35.2015.130
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18 maggio 2016Italiano43 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.130
cr
Lugano
18 maggio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Matteo Cassina (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 novembre 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27 ottobre 2015 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 2 ottobre 1969 RI 1,
nato nel 1953 – a quel momento apprendista meccanico di automobili presso il
Garage __________ di __________ e assicurato contro gli infortuni presso l’CO 1
- è stato vittima di un infortunio (investito da un’automobile mentre circolava
a bordo del proprio motorino, cfr. doc. 34) che gli ha provocato la frattura
della tibia e del femore sinistro (doc. 2, 3), per le cui conseguenze
l’assicuratore LAINF, con decisione dell’11 gennaio 1973, gli ha accordato una
rendita di invalidità del 10% a decorrere dal 1° marzo 1972 (doc. 8).
1.2. A seguito di una domanda con
la quale l’assicurato chiedeva all’assicuratore LAINF che la rendita gli
venisse liquidata mediante un importo unico, in data 6 novembre 1995 l’amministrazione
ha accettato di riscattare la rendita, versando all’interessato, a saldo,
l’importo di fr. 22'036 (valore capitalizzato al 1.1.1996) (cfr. doc. 7).
1.3. In data 22 settembre 1997
l’assicurato ha ripreso l’attività lavorativa come meccanico di automobili-gommista
presso __________ di __________ (doc. 68).
1.4. In data 26 agosto 2013 il dr.
__________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia, dopo avere rilevato
che l’assicurato ha sviluppato un importante processo artrosico del ginocchio,
attribuibile all’asse compromesso dalla frattura della tibia, ha chiesto all’CO
1 se intendesse farsi carico dei disturbi dell’interessato a titolo di ricaduta
dell’infortunio subito da RI 1 in data 2 ottobre 1969 (doc. 9).
Ricevuta una risposta
positiva da parte dell’amministrazione (cfr. doc. 28), in data 13 maggio 2014
l’assicurato ha annunciato la ricaduta (doc. 34).
In data 26 maggio 2014 il
dr. __________ ha proceduto ad un intervento di impianto di protesi totale al
ginocchio sinistro (cfr. doc. 31 e 36).
L’Istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.5. Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, con scritto del 2 luglio 2015 l’CO 1 ha
comunicato all’assicurato la sospensione del versamento delle prestazioni di
breve durata (spese di cura e indennità giornaliere) a decorrere dal 1° agosto
2015 (doc. 113).
Con decisione del 17
settembre 2015, l’assicuratore LAINF ha quantificato nella misura del 19% a
partire dal 1° agosto 2015 il discapito economico subito dall’assicurato per le
conseguenze della ricaduta, versando a RI 1 - ritenuto che la rendita del 10% a
suo tempo riconosciuta era stata nel frattempo riscattata - la differenza del
9% (cfr. doc. 120).
Con la stessa decisione,
inoltre, l’assicuratore infortuni ha pure accordato all’interessato
un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 30%, il cui ammontare è
stato calcolato sulla base del guadagno massimo assicurato vigente in data 1°
gennaio 1984, ossia al momento di entrata in vigore della LAINF (cfr. doc. 120).
RI 1, rappresentato dall’RA
1, ha inoltrato opposizione contro la decisione appena menzionata, contestando
l’importo del guadagno assicurato utilizzato dall’amministrazione per calcolare
sia la rendita di invalidità, sia l’IMI (cfr. doc. 124).
Con decisione su
opposizione del 27 ottobre 2015, l’CO 1 ha confermato il contenuto del
provvedimento del 17 settembre 2015 (cfr. doc. A1).
1.6. Con tempestivo ricorso del 27
novembre 2015, l’assicurato, sempre rappresentato dal sindacato RA 1, ha
chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento di una
rendita di invalidità del 39.20% almeno, così come pure di un’indennità per
menomazione dell’integrità del 40%.
Sostanzialmente il
rappresentante legale del ricorrente ha, dapprima, contestato il grado di
invalidità riconosciuto dall’amministrazione, non condividendo l’ammontare del
reddito da invalido utilizzato dall’assicuratore LAINF facendo capo ai dati
risultanti dalle DPL.
A mente del rappresentante
dell’assicurato, infatti, le cinque professioni prese in considerazione
dall’assicuratore LAINF, le quali richiedono un’adeguata formazione, non
sarebbero esigibili dall’interessato, vista la sua età avanzata, ormai prossima
alla pensione, ciò che evidentemente rende problematica la messa in atto di un
adeguato periodo di formazione.
Inoltre, a mente del
patrocinatore del ricorrente, l’ammontare di fr. 54'770.20 “è eccessivamente
alto ed irrealistico”, ritenuto che “la mancanza di esperienza in questi
settori, l’età, gli impedimenti fisici con prognosi sfavorevole dovuti all’età
e ad una carenza di istruzione (egli ha sempre svolto l’attività di meccanico
di automobili) sono elementi ostativi che non solo rendono difficoltoso il suo
ingresso nel mondo del lavoro, ma ne impediscono il percepimento di un salario
di oltre CHF 50’000”.
Alla luce di queste
considerazioni, il rappresentante dell’assicurato ha rilevato come l’assicuratore
LAINF avrebbe, invece, dovuto considerare, quali attività ancora esigibili da
parte dell’interessato, quelle presenti tra le DPL scelte dall’amministrazione,
ma in settori affini all’ambito lavorativo usuale di meccanico di automobili,
come ad esempio l’impiegato di garage a __________, l’assistente alla logistica
a __________ oppure l’operaio magazziniere a __________. Selezionando tali impieghi,
secondo il patrocinatore, il reddito annuo medio ancora conseguibile da RI 1 sarebbe
ammontato a fr. 41'167.
Dal raffronto dei redditi
così determinati, si sarebbe giunti ad un grado di invalidità del 39.10%.
Il patrocinatore del
ricorrente ha contestato anche l’entità dell’IMI riconosciuta
dall’amministrazione, in quanto la percentuale del 30% assegnata non terrebbe
conto della gravità della menomazione che affligge l’interessato e che
interessa l’intero arto inferiore sinistro, compresa la caviglia.
Alla luce degli importanti
disturbi ed impedimenti derivanti dal danno alla salute dell’interessato, il
rappresentante del ricorrente ha quindi chiesto il riconoscimento di un’IMI del
valore massimo del 40%, come previsto dalla tabella n. 5 SUVA riguardante
“menomazione dell’integrità per artrosi”.
Infine, il rappresentante
del ricorrente ha criticato l’importo del guadagno massimo assicurato, fissato
in fr. 69'600, utilizzato dall’amministrazione per il calcolo dell’IMI,
chiedendo - alla luce del fatto che il danno alla salute di RI 1 si è
sviluppato in una parte diversa dell’arto inferiore (ginocchio sinistro)
rispetto a quella originariamente coinvolta nell’infortunio (che aveva
provocato una grave frattura alla tibia e femore sinistro) - che venga, invece,
preso in considerazione il guadagno annuo massimo in vigore nel 2014/2015, pari
a fr. 126’000 (doc. I).
1.7. L’CO 1, in risposta, ha
chiesto che l’impugnata decisione venga respinta con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).
1.8. In data 25 gennaio 2016, il
rappresentante del ricorrente, dopo aver preannunciato che “il signor RI 1
dovrà essere sottoposto a breve a visita medica specialistica a causa di
gonfiore e persistenti dolori all’arto sinistro. Non appena a disposizione del
referto medico provvederemo alla trasmissione”, ha nuovamente contestato
l’attendibilità delle DPL utilizzate dall’amministrazione per fissare il
reddito da invalido, in quanto le stesse si riferiscono a delle attività che
non sarebbero, a mente del rappresentante dell’RA 1, esigibili da parte
dell’assicurato, tenuto conto della sua età avanzata e della mancanza di
un’adeguata formazione.
Il patrocinatore del
ricorrente ha, inoltre, ribadito le proprie precedenti contestazioni in merito
all’entità dell’IMI riconosciuta dall’amministrazione, rilevando come “non è
corretto calcolare l’IMI prendendo a riferimento il guadagno massimo assicurato
del 1984, anno di entrata in vigore della LAINF, allorché si tratta di gravi problemi
alla gamba sinistra accertati solo nel 2014” (doc. VI).
1.9. Con osservazioni del 2
febbraio 2016, l’Istituto assicuratore si è riconfermato integralmente con
quanto avanzato in sede di decisione su opposizione e di risposta, rilevando
come “lo scritto di controparte non apporta alcun mezzo di prova o
argomentazione giuridica nuova e tale da modificare quanto sin qui sostanziato
dall’CO 1” (doc. VIII).
Questo scritto
dell’amministrazione è stato trasmesso al ricorrente (doc. IX), per conoscenza.
2.1. Oggetto della lite è l’entità
della rendita d’invalidità e dell’IMI spettanti all’assicurato, così come pure
del guadagno assicurato su cui calcolare l'indennità per menomazione
dell'integrità.
2.2. Entità
della rendita d’invalidità.
2.2.1. L’art. 35 cpv. 2 LAINF prevede
che:
“Il riscatto estingue i diritti derivanti dall’infortunio.
Tuttavia se l’invalidità causata dall’infortunio aumenta notevolmente dopo il
riscatto, l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità corrispondente a
questo aumento. Il riscatto della rendita d’invalidità non ha effetto alcuno
sul diritto alla rendita per i superstiti”.
2.2.2. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in
una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p.
572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA;
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2
prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati
cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato
che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di
invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18
cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa
pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la
giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al
guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi
aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due
sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.2.3. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta
al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato
e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra
nell'esplicare determinate funzioni.
Il
medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo
2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I
due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi
deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il
TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un
rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se
l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo
lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La
misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va
valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze
personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione
professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino
(cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età
l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la
diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età
avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che
potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute
della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992
nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse
per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o
se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.2.4
Nella
concreta evenienza, dalle carte processuali si evince che, per chiarire la
questione della capacità/esigibilità lavorativa, l’Istituto assicuratore si è
basato sul rapporto del 10 febbraio 2015 stilato dal proprio medico __________
a margine della visita di chiusura dello stesso 10 febbraio 2015 (cfr. doc. 90).
In
effetti, in quell’occasione, il dr. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica, ha concluso che l’assicurato è da considerare abile al lavoro nella
misura massima possibile, descrivendo l’esigibilità lavorativa nei seguenti
termini:
"
(…)
L’assicurato può molto spesso sollevare e pesi fino a
10.
kg all’altezza dei fianchi. Talvolta pesi anche fino a 25 kg, di rado fino a
45.
kg ma mai superiori a 45 kg.
Può molto spesso sollevare oltre l’altezza del petto
pesi superiori ai 5 kg. Molto spesso può effettuare lavori leggeri e lavori
medi. Talvolta anche lavori pesanti, di rado lavori molto pesanti. Nessuna
limitazione per la rotazione della mano.
L’assicurato può molto spesso fare lavori sopra la
testa, effettuare la rotazione del busto e mantenere la posizione seduta e
inclinata in avanti.
Spesso può mantenere la posizione in piedi e inclinata
in avanti.
Non può più mantenere la posizione inginocchiata e di
rado può mantenere la posizione con ginocchia in flessione.
Molto spesso può mantenere la posizione seduta e
spesso la posizione in piedi.
Molto spesso può spostarsi per tragitti superiori a 50
m. Talvolta anche per tragitti lunghi così come talvolta può camminare su
terreni sconnessi e salire le scale. Di rado può salire scale a pioli.”
(Doc.
90, p. 3)
Questa
valutazione di una piena esigibilità lavorativa in attività adatte fornita dal
dr. __________ e non oggetto di contestazione da parte dell’assicurato può
essere fatta propria dal TCA, senza che occorra dilungarsi oltre
sull’argomento.
2.2.5
Con
la propria impugnativa, il ricorrente ha fatto valere che il danno alla salute,
il grado di istruzione e l’età gli precluderebbero di fatto il ritrovamento di
un’attività adeguata sul mercato generale del lavoro (cfr. doc. I).
Secondo il TCA, le
limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute infortunistico non
rendono irrealistica la possibilità per l’assicurato di reperire, sul mercato
generale del lavoro, delle opportunità di impiego.
Va,
infatti, osservato che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del
lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una
parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un
mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di
lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice
Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Soziale Sicherheit, 2. edizione, n. 170 p. 899).
Del resto,
in una sentenza 8C_636/2010 del 17 gennaio 2011, il Tribunale federale ha confermato la piena esigibilità lavorativa in attività
sostitutive adeguate per un assicurato, di professione operaio
addetto alla copertura tetti, che a
seguito di un infortunio subito sul lavoro aveva riportato una lesione del corno posteriore con lussazione del menisco laterale e
parziale lesione del legamento laterale del ginocchio sinistro, tali da
impedirgli di riprendere l’usuale attività.
Ad analoghe
conclusioni è giunta l’Alta Corte in una sentenza 8C_184/2013 del 7
giugno 2013, concernente un’assicurata, attiva in qualità di ausiliaria di
pulizia, la quale, a seguito dell’infortunio nel quale ha riportato una frattura della caviglia sinistra e dell'edema al condilo mediale del
ginocchio sinistro - affezioni che rendono inesigibile la ripresa della
precedente professione - è stata considerata in grado di svolgere
un'attività leggera e prevalentemente sedentaria a tempo pieno.
In un’altra
sentenza 8C_214/2014 dell’8 aprile, il TF ha confermato la decisione con la
quale l’assicuratore infortuni aveva ritenuto un assicurato, di professione
muratore e vittima di un infortunio che aveva provocato lesioni al menisco
interno e di gonartrosi, necessitante di osteotomia della tibia, totalmente
inabile nella sua attività, ma abile al lavoro al 100%, senza diminuzione di rendimento,
in attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali.
Quanto alla presunta mancanza di un’adeguata
formazione e al fatto di avere sempre svolto l’attività di gommista-meccanico
addotta in sede ricorsuale, questo Tribunale sottolinea di avere già più
volte stabilito che anche degli assicurati analfabeti e privi di formazione,
costretti ad abbandonare la loro originaria professione, di tipo manuale, a
causa del danno alla salute, possono reperire sul mercato generale del lavoro
un’attività fisicamente leggera e che non presupponga particolari
attitudini intellettuali.
Ad
esempio, nella sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005 - cresciuta in giudicato
dopo che il ricorso al TFA era stato ritirato a fronte della possibilità di
incorrere in una reformatio in pejus (cfr. STFA U 218/05 del 13 giugno
2006) - questo Tribunale ha considerato realistica la possibilità di mettere a
frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive
trattandosi di un assicurato, di professione ferraiolo, vittima di un
infortunio all’arto superiore sinistro che ne aveva limitato la capacità
lavorativa ad attività leggere, non comportanti il sollevamento/trasporto di
pesi rilevanti e l’ingaggio del braccio in questione in lavori da eseguire sopra
l’orizzontale.
Alle
medesime conclusioni è giunto il TCA anche nella sentenza 32.2007.321 dell’8
ottobre 2008, cresciuta incontestata in giudicato, concernente un’assicurata
straniera, nata nel 1955, priva di formazione, che in passato, prima del danno
alla salute (consistente essenzialmente in problemi al rachide, specialmente
agli arti superiori), aveva sempre svolto l’attività di operaia agricola.
L’Alta
Corte è peraltro pervenuta a questa stessa conclusione nelle sentenze U 191/99
del 24 gennaio 2001 e I 532/05 del 13 luglio 2006, concernenti degli assicurati
stranieri, analfabeti e privi di formazione - attivi prima del danno alla
salute in attività manuali pesanti - che presentavano degli impedimenti
funzionali sostanzialmente di natura reumatologica-ortopedica.
È poi utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero
che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione
rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti
sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera
attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in
particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale
e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e
sorveglianza (cfr. DTF 119 V 347; VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25
febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).
Il
Tribunale federale ha nuovamente avuto occasione di richiamare la sua
giurisprudenza nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008, con la quale ha
confermato la STCA 35.2007.42 del 21 giugno 2007, osservando:
"
8.2
Come rettamente rilevato dal
Presidente del Tribunale cantonale, tuttavia, la questione se la capacità
lavorativa in posizione prevalentemente eretta risulta effettivamente ridotta
non va risolta in questa sede. In effetti in considerazione dell'ampio
ventaglio di attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della
produzione e dei servizi (cfr. ISS, livello di esigenze 4, tabella TA1) - un numero
significativo di queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di
alternare la posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute presentato
dall'assicurato (v. per analogia la sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 324/00 del 5 giugno 2001, consid. 2b) - la Corte ha già
ripetutamente statuito, in casi con limitazioni funzionali analoghe, che esiste
un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità
lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119
V 347;
VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche la sentenza del Tribunale federale
delle assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta
segnatamente del mercato occupazionale per personale non qualificato o semi
qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta
di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite
mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che
consentono il cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2;
cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 329/01
del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).”
Il
Tribunale federale ha ribadito la propria giurisprudenza in una STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012, nella quale,
confermando la sentenza 32.2012.41 del 24 luglio 2012 di questa Corte, ha
ritenuto esigibili da parte dell’assicurata le attività leggere e
prevalentemente sedentarie considerate dall’amministrazione (quali, ad
esempio, quella di impiegata in un call center o quella di operaia generica, ad
esempio presso una ditta farmaceutica), sottolineando che “le
professioni (leggere e ripetitive, poco qualificate) indicate sono esercitabili
senza necessariamente mettere in atto particolari misure di reintegrazione
professionale (cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010
consid. 6.2,9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28
ottobre 2003 consid. 3.3)”.
In un’altra sentenza 8C_563/2012 del 23 agosto 2012,
confermando la pronuncia di questo Tribunale 35.2012.17 del 18
giugno 2012, l’Alta Corte ha ribadito che, nel caso di un’assicurata, affetta
da disturbi a livello del rachide lombo-sacrale e ritenuta, dal profilo medico,
ancora abile al lavoro al 100% in attività adeguate, esistesse un mercato del
lavoro sufficientemente ampio in cui realizzare la sua capacità lavorativa
residua, esercitando attività leggere, con possibilità di alternare la postura.
Per
quanto riguarda invece il fattore “età”, questo Tribunale rileva che la
LAINF - a differenza della LAI - prevede una norma specifica, l’art. 28 cpv. 4
OAINF, secondo la quale se a causa della sua età
l’assicurato non riprende più un’attività lucrativa dopo l’infortunio (variante
I) o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta
alla sua età avanzata (variante II), sono determinanti per valutare il
grado d’invalidità i redditi che potrebbe conseguire un assicurato di mezza età
vittima di un danno alla salute della stessa gravità.
Mediante
questa disposizione, da una parte, si tiene conto del fatto che accanto
all’invalidità dipendente dall’infortunio, che di principio é la sola ad essere
assicurata, anche l’età avanzata costituisce causa di disoccupazione,
rispettivamente di incapacità al guadagno. Dall’altra, si considera che le
rendite di invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni vengono
corrisposte sino alla morte degli assicurati (art. 19 cpv. 2 LAINF), e - in
deroga all’art. 17 cpv. 1 LPGA - non possono più essere rivedute dal momento in
cui l’avente diritto raggiunge l’età di pensionamento secondo l’art. 21 LAVS
(art. 22 LAINF). L’art. 28 cpv. 4 OAINF persegue perciò lo scopo di evitare
l’attribuzione di rendite durevoli comportanti anche una componente di rendita di
vecchiaia (DTF 122 V 418 consid. 3a e riferimenti ivi citati).
Secondo
la giurisprudenza l’età é avanzata se l’assicurato ha all’incirca sessant’anni
al momento della nascita del diritto alla rendita. L’età media si situa invece
intorno ai 42 o tra i 40 e i 45 anni (DTF 122 V 418 consid. 1b, 426 consid. 2).
In
virtù della norma in questione, si deve fare astrazione dal fattore età non
soltanto per la fissazione del reddito da invalido, ma anche per stabilire il
reddito da valido (DTF 114 V 310 consid. 2; consid. 7b/aa non pubblicato della
sentenza DTF 122 V 426).
Nel
caso concreto, al momento della decorrenza dell’eventuale rendita (cfr. STF
8C_164/2010 del 30 giugno 2010 consid. 5.2 e riferimenti ivi citati), e meglio
il 1° agosto 2015, si trovava in età avanzata, ai sensi della succitata
giurisprudenza, in quanto aveva compiuto 62 anni. Il presupposto
personale per l’applicazione dell’art. 28 cpv. 4 OAINF é pertanto adempiuto
(cfr. RAMI 1990 U 115 p. 389 consid. 4c-e).
D’altro
canto, visto che, in base alla documentazione medica, l’attività, pesante,
svolta dall’assicurato prima della ricaduta (ossia quella di meccanico di
automobili, occupandosi prevalentemente della manutenzione e del cambio degli
pneumatici) non è più adeguata, alla luce dei limiti funzionali messi in
evidenza dal dr. __________, mentre risulta pienamente esigibile un’attività
leggera rispettosa dei suoi limiti funzionali (cfr. il consid. 2.2.4.), egli
dovrebbe reperire un’occupazione sul mercato generale del lavoro. In questo
contesto, l’età di 62 anni potrebbe in effetti essergli d’ostacolo. Per contro,
considerando un’età media, l’insorgente potrebbe trovare un posto di
lavoro idoneo. Nel caso di specie, occorre perciò procedere ai sensi dell’art.
28.
cpv. 4 OAINF, cosicché il grado di invalidità dell’insorgente deve essere
determinato mediante i redditi (da valido e da invalido - cfr. DTF 114 V 310
consid. 2; consid. 7b/aa non pubblicato della sentenza DTF 122 V 426) che
avrebbe percepito un assicurato di mezza età, intorno
ai 42 anni (cfr. DTF 122 V 418 consid. 1b, 426
consid. 2).
2.2.6
Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla
salute infortunistico.
2.2.7
Secondo
l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno alla salute, RI 1, nel 2015, qualora avesse continuato a svolgere l’attività di meccanico-gommista,
avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo pari a fr. 67'600 (cfr. doc. 117).
Questo importo è stato
calcolato dall’amministrazione sulla base delle informazioni fornite dallo
stesso datore di lavoro dell’assicurato, il quale, con messaggio di posta
elettronica del 3 giugno 2015, ha rilevato che “il signor RI 1 avrebbe
guadagnato nel 2015 approssimativamente fr. 5'200 per tredici mensilità”, se
non avesse subito alcun incidente (cfr. doc. 107).
Il TCA non ha motivo per
distanziarsi da tale ammontare, che risulta conforme a quanto avrebbe potuto
guadagnare un assicurato di mezza età che dispone della stessa formazione
professionale e esperienza dell’insorgente, secondo i dati statistici afferenti
al settore “45-47 commercio; riparazione di autoveicoli”, livello di qualifica
2.
(pari a fr. 5'262 mensili) e che, del resto, è rimasto incontestato da parte
del ricorrente. Anzi, il rappresentante legale dell’assicurato ha proprio utilizzato
tale importo nel calcolo del grado di invalidità che andrebbe, a suo parere,
riconosciuto a RI 1 (cfr. doc. I).
2.2.8
Per quanto riguarda il reddito
da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati
nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima
sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione
del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e
salariale concreta dell'interessato, a
condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la
capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività
effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,
l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte,
relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
In una sentenza del 7 aprile
2008.
(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito
in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale
in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006
pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di
sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse
chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola
stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;
dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata
in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un
gap salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito
diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso
è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo
dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per
la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una
deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali
sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito
non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di
parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
2.2.9
Dalle tavole
processuali risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 54’770.20 il
reddito da invalido, facendo capo al metodo delle DPL (doc. 117).
È
pertanto risultato che nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe in
grado di esercitare tenuto conto del danno alla salute, e meglio il raffilatore
presso la ditta __________ di __________, il venditore chiosco/reparto fiori
presso __________ di __________, preparatore di cioccolata presso la __________
di __________, l’operatore reparto confezionamento presso la __________ di __________
e, infine, il fattorino di distribuzione presso la __________ di __________, i
dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2015, un reddito annuo pari
a fr. 54'770.20 (doc. 117).
D’altro
canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore
infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che
entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati
dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.
In
effetti, dalla tabella allegata al doc. 117 si evince che sono 67 i posti di
lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano,
rispettivamente, a fr. 38’869 e a fr. 71’498 annui, e infine che quello medio è
di fr. 52’915 annui.
Il
TCA constata che il valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 54'770
annui) è superiore del 3.39% rispetto alla media dei salari medi (fr. 52’915).
In base alla
giurisprudenza federale, ciò non è però sufficiente per dubitare della
rappresentatività del reddito da invalido stabilito in base alle DPL (cfr. STF
8C_960/2012 del 23 gennaio 2013;8C_799/2012 del 15 gennaio 2013; SVR 2012 UV
Nr. 26; STCA 35.2012.90 del 18 aprile 2013).
In effetti, in una
sentenza U 594/06 del 26 aprile 2007, l’Alta Corte è pervenuta a questa stessa
conclusione trattandosi di una differenza dell’8% circa (cfr., pure, la STCA
35.2005.90
del 22 maggio 2006 consid. 2.9., in cui questo Tribunale ha deciso
di fare propria la prassi dell’CO 1 secondo la quale sono di principio
tollerati scostamenti sino al 10%; STCA 35.2012.77 del 29 gennaio 2013,
confermata dal Tribunale federale con STF 8C_184/2013 del 7 giugno 2013, nella
quale è stato ritenuto corretto il reddito da invalido fissato
dall’assicuratore LAINF convenuto secondo le DPL, superiore del 2.12%
rispetto alla media dei salari medi).
Contrariamente a quanto
asserito in sede ricorsuale dal rappresentante del ricorrente – secondo il
quale “nella ricerca dei posti di lavoro utilizzando il metodo “concreto” DPL
in Ticino, sarebbe stato appropriato considerare settori affini a quelli della
specializzazione dell’assicurato, quali impiegato di garage, assistente alla
logistica oppure operaio magazziniere” (doc. I) - il TCA ritiene che i cinque
posti di lavoro di cui alle DPL segnalati dall’amministrazione siano adeguati,
in quanto rispettosi delle limitazioni funzionali descritte dal dr. __________:
si tratta, infatti, di impieghi leggeri, da svolgere sia in posizione
sedentaria che in piedi (cfr. documentazione allegata al doc. 117).
Quanto alla pretesa
mancanza da parte dell’assicurato di un’adeguata formazione per potere
esercitare le professioni indicate dall’amministrazione e all’impossibilità di
potere eseguire una riformazione, vista l’età avanzata e il fatto di avere
sempre e solo svolto un’attività manuale, come addotto in sede ricorsuale, il
TCA ha già ampiamente illustrato in precedenza (cfr. consid. 2.2.5.) i motivi
per i quali tali critiche sono infondate.
A ciò va solo aggiunto che
tutti e cinque i posti di lavoro indicati dall’amministrazione non
presuppongono particolari requisiti di formazione, ma richiedono solo la
conclusione della scuola dell’obbligo o una formazione empirica (cfr.
documentazione allegata al doc. 117).
Questo Tribunale rileva,
inoltre, che in due sentenze commentate in SZS/RSAS 2016 pag.174 -177, il
Tribunale federale ha ancora avuto modo di confermare l’affidabilità dei posti
di lavoro e dei salari determinati utilizzando il metodo delle DPL anche in
caso di assicurati con un basso livello di formazione (STF 8C_215/2015 del 17
novembre 2015) e limitate competenze linguistiche (STF 8C_430/2014 del 21
dicembre 2015), mettendo in evidenza come nell’individuazione delle DPL cui
fare riferimento nei singoli casi l’amministrazione abbia la possibilità di
limitare i criteri di scelta in modo tale da selezionare solo le attività che
richiedono la conclusione della scuola dell’obbligo.
Inoltre, non va ignorato che come più volte sottolineato dalla
giurisprudenza federale, eventuali obiezioni della
persona assicurata sulla scelta e la rappresentatività di fogli DPL nel caso
concreto dovrebbero essere sollevate di regola nella procedura di opposizione (DTF 129 V 472 consid. 4.2.2 pag. 480 seg.;
cfr. anche sentenza 8C_285/2010 consid. 5.4;8C_537/2014 del 31 luglio 2015).
In concreto
si può solo rilevare che l'opposizione del 16 ottobre 2015 è silente (cfr. doc.
124). Del resto tali censure sono intimamente legate alle critiche, già
respinte in precedenza, sulle conclusioni del dr. __________ (consid. 2.2.5.).
Pertanto - assodato che i
cinque posti di lavoro segnalati dall’amministrazione rispettano le limitazioni
funzionali derivanti dal danno alla salute – il TCA ritiene che il reddito da
invalido sia stato validamente determinato in base alle DPL.
Esso
ammonta a fr. 54'770.20.
Decurtazioni
sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare
in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa
modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472 consid. 4.2.3).
Per inciso, a proposito
della contestazione con la quale il patrocinatore del ricorrente ha addotto
che “il reddito da invalido è eccessivamente alto e irrealistico” (doc. I),
questo Tribunale rileva che il reddito da invalido ottenuto dall’assicuratore
LAINF sulla base alle DPL è ben inferiore rispetto a quello che risulterebbe
per l’esercizio di attività semplici e ripetitive applicando i dai dati
statistici salariali di cui alle RSS, pari, per il 2015, ad un reddito annuo
di fr. 66’687.70 (nello stesso senso, cfr. STF 8C_400/2015 dell’8 gennaio
2016;8C_568/2015 del 15 gennaio 2016;8C_311/2015 del 22 gennaio 2016).
Il grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i
fr. 54'770.20 annui al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse intervenuto il danno alla salute, e cioè fr. 67'600 annui (cfr. consid.
2.2.7
) - è del 18.98% arrotondato al 19% secondo la giurisprudenza di
cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41), come
correttamente calcolato dall’amministrazione.
La
decisione su opposizione impugnata, con la quale l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1 una
rendita di invalidità proprio del 19% (versando all’assicurato unicamente una
rendita del 9% essendo la precedente rendita del 10%, riconosciuta dal 1972,
già stata riscattata), va quindi confermata.
2.3
Entità
dell’indennità per menomazione all’integrità
2.3.1
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.3.2
L'art.
36.
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità
giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole
se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In
questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed
anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La
parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.3.3
Giusta
l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive
contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se
più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni
sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo
(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si
prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel
caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.3.4
L’INSAI
ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che
integrano quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.
221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
2.3.5
Dalle
tavole processuali si evince che la valutazione della menomazione all’integrità
di cui è portatore RI 1 è stata eseguita dal chirurgo ortopedico dr. __________.
Questo
il tenore del suo apprezzamento del 10 settembre 2015:
" (…).
Motivazione
Nelle radiografie del 25.03.2014 si nota una grave
gonartrosi femoro-tibiale mediale e femoro-patellare, leggermente meno
femoro-tibiale laterale. Secondo la tabella 5.2 una grave artrosi viene
indennizzata tra il 30% e il 40%. In questo caso considerato che l’artrosi non
colpisce sostanzialmente la parte laterale, ritengo che un 30% sia
giustificato. Questa valutazione prende in considerazione il peggioramento
avvenuto dal 1.1.1984. Prima di tale data non sussistevano i diritti ad una
potenziale IMI.”
(doc.
119)
In
sede di ricorso, il rappresentante dell’assicurato ha contestato la valutazione
del dr. __________, la quale, a suo avviso, “non corrisponde alla gravità della
menomazione (grave artrosi tricompartimentale) con probabile tendenza ad un
peggioramento dovuto all’età”.
Egli
ha quindi chiesto il riconoscimento di un’indennità “del valore massimo del 40%
come previsto dalla tabella “menomazione dell’integrità per artrosi” n. 5 SUVA”
(cfr. doc. I, p. 10).
Chiamato
a pronunciarsi su una questione squisitamente medica - vista anche l’assenza di
pareri specialistici divergenti - questo Tribunale ritiene di poter validamente
fondare il proprio giudizio sulla valutazione del medico di fiducia dall’assicuratore
LAINF, specialista proprio nella materia che qui interessa, il quale ha
quantificato l’IMI in un 30%, avendo cura di spiegare le ragioni per le quali,
nel caso di specie, non ha ritenuto di accordare la percentuale massima del 40%
(vale a dire per il fatto che l’artrosi non colpisce sostanzialmente la parte
laterale, cfr. doc. 119).
Visto
il tenore delle obiezioni sollevate dall’insorgente, è inoltre utile ricordare che l'indennità per menomazione dell'integrità si
valuta sulla base di constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti gli
assicurati che presentano la stessa situazione medica, la menomazione
all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in maniera
astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non dipende
dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un apprezzamento
medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori
soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi
menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre
2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr.,
altresì, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24
und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p.
40s.).
In questo ordine di idee,
l’età dell’interessato è un fattore che non può essere preso in considerazione
nella valutazione dell’IMI.
Per quanto riguarda la
gravità della menomazione che affligge l’interessato, invocata dal
rappresentante del ricorrente, questo Tribunale rileva che il dr. __________ ne
ha debitamente tenuto conto nel proprio apprezzamento, nel quale ha
espressamente indicato che “il paziente è portatore di
postumi infortunistici importanti e durevoli a seguito di una frattura della
tibia con deviazione in varo della stessa e comparsa di gonartrosi che ha
condotto fino all’impianto di una protesi totale del ginocchio sinistro” (cfr. doc. 119).
L’insorgente,
d’altronde, ha sì chiesto il riconoscimento di un’IMI del 40% anziché del 30%
riconosciutagli, senza tuttavia fornire alcun argomento medico-scientifico a
sostegno di questa sua pretesa.
Del
resto, il TCA rileva che secondo la tabella utilizzata dall’amministrazione e
citata pure dal rappresentante del ricorrente, in caso di una pangonartrosi
grave è prevista un’IMI tra il 30% e il 40%; un’artrosi femoropatellare grave
prevede un’indennità del 10%-25%, mentre per un’artrosi femorotibiale grave è
del 15%-30%.
A titolo
abbondanziale, va comunque rilevato, a titolo di esempio, che un’indennità del 35%
viene corrisposta in caso di amputazione di una gamba sotto l’altezza del
ginocchio, mentre un’indennità del 30% viene corrisposta in caso di perdita completa
di un piede sotto la caviglia (cfr. Tabella 4, edita dalla Divisione di
medicina assicurativa dell’INSAI).
In esito a quanto precede, la
decisione su opposizione impugnata deve essere confermata anche nella
misura in cui a RI 1 è stata assegnata un’IMI del 30%.
2.4
Guadagno
assicurato su cui calcolare l'IMI
2.4.1
A
norma dell'art. 25 cpv. 1 LAINF, l'indennità per menomazione dell'integrità è
assegnata in forma di prestazione in capitale. Essa non deve superare
l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed
è scalata secondo la gravità della menomazione.
L'IMI
è, dunque, scalata fra il 5% ed il 100% del guadagno annuo massimo
assicurato al momento in cui l'interessato è rimasto vittima dell'evento
traumatico (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 123).
2.4.2
Ritornando
al caso di specie, l'CO 1 ha calcolato l'IMI assegnata a RI 1 su un guadagno
assicurato pari a fr. 69'600.- (cfr. doc. 126), guadagno assicurato massimo in
vigore per infortuni accaduti entro il 31.12.1986 (cfr. documentazione allegata
al doc. 126).
Con
il proprio gravame, l'insorgente ha preteso che l'IMI riconosciutagli venga,
invece, calcolata, sul guadagno assicurato massimo in vigore nel 2014/2015.
Egli ha giustificato la
propria pretesa adducendo che “l’assicurato ha sviluppato una importante
artrosi al ginocchio, riconducibile all’evento del 1969, tuttavia che si è
sviluppata in una parte diversa dell’arto inferiore (ginocchio sinistro).
All’epoca dell’infortunio si era trattato di una grave frattura alla tibia e
femore sinistro, parti diverse dell’arto. Pertanto egli chiede che nel suo caso
il grado IMI vada ricalcolato prendendo a riferimento il guadagno annuo massimo
in vigore nel 2014/2015 e corrispondente a fr. 126'000.-” (doc. I pag. 10).
Questa tesi non può essere
condivisa.
Come visto sopra, infatti,
a norma del chiaro tenore dell'art. 25 cpv. 1 LAINF, l'indennità per
menomazione dell'integrità viene calcolata sull'importo massimo del guadagno
assicurato (cfr. art. 22 cpv. 1 OAINF), in vigore al momento dell'infortunio
(cfr. Th. Frei, op. cit., p. 198).
Va pure detto che, nella
DTF 127 V 456ss. (= RAMI 2002 U 451, p. 61ss.), la nostra Corte federale ha
stabilito che il guadagno annuo assicurato vigente il giorno dell'infortunio è
determinante anche nel caso in cui fra l'evento assicurato e l'assegnazione
dell'IMI sia trascorso un lungo periodo, ad esempio qualora la menomazione
all'integrità sia subentrata soltanto a seguito di una ricaduta oppure di
postumi tardivi.
In concreto, al momento
dell'infortunio, occorso a RI 1 in data 2 ottobre 1969, non era previsto il versamento
di un’indennità per menomazione dell’integrità, diritto che è stato introdotto solo
con l'art. 24 LAINF, in vigore dal 1° gennaio 1984.
A seguito della frattura
della tibia e del femore sinistro riportate in occasione del citato infortunio
del 1969, l’assicurato ha poi sviluppato un varismo della tibia, a sua volta
responsabile dell’insorgenza di una gonartrosi sinistra, regolarmente presa a
carico dall’assicuratore LAINF a titolo di ricaduta nel 2014 (cfr. doc. 27) e
indennizzata con la corresponsione di un’IMI del 30%.
Ora, ritenuto che, come
ricordato sopra, il guadagno annuo assicurato vigente il giorno dell'infortunio
è determinante anche nel caso in cui fra l'evento assicurato e l'assegnazione dell'IMI
sia trascorso un lungo periodo, ad esempio qualora la menomazione all'integrità
sia subentrata soltanto a seguito di una ricaduta, come è il caso nella
presente fattispecie, il TCA ritiene quindi corretto - contrariamente a quanto
preteso dal rappresentante del ricorrente - il modo di agire con il quale
l’amministrazione ha considerato determinante per il calcolo dell’IMI il
guadagno assicurato massimo in vigore al momento dell'infortunio.
Se ne deduce che, a giusta
ragione, l’assicuratore infortuni convenuto ha calcolato l'IMI riconosciuta al
ricorrente su un guadagno annuo assicurato di fr. 69'600.-.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti