35.2015.114
Revisione di una rendita d'invalidità a seguito di un secondo infortunio. Aumento negato
8 settembre 2016Italiano26 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.114
MM/gm
Lugano
8 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Sarah Socchi (in sostituzione di Ivano
Ranzanici, astenuto)
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 novembre 2015 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 9 ottobre 2015 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 10 settembre 1985, RI 1,
di professione carpentiere presso la ditta __________ di __________ e, perciò,
assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è caduto da un’altezza
di circa 2.70 metri e ha riportato un politrauma con trauma cranico e
commozione cerebrale, nonché una contusione del cinto omero-spinale e la
rottura traumatica della milza (cfr. doc. 1).
L’assicuratore LAINF ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
Con decisione formale del
1° settembre 1987, l’istituto assicuratore ha accordato all’assicurato una
rendita d’invalidità del 20% a far tempo dal 1° aprile 1987.
1.2. In data 5 aprile 2011, l’assicurato,
passato nel frattempo alle dipendenze della ditta __________ di __________ con
un pensum del 50%, è caduto da un ponteggio alto quattro metri.
Ricoverato presso l’Ospedale __________ di __________, gli è stata
diagnosticata una frattura del piatto tibiale laterale del ginocchio sinistro
di tipo Schatzger II, una contusione della caviglia e del tallone destro, una
contusione alla spalla destra e all’anca sinistra, nonché una contusione al braccio
destro (cfr. doc. 2 e 8).
L’istituto assicuratore ha
assunto anche questo caso.
1.3. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 26 maggio 2015,
l’assicuratore ha innanzitutto negato la propria responsabilità relativamente
ai disturbi interessanti la colonna cervicale. D’altro canto, esso ha negato
all’assicurato una rendita d’invalidità “combinata”, in quanto i postumi residuali
dell’infortunio dell’aprile 2011 non avrebbero pregiudicato in maniera apprezzabile
la sua capacità di guadagno. Infine, l’CO 1 ha assegnato un’indennità per
menomazione all’integrità (IMI) del 15% (cfr. doc. 208).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. 210), in data 9 ottobre
2015, l’assicuratore ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr.
doc. 219).
1.4. Con tempestivo ricorso del 5
novembre 2015, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione,
contestando il rifiuto dell’istituto assicuratore di concedergli una rendita
d’invalidità “combinata” per i due infortuni occorsi, rispettivamente, nel 1985
e nel 2011.
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale, l’insorgente ha in particolare indicato quanto segue:
" (…).
Questa decisione non è fondata su tutti gli elementi oggettivi, ma
si basa su ipotesi e documenti non probatori.
Mi verrà tolta la concessione dell’inabilità lavorativa su fatti
medici non concreti.
Per esempio, a pagina 5 della decisione CO 1, punto 5, viene
citata la parola “a mente del dott. __________”, vista l’importanza della
decisione e la complessità del caso, come si può pensare che la mente di un
medico possa determinare una qualsiasi sentenza. I medici vedono diversi
pazienti al giorno, come fa la mente di un medico specialistico a ricordare
tutto?
Inoltre, anche il medico __________ nello stesso capitolo parla di
una diagnosi che “praticamente” deve essere esclusa. Questa diagnosi non è
stata confermata da fatti oggettivi e personali sul mio caso ma solo su
ipotesi.
Nell’intero testo vi sono diverse considerazioni di questo tipo e
ribadisco non sono corrette e sono ingiuste verso la mia persona.
Conclusioni e motivazioni:
Ritengo tale decisione non adatta alla realtà dei fatti. La
documentazione medica in possesso alla CO 1 (mancanza di prese di posizione
oggettive e concrete da parte del dott. __________ e altri medici) non deve
pregiudicare nessuna decisione nei miei confronti.
Ritengo che per poter prendere delle decisioni obiettive si deve
essere in possesso di tutta la documentazione, se è difficile avere la
documentazione, da parte dell’Ente che emana questa decisione deve essere presa
in analisi una nuova visita medica specialistica per poter ricostruire al
meglio i fatti.
In conclusione non accetto il rifiuto di non percepire più
l’indennità combinata per i due incidenti del 1985 e 2011 che mi spetta da
parte di CO 1.” (cfr. doc. I – il corsivo è del redattore)
1.5. L’assicuratore convenuto, in
risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. Con scritto del 10 dicembre
2015, il ricorrente ha prodotto una certificazione, datata 9 novembre 2015, del
chirurgo ortopedico dott. __________ (doc. V + allegato).
L’istituto assicuratore si
è espresso al riguardo in data 2 febbraio 2016 (cfr. doc. XI + allegato)
1.7. Il 4 marzo 2016, l’insorgente
ha prodotto un’ulteriore rapporto del dott. __________ (cfr. doc. XV + allegato).
L’CO 1 ha preso posizione
in proposito in data 2 maggio 2016, versando agli atti una valutazione del
dott. __________ (cfr. doc. XXIV + allegato).
In replica, l’insorgente
ha ribadito la propria incapacità a svolgere qualsiasi attività lavorativa,
facendo riferimento alla perizia pluridisciplinare disposta dall’assicurazione per
l’invalidità nel gennaio 2016 (cfr. doc. XXVII).
1.8. In corso di causa, il TCA ha
richiamato la perizia pluridisciplinare elaborata dal __________ di __________
per conto dell’UAI (cfr. allegato al doc. XXX).
L’assicurato ha formulato
le proprie osservazioni in data 8 luglio 2016 (cfr. doc. XXXVI), mentre
l’istituto resistente lo ha fatto il 21 luglio 2016 (cfr. doc. XXXVII +
allegato).
In data 25 agosto 2016,
l’insorgente si è riconfermato nelle sue osservazioni 8 luglio 2016 e ha
ribadito le proprie pretese (doc. XLI).
2.1. L’oggetto della lite è circoscritto
alla questione di sapere se, a fronte dei postumi residuali del sinistro occorso
nel 2011, debba essere aumentata la rendita d’invalidità assegnata a suo tempo a
dipendenza dell’infortunio del 10 settembre 1985, oppure no.
Questa Corte constata che,
con l’opposizione del 15 giugno 2015, RI 1 non ha censurato il rifiuto da parte
dell’amministrazione di riconoscere l’eziologia infortunistica ai disturbi
localizzati al rachide cervicale (cfr. doc. 210), di modo che, su questo punto,
la decisione formale del 26 maggio 2015 (cfr. doc. 208, p. 2), è cresciuta
incontestata in giudicato.
2.2. Secondo l'art. 17 cpv. 1
LPGA, se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una
notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.
Questa norma è stata
ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale prevedeva che se il
grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente
aumentata, ridotta oppure soppressa.
L'art. 22 LAINF -
analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga
all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in
cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.
L'istituto della revisione
ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e
non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata
viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghélew André/Ramelet Olivier/Ritter
Jean-Baptiste, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA),
Losanna 1992, p. 114; Kieser Ueli, Schweizerisches
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 2008, p. 443).
La revisione presuppone,
dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la
costituzione della rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275
consid. 1a e riferimenti ivi menzionati; Locher
Peter/Gächter Peter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 4a
ed., Berna 2014, p. 276).
Per costante
giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si
applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di
invalidità assegnate dall'CO 1, indipendentemente dal fatto che essa sia
disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p. 446
e seg.).
2.3. L'invalidità può modificarsi
essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute,
sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote
diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità
di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (DTF
130 V 343 consid. 3.5; 126 V 75 consid. 1b; 113 V 275 consid. 1a; 109 V
116 consid. 3b).
L'assicurato può, infatti,
migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali,
acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio rimunerate,
reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute e alle sue
attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione non
prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.
Oppure le sue capacità di
guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.
2.4. Il mutamento deve, inoltre,
essere notevole.
Secondo la giurisprudenza
resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere
apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato: così,
un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto a un'invalidità
del 15% ma poco importante per rapporto a un'invalidità iniziale del 75% (Ghélew André/Ramelet Olivier/Ritter
Jean-Baptiste, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata).
2.5. Per rivedere una rendita di
invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base
devono mutare presumibilmente a lungo termine.
In particolare, non è
motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr. Ghélew André/Ramelet Olivier/Ritter
Jean-Baptiste, op. cit., p. 114).
2.6. La questione di sapere se si è
prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata comparando le circostanze
esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato, fondata su
un esame materiale del diritto alla rendita con un accertamento dei fatti
pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto dei redditi conforme al
diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui è stata rilasciata la decisione
litigiosa (DTF 133 V 108 consid. 5; STF
9C_985/2008 del 20 luglio 2009 consid. 4;9C_148/2007 del 21 gennaio 2008
consid. 3.2).
Tanto
nel fissare inizialmente la rendita di invalidità, quanto nel rivederla
successivamente, si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di
normalità, cioè essenzialmente equilibrato.
Fatti
I mutamenti congiunturali,
il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita
economica, non sono motivo di revisione.
Non si tiene parimenti
conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.
Ad esempio, le scarse
conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini
professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione
dell'invalidità.
Ciò che importa è la
diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante
durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad
infortunio. Conta solamente, infatti, per la determinazione dell'invalidità,
l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua
volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in
relazione causale con l'infortunio).
2.7. Nella concreta evenienza, dalle
tavole processuali risulta che in data 10 settembre 1985, giorno
dell’infortunio, all’Ospedale __________ di __________ era stata diagnosticata
all’assicurato una contusione addominale, la rottura della milza e una commozione
cerebrale (cfr. doc. 2 – fasc. 3).
Per quanto qui di interesse, nel
mese di settembre 1986, l’assicurato era stato visitato dal dott. __________,
spec. FMH in malattie nervose e mentali e psicoterapia, il quale, pur
riconoscendo una malassimilazione psichica dell’infortunio in forma di nevrosi,
aveva dichiarato che “… l’assicurato dovrebbe poter raggiungere la piena
capacità lavorativa, come confermato poi meglio dai chirurgi curanti.” (cfr.
doc. 61, p. 5 – fasc. 3).
D’altro canto, in occasione
della visita __________ del 18 settembre 1986, il dott. __________, aveva
indicato che “… tenendo presente la scarsità dei disturbi oggettivabili la
capacità lavorativa del 50% sarà mantenuta fino al 6.10.86. Da tale data deve
riprendere il suo lavoro al 75%. Abbiamo spiegato chiaramente che un’ulteriore
inabilità lavorativa totale non entra assolutamente in considerazione e non
verrà accettata.” (cfr. doc. 63 – fasc. 3).
Con decisione formale del 25
settembre 1986, poi confermata in sede di opposizione (cfr. doc. 105 – fasc.
3), l’assicurato era quindi stato dichiarato abile al lavoro nella misura del
50% a partire dal 30 giugno 1986 e del 75% a partire dal 6 ottobre 1986 (cfr.
doc. 70 – fasc. 3).
Nel prosieguo, l’istituto
assicuratore aveva accordato una rendita del 20% a partire dal 1° aprile 1987, tenuto
conto del discapito finanziario legato all’esercizio di un’attività lavorativa sostitutiva,
più confacente allo stato di salute infortunistico (cfr. doc. 115:
“Esigibilità: avrebbe difficoltà nell’esecuzione di lavori in posti esposti
(tetti, ponti) per le turbe vertiginose e l’insicurezza nella deambulazione,
come pure per certi lavori in posizione inclinata. Per qualsiasi lavoro
“leggero” di manovalanza avrebbe un rendimento pressoché completo. […]. Una
diminuzione di 1/5 di salario rispetto a quello che potrebbe percepire ora è
sostenibile. Potrebbe quindi guadagnare, facendo un lavoro di manovalanza, o
altro idoneo al suo stato, come minimo fr. 12.- all’ora.” e 119 – fasc. 3).
2.8. Al precedente considerando
sono state esposte le circostanze che giustificarono, all’epoca, l’assegnazione
di una rendita di invalidità del 20%.
Si tratta ora di esaminare la
situazione esistente fino al 9 ottobre 2015, momento in cui è stata emanata la
decisione su opposizione impugnata.
Come già indicato in precedenza,
il 5 aprile 2011, l’assicurato, caduto da un ponteggio alto quattro metri, è
stato ricoverato presso l’Ospedale __________ di __________, dove gli è stata
diagnosticata la frattura del piatto tibiale laterale del ginocchio sinistro di
tipo Schatzger II, nonché contusioni a livello della caviglia destra, del
tallone destro, della spalla destra, dell’anca sinistra e del braccio destro
(cfr. doc. 2 e 8).
L’11 aprile 2011 la frattura
del piatto tibiale è stata trattata mediante riduzione di osteosintesi (cfr.
doc. 19 e 27).
Il 9 febbraio 2012, il dott. __________
ha diagnosticato una sospetta rottura della cuffia dei rotatori della spalla
destra (cfr. doc. 58). In data 20 aprile 2012, l’assicurato è quindi stato
sottoposto a un intervento di ricostruzione della cuffia e di decompressione
sotto-acromiale (cfr. doc. 77 e 115).
Il 15 luglio 2013, l’assicurato
è stato sottoposto a un intervento di rimozione del materiale di osteosintesi
al ginocchio sinistro (cfr. doc. 143 e 145) e, in seguito, ha eseguito fisioterapia
per il ginocchio sinistro e la caviglia destra (cfr. doc. 154).
In occasione della visita di
chiusura del 12 marzo 2014, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia
generale e della mano, ha stabilito un’esigibilità lavorativa massima a partire
dal 1° aprile 2014, nel rispetto dei limiti funzionali descritti. Egli ha formulato
la seguente valutazione dell’esigibilità lavorativa:
" (…).
Esigibilità lavorativa:
l’assicurato può sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 5
kg fino all’altezza dei fianchi senza limitazione, pesi leggeri fra i 5 e i 10
kg fino all’altezza dei fianchi senza limitazione, pesi medi fra i 10 e i 25 kg
fino all’altezza dei fianchi talvolta, pesi pesanti fra i 25 e i 45 kg e oltre
i 45 kg fino all’altezza dei fianchi mai. Può sollevare oltre l’altezza del
petto pesi fino a 5 kg, massimo da 5 a 10 kg. Maneggio di attrezzi leggeri e di
precisione medi senza limitazione e lavoro pesante manuale rozzo talvolta,
molto pesante mai. Non problemi di rotazione delle due mani. Posizione e
mobilità: lavori sopra la testa non esigibili, rotazione del tronco senza
limitazione e posizione seduta inclinata in avanti e in piedi e inclinata in
avanti senza limitazione, posizione inginocchiata di raro, posizione di
flessione delle ginocchia di raro. Posizione di lunga durata seduta senza
problemi, in piedi senza problemi, posizione a libera scelta possibile.
Spostamento: camminare fino a 50 m senza limitazione e oltre i 50 m spesso per
lunghi tratti, di raro su terreno accidentato mai, salire le scale molto
spesso, su scale a pioli di raro. Uso delle due mani possibile. Attualmente non
problemi di equilibrio o di stare in equilibrio.” (cfr. doc. 186).
Con decisione formale del 26
maggio 2015, l’istituto assicuratore ha rifiutato di concedere all’assicurato
una rendita d’invalidità abbinata, posto che l’infortunio del 2011 non è stato
ritenuto “economicamente invalidante” (cfr. doc. 208).
Con opposizione verbale del 15
giugno 2015, l’assicurato ha censurato il mancato aumento del grado
dell’invalidità, facendo valere un peggioramento delle sue condizioni di salute,
legato alle conseguenze dell’infortunio del 2011 (cfr. doc. 210).
A sostegno della propria pretesa,
l’assicurato ha prodotto la certificazione 21 luglio 2015 del dott. __________,
in base alla quale “i dolori al ginocchio vanno iscritti nel quadro di una
probabile artrosi post-traumatica mentre che i dolori persistenti alla spalla
di destra sono anche compatibili con gli esiti dell’intervento subito.
Nell’insieme ritengo dunque che, per quanto menzionato prima, il paziente
sia inabile al lavoro almeno al 50% anche per lavori leggeri e inabile al
lavoro in maniera completa per lavori pesanti.” (cfr. doc. 214 – il corsivo
è del redattore).
Invitato dall’amministrazione a
prendere posizione sul rapporto del dott. __________, il medico __________ ha evidenziato
che le considerazioni ivi contenute non giustificano alcuna modifica delle
decisioni prese in occasione della visita di chiusura. In particolare, egli ha
sostenuto che “rivalutando l’esigibilità espressa allora questa risulta
senz’altro valida, confermo che lo stato di salute dell’assicurato risultava
definitivamente stabilizzato dall’01.06.2014. (...). Confermo dunque tutt’ora
le mie conclusioni espresse in occasione della visita medica di chiusura del caso
del 12.3.2014 (…). In una attività lavorativa idonea l’assicurato può
lavorare al 100% a tempo e rendimento completo.” (cfr. doc. 218 – il
corsivo è del redattore).
In corso di causa, l’insorgente
ha prodotto un ulteriore referto del dott. __________, datato 9 novembre 2015, mediante
il quale egli ha ribadito che, a suo avviso, l’assicurato va considerato inabile
al 50% anche in attività leggere. Il medico curante specialista è pervenuto a
questa conclusione in quanto RI 1 “… non riesce a effettuare lavori al di sopra
dell’orizzontale e i dolori al ginocchio hanno un reperto oggettivo nella
radiografia effettuata.” (cfr. doc. B).
Pronunciandosi sulla
valutazione del dott. __________, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica, ha affermato che “radiologicamente secondo il dott. med. __________
si trova una lieve riduzione dello spazio articolare con una certa irregolarità
della superficie articolare laterale. Questo tipo di referto è normale dopo la
frattura summenzionata. Alla visita medica di chiusura del 12.03.2014 il dott.
med. __________ descrive anche dolori laterali nella regione del ginocchio
sinistro, quindi la situazione è rimasta soggettivamente invariata. Concludendo
il dott. med. __________ ha descritto una esigibilità lavorativa molto
dettagliata, quindi la situazione non è peggiorata in modo significativo.” (cfr.
allegato al doc. XI).
Sempre in corso di causa, è
stata eseguita una risonanza magnetica al ginocchio sinistro che, a detta del dott.
__________, avrebbe confermato la presenza di una condropatia di grado II a
livello del comparto laterale, reperto ritenuto imputabile all’evento
traumatico del 2011 (cfr. doc. XV 1).
L’assicuratore convenuto ha
sottoposto tale valutazione al dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica
e traumatologia, il quale, con apprezzamento del 29 aprile 2016, ha ritenuto
che i rapporti 23 febbraio e 3 marzo 2016 del dott. __________, come pure gli
esiti della RMN al ginocchio sinistro, non fossero “… suscettibili di mettere
in dubbio le conclusioni del Servizio medico della CO 1. Lo stato oggettivo del
Considerandi
ginocchio sinistro, cinque anni dopo frattura del piatto tibiale laterale
curata tramite osteosintesi poi AMO, non corrisponde ad una menomazione
all’integrità rilevante. Un peggioramento di questo stato non è neanche
probabile. L’esigibilità definita dal medico __________ dopo visita medica
di chiusura appare del tutto compatibile con i postumi presentati dal signor RI
1.
in conseguenza dell’infortunio subito il 5 aprile 2011.” (cfr. allegato
al doc. XXIV – il corsivo è del redattore).
Pendente causa, questo
Tribunale ha richiamato dall’UAI la perizia pluridisciplinare (psichiatrica,
neurologica, reumatologica e cardiologica) allestita nel gennaio 2016 dal
Servizio __________ di __________ (cfr. allegato al doc. XXX).
Per quanto qui
d’interesse, i periti hanno ritenuto avere un’incidenza sulla capacità
lavorativa dell’assicurato la periartropatia omero-scapolare tendinopatica
della spalla destra con iniziale omartrosi, la periartropatia del ginocchio
sinistro su iniziale gonartrosi, nonché la cardiopatia ischemica (diagnosi
extra-infortunistica).
RI 1 è quindi stato
giudicato totalmente inabile nelle sue precedenti attività professionali
(manovale edile, aiuto copritetto, posatore di pavimenti e tuttofare in piccole
attività di muratore, pulizie, manutenzione di giardini). Per contro, sempre
secondo gli specialisti del __________, egli sarebbe ancora in grado di svolgere,
a tempo pieno e con rendimento completo, attività sostitutive adeguate (cfr.
allegato al doc. XXX, p. 33: “9.1 Capacità di lavoro in un’attività adeguata:
100% (rendimento pieno sull’arco di un’intera giornata lavorativa).” e p. 36:
“Possiamo confermare un grado di capacità lavorativa piena in attività
confacenti, come stabilito dal medico __________ CO 1 nel suo rapporto del
25.3.2014
”).
2.9
Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato
si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio, a proposito
della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo
l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei
diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,
che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato
redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione
del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311
consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
E’ infine utile osservare che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p. 35 consid. 4b).
2.10
Chiamato ora a pronunciarsi nella
concreta evenienza, questa Corte ritiene di poter fondare il proprio giudizio sulla
valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal dott. __________ in
occasione della visita di chiusura del 12 marzo 2014, la cui correttezza è stata
del resto confermata, segnatamente, dagli esperti del __________ di __________ al
termine di approfonditi accertamenti pluridisciplinari.
Il TCA non ignora che, secondo
il chirurgo ortopedico curante, la capacità lavorativa del ricorrente risulterebbe
limitata anche in attività alternative adeguate (cfr. doc. 214 e doc. B).
Tuttavia, in quanto decisamente minoritaria, la sua opinione non appare
suscettibile di sminuire il valore probatorio attribuito al rapporto del medico
__________ dell’CO 1.
In esito alle considerazioni
che precedono, occorre dunque ritenere accertato, perlomeno con il grado di
verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale, che l’insorgente
sarebbe in grado di esercitare un’attività lavorativa confacente al suo stato
di salute infortunistico nella misura del 100%.
2.11
Si tratta ora di
valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Per
quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1,
l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2014, qualora non fosse rimasto vittima
degli infortuni assicurati, un importo annuo di fr. 63'570.
Al riguardo, va rilevato
che, determinando il reddito da valido in base ai salari previsti dal CCL
costruzione in legno, anziché adeguando la paga oraria percepita nel 1987
all’evoluzione dei salari nominali, l’amministrazione ha ritenuto l’alternativa
più favorevole all’assicurato (cfr. doc. 206, p. 1).
Questo dato - peraltro non
contestato dall’insorgente - può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.
2.12
Per quanto riguarda il reddito
da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati
nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima
sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione
del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e
salariale concreta dell'interessato, a
condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la
capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività
effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,
l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
2.13
Nella presente
fattispecie, l'assicuratore LAINF convenuto ha determinato il reddito
ancora esigibile dall'assicurato nonostante il danno alla salute infortunistico,
mediante il metodo delle DPL.
È pertanto risultato che
nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe stato in grado di
esercitare, e meglio l’operaio alla fabbricazione di trapani presso la __________
di __________, il regolatore di macchine presso la __________ di __________, il
raffilatore presso la __________ di __________, l’operaio orologiero presso la __________
di __________ e, infine, l’ausiliario postale presso la __________ di __________,
i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2014, un reddito annuo
pari a fr. 51’734 (cfr. doc. 206, p. 10).
D’altro
canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore
infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che
entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati
dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.
In effetti, dalla tabella
di cui al doc. 206, p. 1 si evince che sono 122 i posti di lavoro che entrano
in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a
fr. 32'500 e a 67'600, e infine che quello medio è di fr. 48'439.
Il TCA constata che il
valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 51’734) è superiore
del 6.36% rispetto alla media dei salari medi (fr. 48'439).
In base alla
giurisprudenza, ciò non è però sufficiente per dubitare della rappresentatività
del reddito da invalido stabilito in base alle DPL. In effetti, in una sentenza
U 594/06 del 26 aprile 2007, l’Alta Corte è pervenuta a questa stessa
conclusione trattandosi di una differenza dell’8% circa (cfr., pure, la STCA
35.2005.90
del 22 maggio 2006 consid. 2.9., in cui questo Tribunale ha deciso
di fare propria la prassi dell’RA 1 secondo la quale sono di principio
tollerati scostamenti sino al 10%).
In conclusione - assodato
che i cinque posti di lavoro segnalati dall’istituto rispettano le limitazioni
funzionali derivanti dal danno alla salute complessivo (in proposito, si veda
l’apprezzamento 12 marzo 2014 del dott. __________ - cfr. doc. 186, p. 8) -, il
reddito da invalido è stato validamente determinato in base alle DPL.
Esso ammonta a fr. 51'734.
Decurtazioni sul reddito
da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di
conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di
fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).
2.14
Il grado d’invalidità
dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 51'734 al reddito che
egli avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 63'570,
risulta essere del 18.61%, arrotondato al 19% secondo la giurisprudenza
di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2 (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41).
Posto che RI 1 beneficia
già di una rendita del 20% a dipendenza dell’infortunio occorsogli nel 1985,
non sono dati i presupposti per imporre all’amministrazione di aumentare il
grado dell’invalidità per la via della revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti