35.2015.126
Assicurato vittima di trauma distorsivo caviglia dx. Disturbi non correlabili a un danno infortunistico oggettivabile. Esame della causalità adeguata (negata)
18 maggio 2016Italiano21 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.126
LG/sc
Lugano
18 maggio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Matteo Cassina (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 novembre 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 ottobre 2015 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 25 agosto 2014 RI 1,
nato nel 1978, dipendente della __________ di __________, in qualità di operaio
e, perciò assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è caduto
dalle scale della propria abitazione procurandosi un trauma distorsivo alla
caviglia destra (doc. 1 e 10).
1.2. L’Istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.3. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, l’CO 1 con la decisione formale del 13 novembre
2014 ha comunicato all’assicurato la sospensione delle prestazioni a decorrere
dal 20 ottobre 2014, non essendo più necessarie ulteriori cure mediche (doc.
23).
A seguito dell’opposizione
interposta dal Sindacato RA 1, per conto dell’assicurato (doc. 47, 48, 59), in
data 28 ottobre 2015 l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (doc. 73).
1.4. Con tempestivo ricorso del 30
novembre 2015, RI 1, sempre rappresentato da RA 1, ha postulato l’annullamento
della decisione impugnata e l’erogazione delle indennità giornaliere fino al 28
febbraio 2015 (doc. I, pag. 5).
Il ricorrente ha contestato
la valutazione medica dell’amministrazione, sulla base dei referti dei medici
curanti Dr. __________, Dr. __________ e Dr. __________, secondo cui il caso
non può ritenersi stabilizzato e l’assicurato è inabile al 100% almeno fino al
28 febbraio 2015, ovvero al termine del periodo di riabilitazione previsto dal
Dr. __________ (cfr. doc. I, pag. 2).
Per quanto riguarda la
causalità adeguata, negata dall’CO 1, secondo RA 1 questa era assolutamente da
mantenere (cfr. doc. I, pag. 4).
1.5. Nella risposta
del 21 dicembre 2015 l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
Fatti
1.6. In data 4 gennaio 2016 RA 1
non ha addotto ulteriori mezzi di prova riconfermandosi nelle proprie
allegazioni ricorsuali (doc. V).
Il doc. V è stato
inviato all’CO 1 per conoscenza (doc. VI).
Considerandi
2.1
Oggetto
del contendere è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato, oppure no, a
sospendere a partire dal 20 ottobre 2014 il proprio obbligo a prestazioni in
relazione all’infortunio del 25 agosto 2014.
2.2
Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle
cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento
se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di
salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19
cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
2.3
Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico,
il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe
verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato
la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se
del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno
all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento
appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125.
V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001.
nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986.
p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,
DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,
di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa
essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio
assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1,
DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano
un ruolo causale.
Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in
due casi:
- quando lo stato
di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75.
s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della
soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.4
Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e
405.
consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata
(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano
secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5
b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS
2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5
Nella
presente fattispecie, con la decisione su opposizione impugnata, l’Istituto
assicuratore resistente ha concluso che i disturbi denunciati da RI 1 non
correlerebbero con un danno alla salute oggettivabile (cfr. doc. 73, pag. 5).
Di conseguenza, l’CO 1 ha
proceduto a un esame particolare dell’adeguatezza del nesso causale, giungendo
alla conclusione che essa non è data essendo l’assicurato stato vittima di un
infortunio banale (cfr. doc. 73, pag. 5).
Da parte sua, il ricorrente
pretende, in sostanza, di aver presentato dei danni alla salute infortunistici
oggettivabili alla caviglia destra “almeno fino al 28.02.2015” (cfr.
doc. I, pag. 4).
Secondo la giurisprudenza
federale, in materia di assicurazione contro gli infortuni, i disturbi
risentiti dall'assicurato vengono di principio presi in considerazione soltanto
nella misura in cui procedono da un danno alla salute oggettivamente
dimostrabile.
Nei
casi in cui i dolori lamentati non possono trovare una sufficiente correlazione
sul piano oggettivo, la decisione non può che essere sfavorevole
all'interessato. In effetti, qualora non sia stata individuata, dal profilo
medico-scientifico, l'origine dei disturbi, il giudice delle assicurazioni
sociali - a maggior ragione - non può riconoscere l'esistenza di una relazione
di causalità naturale con l'evento traumatico assicurato (in vedano, in questo
senso, la STCA 35.2002.4 del 22 settembre 2003, 35.2003.26 del 28 luglio 2003,
35.2002.49
del 25 novembre 2002, confermata dal TFA con sentenza U 14/03 del 28
luglio 2004, 35.1999.90 del 13 settembre 2001, confermata dal TFA con sentenza
U 347/01 del 9 gennaio 2003, 35.1998.57 del 21 settembre 2000, confermata dal
TFA con giudizio U 429/00 del 13 marzo 2001, 35.1998.61 del 22 febbraio 1999 e
35.1998.10
del 19 febbraio 1999; cfr., inoltre, U. Meyer-Blaser, art. cit., p.
105s.: “Lässt sich der medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen
organischer Befunde, ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden
und die Ursächlichkeit der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des
organischen Befundes, nach derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall,
trotz sorgfältigen Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit
beweisen, entfällt insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne
weiteres” - il corsivo è della redattrice).
Ora,
il TF ha precisato che per poter parlare di lesioni traumatiche
oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere
confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o
di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente
(STF 8C_310/2011 del 5 settembre 2011 consid. 4.1,8C_421/2009 del 2 ottobre
2009.
consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure DTF 134 V 109 consid. 9 p.
122).
2.6
Dalle carte processuali
emerge che, nel mese di settembre 2014, ha avuto luogo una visita medica circondariale
a cura del Dr. __________, spec. FMH in chirurgia generale e della mano.
Nel referto datato 30
settembre 2014 il medico __________ ha diagnosticato “esiti da nuovo trauma
distorsivo alla caviglia destra su infortunio a domicilio 25.08.2014, anche
trauma distorsivo contusivo polso sinistro al polso sinistro attualmente
assolutamente nessun problema. Esiti da pregressi infortuni CO 1 con
instabilità tibiotarsica su insufficienza fibulo-talare anteriore caviglia
destra, intervento chirurgico di stabilizzazione caviglia destra secondo
Broström Gould il 27.03.2013 (fecit dott. __________, specialista FMH
ortopedia/chirurgia ortopedica” (doc. 18).
Il Dr. __________ ha
indicato che in base alla valutazione clinica e dell’esame RM della caviglia destra
non è necessaria una visita ortopedica specialistica presso il Dr. __________
che aveva eseguito l’intervento del 2013 (doc. 18).
Il medico ha quindi
indicato un’abilità lavorativa piena, a partire dal 20 ottobre 2014, al termine
della fisioterapia. Egli ha concluso rilevando che “se la situazione è come
sembra, tenderà ulteriormente a migliorare, il caso può essere poi chiuso dal
punto di vista medico dal 19 ottobre 2014” (doc. 18).
In data 2 dicembre 2014
l’assicurato è stato visitato dal Dr. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia, il quale nel referto di medesima, dopo aver
diagnosticato “Esiti di stabilizzazione della caviglia destra” ha
indicato che all’esame clinico non vi è tumefazione e versamento,
l’articolarità è completa, nessuna instabilità in varo valgo e nessuna
instabilità anteriore. Dalla risonanza magnetica effettuata non emerge
re-rottura, né danni condrali. Il sanitario ha quindi consigliato a RI 1 di
intensificare la riabilitazione (doc. 43, la sottolineatura è del redattore).
Nel rapporto del 9
dicembre 2014 il Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia, ha da parte sua diagnosticato “• Dolori residui
post-distorsivi caviglia dx • Stato dopo stabilizzazione caviglia dx
(2013)”.
Lo specialista ha quindi
rilevato che il paziente presenta una problematica dolorosa residua dopo un
evento distorsivo in supinazione e dopo che ha beneficato ampiamente della
stabilizzazione alla tibio-tarsica. Dall’esame emerge unicamente “la
persistenza dei dolori, senza elementi di insufficienza legamentare, e il
bilancio Rx non evoca alterazioni osteocondrali maggiori” (doc.
44, la sottolineatura è del redattore).
Vi sono piuttosto – sempre
secondo il Dr. __________ – disturbi coordinativi, propriocettivi e di forza
muscolare, per i quali ha consigliato un trattamento conservativo e
fisioterapico/riabilitativo (doc. 44).
L’CO 1 ha quindi
sottoposto questi due nuovi referti al vaglio del Dr. __________ che – il 10
dicembre 2014 – non ha ravvisato nuovi elementi per rivalutare la propria
precedente valutazione (doc. 45).
Agli atti figura inoltre
il rapporto datato 20 gennaio 2015 del Dr. __________, il quale riferisce che
dal punto di vista soggettivo l’evoluzione è verso un lieve miglioramento e “il
problema principale è (….) soprattutto la situazione di incertezza dal punto di
vista assicurativo” (doc. 51). Il Dr. __________ ha quindi consigliato di
continuare il trattamento conservativo fisioterapico.
Dal punto di vista dell’esigibilità
lavorativa egli ha mantenuto l’inabilità del 100% fino al 28 febbraio 2015
(doc. 51).
Il rappresentante di RI 1,
in sede di opposizione, ha fatto riferimento anche ai referti del Dr. __________
del __________ di __________ (del 26 settembre 2014 e 29 ottobre 2014, doc. 17
e 27) che attestano la continuazione dell’inabilità lavorativa.
Il 2 febbraio 2015 il Dr. __________,
rivolgendosi all’CO 1, ha sollecitato una visita presso il medico di
circondario Dr. Michels volta a valutare la chiara discrepanza tra la decisione
formale e la situazione del paziente che “merita tuttora dei trattamenti e
una incapacità lavorativa nella sua funzione” (doc. 54).
L’amministrazione ha
quindi predisposto una nuova valutazione medica. Nell’apprezzamento del 2
febbraio 2015 il Dr. __________ si è così espresso:
" Apprezzamento
Mi rifaccio ai reperti clinici della mia visita
medico-circondariale del 25.09.2014, anche sull'esame RM eseguito il giorno
stesso della visita medica in __________ dove non erano state rilevate nuove diagnostiche
traumatiche o post-traumatiche, l'esame stesso era da me stato direttamente
valutato all'IRC con la dott.ssa __________, specialista FMH radiologia che lo
aveva eseguito, per valutare appunto anche l'esame strumentale in maniera di più
precisa possibile e saper poi riferire durante la visita che era poi prevista
da me all'assicurato. Ricordo anche che i colleghi che hanno poi visitato
l'assicurato hanno trovato clinicamente una assenza di tumefazione
e versamento, articolarità descritta dal dott. __________ completa, nessuna
instabilità in varo/valgo e anteroposteriore come descritto
anche dal dott. __________. L'assicurato era stato informato anche
sui reperti dell’esame RM. Rivalutando tutta la situazione e i rapporti medici
entrati dopo la mia visita __________
del 25.09.2014 questi ultimi non apportano nulla di particolare
sulla mia decisione presa durante la visita medica citata, si confermano quindi
le nostre, rispettivamente mie decisioni di capacità lavorativa totale e
completa del 100% nell'attività assicurata a partire da lunedì 20 ottobre 2014,
al termine della cura di fisioterapia in corso. Tutto questo viene da me
riconfermato.” (doc. 55)
Nello scritto del 10 marzo
2015.
il Dr. __________ ha consigliato il mantenimento dell’attitudine
conservatrice e indicato che una capacità lavorativa amministrativa è stata
introdotta dal 1° marzo 2015 (doc. 62).
Il medico di circondario
Dr. __________ il 16 giugno 2015 ha nuovamente visitato l’assicurato e
nell’apprezzamento datato 19 giugno 2015 ha posto la seguente diagnosi:
" Esiti da
traumi distorsivi recidivanti alla caviglia destra, ultimo su infortunio a
domicilio del 25.08.2014, in questa situazione anche trauma
distorsivo/contusivo polso sinistro, a questo livello nessun problema.
Esiti appunto da pregressi infortuni CO 1 con instabilità
tibio-tarsica su insufficienza fibulotalare anteriore caviglia destra,
intervento chirurgico di stabilizzazione caviglia destra secondo Brostròm-
Gould del 27.03.2013 da parte del dott. med. __________.
Parte laterale della caviglia dolente, stabilità buona.” (doc. 68)
Dal punto di vista
oggettivo, il medico dell’CO 1 ha rilevato una “modica limitazione
funzionale ai movimenti attivi della caviglia destra, la caviglia è
stabile in particolar modo lateralmente, maggiormente stabile rispetto alla
caviglia sinistra per la presenza di tessuto cicatriziale dopo la ricostruzione
del legamento” (doc. 68).
Il Dr. __________, in base
alla valutazione della documentazione medico-ortopedica specialistica e alla
visita medica, ha confermato l’abilità totale e completa del 100% nell'attività
assicurata “come già deciso a partire da lunedì 20 ottobre 2014, la
documentazione nel frattempo entrata non modifica questa decisione” (doc.
68).
2.7
Nella concreta evenienza,
alla luce di quanto emerge dalla documentazione che è stata riassunta al
precedente considerando, occorre ritenere dimostrato,
perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che i
disturbi lamentati da RI 1 alla caviglia destra successivamente al mese di
ottobre 2014, non correlano a sufficienza con un danno infortunistico oggettivabile.
Come precisato dallo
stesso assicuratore infortuni (cfr. doc. 30 e 73), sia il Dr. __________ che il
Dr. __________ non hanno ritrovato alcun reperto oggettivo.
Nel rapporto del 2
dicembre 2014 il Dr. __________, ha precisato che all’esame clinico non
vi è tumefazione e versamento, l’articolarità è completa, nessuna instabilità
in varo valgo e nessuna instabilità anteriore. Dalla risonanza magnetica
effettuata non emerge re-rottura, né danni condrali (doc. 43).
Secondo il Dr. __________ il
paziente presenta una problematica dolorosa residua, ma dall’esame clinico
emerge unicamente “la persistenza dei dolori, senza elementi di
insufficienza legamentare, e il bilancio Rx non evoca alterazioni osteocondrali
maggiori” (cfr. rapporto del 9 dicembre 2014, doc. 44, la
sottolineatura è del redattore).
Le certificazioni dei
curanti, in particolare del Dr. __________ e del Dr. __________ che hanno
fissato un’inabilità lavorativa completa per un periodo maggiore non permettono
una diversa valutazione della fattispecie.
In esito a quanto precede,
questo Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter,
op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
2003, p. 343), che l'insorgente, al più tardi a far tempo dalla data di chiusura del
caso da parte dell’CO 1 (20 ottobre 2014), non presentava più alcun postumo organico
oggettivabile dell'infortunio del 25 agosto 2014.
Al riguardo,
va rilevato che, secondo l’evoluzione più recente della giurisprudenza
federale, nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati
dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici specialisti, ma non
oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente
riconosciuti, non può essere esclusa a priori l'esistenza di un nesso di
causalità naturale con l'evento traumatico in esame (cfr. SVR 2012 UV n. 5 pag.
17.
[8C_310/2011] consid. 5.1 con riferimenti).
Nel
caso di disturbi in relazione di causalità naturale con l'infortunio, ma senza
deficit funzionali organici oggettivabili, occorre piuttosto procedere a un
esame particolare dell'adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge
non essere dato il necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a
esperire ulteriori indagini sulla questione della causalità naturale tra
l'infortunio e i disturbi lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1 pag. 472).
È quanto si avvera
nell'evenienza concreta.
Stante la palese
inapplicabilità della prassi relativa ai colpi di frusta, ai fini dell'esame
dell'adeguatezza del nesso causale devono essere applicati alla presente
fattispecie i criteri sviluppati in materia di evoluzione psichica abnorme
conseguente a infortunio (DTF 134 V 109 consid. 2.1 pag. 112; cfr. pure la
sentenza 8C_498/2011 del 3 maggio 2012 consid. 4, pubblicata in DTF 138 V 248).
Per
stabilire il nesso di causalità adeguato tra disturbi psichici e infortunio, la
giurisprudenza ha sviluppato dei criteri obiettivi e ha in particolare
classificato gli infortuni, a seconda della dinamica, nella categoria degli
eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella degli
eventi di grado medio (DTF 115 V 133 consid. 6 pag. 138 segg.).
Nei casi di
infortunio insignificante o leggero, l'esistenza di un nesso di causalità
adeguata tra evento ed eventuali disturbi psichici può di regola essere a
priori negata. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni
acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso
che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare
un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica (DTF 115 V 133
consid. 6a pag. 139).
Per
quanto riguarda la dinamica del sinistro del 25 agosto 2014, peraltro non
contestata dalle parti, l’assicurato l’ha descritta nel seguente modo in
occasione della sua audizione del 3 settembre 2014:
" (…)
L’infortunio è successo il 25.8.14, verso le 15.30 presso la mia
abitazione a __________.
Stavo scendendo normalmente le scale interne del condominio.
Gradini di marmo lucido. Calzavo scarpe basse tipo da ginnastica
con la suola di gomma.
Quando ero sceso per alcuni gradini, non mi ricordo più di preciso
quanti, il piede destro mi era scivolato su un gradino. Non sono in grado di
spiegare esattamente il motivo dello scivolamento, anche se avevo avuto la
sensazione che la caviglia mi era leggermente ceduta quando l’avevo caricata
con tutto il peso del corpo.
Avevo perso l’equilibrio e mi ero procurato una distorsione alla
caviglia destra, ero poi scivolato per alcuni gradini e nel tentativo di
fermarmi avevo appoggiato la mano sinistra su un gradino, procurandomi in
questo frangente una botta al polso sinistro che era stato caricato con buona
parte del peso del corpo.
Avevo picchiato anche leggermente il costato destro” (cfr.
rapporto CO 1 del 3 settembre 2014, doc. 6).
Visto
quanto precede, occorre concludere che RI 1 è rimasto vittima di una banale
caduta dalla posizione eretta dopo essere scivolato.
Nel caso di specie, secondo il TCA - ritenuto che comuni cadute
e scivolate vanno considerate infortuni leggeri (DTF 115 V 139 consid. 6a; cfr. Anche RAMI
1992.
no. U 154 pag. 246, riguardante una caduta durante una partita di calcio)
- non vi è alcun dubbio che la caduta dalle scale di cui è
rimasto vittima l’assicurato dev'essere classificata nella predetta categoria
degli infortuni insignificanti o leggeri (cfr., per una vicenda analoga, STF 8C_291/2012 dell'11 giugno 2012, riguardante il caso di un assicurato caduto dalle
scale, riportando una contusione alla caviglia sinistra; vedi pure STFA
U 347/01 del 9 gennaio 2003 consid. 5.2, riguardante un’assicurata scivolata su
fondo ghiacciato che si era procurata delle contusioni all’anca destra).
Posto quanto precede,
l’adeguatezza del nesso di causalità deve essere negata a priori.
Pertanto, in esito alle
considerazioni che precedono, questo Tribunale reputa dimostrato, secondo il
criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della
sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che l’infortunio occorso a RI
1.
il 25 agosto 2014 ha cessato di giocare un ruolo causale in relazione ai disturbi da esso
lamentati alla caviglia destra a far tempo dal 20 ottobre 2014.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso é respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti