35.2015.132
Assicurato scivola su scala e avverte dolore a spalla dx,con diagnosi iniziale d'instabilità antero-inferiore. Non confermata estinzione causalità naturale a distanza di 5 mesi dall'evento e rinvio at
6 giugno 2016Italiano24 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.132
mm
Lugano
6 giugno 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 dicembre 2015 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 18 novembre 2015 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 29 ottobre 2014, RI 1,
assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1, è scivolato sulla
scala della propria abitazione e ha appoggiato la mano destra sui gradini,
avvertendo un forte dolore al braccio e alla spalla.
L’esame di artro-RMN della
spalla destra del 18 novembre 2014 ha evidenziato soltanto la presenza di
calcificazioni all’inserzione del sovraspinato con lievi segni di tendinosi
(cfr. doc. 4).
In occasione del consulto
del 2 dicembre 2014, il dott. __________ ha diagnosticato un’instabilità
antero-inferiore della spalla destra (doc. A 13).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Con decisione formale del 24
marzo 2015, la CO 1 ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a
far tempo dal 30 marzo 2015, in quanto, da quella data in poi, i disturbi
lamentati dall’assicurato non si sarebbero più trovati in nesso causale
naturale con l’evento dell’ottobre 2014.
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato personalmente, in data 18 novembre 2015,
l’assicuratore ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc.
A 1).
1.3. Con tempestivo ricorso del 7
dicembre 2015, RI 1 ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione
impugnata, l’assicuratore convenuto venga condannato a riaprire il caso (cfr.
doc. I).
1.4. La CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
Fatti
1.5. In sede di replica, l’insorgente
ha in particolare precisato che il suo ricorso “… non è dovuto al fatto della
tendinite calcarea che CO 1 continua a tenere in considerazione come unica
diagnosi mia riconducibile alla malattia; la mia opposizione è dovuta al fatto
che alla prima visita da un ortopedico, il dott.re __________ mi era stata
diagnosticata una instabilità antero inferiore, patologia non visibile
chiaramente da nessun tipo di esame di risonanza che mi è stato fatto dove si è
invace negli esami evidenziata una calcificazione ed essendo stato operato per
questo tipo di patologia non sono guarito, anzi si è dovuto fare un altro
intervento di riparazione del tendine per la suddetta tendinite calcifica,
forse, secondo il mio parere, che poteva essere asintomatica e si è anche fatto
un ritensionamento capsulo-legamentare dovuto a questa instabilità fotografata
e registrata. La mia opposizione è dovuta al fatto ripeto che l’instabilità è
collegabile al trauma avuto in ottobre 2014 (…).”
(doc. V).
L’amministrazione si è
pronunciata in proposito in data 26 gennaio 2016 (doc. VII).
1.6. In data 5 marzo 2016, RI 1 ha
informato il TCA di aver nel frattempo trasferito il proprio domicilio ad __________
(doc. IX).
Considerandi
In ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31.
agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190.
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
Nel merito
2.2
L’oggetto della lite è
circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore convenuto era
legittimato a porre fine alle proprie prestazioni a contare 1° aprile 2015,
oppure no.
2.3
Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle
cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento
se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di
salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19
cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
2.4
Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125.
V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001.
nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986.
p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,
DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,
di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni
entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato
di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75.
s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della
soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.5
Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e
405.
consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata
(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano
secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb,
118.
V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS
2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6
Dalle carte processuali emerge che l’amministrazione ha
fondato la decisione di dichiarare estinto il proprio obbligo a prestazioni in
relazione ai disturbi presenti a livello della spalla destra, sulla base del
rapporto 9 febbraio 2015 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica, e del parere 18 giugno 2015 del dott. __________, spec. FMH in
chirurgia.
In effetti, a magine della
visita di controllo tenutasi nel febbraio 2015, il dott. __________ ha
diagnosticato uno stato post-distorsivo alla spalla destra in paziente
portatore di una periartrite omero-scapolare calcifica e, al riguardo, ha
osservato che la calcificazione era sicuramente preesistente all’infortunio.
Egli ha inoltre espresso l’opinione secondo la quale la calcificazione
costituiva “… la causa dei disturbi accusati dal paziente visto che all’esame
di RM non ha messo in evidenza nessuna patologia di origine post-traumatica.”
(doc. 5, p. 2).
Va precisato che,
antecedentemente alla visita fiduciaria (nel dicembre 2014), l’assicurato aveva
privatamente consultato il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica
e traumatologia, il quale aveva riscontrato la presenza di un’instabilità
antero-inferiore della spalla destra, insorta a seguito di una “elongazione del
legamento gleno omerale medio” causata dalla caduta dell’ottobre 2014 (cfr.
doc. A 13; in questo senso, si veda pure il doc. A 12).
Quindi, con rapporto del 3
marzo 2015, il dott. __________ ha preso posizione nel seguente modo sulle
conclusioni del dott. __________:
" (…).
Secondo il rapporto del Dr. med. __________ il paziente sarebbe
affetto da una periartrite omero-scapolare calcifica e non di un’instabilità
della spalla.
Ho dunque nuovamente considerato l’anamnesi e l’esame clinico del
paziente.
Anamnesticamente il signor RI 1 riferisce di non aver mai avuto
dolori alla spalla. I dolori sono iniziati in seguito al trauma subito il 29
ottobre scorso. Durante la caduta ha appoggiato il braccio esteso dietro al
corpo procurandosi così un trauma assiale dell’arto.
Attualmente, a 4 mesi di distanza, persistenza di dolori. Tali
dolori tuttavia non sono presenti in maniera continua ma con i movimenti in
abduzione e rotazione esterna.
All’esame clinico il testing della cuffia dei rotatori è normale,
apprehention chiaramente positivo, relocation debolmente positivo. Sia
l’anamnesi che l’esame clinico mi fanno dunque pensare ad un’instabilità
antero-inferiore.
D’altra parte è chiaro che non si può escludere una partecipazione
della calcificazione nella sintomatologia e ho dunque consigliato al paziente
di accettare le proposte del collega Dr. med. __________.”
(doc. A 11)
Nel corso del mese di
giugno 2015, il ricorrente è stato sottoposto a un intervento artroscopico
della spalla destra con asportazione delle calcificazioni e borsectomia (cfr.
doc. A 9).
Invitato
dall’amministrazione a esprimersi sull’eziologia dei disturbi lamentati da RI 1
dopo il 1° aprile 2015, con nota manoscritta del 18 giugno 2015, il dott. __________
ha negato l’esistenza di un legame causale con l’evento traumatico assicurato,
in quanto “… l’artro RMI spalla dx 18.11.14 a distanza di 3 settimane
dall’infortunio, non mostra alcun tipo di lesione diretta traumatica, né
indiretta: “edemi ossei, allungamenti tendino-capsulari, ecc.”. La sonografia
funzionale marzo ’15: “Dolori proprio quando la calcificazione sparisce sotto
l’acromion all’abduzione”. Calcificazione presente ante l’infortunio.” (doc.
2).
In occasione della visita
del 15 luglio 2015, il PD dott. __________, Viceprimario di chirurgia presso
l’Ospedale __________ di __________, autore dell’intervento artroscopico, ha
riferito che l’assicurato presentava ancora disturbi e faceva fatica ad alzare
il braccio destro (cfr. doc. A 8).
Sempre il dott. __________,
con referto del 27 agosto 2015, ha sostenuto che si poteva “… supporre un
residuo dolore derivante dall’intervento: il fatto di aver operato nello spazio
sottoacromiale crea una specie di impingement transitorio secondario.
Dall’altro lato il paziente sostiene che il dolore che provava prima
dell’intervento è ancora persistente. Da questa affermazione si deve
probabilmente dedurre che la causa dei suoi dolori non sia la calcificazione.”
(cfr. doc. A 7).
Un’artro-RMN della spalla
destra eseguita il 26 ottobre 2015 ha mostrato l’esistenza di una lesione del
tendine sovraspinato trasmurale a livello pre-inserzionale (cfr. doc. A 4).
Nel suo rapporto datato 3
novembre 2015, il dott. __________, responsabile del Servizio di chirurgia
della spalla presso l’Ospedale __________ di __________, ha riferito che,
all’esame clinico, si evidenziava “… un’instabilità anteriore della spalla
destra con Relocation Test e Apprehension Test positivi. Tali sintomi erano
verosimilmente presenti fin da dopo il trauma, in quanto il paziente riferisce
che da sempre il movimento di abduzione e rotazione esterna è stato dolente e
veniva mitigato appoggiando la mano sulla faccia anteriore della spalla destra.
In conclusione, si tratta di una rottura a tutto spessore del sovraspinoso in
esiti di calcificazione alla spalla destra in un quadro di instabilità
antero-inferiore post-traumatica. Il consiglio è quello di sottoporsi ad un
nuovo intervento di riparazione del sovraspinoso e un ritensionamento capsulo-legamentoso
antero-inferiore alla spalla destra.” (doc. A 4).
A margine del consulto del
9.
novembre 2015, il PD __________ ha condiviso “… l’indicazione chirurgica con
sutura della cuffia e valutazione intraoperatoria di un’eventuale instabilità
con videoregistrazione.” (doc. A 5).
L’intervento ha avuto
luogo in data 2 dicembre 2015. Dal relativo rapporto emerge che, intraoperativamente,
è stata oggettivata una “lassità capsulare con positività del d.t.s. test ed
elongazione dei legamenti gleno omerali medio e inferiore.”, come pure una
“lesione preinserzionale del sovraspinoso ed instabilità clb.” (doc. A 3).
2.7
Secondo la giurisprudenza, il
giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i
mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la
documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto
sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra
loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle
prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto
che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia
completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga
conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in
piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto
medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che riguarda le perizie
allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure
loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi
concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STF 8C_336/2015
del 25 agosto 2015; STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid.
3b/bb).
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,
nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni
contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della
parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto
dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere
in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione
mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea
di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
2.8
Ancora in sede di risposta di
causa, riferendosi agli apprezzamenti dei suoi medici consulenti, l’assicuratore
infortuni convenuto ha fatto valere che i disturbi lamentati da RI 1 erano
imputabili alla presenza di una calcificazione della cuffia dei rotatori,
preesistente all’infortunio dell’ottobre 2014 (e, quindi, non in nesso di
causalità naturale con quest’ultimo – cfr. doc. III, p. 4).
Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale non ritiene che i referti
agli atti dei dottori __________ e __________, possano senz’altro costituire da valido supporto probatorio al presente
giudizio.
Secondo questa Corte, i
succitati rapporti non tengono conto di quanto è accaduto successivamente alla
loro stesura.
In effetti, dagli atti di
causa emerge che, posteriormente all’artroscopia del 2 giugno 2015, mediante la
quale era stata asportata la calcificazione (cfr. doc. A 9), l’assicurato ha
continuato a lamentare i medesimi disturbi alla spalla destra, tanto che il PD
dott. __________ ha dichiarato che da ciò si doveva probabilmente dedurre che
la causa non era (unicamente) la calcificazione (cfr. doc. A 7).
D’altro canto, a margine
del consulto del 30 ottobre 2015, il dott. __________ ha in particolare
riscontrato, all’esame clinico, la presenza di un’instabilità anteriore della
spalla destra, precisando che tale problematica era verosimilmente presente fin
da dopo il trauma del 29 ottobre 2014 (cfr. doc. A 4). L’esistenza della
patologia in questione è stata confermata intraoperativamente (cfr. doc. A 3).
In questo contesto, deve essere ricordato che, già in occasione della visita del
2.
dicembre 2014, il chirurgo ortopedico dott. __________ aveva formulato la
diagnosi d’instabilità antero-inferiore della spalla destra (cfr. doc. A 13).
Il TCA non ignora che, con
rapporto del 3 marzo 2015, il dott. __________ non aveva potuto escludere una
partecipazione della calcificazione alla sintomatologia e aveva quindi
consigliato all’assicurato di accettare le conclusioni del dott. __________
(cfr. doc. A 11). Ciò non può tuttavia essere considerato decisivo poiché quanto
attestato dal medico curante specialista è stato superato da quanto è accaduto
nel prosieguo, così come già indicato in precedenza.
Tutto ben
considerato, questo Tribunale ritiene che le considerazioni appena esposte
siano atte a creare dei dubbi circa la fondatezza della valutazione enunciata
dai dottori __________ e __________, sulla cui base l’amministrazione ha
fondato la decisione su opposizione impugnata (cfr. DTF 139 V 225 consid. 5.2).
Il
TCA non è quindi in grado di derimere, con la necessaria tranquillità, la
presente vertenza sulla base della sola documentazione agli atti, ragione per
la quale s’impone un approfondimento peritale.
2.9
In una sentenza di principio
9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi
il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio.
Il TF ha, al riguardo,
sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das
Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die
Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit
diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen
Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung
delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten
(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der
Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei
festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen
noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,
die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts
fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem
rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der
bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die
betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend
reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine
Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt
hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher
vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen
Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das
Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.
151.
E. 3.5,9C_85/2009).”
(DTF 137 V 263-265)
In
una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella
pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli
infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF
135.
V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di
rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero
di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare
gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo
la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein
Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine
Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”
(STF
8C_59/2011 consid. 5.2)
Nella presente
fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio
degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF
135.
V 465), già per il solo fatto che essa ha fondato la decisione impugnata
esclusivamente sul parere dei propri medici consulenti (per un
caso analogo, si veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).
Per le ragioni esposte al considerando 2.8., si
giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e
il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un approfondimento
peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a chiarire l’eziologia dei disturbi
accusati alla spalla destra da RI 1 dopo
il 30 marzo 2015. Sulla base delle relative risultanze, la
CO 1 sarà poi chiamata a definire nuovamente il diritto a prestazioni, dal
profilo materiale e temporale, a contare dal 1° aprile 2015.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti