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Decisione

35.2015.123

Corretta decisione con la quale assicuratore ha rifiutato di prendere a carico i disturbi fatti valere in sede cervicale e alla spalla destra,non confermati da lesioni strutturali documentate,i quali

27 giugno 2016Italiano58 min

Source ti.ch

Fatti

I suddetti specialisti, dopo avere riassunto la documentazione

medica agli atti, avere indicato anamnesi e esami strumentali eseguiti e avere ripreso

quanto avvenuto a partire dal momento dell’infortunio del 18 luglio 2012, hanno

posto la diagnosi di “Paravertebrale Schmerzen im Bereich des medialen

Skapularandes rechtsseitig unklarer Genese”.

Essi hanno ritenuto che l’evento del 18 luglio 2012 potrebbe avere

comportato una ritraumatizzazione della zona scapolare, già affetta da una

preesistente instabilità risalente ad un trauma accaduto quando l’interessato

aveva 12 anni - allorquando, dopo una capriola, egli avrebbe subito una

probabile lesione del nervo toracico lungo, comportante una lieve instabilità

della scapola destra - e rimasta asintomatica fino al giorno dell’infortunio

del 18 luglio 2012.

Di conseguenza, a loro avviso, vi sarebbe, almeno parzialmente, un

nesso causale tra i disturbi risentiti dall’assicurato e l’evento

infortunistico del 18 luglio 2012.

Gli specialisti del centro “__________” di __________ hanno,

infatti, in particolare, osservato che:

" (…)

5. Beurteilung

Beim vorliegenden Ereignis geht um die Klärung

der Frage, ob ein kausaler Zusammenhang zwischen dem Unfall vom 18.07.2012 und

den seither bestehenden Beschwerden im Bereich des Schulterblatts rechtsseitig besteht.

Anamnestisch wurde angegeben, dass im Alter von

12 Jahren der

Geschädigte ein ,,Purzelbaum" durchgeführt hätte

und anschliessend Schmerzen im Bereich der rechten Skapula gehabt habe. Diesbezüglich

wurde damals im __________ __________ abgeklärt und es wurde der Verdacht auf

eine Läsion des Nervus thoracicus longus gestellt.

Anschliessend sei der Geschädigte jedoch diesbezüglich

beschwerdefrei gewesen, insbesondere seien die aktuell vorhandenen Schmerzen

nie aufgetreten. Am 18.07.2012 kam es zu oben erwähntem

Ereignis mit den erwähnten Beschwerden, welche bis dato anhalten. Bereits von

Herrn Dr. __________ wurde im Bericht vom 20.08.2014

erwähnt, dass es sich wahrscheinlich um eine vorbestehende leichte Instabilität

der Skapula nach dem Trauma mit 12 Jahren handeln könnte. Dies wurde ebenfalls

im Bericht

der neurologischen Untersuchung von Dr. __________

vom 22.06.2013

festgehalten.

Tatsache ist, dass die Schmerzsymptomatik vor dem

Unfall nicht vorhanden war und unmittelbar nach dem Sturz am 18.07.2012

auftrat. Es ist durchaus denkbar, dass aufgrund der dekonditionierten Rumpf-

bzw. Schultergürtelmuskulatur bei vorbestehender leichter Instabilität der Skapula

seit dem Alter von 12 Jahren, welche jedoch bis zum 18.07.2012 asymptomatisch

war und dem Geschädigten unbemerkt geblieben ist, es bei der heftigen Bewegung

zu einer Re-Traumatisierung der muskulären und ligamentären Strukturen kam und

seither, nicht zuletzt aufgrund der Persistenz der muskulären Dysbalancen, es

zu rezidivierenden Schmerzen im Bereich des medialen Skapularandes bzw.

paravertebral auf ca. Höhe BWK5 gekommen ist. Somit würde mindestens partiell

ein kausaler Zusammenhang zwischen dem Sturzereignis und der Beschwerdesymptomatik

bestehen. Da nicht unmittelbar nach dem Sturz eine Àbklärung mittels

Bildgebung, Insbesondere mittels MRI, durchgeführt worden ist, kann dies nicht

eindeutig bewiesen werden.

3. Wie ist der klinische Verlauf seit dem

Ereignis vom 18.07.2012 bis heute?

Die Beschwerden sind nahezu seit 2012 unverändert

geblieben. Trotz den schmerzbedingten Einschränkungen hat der Geschädigte

sowohl während seiner beruflichen Tätigkeit wie auch im Privatleben versucht

sich damit zu arrangieren. Klinisch-neurologisch lassen sich keine fokalen

Defizite eruieren. Es besteht jedoch eine deutliche Hyperalgesie paravertebral,

medial der Skapula rechtsseitig. Zudem eine deutliche Hypotrophie der

Muskulatur der Schulter rechtsseitig wie auch im Bereich des Schulterblatts

rechtsseitig.

4. Besteht ein Kausalzusammenhang zwischen dem

Zustand des

Patienten und dem Ereignis vom 18.07.2012?

Beim Patienten bestand eine Vorgeschichte mit

Verdacht auf Läsion des Nervus thoracicus longus rechtsseitig im Alter von 12

Jahren und seither der Verdacht auf eine Instabilität der Skapula, welche den

Geschädigten jedoch bisher in keiner Art und Weise bemerkt hat oder dadurch

eingeschränkt war und auch keine Schmerzsymptomatik verursacht hat.

Es ist jedoch anzunehmen, dass aufgrund des

Fallmechanismus mit

abrupter Bewegung es zu einer Re-Traumatisierung

der etwas

hypotrophen Muskulatur im Bereich des

Schultergürtels rechtsseitig

gekommen ist und dadurch die Schmerzsymptomatik,

welche seither die besteht, ausgelöst wurde.

5. Besteht ein direkter Kausalzusammenhang oder

ist es Wahrscheinlich mit dem Ereignis vom 18.07.2012?

Es ist denkbar, dass der Unfallmechanismus zu

einer Re-Traumatisierung geführt hat, insbesondere da vor dem Unfall keinerlei

beschwerden bestanden haben.

6. Ist die Situation stabil?

Bis auf die erwähnten Befunde mit Hyperalgesie

auf Druck und muskulären Dysbalancen finden sich keine pathologischen Befunde,

weder klinisch noch MR-graphisch, als Korrelat

für die angegebenen Beschwerden. Die Situation könnte durch ein weiteres

gezieltes Aufbautraining der Muskulatur eventuell etwas verbessert werden.

Gegebenenfalls könnten auch Infiltrationen in

loco dolenti eine

Besserung der Beschwerden erbringen.

7. Sind Sie mit der Beurteilung von Herr Dr. __________

einverstanden?

Die Anamnese und Untersuchung bzw. Diagnostik

durch Herrn Dr.

__________ wurde lege artis durchgeführt. Ob ein

direkter kausaler

Zusammenhang mit dem Ereignis vom 18.07.2012 für

die Beschwerden ursächlich verantwortlich ist, kann nicht mit definitiver

Sicherheit angegeben werden. Zu bedenken ist jedoch, dass die Beschwerden vor dem

Ereignis nicht bestanden haben und erst unmittelbar nach dem Unfall aufgetreten

sind. Somit ist mit grosser Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass der

Unfallmechanismus mit der abrupten Bewegung und dem Sturz ins seichte Wasser zu

einer Re-Traumatisierung im Bereich der Skapula rechtsseitig bei anamnestischer

Läsion des Nervus thoracicus longus im Alter von 12 Jahren geführt hat und die

etwas muskulär labile Situation zum Dekompensieren gebracht hat.” (Doc.

25)

A

fronte del referto peritale prodotto dall’assicurato, l’assicuratore LAINF

convenuto ha interpellato il proprio medico fiduciario, dr. __________,

Praktischer Artz FMH, il quale ha confermato il pieno valore probante delle conclusioni

alle quali è giunto il dr. __________, mettendo in evidenza come la valutazione

dell’esistenza, secondo probabilità preponderante, di un rapporto di causalità naturale

fornita dagli specialisti del centro __________, secondo il principio post hoc

ergo propter hoc, non sia rispettosa dei principi giurisprudenziali esistenti

in materia.

Nella

presa di posizione del 15 maggio 2015, il dr. __________ ha, infatti, rilevato

che:

" (…)

Ihre Fragen:

1. Sind die Schlussfolgerungen aus dem Gutachten

der __________ mit Blick auf die Gutachten von Dr. __________ schlüssig und

nachvollziehbar? Ergeben sich aus dem Gutachten der __________ Zweifel an der

Beurteilung von Dr. __________?

MEINE STELLUNGNAHME ZUM GUTACHTEN DER __________:

Das Gutachten erfüllt bezüglich der

Aktenzusammenfassung und auch bezüglich der Untersuchungen die

Qualitätskriterien nach BGE 125V 352 Erwägungen 3a.

Bezüglich der Kausalitätsbeurteilung ist die Schlussfolgerung

im Gutachten nicht nachvollziehbar und überzeugend. Die Tatsache, dass der

Versicherte bis zum angeschuldeten Ereignis offenbar beschwerdefrei gewesen war

und nun Ober Beschwerden in der rechten Schulter berichtet

(Kausalitätsbeurteilung Post hoc propter hoc), erfüllt die Bedingungen einer

überwiegend wahrscheinlichen Kausalität nicht. Voraussetzung für die Bejahung

der Unfallkausalität ist eine klare objektivierbare strukturelle

Unfallschädigung oder dann ein klar objektivierbarer klinischer Befund, welcher

mit den angegebenen Beschwerden stimmig ist.

Wenn man die Aktenlage berücksichtigt, konnten

keine Kollegen einen eigentlichen klinischen Befund feststellen. Schon in der

ersten Konsultation konnte lediglich eine Muskelzerrung festgestellt oder

erwähnt werden. In den späteren ärztlichen Abklärungen waren die Beschwerden

deshalb klinisch strukturell nicht erklärbar. Das trifft sowohl aus neurologischer

Sicht, aus rheumatologischer Sicht sowie aus orthopädischer Sicht zu.

In der Bildgebung sowohl der HWS wie auch der

BWS wie auch der rechten Schulter konnten keine überzeugende pathologische

Befunde festgestellt werden, insbesondere aber keine Befunde, welche als

posttraumatisch bezeichnet wurden.

Unter diesen Umständen erfüllt das Gutachten der __________

nicht die Qualitätskriterien nach BGE 125V 352, weil die Schlussfolgerungen

nicht nachvollziehbar sind und die Unfallkausalität nicht aufgrund einer

Unfallpathologie beurteilt wurde. Die Beurteilung der Kausalität nach dem

Motto post hoc propter hoc erfüllt das Kriterium, wie im

Unfallversicherungsgesetzt gefordert, nicht das Kriterium eines überwiegend wahrscheinlichen

Zusammenhanges der subiektiven Beschwerden mit dem Ereignis von 2012.

Unter diesen Umständen können aus versicherungsärztlicher

Sicht keine Einwände bezüglich der Terminierung der Unfallfolgen durch die

Helvetia (früher Nationale Suisse) gemacht werden.

SCHLUSSFOLGERUNGEN:

Somit ist das Gutachten Dr. __________ nach BGE

125 V 352 schlüssig und nachvollziehbar.

Dr. __________ hat die Anamnese aufgelistet, hat

einen ausführlichen orthopädischen Untersuch durgeführt, die Bildgebung berücksichtigt,

eine neue Bildgebung für die Schulter veranlasst und kommt klar und überzeugend

zum Schluss, dass eine strukturell organische Verursachung der subjektiven

Beschwenden nicht nachgewiesen werden konnte.

Das Privatgutachten __________ ist bezüglich der

Schlussfolgerungen aus versicherungsärztlicher Sicht nicht nachvollziehbar und

ist deshalb aus versicherungsärztlicher

Sicht für die Beurteilung der Unfallkausalität

nicht verwertbar resp. Die Schlussfolgerungen sind nicht nachvollziehbar.

Considerandi

2.

Stehen die Behandlungen der rechten Schulter über

Mai 2013 hinaus in einem überwiegend wahrscheinlichen Kausalzusammenhang zum

Ereignis vom 18.07.2012?

Antwort:

Unter Berücksichtigung der vorgelegten Akten ist

die Terminierung der reinen Unfallfolgen per Mai 2013 nachvollziehbar und überzeugend.

3.

Rückfallkausalität?

Antwort:

Unter Berücksichtigung des primären Unfallereignisses

(relativ harmloses Unfallereignis), unter Berücksichtigung des Befundes beim

erstbehandelnden Arzt, unter Berücksichtigung der späteren Bildgebung der HWS

wie auch der BWS sowie der Schulter und den

entsprechenden fachärztlichen Feststellungen,

kann die Rückfallkausalität nicht bejaht werden, weil eine unfallbedingte

Strukturverletzung im Bereich des Achsenorganes wie auch im Bereich der rechten

Schulter nicht nachgewiesen werden konnte.” (Doc. 23)

In

sede ricorsuale, il ricorrente ha ancora una volta contestato le conclusioni dell’amministrazione,

ribadendo le obiezioni già sollevate in sede di opposizione sulla base del

parere espresso dagli specialisti da lui privatamente consultati del centro __________,

senza tuttavia produrre nuova documentazione medico specialistica in grado di

mettere in discussione la valutazione peritale del dr. __________.

2.10

In occasione del pubblico

dibattimento tenutosi in data 13 giugno 2016, il patrocinatore dell’assicurato

ha sottolineato che, contrariamente a quanto sostenuto da CO 1, il signor RI 1

ha immediatamente comunicato sia al medico curante, sia al datore di lavoro,

sia all’assicuratore stesso che lui soffriva di dolori alla spalla destra,

precisando di avere immediatamente dopo l’evento del 18 luglio 2012 cercato di

curarsi “da solo con pomate”, mentre successivamente “il medico ha prescritto

un ciclo di fisioterapia, già nel settembre 2012” (cfr. doc. XXIII).

Rispondendo, poi, ad

un’esplicita domanda postagli dal Presidente del TCA volta a chiarire “se ha

qualche cosa da dire sulle altre prove contenute nell’incarto”, l’avv. RI 1 ha

risposto “di no”, sottolineando che “ci teneva a fornire delle indicazioni su

questa fase iniziale” e aggiungendo che “dal 1982 al 2012 il sig. RI 1 non ha

mai avuto problemi alla spalla” (cfr. doc. XXIII).

Il patrocinatore dell’assicuratore LAINF convenuto, dal canto suo,

ha confermato il contenuto della risposta di causa e delle prese di posizione

successive, aggiungendo che “quanto emerso oggi non fa che confermare il

procedimento logico adottato dal ricorrente e cioè il principio “post hoc ergo

propter hoc”. Riconferma che non è stata oggettivata nessuna lesione.

Infine precisa che dagli atti medici che la fisioterapia è stata

prescritta già nel mese di agosto 2012, in relazione a quanto oggettivato alla

scapola e alla caviglia” (cfr. doc. XXIII).

2.11

A titolo

preliminare, questo Tribunale rileva che la questione più volte messa in

rilievo dal patrocinatore del ricorrente nei propri scritti e ribadita in

occasione del pubblico dibattimento del 13 giugno 2016 - ossia il fatto che

l’interessato abbia immediatamente dopo l’infortunio del 18 luglio 2012

risentito dei dolori alla spalla e informato di ciò sia il proprio medico

curante, che l’assicuratore convenuto (cfr. doc. XXIII) – non è tale da rimettere

in discussione la decisione su opposizione qui impugnata, visto che, come verrà

meglio spiegato qui di seguito, l’amministrazione ha accuratamente investigato

i disturbi fatti valere dall’interessato proprio a livello scapolare,

attraverso esami clinici specialistici reumatologici e neurologici e mirate e approfondite investigazioni diagnostiche radiologiche e

neuro-radiologiche, anche a livello universitario.

Per il

resto, l’avv. RA 1 ha affermato, durante il pubblico dibattimento del 13 giugno

2016.

in risposta ad un’esplicita domanda postagli dal Presidente del

TCA, di non avere nulla da dire sulle altre prove contenute

nell’incarto (cfr. doc. XXIII).

Chiamato

così a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che nella concreta evenienza, dalla

documentazione medica agli atti riassunta al precedente considerando 2.9., risulta

che la sintomatologia risentita dall’assicurato alla spalla destra e in sede

cervicale non ha trovato una sufficiente correlazione sul piano oggettivo.

RI 1 è stato, infatti,

sottoposto a ripetute ed approfondite indagini cliniche e strumentali, le quali non hanno tuttavia permesso di dimostrare l’esistenza

di un danno infortunistico oggettivabile che correli a sufficienza con i

disturbi da lui denunciati alla spalla destra e in sede cervicale.

In tale

contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche

oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere

confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o

di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente

(STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure

DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).

In questo

senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF

ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla

digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide

cervicale, non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato

organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010

consid. 3.2).

In una sentenza U 85/07 del 6 dicembre 2007, il Tribunale federale

è giunto alla medesima conclusione anche con riferimento agli squilibri

muscolari (osservando, al consid. 4.1 in fine, che “(…) wobei

es sich bei der muskulären Dysbalance um eine Beeinträchtigung handle, welche

nicht mit einer nachgewiesenen strukturellen organischen Veränderung erklärt

werden könne”).

Nel caso di specie,

gli esami strumentali effettuati non hanno permesso di oggettivare l’esistenza

di lesioni traumatiche.

Nel

proprio apprezzamento medico del 20 agosto 2014, il dr. __________ ha, infatti,

espressamente indicato che gli esami clinici specialistici reumatologici e

neurologici, così come gli esami neuro-radiologici del rachide cervicale e

toracale, non hanno permesso di riscontrare alcuna alterazione strutturale

acquisita potenzialmente riconducibile all’evento infortunistico del 18 luglio

2012, ma solo alterazioni degenerative segmentali medio-cervicali e basso-toracali

(cfr. doc. 28).

Neppure l’esame mirato di

risonanza magnetica “MRI Schulter rechts / MRI BWS” nella regione scapolare

destra del 2 settembre 2014 - ritenuto indispensabile e decisivo (“per

dissipare ogni dubbio”) dallo stesso dr. __________ visto che essendo “in

presenza di disfunzioni precedenti (nozione di instabilità della scapola

destra) l’evento del 18 luglio 2012 potrebbe potenzialmente/teoricamente

aver condotto ad una lesione muscolare nella regione mediale della scapola

destra, così come ripotato dal dr. __________ nella prescrizione di

fisioterapia del 7 agosto 2012” (cfr. doc. 28 pag. 5, sottolineature della

redattrice) - è stato in grado di oggettivare alcunché, né a livello TH5 -

ossia laddove il dr. __________ ha individuato una “dolenzia palpatoria

circoscritta medio-alta toracale, circa Th5 a destra” - né nella regione

mediale della scapola destra.

Nel referto dell’esame di

risonanza magnetica “MRI Schulter rechts / MRI BWS” del 2 settembre 2014

svolto, su richiesta del dr. __________, il dr. __________ dell’Uniklinik __________

ha, infatti, espressamente indicato che non vi è “Kein korrelat für die

Schemerzen des Patienten in Höhe TH5”, come pure che non vi sono “Keine

Residuen einer Nervus thoracicus longus-Läsion erkennbar” (cfr. doc. 27

riprodotto per esteso al consid. 2.9., sottolineature della redattrice).

Va,

inoltre, ancora evidenziato che i dolori risentiti dall’interessato alla spalla

destra e in zona cervicale non sono stati oggettivati neppure dal lato

reumatologico e neurologico, come emerge dalle visite specialistiche eseguite

dal dr. __________ (cfr. doc. C2 e C5) e dal dr. __________ (doc. C3).

In

particolare, il dr. __________ ha espressamente escluso la presenza di una

“conclamata mielo-radicolopatia o neuropatia in fase acuta o sub acuta” (doc.

C3).

Appaiono

pertanto ininfluenti le critiche del patrocinatore del ricorrente in merito al

valore probante – a suo avviso nullo – delle considerazioni del dr. __________,

essendo quest’ultimo unicamente specialista in ortopedia e non anche in reumatologia

e neurologia (cfr. doc. I).

A

tale riguardo, va, comunque, segnalato che, in una sentenza 9C_965/2008 del 23

dicembre 2009, il Tribunale federale ha precisato che i confini dell’area di

competenza del neurologo, dell’ortopedico e del reumatologo non sono

assolutamente netti e, in generale, dipendono dal tipo di affezioni studiate e

dalla terapia praticata. Trattandosi di una problematica relativa ad un’ernia

discale, essa non necessariamente è di sola competenza del neurologo, ma può

anche essere di pertinenza ortopedica. Sul tema, si veda pure la STF

9C_753/2015 del 20 aprile 2016 consid. 3.3, in cui l’Alta Corte ha stabilito

che il perito gode di un ampio margine d’apprezzamento nel scegliere quali

accertamenti specialistici eseguire.

Il

TCA evidenzia, inoltre, che neppure gli specialisti del centro __________,

privatamente consultati dall’assicurato, sono stati in grado di oggettivare i

disturbi risentiti dall’interessato.

Nonostante

l’esame effettuato - definito dal patrocinatore del ricorrente come puntiglioso

e comprendente “una chiara e completa anamnesi clinica, personale e sociale”

(cfr. doc. I) - gli specialisti di __________ non hanno, infatti, saputo

indicare con precisione quale sia l’origine dei disturbi risentiti

dall’interessato, ponendo, quale diagnosi, quella di “Paravertebrale Schmerzen

im Bereich des medialen Skapularandes rechtsseitig unklarer Genese” (cfr. doc.

25, pag. 19).

Inoltre e soprattutto, va sottolineato che gli stessi specialisti

del centro in questione hanno espressamente rilevato l’assenza di reperti

patologici clinici o strumentali che correlino con i disturbi dell’interessato,

riscontrando unicamente la presenza di una iperalgesia alla digitopressione e

di disequilibri muscolari (cfr. doc. 25, risposta 6 a pag. 21, in cui si legge:

“Bis auf die erwähnten Befunde mit Hyperalgesie auf Druck und muskulären

Dysbalancen finden sich keine pathologischen Befunde, weder klinisch noch

MR-graphisch, als Korrelat für die angegebenen Beschwerden”).

A quest’ultimo riguardo, il TCA sottolinea che, ai sensi della

giurisprudenza sopra ricordata, né l’iperalgesia alla digitopressione (cfr. SVR

4-5/2009 UV 18, p. 69ss.; STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.2), né

gli squilibri muscolari (cfr. U 85/07 del 6 dicembre 2007) possono essere

qualificati quale chiaro substrato organico dei disturbi.

Quanto, poi, alla

possibilità, cui hanno fatto cenno gli specialisti del centro __________ di __________

(cfr. doc. 25 risposta 7), che l’assicurato abbia subito una ritraumatizzazione

della zona scapolare, già interessata da una pregressa instabilità risalente al

trauma subito all’età di 12 anni - in occasione del quale l’interessato avrebbe

riportato una probabile lesione del nervo toracico lungo con lieve instabilità

della scapola destra - questo Tribunale sottolinea che, al di là di quanto

addotto nella perizia di parte, resta il fatto che, tutti gli approfonditi

esami strumentali messi in atto a quello specifico livello non hanno permesso

di oggettivare alcun tipo di lesione. Al contrario, va evidenziato che, come

ricordato sopra, l’esame di risonanza magnetica della spalla destra e della

colonna toracale svolto, su richiesta del dr. __________, presso l’Uniklinik __________

in data 2 settembre 2014 ha, tra le altre cose, dimostrato che non vi sono

“keine Residuen einer Nervus thoracicus longus-Läsion erkennbar” (cfr. doc. 27)

Alla luce delle

argomentazioni addotte e sopra descritte, questo Tribunale non può concordare

con l’avv. RA 1 allorquando afferma che il fatto che il dr. __________ abbia

concluso per l’esistenza di un nesso causale tutt’al più possibile tra

l’infortunio e i disturbi ancora risentiti dall’interessato “è unicamente

dovuto al fatto che il medico in questione non abbia proceduto ad una analisi

puntigliosa come quella eseguita invece dalla dr.ssa __________ e dal dr. __________”

(cfr. doc. I).

Al

contrario, questo Tribunale sottolinea che, come già illustrato in precedenza

(cfr. considerando 2.9.), il modo di agire del dr. __________ sia stato

estremamente puntiglioso, tanto da ordinare pure, “per dissipare ogni dubbio”

(cfr. doc. 28), uno studio mirato di risonanza magnetica nella regione

scapolare destra alla ricerca di alterazioni strutturali acquisite riconducibili

all’evento del 18 luglio 2012, suscettibili di correlare con i disturbi

presentati dall’interessato. L’esito, negativo, delle investigazioni

diagnostiche approfondite radiologiche e neuro-radiologiche effettuate nel

decorso, anche in sede universitaria, ha, quindi, giustamente portato il dr. __________

a concludere, nell’apprezzamento medico del 28 ottobre 2014, per l’assenza di

lesioni traumatiche oggettivabili in grado di spiegare i disturbi ancora

risentiti dall’interessato (cfr. doc. 26).

Infine, fermo restando

l’assenza di lesioni post-traumatiche oggettivabili, questo Tribunale rileva

quanto segue a proposito della più volte addotta (dapprima personalmente nei

propri scritti da parte dell’assicurato e, poi, dall’avv. RA 1, negli atti di

causa e ancora da ultimo, nel corso del pubblico dibattimento del 13 giugno

2016) assenza di disturbi a livello scapolare prima dell’infortunio del 18

luglio 2012 e dell’insorgere degli stessi subito dopo l’evento in questione, ciò

che a mente del signor RI 1 non lascia dubbi, al contrario da quanto preteso

dall’amministrazione, circa l’esistenza di un nesso causale.

A tale proposito, questo

Tribunale rileva che, come del resto ha già avuto modo di spiegare il

Presidente del TCA in occasione del pubblico dibattimento del 13 giugno 2016,

la giurisprudenza federale ha stabilito e regolarmente confermato che il

principio “post hoc ergo propter hoc” (dopo questo, quindi a causa di

questo) non ha valenza scientifica e non permette quindi di stabilire

l’esistenza di un nesso di causalità naturale (cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb

p. 341 ss). Per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo

alla salute non può già, infatti, essere ritenuto una sua conseguenza (cfr. STF

8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2.: “Der Versicherte argumentiert weiter,

"woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die

erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser

rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc"

(vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht

haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; SVR

2010.

UV Nr. 10 p. 40 consid. 3.2; DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con

riferimenti; sul tema vedi pure Th. Frei, Die

Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die

Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41).

Nonostante,

dunque, il ragionamento dell’assicurato appaia al comune cittadino e, spesso,

anche ai medici da esso consultati, del tutto logico, questa Corte non può far

altro che applicare questa chiara e consolidata giurisprudenza federale.

2.12

In assenza di un sufficiente

sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente fattispecie (si

veda il consid. 2.11.), occorre effettuare un esame specifico dell’adeguatezza.

Secondo

la giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può

però avvenire, al più presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in

virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, è tenuto a chiudere un

caso (con interruzione delle prestazioni di corta durata e con esame del

diritto a una rendita di invalidità e a un’IMI). Tale momento é dato quando

dalla continuazione della cura medica non vi é più da attendersi dei notevoli

miglioramenti e quando eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione

per l’invalidità si sono conclusi (cfr. DTF 134 V 109 consid.

4.3

con riferimenti).

Nel caso di specie, non vi sono in discussione provvedimenti

integrativi dell’AI, motivo per cui è determinante il

momento in cui si è stabilizzato lo stato di salute

dell’insorgente.

Al

riguardo, va osservato che, in occasione della visita medica del 18 ottobre

2013, il dr. __________ ha indicato, quali ulteriori misure terapeutiche necessarie,

solo lo svolgimento regolare in maniera autonoma di un programma

individualizzato di misure attive rivolte al ricondizionamento della

muscolatura del tronco e del cinto scapolare (doc. 28 pag. 5).

Conclusioni condivise pure

dagli specialisti del centro di __________ privatamente consultati

dall’interessato, i quali, rispondendo alla domanda volta a sapere se lo stato

di salute dell’assicurato fosse stabile, hanno indicato che “die Situation

könnte durch ein weiteres gezieltes Aufbautraining der Muskulatur eventuell

etwas verbessert werden. Gegebenenfalls könnten auch

Infiltrationen in loco dolenti eine Besserung der Beschwerden erbringen” (doc.

25.

pag. 21).

Assodato

dunque che all’amministrazione non può essere rimproverato di aver prematuramente

chiuso la pratica, il TCA può procedere all’esame dell’adeguatezza, esame che

andrà eseguito in ossequio ai criteri applicabili in caso di evoluzione

psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133ss.).

2.13

Nel valutare l'adeguatezza del legame causale ai sensi della

prassi sviluppata nella DTF 115 V 133, occorre innanzitutto procedere alla

classificazione dell’infortunio occorso all’assicurato il 18 luglio 2012.

Dall’annuncio

d’infortunio-bagatella LAINF notificato dal datore di lavoro dell’interessato

in data 8 agosto 2012 risulta, quale descrizione dell’infortunio, che:

" L’assicurato

ha seguito un corso di Kite surf in vacanza e durante la lezione è caduto.”

(Doc. 37)

Dal canto suo,

l’assicurato, con scritto del 1° settembre 2013 inviato all’assicuratore LAINF,

ha così sommariamente spiegato quanto accaduto il 18 luglio 2012:

" (…)

Was ich aber ganz sicher beurteilen kann, ist der

Umstand, dass die Schmerzen im Schulterbereich wurden ganz klar durch den Ruck

- und den anschliessenden Flug durchs Wasser ausgelöst wurden. Bei der Landung habe ich mir dann ja auch den Fuss verkanckst. Da

gibt es für mich keinen Zweifel.” (Doc. 59)

Nel chiedere una

valutazione specialistica al dr. __________, l’assicuratore infortuni ha

indicato che “la dinamica dell’accaduto e di come sono insorti i disturbi alla

spalla non è molto chiara” (doc. 55).

A tale proposito, nel referto del 20 agosto 2014, il dr. __________

riporta le seguenti dichiarazioni dell’assicurato in merito alla dinamica

dell’infortunio:

" Il 18

luglio 2012, facendo del kite-surf, parte male, ha difficoltà a tenersi durante

il volo e finisce malamente procurandosi una distorsione della caviglia

sinistra. In seguito a questo volo insorgenza/persistenza di un dolore

urente/pungente in corrispondenza della scapola destra, non migliorato da

alcune sedute di fisioterapia prescritte dal dr. __________ ed effettuate

presso l’Îstituto __________.” (Doc. 28)

Ora, posto che l’infortunio è avvenuto mentre l’interessato stava

praticando, in vacanza, una lezione di kite-surf (disciplina che consiste nel

farsi trainare da un acquilone, detto anche vela, che utilizza il vento come propulsore,

e che si pratica con una tavola ai piedi, con la quale si

"plana" sull'acqua; praticanti esperti

compiono, poi, salti e evoluzioni aeree), appare

verosimile ritenere che egli, trascinato dalla vela, anziché planare con la

tavola sull’acqua, sia caduto in acqua.

In una sentenza U 354/01

del 23 luglio 2002, concernente un assicurato caduto sulla schiena sbattendo la

parte posteriore del capo mentre stava effettuando un salto con lo snowboard,

il Tribunale federale ha classificato il sinistro verificatosi di media gravità

al limite degli infortuni leggeri.

In un’altra sentenza 8C_574/2009 del 9 dicembre 2009, l’Alta Corte

ha classificato di media gravità l’infortunio occorso ad un assicurato, già

vittima di numerose cadute con lo snowboard, il quale, dopo una curva presa con

lo snowboard verosimilmente ad alta velocità, è andato a sbattere la spalla

contro un albero.

Visti i precedenti

giurisprudenziali appena citati, tenuto conto della dinamica oggettiva

dell’evento e precisato che, in questo contesto, non devono essere prese in

considerazione le conseguenze dell’infortunio, nè le circostanze concomitanti

(cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26), secondo questo Tribunale, il sinistro accaduto

al ricorrente può essere classificato tutt’al più tra gli infortuni di media

gravità in senso stretto.

In tale eventualità, il

giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i

criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati al consid. 2.7.. Per

ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che un fattore fosse

presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri

(cfr. consid. 2.7.).

In una sentenza

8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25

p. 100 seg., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della

categoria di grado medio vera e propria - devono essere adempiuti almeno tre

dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del

nesso causale adeguato (si veda pure la STF 8C_634/2013 del 7 maggio 2014;

nella STF 8C_566/2013, precedentemente citata, l’Alta Corte ha

confermato che, in presenza di un infortunio medio-lieve, serve il cumulo di

almeno quattro criteri).

A titolo di premessa,

occorre osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di

causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi

di natura somatica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e

adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI

1993.

U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

Sempre in questo contesto,

va precisato che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non

possono però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono

essere presi in considerazione (cfr. STF

8C_1044/2010 del 12 maggio 2011 consid. 4.4.4: “Die als körperlich

imponierenden organisch jedoch nicht hinreichend erklärbaren Beschwerden sind

bei einer Prüfung der Adäquanz nach BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung

einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9. April 2009 E. 4.6).“).

Innanzitutto,

all’infortunio occorso all’assicurato non può essere negata una certa

spettacolarità, ma non si può parlare di una particolare spettacolarità.

Al riguardo, è utile

precisare che, secondo la giurisprudenza, il criterio in questione é da

valutare oggettivamente e non in base alle sensazioni soggettive,

rispettivamente ai sentimenti di paura provati dalla persona assicurata. In

ogni infortunio di media gravità é insita una certa spettacolarità, la quale

non é tuttavia ancora sufficiente per ritenere adempiuto il criterio (consid.

3.5.1

non pubblicato della DTF 137 V 199). Occorre considerare la dinamica

dell’infortunio in quanto tale e non il danno alla salute che ne é conseguito.

Non si tiene conto del successivo processo di guarigione (cfr. STF 8C_738/2011

del 3 febbraio 2012 consid. 7.3.1).

Nel caso concreto,

analogamente a quanto ritenuto dall’Alta Corte nei casi citati in precedenza

riguardanti incidenti avvenuti con lo snowboard, gli atti

all'inserto non giustificano di ritenere le circostanze concomitanti come

particolarmente drammatiche o spettacolari ai sensi della giurisprudenza.

Quelle riportate dal

ricorrente - in sostanza un trauma distorsivo alla caviglia sinistra e, secondo

il dr. __________, una possibile lesione muscolare nella regione mediale della scapola

destra (cfr. doc. 26), rispettivamente, secondo gli specialisti del centro __________,

una ritraumatizzazione della zona scapolare (doc. 25) - non costituiscono delle

lesioni organiche gravi o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione

psichica abnorme.

Nessun elemento

all'inserto consente inoltre di ravvisare gli estremi per ammettere la presenza

di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti

dell'infortunio.

Anche il criterio del decorso

sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute non è

soddisfatto.

In merito è utile

sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre

un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre

necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione.

In questo senso, un trattamento che serve unicamente a conservare le

condizioni di salute già esistenti, non ha di principio rilevanza nel quadro

dell’esame dell’adeguatezza (STFA U 246/03 dell’11 febbraio 2004 consid. 2.4s.

e U 37/06 del 22 febbraio 2007 consid. 7.3). Provvedimenti diagnostici e

semplici visite di controllo (cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid.

4.

), come pure la somministrazione di farmaci antidolorifici e la prescrizione

di manipolazioni anche se di una certa durata, sono stati giudicati

insufficienti a fondare questo criterio (cfr. STF 8C_507/2010 del

18.

ottobre 2010 consid. 5.3.4).

Per il resto, anche la rilevanza

del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche

dell'infortunio dev'essere negata, ritenuto che dagli atti non emerge che

l’interessato abbia subito un’incapacità lavorativa (cfr. al riguardo doc. 25

pag. 10, nel quale gli specialisti di __________ hanno indicato che “Seit dem

Unfall am 18.07.2012 bestand keine, auch nur teilweise vorhandene,

Arbeitsunfähigkeit”).

In tali condizioni, non occorre

esaminare se l'ulteriore criterio suscettibile di eventualmente entrare in

linea di considerazione, ossia quello della persistenza dei dolori somatici

sarebbe realizzato, ritenuto che, alla luce di quanto precede, la sua presenza

non basterebbe comunque, da sola, per ammettere l'esistenza del necessario

nesso di causalità adeguata (cfr. pure RSAS 2001 pag. 431, U 187/95).

Si deve quindi concludere

che i disturbi denunciati, dal 1° maggio 2013, da RI 1 alla

spalla destra e in sede cervicale non costituivano più una conseguenza

adeguata dell’evento infortunistico del 18 luglio 2012.

Visto che

l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore LAINF va negato facendo difetto

l’adeguatezza, questa Corte ritiene che la questione

relativa all’esistenza del nesso di causalità naturale tra l'infortunio e il danno

alla salute possa restare insoluta (cfr., in proposito, SVR 3/2012 UV 5 consid.

5.1

e giurisprudenza ivi citata).

L’assicuratore

resistente era pertanto legittimato a porre fine alle proprie prestazioni a

contare dal 1° maggio 2013.

2.14

L’assicurato,

in data 29 gennaio 2016 e, poi, ancora con scritto del 16 febbraio 2016, ha

chiesto al TCA l’audizione testimoniale del proprio medico curante, dr. __________

(doc. XII; doc. XVIII).

A

tale proposito va segnalato che, conformemente alla costante giurisprudenza,

qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II

469.

consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344

consid. 3c e riferimenti).

Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Nel

caso in esame, secondo questo Tribunale, la documentazione agli atti è

sufficiente per statuire nel merito della vertenza senza che si rivelino

necessari ulteriori provvedimenti probatori.

Non è pertanto necessario procedere all’audizione testimoniale

richiesta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti