidi di grado medio senza tuttavia fornire elementi

oggettivi per non ritenere corretta la valutazione dell’CO 1.

Questa Corte non può

dunque che confermare l’erogazione di un assegno per grandi invalidi di grado

esiguo, a far tempo dal 29 gennaio 2011.

Anche su questo punto,

dunque, il ricorso non merita accoglimento.

Alla luce di quanto

precede, la decisione su opposizione del 19 agosto 2015 dell’CO 1 merita di

essere confermata in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti