35.2015.131
Danno infortunistico al gomito sinistro. Stabilizzazione condizioni di salute. Rendita di invalidità (DPL). IMI (parz. accolto)
21 novembre 2016Italiano61 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.131
PC/sc
Lugano
21 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 dicembre 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27 ottobre 2015 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 27 settembre 2013, RI
1, nato il 18 ottobre 1981, dipendente della __________ di __________ dal 1°
dicembre 2012, in qualità di "autista" con qualifica di
"impiegato-operaio" e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli
infortuni presso l'CO 1, mentre stava caricando il camion a __________ è caduto
dalla rampa di carico, riportando una frattura del capitello radiale sinistro
tipo Mason II e una frattura composta dello spigolo esterno del processo
coronoideo dell'ulna (cfr. doc. 1, 30, 33 e 42; inf. no. __________).
L’Istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.2. A seguito dell'infortunio RI
1 è rimasto totalmente inabile al lavoro dal 27 settembre 2013 sino al 2
febbraio 2014 (cfr. doc. 6, 7, 9, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28 e
30). Dopo aver ripreso la propria attività lucrativa a tempo pieno dal 3
febbraio 2014, ha dovuto nuovamente interromperla a causa di una esacerbazione
dei dolori al gomito sinistro già a far tempo dal 7 febbraio 2014 (cfr. doc.
33, 34, 35, 41, 43, 47, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 71, 81, 104). Il suo contratto
di lavoro è stato sciolto con effetto al 30 aprile 2014 (cfr. doc. I, pag. 3;
doc. 163 e 185). A decorrere dal 1° maggio 2014 non ha più svolto alcuna attività
lavorativa.
1.3. A causa delle sequele
infortunistiche RI 1 si è sottoposto il 18 luglio 2014 ad un intervento di
"artroscopia con resezione di tessuto cicatriziale e sinoviale
ventrale, lisciatura della cartilagine del capitello omerale e della testa
radiale, débridement cicatriziale dorsale e della fossa olecrani e resezione
della plica radio-omerale" ad opera del dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia della __________ di __________
(doc. 95 e 104) rispettivamente il 19 febbraio 2015, nell'ambito dell'ultima
visita di controllo, ad un'infiltrazione endo-articolare da parte del medesimo
specialista
(doc. 159).
1.4. Preso atto dei risultati
della visita medica __________ di chiusura del 25 marzo 2015, eseguita dal
dr.ssa med. __________ specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia
dell'apparato locomotore (doc. 168), lo stesso giorno l'CO 1 ha comunicato
all’assicurato la sospensione dal 1° giugno 2015 delle prestazioni (spese di
cura e indennità giornaliera), ritenuto come, in base alla documentazione
medica agli atti, dalla continuazione della cura non vi fosse più da attendersi
un sensibile miglioramento nelle sue condizioni post-infortunistiche; nella
medesima occasione esso ha pure puntualizzato che veniva considerato abile al
100% in un'attività adatta, ovvero che non comportasse il sollevamento e la
manipolazione di pesi sopra i 25 kg e l'utilizzo di apparecchi che vibrano, a
decorrere dalla precitata data (doc. 165 e 180).
1.5. Esperiti gli accertamenti
amministrativi del caso - in particolare, dopo aver raccolto dal datore di
lavoro la documentazione attestante l'evoluzione salariale 2013-2014 di RI 1
come pure i fogli DPL applicabili al caso di specie (doc. 185 e 193) -, con
decisione del 13 agosto 2015, l’Istituto assicuratore ha negato all'assicurato
sia l'attribuzione di una rendita d’invalidità (in quanto, a fronte di un reddito
annuo da valido di fr. 44'400.- rispettivamente da invalido
di fr. 49'677.-, i postumi infortunistici non influivano in modo apprezzabile
sull'incapacità di guadagno) sia il riconoscimento di un’indennità per menomazione
dell’integrità (in quanto, in base alle risultanze della predetta visita medica
__________ di chiusura del 25 marzo 2015, non sussisteva alcuna menomazione
importante dell'integrità fisica; doc. 194).
A seguito dell’opposizione interposta dalla lic. iur. RA 1, per conto
dell’assicurato (doc. 203), l’CO 1 - dopo aver raccolto l'apprezzamento medico
del 16 ottobre 2015 della dr.ssa med. __________ (doc. 206) - in data 27
ottobre 2015 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 208).
1.6. Con tempestivo ricorso del 4
dicembre 2015 RI 1, sempre rappresentato dalla lic. iur. RA 1, ha postulato
l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento a suo favore delle
"spettanti prestazioni LAINF" (doc. I, pag. 14).
La rappresentante dell'insorgente puntualizza innanzitutto che, a causa di una
terapia inadeguata (poiché solo conservativa) intrapresa dai dottori che hanno
preso in cura il suo assistito dopo l'infortunio e del conseguente
malposizionamento del frammento consecutivo, il dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia della __________ di __________,
è unicamente riuscito, grazie all'intervento chirurgico di artroscopia del 18
luglio 2014, a conservare la mobilità residua del braccio e a ridurre i dolori
accusati dal suo cliente, il quale presenta pertanto una chiara limitazione
funzionale dell'estensione e flessione dell'arto sinistro, accusa una
diminuzione della forza allo Jamar e risente di marcati dolori a seconda delle
attività fisiche da lui svolte.
Secondariamente la patrocinatrice del ricorrente critica l'operato della
specialista fiduciaria per non aver chiarito senza indugio il grado
dell'artrosi secondaria sviluppata dal suo assistito in seguito al trauma
infortunistico subito ed attestata sia dal dr. med. __________, viceprimario di
chirurgia e traumatologia dell'Ospedale __________ di __________ e specialista
FMH in chirurgia e traumatologia, nel rapporto medico del 21 maggio 2014
("importanti manifestazioni artrosiche del condilo omerale";
doc. 62) sulla base della risonanza magnetica eseguita il 9 maggio 2014 alla
Clinica __________ sia dal dr. med. __________, specialista FMH in radiologia,
nel referto medico del 10 giugno 2014 riguardante la RX del gomito sx eseguito
in medesima data ("incipiente artrosi"; doc. 70). A maggior
ragione tenuto conto del rapporto medico del 31 maggio 2015 del dr. med. __________
del pronto soccorso di chirurgia dell'Ospedale __________ di __________, giusta
il quale "l'esacerbazione dei dolori" era "probabilmente
dovuta ad un'attivazione dell'artrosi del gomito conseguente all'incidente"
(doc. 177). Contrariamente a quanto ritenuto dalla specialista fiduciaria, in
virtù della diagnosi di condropatia di I grado posta dal dr. med. __________
nel rapporto operatorio del 18 luglio 2014, era ammissibile prevedere un peggioramento
duraturo dell'artrosi, sfociante in una di grado moderato o addirittura grave.
D'altra parte la rappresentante dell'insorgente ritiene che il dr. med. __________,
medico chirurgo, specialista in ortopedia e specialista in medicina sportiva
presso l'Ospedale del __________, nel suo rapporto del 1° dicembre 2015 (allegato
al gravame quale doc. A-25; doc. 210), abbia dimostrato radiologicamente, senza
ombra di dubbio, la presenza di un'artrosi di grado medio-grave e il peggioramento
dell'articolarità del gomito sinistro del suo assistito.
1.7. Nella risposta
del 1° febbraio 2016 l'CO 1, rappresentato dall'avv. RA 2, ha postulato la
reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (doc. IV).
1.8. In data 3 febbraio 2016 il
TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali
altri mezzi di prova (doc. V).
1.9. In data 22 febbraio 2016 la
rappresentante del ricorrente si è riconfermata, soffermandosi su alcuni punti,
nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI).
1.10. In data 23 febbraio 2016 il
TCA ha assegnato all'CO 1 un termine di 10 giorni per presentare osservazioni
scritte in merito al doc. VI (doc. VII).
1.11. In data 2 marzo 2016 il
rappresentante dell'assicuratore si è riconfermato nella decisione impugnata e
nella risposta di causa con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (doc. VIII).
Il doc. VIII è stato
inviato alla rappresentante del ricorrente per conoscenza (doc. IX).
1.12. In data 13 luglio 2016 il TCA
ha assegnato alla specialista fiduciaria dell'CO 1 un termine scadente il 29 luglio
2016 - prorogato su istanza dell'Istituto assicuratore al 9 settembre 2016
(doc. XI e XII) - per presentare puntualmente posizione sulle considerazioni
espresse dal dr. med. __________, nel suo rapporto del 1° dicembre 2015
(nell'occasione allegato per sua conoscenza), e ciò con riferimento alla
valutazione della menomazione all'integrità (doc. X).
1.13. In data 8 settembre 2016 l'CO
1 ha prodotto l'apprezzamento medico del 1° settembre 2016 del medico __________,
dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia
dell'apparato locomotore, giusta il quale "lo stato attuale clinico e
radiologico non dà diritto ad una IMI secondo le tabelle 1 e 5" (doc.
XIII e XIII 1).
1.14. In data 12 settembre 2016 il
TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare osservazioni
scritte in merito ai doc. X, XI, XIII e XIII 1 (doc. XIV).
1.15. In data 16 settembre 2016 il
rappresentante dell'assicuratore si è limitato a riconfermarsi nella proprie
allegazioni e domande, non avendo nulla da aggiungere alle motivate
considerazioni e conclusioni del proprio specialista di fiducia (doc. XV).
Il doc. XV è stato inviato
alla patrocinatrice dell'insorgente per conoscenza (doc. XVIII).
1.16. In data 26 settembre 2016 la
rappresentante del ricorrente si è riconfermata, soffermandosi su alcuni punti,
nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XVI).
Il doc. XVI è stato inviato al patrocinatore dell'assicuratore per conoscenza
(doc. XVII).
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se l’CO 1 era legittimato, oppure no, a negare una rendita
di invalidità come pure un'IMI all'assicurato.
2.2. Condizioni di salute
infortunistiche stabilizzate al 1° giugno 2015?
2.2.1. Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a
seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle
cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano
a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si
può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna
1992, p. 41ss.).
Se, al momento
dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella
misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione
all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.2.2. Nel caso di specie, preso atto
dei risultati della visita medica __________ di chiusura del 25 marzo 2015,
eseguita dal dr.ssa med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia dell'apparato locomotore (doc. 168), lo stesso giorno l'CO 1 ha
comunicato all’assicurato la sospensione dal 1° giugno 2015 delle prestazioni
(spese di cura e indennità giornaliera), ritenuto come, in base alla
documentazione medica agli atti, dalla continuazione della cura non vi fosse
più da attendersi un sensibile miglioramento nelle sue condizioni post-infortunistiche
(doc. 165 e 180).
Il TCA non ha motivo di scostarsi da quanto ritenuto dall'CO 1. In effetti
dalla documentazione medica agli atti emerge che il dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia della __________ di __________,
- che, come riportato in narrativa, ha operato l'assicurato il 18 luglio 2014
(doc. 95 e 104) e lo ha sottoposto il 19 febbraio 2015, nell'ambito dell'ultima
visita di controllo, ad un'infiltrazione endo-articolare (doc. 159) - il 31
marzo 2015, nel proprio rapporto intermedio, dopo aver evidenziato un decorso
positivo, attualmente situazione stabilizzata e conclusa, ha ravveduto la
necessità di fisioterapia e rinforzo muscolare fino al 19 febbraio 2015 oltre a
quella di richiedere l'attribuzione di un lavoro adatto allo stato finale,
visto che vi era da aspettarsi la limitazione permanente (doc. 172).
Successivamente - dopo che
il dr. med. __________ del pronto soccorso di chirurgia dell'Ospedale __________
di __________ ha ritenuto nel proprio rapporto medico del 31 maggio 2015 che
"l'esacerbazione dei dolori" era "probabilmente dovuta
ad un'attivazione dell'artrosi del gomito conseguente all'incidente"
(doc. 177) rispettivamente che la dr.ssa med. __________ ha osservato in una
nota interna del 3 giugno 2015 che "il dott. __________ definisce uno
stato finale e prescrive ft e rinforzo, il 31.3.2015 visto che lo stato è
stabilizzato, non vedo indicato la ft. rinforzo in modo autonomo possibile"
(doc. 180; cfr. altresì doc. 183) - il 17 giugno 2015 il dr. med. __________, viceprimario
di chirurgia e traumatologia dell'Ospedale __________ di __________ e
specialista FMH in chirurgia e traumatologia, ha visitato l'assicurato e nel
relativo referto del 30 giugno 2015, ha, tra l'altro, osservato quanto
segue:"(…) Malgrado tutti gli
accertamenti e l'intervento chirurgico il paziente continua a lamentare dolori.
Purtroppo non si riesce ad oggettivare questa sua sintomatologia. Come già
accennato un anno fa, non ho da proporre ulteriori trattamenti/accertamenti
al paziente. (…)" (doc. 186; n.d.r.: il corsivo e le
sottolineature sono della redattrice).
Ora, alla luce degli elementi convergenti che emergono dalla documentazione
medica appena riassunta, questa Corte condivide la conclusione dell’Istituto
assicuratore secondo cui, in data 31 maggio 2015, lo stato di salute
infortunistico era stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF e della
relativa giurisprudenza.
Pertanto, data la
stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche, l’assicuratore
LAINF convenuto era dunque legittimato a porre fine alle prestazioni di corta
durata (cura medica e indennità giornaliera) e a valutare il diritto alle
prestazioni di lunga durata.
2.3. Diritto a una rendita
d’invalidità?
2.3.1. Giusta
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,
pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF
rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,
corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale
occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno
2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha
modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha
quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, la STFA I
871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente
presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità
lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio
o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua
età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi
che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla
salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.3.3
Nella concreta evenienza, come
riportato in narrativa, RI 1 si è sottoposto il 18 luglio 2014 ad un intervento
di "artroscopia con resezione di tessuto cicatriziale e sinoviale
ventrale, lisciatura della cartilagine del capitello omerale e della testa radiale,
débridement cicatriziale dorsale e ella fossa olecrani e resezione della plica
radio-omerale" ad opera del dr. med. __________, specialista FMH in
chirurgia ortopedica e traumatologia della __________ di __________ (doc. 95 e
104) rispettivamente il 19 febbraio 2015, nell'ambito dell'ultima visita di
controllo, ad un'infiltrazione endo-articolare da parte del medesimo
specialista (doc. 159) per le sequele infortunistiche del 27 settembre 2013.
Dalle tavole processuali emerge altresì che il dr. med. __________ viceprimario
di chirurgia e traumatologia dell'Ospedale __________ di __________ e
specialista FMH in chirurgia e traumatologia, ha attestato nel proprio rapporto
medico del 21 maggio 2014, sulla base della risonanza magnetica eseguita il 9
maggio 2014 alla Clinica __________, delle "importanti manifestazioni
artrosiche del condilo omerale" (doc. 62). Il dr. med. __________,
specialista FMH in radiologia, ha attestato nel proprio referto medico del 10
giugno 2014, sulla base della RX del gomito sx eseguita in medesima data, una
"incipiente artrosi" (doc. 70). Dal canto suo, il dr. med. __________
ha riscontrato il 18 luglio 2014, segnatamente nel corso della già citata
operazione, una "grossflächige Chondrose Grad I im Humeroradialgelenk"
(doc. 105, pag. 1 in fine).
Per chiarire la questione riguardante l'esigibilità lavorativa, l'istituto
assicuratore ha fatto capo alla visita medica __________ di chiusura del 25
marzo 2015, eseguita dalla dr.ssa med. __________, specialista FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore (doc. 168), giusta la
quale:
" (…)
Reperti
Tutore tipo Epitrain al gomito sinistro. Circonferenza misurata a
10.
cm al di sotto dell'olecrano bilateralmente 34.5 cm; a 15 cm al di sopra
dell'olecrano bilateralmente 40 cm. Movimenti attivi: flessione/estensione
gomito sinistro 125-10-0°, a destra 132-0-2°. Pro/supinazione simmetrica,
90-0-65° (a gomito angolato di 90°). Jamar a tre riprese a sinistra
20-15-20kg, a destra 55-55-55 kg. Pinch a tre riprese a sinistra 7-7-7 kg,
a destra 9-9-9 kg. Riferimento di un dolore allo Jamar in sede tra capitello ed
epicondilo laterale.
Diagnosi
Leggero deficit funzionale gomito non dominante sinistro con
dolore movimento/carico-dipendente in Stato dopo frattura del capitello radiale
tipo Mason II e frattura composta dello spigolo esterno del processo coronoideo
dell'ulna il 27.09.2013.
Stato da artroscopia del gomito sinistro il 18.07.2014 con
resezione di tessuto cicatriziale e sino-viale ventrale, lisciatura della
cartilagine del capitello omerale e della testa radiale, débridement cicatriziale
dorsale e della fossa olecrani e resezione della plica radio-omerale.
Stato dopo infiltrazione endo-articolare del 19.02.2015 con
effetto positivo temporaneo.
Apprezzamento
(…)
Reperti oggettivi
Oggettivamente gesticola con ambedue le braccia nell'anamnesi,
usa il braccio sinistro normalmente, leggera limitazione funzionale
dell'estensione, meno anche della flessione. Diminuita la forza allo Jamar.
Dolore in sede capitello/epicondilo laterale.
Proposte diagnostiche e terapeutiche
Concludere le 4 sedute fisioterapiche. Ulteriori terapie
attualmente non sono più indicate. Portare il tutore in quanto gli serve.
Utilizzare il braccio sinistro il più possibile.
Aspetti medico-assicurativi
L'assicurato non può più riprendere la sua attività lavorativa,
visto che vi è una limitazione carico-dipendente meno anche
movimento-dipendente, motivo per il quale in data odierna viene definita
l'esigibilità lavorativa.
Esigibilità del lavoro
Nessuna limitazione per sollevare e portare pesi molto leggeri
fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi e altre l'altezza del petto con la
destra e per sollevare e portare pesi leggeri tra i 5 e i 10 kg e medi tra i 10
e i 25 kg fino all'altezza dei fianchi con la destra. Talvolta possibile
sollevare oltre l'altezza del petto pesi tra i 5 e i 10 kg con la destra. Mai
più possibile sollevare e portare pesi pesanti oltre i 25 kg e molto pesanti
oltre i 45 kg. Nessuna limitazione per il maneggio di attrezzi leggeri/di precisione.
Nessuna limitazione per il maneggio di attrezzi medi con la destra. Mai più
possibile il maneggio di attrezzi pesanti e molto pesanti. Nessuna limitazione
per la rotazione della mano. Nessuna limitazione per lavori sopra la testa con
la destra. Nessuna limitazione per la rotazione del tronco, posizione
seduta/inclinata in avanti, posizione in piedi/inclinata in avanti, posizione
inginocchiata e flessione delle ginocchia. Nessuna limitazione per la posizione
di lunga durata sia seduta che in piedi. Nessuna limitazione per camminare fino
e oltre i 50 metri, camminare per lunghi tratti, camminare su terreno
accidentato e salire le scale, Di rado possibile salire su scale a piali.
Equilibrio e stare in equilibrio senza limitazione. Uso della mano sinistra
possibile a condizione, ossia non mezzi vibranti pesi limitati di 5 kg.
L'assicurato è considerato abile al lavoro in misura
dell'esigibilità al 100% da subito. (…)" (doc. 168; n.d.r.: il corsivo
e le sottolineature sono della redattrice)
Nel frattempo il 31 marzo
2015.
il dr. med. __________, nel proprio rapporto intermedio, dopo aver
evidenziato un decorso positivo, attualmente situazione stabilizzata e
conclusa, ha ritenuto necessaria la fisioterapia e rinforzo muscolare fino al
19.
febbraio 2015. Egli ha pure richiesto l'attribuzione di un lavoro adatto
allo stato finale, visto che vi era da aspettarsi la limitazione permanente
(doc. 172).
Successivamente il dr. med. __________ del pronto soccorso di chirurgia
dell'Ospedale __________ di __________ ha ritenuto nel proprio rapporto medico
del 31 maggio 2015 che "l'esacerbazione dei dolori" fosse
"probabilmente dovuta ad un'attivazione dell'artrosi del gomito
conseguente all'incidente" (doc. 177).
In una nota interna del 3 giugno 2015, la dr.ssa med. __________ ha osservato
quanto segue: "il dott. __________ definisce uno stato finale e
prescrive ft e rinforzo, il 31.3.2015 visto che lo stato è stabilizzato, non
vedo indicato la ft. rinforzo in modo autonomo possibile" (doc. 180;
cfr. altresì doc. 183).
Il 17 giugno 2015 il dr. med. __________, viceprimario di chirurgia e
traumatologia dell'Ospedale __________ di __________ e specialista FMH in
chirurgia e traumatologia, ha visitato l'assicurato e nel relativo referto del
30.
giugno 2015, ha osservato quanto segue (doc. 186):
" (…)
Diagnosi
Frattura del capitello radiale sinistro tipo Mason II e frattura
composta dello spigolo esterno del processo coronoideo dell'ulna.
Decorso
Dall'ultima visita presso la mia consultazione di maggio 2014, il
paziente mi riferisce che era poi stato inviato per un ulteriore opinione a __________
alla __________. In tale clinica era poi stato sottoposto in estate 2014 ad
un'artroscopia al gomito sinistr., Malgrado questo intervento la sintomatologia
dolorosa del paziente è rimasta invariata. Da quanto mi riferisce il paziente
il chirurgo di __________ lo ha poi informato che non poteva aiutarlo
ulteriormente. Dato che la CO 1 ha interrotto la copertura delle prestazioni al
paziente, quest'ultimo ha richiesto una visita presso la mia consultazione per
una valutazione della situazione attuale.
Egli riferisce ancora di avere dei dolori al gomito sinistro e di
non poter praticamente usare il braccio sinistro. Secondo lui è impossibile che
possa riprendere la sua attività lavorativa come camionista. Attualmente
indossa una fascia al gomito riferendo un beneficio da essa.
Esame obiettivo
Gomito sinistro non particolarmente tumefatto. Lieve dolenzia alla
palpazione nella zona dell'epicondilo radiale. La mobilità è leggermente ridotta
con una flessione/estensione di circa 115-10-0°. Buona la pro-/supinazione.
Alle posizioni estreme il paziente lamenta dolore.
Valutazione e procedere
Malgrado tutti gli accertamenti e l'intervento chirurgico il
paziente continua a lamentare dolori. Purtroppo non si riesce ad oggettivare
questa sua sintomatologia.
Come già accennato un anno fa, non ho da proporre ulteriori
trattamenti/accertamenti al paziente. Siccome il paziente è però
insoddisfatto della situazione e che riferisce di non essere in grado di
riprendere qualsiasi attività lavorativa gli ho spiegato che avrebbe potuto
rivolgersi ad altri specialisti per un ulteriore opinione. lo stesso gli ho
fatto il nome del Dr. med. __________ presso la __________ di __________
(…)" (doc. 186; n.d.r.: il corsivo e le sottolineature sono della
redattrice).
Tenuto conto delle
indicazioni fornite dalla propria specialista di fiducia nella visita medica __________
di chiusura del 25 marzo 2015 (doc. 168) e nella nota interna del 3 giugno 2015
(doc. 180), l’assicuratore LAINF ha quindi ritenuto che RI 1 andava considerato
abile al lavoro al 100% in un lavoro molto leggero (quali, ad es., assistente
amministrativo, raffilatore, regolatore di macchine oppure operaio di fabbrica)
e, quindi, con decisione formale del 13 agosto 2015 (doc. 194), poi confermata
in sede di opposizione il 27 ottobre 2015 (doc. 208), ha rifiutato di
accordargli una rendita di invalidità.
2.3.4
Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra
Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze
di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a
condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di
per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi
che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno
il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in
tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
E’ infine utile osservare che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p. 35 consid. 4b).
2.3.5
Nella concreta evenienza,
attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti (cfr consid.
2.3
), questo Tribunale ritiene che il parere espresso dalla dr.ssa med. __________,
specialista nella materia che qui ci occupa, risulta essere dettagliato e
approfondito per quanto concerne gli aspetti determinanti volti a stabilire se
l'CO 1 abbia a ragione o meno negato una rendita d'invalidità all'assicurato
(mentre che, per quanto concerne le considerazioni ivi effettuate in merito
all'IMI, si dirà di seguito al consid. 2.5.3) e che rispecchiando i parametri
giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.3.4), ad esso va dunque
attribuita piena forza probante (per gli aspetti che esulano l'IMI) e possa
validamente costituire da base al giudizio (nella misura in cui quest'ultimo è
volto a determinare se l'CO 1 era legittimato, oppure no, a negare una rendita
di invalidità all'assicurato) che questa Corte è ora chiamata a rendere, senza
che si riveli necessario procedere - sotto questo profilo - a degli ulteriori
atti istruttori.
Del resto, per questo specifico aspetto, la valutazione della specialista dell'CO
1.
non è stata smentita da certificati medico-specialistici neppure in sede
ricorsuale. In effetti, la valutazione medico-assicurativa del 1° dicembre 2015
(doc. 210) del dr. med. __________, medico chirurgo, specialista in ortopedia e
specialista in medicina sportiva presso l'Ospedale del __________, versato agli
atti con il gravame, non è atto a sollevare dubbi circa la fedefacenza del
referto allestito dettagliatamente dalla dr.ssa med. __________, medico
fiduciario che peraltro vanta un’ampia esperienza in materia di medicina
assicurativa e infortunistica, per quanto concerne gli aspetti determinanti
volti a stabilire se l'CO 1 abbia a ragione o meno negato una rendita
d'invalidità all'assicurato. Questa Corte non ignora che il dr. med. __________,
nel propria valutazione anzidetta, ha rilevato quanto segue:
" (…)
Esigibilità lavorativa:
Sollevamento e/o trasporto di pesi
Molto leggeri ( fino a 5kg ) = ridotta
Leggeri ( fino a 10 kg) = molto ridotta
Medi e oltre ( 25kg) = nulla
Manipolazione di oggetti , attrezzi, pulsantiere
Leggeri di precisione = legg. Ridotto
Medi = ridotta
Pesanti = nulla
Posizioni di lavoro o dinamiche particolari
Lavorare a braccia elevate = ridotta
Con rotazione = normale
Seduta e piegata in avanti = normale
Eretta e piegata in avanti = normale
Inginocchiata = normale
Con ginocchia in flessione = normale.
Mantenere posizioni statiche
Seduta = normale
Eretta = normale
Spostamenti/camminare
Per tragitti brevi e medi ( fino a 1 km) = normale
Su terreni accidentati = legg ridotta
Salire/scendere le scale =normale
Uso di scale a pioli = molto ridotta.
Valutazione medico-assicurativa – Conclusioni
(…)
Si rileva inoltre un danno alla capacità lucrativa poiché (come
anche riconosciuto dalla dr.ssa __________) il sig. RI 1 non è più in grado
di effettuare il lavoro di camionista con scarico e carico.
Il braccio sin evidentemente non permette di effettuare lavori di
forza e di destrezza. È stata redatta una esigibilità lavorativa che evidenzia
le limitazioni del sig. RI 1 a cui è permesso un lavoro che si svolga
principalmente con uso di un solo arto e soltanto di modesto aiuto del secondo
(sin). In tale situazione è necessario evidentemente lavoro più leggero e
piuttosto limitativo. Non sono molti i lavori con queste caratteristiche (telefonista,
addetto ufficio informazioni ecc.)
Sono possibili quindi lavori leggeri con però una possibilità di
lavoro non al 100% (non totale) ma più limitata. Per esempio commesso senza
sollevamento di pesi, cassiere, operaio di minuterie). Il tutto però, si
ribadisce con una esigibilità lavorativa anche per lavori adeguati al suo stato
di salute, sicuramente inferiore al 100% e quindi non completa.
Ciò porta ovviamente ad una perdita di capacità lucrativa e quindi
ad una invalidità. Il tutto da quantizzare certamente superiore al 10%. (…)"
(doc. A-25; n.d.r.: il corsivo, il grassetto e le sottolineature sono della
redattrice).
D'altra parte il TCA
osserva che neppure tali considerazioni (relative ad un'esigibilità lavorativa
del ricorrente - maggiormente severa rispetto a quella fissata dal medico
fiduciario dell'CO 1 - come pure alla conseguente diminuita capacità lavorativa
dell'assicurato) appaiono suscettibili di sminuire il valore probatorio
attribuito al parere della dr.ssa med. __________. In effetti, la valutazione
dell'esigibilità lavorativa espressa dal medico fiduciario risulta plausibile
alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito,
riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti
superiori.
Ad esempio, in una pronunzia inedita del 12 novembre 1996, l’allora TFA (dal 1°
gennaio 2007: TF) ha, ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere
a frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive,
trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi
infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito
nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità
era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio,
il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva
unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.
In
una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal
TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale ha riconosciuto
come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso
dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente
inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza forza.
Il
TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto
2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un
assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità
superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto
leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, e il
sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco
di una mano).
In
una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, cresciuta incontestata in
giudicato, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere
dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di
sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante
deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro.
Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione
interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del
deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo
ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,
citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio
dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così
come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,
macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il
braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della
vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA
succitata, consid. 2.6.).
Con
un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha
considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di
sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco
nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un
assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra
con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei
rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e
infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del
tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di
una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale:
spalla congelata post-traumatica).
In
una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di
svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato
che presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della
spalla e del braccio destro dominante.
In conclusione, stante
quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato
di intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,
400.
e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF
113.
V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da
ritenere dimostrato, secondo il grado della
verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle
assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6
pag. 221 con riferimenti), che
RI 1 è in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo,
un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni al derivanti dal danno
alla salute infortunistico subito al gomico sinistro (adominante).
2.4
Si tratta ora di valutare le
conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
2.4.1
Per quanto concerne il reddito
da valido, secondo l’istituto assicuratore, l’insorgente avrebbe
guadagnato nel 2015, qualora non fosse rimasto vittima dell'infortunio
assicurato, un importo annuo pari a fr. 44'400.- (cfr. doc. 193, pag. 1).
Questo dato,
desunto dalle indicazioni fornite direttamente dal datore di lavoro (cfr. doc. 193,
pag. 2) e non contestato dal ricorrente, può senz’altro essere fatto proprio da
questa Corte.
2.4.2
Per
quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75
seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
Nella
seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché
il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei
salari DPL.
In
quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno
cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero
totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF,
segnatamente in DTF 139 V 592 e nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016
al consid. 3.3.
L’Alta
Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi
regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04;
STF 9C_262/2016 del 30 agosto 2016).
Nella
DTF 129 V 472 consid. 4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a una
valutazione statistica compiuta dall’CO 1, che il salario medio risultante
dalle DPL si situava soltanto leggermente sotto quello secondo l’ISS (in
questo senso, si veda pure la STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2).
2.4.3
Nella
presente fattispecie, l'assicuratore LAINF convenuto ha determinato il reddito
ancora esigibile dall'assicurato, mediante il metodo delle DPL.
È pertanto risultato che nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe stato
in grado di esercitare, tenuto conto del danno alla salute, e meglio il
cassiere di __________ presso la __________ di __________, il collaboratore
check-in cassa presso la __________ di __________, l'operaio nel reparto
capsule molli della __________ di __________, il regolatore di macchine presso
la __________ di __________ e, infine, il raffilatore presso la __________ di __________,
i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2015, un reddito annuo
pari a fr. 49'666.60 (cfr. doc. 193, p. 3).
D’altro
canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore
infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che
entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati
dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.
In effetti, dalla tabella
di cui al doc. 193 si evince che sono 96 i posti di lavoro che entrano in
considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr.
34'930.- e a fr. 68'081.-, e infine che quello medio è di fr. 50'137.-.
Il TCA constata che il valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto
(fr. 49'666.60) è leggermente inferiore alla media dei salari medi (fr.
50'137.-), ragione per la quale non vi possono essere dubbi circa la
rappresentatività del reddito da invalido stabilito in base alle DPL.
Il TCA rileva inoltre che i cinque posti di lavoro segnalati dall’Istituto rispettano
le limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute infortunistico (cfr.
la descrizione delle attività e le esigenze fisiche risultanti dalla relative
schede DPL; doc. 193, p. 8-27) come pure la formazione dell'assicurato (cfr .i
profili formativi richiesti risultanti dalla relative schede DPL; doc. 193, p. 8-27).
In conclusione, il reddito da invalido - che è stato validamente determinato in
base alle DPL - ammonta a fr. 49'666.60 (dal 1° giugno 2015,
data di sospensione dell'indennità giornaliera a fronte di uno stato di salute
da considerarsi ormai stabilizzato; cfr. consid. 2.2.2.).
Decurtazioni sul reddito
da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di
conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di
fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).
2.4.4
In siffatte circostanze,
segnatamente a fronte di un reddito annuo da valido di fr.
44'400.- rispettivamente da invalido di fr. 49'677.-, è dunque a giusta
ragione che l'CO 1 - con la decisione formale del 13 agosto 2015 (doc. 194),
confermata con la decisione su opposizione del 27 ottobre 2015 (doc. 208) - si
è rifiutata, in assenza di un qualsivoglia pregiudizio economico, di accordare
al ricorrente, una rendita d’invalidità. Sotto questo aspetto la decisione
avversata merita dunque di essere confermata.
2.5
Diritto a un'indennità
per menomazione all’integrità?
2.5.1
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione
dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è
considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con
identica gravità e importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo
evidente o grave.
In questa valutazione
dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle
circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la
gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici
senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.
42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione
del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghèlew/Ramelet/Ritter,
Commentaire da la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive
contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella elenca una
serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,
corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella -
riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.
RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni
extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per
menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso
di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita
parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna
indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al
5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni
all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in
considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione
dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,
ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4
OAINF).
Peggioramenti non
prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un
pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la
revisione dell'indennità per
menomazione è, di principio,
esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno
è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI
1991.
U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che
integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di
natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il
giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA
del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in
cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di
trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3
all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,
consid. 3a).
2.5.2
Nella concreta evenienza, dopo
aver sentito il parere espresso dalla dr.ssa med. __________, al termine della
visita medica __________ del 25 marzo 2015, secondo la quale "Secondo
le tabelle Suva, specialmente quelle 1.2, non vi è diritto ad una indennità per
menomazione all'integrità" (doc. 168 in fine), l'CO 1, con la
decisione formale del 13 agosto 2015 (doc. 194), ha negato all'assicurato il
riconoscimento di un'indennità per menomazione dell'integrità, in assenza di
una qualsivoglia menomazione importante dell'integrità fisica.
Nell'ambito della
procedura di opposizione la patrocinatrice dell'assicurato ha contestato il
mancato esperimento da parte dell'CO 1 di un consulto ortopedico presso uno
specialista qualificato, qual è il dr. med. __________, della Clinica __________
di __________ al fine di accertare il grado di artrosi del gomito sinistro del
suo cliente e quindi, verificare l'applicabilità al caso di specie della
tabella 5 concernente la menomazione dell'integrità per artrosi, concedendo al
suo assistito un'IMI conseguente al grado di artrosi secondaria così accertato
(doc. 203).
Invitata dall'CO 1 a
pronunciarsi in merito alle obiezioni sollevate dalla rappresentante
dell'assicurato, la dr.ssa med. __________, nel proprio apprezzamento medico
del 16 ottobre 2015, dopo aver riportato i contenuti dei già citati (cfr.
consid. 2.3.3) rapporti medici del 31 marzo 2015 del dr. med. __________ (doc.
172) e del 30 giugno 2015 del dr. med. __________ (doc. 186), ha puntualizzato
quanto segue (doc. 206):
" (…)
Apprezzamento
Nel referto operatorio da parte del dott. med. __________,
specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore
FMH e pure soprattutto del trattamento del gomito, viene definita una condropatia
omero-radiale di I grado. (…) Si sa bene che la visione nativa eseguita
in un intervento chirurgico vale di più che la valutazione di documentazione
radiologica e quindi si tratta di una condropatia di I grado. (…) Concludo
quindi che la diffida da parte della lic. iur RA 1 non trova nessuna
motivazione medica e sicuramente non indicazione per un quarto parere da un
qualsiasi altro specialista. Inoltre ribadisco che vi è solo un leggero
deficit funzionale al gomito non dominante sinistro con descritto dolore
movimento e carico-dipendente, oggettivamente notata anche la gesticolazione
con ambedue le braccia nell'anamnesi usando il braccio sinistro normalmente e
la forza diminuita allo Jamar in assicurato destrimane. Dolore in sede del
capitello/epicondilo laterale. Tale mobilità secondo la tabella Suva non dà
diritto ad una IMI, mi riferisco alla tabella Suva 1.2.
Neppure la condropatia di I grado descritta al momento
dell'intervento chirurgico da parte del dott. med. __________ dà diritto ad una
IMI, secondo la tabella 5.2. Visto che l'esigibilità lavorativa è
definita in modo tale che risparmia al massimo possibile l'articolazione
omero-radiale e omero-ulnare di sinistra, non mi aspetto l'evoluzione di una
grave artrosi neppure una resezione della testa radiale in un futuro.
Se purtroppo, contrariamente alla mia valutazione, in un
futuro lontano dovesse svilupparsi una artrosi in tal senso e che richiederà un
ulteriore intervento chirurgico, la CO 1 rivaluterà come sempre questi casi,
chiedendo al medico __________ se vi è un netto peggioramento oggettivabile,
quindi non vedo neanche la giustificazione per attribuire, per i motivi
sopraccitati, in data odierna la IMI come richiesto da parte della
rappresentante legale.
Concludo che non vi è nessun argomento per motivare una
rivalutazione e sicuramente nessun argomento medico per richiedere una quarta
opinione medica. (…)" (doc. 206; n.d.r.: il corsivo, il grassetto e le
sottolineature sono della redattrice).
Tenuto conto di tali
indicazioni, l’assicuratore LAINF in data 27 ottobre 2015 ha confermato il
contenuto della sua prima decisione, negando il riconoscimento di un'IMI
all'assicurato (doc. 208).
Nell'ambito della
procedura di ricorso, la rappresentante dell'assicurato ha prodotto con il
gravame la già citata valutazione medico-assicurativa del 1° dicembre 2015
(doc. 210) del dr. med. __________, il quale - dopo aver riportato l'anamnesi
ed i contenuti dell'apprezzamento medico del 25 marzo 2015 del medico
fiduciario (doc. 168), sulla base dell'EMG arto sup sin del 27 novembre 2015
(ove ha riscontrato una lieve sofferenza neurologica periferica cronica del
territorio C5-C6 sin) e della RX gomito sin (ospedale __________) del 29
novembre 2015 (ove ha riscontrato un'importante artrosi del gomito sin; cfr.
doc. A-25, pag. 1) e dopo aver visitato personalmente il paziente - ha
osservato quanto segue:
" (…)
Articolarità: Flesso-estensione 120-90-25° Gomito dx 150 90-0°
Prono-supinazione 80-0-70° Gomito dx 90-0-90°
(…)
Valutazione medico-assicurativa – Conclusioni
(…)
In particolare risulta un gomito doloroso sia alla palpazione
che al movimento con anche una limitazione articolare come valutata nell'esame
obiettivo, ma che anche la dr.ssa __________ -CO 1 riconosce (pur con una
quantizzazione inferiore; flesso estensione 125-10-0° e con moderata perdita
prono-supinazione 90-0-65°, anche se ritenuta quest'ultima simmetrica).
Vi è inoltre una diminuzione di presa di forza per motivi antalgici con la mano
sin.
Tali lesioni articolari hanno causato come anche ritenuto del
dr. __________ un peggioramento artrosico che purtroppo sarà verosimilmente
anche evolutivo e che porterà ad un progressivo ulteriore deterioramento
dell'articolazione del gomito sin.).
Già presente tuttora come evidenziato dalla RX gomito sin.
del 29.11.2015: artrosi medio-grave.
In tale situazione si hanno due ordini di conseguenze:
Primo:
1) Danno all'integrità che viene valutata secondo le tabelle 1
e 5 della LAA. Tabella 1: gomito mobile 135-0°=10%
2) Tabella 5. Artrosi media di gomito: 10%. (…)"
(doc. A-25; n.d.r.: il corsivo, il grassetto e le sottolineature sono
della redattrice).
Invitato dal TCA a
prendere puntualmente posizione sulle considerazioni espresse dal dr. med. __________
al riguardo della menomazione all'integrità, lo specialista fiduciario dell'CO
1.
(medico __________ dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore), nell'apprezzamento medico
del 1° settembre 2016 (doc. XIII 1), ha espresso la seguente valutazione:
" (…)
Tabella 1
Il metodo "Zero-Neutrale" è da tanti anni lo standard
internazionale per misurare la mobilità degli arti del corpo umano (1).
Secondo il metodo "Zero-Neutrale" la mobilità normale
del gomito si esprime in questo modo: 150 - 0 - 0° (2).
Questo significa una flessione massima di 150° ed una estensione
completa. Il braccio è diritto. Certe persone - soprattutto di sesso femminile
- hanno una lieve iper-estensione per esempio di 5°. Secondo il metodo
"Zero-Neutrale" si esprime: 150 - 0 - 5°. Una perdita di estensione
di 20° si esprime: 150 - 20 - 0°. Una perdita di flessione di 30° si esprime:
120.
- 0 - 0°.
Nel rapporto medico della dott.ssa med. __________ del
25.03.2015
si trova una mobilità del gomito destro di 132 - 0 -
2° ed una mobilità del gomito sinistro die 125 - 10 - 0°. Vuol dire che vi è
un deficit estensorio di 10°.
La tabella 1.2 prevede una IMI del 10% per una
mobilità del gomito di 90 - 30 - 0°. Vuol dire un deficit flessorio di
almeno 30° (recte: 60°) ed in più un deficit estensorio di
60° (recte: 30°). La stessa tabella prevede anche una IMI
di 10% per una mobilità di 135 - 90 - 0°, vuol dire un deficit
estensorio di 90°.
Nella lettera del dott. med. __________ del 25.11/01.12.2015 si
trova una mobilità del gomito destro di 150 - 90 - 0° e a sinistra una mobilità
di 120 - 90 - 25°. Questo non è comprensibile e non corrisponde al metodo
internazionale "Zero-Neutrale". Forse il dott. __________ vuol
esprimere, che l'estensione a sinistra è limitata di 20°. Però una tale
limitazione è sotto il limite della tabella 1.
Tabella 5
Un'artrosi media del gomito dà diritto ad una IMI di 5 - 10% (vedi
tabella 5.2).
Per la valutazione di un'artrosi si utilizza il metodo di Kellgren-Lawrence
(3).
Sulle radiografie del 31.05.2015 (Ospedale __________ di __________
"__________") si vede un'osteofitosi anteriore nella parte
ulnare del gomito sinistro. Lo spessore articolare non è limitato. Non si vede
sclerosi o cisti.
Secondo __________ si tratta di un grado 1, vuol dire di una
lieve artrosi iniziale.
Conclusione
Lo stato attuale clinico e radiologico non dà diritto ad una IMI
secondo le tabelle 1 e 5. (…)"
(doc. XIII-1; n.d.r.: il corsivo, il grassetto e le sottolineature
sono della redattrice)
Invitata dal TCA a
presentare osservazioni scritte in merito al suddetto apprezzamento medico
dello specialista di fiducia dell'CO 1, la rappresentante dell'assicurato, nel
proprio scritto del 22 settembre 2016 (doc. XVI), ha rilevato che era lecito
pensare che, a fronte di un involontario errore di scrittura (120-90-25°) in
cui era incorso il dr. med. __________, il medico __________, anziché sollevare
delle congetture, avrebbe dovuto convocare in ogni caso il suo assistito per
una visita medica al fine di chiarire le divergenze delle misurazioni
effettuate dalla dr.ssa med. __________ e dal dr. med. __________. La
patrocinatrice dell'assicurato ha inoltre stigmatizzato l'operato del dr. med. __________
per aver considerato una "lieve artrosi iniziale" sulla base delle radiografie
del 31 maggio 2015 effettuate presso l'Ospedale __________ di __________ "__________"
allorquando il dr. __________ ha ritenuto una "artrosi medio grave"
sulla base delle radiografie del 29 novembre 2015 effettuate presso l'Ospedale
di __________.
2.5.3
Nella
concreta evenienza, il TCA non può confermare la decisione dell'assicuratore di
negare all'assicurato il riconoscimento di un’indennità per menomazione
dell’integrità. Per questo specifico aspetto, agli atti di causa figurano
difatti certificazioni specialistiche contraddittorie che non gli consentono di
decidere, con la necessaria tranquillità, in merito alla sussistenza di una
menomazione importante dell'integrità fisica giustificante il riconoscimento di
un'IMI.
In
proposito, questa Corte osserva che l’istituto assicuratore ha fondato la
propria decisione del 13 agosto 2015 (doc. 194) principalmente sul parere
espresso dalla dr.ssa med. __________, al termine della medica __________ di
chiusura del 25 marzo 2015 (doc. 168), confermandola nella decisione su
opposizione del 27 ottobre 2015 (doc. 208), qui avversata, sulla base
dell'apprezzamento medico del 16 ottobre 2015 (doc. 206) della medesima
specialista di fiducia, ove aveva puntualizzato come "la visione nativa
eseguita in un intervento chirurgico" (in casu, dal dr. med. __________
il 18 luglio 2014) "vale di più che la valutazione di documentazione
radiologica e quindi si tratta di una condropatia di I grado", tanto
più che nel proprio rapporto intermedio del 31 marzo 2015 il dr. med. __________
aveva evidenziato un decorso positivo, con situazione stabilizzata e conclusa,
e che vi era da aspettarsi la limitazione permanente (doc. 172) rispettivamente
nel proprio referto del 30 giugno 2015 il dr. med. __________ confermava che i
disturbi lamentati dall'assicurato non erano da oggettivare e che non aveva da
proporre ulteriori trattamenti né accertamenti all'assicurato (doc. 186).
D’altro
canto, va sottolineato che il dr. med. __________, specialista della materia
che qui ci occupa, ha per contro ritenuto una "artrosi medio grave"
del gomito sinistro dell'assicurato, dopo averlo visitato personalmente e sulla
base di esami specialistici oggettivi (segnatamente le già citate radiografie
del 29 novembre 2015 effettuate presso l'Ospedale di __________), ravvedendo
gli estremi per riconoscergli un'IMI, redigendo una valutazione
medico-assicurativa dettagliata, approfondita e atta - attentamente vagliato
l’insieme della documentazione medica agli atti di cui si è già detto ai
considerandi 2.3.3 e 2.5.2 - a sollevare dubbi, per questo specifico aspetto,
circa la fedefacenza dei referti medici allestiti sia dalla dr.ssa med. __________
(segnatamente, quello del 25 marzo 2015 di cui al doc. 168 e quello del 16
ottobre 2015 di cui al doc. 206) sia dal dr. med. __________ (segnatamente
quello del 1° settembre 2016 di cui al doc. XIII 1).
Tanto più che, come rettamente osservato dalla patrocinatrice del ricorrente
(doc. XVI), il dr. med. __________, nel proprio apprezzamento medico del 1°
settembre 2016 (doc. XIII 1), ha considerato una "lieve artrosi
iniziale" sulla base delle radiografie del 31 maggio 2015
effettuate presso l'Ospedale __________ di __________ "__________"
allorquando il dr. __________, nella propria valutazione medico-assicurativa
del 1° dicembre 2015 (doc. 210), ritenuto una "artrosi medio grave"
sulla base delle radiografie del 29 novembre 2015 effettuate presso
l'Ospedale di __________. A questo proposito giova ricordare che, per costante
giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della
decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento
in cui essa venne emanata - in concreto il 27 ottobre 2015 - quando si ritenga che fatti verificatisi
ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2;
DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid.
1b). Secondo questa Corte, le
radiografie del 29 novembre 2015 effettuate presso l'Ospedale di __________
(le quali, val qui la pena di rilevare, non sono state versate agli atti) vanno
prese in considerazione, in quanto - pur essendo posteriori di oltre un mese
alla decisione impugnata - trattasi di esami esami oggettivi su cui si fonda la
valutazione in esame del dr. med. __________ (doc. 210) riferita ad un
peggioramento progressivo dell'artrosi del gomito sinistro dell'assicurato, il
quale non può essere escluso a priori con il grado di verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore
delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218
consid. 6 pag. 221 con riferimenti) essere sorto antecedente al provvedimento
contestato.
Del resto la stessa dr.ssa med. __________ nell'apprezzamento medico del 16
ottobre 2015 (doc. 206) aveva osservato che "(…) Visto che
l'esigibilità lavorativa è definita in modo tale che risparmia al massimo
possibile l'articolazione omero-radiale e omero-ulnare di sinistra, non mi
aspetto l'evoluzione di una grave artrosi neppure una resezione della
testa radiale in un futuro. Se purtroppo, contrariamente alla mia
valutazione, in un futuro lontano dovesse svilupparsi una artrosi in tal senso
e che richiederà un ulteriore intervento chirurgico, la CO 1 rivaluterà come
sempre questi casi, chiedendo al medico __________ se vi è un netto
peggioramento oggettivabile, quindi non vedo neanche la giustificazione per
attribuire, per i motivi sopraccitati, in data odierna la IMI come richiesto da
parte della rappresentante legale. (…)" (doc. 206; n.d.r.: il corsivo,
il grassetto e le sottolineature sono della redattrice)..
In simili casi, la giurisprudenza federale prevede che la vertenza non possa
essere decisa basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che
occorre ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente secondo la
procedura di cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. STF
8C_456/2010 del 19 aprile 2011 consid. 3; in questo stesso si veda pure la STF
8C_943/2010 del 9 novembre 2011 consid. 3.2).
2.6
In una sentenza di principio
9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi
il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio.
Il TF ha, al riguardo,
sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das
Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die
Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit
diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies
schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne
Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten
(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der
Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung
für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen
noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,
die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts
fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem
rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der
bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die
betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend
reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine
Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt
hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher
vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen
Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das
Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.
151.
E. 3.5,9C_85/2009).”
(DTF 137 V 263-265)
In
una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella
pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli
infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF
135.
V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di
rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero
di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare
gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo
la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein
Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine
Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”
(STF
8C_59/2011 consid. 5.2)
Nella presente
fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio
degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF
135.
V 465), per il fatto che essa ha fondato la decisione impugnata esclusivamente
sul parere del proprio medico consulente (per un caso analogo, si
veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).
In siffatte circostanze non è dunque necessario procedere in questa sede
all'esperimento di un ulteriore esame medico specialistico approfondito,
segnatamente di una tomografia assiale computerizzata (TAC), così come
postulato dalla rappresentante dell'insorgente (cfr. doc. XVI, pag. 3). Ne
consegue che la relativa richiesta è qui respinta.
Per le
ragioni già esposte al considerando 2.5.3, si giustifica
pertanto l’annullamento parziale della decisione su opposizione impugnata e il
rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un
approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a chiarire il grado di artrosi
del gomito sinistro di cui è affetto l'assicurato. Sulla scorta
delle relative risultanze, l'CO 1 sarà poi chiamata a definire l'eventuale
diritto di RI 1 ad un'IMI ed a emanare una nuova decisione formale.
2.7
Parzialmente vincente in
causa, l’assicurato, patrocinato dalla lic. iur. RA 1, ha diritto a un importo
di fr. 1'200.- a titolo di ripetibili da mettere a carico dell’CO 1 (cfr. art.
61.
lett. g LPGA; art. 30 cpv. 1 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in
cui all’assicurato è stato negato il diritto all’IMI per il danno al gomito
sinistro.
§§ Gli
atti sono retrocessi all'CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'CO 1 verserà
all’assicurato l’importo di fr. 1'200.- (IVA inclusa) a titolo di indennità per
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti