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Decisione

35.2015.125

Incidente stradale con frattura polso dx e contusione ginocchio sx. Valutazione entità dell'invalidità

27 aprile 2016Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenze linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità

i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno

alla salute della stessa gravità."

Il. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.4. Nella concreta evenienza,

dalle tavole processuali si evince che, per chiarire la questione riguardante

l'esigibilità lavorativa, l'istituto assicuratore ha fatto capo alla

valutazione espressa dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, a

margine della visita di chiusura del 22 aprile 2015.

In quell'occasione - dopo

aver definito stabilizzato lo stato di salute infortunistico dell'insorgente -,

il medico __________ appena citato ha così descritto l'esigibilità lavorativa:

" (…)

Il rapporto di esigibilità è stato compilato in presenza ed in

accordo dell'assicurato.

L'assicurato può sollevare molto spesso pesi fino a 5 kg fino

all'altezza dei fianchi. Spesso può sollevare pesi fino a 10 kg fino

all'altezza dei fianchi. Di raro può sollevare peso medio fino a 25 kg fino

all'altezza dei fianchi. L'assicurato non può mai sollevare pesi pesanti e

molto pesanti sopra i 25 kg. L'assicurato può molto spesso sollevare oltre

l'altezza del petto pesi fino a 5 kg. L'assicurato può talvolta sollevare oltre

l'altezza del petto pesi sopra i 5 kg. L'assicurato può molto spesso eseguire

lavori leggeri e di precisione. L'assicurato può eseguire lavori medi dirado. L'assicurato

non può più effettuare lavori pesanti e molto pesanti. L'assicurato può

eseguire molto spesso lavori con la rotazione della mano. L'assicurato può eseguire

spesso lavori sopra la testa. Nessuna limitazione per la rotazione del busto. L'assicurato

può eseguire molto spesso lavori in posizione seduta e inclinata in avanti e in

posizione in piedi e inclinata in avanti. L'assicurato può eseguire molto spesso

lavori in posizione inginocchiata e con flessione delle ginocchia. L'assicurato

può eseguire molto spesso lavori in posizione seduta e in piedi. Posizione a

libera scelta molto spesso.

L'assicurato può camminare molto spesso fino a 5 metri e oltre i 20

metri e molto spesso camminare per lunghi tratti. L'assicurato può camminare

molto spesso su terreni accidentati. L'assicurato può molto spesso salire le

scale. Di rado può salire su scale a pioli. Uso delle due mani possibile e

nessuna limitazione per stare in

equilibrio." (doc. 316, p. 4)

Con la propria

impugnativa, l'assicurato contesta che alla valutazione del medico __________

possa essere attribuito un valore probatorio sufficiente, e ciò alla luce della

restante documentazione medica, in particolare della certificazione 19 ottobre

2015 del chirurgo ortopedico dott. __________ (cfr. doc. I).

2.5. Secondo la giurisprudenza, il

giudice delle assicurazioni sociali tenuto a vagliare oggettivamente tutti i

mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la

documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto

sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra

loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle

prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto

che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia

completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga

conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in

piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella DTF 125 V 351 seg.

(= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale

ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a

condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di

per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi

che facciano dubitare della loro attendibilità. li solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel che riguarda le perizie

allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro

riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi

Considerandi

concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del

10.

luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell'amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio a proposito

della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo

l'Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei

diritti dell'uomo ha dedotto dall'art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l'affidabilità dei rapporti dei

medici interni all'amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

2.6

Chiamato a pronunciarsi,

attentamente vagliato l'insieme della documentazione medica agli atti, questo

Tribunale ritiene che l'apprezzamento dell'esigibilità lavorativa espresso dal

dott. Pippow possa validamente costituire da base al giudizio che ora chiamato

a rendere.

In particolare, il TCA

constata che né il dott. __________, spec. FMH in chirurgia della mano, né i

medici della Clinica universitaria __________ di __________, si sono

pronunciati in merito all'esigibilità lavorativa legata al danno interessante

l'estremità superiore destra.

Per quanto concerne invece

il certificato del dott. __________, egli ha ritenuto che RI 1 non possa più

riprendere il suo precedente lavoro nell'edilizia - aspetto non contestato e

che "... dovrebbe essere ritenuto invalido in una percentuale del

30-50%." (doc. A 2).

In proposito, va rilevato

che non compete al medico quantificare il grado dell'invalidità, essendo

quest'ultima una nozione meramente economica (cfr. l'art. 16 LPGA). D'altro

canto, lo specialista privatamente consultato dall'insorgente non si è

minimamente confrontato con le puntuali indicazioni fornite dal dott. __________

in occasione della visita di chiusura.

Occorre pertanto

concludere che la documentazione richiamata dal ricorrente non risulta

suscettibile di sminuire il valore probatorio attribuito al rapporto allestito

dal medico fiduciario.

In esito a tutto ciò,

questa Corte considera dunque accertato che l'assicurato sarebbe in grado di

svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa

compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico.

2.7

Si tratta ora di valutare le

conseguenze economiche del danno infortunistico.

Per quanto concerne il

reddito da valido, secondo l'istituto assicuratore, l'insorgente avrebbe

guadagnato nel 2015, qualora non fosse rimasto vittima dell'infortunio

assicurato, un importo annuo pari a fr. 58'755.85 (cfr. doc. 330).

Questo dato, desunto dalle

indicazioni fornite direttamente dal datore di lavoro (cfr. doc. 292) e non

contestato dal ricorrente, può senz'altro essere fatto proprio da questa Corte.

2.8

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati

nelle sentenze pubblicate in DTF 126V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,

conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle

statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i

salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme

delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione

è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una

deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto

delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL

("Descrizione dei posti di lavoro").

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l'assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell'impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L'Alta Corte,

relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una sentenza del 7

aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che "(...) quando il salario da valido

conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario

medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va

ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. GRISANTI, Nuove regole per

la valutazione dell'invalidità., in: RtiD Il-2006, p. 311 seg., in particolare

p. 326-327) (...)".

Con sentenza 8C_39912007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la

questione a sapere se l'adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media ("deutliche Abweichung"). Tale

è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45

consid. 6.2; dell'8°/0 nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella

sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l'Alta Corte non ha

ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente

inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può

giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei

redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la

parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una

deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali

sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito

non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di

parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

2.9

Nella presente fattispecie,

l'assicuratore convenuto ha determinato il reddito ancora esigibile dell'assicurato,

mediante il metodo delle DPL.

È pertanto risultato che

nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe in grado di esercitare

tenuto conto del danno alla salute, e meglio il controllore di punte di trapani

per dentisti presso la ditta __________ di __________, l'addetto al reparto

iniezione presso la ditta __________ di __________, l'operaio orologiero presso

la ditta __________ di __________, l'affilatore presso la ditta __________ di __________

e il controllore dell'imbottigliamento presso la ditta __________ di __________,

i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2015, un reddito annuo

pari a fr. 51'148.60 (cfr. doc. 327).

D'altro canto, sempre in

conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore infortuni ha fornito

informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di

conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul salario

massimo e minimo, così come sul salario medio.

In effetti, dalla tabella

di cui al doc. 327 si evince che sono 61 i posti di lavoro che entrano in

considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr.

34'586 e a fr. 68'471, e infine quello medio è di fr. 50'429.

Il TCA constata che il

valore considerato dall'assicuratore LAINF convenuto (fr. 51'148.60) è leggermente

superiore (1.4%) rispetto alla media dei salari medi (fr. 50'429).

In base alla

giurisprudenza, ciò non è però sufficiente per dubitare della rappresentatività

del reddito da invalido stabilito in base alle DPL. In effetti, in una sentenza

U 594/06 del 26 aprile 2007, l'Alta Corte è pervenuta a questa stessa

conclusione trattandosi di una differenza dell'8% circa (cfr., pure, la STCA

35.2005.90

del 22 maggio 2006 consid. 2.9., in cui questo Tribunale ha deciso

di fare propria la prassi dell'CO 1 secondo la quale sono di principio

tollerati scostamenti sino al 10%).

In conclusione - assodato

che i cinque posti di lavoro segnalati dall'amministrazione rispettano le

limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute e, del resto,

l'insorgente non ha formulato al riguardo alcuna specifica obiezione -, il

reddito da invalido stato validamente determinato in base alle DPL.

Esso ammonta a fr.

51'148.60.

Decurtazioni sul reddito

da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di

conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di

fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472 consid. 4.2.3).

Il grado di invalidità del

ricorrente - stabilito confrontando i fr. 51'148.60 al reddito che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno alla salute, e cioè fr.

58'755.85 (cfr. consid. 2.7.) - è del 12.94% arrotondato al /3% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41).

Visto che, con la

decisione su opposizione impugnata, l'CO 1 ha riconosciuto a RI 1 una rendita

di invalidità proprio del 13%, il suo ricorso deve essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti