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Decisione

35.2015.12

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 settembre 2015Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.).

Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di

qualche rilievo sono già date al momento del­l'infortunio o se partico­lari

circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (cfr. RAMI 1993

U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.3.3

Nella concreta evenienza, dalla

decisione formale del 19 settembre 2014 si evince che l’amministrazione ha

accordato all’assicurato una rendita d’invalidità del 42% dal 1° ottobre 2014,

facendo capo, per quanto concerne l’esigibilità lavorativa, alla valutazione

espressa al riguardo dal proprio medico fiduciario (cfr. doc. 48, p. 1).

Nel suo rapporto 9 ottobre

2013, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha in effetti

sostenuto che, tenuto conto delle sequele infortunistiche di competenza dell’CO

1, RI 1 risulta essere “… abile al lavoro in misura almeno dei ¾ nello

svolgimento di attività prevalentemente sedentarie, con possibilità di libera

scelta o per lo meno cambiamento regolare della posizione dell’arto inferiore

destro al di sotto del pieno di lavoro e senza necessità di gestione di una

pedaliera con la gamba/il piede destro.”.

Il fiduciario ha inoltre

precisato che “le difficoltà di mantenimento di una posizione seduta in

relazione con la pregressa frattura femorale sinistra ed eventuali problemi

nell’ingaggio della mano destra in relazione con la pregressa lesione

legamentaria scafo-lunare, risultano in effetti essere di pertinenza

assicurativa della __________.” (doc. 47, p. 9).

Con la propria

impugnativa, l’assicurato ha tra l’altro fatto valere che nel calcolo del grado

d’invalidità l’assicuratore resistente avrebbe omesso d’includere ex art. 100

cpv. 3 OAINF la rendita del 10% che egli percepiva dall’__________ a seguito

dell’infortunio del 9 gennaio 1985 (doc. I, p. 10).

Chiamato a pronunciarsi in

merito, il TCA rileva che, conformemente alla giurisprudenza, si deve

riconoscere una sola rendita quando l’invalidità è imputabile a più infortuni e

che occorre perciò utilizzare delle basi di calcolo unitarie (rendite

combinate; cfr. DTF 123 V 45 e RAMI 1998 p. 91).

Sempre secondo la

giurisprudenza, questo principio deve valere anche quando gli infortuni sono

coperti da assicuratori diversi. Ciò risulta dall’art. 77 cpv. 3 lett. b LAINF

che disciplina la cooperazione degli assicuratori in caso di reiterato

infortunio. Fondandosi su questa norma, il Consiglio federale ha emanato l’art.

100.

OAINF (obbligo alle prestazioni in caso di reiterato infortunio). Questa

disposizione regola il rapporto tra più assicuratori LAINF (cfr. STFA U

345/02 del 30 aprile 2004 consid. 5.2 e riferimenti ivi menzionati)

Il capoverso 2 dell’art.

100.

OAINF recita che se l'assicurato s'infortuna nuovamente

durante la cura per uno o più infortuni, ma dopo la ripresa di un'attività

assicurata, l'assicuratore tenuto ad effettuare le prestazioni per il nuovo

infortunio effettua pure quelle per gli infortuni precedenti, per quanto il

nuovo infortunio dia diritto a indennità giornaliere. Gli altri assicuratori

interessati gli rimborsano queste prestazioni, senza indennità di rincaro, in

proporzione all'entità causale; in tal modo si liberano dal proprio obbligo di

effettuare prestazioni. Gli assicuratori interessati possono derogare a questa

regola per convenzione, in particolare se il nuovo infortunio ha conseguenze

sensibilmente meno gravi del precedente.

Secondo il

capoverso 3, se il beneficiario d'una rendita assegnata per un primo infortunio

è vittima d'un nuovo infortunio che modifica il grado d'invalidità,

l'assicuratore tenuto alle prestazioni per il secondo infortunio deve

effettuare tutte le prestazioni. L'assicuratore tenuto alle prestazioni per il

primo infortunio versa al secondo assicuratore l'importo corrispondente al

valore capitalizzato, senza indennità di rincaro, della parte di rendita

imputabile al primo infortunio. Si libera in tal modo dal proprio obbligo.

Sempre in questo contesto,

la dottrina ha precisato che i danni alla salute addebitabili a diversi infortuni

assicurati devono essere riuniti e deve essere stabilita una sola

rendita per l’invalidità complessiva. L’entità globale di tale invalidità può

corrispondere all’addizione dei gradi d’invalidità che risultano dai diversi

infortuni oppure può anche essere più elevata o più bassa (cfr. P. Omlin, Die

Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1995, p.

138).

A proposito

dell’applicabilità dell’art. 100 cpv. 3 OAINF al caso di specie, messa in

dubbio dal patrocinatore dell’assicuratore convenuto (cfr. doc. III, p. 10), questo

Tribunale osserva in primo luogo che, al momento dell’infortunio dell’aprile

2011, l’insorgente si trovava al beneficio di una rendita d’invalidità del 10% concessa

a seguito dell’infortunio assicurato presso l’__________ (cfr. consid. 1.2.).

D’altro canto, avendo la CO 1 riconosciuto una rendita del 42% a dipendenza

dell’infortunio di sua competenza (cfr. consid. 6), è evidente che quest’ultimo

evento ha comportato una modifica del grado d’invalidità ai sensi della

succitata disposizione d’ordinanza.

Infine, trattandosi

dell’obiezione dell’CO 1 secondo la quale la rendita __________ non si

giustificava più alla luce del reddito realizzato presso la __________, ci si

limita a rilevare che non compete al TCA verificare la correttezza della

prestazione corrisposta dall’__________ fino al 30 settembre 2014. Del resto,

non può essere ignorato che, proprio in applicazione dell’art. 100 cpv. 3

OAINF, la CO 1 ha incassato dall’__________ un importo pari a fr. 89'593.70,

corrispondente al valore capitalizzato della parte di rendita imputabile

all’infortunio occorso nel 1985.

Accertato che l’art. 100

cpv. 3 OAINF può trovare applicazione nella presente fattispecie, in ossequio

alla giurisprudenza e alla dottrina appena citate, l’Istituto assicuratore

convenuto avrebbe dovuto fissare il grado d’invalidità prendendo in

considerazione sia il danno alla salute derivante dall’infortunio di sua

competenza sia quello risultante dall’evento traumatico di pertinenza dell’__________.

Così come si evince chiaramente

dal suo referto del 9 ottobre 2013, il dott. __________ ha invece valutato

l’esigibilità lavorativa dell’assicurato tenendo conto unicamente del danno

alla salute interessante l’arto inferiore destro (cfr. doc. 47, p. 11: “Per

quanto attiene agli eventi infortunistici del 14.10.2009 e 22.4.2011, il

signor RI 1 risulta essere abile al lavoro nell’ordine di grandezza dei ¾ nello

svolgimento di un’attività prevalentemente sedentaria, con possibilità di

libera scelta o per lo meno cambiamento regolare della posizione dell’arto

inferiore destro al di sotto del piano di lavoro, senza necessità di gestione

di una pedaliera con il piede destro.” – il corsivo è del redattore).

In queste condizioni, la

fattispecie necessita di un complemento d’istruttoria, non potendo escludere

che, considerando il danno alla salute infortunistico nel suo insieme, ne

derivi una diversa valutazione dell’esigibilità lavorativa e, quindi, un

diverso grado dell’invalidità (su questo aspetto, si veda del resto il doc. 47,

p. 9).

D’altra parte, il TCA non

può nemmeno seguire la patrocinatrice dell’assicurato allorquando pretende che

al grado d’invalidità stabilito dalla CO 1 (42%) si debba semplicemente

aggiungere la rendita riconosciuta dall’__________ (10%) (cfr. doc. XII, p. 2).

2.3.4

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo,

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle

einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.

151.

E. 3.5,9C_85/2009)”.

(DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135.

V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero

di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare

gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo

la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”

(STF

8C_59/2011 consid. 5.2)

Nella presente

fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio

degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF

135.

V 465), visto che il rapporto agli atti elaborato dallo specialista

interpellato dall’amministrazione necessità di essere completato.

Per le

ragioni esposte al considerando 2.3.3., si giustifica

pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, nella misura

in cui all’assicurato è stata assegnata una rendita d’invalidità del 42%.

L’assicuratore

resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi, dovrà risottoporre il

caso al dott. __________ affinché valuti l’esigibilità lavorativa prendendo

in considerazione il danno alla salute infortunistico nella sua globalità.

Sulla base delle relative risultanze, la CO 1 dovrà poi definire

nuovamente l’entità della rendita d’invalidità spettante a RI 1.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata, nella misura in

cui all’assicurato è stata assegnata una rendita d’invalidità del 42%.

§§ Gli

atti sono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà

all’assicurato l’importo di fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti