35.2015.113
A. mentre camminava su terreno sconnesso ha appoggiato male piede riportando distorsione ginocchio. Assicuratore ha rettamente posto fine a prestazioni di corta durata (stato di salute stabilizzato).
4 aprile 2016Italiano47 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.113
LG/sc
Lugano
4 aprile 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 ottobre 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 1° ottobre 2015 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 16 aprile 2002, RI 1,
dipendente della ditta __________ di __________, in qualità di carpentiere e,
perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, mentre
camminava sul terreno sconnesso ha appoggiato male il piede riportando una
distorsione del ginocchio destro (cfr. doc. 1,4,11, inf. no. __________).
L’Istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.2. In data 28 settembre 2005
l’assicurato, sempre alle dipendenze della ditta __________ di __________,
mentre si trovava in cantiere è caduto da un’altezza di tre metri circa riportando
– secondo il referto del 3 ottobre 2005 dell’Ospedale __________ di __________
– una commozione cerebrale, la frattura dell’osso scafoide della mano sinistra,
una ferita sopracilliare destra e una ferita al ginocchio sinistro (doc. 1 e 4,
inf. no. __________).
L’Istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso l’CO 1, con la decisione formale del 2 luglio
2014, poi confermata con decisione su opposizione del 25 novembre 2014 (doc.
206 e 219, inf. no. __________), cresciuta incontestata in giudicato, ha negato
ulteriori prestazioni assicurative per la colonna cervicale, in quanto i
disturbi lamentati dall’assicurato non possono più essere ricondotti, secondo
il criterio della probabilità preponderante, all’infortunio del 28 settembre 2005.
1.3. Il 21 aprile 2009 RI 1,
mentre si trovava su un cantiere di __________, scendendo da un ponteggio ha
riportato la distorsione della caviglia sinistra (cfr. certificato del 26
maggio 2009 del Dr. __________, doc. 1, 3 e 6, inf. __________).
L’Istituto assicuratore ha
riconosciuto anche in questo caso la propria responsabilità e ha corrisposto
regolarmente le prestazioni di legge.
1.4. A margine della visita medica
di chiusura del 20 giugno 2013 l’CO 1, riferendosi agli infortuni del 2002 e
del 2009, con lo scritto del 14 agosto 2013 ha comunicato all’assicurato la
sospensione delle prestazioni (spese di cura e indennità giornaliera), a
decorrere dal 1° settembre 2013, ritenuto che dalla continuazione della cura
medica non sono più da attendersi sostanziali miglioramenti per la caviglia
sinistra e il ginocchio destro (doc. 247, inf. __________).
1.5. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi
del caso, con la decisione del 6 maggio 2015 l’Istituto assicuratore ha
attribuito all’assicurato una rendita d’invalidità del 27% a far tempo dal 1°
settembre 2013 e un’indennità per menomazione dell’integrità del 20% (doc. 300,
inf. __________).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1, per conto dell’assicurato (doc. 304, 309, inf. __________),
l’CO 1 in data 1° ottobre 2015 ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (doc. 313, inf. __________).
1.6. Con tempestivo
ricorso del 30 ottobre 2015, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1 ha
postulato l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’CO
1 per ulteriori accertamenti medici ed economici (doc. I).
Preliminarmente il
ricorrente ha chiesto che la procedura in ambito LAINF venga “combinata”,
ovvero congiunta, con quella già pendente presso il TCA in ambito AI (cfr. doc.
I, pag. 2).
Dal punto di vista medico,
l’insorgente ha contestato le conclusioni del medico __________ che differiscono
da quelle dei periti del SAM svolte in ambito AI, in particolare per quanto
concerne le limitazioni funzionali nell’esercizio di un’attività adeguata (cfr.
doc. I, pag. 4/5).
Secondo l’avv. RA 1, lo
stato di salute di RI 1 è nel frattempo peggiorato in maniera considerevole, ciò
che giustifica un riesame delle precedenti decisioni, come pure delle
prestazioni di corta durata, del diritto alla rendita d’invalidità e all’indennità
per menomazione dell’integrità (cfr. doc. I, pag. 6).
Dal profilo economico, il
ricorrente ha chiesto l’applicazione del metodo specifico per le persone che
svolgono un’attività indipendente (cfr. doc. I, pag. 6/7).
In via subordinata egli ha
quindi chiesto di tenere conto del valore minimo delle DPL piuttosto che di
quello medio (cfr. doc. i, pag. 7).
Per quanto riguarda l’IMI,
l’insorgente ha postulato l’assegnazione di un indennizzo per la lesione alla
colonna vertebrale (cfr. doc. I, pag. 8).
1.7. Nella risposta
del 14 dicembre 2015 l’avv. RA 2, per conto dell’CO 1, ha postulato la
reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (doc. V).
1.8. Con lo scritto del 21
dicembre 2015 il patrocinatore di RI 1 si è riconfermato nelle proprie
argomentazioni rilevando che gli accertamenti dell’CO 1 non tengono conto della
nuova situazione medica (doc. VII).
Secondo l’avv. RA 1, l’CO
1 avrebbe, a torto, fatto astrazione nelle proprie valutazioni dei problemi al
rachide cervicale e dunque delle conclusioni del SAM: “lo stato di salute
dell’assicurato va sempre esaminato in ogni suo dettaglio e non quindi
escludendo a priori degli accertamenti” (doc. VII, pag. 2).
Il ricorrente ha quindi
ritenuto adempiuti, nel caso concreto, i presupposti per procedere ad un riesame
delle decisioni cresciute in giudicato (doc. VII, pag. 2/3).
Dal punto di vista
economico, egli ha ribadito la necessità di applicare il metodo specifico per
le persone che svolgono un’attività indipendente. Mentre con riferimento alle
DPL l’insorgente ha nuovamente chiesto l’applicazione del valore minimo “e
ciò considerato come le DPL riguardano attività nuove che l’assicurato non ha
mai eseguito e per cui non possiede né formazione né esperienza” (doc. VII,
pag. 3).
Anche le considerazioni riguardanti
l’IMI sono nuovamente sollevate dall’avv. RA 1 (doc. VII, pag. 4).
Infine, il patrocinatore
dell’assicurato ha postulato l’allestimento di una perizia economica “atta a
stabilire le attività da esso esercitate prima e dopo il suo infortunio e ciò
con conseguente riscontro confronto delle attività” (doc. VIII, pag. 4).
Lo scritto del 21 dicembre
2015 è stato trasmesso all’avv. RA 2 dell’CO 1 per osservazioni (doc. VIII).
1.9. In data 11 gennaio 2016
l’avv. RA 2 si è riconfermato nella decisione impugnata e nella risposta di
causa opponendosi all’allestimento di una “perizia economica” (doc. IX).
Il doc. IX è stato inviato
all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. X).
In
ordine
2.1. In
sede di ricorso l’avv. RA 1 ha postulato che la presente procedura in ambito
LAINF venga “combinata”, ovvero congiunta, con quella in ambito AI (inc.
32.2015.71), anch’essa pendente dinanzi questa Corte (cfr. doc. I, pag. 2).
Secondo
l’art. 51 Lpamm - disposizione applicabile in virtù del rinvio di cui all’art.
31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa autorità più
ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione
delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o
più procedure in attesa della istruzione o della decisione delle altre.
Nell'evenienza
concreta, il TCA rileva in primo luogo che i ricorsi presentati dall’insorgente
sono diretti contro due decisioni che non sono emesse dal medesimo
assicuratore: in una procedura la decisione è stata emessa dall’CO 1, mentre
nell’altra dall’Ufficio AI. Inoltre, sebbene le vertenze traggano origine dai
medesimi eventi infortunistici, in ambito AI si tratta di valutare se l’amministrazione
ha soppresso, a giusta ragione oppure no, la rendita (revisione), mentre in
ambito LAINF la questione da dirimere è se l’CO 1 era legittimato a porre fine
alle prestazioni di corta durata e a versare una rendita del 27% e un’IMI del
20%.
Il
TCA non ritiene quindi che le due procedure ricorsuali vadano a congiungere in
un unico procedimento giudiziario (cfr. STF C 203/06 e 292/06 del 29 agosto
2007; SVR 2005 AHV N. 15 p. 48; STFA C 23/04 e C 26/04 del 26 agosto 2005; STFA
K 150/04 e K 151/04 del 4 agosto 2005; DTF 128 V 126; DTF 127 V 157; DTF 127 V
33; STFA K 52/00, K 53/00, 54/00 consid. 1 del 16 ottobre 2000; STFA K
139+142/97 consid. 1 del 29 settembre 1998; DTF 123 V 215 consid.1).
Nel
merito
2.2. L’oggetto della lite è, in
primo luogo la questione a sapere se, l’istituto assicuratore era legittimato oppure
no a porre fine alle prestazioni di corta durata, in particolare all’indennità
giornaliera, a contare dal 1° settembre 2013, e ad attribuire una rendita di
invalidità del 27% e un’IMI del 20%.
2.3. Condizioni
di salute infortunistiche stabilizzate al 1° settembre 2013?
2.3.1. Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle
cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF):
nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione
del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile
dello stato di salute (cfr. Ghélew/Ramelet/Ritter,
Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents, Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art.
19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
2.3.2. Nel caso di specie, a margine
della visita medica di chiusura del 20 giugno 2013, il Dr. __________, spec.
FMH in chirurgia generale e della mano, ha dichiarato che per quanto riguarda
la problematica della colonna vertebrale cervicale e capo, essa non è più
spiegabile con le conseguenze dell'infortunio del 28 settembre 2005 (doc. 241,
inf. no. __________).
L’CO 1, a proposito di
questa problematica, con la decisione su opposizione del 25 novembre 2014,
cresciuta incontestata in giudicato, ha negato ulteriori prestazioni
assicurative, in quanto i disturbi lamentati dall’assicurato non possono più
essere ricondotti, secondo il criterio della probabilità preponderante,
all’infortunio del 28 settembre 2015 (doc. 219, inf. no. __________).
Per quanto riguarda invece
le problematiche alla caviglia sinistra e al ginocchio destro, il medico __________
ha confermato l'esigibilità lavorativa già espressa durante la visita __________
del 14 marzo 2012. A suo parere l'ultimo intervento alla caviglia sinistra non
ha modificato la situazione né dal punto di vista oggettivo né da quello soggettivo.
Egli ha quindi fissato la capacità lavorativa nella misura massima possibile, a
partire dal 1° agosto 2013 (doc. 241, inf. no. __________).
Il 14 agosto 2013 l’CO 1
ha comunicato a RI 1 la sospensione delle prestazioni (spese di cura e
indennità giornaliera), a decorrere dal 1° settembre 2013 (doc. 247, inf. __________).
Il ricorrente ha
contestato la stabilizzazione dello stato di salute sulla base delle
conclusioni della perizia SAM e di un presunto recente peggioramente dello
stato di salute (cfr. doc. I, pag. 6).
A torto.
Il consulente in
reumatologia del SAM, Dr. __________, spec. FMH in reumatologia, nella perizia
del 7 gennaio 2015 ha infatti indicato una serie di misure terapeutiche (correzione
del sovrappeso corporeo, ricondizionamento del corsetto muscolare
lomboaddominale, ginnastica di stabilizzazione articolare) volte a migliorare
la qualità di vita dell’assicurato ma “che non sono tuttavia in grado di
modificare la capacità funzionale e di carico” (cfr. perizia Dr. __________,
pag. 12, la sottolineatura è del redattore).
Da parte sua il consulente
in ortopedia del SAM, Dr. __________, spec. FMH in ortopedia e traumatologia,
nel referto del 21 novembre 2014 ha precisato che “per quanto riguarda
l’esito dei numerosi interventi che il paziente ha eseguito, l’evoluzione a
medio-lungo termine potrà essere sostanzialmente stazionaria
considerando che ad oggi la caviglia ha recuperato una normo-stabilità ed al
ginocchio persistono dei dolori che possono essere controllati con una terapia
farmacologica saltuaria”. Egli ha poi aggiunto che “non vi sono
possibilità terapeutiche di carattere riabilitativo che possono migliorare le
problematiche sull’arto inferiore sinistro e queste possibilità non avrebbero
comunque degli effetti di miglioramento sulla capcità lavorativa” (cfr.
perizia Dr. __________, pag. 2/3, la sottolineatura è del redattore).
Non permette una diversa
valutazione della fattispecie neppure lo scritto del 27 ottobre 2015
dell’Ospedale __________ di __________, prodotto in sede di ricorso, nel quale
Fatti
i sanitari riferiscono di un peggioramento della lombosciatalgia destra risolti
meno di 24 ore dopo. Il referto conclude indicando che “in assenza di
deficit di tipo sensitivo motorio rilevabili alla rivalutazione clinica” il
paziente è stato dimesso (doc. G).
Ora, alla luce degli
elementi convergenti che emergono dalla documentazione medica appena riassunta,
questa Corte condivide la conclusione dell’Istituto assicuratore secondo cui,
in data 1° settembre 2013, lo stato di salute infortunistico era stabilizzato
ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF e della relativa giurisprudenza.
Pertanto, data la
stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche, l’assicuratore
LAINF convenuto era dunque legittimato a porre fine alle prestazioni di corta
durata (cura medica e indennità giornaliera) e a valutare il diritto alle
prestazioni di lunga durata.
2.4. In sede di ricorso l’avv. ha
postulato un riesame delle precedenti decisioni, in particolare della decisione
su opposizione del 25 novembre 2014, cresciuta incontestata in giudicato, in
cui l’Istituto assicuratore ha negato le prestazioni assicurative per la
colonna cervicale, in quanto i disturbi lamentati da RI 1 non possono più
essere ricondotti, secondo il criterio della probabilità preponderante,
all’infortunio del 28 settembre 2015 (cfr. doc. 219, inf. no. __________).
Secondo il
TCA, a ragione l’CO 1 non è entrato nel merito della richiesta dell’avv. RA 1,
ritenendo che nel caso di specie non vi siano i presupposti per
procedere ad una revisione processuale della decisione su
opposizione del 25 novembre 2014, cresciuta incontestata in giudicato.
Infatti, a norma dell’art.
53 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente
passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o
l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di
prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
Nella fattispecie
concreta, l’assicurato ha chiesto un riesame di questa decisione, senza
tuttavia apportare alcun motivo concreto di revisione. Tale non può essere il
certificato del 20 maggio 2014 – anteriore dunque alla decisione su opposizione
del 25 novembre 2014 – prodotto dall’assicurato il 18 settembre 2015 (doc. 233,
inf. no. __________).
Su questo referto ha preso posizione
anche il Dr. __________ nell’apprezzamento del 16 settembre 2015 rilevando
quanto segue:
“(…)
Da notare che sul rapporto citato del 20.05.2014 della dott.ssa
med. __________ sulla recente risonanza quest'ultima mostrava una chiara
evoluzione di un noto problema artrosico in C3/C4 attualmente diffuso anche in
C5/C6. Ciò conferma quindi la progressione della sintomatologia ma dovuta a
fattori artrosici degenerativi non traumatici o post-traumatici” (doc. 236,
inf. no. __________, la sottolineatura è del redattore).
Come rilevato dall’CO 1
nella decisione impugnata e in sede di risposta (cfr. doc. V), anche il
rapporto del 5 maggio 2015 del Dr. __________ non scalfisce le conclusioni
dell’amministrazione. Il neurologo infatti non ha rilevato segni clinici e
anamnestici di una problematica C6 a sinistra o di altre radicolopatie
cervicali e neuropatie periferiche. Non vi è neppure più “l’evocazione di un
chiaro dolore nevralgico alla palpazione dei punti di Arnold da entrambi i lati”.
Un miglioramento è inoltre stato constatato per quanto riguarda i dolori
emicraneiformi (doc. 309, inf. no. __________).
Ne discende che
anche su questo punto il ricorso va respinto.
2.5. Entità della rendita di
invalidità
2.5.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,
pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF
rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,
corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale
occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno
2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha
modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha
quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità
lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua
validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.5.2. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, la STFA I
871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica dell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio
o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua
età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi
che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla
salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.).
Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di
qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari
circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993
U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.5.3
Nella concreta evenienza l’CO
1.
ha calcolato il grado d’invalidità mettendo a confronto il reddito che RI 1
avrebbe percepito se avesse potuto continuare a svolgere la propria professione
di carpentiere (reddito da valido di fr. 73'659.--) con un reddito da invalido
post-infortunistico calcolato facendo capo alla propria documentazione di posti
di lavoro (DPL) (reddito da invalido di fr. 53'546.--). L’amministrazione è
così giunta a un discapito del 27% (doc. 300 e 313, inf. no. __________).
Il ricorrente invece ha
postulato l’applicazione – per il calcolo del grado d’invalidità – del metodo
specifico per le persone che svolgono un’attività indipendente, ritenuto che RI
1.
attualmente è titolare unico di un’azienda che – malgrado i pregiudizi alla
salute – nel 2012 ha prodotto ricavi per oltre fr. 260’324.05 e nel 2013 per
oltre fr. 375'943.21 (cfr. doc. I, pag. 6/7, doc. VII,
pag. 3).
A proposito dell’obiezione
sollevata dal ricorrente, il TCA rileva che, secondo la giurisprudenza federale,
qualora non sia possibile determinare con sufficiente affidabilità i redditi
ipotetici da raffrontare, ispirandosi al metodo specifico per gli assicurati
non attivi (art. 8 cpv. 3 LPGA), occorre procedere a un confronto delle
attività e valutare il grado d’invalidità secondo l’incidenza della ridotta
capacità di rendimento sulla situazione economica concreta (procedura
straordinaria di valutazione). La differenza fondamentale tra questa procedura
e il metodo specifico é che l’invalidità non viene valutata direttamente in
base a un confronto delle attività. Si inizia con il determinare, mediante tale
comparazione, qual é l’impedimento provocato dal danno alla salute, dopo di che
si valutano separatamente gli effetti di questo impedimento sulla capacità
lucrativa (cfr. DTF 128 V 29 consid. 1 e 104 V 135 consid. 2).
In
questo contesto, l’Alta Corte ha però pure precisato che se l’attività
esercitata dopo l’insorgenza del danno alla salute non permette di valorizzare pienamente
la capacità lavorativa residua dell’assicurato, quest’ultimo può essere tenuto
a lasciare il proprio posto di lavoro, rispettivamente a mettere fine alla
propria attività indipendente, a favore di un’attività più lucrativa, e ciò in
virtù dell’obbligo di ridurre il danno risultante dall’invalidità.
Lo sforzo che ci si
attende dall’assicurato é tanto più importante quanto la diminuzione del danno
è sostanziale (cfr. STF 9C_147/2014 del 9 maggio 2014 consid. 7.2.1 e i
riferimenti ivi menzionati).
Nel caso di specie, secondo quanto sostenuto
dall’insorgente, l’applicazione del metodo straordinario si giustificherebbe visti
i ricavi del 2012 e del 2013 dell’azienda, di cui il ricorrente è titolare, nonostante
i pregiudizi derivanti dal danno alla salute (cfr. doc. I, p. 6/7, doc. VII,
pag. 3).
Il TCA non intravede
ragioni per scostarsi dal calcolo dell’CO 1.
Dallo scritto del 10
settembre 2014 della __________ (amministratore unico con firma individuale è
lo stesso assicurato) emerge che RI 1 percepiva uno stipendio lordo mensile
(dal 1° settembre al 31 dicembre 2013) di fr. 4'000.--. Nel 2014 inoltre “la
retribuzione non dovrebbe scendere sotto il minimo di fr. 1'000.-- mensili”
(doc. 275, inf. no. 10.60673.09.4).
Come verrà meglio dimostrato
nei considerandi che seguono, l’assicurato dispone di una piena capacità
lavorativa in attività sostitutive adeguate.
Ciò significa che
l’attività indipendente consente a RI 1 di valorizzare soltanto una parte della
sua residua capacità lavorativa e di guadagno.
Se
ne deduce pertanto che, in queste circostanze, un cambiamento di attività
professionale è ragionevolmente esigibile, tenuto conto dell’importanza della
diminuzione del danno che ci si può attendere. In questo senso, l’Istituto
assicuratore resistente ha dunque correttamente applicato il metodo ordinario
del raffronto dei redditi per valutare l’invalidità del ricorrente.
D’altro canto, nel caso di
specie, i due termini del raffronto dei redditi, possono essere determinati in
maniera sufficientemente precisa (cfr. consid. 2.6.).
2.5.4
Dalle carte processuali emerge
che l’amministrazione ha attribuito all’assicurato una rendita d’invalidità del
27% fondandosi, dal profilo medico, sulla valutazione del medico __________ Dr.
__________, il quale nel rapporto del 20 giugno 2013, a margine della visita
medica di medesima data, ha posto la seguente diagnosi:
“(…)
nota incipiente gonartrosi mediale ginocchio destro con ginocchio
varo e stato dopo tre volte meniscectomia mediale parziale, vedasi sotto
valutazione radiologica standard odierna del ginocchio destro.
Nota neuropatia del nervo occipitale maggiore bilaterale in stato
dopo contusione collo e frattura C4 curata conservativamente.
Esiti da trauma distorsivo caviglia sinistra su infortunio del
21.04.2009
con sviluppo di un focolaio di osteocondrite sul domo talare,
irregolarità del legamento tibioastragalico anteriore da possibile danno
parziale.
In data 06.10.2010 artroscopia caviglia sinistra, riparazione dei
legamenti collaterali mediale e laterale, microfratturazione aperta della parte
laterale del talo sinistro (fecit prof. __________, specialista chirurgia
ortopedica ortopedia FMH, Ospedale __________ di __________).
Esiti da persistente instabilità sintomatica alla caviglia
sinistra con ripetuti traumi distorsivi e di ipersupinazione.
05.12
: shaving artroscopico, asportazione granulomi da filo
sutura e valutazione caviglia sinistra fecit prof. __________. Nella stessa
seduta AMO alla tibia prossimale sinistra, situazione del ginocchio sinistro
non di pertinenza CO 1” (doc. 241, inf. no. 60673.09.4).
Per quanto riguarda
l’esigibilità lavorativa (caviglia sinistra, ginocchio destro), il medico dell’CO
1.
ha fatto riferimento a quanto da lui già espresso in data 14 marzo 2012,
ovvero ad una capacità lavorativa massima in un’attività leggera, rispetto a
quella di carpentiere, con le seguenti limitazioni:
“(…)
sollevare e portare pesi: l'assicurato può sollevare pesi molto
leggeri fino a 5 kg e fra i 5 e i 10 kg quindi leggeri fino all'altezza dei
fianchi senza limitazione.
Pesi medi fra i 10 e i 25 kg fino all'altezza dei fianchi molto
spesso, pesi fra i 25 e i 45 kg fino all'altezza dei fianchi di raro, pesi
superiori ai 45 kg fino all'altezza dei fianchi mai.
Può sollevare oltre all'altezza del petto pesi fino e oltre i 5 kg
con le limitazioni sopramenzionate.
Maneggio di attrezzi leggeri e di precisione e medi senza
limitazione, lavoro pesante manuale rozzo talvolta e di raro, molto pesante
mai, nessun problema di rotazione delle due estremità superiori.
Posizione e mobilità: lavori sopra la testa senza limitazione,
lavori di rotazione del tronco senza limitazione, posizione seduta inclinata in
avanti senza limitazione, posizione in piedi inclinata in avanti spesso, posizione
inginocchiata mai, flessione delle ginocchia di raro.
Posizione di lunga durata seduta e in piedi possibile senza limitazioni
e con possibilità di posizione a libera scelta.
Spostamento: camminare fino a 50 m senza limitazione, oltre i 50 m
senza limitazione, per lunghi tratti talvolta, camminare su terreno accidentato
di raro, salire le scale talvolta, su scale a pioli di raro o mai.
Uso delle due mani possibile, attualmente nessun problema di
equilibrio o di stare in equilibrio.
Considerando l'esigibilità lavorativa espressa l'assicurato è
ritenuto abile al lavoro nella misura massima possibile a partire dal
01.04.2012
L'assicurato verrà informato della situazione dal punto di vista
amministrativo, spiegherà Ia situazione della sua ditta fondata recentemente.
II caso può essere chiuso sia dal punto di vista medico che
amministrativo a partire dal 31.03.2012 a meno che non ci sono dei cambiamenti
rilevanti da segnalare” (doc. 173, inf. no. 60673.09.4).
Questa valutazione è stata
confermata dal Dr. __________ nel rapporto del 20 marzo 2013 e in quello dell’8
ottobre 2014: “non essendoci stati cambiamenti di rilievo alle due estremità
inferiori si conferma l’esigibilità lavorativa già precedentemente espressa”
(cfr. doc. 241 e 250, inf. no. 60673.09.4)
Con la propria
impugnativa, il ricorrente ha contestato la valutazione del medico dell’CO 1
facendo riferimento alla perizia SAM svolta in ambito AI, in particolare ai
limiti funzionali indicati dai medici del SAM. Secondo l’avv. RA 1 “nel
frattempo lo stato di salute dell’assicurato ha presentato un considerevole
peggioramento che come tale, oltre a giustificare un riesame delle condizioni e
quindi delle precedenti decisioni, pure giustifica ancora il diritto a
prestazioni di breve durata, una rendita d’invalidità e non da ultimo pure il
diritto ad un’indennità per la menomazione dell’integrità” (cfr. doc. I,
pag. 4/5).
2.5.5
Secondo la giurisprudenza, il
giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i
mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la
documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto
sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra
loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle
prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto
che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia
completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga
conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in
piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto
medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che riguarda le
perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure
loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi
concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del
10.
luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,
nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute
in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio
l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei
mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in
particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
2.5.6
Chiamato a
pronunciarsi nella concreta evenienza, il TCA non ha validi motivi per
scostarsi dalla valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico
dell’CO 1 Dr. __________.
Non può
essere seguito il ricorrente quando sostiene che le conclusioni del medico __________
differiscono in modo sostanziale dalle conclusioni della valutazione SAM.
Dal referto del 5 febbraio
2015.
del Servizio di accertamento Medico (SAM) di __________, emerge che i
periti hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura
reumatologica (Dr. __________), ortopedica (Dr. __________), neurologica (Dr. __________)
e psichiatrica (Dr. __________).
Sulla base delle
risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente presso il
citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:
" (…)
5.1
Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome cervicospondilogena cronica bilaterale e
lonnbospondilogena cronica a ds. in:
- alterazioni
degenerative plurisegmentali al rachide cervicale (disidratazione dei dischi
con alterazioni di tipo Modic I ai livelli C3-C4 e C5-C6, con stenosi moderata
e protrusione discale erniaria mediolaterale sin. C5-C6, piccola protrusione
discale erniaria paramediana a sin. C3-C4);
- disturbi
statici del rachide (appiattimento della dorsale, protrazione del capo,
iperlordosi lombare terminale, scoliosi sinistro convessa dorsale);
- sbilancio e decondizionamento muscolare;
- obesità con SM! 31 Kg/m2.
Gonalgie meccaniche bilaterali in
- ginocchio varo a ds.;
- gonartrosi bicompartimentale a ds.;
- esiti da meniscectomia mediale parziale a ds. il
19.4
;
- esiti da meniscectomia mediale parziale a ds. il
20.9
;
- esiti
da resezione del menisco mediale residuo a ds. il 30.6.2003;
- gonartrosi tricompartimentale a sin.;
- esiti
da resezione artroscopica di plica sinoviale, da osteotomia di valgizzazione a
livello della tibia al ginocchio sin., il 6.10.2010;
- esiti
da asportazione di ematoma e cambio di una vite prossimalmente alla tibia sin.,
il 9.10.2010;
- obesità.
Dolori meccanici cronici alla caviglia sin, in
- piedi trasversopiatti bilaterali con retropiede valgo a
sin.;
- esiti
da intervento di plastica legamentare alla caviglia sin, dopo lesione dei
legamenti laterali, il 5.7.2004;
- esiti
da sutura dei legamenti mediali e laterali alla caviglia sinistra con
microfratturazione aperta della parte laterale del tab o sin, in osteocondrosi
dissecante del domo tatare superolaterale, il 6.10.2010;
- esiti
da shaving artroscopico alla caviglia sinistra con asportazione di granulomi da
filo e del materiale di osteosintesi alla tibia sinistra, il 5.12.2012.
Alla luce dei singoli
consulti specialistici, accertato che le limitazioni della capacità lavorativa
sono dovute alle affezioni d’origine reumatologico e ortopedico, i periti del
SAM hanno ritenuto l’assicurato totalmente inabile nella sua abituale attività
di carpentiere.
I periti hanno invece
valutato una piena abilità lavorativa in attività adeguate, dal 1°
settembre 2013, precisamente:
" (…)
Secondo il nostro consulente in reumatologia, per quanto riguarda
la capacità funzionale e di carico residua, egli può molto spesso sollevare e
portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta tra 5-10 kg
fino all'altezza dei fianchi, di rado tra 10-15 kg fino all'altezza dei
fianchi, mai pesi oltre 115 kg fino all'altezza dei fianchi; l'A. può talvolta
sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, di rado pesi
oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto. L'A. può molto spesso
maneggiare attrezzi di precisione, spesso maneggiare attrezzi di media entità,
di rado attrezzi pesanti, mai maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione
manuale è normale. L'A. può di rado effettuare lavori al di sopra della testa,
talvolta effettuare la rotazione del tronco, spesso assumere la posizione
seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in
avanti, di rado assumere la posizione inginocchiata o accovacciata, spesso
effettuare la flessione delle ginocchia. L'A. può assumere talvolta la
posizione seduta di lunga durata, di rado la posizione in piedi di lunga
durata. L'A. può molto spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50
metri, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta camminare su
terreno accidentato, può, talvolta salire le scale, di rado salire su scale a
pioli. Come risulta dagli atti, la CO 1 a decorrere dal .9.2013 ha giudicato
l'A. abile al lavoro nella misura massima possibile; di conseguenza il
consulente afferma che l'A. a decorrere da tale data, in un lavoro adatto allo
stato di salute, tenente dunque pienamente conto di tutti i limiti funzionali e
di carico sopratracciati, è abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa
normale di 8-9 ore, con un rendimento massimo del 100%.
Anche secondo il nostro consulente in ortopedia nell'ambito di un
lavoro adatto allo stato di salute, l'A. potrebbe essere reintegrato senza
alcuna limitazione in percentuale, per esempio in posizione seduta o in
attività lavorative dove l'A. può alternare posizioni sedute e posizioni
erette. Egli risulta abile al 100% per tulle quelle attività che non vengono
svolte su terreni accidentati, che non prevedano o richiedano di salire o
scendere le scale o sui ponteggi. Le limitazioni constatate riguardano la
possibilità di mantenere una stazione eretta prolungata nel tempo, eseguire
lunghe camminate, sollevamento pesi, con appoggio sul ginocchio e la caviglia
nella misura di una ridotta capacità funzionale in stazione eretta, in
posizione seduta una normale capacità funzionale residua. Riesce a camminare in
maniera normale are i 50 metri. Ha una capacità di impiego degli arti superiori
normalmente possibile ed in equilibrio bilanciandosi: il trasporto dei carichi
potrà essere svolto con impegno medio in modo normale. Per quanto riguarda le
posizioni di lavoro o dinamiche, potrà eseguire attività a braccia elevate con
rotazione, in posizione seduta o piegato in avanti in maniera normale;
posizioni erette, -piegato in avanti in maniera normale; la posizione
inginocchiata 6 ridotta, a ginocchia flesse in maniera molto ridotta. Per
quanto riguarda l'attività attuale in proprio (sempre nel settore della
carpenteria, come amministratore e delegante) il nostro consulente ritiene che
l'A. non abbia un reale limite, considerando che non sottopone le articolazioni
indagate a stress tale da poter impedire quest'attività lavorativa.
Come già descritto nei capitoli precedenti, dal punto di vista
neurologico e psichiatrico non vi sono limitazioni della capacità lavorativa
per qualunque attività. (…)” (doc. 290, inf. no. 10.60673.09.4).
Di conseguenza, sia dal
lato reumatologico che da quello ortopedico RI 1 è ritenuto abile al lavoro in
un’attività adeguata nella misura massima possibile dal 1° settembre 2013.
Vi sono, è vero, delle
lievi differenze a livello di limiti funzionali tra quanto è stato indicato dal
Dr. __________ e le conclusioni del SAM (cfr. doc. 173 e 290 inf. no.
10.60673.09
), tuttavia queste non apportano nuovi elementi oggettivi ignorati
dal medico dell’CO 1 e vanno intese nel senso di una diversa valutazione delle
conseguenze che hanno le patologie dell’assicurato sulla sua capacità di
lavoro.
Questa Corte ritiene
quindi che non vi sia la necessità di dar seguito alla richiesta
dell’insorgente di rinviare gli atti all’amministrazione per compiere ulteriori
accertamenti medici (cfr. doc. I).
Pertanto, in esito alle
considerazioni che precedono, è dunque lecito concludere che, da un profilo
medico, a giudizio di questa Corte il ricorrente sarebbe in grado di svolgere,
a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa fisicamente
adeguata per tutto il giorno, compatibile con le limitazioni derivanti dal
danno alla salute infortunistico.
2.6
Si tratta ora
di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
2.6.1
Per quanto concerne il reddito
da valido, secondo l’istituto assicuratore, l’insorgente avrebbe
guadagnato nel 2013, qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio
assicurato, un importo annuo pari a fr. 73'659.-- (cfr. doc. 298, 300 e 313,
inf. no. __________).
Questo dato,
desunto dalle indicazioni fornite direttamente dal datore di lavoro (cfr. doc. 298)
e non contestato dal ricorrente, può senz’altro essere fatto proprio da questa
Corte.
2.6.2
Per quanto riguarda il reddito
da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati
nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,
conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle
statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i
salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme delle
circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione
è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una
deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto
delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli
organi dell'assicurazione.
Nella
seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché
il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei
salari DPL (“Descrizione dei posti di lavoro”).
In
quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno
cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero
totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
2.6.3
Nella presente fattispecie, l’assicuratore convenuto ha
determinato il reddito ancora esigibile dell’assicurato, mediante il metodo delle
DPL.
È pertanto risultato che nelle attività sostitutive che
l’insorgente sarebbe in grado di esercitare tenuto conto del danno alla salute,
e meglio il rettificatore di metalli presso la __________ di __________, l’incassatore-imballatore
presso la __________ di __________, il preparatore di cioccolata presso la __________
di __________, il programmatore macchine CNC presso la __________ di __________
e il rappresentante presso la __________ di __________, i dipendenti di tali
ditte percepivano in media, nel 2013, un reddito annuo pari a fr. 53'546.--
(cfr. doc. 299, inf. no. __________).
D’altro canto, sempre in conformità alla giurisprudenza
suevocata, l’assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale
dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti
presentati dall’assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario
medio.
In effetti, dalla tabella di cui al doc. 299, si evince che
sono 57 i posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e
massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 32'663.-- e a fr. 71'045.--, e infine
quello medio è di fr. 49'156.--.
Il TCA constata che il
valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 53'546.-- annui) è
superiore di circa l’8,1% rispetto alla media dei salari medi (fr. 49'156.--
annui).
In base alla
giurisprudenza, ciò non è però sufficiente per dubitare della rappresentatività
del reddito da invalido stabilito in base alle DPL.
In effetti, in una
sentenza U 594/06 del 26 aprile 2007, l’Alta Corte è pervenuta a questa stessa
conclusione trattandosi di una differenza dell’8% circa (cfr., pure, la STCA
35.2005.90
del 22 maggio 2006 consid. 2.9., in cui questo Tribunale ha deciso di
fare propria la prassi dell’CO 1 secondo la quale sono di principio tollerati
scostamenti sino al 10%).
Il ricorrente ha chiesto
di non tenere conto del valore medio delle DPL, bensì di quello minimo (cfr.
doc. I, pag. 7).
La richiesta non può
essere accolta vista l’età di RI 1 (nato nel 1976) e il fatto che dispone quale
carpentiere del CFC (doc. 159, inf. no. __________).
In conclusione - assodato che i
cinque posti di lavoro segnalati dall’istituto assicuratore rispettano le
limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute infortunistico (in
proposito, si vedano gli apprezzamenti del medico __________ Dr. __________,
secondo il quale è possibile l’esercizio di un’attivita adeguata al 100%) - il
reddito da invalido è stato validamente determinato in base alle DPL.
Esso ammonta a fr. 53'546.--.
Decurtazioni sul reddito da
invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di
conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di
fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 2.5.2).
2.6.4
Il grado di invalidità del
ricorrente - stabilito confrontando i fr. 53'546.-- annui al reddito che ella
avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno alla salute, e cioè
fr. 73'659.-- annui (cfr. consid. 2.6.1.) - è del 27,3% arrotondato
al 27% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR
2004.
UV Nr. 11 p. 41).
Visto che, con la
decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1 una rendita
di invalidità proprio del 27%, il suo ricorso deve essere respinto.
2.7
Entità della
menomazione all’integrità
2.7.1
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.7.2
L'art. 36 cpv. 1 OAINF
definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24
LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione
dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle
circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la
gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici
senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.
42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione
del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghèlew/Ramelet/Ritter,
Commentaire da la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.7.3
Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,
l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3
dell'OAINF.
Una tabella elenca una
serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,
corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella -
riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.
RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni
extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per
menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso
di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita
parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna
indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al
5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni
all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in
considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione
dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,
ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4
OAINF).
Peggioramenti non
prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un
pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la
revisione dell'indennità per
menomazione è, di
principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.7.4
L’INSAI ha allestito una serie
di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella
dell'ordinanza.
Semplici direttive di
natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il
giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA
del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in
cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di
trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3
all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,
consid. 3a).
2.7.5
Nella
concreta evenienza, dalla decisione del 6 maggio 2015, confermata con decisione
su opposizione del 1° ottobre 2015 si evince come l’istituto assicuratore abbia
attribuito all’assicurato un’IMI del 20% (5% per le problematiche alla caviglia
sinistra e 15% per il danno al ginocchio destro) - fondandosi
sull’apprezzamento espresso al riguardo dal proprio medico __________ Dr. __________
(doc. 174 inf. no. __________ e doc. 148, inf. no. __________).
Con la propria impugnativa, il
ricorrente non ha contestato l’entità della menomazione all’integrità
quantificate dal medico __________ per la caviglia sinistra (danno del 2009) e
il ginocchio destro (danno del 2002), bensì la mancata attribuzione di un’IMI
alla colonna vertebrale (cfr. doc. I, pag. 8).
Anche in questo caso non vi è ragione
per scostarsi dalle conclusioni dell’CO 1.
Nel rapporto del 23 giugno 2014
(apprezzamento del 12 giugno 2014) il Dr. __________ si è così espresso sulla
patologia alla colonna vertebrale:
“(…)
La frattura del corpo C4 è guarita con lievissima depressione
della limitante superiore, questa valutazione viene ancora
sopportata dall'ultimo e terzo esame RM della colonna vertebrale cervicale
eseguito il 28.03.2014 e comparato con i due precedenti. L'esame mostra
situazioni plurime disco-legamentarie degenerative, valutato
personalmente questo esame nel nostro sistema elettronico, non si
vedono più assoIutamente lesioni traumatiche in particolare a livello del corpo
vertebrale C4. Neppure la specialista radiologa dott.ssa __________ descrive
lesioni traumatiche a questo esame.
L’esame dunque mette in evidenza aspetti multipli degenerativi
disco-legamentari, rispetto ai due precedenti esami RM del 2006/2008 vi è quindi
una naturale progressione della patologia degenerativa disco-legamentaria che
non è in relazione con I’infortunio del settembre 2005. Si ribadisce per questo
che i problemi lamentati dall’assicurato a livello della colonna vertebrale
cervicale non sono più spiegabili con le conseguenze infortunistiche del trauma
succitato. Questo viene confermato alla valutazione odierna” (doc. 204, inf.
no. __________).
Il medico dell’CO 1
nell’apprezzamento del 17 luglio 2015 ha ribadito che l’assicurato non ha
diritto ad alcuna IMI (doc. 230, inf. no. __________).
Il Dr. __________ ha nuovamente preso
posizione sulla questione con l’apprezzamento del 16 settembre 2015
esprimendosi a proposito del referto del 20 maggio 2014 della Dr.ssa __________
dell’Ospedale __________ di __________ (doc. 233, inf. no. __________).
“(…)
Rimando alla valutazione di decorso secondo gli atti del
16.07.2015
con valutazione di tutti gli esami RM della colonna vertebrale
cervicale. Gli esami mostravano situazioni plurime discolegamentarie
degenerative alla colonna vertebrale cervicale, avevo
personalmente valutato tutte le indagini radiologiche, non si vedevano più
assolutamente lesioni traumatiche in particolare al corpo vertebrale C4,
neppure la specialista radiologa dott.ssa __________ FMH radiologia descriveva
Iesioni traumatiche all'ultimo esame. Come detto gli esami mettevano in evidenza
aspetti multipli degenerativi disco-legamentari, con quindi naturale
progressione delle patologie degenerative discolegamentarie appunto plurime e a
più livelli non in relazione con l'infortunio del settembre 2005. Avendo
estinto il nesso causale ne consegue direttamente logicamente che l'assicurato
non ha diritto all’attribuzione di IMI per la colonna vertebrale cervicale dove
non sono più rilevabili aspetti traumatici o post-traumatici. In questo senso
la nuova documentazione medica prodotta dal signor Avv. RA 1 non apporta
nessuna modifica alle mie precedenti sottoposizioni ed apprezzamenti in particolare
quello del 16.07.2015. Da notare che sul rapporto citato del 20.05.2014 della
dott.ssa med. __________ sulla recente risonanza quest'ultima mostrava una
chiara evoluzione di un noto prob[erna artrosico in C3/C4 attualmente diffuso
anche in C5/C6. Ciò conferma quindi la progressione della sintomatologia ma
dovuta a fattori artrosici degenerativi non traumatici o post-traumatici” (doc.
236, inf. no. 10.61441.05.7).
Chiamato a pronunciarsi su
una questione squisitamente medica, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza
federale, l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di
constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI non dipende
dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un apprezzamento
medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori
soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti
ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12
dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002;
cfr., altresì, Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes
über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.), questo
Tribunale ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio sulla
valutazione enunciata dal Dr. __________, specialista che vanta un’ampia
esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica.
L’insorgente ha lamentato
la mancata attribuzione di un’indennità per la menomazione all’integrità (IMI),
ma in maniera del tutto generica e senza fornire pertinente documentazione
medica specifica.
Il certificato del 27
ottobre 2015 dell’Ospedale __________ di __________ (doc. G), prodotto in sede
di ricorso, non modifica questa valutazione, in quanto i sanitari hanno
rilevato unicamente un peggioramento temporaneo della lombosciatalgia (cfr.
consid. 2.3.2.).
In conclusione, la decisione
su opposizione impugnata merita tutela anche nella misura in cui all’insorgente
non è stata attribuita un’IMI per il danno alla colonna vertebrale.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti