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Decisione

35.2015.106

Infiammazione al polso sinistro dell'assicurato. I disturbi lamentati non configurano né un infortunio, né una lesione parificabile ai postumi di un infortunio

16 marzo 2016Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

di legge.

Secondo l’avv. RA 1:

" (…)

Nel caso di specie, l'assicurato stava dando una mano ad un

collega nello spostare e immagazzinare delle batterie per pannelli fotovoltaici

pesanti circa 60 kg, che si prendono e si sollevano in due persone con le due

mani congiunte, quando il collega ha mollato la presa a pochi centimetri dal pavimento,

l'assicurato è rimasto un attimo da solo con il carico di 60 kg che ha causato

un contraccolpo alle braccia e in particolare al polso sinistro.

In altre parole, nell'esecuzione di una mansione rientrante nelle

attività abituali si è inserito un improvviso fattore esterno straordinario,

vale a dire il collega che ha mollato la presa a pochi centimetri dal

pavimento, causando un contraccolpo alle braccia dell'assicurato.

Questa fattispecíe è assimilabile, mutatis mutandis, all'infermiera

che si trova improvvisamente a dover sostenere il peso di una pazienze, in

quanto la collega aveva mancato la presa o al caso di un trauma da sollevamento

provocato da uno sforzo eccesivo e repentino al fine di evitare la caduta del paziente

che si era inaspettatamente afflosciato.

Il ricorrente ritiene pertanto che siano dati gli estremi per

riconoscere l’esistenza di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA” (doc. I,

pag. 13).”

1.8. Nella risposta

del 2 novembre 2015 l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti

di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

Considerandi

2.1

L’oggetto

della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore LAINF era

legittimato a negare la propria responsabilità relativamente al danno

interessante la spalla sinistra, oppure no.

2.2

L'art.

4.

LPGA così definisce l'infortunio:

È

considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,

apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la

salute fisica o psichica o che provochi la morte."

Questa

definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1

vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli

infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003

-, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque

sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

"

- l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o

psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale

fattore"

(cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents

(LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

Scopo della definizione

è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

2.3

Si

evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non

concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in

quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

Pertanto,

è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni

gravi o inabituali.

Il

fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso

concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,

obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V

38.

consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss,

consid. 2a).

Vi

è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

Quando

il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di

agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in

caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.

La

giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi

eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima

è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o

addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.

Da

un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da

movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in

circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma.

Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la

conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate

(DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid.

2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid.

3b).

2.4

Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato

rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi

d'infortunio.

Quando

l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado

della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali

elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,

l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86,

p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht-

und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

Gli stessi principi

sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad

infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

2.5

Nella concreta evenienza, il

17.

aprile 2014, in occasione della sua audizione da parte del consulente

infortuni CO 1, il ricorrente ha così descritto l’evento occorsogli:

“(…)

L'inabilità lavorativa totale dal 20.03.2014, che ha costretto il

mio datore di Iavoro ad annunciare alla CO 1 è conseguente all’infiltrazione

che mi è stata ancora praticata dal Dr. __________ proprio quel giorno.

La decisione di tale infiltrazione era stata presa in occasione

della visita medica da lui effettuatami il 25.2.2014, dopo che ero stato

costretto a contattare il medico a seguito dell'aumento importante del dolore

al polso sinistro che avevo risentito dopo uno strattone ricevuto al polso

durante il lavoro, salvo errori un qualche giorno prima della citata visita.

Infatti, stavo dando una mano al mio collega di lavoro nello spostare

e immagazzinare delle batterie per pannelli fotovoltaici, pesanti circa 60 kg,

che si prendono e si sollevano in due persone con le due mani congiunte, quando

il collega ha mollato la presa a pochi centimetri dal pavimento ed io sono rimasto

un attimo da solo con il carico che ha causato un contraccolpo alle mie

braccia.

Ho subito accusato l'aumento del dolore, che ho cercato di ridurre

mettendo subito il polso sinistro sotto l'acqua fredda corrente, come sovente

già mi era capitato di fare.

La sera, a casa, ho applicato un cerotto Flector ed ho assunto una

pastiglia di Dafalgan contro il dolore, poiché più presente rispetto a quanto

sono oramai abituato a soffrire.

Poiché tale dolore mi ha anche infastidito durante la notte e nei

giorni successivi ho chiamato il Dr. __________ per la visita e lì è stata

decisa l'infiltrazione, di per sé non per la cura degli ultimi disturbi, ma per

tentare ancora di sanare la situazione che oramai si trascina da oltre tre

anni.

(…)

Dopo l’infiltrazione effettuatami sono subentrati dei dolori

proprio nel punto in cui è entrato l’ago (nel punto laterale del polso e non

nel punto palmare).

Non sono in grado di capire (e l’ho spiegato anche al Dr. __________

in data 2.4.14) se i miei precedenti dolori siano regrediti o meno, in quanto

il tutto si mischia con i nuovi disturbi post infiltrazione.” (doc. 19).

2.6

Chiamato a pronunciarsi, il

TCA rileva che nel caso concreto non è accaduto nulla di straordinario, ossia

nulla che abbia ecceduto il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si

possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali, come invece sostiene

il ricorrente (“…nell’esecuzione di una mansione rientrante nelle attività

abituali si è inserito un improvviso fattore esterno straordinario, vale a dire

il collega che ha mollato la presa…”) (doc. I, pag. 13).

Nel

fatto che un uomo adulto, che per professione svolge lavori di elettrauto e

meccanico (vedi anamnesi professionale, doc. 19), debba sollevare un oggetto

del peso di circa 60 kg, non è certamente ravvisabile uno sforzo manifestamente

eccessivo ai sensi della giurisprudenza.

Del

resto, un esame della giurisprudenza del TFA dimostra che il sollevare,

trasportare o spostare pesi inferiori ai 100 kg - trattandosi di

assicurati esercitanti attività manuali - non viene considerato sforzo

eccessivo (cfr. STF U 252/06 del 4 maggio 2007, STFA U 144/06 del 23 maggio

2006, consid. 2.2, U 222/05 del 21 marzo 2006, consid. 3.2 e U 110/99 del 12

aprile 2000, consid. 3; A. Bühler, op. cit., p. 241).

Nella

sentenza U 238/99 del 14 febbraio 2000 concernente un infermiere che,

nell'aiutare una paziente che stava per soffocare a causa di un boccone nonché

per perdere conoscenza, aveva dovuto sopportarne l'intero peso (55-60 kg),

riportando in tal modo un danno alla colonna vertebrale, il TFA ha negato il

carattere infortunistico all'evento in questione.

Nella sentenza U 421/01 del

15.

gennaio 2003 un'ausiliaria di cure presso una casa per anziani, unitamente

ad una collega, stava trasferendo un ospite dal letto alla carrozzina. La

collega è inaspettatamente inciampata, di modo che l'assicurata si è trovata a

dovere sopportare l'intero peso della paziente (66 kg), accusando un improvviso

dolore alla regione sacrale.

Anche in questo caso, la

nostra Massima Istanza non ha ritenuto adempiuti i presupposti per potere

ammettere l'esistenza di un fattore esterno straordinario e, quindi, di un

infortunio.

Nella sentenza 35.2003.34

del 21 luglio 2003 il TCA non ha riconosciuto il carattere infortunistico nel

caso di un posatore di marmi e graniti costretto improvvisamente a sopportare

l’intero peso di una lastra di granito, a causa del fatto che il collega con il

quale stava effettuando il trasporto era inciampato e aveva abbandonato la

presa.

Alla luce di quanto appena

esposto, il TCA ritiene che la fattispecie in esame sia analoga a quella

esposta nella sentenza di questa Corte 35.2003.34 del 21 luglio 2003 e ripresa

anche dall’CO 1 nella propria decisione e risposta di causa (cfr. doc. 61, pag.

5.

e doc. III, pag. 6).

Il TCA deve dunque concludere

che non sono, in casu, soddisfatte le severe condizioni poste dalla

giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere infortunistico a un

determinato evento.

2.7

Si tratta ora di esaminare se

l’obbligo contributivo dell'CO 1 possa essere fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF,

disposizione che parifica ad infortunio una serie di lesioni corporali.

L’art. 9 cpv. 2 OAINF, nella

versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, prevede che se non attribuibili

indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni

corporali, il cui elenco é esaustivo, sono equiparate all’infortunio, anche se

non dovute a un fattore esterno straordinario:

a. fratture;

b. lussazioni di articolazioni;

c. lacerazioni del

menisco;

d. lacerazioni

muscolari;

e. stiramenti muscolari

f. lacerazioni dei

tendini;

g. lesioni dei

legamenti;

h. lesioni del timpano.

Le lesioni corporali di

cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio solo se presentano

tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per la

straordinarietà del fattore esterno (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U

57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta

un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità

in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in

RDAT II-1991, p. 477ss.).

A proposito dell'esigenza

di un fattore esterno, l’Alta Corte, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad infortunio,

oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al

corpo.

Così, dopo avere fatto notare

che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere ritenuta

in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad indicare in

termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la (prima)

comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto

ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di

descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno

suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza

di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi

alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione

oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione

del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e

psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto,

conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che

l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di

cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono

sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo

("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da

posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il

cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V

470, consid. 4.2.3).

Il TFA ha pure specificato

che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività

professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili

ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito

dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali

fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo

accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA U 76/03 del 15

aprile 2004).

Necessario è inoltre che

si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il

presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul

corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o,

addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto

attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo

avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli

infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.

Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua

unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS

1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale

Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44,

p. 2341).

2.8

Nel caso di specie, dalla

documentazione medica presente all'inserto - in particolare dal referto del Dr.

__________ del 22 luglio 2014 (doc. 38) - si evince che i disturbi al polso

sinistro dell’assicurato, presenti a seguito dell’infortunio del 3 luglio 2010,

non di competenza CO 1, e peggiorati con l’infiltrazione del 20 marzo 2014, non

sono riconducibili a una lesione che rientra fra le diagnosi esaustivamente

enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF.

Di conseguenza essi non possono essere assunti dall'CO 1 a titolo di

lesione parificata ai postumi d'infortunio.

2.9

Sulla scorta di quanto

precede, è a ragione che l'assicuratore LAINF convenuto ha rifiutato di

corrispondere le prestazioni assicurative a RI 1.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti