35.2015.110
Assicurata viene investita e riporta trauma commotivo. Sintomatologia non oggettivabile. Causalità adeguata (causalità naturale rimasta indecisa) dichiarata estinta a distanza di un anno e sei mesi ci
6 luglio 2016Italiano38 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.110
MM/sc
Lugano
6 luglio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 ottobre 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 17 settembre 2015 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 8 novembre 2011, RI 1,
dipendente della __________ di __________ in qualità di ausiliaria e, perciò,
assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è stata investita da
un’autovettura mentre attraversava le strisce pedonali in territorio del Comune
di __________ (cfr. doc. 3).
Secondo il rapporto 10
novembre 2011 dell’Ospedale ___________ di __________, l’assicurata ha
riportato un “trauma cranico con commotio cerebri e ferita lacero-contusa
del cuoio capelluto della regione parietale sinistra” e una “contusione
dell’emibacino destro” (doc. 13).
In un secondo tempo, è pure
stata diagnosticata una frattura della testa della fibula con edema osseo al
piatto tibiale esterno a destra (cfr. doc. 20).
L’Istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.2. Il 16 settembre 2012
l’assicurata è caduta nella vasca da bagno riportando una contusione al
ginocchio destro (cfr. doc. 67 e certificato 28 settembre 2012 dell’Ospedale
Regionale di __________).
Il 26 settembre 2013
l’assicurata è quindi caduta dalle scale di casa, a seguito al cedimento del
ginocchio destro, battendo la rotula contro lo spigolo di un gradino (doc.
147).
L’istituto assicuratore ha
assunto anche questi casi.
1.3. Successivamente alla visita medica
di chiusura, in data 2 maggio 2013, l’CO 1 ha comunicato al rappresentante
dell’assicurata che le prestazioni di corta durata (indennità giornaliera e
spese di cura) sarebbero state interrotte con effetto dal 6 maggio 2013, in
quanto i disturbi non erano più imputabili all’infortunio dell’8 novembre 2011 (cfr.
doc. 124).
Con la decisione formale
del 22 novembre 2013, l’CO 1 ha ribadito l’estinzione del diritto alle
prestazioni dal 6 maggio 2013, a dipendenza dell’infortunio dell’8 novembre
2011 (cfr. doc. 150).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (cfr. doc. 156 e 168), in
data 17 settembre 2015, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione
(cfr. doc. 196).
Da notare che, per quanto
concerne l’infortunio al ginocchio destro del 26 settembre 2013, in data 3
giugno 2015, l’CO 1 ha informato l’assicurata che, essendo la situazione ormai
stabilizzata, avrebbe posto fine alle prestazioni di corta durata a contare dal
1° luglio 2015. L’istituto ha quindi segnalato che avrebbe provveduto a esaminare
le premesse per l’erogazione di ulteriori prestazioni, una volta evasa la
procedura riguardante l’evento del novembre 2011 (cfr. doc. 196, p. 3).
1.4. Con tempestivo ricorso del 21
ottobre 2015, l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via
principale, l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento
del nesso di causalità, naturale e adeguato, tra le affezioni di natura
neurologica e l’evento dell’8 novembre 2011 e, in via subordinata, il
rinvio degli atti all’CO 1 per ulteriori accertamenti medici (cfr. doc. I, p.
4).
Con la propria
impugnativa, il ricorrente contesta unicamente l’aspetto neurologico, di
cui chiede che venga accertata la causalità con l’evento traumatico dell’8
novembre 2011. Al riguardo, l’avv. RA 1 fa valere che alla valutazione del
dott. __________ - priva di anamnesi personale e svolta senza visitare
l’assicurato – non può essere attribuito sufficiente valore probatorio. A suo avviso,
il neurologo fiduciario dell’CO 1 avrebbe erroneamente interpretato il referto
del dott. __________, per quanto attiene all’insorgenza dei dolori al capo e alle
difficoltà di concentrazione, che sarebbero insorti, secondo il dott. __________,
solo di recente (cfr. doc. I, p. 3).
A sostegno delle proprie
argomentazioni, il rappresentante della ricorrente si riferisce segnatamente al
rapporto 3 novembre 2013 del dott. __________, il quale “… non solo ha
esaminato gli atti all’incarto, ma ha visitato la paziente, contesto nel quale
ha avuto modo di effettuare un’anamnesi personale approfondita, dalla quale
emerge, in termini assolutamente credibili, che la paziente ha lamentato le
sofferenze suindicate sin da subito dopo il sinistro” (cfr. doc. I, p.
3).
1.5. In data 12 novembre 2015,
l’avv. RA 1 ha prodotto la cartella clinica dell’assicurata, riferita al
periodo intercorso tra l’infortunio e il mese di maggio 2015, e ha ribadito che
l’insorgenza dei disturbi neurologici avrebbe avuto luogo “già in occasione
di una visita occorsa il 28.11.2011” (doc. III + allegati).
1.6. L’CO 1, in risposta,
ha postulato che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII + allegato).
Il 4 gennaio 2016 l’CO 1
ha versato agli atti la traduzione in lingua italiana dell’apprezzamento 11 dicembre
2015 del dott. __________ (doc. IX + allegato), che è stata trasmessa all’avv. RA
1 (doc. XI).
1.7. Il 22 febbraio 2016, il
patrocinatore dell’assicurata si è pronunciato in merito al rapporto del dott. __________,
chiedendo l’esecuzione di una perizia giudiziaria volta a chiarire la questione
dell’insorgenza delle cefalee (doc. XII).
Il doc. XII è stato
trasmesso all’CO 1 per osservazioni (doc. XIII).
In data 23 marzo 2016, l’amministrazione
ha prodotto un ulteriore apprezzamento del dott. __________ (doc. XVI +
allegato).
L’avv. RA 1 ha formulato
le proprie osservazioni in merito il 31 marzo 2016, riconfermandosi nelle
proprie argomentazioni in base alle valutazioni agli atti dei dottori __________
e __________ (cfr. doc. XVIII).
Fatti
I doc. XVII e XVIII sono
stati inviati all’CO 1 per conoscenza (doc. XIX).
1.8. Nel corso del mese di aprile
2016, il TCA ha richiamato dal patrocinatore dell’assicurata il referto 2
novembre 2013 del dott. __________ (allegato al doc. XX) e lo ha trasmesso
all’istituto convenuto per osservazioni.
L’CO 1 si è espresso in
proposito il 29 aprile 2016, producendo una valutazione neurologica, datata 27
aprile 2016, del dott. __________ (doc. XXIV + allegato).
In data 15 giugno 2016,
l’avv. RA 1 ha comunicato al Tribunale di non avere ulteriori osservazioni da
presentare (doc. XXIX).
Considerandi
2.1
L’oggetto della lite è circoscritto
alla questione di sapere se, a decorrere dal 6 maggio 2013, l’CO 1 era
legittimato a dichiarare estinto il proprio obbligo a prestazioni relativamente
ai disturbi neurologici (cefalee e difficoltà neuropsicologiche)
lamentati dalla ricorrente, oppure no (si veda, del resto, il doc. I, p. 2:
“Nel contesto del presente ricorso si tratta solo dell’aspetto neurologico di
cui si chiede venga accertato il nesso di causalità adeguata con il sinistro.”
– il corsivo è del redattore).
Per quanto riguarda l’arto
inferiore destro, l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio
obbligo a prestazioni a dipendenza dell’infortunio del novembre 2011 – aspetto
che l’assicurata non contesta -, mentre ha lasciato aperto quello relativo
all’evento del 26 settembre 2013.
2.2
Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a
seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle
cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano
a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si
può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna
1992, p. 41ss.).
Se, al momento
dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella
misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione
all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.3
Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125.
V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001.
nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986.
p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,
DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,
di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio
assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1,
DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato
di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75.
s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto
alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma
all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi
citati).
2.4
Il diritto alle prestazioni assicurative
presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra
l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica,
il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal momento in cui é
accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per
contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza
del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati
successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in
tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri
(per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e
gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare
il modo in cui l’infortunio é stato vissuto dall’interessato ma piuttosto
l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza
di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo
numero di criteri, di cui i più importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata
eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici
persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è
necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di
un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di
causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si
situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare
devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa
ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s.,
consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI
2002.
U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.5
In presenza di un infortunio
del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un trauma equivalente
oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit funzionale
organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati senza
differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò contrariamente
a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a seguito di un
infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti organici (cfr.
DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27, consid. 2ss.).
2.6
Nella DTF 134 V 109, già
citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più punti di
vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della causalità in caso
di disturbi organici non oggettivabili e, specificatamente, quella
elaborata in materia di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi
equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.
In quel giudizio, l’Alta
Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a un esame
particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno comportato tali
lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che non vi è
ragione di modificare i principi relativi alla classificazione degli infortuni
a seconda del loro grado di gravità e all’eventuale presa in considerazione di
ulteriori criteri nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità
dell’infortunio (consid. 10.1). La Corte federale ha invece accresciuto le
esigenze relativamente alla prova dell’esistenza di una lesione in relazione di
causalità naturale con l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i
criteri di rilievo per l’adeguatezza (consid. 10).
Per quanto riguarda il
nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente ricordato che,
accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di salute subentra
già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei problemi
nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi perdurano più a
lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è indicato disporre
rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza dei disturbi -, una
perizia pluri-/interdiscipli-nare (di tipo neurologico/ortopedico, psichiatrico
e, eventualmente, neuropsicologico; in caso di questioni specifiche e per
escludere diagnosi differenziali sono pure indicati accertamenti
otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici specialisti che
godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni. Relativamente
alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo,
principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo
luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari. Il
relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:
- le circostanze concomitanti particolarmente
drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica delle
lesioni lamentate;
- la specifica cura medica protratta e gravosa;
- i notevoli disturbi;
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli
esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le
complicazioni rilevanti intervenute;
- la rilevante incapacità lavorativa malgrado la
dimostrazione degli sforzi compiuti.
Nonostante ciò che precede, la giurisprudenza citata
al considerando 2.2.4. (DTF
115.
V 133 e 403) si applica anche in caso di traumi d’accelerazione al rachide
cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali, se i
disturbi psichici insorti dopo l’infortunio appaiono chiaramente come un danno
alla salute distinto e indipendente dal quadro clinico tipico consecutivo a un
trauma d’accelerazione al rachide cervicale, a un trauma equivalente oppure a
un trauma cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421 p. 79 consid. 2b).
2.7
La più recente giurisprudenza
federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente
a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati
dalla persona assicurata é sì stata attestata da medici specialisti, ma non
oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente
riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici
oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità
naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss.
consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale
viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare dell’adeguatezza
del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso
di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla
questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF
135.
V 465 consid. 5.1).
Ad esempio,
questo principio é stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009
del 26 gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da
un assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa
l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due
neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata
oggettivazione di un danno alla salute organico, il TF ha esaminato il caso dal
profilo della causalità adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di
quella relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato
una semplice contusione cranica), per giungere alla conclusione che
l’adeguatezza non era data.
In una sentenza
8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in questo stesso
modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati
dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli
specialisti a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano potuto
essere oggettivati né neurologicamente né mediante esami strumentali per
immagini.
Infine, nella DTF 138 V
248, il Tribunale federale, modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito
che in presenza di acufeni non attribuibili a un’affezione organica
oggettivabile, il nesso di causalità adeguata con l’infortunio non può essere
ammessa senza aver fatto l’oggetto di un esame particolare, al pari di quanto
avviene per altri quadri clinici senza prova di deficit organico.
2.8
Nel caso
di specie, questa Corte osserva che, in occasione della visita __________ del
29.
aprile 2013, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia generale e della
mano, ha posto le seguenti diagnosi:
" (…).
infortunio 08.11.2011: assicurata investita da un’automobile quale
pedone con:
trauma cranico con commotio cerebri e ferita lacero-contusa del
cuoio capelluto nella regione parietale sinistra suturata il 08.11.2011.
Persistente emicrania.
Neuropsicologicamente leggero disturbo della memoria, emicrania
senza aura e sospetta sindrome ansioso-depressiva con i problemi
neuropsicologici sopradescritti.
Sullo stesso infortunio contusione emibacino sinistro.
Frattura in situ testa fibula destra e piatto tibiale laterale
destro curate conservativamente.
All’esame RM del ginocchio destro del 21.09.2012 non si
evidenziano lesioni dei legamenti collaterali laterali e mediale, non lesione
dei menischi o dei legamenti crociati, nessun versamento articolare, non si
evidenziano più contusioni ossee o fratture da stress.”
(doc. 123).
Il medico __________ ha
quindi concluso che, alla luce della documentazione clinica e radiologica e degli
esiti della visita stessa, si giustificava “… passare all’estinzione del
nesso causale con l’evento infortunistico del 08.11.2011, sia dal punto di
vista neurologico secondo apprezzamento del dott. __________, specialista in
neurologia __________, sia dal punto di vista ortopedico in particolare per
quanto riguarda la situazione all’anca sinistra, ginocchio destro.” (doc. 123).
Con il suo apprezzamento
dell’11 aprile 2013, il dott. __________, spec. FMH in neurologia, ha sostenuto
che “zeitnah zum Unfall wurden bei der Versicherten keine Kopfschmerzen
thematisiert. Erst am 03.07.2012, also über ein halbes Jahr nach dem Unfall,
wurden erstmals Kopfschmerzen okzipital in einem Gespräch mit dem
Aussendienstmitarbeiter der CO 1 von der Versicherten angesprochen”. Quindi
alla domanda se i disturbi neuropsicologici e le cefalee fossero di natura
organica e in relazione causale almeno probabile con l’evento dell’8 novembre
2011, il fiduciario ha così risposto:
" Nein.
Abgestützt auf die vorliegende Dokumentation können weder die kognitiven
Funktionsstörungen noch die von der Versicherten beklagten Kopfschmerzen mit
dem versicherungsmedizinisch notwendigen Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit
kausal auf den Unfall vom 08.11.2011 zurückgeführt werden. Eine
überdauernde substantielle Hirnverletzung hat sich die Versicherte durch den
Unfall vom 08.11.2011 nicht zugezogen. Zu einer allfälligen psychischen Ursache
der Beschwerden kann nicht abschliessend Stellung genommen werden, da ein
Bericht über eine fachärztlich psychiatrische Beurteilung nicht vorliegt. Aus
den vorliegenden Berichten ergeben sich allerdings Hinweise auf eine nicht
organische Ursache der Beschwerden.”
(doc.
117) .
Da notare che dall’esame
di risonanza magnetica cerebrale del 20 luglio 2012 non sono emerse alterazioni
focali né reperti di particolare rilievo a livello parenchimale encefalico sia
prima che dopo la somministrazione del mezzo di contrasto in vena (cfr. doc.
72).
A margine della
valutazione neuropsicologica del 5 settembre 2012, il dott. __________, Capoclinica
presso il Servizio di neurologia dell’Ospedale __________ di __________, e la
lic. psych. __________ hanno refertato un “intenso rallentamento psicomotorio e
riduzione dell’efficienza cognitiva, con marcate fluttuazioni attentive e di
concentrazione”, sottolineando al riguardo l’evidente influenza di aspetti
psicogeni sulle prestazioni dell’assicurata. Quest’ultima è peraltro stata ritenuta
abile al lavoro dal punto di vista neuropsicologico (cfr. doc. 78).
Nel suo referto del 30
novembre 2012, lo stesso dott. __________ ha poi precisato che “la paziente non
ha presentato dei chiari deficit neuropsicologici organici. I test sono
risultati patologici, ma sono stati interpretati in prima battuta nell’ambito
della sua situazione psichiatrica.” (doc. 79).
Privatamente consultato
nel corso del mese di febbraio 2013, dopo aver diagnosticato un disturbo mnemonico
“funzionale”, uno stato dopo infortunio (incidente della circolazione),
uno stato dopo probabili malesseri di tipo sincopale (neurocardiogenici) e
delle cefalee ricorrenti (post-traumatiche), il dott. __________, Caposervizio
di neurologia presso l’Ospedale __________ di __________, ha indicato che
nell’insorgente sembravano prevalere gli elementi di natura psicogena “… i
quali potrebbero ampiamente sovraccaricare (perturbare) i funzionamenti
mnemonici, di per sé “intatti”.”. Lo specialista ha quindi precisato che tale
conclusione derivava “… dalla normalità/neutralità degli esami clinici (e delle
investigazioni complementari) già eseguiti, i quali sono oltre modo
confortanti, riferendomi ugualmente al risultato del recente esame
neuropsicologico, …” (doc. 112).
In corso di causa, l’amministrazione
ha interpellato il dott. __________ a proposito del momento in cui sono insorte
le cefalee. Nel suo rapporto dell’11 aprile 2013 figura infatti che queste ultime
sarebbero apparse soltanto a distanza di oltre sei mesi dall’infortunio (cfr.
doc. 117), mentre l’insorgente fa invece valere che le stesse si sarebbero
manifestate sin da subito, e ciò riferendosi alle certificazioni dei suoi
medici curanti (cfr. doc. I).
Con apprezzamento dell’11
dicembre 2015 (traduzione in italiano del 22 dicembre 2015), il dott. __________
ha dichiarato che, in occasione dell’infortunio del novembre 2011, RI 1 ha
riportato tutt’al più una lieve lesione cerebrale traumatica,
sottolineando che la RMN cerebrale del 20 luglio 2012 non aveva evidenziato
lesioni cerebrali sostanziali.
D’altro
canto - a prescindere dal fatto che “le informazioni sulla comparsa della
cefalea nel referto del dott. __________ sono poco precise; nel referto della
visita dell’11.7.2012 non è stata documentata una data precisa o un lasso di
tempo concreto, per esempio una settimana dopo l’infortunio.” -, egli ha
rilevato che, dal punto di vista della medicina assicurativa, una cefalea può
essere ritenuta conseguenza naturale di una lieve lesione cerebrale traumatica
al massimo per sei mesi dopo l’infortunio. Nel caso di specie, “in
considerazione della condizione preesistente consistente in disturbi di tipo
psichico e noti sintomi ansioso-depressivi, nel caso dell’assicurata vi sono
altre possibili spiegazioni per la cefalea lamentata. La cefalea è un sintomo
frequente, tra gli altri, in caso di disturbi psichici, in particolare nella
depressione. Probabilmente nel corso del tempo la componente legata
all’infortunio si è sempre più spostata in secondo piano, mentre altri fattori
causali, per esempio una depressione, hanno acquistato sempre maggiore
importanza.” (allegato al doc. IX).
In data 11
marzo 2016, il neurologo dott. __________ ha ribadito che se anche si volesse
ammettere che le cefalee sono apparse immediatamente dopo il trauma (e ciò
fondandosi sulle indicazioni contenute nella cartella clinica del dott. __________),
tenuto conto che in quell’occasione l’insorgente aveva riportato una lieve
lesione cerebrale traumatica, oggi le stesse cefalee non possono comunque più
essere imputate con verosimiglianza preponderante al noto infortunio (allegato
al doc. XVI).
Nell’aprile
2016, questo Tribunale ha richiamato dall’avv. RA 1 il rapporto 2 novembre 2013
del dott. __________, specialista in neurologia consultato privatamente
dall’assicurata.
Secondo il
neurologo in questione, l’insorgente ha riportato un “… trauma cranio-cerebrale
di grado lieve (cosa che viene definita negli atti come “commotio”, concetto
ampiamente superato).”. Dopo aver ricordato che l’esame TAC cerebrale del 10
novembre 2011 era risultato nella norma, come era risultata normale anche la
RMN cerebrale del 20 luglio 2012, egli ha lasciato aperta la questione di
sapere se “… lesioni assonali diffuse sarebbero potute essere evidenziate in
una finestra di tempo utile a questo scopo, che si estende sul tempo di alcuni
mesi nella fase post-traumatica.”. Quindi, scostandosi dalle conclusioni
contenute nella valutazione 11 aprile 2013 del dott. __________, il
dott. __________ ha sostenuto che i disturbi cognitivi e le cefalee (come pure
la problematica psichica) costituiscono delle conseguenze naturali dell’evento
traumatico dell’8 novembre 2011 (cfr. allegato al doc. XX).
Nuovamente interpellato dall’amministrazione,
il dott. __________ ha dichiarato che il rapporto allestito dal dott. __________
non contiene dei nuovi elementi suscettibili di modificare le proprie
conclusioni. In particolare, fondandosi sulle risultanze della RMN del 20
luglio 2012, egli ha ribadito che l’assicurata ha verosimilmente lamentato una lieve lesione cerebrale traumatica senza residua lesione sostanziale (cfr.
allegato al doc. XXIV).
2.9
Chiamato
a pronunciarsi nel caso di specie, alla luce di quanto emerge dalla documentazione
che é stata riassunta al precedente considerando, questo
Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno con il grado di verosimiglianza
richiesto dalla giurisprudenza, che la sintomatologia presentata da RI 1, non correla con un danno infortunistico oggettivabile
(circostanza che anche lo specialista in neurologia da lei consultato ha
riconosciuto).
In tale contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni
traumatiche oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti
devono essere confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature
diagnostiche o di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti
scientificamente (STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi
citate; cfr. pure DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).
In questo senso, in una
sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF ha precisato che
reperti clinici quali miogelosi, dolori alla digitopressione del
collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide cervicale, non
possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato organico dei
disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.2).
L’Alta
Corte ha, altresì, statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la
prova della presenza di un danno organico di natura infortunistica, sebbene
esse possano essere classificate secondo la Classificazione Internazionale
delle Cefalee (ICHD-II) della International Headache Society (cfr. SVR
2008.
UV 2 p. 3; STF 8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2; in materia di
cefalee, si veda pure la DTF 140 V 290).
In
una sentenza U 273/06 del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TFA ha confermato che,
per costante giurisprudenza, la neuropsicologia non è di per sé atta a
dimostrare l’esistenza di disfunzioni cerebrali organiche derivanti da un
infortunio.
2.10
In assenza
di un sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella
presente fattispecie (si veda il consid. 2.9.), occorre effettuare un esame
specifico dell’adeguatezza.
Secondo la giurisprudenza
federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però avvenire, al più
presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in virtù dell’art.
19.
cpv. 1 LAINF, é tenuto a chiudere un caso (con interruzione delle
prestazioni di corta durata e con esame del diritto a una rendita di invalidità
e a un’IMI). Tale momento é dato quando dalla continuazione della cura medica
non vi é più da attendersi dei notevoli miglioramenti e quando eventuali
provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono conclusi (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti).
Nel caso concreto, non
vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI, motivo per cui é
determinante il momento in cui si é stabilizzato lo stato di salute della
ricorrente.
In proposito, il TCA
osserva che dal rapporto relativo alla visita __________ di controllo del 29
aprile 2013, risulta che la cura consisteva nell’esecuzione di esercizi a
domicilio e nell’assunzione di farmaci antalgici (cfr. doc. 123, p. 7), quindi
in una terapia prettamente conservativa. D’altro canto, questa Corte
prende atto che, nel suo rapporto del 2 novembre 2013 (allegato al doc. XX, p.
18), il neurologo dott. Conti ha consigliato, per le cefalee, una revisione
della terapia farmacologica acuta e di quella profilattica mentre, per la
problematica psichica, di seguire le proposte terapeutiche dello psichiatra
curante (quindi psicofarmacologia + psicoterapia di sostegno - cfr. doc. 168),
tuttavia i provvedimenti prospettati, nella misura in cui non concernono un
danno alla salute somatico (disturbi psichici), rispettivamente
riguardano dei disturbi alla salute che si impongono come somatici ma che sono
finalmente risultati privi di sostrato organico (cefalee), non
ostacolano la chiusura del caso a far tempo dal mese di maggio 2013 con esame
dell’adeguatezza in applicazione - così come verrà meglio dimostrato qui di
seguito - della DTF 115 V 133 (in questo senso, si veda la STF 8C_691/2013 del
19.
marzo 2014 consid. 7.2).
Assodato dunque che all’amministrazione non può essere rimproverato di
aver prematuramente chiuso la pratica, si pone la
questione di sapere se l’esame dell’adeguatezza deve avvenire in base alla prassi
sviluppata nella DTF 117 V 359 ss. relativamente ai “colpi di frusta” e
precisata nella DTF 134 V 109 oppure secondo i criteri applicabili in caso di
evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133 ss.).
Questa
Corte osserva che, in base alla documentazione medica agli atti, in occasione
dell’evento infortunistico del novembre 2011, l’assicurata ha riportato, in
particolare, una lesione cerebrale traumatica lieve (Mild Traumatic
Brain Injury,
nozione che corrisponde a quella di commotio cerebri,
utilizzata nel passato e oggi ormai superata – cfr., in proposito, l’allegato
al doc. XX, p. 12 e i doc. 13 e 59), di modo che, già per questa
ragione (lasciando aperta la questione di sapere se i disturbi psichici, già
presenti in passato ed esacerbatisi dopo l’infortunio - cfr. doc. 168 -, hanno
assunto un ruolo di primo piano, tanto da relegare in secondo piano quelli
somatici, ciò che costituirebbe un ulteriore motivo per applicare la
“psico-prassi” - cfr. RAMI 2002 U 465 p. 437) il nesso di causalità adeguata
deve essere valutato secondo le regole inerenti all’evoluzione psichica
abnorme conseguente a infortunio ai sensi della DTF 115 V 133 (cfr. STF
8C_75/2016 del 18 aprile 2016 consid. 4.2 e i riferimenti ivi citati).
2.11
Nel
valutare l'adeguatezza del legame causale ai sensi della prassi sviluppata
nella DTF 115 V 133, occorre innanzitutto procedere alla classificazione
dell’infortunio di cui l’assicurata é rimasta vittima l’8 novembre 2011.
Dal
rapporto di polizia agli atti risulta la seguente dinamica:
" (…).
La __________ circolava a bordo della sua automobile su via __________
a __________ in direzione __________. Giunta all’altezza del __________,
ubicato davanti alla __________, non scorgeva per tempo il pedone RI 1, la
quale stava attraversando la carreggiata sul passaggio pedonale ivi presente da
sinistra verso destra rispetto alla sua direzione di marcia.
Si precisa che RI 1 si trovava a circa un metro dal marciapiede
che doveva raggiungere.
Nonostante una pronta frenata, l’urto è stato inevitabile. Lo
stesso è avvenuto tra la parte anteriore destra della vettura della __________
contro la RI 1 che poi rovinava a terra.
La protagonista __________ non ha riportato alcuna ferita, per
contro la protagonista RI 1 è stata tradotta al PS dell’__________ di __________
ove le è stata riscontrata una piccola frattura ad una gamba e una commozione
cerebrale.”
(doc. 17, p. 3)
La responsabile dell’incidente
ha dichiarato in particolare che, in quell’occasione, il traffico era
abbastanza intenso e che dei veicoli la precedevano. Ella ha inoltre affermato
di essere uscita dalla rotatoria a una velocità di circa 30 km/h e di presumere
che, al momento dell’urto, la velocità residua del suo autoveicolo fosse di 10
km/h (cfr. doc. 17, p. 8).
Tenuto conto
della sua dinamica oggettiva, il sinistro occorso all’assicurata può
essere classificato tra gli eventi di grado medio in senso stretto.
Si osserva che la Corte
federale, in una sentenza U 228/06 del 4 maggio 2007, ha qualificato come infortunio di grado medio il sinistro occorso a un’assicurata investita da
un’autovettura mentre stava attraversando le strisce pedonali. Ella aveva
riportato la frattura delle due ossa della gamba sinistra, un trauma cranico
con perdita di conoscenza, delle ferite lacero-contuse al cuoio capelluto e al
labbro superiore, come pure delle contusioni multiple. In un altro giudizio U
142/03 del 12 gennaio 2004, il TFA ha classificato quale infortunio di grado
medio, escludendo che si trattasse di un sinistro al limite della categoria
degli eventi gravi, l’evento in cui un assicurato era stato investito da
un’autovettura, subendo contusioni alla schiena, ai gomiti ed escoriazioni. La
nostra Massima Istanza ha, poi, proceduto a un’identica classificazione in una
sentenza U 183/00 del 29 gennaio 2001, in cui un motociclista si era scontrato con un’autovettura proveniente in senso inverso che gli aveva tagliato la
strada nello svoltare a sinistra. A seguito della collisione, l’assicurato era
scivolato assieme alla propria moto e si era ritrovato immobilizzato sotto una
vettura parcheggiata a qualche metro di distanza. Dei terzi erano rapidamente
intervenuti per liberarlo e per togliere il contatto alla moto. Trasportato
all’ospedale, i sanitari avevano diagnosticato un trauma cervicale, nonché
delle contusioni a livello della spalla, del gomito e della caviglia sinistra.
Da
parte sua, il TCA ha classificato nella categoria degli infortuni di media
gravità in senso stretto, l’incidente della circolazione nel quale
un’assicurata era stata investita sulle strisce pedonali lamentando una
frattura del sacro e ischio-pubica (frattura del Malgaigne), una frattura del
corpo vertebrale di L5 a destra, una frattura del processo trasverso del corpo
vertebrale di L4, nonché una contusione dell’emitorace sinistro (cfr. STCA
35.2014.9
del 9 ottobre 2014 consid. 2.7., cresciuta incontestata in giudicato;
si veda pure la STCA 35.2012.30 del 13 maggio 2013 consid. 2.4.6, anch’essa
cresciuta in giudicato).
In tale eventualità,
il giudice é tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio,
secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati al consid. 2.4..
Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, é necessario che un fattore
fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più
criteri.
In
una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR
2010.
UV Nr. 25 p. 100 s., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che
fanno parte della categoria di grado medio vera e propria -, devono essere
adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere
riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.
A titolo di premessa,
occorre osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di
causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi
di natura somatica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e
adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI
1993.
U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
Sempre in questo contesto,
va precisato che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non
possono però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono
essere presi in considerazione (cfr. STF
8C_1044/2010 del 12 maggio 2011 consid. 4.4.4: “Die als körperlich
imponierenden organisch jedoch nicht hinreichend erklärbaren Beschwerden sind
bei einer Prüfung der Adäquanz nach BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung
einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9. April 2009 E. 4.6).“).
Sebbene in ogni infortunio
di media gravità sia insita una certa spettacolarità, la quale non é tuttavia
ancora sufficiente per ritenere adempiuto il criterio (consid. 3.5.1 non
pubblicato della DTF 137 V 199), il sinistro qui in discussione, secondo il
TCA, non si è svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente
drammatiche o spettacolari.
Al riguardo, é utile
precisare che, secondo la giurisprudenza, il criterio in questione é da
valutare oggettivamente e non in base alle sensazioni soggettive,
rispettivamente ai sentimenti di paura provati dalla persona assicurata. In
ogni infortunio di media gravità é insita una certa spettacolarità, la quale
non é tuttavia ancora sufficiente per ritenere adempiuto il criterio (consid.
3.5.1
non pubblicato della DTF 137 V 199). Occorre considerare la dinamica
dell’infortunio in quanto tale e non il danno alla salute che ne é conseguito.
Non si tiene conto del successivo processo di guarigione (cfr. STF 8C_738/2011
del 3 febbraio 2012 consid. 7.3.1).
Del resto, l'Alta Corte
federale è giunta alla medesima conclusione nel caso, citato in precedenza, di
un’assicurata investita da un’automobile mentre attraversava le strisce
pedonali (cfr. STF U 228/06 del 4 maggio 2007 consid. 3.5).
Nell’infortunio dell’8 novembre 2011, l’assicurata ha riportato
un trauma cranico commotivo, una ferita lacero-contusa del cuoio capelluto, una
contusione all’emi-bacino destro (cfr. doc. 13), nonché una frattura in situ
della testa fibulare con edema osseo a livello del piatto tibiale esterno (cfr.
doc. 20). Nel prosieguo, ella ha presentato cefalee e difficoltà cognitive,
risultate prive di sostrato organico, una sintomatologia ansioso-depressiva,
come pure dolori a livello lombo-sacrale (che sono stati ritenuti estranei
all’infortunio – cfr. doc. 169, p. 4 e doc. 188, p. 3).
A proposito di questo
criterio, la giurisprudenza ha precisato che il fatto che le conseguenze
infortunistiche abbiano costretto l’assicurato a cambiare professione, non
basta per ritenerlo soddisfatto. Il criterio in questione implica l’esistenza
di lesioni fisiche gravi o, trattandosi della loro particolare natura, di
lesioni interessanti organi ai quali l’uomo attribuisce una particolare
importanza soggettiva come ad esempio la perdita di un occhio oppure la
mutilazione della mano dominante (cfr. STF 8C_566/2013 del 18
agosto 2014, consid. 6.2.2).
Tenuto conto
di quanto precede, secondo questo Tribunale, non si può parlare di
lesioni gravi o particolarmente caratteristiche (in questo senso, si vedano la
STF 8C_795/2012 del 28 novembre 2012 consid. 5.3.2., riguardante un’assicurata
vittima di un trauma cranio-cerebrale con emorragia subaracnoidea frontale a
sinistra, che aveva reliquato cefalee come pure disturbi dell’olfatto e del
gusto, in cui il TF ha negato che il criterio in discussione fosse adempiuto, anche
soltanto in forma semplice, e la STF 8C_52/2008 del 5 settembre 2008 consid.
8.
, concernente un assicurato che, caduto dopo essere stato urtato da
un’autovettura, aveva accusato una commotio cerebri, una contusione
toracica a destra con una serie di fratture costali, nonchè alcune ferite
lacero-contuse alla parte sinistra del volto).
Dalle carte processuali
non risulta neppure che l’insorgente sia rimasta vittima di una cura medica
errata e notevolmente aggravante degli esiti dell'evento traumatico.
Del
resto, secondo la giurisprudenza, questo criterio non può già essere
considerato realizzato quando un determinato provvedimento medico non si rivela
finalmente efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1).
Questo Tribunale ritiene
che non si possa parimenti pretendere che la cura medica dipendente dall'evento
infortunistico sia stata eccezionalmente lunga.
Dagli atti di causa emerge
infatti che, dopo l’iniziale degenza presso l’Ospedale __________ di __________
(degenza dall’8 al 9 novembre 2011 – cfr. doc. 13), le cure prestate a RI 1 sono
essenzialmente consistite nell’esecuzione di fisioterapia, a livello
ambulatoriale e in day-hospital, nella somministrazione di farmaci antalgici e
antidepressivi/ansiolitici e in sedute di psicoterapia.
Ora,
conformemente alla giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite
di controllo (cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure
la somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010
del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai
sensi del criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti quali la
fisioterapia, la chiropratica, l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale,
l’osteopatia, nonché le sedute di neuropsicologia/psicoterapia, non possono
essere definiti come particolarmente gravosi (cfr. STF 8C_726/2010
del 19 novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010 del 15 novembre 2010 consid.
4.2.4
e riferimenti).
Il
TF ha del resto deciso in questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10
settembre 2009 consid. 3.4.3, riguardante un assicurato, vittima di un trauma
distorsivo cervicale, che aveva beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica
medicamentosa, di una riabilitazione stazionaria e di fisioterapia
ambulatoriale, nonché, in seguito, anche di cure psichiatriche/psicoterapiche,
e in una sentenza 8C_387/2011 del 20 settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente
un assicurato, vittima di un incidente stradale con commotio cerebri e
contusione del rachide lombare, il cui trattamento era consistito
essenzialmente in controlli presso il medico curante e in sedute di
fisioterapia. L’Alta Corte ha ritenuto che nemmeno la degenza in clinica nel
periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la seguente ergoterapia ambulatoriale
e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio al 21 agosto 2008, potevano
giustificare la realizzazione di questo criterio, precisato che per la
realizzazione del criterio della specifica cura medica protratta e gravosa, la
prassi pone delle esigenze decisamente più elevate.
Anche
il criterio del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti
intervenute non é realizzato. In merito è utile sottolineare che dalla cura
medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o
delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze
particolari che hanno pregiudicato la guarigione. L’assunzione di molti
medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere questo
criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie,
l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità
lavorativa (cfr. STF 8C_213/2011 del 7 giugno 2011 consid. 8.2.5 e 8C_80/2009 del 5 giugno
2009.
consid. 6.5 e riferimenti). In questo senso, il Tribunale federale ha
negato la realizzazione di questo criterio anche nel caso di un decorso
indiscutibilmente protratto (cfr. STF 8C_402/2011 del 10 febbraio 2012 consid.
5.
).
Nella
concreta evenienza, non sono invero ravvisabili quelle particolari circostanze
la cui presenza, secondo la giurisprudenza federale, sarebbe necessaria per
ammettere un decorso sfavorevole e/o l’insorgere di rilevanti
complicazioni.
In
queste condizioni, può rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio dei
dolori somatici persistenti e quello del grado e durata
dell'incapacità lavorativa, poiché anche se ciò dovesse essere il caso,
in presenza di un infortunio di media gravità in senso stretto, la
realizzazione di due criteri non potrebbe comunque giustificare l’adeguatezza
del nesso di causalità (cfr. RDAT 2003 II n. 67 p. 276, U 164/02
consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U 187/95).
In esito a quanto
precede, si deve concludere che i disturbi neurologici denunciati
dall’insorgente dopo il 5 maggio 2013, non costituivano più una conseguenza
adeguata dell’evento infortunistico occorsole l’8 novembre 2011. Se ne deduce
quindi che l’assicuratore resistente era legittimato a dichiarare estinto il relativo
suo obbligo a prestazioni a contare dal 6 maggio 2013.
Facendo
difetto l’adeguatezza, può essere lasciata aperta la questione relativa
all’esistenza del nesso di causalità naturale tra l’infortunio e il
danno alla salute (cfr., in proposito, SVR 1995 UV 23, p. 67
consid. 3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007, consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre
2007, consid. 4 e U 299/05 del 28 maggio 2007, consid. 5.2) e, quindi,
appare superfluo dare seguito alla richiesta d’esecuzione di una perizia medica
giudiziaria (cfr. doc. XVIII, p. 2).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti