35.2015.106
Infiammazione al polso sinistro dell'assicurato. I disturbi lamentati non configurano né un infortunio, né una lesione parificabile ai postumi di un infortunio
16 marzo 2016Italiano16 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.106
LG/sc
Lugano
16 marzo 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Matteo Cassina (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 ottobre 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 9 settembre 2015 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 3 luglio 2010 RI 1, durante
lo svolgimento di un’esercitazione al corso di scuola reclute, ha subìto un
trauma al ginocchio e al polso sinistri (cfr. STCA 41.2015.1 del 17 giugno 2015).
L’assicurazione militare (__________)
ha riconosciuto il diritto a prestazioni e ha assunto le spese di cura.
1.2. Esperiti gli accertamenti del
caso, l’assicurazione militare, con la decisione del 7 maggio 2014, poi
confermata con la decisione su opposizione del 2 marzo 2015, ha rifiutato il
riconoscimento di responsabilità per il riannuncio di artralgia al polso
sinistro ex art. 6 LAM (cfr. sentenza TCA 41.2015.1 del 17 giugno 2015).
1.3. Contro questa decisione su
opposizione RI 1, tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA postulando l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento
delle prestazioni di legge (cfr. STCA 41.2015.1 del 17 giugno 2015).
1.4. Il TCA, con la sentenza
41.2015.1. del 17 giugno 2015, ha respinto il ricorso e confermato la decisione
dell’assicurazione militare che, da una parte, ha escluso da ottobre 2011 una
propria responsabilità ex art. 5 LAM essendo gli effetti dell’infortunio del 3
luglio 2010 conclusi al più tardi dalla fine del mese di settembre 2011 e,
dall’altra parte, ha negato ex art. 6 LAM il diritto a prestazioni per il
riannuncio del 31 luglio 2013 non essendo dimostrato con probabilità
preponderante una relazione con il danno subentrato durante la scuola reclute.
La sentenza di questa
Corte è stata impugnata dall’assicurato dinanzi al Tribunale federale, dove la
vertenza è attualmente pendente.
1.5. Tramite formulario
elettronico del 2 aprile 2014 la ditta __________, datrice di lavoro di RI 1,
ha notificato all’CO 1 un’infiammazione al polso sinistro dell'assicurato che
gli ha causato un’inabilità al lavoro dal 20 marzo 2013 (doc. 1).
1.6. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 4 febbraio 2015, poi
confermata in sede di opposizione il 9 settembre 2015, l’CO 1 ha negato il proprio
obbligo a prestazioni ritenendo che i disturbi dell’assicurato non
configurerebbero né un infortunio, né una lesione parificabile ai postumi di un
infortunio (doc. 45 e 61).
1.7. Con tempestivo ricorso del 7
ottobre 2015 RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha postulato l’annullamento
della decisione impugnata, la condanna dell’amministrazione ad assumere il caso
e ad erogare le prestazioni di legge (cfr. doc. I).
L’insorgente ha contestato
le conclusioni dell’Istituto assicuratore, secondo cui i fatti descritti
dall’assicurato in data 17 aprile 2014 non costituiscono un infortunio ai sensi
Fatti
di legge.
Secondo l’avv. RA 1:
" (…)
Nel caso di specie, l'assicurato stava dando una mano ad un
collega nello spostare e immagazzinare delle batterie per pannelli fotovoltaici
pesanti circa 60 kg, che si prendono e si sollevano in due persone con le due
mani congiunte, quando il collega ha mollato la presa a pochi centimetri dal pavimento,
l'assicurato è rimasto un attimo da solo con il carico di 60 kg che ha causato
un contraccolpo alle braccia e in particolare al polso sinistro.
In altre parole, nell'esecuzione di una mansione rientrante nelle
attività abituali si è inserito un improvviso fattore esterno straordinario,
vale a dire il collega che ha mollato la presa a pochi centimetri dal
pavimento, causando un contraccolpo alle braccia dell'assicurato.
Questa fattispecíe è assimilabile, mutatis mutandis, all'infermiera
che si trova improvvisamente a dover sostenere il peso di una pazienze, in
quanto la collega aveva mancato la presa o al caso di un trauma da sollevamento
provocato da uno sforzo eccesivo e repentino al fine di evitare la caduta del paziente
che si era inaspettatamente afflosciato.
Il ricorrente ritiene pertanto che siano dati gli estremi per
riconoscere l’esistenza di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA” (doc. I,
pag. 13).”
1.8. Nella risposta
del 2 novembre 2015 l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
Considerandi
2.1
L’oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore LAINF era
legittimato a negare la propria responsabilità relativamente al danno
interessante la spalla sinistra, oppure no.
2.2
L'art.
4.
LPGA così definisce l'infortunio:
È
considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,
apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la
salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa
definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1
vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli
infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003
-, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque
sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"
- l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o
psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale
fattore"
(cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione
è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.3
Si
evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non
concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in
quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto,
è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni
gravi o inabituali.
Il
fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso
concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,
obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V
38.
consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss,
consid. 2a).
Vi
è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando
il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di
agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in
caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La
giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi
eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima
è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o
addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.
Da
un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da
movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in
circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma.
Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la
conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate
(DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid.
2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid.
3b).
2.4
Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato
rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi
d'infortunio.
Quando
l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado
della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali
elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,
l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86,
p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht-
und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli stessi principi
sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad
infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.5
Nella concreta evenienza, il
17.
aprile 2014, in occasione della sua audizione da parte del consulente
infortuni CO 1, il ricorrente ha così descritto l’evento occorsogli:
“(…)
L'inabilità lavorativa totale dal 20.03.2014, che ha costretto il
mio datore di Iavoro ad annunciare alla CO 1 è conseguente all’infiltrazione
che mi è stata ancora praticata dal Dr. __________ proprio quel giorno.
La decisione di tale infiltrazione era stata presa in occasione
della visita medica da lui effettuatami il 25.2.2014, dopo che ero stato
costretto a contattare il medico a seguito dell'aumento importante del dolore
al polso sinistro che avevo risentito dopo uno strattone ricevuto al polso
durante il lavoro, salvo errori un qualche giorno prima della citata visita.
Infatti, stavo dando una mano al mio collega di lavoro nello spostare
e immagazzinare delle batterie per pannelli fotovoltaici, pesanti circa 60 kg,
che si prendono e si sollevano in due persone con le due mani congiunte, quando
il collega ha mollato la presa a pochi centimetri dal pavimento ed io sono rimasto
un attimo da solo con il carico che ha causato un contraccolpo alle mie
braccia.
Ho subito accusato l'aumento del dolore, che ho cercato di ridurre
mettendo subito il polso sinistro sotto l'acqua fredda corrente, come sovente
già mi era capitato di fare.
La sera, a casa, ho applicato un cerotto Flector ed ho assunto una
pastiglia di Dafalgan contro il dolore, poiché più presente rispetto a quanto
sono oramai abituato a soffrire.
Poiché tale dolore mi ha anche infastidito durante la notte e nei
giorni successivi ho chiamato il Dr. __________ per la visita e lì è stata
decisa l'infiltrazione, di per sé non per la cura degli ultimi disturbi, ma per
tentare ancora di sanare la situazione che oramai si trascina da oltre tre
anni.
(…)
Dopo l’infiltrazione effettuatami sono subentrati dei dolori
proprio nel punto in cui è entrato l’ago (nel punto laterale del polso e non
nel punto palmare).
Non sono in grado di capire (e l’ho spiegato anche al Dr. __________
in data 2.4.14) se i miei precedenti dolori siano regrediti o meno, in quanto
il tutto si mischia con i nuovi disturbi post infiltrazione.” (doc. 19).
2.6
Chiamato a pronunciarsi, il
TCA rileva che nel caso concreto non è accaduto nulla di straordinario, ossia
nulla che abbia ecceduto il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si
possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali, come invece sostiene
il ricorrente (“…nell’esecuzione di una mansione rientrante nelle attività
abituali si è inserito un improvviso fattore esterno straordinario, vale a dire
il collega che ha mollato la presa…”) (doc. I, pag. 13).
Nel
fatto che un uomo adulto, che per professione svolge lavori di elettrauto e
meccanico (vedi anamnesi professionale, doc. 19), debba sollevare un oggetto
del peso di circa 60 kg, non è certamente ravvisabile uno sforzo manifestamente
eccessivo ai sensi della giurisprudenza.
Del
resto, un esame della giurisprudenza del TFA dimostra che il sollevare,
trasportare o spostare pesi inferiori ai 100 kg - trattandosi di
assicurati esercitanti attività manuali - non viene considerato sforzo
eccessivo (cfr. STF U 252/06 del 4 maggio 2007, STFA U 144/06 del 23 maggio
2006, consid. 2.2, U 222/05 del 21 marzo 2006, consid. 3.2 e U 110/99 del 12
aprile 2000, consid. 3; A. Bühler, op. cit., p. 241).
Nella
sentenza U 238/99 del 14 febbraio 2000 concernente un infermiere che,
nell'aiutare una paziente che stava per soffocare a causa di un boccone nonché
per perdere conoscenza, aveva dovuto sopportarne l'intero peso (55-60 kg),
riportando in tal modo un danno alla colonna vertebrale, il TFA ha negato il
carattere infortunistico all'evento in questione.
Nella sentenza U 421/01 del
15.
gennaio 2003 un'ausiliaria di cure presso una casa per anziani, unitamente
ad una collega, stava trasferendo un ospite dal letto alla carrozzina. La
collega è inaspettatamente inciampata, di modo che l'assicurata si è trovata a
dovere sopportare l'intero peso della paziente (66 kg), accusando un improvviso
dolore alla regione sacrale.
Anche in questo caso, la
nostra Massima Istanza non ha ritenuto adempiuti i presupposti per potere
ammettere l'esistenza di un fattore esterno straordinario e, quindi, di un
infortunio.
Nella sentenza 35.2003.34
del 21 luglio 2003 il TCA non ha riconosciuto il carattere infortunistico nel
caso di un posatore di marmi e graniti costretto improvvisamente a sopportare
l’intero peso di una lastra di granito, a causa del fatto che il collega con il
quale stava effettuando il trasporto era inciampato e aveva abbandonato la
presa.
Alla luce di quanto appena
esposto, il TCA ritiene che la fattispecie in esame sia analoga a quella
esposta nella sentenza di questa Corte 35.2003.34 del 21 luglio 2003 e ripresa
anche dall’CO 1 nella propria decisione e risposta di causa (cfr. doc. 61, pag.
5.
e doc. III, pag. 6).
Il TCA deve dunque concludere
che non sono, in casu, soddisfatte le severe condizioni poste dalla
giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere infortunistico a un
determinato evento.
2.7
Si tratta ora di esaminare se
l’obbligo contributivo dell'CO 1 possa essere fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF,
disposizione che parifica ad infortunio una serie di lesioni corporali.
L’art. 9 cpv. 2 OAINF, nella
versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, prevede che se non attribuibili
indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni
corporali, il cui elenco é esaustivo, sono equiparate all’infortunio, anche se
non dovute a un fattore esterno straordinario:
a. fratture;
b. lussazioni di articolazioni;
c. lacerazioni del
menisco;
d. lacerazioni
muscolari;
e. stiramenti muscolari
f. lacerazioni dei
tendini;
g. lesioni dei
legamenti;
h. lesioni del timpano.
Le lesioni corporali di
cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio solo se presentano
tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per la
straordinarietà del fattore esterno (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U
57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta
un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità
in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in
RDAT II-1991, p. 477ss.).
A proposito dell'esigenza
di un fattore esterno, l’Alta Corte, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad infortunio,
oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al
corpo.
Così, dopo avere fatto notare
che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere ritenuta
in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad indicare in
termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la (prima)
comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto
ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di
descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno
suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza
di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi
alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione
oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione
del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e
psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto,
conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che
l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di
cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono
sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo
("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da
posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il
cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V
470, consid. 4.2.3).
Il TFA ha pure specificato
che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività
professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili
ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito
dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali
fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo
accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA U 76/03 del 15
aprile 2004).
Necessario è inoltre che
si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il
presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul
corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o,
addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto
attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo
avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli
infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.
Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua
unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS
1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale
Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44,
p. 2341).
2.8
Nel caso di specie, dalla
documentazione medica presente all'inserto - in particolare dal referto del Dr.
__________ del 22 luglio 2014 (doc. 38) - si evince che i disturbi al polso
sinistro dell’assicurato, presenti a seguito dell’infortunio del 3 luglio 2010,
non di competenza CO 1, e peggiorati con l’infiltrazione del 20 marzo 2014, non
sono riconducibili a una lesione che rientra fra le diagnosi esaustivamente
enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF.
Di conseguenza essi non possono essere assunti dall'CO 1 a titolo di
lesione parificata ai postumi d'infortunio.
2.9
Sulla scorta di quanto
precede, è a ragione che l'assicuratore LAINF convenuto ha rifiutato di
corrispondere le prestazioni assicurative a RI 1.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti