35.2015.109
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13 aprile 2016Italiano28 min
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Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.109
LG/sc
Lugano
13 aprile 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 ottobre 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 16 settembre 2015 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 5 luglio 2010, RI 1,
nato nel 1968, gerente dell’__________ di __________ e, perciò assicurato d’obbligo
contro gli infortuni presso la CO 1 (in seguito: CO 1), mentre stava svolgendo
dei lavori di giardinaggio con il decespugliatore, è stato colpito al volto da
terriccio, avvertendo un dolore/bruciore all’occhio destro (doc. 1).
Dal rapporto del 21 aprile
2011 del Dr. __________ emerge che l’assicurato ha riportato all’occhio destro una
lesione corneale nummulare centrale con pieghe della Descemet localizzate (cfr.
doc. 2 e 6).
L’Istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
1.2. Nel
corso del mese di dicembre 2012, alla CO 1 è stata annunciata una ricaduta
dell’evento infortunistico del 5 luglio 2010 (doc. 10).
1.3. In
data 8 gennaio 2013, l’assicurato è quindi stato sottoposto a un intervento di
cheratoplastica perforante all’occhio destro a causa di uno stato dopo trauma
corneale del 2010 (cfr. doc. 15).
1.4. Esperiti
gli accertamenti del caso, con decisione formale del 28 febbraio 2013,
l’assicuratore LAINF ha negato la propria responsabilità, in relazione ai
disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del dicembre 2012, in quanto
imputabili a una problematica morbosa (cheratite erpetica) e dunque di origine
extra-infortunistica (doc. 22).
1.5. In
data 26 marzo 2013, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, si è opposto al provvedimento
emanato dall’amministrazione, sostenendo di essere portatore di un danno alla
salute in comprovato nesso causale con l’infortunio occorsogli nel 2010 (cfr.
doc. 24).
1.6. Dopo
alcuni solleciti, il 17 luglio 2013 la CO 1 ha comunicato al patrocinatore
dell’assicurato di ritenere necessari ulteriori accertamenti in merito alla
preesistente patologia morbosa (cheratite erpetica) e di voler perciò
interpellare al riguardo il Dr. __________, spec. FMH in malattie degli occhi,
che già si era espresso in merito all’eziologia dei disturbi oculari per conto
dello stesso assicuratore (cfr. doc. 26).
A
ciò ha fatto seguito un nutrito scambio di corrispondenza fra le parti, al
termine del quale esse hanno convenuto di assegnare un mandato peritale al Dr. __________.
Nel
corso del mese di maggio 2015, l’oftalmologo appena citato ha consegnato il
proprio rapporto (cfr. doc. 57).
1.7. Con
scritto del 15 luglio 2015, la CO 1 ha informato l’avv. RA 1 di ritenere che la
perizia allestita dal Dr. __________ contenga delle considerazioni
contraddittorie e, pertanto, che essa non soddisfi le condizioni poste dalla
giurisprudenza in materia di valore probatorio attribuibile agli atti medici.
L’amministrazione ha quindi fissato un termine per comunicare il nominativo dei
medici che hanno avuto in loro cura l’assicurato prima dell’evento del mese di
luglio 2010 (cfr. doc. 58).
1.8. Con ricorso per
denegata/ritardata giustizia del 5 agosto 2015, RI 1, rappresentato dagli
avvocati RA 1, ha chiesto che venga fatto ordine all’Istituto assicuratore di
pronunciare entro 5 giorni dalla sentenza del TCA, la decisione su opposizione
relativa all’infortunio del 5 luglio 2010 (cfr. inc. 35.2015.79).
1.9. Il TCA, con la sentenza
dell’8 settembre 2015, ha accolto il ricorso dell’assicurato e fatto ordine
alla CO 1 di emanare – senza indugio – la decisione su opposizione richiesta
dall’assicurato (cfr. sentenza TCA 35.2015.79 dell’8 settembre 2015, pag. 8).
1.10. La CO 1, in data 16 settembre
2015, ha emesso la decisione su opposizione con la quale ha confermato il
contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 63).
1.11. Contro questa decisione RI 1,
sempre rappresentato dall’avv. RA 1 e dall’avv. __________, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della decisione impugnata e
l’erogazione a suo favore delle prestazioni LAINF per la ricaduta
dell’infortunio del 5 luglio 2010, dal mese di dicembre 2012 sino alla
conclusione del caso (cfr. doc. I).
Il ricorrente in via
preliminare ha invocato la nullità della decisione su opposizione in quanto
firmata dalla lic.iur __________, priva – secondo l’estratto del Registro di
commercio – del diritto di firma per la CO 1 (cfr. doc. I, pag. 4).
Nel merito, il ricorrente
ha difeso le conclusioni della perizia del Dr. __________, non ritenuta affatto
contraddittoria come sostiene la CO 1. Secondo l’insorgente, dunque,
l’infortunio è la causa naturale e adeguata del danno e non vi è spazio per
considerare la presunta cheratite erpetica preesistente (cfr. doc. I, pag. 5).
1.12. Nella risposta
del 10 novembre 2015 la CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc.
III).
1.13. Nel mese di febbraio 2016 il
TCA ha chiesto alla CO 1 di produrre l’incarto completo relativo a RI 1 (doc.
VII).
1.14. L’Istituto assicuratore ha
inviato al TCA – in data 23 febbraio 2016 – l’incarto LAINF completo (doc.
VIII).
1.15. Questa Corte, dopo aver acquisito
agli atti i documenti CO 1 (doc. 1-60 + 61-69) ha assegnato al rappresentante
dell’assicurato un termine per presentare eventuali osservazioni (doc. IX).
1.16. L’avv. RA 1 ha preso posizione
il 7 marzo 2016 rilevando che il Dr. __________ in data 10 settembre 2013
caldeggiava la richiesta dell’analisi istologica sulla cornea trapiantata, cui
la CO 1 non ha dato seguito. Il patrocinatore ha quindi chiesto se non sia il
caso di esperire una perizia istologica (cfr. doc. X).
Il doc. X è stato
inviato per conoscenza alla CO 1 (doc. XI).
In ordine
2.1. Preliminarmente l’insorgente
ha sollevato il problema della nullità della decisione su opposizione della CO
1 del 16 settembre 2015, in quanto firmata dalla lic.iur. __________ che
dall’estratto del Registro di Commercio del Cantone di __________ non risulta
titolare di alcun diritto di firma per la CO 1 organizzazione sanitaria (cfr.
doc. I, pag. 7).
Per costante
giurisprudenza, qualora una decisione venga pronunciata da un'autorità
incompetente, tale decisione è nulla, ossia priva di effetti giuridici (DTF 114
V 319 consid. 4b pag. 327 e la giurisprudenza e dottrina vi citata). Al
riguardo va ricordato che la nullità di una decisione amministrativa può essere
ammessa solo eccezionalmente. Una decisione può in particolare essere
dichiarata nulla solo se il difetto è specialmente grave e evidente o perlomeno
facilmente individuabile e, inoltre, se l'annullamento non ha per conseguenza
di mettere seriamente in pericolo la sicurezza del diritto (DTF 132 II 21
consid. 3.1 pag. 27 e la giurisprudenza e dottrina vi citata). D'altra parte la
nullità di un atto amministrativo deve essere accertata in ogni tempo e
d'ufficio da parte di tutte le autorità chiamate ad applicare il diritto (DTF
132 II 342 consid. 2.1 pag. 346). Come motivi di nullità entrano principalmente
in considerazione gravi omissioni procedurali e l'incompetenza dell'autorità
che ha pronunciato il giudizio. I difetti di merito non implicano invece che in
rare eccezioni la nullità (Müller, Das Verwaltungsverfahren in der
Invalidenversicherung, Berna 2010, pag. 452-453, numeri marginali 2319-2322;
Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 463, numeri
marginali 38-39).
Va rilevato che nel
diritto delle assicurazioni sociali la firma della decisione non risponde a delle
specifiche esigenze di forma. Vedi su questo punto Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 560:
" Im Sozialversicherungsrecht ist die Unterschrift kein allgemeines
Gültigkeitserfordernis für Verfügungen und wird weder im ATSG noch in
den Einzelgesetzen verlangt. Dass die Unterschrift kein Gültigkeitserfordernis
darstellt, ist auf die grosse Anzahl der zu erlassenden Verfügungen
zurückzuführen, die oft mit Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen erstellt
werden (z.B. Rentenverfügungen, ZAK 1987 210 E. 1).”
Nel
caso concreto, la lic.iur. __________ risultava iscritta a Registro di
Commercio del Cantone di __________ con diritto di firma collettiva a due
per la CO 1 (doc. AB).
Sebbene la decisione
impugnata risulti firmata dalla sola __________, a mente di questa Corte la
decisione su opposizione va comunque ammessa anche per il fatto che in sede di
risposta di causa del 10 novembre 2015, firmata dal MLaw __________ e dall’avv.
__________, i contenuti della decisione su opposizione sono stati integralmente
confermati (cfr. doc. III) e il ricorrente stesso, per economia processuale, ha
indicato che “nulla osta quindi (….) a esaminare la decisione su opposizione”
(cfr. doc. I, pag. 4).
Nel merito
2.2. Oggetto
della lite è la questione di sapere se la CO 1 era legittimata a negare il proprio
obbligo a prestazioni relativamente ai disturbi oggetto dell’annuncio di
ricaduta del mese di dicembre 2012, oppure no.
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità
giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi
un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1
LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla
continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento
sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de
la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta
Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di
cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto
aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui
quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109
consid. 4.3 e riferimenti).
2.4. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente
che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato
un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al
riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non
ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;
DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF
113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano
un
ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in
considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la
giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato
con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal
proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa
naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione
del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,
l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo
l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità
che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi
della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe,
non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46
consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un
evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il
corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è
idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo
verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF
129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361
consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare
di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità
adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni
vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in
presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. In
virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere
l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze
tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la LAINF né l’OAINF
prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere
fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per
la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò
indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno
ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità
(cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).
Nella sentenza pubblicata in
RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una ricaduta,
la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto
sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso
iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare
l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e
l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è provato
secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere
riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni.
In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale
intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto
indimostrato.
2.7. L’Istituto assicuratore,
nella decisione formale del 28 febbraio 2013, confermata su opposizione il 16
settembre 2015 –
ha negato la propria
responsabilità, in relazione ai disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del
dicembre 2012, fondandosi sulla documentazione medica agli atti che è stata poi
sottoposta al medico fiduciario Dr. __________. Questo medico il 22 febbraio
2013 ha negato che l’intervento cui è stato sottoposto RI 1 fosse in relazione
causale almeno probabile con l’evento iniziale. A suo parere infatti è stata
posta la diagnosi di cheratite erpetica: una malattia non a carico
dell’assicuratore infortuni (doc. 21 e decisione formale del 28 febbraio 2013,
doc. 22).
Dalle carte processuali
emerge che nel certificato medico del 24 gennaio 2011 il Dr. __________, spec.
FMH in oftalmologia, ha diagnosticato una “probabile cheratite disciforme
(erpetica?) post traumatica” e aggiunto che “benché non certa, è
impossibile escludere una (sovra o) preinfezione erpetica” (doc. 2).
Nel referto dell’8 marzo
2011 il Dr. __________, spec. FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia,
rispondendo ai quesiti della CO 1 ha indicato che “si può considerare che
anamnesticamente ha avuto probabilmente un’erosione corneale in seguito ad un
incidente di giardinaggio a Luglio 2010. L’evento del 05.07.2010 sembra
possibilmente essere in relazione con i distubi dell’OD” (doc. 4).
Alla domanda della CO 1 se
il disturbo all’occhio destro è attribuibile solo in parte all’infortunio del 5
luglio 2010 e nell’affermativa quali sono le altre cause, lo specialista ha
risposto di sì, ritenendo che si tratta di un’affezione virale (doc. 4).
Nel mese di luglio 2011
l’Istituto assicuratore ha interpellato il Dr. __________, spec. FMH in
malattie degli occhi, il quale nel referto datato 3 agosto 2011 si è così
espresso:
“(…)
Anamenesticamente il paziente è stato colpito da terra all'occhio
destro il 05 luglio 2010 mentre lavorava con il decespugliatore ma munito
dell'apposita mascherina protettiva.
Egli fino al 14 luglio non ha sentito la necessità di consultare
uno specialista: ciò esclude la possibilità che un materiale estraneo fosse
presente all'interno dell'occhio e avrebbe provocato una lesione corneale in
quanto nessuno è in grado di sopportare un simile disturbo per sei giorni.
Ciò ci riporta alla descrizione del Dr. __________ che aveva
notato una lesione corneale in profondità e appoggia il suo sospetto che si
trattasse di una cheratite erpetica. Tale cheratite senz'altro era di tipo
immunitario, cioè metaerpetica, infatti con le cure antifiammatorie la comea
era migliorata in maniera importante e lo stesso visus nel tempo era arrivato a
8/10.
Le stesse conclusioni erano scaturite dopo le cure del Dr. __________
e ciò non fa che avvalorare la tesi della cheratite metaerpetica.
Come situazione classica dobbiamo ammettere che il paziente avesse
avuto una cheratite erpetica in precedenza probabilmente di rapida guarigione e
che aveva in qualche maniera scotomizzato.
Non raramente le persone affette da una cheratite erpetica possono
avere una ricaduta anche in occasione di un trauma nelle vicinanze, dobbiamo
quindi prendere in considerazione la possibilità
come concausa lo stress dell'incidente capitato durante il lavoro.
1. Alla luce di
quanto sopra non mi è ancora chiaro se la cheratite metaerpetica è stata
debellata completamente, possiamo quindi pensare che ci sia una relazione
causale con l'evento del 5 luglio 2010.
Un
secondo parere presso la Clinica __________ di __________, con tutto il
rispetto per il team di alto valore, non mi sembra sia necessario.
2. I disturbi ora
presenti sono a mio parere da attribuire all'evento madre senz'altro accaduto molto
prima del 5 luglio '10 da cui dopo possono scaturire delle recidive.
3. L'infortunio in
se stesso non ha assolutamente aggravato lo stato preesistente.
Rimane da discutere se lo ha reso manifesto
oppure sarebbe accaduto ugualmente, cosa che notiamo spesso nelle persone che
hanno delle recidive di cheratite erpetica.
Fatti
I disturbi attuali quindi sono da
attribuire soltanto alla cheratite metaerpetica che può essere giudicata una
concausa ma mai la causa.
4. Attualmente noto
un valore del visus di 0.8 e quindi posso presumere che l'occhio abbia raggiunto
il massimo del visus che si può prefissare. Se ciò è vero abbiamo raggiunto
senz'altro lo status quo.
5. I disturbi
all'occhio destro sicuramente possono accadere o possono essere accaduti in qualunque
momento poiché sono causati dal disturbo madre della cheratite erpetica
accaduta in
precedenza “ma che non risulta
anamnesticamente” per cui avrebbero potuto subentrare anche senza l'infortunio
in oggetto.” (doc. 8)
Agli atti figurano ancora
le certificazioni specialistiche del PD Dr. __________ della __________ di __________
(del 19 novembre 2012, 7 e 15 gennaio 2013, dell’11 febbraio 2013, del 4 luglio
2013 e del 30 settembre 2013), quello datato 15 marzo 2013 del Dr. __________,
spec. FMH in oftalmologia ed oftalmologia chirurgica e quello del Dr. __________,
spec. FMH in oftalmologia ed oftalmochirurgia, del 10 settembre 2013 che,
invece, attribuiscono senza riserve la problematica all’occhio destro al trauma
subito il 5 luglio 2010 (cfr. doc. 14, 15, 18 e 19, 20, 23, 35).
La
CO 1 ha ritenuto quindi necessario procedere a un complemento istruttorio per
far luce sul ruolo causale eventualmente giocato dalla patologia morbosa
(cheratite erpetica) di cui RI 1 avrebbe sofferto già prima dell’infortunio
occorsogli nel luglio 2010 (cfr. doc. 26).
L’incarico peritale è
stato assegnato al Dr. __________, spec. FMH in oftalmologia e Primario
dell’Ospedale __________ di __________, il quale ha consegnato il proprio
rapporto nel mese di maggio 2015 (doc. 57).
" (…)
1. Al mio primo esame il 14 luglio 2010, il signor RI 1 lamentava
una diminuzione dell'acutezza visiva OD in seguito ad un trauma dieci giorni
prima mentre lavorava con il decespugliatore.
Localmente avevo ritrovato una lesione nummulare centrale e
superficiale della cornea con pieghe della Descement localizzate ed una camera
anteriore calma, l'epitelio era intatto. Non avevo dunque constato nessuna
abrasione corneale che comunque, a dieci giorni dal trauma, avrebbe potuto
benissimo essersi chiusa spontaneamente.
2. La terapia di un'abrasione corneale consiste nell'applicazione
locale di antibiotico e la prescrizione di un'antalgia locale o sistemica.
3. Al controllo del 28 luglio 2010, I'OD presentava un'acutezza
visiva da lontano non corretta di 6/10, epitelìo corneale integro, persisteva
un'opacità centrale sottoepiteliale. Polo posteriore nella norma.
Considerandi
II 13 agosto 2010 diminuzione dell'acutezza visiva OD non corretta
a 3/10 p da lontano (8/10 OS), camera anteriore calma, ispessimento corneale
stromale con cheratite puntata superficiale e 1-2
precipitati endoteliali. Avevo allora introdotto una copertura con
Zovirax pomata e collirio cortisonico.
Con questa terapia, il 27 agosto, acutezza visiva OD non corretta
da lontano 8/10. A livello corneale opacità stromale superficiale di 3.5 mm di
diametro, epitelio fluoresceino negativo. Camera anteriore
calma. L'8 ottobre acutezza visiva invariata e persistenza a
livello corneale di infiltrati stromali fino a media profondità.
Il paziente si è in seguito recato in controllo presso altri
colleghi.
Non essendoci una chiara anamnesi d'infezione erpetica precedente
al 5 luglio 2010, non si può affermare che si sia trattato di una ricaduta.
4.
Personalmente, leggendo i documenti sottopostimi, ritengo che
il trauma del 5 luglio 2010 abbia avuto un ruolo preponderante nella formazione
della cicatrice corneale che ha portato al trapianto dell'8
gennaio 2013. Vi è dunque un nesso naturale e causale tra l'infortunio
e l'intervento.
5.
Lo scritto del 3 agosto 2011 è firmato dal Dr. __________ e non
dal sottoscritto. Un'infezione erpetica pregressa non è certo da escludere ma,
anche in questo caso, il trauma del 5 luglio 2010 mantiene il
suo ruolo preponderante avendo scatenato una riattivazione della
stessa.
6.
Purtroppo, a oltre due anni dal trapianto e quattro anni dal
trauma, risulta impossibile ottenere nuove prove che depongano in favore di una
lesione puramente traumatica oppure di una lesione con
ruolo predominante del trauma e concausa erpetica secondaria”
(doc. 57).
2.8
Secondo la giurisprudenza, il
giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i
mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione
a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della
lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è
consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza
indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un
altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo
sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto
delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena
conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto
medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che riguarda le perizie
allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure
loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi
concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del
10.
luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,
nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni
contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della
parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto
dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere
in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione
mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea
di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
2.9
Chiamato a pronunciarsi nella
concreta evenienza, questo Tribunale non può confermare la decisione impugnata,
per le ragioni che seguono.
La
valutazione peritale del 7 maggio 2015 del Dr. __________ non presta il fianco
a critiche e il TCA non ha ragioni per scostarsene.
Questa Corte, nella
sentenza 35.2015.79 dell’8 settembre 2015, aveva già indicato di non
intravvedere contraddizioni nella valutazione del Dr. __________. Sebbene
questi, rispondendo al quesito n. 3, aveva escluso l’intervento di una ricaduta
di cheratite erpetica, vista l’assenza di una anamnesi documentata d’infezione erpetica,
egli aveva tuttavia precisato che se anche quest’ultima dovesse essere
dimostrata, le sue conclusioni non muterebbero, avendo il trauma del 5 luglio
2010.
conservato un ruolo causale preponderante (cfr. doc. 57).
Va
qui ribadito che conformemente alla giurisprudenza, l’esigenza di un nesso di
causalità naturale è adempiuta quando si può ammettere che, senza l’evento
infortunistico, il danno non si sarebbe prodotto oppure non sarebbe insorto
allo stesso modo, di modo che non è necessario che l’infortunio rappresenti la
causa unica o immediata del danno: è sufficiente che il sinistro, associato
eventualmente ad altri fattori, abbia provocato il danno - fisico o psichico -
alla salute, ovvero che si presenti come la conditio sine qua non di
quest’ultimo (cfr. J.-M. Frésard/M. Moser-Szeless, L'assurance-accidents
obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2a ed.,
Basilea/Ginevra/Monaco 2007, p. 865 nota 79; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit.,
p. 51).
A
corroborare le conclusioni del Dr. __________ vi sono i referti del Dr. __________
del 19 novembre 2012, del 7 gennaio 2013, del 15 gennaio 2013, dell’11 febbraio
2013.
e del 4 luglio 2013, in cui lo specialista che ha effettuato l’intervento
di cheratoplastica l’8 gennaio 2013 (doc. 15), ha sempre diagnosticato uno “Status
nach cornealem Trauma rechts 2010” o “Status nach Horntrauma 2010” (doc.
I, doc. 14, 15, 18, 19 e 35), oltre a quello del Dr. __________ del 15 marzo
2013.
in cui il sanitario ha certificato che “il paziente è stato sottoposto
all’intervento chirurgico di cheratoplastica perforante all’OD in seguito a
conseguenze d’infortunio” (doc. 23).
Il
Dr. __________, in data 10 settembre 2013, ha indicato che “l’aspetto e la
forma delimitata della lesione parlano piuttosto per una origine traumatica”.
Nel medesimo scritto lo specialista fa riferimento al rapporto del Dr. __________
che “parla pure di origine infortunistica” (doc. E).
Nello
scritto del 30 settembre 2013 il Dr. __________ ha infatti affermato che la
problematica del paziente può essere ricondotta a un trauma da corpo estraneo:
“Ich habe die Situation dahingehend beurteilt, dass ein Trauma
durch einen Fremdkörper die objektivierbaren Befunde zwangslos erklären könne”
(doc. G).
Il Dr. __________ – l’8 marzo
2011.
– ha espresso invece una valutazione più possibilista indicando che “l’evento
del 05.07.2010 sembra possibilmente essere in relazione con i disturbi dell’OD”.
Alla domanda della CO 1 se il disturbo all’occhio destro è attribuibile solo in
parte all’infortunio del 5 luglio 2010 e nell’affermativa quali sono le altre
cause, lo specialista ha risposto di sì, ritenendo che si tratta di
un’affezione virale. Lo specialista però non ha visto il paziente nel 2010
(doc. 4).
Vi
è infine il parere del Dr. __________, specialista in medicina infortunistica
ma non in oftalmolgia, che il 22 dicembre 2013 ha negato, peraltro in modo
assai stringato, che l’intervento cui è stato sottoposto RI 1 fosse in
relazione causale almeno probabile con l’evento iniziale (cfr. doc. 2) e quello
del Dr. __________ che il 3 agosto 2011 ha concluso che i disturbi sono da
attribuire all'evento madre “senz'altro accaduto molto prima del 5 luglio
'10 da cui dopo possono scaturire delle recidive”. A suo parere l’infortunio
non ha assolutamente aggravato lo stato preesistente (doc. 8).
In esito alle
considerazioni che precedono, questa Corte non vede ragioni che le impediscano
di fare proprie le conclusioni - motivate e convincenti - a cui è pervenuto il Dr.
__________ e che sono corroborate da altri tre specialisti (Dr. __________, Dr.
__________ e Dr. __________) e in parte dal Dr. __________.
La valutazione del Dr. __________
– che peraltro non ha visitato l’assicurato – seppur divergente, non apporta
nuovi elementi ignorati dal Dr. __________ e va quindi intesa nel senso di una
diversa valutazione della patologia che interessa l’assicurato.
Occorre pertanto
concludere che i disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del 3 dicembre
2012, si trovavano in una relazione di causalità, naturale e adeguata (cfr., a
quest’ultimo proposito, DTF 118 V 286 e 117 V 365 in fine), con l’evento
infortunistico assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su
opposizione impugnata è annullata.
§§ È accertata
l’esistenza di un nesso di causalità naturale e adeguato
tra i disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del 3 dicembre
2012 e il sinistro del 5 luglio 2010.
§§§ La
CO 1 è condannata ad assumere le prestazioni LAINF successive al 3 dicembre
2012.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà
all’assicurato l’importo di fr. 2'000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti