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Decisione

35.2015.126

Assicurato vittima di trauma distorsivo caviglia dx. Disturbi non correlabili a un danno infortunistico oggettivabile. Esame della causalità adeguata (negata)

18 maggio 2016Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

1.6. In data 4 gennaio 2016 RA 1

non ha addotto ulteriori mezzi di prova riconfermandosi nelle proprie

allegazioni ricorsuali (doc. V).

Il doc. V è stato

inviato all’CO 1 per conoscenza (doc. VI).

Considerandi

2.1

Oggetto

del contendere è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato, oppure no, a

sospendere a partire dal 20 ottobre 2014 il proprio obbligo a prestazioni in

relazione all’infortunio del 25 agosto 2014.

2.2

Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)

a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti, il diritto alle

cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento

se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di

salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

L’Alta Corte ha inoltre

precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19

cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure

del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è

pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

2.3

Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico,

il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe

verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato

la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se

del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno

all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento

appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125.

V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001.

nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986.

p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,

DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,

di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a

giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;

DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa

essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio

assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1,

DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano

un ruolo causale.

Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in

due casi:

- quando lo stato

di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75.

s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non

costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.

Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il

diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della

soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.4

Occorre inoltre rilevare che

il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere

causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario

delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare

un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in

linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e

405.

consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.

4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia

carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare

le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata

(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha

inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano

secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5

b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,

Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS

2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.5

Nella

presente fattispecie, con la decisione su opposizione impugnata, l’Istituto

assicuratore resistente ha concluso che i disturbi denunciati da RI 1 non

correlerebbero con un danno alla salute oggettivabile (cfr. doc. 73, pag. 5).

Di conseguenza, l’CO 1 ha

proceduto a un esame particolare dell’adeguatezza del nesso causale, giungendo

alla conclusione che essa non è data essendo l’assicurato stato vittima di un

infortunio banale (cfr. doc. 73, pag. 5).

Da parte sua, il ricorrente

pretende, in sostanza, di aver presentato dei danni alla salute infortunistici

oggettivabili alla caviglia destra “almeno fino al 28.02.2015” (cfr.

doc. I, pag. 4).

Secondo la giurisprudenza

federale, in materia di assicurazione contro gli infortuni, i disturbi

risentiti dall'assicurato vengono di principio presi in considerazione soltanto

nella misura in cui procedono da un danno alla salute oggettivamente

dimostrabile.

Nei

casi in cui i dolori lamentati non possono trovare una sufficiente correlazione

sul piano oggettivo, la decisione non può che essere sfavorevole

all'interessato. In effetti, qualora non sia stata individuata, dal profilo

medico-scientifico, l'origine dei disturbi, il giudice delle assicurazioni

sociali - a maggior ragione - non può riconoscere l'esistenza di una relazione

di causalità naturale con l'evento traumatico assicurato (in vedano, in questo

senso, la STCA 35.2002.4 del 22 settembre 2003, 35.2003.26 del 28 luglio 2003,

35.2002.49

del 25 novembre 2002, confermata dal TFA con sentenza U 14/03 del 28

luglio 2004, 35.1999.90 del 13 settembre 2001, confermata dal TFA con sentenza

U 347/01 del 9 gennaio 2003, 35.1998.57 del 21 settembre 2000, confermata dal

TFA con giudizio U 429/00 del 13 marzo 2001, 35.1998.61 del 22 febbraio 1999 e

35.1998.10

del 19 febbraio 1999; cfr., inoltre, U. Meyer-Blaser, art. cit., p.

105s.: “Lässt sich der medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen

organischer Befunde, ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden

und die Ursächlichkeit der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des

organischen Befundes, nach derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall,

trotz sorgfältigen Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit

beweisen, entfällt insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne

weiteres” - il corsivo è della redattrice).

Ora,

il TF ha precisato che per poter parlare di lesioni traumatiche

oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere

confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o

di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente

(STF 8C_310/2011 del 5 settembre 2011 consid. 4.1,8C_421/2009 del 2 ottobre

2009.

consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure DTF 134 V 109 consid. 9 p.

122).

2.6

Dalle carte processuali

emerge che, nel mese di settembre 2014, ha avuto luogo una visita medica circondariale

a cura del Dr. __________, spec. FMH in chirurgia generale e della mano.

Nel referto datato 30

settembre 2014 il medico __________ ha diagnosticato “esiti da nuovo trauma

distorsivo alla caviglia destra su infortunio a domicilio 25.08.2014, anche

trauma distorsivo contusivo polso sinistro al polso sinistro attualmente

assolutamente nessun problema. Esiti da pregressi infortuni CO 1 con

instabilità tibiotarsica su insufficienza fibulo-talare anteriore caviglia

destra, intervento chirurgico di stabilizzazione caviglia destra secondo

Broström Gould il 27.03.2013 (fecit dott. __________, specialista FMH

ortopedia/chirurgia ortopedica” (doc. 18).

Il Dr. __________ ha

indicato che in base alla valutazione clinica e dell’esame RM della caviglia destra

non è necessaria una visita ortopedica specialistica presso il Dr. __________

che aveva eseguito l’intervento del 2013 (doc. 18).

Il medico ha quindi

indicato un’abilità lavorativa piena, a partire dal 20 ottobre 2014, al termine

della fisioterapia. Egli ha concluso rilevando che “se la situazione è come

sembra, tenderà ulteriormente a migliorare, il caso può essere poi chiuso dal

punto di vista medico dal 19 ottobre 2014” (doc. 18).

In data 2 dicembre 2014

l’assicurato è stato visitato dal Dr. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia, il quale nel referto di medesima, dopo aver

diagnosticato “Esiti di stabilizzazione della caviglia destra” ha

indicato che all’esame clinico non vi è tumefazione e versamento,

l’articolarità è completa, nessuna instabilità in varo valgo e nessuna

instabilità anteriore. Dalla risonanza magnetica effettuata non emerge

re-rottura, né danni condrali. Il sanitario ha quindi consigliato a RI 1 di

intensificare la riabilitazione (doc. 43, la sottolineatura è del redattore).

Nel rapporto del 9

dicembre 2014 il Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia, ha da parte sua diagnosticato “• Dolori residui

post-distorsivi caviglia dx • Stato dopo stabilizzazione caviglia dx

(2013)”.

Lo specialista ha quindi

rilevato che il paziente presenta una problematica dolorosa residua dopo un

evento distorsivo in supinazione e dopo che ha beneficato ampiamente della

stabilizzazione alla tibio-tarsica. Dall’esame emerge unicamente “la

persistenza dei dolori, senza elementi di insufficienza legamentare, e il

bilancio Rx non evoca alterazioni osteocondrali maggiori” (doc.

44, la sottolineatura è del redattore).

Vi sono piuttosto – sempre

secondo il Dr. __________ – disturbi coordinativi, propriocettivi e di forza

muscolare, per i quali ha consigliato un trattamento conservativo e

fisioterapico/riabilitativo (doc. 44).

L’CO 1 ha quindi

sottoposto questi due nuovi referti al vaglio del Dr. __________ che – il 10

dicembre 2014 – non ha ravvisato nuovi elementi per rivalutare la propria

precedente valutazione (doc. 45).

Agli atti figura inoltre

il rapporto datato 20 gennaio 2015 del Dr. __________, il quale riferisce che

dal punto di vista soggettivo l’evoluzione è verso un lieve miglioramento e “il

problema principale è (….) soprattutto la situazione di incertezza dal punto di

vista assicurativo” (doc. 51). Il Dr. __________ ha quindi consigliato di

continuare il trattamento conservativo fisioterapico.

Dal punto di vista dell’esigibilità

lavorativa egli ha mantenuto l’inabilità del 100% fino al 28 febbraio 2015

(doc. 51).

Il rappresentante di RI 1,

in sede di opposizione, ha fatto riferimento anche ai referti del Dr. __________

del __________ di __________ (del 26 settembre 2014 e 29 ottobre 2014, doc. 17

e 27) che attestano la continuazione dell’inabilità lavorativa.

Il 2 febbraio 2015 il Dr. __________,

rivolgendosi all’CO 1, ha sollecitato una visita presso il medico di

circondario Dr. Michels volta a valutare la chiara discrepanza tra la decisione

formale e la situazione del paziente che “merita tuttora dei trattamenti e

una incapacità lavorativa nella sua funzione” (doc. 54).

L’amministrazione ha

quindi predisposto una nuova valutazione medica. Nell’apprezzamento del 2

febbraio 2015 il Dr. __________ si è così espresso:

" Apprezzamento

Mi rifaccio ai reperti clinici della mia visita

medico-circondariale del 25.09.2014, anche sull'esame RM eseguito il giorno

stesso della visita medica in __________ dove non erano state rilevate nuove diagnostiche

traumatiche o post-traumatiche, l'esame stesso era da me stato direttamente

valutato all'IRC con la dott.ssa __________, specialista FMH radiologia che lo

aveva eseguito, per valutare appunto anche l'esame strumentale in maniera di più

precisa possibile e saper poi riferire durante la visita che era poi prevista

da me all'assicurato. Ricordo anche che i colleghi che hanno poi visitato

l'assicurato hanno trovato clinicamente una assenza di tumefazione

e versamento, articolarità descritta dal dott. __________ completa, nessuna

instabilità in varo/valgo e anteroposteriore come descritto

anche dal dott. __________. L'assicurato era stato informato anche

sui reperti dell’esame RM. Rivalutando tutta la situazione e i rapporti medici

entrati dopo la mia visita __________

del 25.09.2014 questi ultimi non apportano nulla di particolare

sulla mia decisione presa durante la visita medica citata, si confermano quindi

le nostre, rispettivamente mie decisioni di capacità lavorativa totale e

completa del 100% nell'attività assicurata a partire da lunedì 20 ottobre 2014,

al termine della cura di fisioterapia in corso. Tutto questo viene da me

riconfermato.” (doc. 55)

Nello scritto del 10 marzo

2015.

il Dr. __________ ha consigliato il mantenimento dell’attitudine

conservatrice e indicato che una capacità lavorativa amministrativa è stata

introdotta dal 1° marzo 2015 (doc. 62).

Il medico di circondario

Dr. __________ il 16 giugno 2015 ha nuovamente visitato l’assicurato e

nell’apprezzamento datato 19 giugno 2015 ha posto la seguente diagnosi:

" Esiti da

traumi distorsivi recidivanti alla caviglia destra, ultimo su infortunio a

domicilio del 25.08.2014, in questa situazione anche trauma

distorsivo/contusivo polso sinistro, a questo livello nessun problema.

Esiti appunto da pregressi infortuni CO 1 con instabilità

tibio-tarsica su insufficienza fibulotalare anteriore caviglia destra,

intervento chirurgico di stabilizzazione caviglia destra secondo Brostròm-

Gould del 27.03.2013 da parte del dott. med. __________.

Parte laterale della caviglia dolente, stabilità buona.” (doc. 68)

Dal punto di vista

oggettivo, il medico dell’CO 1 ha rilevato una “modica limitazione

funzionale ai movimenti attivi della caviglia destra, la caviglia è

stabile in particolar modo lateralmente, maggiormente stabile rispetto alla

caviglia sinistra per la presenza di tessuto cicatriziale dopo la ricostruzione

del legamento” (doc. 68).

Il Dr. __________, in base

alla valutazione della documentazione medico-ortopedica specialistica e alla

visita medica, ha confermato l’abilità totale e completa del 100% nell'attività

assicurata “come già deciso a partire da lunedì 20 ottobre 2014, la

documentazione nel frattempo entrata non modifica questa decisione” (doc.

68).

2.7

Nella concreta evenienza,

alla luce di quanto emerge dalla documentazione che è stata riassunta al

precedente considerando, occorre ritenere dimostrato,

perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che i

disturbi lamentati da RI 1 alla caviglia destra successivamente al mese di

ottobre 2014, non correlano a sufficienza con un danno infortunistico oggettivabile.

Come precisato dallo

stesso assicuratore infortuni (cfr. doc. 30 e 73), sia il Dr. __________ che il

Dr. __________ non hanno ritrovato alcun reperto oggettivo.

Nel rapporto del 2

dicembre 2014 il Dr. __________, ha precisato che all’esame clinico non

vi è tumefazione e versamento, l’articolarità è completa, nessuna instabilità

in varo valgo e nessuna instabilità anteriore. Dalla risonanza magnetica

effettuata non emerge re-rottura, né danni condrali (doc. 43).

Secondo il Dr. __________ il

paziente presenta una problematica dolorosa residua, ma dall’esame clinico

emerge unicamente “la persistenza dei dolori, senza elementi di

insufficienza legamentare, e il bilancio Rx non evoca alterazioni osteocondrali

maggiori” (cfr. rapporto del 9 dicembre 2014, doc. 44, la

sottolineatura è del redattore).

Le certificazioni dei

curanti, in particolare del Dr. __________ e del Dr. __________ che hanno

fissato un’inabilità lavorativa completa per un periodo maggiore non permettono

una diversa valutazione della fattispecie.

In esito a quanto precede,

questo Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della

verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter,

op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, p. 343), che l'insorgente, al più tardi a far tempo dalla data di chiusura del

caso da parte dell’CO 1 (20 ottobre 2014), non presentava più alcun postumo organico

oggettivabile dell'infortunio del 25 agosto 2014.

Al riguardo,

va rilevato che, secondo l’evoluzione più recente della giurisprudenza

federale, nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati

dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici specialisti, ma non

oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente

riconosciuti, non può essere esclusa a priori l'esistenza di un nesso di

causalità naturale con l'evento traumatico in esame (cfr. SVR 2012 UV n. 5 pag.

17.

[8C_310/2011] consid. 5.1 con riferimenti).

Nel

caso di disturbi in relazione di causalità naturale con l'infortunio, ma senza

deficit funzionali organici oggettivabili, occorre piuttosto procedere a un

esame particolare dell'adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge

non essere dato il necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a

esperire ulteriori indagini sulla questione della causalità naturale tra

l'infortunio e i disturbi lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1 pag. 472).

È quanto si avvera

nell'evenienza concreta.

Stante la palese

inapplicabilità della prassi relativa ai colpi di frusta, ai fini dell'esame

dell'adeguatezza del nesso causale devono essere applicati alla presente

fattispecie i criteri sviluppati in materia di evoluzione psichica abnorme

conseguente a infortunio (DTF 134 V 109 consid. 2.1 pag. 112; cfr. pure la

sentenza 8C_498/2011 del 3 maggio 2012 consid. 4, pubblicata in DTF 138 V 248).

Per

stabilire il nesso di causalità adeguato tra disturbi psichici e infortunio, la

giurisprudenza ha sviluppato dei criteri obiettivi e ha in particolare

classificato gli infortuni, a seconda della dinamica, nella categoria degli

eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella degli

eventi di grado medio (DTF 115 V 133 consid. 6 pag. 138 segg.).

Nei casi di

infortunio insignificante o leggero, l'esistenza di un nesso di causalità

adeguata tra evento ed eventuali disturbi psichici può di regola essere a

priori negata. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni

acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso

che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare

un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica (DTF 115 V 133

consid. 6a pag. 139).

Per

quanto riguarda la dinamica del sinistro del 25 agosto 2014, peraltro non

contestata dalle parti, l’assicurato l’ha descritta nel seguente modo in

occasione della sua audizione del 3 settembre 2014:

" (…)

L’infortunio è successo il 25.8.14, verso le 15.30 presso la mia

abitazione a __________.

Stavo scendendo normalmente le scale interne del condominio.

Gradini di marmo lucido. Calzavo scarpe basse tipo da ginnastica

con la suola di gomma.

Quando ero sceso per alcuni gradini, non mi ricordo più di preciso

quanti, il piede destro mi era scivolato su un gradino. Non sono in grado di

spiegare esattamente il motivo dello scivolamento, anche se avevo avuto la

sensazione che la caviglia mi era leggermente ceduta quando l’avevo caricata

con tutto il peso del corpo.

Avevo perso l’equilibrio e mi ero procurato una distorsione alla

caviglia destra, ero poi scivolato per alcuni gradini e nel tentativo di

fermarmi avevo appoggiato la mano sinistra su un gradino, procurandomi in

questo frangente una botta al polso sinistro che era stato caricato con buona

parte del peso del corpo.

Avevo picchiato anche leggermente il costato destro” (cfr.

rapporto CO 1 del 3 settembre 2014, doc. 6).

Visto

quanto precede, occorre concludere che RI 1 è rimasto vittima di una banale

caduta dalla posizione eretta dopo essere scivolato.

Nel caso di specie, secondo il TCA - ritenuto che comuni cadute

e scivolate vanno considerate infortuni leggeri (DTF 115 V 139 consid. 6a; cfr. Anche RAMI

1992.

no. U 154 pag. 246, riguardante una caduta durante una partita di calcio)

- non vi è alcun dubbio che la caduta dalle scale di cui è

rimasto vittima l’assicurato dev'essere classificata nella predetta categoria

degli infortuni insignificanti o leggeri (cfr., per una vicenda analoga, STF 8C_291/2012 dell'11 giugno 2012, riguardante il caso di un assicurato caduto dalle

scale, riportando una contusione alla caviglia sinistra; vedi pure STFA

U 347/01 del 9 gennaio 2003 consid. 5.2, riguardante un’assicurata scivolata su

fondo ghiacciato che si era procurata delle contusioni all’anca destra).

Posto quanto precede,

l’adeguatezza del nesso di causalità deve essere negata a priori.

Pertanto, in esito alle

considerazioni che precedono, questo Tribunale reputa dimostrato, secondo il

criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della

sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che l’infortunio occorso a RI

1.

il 25 agosto 2014 ha cessato di giocare un ruolo causale in relazione ai disturbi da esso

lamentati alla caviglia destra a far tempo dal 20 ottobre 2014.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso é respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti