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Decisione

35.2015.115

Nel 1993 incidente stradale con fratture a livello di L1 e L2. Nel 2014 annuncio di ricaduta per dolori regione dorso-lombare (secondo RMN:formazioni erniarie con protusione post. L4-L5). Negata resp.

18 aprile 2016Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

1.7. In corso di causa,

l’insorgente ha prodotto una certificazione del suo psichiatra curante e si è

riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. V + allegato).

L’CO 1 si è espresso in

proposito in data 16 dicembre 2015 (doc. VIII).

Considerandi

2.1

L’oggetto litigioso è

circoscritto alla questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a

negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi oggetto

dell’annuncio di ricaduta del gennaio 2014, oppure no.

2.2

Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

2.3

Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a

seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

2.4

Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125.

V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001.

nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986.

p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM)

1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse

de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,

di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a

giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;

DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato

di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75.

s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non

costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.

Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il

diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto

alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma

all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi

citati).

2.5

Occorre inoltre rilevare che

il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere

causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario

delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare

un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in

linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e

405.

consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.

4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia

carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare

le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata

(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha

inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano

secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5

b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,

Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS

2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6

In

virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere

l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze

tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277). Né

la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la

pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze

tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio

assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,

l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di

un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).

2.7

Nel caso

concreto, dalla decisione su opposizione impugnata si evince che la decisione

dell’CO 1 di non riconoscere la propria responsabilità in relazione ai disturbi

lombari oggetto dell’annuncio di ricaduta, è fondata sul parere espresso dai

suoi medici fiduciari (cfr. doc. 161, p. 5).

In effetti,

con apprezzamento del 29 agosto 2014, il dott. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica e traumatologia, ha sostenuto che i disturbi in questione

non sono, con verosimiglianza preponderante, in relazione causale naturale con

l’evento dell’agosto 1993.

In

particolare, egli ha rilevato che l’insorgente presenta degli esiti di

spondilodesi da D11 a L1, ciò che significa che i segmenti mobili D11/D12 e

D12/L1 sono stati fissati. In base alle immagini radiografiche, l’artrodesi risulta

consolidata, come pure la frattura, della quale non esistono più le immagini.

A suo

avviso, “una spondilodesi breve, ben consolidata, e fratture dei corpi

vertebrali ben guarite non causano sintomi dopo la guarigione. In particolare,

questo tipo di fusioni, che è stato necessario effettuare a causa delle

fratture vertebrali, danno complessivamente risultati migliori rispetto alle

spondilodesi causate da alterazioni degenerative o successivamente a interventi

per ernia del disco. In questa zona non sono riconoscibili nuove lesioni.”.

Il dott. __________

ha inoltre spiegato che, per motivi meccanici, “… i segmenti che si trovano

immediatamente al di sopra e al di sotto di un’artrodesi (in inglese “adjacent

segments”) subiscono maggiori sollecitazioni; (…). Dato che nel caso

concreto, come detto sopra, la spondilodesi è situata in una zona a ridotta

mobilità, la spondilodesi da D11 a L1 ha un’azione minore rispetto a quella che

avrebbe in un segmento di colonna vertebrale naturalmente mobile, come ad

esempio a metà del rachide cervicale o lombare. Per questo motivo, il

sovraccarico compensatorio dei segmenti vicini D10/11 e L1/2 è minimo.”

Il medico

fiduciario dell’CO 1 ha infine indicato quelle che, a suo avviso, potrebbero

essere le cause dei disturbi: da una parte, le sequele di una malattia di

Scheuermann di cui l’assicurato ha sofferto in gioventù (come lo dimostra la

presenza di noduli di Schmorl a livello dorsale e lombare), dall’altra, le

protusioni mediane dei dischi L4/5 e, in minor misura, L3/4, che costituiscono

delle “… classiche alterazioni degenerative della mezza età, …” e che “…,

nettamente distanti dalle alterazioni della spondilodesi, non possono essere

descritte come adjacent segments.” (doc. 142).

Nel mese di maggio 2015, RI

1.

ha consultato gli specialisti del Servizio di neurochirurgia dell’Ospedale __________

di __________. Dal relativo referto risulta che i sanitari hanno diagnosticato

uno stato dopo pregressa stabilizzazione D11-L1 su frattura traumatica del 1993

con successiva rimozione dei mezzi di sintesi posteriore e fusione anteriore

con innesto da cresta iliaca autologa. Essi hanno quindi sostenuto che “alla

luce di tutti gli esami pregressi e vista l’impossibilità alla risoluzione del

dolore e alla non presenza di concausa che spieghino tale sintomatologia,

nonché alla corretta fusione della pregressa frattura, bisogna supporre che la

sintomatologia del paziente sia attribuibile e correlabile al pregresso

intervento di stabilizzazione del 1993.” (doc. 148, p. 2).

Prima di procedere

all’emanazione della decisione formale, l’amministrazione ha ancora

interpellato il dott. __________, spec. FMH in chirurgia generale e della mano.

Egli ha precisato che “dallo studio della documentazione medico-radiologica,

non sono presenti cambiamenti della problematica dopo l’apprezzamento

ortopedico e traumatologico del 29.08.2014 e succitato da parte del dott. med. __________

di __________. La documentazione medica ulteriormente entrata dopo questo

apprezzamento non modifica la nostra precedente posizione, i disturbi accusati

dall’assicurato e per i quali si rende necessaria una riabilitazione

stazionaria sono gli stessi che hanno portato al rifiuto della ricaduta

(rifiuto di causalità) dell’08.09.2014. Questa situazione viene confermata.”

(doc. 153, p. 2).

2.8

Chiamata ora a

pronunciarsi, questa Corte ritiene che l’apprezzamento enunciato dal dott. __________

(e confermato dal dott. __________), chirurgo ortopedico che vanta una vasta

esperienza nel campo della medicina infortunistica e assicurativa, in base al

quale i dolori lombari annunciati

nel gennaio 2014 non sono imputabili all’evento infortunistico del 17 agosto 1993, possa validamente costituire da supporto probatorio al presente

giudizio, senza che si riveli necessario procedere a ulteriori atti istruttori.

Oltre agli argomenti

sviluppati dal medico di fiducia dell’CO 1, occorre considerare che, secondo la

giurisprudenza federale, una ricaduta viene assunta da un assicuratore

infortuni, allorché la sintomatologia ponte fra l’infortunio e i disturbi

accusati è evidente. Disturbi occasionali non sono sufficienti, come ad

esempio quando gli stessi non sono così rilevanti da richiedere un trattamento

(cfr. STFA U 344/03 del 9 dicembre 2004 consid. 3.2.2.; 3.3.).

Il TCA constata che agli

atti figura un rapporto, datato 16 ottobre 1998, del dott. __________, dal

quale si evince che l’assicurato lo aveva consultato nell’ottobre 1997 a

causa dell’insorgenza di dolori cervico-toracali. In quel contesto, il curante

aveva prescritto l’applicazione di Voltaren Gel® e l’esecuzione di un ciclo di

fisioterapia (cfr. doc. 113).

Da allora e sino alla

certificazione 25 novembre 2013 del dott. __________ (cfr. doc. 118) –

trascorsi circa sedici anni - non risulta che RI 1 sia stato costretto a

consultare un medico, rispettivamente a interrompere la propria attività

lavorativa in ragione di problemi al rachide dorso-lombare (si veda del resto

il referto 17 dicembre 2013 del dott. __________, il quale ha indicato che il

dolore lombare era apparso “da circa 1 anno” – cfr. doc. 127).

Secondo questo Tribunale,

non può quindi essere ammesso che vi sia stata una chiara sintomatologia a

ponte ai sensi della giurisprudenza appena citata. L’Alta Corte ha ad esempio

deciso in questo stesso senso in una sentenza U 458/00 del 24 ottobre 2001, in cui l’assicuratore LAINF non é stato giudicato responsabile della ricaduta fatta valere nel

1995.

da un assicurato che nel 1991, in occasione di incidente della

circolazione, aveva subito una contusione di un ginocchio, poiché, benché

durante i quattro anni intercorsi tra il sinistro e la nuova problematica, egli

avesse avuto dei disturbi, essi non potevano valere quali sintomi ponte per il

riconoscimento di una relazione di causalità naturale. Infatti tali disturbi

non avevano mai necessitato di cure, né condotto a un’inabilità lavorativa

(cfr. anche la STFA U 296/03 del 24 maggio 2004 consid. 2.1.1.).

Questa Corte non ignora

che, secondo i medici del Servizio di neurochirurgia dell’Ospedale __________

di __________, bisognerebbe “…supporre che la sintomatologia del paziente sia

attribuibile e correlabile al pregresso intervento di stabilizzazione del

1993.

”, e ciò in considerazione dell’impossibilità di risolvere il dolore,

dell’assenza di concause e della corretta fusione della pregressa frattura

(cfr. doc. 148). Tuttavia, nella misura in cui essi hanno formulato una

semplice ipotesi (“… bisogna supporre …” – il corsivo è del redattore), la loro

opinione non appare atta a sminuire il valore probatorio attribuito

all’apprezzamento del dott. __________.

Del resto, il medico

fiduciario appena citato ha ben spiegato i motivi per i quali, nel caso di

specie, i dolori non sono imputabili alla spondilodesi e, d’altra parte, ha

indicato quali possono invece essere le cause della sintomatologia denunciata

dal ricorrente (cfr. doc. 142). Al quest’ultimo riguardo, deve comunque essere

segnalato che, in una sentenza U 60/02 del 18 settembre 2002 consid. 2.1, l’Alta

Corte federale ha precisato che l’assicuratore infortuni non è tenuto a

dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica che spieghi i disturbi

ancora accusati dall’interessato. Decisivo è unicamente sapere se le cause

traumatiche abbiano perso il loro significato causale, ovvero se esse siano

estinte.

In esito a tutto quanto

precede, il TCA non ritiene quindi dimostrato, secondo il grado della

verosimiglianza preponderante caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew,

Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), un legame causale naturale tra i

problemi al rachide lombare annunciati all’CO 1 nel mese di gennaio 2014 e

l’infortunio occorso all’assicurato il 17 agosto 1993.

Questo Tribunale prende

atto che, a far tempo dall’11 settembre 2015, l’assicurato è in cura presso il

dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, in ragione di uno “…

stato depressivo di media gravità (ICD 10 F32.1) con una forte componente di

somatizzazione algica.” (cfr. doc. B).

D’altra parte, esso

constata che su questo aspetto l’amministrazione non si è ancora pronunciata con

una decisione.

Ora, visto che nella

procedura di ricorso in materia amministrativa sono di massima esaminabili e

giudicabili solo i rapporti giuridici sui quali la competente autorità

amministrativa si è precedentemente, e in maniera vincolante, determinata con

una decisione (cfr. DTF 131 V 164 consid. 2.1 p. 164 e seg.; 125 V 413 consid. 1a p. 414 con riferimenti;

cfr. pure la STF 8C_549/2007 del 30 maggio 2008 consid. 4), il TCA non è

legittimato a statuire sulla questione di sapere se la problematica psichica è

di pertinenza dell’assicuratore LAINF, oppure no.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti