35.2015.11
La decisione dell'assicuratore di negare ab initio il diritto a prestazioni è basata su accertamenti medici insufficienti: rinvio atti per la messa in atto di un approfondimento peritale esterno
18 maggio 2015Italiano30 min
Source ti.ch
__________accomandata
Incarto
n.
35.2015.11
cr
Lugano
18 maggio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 gennaio 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 dicembre 2014 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 7 febbraio 2014 RI 1,
nato nel 1987, di professione agente di sicurezza della società __________
presso la succursale di __________ – e perciò, assicurato d’obbligo contro gli
infortuni presso la CO 1 - è scivolato su una lastra di ghiaccio (doc. 1).
Dal referto medico del 13
marzo 2014 redatto dal dr. __________ di __________, consultato la prima volta
in data 26 febbraio 2014, risulta che l’assicurato “scavalcando un recinto
scivola e cade sul sedere. Accusa dolori lombo-sacrali a destra che durante le
seguenti settimane peggiorano” (doc. 2b).
1.2. Con decisione formale del 26
maggio 2014 - poi confermata in sede di opposizione il 3 dicembre 2014 (doc.
24) – la __________, ha negato il proprio obbligo a prestazioni a decorrere dal
26 febbraio 2014, ritenendo solo possibile, come indicato dal proprio medico
fiduciario, un nesso di causalità naturale tra i dolori lombosacrali
dell’interessato e l’evento del 7 febbraio 2014 (doc. 11).
1.3. Con tempestivo ricorso del 12
gennaio 2015 RI 1, rappresentato da RA 1, ha chiesto l’annullamento della
decisione impugnata e il rinvio degli atti alla Vaudoise “per completare l’istruzione
del caso ordinando una perizia esterna nel senso dell’art. 44 LPGA”.
Sostanzialmente, il
rappresentante del ricorrente ha criticato il valore probatorio del parere
espresso dal dr. __________, sul quale si fonda la decisione impugnata, posto
che il medico di fiducia dell’assicuratore non è stato chiamato ad esprimersi
in merito alla documentazione medica raccolta in sede di opposizione.
Ritenuto che “i rapporti
del dr. __________ bastano per suscitare dubbi riguardo all’attendibilità della
valutazione del medico di fiducia della CO 1 (DTF 135 V 465 consid. 4)”, il
rappresentante del ricorrente ha quindi chiesto che l’assicuratore LAINF
convenuto, al quale gli atti vanno rinviati, abbia ad ordinare una perizia
esterna ai sensi dell’art. 44 LPGA.
1.4. L’assicuratore convenuto, in
risposta, fondandosi sul parere del 10 febbraio 2015 del dr. __________ (doc.
V/1), ha postulato che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
Fatti
1.5. In data 25 febbraio 2015, il
rappresentante del ricorrente ha trasmesso al TCA un nuovo referto del dr. __________
(doc. B), evidenziando che la motivazione cardine del rifiuto delle prestazioni
fornita dal dr. __________ - vale a dire il fatto che i dolori lombosciatalgici
dell’assicurato non si sarebbero manifestati entro un termine di 72 ore dall’infortunio
– viene a cadere visto che, come indicato spontaneamente dall’assicurato
stesso, i dolori alla schiena sono apparsi l’8 febbraio 2014, ossia il giorno
successivo all’infortunio (peraltro accaduto alle ore 23.15 del 7 febbraio
2014) (doc. VII).
1.6. Con scritto del 3 marzo 2015,
l’assicuratore LAINF convenuto, dopo aver rilevato che la decisione impugnata
contiene anche altri argomenti oltre al termine delle 72 ore cui ha fatto
riferimento il ricorrente, ha informato il TCA di non avere ulteriori
osservazioni da formulare, riconfermando integralmente quanto già indicato nei
suoi scritti precedenti (doc. IX).
Questo scritto
dell’amministrazione è stato trasmesso al ricorrente (doc. X), per conoscenza.
Considerandi
In ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12.
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21.
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2
Oggetto della lite è la
questione di sapere se l’Istituto assicuratore convenuto era legittimato a
negare il proprio obbligo a prestazioni a far tempo dal 26 febbraio 2014,
oppure no.
2.3
Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle
cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento
se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di
salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
2.4
Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125.
V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001.
nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA
del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile
1994.
nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986
p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF
115.
V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF
111.
V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,
di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni
entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato
di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75.
s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante.
La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non
è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni,
l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr.
RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.5
Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e
405.
consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata
(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si
presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in
SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6
Nel caso di specie, dall’esame
degli atti emerge che in data 26 febbraio 2014 l’assicurato è stato preso a
carico dal dr. __________, spec. FMH in medicina interna generale, il quale nel
referto del 13 marzo 2014 ha posto la diagnosi di “sindrome lombosciatalgica a
destra (dermatoma S1), non deficitaria”, indicando un’inabilità lavorativa del
100% dal 26 febbraio 2014 “a tempo da determinare (per ora ho certificato due
settimane)” (doc. 2b).
Preso atto di tale referto
medico, l’assicuratore LAINF convenuto ha chiesto al proprio medico di fiducia
di valutare se tra i disturbi presentati dall’interessato e l’evento del 7
febbraio 2014 esista un nesso di causalità naturale dimostrabile secondo il
principio della probabilità preponderante oppure no.
Con apprezzamento medico
del 2 aprile 2014, il dr. __________, ha osservato:
" Möglich,
aber bisher nicht überwiegend wahrscheinlich.
Das UE müsste geeignet sein, diese Verletzung auszulösen
(Sturzmechanismus?), der Vt müsste vorher beschwerdefrei gewesen sein und die
Symptome müssten innert 72 h aufgetreten sein. Die Erstbehandlung fand abererst
2.
Wo nach dem UE stat.
Bitte Unfallhergang präzise schildern lassen und fragen nach
Vorbehandlung/Vorzustand sowie genaues Datum des Auftretens der ersten Symptome.
Beim Arzt MRI-Befund verlangen.”
(Doc. 3)
Chiamato
dall’assicuratore LAINF a fornire delle precisazioni in merito all’infortunio,
l’assicurato, in data 8 aprile 2014, ha indicato che il 7 febbraio 2014, alle
ore 23.30 circa, a __________ “durante un controllo di servizio sono caduto
scivolando sul ghiaccio passando un gradino”. Rispondendo poi alla domanda
relativa al momento in cui sono insorti i dolori, l’assicurato ha indicato “Am
Folgetag dem 8.2.2014” (doc. 3).
Con referto dell’11 aprile
2014, il dr. __________ ha attestato un “decorso lentamente favorevole. Dolori
regrediti ma non scomparsi. Sempre assenza di deficit neurologici”, segnalando
che l’assicurato “non si oppone ad una visita dal vostro medico di fiducia”
(doc. 5).
Con apprezzamento del 16
aprile 2014, il dr. __________ ha osservato:
" Möglich,
aber bisher nicht überwiegend wahrscheinlich.
Keine sichere radikuläre Symptomatik, keine
Bildgebung. Unspezifische Lumboischialgie, als Krankheit iO, AUF bis
Ende April ausgewiesen, maximal Ende Mai.
AUF 50% 16.3.2014 – 30.4.2014 iO.” (Doc. 7)
Con certificato medico del
1° aprile 2014, il dr. __________ ha attestato una inabilità lavorativa del
100% dal 26 febbraio 2014 al 15 marzo 2014 e del 50% dal 16 marzo 2014 al 27
aprile 2014 (doc. 10b).
In data 28 aprile 2014
l’assicurato ha ripreso la propria attività al 100% (doc. 10a).
L’Istituto resistente,
facendo propria la valutazione con la quale il dr. __________ ha considerato
solo possibile un nesso causale naturale tra i disturbi lombovertabrali
presentati dall’interessato e l’evento traumatico del 7 febbraio 2014, ha rifiutato il diritto a prestazioni (cfr. doc. 11).
Nel corso della procedura
di opposizione, RA 1 ha chiesto all’assicuratore LAINF di volere compiere
ulteriori accertamenti, sulla base di quanto indicato nella presa di posizione
del 7 ottobre 2014 dal dr. __________, consultato dallo stesso rappresentante
dell’assicurato proprio al fine di verificare l’esattezza o meno della
decisione dell’assicuratore infortuni.
Il dr. __________ ha ritenuto
che prima di poter esprimere un parere fosse indispensabile chiarire le
seguenti questioni:
" (…)
Frage
Sind Sie mit der Stellungnahme der CO 1 Versicherungen
einverstanden?
Bevor man eine Antwort geben kann, müssen noch folgende Punkte
geklärt werden:
- Wann hat der Mitarbeiter eine Verschlimmerung seines
Gesundheitszustands festgestellt?
- Wann hat er zwischen dem 7. und dem 26. Februar 2014
gearbeitet?
- Wann wurde den Termin vom 26. Februar 2014 mit dem Arzt
vereinbart (kurze oder lange Wartezeit)?
- ?”
(Doc. 20a)
Invitato dal proprio
rappresentante legale a rispondere alle domande poste dal dr. __________,
l’assicurato ha indicato:
" (…)
1.
Wann genau haben Sie eine Verschlimmerung Ihres Gesundheitszustands
festgestellt?
Kurz nach dem Unfall.
2.
Wann haben Sie
den Arzt angerufen, um den Termin vom 26. Februar 2014 zu vereinbaren?
Ungefähr eine Woche
vor dem Termin.
3.
Warum hat der Arzt Sie arbeitsunfähig?
Ich verstehe diese
Frage nicht.”
(Doc. A17)
Chiamato dal
rappresentante dell’interessato a nuovamente prendere posizione riguardo alla
correttezza o meno della decisione dell’assicuratore LAINF, alla luce delle
risposte fornite dall’assicurato e qui sopra riprodotte per esteso, con referto
del 4 novembre 2014, il dr. __________ ha osservato:
" (…)
Diagnose
Rückenbeschwerden
Gesundheitszustand/Verlauf
- AUF
von 100% ab dem 26.02 bis zum 16.03.2014 (inkl.) und von 50% ab dem 17.03 bis
zum 27.04.2014 (inkl.).
- 13.03.2014: Dr. med. __________ diagnostiziert ein lumbosakrales
Syndrom rechts (ohne neurologischen Defizite). Physiotherapie und
Schmerzmittel werden angeordnet.
- 11.04.2014: Dr. med. __________ bestätigt, dass der
Gesundheitszustand langsam bessert.
- 16.04.2014: Dr. med. __________ (Vertrauensarzt der CO 1) ist der
Meinung, dass der natürliche Kausalzusammenhang zwischen dem Unfall und dem ab
26.
Februar 2014 mittels Verfügung ab.
- 20.10.2014: der Versicherte informiert uns, dass die Verschlimmerung
seines Gesundheitszustands kurz nach dem Unfall aufgetreten ist. Der Termin vom
26.02.2014
wurde eine Woche vorher vereinbart (ungefähr am 19. Februar
2014).
Frage:
Sind die zusätzlichen Angaben ausreichend? Wenn
ja, können Sie die Richtigkeit der Stellungnahme der CO 1 bestätigen?
Die Akte sollte aufgrund der zusätzlich
eingeholten Angaben dem Vertauensarzt erneut vorgelegt werden.” (Doc. 23a)
Nonostante queste indicazioni
del dr. __________ trasmesse dal rappresentante del ricorrente all’assicuratore
LAINF (doc. 23), la CO 1, con decisione su opposizione del 3 dicembre 2014, senza
procedere ad ulteriori accertamenti medici, ha ribadito il rifiuto delle
prestazioni ab initio in mancanza del necessario nesso di causalità
naturale tra i disturbi dell’interessato e l’evento del 7 febbraio 2014 (doc.
24).
Con la propria impugnativa,
l’assicurato ha contestato che all’apprezzamento del medico di fiducia
dell’amministrazione possa essere attribuito un pieno valore probatorio (cfr.
doc. I).
In sede di risposta di
causa, l’amministrazione ha ribadito la correttezza della propria decisione su
opposizione, trasmettendo, ad ulteriore prova di ciò, una presa di posizione
del dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e consulente
dell’assicuratore LAINF, datata 10 febbraio 2015, del seguente tenore:
" Ich habe als Vertrauensarzt der CO 1 von den vollständigen
Unterlagen Kenntnis genommen.
In diesem Fall liegen nur subjektive, nicht
objektivierbare Befunde vor die Beschwerden wurden überhaupt nicht abgeklärt
mit Röntgenbilder, Scanner oder MRI.
Eine Ischialgie ist in den meisten Fällen durch
eine Wurzelirritation provoziert, in vielen Fällen durch eine Diskushernie. Die
Ursache einer Diskushernie ist eine Discopathie. Es ist äusserst selten, dass
eine traumatiche Ursache erkannt wird.
Der erstbehandelnde Arzt, Dr. __________, beschreibt
am 26.02.2014, 19 Tage später, eine Lumbosacralgie. Eine Lumbosacralgie ist in
keinem Fall eine Lumboischialgie. Die Lumboischialgie, welche als Diagnose
angegeben wird, ist somit nicht korrekt. Zudem tendieren mit der Zeit die
Schmerzen einer Lumbosacralgie nach einer Kontusion eher, sich zu reduzieren.
Der Entscheid der CO 1, die Leistung ab dem
26.02.2014
abzulehnen, kann ich somit nur bestätigen.” (Doc. V/1)
In corso di causa, il
ricorrente ha nuovamente contestato quanto sostenuto dall’amministrazione,
trasmettendo il seguente referto, datato 25 febbraio 2015, con il quale il dr. __________,
rispondendo ad un’esplicita richiesta di presa di posizione da parte del
rappresentante del ricorrente riguardo al referto del dr. __________, ha
rilevato:
" Domanda
La preghiamo di indicarci se lei è d’accordo col contenuto del
rapporto medico del dott. __________ del 10 febbraio 2015.
Il dibattito intorno alla diagnosi di lombosciatalgia o
lombosacralgia è inutile. L’unico problema è che il Sig. RI 1 è caduto sulla
schiena (quest’aspetto non è contestato); che ha subito almeno una contusione
lombare e che ha presentato dei dolori già il giorno scorso (n.d.r. successivo)
all’infortunio.
La compagnia d’assicurazione deve quindi prendere a carico suo
le conseguenze dell’infortunio del 7 febbraio 2014. Può inoltre fissare uno
status quo ante vel sine dopo tre o quattro mesi.
Il sottoscritto conferma di aver esaminato l’intero fascicolo
medico in merito all’infortunio subito.”
(Doc. B)
2.7
Secondo la giurisprudenza, il
giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i
mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la
documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto
sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra
loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle
prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto
che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia
completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga
conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in
piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto
medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che riguarda le perizie
allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure
loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi
concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del
10.
luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In una
sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,
nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni
contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della
parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto
dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere
in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione
mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di
conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
2.8
Nella concreta evenienza,
tutto ben considerato, questa Corte ritiene che l’apprezzamento espresso dal
dr. __________, peraltro estremamente stringato, non basti, dal profilo probatorio,
per negare che i disturbi lombovertebrali accusati dall’interessato siano una
conseguenza naturale dell’infortunio occorso in data 7 febbraio 2014 e che sia quindi
indispensabile che venga eseguito un approfondimento medico-specialistico
esterno.
Va innanzitutto rilevato
che la motivazione del medico fiduciario dell’assicuratore infortuni posta a
fondamento del rifiuto del diritto a prestazioni - vale a dire il fatto che i
disturbi lombosacrali sono insorti a distanza di 19 giorni dall’evento infortunistico
(posto che egli ha consultato il dr. __________ solo il 26 febbraio 2014,
mentre l’infortunio ha avuto luogo il 7 febbraio 2014) - non può essere condivisa
da questo Tribunale, posto che l’assicurato stesso, nelle precisazioni dell’8
aprile 2014, ha espressamente indicato che i disturbi derivanti dal trauma
vertebrale lombosacrale di cui è rimasto vittima sono apparsi il giorno
successivo all’evento infortunistico del 7 febbraio 2014 (cfr. doc. 4). Egli,
inoltre, rispondendo ad una richiesta del proprio rappresentante legale, ha
dichiarato di avere contattato il dr. __________ all’incirca una settimana
prima del 26 febbraio 2014 (cfr. doc. A17).
Neppure può essere seguita
l’opinione del dr. __________ nella misura in cui egli ha sottolineato che i
sintomi non sono comparsi entro le 72 ore successive al trauma.
Il TCA rileva infatti che
tale circostanza, oltre ad essere smentita dalla esplicita dichiarazione dell’assicurato
sull’insorgenza dei dolori già l’8 febbraio 2014, non appare neppure pertinente
nel caso di specie, visto che i disturbi dell’assicurato interessano la zona
lombosacrale e non, invece, quella cervicale.
Va a tale riguardo, infatti,
evidenziato che il tempo di latenza tollerato affinché i
disturbi scatenati possano ancora essere considerati conseguenza naturale
dell’infortunio varia a seconda del segmento interessato. Nel caso di ernie
discali riguardanti il rachide dorsale e lombare il tempo di latenza è
di 8-10 giorni (cfr. STF 8C_412/2009 del 17 giugno 2009, concernente appunto
un’assicurata affetta da ernia discale lombare). Trattandosi di un’ernia
discale cervicale, invece, il tempo di latenza si riduce ad alcune
(poche, “wenige“) ore (cfr. STFA U 218/04 del 3 marzo 2005, riprodotta al consid. 2.4).
Il TCA non
ritiene convincente neppure la presa di posizione del 10 febbraio 2015
dell’altro medico consulente dell’assicuratore LAINF, dr. __________, il quale
ha confermato la correttezza dell’operato dell’amministrazione, dilungandosi
sulla qualifica di lombosacralgia o lomboischialgia, spesso derivante da
un’ernia discale, da attribuire alla patologia che affligge l’interessato.
Questo
Tribunale ritiene che nel caso di specie, essendo in presenza di un’apparizione
di dolori a livello lombosacrale il giorno successivo ad una caduta sulla
schiena, il medico consulente dell’assicuratore infortuni avrebbe dovuto
confrontarsi con quanto sostenuto dalla dottrina medica
dominante, secondo la quale, dopo traumi quali contusioni o distorsioni alla
colonna vertebrale, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi
ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento traumatico, come se
l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes
vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss.,
contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione
della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi vertebrali; si veda pure E. Morscher, Schäden des Stütz- und
Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin,
Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).
Questa
tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza. Secondo il
Tribunale federale, un aggravamento post-traumatico (senza lesione strutturale
associata) di uno stato degenerativo anteriore della colonna vertebrale,
precedentemente asintomatico, cessa di
produrre i propri effetti trascorsi dai sei ai nove mesi, al più tardi dopo un
anno (cfr. SVR 2009 UV n
1.
p. 1; STF 8C_562/2010 del 3 agosto 2011 consid. 5.1,8C_314/2011 del 12
luglio 2011 consid. 7.2.3,8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.3 e
8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3).
Un
aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa
preesistente alla colonna vertebrale in seguito a un infortunio è dimostrato
soltanto quando l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione
improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni
successivamente a un trauma (cfr. RAMI 2000 U
363, p. 46s.).
In una
sentenza 8C_677/2007 del 4 luglio 2008 - pubblicata in SVR 2009 UV Nr. 1 - il
TF ha precisato che non soltanto in caso di aggravazione traumatica di uno
stato degenerativo preesistente non manifesto alla colonna vertebrale (STF
8C_326/2008), ma pure in caso di alterazioni degenerative della colonna
vertebrale sopraggiunte soltanto dopo l'infortunio, occorre ammettere, in via
di massima, che un rapporto di causalità non è più dato dopo un anno.
È inoltre
utile segnalare che, in una sentenza U 60/02 del 18 settembre 2002, il TFA ha
precisato che, nell'ambito dell'apprezzamento delle prove fondato sul criterio
della verosimiglianza preponderante, possono essere presi in considerazione dei
principi basati sull'esperienza medica, a condizione che essi riflettano
l'opinione dominante.
Sempre
secondo l’Alta Corte, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione del
raggiungimento dello status quo sine.
Alla luce
di tutto quanto sopra esposto, il TCA non può, senza che prima vengano eseguiti
ulteriori approfondimenti medici, confermare il rifiuto ab initio del
diritto a prestazioni stabilito dall’assicuratore LAINF sulla base di
accertamenti medici insufficienti.
2.9
In una sentenza di principio
9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi
il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio.
Il TF ha, al riguardo,
sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem,
inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl
haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese
eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen
Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung
delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten
(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der
Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen
noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,
die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts
fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem
rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der
bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die
betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend
reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine
Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt
hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher
vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen
Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das
Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.
151.
E. 3.5,9C_85/2009)”.
(DTF 137 V 263-265)
In
una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella
pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di assicurazione contro gli
infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF
135.
V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di
rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero
di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare
gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo
la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein
Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine
Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”
(STF
8C_59/2011 consid. 5.2)
Nella presente
fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio
degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF
135.
V 465), già per il solo fatto che essa ha fondato la decisione impugnata
esclusivamente sul parere del proprio medico di fiducia (per un caso
analogo, si veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).
Per le ragioni esposte al considerando 2.8., si
giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata.
L’assicuratore resistente, a cui gli atti vengono dunque nuovamente retrocessi,
dovrà disporre un approfondimento peritale esterno (cfr. art. 44 LPGA)
volto a chiarire l’eziologia del danno alla salute interessante la colonna
lombovertebrale e, sulla base delle relative risultanze, definire nuovamente il
diritto a prestazioni dell’assicurato.
2.10
L’assicurato ha protestato
spese e ripetibili (doc. I).
Per quanto concerne
l’indennità per ripetibili, essa può venire assegnata, di regola, solo al
ricorrente vittorioso patrocinato in causa (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA e art.
22.
LPTCA; DTF 135 V 473; 112 V 86 consid. 4; DTF 110 V 81
consid. 7; DTF 105 V 89 consid. 4; DTF 105 Ia 122; DTF 99 Ia 580 consid. 4).
L’indennità è concessa non
soltanto se l’assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche quando il
patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per la
questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il
patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (DTF 135 V 473; 126 V 11; 122 V
278; 118 V 140 consid. 2= RCC 1992 p. 433 consid. 2a; RCC 1985
p. 411 consid. 4; DTF 108 V 271 = RCC 1983 p. 329).
Nel
caso in esame, dallo scritto del 25 febbraio 2015 (doc. VII) risulta che la
persona di contatto per la presente vertenza presso RA 1 è il signor __________,
il quale, come emerge dal sito internet di RA 1, è “titulaire d’une maturité en
langues ainsi que d’un brevet fédéral en assurances privées. Il a commencé sa
carrière professionnelle dans le domaine de l’assurance-vie collective, puis
s’est orienté vers le règlement de litiges liés à des cas de prestations
d’assurance pour le compte d’une assurance de protection juridique et la
gestion de cas de prestations d’assurance de personnes auprès d’un assureur
renommé”.
Alla luce di tali
informazioni e viste le pertinenti e giuridicamente valide argomentazioni
addotte, il TCA ritiene che il rappresentante dell’assicurato sia sicuramente
persona che possiede buone conoscenze nelle assicurazioni sociali e che non ha
agito gratuitamente.
2.11
Il rappresentante del
ricorrente ha chiesto, infine, nelle proprie conclusioni ricorsuali, che
l’amministrazione “prenda a suo carico le spese di fr. 175.- sostenute dal
ricorrente e legate all’intervento del dr. __________ (vedere allegati no. 21 e
22)” (doc. I).
Giusta l’art. 45 cpv. 1
LPGA, l'assicuratore assume le spese per l'accertamento, sempre
che abbia ordinato i provvedimenti. Se non ha ordinato alcun provvedimento, ne
assume ugualmente le spese se i provvedimenti erano indispensabili per la
valutazione del caso oppure se fanno parte di prestazioni accordate
successivamente.
Alla luce di quanto sopra
esposto, ritenuto che questo Tribunale ha considerato non probanti i pareri
espressi dai medici fiduciari dell’assicuratore infortuni, in quanto non
rispettosi dei principi posti dalla giurisprudenza in materia di traumi
vertebrali (cfr. consid. 2.8.), il TCA ritiene che i costi delle consulenze
del 9 ottobre 2014 (doc. A22) e del 6 novembre 2014 (doc. A21) del dr. __________
debbano rimanere a carico della parte che l’ha richiesta, non essendo stati
decisivi per la valutazione del caso.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà
all’assicurato l’importo di fr. 800.-- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti