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Decisione

35.2015.104

Assicurata investita da furgone nel 01/2014 con frattura vertebrale lombare. Status quo sine dichiarato raggiunto nel 05/2015. Decisione impugnata confermata in quanto conforme alla dottrina medica e

10 marzo 2016Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i disturbi sono imputabili al sinistro del gennaio 2014, poiché “… erst seit

diesem Ereignis bestehen”, in assenza peraltro di fattori extra-traumatici

(cfr. doc. B 3).

2.6. Secondo la giurisprudenza, il

giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i

mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la

documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto

sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra

loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle

prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto

che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia

completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga

conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in

piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel che riguarda le perizie

allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure

loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi

concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del

10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni

contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della

parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto

dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere

in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione

mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea

di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

2.7. Chiamato ora a pronunciarsi, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli

atti, questo Tribunale ritiene che il parere espresso dal chirurgo ortopedico dott.ssa __________ – infortunio del gennaio 2014 responsabile di un

peggioramento temporaneo dello stato morboso preesistente con

raggiungimento dello status quo sine a decorrere dal 1° maggio

2015 -, possa

validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.

Il TCA

rileva del resto che la conclusione a cui é pervenuto il medico __________ é

conforme alla dottrina medica dominante, secondo la quale, dopo traumi quali

contusioni o distorsioni alla colonna vertebrale, lo stato anteriore del

rachide può, di regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi a

contare dall'evento traumatico, come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto

(cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N.

67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di

riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di

traumi vertebrali; si veda pure E.

Morscher, Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule,

in Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage

1985).

Questa

tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza. Secondo il

Tribunale federale, un aggravamento post-traumatico (senza lesione strutturale

associata) di uno stato degenerativo anteriore della colonna vertebrale,

precedentemente asintomatico, cessa di

produrre i propri effetti trascorsi dai sei ai nove mesi, al più tardi dopo un

anno (cfr. SVR 2009 UV n

1 p. 1; STF 8C_562/2010 del 3 agosto 2011 consid. 5.1,8C_314/2011 del 12

luglio 2011 consid. 7.2.3,8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.3 e

8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3).

Un

aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa

preesistente alla colonna vertebrale in seguito a un infortunio è dimostrato

soltanto quando l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione

improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni

successivamente a un trauma (cfr. RAMI 2000 U

363, p. 46s.).

In una

sentenza 8C_677/2007 del 4 luglio 2008 - pubblicata in SVR 2009 UV Nr. 1 -, il

TF ha precisato che non soltanto in caso di aggravazione traumatica di uno

stato degenerativo preesistente non manifesto alla colonna vertebrale (STF

8C_326/2008), ma pure in caso di alterazioni degenerative della colonna

vertebrale sopraggiunte soltanto dopo l'infortunio, occorre ammettere, in via

di massima, che un rapporto di causalità non è più dato dopo un anno.

È inoltre

utile segnalare che, in una sentenza U 60/02 del 18 settembre 2002, il TFA ha

precisato che, nell'ambito dell'apprezzamento delle prove fondato sul criterio

della verosimiglianza preponderante, possono essere presi in considerazione dei

principi basati sull'esperienza medica, a condizione che essi riflettano

l'opinione dominante.

Sempre

secondo l’Alta Corte, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione

del raggiungimento dello status quo sine.

Nel caso

di specie, il TCA constata che gli specialisti interpellati non sono

concordi circa l’effettiva presenza di una spondilolisi con listesi L5/S1.

In effetti, la sua

esistenza è stata ritenuta accertata dal neurochirurgo dott. __________ (cfr.

doc. 78: “Ho preso visione degli esami di RM e con rammarico ho constatato che

non è stata fatta una diagnosi di spondilolisi, cosa evidente sulla radiografia

standard del rachide lombare e sull’esame di RM.”), è stata invece negata dal

radiologo dott. __________ (cfr. doc. 113: “Non anterolistesi di L5, non

spondilolisi dei peduncoli L5, …”), mentre i medici della __________ di __________

(cfr. doc. 93, p. 1: “Verdach auf lytische Spondylolisthesis L5/S1, MRI

Considerandi

LWS 09/2014.”; si veda pure il doc. B 3, in cui gli specialisti zurighesi hanno

precisato che, alla luce degli esiti della diagnostica per immagini, la sintomatologia

denunciata dall’assicurata non correla con una lesione morfologica) e il

reumatologo dott. __________ (cfr. doc. 125: “Ho ancora spiegato che la

spondilolistesi L5/S1, oltre tutto dubbia, …” - il corsivo è del

redattore), si sono espressi al riguardo in termini di semplice sospetto.

Tutto ben considerato,

secondo questa Corte, anche qualora si volesse ammettere l’esistenza di una

spondilolisi con listesi a livello della passaggio lombosacrale, tale

circostanza non giustificherebbe di porre a carico dell’assicuratore convenuto

un obbligo a prestazioni più esteso rispetto a quanto già riconosciuto.

In effetti, occorre

rilevare che, secondo l’unanime parere dei dottori __________ e __________, si

tratterebbe verosimilmente di un’alterazione preesistente, che è stata tutt’al

più traumatizzata in occasione del sinistro del gennaio 2014 (cfr. doc. 78: “La

spondilolisi e la listesi di grado I sono stati precipitati dal trauma ma erano

presenti evidentemente prima dell’incidente.” e doc. 125: “Ho ancora

spiegato che la spondilolistesi L5/S1, (…), probabilmente sia più congenita

che non infortunistica.”; anche la dott.ssa __________ [cfr. doc. 98, p. 4],

prima di conoscere l’opinione del radiologo da lei interpellato, aveva

sostenuto che “… la spondilolisi litica non è causata dall’infortunio ma preesistente

allo stesso, l’infortunio ha reso manifesto, a mio modo di vedere, la

spondilolisi/spondilolistesi.” – il corsivo è del redattore).

Ora, nell’ipotesi (“più

favorevole” all’assicurata) in cui ci fosse effettivamente una spondilolisi

L5/S1, tenuto conto di quanto precede, occorrerebbe ammetterne la preesistenza

all’infortunio e, dunque, la sua eziologia morbosa (ciò che esclude naturalmente

che essa sia stata causata in senso stretto dall’evento traumatico del gennaio

2014).

D’altro canto, non risulta

che sia stato dimostrato, successivamente all’evento assicurato, l’intervento

di un aggravamento significativo e duraturo delle preesistenti alterazioni

degenerative nel senso indicato dalla succitata giurisprudenza federale.

Ne consegue che

l’infortunio del gennaio 2014 può avere tutt’al più aggravato transitoriamente

il preesistente stato (morboso) del rachide.

Alla luce

della giurisprudenza menzionata in precedenza, secondo cui le conseguenze di un

infortunio che ha interessato la colonna vertebrale si estinguono, in assenza

di fratture traumatiche dei corpi vertebrali oppure di lesioni strutturali al

rachide, trascorsi 3-4 mesi, rispettivamente 6-9 mesi, al massimo un anno

in presenza di preesistenti alterazioni degenerative, l’Istituto resistente era

dunque legittimato a negare la propria responsabilità a far tempo dal 1°

maggio 2015, visto il tempo trascorso dalla data del sinistro

(gennaio 2014 - maggio 2015).

Il

raggiungimento dello status quo sine comporta l’estinzione del nesso di

causalità naturale con l’evento traumatico assicurato.

Questo Tribunale non

ignora che, secondo i sanitari della __________, i disturbi denunciati da RI 1

continuerebbero a costituire una conseguenza naturale dell’infortunio del

gennaio 2014 (cfr. doc. B 3), tuttavia, nella misura in cui il loro parere si

trova in contrasto con quello della dottrina medica dominante, non può essergli

attribuito sufficiente valore probatorio. La circostanza secondo la quale i

disturbi sarebbero apparsi soltanto dopo l’evento in questione (cfr. doc. B 3:

“…, da sie erst seit diesem Ereignis bestehen.”), non appare ad ogni modo un

argomento sufficiente per ammettere un diritto alle prestazioni oltre la durata

già riconosciuta dall’CO 1 (tenuto conto oltretutto che l’istituto ha ammesso

la propria responsabilità per un tempo maggiore rispetto a quanto stabilito

dalla dottrina medica e dalla giurisprudenza federale).

Tenuto conto di quanto

precede, la decisione su opposizione impugnata deve dunque essere confermata

nella misura in cui dichiara estinto il nesso di causalità naturale tra i

disturbi alla schiena e l’infortunio assicurato a partire dal 1° maggio 2015.

Va da sé che l’estinzione

della causalità naturale comporta la decadenza del diritto alle prestazioni,

ragione per la quale è inutile esaminare se, posteriormente al 30 aprile 2015,

l’assicurata ha ancora presentato un’incapacità lavorativa legata ai disturbi

alla schiena, oppure no.

2.8

Per quanto riguarda invece la

problematica interessante la caviglia sinistra, va rilevato che,

successivamente alla decisione formale dell’8 maggio 2015, il dott. __________

ha annunciato una ricaduta, chiedendo all’assicuratore il benestare per

sottoporre l’insorgente a una fisioterapia di rinforzo vista la recrudescenza

dei dolori (cfr. doc. 141).

In sede di decisione su

opposizione, l’amministrazione ha esplicitamente indicato di aver disposto al

riguardo gli accertamenti del caso (cfr. doc. 150, p. 4). In effetti, in data

22.

settembre 2015, RI 1 è stata visitata dal chirurgo ortopedico dott. __________,

per conto dell’CO 1 (cfr. doc. 153).

Quindi, con scritto del 6

ottobre 2015, l’assicuratore ha comunicato al curante di non riconoscere i

disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del giugno 2015, quale conseguenza

naturale dell’evento traumatico del 23 gennaio 2014 (cfr. doc. 155).

Per il momento - in

assenza di una decisione su opposizione -, questo Tribunale non è legittimato a

entrare nel merito del rifiuto d’assunzione della succitata ricaduta.

2.9

La ricorrente ha chiesto di

essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito

patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (STF 9C_196/2012 del 20 aprile 2012; DTF 125 V 202 consid. 4a,

372.

consid. 5b e riferimenti).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV

Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

Al minimo esecutivo va,

infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del

20.

settembre 2004).

Nella

presente fattispecie, dalle carte processuali risulta che la

ricorrente, nubile, di professione impiegata di commercio al dettaglio,

dispone, quali entrate, delle indennità di disoccupazione, pari a fr.

2'715/mese (cfr. allegato al doc. XIV).

L’assicurata

non ha dichiarato alcuna sostanza.

Sul

fronte delle uscite, la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli

effetti del diritto esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento

del Tribunale d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale, prevede

la somma di fr. 1’200 quale importo base mensile per il

debitore che vive da solo.

Tale importo

comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene,

cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr.

Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence

en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in BlSchK

2001, p. 19).

Vi è poi da computare la

pigione mensile di fr. 1’230/mese e il premio afferente alla cassa malati di

fr. 291.90/mese, per un ammontare globale di fr. 2’721.90/mese.

Già soltanto considerando

queste poste, senza dunque tener conto che all’importo base mensile andrebbe

aggiunto un supplemento del 15-25%, l’assicurata presenta delle uscite maggiori

alle entrate.

In tali circostanze, la

sua indigenza dev’essere ammessa.

Ritenuto, inoltre, che

anche le altre condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute,

l’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria va accolta,

riservate eventuali modifiche della situazione economica dell’interessata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é respinto.

2. L’istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria è accolta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti