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Decisione

35.2015.130

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 maggio 2016Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

I

due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi

deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il

TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un

rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se

l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo

lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La

misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va

valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze

personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione

professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino

(cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età

l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la

diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età

avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi che

potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute

della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992

nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se

per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o

se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.2.4

Nella

concreta evenienza, dalle carte processuali si evince che, per chiarire la

questione della capacità/esigibilità lavorativa, l’Istituto assicuratore si è

basato sul rapporto del 10 febbraio 2015 stilato dal proprio medico __________

a margine della visita di chiusura dello stesso 10 febbraio 2015 (cfr. doc. 90).

In

effetti, in quell’occasione, il dr. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica, ha concluso che l’assicurato è da considerare abile al lavoro nella

misura massima possibile, descrivendo l’esigibilità lavorativa nei seguenti

termini:

"

(…)

L’assicurato può molto spesso sollevare e pesi fino a

10.

kg all’altezza dei fianchi. Talvolta pesi anche fino a 25 kg, di rado fino a

45.

kg ma mai superiori a 45 kg.

Può molto spesso sollevare oltre l’altezza del petto

pesi superiori ai 5 kg. Molto spesso può effettuare lavori leggeri e lavori

medi. Talvolta anche lavori pesanti, di rado lavori molto pesanti. Nessuna

limitazione per la rotazione della mano.

L’assicurato può molto spesso fare lavori sopra la

testa, effettuare la rotazione del busto e mantenere la posizione seduta e

inclinata in avanti.

Spesso può mantenere la posizione in piedi e inclinata

in avanti.

Non può più mantenere la posizione inginocchiata e di

rado può mantenere la posizione con ginocchia in flessione.

Molto spesso può mantenere la posizione seduta e

spesso la posizione in piedi.

Molto spesso può spostarsi per tragitti superiori a 50

m. Talvolta anche per tragitti lunghi così come talvolta può camminare su

terreni sconnessi e salire le scale. Di rado può salire scale a pioli.”

(Doc.

90, p. 3)

Questa

valutazione di una piena esigibilità lavorativa in attività adatte fornita dal

dr. __________ e non oggetto di contestazione da parte dell’assicurato può

essere fatta propria dal TCA, senza che occorra dilungarsi oltre

sull’argomento.

2.2.5

Con

la propria impugnativa, il ricorrente ha fatto valere che il danno alla salute,

il grado di istruzione e l’età gli precluderebbero di fatto il ritrovamento di

un’attività adeguata sul mercato generale del lavoro (cfr. doc. I).

Secondo il TCA, le

limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute infortunistico non

rendono irrealistica la possibilità per l’assicurato di reperire, sul mercato

generale del lavoro, delle opportunità di impiego.

Va,

infatti, osservato che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del

lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una

parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un

mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di

lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice

Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,

Soziale Sicherheit, 2. edizione, n. 170 p. 899).

Del resto,

in una sentenza 8C_636/2010 del 17 gennaio 2011, il Tribunale federale ha confermato la piena esigibilità lavorativa in attività

sostitutive adeguate per un assicurato, di professione operaio

addetto alla copertura tetti, che a

seguito di un infortunio subito sul lavoro aveva riportato una lesione del corno posteriore con lussazione del menisco laterale e

parziale lesione del legamento laterale del ginocchio sinistro, tali da

impedirgli di riprendere l’usuale attività.

Ad analoghe

conclusioni è giunta l’Alta Corte in una sentenza 8C_184/2013 del 7

giugno 2013, concernente un’assicurata, attiva in qualità di ausiliaria di

pulizia, la quale, a seguito dell’infortunio nel quale ha riportato una frattura della caviglia sinistra e dell'edema al condilo mediale del

ginocchio sinistro - affezioni che rendono inesigibile la ripresa della

precedente professione - è stata considerata in grado di svolgere

un'attività leggera e prevalentemente sedentaria a tempo pieno.

In un’altra

sentenza 8C_214/2014 dell’8 aprile, il TF ha confermato la decisione con la

quale l’assicuratore infortuni aveva ritenuto un assicurato, di professione

muratore e vittima di un infortunio che aveva provocato lesioni al menisco

interno e di gonartrosi, necessitante di osteotomia della tibia, totalmente

inabile nella sua attività, ma abile al lavoro al 100%, senza diminuzione di rendimento,

in attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali.

Quanto alla presunta mancanza di un’adeguata

formazione e al fatto di avere sempre svolto l’attività di gommista-meccanico

addotta in sede ricorsuale, questo Tribunale sottolinea di avere già più

volte stabilito che anche degli assicurati analfabeti e privi di formazione,

costretti ad abbandonare la loro originaria professione, di tipo manuale, a

causa del danno alla salute, possono reperire sul mercato generale del lavoro

un’attività fisicamente leggera e che non presupponga particolari

attitudini intellettuali.

Ad

esempio, nella sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005 - cresciuta in giudicato

dopo che il ricorso al TFA era stato ritirato a fronte della possibilità di

incorrere in una reformatio in pejus (cfr. STFA U 218/05 del 13 giugno

2006) - questo Tribunale ha considerato realistica la possibilità di mettere a

frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive

trattandosi di un assicurato, di professione ferraiolo, vittima di un

infortunio all’arto superiore sinistro che ne aveva limitato la capacità

lavorativa ad attività leggere, non comportanti il sollevamento/trasporto di

pesi rilevanti e l’ingaggio del braccio in questione in lavori da eseguire sopra

l’orizzontale.

Alle

medesime conclusioni è giunto il TCA anche nella sentenza 32.2007.321 dell’8

ottobre 2008, cresciuta incontestata in giudicato, concernente un’assicurata

straniera, nata nel 1955, priva di formazione, che in passato, prima del danno

alla salute (consistente essenzialmente in problemi al rachide, specialmente

agli arti superiori), aveva sempre svolto l’attività di operaia agricola.

L’Alta

Corte è peraltro pervenuta a questa stessa conclusione nelle sentenze U 191/99

del 24 gennaio 2001 e I 532/05 del 13 luglio 2006, concernenti degli assicurati

stranieri, analfabeti e privi di formazione - attivi prima del danno alla

salute in attività manuali pesanti - che presentavano degli impedimenti

funzionali sostanzialmente di natura reumatologica-ortopedica.

È poi utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero

che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti

sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera

attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in

particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale

e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza (cfr. DTF 119 V 347; VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25

febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).

Il

Tribunale federale ha nuovamente avuto occasione di richiamare la sua

giurisprudenza nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008, con la quale ha

confermato la STCA 35.2007.42 del 21 giugno 2007, osservando:

"

8.2

Come rettamente rilevato dal

Presidente del Tribunale cantonale, tuttavia, la questione se la capacità

lavorativa in posizione prevalentemente eretta risulta effettivamente ridotta

non va risolta in questa sede. In effetti in considerazione dell'ampio

ventaglio di attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della

produzione e dei servizi (cfr. ISS, livello di esigenze 4, tabella TA1) - un numero

significativo di queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di

alternare la posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute presentato

dall'assicurato (v. per analogia la sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 324/00 del 5 giugno 2001, consid. 2b) - la Corte ha già

ripetutamente statuito, in casi con limitazioni funzionali analoghe, che esiste

un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità

lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119

V 347;

VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche la sentenza del Tribunale federale

delle assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta

segnatamente del mercato occupazionale per personale non qualificato o semi

qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta

di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite

mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che

consentono il cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2;

cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 329/01

del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).”

Il

Tribunale federale ha ribadito la propria giurisprudenza in una STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012, nella quale,

confermando la sentenza 32.2012.41 del 24 luglio 2012 di questa Corte, ha

ritenuto esigibili da parte dell’assicurata le attività leggere e

prevalentemente sedentarie considerate dall’amministrazione (quali, ad

esempio, quella di impiegata in un call center o quella di operaia generica, ad

esempio presso una ditta farmaceutica), sottolineando che “le

professioni (leggere e ripetitive, poco qualificate) indicate sono esercitabili

senza necessariamente mettere in atto particolari misure di reintegrazione

professionale (cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010

consid. 6.2,9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28

ottobre 2003 consid. 3.3)”.

In un’altra sentenza 8C_563/2012 del 23 agosto 2012,

confermando la pronuncia di questo Tribunale 35.2012.17 del 18

giugno 2012, l’Alta Corte ha ribadito che, nel caso di un’assicurata, affetta

da disturbi a livello del rachide lombo-sacrale e ritenuta, dal profilo medico,

ancora abile al lavoro al 100% in attività adeguate, esistesse un mercato del

lavoro sufficientemente ampio in cui realizzare la sua capacità lavorativa

residua, esercitando attività leggere, con possibilità di alternare la postura.

Per

quanto riguarda invece il fattore “età”, questo Tribunale rileva che la

LAINF - a differenza della LAI - prevede una norma specifica, l’art. 28 cpv. 4

OAINF, secondo la quale se a causa della sua età

l’assicurato non riprende più un’attività lucrativa dopo l’infortunio (variante

I) o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta

alla sua età avanzata (variante II), sono determinanti per valutare il

grado d’invalidità i redditi che potrebbe conseguire un assicurato di mezza età

vittima di un danno alla salute della stessa gravità.

Mediante

questa disposizione, da una parte, si tiene conto del fatto che accanto

all’invalidità dipendente dall’infortunio, che di principio é la sola ad essere

assicurata, anche l’età avanzata costituisce causa di disoccupazione,

rispettivamente di incapacità al guadagno. Dall’altra, si considera che le

rendite di invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni vengono

corrisposte sino alla morte degli assicurati (art. 19 cpv. 2 LAINF), e - in

deroga all’art. 17 cpv. 1 LPGA - non possono più essere rivedute dal momento in

cui l’avente diritto raggiunge l’età di pensionamento secondo l’art. 21 LAVS

(art. 22 LAINF). L’art. 28 cpv. 4 OAINF persegue perciò lo scopo di evitare

l’attribuzione di rendite durevoli comportanti anche una componente di rendita di

vecchiaia (DTF 122 V 418 consid. 3a e riferimenti ivi citati).

Secondo

la giurisprudenza l’età é avanzata se l’assicurato ha all’incirca sessant’anni

al momento della nascita del diritto alla rendita. L’età media si situa invece

intorno ai 42 o tra i 40 e i 45 anni (DTF 122 V 418 consid. 1b, 426 consid. 2).

In

virtù della norma in questione, si deve fare astrazione dal fattore età non

soltanto per la fissazione del reddito da invalido, ma anche per stabilire il

reddito da valido (DTF 114 V 310 consid. 2; consid. 7b/aa non pubblicato della

sentenza DTF 122 V 426).

Nel

caso concreto, al momento della decorrenza dell’eventuale rendita (cfr. STF

8C_164/2010 del 30 giugno 2010 consid. 5.2 e riferimenti ivi citati), e meglio

il 1° agosto 2015, si trovava in età avanzata, ai sensi della succitata

giurisprudenza, in quanto aveva compiuto 62 anni. Il presupposto

personale per l’applicazione dell’art. 28 cpv. 4 OAINF é pertanto adempiuto

(cfr. RAMI 1990 U 115 p. 389 consid. 4c-e).

D’altro

canto, visto che, in base alla documentazione medica, l’attività, pesante,

svolta dall’assicurato prima della ricaduta (ossia quella di meccanico di

automobili, occupandosi prevalentemente della manutenzione e del cambio degli

pneumatici) non è più adeguata, alla luce dei limiti funzionali messi in

evidenza dal dr. __________, mentre risulta pienamente esigibile un’attività

leggera rispettosa dei suoi limiti funzionali (cfr. il consid. 2.2.4.), egli

dovrebbe reperire un’occupazione sul mercato generale del lavoro. In questo

contesto, l’età di 62 anni potrebbe in effetti essergli d’ostacolo. Per contro,

considerando un’età media, l’insorgente potrebbe trovare un posto di

lavoro idoneo. Nel caso di specie, occorre perciò procedere ai sensi dell’art.

28.

cpv. 4 OAINF, cosicché il grado di invalidità dell’insorgente deve essere

determinato mediante i redditi (da valido e da invalido - cfr. DTF 114 V 310

consid. 2; consid. 7b/aa non pubblicato della sentenza DTF 122 V 426) che

avrebbe percepito un assicurato di mezza età, intorno

ai 42 anni (cfr. DTF 122 V 418 consid. 1b, 426

consid. 2).

2.2.6

Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla

salute infortunistico.

2.2.7

Secondo

l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno alla salute, RI 1, nel 2015, qualora avesse continuato a svolgere l’attività di meccanico-gommista,

avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo pari a fr. 67'600 (cfr. doc. 117).

Questo importo è stato

calcolato dall’amministrazione sulla base delle informazioni fornite dallo

stesso datore di lavoro dell’assicurato, il quale, con messaggio di posta

elettronica del 3 giugno 2015, ha rilevato che “il signor RI 1 avrebbe

guadagnato nel 2015 approssimativamente fr. 5'200 per tredici mensilità”, se

non avesse subito alcun incidente (cfr. doc. 107).

Il TCA non ha motivo per

distanziarsi da tale ammontare, che risulta conforme a quanto avrebbe potuto

guadagnare un assicurato di mezza età che dispone della stessa formazione

professionale e esperienza dell’insorgente, secondo i dati statistici afferenti

al settore “45-47 commercio; riparazione di autoveicoli”, livello di qualifica

2.

(pari a fr. 5'262 mensili) e che, del resto, è rimasto incontestato da parte

del ricorrente. Anzi, il rappresentante legale dell’assicurato ha proprio utilizzato

tale importo nel calcolo del grado di invalidità che andrebbe, a suo parere,

riconosciuto a RI 1 (cfr. doc. I).

2.2.8

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati

nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima

sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione

del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e

salariale concreta dell'interessato, a

condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la

capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività

effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte,

relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una sentenza del 7 aprile

2008.

(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito

in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale

in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di

sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse

chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola

stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;

dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata

in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un

gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito

diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso

è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo

dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per

la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una

deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali

sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito

non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di

parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

2.2.9

Dalle tavole

processuali risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 54’770.20 il

reddito da invalido, facendo capo al metodo delle DPL (doc. 117).

È

pertanto risultato che nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe in

grado di esercitare tenuto conto del danno alla salute, e meglio il raffilatore

presso la ditta __________ di __________, il venditore chiosco/reparto fiori

presso __________ di __________, preparatore di cioccolata presso la __________

di __________, l’operatore reparto confezionamento presso la __________ di __________

e, infine, il fattorino di distribuzione presso la __________ di __________, i

dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2015, un reddito annuo pari

a fr. 54'770.20 (doc. 117).

D’altro

canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore

infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che

entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati

dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

In

effetti, dalla tabella allegata al doc. 117 si evince che sono 67 i posti di

lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano,

rispettivamente, a fr. 38’869 e a fr. 71’498 annui, e infine che quello medio è

di fr. 52’915 annui.

Il

TCA constata che il valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 54'770

annui) è superiore del 3.39% rispetto alla media dei salari medi (fr. 52’915).

In base alla

giurisprudenza federale, ciò non è però sufficiente per dubitare della

rappresentatività del reddito da invalido stabilito in base alle DPL (cfr. STF

8C_960/2012 del 23 gennaio 2013;8C_799/2012 del 15 gennaio 2013; SVR 2012 UV

Nr. 26; STCA 35.2012.90 del 18 aprile 2013).

In effetti, in una

sentenza U 594/06 del 26 aprile 2007, l’Alta Corte è pervenuta a questa stessa

conclusione trattandosi di una differenza dell’8% circa (cfr., pure, la STCA

35.2005.90

del 22 maggio 2006 consid. 2.9., in cui questo Tribunale ha deciso

di fare propria la prassi dell’CO 1 secondo la quale sono di principio

tollerati scostamenti sino al 10%; STCA 35.2012.77 del 29 gennaio 2013,

confermata dal Tribunale federale con STF 8C_184/2013 del 7 giugno 2013, nella

quale è stato ritenuto corretto il reddito da invalido fissato

dall’assicuratore LAINF convenuto secondo le DPL, superiore del 2.12%

rispetto alla media dei salari medi).

Contrariamente a quanto

asserito in sede ricorsuale dal rappresentante del ricorrente – secondo il

quale “nella ricerca dei posti di lavoro utilizzando il metodo “concreto” DPL

in Ticino, sarebbe stato appropriato considerare settori affini a quelli della

specializzazione dell’assicurato, quali impiegato di garage, assistente alla

logistica oppure operaio magazziniere” (doc. I) - il TCA ritiene che i cinque

posti di lavoro di cui alle DPL segnalati dall’amministrazione siano adeguati,

in quanto rispettosi delle limitazioni funzionali descritte dal dr. __________:

si tratta, infatti, di impieghi leggeri, da svolgere sia in posizione

sedentaria che in piedi (cfr. documentazione allegata al doc. 117).

Quanto alla pretesa

mancanza da parte dell’assicurato di un’adeguata formazione per potere

esercitare le professioni indicate dall’amministrazione e all’impossibilità di

potere eseguire una riformazione, vista l’età avanzata e il fatto di avere

sempre e solo svolto un’attività manuale, come addotto in sede ricorsuale, il

TCA ha già ampiamente illustrato in precedenza (cfr. consid. 2.2.5.) i motivi

per i quali tali critiche sono infondate.

A ciò va solo aggiunto che

tutti e cinque i posti di lavoro indicati dall’amministrazione non

presuppongono particolari requisiti di formazione, ma richiedono solo la

conclusione della scuola dell’obbligo o una formazione empirica (cfr.

documentazione allegata al doc. 117).

Questo Tribunale rileva,

inoltre, che in due sentenze commentate in SZS/RSAS 2016 pag.174 -177, il

Tribunale federale ha ancora avuto modo di confermare l’affidabilità dei posti

di lavoro e dei salari determinati utilizzando il metodo delle DPL anche in

caso di assicurati con un basso livello di formazione (STF 8C_215/2015 del 17

novembre 2015) e limitate competenze linguistiche (STF 8C_430/2014 del 21

dicembre 2015), mettendo in evidenza come nell’individuazione delle DPL cui

fare riferimento nei singoli casi l’amministrazione abbia la possibilità di

limitare i criteri di scelta in modo tale da selezionare solo le attività che

richiedono la conclusione della scuola dell’obbligo.

Inoltre, non va ignorato che come più volte sottolineato dalla

giurisprudenza federale, eventuali obiezioni della

persona assicurata sulla scelta e la rappresentatività di fogli DPL nel caso

concreto dovrebbero essere sollevate di regola nella procedura di opposizione (DTF 129 V 472 consid. 4.2.2 pag. 480 seg.;

cfr. anche sentenza 8C_285/2010 consid. 5.4;8C_537/2014 del 31 luglio 2015).

In concreto

si può solo rilevare che l'opposizione del 16 ottobre 2015 è silente (cfr. doc.

124). Del resto tali censure sono intimamente legate alle critiche, già

respinte in precedenza, sulle conclusioni del dr. __________ (consid. 2.2.5.).

Pertanto - assodato che i

cinque posti di lavoro segnalati dall’amministrazione rispettano le limitazioni

funzionali derivanti dal danno alla salute – il TCA ritiene che il reddito da

invalido sia stato validamente determinato in base alle DPL.

Esso

ammonta a fr. 54'770.20.

Decurtazioni

sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare

in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa

modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472 consid. 4.2.3).

Per inciso, a proposito

della contestazione con la quale il patrocinatore del ricorrente ha addotto

che “il reddito da invalido è eccessivamente alto e irrealistico” (doc. I),

questo Tribunale rileva che il reddito da invalido ottenuto dall’assicuratore

LAINF sulla base alle DPL è ben inferiore rispetto a quello che risulterebbe

per l’esercizio di attività semplici e ripetitive applicando i dai dati

statistici salariali di cui alle RSS, pari, per il 2015, ad un reddito annuo

di fr. 66’687.70 (nello stesso senso, cfr. STF 8C_400/2015 dell’8 gennaio

2016;8C_568/2015 del 15 gennaio 2016;8C_311/2015 del 22 gennaio 2016).

Il grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i

fr. 54'770.20 annui al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse intervenuto il danno alla salute, e cioè fr. 67'600 annui (cfr. consid.

2.2.7

) - è del 18.98% arrotondato al 19% secondo la giurisprudenza di

cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41), come

correttamente calcolato dall’amministrazione.

La

decisione su opposizione impugnata, con la quale l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1 una

rendita di invalidità proprio del 19% (versando all’assicurato unicamente una

rendita del 9% essendo la precedente rendita del 10%, riconosciuta dal 1972,

già stata riscattata), va quindi confermata.

2.3

Entità

dell’indennità per menomazione all’integrità

2.3.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.3.2

L'art.

36.

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità

giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole

se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In

questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed

anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La

parte della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.3.3

Giusta

l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive

contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se

più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni

sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo

(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si

prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel

caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.3.4

L’INSAI

ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che

integrano quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.

221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.3.5

Dalle

tavole processuali si evince che la valutazione della menomazione all’integrità

di cui è portatore RI 1 è stata eseguita dal chirurgo ortopedico dr. __________.

Questo

il tenore del suo apprezzamento del 10 settembre 2015:

" (…).

Motivazione

Nelle radiografie del 25.03.2014 si nota una grave

gonartrosi femoro-tibiale mediale e femoro-patellare, leggermente meno

femoro-tibiale laterale. Secondo la tabella 5.2 una grave artrosi viene

indennizzata tra il 30% e il 40%. In questo caso considerato che l’artrosi non

colpisce sostanzialmente la parte laterale, ritengo che un 30% sia

giustificato. Questa valutazione prende in considerazione il peggioramento

avvenuto dal 1.1.1984. Prima di tale data non sussistevano i diritti ad una

potenziale IMI.”

(doc.

119)

In

sede di ricorso, il rappresentante dell’assicurato ha contestato la valutazione

del dr. __________, la quale, a suo avviso, “non corrisponde alla gravità della

menomazione (grave artrosi tricompartimentale) con probabile tendenza ad un

peggioramento dovuto all’età”.

Egli

ha quindi chiesto il riconoscimento di un’indennità “del valore massimo del 40%

come previsto dalla tabella “menomazione dell’integrità per artrosi” n. 5 SUVA”

(cfr. doc. I, p. 10).

Chiamato

a pronunciarsi su una questione squisitamente medica - vista anche l’assenza di

pareri specialistici divergenti - questo Tribunale ritiene di poter validamente

fondare il proprio giudizio sulla valutazione del medico di fiducia dall’assicuratore

LAINF, specialista proprio nella materia che qui interessa, il quale ha

quantificato l’IMI in un 30%, avendo cura di spiegare le ragioni per le quali,

nel caso di specie, non ha ritenuto di accordare la percentuale massima del 40%

(vale a dire per il fatto che l’artrosi non colpisce sostanzialmente la parte

laterale, cfr. doc. 119).

Visto

il tenore delle obiezioni sollevate dall’insorgente, è inoltre utile ricordare che l'indennità per menomazione dell'integrità si

valuta sulla base di constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti gli

assicurati che presentano la stessa situazione medica, la menomazione

all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in maniera

astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non dipende

dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un apprezzamento

medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori

soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi

menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre

2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr.,

altresì, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24

und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p.

40s.).

In questo ordine di idee,

l’età dell’interessato è un fattore che non può essere preso in considerazione

nella valutazione dell’IMI.

Per quanto riguarda la

gravità della menomazione che affligge l’interessato, invocata dal

rappresentante del ricorrente, questo Tribunale rileva che il dr. __________ ne

ha debitamente tenuto conto nel proprio apprezzamento, nel quale ha

espressamente indicato che “il paziente è portatore di

postumi infortunistici importanti e durevoli a seguito di una frattura della

tibia con deviazione in varo della stessa e comparsa di gonartrosi che ha

condotto fino all’impianto di una protesi totale del ginocchio sinistro” (cfr. doc. 119).

L’insorgente,

d’altronde, ha sì chiesto il riconoscimento di un’IMI del 40% anziché del 30%

riconosciutagli, senza tuttavia fornire alcun argomento medico-scientifico a

sostegno di questa sua pretesa.

Del

resto, il TCA rileva che secondo la tabella utilizzata dall’amministrazione e

citata pure dal rappresentante del ricorrente, in caso di una pangonartrosi

grave è prevista un’IMI tra il 30% e il 40%; un’artrosi femoropatellare grave

prevede un’indennità del 10%-25%, mentre per un’artrosi femorotibiale grave è

del 15%-30%.

A titolo

abbondanziale, va comunque rilevato, a titolo di esempio, che un’indennità del 35%

viene corrisposta in caso di amputazione di una gamba sotto l’altezza del

ginocchio, mentre un’indennità del 30% viene corrisposta in caso di perdita completa

di un piede sotto la caviglia (cfr. Tabella 4, edita dalla Divisione di

medicina assicurativa dell’INSAI).

In esito a quanto precede, la

decisione su opposizione impugnata deve essere confermata anche nella

misura in cui a RI 1 è stata assegnata un’IMI del 30%.

2.4

Guadagno

assicurato su cui calcolare l'IMI

2.4.1

A

norma dell'art. 25 cpv. 1 LAINF, l'indennità per menomazione dell'integrità è

assegnata in forma di prestazione in capitale. Essa non deve superare

l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed

è scalata secondo la gravità della menomazione.

L'IMI

è, dunque, scalata fra il 5% ed il 100% del guadagno annuo massimo

assicurato al momento in cui l'interessato è rimasto vittima dell'evento

traumatico (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 123).

2.4.2

Ritornando

al caso di specie, l'CO 1 ha calcolato l'IMI assegnata a RI 1 su un guadagno

assicurato pari a fr. 69'600.- (cfr. doc. 126), guadagno assicurato massimo in

vigore per infortuni accaduti entro il 31.12.1986 (cfr. documentazione allegata

al doc. 126).

Con

il proprio gravame, l'insorgente ha preteso che l'IMI riconosciutagli venga,

invece, calcolata, sul guadagno assicurato massimo in vigore nel 2014/2015.

Egli ha giustificato la

propria pretesa adducendo che “l’assicurato ha sviluppato una importante

artrosi al ginocchio, riconducibile all’evento del 1969, tuttavia che si è

sviluppata in una parte diversa dell’arto inferiore (ginocchio sinistro).

All’epoca dell’infortunio si era trattato di una grave frattura alla tibia e

femore sinistro, parti diverse dell’arto. Pertanto egli chiede che nel suo caso

il grado IMI vada ricalcolato prendendo a riferimento il guadagno annuo massimo

in vigore nel 2014/2015 e corrispondente a fr. 126'000.-” (doc. I pag. 10).

Questa tesi non può essere

condivisa.

Come visto sopra, infatti,

a norma del chiaro tenore dell'art. 25 cpv. 1 LAINF, l'indennità per

menomazione dell'integrità viene calcolata sull'importo massimo del guadagno

assicurato (cfr. art. 22 cpv. 1 OAINF), in vigore al momento dell'infortunio

(cfr. Th. Frei, op. cit., p. 198).

Va pure detto che, nella

DTF 127 V 456ss. (= RAMI 2002 U 451, p. 61ss.), la nostra Corte federale ha

stabilito che il guadagno annuo assicurato vigente il giorno dell'infortunio è

determinante anche nel caso in cui fra l'evento assicurato e l'assegnazione

dell'IMI sia trascorso un lungo periodo, ad esempio qualora la menomazione

all'integrità sia subentrata soltanto a seguito di una ricaduta oppure di

postumi tardivi.

In concreto, al momento

dell'infortunio, occorso a RI 1 in data 2 ottobre 1969, non era previsto il versamento

di un’indennità per menomazione dell’integrità, diritto che è stato introdotto solo

con l'art. 24 LAINF, in vigore dal 1° gennaio 1984.

A seguito della frattura

della tibia e del femore sinistro riportate in occasione del citato infortunio

del 1969, l’assicurato ha poi sviluppato un varismo della tibia, a sua volta

responsabile dell’insorgenza di una gonartrosi sinistra, regolarmente presa a

carico dall’assicuratore LAINF a titolo di ricaduta nel 2014 (cfr. doc. 27) e

indennizzata con la corresponsione di un’IMI del 30%.

Ora, ritenuto che, come

ricordato sopra, il guadagno annuo assicurato vigente il giorno dell'infortunio

è determinante anche nel caso in cui fra l'evento assicurato e l'assegnazione dell'IMI

sia trascorso un lungo periodo, ad esempio qualora la menomazione all'integrità

sia subentrata soltanto a seguito di una ricaduta, come è il caso nella

presente fattispecie, il TCA ritiene quindi corretto - contrariamente a quanto

preteso dal rappresentante del ricorrente - il modo di agire con il quale

l’amministrazione ha considerato determinante per il calcolo dell’IMI il

guadagno assicurato massimo in vigore al momento dell'infortunio.

Se ne deduce che, a giusta

ragione, l’assicuratore infortuni convenuto ha calcolato l'IMI riconosciuta al

ricorrente su un guadagno annuo assicurato di fr. 69'600.-.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti