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Decisione

35.2015.119

Determinazione dell'entità del grado dell'invalidità

9 agosto 2016Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I

due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi

deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il

TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un

rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se

l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo

lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno

1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La

misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va

valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze

personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione

professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età

l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la

diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età

avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi che

potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute

della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si

sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella

causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per

modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se

particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr.

RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.5

Nella concreta evenienza, dalle

carte processuali emerge che, per quanto riguarda l’esigibilità lavorativa,

l’amministrazione ha fatto capo alla valutazione espressa in proposito dal

medico __________.

In effetti, in occasione

della visita di chiusura del 19 novembre 2014 - dopo aver definito stabilizzate

le condizioni di salute infortunistiche dell’assicurato (cfr. doc. 183, p. 3;

su questo specifico aspetto, si vedano pure le certificazioni 11 novembre 2014

e 23 febbraio 2015 del dott. __________, medico consulente presso il Servizio

di ortopedia dell’Ospedale __________ di __________ – cfr. doc. 171 e 208) -,

la dott.ssa __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha tracciato la

seguente esigibilità lavorativa:

" (…).

Talvolta a spesso possibile sollevare e portare pesi molto leggeri

fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi e oltre l’altezza del petto come pure

pesi leggeri tra 5 e i 10 kg fino all’altezza dei fianchi e oltre l’altezza del

petto. Di rado possibile sollevare e portare pesi medi tra 10 e 25 kg fino

all’altezza dei fianchi. Mai più possibile sollevare e portare pesi pesanti

oltre i 25 kg e pesi molto pesanti oltre i 45 kg. Nessuna limitazione per il

maneggio di attrezzi leggeri/di precisione. Talvolta a spesso possibile il maneggio

di attrezzi medi, visto che tale maneggio viene effettuato in piedi. Mai più

possibile il maneggio di attrezzi pesanti e molto pesanti. Nessuna limitazione

per la rotazione della mano. Talvolta a spesso possibile lavori sopra la testa,

visto che vengono effettuati in piedi. Nessuna limitazione per la rotazione del

tronco e la posizione seduta/inclinata in avanti. Talvolta a spesso possibile

la posizione in piedi/inclinata in avanti. Di rado possibile la posizione

inginocchiata e la flessione delle ginocchia. Nessuna limitazione per la

posizione seduta di lunga durata. Talvolta a spesso possibile la posizione in

piedi di lunga durata. Molto spesso possibile la posizione a libera scelta.

Talvolta a spesso possibile camminare fino a 50 m. Talvolta possibile camminare

oltre i 50 m. Mai più possibile camminare per lunghi tratti e camminare su

terreno accidentato. Talvolta possibile salire le scale. Mai più possibile

salire su scale a pioli. Nessuna limitazione per l’uso delle due mani,

equilibrio e stare in equilibrio.

L’assicurato è considerato abile nella misura dell’esigibilità da

subito al 100%.” (doc. 183, p. 4)

Con la propria

impugnativa, RI 1 ha contestato la valutazione del medico __________, nella

misura in cui non avrebbe considerato il fatto che egli deambula con l’ausilio

di una stampella e che è costretto a tenere diritto l’arto inferiore sinistro

(cfr. doc. I).

Interpellata

dall’amministrazione in corso di causa, la dott.ssa __________ ha osservato che

nel rapporto afferente alla visita medica di chiusura è stato esplicitamente

refertato che l’assicurato “cammina con stampella a destra, zoppicando a

sinistra, senza piegare il ginocchio sinistro”.

Sempre in corso di causa,

l’assicuratore convenuto ha prodotto un apprezzamento del dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia presso la __________ di __________.

Per quanto qui d’interesse, il medico fiduciario appena citato ha avallato la

valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dalla dott.ssa __________, e ciò

in base alle considerazioni seguenti:

" (…).

In riassunto e su base degli atti a disposizione, si può ritenere

che il signor RI 1 presenta in esiti di frattura e osteosintesi della caviglia

sinistra uno stato confacente da un punto di vista radiologico, senza evidenza

di scompenso artrosico marcato sugli ultimi studi. È chiaro che a medio o lungo

termine il signor RI 1 presenta un rischio artrosico sicuramente più elevato

che una persona normale e che questo rischio artrosico è addirittura abbastanza

alto, visto il tipo di frattura presentato, i lievi difetti di riduzione

segnalati e i danni subiti alla cartilagine in conseguenza diretta della

frattura. Comunque lo sviluppo di un’artrosi sintomatica non è sicuro e, fosse

il caso, ci sarebbero ancora delle possibilità terapeutiche complementari, in

particolar modo (ma di sicuro soltanto a medio o lungo termine) un’artrodesi

della caviglia. (…).

Si può inoltre dire che se la situazione post-infortunistica può

spiegare una certa diminuzione dell’ampiezza articolare, non vi sono però

spiegazioni per l’impossibilità di camminare in carico pieno e esistono degli

elementi chiaramente incongruenti all’esame clinico per quanto riguarda la

mobilità. Inoltre e poiché non ci sono ostacoli ossei capaci di spiegare le limitazioni

costatate, rispettivamente considerando che la limitazione è dovuta prima di

tutto alle parti molli, si può ancora sperare un recupero ulteriore.

Su base di queste diverse considerazioni, non vedo motivi per

allontanarmi dall’esigibilità definita in modo assai preciso dalla dott.ssa __________,

in perfetta conoscenza della situazione anamnestica, radiologica e clinica.

Si noterà comunque che questa esigibilità non è stata rimessa in questione da

un punto di vista medico.” (allegato al doc. VIII – il corsivo è del redattore)

Nel mese di febbraio 2016,

il ricorrente ha prodotto nuova documentazione medica.

La TAC della caviglia

sinistra dell’8 ottobre 2015 ha evidenziato un buon consolidamento osseo, un

ridotto tenore calcico e delle incipienti note artrosiche (doc. C).

A margine del consulto del

27.

novembre 2015, il dott. __________, attivo presso l’Unità operativa di

ortopedia e traumatologia dell’Ospedale __________ di __________ ha refertato

della rigidità a livello della tibio-tarsica sinistra con limitazione

funzionale in presenza di mezzi di sintesi ben posizionati. Egli ha peraltro

consigliato la rimozione dei mezzi di sintesi (doc. D).

Il dott. __________

dell’Unità di ortopedia e traumatologia dell’Istituto __________ di __________

ha anch’egli proposto l’AMO (+ rimozione degli osteofiti) e, a dipendenza del

risultato ottenuto, un ulteriore intervento di artrodesi o di protesi, con la

precisazione che, vista l’età dell’assicurato, “tali interventi sarebbe meglio

fossero rimandati.” (doc. F).

Con nota del 12 febbraio

2016, la dott.ssa __________ ha sostenuto che, a suo avviso, il prospettato

intervento di AMO non comporterebbe un notevole miglioramento, tenuto conto

dell’esigibilità lavorativa stabilita in occasione della visita di chiusura

(allegato al doc. XVI).

A margine di un successivo

consulto, il dott. __________ ha precisato che “… è prevedibile che il

paziente, anche nella migliore delle ipotesi, non potrà riprendere una normale

attività lavorativa di carico prolungato e richiesta fisica elevata.” (allegato

al doc. XVIII).

Con apprezzamento del 4

aprile 2016, il dott. __________ ha dichiarato che l’intervento prospettato (in

particolare) dal dott. __________ non comporterebbe alcun peggioramento e “…

soltanto un miglioramento limitato e sicuramente non totale. Comunque, pure

nell’eventualità di un miglioramento drastico della funzionalità, rimarrebbero

invariati i limiti di esigibilità, essendo stati questi definiti sia per via

del deficit funzionale costatato, sia in considerazione dell’evoluzione a medio

lungo termine e della necessità di non sollecitare esageratamente la caviglia,

come del resto ritenuto dal dott. __________ come unica limitazione

d’esigibilità.”.

D’altro canto, per quanto

riguarda l’eventuale indicazione a sottoporsi a un intervento di artrodesi,

rispettivamente di artroplastica, il fiduciario ha osservato che “… non vi è

per ora una indicazione formale ad una artrodesi della caviglia, in presenza di

un danno artrosico limitato e di una articolarità di sicuro limitata, ma

tuttavia in modo variabile e non del tutto spiegabile dallo stato evidenziato

sugli esami per immagini. (…). Non si può comunque escludere a medio o lungo

termine un peggioramento dell’artrosi ora costatata, con indicazione al

bloccaggio di questa caviglia. Per quanto riguarda l’indicazione ad una

artroplastica in alternativa all’artrodesi, tale intervento pare sulla carta

migliore dell’artrodesi, poiché essa permette il mantenimento di una mobilità

nella caviglia. È tuttavia da sapere che l’artroplastica della caviglia rimane

un intervento delicato in cui i risultati non sono di sicuro garantiti e di cui

l’indicazione è di competenza di uno specialista abituato a praticare sovente

questo genere d’intervento. (…).” (allegato al doc. XXV).

Dalla documentazione agli

atti si evince inoltre che l’amministrazione ha nel frattempo concesso il suo

benestare per l’intervento di AMO (cfr. allegato al doc. XXXI).

2.6

Chiamata a pronunciarsi nel

caso di specie, questa Corte ritiene innanzitutto che l’assicuratore resistente

era legittimato a dichiarare stabilizzato lo stato di salute infortunistico

dell’insorgente a decorrere dal mese di giugno 2015 (e, quindi, a porre termine

alle prestazioni di corta durata). In effetti, la stabilizzazione delle

condizioni di salute risultava attestata dalla dott.ssa Netzer (cfr. doc. 183)

e dal dott. __________, allora medico curante specialista dell’assicurato (cfr.

doc. 171 e 208).

Il TCA non ignora che, nel

frattempo, il ricorrente ha accettato di sottoporsi all’intervento di AMO (cfr.

doc. XII), per il quale l’amministrazione ha già accordato il benestare (e

riconosciuto il diritto a prestazioni a titolo di ricaduta - cfr. allegato al

doc. XXXI), tuttavia tale circostanza non è d’ostacolo alla stabilizzazione

delle sue condizioni di salute infortunistiche, posto che, in una sentenza del

30.

luglio 1993 nella causa V. non pubblicata, il TFA ha esplicitamente indicato che una futura AMO non giustifica il

versamento di ulteriori prestazioni di corta durata (in particolare di

ulteriori indennità giornaliere) (in questo senso, si vedano pure le STCA

35.2004.56

del 3 dicembre 2004 e 35.2014.51 consid. 2.4.4.).

Del resto, merita di

essere sottolineato che, secondo i medici fiduciari dell’CO 1, l’operazione in

questione non comporterebbe un sensibile miglioramento dello stato di salute,

nel senso che l’esigibilità lavorativa rimarrebbe quella descritta in occasione

della visita di chiusura del novembre 2014 (cfr. allegati ai doc. XVI e XXV).

Inoltre, se è vero che il

dott. __________ ha prospettato l’esecuzione di ulteriori provvedimenti

terapeutici (artrodesi oppure protesi – cfr. doc. F e allegato al doc. XVIII),

è altrettanto vero che la relativa indicazione è stata soltanto ipotizzata,

visto che occorrerà prima valutare gli esiti dell’intervento di AMO (“… in

base alla ripresa funzionale, si valuterà la necessità di ulteriori

provvedimenti chirurgici, anche di protesizzazione o artrodesi” – il

corsivo è del redattore). Quindi, anche da questo punto di vista, nulla osta a

considerare stabilizzate le condizioni di salute infortunistiche

dell’assicurato.

2.7

Per quanto concerne

l’esigibilità lavorativa, attentamente vagliata la documentazione medica

presente all'inserto e vista anche l’assenza di pareri specialistici

divergenti, il TCA non ha valide ragioni per scostarsi dall'apprezzamento

espresso dal chirurgo ortopedico dr.ssa __________, avallato dal dott. __________,

secondo cui il ricorrente va ritenuto totalmente abile al lavoro in attività

leggere adeguate.

La censura ricorsuale

secondo la quale il medico __________ avrebbe omesso di considerare il fatto

che l’assicurato è costretto a dembulare con una stampella e a tenere diritto

l’arto inferiore sinistro, appare priva di fondamento, visto che nel rapporto relativo

alla visita medica di chiusura, sotto “Reperti”, la dott.ssa __________ ha

esplicitamente refertato che RI 1 camminava “… con stampella a destra,

zoppicando a sinistra, senza piegare il ginocchio sinistro” (cfr. doc. 183, p. 2;

si veda pure l’allegato al doc. VII). Sempre in questo contesto, va segnalato

che il chirurgo ortopedico dott. __________, in base alle immagini radiologiche

e alle informazioni cliniche a sua disposizione, ha dichiarato di non avere

spiegazioni per l’uso prolungato delle stampelle da parte del ricorrente (cfr.

allegato al doc. VIII).

Infine, il fatto che il

dott. __________ abbia sostenuto che l’assicurato “…, anche nella migliore

delle ipotesi, non potrà riprendere una normale attività lavorativa di carico

prolungato e richiesta fisica elevata” (cfr. allegato al doc. XVIII), non

sconfessa l’apprezzamento della dott.ssa __________, ritenuto che l’esigibilità

lavorativa da lei tracciata tiene conto proprio di tali impedimenti (cfr. doc.

183).

In esito a tutto ciò,

occorre ritenere accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,

il ricorrente sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento

completo, un’attività lavorativa adeguata, ovvero un’attività leggera dal punto

di vista del sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi,

da esercitare in posizione prevalentemente seduta e che non implichi (in

particolare) la deambulazione su terreno sconnesso o su lunghi tratti e

l’utilizzo di scale a pioli.

Da notare ancora che,

secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro

concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste

esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti

permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In

proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in particolare già ritenuto

corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto

di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. STF

8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del

25.

febbraio 2003, consid. 4.7).

2.8

Si tratta ora

di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Per quanto

concerne il reddito da valido, secondo l’istituto assicuratore,

l’insorgente avrebbe guadagnato nel 2015, qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio

assicurato, un importo annuo pari a fr. 64'751 (cfr. doc. 224, p. 1).

Questo dato

- non contestato dal ricorrente - può senz’altro essere fatto proprio da questa

Corte.

2.9

Per

quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75

seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,

conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle

statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i

salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme

delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione

è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una

deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto

delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL

(“Descrizione dei posti di lavoro”).

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento

concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su

quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte,

relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una sentenza 32.2007.165

del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio

2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino

in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella

stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima

percentuale (al riguardo cfr. Grisanti,

Nuove regole per la valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311

seg., in particolare p. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la

questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di

regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid.

6.

; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza

pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto

rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è

considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un

parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però

soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le

condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze

personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi

fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente

una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze

personali e professionali.

2.10

Nella presente

fattispecie, l’amministrazione ha quantificato in fr. 52'817 il reddito da

invalido, applicando la tabella RSS 2012 TA 1 e operando decurtazioni dell’1% a

titolo di gap salariale e del 20% a titolo di deduzione sociale ex DTF 126

V 80 (cfr. doc. 224, p. 2).

Innanzitutto,

il TCA osserva che l’assicuratore convenuto ha correttamente rinunciato a

quantificare il reddito da invalido in base alle DPL, in quanto il numero di

schede entranti in linea di conto alla luce dell’esigibilità lavorativa

tracciata dal medico __________ (21 – cfr. estratto di cui al doc. 224, p. 4)

va considerato insufficiente per rappresentare adeguatamente il mercato

equilibrato del lavoro (sul tema, si veda la STCA 35.2014.20 del 28 luglio 2014 consid. 2.7., cresciuta

incontestata in giudicato).

Utilizzando

i dati forniti dalla tabella citata in precedenza, l’assicurato, svolgendo nel

2012.

una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato

svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore

privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe

potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'210.--.

Riportando questo dato su

41.7

ore (cfr. dati pubblicati sul sito web dell’UFS; a questo

proposito, si veda la STF 8C_480/2010 del 10 marzo 2012 consid. 3.1.1), esso

ammonta a fr. 5'431.42 mensili oppure a fr. 65'177.04 per l'intero anno (fr.

5'431.42 x 12).

Dopo adeguamento

all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2015, un reddito annuo di fr.

66'676.11.

L’assicurato, quale carpentiere,

avrebbe realizzato nel 2015 un reddito annuo di fr. 64'751 per un’occupazione a tempo pieno. Tale reddito si

situa sotto la media dei salari per un'attività equivalente (cioè fr.

68'820.30; cfr. Tabella TA 1 2012, p.to 41-43 “Costruzione”, livello di

qualifica 1: fr. 5'430 riportato su 41.5 ore/settimana = fr. 5'633.62 x 12 mesi

= fr. 67'603.44 e aggiornato al 2015).

In casu, in applicazione della giurisprudenza citata al considerando 2.9. in fine, il reddito statistico da invalido

(fr. 66'676.11) va ridotto dell’1%, percentuale

corrispondente al gap salariale (per la parte percentuale che supera la

soglia del 5%) e si attesta pertanto a fr. 65'009.34 (risultato intermedio).

In

ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le

circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere

ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella concreta evenienza,

l’istituto assicuratore ha operato una decurtazione del 20% sul reddito

statistico da invalido (doc. 224, p. 2).

Tenuto conto del riserbo

di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V

393.

consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione del

20%, l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.

Il reddito da invalido,

tenuto conto di una decurtazione del 20%, ammonta dunque a fr. 52'807.47.

Il grado di invalidità del

ricorrente - stabilito confrontando i fr. 52'807.47 al reddito che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 64'751 – risulta essere del 18.44%, arrotondato al 18%

secondo la giurisprudenza di cui

alla DTF 130 V 121 consid. 3.2..

Visto

che l’istituto assicuratore ha accordato all’assicurato proprio una rendita del

18%, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

2.11

Deve

ancora essere verificato se il ricorrente può essere posto al beneficio

dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr.

doc. XXVIII ).

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato é necessario o

perlomeno indicato e se il processo non é palesemente privo di esito positivo

(DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Il requisito della

probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la

causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole

riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125

II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).

A tal proposito, si

osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve

adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di

primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere

accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K

75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29

agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF

124.

I 304 consid. 2c).

Inoltre, quando le

prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le

prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non

possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124

I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).

Nel caso di specie, posto

che la valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico __________

dell’CO 1 non risultava contraddetta da altre certificazioni specialistiche e

che la stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche non poteva

essere contestata con riferimento all’indicazione a sottoporsi a un intervento

di AMO, vista, per quanto riguarda gli aspetti economici, la giurisprudenza

pubblicata sia nella Raccolta ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente

in quello del Cantone Ticino, doveva

apparire chiaro che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore

rispetto alle propettive di un successo, ragione per la quale il requisito

della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto.

In queste condizioni, non

essendo adempiuto uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza

giudiziaria deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti