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Decisione

35.2015.131

Danno infortunistico al gomito sinistro. Stabilizzazione condizioni di salute. Rendita di invalidità (DPL). IMI (parz. accolto)

21 novembre 2016Italiano61 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente

presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità

lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.3.3

Nella concreta evenienza, come

riportato in narrativa, RI 1 si è sottoposto il 18 luglio 2014 ad un intervento

di "artroscopia con resezione di tessuto cicatriziale e sinoviale

ventrale, lisciatura della cartilagine del capitello omerale e della testa radiale,

débridement cicatriziale dorsale e ella fossa olecrani e resezione della plica

radio-omerale" ad opera del dr. med. __________, specialista FMH in

chirurgia ortopedica e traumatologia della __________ di __________ (doc. 95 e

104) rispettivamente il 19 febbraio 2015, nell'ambito dell'ultima visita di

controllo, ad un'infiltrazione endo-articolare da parte del medesimo

specialista (doc. 159) per le sequele infortunistiche del 27 settembre 2013.

Dalle tavole processuali emerge altresì che il dr. med. __________ viceprimario

di chirurgia e traumatologia dell'Ospedale __________ di __________ e

specialista FMH in chirurgia e traumatologia, ha attestato nel proprio rapporto

medico del 21 maggio 2014, sulla base della risonanza magnetica eseguita il 9

maggio 2014 alla Clinica __________, delle "importanti manifestazioni

artrosiche del condilo omerale" (doc. 62). Il dr. med. __________,

specialista FMH in radiologia, ha attestato nel proprio referto medico del 10

giugno 2014, sulla base della RX del gomito sx eseguita in medesima data, una

"incipiente artrosi" (doc. 70). Dal canto suo, il dr. med. __________

ha riscontrato il 18 luglio 2014, segnatamente nel corso della già citata

operazione, una "grossflächige Chondrose Grad I im Humeroradialgelenk"

(doc. 105, pag. 1 in fine).

Per chiarire la questione riguardante l'esigibilità lavorativa, l'istituto

assicuratore ha fatto capo alla visita medica __________ di chiusura del 25

marzo 2015, eseguita dalla dr.ssa med. __________, specialista FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore (doc. 168), giusta la

quale:

" (…)

Reperti

Tutore tipo Epitrain al gomito sinistro. Circonferenza misurata a

10.

cm al di sotto dell'olecrano bilateralmente 34.5 cm; a 15 cm al di sopra

dell'olecrano bilateralmente 40 cm. Movimenti attivi: flessione/estensione

gomito sinistro 125-10-0°, a destra 132-0-2°. Pro/supinazione simmetrica,

90-0-65° (a gomito angolato di 90°). Jamar a tre riprese a sinistra

20-15-20kg, a destra 55-55-55 kg. Pinch a tre riprese a sinistra 7-7-7 kg,

a destra 9-9-9 kg. Riferimento di un dolore allo Jamar in sede tra capitello ed

epicondilo laterale.

Diagnosi

Leggero deficit funzionale gomito non dominante sinistro con

dolore movimento/carico-dipendente in Stato dopo frattura del capitello radiale

tipo Mason II e frattura composta dello spigolo esterno del processo coronoideo

dell'ulna il 27.09.2013.

Stato da artroscopia del gomito sinistro il 18.07.2014 con

resezione di tessuto cicatriziale e sino-viale ventrale, lisciatura della

cartilagine del capitello omerale e della testa radiale, débridement cicatriziale

dorsale e della fossa olecrani e resezione della plica radio-omerale.

Stato dopo infiltrazione endo-articolare del 19.02.2015 con

effetto positivo temporaneo.

Apprezzamento

(…)

Reperti oggettivi

Oggettivamente gesticola con ambedue le braccia nell'anamnesi,

usa il braccio sinistro normalmente, leggera limitazione funzionale

dell'estensione, meno anche della flessione. Diminuita la forza allo Jamar.

Dolore in sede capitello/epicondilo laterale.

Proposte diagnostiche e terapeutiche

Concludere le 4 sedute fisioterapiche. Ulteriori terapie

attualmente non sono più indicate. Portare il tutore in quanto gli serve.

Utilizzare il braccio sinistro il più possibile.

Aspetti medico-assicurativi

L'assicurato non può più riprendere la sua attività lavorativa,

visto che vi è una limitazione carico-dipendente meno anche

movimento-dipendente, motivo per il quale in data odierna viene definita

l'esigibilità lavorativa.

Esigibilità del lavoro

Nessuna limitazione per sollevare e portare pesi molto leggeri

fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi e altre l'altezza del petto con la

destra e per sollevare e portare pesi leggeri tra i 5 e i 10 kg e medi tra i 10

e i 25 kg fino all'altezza dei fianchi con la destra. Talvolta possibile

sollevare oltre l'altezza del petto pesi tra i 5 e i 10 kg con la destra. Mai

più possibile sollevare e portare pesi pesanti oltre i 25 kg e molto pesanti

oltre i 45 kg. Nessuna limitazione per il maneggio di attrezzi leggeri/di precisione.

Nessuna limitazione per il maneggio di attrezzi medi con la destra. Mai più

possibile il maneggio di attrezzi pesanti e molto pesanti. Nessuna limitazione

per la rotazione della mano. Nessuna limitazione per lavori sopra la testa con

la destra. Nessuna limitazione per la rotazione del tronco, posizione

seduta/inclinata in avanti, posizione in piedi/inclinata in avanti, posizione

inginocchiata e flessione delle ginocchia. Nessuna limitazione per la posizione

di lunga durata sia seduta che in piedi. Nessuna limitazione per camminare fino

e oltre i 50 metri, camminare per lunghi tratti, camminare su terreno

accidentato e salire le scale, Di rado possibile salire su scale a piali.

Equilibrio e stare in equilibrio senza limitazione. Uso della mano sinistra

possibile a condizione, ossia non mezzi vibranti pesi limitati di 5 kg.

L'assicurato è considerato abile al lavoro in misura

dell'esigibilità al 100% da subito. (…)" (doc. 168; n.d.r.: il corsivo

e le sottolineature sono della redattrice)

Nel frattempo il 31 marzo

2015.

il dr. med. __________, nel proprio rapporto intermedio, dopo aver

evidenziato un decorso positivo, attualmente situazione stabilizzata e

conclusa, ha ritenuto necessaria la fisioterapia e rinforzo muscolare fino al

19.

febbraio 2015. Egli ha pure richiesto l'attribuzione di un lavoro adatto

allo stato finale, visto che vi era da aspettarsi la limitazione permanente

(doc. 172).

Successivamente il dr. med. __________ del pronto soccorso di chirurgia

dell'Ospedale __________ di __________ ha ritenuto nel proprio rapporto medico

del 31 maggio 2015 che "l'esacerbazione dei dolori" fosse

"probabilmente dovuta ad un'attivazione dell'artrosi del gomito

conseguente all'incidente" (doc. 177).

In una nota interna del 3 giugno 2015, la dr.ssa med. __________ ha osservato

quanto segue: "il dott. __________ definisce uno stato finale e

prescrive ft e rinforzo, il 31.3.2015 visto che lo stato è stabilizzato, non

vedo indicato la ft. rinforzo in modo autonomo possibile" (doc. 180;

cfr. altresì doc. 183).

Il 17 giugno 2015 il dr. med. __________, viceprimario di chirurgia e

traumatologia dell'Ospedale __________ di __________ e specialista FMH in

chirurgia e traumatologia, ha visitato l'assicurato e nel relativo referto del

30.

giugno 2015, ha osservato quanto segue (doc. 186):

" (…)

Diagnosi

Frattura del capitello radiale sinistro tipo Mason II e frattura

composta dello spigolo esterno del processo coronoideo dell'ulna.

Decorso

Dall'ultima visita presso la mia consultazione di maggio 2014, il

paziente mi riferisce che era poi stato inviato per un ulteriore opinione a __________

alla __________. In tale clinica era poi stato sottoposto in estate 2014 ad

un'artroscopia al gomito sinistr., Malgrado questo intervento la sintomatologia

dolorosa del paziente è rimasta invariata. Da quanto mi riferisce il paziente

il chirurgo di __________ lo ha poi informato che non poteva aiutarlo

ulteriormente. Dato che la CO 1 ha interrotto la copertura delle prestazioni al

paziente, quest'ultimo ha richiesto una visita presso la mia consultazione per

una valutazione della situazione attuale.

Egli riferisce ancora di avere dei dolori al gomito sinistro e di

non poter praticamente usare il braccio sinistro. Secondo lui è impossibile che

possa riprendere la sua attività lavorativa come camionista. Attualmente

indossa una fascia al gomito riferendo un beneficio da essa.

Esame obiettivo

Gomito sinistro non particolarmente tumefatto. Lieve dolenzia alla

palpazione nella zona dell'epicondilo radiale. La mobilità è leggermente ridotta

con una flessione/estensione di circa 115-10-0°. Buona la pro-/supinazione.

Alle posizioni estreme il paziente lamenta dolore.

Valutazione e procedere

Malgrado tutti gli accertamenti e l'intervento chirurgico il

paziente continua a lamentare dolori. Purtroppo non si riesce ad oggettivare

questa sua sintomatologia.

Come già accennato un anno fa, non ho da proporre ulteriori

trattamenti/accertamenti al paziente. Siccome il paziente è però

insoddisfatto della situazione e che riferisce di non essere in grado di

riprendere qualsiasi attività lavorativa gli ho spiegato che avrebbe potuto

rivolgersi ad altri specialisti per un ulteriore opinione. lo stesso gli ho

fatto il nome del Dr. med. __________ presso la __________ di __________

(…)" (doc. 186; n.d.r.: il corsivo e le sottolineature sono della

redattrice).

Tenuto conto delle

indicazioni fornite dalla propria specialista di fiducia nella visita medica __________

di chiusura del 25 marzo 2015 (doc. 168) e nella nota interna del 3 giugno 2015

(doc. 180), l’assicuratore LAINF ha quindi ritenuto che RI 1 andava considerato

abile al lavoro al 100% in un lavoro molto leggero (quali, ad es., assistente

amministrativo, raffilatore, regolatore di macchine oppure operaio di fabbrica)

e, quindi, con decisione formale del 13 agosto 2015 (doc. 194), poi confermata

in sede di opposizione il 27 ottobre 2015 (doc. 208), ha rifiutato di

accordargli una rendita di invalidità.

2.3.4

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra

Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze

di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a

condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di

per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi

che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

E’ infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p. 35 consid. 4b).

2.3.5

Nella concreta evenienza,

attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti (cfr consid.

2.3

), questo Tribunale ritiene che il parere espresso dalla dr.ssa med. __________,

specialista nella materia che qui ci occupa, risulta essere dettagliato e

approfondito per quanto concerne gli aspetti determinanti volti a stabilire se

l'CO 1 abbia a ragione o meno negato una rendita d'invalidità all'assicurato

(mentre che, per quanto concerne le considerazioni ivi effettuate in merito

all'IMI, si dirà di seguito al consid. 2.5.3) e che rispecchiando i parametri

giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.3.4), ad esso va dunque

attribuita piena forza probante (per gli aspetti che esulano l'IMI) e possa

validamente costituire da base al giudizio (nella misura in cui quest'ultimo è

volto a determinare se l'CO 1 era legittimato, oppure no, a negare una rendita

di invalidità all'assicurato) che questa Corte è ora chiamata a rendere, senza

che si riveli necessario procedere - sotto questo profilo - a degli ulteriori

atti istruttori.

Del resto, per questo specifico aspetto, la valutazione della specialista dell'CO

1.

non è stata smentita da certificati medico-specialistici neppure in sede

ricorsuale. In effetti, la valutazione medico-assicurativa del 1° dicembre 2015

(doc. 210) del dr. med. __________, medico chirurgo, specialista in ortopedia e

specialista in medicina sportiva presso l'Ospedale del __________, versato agli

atti con il gravame, non è atto a sollevare dubbi circa la fedefacenza del

referto allestito dettagliatamente dalla dr.ssa med. __________, medico

fiduciario che peraltro vanta un’ampia esperienza in materia di medicina

assicurativa e infortunistica, per quanto concerne gli aspetti determinanti

volti a stabilire se l'CO 1 abbia a ragione o meno negato una rendita

d'invalidità all'assicurato. Questa Corte non ignora che il dr. med. __________,

nel propria valutazione anzidetta, ha rilevato quanto segue:

" (…)

Esigibilità lavorativa:

Sollevamento e/o trasporto di pesi

Molto leggeri ( fino a 5kg ) = ridotta

Leggeri ( fino a 10 kg) = molto ridotta

Medi e oltre ( 25kg) = nulla

Manipolazione di oggetti , attrezzi, pulsantiere

Leggeri di precisione = legg. Ridotto

Medi = ridotta

Pesanti = nulla

Posizioni di lavoro o dinamiche particolari

Lavorare a braccia elevate = ridotta

Con rotazione = normale

Seduta e piegata in avanti = normale

Eretta e piegata in avanti = normale

Inginocchiata = normale

Con ginocchia in flessione = normale.

Mantenere posizioni statiche

Seduta = normale

Eretta = normale

Spostamenti/camminare

Per tragitti brevi e medi ( fino a 1 km) = normale

Su terreni accidentati = legg ridotta

Salire/scendere le scale =normale

Uso di scale a pioli = molto ridotta.

Valutazione medico-assicurativa – Conclusioni

(…)

Si rileva inoltre un danno alla capacità lucrativa poiché (come

anche riconosciuto dalla dr.ssa __________) il sig. RI 1 non è più in grado

di effettuare il lavoro di camionista con scarico e carico.

Il braccio sin evidentemente non permette di effettuare lavori di

forza e di destrezza. È stata redatta una esigibilità lavorativa che evidenzia

le limitazioni del sig. RI 1 a cui è permesso un lavoro che si svolga

principalmente con uso di un solo arto e soltanto di modesto aiuto del secondo

(sin). In tale situazione è necessario evidentemente lavoro più leggero e

piuttosto limitativo. Non sono molti i lavori con queste caratteristiche (telefonista,

addetto ufficio informazioni ecc.)

Sono possibili quindi lavori leggeri con però una possibilità di

lavoro non al 100% (non totale) ma più limitata. Per esempio commesso senza

sollevamento di pesi, cassiere, operaio di minuterie). Il tutto però, si

ribadisce con una esigibilità lavorativa anche per lavori adeguati al suo stato

di salute, sicuramente inferiore al 100% e quindi non completa.

Ciò porta ovviamente ad una perdita di capacità lucrativa e quindi

ad una invalidità. Il tutto da quantizzare certamente superiore al 10%. (…)"

(doc. A-25; n.d.r.: il corsivo, il grassetto e le sottolineature sono della

redattrice).

D'altra parte il TCA

osserva che neppure tali considerazioni (relative ad un'esigibilità lavorativa

del ricorrente - maggiormente severa rispetto a quella fissata dal medico

fiduciario dell'CO 1 - come pure alla conseguente diminuita capacità lavorativa

dell'assicurato) appaiono suscettibili di sminuire il valore probatorio

attribuito al parere della dr.ssa med. __________. In effetti, la valutazione

dell'esigibilità lavorativa espressa dal medico fiduciario risulta plausibile

alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito,

riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti

superiori.

Ad esempio, in una pronunzia inedita del 12 novembre 1996, l’allora TFA (dal 1°

gennaio 2007: TF) ha, ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere

a frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive,

trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi

infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito

nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità

era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio,

il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva

unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.

In

una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal

TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale ha riconosciuto

come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso

dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente

inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza forza.

Il

TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto

2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un

assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità

superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto

leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, e il

sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco

di una mano).

In

una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, cresciuta incontestata in

giudicato, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere

dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di

sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante

deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro.

Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione

interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del

deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo

ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,

citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio

dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così

come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,

macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il

braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della

vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA

succitata, consid. 2.6.).

Con

un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha

considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di

sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco

nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un

assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra

con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei

rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e

infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del

tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di

una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale:

spalla congelata post-traumatica).

In

una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di

svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato

che presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della

spalla e del braccio destro dominante.

In conclusione, stante

quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato

di intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,

400.

e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF

113.

V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da

ritenere dimostrato, secondo il grado della

verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6

pag. 221 con riferimenti), che

RI 1 è in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo,

un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni al derivanti dal danno

alla salute infortunistico subito al gomico sinistro (adominante).

2.4

Si tratta ora di valutare le

conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

2.4.1

Per quanto concerne il reddito

da valido, secondo l’istituto assicuratore, l’insorgente avrebbe

guadagnato nel 2015, qualora non fosse rimasto vittima dell'infortunio

assicurato, un importo annuo pari a fr. 44'400.- (cfr. doc. 193, pag. 1).

Questo dato,

desunto dalle indicazioni fornite direttamente dal datore di lavoro (cfr. doc. 193,

pag. 2) e non contestato dal ricorrente, può senz’altro essere fatto proprio da

questa Corte.

2.4.2

Per

quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75

seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In

quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno

cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero

totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF,

segnatamente in DTF 139 V 592 e nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016

al consid. 3.3.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi

regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04;

STF 9C_262/2016 del 30 agosto 2016).

Nella

DTF 129 V 472 consid. 4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a una

valutazione statistica compiuta dall’CO 1, che il salario medio risultante

dalle DPL si situava soltanto leggermente sotto quello secondo l’ISS (in

questo senso, si veda pure la STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2).

2.4.3

Nella

presente fattispecie, l'assicuratore LAINF convenuto ha determinato il reddito

ancora esigibile dall'assicurato, mediante il metodo delle DPL.

È pertanto risultato che nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe stato

in grado di esercitare, tenuto conto del danno alla salute, e meglio il

cassiere di __________ presso la __________ di __________, il collaboratore

check-in cassa presso la __________ di __________, l'operaio nel reparto

capsule molli della __________ di __________, il regolatore di macchine presso

la __________ di __________ e, infine, il raffilatore presso la __________ di __________,

i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2015, un reddito annuo

pari a fr. 49'666.60 (cfr. doc. 193, p. 3).

D’altro

canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore

infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che

entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati

dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

In effetti, dalla tabella

di cui al doc. 193 si evince che sono 96 i posti di lavoro che entrano in

considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr.

34'930.- e a fr. 68'081.-, e infine che quello medio è di fr. 50'137.-.

Il TCA constata che il valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto

(fr. 49'666.60) è leggermente inferiore alla media dei salari medi (fr.

50'137.-), ragione per la quale non vi possono essere dubbi circa la

rappresentatività del reddito da invalido stabilito in base alle DPL.

Il TCA rileva inoltre che i cinque posti di lavoro segnalati dall’Istituto rispettano

le limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute infortunistico (cfr.

la descrizione delle attività e le esigenze fisiche risultanti dalla relative

schede DPL; doc. 193, p. 8-27) come pure la formazione dell'assicurato (cfr .i

profili formativi richiesti risultanti dalla relative schede DPL; doc. 193, p. 8-27).

In conclusione, il reddito da invalido - che è stato validamente determinato in

base alle DPL - ammonta a fr. 49'666.60 (dal 1° giugno 2015,

data di sospensione dell'indennità giornaliera a fronte di uno stato di salute

da considerarsi ormai stabilizzato; cfr. consid. 2.2.2.).

Decurtazioni sul reddito

da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di

conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di

fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).

2.4.4

In siffatte circostanze,

segnatamente a fronte di un reddito annuo da valido di fr.

44'400.- rispettivamente da invalido di fr. 49'677.-, è dunque a giusta

ragione che l'CO 1 - con la decisione formale del 13 agosto 2015 (doc. 194),

confermata con la decisione su opposizione del 27 ottobre 2015 (doc. 208) - si

è rifiutata, in assenza di un qualsivoglia pregiudizio economico, di accordare

al ricorrente, una rendita d’invalidità. Sotto questo aspetto la decisione

avversata merita dunque di essere confermata.

2.5

Diritto a un'indennità

per menomazione all’integrità?

2.5.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione

dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è

considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con

identica gravità e importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo

evidente o grave.

In questa valutazione

dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle

circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la

gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici

senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione

del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghèlew/Ramelet/Ritter,

Commentaire da la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive

contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una tabella elenca una

serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,

corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella -

riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.

RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni

extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per

menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso

di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni

all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in

considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione

dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,

ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4

OAINF).

Peggioramenti non

prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un

pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la

revisione dell'indennità per

menomazione è, di principio,

esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno

è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI

1991.

U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che

integrano quella dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il

giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA

del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.5.2

Nella concreta evenienza, dopo

aver sentito il parere espresso dalla dr.ssa med. __________, al termine della

visita medica __________ del 25 marzo 2015, secondo la quale "Secondo

le tabelle Suva, specialmente quelle 1.2, non vi è diritto ad una indennità per

menomazione all'integrità" (doc. 168 in fine), l'CO 1, con la

decisione formale del 13 agosto 2015 (doc. 194), ha negato all'assicurato il

riconoscimento di un'indennità per menomazione dell'integrità, in assenza di

una qualsivoglia menomazione importante dell'integrità fisica.

Nell'ambito della

procedura di opposizione la patrocinatrice dell'assicurato ha contestato il

mancato esperimento da parte dell'CO 1 di un consulto ortopedico presso uno

specialista qualificato, qual è il dr. med. __________, della Clinica __________

di __________ al fine di accertare il grado di artrosi del gomito sinistro del

suo cliente e quindi, verificare l'applicabilità al caso di specie della

tabella 5 concernente la menomazione dell'integrità per artrosi, concedendo al

suo assistito un'IMI conseguente al grado di artrosi secondaria così accertato

(doc. 203).

Invitata dall'CO 1 a

pronunciarsi in merito alle obiezioni sollevate dalla rappresentante

dell'assicurato, la dr.ssa med. __________, nel proprio apprezzamento medico

del 16 ottobre 2015, dopo aver riportato i contenuti dei già citati (cfr.

consid. 2.3.3) rapporti medici del 31 marzo 2015 del dr. med. __________ (doc.

172) e del 30 giugno 2015 del dr. med. __________ (doc. 186), ha puntualizzato

quanto segue (doc. 206):

" (…)

Apprezzamento

Nel referto operatorio da parte del dott. med. __________,

specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore

FMH e pure soprattutto del trattamento del gomito, viene definita una condropatia

omero-radiale di I grado. (…) Si sa bene che la visione nativa eseguita

in un intervento chirurgico vale di più che la valutazione di documentazione

radiologica e quindi si tratta di una condropatia di I grado. (…) Concludo

quindi che la diffida da parte della lic. iur RA 1 non trova nessuna

motivazione medica e sicuramente non indicazione per un quarto parere da un

qualsiasi altro specialista. Inoltre ribadisco che vi è solo un leggero

deficit funzionale al gomito non dominante sinistro con descritto dolore

movimento e carico-dipendente, oggettivamente notata anche la gesticolazione

con ambedue le braccia nell'anamnesi usando il braccio sinistro normalmente e

la forza diminuita allo Jamar in assicurato destrimane. Dolore in sede del

capitello/epicondilo laterale. Tale mobilità secondo la tabella Suva non dà

diritto ad una IMI, mi riferisco alla tabella Suva 1.2.

Neppure la condropatia di I grado descritta al momento

dell'intervento chirurgico da parte del dott. med. __________ dà diritto ad una

IMI, secondo la tabella 5.2. Visto che l'esigibilità lavorativa è

definita in modo tale che risparmia al massimo possibile l'articolazione

omero-radiale e omero-ulnare di sinistra, non mi aspetto l'evoluzione di una

grave artrosi neppure una resezione della testa radiale in un futuro.

Se purtroppo, contrariamente alla mia valutazione, in un

futuro lontano dovesse svilupparsi una artrosi in tal senso e che richiederà un

ulteriore intervento chirurgico, la CO 1 rivaluterà come sempre questi casi,

chiedendo al medico __________ se vi è un netto peggioramento oggettivabile,

quindi non vedo neanche la giustificazione per attribuire, per i motivi

sopraccitati, in data odierna la IMI come richiesto da parte della

rappresentante legale.

Concludo che non vi è nessun argomento per motivare una

rivalutazione e sicuramente nessun argomento medico per richiedere una quarta

opinione medica. (…)" (doc. 206; n.d.r.: il corsivo, il grassetto e le

sottolineature sono della redattrice).

Tenuto conto di tali

indicazioni, l’assicuratore LAINF in data 27 ottobre 2015 ha confermato il

contenuto della sua prima decisione, negando il riconoscimento di un'IMI

all'assicurato (doc. 208).

Nell'ambito della

procedura di ricorso, la rappresentante dell'assicurato ha prodotto con il

gravame la già citata valutazione medico-assicurativa del 1° dicembre 2015

(doc. 210) del dr. med. __________, il quale - dopo aver riportato l'anamnesi

ed i contenuti dell'apprezzamento medico del 25 marzo 2015 del medico

fiduciario (doc. 168), sulla base dell'EMG arto sup sin del 27 novembre 2015

(ove ha riscontrato una lieve sofferenza neurologica periferica cronica del

territorio C5-C6 sin) e della RX gomito sin (ospedale __________) del 29

novembre 2015 (ove ha riscontrato un'importante artrosi del gomito sin; cfr.

doc. A-25, pag. 1) e dopo aver visitato personalmente il paziente - ha

osservato quanto segue:

" (…)

Articolarità: Flesso-estensione 120-90-25° Gomito dx 150 90-0°

Prono-supinazione 80-0-70° Gomito dx 90-0-90°

(…)

Valutazione medico-assicurativa – Conclusioni

(…)

In particolare risulta un gomito doloroso sia alla palpazione

che al movimento con anche una limitazione articolare come valutata nell'esame

obiettivo, ma che anche la dr.ssa __________ -CO 1 riconosce (pur con una

quantizzazione inferiore; flesso estensione 125-10-0° e con moderata perdita

prono-supinazione 90-0-65°, anche se ritenuta quest'ultima simmetrica).

Vi è inoltre una diminuzione di presa di forza per motivi antalgici con la mano

sin.

Tali lesioni articolari hanno causato come anche ritenuto del

dr. __________ un peggioramento artrosico che purtroppo sarà verosimilmente

anche evolutivo e che porterà ad un progressivo ulteriore deterioramento

dell'articolazione del gomito sin.).

Già presente tuttora come evidenziato dalla RX gomito sin.

del 29.11.2015: artrosi medio-grave.

In tale situazione si hanno due ordini di conseguenze:

Primo:

1) Danno all'integrità che viene valutata secondo le tabelle 1

e 5 della LAA. Tabella 1: gomito mobile 135-0°=10%

2) Tabella 5. Artrosi media di gomito: 10%. (…)"

(doc. A-25; n.d.r.: il corsivo, il grassetto e le sottolineature sono

della redattrice).

Invitato dal TCA a

prendere puntualmente posizione sulle considerazioni espresse dal dr. med. __________

al riguardo della menomazione all'integrità, lo specialista fiduciario dell'CO

1.

(medico __________ dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore), nell'apprezzamento medico

del 1° settembre 2016 (doc. XIII 1), ha espresso la seguente valutazione:

" (…)

Tabella 1

Il metodo "Zero-Neutrale" è da tanti anni lo standard

internazionale per misurare la mobilità degli arti del corpo umano (1).

Secondo il metodo "Zero-Neutrale" la mobilità normale

del gomito si esprime in questo modo: 150 - 0 - 0° (2).

Questo significa una flessione massima di 150° ed una estensione

completa. Il braccio è diritto. Certe persone - soprattutto di sesso femminile

- hanno una lieve iper-estensione per esempio di 5°. Secondo il metodo

"Zero-Neutrale" si esprime: 150 - 0 - 5°. Una perdita di estensione

di 20° si esprime: 150 - 20 - 0°. Una perdita di flessione di 30° si esprime:

120.

- 0 - 0°.

Nel rapporto medico della dott.ssa med. __________ del

25.03.2015

si trova una mobilità del gomito destro di 132 - 0 -

2° ed una mobilità del gomito sinistro die 125 - 10 - 0°. Vuol dire che vi è

un deficit estensorio di 10°.

La tabella 1.2 prevede una IMI del 10% per una

mobilità del gomito di 90 - 30 - 0°. Vuol dire un deficit flessorio di

almeno 30° (recte: 60°) ed in più un deficit estensorio di

60° (recte: 30°). La stessa tabella prevede anche una IMI

di 10% per una mobilità di 135 - 90 - 0°, vuol dire un deficit

estensorio di 90°.

Nella lettera del dott. med. __________ del 25.11/01.12.2015 si

trova una mobilità del gomito destro di 150 - 90 - 0° e a sinistra una mobilità

di 120 - 90 - 25°. Questo non è comprensibile e non corrisponde al metodo

internazionale "Zero-Neutrale". Forse il dott. __________ vuol

esprimere, che l'estensione a sinistra è limitata di 20°. Però una tale

limitazione è sotto il limite della tabella 1.

Tabella 5

Un'artrosi media del gomito dà diritto ad una IMI di 5 - 10% (vedi

tabella 5.2).

Per la valutazione di un'artrosi si utilizza il metodo di Kellgren-Lawrence

(3).

Sulle radiografie del 31.05.2015 (Ospedale __________ di __________

"__________") si vede un'osteofitosi anteriore nella parte

ulnare del gomito sinistro. Lo spessore articolare non è limitato. Non si vede

sclerosi o cisti.

Secondo __________ si tratta di un grado 1, vuol dire di una

lieve artrosi iniziale.

Conclusione

Lo stato attuale clinico e radiologico non dà diritto ad una IMI

secondo le tabelle 1 e 5. (…)"

(doc. XIII-1; n.d.r.: il corsivo, il grassetto e le sottolineature

sono della redattrice)

Invitata dal TCA a

presentare osservazioni scritte in merito al suddetto apprezzamento medico

dello specialista di fiducia dell'CO 1, la rappresentante dell'assicurato, nel

proprio scritto del 22 settembre 2016 (doc. XVI), ha rilevato che era lecito

pensare che, a fronte di un involontario errore di scrittura (120-90-25°) in

cui era incorso il dr. med. __________, il medico __________, anziché sollevare

delle congetture, avrebbe dovuto convocare in ogni caso il suo assistito per

una visita medica al fine di chiarire le divergenze delle misurazioni

effettuate dalla dr.ssa med. __________ e dal dr. med. __________. La

patrocinatrice dell'assicurato ha inoltre stigmatizzato l'operato del dr. med. __________

per aver considerato una "lieve artrosi iniziale" sulla base delle radiografie

del 31 maggio 2015 effettuate presso l'Ospedale __________ di __________ "__________"

allorquando il dr. __________ ha ritenuto una "artrosi medio grave"

sulla base delle radiografie del 29 novembre 2015 effettuate presso l'Ospedale

di __________.

2.5.3

Nella

concreta evenienza, il TCA non può confermare la decisione dell'assicuratore di

negare all'assicurato il riconoscimento di un’indennità per menomazione

dell’integrità. Per questo specifico aspetto, agli atti di causa figurano

difatti certificazioni specialistiche contraddittorie che non gli consentono di

decidere, con la necessaria tranquillità, in merito alla sussistenza di una

menomazione importante dell'integrità fisica giustificante il riconoscimento di

un'IMI.

In

proposito, questa Corte osserva che l’istituto assicuratore ha fondato la

propria decisione del 13 agosto 2015 (doc. 194) principalmente sul parere

espresso dalla dr.ssa med. __________, al termine della medica __________ di

chiusura del 25 marzo 2015 (doc. 168), confermandola nella decisione su

opposizione del 27 ottobre 2015 (doc. 208), qui avversata, sulla base

dell'apprezzamento medico del 16 ottobre 2015 (doc. 206) della medesima

specialista di fiducia, ove aveva puntualizzato come "la visione nativa

eseguita in un intervento chirurgico" (in casu, dal dr. med. __________

il 18 luglio 2014) "vale di più che la valutazione di documentazione

radiologica e quindi si tratta di una condropatia di I grado", tanto

più che nel proprio rapporto intermedio del 31 marzo 2015 il dr. med. __________

aveva evidenziato un decorso positivo, con situazione stabilizzata e conclusa,

e che vi era da aspettarsi la limitazione permanente (doc. 172) rispettivamente

nel proprio referto del 30 giugno 2015 il dr. med. __________ confermava che i

disturbi lamentati dall'assicurato non erano da oggettivare e che non aveva da

proporre ulteriori trattamenti né accertamenti all'assicurato (doc. 186).

D’altro

canto, va sottolineato che il dr. med. __________, specialista della materia

che qui ci occupa, ha per contro ritenuto una "artrosi medio grave"

del gomito sinistro dell'assicurato, dopo averlo visitato personalmente e sulla

base di esami specialistici oggettivi (segnatamente le già citate radiografie

del 29 novembre 2015 effettuate presso l'Ospedale di __________), ravvedendo

gli estremi per riconoscergli un'IMI, redigendo una valutazione

medico-assicurativa dettagliata, approfondita e atta - attentamente vagliato

l’insieme della documentazione medica agli atti di cui si è già detto ai

considerandi 2.3.3 e 2.5.2 - a sollevare dubbi, per questo specifico aspetto,

circa la fedefacenza dei referti medici allestiti sia dalla dr.ssa med. __________

(segnatamente, quello del 25 marzo 2015 di cui al doc. 168 e quello del 16

ottobre 2015 di cui al doc. 206) sia dal dr. med. __________ (segnatamente

quello del 1° settembre 2016 di cui al doc. XIII 1).

Tanto più che, come rettamente osservato dalla patrocinatrice del ricorrente

(doc. XVI), il dr. med. __________, nel proprio apprezzamento medico del 1°

settembre 2016 (doc. XIII 1), ha considerato una "lieve artrosi

iniziale" sulla base delle radiografie del 31 maggio 2015

effettuate presso l'Ospedale __________ di __________ "__________"

allorquando il dr. __________, nella propria valutazione medico-assicurativa

del 1° dicembre 2015 (doc. 210), ritenuto una "artrosi medio grave"

sulla base delle radiografie del 29 novembre 2015 effettuate presso

l'Ospedale di __________. A questo proposito giova ricordare che, per costante

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della

decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento

in cui essa venne emanata - in concreto il 27 ottobre 2015 - quando si ritenga che fatti verificatisi

ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2;

DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid.

1b). Secondo questa Corte, le

radiografie del 29 novembre 2015 effettuate presso l'Ospedale di __________

(le quali, val qui la pena di rilevare, non sono state versate agli atti) vanno

prese in considerazione, in quanto - pur essendo posteriori di oltre un mese

alla decisione impugnata - trattasi di esami esami oggettivi su cui si fonda la

valutazione in esame del dr. med. __________ (doc. 210) riferita ad un

peggioramento progressivo dell'artrosi del gomito sinistro dell'assicurato, il

quale non può essere escluso a priori con il grado di verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore

delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218

consid. 6 pag. 221 con riferimenti) essere sorto antecedente al provvedimento

contestato.

Del resto la stessa dr.ssa med. __________ nell'apprezzamento medico del 16

ottobre 2015 (doc. 206) aveva osservato che "(…) Visto che

l'esigibilità lavorativa è definita in modo tale che risparmia al massimo

possibile l'articolazione omero-radiale e omero-ulnare di sinistra, non mi

aspetto l'evoluzione di una grave artrosi neppure una resezione della

testa radiale in un futuro. Se purtroppo, contrariamente alla mia

valutazione, in un futuro lontano dovesse svilupparsi una artrosi in tal senso

e che richiederà un ulteriore intervento chirurgico, la CO 1 rivaluterà come

sempre questi casi, chiedendo al medico __________ se vi è un netto

peggioramento oggettivabile, quindi non vedo neanche la giustificazione per

attribuire, per i motivi sopraccitati, in data odierna la IMI come richiesto da

parte della rappresentante legale. (…)" (doc. 206; n.d.r.: il corsivo,

il grassetto e le sottolineature sono della redattrice)..

In simili casi, la giurisprudenza federale prevede che la vertenza non possa

essere decisa basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che

occorre ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente secondo la

procedura di cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. STF

8C_456/2010 del 19 aprile 2011 consid. 3; in questo stesso si veda pure la STF

8C_943/2010 del 9 novembre 2011 consid. 3.2).

2.6

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo,

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies

schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne

Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung

für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.

151.

E. 3.5,9C_85/2009).”

(DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135.

V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero

di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare

gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo

la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”

(STF

8C_59/2011 consid. 5.2)

Nella presente

fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio

degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF

135.

V 465), per il fatto che essa ha fondato la decisione impugnata esclusivamente

sul parere del proprio medico consulente (per un caso analogo, si

veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).

In siffatte circostanze non è dunque necessario procedere in questa sede

all'esperimento di un ulteriore esame medico specialistico approfondito,

segnatamente di una tomografia assiale computerizzata (TAC), così come

postulato dalla rappresentante dell'insorgente (cfr. doc. XVI, pag. 3). Ne

consegue che la relativa richiesta è qui respinta.

Per le

ragioni già esposte al considerando 2.5.3, si giustifica

pertanto l’annullamento parziale della decisione su opposizione impugnata e il

rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un

approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a chiarire il grado di artrosi

del gomito sinistro di cui è affetto l'assicurato. Sulla scorta

delle relative risultanze, l'CO 1 sarà poi chiamata a definire l'eventuale

diritto di RI 1 ad un'IMI ed a emanare una nuova decisione formale.

2.7

Parzialmente vincente in

causa, l’assicurato, patrocinato dalla lic. iur. RA 1, ha diritto a un importo

di fr. 1'200.- a titolo di ripetibili da mettere a carico dell’CO 1 (cfr. art.

61.

lett. g LPGA; art. 30 cpv. 1 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in

cui all’assicurato è stato negato il diritto all’IMI per il danno al gomito

sinistro.

§§ Gli

atti sono retrocessi all'CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L'CO 1 verserà

all’assicurato l’importo di fr. 1'200.- (IVA inclusa) a titolo di indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti