35.2015.115
Nel 1993 incidente stradale con fratture a livello di L1 e L2. Nel 2014 annuncio di ricaduta per dolori regione dorso-lombare (secondo RMN:formazioni erniarie con protusione post. L4-L5). Negata resp.
18 aprile 2016Italiano17 min
Source ti.ch
omandata
Incarto
n.
35.2015.115
mm
Lugano
18 aprile 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Matteo Cassina (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 novembre 2015 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 9 ottobre 2015 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 17 agosto 1993, RI 1,
dipendente della ditta __________ di __________ quale apprendista e assicurato
contro gli infortuni presso l’CO 1, è rimasto vittima di un incidente della
circolazione stradale e ha riportato fratture da compressione/distrazione di L1
e L2 senza deficit neurologici.
Nel prosieguo, egli è
stato sottoposto a una stabilizzazione dorsale da D12 a L2 mediante fissatore
interno (17 agosto 1993), a una stabilizzazione ventrale da D11 a L2 (20 agosto
1993) e, infine, alla rimozione del materiale di osteosintesi (26 agosto 1994).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Con decisione formale del 20
gennaio 1995, l’amministrazione ha riconosciuto un’indennità per menomazione
all’integrità del 10% (cfr. doc. 62).
Mediante la decisione
formale del 10 giugno 1996, l’CO 1 ha invece negato il diritto alla rendita
d’invalidità (cfr. doc. 104).
1.3. In data 30 gennaio 2014, il
dott. __________ ha informato l’assicuratore che dall’ottobre 2013 RI 1
lamentava dolori alla regione dorso-lombare. Una RMN eseguita nel frattempo aveva
peraltro evidenziato delle formazioni erniarie con protusione posteriore
mediana L4 – L5 (cfr. allegato al doc. 119).
1.4. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale dell’8 luglio 2015, l’CO
1 ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi oggetto
dell’annuncio di ricaduta del mese di gennaio 2014 (cfr. doc. 154).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. 155), in data 9 ottobre
2015, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione
(cfr. doc. 161).
1.5. Con tempestivo ricorso del 6
novembre 2015, RI 1 ha chiesto che gli atti vengano retrocessi all’assicuratore
affinché emani una nuova decisione che tenga conto “dell’obbligo di erogazione
dell’indennità completa oltre il 2013 e sino al termine della riabilitazione;
dell’obbligo di assunzione dei costi della riabilitazione da stazionario presso
la Clinica di __________ e altri consigliati dai professionisti della salute.”,
argomentando in particolare che “… l’CO 1 ha sicuramente violato il diritto
laddove ha deciso di sospendere la menomazione all’integrità e successivamente
laddove ha rifiutato la ricaduta dell’infortunio, RI 1 a contare dal 1994 ha
sofferto di importanti dolori che lo hanno reso completamente inabile al
lavoro, anche per attività leggere; il quadro delle affezioni si è
ulteriormente aggravato durante gli anni di lavoro come meccanico, le cure con
corticosteroide e delle infiltrazioni, riconosciuta dai referti medici. È pertanto
evidente che rifiutare la ricaduta dell’infortunio professionale risulta in
tutto e per tutto arbitraria e non poggia su alcuna obiettiva premessa di
fatto. (…). La presenza di eventuali fattori degenerativi preesistenti non
giustifica le conseguenze estreme alle quali giunge la CO 1; non esiste infatti
alcuna prova del fatto che, in assenza di infortunio, RI 1 accuserebbe oggi il
medesimo quadro globale di incapacità. E nemmeno possiamo ulteriormente
tollerare che l’evento infortunistico venga continuamente ed ulteriormente
banalizzato.” (doc. I).
1.6. L’istituto assicuratore, in
risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
Fatti
1.7. In corso di causa,
l’insorgente ha prodotto una certificazione del suo psichiatra curante e si è
riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. V + allegato).
L’CO 1 si è espresso in
proposito in data 16 dicembre 2015 (doc. VIII).
Considerandi
2.1
L’oggetto litigioso è
circoscritto alla questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a
negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi oggetto
dell’annuncio di ricaduta del gennaio 2014, oppure no.
2.2
Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
2.3
Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a
seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
2.4
Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125.
V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001.
nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986.
p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM)
1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,
di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato
di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75.
s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto
alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma
all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi
citati).
2.5
Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e
405.
consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata
(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano
secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5
b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS
2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6
In
virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere
l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze
tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277). Né
la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la
pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze
tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio
assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,
l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di
un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).
2.7
Nel caso
concreto, dalla decisione su opposizione impugnata si evince che la decisione
dell’CO 1 di non riconoscere la propria responsabilità in relazione ai disturbi
lombari oggetto dell’annuncio di ricaduta, è fondata sul parere espresso dai
suoi medici fiduciari (cfr. doc. 161, p. 5).
In effetti,
con apprezzamento del 29 agosto 2014, il dott. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica e traumatologia, ha sostenuto che i disturbi in questione
non sono, con verosimiglianza preponderante, in relazione causale naturale con
l’evento dell’agosto 1993.
In
particolare, egli ha rilevato che l’insorgente presenta degli esiti di
spondilodesi da D11 a L1, ciò che significa che i segmenti mobili D11/D12 e
D12/L1 sono stati fissati. In base alle immagini radiografiche, l’artrodesi risulta
consolidata, come pure la frattura, della quale non esistono più le immagini.
A suo
avviso, “una spondilodesi breve, ben consolidata, e fratture dei corpi
vertebrali ben guarite non causano sintomi dopo la guarigione. In particolare,
questo tipo di fusioni, che è stato necessario effettuare a causa delle
fratture vertebrali, danno complessivamente risultati migliori rispetto alle
spondilodesi causate da alterazioni degenerative o successivamente a interventi
per ernia del disco. In questa zona non sono riconoscibili nuove lesioni.”.
Il dott. __________
ha inoltre spiegato che, per motivi meccanici, “… i segmenti che si trovano
immediatamente al di sopra e al di sotto di un’artrodesi (in inglese “adjacent
segments”) subiscono maggiori sollecitazioni; (…). Dato che nel caso
concreto, come detto sopra, la spondilodesi è situata in una zona a ridotta
mobilità, la spondilodesi da D11 a L1 ha un’azione minore rispetto a quella che
avrebbe in un segmento di colonna vertebrale naturalmente mobile, come ad
esempio a metà del rachide cervicale o lombare. Per questo motivo, il
sovraccarico compensatorio dei segmenti vicini D10/11 e L1/2 è minimo.”
Il medico
fiduciario dell’CO 1 ha infine indicato quelle che, a suo avviso, potrebbero
essere le cause dei disturbi: da una parte, le sequele di una malattia di
Scheuermann di cui l’assicurato ha sofferto in gioventù (come lo dimostra la
presenza di noduli di Schmorl a livello dorsale e lombare), dall’altra, le
protusioni mediane dei dischi L4/5 e, in minor misura, L3/4, che costituiscono
delle “… classiche alterazioni degenerative della mezza età, …” e che “…,
nettamente distanti dalle alterazioni della spondilodesi, non possono essere
descritte come adjacent segments.” (doc. 142).
Nel mese di maggio 2015, RI
1.
ha consultato gli specialisti del Servizio di neurochirurgia dell’Ospedale __________
di __________. Dal relativo referto risulta che i sanitari hanno diagnosticato
uno stato dopo pregressa stabilizzazione D11-L1 su frattura traumatica del 1993
con successiva rimozione dei mezzi di sintesi posteriore e fusione anteriore
con innesto da cresta iliaca autologa. Essi hanno quindi sostenuto che “alla
luce di tutti gli esami pregressi e vista l’impossibilità alla risoluzione del
dolore e alla non presenza di concausa che spieghino tale sintomatologia,
nonché alla corretta fusione della pregressa frattura, bisogna supporre che la
sintomatologia del paziente sia attribuibile e correlabile al pregresso
intervento di stabilizzazione del 1993.” (doc. 148, p. 2).
Prima di procedere
all’emanazione della decisione formale, l’amministrazione ha ancora
interpellato il dott. __________, spec. FMH in chirurgia generale e della mano.
Egli ha precisato che “dallo studio della documentazione medico-radiologica,
non sono presenti cambiamenti della problematica dopo l’apprezzamento
ortopedico e traumatologico del 29.08.2014 e succitato da parte del dott. med. __________
di __________. La documentazione medica ulteriormente entrata dopo questo
apprezzamento non modifica la nostra precedente posizione, i disturbi accusati
dall’assicurato e per i quali si rende necessaria una riabilitazione
stazionaria sono gli stessi che hanno portato al rifiuto della ricaduta
(rifiuto di causalità) dell’08.09.2014. Questa situazione viene confermata.”
(doc. 153, p. 2).
2.8
Chiamata ora a
pronunciarsi, questa Corte ritiene che l’apprezzamento enunciato dal dott. __________
(e confermato dal dott. __________), chirurgo ortopedico che vanta una vasta
esperienza nel campo della medicina infortunistica e assicurativa, in base al
quale i dolori lombari annunciati
nel gennaio 2014 non sono imputabili all’evento infortunistico del 17 agosto 1993, possa validamente costituire da supporto probatorio al presente
giudizio, senza che si riveli necessario procedere a ulteriori atti istruttori.
Oltre agli argomenti
sviluppati dal medico di fiducia dell’CO 1, occorre considerare che, secondo la
giurisprudenza federale, una ricaduta viene assunta da un assicuratore
infortuni, allorché la sintomatologia ponte fra l’infortunio e i disturbi
accusati è evidente. Disturbi occasionali non sono sufficienti, come ad
esempio quando gli stessi non sono così rilevanti da richiedere un trattamento
(cfr. STFA U 344/03 del 9 dicembre 2004 consid. 3.2.2.; 3.3.).
Il TCA constata che agli
atti figura un rapporto, datato 16 ottobre 1998, del dott. __________, dal
quale si evince che l’assicurato lo aveva consultato nell’ottobre 1997 a
causa dell’insorgenza di dolori cervico-toracali. In quel contesto, il curante
aveva prescritto l’applicazione di Voltaren Gel® e l’esecuzione di un ciclo di
fisioterapia (cfr. doc. 113).
Da allora e sino alla
certificazione 25 novembre 2013 del dott. __________ (cfr. doc. 118) –
trascorsi circa sedici anni - non risulta che RI 1 sia stato costretto a
consultare un medico, rispettivamente a interrompere la propria attività
lavorativa in ragione di problemi al rachide dorso-lombare (si veda del resto
il referto 17 dicembre 2013 del dott. __________, il quale ha indicato che il
dolore lombare era apparso “da circa 1 anno” – cfr. doc. 127).
Secondo questo Tribunale,
non può quindi essere ammesso che vi sia stata una chiara sintomatologia a
ponte ai sensi della giurisprudenza appena citata. L’Alta Corte ha ad esempio
deciso in questo stesso senso in una sentenza U 458/00 del 24 ottobre 2001, in cui l’assicuratore LAINF non é stato giudicato responsabile della ricaduta fatta valere nel
1995.
da un assicurato che nel 1991, in occasione di incidente della
circolazione, aveva subito una contusione di un ginocchio, poiché, benché
durante i quattro anni intercorsi tra il sinistro e la nuova problematica, egli
avesse avuto dei disturbi, essi non potevano valere quali sintomi ponte per il
riconoscimento di una relazione di causalità naturale. Infatti tali disturbi
non avevano mai necessitato di cure, né condotto a un’inabilità lavorativa
(cfr. anche la STFA U 296/03 del 24 maggio 2004 consid. 2.1.1.).
Questa Corte non ignora
che, secondo i medici del Servizio di neurochirurgia dell’Ospedale __________
di __________, bisognerebbe “…supporre che la sintomatologia del paziente sia
attribuibile e correlabile al pregresso intervento di stabilizzazione del
1993.
”, e ciò in considerazione dell’impossibilità di risolvere il dolore,
dell’assenza di concause e della corretta fusione della pregressa frattura
(cfr. doc. 148). Tuttavia, nella misura in cui essi hanno formulato una
semplice ipotesi (“… bisogna supporre …” – il corsivo è del redattore), la loro
opinione non appare atta a sminuire il valore probatorio attribuito
all’apprezzamento del dott. __________.
Del resto, il medico
fiduciario appena citato ha ben spiegato i motivi per i quali, nel caso di
specie, i dolori non sono imputabili alla spondilodesi e, d’altra parte, ha
indicato quali possono invece essere le cause della sintomatologia denunciata
dal ricorrente (cfr. doc. 142). Al quest’ultimo riguardo, deve comunque essere
segnalato che, in una sentenza U 60/02 del 18 settembre 2002 consid. 2.1, l’Alta
Corte federale ha precisato che l’assicuratore infortuni non è tenuto a
dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica che spieghi i disturbi
ancora accusati dall’interessato. Decisivo è unicamente sapere se le cause
traumatiche abbiano perso il loro significato causale, ovvero se esse siano
estinte.
In esito a tutto quanto
precede, il TCA non ritiene quindi dimostrato, secondo il grado della
verosimiglianza preponderante caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew,
Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), un legame causale naturale tra i
problemi al rachide lombare annunciati all’CO 1 nel mese di gennaio 2014 e
l’infortunio occorso all’assicurato il 17 agosto 1993.
Questo Tribunale prende
atto che, a far tempo dall’11 settembre 2015, l’assicurato è in cura presso il
dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, in ragione di uno “…
stato depressivo di media gravità (ICD 10 F32.1) con una forte componente di
somatizzazione algica.” (cfr. doc. B).
D’altra parte, esso
constata che su questo aspetto l’amministrazione non si è ancora pronunciata con
una decisione.
Ora, visto che nella
procedura di ricorso in materia amministrativa sono di massima esaminabili e
giudicabili solo i rapporti giuridici sui quali la competente autorità
amministrativa si è precedentemente, e in maniera vincolante, determinata con
una decisione (cfr. DTF 131 V 164 consid. 2.1 p. 164 e seg.; 125 V 413 consid. 1a p. 414 con riferimenti;
cfr. pure la STF 8C_549/2007 del 30 maggio 2008 consid. 4), il TCA non è
legittimato a statuire sulla questione di sapere se la problematica psichica è
di pertinenza dell’assicuratore LAINF, oppure no.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti