35.2015.125
Incidente stradale con frattura polso dx e contusione ginocchio sx. Valutazione entità dell'invalidità
27 aprile 2016Italiano21 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.125
MM
Lugano
27
aprile 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 novembre 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27 ottobre 2015 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 23 febbraio 2011, RI
1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di manovale edile
e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1, è rimasto
vittima di un incidente della circolazione stradale allorquando si trovava in
sella al proprio scooter e ha riportato, secondo il rapporto di uscita 27
febbraio 2011 dell'Ospedale di __________, la frattura scomposta del polso
destro e una contusione al ginocchio sinistro (cfr. doc. 12).
L'assicurato è stato
immediatamente sottoposto a un intervento di riduzione e sintesi del radio
distale (cfr. doc. 30).
L'istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.2. Dalle carte processuali
emerge che il decorso post-infortunistico si è rivelato difficoltoso, con la
necessità per l'assicurato di sottoporsi a numerose operazioni (cfr. doc. 68,
doc. 176 e doc. 294).
1.3. Alla chiusura del caso, con
decisione formale del 19 agosto 2015, l'CO 1 ha posto l'assicurato al beneficio
di una rendita d'invalidità del 13% a contare dal 1° luglio 2015, nonché di
un'indennità per menomazione all'integrità (IMI) del 15% (cfr. doc. 331).
A seguito dell'opposizione
interposta dal Sindacato RA 1 per conto dell'assicurato (cfr. doc. 335 e 338),
in data 27 ottobre 2015, l'amministrazione ha in sostanza confermato il
contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 339).
1.4. Con tempestivo ricorso del 19
novembre 2015, RI 1, sempre rappresentato dall'RA 1, ha chiesto che, annullata
la decisione su opposizione impugnata, gli atti vengano retrocessi
all'assicuratore per nuova decisione, argomentando in particolare quanto segue:
" (…).
La nostra __________ contesta integralmente
l'esigibilità valutata dal medico citato in riferimento alla
visita di chiusura effettuata dal signor RI 1.
Si osserva nel merito che già in altre procedure giudiziarie, le
perizie
del citato medico erano state a giusta ragione contestate.
Dalla documentazione medica allegata, due CD + il rapporto del
medico Dr. __________, specialista in ortopedia e la casa di cura __________,
si evince che quanto sostenuto dalla CO 1 non è
plausibile ed è da rigettare. A tal proposito, si osserva come il
nostro assistito presenti uno stato di salute con importanti deficit che non
permettono di trovare un'occupazione alternativa nella misura
dell'87%.
Nel certificato medico dettagliato del 19.10.2015 si può
constatare che il signor RI 1 dovrebbe essere messo al beneficio di una rendita
CO 1 di almeno il 30%." (doc. I)
1.5. L'CO 1, in risposta, ha
postulato che l'impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. Ill).
1.6. In replica, l'insorgente si è
essenzialmente riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. V).
L'assicuratore si è
pronunciato al riguardo in data 21 gennaio 2016 (doc. VII).
2.1. L'oggetto litigioso è
circoscritto all'entità della rendita d'invalidità spettante all'assicurato a
dipendenza dei postumi residuali dell'evento infortunistico del febbraio 2011.
2.2. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U
192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha
rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv.
1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF,
motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di
rilievo in seguito all'introduzione della LPGA. Da parte sua, l'art. 16 LPGA
prevede, che per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato
invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile
da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del
lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella
sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che
anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la
nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza
relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e
invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all’introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda
pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2.
la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve
esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla
salute e l'infortunio.
2.3. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni. Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora
svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in
quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo
2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenze linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.
28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità
i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno
alla salute della stessa gravità."
Il. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.4. Nella concreta evenienza,
dalle tavole processuali si evince che, per chiarire la questione riguardante
l'esigibilità lavorativa, l'istituto assicuratore ha fatto capo alla
valutazione espressa dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, a
margine della visita di chiusura del 22 aprile 2015.
In quell'occasione - dopo
aver definito stabilizzato lo stato di salute infortunistico dell'insorgente -,
il medico __________ appena citato ha così descritto l'esigibilità lavorativa:
" (…)
Il rapporto di esigibilità è stato compilato in presenza ed in
accordo dell'assicurato.
L'assicurato può sollevare molto spesso pesi fino a 5 kg fino
all'altezza dei fianchi. Spesso può sollevare pesi fino a 10 kg fino
all'altezza dei fianchi. Di raro può sollevare peso medio fino a 25 kg fino
all'altezza dei fianchi. L'assicurato non può mai sollevare pesi pesanti e
molto pesanti sopra i 25 kg. L'assicurato può molto spesso sollevare oltre
l'altezza del petto pesi fino a 5 kg. L'assicurato può talvolta sollevare oltre
l'altezza del petto pesi sopra i 5 kg. L'assicurato può molto spesso eseguire
lavori leggeri e di precisione. L'assicurato può eseguire lavori medi dirado. L'assicurato
non può più effettuare lavori pesanti e molto pesanti. L'assicurato può
eseguire molto spesso lavori con la rotazione della mano. L'assicurato può eseguire
spesso lavori sopra la testa. Nessuna limitazione per la rotazione del busto. L'assicurato
può eseguire molto spesso lavori in posizione seduta e inclinata in avanti e in
posizione in piedi e inclinata in avanti. L'assicurato può eseguire molto spesso
lavori in posizione inginocchiata e con flessione delle ginocchia. L'assicurato
può eseguire molto spesso lavori in posizione seduta e in piedi. Posizione a
libera scelta molto spesso.
L'assicurato può camminare molto spesso fino a 5 metri e oltre i 20
metri e molto spesso camminare per lunghi tratti. L'assicurato può camminare
molto spesso su terreni accidentati. L'assicurato può molto spesso salire le
scale. Di rado può salire su scale a pioli. Uso delle due mani possibile e
nessuna limitazione per stare in
equilibrio." (doc. 316, p. 4)
Con la propria
impugnativa, l'assicurato contesta che alla valutazione del medico __________
possa essere attribuito un valore probatorio sufficiente, e ciò alla luce della
restante documentazione medica, in particolare della certificazione 19 ottobre
2015 del chirurgo ortopedico dott. __________ (cfr. doc. I).
2.5. Secondo la giurisprudenza, il
giudice delle assicurazioni sociali tenuto a vagliare oggettivamente tutti i
mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la
documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto
sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra
loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle
prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto
che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia
completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga
conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in
piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto
medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella DTF 125 V 351 seg.
(= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale
ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a
condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di
per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi
che facciano dubitare della loro attendibilità. li solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che riguarda le perizie
allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro
riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi
Considerandi
concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del
10.
luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell'amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio a proposito
della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo
l'Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei
diritti dell'uomo ha dedotto dall'art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l'affidabilità dei rapporti dei
medici interni all'amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
2.6
Chiamato a pronunciarsi,
attentamente vagliato l'insieme della documentazione medica agli atti, questo
Tribunale ritiene che l'apprezzamento dell'esigibilità lavorativa espresso dal
dott. Pippow possa validamente costituire da base al giudizio che ora chiamato
a rendere.
In particolare, il TCA
constata che né il dott. __________, spec. FMH in chirurgia della mano, né i
medici della Clinica universitaria __________ di __________, si sono
pronunciati in merito all'esigibilità lavorativa legata al danno interessante
l'estremità superiore destra.
Per quanto concerne invece
il certificato del dott. __________, egli ha ritenuto che RI 1 non possa più
riprendere il suo precedente lavoro nell'edilizia - aspetto non contestato e
che "... dovrebbe essere ritenuto invalido in una percentuale del
30-50%." (doc. A 2).
In proposito, va rilevato
che non compete al medico quantificare il grado dell'invalidità, essendo
quest'ultima una nozione meramente economica (cfr. l'art. 16 LPGA). D'altro
canto, lo specialista privatamente consultato dall'insorgente non si è
minimamente confrontato con le puntuali indicazioni fornite dal dott. __________
in occasione della visita di chiusura.
Occorre pertanto
concludere che la documentazione richiamata dal ricorrente non risulta
suscettibile di sminuire il valore probatorio attribuito al rapporto allestito
dal medico fiduciario.
In esito a tutto ciò,
questa Corte considera dunque accertato che l'assicurato sarebbe in grado di
svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa
compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico.
2.7
Si tratta ora di valutare le
conseguenze economiche del danno infortunistico.
Per quanto concerne il
reddito da valido, secondo l'istituto assicuratore, l'insorgente avrebbe
guadagnato nel 2015, qualora non fosse rimasto vittima dell'infortunio
assicurato, un importo annuo pari a fr. 58'755.85 (cfr. doc. 330).
Questo dato, desunto dalle
indicazioni fornite direttamente dal datore di lavoro (cfr. doc. 292) e non
contestato dal ricorrente, può senz'altro essere fatto proprio da questa Corte.
2.8
Per quanto riguarda il reddito
da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati
nelle sentenze pubblicate in DTF 126V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,
conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle
statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i
salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme
delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione
è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una
deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto
delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL
("Descrizione dei posti di lavoro").
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,
l'assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell'impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L'Alta Corte,
relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
In una sentenza del 7
aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20
febbraio 2008, ha stabilito che "(...) quando il salario da valido
conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario
medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va
ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. GRISANTI, Nuove regole per
la valutazione dell'invalidità., in: RtiD Il-2006, p. 311 seg., in particolare
p. 326-327) (...)".
Con sentenza 8C_39912007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la
questione a sapere se l'adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore
fosse chiaramente sotto la media ("deutliche Abweichung"). Tale
è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45
consid. 6.2; dell'8°/0 nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella
sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l'Alta Corte non ha
ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di
almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente
inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può
giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei
redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la
parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una
deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali
sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito
non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di
parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
2.9
Nella presente fattispecie,
l'assicuratore convenuto ha determinato il reddito ancora esigibile dell'assicurato,
mediante il metodo delle DPL.
È pertanto risultato che
nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe in grado di esercitare
tenuto conto del danno alla salute, e meglio il controllore di punte di trapani
per dentisti presso la ditta __________ di __________, l'addetto al reparto
iniezione presso la ditta __________ di __________, l'operaio orologiero presso
la ditta __________ di __________, l'affilatore presso la ditta __________ di __________
e il controllore dell'imbottigliamento presso la ditta __________ di __________,
i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2015, un reddito annuo
pari a fr. 51'148.60 (cfr. doc. 327).
D'altro canto, sempre in
conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore infortuni ha fornito
informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di
conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul salario
massimo e minimo, così come sul salario medio.
In effetti, dalla tabella
di cui al doc. 327 si evince che sono 61 i posti di lavoro che entrano in
considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr.
34'586 e a fr. 68'471, e infine quello medio è di fr. 50'429.
Il TCA constata che il
valore considerato dall'assicuratore LAINF convenuto (fr. 51'148.60) è leggermente
superiore (1.4%) rispetto alla media dei salari medi (fr. 50'429).
In base alla
giurisprudenza, ciò non è però sufficiente per dubitare della rappresentatività
del reddito da invalido stabilito in base alle DPL. In effetti, in una sentenza
U 594/06 del 26 aprile 2007, l'Alta Corte è pervenuta a questa stessa
conclusione trattandosi di una differenza dell'8% circa (cfr., pure, la STCA
35.2005.90
del 22 maggio 2006 consid. 2.9., in cui questo Tribunale ha deciso
di fare propria la prassi dell'CO 1 secondo la quale sono di principio
tollerati scostamenti sino al 10%).
In conclusione - assodato
che i cinque posti di lavoro segnalati dall'amministrazione rispettano le
limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute e, del resto,
l'insorgente non ha formulato al riguardo alcuna specifica obiezione -, il
reddito da invalido stato validamente determinato in base alle DPL.
Esso ammonta a fr.
51'148.60.
Decurtazioni sul reddito
da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di
conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di
fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472 consid. 4.2.3).
Il grado di invalidità del
ricorrente - stabilito confrontando i fr. 51'148.60 al reddito che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno alla salute, e cioè fr.
58'755.85 (cfr. consid. 2.7.) - è del 12.94% arrotondato al /3% secondo la
giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41).
Visto che, con la
decisione su opposizione impugnata, l'CO 1 ha riconosciuto a RI 1 una rendita
di invalidità proprio del 13%, il suo ricorso deve essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti