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Decisione

35.2015.11

La decisione dell'assicuratore di negare ab initio il diritto a prestazioni è basata su accertamenti medici insufficienti: rinvio atti per la messa in atto di un approfondimento peritale esterno

18 maggio 2015Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. In data 25 febbraio 2015, il

rappresentante del ricorrente ha trasmesso al TCA un nuovo referto del dr. __________

(doc. B), evidenziando che la motivazione cardine del rifiuto delle prestazioni

fornita dal dr. __________ - vale a dire il fatto che i dolori lombosciatalgici

dell’assicurato non si sarebbero manifestati entro un termine di 72 ore dall’infortunio

– viene a cadere visto che, come indicato spontaneamente dall’assicurato

stesso, i dolori alla schiena sono apparsi l’8 febbraio 2014, ossia il giorno

successivo all’infortunio (peraltro accaduto alle ore 23.15 del 7 febbraio

2014) (doc. VII).

1.6. Con scritto del 3 marzo 2015,

l’assicuratore LAINF convenuto, dopo aver rilevato che la decisione impugnata

contiene anche altri argomenti oltre al termine delle 72 ore cui ha fatto

riferimento il ricorrente, ha informato il TCA di non avere ulteriori

osservazioni da formulare, riconfermando integralmente quanto già indicato nei

suoi scritti precedenti (doc. IX).

Questo scritto

dell’amministrazione è stato trasmesso al ricorrente (doc. X), per conoscenza.

Considerandi

In ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del

12.

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del

21.

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18

febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio

2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2

Oggetto della lite è la

questione di sapere se l’Istituto assicuratore convenuto era legittimato a

negare il proprio obbligo a prestazioni a far tempo dal 26 febbraio 2014,

oppure no.

2.3

Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)

a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti, il diritto alle

cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento

se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di

salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents

(LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

2.4

Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125.

V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001.

nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA

del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile

1994.

nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986

p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF

115.

V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF

111.

V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,

di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a

giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;

DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni

entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato

di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75.

s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non

costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.

Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il

diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante.

La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non

è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni,

l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr.

RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.5

Occorre inoltre rilevare che

il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere

causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario

delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare

un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in

linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e

405.

consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.

4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia

carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare

le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata

(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha

inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si

presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in

SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6

Nel caso di specie, dall’esame

degli atti emerge che in data 26 febbraio 2014 l’assicurato è stato preso a

carico dal dr. __________, spec. FMH in medicina interna generale, il quale nel

referto del 13 marzo 2014 ha posto la diagnosi di “sindrome lombosciatalgica a

destra (dermatoma S1), non deficitaria”, indicando un’inabilità lavorativa del

100% dal 26 febbraio 2014 “a tempo da determinare (per ora ho certificato due

settimane)” (doc. 2b).

Preso atto di tale referto

medico, l’assicuratore LAINF convenuto ha chiesto al proprio medico di fiducia

di valutare se tra i disturbi presentati dall’interessato e l’evento del 7

febbraio 2014 esista un nesso di causalità naturale dimostrabile secondo il

principio della probabilità preponderante oppure no.

Con apprezzamento medico

del 2 aprile 2014, il dr. __________, ha osservato:

" Möglich,

aber bisher nicht überwiegend wahrscheinlich.

Das UE müsste geeignet sein, diese Verletzung auszulösen

(Sturzmechanismus?), der Vt müsste vorher beschwerdefrei gewesen sein und die

Symptome müssten innert 72 h aufgetreten sein. Die Erstbehandlung fand abererst

2.

Wo nach dem UE stat.

Bitte Unfallhergang präzise schildern lassen und fragen nach

Vorbehandlung/Vorzustand sowie genaues Datum des Auftretens der ersten Symptome.

Beim Arzt MRI-Befund verlangen.”

(Doc. 3)

Chiamato

dall’assicuratore LAINF a fornire delle precisazioni in merito all’infortunio,

l’assicurato, in data 8 aprile 2014, ha indicato che il 7 febbraio 2014, alle

ore 23.30 circa, a __________ “durante un controllo di servizio sono caduto

scivolando sul ghiaccio passando un gradino”. Rispondendo poi alla domanda

relativa al momento in cui sono insorti i dolori, l’assicurato ha indicato “Am

Folgetag dem 8.2.2014” (doc. 3).

Con referto dell’11 aprile

2014, il dr. __________ ha attestato un “decorso lentamente favorevole. Dolori

regrediti ma non scomparsi. Sempre assenza di deficit neurologici”, segnalando

che l’assicurato “non si oppone ad una visita dal vostro medico di fiducia”

(doc. 5).

Con apprezzamento del 16

aprile 2014, il dr. __________ ha osservato:

" Möglich,

aber bisher nicht überwiegend wahrscheinlich.

Keine sichere radikuläre Symptomatik, keine

Bildgebung. Unspezifische Lumboischialgie, als Krankheit iO, AUF bis

Ende April ausgewiesen, maximal Ende Mai.

AUF 50% 16.3.2014 – 30.4.2014 iO.” (Doc. 7)

Con certificato medico del

1° aprile 2014, il dr. __________ ha attestato una inabilità lavorativa del

100% dal 26 febbraio 2014 al 15 marzo 2014 e del 50% dal 16 marzo 2014 al 27

aprile 2014 (doc. 10b).

In data 28 aprile 2014

l’assicurato ha ripreso la propria attività al 100% (doc. 10a).

L’Istituto resistente,

facendo propria la valutazione con la quale il dr. __________ ha considerato

solo possibile un nesso causale naturale tra i disturbi lombovertabrali

presentati dall’interessato e l’evento traumatico del 7 febbraio 2014, ha rifiutato il diritto a prestazioni (cfr. doc. 11).

Nel corso della procedura

di opposizione, RA 1 ha chiesto all’assicuratore LAINF di volere compiere

ulteriori accertamenti, sulla base di quanto indicato nella presa di posizione

del 7 ottobre 2014 dal dr. __________, consultato dallo stesso rappresentante

dell’assicurato proprio al fine di verificare l’esattezza o meno della

decisione dell’assicuratore infortuni.

Il dr. __________ ha ritenuto

che prima di poter esprimere un parere fosse indispensabile chiarire le

seguenti questioni:

" (…)

Frage

Sind Sie mit der Stellungnahme der CO 1 Versicherungen

einverstanden?

Bevor man eine Antwort geben kann, müssen noch folgende Punkte

geklärt werden:

- Wann hat der Mitarbeiter eine Verschlimmerung seines

Gesundheitszustands festgestellt?

- Wann hat er zwischen dem 7. und dem 26. Februar 2014

gearbeitet?

- Wann wurde den Termin vom 26. Februar 2014 mit dem Arzt

vereinbart (kurze oder lange Wartezeit)?

- ?”

(Doc. 20a)

Invitato dal proprio

rappresentante legale a rispondere alle domande poste dal dr. __________,

l’assicurato ha indicato:

" (…)

1.

Wann genau haben Sie eine Verschlimmerung Ihres Gesundheitszustands

festgestellt?

Kurz nach dem Unfall.

2.

Wann haben Sie

den Arzt angerufen, um den Termin vom 26. Februar 2014 zu vereinbaren?

Ungefähr eine Woche

vor dem Termin.

3.

Warum hat der Arzt Sie arbeitsunfähig?

Ich verstehe diese

Frage nicht.”

(Doc. A17)

Chiamato dal

rappresentante dell’interessato a nuovamente prendere posizione riguardo alla

correttezza o meno della decisione dell’assicuratore LAINF, alla luce delle

risposte fornite dall’assicurato e qui sopra riprodotte per esteso, con referto

del 4 novembre 2014, il dr. __________ ha osservato:

" (…)

Diagnose

Rückenbeschwerden

Gesundheitszustand/Verlauf

- AUF

von 100% ab dem 26.02 bis zum 16.03.2014 (inkl.) und von 50% ab dem 17.03 bis

zum 27.04.2014 (inkl.).

- 13.03.2014: Dr. med. __________ diagnostiziert ein lumbosakrales

Syndrom rechts (ohne neurologischen Defizite). Physiotherapie und

Schmerzmittel werden angeordnet.

- 11.04.2014: Dr. med. __________ bestätigt, dass der

Gesundheitszustand langsam bessert.

- 16.04.2014: Dr. med. __________ (Vertrauensarzt der CO 1) ist der

Meinung, dass der natürliche Kausalzusammenhang zwischen dem Unfall und dem ab

26.

Februar 2014 mittels Verfügung ab.

- 20.10.2014: der Versicherte informiert uns, dass die Verschlimmerung

seines Gesundheitszustands kurz nach dem Unfall aufgetreten ist. Der Termin vom

26.02.2014

wurde eine Woche vorher vereinbart (ungefähr am 19. Februar

2014).

Frage:

Sind die zusätzlichen Angaben ausreichend? Wenn

ja, können Sie die Richtigkeit der Stellungnahme der CO 1 bestätigen?

Die Akte sollte aufgrund der zusätzlich

eingeholten Angaben dem Vertauensarzt erneut vorgelegt werden.” (Doc. 23a)

Nonostante queste indicazioni

del dr. __________ trasmesse dal rappresentante del ricorrente all’assicuratore

LAINF (doc. 23), la CO 1, con decisione su opposizione del 3 dicembre 2014, senza

procedere ad ulteriori accertamenti medici, ha ribadito il rifiuto delle

prestazioni ab initio in mancanza del necessario nesso di causalità

naturale tra i disturbi dell’interessato e l’evento del 7 febbraio 2014 (doc.

24).

Con la propria impugnativa,

l’assicurato ha contestato che all’apprezzamento del medico di fiducia

dell’amministrazione possa essere attribuito un pieno valore probatorio (cfr.

doc. I).

In sede di risposta di

causa, l’amministrazione ha ribadito la correttezza della propria decisione su

opposizione, trasmettendo, ad ulteriore prova di ciò, una presa di posizione

del dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e consulente

dell’assicuratore LAINF, datata 10 febbraio 2015, del seguente tenore:

" Ich habe als Vertrauensarzt der CO 1 von den vollständigen

Unterlagen Kenntnis genommen.

In diesem Fall liegen nur subjektive, nicht

objektivierbare Befunde vor die Beschwerden wurden überhaupt nicht abgeklärt

mit Röntgenbilder, Scanner oder MRI.

Eine Ischialgie ist in den meisten Fällen durch

eine Wurzelirritation provoziert, in vielen Fällen durch eine Diskushernie. Die

Ursache einer Diskushernie ist eine Discopathie. Es ist äusserst selten, dass

eine traumatiche Ursache erkannt wird.

Der erstbehandelnde Arzt, Dr. __________, beschreibt

am 26.02.2014, 19 Tage später, eine Lumbosacralgie. Eine Lumbosacralgie ist in

keinem Fall eine Lumboischialgie. Die Lumboischialgie, welche als Diagnose

angegeben wird, ist somit nicht korrekt. Zudem tendieren mit der Zeit die

Schmerzen einer Lumbosacralgie nach einer Kontusion eher, sich zu reduzieren.

Der Entscheid der CO 1, die Leistung ab dem

26.02.2014

abzulehnen, kann ich somit nur bestätigen.” (Doc. V/1)

In corso di causa, il

ricorrente ha nuovamente contestato quanto sostenuto dall’amministrazione,

trasmettendo il seguente referto, datato 25 febbraio 2015, con il quale il dr. __________,

rispondendo ad un’esplicita richiesta di presa di posizione da parte del

rappresentante del ricorrente riguardo al referto del dr. __________, ha

rilevato:

" Domanda

La preghiamo di indicarci se lei è d’accordo col contenuto del

rapporto medico del dott. __________ del 10 febbraio 2015.

Il dibattito intorno alla diagnosi di lombosciatalgia o

lombosacralgia è inutile. L’unico problema è che il Sig. RI 1 è caduto sulla

schiena (quest’aspetto non è contestato); che ha subito almeno una contusione

lombare e che ha presentato dei dolori già il giorno scorso (n.d.r. successivo)

all’infortunio.

La compagnia d’assicurazione deve quindi prendere a carico suo

le conseguenze dell’infortunio del 7 febbraio 2014. Può inoltre fissare uno

status quo ante vel sine dopo tre o quattro mesi.

Il sottoscritto conferma di aver esaminato l’intero fascicolo

medico in merito all’infortunio subito.”

(Doc. B)

2.7

Secondo la giurisprudenza, il

giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i

mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la

documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto

sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra

loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle

prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto

che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia

completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga

conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in

piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel che riguarda le perizie

allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure

loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi

concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del

10.

luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

In una

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni

contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della

parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto

dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere

in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione

mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di

conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

2.8

Nella concreta evenienza,

tutto ben considerato, questa Corte ritiene che l’apprezzamento espresso dal

dr. __________, peraltro estremamente stringato, non basti, dal profilo probatorio,

per negare che i disturbi lombovertebrali accusati dall’interessato siano una

conseguenza naturale dell’infortunio occorso in data 7 febbraio 2014 e che sia quindi

indispensabile che venga eseguito un approfondimento medico-specialistico

esterno.

Va innanzitutto rilevato

che la motivazione del medico fiduciario dell’assicuratore infortuni posta a

fondamento del rifiuto del diritto a prestazioni - vale a dire il fatto che i

disturbi lombosacrali sono insorti a distanza di 19 giorni dall’evento infortunistico

(posto che egli ha consultato il dr. __________ solo il 26 febbraio 2014,

mentre l’infortunio ha avuto luogo il 7 febbraio 2014) - non può essere condivisa

da questo Tribunale, posto che l’assicurato stesso, nelle precisazioni dell’8

aprile 2014, ha espressamente indicato che i disturbi derivanti dal trauma

vertebrale lombosacrale di cui è rimasto vittima sono apparsi il giorno

successivo all’evento infortunistico del 7 febbraio 2014 (cfr. doc. 4). Egli,

inoltre, rispondendo ad una richiesta del proprio rappresentante legale, ha

dichiarato di avere contattato il dr. __________ all’incirca una settimana

prima del 26 febbraio 2014 (cfr. doc. A17).

Neppure può essere seguita

l’opinione del dr. __________ nella misura in cui egli ha sottolineato che i

sintomi non sono comparsi entro le 72 ore successive al trauma.

Il TCA rileva infatti che

tale circostanza, oltre ad essere smentita dalla esplicita dichiarazione dell’assicurato

sull’insorgenza dei dolori già l’8 febbraio 2014, non appare neppure pertinente

nel caso di specie, visto che i disturbi dell’assicurato interessano la zona

lombosacrale e non, invece, quella cervicale.

Va a tale riguardo, infatti,

evidenziato che il tempo di latenza tollerato affinché i

disturbi scatenati possano ancora essere considerati conseguenza naturale

dell’infortunio varia a seconda del segmento interessato. Nel caso di ernie

discali riguardanti il rachide dorsale e lombare il tempo di latenza è

di 8-10 giorni (cfr. STF 8C_412/2009 del 17 giugno 2009, concernente appunto

un’assicurata affetta da ernia discale lombare). Trattandosi di un’ernia

discale cervicale, invece, il tempo di latenza si riduce ad alcune

(poche, “wenige“) ore (cfr. STFA U 218/04 del 3 marzo 2005, riprodotta al consid. 2.4).

Il TCA non

ritiene convincente neppure la presa di posizione del 10 febbraio 2015

dell’altro medico consulente dell’assicuratore LAINF, dr. __________, il quale

ha confermato la correttezza dell’operato dell’amministrazione, dilungandosi

sulla qualifica di lombosacralgia o lomboischialgia, spesso derivante da

un’ernia discale, da attribuire alla patologia che affligge l’interessato.

Questo

Tribunale ritiene che nel caso di specie, essendo in presenza di un’apparizione

di dolori a livello lombosacrale il giorno successivo ad una caduta sulla

schiena, il medico consulente dell’assicuratore infortuni avrebbe dovuto

confrontarsi con quanto sostenuto dalla dottrina medica

dominante, secondo la quale, dopo traumi quali contusioni o distorsioni alla

colonna vertebrale, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi

ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento traumatico, come se

l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes

vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss.,

contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione

della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi vertebrali; si veda pure E. Morscher, Schäden des Stütz- und

Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin,

Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).

Questa

tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza. Secondo il

Tribunale federale, un aggravamento post-traumatico (senza lesione strutturale

associata) di uno stato degenerativo anteriore della colonna vertebrale,

precedentemente asintomatico, cessa di

produrre i propri effetti trascorsi dai sei ai nove mesi, al più tardi dopo un

anno (cfr. SVR 2009 UV n

1.

p. 1; STF 8C_562/2010 del 3 agosto 2011 consid. 5.1,8C_314/2011 del 12

luglio 2011 consid. 7.2.3,8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.3 e

8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3).

Un

aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa

preesistente alla colonna vertebrale in seguito a un infortunio è dimostrato

soltanto quando l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione

improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni

successivamente a un trauma (cfr. RAMI 2000 U

363, p. 46s.).

In una

sentenza 8C_677/2007 del 4 luglio 2008 - pubblicata in SVR 2009 UV Nr. 1 - il

TF ha precisato che non soltanto in caso di aggravazione traumatica di uno

stato degenerativo preesistente non manifesto alla colonna vertebrale (STF

8C_326/2008), ma pure in caso di alterazioni degenerative della colonna

vertebrale sopraggiunte soltanto dopo l'infortunio, occorre ammettere, in via

di massima, che un rapporto di causalità non è più dato dopo un anno.

È inoltre

utile segnalare che, in una sentenza U 60/02 del 18 settembre 2002, il TFA ha

precisato che, nell'ambito dell'apprezzamento delle prove fondato sul criterio

della verosimiglianza preponderante, possono essere presi in considerazione dei

principi basati sull'esperienza medica, a condizione che essi riflettano

l'opinione dominante.

Sempre

secondo l’Alta Corte, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione del

raggiungimento dello status quo sine.

Alla luce

di tutto quanto sopra esposto, il TCA non può, senza che prima vengano eseguiti

ulteriori approfondimenti medici, confermare il rifiuto ab initio del

diritto a prestazioni stabilito dall’assicuratore LAINF sulla base di

accertamenti medici insufficienti.

2.9

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo,

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem,

inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl

haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese

eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.

151.

E. 3.5,9C_85/2009)”.

(DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135.

V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero

di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare

gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo

la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”

(STF

8C_59/2011 consid. 5.2)

Nella presente

fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio

degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF

135.

V 465), già per il solo fatto che essa ha fondato la decisione impugnata

esclusivamente sul parere del proprio medico di fiducia (per un caso

analogo, si veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).

Per le ragioni esposte al considerando 2.8., si

giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata.

L’assicuratore resistente, a cui gli atti vengono dunque nuovamente retrocessi,

dovrà disporre un approfondimento peritale esterno (cfr. art. 44 LPGA)

volto a chiarire l’eziologia del danno alla salute interessante la colonna

lombovertebrale e, sulla base delle relative risultanze, definire nuovamente il

diritto a prestazioni dell’assicurato.

2.10

L’assicurato ha protestato

spese e ripetibili (doc. I).

Per quanto concerne

l’indennità per ripetibili, essa può venire assegnata, di regola, solo al

ricorrente vittorioso patrocinato in causa (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA e art.

22.

LPTCA; DTF 135 V 473; 112 V 86 consid. 4; DTF 110 V 81

consid. 7; DTF 105 V 89 consid. 4; DTF 105 Ia 122; DTF 99 Ia 580 consid. 4).

L’indennità è concessa non

soltanto se l’assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche quando il

patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per la

questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il

patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (DTF 135 V 473; 126 V 11; 122 V

278; 118 V 140 consid. 2= RCC 1992 p. 433 consid. 2a; RCC 1985

p. 411 consid. 4; DTF 108 V 271 = RCC 1983 p. 329).

Nel

caso in esame, dallo scritto del 25 febbraio 2015 (doc. VII) risulta che la

persona di contatto per la presente vertenza presso RA 1 è il signor __________,

il quale, come emerge dal sito internet di RA 1, è “titulaire d’une maturité en

langues ainsi que d’un brevet fédéral en assurances privées. Il a commencé sa

carrière professionnelle dans le domaine de l’assurance-vie collective, puis

s’est orienté vers le règlement de litiges liés à des cas de prestations

d’assurance pour le compte d’une assurance de protection juridique et la

gestion de cas de prestations d’assurance de personnes auprès d’un assureur

renommé”.

Alla luce di tali

informazioni e viste le pertinenti e giuridicamente valide argomentazioni

addotte, il TCA ritiene che il rappresentante dell’assicurato sia sicuramente

persona che possiede buone conoscenze nelle assicurazioni sociali e che non ha

agito gratuitamente.

2.11

Il rappresentante del

ricorrente ha chiesto, infine, nelle proprie conclusioni ricorsuali, che

l’amministrazione “prenda a suo carico le spese di fr. 175.- sostenute dal

ricorrente e legate all’intervento del dr. __________ (vedere allegati no. 21 e

22)” (doc. I).

Giusta l’art. 45 cpv. 1

LPGA, l'assicuratore assume le spese per l'accertamento, sempre

che abbia ordinato i provvedimenti. Se non ha ordinato alcun provvedimento, ne

assume ugualmente le spese se i provvedimenti erano indispensabili per la

valutazione del caso oppure se fanno parte di prestazioni accordate

successivamente.

Alla luce di quanto sopra

esposto, ritenuto che questo Tribunale ha considerato non probanti i pareri

espressi dai medici fiduciari dell’assicuratore infortuni, in quanto non

rispettosi dei principi posti dalla giurisprudenza in materia di traumi

vertebrali (cfr. consid. 2.8.), il TCA ritiene che i costi delle consulenze

del 9 ottobre 2014 (doc. A22) e del 6 novembre 2014 (doc. A21) del dr. __________

debbano rimanere a carico della parte che l’ha richiesta, non essendo stati

decisivi per la valutazione del caso.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà

all’assicurato l’importo di fr. 800.-- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti