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Decisione

35.2015.109

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 aprile 2016Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I disturbi attuali quindi sono da

attribuire soltanto alla cheratite metaerpetica che può essere giudicata una

concausa ma mai la causa.

4. Attualmente noto

un valore del visus di 0.8 e quindi posso presumere che l'occhio abbia raggiunto

il massimo del visus che si può prefissare. Se ciò è vero abbiamo raggiunto

senz'altro lo status quo.

5. I disturbi

all'occhio destro sicuramente possono accadere o possono essere accaduti in qualunque

momento poiché sono causati dal disturbo madre della cheratite erpetica

accaduta in

precedenza “ma che non risulta

anamnesticamente” per cui avrebbero potuto subentrare anche senza l'infortunio

in oggetto.” (doc. 8)

Agli atti figurano ancora

le certificazioni specialistiche del PD Dr. __________ della __________ di __________

(del 19 novembre 2012, 7 e 15 gennaio 2013, dell’11 febbraio 2013, del 4 luglio

2013 e del 30 settembre 2013), quello datato 15 marzo 2013 del Dr. __________,

spec. FMH in oftalmologia ed oftalmologia chirurgica e quello del Dr. __________,

spec. FMH in oftalmologia ed oftalmochirurgia, del 10 settembre 2013 che,

invece, attribuiscono senza riserve la problematica all’occhio destro al trauma

subito il 5 luglio 2010 (cfr. doc. 14, 15, 18 e 19, 20, 23, 35).

La

CO 1 ha ritenuto quindi necessario procedere a un complemento istruttorio per

far luce sul ruolo causale eventualmente giocato dalla patologia morbosa

(cheratite erpetica) di cui RI 1 avrebbe sofferto già prima dell’infortunio

occorsogli nel luglio 2010 (cfr. doc. 26).

L’incarico peritale è

stato assegnato al Dr. __________, spec. FMH in oftalmologia e Primario

dell’Ospedale __________ di __________, il quale ha consegnato il proprio

rapporto nel mese di maggio 2015 (doc. 57).

" (…)

1. Al mio primo esame il 14 luglio 2010, il signor RI 1 lamentava

una diminuzione dell'acutezza visiva OD in seguito ad un trauma dieci giorni

prima mentre lavorava con il decespugliatore.

Localmente avevo ritrovato una lesione nummulare centrale e

superficiale della cornea con pieghe della Descement localizzate ed una camera

anteriore calma, l'epitelio era intatto. Non avevo dunque constato nessuna

abrasione corneale che comunque, a dieci giorni dal trauma, avrebbe potuto

benissimo essersi chiusa spontaneamente.

2. La terapia di un'abrasione corneale consiste nell'applicazione

locale di antibiotico e la prescrizione di un'antalgia locale o sistemica.

3. Al controllo del 28 luglio 2010, I'OD presentava un'acutezza

visiva da lontano non corretta di 6/10, epitelìo corneale integro, persisteva

un'opacità centrale sottoepiteliale. Polo posteriore nella norma.

Considerandi

II 13 agosto 2010 diminuzione dell'acutezza visiva OD non corretta

a 3/10 p da lontano (8/10 OS), camera anteriore calma, ispessimento corneale

stromale con cheratite puntata superficiale e 1-2

precipitati endoteliali. Avevo allora introdotto una copertura con

Zovirax pomata e collirio cortisonico.

Con questa terapia, il 27 agosto, acutezza visiva OD non corretta

da lontano 8/10. A livello corneale opacità stromale superficiale di 3.5 mm di

diametro, epitelio fluoresceino negativo. Camera anteriore

calma. L'8 ottobre acutezza visiva invariata e persistenza a

livello corneale di infiltrati stromali fino a media profondità.

Il paziente si è in seguito recato in controllo presso altri

colleghi.

Non essendoci una chiara anamnesi d'infezione erpetica precedente

al 5 luglio 2010, non si può affermare che si sia trattato di una ricaduta.

4.

Personalmente, leggendo i documenti sottopostimi, ritengo che

il trauma del 5 luglio 2010 abbia avuto un ruolo preponderante nella formazione

della cicatrice corneale che ha portato al trapianto dell'8

gennaio 2013. Vi è dunque un nesso naturale e causale tra l'infortunio

e l'intervento.

5.

Lo scritto del 3 agosto 2011 è firmato dal Dr. __________ e non

dal sottoscritto. Un'infezione erpetica pregressa non è certo da escludere ma,

anche in questo caso, il trauma del 5 luglio 2010 mantiene il

suo ruolo preponderante avendo scatenato una riattivazione della

stessa.

6.

Purtroppo, a oltre due anni dal trapianto e quattro anni dal

trauma, risulta impossibile ottenere nuove prove che depongano in favore di una

lesione puramente traumatica oppure di una lesione con

ruolo predominante del trauma e concausa erpetica secondaria”

(doc. 57).

2.8

Secondo la giurisprudenza, il

giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i

mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione

a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della

lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è

consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza

indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un

altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo

sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto

delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena

conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel che riguarda le perizie

allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure

loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi

concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del

10.

luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni

contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della

parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto

dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere

in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione

mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea

di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

2.9

Chiamato a pronunciarsi nella

concreta evenienza, questo Tribunale non può confermare la decisione impugnata,

per le ragioni che seguono.

La

valutazione peritale del 7 maggio 2015 del Dr. __________ non presta il fianco

a critiche e il TCA non ha ragioni per scostarsene.

Questa Corte, nella

sentenza 35.2015.79 dell’8 settembre 2015, aveva già indicato di non

intravvedere contraddizioni nella valutazione del Dr. __________. Sebbene

questi, rispondendo al quesito n. 3, aveva escluso l’intervento di una ricaduta

di cheratite erpetica, vista l’assenza di una anamnesi documentata d’infezione erpetica,

egli aveva tuttavia precisato che se anche quest’ultima dovesse essere

dimostrata, le sue conclusioni non muterebbero, avendo il trauma del 5 luglio

2010.

conservato un ruolo causale preponderante (cfr. doc. 57).

Va

qui ribadito che conformemente alla giurisprudenza, l’esigenza di un nesso di

causalità naturale è adempiuta quando si può ammettere che, senza l’evento

infortunistico, il danno non si sarebbe prodotto oppure non sarebbe insorto

allo stesso modo, di modo che non è necessario che l’infortunio rappresenti la

causa unica o immediata del danno: è sufficiente che il sinistro, associato

eventualmente ad altri fattori, abbia provocato il danno - fisico o psichico -

alla salute, ovvero che si presenti come la conditio sine qua non di

quest’ultimo (cfr. J.-M. Frésard/M. Moser-Szeless, L'assurance-accidents

obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2a ed.,

Basilea/Ginevra/Monaco 2007, p. 865 nota 79; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit.,

p. 51).

A

corroborare le conclusioni del Dr. __________ vi sono i referti del Dr. __________

del 19 novembre 2012, del 7 gennaio 2013, del 15 gennaio 2013, dell’11 febbraio

2013.

e del 4 luglio 2013, in cui lo specialista che ha effettuato l’intervento

di cheratoplastica l’8 gennaio 2013 (doc. 15), ha sempre diagnosticato uno “Status

nach cornealem Trauma rechts 2010” o “Status nach Horntrauma 2010” (doc.

I, doc. 14, 15, 18, 19 e 35), oltre a quello del Dr. __________ del 15 marzo

2013.

in cui il sanitario ha certificato che “il paziente è stato sottoposto

all’intervento chirurgico di cheratoplastica perforante all’OD in seguito a

conseguenze d’infortunio” (doc. 23).

Il

Dr. __________, in data 10 settembre 2013, ha indicato che “l’aspetto e la

forma delimitata della lesione parlano piuttosto per una origine traumatica”.

Nel medesimo scritto lo specialista fa riferimento al rapporto del Dr. __________

che “parla pure di origine infortunistica” (doc. E).

Nello

scritto del 30 settembre 2013 il Dr. __________ ha infatti affermato che la

problematica del paziente può essere ricondotta a un trauma da corpo estraneo:

“Ich habe die Situation dahingehend beurteilt, dass ein Trauma

durch einen Fremdkörper die objektivierbaren Befunde zwangslos erklären könne”

(doc. G).

Il Dr. __________ – l’8 marzo

2011.

– ha espresso invece una valutazione più possibilista indicando che “l’evento

del 05.07.2010 sembra possibilmente essere in relazione con i disturbi dell’OD”.

Alla domanda della CO 1 se il disturbo all’occhio destro è attribuibile solo in

parte all’infortunio del 5 luglio 2010 e nell’affermativa quali sono le altre

cause, lo specialista ha risposto di sì, ritenendo che si tratta di

un’affezione virale. Lo specialista però non ha visto il paziente nel 2010

(doc. 4).

Vi

è infine il parere del Dr. __________, specialista in medicina infortunistica

ma non in oftalmolgia, che il 22 dicembre 2013 ha negato, peraltro in modo

assai stringato, che l’intervento cui è stato sottoposto RI 1 fosse in

relazione causale almeno probabile con l’evento iniziale (cfr. doc. 2) e quello

del Dr. __________ che il 3 agosto 2011 ha concluso che i disturbi sono da

attribuire all'evento madre “senz'altro accaduto molto prima del 5 luglio

'10 da cui dopo possono scaturire delle recidive”. A suo parere l’infortunio

non ha assolutamente aggravato lo stato preesistente (doc. 8).

In esito alle

considerazioni che precedono, questa Corte non vede ragioni che le impediscano

di fare proprie le conclusioni - motivate e convincenti - a cui è pervenuto il Dr.

__________ e che sono corroborate da altri tre specialisti (Dr. __________, Dr.

__________ e Dr. __________) e in parte dal Dr. __________.

La valutazione del Dr. __________

– che peraltro non ha visitato l’assicurato – seppur divergente, non apporta

nuovi elementi ignorati dal Dr. __________ e va quindi intesa nel senso di una

diversa valutazione della patologia che interessa l’assicurato.

Occorre pertanto

concludere che i disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del 3 dicembre

2012, si trovavano in una relazione di causalità, naturale e adeguata (cfr., a

quest’ultimo proposito, DTF 118 V 286 e 117 V 365 in fine), con l’evento

infortunistico assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata.

§§ È accertata

l’esistenza di un nesso di causalità naturale e adeguato

tra i disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del 3 dicembre

2012 e il sinistro del 5 luglio 2010.

§§§ La

CO 1 è condannata ad assumere le prestazioni LAINF successive al 3 dicembre

2012.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà

all’assicurato l’importo di fr. 2'000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti