35.2015.119
Determinazione dell'entità del grado dell'invalidità
9 agosto 2016Italiano31 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.119
mm
Lugano
9 agosto 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Sarah Socchi (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 novembre 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 9 ottobre 2015 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 4 settembre 2013, a RI
1, dipendente della ditta __________ di __________ quale carpentiere e, perciò,
assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è rimasta schiacciata
l’estremità inferiore sinistra sotto un manufatto di cemento posizionato a lato
dei binari del treno e ha riportato, secondo il rapporto di uscita dell’Ospedale
__________ di __________, una frattura complessa della caviglia sinistra (cfr.
doc. 19).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Alla chiusura del caso, con
decisione formale del 25 giugno 2015, l’assicuratore LAINF ha accordato una
rendita d’invalidità del 18% a decorrere dal 1° giugno 2015 e un’indennità per
menomazione all’integrità del 15% (cfr. doc. 221).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 236 e doc. 239),
in data 9 ottobre 2015, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua
prima decisione (cfr. doc. 240).
1.3. Con tempestivo ricorso
dell’11 novembre 2015, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto
che, annullata la decisione su opposizione impugnata, gli atti vengano
retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio, argomentando in particolare
quanto segue:
" (…).
Il presente gravame contesta l’esigibilità medica ritenuta dalla CO
1.
Nel rapporto della visita medica di chiusura della CO 1 del
20.11.2014 si enumerano tutta una serie di limitazioni a carico
dell’assicurato. In queste però non si fa alcuna menzione circa il fatto che RI
1 faccia sempre uso di una stampella e che debba tenere la gamba sinistra
sempre tesa non potendo piegare il ginocchio, circostanza che peraltro ha
rilevato anche il medico della CO 1 sotto la rubrica “reperti”.
Peraltro tutta la documentazione medica che figura agli atti fa
stato di tale situazione valetudinaria che però non è stata in alcun modo
ripresa nell’esplicazione degli aspetti non esigibili.
Peraltro la decisione in parola non menziona alcuna attività
esigibile concreta, se ne guarda bene dal riferire se ne siano state reperite
nelle DPL e se ne guarda altresì bene dal menzionare quelle che il leso
potrebbe effettivamente ancora svolgere.
Per quanto ci consta riteniamo che la decisione in parola non
tenga conto della residua capacità lavorativa di RI 1. La circostanza di
doversi sempre spostare con un bastone è comunque oltremodo limitante in
qualsiasi attività lavorativa che egli possa cercare e reperire. Quand’anche
possibile addirittura un’attività seduta si rivelerebbe non esigibile. Se
invece l’attività da svolgere fosse di natura mista, seduta ed in piedi, il
fatto di dover tenere la gamba sempre diritta e dover utilizzare in maniera
ricorrente la stampella ogni qualvolta si alza in piedi, rende la medesima
senz’altro rallentata, oltre al fatto che diminuisce grandemente lo spettro
dell’attività esigibile. (…).” (doc. I)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).
1.5. Nel mese di gennaio 2016,
l’istituto ha prodotto un apprezzamento ortopedico allestito dal dott. __________
(doc. VIII + allegato).
1.6. In data 1° febbraio 2016,
l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica e ha segnalato di
essere in procinto di sottoporsi a un intervento di asportazione del materiale
di osteosintesi (AMO - doc. XII).
L’assicuratore resistente
si è pronunciato al riguardo in data 16 febbraio 2016 (doc. XVI + allegato).
1.7. Sempre nel mese di febbraio
2016, all’CO 1 è pervenuto un rapporto dell’ortopedico __________ (doc. XVIII +
allegato).
A titolo d’osservazioni,
l’amministrazione ha prodotto un’ulteriore valutazione del dott. __________
(doc. XXV + allegato).
L’assicurato ha preso
posizione l’8 aprile 2016 (doc. XXVII).
In data 19 aprile 2016,
l’assicuratore ha informato il TCA di aver accordato il proprio benestare
all’intervento di AMO e di non aver nulla in contrario a che l’intervento venga
eseguito in Svizzera (doc. XXXI + allegato).
1.8. Nel corso del mese di maggio
2016, l’assicurato ha prodotto documentazione volta a supportare la domanda di
assistenza giudiziaria (doc. XXXV + allegati).
2.1. L’oggetto della lite è
circoscritto all’entità della rendita d’invalidità spettante all’assicurato.
2.2. Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle
cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento
se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di
salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta
Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento”
di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del
previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura
in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109
consid. 4.3 e riferimenti).
2.3. Giusta l'art. 18 cpv. 1
LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una
sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss.,
ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8
cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase
LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti
di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da
parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il
reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato
che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di
invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18
cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa
pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la
giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al
guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti
si veda pure la DTF 130 V 343.
Due
sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra
il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale
ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta
al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato
e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il
medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo
2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I
due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi
deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il
TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un
rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se
l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo
lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno
1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La
misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va
valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze
personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione
professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA
del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età
l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la
diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età
avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che
potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute
della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella
causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per
modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se
particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr.
RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.5
Nella concreta evenienza, dalle
carte processuali emerge che, per quanto riguarda l’esigibilità lavorativa,
l’amministrazione ha fatto capo alla valutazione espressa in proposito dal
medico __________.
In effetti, in occasione
della visita di chiusura del 19 novembre 2014 - dopo aver definito stabilizzate
le condizioni di salute infortunistiche dell’assicurato (cfr. doc. 183, p. 3;
su questo specifico aspetto, si vedano pure le certificazioni 11 novembre 2014
e 23 febbraio 2015 del dott. __________, medico consulente presso il Servizio
di ortopedia dell’Ospedale __________ di __________ – cfr. doc. 171 e 208) -,
la dott.ssa __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha tracciato la
seguente esigibilità lavorativa:
" (…).
Talvolta a spesso possibile sollevare e portare pesi molto leggeri
fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi e oltre l’altezza del petto come pure
pesi leggeri tra 5 e i 10 kg fino all’altezza dei fianchi e oltre l’altezza del
petto. Di rado possibile sollevare e portare pesi medi tra 10 e 25 kg fino
all’altezza dei fianchi. Mai più possibile sollevare e portare pesi pesanti
oltre i 25 kg e pesi molto pesanti oltre i 45 kg. Nessuna limitazione per il
maneggio di attrezzi leggeri/di precisione. Talvolta a spesso possibile il maneggio
di attrezzi medi, visto che tale maneggio viene effettuato in piedi. Mai più
possibile il maneggio di attrezzi pesanti e molto pesanti. Nessuna limitazione
per la rotazione della mano. Talvolta a spesso possibile lavori sopra la testa,
visto che vengono effettuati in piedi. Nessuna limitazione per la rotazione del
tronco e la posizione seduta/inclinata in avanti. Talvolta a spesso possibile
la posizione in piedi/inclinata in avanti. Di rado possibile la posizione
inginocchiata e la flessione delle ginocchia. Nessuna limitazione per la
posizione seduta di lunga durata. Talvolta a spesso possibile la posizione in
piedi di lunga durata. Molto spesso possibile la posizione a libera scelta.
Talvolta a spesso possibile camminare fino a 50 m. Talvolta possibile camminare
oltre i 50 m. Mai più possibile camminare per lunghi tratti e camminare su
terreno accidentato. Talvolta possibile salire le scale. Mai più possibile
salire su scale a pioli. Nessuna limitazione per l’uso delle due mani,
equilibrio e stare in equilibrio.
L’assicurato è considerato abile nella misura dell’esigibilità da
subito al 100%.” (doc. 183, p. 4)
Con la propria
impugnativa, RI 1 ha contestato la valutazione del medico __________, nella
misura in cui non avrebbe considerato il fatto che egli deambula con l’ausilio
di una stampella e che è costretto a tenere diritto l’arto inferiore sinistro
(cfr. doc. I).
Interpellata
dall’amministrazione in corso di causa, la dott.ssa __________ ha osservato che
nel rapporto afferente alla visita medica di chiusura è stato esplicitamente
refertato che l’assicurato “cammina con stampella a destra, zoppicando a
sinistra, senza piegare il ginocchio sinistro”.
Sempre in corso di causa,
l’assicuratore convenuto ha prodotto un apprezzamento del dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia presso la __________ di __________.
Per quanto qui d’interesse, il medico fiduciario appena citato ha avallato la
valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dalla dott.ssa __________, e ciò
in base alle considerazioni seguenti:
" (…).
In riassunto e su base degli atti a disposizione, si può ritenere
che il signor RI 1 presenta in esiti di frattura e osteosintesi della caviglia
sinistra uno stato confacente da un punto di vista radiologico, senza evidenza
di scompenso artrosico marcato sugli ultimi studi. È chiaro che a medio o lungo
termine il signor RI 1 presenta un rischio artrosico sicuramente più elevato
che una persona normale e che questo rischio artrosico è addirittura abbastanza
alto, visto il tipo di frattura presentato, i lievi difetti di riduzione
segnalati e i danni subiti alla cartilagine in conseguenza diretta della
frattura. Comunque lo sviluppo di un’artrosi sintomatica non è sicuro e, fosse
il caso, ci sarebbero ancora delle possibilità terapeutiche complementari, in
particolar modo (ma di sicuro soltanto a medio o lungo termine) un’artrodesi
della caviglia. (…).
Si può inoltre dire che se la situazione post-infortunistica può
spiegare una certa diminuzione dell’ampiezza articolare, non vi sono però
spiegazioni per l’impossibilità di camminare in carico pieno e esistono degli
elementi chiaramente incongruenti all’esame clinico per quanto riguarda la
mobilità. Inoltre e poiché non ci sono ostacoli ossei capaci di spiegare le limitazioni
costatate, rispettivamente considerando che la limitazione è dovuta prima di
tutto alle parti molli, si può ancora sperare un recupero ulteriore.
Su base di queste diverse considerazioni, non vedo motivi per
allontanarmi dall’esigibilità definita in modo assai preciso dalla dott.ssa __________,
in perfetta conoscenza della situazione anamnestica, radiologica e clinica.
Si noterà comunque che questa esigibilità non è stata rimessa in questione da
un punto di vista medico.” (allegato al doc. VIII – il corsivo è del redattore)
Nel mese di febbraio 2016,
il ricorrente ha prodotto nuova documentazione medica.
La TAC della caviglia
sinistra dell’8 ottobre 2015 ha evidenziato un buon consolidamento osseo, un
ridotto tenore calcico e delle incipienti note artrosiche (doc. C).
A margine del consulto del
27.
novembre 2015, il dott. __________, attivo presso l’Unità operativa di
ortopedia e traumatologia dell’Ospedale __________ di __________ ha refertato
della rigidità a livello della tibio-tarsica sinistra con limitazione
funzionale in presenza di mezzi di sintesi ben posizionati. Egli ha peraltro
consigliato la rimozione dei mezzi di sintesi (doc. D).
Il dott. __________
dell’Unità di ortopedia e traumatologia dell’Istituto __________ di __________
ha anch’egli proposto l’AMO (+ rimozione degli osteofiti) e, a dipendenza del
risultato ottenuto, un ulteriore intervento di artrodesi o di protesi, con la
precisazione che, vista l’età dell’assicurato, “tali interventi sarebbe meglio
fossero rimandati.” (doc. F).
Con nota del 12 febbraio
2016, la dott.ssa __________ ha sostenuto che, a suo avviso, il prospettato
intervento di AMO non comporterebbe un notevole miglioramento, tenuto conto
dell’esigibilità lavorativa stabilita in occasione della visita di chiusura
(allegato al doc. XVI).
A margine di un successivo
consulto, il dott. __________ ha precisato che “… è prevedibile che il
paziente, anche nella migliore delle ipotesi, non potrà riprendere una normale
attività lavorativa di carico prolungato e richiesta fisica elevata.” (allegato
al doc. XVIII).
Con apprezzamento del 4
aprile 2016, il dott. __________ ha dichiarato che l’intervento prospettato (in
particolare) dal dott. __________ non comporterebbe alcun peggioramento e “…
soltanto un miglioramento limitato e sicuramente non totale. Comunque, pure
nell’eventualità di un miglioramento drastico della funzionalità, rimarrebbero
invariati i limiti di esigibilità, essendo stati questi definiti sia per via
del deficit funzionale costatato, sia in considerazione dell’evoluzione a medio
lungo termine e della necessità di non sollecitare esageratamente la caviglia,
come del resto ritenuto dal dott. __________ come unica limitazione
d’esigibilità.”.
D’altro canto, per quanto
riguarda l’eventuale indicazione a sottoporsi a un intervento di artrodesi,
rispettivamente di artroplastica, il fiduciario ha osservato che “… non vi è
per ora una indicazione formale ad una artrodesi della caviglia, in presenza di
un danno artrosico limitato e di una articolarità di sicuro limitata, ma
tuttavia in modo variabile e non del tutto spiegabile dallo stato evidenziato
sugli esami per immagini. (…). Non si può comunque escludere a medio o lungo
termine un peggioramento dell’artrosi ora costatata, con indicazione al
bloccaggio di questa caviglia. Per quanto riguarda l’indicazione ad una
artroplastica in alternativa all’artrodesi, tale intervento pare sulla carta
migliore dell’artrodesi, poiché essa permette il mantenimento di una mobilità
nella caviglia. È tuttavia da sapere che l’artroplastica della caviglia rimane
un intervento delicato in cui i risultati non sono di sicuro garantiti e di cui
l’indicazione è di competenza di uno specialista abituato a praticare sovente
questo genere d’intervento. (…).” (allegato al doc. XXV).
Dalla documentazione agli
atti si evince inoltre che l’amministrazione ha nel frattempo concesso il suo
benestare per l’intervento di AMO (cfr. allegato al doc. XXXI).
2.6
Chiamata a pronunciarsi nel
caso di specie, questa Corte ritiene innanzitutto che l’assicuratore resistente
era legittimato a dichiarare stabilizzato lo stato di salute infortunistico
dell’insorgente a decorrere dal mese di giugno 2015 (e, quindi, a porre termine
alle prestazioni di corta durata). In effetti, la stabilizzazione delle
condizioni di salute risultava attestata dalla dott.ssa Netzer (cfr. doc. 183)
e dal dott. __________, allora medico curante specialista dell’assicurato (cfr.
doc. 171 e 208).
Il TCA non ignora che, nel
frattempo, il ricorrente ha accettato di sottoporsi all’intervento di AMO (cfr.
doc. XII), per il quale l’amministrazione ha già accordato il benestare (e
riconosciuto il diritto a prestazioni a titolo di ricaduta - cfr. allegato al
doc. XXXI), tuttavia tale circostanza non è d’ostacolo alla stabilizzazione
delle sue condizioni di salute infortunistiche, posto che, in una sentenza del
30.
luglio 1993 nella causa V. non pubblicata, il TFA ha esplicitamente indicato che una futura AMO non giustifica il
versamento di ulteriori prestazioni di corta durata (in particolare di
ulteriori indennità giornaliere) (in questo senso, si vedano pure le STCA
35.2004.56
del 3 dicembre 2004 e 35.2014.51 consid. 2.4.4.).
Del resto, merita di
essere sottolineato che, secondo i medici fiduciari dell’CO 1, l’operazione in
questione non comporterebbe un sensibile miglioramento dello stato di salute,
nel senso che l’esigibilità lavorativa rimarrebbe quella descritta in occasione
della visita di chiusura del novembre 2014 (cfr. allegati ai doc. XVI e XXV).
Inoltre, se è vero che il
dott. __________ ha prospettato l’esecuzione di ulteriori provvedimenti
terapeutici (artrodesi oppure protesi – cfr. doc. F e allegato al doc. XVIII),
è altrettanto vero che la relativa indicazione è stata soltanto ipotizzata,
visto che occorrerà prima valutare gli esiti dell’intervento di AMO (“… in
base alla ripresa funzionale, si valuterà la necessità di ulteriori
provvedimenti chirurgici, anche di protesizzazione o artrodesi” – il
corsivo è del redattore). Quindi, anche da questo punto di vista, nulla osta a
considerare stabilizzate le condizioni di salute infortunistiche
dell’assicurato.
2.7
Per quanto concerne
l’esigibilità lavorativa, attentamente vagliata la documentazione medica
presente all'inserto e vista anche l’assenza di pareri specialistici
divergenti, il TCA non ha valide ragioni per scostarsi dall'apprezzamento
espresso dal chirurgo ortopedico dr.ssa __________, avallato dal dott. __________,
secondo cui il ricorrente va ritenuto totalmente abile al lavoro in attività
leggere adeguate.
La censura ricorsuale
secondo la quale il medico __________ avrebbe omesso di considerare il fatto
che l’assicurato è costretto a dembulare con una stampella e a tenere diritto
l’arto inferiore sinistro, appare priva di fondamento, visto che nel rapporto relativo
alla visita medica di chiusura, sotto “Reperti”, la dott.ssa __________ ha
esplicitamente refertato che RI 1 camminava “… con stampella a destra,
zoppicando a sinistra, senza piegare il ginocchio sinistro” (cfr. doc. 183, p. 2;
si veda pure l’allegato al doc. VII). Sempre in questo contesto, va segnalato
che il chirurgo ortopedico dott. __________, in base alle immagini radiologiche
e alle informazioni cliniche a sua disposizione, ha dichiarato di non avere
spiegazioni per l’uso prolungato delle stampelle da parte del ricorrente (cfr.
allegato al doc. VIII).
Infine, il fatto che il
dott. __________ abbia sostenuto che l’assicurato “…, anche nella migliore
delle ipotesi, non potrà riprendere una normale attività lavorativa di carico
prolungato e richiesta fisica elevata” (cfr. allegato al doc. XVIII), non
sconfessa l’apprezzamento della dott.ssa __________, ritenuto che l’esigibilità
lavorativa da lei tracciata tiene conto proprio di tali impedimenti (cfr. doc.
183).
In esito a tutto ciò,
occorre ritenere accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,
il ricorrente sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento
completo, un’attività lavorativa adeguata, ovvero un’attività leggera dal punto
di vista del sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi,
da esercitare in posizione prevalentemente seduta e che non implichi (in
particolare) la deambulazione su terreno sconnesso o su lunghi tratti e
l’utilizzo di scale a pioli.
Da notare ancora che,
secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro
concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste
esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti
permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In
proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in particolare già ritenuto
corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto
di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. STF
8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del
25.
febbraio 2003, consid. 4.7).
2.8
Si tratta ora
di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Per quanto
concerne il reddito da valido, secondo l’istituto assicuratore,
l’insorgente avrebbe guadagnato nel 2015, qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio
assicurato, un importo annuo pari a fr. 64'751 (cfr. doc. 224, p. 1).
Questo dato
- non contestato dal ricorrente - può senz’altro essere fatto proprio da questa
Corte.
2.9
Per
quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75
seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,
conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle
statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i
salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme
delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione
è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una
deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto
delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL
(“Descrizione dei posti di lavoro”).
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,
l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento
concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su
quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte,
relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
In una sentenza 32.2007.165
del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio
2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino
in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella
stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima
percentuale (al riguardo cfr. Grisanti,
Nuove regole per la valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311
seg., in particolare p. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la
questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore
fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di
regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid.
6.
; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza
pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto
rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di
almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è
considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un
parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però
soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le
condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze
personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi
fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente
una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze
personali e professionali.
2.10
Nella presente
fattispecie, l’amministrazione ha quantificato in fr. 52'817 il reddito da
invalido, applicando la tabella RSS 2012 TA 1 e operando decurtazioni dell’1% a
titolo di gap salariale e del 20% a titolo di deduzione sociale ex DTF 126
V 80 (cfr. doc. 224, p. 2).
Innanzitutto,
il TCA osserva che l’assicuratore convenuto ha correttamente rinunciato a
quantificare il reddito da invalido in base alle DPL, in quanto il numero di
schede entranti in linea di conto alla luce dell’esigibilità lavorativa
tracciata dal medico __________ (21 – cfr. estratto di cui al doc. 224, p. 4)
va considerato insufficiente per rappresentare adeguatamente il mercato
equilibrato del lavoro (sul tema, si veda la STCA 35.2014.20 del 28 luglio 2014 consid. 2.7., cresciuta
incontestata in giudicato).
Utilizzando
i dati forniti dalla tabella citata in precedenza, l’assicurato, svolgendo nel
2012.
una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato
svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore
privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe
potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'210.--.
Riportando questo dato su
41.7
ore (cfr. dati pubblicati sul sito web dell’UFS; a questo
proposito, si veda la STF 8C_480/2010 del 10 marzo 2012 consid. 3.1.1), esso
ammonta a fr. 5'431.42 mensili oppure a fr. 65'177.04 per l'intero anno (fr.
5'431.42 x 12).
Dopo adeguamento
all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2015, un reddito annuo di fr.
66'676.11.
L’assicurato, quale carpentiere,
avrebbe realizzato nel 2015 un reddito annuo di fr. 64'751 per un’occupazione a tempo pieno. Tale reddito si
situa sotto la media dei salari per un'attività equivalente (cioè fr.
68'820.30; cfr. Tabella TA 1 2012, p.to 41-43 “Costruzione”, livello di
qualifica 1: fr. 5'430 riportato su 41.5 ore/settimana = fr. 5'633.62 x 12 mesi
= fr. 67'603.44 e aggiornato al 2015).
In casu, in applicazione della giurisprudenza citata al considerando 2.9. in fine, il reddito statistico da invalido
(fr. 66'676.11) va ridotto dell’1%, percentuale
corrispondente al gap salariale (per la parte percentuale che supera la
soglia del 5%) e si attesta pertanto a fr. 65'009.34 (risultato intermedio).
In
ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le
circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere
ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella concreta evenienza,
l’istituto assicuratore ha operato una decurtazione del 20% sul reddito
statistico da invalido (doc. 224, p. 2).
Tenuto conto del riserbo
di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il
proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V
393.
consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione del
20%, l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.
Il reddito da invalido,
tenuto conto di una decurtazione del 20%, ammonta dunque a fr. 52'807.47.
Il grado di invalidità del
ricorrente - stabilito confrontando i fr. 52'807.47 al reddito che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 64'751 – risulta essere del 18.44%, arrotondato al 18%
secondo la giurisprudenza di cui
alla DTF 130 V 121 consid. 3.2..
Visto
che l’istituto assicuratore ha accordato all’assicurato proprio una rendita del
18%, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.
2.11
Deve
ancora essere verificato se il ricorrente può essere posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr.
doc. XXVIII ).
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato é necessario o
perlomeno indicato e se il processo non é palesemente privo di esito positivo
(DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Il requisito della
probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la
causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole
riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si
esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125
II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).
A tal proposito, si
osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve
adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di
primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere
accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K
75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29
agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF
124.
I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le
prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le
prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non
possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124
I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).
Nel caso di specie, posto
che la valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico __________
dell’CO 1 non risultava contraddetta da altre certificazioni specialistiche e
che la stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche non poteva
essere contestata con riferimento all’indicazione a sottoporsi a un intervento
di AMO, vista, per quanto riguarda gli aspetti economici, la giurisprudenza
pubblicata sia nella Raccolta ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente
in quello del Cantone Ticino, doveva
apparire chiaro che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore
rispetto alle propettive di un successo, ragione per la quale il requisito
della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto.
In queste condizioni, non
essendo adempiuto uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza
giudiziaria deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti