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Decisione

35.2015.114

Revisione di una rendita d'invalidità a seguito di un secondo infortunio. Aumento negato

8 settembre 2016Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I mutamenti congiunturali,

il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita

economica, non sono motivo di revisione.

Non si tiene parimenti

conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.

Ad esempio, le scarse

conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini

professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione

dell'invalidità.

Ciò che importa è la

diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante

durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad

infortunio. Conta solamente, infatti, per la determinazione dell'invalidità,

l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua

volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in

relazione causale con l'infortunio).

2.7. Nella concreta evenienza, dalle

tavole processuali risulta che in data 10 settembre 1985, giorno

dell’infortunio, all’Ospedale __________ di __________ era stata diagnosticata

all’assicurato una contusione addominale, la rottura della milza e una commozione

cerebrale (cfr. doc. 2 – fasc. 3).

Per quanto qui di interesse, nel

mese di settembre 1986, l’assicurato era stato visitato dal dott. __________,

spec. FMH in malattie nervose e mentali e psicoterapia, il quale, pur

riconoscendo una malassimilazione psichica dell’infortunio in forma di nevrosi,

aveva dichiarato che “… l’assicurato dovrebbe poter raggiungere la piena

capacità lavorativa, come confermato poi meglio dai chirurgi curanti.” (cfr.

doc. 61, p. 5 – fasc. 3).

D’altro canto, in occasione

della visita __________ del 18 settembre 1986, il dott. __________, aveva

indicato che “… tenendo presente la scarsità dei disturbi oggettivabili la

capacità lavorativa del 50% sarà mantenuta fino al 6.10.86. Da tale data deve

riprendere il suo lavoro al 75%. Abbiamo spiegato chiaramente che un’ulteriore

inabilità lavorativa totale non entra assolutamente in considerazione e non

verrà accettata.” (cfr. doc. 63 – fasc. 3).

Con decisione formale del 25

settembre 1986, poi confermata in sede di opposizione (cfr. doc. 105 – fasc.

3), l’assicurato era quindi stato dichiarato abile al lavoro nella misura del

50% a partire dal 30 giugno 1986 e del 75% a partire dal 6 ottobre 1986 (cfr.

doc. 70 – fasc. 3).

Nel prosieguo, l’istituto

assicuratore aveva accordato una rendita del 20% a partire dal 1° aprile 1987, tenuto

conto del discapito finanziario legato all’esercizio di un’attività lavorativa sostitutiva,

più confacente allo stato di salute infortunistico (cfr. doc. 115:

“Esigibilità: avrebbe difficoltà nell’esecuzione di lavori in posti esposti

(tetti, ponti) per le turbe vertiginose e l’insicurezza nella deambulazione,

come pure per certi lavori in posizione inclinata. Per qualsiasi lavoro

“leggero” di manovalanza avrebbe un rendimento pressoché completo. […]. Una

diminuzione di 1/5 di salario rispetto a quello che potrebbe percepire ora è

sostenibile. Potrebbe quindi guadagnare, facendo un lavoro di manovalanza, o

altro idoneo al suo stato, come minimo fr. 12.- all’ora.” e 119 – fasc. 3).

2.8. Al precedente considerando

sono state esposte le circostanze che giustificarono, all’epoca, l’assegnazione

di una rendita di invalidità del 20%.

Si tratta ora di esaminare la

situazione esistente fino al 9 ottobre 2015, momento in cui è stata emanata la

decisione su opposizione impugnata.

Come già indicato in precedenza,

il 5 aprile 2011, l’assicurato, caduto da un ponteggio alto quattro metri, è

stato ricoverato presso l’Ospedale __________ di __________, dove gli è stata

diagnosticata la frattura del piatto tibiale laterale del ginocchio sinistro di

tipo Schatzger II, nonché contusioni a livello della caviglia destra, del

tallone destro, della spalla destra, dell’anca sinistra e del braccio destro

(cfr. doc. 2 e 8).

L’11 aprile 2011 la frattura

del piatto tibiale è stata trattata mediante riduzione di osteosintesi (cfr.

doc. 19 e 27).

Il 9 febbraio 2012, il dott. __________

ha diagnosticato una sospetta rottura della cuffia dei rotatori della spalla

destra (cfr. doc. 58). In data 20 aprile 2012, l’assicurato è quindi stato

sottoposto a un intervento di ricostruzione della cuffia e di decompressione

sotto-acromiale (cfr. doc. 77 e 115).

Il 15 luglio 2013, l’assicurato

è stato sottoposto a un intervento di rimozione del materiale di osteosintesi

al ginocchio sinistro (cfr. doc. 143 e 145) e, in seguito, ha eseguito fisioterapia

per il ginocchio sinistro e la caviglia destra (cfr. doc. 154).

In occasione della visita di

chiusura del 12 marzo 2014, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia

generale e della mano, ha stabilito un’esigibilità lavorativa massima a partire

dal 1° aprile 2014, nel rispetto dei limiti funzionali descritti. Egli ha formulato

la seguente valutazione dell’esigibilità lavorativa:

" (…).

Esigibilità lavorativa:

l’assicurato può sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 5

kg fino all’altezza dei fianchi senza limitazione, pesi leggeri fra i 5 e i 10

kg fino all’altezza dei fianchi senza limitazione, pesi medi fra i 10 e i 25 kg

fino all’altezza dei fianchi talvolta, pesi pesanti fra i 25 e i 45 kg e oltre

i 45 kg fino all’altezza dei fianchi mai. Può sollevare oltre l’altezza del

petto pesi fino a 5 kg, massimo da 5 a 10 kg. Maneggio di attrezzi leggeri e di

precisione medi senza limitazione e lavoro pesante manuale rozzo talvolta,

molto pesante mai. Non problemi di rotazione delle due mani. Posizione e

mobilità: lavori sopra la testa non esigibili, rotazione del tronco senza

limitazione e posizione seduta inclinata in avanti e in piedi e inclinata in

avanti senza limitazione, posizione inginocchiata di raro, posizione di

flessione delle ginocchia di raro. Posizione di lunga durata seduta senza

problemi, in piedi senza problemi, posizione a libera scelta possibile.

Spostamento: camminare fino a 50 m senza limitazione e oltre i 50 m spesso per

lunghi tratti, di raro su terreno accidentato mai, salire le scale molto

spesso, su scale a pioli di raro. Uso delle due mani possibile. Attualmente non

problemi di equilibrio o di stare in equilibrio.” (cfr. doc. 186).

Con decisione formale del 26

maggio 2015, l’istituto assicuratore ha rifiutato di concedere all’assicurato

una rendita d’invalidità abbinata, posto che l’infortunio del 2011 non è stato

ritenuto “economicamente invalidante” (cfr. doc. 208).

Con opposizione verbale del 15

giugno 2015, l’assicurato ha censurato il mancato aumento del grado

dell’invalidità, facendo valere un peggioramento delle sue condizioni di salute,

legato alle conseguenze dell’infortunio del 2011 (cfr. doc. 210).

A sostegno della propria pretesa,

l’assicurato ha prodotto la certificazione 21 luglio 2015 del dott. __________,

in base alla quale “i dolori al ginocchio vanno iscritti nel quadro di una

probabile artrosi post-traumatica mentre che i dolori persistenti alla spalla

di destra sono anche compatibili con gli esiti dell’intervento subito.

Nell’insieme ritengo dunque che, per quanto menzionato prima, il paziente

sia inabile al lavoro almeno al 50% anche per lavori leggeri e inabile al

lavoro in maniera completa per lavori pesanti.” (cfr. doc. 214 – il corsivo

è del redattore).

Invitato dall’amministrazione a

prendere posizione sul rapporto del dott. __________, il medico __________ ha evidenziato

che le considerazioni ivi contenute non giustificano alcuna modifica delle

decisioni prese in occasione della visita di chiusura. In particolare, egli ha

sostenuto che “rivalutando l’esigibilità espressa allora questa risulta

senz’altro valida, confermo che lo stato di salute dell’assicurato risultava

definitivamente stabilizzato dall’01.06.2014. (...). Confermo dunque tutt’ora

le mie conclusioni espresse in occasione della visita medica di chiusura del caso

del 12.3.2014 (…). In una attività lavorativa idonea l’assicurato può

lavorare al 100% a tempo e rendimento completo.” (cfr. doc. 218 – il

corsivo è del redattore).

In corso di causa, l’insorgente

ha prodotto un ulteriore referto del dott. __________, datato 9 novembre 2015, mediante

il quale egli ha ribadito che, a suo avviso, l’assicurato va considerato inabile

al 50% anche in attività leggere. Il medico curante specialista è pervenuto a

questa conclusione in quanto RI 1 “… non riesce a effettuare lavori al di sopra

dell’orizzontale e i dolori al ginocchio hanno un reperto oggettivo nella

radiografia effettuata.” (cfr. doc. B).

Pronunciandosi sulla

valutazione del dott. __________, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica, ha affermato che “radiologicamente secondo il dott. med. __________

si trova una lieve riduzione dello spazio articolare con una certa irregolarità

della superficie articolare laterale. Questo tipo di referto è normale dopo la

frattura summenzionata. Alla visita medica di chiusura del 12.03.2014 il dott.

med. __________ descrive anche dolori laterali nella regione del ginocchio

sinistro, quindi la situazione è rimasta soggettivamente invariata. Concludendo

il dott. med. __________ ha descritto una esigibilità lavorativa molto

dettagliata, quindi la situazione non è peggiorata in modo significativo.” (cfr.

allegato al doc. XI).

Sempre in corso di causa, è

stata eseguita una risonanza magnetica al ginocchio sinistro che, a detta del dott.

__________, avrebbe confermato la presenza di una condropatia di grado II a

livello del comparto laterale, reperto ritenuto imputabile all’evento

traumatico del 2011 (cfr. doc. XV 1).

L’assicuratore convenuto ha

sottoposto tale valutazione al dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica

e traumatologia, il quale, con apprezzamento del 29 aprile 2016, ha ritenuto

che i rapporti 23 febbraio e 3 marzo 2016 del dott. __________, come pure gli

esiti della RMN al ginocchio sinistro, non fossero “… suscettibili di mettere

in dubbio le conclusioni del Servizio medico della CO 1. Lo stato oggettivo del

Considerandi

ginocchio sinistro, cinque anni dopo frattura del piatto tibiale laterale

curata tramite osteosintesi poi AMO, non corrisponde ad una menomazione

all’integrità rilevante. Un peggioramento di questo stato non è neanche

probabile. L’esigibilità definita dal medico __________ dopo visita medica

di chiusura appare del tutto compatibile con i postumi presentati dal signor RI

1.

in conseguenza dell’infortunio subito il 5 aprile 2011.” (cfr. allegato

al doc. XXIV – il corsivo è del redattore).

Pendente causa, questo

Tribunale ha richiamato dall’UAI la perizia pluridisciplinare (psichiatrica,

neurologica, reumatologica e cardiologica) allestita nel gennaio 2016 dal

Servizio __________ di __________ (cfr. allegato al doc. XXX).

Per quanto qui

d’interesse, i periti hanno ritenuto avere un’incidenza sulla capacità

lavorativa dell’assicurato la periartropatia omero-scapolare tendinopatica

della spalla destra con iniziale omartrosi, la periartropatia del ginocchio

sinistro su iniziale gonartrosi, nonché la cardiopatia ischemica (diagnosi

extra-infortunistica).

RI 1 è quindi stato

giudicato totalmente inabile nelle sue precedenti attività professionali

(manovale edile, aiuto copritetto, posatore di pavimenti e tuttofare in piccole

attività di muratore, pulizie, manutenzione di giardini). Per contro, sempre

secondo gli specialisti del __________, egli sarebbe ancora in grado di svolgere,

a tempo pieno e con rendimento completo, attività sostitutive adeguate (cfr.

allegato al doc. XXX, p. 33: “9.1 Capacità di lavoro in un’attività adeguata:

100% (rendimento pieno sull’arco di un’intera giornata lavorativa).” e p. 36:

“Possiamo confermare un grado di capacità lavorativa piena in attività

confacenti, come stabilito dal medico __________ CO 1 nel suo rapporto del

25.3.2014

”).

2.9

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato

si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio, a proposito

della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo

l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei

diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,

che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato

redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

E’ infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p. 35 consid. 4b).

2.10

Chiamato ora a pronunciarsi nella

concreta evenienza, questa Corte ritiene di poter fondare il proprio giudizio sulla

valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal dott. __________ in

occasione della visita di chiusura del 12 marzo 2014, la cui correttezza è stata

del resto confermata, segnatamente, dagli esperti del __________ di __________ al

termine di approfonditi accertamenti pluridisciplinari.

Il TCA non ignora che, secondo

il chirurgo ortopedico curante, la capacità lavorativa del ricorrente risulterebbe

limitata anche in attività alternative adeguate (cfr. doc. 214 e doc. B).

Tuttavia, in quanto decisamente minoritaria, la sua opinione non appare

suscettibile di sminuire il valore probatorio attribuito al rapporto del medico

__________ dell’CO 1.

In esito alle considerazioni

che precedono, occorre dunque ritenere accertato, perlomeno con il grado di

verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale, che l’insorgente

sarebbe in grado di esercitare un’attività lavorativa confacente al suo stato

di salute infortunistico nella misura del 100%.

2.11

Si tratta ora di

valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Per

quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1,

l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2014, qualora non fosse rimasto vittima

degli infortuni assicurati, un importo annuo di fr. 63'570.

Al riguardo, va rilevato

che, determinando il reddito da valido in base ai salari previsti dal CCL

costruzione in legno, anziché adeguando la paga oraria percepita nel 1987

all’evoluzione dei salari nominali, l’amministrazione ha ritenuto l’alternativa

più favorevole all’assicurato (cfr. doc. 206, p. 1).

Questo dato - peraltro non

contestato dall’insorgente - può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.

2.12

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati

nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima

sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione

del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e

salariale concreta dell'interessato, a

condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la

capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività

effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

2.13

Nella presente

fattispecie, l'assicuratore LAINF convenuto ha determinato il reddito

ancora esigibile dall'assicurato nonostante il danno alla salute infortunistico,

mediante il metodo delle DPL.

È pertanto risultato che

nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe stato in grado di

esercitare, e meglio l’operaio alla fabbricazione di trapani presso la __________

di __________, il regolatore di macchine presso la __________ di __________, il

raffilatore presso la __________ di __________, l’operaio orologiero presso la __________

di __________ e, infine, l’ausiliario postale presso la __________ di __________,

i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2014, un reddito annuo

pari a fr. 51’734 (cfr. doc. 206, p. 10).

D’altro

canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore

infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che

entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati

dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

In effetti, dalla tabella

di cui al doc. 206, p. 1 si evince che sono 122 i posti di lavoro che entrano

in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a

fr. 32'500 e a 67'600, e infine che quello medio è di fr. 48'439.

Il TCA constata che il

valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 51’734) è superiore

del 6.36% rispetto alla media dei salari medi (fr. 48'439).

In base alla

giurisprudenza, ciò non è però sufficiente per dubitare della rappresentatività

del reddito da invalido stabilito in base alle DPL. In effetti, in una sentenza

U 594/06 del 26 aprile 2007, l’Alta Corte è pervenuta a questa stessa

conclusione trattandosi di una differenza dell’8% circa (cfr., pure, la STCA

35.2005.90

del 22 maggio 2006 consid. 2.9., in cui questo Tribunale ha deciso

di fare propria la prassi dell’RA 1 secondo la quale sono di principio

tollerati scostamenti sino al 10%).

In conclusione - assodato

che i cinque posti di lavoro segnalati dall’istituto rispettano le limitazioni

funzionali derivanti dal danno alla salute complessivo (in proposito, si veda

l’apprezzamento 12 marzo 2014 del dott. __________ - cfr. doc. 186, p. 8) -, il

reddito da invalido è stato validamente determinato in base alle DPL.

Esso ammonta a fr. 51'734.

Decurtazioni sul reddito

da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di

conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di

fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).

2.14

Il grado d’invalidità

dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 51'734 al reddito che

egli avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 63'570,

risulta essere del 18.61%, arrotondato al 19% secondo la giurisprudenza

di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2 (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41).

Posto che RI 1 beneficia

già di una rendita del 20% a dipendenza dell’infortunio occorsogli nel 1985,

non sono dati i presupposti per imporre all’amministrazione di aumentare il

grado dell’invalidità per la via della revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti