35.2015.112
Assicuratore dichiara irricevibile opposizione poiché tardiva. Ricorso accolto in applicazione dei principi dell'affidamento e della buona fede. Rinvio atti per esame nel merito dell'opposizione
25 aprile 2016Italiano16 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.112
MM/MT/gm
Lugano
25 aprile 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Matteo Cassina (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattore:
Maurizio Macchi,
vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4
novembre 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del
1° ottobre 2015 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione
contro gli infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 25 giugno 2014, RI 1,
dipendente della società __________ di __________ e, perciò, assicurato d’obbligo
contro gli infortuni presso l’CO 1, è stato ferito da un’arma da fuoco mentre
si trovava su un ponteggio e ha riportato un trauma addominale (cfr. doc. 2).
L’istituto
assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto
regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Con decisione formale dell’8 luglio
2015, l’assicuratore, dopo aver esperito i necessari accertamenti, ha
comunicato all’avv. RA 1, patrocinatore di RI 1, di aver sospeso il versamento
delle prestazioni assicurative a far tempo dal 9 febbraio 2015 in quanto, da un
lato, non sussisteva più alcun danno alla salute di natura organica comportante
un’inabilità lavorativa o necessitante di cure e, dall’altro, le premesse per
prendere a carico le conseguenze dei disturbi psichici non erano date (cfr.
doc. 136).
1.3. Con messaggio elettronico datato 10
luglio 2015, il patrocinatore dell’insorgente ha comunicato all’istituto
assicuratore la propria intenzione di volersi opporre alla decisione dell’8
luglio 2015 (cfr. doc. 138).
1.4. In data 27 luglio 2015 l’avv. RA 1 ha
contattato sempre tramite messaggio elettronico l’istituto assicuratore,
chiedendo se quest’ultimo avesse intenzione di far esperire un’ulteriore
perizia psichiatrica. Qualora non fosse stato il caso, egli ha richiesto
all’amministrazione di voler emanare una rapida decisione su opposizione, così
da permettergli di adire il Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. doc.
142).
1.5. Il 16 settembre 2015, l’avv. RA 1 ha
sollecitato telefonicamente l’istituto assicuratore a voler emanare la
decisione su opposizione. In risposta, l’istituto assicuratore ha comunicato di
non aver ricevuto alcuna opposizione, chiedendo al patrocinatore il numero di
riferimento della relativa raccomandata (cfr. doc. 144). Lo stesso giorno, il
patrocinatore dell’insorgente ha inoltrato per messaggio elettronico
all’istituto assicuratore copia dell’opposizione (cfr. doc. 145).
Sempre in data 16 settembre 2016,
l’avv. RA 1 ha inoltrato all’istituto assicuratore uno scritto, tramite il
quale comunicava di non riuscire a reperire la conferma “track and trace” della
raccomandata relativa all’invio dell’opposizione. Segnalava tuttavia che il 16
luglio 2015 aveva inoltrato copia dell’opposizione al proprio assistito,
ricordando al contempo di aver sollecitato il 27 luglio 2015 l’istituto
assicuratore a voler emanare celermente una decisione su opposizione. Al
contempo indicava come in data 10 luglio 2015 avesse preavvisato tramite
messaggio elettronico indirizzato all’istituto assicuratore la propria
intenzione a volersi opporre alla decisione dell’8 luglio 2015 (cfr. doc. 146).
1.6. Con decisione su opposizione del 1°
ottobre 2015, l’istituto assicuratore ha segnalato come la decisione dell’8
luglio 2015 fosse stata notificata al patrocinatore dell’insorgente il giorno
seguente, motivo per cui il termine per interporre opposizione aveva iniziato a
decorrere il 10 luglio 2015. Tenuto conto delle ferie giudiziarie, l’istituto
assicuratore ha stabilito che il termine per interporre opposizione fosse
scaduto il 9 settembre 2015, segnalando inoltre che entro tale data non aveva
ricevuto alcuna opposizione da parte dell’insorgente. L’assicuratore convenuto
ha poi precisato come il rappresentante dell’insorgente non fosse stato in
grado di comprovare l’invio dell’opposizione del 13 luglio 2015 entro i termini
di legge, evidenziando infine come i messaggi elettronici, rispettivamente, del
10 e 27 luglio 2015 non permettevano di ovviare alla mancata prova della
trasmissione dell’opposizione. L’istituto assicuratore ha pertanto ritenuto
irricevibile l’opposizione dell’insorgente poiché tardiva (cfr. doc. 149).
1.7. Contro la predetta decisione su
opposizione è insorto RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, con tempestivo
ricorso del 4 novembre 2015, postulando l’annullamento della decisione su
opposizione, così come la concessione dell’assistenza giudiziaria, perlomeno
nella forma della dispensa dell’anticipo delle spese, con protesta di spese e
ripetibili.
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali,
l’insorgente - pur riconoscendo che non vi sia la prova che l’opposizione del
13 luglio 2015 sia stata spedita per raccomandata - ha indicato che per
interporre opposizione non vi sono formalità particolari, se non il manifestare
la volontà di volersi opporre. Ha inoltre asserito che agli atti vi sono un
numero sufficiente d’indizi per ritenere che l’opposizione del 13 luglio 2015
sia effettivamente stata spedita, segnatamente la trasmissione dell’opposizione
al proprio patrocinato, così come lo scambio di e-mail con l’istituto
assicuratore nel periodo previsto ai sensi di legge per presentare opposizione.
Infine, egli ha sostenuto che la decisione su opposizione sarebbe viziata da un
eccessivo formalismo e contraria al principio della buona fede, poiché al
proprio sollecito del 27 luglio 2015, l’istituto assicuratore è rimasto silente
(cfr. doc. I).
1.8. L’assicuratore convenuto, in
risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV+allegati).
1.9. In relazione alla richiesta di
assistenza giudiziaria, questa Corte ha chiesto all’insorgente di presentare la
dichiarazione sostitutiva all’atto di notorietà debitamente compilata e
vidimata dal Comune competente (cfr. doc. III).
Con scritto del 21 dicembre 2015,
l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA la documentazione richiesta (cfr. doc. VI+bis).
1.10. Invitato dal TCA a presentare
eventuali nuovi mezzi di prova (cfr. doc. V), l’insorgente è rimasto silente.
in
diritto
2.1. Oggetto della lite è la questione di
sapere se l’istituto assicuratore era legittimato a ritenere che l’assicurato
non si fosse opposto tempestivamente alla decisione formale dell’8 luglio 2015,
oppure no.
2.2. Giusta l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le
decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro
trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA il
termine legale non può essere prorogato.
Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA, le
richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui
indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o
consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
Se la parte si rivolge in tempo
utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato
rispettato (cpv. 2).
L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che
se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle
parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
Se l'ultimo giorno del termine è un
sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o
cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il
diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante
(cpv. 3).
Fatti
I termini stabiliti dalla legge o
dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente
la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15
agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).
Il termine di ricorso in caso di
notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a
decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V
305; STFA I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217; H.-J.
Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, p. 130 e segg.).
Se il termine di ricorso è spirato,
il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione
contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2; Th. Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).
2.3. L'art. 10 cpv. 1 OPGA prevede che
l'opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione. L’opposizione
scritta deve portare la firma dell’opponente o del suo patrocinatore.
L’assicuratore mette a verbale l’opposizione fatta oralmente; il verbale deve
essere firmato dall’opponente o dal suo patrocinatore (cpv. 4). Secondo il cpv.
5, se l’opposizione non soddisfa i requisiti di cui al cpv. 1 o se manca la
firma, l’assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la
comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito (sul tema, cfr.
DTF 123 V 128; 120 V 413).
In una sentenza I 664/03 del 19
novembre 2004 l'Alta Corte ha avuto modo di sviluppare le seguenti
considerazioni a proposito della procedura di opposizione:
"
(...)
2.2 L'opposition est un
moyen de droit permettant au destinataire d'une décision d'en obtenir le
réexamen par l'autorité, avant qu'un juge ne soit éventuellement saisi (cf. ATF
125 V 121 consid. 2a et les références). Elle assure la participation de
l'assuré au processus de décision et poursuit notamment un but d'économie de
procédure et de décharge des tribunaux, dans les domaines du droit
administratif où des décisions particulièrement nombreuses sont rendues (Ueli
Kieser, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil
des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n. 2 ss ad art.
52, avec les références; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes
administratifs et leur contrôle, 2ème édition, Berne 2002, p. 533 n° 5.3.2.2;
Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 939). Dans ce cadre, la
procédure d'opposition ne revêt de véritable intérêt que si l'opposant doit
exposer les motifs de son désaccord avec la décision le concernant (voir
cependant Kieser, op. cit., n. 13 ad art. 52); à défaut, on courrait le risque
de faire de l'opposition une simple formalité avant le dépôt d'un recours en
justice, sans qu'assuré et autorité aient véritablement examiné sur quoi
portent leurs divergences. Les exigences formelles posées par l'art. 10 al. 1
OPGA concrétisent, par ailleurs, l'obligation de l'assuré de collaborer à
l'exécution des différentes lois d'assurances sociales (art. 28 al. 1 et 43 al.
3 LPGA; Marco Reichmuth, ATSG - [erste] Erfahrungen in der IV, in:
Schaffhauser/Kieser (édit.), Praktische Anwendungsfragen des ATSG, St-Gall
2004, p. 44), et correspondent largement à celles posées par la jurisprudence
antérieure à la LPGA pour la procédure d'opposition prévue dans certaines
branches d'assurance-sociale (ATF 123 V 130 consid. 3 et les références; voir
également, en matière d'assurance-accidents, l'art. 130 al. 1 OLAA, dans sa teneur
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002).
" 2.3 La procédure d'opposition porte sur les rapports
juridiques qui, d'une part, font l'objet de la décision initiale de l'autorité
et à propos desquels, d'autre part, l'opposant manifeste son désaccord,
implicitement ou explicitement (cf. ATF 119 V 350 consid. 1b et les références;
voir également l'arrêt D. du 8 octobre 2003 [U 152/01] consid. 3). Si la
décision initiale ne porte que sur un seul rapport juridique - par exemple, le
droit de l'assuré à une rente d'invalidité -, celui-ci constitue également
l'objet de la procédure d'opposition. L'autorité valablement saisie d'une
opposition devra donc se prononcer une seconde fois sur tous les aspects de ce
rapport juridique, quand bien même la motivation de la nouvelle décision
portera principalement sur les points critiqués par l'opposant. En cas de
recours ultérieur à un juge, ce rapport juridique constituera également l'objet
du litige dont il a à connaître (cf. ATF 125 V 415 ss consid. 2; pour la procédure d'opposition :
Meyer-Blaser, Streitgegenstand im Streit - Erläuterungen zu BGE 125 V 413, in:
Schaffhauser/Schlauri (édit.), Aktuelle Rechtsfragen der
Sozialversicherungspraxis, St-Gall 2001, p. 19).
2.4. Se
da un lato il ricorso all’autorità giudiziaria deve contenere, oltre alle
conclusioni, una succinta esposizione dei fatti e dei motivi invocati
(cfr. art. 61 lett. b LPGA), tali presupposti non sono da considerare con lo
stesso rigore in caso di opposizione. Per considerare valida un’opposizione è
infatti sufficiente che risulti la volontà di non accettare la decisione
intimata (Th. Locher, op. cit., § 69 n. 49, p. 465).
Secondo Kieser, una motivazione può
essere aggiunta, non essendo tuttavia questa un presupposto formale
obbligatorio (U. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2015, ad art. 52 N. 36, p.
689), facendo riferimento a una sentenza pubblicata (DTF 123 V 128) in cui il
Tribunale federale ha ritenuto valida l'opposizione di un assicurato il quale,
per contestare la ripresa di una piena capacità lavorativa, aveva inviato,
senza alcuna ulteriore motivazione, due certificati medici attestanti
un’incapacità lavorativa.
Nella DTF 123 V 128 consid. 3c,
l’Alta Corte ha in effetti sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…).
Dans le cas d'espèce, l'assuré a fait
envoyer, dans le délai de trente jours, deux certificats médicaux destinés,
selon leur contenu, à démontrer que, contrairement à la décision de la
Considerandi
recourante qui le considérait comme totalement rétabli, il souffrait encore
d'une incapacité de travail partielle, voire totale. Selon le principe de la
confiance, applicable en matière administrative, l'envoi de ces certificats ne
pouvait être compris par la recourante que comme la manifestation -
imparfaitement formulée - d'une opposition à sa décision. Dans ces
circonstances, la recourante avait l'obligation d'interpeller son assuré, avant
de pouvoir considérer sa décision comme définitive, ce que les juges cantonaux
ont admis à bon droit.”
Secondo la
dottrina, è sufficiente che la persona intenzionata a interporre opposizione
alla decisione si confronti “perlomeno in una forma rudimentale” con la
stessa (cfr. Seiler, Rechtsfragen
des Einspracheverfahrens in der Sozialversicherung (Art. 52 ATSG), in
Schaffhauser René/Schlauri Franz (Ed.), Sozialversicherungsrechtstagung 2007,
San Gallo 2007, p. 85).
2.5
Nella concreta evenienza, dagli atti
di causa emerge, per quanto qui d’interesse, che la decisione formale dell’8
luglio 2015 inviata per posta raccomandata, mediante la quale l’istituto
assicuratore aveva comunicato di aver sospeso le prestazioni a partire dal 9
febbraio 2015, è stata notificata al patrocinatore dell’insorgente in data il 9
luglio 2015 (cfr. doc. D = doc. 137).
Il termine per interporre
opposizione ha dunque iniziato a decorrere il 10 luglio 2015, motivo per cui -
tenuto conto delle ferie amministrative (cfr. il consid. 2.2.), - è venuto a
scadere il 9 settembre 2015.
Dalle tavole processuali emerge
inoltre che, in data 10 luglio 2015, il patrocinatore dell’insorgente ha, tra
le altre cose, comunicato all’amministrazione tramite messaggio elettronico,
senza però ricevere risposta, quanto segue:
"
(…).
Ho preso (“atto”, aggiunta del
redattore) della vostra decisione sul caso RI 1, alla quale ovviamente farò
opposizione.” (cfr. doc. 138)
Il 16 luglio
2015, l’avv. RA 1 ha trasmesso copia dell’opposizione datata 13 luglio 2015 ad __________,
suocero e persona di fiducia del proprio patrocinato (cfr. doc. G).
Il 27 luglio 2015, sempre tramite
messaggio elettronico, il rappresentante ha interrogato l’istituto assicuratore
circa la propria intenzione a voler esperire un’ulteriore perizia psichiatrica,
aggiungendo quanto segue:
"
(…).
In caso negativo mi permetto confermare
la richiesta di una decisione rapida per potermi rivolgere al TCA.” (cfr. doc.
142)
Anche a questa mail non è stata
data alcuna risposta.
2.6
Chiamata ora a esprimersi, questa
Corte prende atto che, per sua stessa ammissione (cfr. doc. I, p. 3: “È vero
che non c’è la prova che è stata spedita una raccomandata, …”), l’avv. RA 1 non
è stato in grado di fornire la prova che l’opposizione datata 13 luglio 2015
(cfr. doc. 145) sia stata effettivamente spedita per raccomandata all’CO 1 (il
quale, da parte sua, sostiene di non averla ricevuta).
Ciò non significa però ancora che
l’istituto era legittimato a concludere che l’assicurato non si fosse opposto
tempestivamente alla decisione formale dell’8 luglio 2015.
In effetti, secondo questo
Tribunale, al più tardi con il messaggio elettronico del 27 luglio 2015 (cfr.
doc. 142), l’avv. RA 1 ha manifestato la propria volontà di non accettare la
decisione formale (e, quindi, di opporvisi).
Il
fatto di aver chiesto all’CO 1 l’emanazione di una decisione da contestare
dinanzi alla competente autorità giudiziaria, quindi di una decisione su
opposizione, secondo il principio dell’affidamento applicabile in materia
amministrativa (cfr. DTF 123 V 131 s.
consid. 3c; STFA U 223/03 del 12 marzo 2004 consid. 4), non poteva essere
compreso dall’assicuratore se non come l’espressione di un dissenso nei
confronti del contenuto della sua prima decisione.
Difettando l’opposizione del 27
luglio 2015 di una motivazione ai sensi dell’art. 10 cpv. 1 OPGA, in virtù del
capoverso 5 della stessa disposizione d’ordinanza, l’assicuratore resistente,
anziché rimanere silente, avrebbe dovuto assegnare all’avv. RA 1 un congruo
termine per rimediarvi, avvertendolo che, in caso contrario, non si sarebbe
entrati nel merito.
Alla luce di quanto precede, considerando
che l’opposizione del 27 luglio 2015 è stata presentata entro il termine di cui
all’art. 52 cpv. 1 LPGA (su questo aspetto, si veda il consid. 2.5.),
l’amministrazione non era legittimata a considerare la propria decisione formale
come cresciuta in giudicato.
Questa
soluzione si giustifica tanto più che, sempre durante il termine d’opposizione,
il rappresentante dell’assicurato ha inviato all’CO 1 due messaggi di posta
elettronica.
Con il
primo, datato 10 luglio 2015, l’avv. RA 1 ha preannunciato la propria
intenzione di opporsi alla decisione formale (cfr. doc. 138: “… ho preso [atto,
n.d.r.] della vostra decisione sul caso RI 1, alla quale ovviamente farò
opposizione.” – il corsivo è del redattore), mentre con quello del 27
luglio 2015 egli ha sollecitato il rilascio di una decisione su opposizione nel
caso in cui l’assicuratore non avesse aderito alla richiesta di esperire una
nuova perizia psichiatrica (cfr. doc. 142: “In caso negativo mi permetto confermare
la richiesta di una decisione rapida per potermi rivolgere al TCA.” – il
corsivo è del redattore).
In
queste condizioni, l’assicuratore LAINF resistente non poteva non rendersi
conto che vi era qualcosa che “non tornava” (considerato che, nel periodo
intercorso tra le due mail, esso non aveva ricevuto alcuna opposizione), motivo
per cui, restando passivo, ha avuto un comportamento contrario alle regole
della buona fede che reggono i rapporti tra autorità e cittadini.
L’amministrazione avrebbe invero dovuto interpellare il rappresentante di RI 1
allo scopo di chiarire la situazione.
Anche da questo profilo, la
decisione su opposizione impugnata non può pertanto essere confermata.
Accolto il ricorso, gli atti
vengono rinviati all’assicuratore infortuni convenuto affinché esamini nel
merito l’opposizione ed emani la relativa decisione.
2.7
Vincente in causa, il ricorrente,
patrocinato da un avvocato, ha diritto a un importo di fr. 2’000 a titolo
d’indennità per ripetibili da mettere a carico dell’CO 1, ciò che rende priva
di oggetto la richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria (DTF 124 V
309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5,
STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto
2010.
consid. 3).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su opposizione
impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’CO 1
affinché esamini nel merito l’opposizione interposta dall’assicurato ed emani
la relativa decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà all’assicurato
l’importo di fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili, ciò
che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
4. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti