35.2015.108
Nel 1995 politrauma ortopedico a seguito d'incidente circolazione stradale. Nel 2013 ricaduta. Non confermata chiusura ricaduta da novembre 2014 e rinvio atti per perizia esterna per chiarire capacità
20 giugno 2016Italiano32 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.108
mm
Lugano
20 giugno 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 ottobre 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell’8 settembre 2015 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 8 marzo 1995, RI 1,
nato nel 1962, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di
disegnatore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1,
è rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale e ha riportato un
politrauma con fratture a livello dell’omero destro, dell’ulna destra, del
femore destro, del malleolo destro e della tibio-tarsica destra, come pure una
contusione toracica a destra.
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Con decisione formale del 5
giugno 2001, l’assicuratore LAINF ha assegnato a RI 1 un’indennità per
menomazione all’integrità del 20%, mentre gli ha negato il diritto a una
rendita d’invalidità, ritenuto che i postumi dell’infortunio del marzo 1995 non
pregiudicavano la sua capacità di guadagno (cfr. doc. 166).
1.3. Dalle tavole processuali si
evince che, nel prosieguo, l’CO 1 ha preso a carico due ricadute determinate da
altrettante recrudescenze dei disturbi al gomito destro, versando le indennità
giornaliere dal 21 giugno 2011 (cfr. doc. 191) al 28 febbraio 2012 (cfr. doc. 216
e doc. 229) e ancora dal 30 aprile 2013 in poi (cfr. doc. 258).
1.4. In data 5 novembre 2014, a RI
1 è occorso un secondo incidente stradale con politrauma (cfr. allegato al doc.
333 e doc. 353).
1.5. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 10 giugno 2015,
l’amministrazione ha, da una parte, negato la propria responsabilità
relativamente all’evento del 5 novembre 2014, in quanto accaduto in un periodo
in cui la copertura assicurativa non era data e, dall’altra, posto termine alle
prestazioni dipendenti dall’infortunio del 1995, a far tempo dal 25 novembre
2014 (cfr. doc. 365).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurato (cfr. doc. 366), in
data 8 settembre 2015, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (cfr. doc. 370).
1.6. Con tempestivo ricorso del 9
ottobre 2015, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’CO 1
venga condannato a ripristinare il diritto all’indennità giornaliera dal 25 novembre
2014 sino alla chiusura del caso.
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale, l’insorgente contesta di avere ritrovato una piena capacità
lavorativa dal novembre 2014, rispettivamente che lo stato di salute
infortunistico sarebbe paragonabile a quello refertato in occasione della
visita __________ di controllo del 2001, in quanto “… egli soffre di dolori
acuti al braccio, tanto da poter dormire solo con l’ausilio di antidolorifici
(nei momenti di dolore più acuto) ed è costretto a tenere il braccio a completo
riposo e a sessioni di fisioterapia giornaliera. L’incapacità effettiva del
signor RI 1 è attestata dal suo medico curante, e non solo a livello
“medico-teorico”. Il Signor RI 1 è stato ripetutamente sottoposto ad una serie
di esami radiologici da radiologi specialisti che ne hanno confermato
l’inabilità al lavoro. Pacifico che l’incapacità lavorativa del signor RI 1 sia
di lunga durata, è contestato che il signor RI 1 non abbia preso in
considerazione altri ambiti lavorativi oltre a quello originario (disegnatore
tecnico). In effetti, dopo la degenza dall’incidente originario del 1995,
considerati i rischi a lungo termine se avesse continuato nella sua attività
lavorativa, il signor RI 1 si è “riciclato” in altri campi d’impiego che nulla
avevano a che fare con la sua professione originaria. (…). Si contesta
recisamente che non siano subentrati cambiamenti rilevanti ai sensi dell’art.
87 cpv. 2 OAI. A ragione CO 1 sostiene che sia nel 1995 che nel 2001 il
ricorrente avesse effettivamente recuperato una capacità lavorativa del 100%.
Ciò è supportato anche dai fatti. Il ricorrente infatti riprendeva a lavorare
per quasi 10 anni al 100% senza subire alcuna ricaduta. Purtroppo la situazione
attuale è del tutto imparagonabile, fatto che è stato riconosciuto anche dalla CO
1, che ha riaperto il caso e concesso al ricorrente il versamento delle
indennità giornaliere.” (doc. I, p. 4 e 5).
RI 1 ha infine chiesto che
il TCA indica un pubblico dibattimento, in occasione del quale essere sentito e
presentare le lastre delle radiografie eseguite presso l’ospedale di __________
(cfr. doc. I, p. 4 s.).
1.7. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.8. In corso di causa, il
ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica (cartacea e radiologica)
(cfr. doc. VII + allegati).
In data 4 gennaio 2016,
l’amministrazione ha versato agli atti un apprezzamento del proprio medico __________
(cfr. doc. IX + allegato).
All’assicurato è stato
concesso di formulare delle osservazioni (cfr. doc. XI).
1.9. In data 19 febbraio 2016, il
TCA ha interpellato la dott.ssa __________, la quale è stata invitata a
rispondere ad alcune domande inerenti le calcificazioni interessanti
l’articolazione del gomito destro (cfr. doc. XIII).
Le risposte del medico
fiduciario sono pervenute il 25 febbraio 2016 (doc. XIV).
L’insorgente si è espresso
al riguardo in data 9 marzo 2016 (cfr. doc. XVII + allegati).
2.1. L’oggetto della lite è
circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a dichiarare
chiusa la ricaduta dell’aprile 2013, a far tempo dal 25 novembre 2014, oppure
no.
2.2. In virtù dell’art. 11 OAINF,
l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni
assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet,
Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.
71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la LAINF né l’OAINF
prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere
fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per
la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò
indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno
ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità
(cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).
2.3. Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a
seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle
cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento
se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di
salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 41ss.).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19
cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
2.4. Al precedente considerando, è
già stato indicato che, secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato
totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di
malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Giusta
l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità,
totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o
nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di
lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili
in un’altra professione o campo d’attività.
L’entità dell’incapacità
lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex art. 16 LAINF)
deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è concretamente
chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale professione.
Nella RAMI
2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di
incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità
contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi
dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione
di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura
giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata
sulla base dei fatti forniti dal medico.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante
ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque
l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro
che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2,
U 27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.
2).
L'assicurato
che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto
Fatti
i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria
capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli
potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di
volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione
nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,
considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da
ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239
consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393
consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).
2.5. Dalle carte processuali si
evince che, nonostante i postumi residuali del politrauma occorsogli nel marzo
1995, l’assicurato è stato in grado di riprendere a tempo pieno il lavoro di disegnatore,
a far tempo dal mese di marzo 2000 (cfr. doc. 149 e doc. 153).
In data 29 maggio 2001 ha
quindi avuto luogo la visita medica di chiusura a cura del dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica. In quell’occasione, il medico __________ ha
rilevato che l’assicurato era “… maggiormente disturbato dalla mancanza
d’estensione al gomito destro con mancanza pure della pronazione.”. Egli ha
negato la necessità di procedere a ulteriori cure, precisando che “in futuro si
potrà sempre discutere l’asportazione del becco osseo situato nella fossa
olecranica che impedisce l’estensione completa del gomito” e dichiarato
l’insorgente “… abile al lavoro nella misura del 100% come disegnatore.” (doc.
167, p. 4).
L’amministrazione ha
assunto una prima ricaduta nel mese di giugno 2011, corrispondendo le proprie
prestazioni sino al 28 febbraio 2012.
A margine della visita di
controllo del 26 gennaio 2012, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica, ha refertato la presenza di un’importante artrosi post-traumatica
del gomito destro con limitazione in flessione/estensione e pro/supinazione.
Dal profilo dell’ulteriore procedere terapeutico, egli ha disposto
approfondimenti neurologici e ortopedici. È stata attestata un’ulteriore
inabilità del 100% (doc. 210, p. 5).
L’approfondimento
neurologico ha avuto luogo il 29 febbraio 2012 da parte del dott. __________,
spec. FMH in neurologia. Dal relativo referto si apprende che l’esame
elettroneurografico è stato interrotto su richiesta dell’assicurato, il quale
non tollerava le scosse. Il dott. __________ ha comunque riscontrato una
funzione motoria normale del nervo mediano a livello del tunnel carpale. In
base ai dati anamnestici e all’esame clinico, egli non ha potuto escludere una
neuropatia del nervo ulnare, la quale, se presente, non sembrava però essere “…
particolarmente grave, soprattutto anche poiché il trofismo dei muscoli
interossei è nella norma e la loro funzione motoria soddisfacente anche se vi è
il sospetto di una lieve paresi.” (doc. 217, p. 2).
Il consulto ortopedico,
che avrebbe dovuto essere eseguito dal PD dott. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica, non ha avuto luogo, siccome l’insorgente non si è
presentato agli appuntamenti (cfr. doc. 230, 232 e 233).
Il ricorrente ha ripreso
il lavoro al 100% dal 29 febbraio 2012, alle dipendenze della ditta __________
di __________ (il cui assicuratore LAINF era la Cassa malati __________ – cfr.
doc. 247) in qualità di responsabile degli acquisti (cfr. doc. 229).
In data 30 aprile 2013,
all’assicurato è stato comunicato il licenziamento con effetto dal 30 giugno
2013 (cfr. doc. 253, p. 1).
Una nuova ricaduta è stata
assunta nel mese di aprile 2013.
In occasione della sua
audizione del 7 ottobre 2013, RI 1 ha dichiarato che, nel corso del febbraio
2013, la situazione del gomito destro era gradatamente peggiorata e che, visto
l’insuccesso della terapia antalgica instaurata nel frattempo, il suo medico
curante aveva attestato una totale incapacità lavorativa a decorrere dal 30
aprile 2013 (doc. 253: “Il gomito appena lo forzavo mi diventava molto
doloroso, non riuscivo più a dormire di notte ed il fatto di lavorare parecchio
con la tastiera del computer mi provocava una forte infiammazione al gomito.
(…). Il medico mi aveva ordinato una cura farmacologica a base di Aulin e se
del caso punture di Voltaren. (…). Il 20.4.13 ero tornato dal dott. __________,
il quale mi aveva a questo punto prescritto delle pastiglie di Naprosyn 500 mg
ed in caso di dolori più intensi delle punture di Orudis. Malgrado questa
terapia farmacologica il dolore non era per nulla regredito. Il 30.4.13 ero
tornato dal dott. __________ il quale a questo punto mi aveva dichiarato
inabile al lavoro in misura completa per farmi riposare il gomito, altrimenti
l’infiammazione non sarebbe più migliorata.”).
Nel mese di novembre 2013,
l’amministrazione ha disposto una valutazione da parte degli specialisti della
Clinica __________ di __________ (cfr. doc. 260).
In data 28 marzo 2014, la
patrocinatrice dell’assicurato ha informato l’assicuratore che egli non avrebbe
potuto presenziare all’appuntamento fissato per il 31 marzo 2014, in quanto ricoverato
per problemi cardiaci (doc. 271).
Nel prosieguo, si è
scoperto che in realtà non vi era stata alcuna ospedalizzazione in relazione
alla problematica cardiologica, ma soltanto una visita ambulatoriale, risultata
peraltro priva di particolarità (cfr. allegati al doc. 313 e doc. 322).
In data 19 settembre 2014,
il ricorrente è stato sottoposto a una visita di controllo da parte della
dott.ssa __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, la quale ha riscontrato,
a livello del gomito destro, “… un miglioramento dell’estensione di 10° e della
pronazione di 20° in confronto alla visita medica del 26.01.2012, però un
peggioramento della supinazione di 40°. Invariata la muscolatura. Limitata
anche la mobilità della mano per mancanza di trattamento a tale livello, tipo
stretching.”. Ella ha quindi ritenuto indicata la prosecuzione della
fisioterapia con Kinetec, nonché l’introduzione di esercizi autonomi di
stretching per migliorare la flessione/estensione della mano, prevedendo
un’ulteriore visita per valutare il decorso e decidere circa un eventuale
intervento chirurgico. La dott.ssa __________ ha infine attestato un’inabilità
lavorativa del 100%, precisando che “per quanto riguarda la mobilità del gomito
e della mano di destra, mi aspetto una esigibilità nell’attività lavorativa
come disegnatore.” (doc. 324).
L’ulteriore visita __________
era stata fissata per il 24 novembre 2014 (cfr. doc. 326).
Il 5 novembre 2014, RI 1 è
stato ricoverato presso l’Ospedale di __________ per le conseguenze di un nuovo
incidente stradale (cfr. rapporto di uscita allegato al doc. 353). L’istituto
resistente ha negato la propria responsabilità in proposito, posto che l’evento
è accaduto a un momento in cui la copertura assicurativa non era data (cfr.
doc. 365).
In data 16 aprile 2015
l’insorgente è stato di nuovo visitato dalla dott.ssa __________. In
quell’occasione, ella ha refertato “… una continua alterazione della
flessione/estensione e pro/supinazione durante tutto l’esame di oggi, non
spiegabile.
Questo cambiamento non si
spiega con una limitazione ortopedica-meccanica. Neppure i dolori riferiti
all’anca destra sono spiegabili da parte clinica-medica. Neanche la discrepanza
tra la mobilità attiva e passiva della tibiotarsica non si spiega
meccanicamente.”.
Il medico __________ ha
quindi ordinato una valutazione radiologica per il gomito destro, per l’anca,
per il femore e per la tibiotarsica.
La dott.ssa __________ ha
concluso il proprio rapporto affermando che “…, basandomi sulla variabilità
della mobilità attiva del gomito destro in tutti i movimenti, posso confermare
che non siamo in presenza di un sensibile peggioramento rispetto alla visita
medico-__________ del 29.05.2001.” (doc. 355).
Gli esami radiologici
ordinati dal medico fiduciario sono stati effettuati il giorno stesso della
visita, ma in modo soltanto parziale, dato che l’assicurato si era rifiutato di
estendere il braccio destro, rispettivamente di posizionare la caviglia in modo
da poter eseguire una lastra ap. Per quanto concerne il gomito destro, l’esame
ha evidenziato “… uno stato dopo probabile frattura trans-condilare con
consolidazione e callo posteriore. Presenza di osteofiti a livello
dell’inserzione del tricipite sull’olecrano. Un impingement posteriore appare
possibile.” (doc. 357).
Nel quadro della procedura
di opposizione, con apprezzamento del 4 agosto 2015, la dott.ssa __________ ha in
particolare osservato che “il gomito presenta come già nella risonanza
magnetica del 18.07.2013 un’osteofitosi ulno-omerale pronunciata in sede
posteriore che può senz’altro limitare l’estensione di tipo impingement. Non
nego tutti i fattori riscontrati radiologicamente e pure da me citati, ma mi
pronuncio che vi è un’alterazione continua della mobilità attiva da parte
dell’assicurato per quanto riguarda il gomito destro. Si trova specialmente una
estensione ridotta della metà quando l’assicurato non nota che il gomito viene
osservato, ossia quando l’assicurato chiude la cerniera dei pantaloni o quando
viene esaminato in posizione prona/sdraiata, per esaminare l’estensione passiva
dell’anca. Questo fatto conferma che vi è una mancanza di coerenza tra il detto
e il dimostrato da parte dell’assicurato, fatto che definisce l’avvenire di
nessun netto miglioramento della sintomatologia né della mobilità dopo un
ulteriore intervento chirurgico.” (doc. 369, p. 3).
In corso di causa, il
ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica, in parte già presente
agli atti.
In particolare, con
certificazione del 21 agosto 2015, il dott. __________, medico-chirurgo a __________,
ha attestato l’insorgenza di un “… netto peggioramento che genera sintomatologia
dolorosa con la presenza di calcificazioni da condromatosi in sede posteriore
con fenomeni di tendinite dei flessori e degli estensori. Necessita da subito
di riposo al 100% con FKT.” (allegato al doc. J).
In data 15 ottobre 2015,
lo stesso medico curante ha invece riferito di “… un buon miglioramento dei
movimenti del gomito dx. Pertanto prevedo che con 100-120 giorni di FKT al
gomito destro, potrà riprendere l’attività lavorativa in ufficio salvo
eventuali complicazioni.” (allegato al doc. J).
Ancora il dott. __________,
con rapporto del 3 dicembre 2015, ha fatto stato di un “… lento miglioramento
confermato da diversi fattori: a) gradi di apertura e chiusura del gomito
destro che è andato lentamente migliorando; b) intensità e periodicità nel
ripetersi del dolore sia in fase di riposo che in fase FKT. Ritengo pertanto
indispensabile la continuazione della fisiokinesiterapia con macchina elettrica
e della fisiokinesiterapia manuale …” (doc. L), rispettivamente, con
certificazione datata sempre 3 dicembre 2015, di un “… notevole miglioramento
del gomito destro. Prevedo quindi che con 70-90 giorni di FKT al gomito destro
potrà riprendere l’attività lavorativa di impegno fisico medio e in ufficio
salvo eventuali complicazioni derivanti.” (doc. M).
Da parte sua, con referto
del 25 novembre 2015, il dott. G. Saviori, specialista in
ortopedia-traumatologia a __________ (BS), ha consigliato di proseguire con la
fisiokinesiterapia per ulteriori tre mesi, precisando che in seguito
l’assicurato avrebbe potuto “… riprendere attività lavorativa che non contempli
lavoro manuale di grado medio-pesante.” (doc. N).
Chiamata a pronunciarsi
sulla documentazione versata agli atti nel frattempo, la dott.ssa __________ ha
di nuovo confermato che, a suo avviso, l’assicurato sarebbe in grado di
svolgere l’attività di disegnatore a tempo pieno (doc. IX 1, p. 2).
Poiché, secondo il
ricorrente, la documentazione radiologica prodotta in corso di causa dimostrerebbe
l’insorgenza di calcificazioni al gomito destro, a suo dire ancora inesistenti
nel 2001, e ciò a dimostrazione dell’impossibilità di una ripresa dell’attività
di disegnatore tecnico, nel mese di febbraio 2016, il TCA ha interpellato la
dott.ssa __________, alla quale ha rivolto alcune domande inerenti proprio a
queste presunte calcificazioni (cfr. doc. XIII).
Alla domanda se la
documentazione radiologica prodotta dimostri l’insorgenza, dopo il 2001, di
calcificazioni all’articolazione del gomito destro, il medico __________ ha
risposto che, già in occasione della visita di controllo del 29 maggio 2001, il
dott. __________ aveva descritto un becco osseo situato nella fossa olecranica del
gomito destro, quindi in sede posteriore, reperto confermato anche dalla RMN
del 18 luglio 2013. Ella ne ha pertanto dedotto che questa osteofitosi (gli
osteofiti sono delle formazioni ossee solitamente a forma di becco,
detto becco osteofitico – cfr. www.sapere.it) era già presente al momento della
visita del 2001 (cfr. doc. XIV, risposta al quesito n. 1).
D’altro canto, la dott.ssa
__________ ha ammesso che il becco osteofitico costituisce una conseguenza
naturale dell’infortunio assicurato (cfr. doc. XIV, risposta al quesito n. 2).
Inoltre, il medico
fiduciario ha spiegato che, per la sua localizzazione, il becco osseo provoca sì
un’estensione incompleta del gomito. Tuttavia, ella ha avuto modo di osservare
importanti incoerenze, non riguardanti soltanto l’estensione, ma pure la
flessione, la pro- e la supinazione, che non sono spiegabili medicalmente (cfr.
doc. XIV, risposta al quesito n. 3).
Infine, il medico __________
ha ribadito che, nonostante l’esistenza di alterazioni radiologiche riscontrate
dall’inizio sino alla visita del 2014, RI 1 sarebbe in grado di riprendere la
sua professione di disegnatore, in quanto “1) siamo in presenza di alterazioni
radiologiche, ma pure in presenza di una discrepanza tra tali fatti obiettivi e
le variazioni discrepanti ed evidenti della mobilità attiva da parte
Considerandi
dell’assicurato 2) l’esigibilità lavorativa nell’attività come disegnatore
viene pure confermata da parte del medico dott. med. __________ nel suo scritto
del 25.11.2015, dove indica riposo funzionale per lavoro manuale di grado medio
e pesante, attività che è maggiore a quella eseguita dall’assicurato e a quella
che veniva stabilita nella visita medico-__________ del 16.04.2015.” (cfr. doc.
XIV, risposta al quesito n. 4).
Unitamente alle proprie
osservazioni, l’assicurato ha segnatamente prodotto due ulteriori
certificazioni del dott. __________, datate 13 gennaio e 17 febbraio 2016,
mediante le quali quest’ultimo ha attestato la continuazione di una totale
incapacità lavorativa (cfr. allegati al doc. R).
2.6
Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno
il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in
tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio
l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei
mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in
particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
E’ infine utile osservare che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).
2.7
Chiamata ora a
pronunciarsi, questa Corte non ritiene che gli apprezzamenti agli atti
del medico __________ dell’CO 1, gli consentano di concludere che, senza ombra di
dubbio, RI 1 sarebbe stato in grado di riprendere, a tempo pieno e con un
rendimento completo, il suo precedente lavoro di disegnatore, a decorrere dal
mese di novembre 2014.
In primo luogo, il TCA
constata che trova effettivamente conferma nella documentazione agli atti il
fatto che il becco osseo a livello della fossa olecranica, che la dott.ssa __________
ha definito come osteofitosi (e non come calcificazione - cfr. doc. XIV, p. 1) –
è preesistente alla visita di chiusura del maggio 2001.
In effetti, va rilevato
che la TAC del 2 marzo 1999 aveva già evidenziato un quadro di evoluta artrosi
generalizzata del gomito e, in particolare a livello del recesso articolare
olecranico (dunque nella stessa sede in cui il dott. __________ ha poi
segnalato l’esistenza del becco osseo), dei corpi di aspetto condromatosico,
senza calcificazioni periarticolari (cfr. doc. 94).
Solo qualche mese più
tardi, il 30 agosto 1999, il dott. __________ aveva certificato che
l’assicurato presentava dei “gravi postumi di frattura del gomito dx
(importante e dolorosa limitazione funzionale per cospicua calcificazione
paraarticolare).” (cfr. allegato al doc. 99 – il corsivo è del redattore).
Sempre il medico curante appena citato, in data 29 ottobre 1999, aveva
segnalato che il ricorrente era in attesa “… d’intervento per ablazione di
cospicua calcificazione paraarticolare post-traumatica” (allegato al doc. 111 –
il corsivo è del redattore). Non risulta che l’intervento in questione sia mai
stato eseguito.
La TAC del 2 settembre
2011.
ha confermato in particolare l’esistenza di un conflitto fra l’olecrano
esternamente ed il versante posteriore del condilo omerale esterno, con
calcificazioni condromatose in adiacenza (cfr. doc. 175).
Dal referto relativo alla
RMN del 18 luglio 2013 si evince che, in sede posteriore, erano presenti “… dei
segni di conflitto tra l’olecrano ulnare e l’epicondilo, con presenza di alcune
calcificazioni da condromatosi articolari.” (doc. 239; in questo senso, si veda
pure la RMN dell’8 agosto 2014 – doc. 305).
Dunque, che si tratti di
un’osteofitosi oppure di calcificazioni, quanto appena esposto dimostra che il
reperto oggettivato a livello della fossa (o recesso) olecranica, determinante
una limitata funzionalità del gomito, era già presente al momento della visita
di chiusura del 29 maggio 2001, allorquando RI 1 era stato dichiarato abile al
lavoro in misura completa.
D’altro canto, questo
Tribunale prende atto che, in occasione della visita di controllo del 16 aprile
2015, il medico fiduciario ha riscontrato delle incoerenze nella mobilizzazione
attiva del gomito destro. In particolare, ella ha riferito che, alla prova
dell’estensione passiva dell’anca in posizione prona/sdraiata e nel chiudere la
cerniera dei pantaloni, il ricorrente era riuscito a estendere il gomito fino a
circa 30° (cfr. doc. 355).
Interpellata dal TCA in
corso di causa, la dott.ssa Netzer ha confermato che, nonostante il quadro
artrosico oggettivato mediante gli esami radiologici e strumentali, RI 1
sarebbe stato in grado di riprendere l’attività di disegnatore, e ciò a fronte
delle variazioni della mobilità attiva del gomito destro da lui mostrate e del
fatto che lo stesso medico curante specialista, nella sua certificazione del 25
novembre 2015, avrebbe indicato “… riposo funzionale per lavoro manuale medio e
pesante, attività che è maggiore a quella eseguita dall’assicurato …” (cfr.
doc. XIV, p. 2).
In proposito, dagli atti
medici risulta che quello della limitata funzionalità del gomito destro, è
soltanto uno degli aspetti ritenuti invalidanti. Oltre a ciò, i sanitari hanno
infatti segnalato la presenza di una sintomatologia dolorosa legata
all’avanzato stato artrosico del gomito e a processi infiammatori, aspetto
quest’ultimo che la dott.ssa __________ ha omesso di discutere.
D’altro canto, ella ha
pure erroneamente interpretato quanto dichiarato dal dott. __________ nella
succitata certificazione. In effetti, il medico curante specialista non ha
attestato l’esistenza di un’inabilità lavorativa limitata alle attività
medio-pesanti (ammettendo così implicitamente la capacità di svolgere attività
leggere, qual è, secondo la dott.ssa __________, quella di disegnatore). In
quella sede, egli ha invece prescritto la continuazione delle terapie per
ulteriori tre mesi, terminati i quali, salvo complicazioni, RI 1 avrebbe potuto
riprendere l’esercizio di un’attività non comportante mansioni manuali
medio-pesanti (cfr. doc. N). Va peraltro segnalato che, ancora il 13 gennaio
2016, il dott. __________ ha attestato una completa incapacità lavorativa,
risultante da una riacutizzazione del dolore e di processi infiammatori (cfr.
allegato al doc. R).
Per le ragioni che
precedono, questa Corte non è in grado di derimere, con la necessaria
tranquillità, la questione riguardante la capacità lavorativa a decorrere dal
25.
novembre 2014 sulla base della sola documentazione agli atti, ragione per la
quale s’impone un approfondimento peritale (in questo senso, si veda la STF
8C_943/2010 del 9 novembre 2011 consid. 3.3 e 3.4).
2.8
In una sentenza di principio
9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi
il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio.
Il TF ha, al riguardo,
sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das
Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die
Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit
diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen
Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung
delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten
(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle
und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im
Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl.
statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11.
April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen
noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,
die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts
fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig
hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt
nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis
bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt
alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden -
Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.
Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich
ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4;
vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5,9C_85/2009).”
(DTF 137 V 263-265)
In
una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella
pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli
infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF
135.
V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di
rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero
di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare
gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo
la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein
Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine
Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”
(STF
8C_59/2011 consid. 5.2)
Nella presente
fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio
degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF
135.
V 465), già per il solo fatto che essa ha fondato la decisione impugnata
esclusivamente sul parere del proprio medico __________ (per un caso
analogo, si veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).
Per le ragioni già esposte al considerando 2.7., si
giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata.
L’assicuratore resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi, dovrà
disporre un approfondimento peritale esterno volto a chiarire la capacità
lavorativa dell’assicurato dopo il 24 novembre 2014. Sulla
base delle relative risultanze, l’CO 1 sarà poi chiamato a definire nuovamente
il diritto alle prestazioni, dal profilo materiale e temporale, a contare dal
25.
novembre 2014.
2.9
Con la propria impugnativa,
l’insorgente ha chiesto che venisse indetto un pubblico dibattimento.
Confrontato con una
richiesta di pubblico dibattimento, il giudice cantonale deve di principio
darne seguito. Egli può tuttavia astenersi nei casi previsti dall’art. 6 § 1
seconda frase CEDU, ossia quando la domanda é abusiva, quando appare
chiaramente che il ricorso é infondato, irricevibile o, al contrario,
manifestamente fondato oppure quando l’oggetto litigioso concerne delle
questioni altamente tecniche (cfr. DTF 122 V 47 consid. 3b).
Nella DTF 136 I 279
consid. 3, il Tribunale federale ha precisato che non é possibile rinunciare al
pubblico dibattimento per il motivo che la procedura scritta sarebbe più
adeguata per discutere una questione di natura medica, anche se l’oggetto del
litigio verte essenzialmente sul confronto di pareri specialistici riguardanti
lo stato di salute e l’incapacità lavorativa di un assicurato in materia di
assicurazione per l’invalidità.
Nel caso di specie,
essendo realizzata una delle eccezioni previste dall’art. 6 § 1 seconda frase
CEDU (accoglimento del ricorso), il TCA può astenersi dal dare seguito alla
richiesta dell’assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà
all’assicurato l’importo di fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti