35.2015.12
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30 settembre 2015Italiano37 min
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Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.12
mm
Lugano
30 settembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 gennaio 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21 novembre 2014 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 9 gennaio 1985, RI 1,
nato nel 1965, all’epoca apprendista meccanico presso la ditta __________ di __________
e assicurato contro gli infortuni presso l’__________, è rimasto coinvolto in
un incidente della circolazione stradale, riportando una frattura
pluriframmentaria della gamba sinistra, una lesione al ginocchio destro e al
piede sinistro, nonché una commotio cerebri.
L’Istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Con decisione formale del
18 agosto 1988 - poi confermata in sede di opposizione -, l’amministrazione ha
riconosciuto una rendita d’invalidità del 25% dal 1° maggio 1988 e un’indennità
per menomazione all’integrità del 12,5%.
Con pronunzia LAINF 8/89
del 4 agosto 1990, questa Corte ha confermato il grado d’invalidità fissato
dall’assicuratore, mentre l’IMI è stata aumentata al 30%.
1.2. Nel corso del 1991, l’__________
ha proceduto a una revisione d’ufficio della rendita d’invalidità. Tenuto conto
del reddito concretamente conseguito dall’assicurato presso il suo nuovo datore
di lavoro, la ditta __________, la rendita è stata ridotta al 10% a contare dal
1° giugno 1992 (cfr. decisione su opposizione del 7 agosto 1992 prodotta sub
doc. 54).
1.3. A far tempo dal 1° aprile
2009, RI 1 è stato assunto quale tecnico del servizio di manutenzione dalla __________
di __________, i cui dipendenti sono assicurati contro gli infortuni presso la CO
1 (cfr. doc. 1).
1.4. In data 22 aprile 2011,
l’assicurato è rimasto vittima di un incidente stradale in sella alla propria
motocicletta.
A causa di questo
sinistro, egli ha lamentato una distorsione Lisfranc con frattura intra-articolare
a livello della base del metatarso I del piede destro (cfr. doc. 3).
La CO 1 ha riconosciuto la
propria responsabilità.
Da notare che il 14 ottobre
2009, RI 1 era già incorso in un incidente con la moto, anch’esso assunto dalla
CO 1, nel quale egli aveva contuso il ginocchio e la caviglia destra.
Nel gennaio del 2010, il
chirurgo ortopedico dott. __________ aveva refertato una situazione
praticamente sovrapponibile a quella esistente prima del sinistro, tanto che
l’assicurato era stato in grado di riprendere il proprio lavoro in misura
completa (sino all’evento del 22 aprile 2011).
1.5. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 19 settembre 2014,
l’amministrazione ha assegnato all’assicurato una rendita d’invalidità del 42%
a partire dal 1° ottobre 2014, come pure un’IMI del 10%. In quella stessa sede,
la CO 1 ha precisato che i disturbi psichici non erano di sua pertinenza,
facendo difetto l’adeguatezza del nesso causale (cfr. doc. 48).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato, in data 21 novembre 2014, l’amministrazione
ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 53).
1.6. Con decisione formale del 10
novembre 2014 (cfr. incarto __________), confermata con decisione su
opposizione del 16 dicembre 2014 (doc. F), l’__________ ha soppresso la propria
rendita d’invalidità dal 1° ottobre 2014, in applicazione del combinato
disposto degli artt. 77 LAINF e 100 cpv. 3 OAINF.
In data 6 gennaio 2015, l’__________
ha versato alla CO 1 l’importo di fr. 89'593.70, corrispondente al valore
capitalizzato della parte di rendita imputabile all’infortunio di sua
competenza (cfr. incarto __________).
1.7. Con tempestivo ricorso del 12
gennaio 2015, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che,
annullata la decisione su opposizione impugnata, la __________ venga condannata
a versargli una rendita d’invalidità corrispondente a una totale incapacità
lucrativa.
A sostegno della propria
pretesa, l’insorgente contesta innanzitutto la valutazione dell’esigibilità
lavorativa enunciata dal medico fiduciario dell’assicuratore, definita “troppo
vecchia (ultima visita di luglio 2013, mentre la decisione è datata settembre
2014!)”, nella misura in cui egli non sarebbe “… attualmente in grado di
svolgere un’attività prevalentemente sedentaria, con possibilità di libera
scelta della posizione o per lo meno cambiamento regolare della posizione (cfr.
perizia pag. 11). Egli infatti soffre di importanti dolori a rimanere in
posizione seduta e non potrebbe svolgere alcun tipo di attività lavorativa. A
tal proprosito si produce quale doc. C il certificato medico 28 novembre 2014
del dr. med. __________ il quale ritiene “il paziente invalido al 100% a causa
delle patologie dovute agli incidenti del 1985 e 2011”., chiedendo che venga
ripreso il grado d’invalidità stabilito in materia d’assicurazione per
l’invalidità (totale incapacità di guadagno).
D’altro canto,
l’assicurato rimprovera all’assicuratore resistente di non aver “… minimamente
considerato l’infortunio del 09.01.1985 nel calcolo del grado di invalidità!”,
ciò che avrebbe dovuto fare in virtù dell’art. 100 cpv. 3 OAINF, postulando
quindi che nel calcolo del grado d’invalidità venga aggiunta la rendita del 10%
che egli percepiva dall’__________.
Infine, trattandosi della
problematica psichica, il ricorrente fa valere che, nel caso di specie,
sarebbero adempiuti il criterio della rilevanza del grado e della durata
dell’incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche dell’infortunio, quello
del decorso sfavorevole della cura medica, nonché quello dei dolori somatici
persistenti, donde l’esistenza di un nesso causale adeguato con l’infortunio
dell’aprile 2011 (doc. I).
1.8. La CO 1, in risposta, ha
chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.9. Nel mese di febbraio 2015,
l’assicurato si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni
(cfr. doc. V).
L’Istituto assicuratore ha
preso posizione al riguardo in data 4 marzo 2015 (doc. VII).
1.10. In corso di causa, il TCA ha
richiamato dall’__________ l’incarto relativo all’infortunio del 9 gennaio 1985
di sua competenza (allegato al doc. X).
Alle parti è stato
concesso di formulare delle osservazioni (doc. XII e doc. XIII).
2.1. L’oggetto della lite è
circoscritto l’entità della rendita d’invalidità spettante all’assicurato.
Preliminarmente, il TCA è
però tenuto a esaminare se la CO 1 era legittimata a negare il proprio obbligo
a prestazioni relativamente alle turbe psichiche di cui soffre l’insorgente,
oppure no.
2.2. Disturbi psichici:
causalità, naturale e adeguata, con l’infortunio del 22 aprile 2011?
2.2.1. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF,
per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative
sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
Il diritto alle prestazioni
risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di
causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa
condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di
fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un
nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V
177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).
2.2.2. Se un infortunio ha
semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza
questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati
dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso
preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status
quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi
subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142
p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un
infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con
questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”;
cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid.
3b). Occorre di principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base,
l’esistenza del nesso di causalità con l’evento assicurato.
Pertanto, in
materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di
trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale,
senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un
legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di
guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico
tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito,
vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile
stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,
cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo
tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili
certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359
consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V
109 consid. 9 p. 122s.).
2.2.3. Il diritto alle prestazioni assicurative
presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra
l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica,
il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è
accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per
contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza
del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati
successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in
tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri
(per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e
gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve
considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma
piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In
presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione
un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata
eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici
persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è
necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di
un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di
causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si
situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da
considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare
affinchè si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF
115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.
4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.2.4. Nella concreta evenienza, con
la decisione su opposizione impugnata, la CO 1 ha negato che la problematica
psichica costituisca una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico del 22
aprile 2011. Essa non si è invece pronunciata in merito alla causalità naturale
(cfr. doc. 53, p. 7).
Con il proprio ricorso, RI
1 fa invece valere che la patologia psichica di cui soffre deve essere
riconosciuta dall’amministrazione “… poiché in nesso causale adeguato con
l’infortunio del 21 aprile 2011.” (doc. I, p. 13).
Da parte sua, questa Corte
osserva che l’aspetto psichico è stato indagato dal dott. __________, spec. FMH
in psichiatria e psicoterapia, su incarico dell’amministrazione.
Dal suo rapporto datato 14
agosto 2013 si evince che RI 1 presentava un disturbo misto di personalità con
tratti emotivamente instabili, passivo-aggressivo (ICD-10: F60.8), una sindrome
somatoforme da dolore persistente (F45.4) e un disturbo di personalità
depressivo (distimia - F34.1) (doc. 45, p. 13).
A proposito della
patogenesi delle affezioni diagnosticate, lo psichiatra fiduciario ha spiegato
trattasi, con verosimiglianza preponderante, di un “… disturbo psicogeno molto
probabilmente già apparso in età giovanile e legato a una difficilissima e
precaria situazione familiare …”. Quanto al ruolo giocato dagli infortuni, egli
ha precisato che essi “… non sembrano essere stati vissuti come un “dramma
esistenziale” che ha intaccato l’integrità della sua rete sociale o il più
ampio sistema dei valori sociali. Al contrario, si ha quasi l’impressione che
gli infortuni costituiscano dei fattori “protettivi” che lo preservano da angosce
più profonde riguardo alla tragica storia personale vissuta durante l’infanzia.
Durante i colloqui non si è mai mostrato risentito verso le persone che erano
state implicate negli infortuni o verso il destino che si era ripetutamente
accanito verso di lui (l’ultimo incidente è però capitato senza la
responsabilità di terzi). Ciò che impressiona di più è invece il suo generale
atteggiamento verso la vita e in particolare verso le figure femminili che
reputa responsabili delle ingiustizie subite. In questo senso si tratta di
sentimenti e vissuti profondamente radicati e preesistenti agli infortuni in
questione che per lui sembrano psichicamente più facilmente elaborabili, perché
attribuibili ad un agente esterno chiaramente identificabile (l’infortunio). Gli
è invece precluso, vista la scarsa capacità introspettiva, accedere ai vissuti
più profondi e nascosti che riguardano le tragiche vicende della sua
infanzia/adolescenza.” (doc. 45, p. 14).
Il dott. __________ ha quindi
dichiarato che le turbe psichiche interessanti gli aspetti affettivi
costituiscono una conseguenza soltanto possibile degli eventi traumatici
in questione, mentre il disturbo somatoforme persistente ha probabilmente
un’eziologia infortunistica (doc. 45, p. 14s.).
Infine, sempre secondo lo
psichiatra consultato dall’amministrazione, i disturbi psichici di natura
traumatica causano un’incapacità lavorativa del 10-20% nell’esercizio di
un’attività adeguata (doc. 45, p. 15).
Unitamente al proprio
ricorso, l’assicurato ha prodotto una certificazione, datata 9 dicembre 2014,
della dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.
Secondo la psichiatra
curante, il ricorrente “… è da considerarsi totalmente inabile al lavoro.
Considerato il decorso e la gravità dell’affezione un miglioramento dello stato
psichico tale da permettere un aumento della capacità lavorativa non è
prevedibile, motivo per cui l’incapacità lavorativa è da considerare a tempo
indeterminato.” (cfr. doc. G).
Tutto ben considerato, il
TCA ritiene che la questione eziologica e quella relativa all’entità
dell’incapacità lavorativa legata alla problematica psichica, possa rimanere
insoluta, visto che quest’ultima non si trova in nesso di causalità adeguata
con l’infortunio del 21 aprile 2011, così come verrà meglio dimostrato qui di
seguito.
2.2.5. Nell'esaminare l'adeguatezza
del legame causale, in relazione all'evento dell’aprile 2011, bisogna avantutto
procedere alla classificazione dell’infortunio occorso al ricorrente.
Per quanto riguarda la dinamica, dalla documentazione agli atti si evince che, nell’affrontare
la rotonda di __________, probabilmente a causa di una macchia
d’olio, la motoclicletta su cui si trovava RI 1 è scivolata, causando la
torsione del piede destro rimasto incastrato sotto il veicolo. La diagnosi
posta dai sanitari della __________ è stata quella di distorsione Lisfranc con
frattura intra-articolare a livello della base del metatarso I del piede destro
(cfr. doc. 3).
Tenuto conto
della dinamica oggettiva dell’evento e precisato che, in questo contesto, non
devono essere prese in considerazione le conseguenze dell’infortunio, nè le
circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26), secondo questo
Tribunale, il sinistro accaduto al ricorrente può essere classificato tra
gli infortuni di grado medio al limite della categoria degli infortuni
leggeri o insignificanti.
A titolo di confronto,
questa Corte segnala che il TF ha ritenuto di grado medio (senza essere
classificato al limite della categoria degli eventi gravi) l’infortunio occorso
a un assicurato che, mentre circolava con la propria motocicletta su una strada
principale in condizioni di forte pioggia, entrò in collisione frontale a una
velocità di 60-70 km/h con un’autovettura che gli aveva tagliato la strada; la violenza
della collisione fu tale che l’assicurato, in stato di elevata dispnea, fu
intubato sul luogo dell’incidente ed elitrasportato all’ospedale (STF U 78/07
del 17 marzo 2008 consid. 5).
Pure di grado medio, e non
al limite della categoria degli eventi gravi, è stato considerato l’infortunio
occorso a un motociclista che stava utilizzando, a una velocità di circa 50 km/h, la corsia riservata ai mezzi pubblici per superare dalla parte sinistra una colonna di
veicoli fermi, quando un’autovettura uscì improvvisamente dalla colonna,
provocando il tamponamento da parte del centauro, il quale si procurò due
fratture al femore destro (STFA U 115/05 del 14 settembre 2005 consid. 2.4.).
Dello stesso grado di
gravità (medio e non al limite della categoria degli eventi gravi) è stato
ritenuto l’infortunio occorso a un’assicurata la cui moto si scontrò con un
camion, si incastrò sotto il paraurti anteriore dell’automezzo e fu spinta, con
l’assicurata ancora in sella, per oltre nove metri. L’assicurata si procurò una
lussazione all’anca, una frattura del bacino, un’abrasione alla gamba sinistra
e varie contusioni (STFA U 88/01 del 24 dicembre 2002 consid. 3.3.2.).
In una sentenza 35.2014.71
del 15 aprile 2015, questa Corte ha qualificato allo stesso modo, ovvero infortunio
di grado medio al limite della categoria inferiore, l’incidente della
circolazione stradale in cui un’assicurata, in sella al proprio scooter, è
stata urtata da un’autovettura, la cui conducente si era accorta tardivamente
che vi era una colonna quasi ferma d’innanzi a lei, cadendo a terra e
riportando la frattura non dislocata del capitello radiale sinistro.
Il giudice è, quindi,
tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri
elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.2.3.. Affinché possa essere
ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un fattore sia
presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più
criteri.
In una sentenza
8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 10/2010 UV 25 p.
100ss., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni di media gravità ma che si
trovano al limite della categoria di quelli leggeri -, devono essere adempiuti quattro
criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso
causale adeguato.
Innanzitutto, questo
Tribunale non può individuare nel modo in cui si è svolto l’evento in questione
delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o una particolare
spettacolarità: in fondo, si é trattato di un "normale” incidente della
circolazione stradale. Del resto, anche nelle pronunzie federali citate in
precedenza, riguardanti delle fattispecie ben più gravi di quella sub judice,
l’Alta Corte non ha considerato adempiuto il criterio in discussione oppure lo
ha ritenuto realizzato non in modo particolarmente incisivo.
D’altro
canto, quella riportata dal ricorrente – una distorsione del Lisfranc con
frattura intrarticolare della base del metatarso I del piede destro -, costituisce
una lesione certamente non banale ma nemmeno grave o particolarmente idonea a
provocare un'elaborazione psichica abnorme.
A proposito di questo
criterio, la giurisprudenza ha precisato che il fatto che le conseguenze
infortunistiche abbiano costretto l’assicurato a combiare professione, non
basta per ritenerlo soddisfatto. Il criterio in questione implica l’esistenza
di lesioni fisiche gravi o, trattandosi della loro particolare natura, delle
lesioni interessanti organi ai quali l’uomo attribuisce una particolare
importanza soggettiva come ad esempio la perdita di un occhio oppure la
mutilazione della mano dominante (cfr. STF 8C_566/2013 del 18
agosto 2014, consid. 6.2.2).
Nessun
elemento all’inserto permette inoltre di ravvisare gli estremi per ammettere la
presenza di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti
dell’infortunio.
Il TCA
ritiene che non si possa nemmeno sostenere che la cura medica dipendente
dall'evento infortunistico sia stata eccezionalmente lunga.
Per ammettere l’adempimento
di questo criterio, non ci si deve basare unicamente sull’aspetto temporale.
Occorre parimenti considerare la natura e l’intensità del trattamento e se ci
si può attendere un miglioramento delle condizioni di salute dell’assicurato
(cfr. STF 8C_577/2007 del 23 gennaio 2008 consid. 7 e riferimento
ivi citato). In questo senso, un trattamento che serve unicamente a conservare
le condizioni di salute già esistenti, non ha di principio rilevanza nel quadro
dell’esame dell’adeguatezza (STFA U 246/03 dell’11 febbraio 2004 consid. 2.4s.
e U 37/06 del 22 febbraio 2007 consid. 7.3). Provvedimenti diagnostici e
semplici visite di controllo (cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid.
4.2), come pure la somministrazione di farmaci antidolorifici e la prescrizione
di manipolazioni, sono stati giudicati insufficienti a fondare questo criterio
(cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4).
In concreto, la cura
medica é consistita, durante le prime sei settimane dopo il trauma,
nell’utilizzo di un tutore Walker e nella somministrazione di un
anticoagulante. Successivamente, l’assicurato si è sottoposto ad alcuni cicli
di fisioterapia in acqua e a secco. Con certificazione del 18 giugno 2012, il
medico curante dott. __________ riferiva che la terapia era ormai limitata all’assunzione
di analgesici (doc. 30; in questo senso si veda pure il doc. 33).
Di tutta evidenza, la cura
medica applicata all’assicurato non ha dunque avuto un’intensità tale da
giustificare l’adempimento del criterio in discussione (per un caso in cui
questa Corte ne ha per contro ammesso la realizzazione, si veda la STCA
35.2014.2 del 17 settembre 2014 consid. 2.12, riguardante un assicurato,
vittima di un incidente della circolazione, le cui conseguenze avevano
necessitato di ben dieci operazioni chirurgiche, l’ultima delle quali eseguita
a distanza di sei anni e mezzo circa dall’evento traumatico).
Anche il criterio del decorso
sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute non é
soddisfatto.
In merito è utile
sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre
un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre
necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione.
L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta
per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante
regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una
(completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_80/2009 del 5 giugno
2009 consid. 6.5 e riferimenti).
Nel caso di
specie, è vero che la deambulazione viziata conseguente al danno riportato
all’estremità inferiore destra ha peggiorato direzionalmente la pregressa
situazione a livello del ginocchio destro (su questo aspetto, si veda il doc.
47, p. 9), tuttavia, secondo questo Tribunale, ciò non basta ancora per
considerare adempiuto il criterio in questione. In effetti, occorre tener conto
che, nonostante i postumi residuali dell’evento traumatico dell’aprile
2011 (piede e ginocchio destro), il ricorrente è stato dichiarato in grado di
riprendere un’attività lavorativa adeguata nella misura almeno del 75% (cfr.
doc. 47, p. 11 – in questo senso, si veda la STF 8C_15/2013 del 24 maggio 2013
consid. 10). D’altro canto, non può neppure essere ignorata la decisione
dell’assicurato di rinunciare a sottoporsi a ulteriori cure mediche, dopo che,
a margine del consulto del 27 gennaio 2012, il dott. __________ e il PD dott. __________
avevano consigliato una ricostruzione del LCA e del LCL del ginocchio destro (cfr.
doc. 47, p. 4).
In
queste condizioni, può rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio dei
dolori somatici persistenti e quello del grado e durata
dell'incapacità lavorativa, poiché questi due criteri da soli, in
presenza di un infortunio di media gravità al limite di quelli leggeri, non
potrebbe comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. RDAT 2003 II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U
187/95).
In
conclusione, se ne deduce che l’infortunio assicurato non ha avuto, secondo il
corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo
per l'instaurazione della problematica psichica : l'adeguatezza del nesso di
causalità non può, quindi, venire ammessa.
In esito a quanto precede,
la CO 1 era dunque legittimata a definire il diritto alle prestazioni di lunga
durata facendo astrazione dalla problematica psichica.
2.3. Entità della rendita
d’invalidità.
2.3.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,
pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF
rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,
corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale
occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno
2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha
modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha
quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione
attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile
2004 e la STFA I
162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio
o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua
età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi
che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla
salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.).
Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di
qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari
circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993
U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.3.3
Nella concreta evenienza, dalla
decisione formale del 19 settembre 2014 si evince che l’amministrazione ha
accordato all’assicurato una rendita d’invalidità del 42% dal 1° ottobre 2014,
facendo capo, per quanto concerne l’esigibilità lavorativa, alla valutazione
espressa al riguardo dal proprio medico fiduciario (cfr. doc. 48, p. 1).
Nel suo rapporto 9 ottobre
2013, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha in effetti
sostenuto che, tenuto conto delle sequele infortunistiche di competenza dell’CO
1, RI 1 risulta essere “… abile al lavoro in misura almeno dei ¾ nello
svolgimento di attività prevalentemente sedentarie, con possibilità di libera
scelta o per lo meno cambiamento regolare della posizione dell’arto inferiore
destro al di sotto del pieno di lavoro e senza necessità di gestione di una
pedaliera con la gamba/il piede destro.”.
Il fiduciario ha inoltre
precisato che “le difficoltà di mantenimento di una posizione seduta in
relazione con la pregressa frattura femorale sinistra ed eventuali problemi
nell’ingaggio della mano destra in relazione con la pregressa lesione
legamentaria scafo-lunare, risultano in effetti essere di pertinenza
assicurativa della __________.” (doc. 47, p. 9).
Con la propria
impugnativa, l’assicurato ha tra l’altro fatto valere che nel calcolo del grado
d’invalidità l’assicuratore resistente avrebbe omesso d’includere ex art. 100
cpv. 3 OAINF la rendita del 10% che egli percepiva dall’__________ a seguito
dell’infortunio del 9 gennaio 1985 (doc. I, p. 10).
Chiamato a pronunciarsi in
merito, il TCA rileva che, conformemente alla giurisprudenza, si deve
riconoscere una sola rendita quando l’invalidità è imputabile a più infortuni e
che occorre perciò utilizzare delle basi di calcolo unitarie (rendite
combinate; cfr. DTF 123 V 45 e RAMI 1998 p. 91).
Sempre secondo la
giurisprudenza, questo principio deve valere anche quando gli infortuni sono
coperti da assicuratori diversi. Ciò risulta dall’art. 77 cpv. 3 lett. b LAINF
che disciplina la cooperazione degli assicuratori in caso di reiterato
infortunio. Fondandosi su questa norma, il Consiglio federale ha emanato l’art.
100.
OAINF (obbligo alle prestazioni in caso di reiterato infortunio). Questa
disposizione regola il rapporto tra più assicuratori LAINF (cfr. STFA U
345/02 del 30 aprile 2004 consid. 5.2 e riferimenti ivi menzionati)
Il capoverso 2 dell’art.
100.
OAINF recita che se l'assicurato s'infortuna nuovamente
durante la cura per uno o più infortuni, ma dopo la ripresa di un'attività
assicurata, l'assicuratore tenuto ad effettuare le prestazioni per il nuovo
infortunio effettua pure quelle per gli infortuni precedenti, per quanto il
nuovo infortunio dia diritto a indennità giornaliere. Gli altri assicuratori
interessati gli rimborsano queste prestazioni, senza indennità di rincaro, in
proporzione all'entità causale; in tal modo si liberano dal proprio obbligo di
effettuare prestazioni. Gli assicuratori interessati possono derogare a questa
regola per convenzione, in particolare se il nuovo infortunio ha conseguenze
sensibilmente meno gravi del precedente.
Secondo il
capoverso 3, se il beneficiario d'una rendita assegnata per un primo infortunio
è vittima d'un nuovo infortunio che modifica il grado d'invalidità,
l'assicuratore tenuto alle prestazioni per il secondo infortunio deve
effettuare tutte le prestazioni. L'assicuratore tenuto alle prestazioni per il
primo infortunio versa al secondo assicuratore l'importo corrispondente al
valore capitalizzato, senza indennità di rincaro, della parte di rendita
imputabile al primo infortunio. Si libera in tal modo dal proprio obbligo.
Sempre in questo contesto,
la dottrina ha precisato che i danni alla salute addebitabili a diversi infortuni
assicurati devono essere riuniti e deve essere stabilita una sola
rendita per l’invalidità complessiva. L’entità globale di tale invalidità può
corrispondere all’addizione dei gradi d’invalidità che risultano dai diversi
infortuni oppure può anche essere più elevata o più bassa (cfr. P. Omlin, Die
Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1995, p.
138).
A proposito
dell’applicabilità dell’art. 100 cpv. 3 OAINF al caso di specie, messa in
dubbio dal patrocinatore dell’assicuratore convenuto (cfr. doc. III, p. 10), questo
Tribunale osserva in primo luogo che, al momento dell’infortunio dell’aprile
2011, l’insorgente si trovava al beneficio di una rendita d’invalidità del 10% concessa
a seguito dell’infortunio assicurato presso l’__________ (cfr. consid. 1.2.).
D’altro canto, avendo la CO 1 riconosciuto una rendita del 42% a dipendenza
dell’infortunio di sua competenza (cfr. consid. 6), è evidente che quest’ultimo
evento ha comportato una modifica del grado d’invalidità ai sensi della
succitata disposizione d’ordinanza.
Infine, trattandosi
dell’obiezione dell’CO 1 secondo la quale la rendita __________ non si
giustificava più alla luce del reddito realizzato presso la __________, ci si
limita a rilevare che non compete al TCA verificare la correttezza della
prestazione corrisposta dall’__________ fino al 30 settembre 2014. Del resto,
non può essere ignorato che, proprio in applicazione dell’art. 100 cpv. 3
OAINF, la CO 1 ha incassato dall’__________ un importo pari a fr. 89'593.70,
corrispondente al valore capitalizzato della parte di rendita imputabile
all’infortunio occorso nel 1985.
Accertato che l’art. 100
cpv. 3 OAINF può trovare applicazione nella presente fattispecie, in ossequio
alla giurisprudenza e alla dottrina appena citate, l’Istituto assicuratore
convenuto avrebbe dovuto fissare il grado d’invalidità prendendo in
considerazione sia il danno alla salute derivante dall’infortunio di sua
competenza sia quello risultante dall’evento traumatico di pertinenza dell’__________.
Così come si evince chiaramente
dal suo referto del 9 ottobre 2013, il dott. __________ ha invece valutato
l’esigibilità lavorativa dell’assicurato tenendo conto unicamente del danno
alla salute interessante l’arto inferiore destro (cfr. doc. 47, p. 11: “Per
quanto attiene agli eventi infortunistici del 14.10.2009 e 22.4.2011, il
signor RI 1 risulta essere abile al lavoro nell’ordine di grandezza dei ¾ nello
svolgimento di un’attività prevalentemente sedentaria, con possibilità di
libera scelta o per lo meno cambiamento regolare della posizione dell’arto
inferiore destro al di sotto del piano di lavoro, senza necessità di gestione
di una pedaliera con il piede destro.” – il corsivo è del redattore).
In queste condizioni, la
fattispecie necessita di un complemento d’istruttoria, non potendo escludere
che, considerando il danno alla salute infortunistico nel suo insieme, ne
derivi una diversa valutazione dell’esigibilità lavorativa e, quindi, un
diverso grado dell’invalidità (su questo aspetto, si veda del resto il doc. 47,
p. 9).
D’altra parte, il TCA non
può nemmeno seguire la patrocinatrice dell’assicurato allorquando pretende che
al grado d’invalidità stabilito dalla CO 1 (42%) si debba semplicemente
aggiungere la rendita riconosciuta dall’__________ (10%) (cfr. doc. XII, p. 2).
2.3.4
In una sentenza di principio
9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi
il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio.
Il TF ha, al riguardo,
sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das
Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die
Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit
diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen
Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung
delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle
einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der
Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen
noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,
die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts
fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem
rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der
bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die
betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend
reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine
Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt
hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher
vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen
Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das
Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.
151.
E. 3.5,9C_85/2009)”.
(DTF 137 V 263-265)
In
una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella
pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli
infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF
135.
V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di
rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero
di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare
gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo
la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein
Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine
Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”
(STF
8C_59/2011 consid. 5.2)
Nella presente
fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio
degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF
135.
V 465), visto che il rapporto agli atti elaborato dallo specialista
interpellato dall’amministrazione necessità di essere completato.
Per le
ragioni esposte al considerando 2.3.3., si giustifica
pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, nella misura
in cui all’assicurato è stata assegnata una rendita d’invalidità del 42%.
L’assicuratore
resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi, dovrà risottoporre il
caso al dott. __________ affinché valuti l’esigibilità lavorativa prendendo
in considerazione il danno alla salute infortunistico nella sua globalità.
Sulla base delle relative risultanze, la CO 1 dovrà poi definire
nuovamente l’entità della rendita d’invalidità spettante a RI 1.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata, nella misura in
cui all’assicurato è stata assegnata una rendita d’invalidità del 42%.
§§ Gli
atti sono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà
all’assicurato l’importo di fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti