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Decisione

35.2015.116

Assicuratore ha a giusta ragione posto termine a prestazioni di corta durata,ritenendo lo stato di salute stabilizzato e negando,in assenza di un sufficiente sostrato organico oggettivabile,l'esistenz

18 aprile 2016Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

i medici le hanno diagnosticato delle policontusioni a livello del rachide

cervicale e lombare e all’anca destra, ponendo l’indicazione di una inabilità

lavorativa totale dal 23 dicembre 2014 fino al 28 dicembre 2014 compreso (doc.

9).

L’Istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Con decisione del 13 gennaio

2015, concernente il precedente sinistro subito dall’assicurata in data 28

giugno 2014, l’CO 1, ritenendo estinta la relazione causale tra i disturbi

presentati dall’interessata e l’infortunio, ha stabilito la chiusura del caso a

far tempo dal 1° gennaio 2015, con sospensione del versamento delle prestazioni

di corta durata (indennità giornaliere e spese di cura) (doc. 12).

Tale decisione è poi stata

confermata dall’amministrazione, su opposizione, in data 12 marzo 2015 (cfr.

doc. III punto 1.2.).

1.3. Con scritto del 16 febbraio

2015, l’CO 1 ha comunicato all’assicurata la sospensione del versamento delle

prestazioni di breve durata, ritenendo la situazione stabilizzata e

considerandola nuovamente abile al lavoro nella misura del 100% a partire dal 16 febbraio 2015 (doc. 38).

Con decisione formale del

20 aprile 2015, l’CO 1 ha ribadito la sospensione del versamento delle

prestazioni di breve durata a contare dal 16 febbraio 2015 (doc. 74).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’RA 1 per conto dell’assicurata (doc. 75) – con la quale la

rappresentante legale ha contestato la cessazione del versamento delle indennità

giornaliere e delle spese di cura a contare dal 16 febbraio 2015, chiedendone

la prosecuzione fino alla fine del mese di marzo 2015, alla luce del referto

con il quale il medico curante dell’interessata ha attestato un’inabilità

lavorativa del 100% fino al 31 marzo 2015 – in data 8 ottobre 2015

l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima decisione,

ribadendo la correttezza della valutazione eseguita dal proprio medico di

fiducia.

L’assicuratore LAINF ha

sottolineato l’assenza di patologie post-infortunistiche, come ritenuto dal proprio

medico di circondario, rilevando che, del resto, tali conclusioni non sono

state smentite dagli esami radiologici (TAC e RM) e dalle valutazioni

neurologiche effettuate dopo la visita dell’11 febbraio 2015, i quali sono risultati

nella norma.

Infine, essendo in

presenza di disturbi non oggettivabili, l’assicuratore infortuni ha pure proceduto

ad un esame particolare dell’adeguatezza del nesso causale, giungendo alla

conclusione che i relativi criteri non sono adempiuti nel caso di specie (doc. B).

1.4. Con tempestivo ricorso del 6

novembre 2015, l’assicurata, sempre patrocinata dall’RA 1, ha chiesto

l’annullamento della decisione impugnata e il versamento delle indennità

giornaliere anche dopo il 15 febbraio 2015 e fino al 31 marzo 2015.

Sostanzialmente, la

rappresentante legale della ricorrente ha contestato che, dal profilo medico,

lo stato di salute dell’interessata possa essere considerato stabilizzato a

partire dal 16 febbraio 2015, come ritenuto – a suo parere arbitrariamente -

dal dr. __________, risultando tale conclusione in contrasto con l’inabilità

lavorativa del 100% fino al 31 marzo 2015 attestata dal medico curante dr. __________.

La rappresentante legale

della ricorrente ha aggiunto, per inciso, che l’interruzione del versamento

delle prestazioni di corta durata decisa dall’amministrazione ha “posto in

serie difficoltà finanziarie la ricorrente e le di lei figlie, di cui una

ancora agli studi. Fino a fine marzo 2015 la ricorrente, inabile al lavoro, non

era collocabile e dunque non poteva beneficiare delle prestazioni

dell’assicurazione disoccupazione” (doc. I).

1.5. L’CO 1, in risposta, ha

chiesto che l’impugnata decisione venga respinta con argomenti di cui si dirà,

per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.6. Con scritto del 17 dicembre

2015, la rappresentante della ricorrente ha puntualizzato che l’assicurata non

ha contestato “tanto la mancata presa a carico della cura medica (cfr. risposta

30.11.2015 a pag. 5 punto 3) quanto piuttosto l’inopportuna chiusura del caso e

l’interruzione del versamento delle indennità giornaliere a fronte di uno stato

di salute non ancora completamente stabilizzato in presenza di disturbi/dolori

accertati anche dallo stesso dr. __________ (recte dr. __________) nella sua

valutazione dell’11.02.2015” (doc. VIII).

Queste considerazioni

della rappresentante della ricorrente sono state trasmesse all’amministrazione

(doc. IX), per conoscenza.

in diritto

2.1. Oggetto della lite é la

questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a dichiarare estinto il proprio

obbligo a prestazioni di corta durata a contare dal 16 febbraio 2015, oppure

no.

2.2. Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a

seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti, il diritto alle

cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile

migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano

a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si

può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew,

Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna

1992, p. 41ss.).

Se, al momento

dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro canto, nella

misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione

all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.3. Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,

DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32;

G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,

Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle

attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la

disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;

DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato

di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non

costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.

Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il

diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto

causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle

prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma

all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi

citati).

2.4. Il diritto alle prestazioni assicurative

presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra

l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica,

il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal momento in cui é

accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per

contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza

del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati

successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in

tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri

(per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e

gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve

considerare il modo in cui l’infortunio é stato vissuto dall’interessato ma

piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In

presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione

un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la durata

eccezionalmente lunga della cura medica;

- i disturbi somatici

persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in ogni caso è

necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di

un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di

causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della

categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si

situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da

considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare

affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF

115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.

4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

2.5. In presenza di un infortunio

del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un trauma equivalente

oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit funzionale

organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati senza

differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò contrariamente

a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a seguito di un

infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti organici (cfr.

DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27, consid. 2ss.).

2.6. Nella DTF 134 V 109, già

citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più punti di

vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della causalità in

caso di disturbi organici non oggettivabili e, specificatamente, quella

elaborata in materia di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi

equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.

In quel giudizio, l’Alta

Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a un esame

particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno comportato tali

lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che non vi è

ragione di modificare i principi relativi alla classificazione degli infortuni

a seconda del loro grado di gravità e all’eventuale presa in considerazione di

ulteriori criteri nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità

dell’infortunio (consid. 10.1). La Corte federale ha invece accresciuto le

esigenze relativamente alla prova dell’esistenza di una lesione in relazione di

causalità naturale con l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i

criteri di rilievo per l’adeguatezza (consid. 10).

Per quanto riguarda il

nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente ricordato che,

accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di salute subentra

già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei problemi

nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi perdurano più a

lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è indicato disporre

rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza dei disturbi -, una

perizia pluri-/interdiscipli-nare (di tipo neurologico/ortopedico, psichiatrico

e, eventualmente, neuropsicologico; in caso di questioni specifiche e per

escludere diagnosi differenziali sono pure indicati accertamenti

otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici specialisti che

godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni. Relativamente

alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo,

principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo

luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari. Il

relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:

- le circostanze concomitanti particolarmente

drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

- la gravità o particolare caratteristica delle

lesioni lamentate;

- la specifica cura medica protratta e gravosa;

- i notevoli disturbi;

- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli

esiti dell'infortunio;

- il decorso sfavorevole della cura e le

complicazioni rilevanti intervenute;

- la rilevante incapacità lavorativa malgrado la

dimostrazione degli sforzi compiuti.

Nonostante ciò che precede, la giurisprudenza citata

al considerando 2.4. (DTF

115 V 133 e 403) si applica anche in caso di traumi d’accelerazione al rachide

cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali, se i

disturbi psichici insorti dopo l’infortunio appaiono chiaramente come un danno

alla salute distinto e indipendente dal quadro clinico tipico consecutivo a un

trauma d’accelerazione al rachide cervicale, a un trauma equivalente oppure a

un trauma cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421 p. 79 consid. 2b).

2.7. La più recente giurisprudenza

federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente

a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati

dalla persona assicurata é sì stata attestata da medici specialisti, ma non

oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente

riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici

oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità

naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss.

consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale

viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare

dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il

necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori

indagini sulla questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi

lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).

Ad esempio,

questo principio é stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009

del 26 gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da

un assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa

l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due

neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata

oggettivazione di un danno alla salute organico, il TF ha esaminato il caso dal

profilo della causalità adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di

quella relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato

una semplice contusione cranica), per giungere alla conclusione che

l’adeguatezza non era data.

In una

sentenza 8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in

questo stesso modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati

dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli

specialisti a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano potuto

essere oggettivati né neurologicamente né mediante esami strumentali per

immagini.

Infine, nella DTF 138 V

248, il Tribunale federale, modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito

che in presenza di acufeni non attribuibili a un’affezione organica

oggettivabile, il nesso di causalità adeguata con l’infortunio non può essere

ammessa senza aver fatto l’oggetto di un esame particolare, al pari di quanto

avviene per altri quadri clinici senza prova di deficit organico.

2.8. In concreto,

con la decisione su opposizione impugnata l’assicuratore resistente sostiene

che l’assicurata non presenta danni di origine infortunistica e che la

sintomatologia denunciata dalla ricorrente (disturbi al rachide cervicale nella

zona occipitale, nausee e vertigini con annebbiamento della vista, cfr. doc. E)

non correlerebbero con un danno alla salute oggettivabile.

Di conseguenza, a

quest’ultimo proposito, l’CO 1 ha proceduto a un esame particolare dell’adeguatezza

del nesso causale, giungendo alla conclusione che essa non è data (cfr. doc. B).

Da parte sua, la

ricorrente fa valere, fondandosi sulle certificazioni agli atti dei suoi

curanti, che i disturbi di cui soffre sarebbero la conseguenza naturale

dell’evento traumatico del dicembre 2014 (cfr. doc. I).

2.9. Chiamato a pronunciarsi nel

caso di specie, il TCA constata che, a margine della visita __________ dell’11

febbraio 2015, il dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, aveva osservato

che “oggettivamente non si nota una limitazione nella mobilità delle estremità

superiori né inferiori e nemmeno alla colonna cervicale o lombare. Nessuna

miogelosi. Oggettivamente dolorabilità nella regione del trocantere major a

destra. Al carico sulla gamba ed in flessione dell’altra a 90°, agli adduttori

non lamenta di avere una dolorabilità. A causa del grasso la palpazione diretta

era difficile da verificare”, concludendo che “all’esame clinico e radiologico

non sono presenti danni di origine infortunistica, che non sono oggettivabili.

L’assicurata all’entrata nel mio studio presentava una leggera zoppia con la

gamba destra. Dopo essere uscita dalla sede della CO 1 e facendo alcuni passi

ha camminato in modo fluido” (doc. 39, p. 3).

Questo Tribunale non ha

motivo per distanziarsi dalla valutazione del dr. __________, basata sull’esame

clinico da lui effettuato e corroborata dagli esiti, nella norma, degli esami

strumentali a sua disposizione, effettuati nell’immediatezza del sinistro (cfr.

doc. 87, comprendente sia il referto radiologico del 30 dicembre 2014 -

concernente l’esame del 23 dicembre 2014 “TAC colonna cervicale nativa”, privo

di segni di chiare lesioni ossee traumatiche e di tumefazioni nel contesto

delle parti molli, che mostra solo minime note degenerative - sia il referto

radiologico del 30 dicembre 2014 - concernente l’esame del 23 dicembre 2014 di

“Rx colonna cervicale AP laterale e DENS; Rx colonna dorsale AP e lat.; Rx

colonna lombare AP e lat.; RX bacino Symbios; Rx osso sacro – coccige AP e

laterale” eseguito all’Ospedale regionale di __________,

dal quale non sono risultate lesioni ossee traumatiche alla colonna, né

alterazioni o fratture al bacino e al sacro).

Del resto, va rilevato che

le conclusioni del dr. __________ circa l’assenza di patologie oggettivabili in

grado di spiegare i disturbi fatti valere dall’interessata hanno trovato, come

vedremo qui di seguito, puntuale conferma anche negli esami strumentali e nelle

visite specialistiche effettuate dall’assicurata successivamente alla visita

fiduciaria appena descritta.

Nonostante quanto

attestato, con referto del 16 febbraio 2015 (cfr. doc. 41) e del 30 aprile 2015

(doc. 75), dal dr. __________, spec. FMH in medicina generale – il quale ha

certificato la sussistenza di dolore e limitazione funzionale all’anca destra,

così come pure di dolori cervicali e cefalee, tali da rendere l’assicurata inabile

al lavoro al 100% fino al 31 marzo 2015 (cfr. doc. 75) - negli esami radiologici

e strumentali e negli approfondimenti neurologici ai quali si è sottoposta RI 1

dopo la visita fiduciaria dell’11 febbraio 2015 non è stata oggettivata alcuna

patologia, né a livello dell’anca, né a livello cervicale.

Quanto ai problemi

all’anca destra, va rilevato che, come comunicato dalla stessa rappresentante

Considerandi

legale dell’interessata all’amministrazione tramite messaggio di posta

elettronica del 23 marzo 2015, “la risonanza all’anca è stata annullata perché

dopo 12 sedute di fisioterapia (pagate dalla signora RI 1) andava meglio” (cfr.

doc. 65).

Per quanto riguarda

l’ulteriore sintomatologia lamentata dall’interessata a livello cervicale e

alle cefalee e alle nausee, per le quali il dr. __________ ha negato

l’esistenza di un corrispondente sostrato organico oggettivabile, il TCA rileva

che l’assicurata si è sottoposta a una serie di esami e valutazioni, tutte risultate

nella norma.

In data 15 febbraio 2015,

dopo che i medici dell’Ospedale __________ di __________ hanno escluso

l’esistenza di cause cardiache alla base dei disturbi di RI 1 (cfr. doc. 43),

l’hanno sottoposta ad una TAC cerebrale nativa, il cui esito è stato “non

reperti TC di significato patologico” (doc. 49).

Un risultato identico è

scaturito dall’esame “RM cerebrale nativa” eseguito in data 31 marzo 2015, su richiesta

del curante, dr. __________, il quale riporta le seguenti conclusioni: “il

quadro RM encefalico è sovrapponibile rispetto al 16 ottobre 2013, in assenza

di reperti RM specifici per esiti post-traumatici recenti” (doc. 67).

L’assicurata, sempre su

richiesta del dr. __________, è stata pure sottoposta, in data 1° aprile 2015,

ad una valutazione neurologica da parte del __________ della __________.

Dal referto del 2 aprile

2015, redatto dal PD dr. __________, Vice Primario e dalla dr.ssa __________,

Assistente del Servizio di Neurologia, emerge che “la risonanza magnetica e

l’esame neurologico sono risultati nella norma”, aggiungendo che “si conferma

un disturbo cefalalgico di tipo post-traumatico attualmente in regressione e

per il quale decidiamo di non introdurre ulteriore terapia farmacologica data

la frequenza degli episodi e la buona risposta al paracetamolo. Non prevediamo

ulteriori accertamenti” (doc. 70).

Presa visione di questi

ulteriori approfondimenti ai quali è stata sottoposta l’assicurata, il dr. __________,

ribadita l’assenza di un danno di natura infortunistica, ha confermato la

completa abilità lavorativa dell’interessata dal 16 febbraio 2015 (doc. 72).

Con apprezzamento medico

del 10 settembre 2015, il dr. __________, nuovamente interpellato

dall’amministrazione, ha confermato la correttezza della propria precedente

valutazione di una piena capacità lavorativa dell’assicurata, basata

oggettivamente sull’insieme della documentazione disponibile e non smentita da

nessun accertamento, né neurologico, né di diagnostica per immagini, ai quali

si è sottoposta l’interessata, senza che sia stata oggettivata l’esistenza di

patologie che possano essere messe in relazione con l’infortunio (doc. 93 e

95).

Alla luce di quanto appena

riassunto, questo Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno con il grado di

verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la sintomatologia fatta

valere da RI 1 non correla con un danno infortunistico oggettivabile,

come correttamente ritenuto dal dr. __________ in occasione della visita medica

dell’11 febbraio 2015 e confermato con apprezzamento medico del 10 settembre

2015.

In tale

contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche

oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere

confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o

di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente

(STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure

DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).

In questo

senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF

ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla

digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide

cervicale, non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato

organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010

consid. 3.2).

L’Alta Corte ha, altresì,

statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la prova della presenza di

un danno organico di natura infortunistica, sebbene esse possano essere

classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-II)

della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF

8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2; in materia di cefalee, si veda

pure la DTF 140 V 290).

In una sentenza U 273/06

del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TFA ha confermato che, per costante giurisprudenza,

la neuropsicologia non è di per sé atta a dimostrare l’esistenza di disfunzioni

cerebrali organiche derivanti da un infortunio.

Infine, il fatto che il __________

della __________ abbia confermato che l’interessata presenta delle “cefalee

post-traumatiche”, come messo in rilievo dal dr. __________ (cfr. Doc. D) e

ripetuto in sede ricorsuale (doc. I), non basta per dimostrare l’esistenza di un

nesso causale tra i disturbi presentati dall’assicurata e l’infortunio.

L’Alta Corte ha, infatti,

più volte rilevato che il termine “post-traumatico” utilizzato in ambito medico

sta ad indicare il fatto che i disturbi sono apparsi dopo l’incidente e non

sono più interamente spariti da allora, malgrado i trattamenti intrapresi (cfr.

STF 8C_400/2014 del 21 luglio 2014 consid. 3.2;8C_524/2014 del 20 agosto 2014,

consid. 4.3.3.;8C_423/2014 del 31 marzo 2015 consid. 4.3.). Da tale

ragionamento non si può, tuttavia, desumere il carattere post-traumatico di una

patologia, dato che ciò equivarrebbe a fondarsi sul principio post hoc ergo

propter hoc, il quale non permette di stabilire l’esistenza di un nesso di

causalità naturale (cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 ss)

A

tale propostito, il TCA rileva che, secondo una costante giurisprudenza, la

regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di

questo) non ha valenza scientifica. Il Tribunale federale ha, infatti,

stabilito, al riguardo, che per il solo fatto d’essere insorto dopo

l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua

conseguenza (cfr. SVR 2010 UV Nr. 10 p. 40 consid. 3.2; DTF 119

V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung

nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo

1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

1995, p. 41).

2.10

In

assenza di un sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella

presente fattispecie (si veda il consid. 2.9.), occorre effettuare un esame

specifico dell’adeguatezza.

Secondo la

giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però

avvenire, al più presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in

virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, é tenuto a chiudere un caso (con interruzione

delle prestazioni di corta durata e con esame del diritto a una rendita di

invalidità e a un’IMI). Tale momento é dato quando dalla continuazione della

cura medica non vi é più da attendersi dei notevoli miglioramenti e quando

eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono

conclusi (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti).

Nel

caso concreto, non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI,

motivo per cui è determinante il momento in cui si è stabilizzato lo stato di

salute dell’insorgente.

Al riguardo, dalla

documentazione agli atti si evince che, all’epoca in cui l’assicuratore ha

posto termine alle proprie prestazioni, l’assicurata stava soltanto ultimando il

ciclo di nove sedute di fisioterapia prescritte dal dr. __________ in data 26

gennaio 2015 (doc. 57). In seguito, non sono state prescritte ulteriori cure.

Pertanto, dal

fatto che l’assicurata stesse ancora svolgendo della fisioterapia non si può concludere

che lo stato di salute non fosse ancora stabilizzato, essendo le ultime sedute

di fisioterapia difficilmente suscettibili di migliorare in

maniera notevole il suo stato di salute.

Assodato dunque che all’amministrazione non può essere rimproverato di

aver prematuramente chiuso la pratica, si pone la

questione di sapere se l’esame dell’adeguatezza deve avvenire in base alla prassi

sviluppata nella DTF 117 V 359 ss. relativamente ai “colpi di frusta” e

precisata nella DTF 134 V 109 oppure secondo i criteri applicabili in caso di

evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133ss.).

Nella decisione su

opposizione impugnata, l’assicuratore LAINF, applicando i criteri di cui alla

DTF 115 V 133 in materia di evoluzione psichica abnorme conseguente a

infortunio, dopo avere indicato che l’infortunio “da un lato prettamente

oggettivo può tutt’al più essere classato nella categoria intermedia

propriamente detta. Questo significa che la causalità adeguata può essere

ammessa se sono normalmente adempiuti almeno tre criteri o se uno è dato in

maniera particolarmente intensa”, ha concluso che non fosse data l’adeguatezza,

ritenuto che “se, partendo da un tentativo di furto, una certa spettacolarità

non può essere negata, l’infortunio nel suo insieme non può essere definito

particolarmente spettacolare. Gli altri criteri manifestamente non sono dati.

L’infortunio non è stato accompagnato da nessuna circostanza particolarmente

drammatica essendo l’assicurata prontamente stata soccorsa da dei passanti e

trasportata all’Ospedale più vicino a mezzo di ambulanza. L’assicurata non ha

lamentato delle lesioni gravi avendo essa a mente dei certificati agli atti

riportato unicamente delle contusioni. Dal lato oggettivo il decorso non è

stato sfavorevole né accompagnato da complicazioni rilevanti. Sintomatico è il

fatto che la sintomatologia avente necessitato di indagini specialistiche è

stata evocata solo dopo la visita del medico di circondario. La cura medica e

l’incapacità lavorativa riconosciuta a seguito delle lesioni fisiche è stata di

breve durata fermo restando che le cure si sono limitate a delle sedute di

fisioterapia. Nessuna cura errata. L’assicurata non presenta dei disturbi

importanti su base organica” (doc. B pag. 9).

L’assicurata, da parte

sua, non si è pronunciata al riguardo in sede ricorsuale (cfr. doc. I).

Chiamato a pronunciarsi, questo

Tribunale osserva che nell’apprezzamento medico del 10 settembre 2015, il dr. __________

ha ritenuto che, sulla base di tutta la documentazione agli atti, sia altamente

improbabile che un trauma banale quale quello subito dall’interessata, senza

che sia stato documentato un interessamento cervicale o cerebrale e senza segni

di lesioni esterne (non riscontrate né dal team dell’ambulanza, né dai medici

del Pronto soccorso di __________; inoltre, nei referti evolutivi fino al 2

febbraio 2015 il dr. __________ non ha attestato la presenza di episodi

sincopali, nausea e vomito), possa causare dopo quasi due mesi i sintomi

descritti dall’assicurata al momento della caduta (doc. 93 e 95).

D’altra parte, il TCA

rileva che dalla documentazione agli atti emerge che un certo coinvolgimento, perlomeno

del tratto cervicale, vi sia stato: dalla cartella clinica del 23 dicembre 2014

dell’ambulanza risulta, infatti, che “problema principale: 3 trauma

cranio-cerebrale; presunta diagnosi 1: contusione rachide cervicale; presunta

diagnosi 2: contusione anca destra” (doc. 85 pag. 1-2); in data 14 giugno 2015

il Direttore sanitario della Croce Verde di __________ ha precisato, su

richiesta dell’CO 1, che il trasporto del 23 dicembre 2014 era stato motivato

dalle diagnosi di “1. Trauma della colonna vertebrale cervicale; 2. Contusione

anca” (doc. 85 pag. 3); dal referto del 23 dicembre 2014 del Pronto soccorso

dell’Ospedale __________ di __________, inoltre, risulta, quale diagnosi

conclusiva, quella di “policontusioni (rachide cervicale, lombare e anca

destra) (doc. 87); inoltre, nella valutazione ambulatoriale del 1° aprile 2015

del Servizio di Neurologia dell’Ospedale __________ di __________ risulta la

diagnosi principale di “cefalea post-traumatica: trauma cranico occipitale

commotivo il 23.12.2014; RMN cerebrale del 31.03.2015: nella norma; pregresso

trauma cranico nel 2009” (doc. 70).

Tali

elementi sembrerebbero quindi indicare che l’assicurata abbia accusato dei

disturbi a livello del rachide cervicale, ciò che giustificherebbe

un’applicazione della prassi in materia di trauma da “colpo di frusta”, in

presenza di disturbi apparsi, secondo la giurisprudenza federale, entro le

prime 72 ore (cfr. STF U 215/05 del 30 gennaio 2007 consid. 5, massimata in

RtiD II-2007 N. 35 p. 151).

È

comunque utile ricordare che, secondo la giurisprudenza federale, la prassi

elaborata in materia di traumi d'accelerazione al rachide cervicale torna

applicabile, tra le altre cose, quando si è in presenza di un trauma che si

situa perlomeno fra la commotio cerebri e la contusio cerebri

(cfr. STF 8C_476/2007 del 4 agosto 2008 consid. 4.1.3.;8C_267/2009 del 26

gennaio 2010 consid. 5.2). Un lieve trauma cerebrale non è invece sufficiente:

in tal caso, andrebbero applicati, di principio, i criteri sviluppati in

materia di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio.

Tutto

ben considerato, questa Corte ritiene che la questione a sapere quale

prassi debba essere applicata nel caso di specie nell’esame dell’adeguatezza

del nesso causale possa rimanere irrisolta (cfr. al riguardo STF 8C_252/2007

del 16 maggio 2008), nella misura in cui, come verrà esposto qui di seguito,

anche applicando la prassi elaborata in materia di traumi del tipo “colpo di

frusta”, più favorevole alla ricorrente, l’esito non potrebbe essere quello da

lei auspicato.

2.11

Nel

valutare l'adeguatezza del legame causale ai sensi della prassi sviluppata

nella DTF 117 V 359 e precisata nella DTF 134 V 109 relativamente ai “colpi di

frusta”, occorre innanzitutto procedere alla classificazione dell’infortunio

occorso all’assicurata il 23 dicembre 2014.

La dinamica dell’evento è

stata puntualmente descritta dalla ricorrente in occasione della sua audizione

del 3 febbraio 2015 presso l’assicuratore LAINF:

"

(…)

Il 23.12.2014 mi ero recata a __________ per essere

sottoposta ad una visita da parte del medico di __________ della CO 1.

Non so per quale motivo il mio navigatore al posto di

portarmi in __________ mi aveva portata presso l’autosilo __________.

Posteggiata la vettura mi ero recata presso la CO 1.

Terminata la visita, verso le 12.00, ero ritornata

all’autosilo per riprendere la vettura e rincasare.

Mentre stavo scendendo le scale per entrare

nell’autosilo, come risulta dalla documentazione fotografica annessa al

presente rapporto, fatti pochi scalini mi avevano raggiunto alcuni ragazzi,

forse due o tre, e quando erano arrivati poco oltre la mia persona, uno di loro

si era girato di colpo e mi aveva afferrato la borsa che tenevo sulla spalla.

Non li avevo sentiti parlare, ma se mi ricordo bene urlavano solamente “dai,

dai”.

Poiché avevo le mani nelle tasche della giacca, non

era riuscito nell’intento di strapparmi la borsa.

Istintivamente, per non cadere in avanti, avevo dato

un colpo di reni all’indietro.

Purtroppo mi erano partiti di colpo i piedi in avanti,

motivo per il quale ero caduta pesantemente all’indietro battendo la regione

dell’anca destra su uno scalino.

Il ragazzo aveva nuovamente cercato di scipparmi la

borsa, tirandomi con forza.

Era riuscito a sollevarmi quasi completamente, poi per

un motivo a me sconosciuto, ma forse perché stava arrivando qualcuno, mi aveva

lasciata di nuovo.

Non essendo completamente in piedi, il fatto di avermi

lasciata di colpo mi aveva fatto cadere nuovamente all’indietro.

In questa seconda caduta avevo picchiato l’osso

occipitale sul bordo di uno scalino.

Avevo pure picchiato, sempre sul bordo di uno scalino,

la regione sacrale.

I miei aggressori, se mi ricordo bene, non sono più

entrati nell’autosilo, ma avevano risalito di corsa le scale ed erano partiti.

I fatti si sono svolti in modo veramente molto rapido

che non ho fatto in tempo a vedere bene in faccia i ragazzi, motivo per il

quale mi risulta impossibile poterli riconoscere.

Inoltre a seguito della botta che avevo ricevuto alla

testa per un attimo ho visto tutto nero (…).” (Doc. 28, pag. 1-2).

Il TCA rileva, a proposito

della sopradescritta dinamica, che come correttamente indicato

dall’amministrazione nella decisione qui impugnata, dal rapporto di intervento

dell’ambulanza del 23 dicembre 2014 non risulta traccia del tentato scippo, ma

solo che l’assicurata “stava scendendo le scale quando un gruppo di ragazzini,

passandole accanto di corsa, le fanno perdere l’equilibrio, cade da circa 4

scalini, picchiando la schiena in zona nucale e l’anca destra” (doc. 85 pag.1).

Il tentativo di scippo

neppure è stato menzionato nel referto del 23 dicembre 2014 redatto dal Pronto

soccorso dell’Ospedale __________ di __________ (doc. 87).

Infine, l’assicurata non

ha sporto alcuna denuncia, come da lei stesso indicato (cfr. doc. 28) e come

confermato dal Ministero Pubblico (doc. 88).

Questo Tribunale,

nonostante quanto appena indicato, ritiene di potere condividere la disamina

operata dall’assicuratore infortuni convenuto, partendo dall’ipotesi che

l’assicurata sia stata vittima di un tentativo di scippo.

In tale evenienza, tenendo

conto della dinamica oggettiva dell’evento così come descritto dall’assicurata

al momento della sua audizione presso l’amministrazione e precisato che, in

questo contesto, non devono essere prese in considerazione le conseguenze

dell’infortunio, nè le circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26),

secondo questo Tribunale, il sinistro accaduto alla ricorrente può essere

classificato, tutt’al più, tra gli infortuni di media gravità in senso

stretto.

Tale classificazione

appare conforme alla giurisprudenza federale e cantonale.

L’Alta Corte ha inserito

nella categoria intermedia propriamente detta il caso in cui un’assicurata è

stata aggredita in strada da uno sconosciuto il quale, dopo averla spinta a

terra, ha tentato di strangolarla con l’intento di ucciderla (cfr. RAMI 1996 U

256.

p. 215ss.); il caso in cui un agente, incaricato di garantire la sicurezza

presso un dancing, nel corso di una rissa, è segnatamente stato colpito alla

nuca con una sedia (cfr. STFA U 339/99 del 17 aprile 2000); il caso in cui

un’assicurata, dopo essersi recata in banca per prelevare del denaro, é stata

aggredita in strada da uno sconosciuto con il passamontagna, il quale l’ha

spinta a terra con una certa forza e, nel tentativo di scipparla della borsetta,

l’ha trascinata “pancia a terra” per alcuni metri (cfr. STF U 138/04 del 16

febbraio 2005 consid. 3.3); il caso in cui una donna é stata inaspettatamente

attaccata e maltrattata durante il sonno dal suo ex compagno, il quale,

trascorsi alcuni minuti, dopo aver ricevuto uno schiaffo dall’assicurata, era

tornato a ragionare, allontanandosi da lei (cfr. STF 8C_1062/2009 del 31 agosto

2010.

consid. 4.2.1); il caso in cui un assicurato é stato aggredito da due

uomini con pugni e mazza da baseball, procurandogli una frattura mandibolare

(cfr. STF 8C_681/2010 del 3 novembre 2010 consid. 6.2), oppure ancora il caso

in cui un uomo, sulla via di casa, é stato inseguito da tre ragazzi attorno ai

vent’anni, incrociati poco prima su un passaggio pedonale, i quali l’hanno

spintonato e atterrato, facendogli perdere conoscenza. Gli aggressori l’hanno

poi colpito con dei calci, causandogli una commozione cerebrale, contusioni

alla regione del gomito, del polso e della spalla sinistra, nonché una

contusione al ginocchio destro con dermoabrasione (cfr. STF 8C_893/2012 del 14

marzo 2013, più volte menzionata).

Analoga classificazione è

stata decisa da questo Tribunale nella sentenza 35.1999.65 del 27 giugno 2000, cresciuta

incontestata in giudicato, concernente il caso di un’assicurata la quale, mentre

transitava all'interno di un sottopassaggio, era stata assalita da tergo da uno

sconosciuto, che le aveva scippato la borsetta. Durante l'aggressione,

l'interessata aveva avuto modo di scorgere che l'individuo teneva in mano un oggetto

tagliente, oggetto che le era stato appoggiato al collo. In tale frangente l’assicurata

aveva riportato, tutto sommato, delle conseguenze somatiche assai modeste

consistenti in graffi superficiali all'emicollo destro e al dorso della mano

sinistra, che non avevano comportato inabilità lavorativa alcuna.

Il TCA ha deciso allo

stesso modo in un’altra sentenza 35.2000.73 del 22 gennaio 2001, cresciuta

incontestata in giudicato, riguardante il caso di un assicurato che mentre

stava rincasando in compagnia del figlio, era stato repentinamente aggredito

sui primi gradini di casa da due uomini, i quali avevano fatto uso dapprima di

uno spray irritante e, in seguito, l’avevano percosso utilizzando a tale scopo

almeno un manganello. A seguito dell’aggressione, l’assicurato aveva riportato una

frattura non dislocata del terzo prossimale del II° metacarpo a sinistra ed una

ferita lacerocontusa alla fronte.

Infine, il TCA, nella STCA

35.2012.93

dell’11 luglio 2013, cresciuta incontestata in giudicato, ha classificato

tra gli infortuni di grado medio propriamente detti quanto occorso ad un

assicurato, responsabile di un negozio preso di mira a scopo di rapina, il

quale, avendo scorto per tempo i rapinatori, non aveva subito passivamente la

rapina, ma, al contrario, grazie alla sua pronta e vigorosa reazione (come pure

al concorso di alcuni passanti intervenuti per bloccare la fuga), aveva

costretto i malintenzionati, dapprima, a desistere anzitempo dai loro propositi

delittuosi e a fuggire per le vie del centro cittadino e, successivamente,

persino ad abbandonare la refurtiva. A causa del sinistro appena

descritto, l’assicurato aveva lamentato un trauma cranico e due ferite

lacero-contuse, ben presto guarite senza lasciare reliquati.

In

tale eventualità, il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con

l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati

al consid. 2.6.. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario

che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure

l’intervento di più criteri (cfr. consid. 2.6.).

Nella DTF 134 V 109

consid. 10.3, il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte

della categoria di grado medio vera e propria - devono essere adempiuti almeno tre

dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del

nesso causale adeguato.

Al riguardo, va osservato

che nell'apprezzamento dell'adeguatezza della causalità in materia di infortuni

del tipo "colpo di frusta" non deve essere operata alcuna distinzione

fra la componente organica e quella psichica (cfr. consid. 2.5.).

L’evento

del 23 dicembre 2014 non si è svolto secondo circostanze concomitanti

particolarmente drammatiche o spettacolari.

Come

correttamente indicato dall’amministrazione nella decisione su opposizione

impugnata, se, partendo dal presupposto che l’interessata sia stata vittima di

un tentativo di furto, non può essere negata una certa spettacolarità, di certo

l’infortunio nel suo insieme non può essere considerato come particolarmente spettacolare.

L’assicurata stessa, del

resto, nel proprio ricorso, non ha preteso il contrario.

Il

TCA, inoltre, non ritiene siano adempiuti neppure gli altri criteri.

Secondo la giurisprudenza,

per l’adempimento del criterio della gravità o particolare caratteristica

delle lesioni lamentate, la diagnosi di distorsione cervicale (oppure di

un’altra lesione da trattare allo stesso modo nell’ambito dell’esame

dell’adeguatezza) di per sé non basta. È inoltre necessaria una particolare

gravità dei disturbi rientranti nel quadro clinico tipico per un infortunio del

tipo colpo di frusta oppure la presenza di circostanze particolari che possono

influire su tali disturbi. Queste ultime possono consistere in una particolare

posizione del corpo e nelle complicazioni che ne sono conseguite (SVR 2007 UV

26.

p. 86; RAMI 2003 U 489 p. 357 consid. 4.3 e riferimenti). Anche le eventuali

importanti lesioni che la persona assicurata ha riportato accanto al trauma da

colpo di frusta, al trauma equivalente oppure al trauma cranio-cerebrale,

possono avere un significato (cfr. DTF 134 V 109 consid. 10.2.2 e riferimenti

ivi citati).

Nella

concreta evenienza, dai referti medici agli atti risulta che l’interessata

abbia riportato unicamente delle contusioni (cfr. doc. 87). Ciò non consente di

ritenere che ella abbia quindi riportato delle lesioni gravi o con caratteristiche

particolari (cfr., in questo senso, la SVR 2009 UV 13, p. 52 consid. 7.2.5).

Insoddisfatto

appare pure il criterio della specifica cura medica protratta e gravosa.

L’assicurata ha beneficiato di trattamenti medicamentosi (analgesici) e si è

sottoposta ad un ciclo di fisioterapia ambulatoriale (cfr. doc. 57).

Conformemente

alla giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo

(cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la

somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre

2010.

consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai sensi del criterio in

discussione. Inoltre, provvedimenti quali la fisioterapia, la chiropratica,

l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale, l’osteopatia, nonché le sedute di

neuropsicologia/psicoterapia, non possono essere definiti come particolarmente

gravosi (cfr. STF 8C_726/2010 del 19 novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010

del 15 novembre 2010 consid. 4.2.4 e riferimenti).

Il

TF ha del resto deciso in questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10

settembre 2009 consid. 3.4.3, riguardante un assicurato, vittima di un trauma

distorsivo cervicale, che aveva beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica

medicamentosa, di una riabilitazione stazionaria e di fisioterapia ambulatoriale,

nonché, in seguito, anche di cure psichiatriche/psicoterapiche, e in una

sentenza 8C_387/2011 del 20 settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente un

assicurato, vittima di un incidente stradale con commotio cerebri e

contusione del rachide lombare, il cui trattamento era consistito

essenzialmente in controlli presso il medico curante e in sedute di fisioterapia.

Nemmeno

può essere considerata eccessivamente lunga la cura medica dell’assicurata, che,

anzi, è stata di breve durata (pochi mesi).

Dalle

carte processuali non emerge neppure che l'assicurata sia rimasta vittima di

una cura medica errata e notevolmente aggravante degli esiti dell'evento

traumatico, né del resto la ricorrente ha sostenuto il contrario (cfr. doc.

I). Del resto, secondo la giurisprudenza, questo criterio non può già essere

considerato realizzato quando un determinato provvedimento medico non si rivela

finalmente efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1).

Anche

il criterio del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti

intervenute non è adempiuto. In merito è utile sottolineare che dalla cura

medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o

delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze

particolari che hanno pregiudicato la guarigione, in casu inesistenti.

L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta

per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante

regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una

(completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid.

6.5

e riferimenti).

Del resto, non può essere ignorato che l’assicurata è stata dichiarata

totalmente abile al lavoro dallo stesso dr. __________ a partire dal

1° aprile 2015, circostanza che esclude quindi l’adempimento anche degli altri

due criteri, ossia quello dei notevoli disturbi e quello dell’importante

incapacità lavorativa, malgrado i documentati sforzi intrapresi.

Stante

quanto sopra esposto, si deve quindi concludere che i disturbi denunciati dall’assicurata

dopo il 16 febbraio 2015 non costituivano una conseguenza adeguata dell’evento

infortunistico che l’ha vista vittima il 23 dicembre 2014.

Se

ne deduce quindi che l’assicuratore resistente era legittimato a negare il

versamento di ulteriori prestazioni assicurative a far tempo dal 16 febbraio

2015.

In conclusione, la

decisione su opposizione del 8 ottobre 2015 deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2.- Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,

Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti