35.2015.122
Disturbi del rachide,neuropsicologici,psichici,oculari,di equilibrio,cefalee e tinnitus (per i quali UAI ha disposto perizia SAM)vanno ulteriormente approfonditi,al fine di verificare se gli stessi co
9 agosto 2016Italiano31 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.122
cr
Lugano
9 agosto 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini,
vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 novembre 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 14 ottobre 2015 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 28 luglio 2012 RI 1,
nato nel 1958, operaio tornitore presso la ditta __________ di __________,
mentre si stava recando con la famiglia in vacanza è rimasto coinvolto in un
incidente della circolazione stradale, avvenuto in territorio del Comune di __________
(doc. 1).
A causa di questo
sinistro, egli ha riportato, secondo il rapporto del 28 luglio 2012 del
Servizio di PS dell’Ospedale __________, un trauma cranico commotivo (doc. 46
pag. 13).
Egli è quindi stato
ricoverato presso l’unità operativa di chirurgia, dove è rimasto degente fino
al 2 agosto 2012, con la diagnosi di “emorragia subaracnoidea consecutiva a
traumatismo senza menzione di ferita intracranica” (cfr. doc. 46 pag. 1).
L’Istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Il 3 ottobre 2012 l’assicurato
si è rivolto al Pronto Soccorso dell’Ospedale regionale di __________
lamentando delle cefalee ed, in seguito, è stato trasferito al __________ (cfr.
doc. 24).
Dall’estate del 2013,
inoltre, l’interessato è stato in cura psichiatrica presso la dr.ssa __________,
dapprima, e presso il dr. __________, poi, per un episodio depressivo di media
gravità.
Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 27 novembre 2014,
l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a
decorrere dal 1° dicembre 2014, rilevando che “dagli accertamenti risulta che
le cause organiche non sono sufficienti a spiegare i disturbi tuttora
lamentati. Abbiamo verificato se tra l’evento notificato e il danno insorto
esiste una relazione di causalità adeguata. Sulla base della verifica
effettuata e della giurisprudenza vigente (tra cui DTF 117 V 359 e 134 V 109)
non è stata riscontrata adeguatezza. Pertanto l’erogazione delle prestazioni
assicurative sarà interrotta a partire dal 1° dicembre 2014” (cfr. doc. 166).
A seguito dell’opposizione
interposta dal Sindacato RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 178), in
data 14 ottobre 2015, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima
decisione, ribadendo che “a mente della giurisprudenza in presenza di disturbi
la cui esistenza è attestata da uno specialista ma non ha potuto essere
oggettivata mediante gli accertamenti strumentali e radiologici
scientificamente riconosciuti deve essere esaminata l’adeguatezza in base alla
prassi vigente in caso di alterazioni dello sviluppo psichico” (cfr. doc. 195).
1.3. Con tempestivo ricorso del 13
novembre 2015 l’assicurato, sempre patrocinato dal Sindacato RA 1, ha chiesto
l’annullamento della decisione impugnata e che venga “accertata la causalità
infortunistica con il trauma del 28 luglio 2012”, di modo che vengano
“accordate le prestazioni di corta durata, in modo ininterrotto, anche oltre la
data del 1° dicembre 2014, fino a quando sono date le condizioni per valutare e
mettere in pagamento le prestazioni di lunga durata, alla stabilizzazione del
quadro medico, previa verifica dell’esigibilità lavorativa residua” (doc. I).
Il rappresentante del
ricorrente ha, sostanzialmente, criticato le conclusioni dell’amministrazione,
basate unicamente sulla valutazione fornita dal proprio servizio medico
interno, senza che sia stato analizzato lo stato clinico dell’assicurato.
Il patrocinatore del
ricorrente ha considerato che l’assicuratore LAINF debba assumere “ogni costo
che consegue al trauma di luglio 2012, per le affezioni neurologiche,
neuropsichiatriche, di tipo ORL e reumatologico che sono in relazione diretta
con il trauma essendoci la causalità naturale e poi assumersi ogni costo per
quanto riguarda i disturbi psichiatrici, sviluppati in seguito, poiché vi è una
causalità adeguata trattandosi di un trauma da ritenere di media gravità al
limite superiore”.
Egli ha motivato la
propria tesi a proposito dell’esistenza di un nesso di causalità naturale tra le
affezioni dell’assicurato e l’infortunio, sottolineando come RI 1, sano prima
dell’incidente, dopo l’evento abbia immediatamente manifestato i propri disturbi,
motivo per il quale “pur non essendo in presenza di una evidente lesione ossea,
la decisione è oggettivamente fuori luogo e non merita tutela”.
Il patrocinatore del
ricorrente ha rilevato che, seguendo il ragionamento dell’assicuratore LAINF,
bisognerebbe concludere che “tutte le affezioni manifestate dal ricorrente, che
agiscono in diversi ambiti specialistici (neurologici, neuropsichiatrici,
psichiatrici, otorinolaringoiatrici, reumatologici, oculari) hanno un carattere
degenerativo e dunque sarebbero preesistenti al trauma, benché non si era mai
manifestato alcun tipo di sintomo e di segnale, nonostante il ricorrente
esercitava l’attività lavorativa in un ambiente che è molto rumoroso, dove è
necessario portare dei pesi rilevanti e dove le caratteristiche posturali sono
piuttosto importanti”.
Secondo il rappresentante
legale dell’assicurato, l’esistenza di un nesso causale naturale tra i disturbi
neurologici e neuropsichiatrici e il trauma subito dall’interessato è dato,
visto che “la lesione emorragica causata dall’impatto deve essere considerata
esattamente analoga ad una lesione ossea”, in grado di “comportare degli
sviluppi di tipo neurologico neuropsichiatrico, che rimangono prioritari
rispetto ai disturbi di tipo psichiatrico”.
Analogo discorso vale,
secondo il rappresentante dell’interessato, anche in relazione ai disturbi di
equilibrio, visto che i medici del PS dell’Ospedale regionale di __________
hanno “ricondotto l’episodio ad una probabile stimolazione della muscolatura
cervicale e ciò dimostra l’esistenza del danno strutturale esistente a questo
segmento” (doc. I).
1.4. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).
1.5. In data 22 gennaio 2016, il
patrocinatore del ricorrente ha chiesto (cfr. doc. VI) e ottenuto dal TCA (cfr.
doc. VII), una proroga fino al 15 febbraio 2016 del termine per presentare
ulteriori mezzi di prova.
Egli non ha, tuttavia,
prodotto ulteriore documentazione.
1.6. In data 13 luglio 2016, il
rappresentante del ricorrente ha comunicato al TCA che RI 1, “nell’ambito della
domanda di invalidità, sarà sottoposto ad una perizia pluridisciplinare
affidata al Servizio di Accertamento Medico”, rilevando che “evidentemente le
informazioni che emergeranno dal resoconto finale potranno essere importanti
anche ai fini della presente procedura, per quanto solo in misura parziale,
giacché non è posto il quesito sulla causalità” (doc. VIII + 1).
1.7. Chiamata ad esprimersi in
merito alla comunicazione ricevuta da parte del rappresentante dell’assicurato,
l’CO 1, con scritto del 19 luglio 2016, ha indicato che “la convenuta prende
atto del fatto che l’assicurato sarà sottoposto ad una perizia
pluridisciplinare nell’ambito degli accertamenti dell’assicuratore AI. Ella si
riserva il diritto di esprimersi su detto documento medico una volta che lo
stesso sarà allestito e prodotto a questo Lodevole Tribunale, se necessario”
(doc. X).
Queste considerazioni
dell’assicuratore LAINF sono state trasmesse al ricorrente (doc. XI), per
conoscenza.
2.1. L’oggetto della lite è
circoscritto alla questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a
dichiarare estinto il diritto a prestazioni a contare dal 1° dicembre 2014, oppure
no.
Preliminarmente,
questa Corte è, però, tenuta a stabilire l’eziologia dei disturbi interessanti
il rachide, come pure a esaminare se i disturbi neuropsicologici, quelli
psichici, oculari, di equilibrio, le cefalee e il tinnitus correlino con
un danno alla salute oggettivabile e, nella negativa, a valutare l’adeguatezza
del nesso causale con il sinistro assicurato.
2.2. Disturbi
cervicali: causalità con l’infortunio del 28 luglio 2012?
2.2.1. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se,
al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste
un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o
un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con
il diritto alle prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.2.2. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000
nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al
riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non
ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;
DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF
113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status
quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la
giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato
con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal
proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la
causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla
determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle
prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere
provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La
semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è
sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni,
l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr.
RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.2.3. Il
diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso
di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata é generalmente
ammesso, dal momento in cui é accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V
102 consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più
criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e
dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha
dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica:
gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata
banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a
tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio é
stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale
da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità,
occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più
importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i
disturbi somatici persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non
in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.
La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del
nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite
della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio
che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da
considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare
affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF
115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.
4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.2.4. In
presenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di
un trauma equivalente oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di
deficit funzionale organico, i criteri della causalità adeguata devono essere
esaminati senza differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e
ciò contrariamente a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a
seguito di un infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti
organici (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27,
consid. 2ss.).
2.2.5. Nella
DTF 134 V 109, già citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da
più punti di vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della
causalità in caso di disturbi organici non oggettivabili e,
specificatamente, quella elaborata in materia di traumi d’accelerazione al
rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.
In
quel giudizio, l’Alta Corte ha innanzitutto confermato la necessità di
procedere a un esame particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che
hanno comportato tali lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre
stabilito che non vi è ragione di modificare i principi relativi alla
classificazione degli infortuni a seconda del loro grado di gravità e
all’eventuale presa in considerazione di ulteriori criteri nell’esame
dell’adeguatezza a dipendenza della gravità dell’infortunio (consid. 10.1). La
Corte federale ha invece accresciuto le esigenze relativamente alla prova dell’esistenza
di una lesione in relazione di causalità naturale con l’infortunio (consid. 9)
e ha modificato in parte i criteri di rilievo per l’adeguatezza (consid. 10).
Per
quanto riguarda il nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente
ricordato che, accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di
salute subentra già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei
problemi nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi
perdurano più a lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è
indicato disporre rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza
dei disturbi -, una perizia pluri-/interdiscipli-nare (di tipo
neurologico/ortopedico, psichiatrico e, eventualmente, neuropsicologico; in
caso di questioni specifiche e per escludere diagnosi differenziali sono pure
indicati accertamenti otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici
specialisti che godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni.
Relativamente alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di
rilievo, principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in
secondo luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari.
Il relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:
- le circostanze concomitanti
particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità
dell'infortunio;
- la gravità o particolare
caratteristica delle lesioni lamentate;
- la specifica cura medica
protratta e gravosa;
- i notevoli disturbi;
- la cura
medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della
cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- la rilevante incapacità
lavorativa malgrado la dimostrazione degli sforzi compiuti.
Nonostante ciò che precede, la
giurisprudenza citata al considerando 2.2.4.
(DTF 115 V 133 e 403) si applica anche in caso di traumi d’accelerazione
al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali,
se i disturbi psichici insorti dopo l’infortunio appaiono chiaramente come un
danno alla salute distinto e indipendente dal quadro clinico tipico consecutivo
a un trauma d’accelerazione al rachide cervicale, a un trauma equivalente
oppure a un trauma cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421 p. 79 consid. 2b).
2.2.6. La
più recente giurisprudenza federale applica la prassi relativa all’evoluzione
psichica abnorme conseguente a infortunio nei casi in cui l’esistenza
dei disturbi denunciati dalla persona assicurata é sì stata attestata da medici
specialisti, ma non oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici
scientificamente riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di
postumi organici oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un
nesso di causalità naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012
UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della
causalità naturale viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame
particolare dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non
essere dato il necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a
esperire ulteriori indagini sulla questione della causalità naturale tra
l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).
Ad esempio, questo principio é
stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009 del 26 gennaio 2010
consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da un assicurato che
era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa l’esistenza del
nesso di causalità naturale in quanto attestata da due neuro-oftalmologi attivi
a livello universitario e constatata la mancata oggettivazione di un danno alla
salute organico, il TF ha esaminato il caso dal profilo della causalità
adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di quella relativa ai
traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato una semplice
contusione cranica), per giungere alla conclusione che l’adeguatezza non era
data.
In una sentenza 8C_291/2012
dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in questo stesso modo, a
proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati dall’assicurato all’arto
inferiore sinistro, riferibili secondo gli specialisti a un dolore neuropatico
provocato dall’infortunio, non avevano potuto essere oggettivati né
neurologicamente né mediante esami strumentali per immagini.
Infine,
nella DTF 138 V 248, il Tribunale federale, modificando la propria
giurisprudenza, ha stabilito che in presenza di acufeni non attribuibili a un’affezione
organica oggettivabile, il nesso di causalità adeguata con l’infortunio non può
essere ammessa senza aver fatto l’oggetto di un esame particolare, al pari di
quanto avviene per altri quadri clinici senza prova di deficit organico.
2.2.7. In concreto, in sede ricorsuale il
rappresentante legale di RI 1 ha chiesto che l’assicuratore LAINF sia tenuto a
riconoscere il diritto a prestazioni anche dopo il 1° dicembre 2014, ritenendo,
tra le altre cose, che l’interessato presenti un danno a livello cervicale di
natura infortunistica.
Egli ha, infatti, indicato che
vi sarebbe un “danno strutturale” a livello cervicale, dimostrato dal fatto che
Fatti
i medici del PS dell’Ospedale regionale di __________, dove l’assicurato è
rimasto degente alcuni giorni a seguito di distrubi dell’equilibrio manifestati
il 23 giugno 2015, hanno “ricondotto l’episodio ad una probabile stimolazione
della muscolatura cervicale” (cfr. doc. I pag. 7).
Ora, al riguardo, il TCA
evidenzia, da una parte, che la deduzione tratta dal patrocinatore del
ricorrente non è stata suffragata attraverso la produzione di adeguata
documentazione radiologica e medico specialistica attestante l’esistenza di un
danno di origine infortunistica a livello cervicale.
Al
contrario, va rilevato che gli esami effettuati il
giorno stesso dell’incidente presso l’Ospedale __________ (comprendenti TAC
cerebrale; TAC cervicale; TAC rachide dorsale e TAC torace) hanno escluso
l’esistenza di fratture a tutti i livelli.
In particolare, la TAC
cervicale del 28 luglio 2012 ha mostrato che vi è: “rettificata la fisiologica
lordosi cervicale. Non evidenti segni di frattura. Alterazioni
spondilartrosiche diffuse più marcate a livello C4-C6; ridotti in ampiezza gli
spazi discali C5-C6 e C6-C7” (cfr. doc. 46 pag. 23).
I medici della Clinica di __________
di __________, inoltre, nel referto del 25 aprile 2013 concernente la
riabilitazione neuro-ortopedica eseguita dal 26 marzo 2013 al 20 aprile 2013,
hanno espressamente indicato che “nelle radiografie della colonna cervicale si
evidenzia un raddrizzamento della colonna e delle alterazioni degenerative consoni
all’età” (cfr. doc. 53).
Nella
presa di posizione del 12 settembre 2013, la dr.ssa __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica nonché medico __________ dell’amministrazione, ha indicato
che dal referto dei medici di __________ emerge la presenza di una cervicalgia
cronica (cfr. doc. 89).
Infine, nel referto del 26
giugno 2015 citato dal rappresentante del ricorrente, i medici del PS
dell’Ospedale regionale di __________ hanno, tra le altre, posto la diagnosi
attiva di “cefalea mista di tipo tensivo post-traumatico e post-craniotomia:
attuale: esacerbazione con dizziness possibilmente su stimolazione della
muscolatura cervicale”, spiegando che l’interessato si è presentato al Pronto
Soccorso “per vertigini che impedivano al paziente di alzarsi in piedi e
camminare, associati a formicolio alla testa, insorti dopo seduta di
fisioterapia” (cfr. doc. 185).
Essi hanno eseguito una
TAC cerebrale, “dalla quale non si identificano alterazioni focali della
densità parenchimale encefalica né aree di anomalo potenziamento dopo mdc”,
constatando una rapida e spontanea regressione della sintomatologia a 24 ore
dal ricovero, con assenza di cefalee (cfr. doc. 185).
D’altra
parte, nonostante quanto appena illustrato, il TCA non può ignorare che, come
comunicato dal rappresentante del ricorrente in data 13 luglio 2016,
l’assicurato è in attesa di essere sottoposto ad una perizia pluridisciplinare
ordinata dall’Ufficio AI e affidata ai medici del SAM, comprendente degli
accertamenti di medicina interna, di neurologia, di neuropsicologia, di
psichiatria e psicoterapia, di reumatologia (cfr. comunicazione del 4 luglio
2016, doc. VIII/1).
Ora,
ritenuto che lo stesso assicuratore LAINF, attraverso la presa di posizione del
19 luglio 2016, ha preso atto della necessità di compiere ulteriori
approfondimenti medici riconosciuta in ambito AI, riservandosi il diritto di
esprimersi sul contenuto della valutazione peritale del SAM una volta che quest’ultima
sarà a disposizione (cfr. doc. X), questo Tribunale non può, con la sufficiente
tranquillità, escludere che dalle risultanze peritali possano emergere elementi
specialistici tali da supportare la tesi ricorsuale relativa all’esistenza di un danno strutturale di origine
infortunistica a livello cervicale.
Ciò, del resto, è quanto
l’CO 1 stessa evidentemente non può negare a priori. Se così fosse, difatti, nella
presa di posizione del 19 luglio 2016 l’assicuratore avrebbe escluso che la
messa in atto di nuovi accertamenti medici potrebbe influire su quanto già
compiutamente e approfonditamente valutato attraverso gli esami specialistici e
strumentali già eseguiti.
Alla luce di tali
considerazioni, il TCA non può, quindi, che ritenere che le affezioni a livello
cervicale necessitino di essere rivalutate alla luce dei nuovi accertamenti che
a tale livello verranno predisposti nell’ambito della perizia pluridisciplinare
SAM preannunciata.
Già solo per questa
ragione, quindi, gli atti devono essere rinviati all’CO 1, affinché si esprima
nuovamente a proposito dell’eventuale estinzione del nesso causale tra i
disturbi cervicali e l’infortunio, dopo avere sottoposto al vaglio del proprio
servizio medico gli esiti degli approfondimenti che saranno messi in atto
attraverso la perizia pluridisciplinare del SAM ordinata in ambito AI.
2.3. Disturbi
neuropsicologici, psichici, oculari, di equilibrio, cefalee e tinnitus:
oggettivabili e, nella negativa, causalità adeguata con l’infortunio del 28
luglio 2012?
2.3.1. Dalle carte processuali
emerge che, a seguito dell’incidente stradale del 28 luglio 2012, l’assicurato
ha sviluppato, come risulta dalla diagnosi posta presso l’Ospedale __________, un
“trauma cranico commotivo con emorragia subaracnoidea temporo parietale
sinistra” (cfr. doc. 46 pag. 3).
Successivamente al trauma,
egli ha lamentato, fra l’altro, cefalee, problemi di equilibrio, difficoltà
cognitive, disturbi psichici, oculari e tinnitus.
L’assicuratore
convenuto, basandosi su quanto valutato dal proprio medico fiduciario, dr. __________,
ha ritenuto oggettivabili (e pure di eziologia infortunistica) le cefalee e
i disturbi di equilibrio patiti dall’insorgente a partire dal mese di settembre
2012, in quanto correlate all’ematoma subdurale comparso a seguito
dell’incidente del 28 luglio 2012 (cfr. doc. 157 e la decisione impugnata, doc.
A1).
Per contro, sempre sulla
base delle valutazioni del dr. __________, esso ha sostenuto che il
peggioramento delle cefalee a partire dal mese di febbraio 2013, i disturbi
neuropsicologici, quelli psichici, quelli oculari, di equilibrio e il tinnito
non correlano con un danno alla salute oggettivabile (cfr. doc. 157 e la
decisione impugnata, doc. A1).
Questo
visto il successo dell’intervento di evacuazione dell’emorragia subdurale,
perfettamente riuscito, con completo riassorbimento e senza nuove emorragie,
come risulta dall’esame di TAC cerebrale del 27 maggio 2013 (cfr. doc. 81).
Pertanto, secondo il dr. __________,
per l’aumento di questi disturbi occorre prendere in considerazione dei fattori
extra-infortunistici, quali la tendenza all’autolimitazione, una sintomatologia
depressiva e l’ipertensione arteriosa menzionata dal dr. __________ (cfr. doc. 157,
pagg. 6-7).
Nell’apprezzamento
neurologico del 26 settembre 2014, il dr. __________ ha, infatti, rilevato
quanto segue:
" (…)
Zur Kausalität der
Kopfschmerzen kann festgestellt werden, dass die Kopfschmerzen ab Ende
September 2012 überwiegend wahrscheinlich im Rahmen eines unfallbedingt
aufgetretenen chronischen Subduralhämatoms fronto-parietal rechts erklärbar
sind. Chronische Subduralhämatome werden in der Regel ab etwa dem 20. Tag nach
dem zugrunde liegenden Trauma klinisch symptomatisch und können sich durch
Kopfschmerzen, Konzentrations- und Aufmerksamkeitsstörungen,
Wortfindungsstörungen, epileptische Anfälle, Hemiparesen und
Bewusstseinsstörungen bemerkbar machen. Die zeitverzögerte klinische
Manifestation des Subduralhämatoms Ende September 2012 nach dem Unfall am 28.07.2012
liegt noch im akzeptablen Zeitfenster. Das Subduralhämatom wurde lege artis und erfolgreich in der Neurochirurgie am Kantonsspital Lugano
operativ mittels kleiner Bohrlochtrepanation rechts fronto-parieta behandelt.
Der postoperative Verlauf bis Ende Dezember 2012 gestaltete sich regelrecht.
Die neurologische Hemisymptomatik links bildete sich erwartungsgemäss noch
innerhalb des stationären Aufenthaltes zurück, die Kopfschmerzen nahmen
erwartungsgemäss langsam ab. Hinweise auf einen neuropathischen Schmerz ergeben
sich nicht. Typischerweise sind Kopfschmerzen nach einer Hämatomevakuation
regredient. Die sekundäre Zunahme der Kopfschmerzen ab Februar 2013 kann
hingegen angesichts der unauffälligen Befunde der kranialen Computertomographie
vom 27.05.2013 und der kranialen Magnetresonanztomographie vom 05.03.2014 nicht
durch Unfallfolgen erklärt werden. Für die sekundäre Zunahme der Kopfschmerzen
Considerandi
sind deshalb unfallfremde Faktoren zu berucksichtigen. Diesbezüglich ist auf
die Selbstlimitierung, eine depressive Symptomatik und den von Herrn Dr. __________
erwähnten Bluthochdruck zu verweisen. Zudem ist darauf zu verweisen, dass eine
unfallbedingte organische Grundlage neuropsychologischer Funktionsstörungen mit
der kranialen Magnetresonanztomographie vom 05.03.2014 ausgeschlossen werden
konnte.
Schlussfolgerungen
Durch den Unfall vom
28.07.2012
zog sich der Versicherte überwiegend wahrscheinlich eine
traumatische Subarachnoidalblutung temporo-parietal
links zu, diese heilte unter konservativer Therapie folgenlos ab. Ein
zeitverzögert aufgetretenes Subduralhämatom fronto-parietal rechts ist
überwiegend wahrscheinlich ebenso kausal auf den Unfall zurückzuführen. In
diesem Zusammenhang sind die ab September 2012 aufgetretenen Beschwerden in
Form von Kopfschmerzen und Gleichgewichtsstörungen überwiegend wahrscheinlich
kausal auf den Unfall zurückzuführen. Diese Beschwerden bildeten sich bis Ende
Dezember 2012 kontinuierlich zurück. Die sekundäre Verschlechterung der
Beschwerden ab Februar 2013 kann hingegen nicht mehr mit dem Beweisgrad der
überwiegenden wahrscheinlichkeit kausal auf den Unfall vom 28.07.2012
zurückgeführt werden. Eine unfallbedingte organische Grundlage der heute noch
beklagten bifrontalen druckartigen Kopfschmerzen mit mittlerer bis hoher Schmerzintensität
ist nicht nachweisbar. Ebenso ist eine unfallbedingte organische Grundlage
neuropsychologischer Funktionsstörungen nicht nachweisbar, unfallbedingt sind
weitere neuropsychologische Untersuchungen deshalb nicht indiziert.
Die Voraussetzungen für
die Schätzung eines Integritätsschadens auf neurologischem Fachgebiet sind
nicht erfüllt. Eine unfallbedingte Beeinträchtigung der
zumutbaren Leistungsfähigkeit auf neurologischem Fachgebiet besteht nicht.”(Doc.
157.
pagg. 6-7)
2.3.2
Chiamato
a pronunciarsi nel caso di specie - alla luce di quanto già messo in evidenza
al considerando 2.2.7. a proposito delle considerazioni del 19 luglio 2016 dell’CO
1.
- il TCA non può, con sufficiente tranquillità, confermare
che i disturbi neuropsicologici e psichici, nonché le cefalee e i disturbi di
equilibrio e il tinnitus presentati da RI 1 a partire dal mese di febbraio 2013,
non correlano con un danno infortunistico oggettivabile.
È vero che dagli esami
specialistici agli atti, compiuti in ambito neurologico, neuropsicologico,
uditivo e oftalmologico, non è stata oggettivata l’esistenza di un altro danno
organico in grado di spiegare le affezioni fatte ancora valere dall’interessato.
Va,
tuttavia, evidenziato che una volta presa conoscenza della
necessità, riconosciuta in ambito AI, di sottoporre l’interessato ad una
perizia pluridisciplinare ad opera del SAM, l’CO 1 stessa non ha ritenuto che
ciò sia totalmente ininfluente sugli esiti della presente vertenza, ma si è
invece espressamente riservata di esprimere un parere ad accertamento peritale pluridisciplinare
concluso.
Tale modo di agire è, a
mente del TCA, sufficiente per far sorgere quantomeno lievi dubbi quanto alla
completezza degli esami medici fin qui messi in atto dall’amministrazione, i
quali potrebbero venire smentiti dagli approfondimenti pluridisciplinari che
saranno predisposti dagli specialisti del SAM preannunciati tramite
comunicazione del 4 luglio 2016.
Per
tali ragioni, pertanto, gli atti vanno rinviati all’assicuratore LAINF, affinché
valuti nuovamente gli aspetti causali tra i disturbi fatti ancora valere
dall’interessato a partire dal mese di febbraio 2013 e l’infortunio,
alla luce delle risultanze degli accertamenti pluridiscilinari che gli
specialisti del SAM effettueranno in ambito di medicina interna, di neurologia,
di neuropsicologia, di psichiatria e psicoterapia, di reumatologia (cfr. doc. VIII/1).
2.4
In
una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137
V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha
pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente
una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio.
Il
TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…).
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das
Problem,
inwieweit die mit der Streitsache befasste
Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache
an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse,
und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst
festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen
Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung
gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass
die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung
an die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten
(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens
und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der
Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die
öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen
Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die
differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle
und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im
Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden
Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen
nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter
praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des
Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen
Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der
Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand,
dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes
Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem
rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der
bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die
betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend
reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine
Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt
hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher
vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen
Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das
Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.
151.
E. 3.5,9C_85/2009)."
(DTF
137.
V 263-265)
In una sentenza
8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in
DTF 137 V 210 - emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il
Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici
di fiducia, il giudice (cantonale) é libero di scegliere se ordinare
direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione
affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art.
44.
LPGA:
"
Um solche Zweifel
auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder
die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im
Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6
S. 471).”
(STF 8C_59/2011
consid. 5.2)
Nella presente fattispecie, il TCA, per i motivi già diffusamente
esposti ai considerandi 2.2.7. e 2.3.2, ritiene che siano soddisfatti i
presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011
del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465).
La decisione impugnata va,
pertanto, annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché – una
volta acquisita, appena possibile, la valutazione peritale del SAM preannunciata
dall’Ufficio AI all’assicurato tramite comunicazione del 4 luglio 2016 (cfr.
doc. VIII/1), sulla quale dovrà poi motivatamente prendere posizione il
servizio medico dell’CO 1 - si esprima nuovamente riguardo all’eziologia delle
affezioni di RI 1 interessanti il rachide, come pure dei disturbi
neuropsicologici, psichici, oculari, di equilibrio, delle cefalee e del tinnitus
e si pronunci in merito al diritto dell’assicurato a prestazioni a partire dal
1° dicembre 2014.
2.5
Visto l'esito favorevole del ricorso,
l'assicurato, rappresentato da un Sindacato, ha diritto al versamento da parte
dell’assicuratore LAINF di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione del 14 ottobre 2015 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova
decisione, come indicato al considerando 2.4..
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
L’CO
1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo
d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti