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Decisione

35.2015.112

Assicuratore dichiara irricevibile opposizione poiché tardiva. Ricorso accolto in applicazione dei principi dell'affidamento e della buona fede. Rinvio atti per esame nel merito dell'opposizione

25 aprile 2016Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I termini stabiliti dalla legge o

dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente

la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15

agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).

Il termine di ricorso in caso di

notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a

decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V

305; STFA I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217; H.-J.

Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, p. 130 e segg.).

Se il termine di ricorso è spirato,

il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione

contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2; Th. Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).

2.3. L'art. 10 cpv. 1 OPGA prevede che

l'opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione. L’opposizione

scritta deve portare la firma dell’opponente o del suo patrocinatore.

L’assicuratore mette a verbale l’opposizione fatta oralmente; il verbale deve

essere firmato dall’opponente o dal suo patrocinatore (cpv. 4). Secondo il cpv.

5, se l’opposizione non soddisfa i requisiti di cui al cpv. 1 o se manca la

firma, l’assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la

comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito (sul tema, cfr.

DTF 123 V 128; 120 V 413).

In una sentenza I 664/03 del 19

novembre 2004 l'Alta Corte ha avuto modo di sviluppare le seguenti

considerazioni a proposito della procedura di opposizione:

"

(...)

2.2 L'opposition est un

moyen de droit permettant au destinataire d'une décision d'en obtenir le

réexamen par l'autorité, avant qu'un juge ne soit éventuellement saisi (cf. ATF

125 V 121 consid. 2a et les références). Elle assure la participation de

l'assuré au processus de décision et poursuit notamment un but d'économie de

procédure et de décharge des tribunaux, dans les domaines du droit

administratif où des décisions particulièrement nombreuses sont rendues (Ueli

Kieser, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil

des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n. 2 ss ad art.

52, avec les références; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes

administratifs et leur contrôle, 2ème édition, Berne 2002, p. 533 n° 5.3.2.2;

Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 939). Dans ce cadre, la

procédure d'opposition ne revêt de véritable intérêt que si l'opposant doit

exposer les motifs de son désaccord avec la décision le concernant (voir

cependant Kieser, op. cit., n. 13 ad art. 52); à défaut, on courrait le risque

de faire de l'opposition une simple formalité avant le dépôt d'un recours en

justice, sans qu'assuré et autorité aient véritablement examiné sur quoi

portent leurs divergences. Les exigences formelles posées par l'art. 10 al. 1

OPGA concrétisent, par ailleurs, l'obligation de l'assuré de collaborer à

l'exécution des différentes lois d'assurances sociales (art. 28 al. 1 et 43 al.

3 LPGA; Marco Reichmuth, ATSG - [erste] Erfahrungen in der IV, in:

Schaffhauser/Kieser (édit.), Praktische Anwendungsfragen des ATSG, St-Gall

2004, p. 44), et correspondent largement à celles posées par la jurisprudence

antérieure à la LPGA pour la procédure d'opposition prévue dans certaines

branches d'assurance-sociale (ATF 123 V 130 consid. 3 et les références; voir

également, en matière d'assurance-accidents, l'art. 130 al. 1 OLAA, dans sa teneur

en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002).

" 2.3 La procédure d'opposition porte sur les rapports

juridiques qui, d'une part, font l'objet de la décision initiale de l'autorité

et à propos desquels, d'autre part, l'opposant manifeste son désaccord,

implicitement ou explicitement (cf. ATF 119 V 350 consid. 1b et les références;

voir également l'arrêt D. du 8 octobre 2003 [U 152/01] consid. 3). Si la

décision initiale ne porte que sur un seul rapport juridique - par exemple, le

droit de l'assuré à une rente d'invalidité -, celui-ci constitue également

l'objet de la procédure d'opposition. L'autorité valablement saisie d'une

opposition devra donc se prononcer une seconde fois sur tous les aspects de ce

rapport juridique, quand bien même la motivation de la nouvelle décision

portera principalement sur les points critiqués par l'opposant. En cas de

recours ultérieur à un juge, ce rapport juridique constituera également l'objet

du litige dont il a à connaître (cf. ATF 125 V 415 ss consid. 2; pour la procédure d'opposition :

Meyer-Blaser, Streitgegenstand im Streit - Erläuterungen zu BGE 125 V 413, in:

Schaffhauser/Schlauri (édit.), Aktuelle Rechtsfragen der

Sozialversicherungspraxis, St-Gall 2001, p. 19).

2.4. Se

da un lato il ricorso all’autorità giudiziaria deve contenere, oltre alle

conclusioni, una succinta esposizione dei fatti e dei motivi invocati

(cfr. art. 61 lett. b LPGA), tali presupposti non sono da considerare con lo

stesso rigore in caso di opposizione. Per considerare valida un’opposizione è

infatti sufficiente che risulti la volontà di non accettare la decisione

intimata (Th. Locher, op. cit., § 69 n. 49, p. 465).

Secondo Kieser, una motivazione può

essere aggiunta, non essendo tuttavia questa un presupposto formale

obbligatorio (U. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2015, ad art. 52 N. 36, p.

689), facendo riferimento a una sentenza pubblicata (DTF 123 V 128) in cui il

Tribunale federale ha ritenuto valida l'opposizione di un assicurato il quale,

per contestare la ripresa di una piena capacità lavorativa, aveva inviato,

senza alcuna ulteriore motivazione, due certificati medici attestanti

un’incapacità lavorativa.

Nella DTF 123 V 128 consid. 3c,

l’Alta Corte ha in effetti sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…).

Dans le cas d'espèce, l'assuré a fait

envoyer, dans le délai de trente jours, deux certificats médicaux destinés,

selon leur contenu, à démontrer que, contrairement à la décision de la

Considerandi

recourante qui le considérait comme totalement rétabli, il souffrait encore

d'une incapacité de travail partielle, voire totale. Selon le principe de la

confiance, applicable en matière administrative, l'envoi de ces certificats ne

pouvait être compris par la recourante que comme la manifestation -

imparfaitement formulée - d'une opposition à sa décision. Dans ces

circonstances, la recourante avait l'obligation d'interpeller son assuré, avant

de pouvoir considérer sa décision comme définitive, ce que les juges cantonaux

ont admis à bon droit.”

Secondo la

dottrina, è sufficiente che la persona intenzionata a interporre opposizione

alla decisione si confronti “perlomeno in una forma rudimentale” con la

stessa (cfr. Seiler, Rechtsfragen

des Einspracheverfahrens in der Sozialversicherung (Art. 52 ATSG), in

Schaffhauser René/Schlauri Franz (Ed.), Sozialversicherungsrechtstagung 2007,

San Gallo 2007, p. 85).

2.5

Nella concreta evenienza, dagli atti

di causa emerge, per quanto qui d’interesse, che la decisione formale dell’8

luglio 2015 inviata per posta raccomandata, mediante la quale l’istituto

assicuratore aveva comunicato di aver sospeso le prestazioni a partire dal 9

febbraio 2015, è stata notificata al patrocinatore dell’insorgente in data il 9

luglio 2015 (cfr. doc. D = doc. 137).

Il termine per interporre

opposizione ha dunque iniziato a decorrere il 10 luglio 2015, motivo per cui -

tenuto conto delle ferie amministrative (cfr. il consid. 2.2.), - è venuto a

scadere il 9 settembre 2015.

Dalle tavole processuali emerge

inoltre che, in data 10 luglio 2015, il patrocinatore dell’insorgente ha, tra

le altre cose, comunicato all’amministrazione tramite messaggio elettronico,

senza però ricevere risposta, quanto segue:

"

(…).

Ho preso (“atto”, aggiunta del

redattore) della vostra decisione sul caso RI 1, alla quale ovviamente farò

opposizione.” (cfr. doc. 138)

Il 16 luglio

2015, l’avv. RA 1 ha trasmesso copia dell’opposizione datata 13 luglio 2015 ad __________,

suocero e persona di fiducia del proprio patrocinato (cfr. doc. G).

Il 27 luglio 2015, sempre tramite

messaggio elettronico, il rappresentante ha interrogato l’istituto assicuratore

circa la propria intenzione a voler esperire un’ulteriore perizia psichiatrica,

aggiungendo quanto segue:

"

(…).

In caso negativo mi permetto confermare

la richiesta di una decisione rapida per potermi rivolgere al TCA.” (cfr. doc.

142)

Anche a questa mail non è stata

data alcuna risposta.

2.6

Chiamata ora a esprimersi, questa

Corte prende atto che, per sua stessa ammissione (cfr. doc. I, p. 3: “È vero

che non c’è la prova che è stata spedita una raccomandata, …”), l’avv. RA 1 non

è stato in grado di fornire la prova che l’opposizione datata 13 luglio 2015

(cfr. doc. 145) sia stata effettivamente spedita per raccomandata all’CO 1 (il

quale, da parte sua, sostiene di non averla ricevuta).

Ciò non significa però ancora che

l’istituto era legittimato a concludere che l’assicurato non si fosse opposto

tempestivamente alla decisione formale dell’8 luglio 2015.

In effetti, secondo questo

Tribunale, al più tardi con il messaggio elettronico del 27 luglio 2015 (cfr.

doc. 142), l’avv. RA 1 ha manifestato la propria volontà di non accettare la

decisione formale (e, quindi, di opporvisi).

Il

fatto di aver chiesto all’CO 1 l’emanazione di una decisione da contestare

dinanzi alla competente autorità giudiziaria, quindi di una decisione su

opposizione, secondo il principio dell’affidamento applicabile in materia

amministrativa (cfr. DTF 123 V 131 s.

consid. 3c; STFA U 223/03 del 12 marzo 2004 consid. 4), non poteva essere

compreso dall’assicuratore se non come l’espressione di un dissenso nei

confronti del contenuto della sua prima decisione.

Difettando l’opposizione del 27

luglio 2015 di una motivazione ai sensi dell’art. 10 cpv. 1 OPGA, in virtù del

capoverso 5 della stessa disposizione d’ordinanza, l’assicuratore resistente,

anziché rimanere silente, avrebbe dovuto assegnare all’avv. RA 1 un congruo

termine per rimediarvi, avvertendolo che, in caso contrario, non si sarebbe

entrati nel merito.

Alla luce di quanto precede, considerando

che l’opposizione del 27 luglio 2015 è stata presentata entro il termine di cui

all’art. 52 cpv. 1 LPGA (su questo aspetto, si veda il consid. 2.5.),

l’amministrazione non era legittimata a considerare la propria decisione formale

come cresciuta in giudicato.

Questa

soluzione si giustifica tanto più che, sempre durante il termine d’opposizione,

il rappresentante dell’assicurato ha inviato all’CO 1 due messaggi di posta

elettronica.

Con il

primo, datato 10 luglio 2015, l’avv. RA 1 ha preannunciato la propria

intenzione di opporsi alla decisione formale (cfr. doc. 138: “… ho preso [atto,

n.d.r.] della vostra decisione sul caso RI 1, alla quale ovviamente farò

opposizione.” – il corsivo è del redattore), mentre con quello del 27

luglio 2015 egli ha sollecitato il rilascio di una decisione su opposizione nel

caso in cui l’assicuratore non avesse aderito alla richiesta di esperire una

nuova perizia psichiatrica (cfr. doc. 142: “In caso negativo mi permetto confermare

la richiesta di una decisione rapida per potermi rivolgere al TCA.” – il

corsivo è del redattore).

In

queste condizioni, l’assicuratore LAINF resistente non poteva non rendersi

conto che vi era qualcosa che “non tornava” (considerato che, nel periodo

intercorso tra le due mail, esso non aveva ricevuto alcuna opposizione), motivo

per cui, restando passivo, ha avuto un comportamento contrario alle regole

della buona fede che reggono i rapporti tra autorità e cittadini.

L’amministrazione avrebbe invero dovuto interpellare il rappresentante di RI 1

allo scopo di chiarire la situazione.

Anche da questo profilo, la

decisione su opposizione impugnata non può pertanto essere confermata.

Accolto il ricorso, gli atti

vengono rinviati all’assicuratore infortuni convenuto affinché esamini nel

merito l’opposizione ed emani la relativa decisione.

2.7

Vincente in causa, il ricorrente,

patrocinato da un avvocato, ha diritto a un importo di fr. 2’000 a titolo

d’indennità per ripetibili da mettere a carico dell’CO 1, ciò che rende priva

di oggetto la richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria (DTF 124 V

309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5,

STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto

2010.

consid. 3).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su opposizione

impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’CO 1

affinché esamini nel merito l’opposizione interposta dall’assicurato ed emani

la relativa decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà all’assicurato

l’importo di fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili, ciò

che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti