Lexipedia

Decisione

35.2015.120

Corretta la decisione con la quale è stata assegnata all'assicurato un'IMI del 5%, mentre invece la rendita di invalidità del 13% riconosciuta dall'assicuratore LAINF va innalzata al 15%,come emerge d

9 maggio 2016Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

I

due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi

deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il

TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un

rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se

l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo

lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno

1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La

misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va

valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze

personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione

professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età

l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la

diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età

avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi che

potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute

della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992

nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se

per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento del­l'infortunio o se

partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.2.3

Nella

concreta evenienza, dalle carte processuali si evince che, per chiarire la

questione della capacità/esigibilità lavorativa, l’Istituto assicuratore si è

basato sul rapporto del 25 marzo 2015 stilato dal proprio medico __________ a

margine della visita di chiusura dello stesso 25 marzo 2015 (cfr. doc. 197, p.

3).

In

effetti, in quell’occasione, la dr.ssa __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica, ha concluso che l’assicurato è da considerare abile al lavoro nella

misura massima possibile, descrivendo l’esigibilità lavorativa nei seguenti termini:

"

(…)

Nessuna limitazione per sollevare e portare pesi molto

leggeri fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi e oltre l’altezza del petto

come pure sollevare e portare pesi leggeri tra i 5 e i 10 kg fino all’altezza

dei fianchi. Nessuna limitazione per sollevare e portare pesi medi tra i 10 e i

25.

kg fino all’altezza dei fianchi. Mai più possibile sollevare e portare pesi

pesanti oltre i 25 kg e molto pesanti oltre i 45 kg fino all’altezza dei

fianchi come pure sollevare oltre l’altezza del petto pesi oltre i 5 kg.

Nessuna limitazione per il maneggio di attrezzi di precisione e per il maneggio

di oggetti medi. Nessuna limitazione per la rotazione della mano destra. Mai

più possibile il maneggio di attrezzi pesanti e molto pesanti. Nessuna

limitazione per lavori sopra la testa con la destra, rotazione del tronco,

posizione seduta e inclinata in avanti, posizione in piedi e inclinata in

avanti, posizione inginocchiata e flessione delle ginocchia come pure la

posizione seduta o in piedi di lunga durata, camminare fino e oltre i 50 m,

camminare per lunghi tragitti, camminare su terreno accidentato. Mai più

possibile salire su scale a pioli. L’uso delle due mani è possibile, a

condizione, vuol dire per la mano sinistra non più possibile effettuare lavori

con mezzi vibranti e limitata la pro/supinazione e portare pesi. Nessuna

limitazione per l’equilibrio e stare in equilibrio.

L’assicurato è considerato abile nella misura

dell’esigibilità al 100% da subito.

L’assicurato è portatore di un danno permanente, che verrà

verificato attraverso apprezzamento medico

separato.” (Doc. 203, p. 3)

A

fronte delle critiche presentate in sede di opposizione dal rappresentante

legale dell’assicurato, la dr.ssa __________, con apprezzamento medico del 30

settembre 2015, ha ribadito la correttezza della propria precedente

valutazione, fornendo la seguente argomentazione:

" Apprezzamento:

Confermo che:

1.

Non siamo in presenza di una lesione del nervo ulnare prossimale

post-traumatica, non è descritta tale lesione nella prima valutazione in Pronto

Soccorso neppure effettuato un accesso chirurgico che potrebbe aver lesionato

tale nervo.

2.

Ciononostante il PD dott. med. __________ descrive nella sua

valutazione del 04.02.2015, ossia a distanza di 2 anni dopo l'infortunio, un

sospetto di un neuroma del nervo cutaneo dell'avambraccio radialmente ed

inoltre una sindrome del solco ulnare di sinistra.

3.

Nella mia valutazione clinica della visita medica ________ del

25.03.2015

non risultano lesioni motoriche del nervo ulnare neppure del nervo

radiale; vi sono però dolori neuropatici che vengono valutati come permanenti,

associati con un lieve deficit funzionale del gomito sinistro in ipotrofia

muscolare del lato superiore non dominante di sinistra e quindi la mia valutazione

concorda completamente con quella del PD dott. med. __________.

4.

Queste limitazioni da me descritte, su base di un dolore neuropatico,

senza affezione della parte motoria del nervo, non rappresenta - come affermato

dall'avvocato __________ - una Iesione del plesso superiore, anzi neppure una

lesione motorica del nervo radiale, né ulnare.

5.

Nella mia valutazione della IMI ho ben descritto che un

ulteriore peggioramento è possibile, motivo per cui viene assegnato già sin

d'ora il massimo della percentuale, ossia il 5%, per una possibile futura paresi

del nervo ulnare distalmente al gomito.

6.

Confermo quindi che è assolutamente incomprensibile e non

condivisibile la valutazione da parte dell'avvocato __________ e confermo

ulteriormente la mia valutazione espressa durante la visita medico-____________.

Se in futuro però l'assicurato dovesse notare un notevole peggioramento

della situazione attuale, sarà senz'altro, come sempre, prevista una visita

medico-___________ con rivalutazione sia dell'articolazione radio-omerale sia

della situazione nevrale.” (Doc. 231, p. 2)

La

rappresentante legale del ricorrente, in sede ricorsuale, ha nuovamente contestato

la valutazione di una piena esigibilità lavorativa in attività adatte espressa

dalla dr.ssa __________, ritenendo che l’assicurato non possa più svolgere

attività neppure di tipo leggero, alla luce dei disturbi presenti all’arto

superiore sinistro, come pure dei problemi causati da precedenti infortuni.

Ella non ha prodotto alcun tipo di documentazione medica a dimostrazione di

quanto sostenuto (doc. I).

2.2.4

Nella

fattispecie in esame, questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una

questione di carattere medico, attentamente vagliata la documentazione medica

presente all'inserto - vista anche l’assenza di pareri specialistici divergenti

- non ha valide ragioni per scostarsi dall'apprezzamento dell’esigibilità

lavorativa espresso dal chirurgo ortopedico dr.ssa __________ (e fatta propria

dall’amministrazione) secondo cui il ricorrente va ritenuto totalmente abile al

lavoro in attività leggere adeguate.

Del

resto, va sottolineato che con il ricorso la patrocinatrice del ricorrente si è

limitata a ripetere le critiche già avanzate in sede di opposizione - e sulle

quali la dr.ssa __________ aveva già preso posizione con motivato apprezzamento

medico del 30 settembre 2015, spiegando nel dettaglio le ragioni per le quali

non potevano essere accolte le critiche presentate dal rappresentante legale

dell’assicurato (cfr. doc. 231 riprodotto al considerando precedente) – senza

apportare nuovi elementi e senza suffragare le proprie allegazioni attraverso

della documentazione medico-specialistica in grado di mettere in dubbio quanto

valutato dal medico fiduciario dell’assicuratore LAINF.

Ciò

vale anche per quanto riguarda i presunti disturbi che l’interessato

presenterebbe, secondo quanto fatto valere dalla sua patrocinatrice, a livello

del ginocchio sinistro, della caviglia e della schiena quale conseguenza di

pregressi infortuni, non comprovati da adeguata refertazione medica e in merito

ai quali l’amministrazione ha correttamente rilevato che “dato che l’assicurato

al momento dell’infortunio era attivo quale metalcostruttore in misura regolare

non appare verosimile che i pregressi e non meglio precisati infortuni chiusi da

anni abbiano un’incidenza sulla capacità lavorativa” (doc. A1).

Questa Corte

non può, inoltre, scostarsi dalla valutazione

dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico __________ anche alla luce dei

precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti assicurati

che accusavano limitazioni nell’utilizzo degli arti superiori.

Ad

esempio, in una sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha

ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa

in attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che -

a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla

destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più

possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo

che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.

In

una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal

TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale ha dichiarato

totalmente abile in attività sostitutive confacenti, specificatamente in

professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse

funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava

una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per

delle prese a tre dita senza forza.

Il

TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto

2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un

assicurato di professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit

funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di

svolgere a tempo pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono

l'impiego di forza con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).

In

una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato

completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico,

comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a

causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare

all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il

gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere.

Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di

innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore

aveva ritenuto, citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che

richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita,

scostato dal tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di

utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi

possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo

fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco."

(cfr. STCA succitata consid. 2.6.).

In

un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha

considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di

sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco

nonchè attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un

assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra

con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei

rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e

infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del

tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di

una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale:

spalla congelata post-traumatica).

Anche

nella STFA U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un’assicurata,

la quale, a causa di un infortunio professionale alla mano sinistra adominante,

aveva subito l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una

frattura pluriframmentaria della falange basale con istabilità a livello delle

articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una

mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo

ortopedico.

In una sentenza

8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a

tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che

presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della

spalla e del braccio destro dominante.

Ad un’analoga conclusione è giunta l’Alta Corte in un’altra sentenza

8C_311/2015 del 22 gennaio 2016, concernente un assicurato, il quale, per

evitare di cadere mentre era intento a scaricare un camion, si era attaccato

con il braccio destro alla sponda dello stesso, avvertendo immediatamente forti

dolori all’arto superiore in questione.

In

una sentenza 35.2013.74 dell’8 settembre 2014, il TCA ha confermato la

decisione con la quale un falegname, che ha subìto l’amputazione

dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega circolare, è stato ritenuto

totalmente abile in attività leggere dal profilo del sollevamento/trasporto di

pesi e della manipolazione di attrezzi, che non richiedono l’utilizzo di

entrambi gli arti superiori.

Vedi, infine, anche la sentenza

di questa Corte 35.2014.57 del 4 maggio 2015, confermata con STF 8C_396/2015

del 17 settembre 2015, nella quale, nonostante l’infortunio alla spalla

sinistra, un assicurato è stato ritenuto inabile in maniera praticamente

completa nel lavoro di smontaggio delle carcasse per il recupero dei pezzi di

ricambio, ma in grado di svolgere, a tempo pieno, un’attività lavorativa

leggera.

Va

inoltre osservato che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del

lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una

parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un

mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di

lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice

Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,

Soziale Sicherheit, 2. edizione, n. 170 p. 899).

Il mercato del lavoro

accessibile ai lavoratori non qualificati è in generale limitato a dei lavori

di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 p. 331 consid. 4a).

Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le attività fisicamente pesanti

vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui

aumentano le attività di controllo e sorveglianza che possono essere

svolte da personale non qualificato o semi qualificato (SVR 2002 n. U

15.

p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile

2009.

consid. 2.3.).

In una sentenza 8C_971/2008

del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha ribadito che anche per gli assicurati

limitati nell’utilizzo della mano dominante, esiste un mercato del lavoro

sufficientemente ampio:

" Wie die Rechtsprechung wiederholt bestätigt hat, gibt es auf einem ausgeglichenen

Arbeitsmarkt genügend realistische Betätigungsmöglichkeiten für Personen,

welche funktionell als Einarmige zu betrachten sind und überdies nur noch

leichte Arbeit verrichten können. Längst nicht alle im Arbeitsprozess im

weitesten Sinne notwendigen Aufgaben und Funktionen im Rahmen der Überwachung

und Prüfung werden durch Computer und automatische Maschinen ausgeführt.

Abgesehen davon müssen solche Geräte auch bedient und ihr Einsatz ebenfalls

überwacht und kontrolliert werden. Die Gerichtspraxis ist bisher regelmässig

bei Versicherten, welche ihre dominante Hand gesundheitlich bedingt nur sehr

eingeschränkt als unbelastete Zudienhand einsetzen können, von einem

hinreichend grossen Arbeitsmarkt mit realistischen Betätigungsmöglichkeiten

ausgegangen (Urteil 9C_418/2008 vom 17. September 2008, E. 3.2.2)."

(il corsivo è della

redattrice)

Alla luce di quanto

precede, occorre concludere che, dal punto di vista medico, l’assicurato è

totalmente inabile nella sua professione di metalcostruttore. Nondimeno, sul

mercato generale del lavoro esistono delle attività leggere, compatibili con le

limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico, che egli sarebbe in

grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo.

È

peraltro utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno

indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al

giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli

accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di

invalidità. In proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in

particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale

e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio

2003, consid. 4.7).

2.2.5

Si tratta quindi di valutare le conseguenze economiche del danno alla

salute infortunistico.

Per

quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1,

l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2015 (su questo aspetto, si veda la DTF 128 V 174) - qualora non fosse rimasta vittima dell’infortunio assicurato - un importo

annuo di fr. 56’334.45 (cfr. doc. 221).

Tale ammontare è stato

determinato tenendo conto di un salario orario di fr. 23.81 moltiplicato per

182.

ore e per tredici mensilità (cfr. doc. 221).

La

patrocinatrice del ricorrente ha contestato questo dato, ritenendolo “alquanto

basso sia rispetto al reddito da valido preso a riferimento in ambito AI per

l’anno 2013 pari a CHF 56'537.00, sia riguardo al reddito medio svizzero

percepito da un metalmeccanico – ramo costruzioni, ammontante nel 2012 a CHF

69'228.00” (doc. I).

Questo

Tribunale ha potuto verificare che effettivamente, come indicato dalla

rappresentante del ricorrente, in ambito di assicurazione invalidità l’Ufficio

AI ha tenuto conto di un reddito da valido, per il 2013, di fr. 56'537,

conformemente a quanto espressamente indicato dalla ditta __________ nel

questionario per il datore di lavoro compilato in data 26 agosto 2013 (cfr.

doc. 156 incarto 32.2016.20).

A

fronte delle critiche espresse con il ricorso, in sede di risposta di causa,

l’Istituto assicuratore ha confermato la correttezza del reddito da valido

determinato nella decisione su opposizione impugnata “sulla base delle

dichiarazioni del 13 febbraio 2015 dall’ex datore di lavoro” (doc. V).

Al

riguardo, il TCA osserva che dall’esame degli atti emerge che tramite messaggio

di posta elettronica dell’11 febbraio 2015 l’assicuratore LAINF, dopo avere

indicato che al momento dell’infortunio l’assicurato percepiva un salario

annuale di fr. 54'996.24, ha chiesto al precedente datore di lavoro

dell’interessato di comunicare l’evoluzione salariale prevista dal CCL per gli

anni 2014 e 2015 (doc. 187).

Con

messaggio di posta elettronica del 13 febbraio 2015, la ditta __________ ha

risposto che “l’evoluzione salariale prevista da CCL prevede un aumento annuo

di + CHF 0.22/salario orario” (doc. 187).

Visti i dati discordanti

presenti agli atti e alla luce delle motivate critiche presentate dalla

patrocinatrice dell’assicurato in sede ricorsuale, al fine di chiarire la

questione, il TCA ha, in corso di causa, interpellato direttamente la ditta __________,

chiedendo di precisare quale sarebbe stato il salario annuo che il signor RI 1

avrebbe percepito, qualora non fosse insorto il danno alla salute, negli anni

2013, 2014 e 2015 (cfr. doc. IX).

Con

risposta del 30 marzo 2016, la ditta interpellata ha indicato che senza

l’insorgenza del danno alla salute l’assicurato avrebbe percepito nel 2013 fr.

56'536.70, nel 2014 fr. 57'068.93 e nel 2015 fr. 57'601.15 (cfr. doc. X).

Alla luce di questa chiara risposta fornita dalla ditta ex datrice

di lavoro - con la quale, diversamente da quanto preteso dall’Istituto

assicuratore nelle osservazioni del 7 aprile 2016 (cfr. doc. XII), è stato

definitivamente appurato quale sarebbe stato l’esatto ammontare annuo (e non un

salario orario, come invece comunicato a suo tempo all’assicuratore LAINF dalla

__________, cfr. doc. 112 e doc. 187) che l’interessato avrebbe percepito senza

l’insorgenza del danno alla salute - il TCA ritiene che nel calcolo del grado

di invalidità occorra utilizzare, quale reddito da valido (anno 2015), l’importo

di fr. 57'601.15.

2.2.6

Per

quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75

seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima

sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione

del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e

salariale concreta dell'interessato, a

condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la

capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività

effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte,

relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006).

In una sentenza 32.2007.165

del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito

in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale

in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di

sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse

chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola

stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;

dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata

in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un

gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito

diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso

è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo

dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per

la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una

deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali

sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito

non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di

parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

2.2.7

Dalla decisione

su opposizione impugnata risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr.

48'891.20 annui il reddito da invalido, facendo capo al metodo delle DPL (doc. A1).

È

pertanto risultato che nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe in

grado di esercitare tenuto conto del danno alla salute, e meglio il cassiere di

negozio do-it presso la ditta __________ di __________, l’operaio di magazzino presso

la __________ di __________, l’assistente amministrativo (impiegato) presso la __________

di __________, l’estrusore per stampaggio ad iniezione presso la __________ di __________

e, infine, il raffilatore presso la __________ di __________, i dipendenti di

tali ditte percepivano in media, nel 2015, un reddito annuo pari a fr. 50’315

(doc. 221).

D’altro canto, sempre in

conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore infortuni ha fornito

informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di

conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul salario

massimo e minimo, così come sul salario medio.

In effetti, dalla tabella

di cui al doc. 221 si evince che sono 96 i posti di lavoro che entrano in

considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr.

36’400 e a fr. 67’600 annui, e infine che quello medio è di fr. 50’315 annui.

Il TCA constata che il

valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 48'891.20 annui) è inferiore

rispetto alla media dei salari medi (fr. 50’315), ciò a tutto vantaggio

dell’assicurato.

In conclusione - assodato

che i cinque posti di lavoro segnalati dall’amministrazione rispettano le

limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute - il reddito da invalido

è stato validamente determinato in base alle DPL.

Esso ammonta a fr. 48'891.20.

Decurtazioni sul reddito

da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di

conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di

fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472 consid. 4.2.3).

Per inciso, a proposito

delle contestazioni della patrocinatore del ricorrente, a mente della quale “il

reddito da invalido è eccessivamente alto” (doc. I), questo Tribunale rileva

che il reddito da invalido ottenuto dall’assicuratore LAINF sulla base alle DPL

è ben inferiore a quello calcolato dall’Ufficio AI facendo capo ai dati

statistici di cui alla tabella TA1 con riferimento ad attività semplici e

ripetitive.

Infatti, dalla decisione

del 15 gennaio 2016 - con la quale l’UAI ha attribuito all’assicurato una

rendita intera di invalidità temporanea, poi soppressa alla luce di un grado di

invalidità del 3% - emerge che il reddito da invalido che avrebbe potuto

percepire l’assicurato, nonostante il danno alla salute, nello svolgimento di

attività leggere adeguate, semplici e ripetitive, esigibili al 100% e tenuto

conto di una riduzione dell’8% per attività leggere e del 5% per altri fattori

sociali, ammonta a fr. 54’702 annui (cfr. doc. A incarto 32.2016.20).

Il grado di invalidità del

ricorrente - stabilito confrontando i fr. 48'891.20 annui al reddito che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno alla salute, e cioè

fr. 57'601.15 annui (cfr. consid. 2.2.5.) - è del 15.12% arrotondato al 15%

secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV

Nr. 11 p. 41).

La decisione su

opposizione impugnata, relativamente alla parte con la quale l’CO 1 ha

riconosciuto a RI 1 una rendita di invalidità del 13%, deve

pertanto essere modificata nel senso che l’assicurato ha diritto a una rendita

d’invalidità del 15% dal 1° agosto 2015.

2.3

Entità

dell’indennità per menomazione all’integrità

2.3.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.3.2

L'art.

36.

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità

giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole

se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In

questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed

anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La

parte della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.3.3

Giusta

l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive

contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida

"nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se

più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni

sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo

(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si

prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel

caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.3.4

L’INSAI

ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che

integrano quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.

221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.3.5

Nel caso di specie l’assicuratore LAINF resistente - tenuto conto del

parere della dr.ssa __________ (cfr. doc. 202) - ha assegnato all’assicurato il

diritto ad un’IMI del 5%.

Nell’apprezzamento

fornito al momento della visita medica di chiusura del 25 marzo

2015, la dr.ssa __________ ha rilevato quanto segue:

"

(…)

1.

Reperti

Leggera limitazione funzionale del gomito non

dominante sinistro. Sospetto di neuroma del nervo cutaneo antebrachii

posteriore del nervo radiale e leggero sindrome del solco ulnare sinistro.

2.

Valutazione del danno

all’integrità

5%.

3.

Motivazione

Secondo la Tabella Suva 1.2 una paresi del

nervo ulnare distale dà diritto ad una IMI del 10%. Siamo molto lontani da tale

paresi e visto che un ulteriore peggioramento è possibile, assegno già il

massimo della percentuale, ossia il 5%, per tale possibile sintomatologia

futura."

(Doc. 202)

La patrocinatrice del

ricorrente ha contestato la percentuale dell’IMI riconosciuta

dall’amministrazione, rilevando nuovamente, come già addotto in sede di

opposizione, che l’assicurato ha subito un danno non solo al nervo ulnare, ma

anche al nervo radiale, il quale giustifica un’IMI “di almeno 30% in conformità

alla tabella 1.2 SUVA” (doc. I).

Chiamato a

pronunciarsi su una questione di carattere squisitamente medico, questo

Tribunale - considerata anche l'assenza di pareri medici specialistici

divergenti - ritiene che l’apprezzamento espresso dalla dr.ssa __________ possa

validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che

si riveli necessario esperire degli ulteriori accertamenti.

Va, del resto, rilevato come

in sede ricorsuale la patrocinatrice dell’assicurato si sia limitata a ripetere

le contestazioni che erano già state presentate in sede di opposizione (cfr.

doc. 228) e sulle quali la dr.ssa __________ - dopo essere stata interpellata a

tale preciso riguardo dall’amministrazione - aveva già preso motivatamente

posizione con apprezzamento medico del 30 settembre 2015, spiegando diffusamente

le ragioni di natura medica per le quali non potevano essere accolte le

critiche mossele dal legale dell’interessato (cfr. doc. 231 riprodotto per

esteso al consid. 2.2.3.).

Il TCA concorda con la dettagliata

e convincente esposizione con la quale la dr.ssa __________, specialista

nella materia che qui interessa e che vanta una notevole esperienza nella

medicina infortunistica e assicurativa, ha motivatamente illustrato

le ragioni per le quali, nel caso concreto, non è possibile attribuire

all’assicurato un’IMI superiore al 5%, come preteso invece in sede ricorsuale.

La specialista ha, infatti, spiegato

che l’assicurato non presenta, al contrario di quanto preteso dalla propria

patrocinatrice, delle lesioni motoriche del nervo ulnare e radiale, motivo per il

quale la percentuale del 5% - assegnata tenendo conto del possibile

peggioramento futuro (paresi del nervo ulnare distalmente al gomito) – risulta

corretta.

Su questo punto la decisione

su opposizione impugnata va, pertanto, confermata in questa sede.

2.4

Parzialmente vincente in

causa, il ricorrente, rappresentato da un legale, ha diritto all’importo di fr.

1’500.-- a titolo di ripetibili parziali da mettere a carico dell’CO 1 (cfr.

art. 61 lett. g LPGA; 22 LPTCA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata è modificata nel senso che l’assicurato ha

diritto ad una rendita d’invalidità del 15% a decorrere dal 1° agosto 2015.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di

fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili parziali (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti