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Decisione

35.2015.108

Nel 1995 politrauma ortopedico a seguito d'incidente circolazione stradale. Nel 2013 ricaduta. Non confermata chiusura ricaduta da novembre 2014 e rinvio atti per perizia esterna per chiarire capacità

20 giugno 2016Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria

capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli

potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze di

volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione

nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,

considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da

ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239

consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393

consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).

2.5. Dalle carte processuali si

evince che, nonostante i postumi residuali del politrauma occorsogli nel marzo

1995, l’assicurato è stato in grado di riprendere a tempo pieno il lavoro di disegnatore,

a far tempo dal mese di marzo 2000 (cfr. doc. 149 e doc. 153).

In data 29 maggio 2001 ha

quindi avuto luogo la visita medica di chiusura a cura del dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica. In quell’occasione, il medico __________ ha

rilevato che l’assicurato era “… maggiormente disturbato dalla mancanza

d’estensione al gomito destro con mancanza pure della pronazione.”. Egli ha

negato la necessità di procedere a ulteriori cure, precisando che “in futuro si

potrà sempre discutere l’asportazione del becco osseo situato nella fossa

olecranica che impedisce l’estensione completa del gomito” e dichiarato

l’insorgente “… abile al lavoro nella misura del 100% come disegnatore.” (doc.

167, p. 4).

L’amministrazione ha

assunto una prima ricaduta nel mese di giugno 2011, corrispondendo le proprie

prestazioni sino al 28 febbraio 2012.

A margine della visita di

controllo del 26 gennaio 2012, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica, ha refertato la presenza di un’importante artrosi post-traumatica

del gomito destro con limitazione in flessione/estensione e pro/supinazione.

Dal profilo dell’ulteriore procedere terapeutico, egli ha disposto

approfondimenti neurologici e ortopedici. È stata attestata un’ulteriore

inabilità del 100% (doc. 210, p. 5).

L’approfondimento

neurologico ha avuto luogo il 29 febbraio 2012 da parte del dott. __________,

spec. FMH in neurologia. Dal relativo referto si apprende che l’esame

elettroneurografico è stato interrotto su richiesta dell’assicurato, il quale

non tollerava le scosse. Il dott. __________ ha comunque riscontrato una

funzione motoria normale del nervo mediano a livello del tunnel carpale. In

base ai dati anamnestici e all’esame clinico, egli non ha potuto escludere una

neuropatia del nervo ulnare, la quale, se presente, non sembrava però essere “…

particolarmente grave, soprattutto anche poiché il trofismo dei muscoli

interossei è nella norma e la loro funzione motoria soddisfacente anche se vi è

il sospetto di una lieve paresi.” (doc. 217, p. 2).

Il consulto ortopedico,

che avrebbe dovuto essere eseguito dal PD dott. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica, non ha avuto luogo, siccome l’insorgente non si è

presentato agli appuntamenti (cfr. doc. 230, 232 e 233).

Il ricorrente ha ripreso

il lavoro al 100% dal 29 febbraio 2012, alle dipendenze della ditta __________

di __________ (il cui assicuratore LAINF era la Cassa malati __________ – cfr.

doc. 247) in qualità di responsabile degli acquisti (cfr. doc. 229).

In data 30 aprile 2013,

all’assicurato è stato comunicato il licenziamento con effetto dal 30 giugno

2013 (cfr. doc. 253, p. 1).

Una nuova ricaduta è stata

assunta nel mese di aprile 2013.

In occasione della sua

audizione del 7 ottobre 2013, RI 1 ha dichiarato che, nel corso del febbraio

2013, la situazione del gomito destro era gradatamente peggiorata e che, visto

l’insuccesso della terapia antalgica instaurata nel frattempo, il suo medico

curante aveva attestato una totale incapacità lavorativa a decorrere dal 30

aprile 2013 (doc. 253: “Il gomito appena lo forzavo mi diventava molto

doloroso, non riuscivo più a dormire di notte ed il fatto di lavorare parecchio

con la tastiera del computer mi provocava una forte infiammazione al gomito.

(…). Il medico mi aveva ordinato una cura farmacologica a base di Aulin e se

del caso punture di Voltaren. (…). Il 20.4.13 ero tornato dal dott. __________,

il quale mi aveva a questo punto prescritto delle pastiglie di Naprosyn 500 mg

ed in caso di dolori più intensi delle punture di Orudis. Malgrado questa

terapia farmacologica il dolore non era per nulla regredito. Il 30.4.13 ero

tornato dal dott. __________ il quale a questo punto mi aveva dichiarato

inabile al lavoro in misura completa per farmi riposare il gomito, altrimenti

l’infiammazione non sarebbe più migliorata.”).

Nel mese di novembre 2013,

l’amministrazione ha disposto una valutazione da parte degli specialisti della

Clinica __________ di __________ (cfr. doc. 260).

In data 28 marzo 2014, la

patrocinatrice dell’assicurato ha informato l’assicuratore che egli non avrebbe

potuto presenziare all’appuntamento fissato per il 31 marzo 2014, in quanto ricoverato

per problemi cardiaci (doc. 271).

Nel prosieguo, si è

scoperto che in realtà non vi era stata alcuna ospedalizzazione in relazione

alla problematica cardiologica, ma soltanto una visita ambulatoriale, risultata

peraltro priva di particolarità (cfr. allegati al doc. 313 e doc. 322).

In data 19 settembre 2014,

il ricorrente è stato sottoposto a una visita di controllo da parte della

dott.ssa __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, la quale ha riscontrato,

a livello del gomito destro, “… un miglioramento dell’estensione di 10° e della

pronazione di 20° in confronto alla visita medica del 26.01.2012, però un

peggioramento della supinazione di 40°. Invariata la muscolatura. Limitata

anche la mobilità della mano per mancanza di trattamento a tale livello, tipo

stretching.”. Ella ha quindi ritenuto indicata la prosecuzione della

fisioterapia con Kinetec, nonché l’introduzione di esercizi autonomi di

stretching per migliorare la flessione/estensione della mano, prevedendo

un’ulteriore visita per valutare il decorso e decidere circa un eventuale

intervento chirurgico. La dott.ssa __________ ha infine attestato un’inabilità

lavorativa del 100%, precisando che “per quanto riguarda la mobilità del gomito

e della mano di destra, mi aspetto una esigibilità nell’attività lavorativa

come disegnatore.” (doc. 324).

L’ulteriore visita __________

era stata fissata per il 24 novembre 2014 (cfr. doc. 326).

Il 5 novembre 2014, RI 1 è

stato ricoverato presso l’Ospedale di __________ per le conseguenze di un nuovo

incidente stradale (cfr. rapporto di uscita allegato al doc. 353). L’istituto

resistente ha negato la propria responsabilità in proposito, posto che l’evento

è accaduto a un momento in cui la copertura assicurativa non era data (cfr.

doc. 365).

In data 16 aprile 2015

l’insorgente è stato di nuovo visitato dalla dott.ssa __________. In

quell’occasione, ella ha refertato “… una continua alterazione della

flessione/estensione e pro/supinazione durante tutto l’esame di oggi, non

spiegabile.

Questo cambiamento non si

spiega con una limitazione ortopedica-meccanica. Neppure i dolori riferiti

all’anca destra sono spiegabili da parte clinica-medica. Neanche la discrepanza

tra la mobilità attiva e passiva della tibiotarsica non si spiega

meccanicamente.”.

Il medico __________ ha

quindi ordinato una valutazione radiologica per il gomito destro, per l’anca,

per il femore e per la tibiotarsica.

La dott.ssa __________ ha

concluso il proprio rapporto affermando che “…, basandomi sulla variabilità

della mobilità attiva del gomito destro in tutti i movimenti, posso confermare

che non siamo in presenza di un sensibile peggioramento rispetto alla visita

medico-__________ del 29.05.2001.” (doc. 355).

Gli esami radiologici

ordinati dal medico fiduciario sono stati effettuati il giorno stesso della

visita, ma in modo soltanto parziale, dato che l’assicurato si era rifiutato di

estendere il braccio destro, rispettivamente di posizionare la caviglia in modo

da poter eseguire una lastra ap. Per quanto concerne il gomito destro, l’esame

ha evidenziato “… uno stato dopo probabile frattura trans-condilare con

consolidazione e callo posteriore. Presenza di osteofiti a livello

dell’inserzione del tricipite sull’olecrano. Un impingement posteriore appare

possibile.” (doc. 357).

Nel quadro della procedura

di opposizione, con apprezzamento del 4 agosto 2015, la dott.ssa __________ ha in

particolare osservato che “il gomito presenta come già nella risonanza

magnetica del 18.07.2013 un’osteofitosi ulno-omerale pronunciata in sede

posteriore che può senz’altro limitare l’estensione di tipo impingement. Non

nego tutti i fattori riscontrati radiologicamente e pure da me citati, ma mi

pronuncio che vi è un’alterazione continua della mobilità attiva da parte

dell’assicurato per quanto riguarda il gomito destro. Si trova specialmente una

estensione ridotta della metà quando l’assicurato non nota che il gomito viene

osservato, ossia quando l’assicurato chiude la cerniera dei pantaloni o quando

viene esaminato in posizione prona/sdraiata, per esaminare l’estensione passiva

dell’anca. Questo fatto conferma che vi è una mancanza di coerenza tra il detto

e il dimostrato da parte dell’assicurato, fatto che definisce l’avvenire di

nessun netto miglioramento della sintomatologia né della mobilità dopo un

ulteriore intervento chirurgico.” (doc. 369, p. 3).

In corso di causa, il

ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica, in parte già presente

agli atti.

In particolare, con

certificazione del 21 agosto 2015, il dott. __________, medico-chirurgo a __________,

ha attestato l’insorgenza di un “… netto peggioramento che genera sintomatologia

dolorosa con la presenza di calcificazioni da condromatosi in sede posteriore

con fenomeni di tendinite dei flessori e degli estensori. Necessita da subito

di riposo al 100% con FKT.” (allegato al doc. J).

In data 15 ottobre 2015,

lo stesso medico curante ha invece riferito di “… un buon miglioramento dei

movimenti del gomito dx. Pertanto prevedo che con 100-120 giorni di FKT al

gomito destro, potrà riprendere l’attività lavorativa in ufficio salvo

eventuali complicazioni.” (allegato al doc. J).

Ancora il dott. __________,

con rapporto del 3 dicembre 2015, ha fatto stato di un “… lento miglioramento

confermato da diversi fattori: a) gradi di apertura e chiusura del gomito

destro che è andato lentamente migliorando; b) intensità e periodicità nel

ripetersi del dolore sia in fase di riposo che in fase FKT. Ritengo pertanto

indispensabile la continuazione della fisiokinesiterapia con macchina elettrica

e della fisiokinesiterapia manuale …” (doc. L), rispettivamente, con

certificazione datata sempre 3 dicembre 2015, di un “… notevole miglioramento

del gomito destro. Prevedo quindi che con 70-90 giorni di FKT al gomito destro

potrà riprendere l’attività lavorativa di impegno fisico medio e in ufficio

salvo eventuali complicazioni derivanti.” (doc. M).

Da parte sua, con referto

del 25 novembre 2015, il dott. G. Saviori, specialista in

ortopedia-traumatologia a __________ (BS), ha consigliato di proseguire con la

fisiokinesiterapia per ulteriori tre mesi, precisando che in seguito

l’assicurato avrebbe potuto “… riprendere attività lavorativa che non contempli

lavoro manuale di grado medio-pesante.” (doc. N).

Chiamata a pronunciarsi

sulla documentazione versata agli atti nel frattempo, la dott.ssa __________ ha

di nuovo confermato che, a suo avviso, l’assicurato sarebbe in grado di

svolgere l’attività di disegnatore a tempo pieno (doc. IX 1, p. 2).

Poiché, secondo il

ricorrente, la documentazione radiologica prodotta in corso di causa dimostrerebbe

l’insorgenza di calcificazioni al gomito destro, a suo dire ancora inesistenti

nel 2001, e ciò a dimostrazione dell’impossibilità di una ripresa dell’attività

di disegnatore tecnico, nel mese di febbraio 2016, il TCA ha interpellato la

dott.ssa __________, alla quale ha rivolto alcune domande inerenti proprio a

queste presunte calcificazioni (cfr. doc. XIII).

Alla domanda se la

documentazione radiologica prodotta dimostri l’insorgenza, dopo il 2001, di

calcificazioni all’articolazione del gomito destro, il medico __________ ha

risposto che, già in occasione della visita di controllo del 29 maggio 2001, il

dott. __________ aveva descritto un becco osseo situato nella fossa olecranica del

gomito destro, quindi in sede posteriore, reperto confermato anche dalla RMN

del 18 luglio 2013. Ella ne ha pertanto dedotto che questa osteofitosi (gli

osteofiti sono delle formazioni ossee solitamente a forma di becco,

detto becco osteofitico – cfr. www.sapere.it) era già presente al momento della

visita del 2001 (cfr. doc. XIV, risposta al quesito n. 1).

D’altro canto, la dott.ssa

__________ ha ammesso che il becco osteofitico costituisce una conseguenza

naturale dell’infortunio assicurato (cfr. doc. XIV, risposta al quesito n. 2).

Inoltre, il medico

fiduciario ha spiegato che, per la sua localizzazione, il becco osseo provoca sì

un’estensione incompleta del gomito. Tuttavia, ella ha avuto modo di osservare

importanti incoerenze, non riguardanti soltanto l’estensione, ma pure la

flessione, la pro- e la supinazione, che non sono spiegabili medicalmente (cfr.

doc. XIV, risposta al quesito n. 3).

Infine, il medico __________

ha ribadito che, nonostante l’esistenza di alterazioni radiologiche riscontrate

dall’inizio sino alla visita del 2014, RI 1 sarebbe in grado di riprendere la

sua professione di disegnatore, in quanto “1) siamo in presenza di alterazioni

radiologiche, ma pure in presenza di una discrepanza tra tali fatti obiettivi e

le variazioni discrepanti ed evidenti della mobilità attiva da parte

Considerandi

dell’assicurato 2) l’esigibilità lavorativa nell’attività come disegnatore

viene pure confermata da parte del medico dott. med. __________ nel suo scritto

del 25.11.2015, dove indica riposo funzionale per lavoro manuale di grado medio

e pesante, attività che è maggiore a quella eseguita dall’assicurato e a quella

che veniva stabilita nella visita medico-__________ del 16.04.2015.” (cfr. doc.

XIV, risposta al quesito n. 4).

Unitamente alle proprie

osservazioni, l’assicurato ha segnatamente prodotto due ulteriori

certificazioni del dott. __________, datate 13 gennaio e 17 febbraio 2016,

mediante le quali quest’ultimo ha attestato la continuazione di una totale

incapacità lavorativa (cfr. allegati al doc. R).

2.6

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

E’ infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

2.7

Chiamata ora a

pronunciarsi, questa Corte non ritiene che gli apprezzamenti agli atti

del medico __________ dell’CO 1, gli consentano di concludere che, senza ombra di

dubbio, RI 1 sarebbe stato in grado di riprendere, a tempo pieno e con un

rendimento completo, il suo precedente lavoro di disegnatore, a decorrere dal

mese di novembre 2014.

In primo luogo, il TCA

constata che trova effettivamente conferma nella documentazione agli atti il

fatto che il becco osseo a livello della fossa olecranica, che la dott.ssa __________

ha definito come osteofitosi (e non come calcificazione - cfr. doc. XIV, p. 1) –

è preesistente alla visita di chiusura del maggio 2001.

In effetti, va rilevato

che la TAC del 2 marzo 1999 aveva già evidenziato un quadro di evoluta artrosi

generalizzata del gomito e, in particolare a livello del recesso articolare

olecranico (dunque nella stessa sede in cui il dott. __________ ha poi

segnalato l’esistenza del becco osseo), dei corpi di aspetto condromatosico,

senza calcificazioni periarticolari (cfr. doc. 94).

Solo qualche mese più

tardi, il 30 agosto 1999, il dott. __________ aveva certificato che

l’assicurato presentava dei “gravi postumi di frattura del gomito dx

(importante e dolorosa limitazione funzionale per cospicua calcificazione

paraarticolare).” (cfr. allegato al doc. 99 – il corsivo è del redattore).

Sempre il medico curante appena citato, in data 29 ottobre 1999, aveva

segnalato che il ricorrente era in attesa “… d’intervento per ablazione di

cospicua calcificazione paraarticolare post-traumatica” (allegato al doc. 111 –

il corsivo è del redattore). Non risulta che l’intervento in questione sia mai

stato eseguito.

La TAC del 2 settembre

2011.

ha confermato in particolare l’esistenza di un conflitto fra l’olecrano

esternamente ed il versante posteriore del condilo omerale esterno, con

calcificazioni condromatose in adiacenza (cfr. doc. 175).

Dal referto relativo alla

RMN del 18 luglio 2013 si evince che, in sede posteriore, erano presenti “… dei

segni di conflitto tra l’olecrano ulnare e l’epicondilo, con presenza di alcune

calcificazioni da condromatosi articolari.” (doc. 239; in questo senso, si veda

pure la RMN dell’8 agosto 2014 – doc. 305).

Dunque, che si tratti di

un’osteofitosi oppure di calcificazioni, quanto appena esposto dimostra che il

reperto oggettivato a livello della fossa (o recesso) olecranica, determinante

una limitata funzionalità del gomito, era già presente al momento della visita

di chiusura del 29 maggio 2001, allorquando RI 1 era stato dichiarato abile al

lavoro in misura completa.

D’altro canto, questo

Tribunale prende atto che, in occasione della visita di controllo del 16 aprile

2015, il medico fiduciario ha riscontrato delle incoerenze nella mobilizzazione

attiva del gomito destro. In particolare, ella ha riferito che, alla prova

dell’estensione passiva dell’anca in posizione prona/sdraiata e nel chiudere la

cerniera dei pantaloni, il ricorrente era riuscito a estendere il gomito fino a

circa 30° (cfr. doc. 355).

Interpellata dal TCA in

corso di causa, la dott.ssa Netzer ha confermato che, nonostante il quadro

artrosico oggettivato mediante gli esami radiologici e strumentali, RI 1

sarebbe stato in grado di riprendere l’attività di disegnatore, e ciò a fronte

delle variazioni della mobilità attiva del gomito destro da lui mostrate e del

fatto che lo stesso medico curante specialista, nella sua certificazione del 25

novembre 2015, avrebbe indicato “… riposo funzionale per lavoro manuale medio e

pesante, attività che è maggiore a quella eseguita dall’assicurato …” (cfr.

doc. XIV, p. 2).

In proposito, dagli atti

medici risulta che quello della limitata funzionalità del gomito destro, è

soltanto uno degli aspetti ritenuti invalidanti. Oltre a ciò, i sanitari hanno

infatti segnalato la presenza di una sintomatologia dolorosa legata

all’avanzato stato artrosico del gomito e a processi infiammatori, aspetto

quest’ultimo che la dott.ssa __________ ha omesso di discutere.

D’altro canto, ella ha

pure erroneamente interpretato quanto dichiarato dal dott. __________ nella

succitata certificazione. In effetti, il medico curante specialista non ha

attestato l’esistenza di un’inabilità lavorativa limitata alle attività

medio-pesanti (ammettendo così implicitamente la capacità di svolgere attività

leggere, qual è, secondo la dott.ssa __________, quella di disegnatore). In

quella sede, egli ha invece prescritto la continuazione delle terapie per

ulteriori tre mesi, terminati i quali, salvo complicazioni, RI 1 avrebbe potuto

riprendere l’esercizio di un’attività non comportante mansioni manuali

medio-pesanti (cfr. doc. N). Va peraltro segnalato che, ancora il 13 gennaio

2016, il dott. __________ ha attestato una completa incapacità lavorativa,

risultante da una riacutizzazione del dolore e di processi infiammatori (cfr.

allegato al doc. R).

Per le ragioni che

precedono, questa Corte non è in grado di derimere, con la necessaria

tranquillità, la questione riguardante la capacità lavorativa a decorrere dal

25.

novembre 2014 sulla base della sola documentazione agli atti, ragione per la

quale s’impone un approfondimento peritale (in questo senso, si veda la STF

8C_943/2010 del 9 novembre 2011 consid. 3.3 e 3.4).

2.8

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo,

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle

und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im

Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl.

statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11.

April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig

hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt

nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis

bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt

alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden -

Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.

Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich

ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4;

vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5,9C_85/2009).”

(DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135.

V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero

di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare

gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo

la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”

(STF

8C_59/2011 consid. 5.2)

Nella presente

fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio

degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF

135.

V 465), già per il solo fatto che essa ha fondato la decisione impugnata

esclusivamente sul parere del proprio medico __________ (per un caso

analogo, si veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).

Per le ragioni già esposte al considerando 2.7., si

giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata.

L’assicuratore resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi, dovrà

disporre un approfondimento peritale esterno volto a chiarire la capacità

lavorativa dell’assicurato dopo il 24 novembre 2014. Sulla

base delle relative risultanze, l’CO 1 sarà poi chiamato a definire nuovamente

il diritto alle prestazioni, dal profilo materiale e temporale, a contare dal

25.

novembre 2014.

2.9

Con la propria impugnativa,

l’insorgente ha chiesto che venisse indetto un pubblico dibattimento.

Confrontato con una

richiesta di pubblico dibattimento, il giudice cantonale deve di principio

darne seguito. Egli può tuttavia astenersi nei casi previsti dall’art. 6 § 1

seconda frase CEDU, ossia quando la domanda é abusiva, quando appare

chiaramente che il ricorso é infondato, irricevibile o, al contrario,

manifestamente fondato oppure quando l’oggetto litigioso concerne delle

questioni altamente tecniche (cfr. DTF 122 V 47 consid. 3b).

Nella DTF 136 I 279

consid. 3, il Tribunale federale ha precisato che non é possibile rinunciare al

pubblico dibattimento per il motivo che la procedura scritta sarebbe più

adeguata per discutere una questione di natura medica, anche se l’oggetto del

litigio verte essenzialmente sul confronto di pareri specialistici riguardanti

lo stato di salute e l’incapacità lavorativa di un assicurato in materia di

assicurazione per l’invalidità.

Nel caso di specie,

essendo realizzata una delle eccezioni previste dall’art. 6 § 1 seconda frase

CEDU (accoglimento del ricorso), il TCA può astenersi dal dare seguito alla

richiesta dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà

all’assicurato l’importo di fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti