35.2015.116
Assicuratore ha a giusta ragione posto termine a prestazioni di corta durata,ritenendo lo stato di salute stabilizzato e negando,in assenza di un sufficiente sostrato organico oggettivabile,l'esistenz
18 aprile 2016Italiano40 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.116
cr
Lugano
18 aprile 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Matteo Cassina (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 ottobre 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 8 ottobre 2015 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 23 dicembre 2014 RI 1,
nata nel 1965, di professione assistente di cura presso il consorzio casa per
anziani “__________” - a quel momento, inabile al lavoro al 100% per gli esiti
di un infortunio accaduto il 28 giugno 2014 – mentre stava tornando a prendere
l’automobile dopo essere stata visitata dal medico fiduciario dell’assicuratore
LAINF, sarebbe stata aggredita, sulle scale di un autosilo a __________, da tre-quattro
ragazzi che volevano scipparla, facendola cadere a terra da un’altezza di 4
gradini (doc. 1).
Giunta in ambulanza al
Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ di __________,
Fatti
i medici le hanno diagnosticato delle policontusioni a livello del rachide
cervicale e lombare e all’anca destra, ponendo l’indicazione di una inabilità
lavorativa totale dal 23 dicembre 2014 fino al 28 dicembre 2014 compreso (doc.
9).
L’Istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Con decisione del 13 gennaio
2015, concernente il precedente sinistro subito dall’assicurata in data 28
giugno 2014, l’CO 1, ritenendo estinta la relazione causale tra i disturbi
presentati dall’interessata e l’infortunio, ha stabilito la chiusura del caso a
far tempo dal 1° gennaio 2015, con sospensione del versamento delle prestazioni
di corta durata (indennità giornaliere e spese di cura) (doc. 12).
Tale decisione è poi stata
confermata dall’amministrazione, su opposizione, in data 12 marzo 2015 (cfr.
doc. III punto 1.2.).
1.3. Con scritto del 16 febbraio
2015, l’CO 1 ha comunicato all’assicurata la sospensione del versamento delle
prestazioni di breve durata, ritenendo la situazione stabilizzata e
considerandola nuovamente abile al lavoro nella misura del 100% a partire dal 16 febbraio 2015 (doc. 38).
Con decisione formale del
20 aprile 2015, l’CO 1 ha ribadito la sospensione del versamento delle
prestazioni di breve durata a contare dal 16 febbraio 2015 (doc. 74).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’RA 1 per conto dell’assicurata (doc. 75) – con la quale la
rappresentante legale ha contestato la cessazione del versamento delle indennità
giornaliere e delle spese di cura a contare dal 16 febbraio 2015, chiedendone
la prosecuzione fino alla fine del mese di marzo 2015, alla luce del referto
con il quale il medico curante dell’interessata ha attestato un’inabilità
lavorativa del 100% fino al 31 marzo 2015 – in data 8 ottobre 2015
l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima decisione,
ribadendo la correttezza della valutazione eseguita dal proprio medico di
fiducia.
L’assicuratore LAINF ha
sottolineato l’assenza di patologie post-infortunistiche, come ritenuto dal proprio
medico di circondario, rilevando che, del resto, tali conclusioni non sono
state smentite dagli esami radiologici (TAC e RM) e dalle valutazioni
neurologiche effettuate dopo la visita dell’11 febbraio 2015, i quali sono risultati
nella norma.
Infine, essendo in
presenza di disturbi non oggettivabili, l’assicuratore infortuni ha pure proceduto
ad un esame particolare dell’adeguatezza del nesso causale, giungendo alla
conclusione che i relativi criteri non sono adempiuti nel caso di specie (doc. B).
1.4. Con tempestivo ricorso del 6
novembre 2015, l’assicurata, sempre patrocinata dall’RA 1, ha chiesto
l’annullamento della decisione impugnata e il versamento delle indennità
giornaliere anche dopo il 15 febbraio 2015 e fino al 31 marzo 2015.
Sostanzialmente, la
rappresentante legale della ricorrente ha contestato che, dal profilo medico,
lo stato di salute dell’interessata possa essere considerato stabilizzato a
partire dal 16 febbraio 2015, come ritenuto – a suo parere arbitrariamente -
dal dr. __________, risultando tale conclusione in contrasto con l’inabilità
lavorativa del 100% fino al 31 marzo 2015 attestata dal medico curante dr. __________.
La rappresentante legale
della ricorrente ha aggiunto, per inciso, che l’interruzione del versamento
delle prestazioni di corta durata decisa dall’amministrazione ha “posto in
serie difficoltà finanziarie la ricorrente e le di lei figlie, di cui una
ancora agli studi. Fino a fine marzo 2015 la ricorrente, inabile al lavoro, non
era collocabile e dunque non poteva beneficiare delle prestazioni
dell’assicurazione disoccupazione” (doc. I).
1.5. L’CO 1, in risposta, ha
chiesto che l’impugnata decisione venga respinta con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.6. Con scritto del 17 dicembre
2015, la rappresentante della ricorrente ha puntualizzato che l’assicurata non
ha contestato “tanto la mancata presa a carico della cura medica (cfr. risposta
30.11.2015 a pag. 5 punto 3) quanto piuttosto l’inopportuna chiusura del caso e
l’interruzione del versamento delle indennità giornaliere a fronte di uno stato
di salute non ancora completamente stabilizzato in presenza di disturbi/dolori
accertati anche dallo stesso dr. __________ (recte dr. __________) nella sua
valutazione dell’11.02.2015” (doc. VIII).
Queste considerazioni
della rappresentante della ricorrente sono state trasmesse all’amministrazione
(doc. IX), per conoscenza.
in diritto
2.1. Oggetto della lite é la
questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a dichiarare estinto il proprio
obbligo a prestazioni di corta durata a contare dal 16 febbraio 2015, oppure
no.
2.2. Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a
seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle
cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano
a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si
può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna
1992, p. 41ss.).
Se, al momento
dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella
misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione
all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.3. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,
DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32;
G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,
Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato
di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto
causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle
prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma
all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi
citati).
2.4. Il diritto alle prestazioni assicurative
presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra
l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica,
il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal momento in cui é
accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per
contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza
del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati
successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in
tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri
(per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e
gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve
considerare il modo in cui l’infortunio é stato vissuto dall’interessato ma
piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In
presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione
un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata
eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici
persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è
necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di
un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di
causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si
situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da
considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare
affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF
115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.
4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.5. In presenza di un infortunio
del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un trauma equivalente
oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit funzionale
organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati senza
differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò contrariamente
a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a seguito di un
infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti organici (cfr.
DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27, consid. 2ss.).
2.6. Nella DTF 134 V 109, già
citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più punti di
vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della causalità in
caso di disturbi organici non oggettivabili e, specificatamente, quella
elaborata in materia di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi
equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.
In quel giudizio, l’Alta
Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a un esame
particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno comportato tali
lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che non vi è
ragione di modificare i principi relativi alla classificazione degli infortuni
a seconda del loro grado di gravità e all’eventuale presa in considerazione di
ulteriori criteri nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità
dell’infortunio (consid. 10.1). La Corte federale ha invece accresciuto le
esigenze relativamente alla prova dell’esistenza di una lesione in relazione di
causalità naturale con l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i
criteri di rilievo per l’adeguatezza (consid. 10).
Per quanto riguarda il
nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente ricordato che,
accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di salute subentra
già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei problemi
nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi perdurano più a
lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è indicato disporre
rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza dei disturbi -, una
perizia pluri-/interdiscipli-nare (di tipo neurologico/ortopedico, psichiatrico
e, eventualmente, neuropsicologico; in caso di questioni specifiche e per
escludere diagnosi differenziali sono pure indicati accertamenti
otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici specialisti che
godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni. Relativamente
alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo,
principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo
luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari. Il
relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:
- le circostanze concomitanti particolarmente
drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica delle
lesioni lamentate;
- la specifica cura medica protratta e gravosa;
- i notevoli disturbi;
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli
esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le
complicazioni rilevanti intervenute;
- la rilevante incapacità lavorativa malgrado la
dimostrazione degli sforzi compiuti.
Nonostante ciò che precede, la giurisprudenza citata
al considerando 2.4. (DTF
115 V 133 e 403) si applica anche in caso di traumi d’accelerazione al rachide
cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali, se i
disturbi psichici insorti dopo l’infortunio appaiono chiaramente come un danno
alla salute distinto e indipendente dal quadro clinico tipico consecutivo a un
trauma d’accelerazione al rachide cervicale, a un trauma equivalente oppure a
un trauma cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421 p. 79 consid. 2b).
2.7. La più recente giurisprudenza
federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente
a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati
dalla persona assicurata é sì stata attestata da medici specialisti, ma non
oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente
riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici
oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità
naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss.
consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale
viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare
dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il
necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori
indagini sulla questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi
lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).
Ad esempio,
questo principio é stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009
del 26 gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da
un assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa
l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due
neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata
oggettivazione di un danno alla salute organico, il TF ha esaminato il caso dal
profilo della causalità adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di
quella relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato
una semplice contusione cranica), per giungere alla conclusione che
l’adeguatezza non era data.
In una
sentenza 8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in
questo stesso modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati
dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli
specialisti a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano potuto
essere oggettivati né neurologicamente né mediante esami strumentali per
immagini.
Infine, nella DTF 138 V
248, il Tribunale federale, modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito
che in presenza di acufeni non attribuibili a un’affezione organica
oggettivabile, il nesso di causalità adeguata con l’infortunio non può essere
ammessa senza aver fatto l’oggetto di un esame particolare, al pari di quanto
avviene per altri quadri clinici senza prova di deficit organico.
2.8. In concreto,
con la decisione su opposizione impugnata l’assicuratore resistente sostiene
che l’assicurata non presenta danni di origine infortunistica e che la
sintomatologia denunciata dalla ricorrente (disturbi al rachide cervicale nella
zona occipitale, nausee e vertigini con annebbiamento della vista, cfr. doc. E)
non correlerebbero con un danno alla salute oggettivabile.
Di conseguenza, a
quest’ultimo proposito, l’CO 1 ha proceduto a un esame particolare dell’adeguatezza
del nesso causale, giungendo alla conclusione che essa non è data (cfr. doc. B).
Da parte sua, la
ricorrente fa valere, fondandosi sulle certificazioni agli atti dei suoi
curanti, che i disturbi di cui soffre sarebbero la conseguenza naturale
dell’evento traumatico del dicembre 2014 (cfr. doc. I).
2.9. Chiamato a pronunciarsi nel
caso di specie, il TCA constata che, a margine della visita __________ dell’11
febbraio 2015, il dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, aveva osservato
che “oggettivamente non si nota una limitazione nella mobilità delle estremità
superiori né inferiori e nemmeno alla colonna cervicale o lombare. Nessuna
miogelosi. Oggettivamente dolorabilità nella regione del trocantere major a
destra. Al carico sulla gamba ed in flessione dell’altra a 90°, agli adduttori
non lamenta di avere una dolorabilità. A causa del grasso la palpazione diretta
era difficile da verificare”, concludendo che “all’esame clinico e radiologico
non sono presenti danni di origine infortunistica, che non sono oggettivabili.
L’assicurata all’entrata nel mio studio presentava una leggera zoppia con la
gamba destra. Dopo essere uscita dalla sede della CO 1 e facendo alcuni passi
ha camminato in modo fluido” (doc. 39, p. 3).
Questo Tribunale non ha
motivo per distanziarsi dalla valutazione del dr. __________, basata sull’esame
clinico da lui effettuato e corroborata dagli esiti, nella norma, degli esami
strumentali a sua disposizione, effettuati nell’immediatezza del sinistro (cfr.
doc. 87, comprendente sia il referto radiologico del 30 dicembre 2014 -
concernente l’esame del 23 dicembre 2014 “TAC colonna cervicale nativa”, privo
di segni di chiare lesioni ossee traumatiche e di tumefazioni nel contesto
delle parti molli, che mostra solo minime note degenerative - sia il referto
radiologico del 30 dicembre 2014 - concernente l’esame del 23 dicembre 2014 di
“Rx colonna cervicale AP laterale e DENS; Rx colonna dorsale AP e lat.; Rx
colonna lombare AP e lat.; RX bacino Symbios; Rx osso sacro – coccige AP e
laterale” eseguito all’Ospedale regionale di __________,
dal quale non sono risultate lesioni ossee traumatiche alla colonna, né
alterazioni o fratture al bacino e al sacro).
Del resto, va rilevato che
le conclusioni del dr. __________ circa l’assenza di patologie oggettivabili in
grado di spiegare i disturbi fatti valere dall’interessata hanno trovato, come
vedremo qui di seguito, puntuale conferma anche negli esami strumentali e nelle
visite specialistiche effettuate dall’assicurata successivamente alla visita
fiduciaria appena descritta.
Nonostante quanto
attestato, con referto del 16 febbraio 2015 (cfr. doc. 41) e del 30 aprile 2015
(doc. 75), dal dr. __________, spec. FMH in medicina generale – il quale ha
certificato la sussistenza di dolore e limitazione funzionale all’anca destra,
così come pure di dolori cervicali e cefalee, tali da rendere l’assicurata inabile
al lavoro al 100% fino al 31 marzo 2015 (cfr. doc. 75) - negli esami radiologici
e strumentali e negli approfondimenti neurologici ai quali si è sottoposta RI 1
dopo la visita fiduciaria dell’11 febbraio 2015 non è stata oggettivata alcuna
patologia, né a livello dell’anca, né a livello cervicale.
Quanto ai problemi
all’anca destra, va rilevato che, come comunicato dalla stessa rappresentante
Considerandi
legale dell’interessata all’amministrazione tramite messaggio di posta
elettronica del 23 marzo 2015, “la risonanza all’anca è stata annullata perché
dopo 12 sedute di fisioterapia (pagate dalla signora RI 1) andava meglio” (cfr.
doc. 65).
Per quanto riguarda
l’ulteriore sintomatologia lamentata dall’interessata a livello cervicale e
alle cefalee e alle nausee, per le quali il dr. __________ ha negato
l’esistenza di un corrispondente sostrato organico oggettivabile, il TCA rileva
che l’assicurata si è sottoposta a una serie di esami e valutazioni, tutte risultate
nella norma.
In data 15 febbraio 2015,
dopo che i medici dell’Ospedale __________ di __________ hanno escluso
l’esistenza di cause cardiache alla base dei disturbi di RI 1 (cfr. doc. 43),
l’hanno sottoposta ad una TAC cerebrale nativa, il cui esito è stato “non
reperti TC di significato patologico” (doc. 49).
Un risultato identico è
scaturito dall’esame “RM cerebrale nativa” eseguito in data 31 marzo 2015, su richiesta
del curante, dr. __________, il quale riporta le seguenti conclusioni: “il
quadro RM encefalico è sovrapponibile rispetto al 16 ottobre 2013, in assenza
di reperti RM specifici per esiti post-traumatici recenti” (doc. 67).
L’assicurata, sempre su
richiesta del dr. __________, è stata pure sottoposta, in data 1° aprile 2015,
ad una valutazione neurologica da parte del __________ della __________.
Dal referto del 2 aprile
2015, redatto dal PD dr. __________, Vice Primario e dalla dr.ssa __________,
Assistente del Servizio di Neurologia, emerge che “la risonanza magnetica e
l’esame neurologico sono risultati nella norma”, aggiungendo che “si conferma
un disturbo cefalalgico di tipo post-traumatico attualmente in regressione e
per il quale decidiamo di non introdurre ulteriore terapia farmacologica data
la frequenza degli episodi e la buona risposta al paracetamolo. Non prevediamo
ulteriori accertamenti” (doc. 70).
Presa visione di questi
ulteriori approfondimenti ai quali è stata sottoposta l’assicurata, il dr. __________,
ribadita l’assenza di un danno di natura infortunistica, ha confermato la
completa abilità lavorativa dell’interessata dal 16 febbraio 2015 (doc. 72).
Con apprezzamento medico
del 10 settembre 2015, il dr. __________, nuovamente interpellato
dall’amministrazione, ha confermato la correttezza della propria precedente
valutazione di una piena capacità lavorativa dell’assicurata, basata
oggettivamente sull’insieme della documentazione disponibile e non smentita da
nessun accertamento, né neurologico, né di diagnostica per immagini, ai quali
si è sottoposta l’interessata, senza che sia stata oggettivata l’esistenza di
patologie che possano essere messe in relazione con l’infortunio (doc. 93 e
95).
Alla luce di quanto appena
riassunto, questo Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno con il grado di
verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la sintomatologia fatta
valere da RI 1 non correla con un danno infortunistico oggettivabile,
come correttamente ritenuto dal dr. __________ in occasione della visita medica
dell’11 febbraio 2015 e confermato con apprezzamento medico del 10 settembre
2015.
In tale
contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche
oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere
confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o
di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente
(STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure
DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).
In questo
senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF
ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla
digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide
cervicale, non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato
organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010
consid. 3.2).
L’Alta Corte ha, altresì,
statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la prova della presenza di
un danno organico di natura infortunistica, sebbene esse possano essere
classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-II)
della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF
8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2; in materia di cefalee, si veda
pure la DTF 140 V 290).
In una sentenza U 273/06
del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TFA ha confermato che, per costante giurisprudenza,
la neuropsicologia non è di per sé atta a dimostrare l’esistenza di disfunzioni
cerebrali organiche derivanti da un infortunio.
Infine, il fatto che il __________
della __________ abbia confermato che l’interessata presenta delle “cefalee
post-traumatiche”, come messo in rilievo dal dr. __________ (cfr. Doc. D) e
ripetuto in sede ricorsuale (doc. I), non basta per dimostrare l’esistenza di un
nesso causale tra i disturbi presentati dall’assicurata e l’infortunio.
L’Alta Corte ha, infatti,
più volte rilevato che il termine “post-traumatico” utilizzato in ambito medico
sta ad indicare il fatto che i disturbi sono apparsi dopo l’incidente e non
sono più interamente spariti da allora, malgrado i trattamenti intrapresi (cfr.
STF 8C_400/2014 del 21 luglio 2014 consid. 3.2;8C_524/2014 del 20 agosto 2014,
consid. 4.3.3.;8C_423/2014 del 31 marzo 2015 consid. 4.3.). Da tale
ragionamento non si può, tuttavia, desumere il carattere post-traumatico di una
patologia, dato che ciò equivarrebbe a fondarsi sul principio post hoc ergo
propter hoc, il quale non permette di stabilire l’esistenza di un nesso di
causalità naturale (cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 ss)
A
tale propostito, il TCA rileva che, secondo una costante giurisprudenza, la
regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di
questo) non ha valenza scientifica. Il Tribunale federale ha, infatti,
stabilito, al riguardo, che per il solo fatto d’essere insorto dopo
l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua
conseguenza (cfr. SVR 2010 UV Nr. 10 p. 40 consid. 3.2; DTF 119
V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung
nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo
1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
1995, p. 41).
2.10
In
assenza di un sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella
presente fattispecie (si veda il consid. 2.9.), occorre effettuare un esame
specifico dell’adeguatezza.
Secondo la
giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però
avvenire, al più presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in
virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, é tenuto a chiudere un caso (con interruzione
delle prestazioni di corta durata e con esame del diritto a una rendita di
invalidità e a un’IMI). Tale momento é dato quando dalla continuazione della
cura medica non vi é più da attendersi dei notevoli miglioramenti e quando
eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono
conclusi (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti).
Nel
caso concreto, non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI,
motivo per cui è determinante il momento in cui si è stabilizzato lo stato di
salute dell’insorgente.
Al riguardo, dalla
documentazione agli atti si evince che, all’epoca in cui l’assicuratore ha
posto termine alle proprie prestazioni, l’assicurata stava soltanto ultimando il
ciclo di nove sedute di fisioterapia prescritte dal dr. __________ in data 26
gennaio 2015 (doc. 57). In seguito, non sono state prescritte ulteriori cure.
Pertanto, dal
fatto che l’assicurata stesse ancora svolgendo della fisioterapia non si può concludere
che lo stato di salute non fosse ancora stabilizzato, essendo le ultime sedute
di fisioterapia difficilmente suscettibili di migliorare in
maniera notevole il suo stato di salute.
Assodato dunque che all’amministrazione non può essere rimproverato di
aver prematuramente chiuso la pratica, si pone la
questione di sapere se l’esame dell’adeguatezza deve avvenire in base alla prassi
sviluppata nella DTF 117 V 359 ss. relativamente ai “colpi di frusta” e
precisata nella DTF 134 V 109 oppure secondo i criteri applicabili in caso di
evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133ss.).
Nella decisione su
opposizione impugnata, l’assicuratore LAINF, applicando i criteri di cui alla
DTF 115 V 133 in materia di evoluzione psichica abnorme conseguente a
infortunio, dopo avere indicato che l’infortunio “da un lato prettamente
oggettivo può tutt’al più essere classato nella categoria intermedia
propriamente detta. Questo significa che la causalità adeguata può essere
ammessa se sono normalmente adempiuti almeno tre criteri o se uno è dato in
maniera particolarmente intensa”, ha concluso che non fosse data l’adeguatezza,
ritenuto che “se, partendo da un tentativo di furto, una certa spettacolarità
non può essere negata, l’infortunio nel suo insieme non può essere definito
particolarmente spettacolare. Gli altri criteri manifestamente non sono dati.
L’infortunio non è stato accompagnato da nessuna circostanza particolarmente
drammatica essendo l’assicurata prontamente stata soccorsa da dei passanti e
trasportata all’Ospedale più vicino a mezzo di ambulanza. L’assicurata non ha
lamentato delle lesioni gravi avendo essa a mente dei certificati agli atti
riportato unicamente delle contusioni. Dal lato oggettivo il decorso non è
stato sfavorevole né accompagnato da complicazioni rilevanti. Sintomatico è il
fatto che la sintomatologia avente necessitato di indagini specialistiche è
stata evocata solo dopo la visita del medico di circondario. La cura medica e
l’incapacità lavorativa riconosciuta a seguito delle lesioni fisiche è stata di
breve durata fermo restando che le cure si sono limitate a delle sedute di
fisioterapia. Nessuna cura errata. L’assicurata non presenta dei disturbi
importanti su base organica” (doc. B pag. 9).
L’assicurata, da parte
sua, non si è pronunciata al riguardo in sede ricorsuale (cfr. doc. I).
Chiamato a pronunciarsi, questo
Tribunale osserva che nell’apprezzamento medico del 10 settembre 2015, il dr. __________
ha ritenuto che, sulla base di tutta la documentazione agli atti, sia altamente
improbabile che un trauma banale quale quello subito dall’interessata, senza
che sia stato documentato un interessamento cervicale o cerebrale e senza segni
di lesioni esterne (non riscontrate né dal team dell’ambulanza, né dai medici
del Pronto soccorso di __________; inoltre, nei referti evolutivi fino al 2
febbraio 2015 il dr. __________ non ha attestato la presenza di episodi
sincopali, nausea e vomito), possa causare dopo quasi due mesi i sintomi
descritti dall’assicurata al momento della caduta (doc. 93 e 95).
D’altra parte, il TCA
rileva che dalla documentazione agli atti emerge che un certo coinvolgimento, perlomeno
del tratto cervicale, vi sia stato: dalla cartella clinica del 23 dicembre 2014
dell’ambulanza risulta, infatti, che “problema principale: 3 trauma
cranio-cerebrale; presunta diagnosi 1: contusione rachide cervicale; presunta
diagnosi 2: contusione anca destra” (doc. 85 pag. 1-2); in data 14 giugno 2015
il Direttore sanitario della Croce Verde di __________ ha precisato, su
richiesta dell’CO 1, che il trasporto del 23 dicembre 2014 era stato motivato
dalle diagnosi di “1. Trauma della colonna vertebrale cervicale; 2. Contusione
anca” (doc. 85 pag. 3); dal referto del 23 dicembre 2014 del Pronto soccorso
dell’Ospedale __________ di __________, inoltre, risulta, quale diagnosi
conclusiva, quella di “policontusioni (rachide cervicale, lombare e anca
destra) (doc. 87); inoltre, nella valutazione ambulatoriale del 1° aprile 2015
del Servizio di Neurologia dell’Ospedale __________ di __________ risulta la
diagnosi principale di “cefalea post-traumatica: trauma cranico occipitale
commotivo il 23.12.2014; RMN cerebrale del 31.03.2015: nella norma; pregresso
trauma cranico nel 2009” (doc. 70).
Tali
elementi sembrerebbero quindi indicare che l’assicurata abbia accusato dei
disturbi a livello del rachide cervicale, ciò che giustificherebbe
un’applicazione della prassi in materia di trauma da “colpo di frusta”, in
presenza di disturbi apparsi, secondo la giurisprudenza federale, entro le
prime 72 ore (cfr. STF U 215/05 del 30 gennaio 2007 consid. 5, massimata in
RtiD II-2007 N. 35 p. 151).
È
comunque utile ricordare che, secondo la giurisprudenza federale, la prassi
elaborata in materia di traumi d'accelerazione al rachide cervicale torna
applicabile, tra le altre cose, quando si è in presenza di un trauma che si
situa perlomeno fra la commotio cerebri e la contusio cerebri
(cfr. STF 8C_476/2007 del 4 agosto 2008 consid. 4.1.3.;8C_267/2009 del 26
gennaio 2010 consid. 5.2). Un lieve trauma cerebrale non è invece sufficiente:
in tal caso, andrebbero applicati, di principio, i criteri sviluppati in
materia di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio.
Tutto
ben considerato, questa Corte ritiene che la questione a sapere quale
prassi debba essere applicata nel caso di specie nell’esame dell’adeguatezza
del nesso causale possa rimanere irrisolta (cfr. al riguardo STF 8C_252/2007
del 16 maggio 2008), nella misura in cui, come verrà esposto qui di seguito,
anche applicando la prassi elaborata in materia di traumi del tipo “colpo di
frusta”, più favorevole alla ricorrente, l’esito non potrebbe essere quello da
lei auspicato.
2.11
Nel
valutare l'adeguatezza del legame causale ai sensi della prassi sviluppata
nella DTF 117 V 359 e precisata nella DTF 134 V 109 relativamente ai “colpi di
frusta”, occorre innanzitutto procedere alla classificazione dell’infortunio
occorso all’assicurata il 23 dicembre 2014.
La dinamica dell’evento è
stata puntualmente descritta dalla ricorrente in occasione della sua audizione
del 3 febbraio 2015 presso l’assicuratore LAINF:
"
(…)
Il 23.12.2014 mi ero recata a __________ per essere
sottoposta ad una visita da parte del medico di __________ della CO 1.
Non so per quale motivo il mio navigatore al posto di
portarmi in __________ mi aveva portata presso l’autosilo __________.
Posteggiata la vettura mi ero recata presso la CO 1.
Terminata la visita, verso le 12.00, ero ritornata
all’autosilo per riprendere la vettura e rincasare.
Mentre stavo scendendo le scale per entrare
nell’autosilo, come risulta dalla documentazione fotografica annessa al
presente rapporto, fatti pochi scalini mi avevano raggiunto alcuni ragazzi,
forse due o tre, e quando erano arrivati poco oltre la mia persona, uno di loro
si era girato di colpo e mi aveva afferrato la borsa che tenevo sulla spalla.
Non li avevo sentiti parlare, ma se mi ricordo bene urlavano solamente “dai,
dai”.
Poiché avevo le mani nelle tasche della giacca, non
era riuscito nell’intento di strapparmi la borsa.
Istintivamente, per non cadere in avanti, avevo dato
un colpo di reni all’indietro.
Purtroppo mi erano partiti di colpo i piedi in avanti,
motivo per il quale ero caduta pesantemente all’indietro battendo la regione
dell’anca destra su uno scalino.
Il ragazzo aveva nuovamente cercato di scipparmi la
borsa, tirandomi con forza.
Era riuscito a sollevarmi quasi completamente, poi per
un motivo a me sconosciuto, ma forse perché stava arrivando qualcuno, mi aveva
lasciata di nuovo.
Non essendo completamente in piedi, il fatto di avermi
lasciata di colpo mi aveva fatto cadere nuovamente all’indietro.
In questa seconda caduta avevo picchiato l’osso
occipitale sul bordo di uno scalino.
Avevo pure picchiato, sempre sul bordo di uno scalino,
la regione sacrale.
I miei aggressori, se mi ricordo bene, non sono più
entrati nell’autosilo, ma avevano risalito di corsa le scale ed erano partiti.
I fatti si sono svolti in modo veramente molto rapido
che non ho fatto in tempo a vedere bene in faccia i ragazzi, motivo per il
quale mi risulta impossibile poterli riconoscere.
Inoltre a seguito della botta che avevo ricevuto alla
testa per un attimo ho visto tutto nero (…).” (Doc. 28, pag. 1-2).
Il TCA rileva, a proposito
della sopradescritta dinamica, che come correttamente indicato
dall’amministrazione nella decisione qui impugnata, dal rapporto di intervento
dell’ambulanza del 23 dicembre 2014 non risulta traccia del tentato scippo, ma
solo che l’assicurata “stava scendendo le scale quando un gruppo di ragazzini,
passandole accanto di corsa, le fanno perdere l’equilibrio, cade da circa 4
scalini, picchiando la schiena in zona nucale e l’anca destra” (doc. 85 pag.1).
Il tentativo di scippo
neppure è stato menzionato nel referto del 23 dicembre 2014 redatto dal Pronto
soccorso dell’Ospedale __________ di __________ (doc. 87).
Infine, l’assicurata non
ha sporto alcuna denuncia, come da lei stesso indicato (cfr. doc. 28) e come
confermato dal Ministero Pubblico (doc. 88).
Questo Tribunale,
nonostante quanto appena indicato, ritiene di potere condividere la disamina
operata dall’assicuratore infortuni convenuto, partendo dall’ipotesi che
l’assicurata sia stata vittima di un tentativo di scippo.
In tale evenienza, tenendo
conto della dinamica oggettiva dell’evento così come descritto dall’assicurata
al momento della sua audizione presso l’amministrazione e precisato che, in
questo contesto, non devono essere prese in considerazione le conseguenze
dell’infortunio, nè le circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26),
secondo questo Tribunale, il sinistro accaduto alla ricorrente può essere
classificato, tutt’al più, tra gli infortuni di media gravità in senso
stretto.
Tale classificazione
appare conforme alla giurisprudenza federale e cantonale.
L’Alta Corte ha inserito
nella categoria intermedia propriamente detta il caso in cui un’assicurata è
stata aggredita in strada da uno sconosciuto il quale, dopo averla spinta a
terra, ha tentato di strangolarla con l’intento di ucciderla (cfr. RAMI 1996 U
256.
p. 215ss.); il caso in cui un agente, incaricato di garantire la sicurezza
presso un dancing, nel corso di una rissa, è segnatamente stato colpito alla
nuca con una sedia (cfr. STFA U 339/99 del 17 aprile 2000); il caso in cui
un’assicurata, dopo essersi recata in banca per prelevare del denaro, é stata
aggredita in strada da uno sconosciuto con il passamontagna, il quale l’ha
spinta a terra con una certa forza e, nel tentativo di scipparla della borsetta,
l’ha trascinata “pancia a terra” per alcuni metri (cfr. STF U 138/04 del 16
febbraio 2005 consid. 3.3); il caso in cui una donna é stata inaspettatamente
attaccata e maltrattata durante il sonno dal suo ex compagno, il quale,
trascorsi alcuni minuti, dopo aver ricevuto uno schiaffo dall’assicurata, era
tornato a ragionare, allontanandosi da lei (cfr. STF 8C_1062/2009 del 31 agosto
2010.
consid. 4.2.1); il caso in cui un assicurato é stato aggredito da due
uomini con pugni e mazza da baseball, procurandogli una frattura mandibolare
(cfr. STF 8C_681/2010 del 3 novembre 2010 consid. 6.2), oppure ancora il caso
in cui un uomo, sulla via di casa, é stato inseguito da tre ragazzi attorno ai
vent’anni, incrociati poco prima su un passaggio pedonale, i quali l’hanno
spintonato e atterrato, facendogli perdere conoscenza. Gli aggressori l’hanno
poi colpito con dei calci, causandogli una commozione cerebrale, contusioni
alla regione del gomito, del polso e della spalla sinistra, nonché una
contusione al ginocchio destro con dermoabrasione (cfr. STF 8C_893/2012 del 14
marzo 2013, più volte menzionata).
Analoga classificazione è
stata decisa da questo Tribunale nella sentenza 35.1999.65 del 27 giugno 2000, cresciuta
incontestata in giudicato, concernente il caso di un’assicurata la quale, mentre
transitava all'interno di un sottopassaggio, era stata assalita da tergo da uno
sconosciuto, che le aveva scippato la borsetta. Durante l'aggressione,
l'interessata aveva avuto modo di scorgere che l'individuo teneva in mano un oggetto
tagliente, oggetto che le era stato appoggiato al collo. In tale frangente l’assicurata
aveva riportato, tutto sommato, delle conseguenze somatiche assai modeste
consistenti in graffi superficiali all'emicollo destro e al dorso della mano
sinistra, che non avevano comportato inabilità lavorativa alcuna.
Il TCA ha deciso allo
stesso modo in un’altra sentenza 35.2000.73 del 22 gennaio 2001, cresciuta
incontestata in giudicato, riguardante il caso di un assicurato che mentre
stava rincasando in compagnia del figlio, era stato repentinamente aggredito
sui primi gradini di casa da due uomini, i quali avevano fatto uso dapprima di
uno spray irritante e, in seguito, l’avevano percosso utilizzando a tale scopo
almeno un manganello. A seguito dell’aggressione, l’assicurato aveva riportato una
frattura non dislocata del terzo prossimale del II° metacarpo a sinistra ed una
ferita lacerocontusa alla fronte.
Infine, il TCA, nella STCA
35.2012.93
dell’11 luglio 2013, cresciuta incontestata in giudicato, ha classificato
tra gli infortuni di grado medio propriamente detti quanto occorso ad un
assicurato, responsabile di un negozio preso di mira a scopo di rapina, il
quale, avendo scorto per tempo i rapinatori, non aveva subito passivamente la
rapina, ma, al contrario, grazie alla sua pronta e vigorosa reazione (come pure
al concorso di alcuni passanti intervenuti per bloccare la fuga), aveva
costretto i malintenzionati, dapprima, a desistere anzitempo dai loro propositi
delittuosi e a fuggire per le vie del centro cittadino e, successivamente,
persino ad abbandonare la refurtiva. A causa del sinistro appena
descritto, l’assicurato aveva lamentato un trauma cranico e due ferite
lacero-contuse, ben presto guarite senza lasciare reliquati.
In
tale eventualità, il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con
l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati
al consid. 2.6.. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario
che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure
l’intervento di più criteri (cfr. consid. 2.6.).
Nella DTF 134 V 109
consid. 10.3, il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte
della categoria di grado medio vera e propria - devono essere adempiuti almeno tre
dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del
nesso causale adeguato.
Al riguardo, va osservato
che nell'apprezzamento dell'adeguatezza della causalità in materia di infortuni
del tipo "colpo di frusta" non deve essere operata alcuna distinzione
fra la componente organica e quella psichica (cfr. consid. 2.5.).
L’evento
del 23 dicembre 2014 non si è svolto secondo circostanze concomitanti
particolarmente drammatiche o spettacolari.
Come
correttamente indicato dall’amministrazione nella decisione su opposizione
impugnata, se, partendo dal presupposto che l’interessata sia stata vittima di
un tentativo di furto, non può essere negata una certa spettacolarità, di certo
l’infortunio nel suo insieme non può essere considerato come particolarmente spettacolare.
L’assicurata stessa, del
resto, nel proprio ricorso, non ha preteso il contrario.
Il
TCA, inoltre, non ritiene siano adempiuti neppure gli altri criteri.
Secondo la giurisprudenza,
per l’adempimento del criterio della gravità o particolare caratteristica
delle lesioni lamentate, la diagnosi di distorsione cervicale (oppure di
un’altra lesione da trattare allo stesso modo nell’ambito dell’esame
dell’adeguatezza) di per sé non basta. È inoltre necessaria una particolare
gravità dei disturbi rientranti nel quadro clinico tipico per un infortunio del
tipo colpo di frusta oppure la presenza di circostanze particolari che possono
influire su tali disturbi. Queste ultime possono consistere in una particolare
posizione del corpo e nelle complicazioni che ne sono conseguite (SVR 2007 UV
26.
p. 86; RAMI 2003 U 489 p. 357 consid. 4.3 e riferimenti). Anche le eventuali
importanti lesioni che la persona assicurata ha riportato accanto al trauma da
colpo di frusta, al trauma equivalente oppure al trauma cranio-cerebrale,
possono avere un significato (cfr. DTF 134 V 109 consid. 10.2.2 e riferimenti
ivi citati).
Nella
concreta evenienza, dai referti medici agli atti risulta che l’interessata
abbia riportato unicamente delle contusioni (cfr. doc. 87). Ciò non consente di
ritenere che ella abbia quindi riportato delle lesioni gravi o con caratteristiche
particolari (cfr., in questo senso, la SVR 2009 UV 13, p. 52 consid. 7.2.5).
Insoddisfatto
appare pure il criterio della specifica cura medica protratta e gravosa.
L’assicurata ha beneficiato di trattamenti medicamentosi (analgesici) e si è
sottoposta ad un ciclo di fisioterapia ambulatoriale (cfr. doc. 57).
Conformemente
alla giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo
(cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la
somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre
2010.
consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai sensi del criterio in
discussione. Inoltre, provvedimenti quali la fisioterapia, la chiropratica,
l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale, l’osteopatia, nonché le sedute di
neuropsicologia/psicoterapia, non possono essere definiti come particolarmente
gravosi (cfr. STF 8C_726/2010 del 19 novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010
del 15 novembre 2010 consid. 4.2.4 e riferimenti).
Il
TF ha del resto deciso in questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10
settembre 2009 consid. 3.4.3, riguardante un assicurato, vittima di un trauma
distorsivo cervicale, che aveva beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica
medicamentosa, di una riabilitazione stazionaria e di fisioterapia ambulatoriale,
nonché, in seguito, anche di cure psichiatriche/psicoterapiche, e in una
sentenza 8C_387/2011 del 20 settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente un
assicurato, vittima di un incidente stradale con commotio cerebri e
contusione del rachide lombare, il cui trattamento era consistito
essenzialmente in controlli presso il medico curante e in sedute di fisioterapia.
Nemmeno
può essere considerata eccessivamente lunga la cura medica dell’assicurata, che,
anzi, è stata di breve durata (pochi mesi).
Dalle
carte processuali non emerge neppure che l'assicurata sia rimasta vittima di
una cura medica errata e notevolmente aggravante degli esiti dell'evento
traumatico, né del resto la ricorrente ha sostenuto il contrario (cfr. doc.
I). Del resto, secondo la giurisprudenza, questo criterio non può già essere
considerato realizzato quando un determinato provvedimento medico non si rivela
finalmente efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1).
Anche
il criterio del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti
intervenute non è adempiuto. In merito è utile sottolineare che dalla cura
medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o
delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze
particolari che hanno pregiudicato la guarigione, in casu inesistenti.
L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta
per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante
regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una
(completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid.
6.5
e riferimenti).
Del resto, non può essere ignorato che l’assicurata è stata dichiarata
totalmente abile al lavoro dallo stesso dr. __________ a partire dal
1° aprile 2015, circostanza che esclude quindi l’adempimento anche degli altri
due criteri, ossia quello dei notevoli disturbi e quello dell’importante
incapacità lavorativa, malgrado i documentati sforzi intrapresi.
Stante
quanto sopra esposto, si deve quindi concludere che i disturbi denunciati dall’assicurata
dopo il 16 febbraio 2015 non costituivano una conseguenza adeguata dell’evento
infortunistico che l’ha vista vittima il 23 dicembre 2014.
Se
ne deduce quindi che l’assicuratore resistente era legittimato a negare il
versamento di ulteriori prestazioni assicurative a far tempo dal 16 febbraio
2015.
In conclusione, la
decisione su opposizione del 8 ottobre 2015 deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti