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Decisione

35.2015.122

Disturbi del rachide,neuropsicologici,psichici,oculari,di equilibrio,cefalee e tinnitus (per i quali UAI ha disposto perizia SAM)vanno ulteriormente approfonditi,al fine di verificare se gli stessi co

9 agosto 2016Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

i medici del PS dell’Ospedale regionale di __________, dove l’assicurato è

rimasto degente alcuni giorni a seguito di distrubi dell’equilibrio manifestati

il 23 giugno 2015, hanno “ricondotto l’episodio ad una probabile stimolazione

della muscolatura cervicale” (cfr. doc. I pag. 7).

Ora, al riguardo, il TCA

evidenzia, da una parte, che la deduzione tratta dal patrocinatore del

ricorrente non è stata suffragata attraverso la produzione di adeguata

documentazione radiologica e medico specialistica attestante l’esistenza di un

danno di origine infortunistica a livello cervicale.

Al

contrario, va rilevato che gli esami effettuati il

giorno stesso dell’incidente presso l’Ospedale __________ (comprendenti TAC

cerebrale; TAC cervicale; TAC rachide dorsale e TAC torace) hanno escluso

l’esistenza di fratture a tutti i livelli.

In particolare, la TAC

cervicale del 28 luglio 2012 ha mostrato che vi è: “rettificata la fisiologica

lordosi cervicale. Non evidenti segni di frattura. Alterazioni

spondilartrosiche diffuse più marcate a livello C4-C6; ridotti in ampiezza gli

spazi discali C5-C6 e C6-C7” (cfr. doc. 46 pag. 23).

I medici della Clinica di __________

di __________, inoltre, nel referto del 25 aprile 2013 concernente la

riabilitazione neuro-ortopedica eseguita dal 26 marzo 2013 al 20 aprile 2013,

hanno espressamente indicato che “nelle radiografie della colonna cervicale si

evidenzia un raddrizzamento della colonna e delle alterazioni degenerative consoni

all’età” (cfr. doc. 53).

Nella

presa di posizione del 12 settembre 2013, la dr.ssa __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica nonché medico __________ dell’amministrazione, ha indicato

che dal referto dei medici di __________ emerge la presenza di una cervicalgia

cronica (cfr. doc. 89).

Infine, nel referto del 26

giugno 2015 citato dal rappresentante del ricorrente, i medici del PS

dell’Ospedale regionale di __________ hanno, tra le altre, posto la diagnosi

attiva di “cefalea mista di tipo tensivo post-traumatico e post-craniotomia:

attuale: esacerbazione con dizziness possibilmente su stimolazione della

muscolatura cervicale”, spiegando che l’interessato si è presentato al Pronto

Soccorso “per vertigini che impedivano al paziente di alzarsi in piedi e

camminare, associati a formicolio alla testa, insorti dopo seduta di

fisioterapia” (cfr. doc. 185).

Essi hanno eseguito una

TAC cerebrale, “dalla quale non si identificano alterazioni focali della

densità parenchimale encefalica né aree di anomalo potenziamento dopo mdc”,

constatando una rapida e spontanea regressione della sintomatologia a 24 ore

dal ricovero, con assenza di cefalee (cfr. doc. 185).

D’altra

parte, nonostante quanto appena illustrato, il TCA non può ignorare che, come

comunicato dal rappresentante del ricorrente in data 13 luglio 2016,

l’assicurato è in attesa di essere sottoposto ad una perizia pluridisciplinare

ordinata dall’Ufficio AI e affidata ai medici del SAM, comprendente degli

accertamenti di medicina interna, di neurologia, di neuropsicologia, di

psichiatria e psicoterapia, di reumatologia (cfr. comunicazione del 4 luglio

2016, doc. VIII/1).

Ora,

ritenuto che lo stesso assicuratore LAINF, attraverso la presa di posizione del

19 luglio 2016, ha preso atto della necessità di compiere ulteriori

approfondimenti medici riconosciuta in ambito AI, riservandosi il diritto di

esprimersi sul contenuto della valutazione peritale del SAM una volta che quest’ultima

sarà a disposizione (cfr. doc. X), questo Tribunale non può, con la sufficiente

tranquillità, escludere che dalle risultanze peritali possano emergere elementi

specialistici tali da supportare la tesi ricorsuale relativa all’esistenza di un danno strutturale di origine

infortunistica a livello cervicale.

Ciò, del resto, è quanto

l’CO 1 stessa evidentemente non può negare a priori. Se così fosse, difatti, nella

presa di posizione del 19 luglio 2016 l’assicuratore avrebbe escluso che la

messa in atto di nuovi accertamenti medici potrebbe influire su quanto già

compiutamente e approfonditamente valutato attraverso gli esami specialistici e

strumentali già eseguiti.

Alla luce di tali

considerazioni, il TCA non può, quindi, che ritenere che le affezioni a livello

cervicale necessitino di essere rivalutate alla luce dei nuovi accertamenti che

a tale livello verranno predisposti nell’ambito della perizia pluridisciplinare

SAM preannunciata.

Già solo per questa

ragione, quindi, gli atti devono essere rinviati all’CO 1, affinché si esprima

nuovamente a proposito dell’eventuale estinzione del nesso causale tra i

disturbi cervicali e l’infortunio, dopo avere sottoposto al vaglio del proprio

servizio medico gli esiti degli approfondimenti che saranno messi in atto

attraverso la perizia pluridisciplinare del SAM ordinata in ambito AI.

2.3. Disturbi

neuropsicologici, psichici, oculari, di equilibrio, cefalee e tinnitus:

oggettivabili e, nella negativa, causalità adeguata con l’infortunio del 28

luglio 2012?

2.3.1. Dalle carte processuali

emerge che, a seguito dell’incidente stradale del 28 luglio 2012, l’assicurato

ha sviluppato, come risulta dalla diagnosi posta presso l’Ospedale __________, un

“trauma cranico commotivo con emorragia subaracnoidea temporo parietale

sinistra” (cfr. doc. 46 pag. 3).

Successivamente al trauma,

egli ha lamentato, fra l’altro, cefalee, problemi di equilibrio, difficoltà

cognitive, disturbi psichici, oculari e tinnitus.

L’assicuratore

convenuto, basandosi su quanto valutato dal proprio medico fiduciario, dr. __________,

ha ritenuto oggettivabili (e pure di eziologia infortunistica) le cefalee e

i disturbi di equilibrio patiti dall’insorgente a partire dal mese di settembre

2012, in quanto correlate all’ematoma subdurale comparso a seguito

dell’incidente del 28 luglio 2012 (cfr. doc. 157 e la decisione impugnata, doc.

A1).

Per contro, sempre sulla

base delle valutazioni del dr. __________, esso ha sostenuto che il

peggioramento delle cefalee a partire dal mese di febbraio 2013, i disturbi

neuropsicologici, quelli psichici, quelli oculari, di equilibrio e il tinnito

non correlano con un danno alla salute oggettivabile (cfr. doc. 157 e la

decisione impugnata, doc. A1).

Questo

visto il successo dell’intervento di evacuazione dell’emorragia subdurale,

perfettamente riuscito, con completo riassorbimento e senza nuove emorragie,

come risulta dall’esame di TAC cerebrale del 27 maggio 2013 (cfr. doc. 81).

Pertanto, secondo il dr. __________,

per l’aumento di questi disturbi occorre prendere in considerazione dei fattori

extra-infortunistici, quali la tendenza all’autolimitazione, una sintomatologia

depressiva e l’ipertensione arteriosa menzionata dal dr. __________ (cfr. doc. 157,

pagg. 6-7).

Nell’apprezzamento

neurologico del 26 settembre 2014, il dr. __________ ha, infatti, rilevato

quanto segue:

" (…)

Zur Kausalität der

Kopfschmerzen kann festgestellt werden, dass die Kopfschmerzen ab Ende

September 2012 überwiegend wahrscheinlich im Rahmen eines unfallbedingt

aufgetretenen chronischen Subduralhämatoms fronto-parietal rechts erklärbar

sind. Chronische Subduralhämatome werden in der Regel ab etwa dem 20. Tag nach

dem zugrunde liegenden Trauma klinisch symptomatisch und können sich durch

Kopfschmerzen, Konzentrations- und Aufmerksamkeitsstörungen,

Wortfindungsstörungen, epileptische Anfälle, Hemiparesen und

Bewusstseinsstörungen bemerkbar machen. Die zeitverzögerte klinische

Manifestation des Subduralhämatoms Ende September 2012 nach dem Unfall am 28.07.2012

liegt noch im akzeptablen Zeitfenster. Das Subduralhämatom wurde lege artis und erfolgreich in der Neurochirurgie am Kantonsspital Lugano

operativ mittels kleiner Bohrlochtrepanation rechts fronto-parieta behandelt.

Der postoperative Verlauf bis Ende Dezember 2012 gestaltete sich regelrecht.

Die neurologische Hemisymptomatik links bildete sich erwartungsgemäss noch

innerhalb des stationären Aufenthaltes zurück, die Kopfschmerzen nahmen

erwartungsgemäss langsam ab. Hinweise auf einen neuropathischen Schmerz ergeben

sich nicht. Typischerweise sind Kopfschmerzen nach einer Hämatomevakuation

regredient. Die sekundäre Zunahme der Kopfschmerzen ab Februar 2013 kann

hingegen angesichts der unauffälligen Befunde der kranialen Computertomographie

vom 27.05.2013 und der kranialen Magnetresonanztomographie vom 05.03.2014 nicht

durch Unfallfolgen erklärt werden. Für die sekundäre Zunahme der Kopfschmerzen

Considerandi

sind deshalb unfallfremde Faktoren zu berucksichtigen. Diesbezüglich ist auf

die Selbstlimitierung, eine depressive Symptomatik und den von Herrn Dr. __________

erwähnten Bluthochdruck zu verweisen. Zudem ist darauf zu verweisen, dass eine

unfallbedingte organische Grundlage neuropsychologischer Funktionsstörungen mit

der kranialen Magnetresonanztomographie vom 05.03.2014 ausgeschlossen werden

konnte.

Schlussfolgerungen

Durch den Unfall vom

28.07.2012

zog sich der Versicherte überwiegend wahrscheinlich eine

traumatische Subarachnoidalblutung temporo-parietal

links zu, diese heilte unter konservativer Therapie folgenlos ab. Ein

zeitverzögert aufgetretenes Subduralhämatom fronto-parietal rechts ist

überwiegend wahrscheinlich ebenso kausal auf den Unfall zurückzuführen. In

diesem Zusammenhang sind die ab September 2012 aufgetretenen Beschwerden in

Form von Kopfschmerzen und Gleichgewichtsstörungen überwiegend wahrscheinlich

kausal auf den Unfall zurückzuführen. Diese Beschwerden bildeten sich bis Ende

Dezember 2012 kontinuierlich zurück. Die sekundäre Verschlechterung der

Beschwerden ab Februar 2013 kann hingegen nicht mehr mit dem Beweisgrad der

überwiegenden wahrscheinlichkeit kausal auf den Unfall vom 28.07.2012

zurückgeführt werden. Eine unfallbedingte organische Grundlage der heute noch

beklagten bifrontalen druckartigen Kopfschmerzen mit mittlerer bis hoher Schmerzintensität

ist nicht nachweisbar. Ebenso ist eine unfallbedingte organische Grundlage

neuropsychologischer Funktionsstörungen nicht nachweisbar, unfallbedingt sind

weitere neuropsychologische Untersuchungen deshalb nicht indiziert.

Die Voraussetzungen für

die Schätzung eines Integritätsschadens auf neurologischem Fachgebiet sind

nicht erfüllt. Eine unfallbedingte Beeinträchtigung der

zumutbaren Leistungsfähigkeit auf neurologischem Fachgebiet besteht nicht.”(Doc.

157.

pagg. 6-7)

2.3.2

Chiamato

a pronunciarsi nel caso di specie - alla luce di quanto già messo in evidenza

al considerando 2.2.7. a proposito delle considerazioni del 19 luglio 2016 dell’CO

1.

- il TCA non può, con sufficiente tranquillità, confermare

che i disturbi neuropsicologici e psichici, nonché le cefalee e i disturbi di

equilibrio e il tinnitus presentati da RI 1 a partire dal mese di febbraio 2013,

non correlano con un danno infortunistico oggettivabile.

È vero che dagli esami

specialistici agli atti, compiuti in ambito neurologico, neuropsicologico,

uditivo e oftalmologico, non è stata oggettivata l’esistenza di un altro danno

organico in grado di spiegare le affezioni fatte ancora valere dall’interessato.

Va,

tuttavia, evidenziato che una volta presa conoscenza della

necessità, riconosciuta in ambito AI, di sottoporre l’interessato ad una

perizia pluridisciplinare ad opera del SAM, l’CO 1 stessa non ha ritenuto che

ciò sia totalmente ininfluente sugli esiti della presente vertenza, ma si è

invece espressamente riservata di esprimere un parere ad accertamento peritale pluridisciplinare

concluso.

Tale modo di agire è, a

mente del TCA, sufficiente per far sorgere quantomeno lievi dubbi quanto alla

completezza degli esami medici fin qui messi in atto dall’amministrazione, i

quali potrebbero venire smentiti dagli approfondimenti pluridisciplinari che

saranno predisposti dagli specialisti del SAM preannunciati tramite

comunicazione del 4 luglio 2016.

Per

tali ragioni, pertanto, gli atti vanno rinviati all’assicuratore LAINF, affinché

valuti nuovamente gli aspetti causali tra i disturbi fatti ancora valere

dall’interessato a partire dal mese di febbraio 2013 e l’infortunio,

alla luce delle risultanze degli accertamenti pluridiscilinari che gli

specialisti del SAM effettueranno in ambito di medicina interna, di neurologia,

di neuropsicologia, di psichiatria e psicoterapia, di reumatologia (cfr. doc. VIII/1).

2.4

In

una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137

V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha

pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente

una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio.

Il

TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem,

inwieweit die mit der Streitsache befasste

Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache

an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse,

und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst

festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen

Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung

gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass

die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung

an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens

und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der

Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die

öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen

Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die

differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle

und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im

Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden

Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen

nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter

praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des

Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen

Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der

Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand,

dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes

Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.

151.

E. 3.5,9C_85/2009)."

(DTF

137.

V 263-265)

In una sentenza

8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in

DTF 137 V 210 - emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il

Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici

di fiducia, il giudice (cantonale) é libero di scegliere se ordinare

direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione

affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art.

44.

LPGA:

"

Um solche Zweifel

auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder

die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im

Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6

S. 471).”

(STF 8C_59/2011

consid. 5.2)

Nella presente fattispecie, il TCA, per i motivi già diffusamente

esposti ai considerandi 2.2.7. e 2.3.2, ritiene che siano soddisfatti i

presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011

del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465).

La decisione impugnata va,

pertanto, annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché – una

volta acquisita, appena possibile, la valutazione peritale del SAM preannunciata

dall’Ufficio AI all’assicurato tramite comunicazione del 4 luglio 2016 (cfr.

doc. VIII/1), sulla quale dovrà poi motivatamente prendere posizione il

servizio medico dell’CO 1 - si esprima nuovamente riguardo all’eziologia delle

affezioni di RI 1 interessanti il rachide, come pure dei disturbi

neuropsicologici, psichici, oculari, di equilibrio, delle cefalee e del tinnitus

e si pronunci in merito al diritto dell’assicurato a prestazioni a partire dal

1° dicembre 2014.

2.5

Visto l'esito favorevole del ricorso,

l'assicurato, rappresentato da un Sindacato, ha diritto al versamento da parte

dell’assicuratore LAINF di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione del 14 ottobre 2015 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova

decisione, come indicato al considerando 2.4..

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

L’CO

1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo

d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti