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Decisione

35.2015.13

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 maggio 2015Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i medesimi concetti sottolineando quanto segue:

" Une lésion dentaire causée par un objet, qui normalement ne se trouve

pas dans l'aliment consommé, est de nature accidentelle (arrêt [du Tribunal

fédéral des assurances] U 246/96 du 22 octobre 1998, consid. 3c/cc in RAMA 1999 n° U 333 p. 199; ALEXANDRA RUMO-JUNGO/ANDRÉ

PIERRE HOLZER, Bundesgesetz über die Unfallversicherung [UVG], 4ème éd. 2012,

ad art. 6 al. 1, ch. 4 p. 37). La simple présomption que

le dommage dentaire se soit produit après avoir mordu sur un corps étranger dur

ne suffit pas pour admettre l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire

(arrêt [du Tribunal fédéral des assurances] U 64/02 du 26 février 2004, consid.

2.2 in RAMA 2004 n° U 515 p. 421 et la référence). Cette conclusion est

valable non seulement lorsque la personne déclare avoir mordu sur «un corps

étranger» ou «quelque chose de dur», mais encore lorsqu'elle croit avoir

identifié l'objet. Lorsque les indications de la personne assurée ne permettent

pas de décrire de manière précise et détaillée le «corpus delicti», l'autorité

administrative (ou le juge, s'il y a eu un recours) n'est en effet pas en

mesure de porter un jugement fiable sur la nature du facteur en cause, et

encore moins sur le caractère extraordinaire de celui-ci (arrêt U 200/99 du 20

décembre 1999 consid. 2; Turtè Baer, Die Zahnschädigung als Unfall in der

Sozialversicherung, in SJZ 1992 p. 324 et la référence aux arrêts [du Tribunal

fédéral des assurances] K 60/91 du 16 novembre 1992 et U 37/90 du 21 novembre

1990)."

In una

sentenza 35.2013.1 del 17 giugno 2013 il TCA ha negato il diritto alle

prestazioni ad un'assicurata che si era fratturata un dente mangiando tonno

scottato al sesamo con insalata, in quanto ella ha soltanto supposto che a

causare la lesione fosse stato un sassolino, ciò che non è però stata in grado

di accertare.

Su

questo argomento, cfr. A. Borella, "La giurisprudenza del Tribunale

federale delle assicurazioni sulla nozione di infortunio" pubblicato in

"Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali". Ed. CFPG e

Helbing & Lichtenhahn, 2006, p. 7s. e A Bunzl , “La notion d’accident

dentaire en droi suisse” in CGSS N°50-2014 pag. 201 seg..

2.7. Nella concreta evenienza,

nell’annuncio d’infortunio è stato indicato che la frattura del dente aveva

avuto luogo mordendo un pezzo di salame (cfr. doc. 9).

Il 13 ottobre 2014

l’assicurato ha compilato un questionario sottopostogli dall’assicuratore LAINF

resistente.

Il tenore delle domande e

delle relative risposte è il seguente:

"

1. Com'è avvenuta la lesione ai denti? La preghiamo di voler fornire

una descrizione dettagliata dell'accaduto.

Mentre pranzavo ho dato un morso ad

una fetta di salamino e ho sentito andare in frantumi il dente molare.

Considerandi

2.

Quando e in

seguito a quali circostanze si è accorto per la prima volta della lesione al

dente/ai denti?

Sabato

27.

settembre 2014, 12:15, nell'istante che ho dato il morso alla fetta di

salamino.

3.

Dove, quando

e da chi è stato acquistato il salame? Nome del produttore oppure marca e

indirizzo.

Ho

acquistato il salamino alcuni giorni prima alla __________ di __________

(Salumificio __________).

5.

Ha annunciato

l'evento ??? In caso negativo, la preghiamo di volerlo fare al più presto.

Ho

annunciato l'evento alla persona responsabile in __________ martedì 7.10.14.

6.

Ha conservato la prova? Dove si trova attualmente?

Sì, a casa nel frigorifero.

7.

Ci sono

testimoni? In caso affermativo, la preghiamo di voler indicare i nomi e i

recapiti.

Sì, mia moglie __________." (Doc. 7)

2.8

La questione contestata è

circoscritta all'esistenza di un elemento esterno straordinario nel cibo che

l'assicurato stava mangiando il 27 settembre 2014.

Gli altri elementi

costitutivi dell'infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA sono, in effetti,

manifestamente realizzati.

Chiamata a pronunciarsi

nella presente fattispecie, questa Corte constata che sia nell’annuncio

d’infortunio,che nel questionario sottoposto all’assicurato dall’amministrazione

(cfr. consid. 2.7) si legge che la rottura del dente è avvenuta dopo avere

morsicato un salamino.

L’assicurato non ha saputo

indicare cosa ha provocato tale rottura, in altre parole, par usare i termini

utilizzati dal tribunale federale, non ha individuato il corpus delicti

(cfr. consid. 2.6).

In simili condizioni, non essendo possibile ritenere accertata, perlomeno con il grado della

verosimiglianza preponderante (come esposto precedentemente, la semplice

possibilità non basta), l'esistenza di un fattore esterno straordinario, questo

Tribunale deve constatare l'assenza di prove o di indizi e, quindi,

l'inesistenza giuridica dell'infortunio (DTF 114 V 305ss consid. 5b; 116 V

136ss. consid. 4b).

Vista la

severa giurisprudenza federale riprodotta al consid. 2.6., il TCA non può che

confermare la decisione su opposizione impugnata.

2.9

Infine, va

rilevato che il TF, basandosi sulla dottrina medica che distingue le ossa dai

denti a causa della loro diversa struttura, ha già avuto modo di negare che la

rottura di un dente possa essere assimilata a una frattura ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. a OAINF (cfr. RAMI 1993 K 921 p. 156ss. consid. 5 e STCA 35.2013.1 del 17 giugno 2013).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti