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Decisione

35.2015.117

Nel 12/2013 assicurato cade e batte a terra mano e braccio dx. Nel 05-06/2014 diagnosi di lussazione acromio-claveare a dx. Ammesso nesso causale naturale (e adeguato) con infortunio e, quindi, obblig

28 novembre 2016Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

i termini temporali segnalati dal dott. __________.

In simili condizioni, il

TCA ritiene provato - e si ribadisce che, nell’ambito del diritto delle

assicurazioni sociali, è sufficiente che i fatti vengano provati secondo il

criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e

riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A.

Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343) - che la

diagnosticata lussazione acromio-claveare a destra costituisce una conseguenza

naturale (e adeguata; cfr., al proposito, la dottrina e la giurisprudenza

Considerandi

evocate al consid. 2.4. in fine) dell'infortunio del 6 dicembre 2013.

Questo Tribunale

non ignora che, secondo la giurisprudenza federale, la regola del “post

hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha

valenza scientifica. Nella concreta evenienza, vi è certo il fatto che il danno

alla salute è stato diagnosticato posteriormente alla caduta del dicembre 2013.

Tuttavia, dalle carte processuali emergono numerosi altri riscontri atti a

cementare il convincimento che la lussazione acromio-claveare è conseguenza naturale

dell’infortunio assicurato.

Pertanto, annullata la

decisione su opposizione impugnata, gli atti vengono retrocessi

all'amministrazione affinché determini il diritto a prestazioni a contare dal

28.

maggio 2014, dal punto di vista materiale e temporale.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata.

§§ È

accertato che la lussazione acromio-claveare a destra costituisce una

conseguenza, naturale e adeguata, dell’infortunio del 6 dicembre 2013.

§§§ Gli

atti sono rinviati alla CO 1 affinché definisca il diritto alle prestazioni dell’assicurato

a decorrere dal 28 maggio 2014.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

La CO 1 verserà

all’assicurato l’importo di fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti