35.2015.120
Corretta la decisione con la quale è stata assegnata all'assicurato un'IMI del 5%, mentre invece la rendita di invalidità del 13% riconosciuta dall'assicuratore LAINF va innalzata al 15%,come emerge d
9 maggio 2016Italiano38 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.120
cr
Lugano
9 maggio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 novembre 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 6 ottobre 2015 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 28 gennaio 2013 RI 1,
nato nel 1976, di professione metalcostruttore, è caduto durante il lavoro,
riportando una frattura dislocata del radio prossimale sinistro, curata in data
1° febbraio 2013 mediante riduzione e osteosintesi con placca.
L’Istituto
assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto
regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Con scritto del 24 luglio
2015, l’CO 1 ha comunicato all’assicurato la sospensione del versamento delle
prestazioni di breve durata a partire dal 1° agosto 2015 (doc. 211).
Con decisione formale del
14 agosto 2015, l’CO 1, per tenere conto dei postumi infortunistici, ha
accordato all’assicurato, a partire dal 1° agosto 2015, una rendita di
invalidità del 13% e un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 5%
(doc. 223).
A seguito dell’opposizione
interposta dal dott. iur. MLaw __________ dello studio legale __________ per
conto dell’assicurato (doc. 228) – con la quale il rappresentante legale, dopo
avere contestato sia la valutazione medica dell’esigibilità lavorativa, sia gli
aspetti economici, ha chiesto il riconoscimento di una rendita di invalidità
del 30% così come pure di un’IMI del 30% almeno – in data 6 ottobre 2015
l’assicuratore LAINF, dopo avere nuovamente interpellato il proprio medico
fiduciario (cfr. doc. 231), ha confermato il contenuto della sua prima
decisione, vale a dire l’attribuzione di una rendita di invalidità del 13% e di
un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 5% (doc. A1).
L’assicuratore LAINF ha,
in particolare, sottolineato la correttezza della valutazione dell’esigibilità
lavorativa eseguita dal medico di fiducia dell’amministrazione, nonché quella
del calcolo del grado di invalidità, dell’entità del guadagno assicurato e
dell’IMI corrisposta all’interessato (doc. A1).
1.3. Con tempestivo ricorso del 12
novembre 2015, l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1 dello studio legale __________,
ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento di una
rendita di invalidità del 30% almeno, così come pure di un’indennità per
menomazione dell’integrità per lo meno del 30% (doc. I).
Sostanzialmente, la
patrocinatrice del ricorrente ha contestato che, dal profilo medico,
l’assicurato possa svolgere per tutto il giorno e con pieno rendimento le
attività, seppur leggere, indicate dall’amministrazione.
Ella ha, infatti,
osservato che la sintomatologia al braccio sinistro che affligge l’interessato
è grave e debilitante e comporta una notevole perdita funzionale dell’arto
stesso, tant’è che l’attività di metalcostruttore non è più esigibile.
Inoltre, come constatato
anche dai consulenti AI nell’ambito dei provvedimenti IT, l’assicurato ha pure
sviluppato un’ipoatrofia muscolare dell’arto superiore.
La patrocinatrice del
ricorrente ha poi escluso che l’assicurato possa svolgere le attività leggere
indicate dall’amministrazione, anche tenuto conto dell’esistenza di oggettivi
impedimenti al ginocchio sinistro, caviglia e schiena, tutti conseguenza di
pregressi infortuni.
Quanto agli aspetti
economici, la rappresentante legale dell’assicurato ha contestato l’entità sia
del reddito da valido considerato dall’amministrazione – a suo parere
eccessivamente basso – sia di quello da invalido – eccessivamente alto e che
non tiene conto né dell’esistenza di un gap salariale, né del ridotto
rendimento dell’interessato causato dai suoi problemi di salute.
Infine, la rappresentante
del ricorrente ha contestato l’entità dell’IMI (del 5%) riconosciuta
dall’amministrazione, chiedendo che venga portata al 30% almeno, tenendo conto
del fatto che l’arto superiore sinistro non ha subito unicamente un danno al
nervo ulnare, come riconosciuto dalla dr.ssa __________, ma anche al nervo
radiale e considerando anche gli importanti disturbi ortopedici e neurologici
presentati dall’assicurato (doc. I).
1.4. L’CO 1, in risposta, ha
chiesto che l’impugnata decisione venga respinta con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.5. In data 29 dicembre 2015, la
patrocinatrice dell’assicurato ha trasmesso al TCA copia della decisione del 18
novembre 2015 con la quale l’Ufficio AI ha assegnato a RI 1 una rendita intera
di invalidità e copia della comunicazione del 21 dicembre 2015 dell’CO 1 a
proposito del sovraindennizzo (doc. VII + B-C).
Questo scritto della
patrocinatrice del ricorrente è stato trasmesso all’amministrazione (doc.
VIII), per conoscenza.
1.6. Pendente causa il TCA ha
interpellato l’ex datore di lavoro dell’assicurato al fine di ottenere delle
precisazioni a proposito del reddito da valido (doc. IX).
La ditta __________ ha
risposto con scritto del 30 marzo 2016 (doc. X), immediatamente trasmesso alle
parti per una presa di posizione (doc. XI).
1.7. Con scritto del 7 aprile
2016, il patrocinatore dell’Istituto assicuratore ha osservato che “come si
evince dagli atti, i dati considerati dall’Istituto sono stati forniti a suo
tempo dall’ex datore di lavoro e non è dato di sapere per quale recondita
ragione oggi egli ne indichi altri. A mente dell’Istituto fanno stato quelli
precedentemente comunicati perché non vi è alcuna ragione di prendere altra base
di computo” (doc. XII).
La patrocinatrice del
ricorrente, dal canto suo, è rimasta silente.
Le considerazioni
dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurato (doc. XIII), per
conoscenza.
2.1. Oggetto della lite è l’entità
della rendita d’invalidità e dell’IMI spettanti all’assicurato.
Non
è oggetto, invece, di contestazione tra le parti ed esula pertanto dalla
presente vertenza la questione relativa alla stabilizzazione dello stato di
salute dell’interessato, presupposto indispensabile al fine di passare, come
avvenuto nel caso di specie, dal regime delle prestazioni di corta durata a
quello delle prestazioni di lunga durata.
2.2. Entità
della rendita d’invalidità.
2.2.1. Giusta
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una
sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss.,
ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8
cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase
LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti
di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da
parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il
reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato
che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di
invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18
cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa
pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la
giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al
guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti
si veda pure la DTF 130 V 343.
Due
sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra
il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.2.2. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta
al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato
e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra
nell'esplicare determinate funzioni.
Il
medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo
2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I
due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi
deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il
TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un
rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se
l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo
lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno
1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La
misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va
valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze
personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione
professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA
del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età
l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la
diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età
avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che
potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute
della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992
nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse
per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se
particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.2.3
Nella
concreta evenienza, dalle carte processuali si evince che, per chiarire la
questione della capacità/esigibilità lavorativa, l’Istituto assicuratore si è
basato sul rapporto del 25 marzo 2015 stilato dal proprio medico __________ a
margine della visita di chiusura dello stesso 25 marzo 2015 (cfr. doc. 197, p.
3).
In
effetti, in quell’occasione, la dr.ssa __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica, ha concluso che l’assicurato è da considerare abile al lavoro nella
misura massima possibile, descrivendo l’esigibilità lavorativa nei seguenti termini:
"
(…)
Nessuna limitazione per sollevare e portare pesi molto
leggeri fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi e oltre l’altezza del petto
come pure sollevare e portare pesi leggeri tra i 5 e i 10 kg fino all’altezza
dei fianchi. Nessuna limitazione per sollevare e portare pesi medi tra i 10 e i
25.
kg fino all’altezza dei fianchi. Mai più possibile sollevare e portare pesi
pesanti oltre i 25 kg e molto pesanti oltre i 45 kg fino all’altezza dei
fianchi come pure sollevare oltre l’altezza del petto pesi oltre i 5 kg.
Nessuna limitazione per il maneggio di attrezzi di precisione e per il maneggio
di oggetti medi. Nessuna limitazione per la rotazione della mano destra. Mai
più possibile il maneggio di attrezzi pesanti e molto pesanti. Nessuna
limitazione per lavori sopra la testa con la destra, rotazione del tronco,
posizione seduta e inclinata in avanti, posizione in piedi e inclinata in
avanti, posizione inginocchiata e flessione delle ginocchia come pure la
posizione seduta o in piedi di lunga durata, camminare fino e oltre i 50 m,
camminare per lunghi tragitti, camminare su terreno accidentato. Mai più
possibile salire su scale a pioli. L’uso delle due mani è possibile, a
condizione, vuol dire per la mano sinistra non più possibile effettuare lavori
con mezzi vibranti e limitata la pro/supinazione e portare pesi. Nessuna
limitazione per l’equilibrio e stare in equilibrio.
L’assicurato è considerato abile nella misura
dell’esigibilità al 100% da subito.
L’assicurato è portatore di un danno permanente, che verrà
verificato attraverso apprezzamento medico
separato.” (Doc. 203, p. 3)
A
fronte delle critiche presentate in sede di opposizione dal rappresentante
legale dell’assicurato, la dr.ssa __________, con apprezzamento medico del 30
settembre 2015, ha ribadito la correttezza della propria precedente
valutazione, fornendo la seguente argomentazione:
" Apprezzamento:
Confermo che:
1.
Non siamo in presenza di una lesione del nervo ulnare prossimale
post-traumatica, non è descritta tale lesione nella prima valutazione in Pronto
Soccorso neppure effettuato un accesso chirurgico che potrebbe aver lesionato
tale nervo.
2.
Ciononostante il PD dott. med. __________ descrive nella sua
valutazione del 04.02.2015, ossia a distanza di 2 anni dopo l'infortunio, un
sospetto di un neuroma del nervo cutaneo dell'avambraccio radialmente ed
inoltre una sindrome del solco ulnare di sinistra.
3.
Nella mia valutazione clinica della visita medica ________ del
25.03.2015
non risultano lesioni motoriche del nervo ulnare neppure del nervo
radiale; vi sono però dolori neuropatici che vengono valutati come permanenti,
associati con un lieve deficit funzionale del gomito sinistro in ipotrofia
muscolare del lato superiore non dominante di sinistra e quindi la mia valutazione
concorda completamente con quella del PD dott. med. __________.
4.
Queste limitazioni da me descritte, su base di un dolore neuropatico,
senza affezione della parte motoria del nervo, non rappresenta - come affermato
dall'avvocato __________ - una Iesione del plesso superiore, anzi neppure una
lesione motorica del nervo radiale, né ulnare.
5.
Nella mia valutazione della IMI ho ben descritto che un
ulteriore peggioramento è possibile, motivo per cui viene assegnato già sin
d'ora il massimo della percentuale, ossia il 5%, per una possibile futura paresi
del nervo ulnare distalmente al gomito.
6.
Confermo quindi che è assolutamente incomprensibile e non
condivisibile la valutazione da parte dell'avvocato __________ e confermo
ulteriormente la mia valutazione espressa durante la visita medico-____________.
Se in futuro però l'assicurato dovesse notare un notevole peggioramento
della situazione attuale, sarà senz'altro, come sempre, prevista una visita
medico-___________ con rivalutazione sia dell'articolazione radio-omerale sia
della situazione nevrale.” (Doc. 231, p. 2)
La
rappresentante legale del ricorrente, in sede ricorsuale, ha nuovamente contestato
la valutazione di una piena esigibilità lavorativa in attività adatte espressa
dalla dr.ssa __________, ritenendo che l’assicurato non possa più svolgere
attività neppure di tipo leggero, alla luce dei disturbi presenti all’arto
superiore sinistro, come pure dei problemi causati da precedenti infortuni.
Ella non ha prodotto alcun tipo di documentazione medica a dimostrazione di
quanto sostenuto (doc. I).
2.2.4
Nella
fattispecie in esame, questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una
questione di carattere medico, attentamente vagliata la documentazione medica
presente all'inserto - vista anche l’assenza di pareri specialistici divergenti
- non ha valide ragioni per scostarsi dall'apprezzamento dell’esigibilità
lavorativa espresso dal chirurgo ortopedico dr.ssa __________ (e fatta propria
dall’amministrazione) secondo cui il ricorrente va ritenuto totalmente abile al
lavoro in attività leggere adeguate.
Del
resto, va sottolineato che con il ricorso la patrocinatrice del ricorrente si è
limitata a ripetere le critiche già avanzate in sede di opposizione - e sulle
quali la dr.ssa __________ aveva già preso posizione con motivato apprezzamento
medico del 30 settembre 2015, spiegando nel dettaglio le ragioni per le quali
non potevano essere accolte le critiche presentate dal rappresentante legale
dell’assicurato (cfr. doc. 231 riprodotto al considerando precedente) – senza
apportare nuovi elementi e senza suffragare le proprie allegazioni attraverso
della documentazione medico-specialistica in grado di mettere in dubbio quanto
valutato dal medico fiduciario dell’assicuratore LAINF.
Ciò
vale anche per quanto riguarda i presunti disturbi che l’interessato
presenterebbe, secondo quanto fatto valere dalla sua patrocinatrice, a livello
del ginocchio sinistro, della caviglia e della schiena quale conseguenza di
pregressi infortuni, non comprovati da adeguata refertazione medica e in merito
ai quali l’amministrazione ha correttamente rilevato che “dato che l’assicurato
al momento dell’infortunio era attivo quale metalcostruttore in misura regolare
non appare verosimile che i pregressi e non meglio precisati infortuni chiusi da
anni abbiano un’incidenza sulla capacità lavorativa” (doc. A1).
Questa Corte
non può, inoltre, scostarsi dalla valutazione
dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico __________ anche alla luce dei
precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti assicurati
che accusavano limitazioni nell’utilizzo degli arti superiori.
Ad
esempio, in una sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha
ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa
in attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che -
a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla
destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più
possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo
che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.
In
una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal
TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale ha dichiarato
totalmente abile in attività sostitutive confacenti, specificatamente in
professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse
funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava
una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per
delle prese a tre dita senza forza.
Il
TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto
2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un
assicurato di professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit
funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di
svolgere a tempo pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono
l'impiego di forza con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).
In
una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato
completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico,
comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a
causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare
all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il
gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere.
Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di
innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore
aveva ritenuto, citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che
richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita,
scostato dal tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di
utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi
possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo
fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco."
(cfr. STCA succitata consid. 2.6.).
In
un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha
considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di
sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco
nonchè attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un
assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra
con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei
rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e
infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del
tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di
una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale:
spalla congelata post-traumatica).
Anche
nella STFA U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un’assicurata,
la quale, a causa di un infortunio professionale alla mano sinistra adominante,
aveva subito l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una
frattura pluriframmentaria della falange basale con istabilità a livello delle
articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una
mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo
ortopedico.
In una sentenza
8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a
tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che
presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della
spalla e del braccio destro dominante.
Ad un’analoga conclusione è giunta l’Alta Corte in un’altra sentenza
8C_311/2015 del 22 gennaio 2016, concernente un assicurato, il quale, per
evitare di cadere mentre era intento a scaricare un camion, si era attaccato
con il braccio destro alla sponda dello stesso, avvertendo immediatamente forti
dolori all’arto superiore in questione.
In
una sentenza 35.2013.74 dell’8 settembre 2014, il TCA ha confermato la
decisione con la quale un falegname, che ha subìto l’amputazione
dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega circolare, è stato ritenuto
totalmente abile in attività leggere dal profilo del sollevamento/trasporto di
pesi e della manipolazione di attrezzi, che non richiedono l’utilizzo di
entrambi gli arti superiori.
Vedi, infine, anche la sentenza
di questa Corte 35.2014.57 del 4 maggio 2015, confermata con STF 8C_396/2015
del 17 settembre 2015, nella quale, nonostante l’infortunio alla spalla
sinistra, un assicurato è stato ritenuto inabile in maniera praticamente
completa nel lavoro di smontaggio delle carcasse per il recupero dei pezzi di
ricambio, ma in grado di svolgere, a tempo pieno, un’attività lavorativa
leggera.
Va
inoltre osservato che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del
lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una
parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un
mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di
lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice
Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Soziale Sicherheit, 2. edizione, n. 170 p. 899).
Il mercato del lavoro
accessibile ai lavoratori non qualificati è in generale limitato a dei lavori
di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 p. 331 consid. 4a).
Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le attività fisicamente pesanti
vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui
aumentano le attività di controllo e sorveglianza che possono essere
svolte da personale non qualificato o semi qualificato (SVR 2002 n. U
15.
p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile
2009.
consid. 2.3.).
In una sentenza 8C_971/2008
del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha ribadito che anche per gli assicurati
limitati nell’utilizzo della mano dominante, esiste un mercato del lavoro
sufficientemente ampio:
" Wie die Rechtsprechung wiederholt bestätigt hat, gibt es auf einem ausgeglichenen
Arbeitsmarkt genügend realistische Betätigungsmöglichkeiten für Personen,
welche funktionell als Einarmige zu betrachten sind und überdies nur noch
leichte Arbeit verrichten können. Längst nicht alle im Arbeitsprozess im
weitesten Sinne notwendigen Aufgaben und Funktionen im Rahmen der Überwachung
und Prüfung werden durch Computer und automatische Maschinen ausgeführt.
Abgesehen davon müssen solche Geräte auch bedient und ihr Einsatz ebenfalls
überwacht und kontrolliert werden. Die Gerichtspraxis ist bisher regelmässig
bei Versicherten, welche ihre dominante Hand gesundheitlich bedingt nur sehr
eingeschränkt als unbelastete Zudienhand einsetzen können, von einem
hinreichend grossen Arbeitsmarkt mit realistischen Betätigungsmöglichkeiten
ausgegangen (Urteil 9C_418/2008 vom 17. September 2008, E. 3.2.2)."
(il corsivo è della
redattrice)
Alla luce di quanto
precede, occorre concludere che, dal punto di vista medico, l’assicurato è
totalmente inabile nella sua professione di metalcostruttore. Nondimeno, sul
mercato generale del lavoro esistono delle attività leggere, compatibili con le
limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico, che egli sarebbe in
grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo.
È
peraltro utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno
indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al
giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli
accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di
invalidità. In proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in
particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale
e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e
sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio
2003, consid. 4.7).
2.2.5
Si tratta quindi di valutare le conseguenze economiche del danno alla
salute infortunistico.
Per
quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1,
l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2015 (su questo aspetto, si veda la DTF 128 V 174) - qualora non fosse rimasta vittima dell’infortunio assicurato - un importo
annuo di fr. 56’334.45 (cfr. doc. 221).
Tale ammontare è stato
determinato tenendo conto di un salario orario di fr. 23.81 moltiplicato per
182.
ore e per tredici mensilità (cfr. doc. 221).
La
patrocinatrice del ricorrente ha contestato questo dato, ritenendolo “alquanto
basso sia rispetto al reddito da valido preso a riferimento in ambito AI per
l’anno 2013 pari a CHF 56'537.00, sia riguardo al reddito medio svizzero
percepito da un metalmeccanico – ramo costruzioni, ammontante nel 2012 a CHF
69'228.00” (doc. I).
Questo
Tribunale ha potuto verificare che effettivamente, come indicato dalla
rappresentante del ricorrente, in ambito di assicurazione invalidità l’Ufficio
AI ha tenuto conto di un reddito da valido, per il 2013, di fr. 56'537,
conformemente a quanto espressamente indicato dalla ditta __________ nel
questionario per il datore di lavoro compilato in data 26 agosto 2013 (cfr.
doc. 156 incarto 32.2016.20).
A
fronte delle critiche espresse con il ricorso, in sede di risposta di causa,
l’Istituto assicuratore ha confermato la correttezza del reddito da valido
determinato nella decisione su opposizione impugnata “sulla base delle
dichiarazioni del 13 febbraio 2015 dall’ex datore di lavoro” (doc. V).
Al
riguardo, il TCA osserva che dall’esame degli atti emerge che tramite messaggio
di posta elettronica dell’11 febbraio 2015 l’assicuratore LAINF, dopo avere
indicato che al momento dell’infortunio l’assicurato percepiva un salario
annuale di fr. 54'996.24, ha chiesto al precedente datore di lavoro
dell’interessato di comunicare l’evoluzione salariale prevista dal CCL per gli
anni 2014 e 2015 (doc. 187).
Con
messaggio di posta elettronica del 13 febbraio 2015, la ditta __________ ha
risposto che “l’evoluzione salariale prevista da CCL prevede un aumento annuo
di + CHF 0.22/salario orario” (doc. 187).
Visti i dati discordanti
presenti agli atti e alla luce delle motivate critiche presentate dalla
patrocinatrice dell’assicurato in sede ricorsuale, al fine di chiarire la
questione, il TCA ha, in corso di causa, interpellato direttamente la ditta __________,
chiedendo di precisare quale sarebbe stato il salario annuo che il signor RI 1
avrebbe percepito, qualora non fosse insorto il danno alla salute, negli anni
2013, 2014 e 2015 (cfr. doc. IX).
Con
risposta del 30 marzo 2016, la ditta interpellata ha indicato che senza
l’insorgenza del danno alla salute l’assicurato avrebbe percepito nel 2013 fr.
56'536.70, nel 2014 fr. 57'068.93 e nel 2015 fr. 57'601.15 (cfr. doc. X).
Alla luce di questa chiara risposta fornita dalla ditta ex datrice
di lavoro - con la quale, diversamente da quanto preteso dall’Istituto
assicuratore nelle osservazioni del 7 aprile 2016 (cfr. doc. XII), è stato
definitivamente appurato quale sarebbe stato l’esatto ammontare annuo (e non un
salario orario, come invece comunicato a suo tempo all’assicuratore LAINF dalla
__________, cfr. doc. 112 e doc. 187) che l’interessato avrebbe percepito senza
l’insorgenza del danno alla salute - il TCA ritiene che nel calcolo del grado
di invalidità occorra utilizzare, quale reddito da valido (anno 2015), l’importo
di fr. 57'601.15.
2.2.6
Per
quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75
seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima
sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione
del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e
salariale concreta dell'interessato, a
condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la
capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività
effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,
l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte,
relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006).
In una sentenza 32.2007.165
del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito
in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale
in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006
pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di
sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse
chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola
stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;
dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata
in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un
gap salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito
diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso
è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo
dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per
la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una
deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali
sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito
non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di
parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
2.2.7
Dalla decisione
su opposizione impugnata risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr.
48'891.20 annui il reddito da invalido, facendo capo al metodo delle DPL (doc. A1).
È
pertanto risultato che nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe in
grado di esercitare tenuto conto del danno alla salute, e meglio il cassiere di
negozio do-it presso la ditta __________ di __________, l’operaio di magazzino presso
la __________ di __________, l’assistente amministrativo (impiegato) presso la __________
di __________, l’estrusore per stampaggio ad iniezione presso la __________ di __________
e, infine, il raffilatore presso la __________ di __________, i dipendenti di
tali ditte percepivano in media, nel 2015, un reddito annuo pari a fr. 50’315
(doc. 221).
D’altro canto, sempre in
conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore infortuni ha fornito
informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di
conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul salario
massimo e minimo, così come sul salario medio.
In effetti, dalla tabella
di cui al doc. 221 si evince che sono 96 i posti di lavoro che entrano in
considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr.
36’400 e a fr. 67’600 annui, e infine che quello medio è di fr. 50’315 annui.
Il TCA constata che il
valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 48'891.20 annui) è inferiore
rispetto alla media dei salari medi (fr. 50’315), ciò a tutto vantaggio
dell’assicurato.
In conclusione - assodato
che i cinque posti di lavoro segnalati dall’amministrazione rispettano le
limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute - il reddito da invalido
è stato validamente determinato in base alle DPL.
Esso ammonta a fr. 48'891.20.
Decurtazioni sul reddito
da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di
conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di
fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472 consid. 4.2.3).
Per inciso, a proposito
delle contestazioni della patrocinatore del ricorrente, a mente della quale “il
reddito da invalido è eccessivamente alto” (doc. I), questo Tribunale rileva
che il reddito da invalido ottenuto dall’assicuratore LAINF sulla base alle DPL
è ben inferiore a quello calcolato dall’Ufficio AI facendo capo ai dati
statistici di cui alla tabella TA1 con riferimento ad attività semplici e
ripetitive.
Infatti, dalla decisione
del 15 gennaio 2016 - con la quale l’UAI ha attribuito all’assicurato una
rendita intera di invalidità temporanea, poi soppressa alla luce di un grado di
invalidità del 3% - emerge che il reddito da invalido che avrebbe potuto
percepire l’assicurato, nonostante il danno alla salute, nello svolgimento di
attività leggere adeguate, semplici e ripetitive, esigibili al 100% e tenuto
conto di una riduzione dell’8% per attività leggere e del 5% per altri fattori
sociali, ammonta a fr. 54’702 annui (cfr. doc. A incarto 32.2016.20).
Il grado di invalidità del
ricorrente - stabilito confrontando i fr. 48'891.20 annui al reddito che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno alla salute, e cioè
fr. 57'601.15 annui (cfr. consid. 2.2.5.) - è del 15.12% arrotondato al 15%
secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV
Nr. 11 p. 41).
La decisione su
opposizione impugnata, relativamente alla parte con la quale l’CO 1 ha
riconosciuto a RI 1 una rendita di invalidità del 13%, deve
pertanto essere modificata nel senso che l’assicurato ha diritto a una rendita
d’invalidità del 15% dal 1° agosto 2015.
2.3
Entità
dell’indennità per menomazione all’integrità
2.3.1
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.3.2
L'art.
36.
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità
giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole
se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In
questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed
anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La
parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.3.3
Giusta
l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive
contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida
"nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se
più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni
sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo
(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si
prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel
caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.3.4
L’INSAI
ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che
integrano quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.
221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
2.3.5
Nel caso di specie l’assicuratore LAINF resistente - tenuto conto del
parere della dr.ssa __________ (cfr. doc. 202) - ha assegnato all’assicurato il
diritto ad un’IMI del 5%.
Nell’apprezzamento
fornito al momento della visita medica di chiusura del 25 marzo
2015, la dr.ssa __________ ha rilevato quanto segue:
"
(…)
1.
Reperti
Leggera limitazione funzionale del gomito non
dominante sinistro. Sospetto di neuroma del nervo cutaneo antebrachii
posteriore del nervo radiale e leggero sindrome del solco ulnare sinistro.
2.
Valutazione del danno
all’integrità
5%.
3.
Motivazione
Secondo la Tabella Suva 1.2 una paresi del
nervo ulnare distale dà diritto ad una IMI del 10%. Siamo molto lontani da tale
paresi e visto che un ulteriore peggioramento è possibile, assegno già il
massimo della percentuale, ossia il 5%, per tale possibile sintomatologia
futura."
(Doc. 202)
La patrocinatrice del
ricorrente ha contestato la percentuale dell’IMI riconosciuta
dall’amministrazione, rilevando nuovamente, come già addotto in sede di
opposizione, che l’assicurato ha subito un danno non solo al nervo ulnare, ma
anche al nervo radiale, il quale giustifica un’IMI “di almeno 30% in conformità
alla tabella 1.2 SUVA” (doc. I).
Chiamato a
pronunciarsi su una questione di carattere squisitamente medico, questo
Tribunale - considerata anche l'assenza di pareri medici specialistici
divergenti - ritiene che l’apprezzamento espresso dalla dr.ssa __________ possa
validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che
si riveli necessario esperire degli ulteriori accertamenti.
Va, del resto, rilevato come
in sede ricorsuale la patrocinatrice dell’assicurato si sia limitata a ripetere
le contestazioni che erano già state presentate in sede di opposizione (cfr.
doc. 228) e sulle quali la dr.ssa __________ - dopo essere stata interpellata a
tale preciso riguardo dall’amministrazione - aveva già preso motivatamente
posizione con apprezzamento medico del 30 settembre 2015, spiegando diffusamente
le ragioni di natura medica per le quali non potevano essere accolte le
critiche mossele dal legale dell’interessato (cfr. doc. 231 riprodotto per
esteso al consid. 2.2.3.).
Il TCA concorda con la dettagliata
e convincente esposizione con la quale la dr.ssa __________, specialista
nella materia che qui interessa e che vanta una notevole esperienza nella
medicina infortunistica e assicurativa, ha motivatamente illustrato
le ragioni per le quali, nel caso concreto, non è possibile attribuire
all’assicurato un’IMI superiore al 5%, come preteso invece in sede ricorsuale.
La specialista ha, infatti, spiegato
che l’assicurato non presenta, al contrario di quanto preteso dalla propria
patrocinatrice, delle lesioni motoriche del nervo ulnare e radiale, motivo per il
quale la percentuale del 5% - assegnata tenendo conto del possibile
peggioramento futuro (paresi del nervo ulnare distalmente al gomito) – risulta
corretta.
Su questo punto la decisione
su opposizione impugnata va, pertanto, confermata in questa sede.
2.4
Parzialmente vincente in
causa, il ricorrente, rappresentato da un legale, ha diritto all’importo di fr.
1’500.-- a titolo di ripetibili parziali da mettere a carico dell’CO 1 (cfr.
art. 61 lett. g LPGA; 22 LPTCA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ La
decisione su opposizione impugnata è modificata nel senso che l’assicurato ha
diritto ad una rendita d’invalidità del 15% a decorrere dal 1° agosto 2015.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di
fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili parziali (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti