35.2015.133
Determinazione diritto alla rendita d'invalidità e all'IMI. Preliminare esame dell'eziologia di cefalee/cervicalgie e disturbi psichici
5 settembre 2016Italiano60 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2015.133
mm
Lugano
5 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 dicembre 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 6 novembre 2015 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 10 ottobre 2011, RI 1,
dipendente dell’impresa di costruzioni __________ di __________ in qualità di
muratore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, ha
urtato la parte superiore della testa, sopra la fronte, contro un architrave di
cemento e ha riportato, secondo il verbale di PS dell’Ospedale di __________,
un trauma frontoparietale a destra (cfr. doc. 5).
Nel prosieguo,
l’assicurato ha sviluppato un quadro clinico complesso, comprendente in
particolare cefalee, disturbi dell’equilibrio, disturbi psichici e disturbi dell’udito.
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Il 5 settembre 2014,
l’amministrazione ha informato il patrocinatore dell’assicurato che, a far
tempo dal 1° novembre 2014, sarebbe cessato il diritto alle prestazioni di
corta durata (cura medica + indennità giornaliera) (doc. 182).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 2 settembre 2015,
l’assicuratore ha innanzitutto negato la propria responsabilità a proposito
della problematica psichica, ritenuta non trovarsi in nesso causale
adeguato con il sinistro dell’ottobre 2011, e delle cefalee, posto che
il relativo nesso di causalità naturale si sarebbe estinto trascorsi 6 mesi
dall’infortunio. Quindi, tenuto conto unicamente dei postumi residuali
dell’evento traumatico (patologia vestibolare) e della malattia professionale
(ipoacusia), all’assicurato è stato negato il diritto alla rendita
d’invalidità, mentre gli è stata riconosciuta un’indennità per menomazione
all’integrità (IMI) del 10% (cfr. doc. 224).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 228), in data 6
novembre 2015, l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (cfr. doc. 238).
1.3. Con tempestivo ricorso del 9
dicembre 2015, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, chiede, in via
principale, che venga accertata l’esistenza di un legame causale tra
l’infortunio e le cefalee, le cervicalgie e i problemi psichici e che gli atti
siano retrocessi all’CO 1 per la definizione delle prestazioni di lunga durata,
in via subordinata, il rinvio degli atti all’amministrazione per, se del
caso, esperire nuovi accertamenti e definire il diritto alle prestazioni,
nonché, in via ancor più subordinata, la condanna dell’assicuratore
convenuto a riconoscergli una rendita d’invalidità del 21% almeno e un’IMI del
15%.
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali, l’insorgente sostiene innanzitutto che gli stessi medici
incaricati dall’amministrazione avrebbero riconosciuto che l’infortunio
dell’ottobre 2011 costituisce ancora una causa parziale delle cefalee e delle
cervicalgie (cfr. doc. I, p. 5: “…, le cefalee e le cervicalgie sono definite
dal Dr. __________ con una “prédominance de facteurs tensionnels indépendants
de l’accidente” (…). Il termine predominanza indica l’esistenza di altre cause,
da ricondurre all’infortunio. Ergo, anche per i medici di fiducia
dell’assicuratore Lainf, l’infortunio è ancora all’origine (assieme ad altri
fattori) delle cefalee e cervicalgie.”). D’altro canto, ricordato che
l’assicuratore ha inizialmente riconosciuto il proprio obbligo a prestazioni relativamente
a cefalee e cervicalgie, egli fa valere che i medici fiduciari dell’CO 1 “… non
espongono in maniera chiara in che misura il nesso causale si sarebbe interrotto,
né perché i problemi di salute non siano (più) da ricondurre all’infortunio, né
quale sarebbe e perché l’origine attuale non post-traumatica delle affezioni
medesime. Alcun medico della CO 1 fa peraltro riferimento ad uno status quo
sine vel ante. La CO 1 parrebbe fare a tratti riferimento nella propria
decisione all’esistenza di affezioni morbose pregresse o preesistenze. Eppure
nel caso di specie, affezioni pregresse che possano giustificare l’esistenza
delle cefalee e delle cervicalgie non esistono. Il rinvio assolutamente
generico ed immotivato a “troubles dégéneratifs cervicaux” ad opera dei medici
della CO 1 non ha alcuna portata concreta, poiché nulla viene detto circa tali
asseriti aspetti degenerativi, né la posizione viene in qualche modo motivata.”).
Per contro, fa sempre presente RI 1, i neurologi dottori __________ e __________
hanno sostenuto - “correttamente ed in maniera motivata e convincente” –
trattarsi di cefalee post-traumatiche di tipo tensivo (doc. I, p. 7 ss.).
L’assicurato sottolinea
inoltre l’importanza del trauma cranico da lui subito, tenuto conto che esso ha
comportato una problematica vestibolare e di quanto è stato attestato dai
dottori __________ e __________, come pure dai periti amministrativi del __________
(doc. I, p. 10).
A proposito della problematica
psichica, il ricorrente rileva che l’amministrazione avrebbe dovuto
preliminarmente accertare se si tratta di un disturbo che fa parte del quadro
clinico tipico conseguente al trauma da lui lamentato oppure no, in quanto,
nell’affermativa, l’adeguatezza del nesso causale non avrebbe dovuto essere
valutata in applicazione della “psico-prassi” (cfr. doc. I, p. 10). “Sia come
sia”, egli sostiene di essere rimasto vittima di un infortunio classificabile
nella categoria intermedia al limite di quella superiore e che, nel valutare
l’adeguatezza, occorra considerare “… tipologia di trauma, gravità del danno
alla salute permanente a livello organico, durata ininterrotta ed
innegabilmente eccessiva delle cure, importanza delle stesse, pregiudizio a
livello di qualità di vita, grave incapacità lavorativa, fragilità a livello
psichico, …” (doc. I, p. 11).
Per quanto concerne l’esigibilità
lavorativa, secondo l’assicurato, già soltanto considerando il danno
infortunistico di natura organico, egli andrebbe ritenuto inabile in qualsiasi
attività lavorativa (doc. I, p. 11).
L’insorgente contesta pure
gli aspetti economici legati alla determinazione del diritto alla rendita
d’invalidità e, specificatamente, l’entità della riduzione a titolo di gap salariale
e di quella sociale (cfr. doc. I, p. 11 s.).
Infine, l’assicurato
pretendere di aver diritto a un’IMI del 15% per i disturbi dell’equilibrio e
del 5-10% per l’ipoacusia (doc. I, p. 12).
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.5. Il 2 marzo 2016, l’insorgente
ha prodotto ulteriore documentazione medica e si è in sostanza riconfermato
nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. XI + allegati).
L’amministrazione si è
pronunciata in proposito in data 15 marzo 2016 (doc. XIII).
1.6. In data 22 marzo 2016, al TCA
sono pervenute ulteriori certificazioni mediche (doc. XVI + allegati).
1.7. In corso di causa, questa
Corte ha richiamato dall’UAI la perizia pluridisciplinare elaborata dal __________
di __________ l’8 marzo 2016 (doc. XVII 1) ed il relativo complemento (doc. XIX
1).
Il ricorrente ha
presentato le proprie osservazioni il 2 maggio 2016 (doc. XXIII), mentre
l’assicuratore lo ha fatto in data 6 giugno 2016 (doc. XXXV + allegato).
Il 23 giugno 2016,
l’assicurato ha preso posizione sull’apprezzamento 13 maggio 2016 della
dott.ssa __________ (doc. XXX).
2.1. Oggetto della lite è il
diritto alla rendita d’invalidità e l’entità della menomazione all’integrità.
Preliminarmente, questa
Corte è però tenuta a esaminare se l’amministrazione era legittimata a
considerare estinto il nesso di causalità naturale relativamente alle cefalee/cervicalgie
e a negare la propria responsabilità a proposito delle turbe psichiche.
2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
Il diritto alle
prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un
nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute.
Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di
fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un
nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V
177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).
2.3. Se un infortunio ha
semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza
questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati
dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso
preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status
quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi
subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142
p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un
infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con
questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”;
cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid.
3b). Occorre di principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base,
l’esistenza del nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in
materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di
trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale,
senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un
legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di
guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico
tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito,
vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile
stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,
cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo
tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili
certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359
consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V
109 consid. 9 p. 122s.).
2.4. Il diritto alle prestazioni assicurative
presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra
l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica,
il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è
accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per
contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza
del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati
successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in
tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri
(per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e
gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve
considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma
piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In
presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione
un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata
eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici
persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è
necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di
un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di
causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si
situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da
considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché
si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V
140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c;
RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.5. In presenza di un infortunio
del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un trauma equivalente
oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit funzionale
organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati senza
differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò contrariamente
a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a seguito di un
infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti organici (cfr.
DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27, consid. 2ss.).
2.6. Nella DTF 134 V 109, già
citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più punti di
vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della causalità in
caso di disturbi organici non oggettivabili e, specificatamente, quella
elaborata in materia di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi
equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.
In quel giudizio, l’Alta
Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a un esame particolare
dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno comportato tali lesioni
(consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che non vi è ragione
di modificare i principi relativi alla classificazione degli infortuni a
seconda del loro grado di gravità e all’eventuale presa in considerazione di
ulteriori criteri nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità
dell’infortunio (consid. 10.1). La Corte federale ha invece accresciuto le
esigenze relativamente alla prova dell’esistenza di una lesione in relazione di
causalità naturale con l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i
criteri di rilievo per l’adeguatezza (consid. 10).
Per quanto riguarda il
nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente ricordato che,
accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di salute subentra
già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei problemi
nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi perdurano più a
lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è indicato disporre
rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza dei disturbi -, una
perizia pluri-/interdisciplinare (di tipo neurologico/ortopedico, psichiatrico
e, eventualmente, neuropsicologico; in caso di questioni specifiche e per
escludere diagnosi differenziali sono pure indicati accertamenti
otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici specialisti che
godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni. Relativamente
alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo,
principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo
luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari. Il
relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:
- le circostanze concomitanti particolarmente
drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica delle
lesioni lamentate;
- la specifica cura medica protratta e gravosa;
- i notevoli disturbi;
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli
esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le
complicazioni rilevanti intervenute;
- la rilevante incapacità lavorativa malgrado la
dimostrazione degli sforzi compiuti.
Nonostante ciò che precede, la giurisprudenza citata
al considerando 2.4. (DTF 115 V 133 e 403) si applica anche in caso di traumi
d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi
cranio-cerebrali, se i disturbi psichici insorti dopo l’infortunio appaiono
chiaramente come un danno alla salute distinto e indipendente dal quadro
clinico tipico consecutivo a un trauma d’accelerazione al rachide cervicale, a
un trauma equivalente oppure a un trauma cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421
p. 79 consid. 2b).
2.7. Cefalee/cervicalgie:
causalità naturale con infortunio del 10 ottobre 2011?
2.7.1. Nella concreta evenienza,
dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’amministrazione ha
dichiarato estinto il diritto alle prestazioni per quanto riguarda le cefalee e
le cervicalgie, al più tardi, a far tempo dalla data di notifica della
decisione formale (2 settembre 2015), fondandosi sulle risultanze della perizia
pluridisciplinare elaborata dal __________ di __________ e sugli apprezzamenti
agli atti del dott. __________, neurologo attivo presso la Divisione __________
di __________ (cfr. doc. 238, p. 6-9).
In effetti, nel mese di
aprile 2013, RI 1 è stato sottoposto ad accertamenti pluridisciplinari (ORL,
psichiatrici e neurologici) presso il __________, e ciò su incarico dell’CO 1.
Per quanto qui
d’interesse, dal relativo referto, datato 24 luglio 2013, si evince che egli è
stato periziato dal profilo neurologico dal dott. __________, spec. FMH in
neurologia.
L’esperto appena citato ha
diagnosticato delle cefalee a carattere tensivo e delle cervicalgie
inizialmente post-traumatiche ma, al momento del consulto, senza relazione
certa con l’infortunio.
Quindi, approfondendo la
questione eziologica, egli ha sostenuto che l’apparizione dei disturbi era
da considerare una conseguenza probabile, se non certa, dell’evento traumatico.
Per contro, alla luce degli accertamenti complementari eseguiti nel frattempo,
non era più possibile ammettere una relazione causale altamente verosimile tra
Fatti
i persistenti disturbi (cefalee e cervicalgie) e l’infortunio dell’ottobre
2011. La persistenza e soprattutto l’importanza dei disturbi, così come la loro
incidenza sulla capacità lavorativa, non correlavano con le sole conseguenze
del sinistro. Oltre alle alterazioni degenerative cervicali, non vi era altra
giustificazione somatica per la persistenza dei disturbi.
Trattandosi
specificatamente delle cefalee, il dott. __________, ha spiegato che la nozione
di cefalea post-traumatica è una nozione legata all’apparizione della cefalea a
seguito di un evento infortunistico, il cui meccanismo può essere causa di tale
disturbo. Esistono delle cefalee post-traumatiche tensive e altre emicraniche.
Nel caso concreto, l’esperto ha ribadito che l’apparizione del disturbo era
verosimilmente di natura post-traumatica ma che la sua persistenza e importanza
dovevano essere considerate in relazione causale soltanto possibile con
l’evento traumatico, con una predominanza di fattori tensivi estranei
all’infortunio.
Chiamato a rispondere alla
domanda se, nel caso in cui fossero state ancora presenti, le cefalee
post-traumatiche avevano un’incidenza sulla capacità/esigibilità lavorativa
dell’insorgente, il perito amministrativo ha osservato che non era più
possibile ammettere un’inabilità lavorativa in nesso di causalità certo o
probabile con l’infortunio del 10 ottobre 2011, e ciò al più tardi trascorsi 6
mesi dall’evento stesso (doc. 118, p. 13).
Chiamato
dall’amministrazione a prendere posizione sulle conclusioni del neurologo del __________,
il dott. __________, spec. FMH in neurologia, ha dichiarato di condividerle. In
particolare, a suo avviso, nel caso dell’assicurato, il quale aveva riportato
un trauma cranico con un’eventuale lesione cerebrale traumatica lieve, i persistenti
disturbi non possono più essere imputati, con verosimiglianza preponderante,
all’infortunio. In effetti, in base alla letteratura specialistica, una cefalea
apparsa successivamente a una lesione cerebrale traumatica lieve, può essere
riconosciuta per un massimo di 6 sino a 12 mesi. Nel caso di specie, il dott. __________
ha quindi ritenuto corretto riconoscere l’eziologia traumatica sino a 6 mesi
dopo l’evento infortunistico, in seguito non più (cfr. doc. 135 p. 4 s.).
Nel mese di maggio 2014,
il ricorrente è stato visitato dal neurologo dott. __________, Vice-primario
della Clinica __________ di __________. Nel suo rapporto, egli ha in
particolare refertato la presenza di un quadro clinico “… compatibile con una
cefalea cronica su origine post-traumatica sulla quale si è iscritta una forma
ulteriormente cronica da abuso farmacologico. Tale quadro è inoltre associato
ad un disturbo dell’umore di tipo depressivo reattivo che concorre ad esacerbare
il quadro sintomatologico generale.” (doc. 163, p. 2).
Dal 21 al 25 luglio 2014,
l’insorgente è rimasto degente presso il Servizio di neurologia dell’Ospedale __________
di __________, onde sottoporsi a uno svezzamento medicamentoso. In
quell’occasione, i medici hanno diagnosticato una “… cefalea emicranica cronica
alla quale si associa un’importante componente di abuso medicamentoso che si è
innescata in concomitanza di un trauma cranico minore senza lesioni cerebrali
evidenziabili al neuroimaging.”. Da notare che dal relativo rapporto di uscita si
evince che RI 1 risultava “… conosciuto per uno stato dubbio di cefalee a
grappolo risolta circa 10 anni fa e per una cefalea di carattere tensivo a
frequenza sporadica, di cui lamenta, in concomitanza con il trauma cranico
minore del 2011, il riacutizzarsi, il modificarsi rispetto alla cefalea
preesistente e poi il cronicizzarsi …” (doc. 180, p. 5).
Nel corso della procedura
di opposizione, l’assicurato ha consultato privatamente il dott. __________,
spec. FMH in neurologia (28 settembre 2015).
Questo specialista ha
refertato che il ricorrente non accusava a quel momento cervicalgie e che le
indagini neuroradiologiche eseguite a livello cerebrale e cervicale non avevano
evidenziato nulla di particolare. Anche l’esame clinico era risultato nella
norma, fatta eccezione per una lieve atassia del tronco e della marcia,
compatibile con la diagnosi di disfunzione vestibolare periferica destra.
Secondo il suo parere,
l’assicurato soffriva di una “… cefalea post-traumatica a carattere
principalmente tensivo, una chiara componente vasomotorica come ipotizzato dai
colleghi della neurologia dell’Ospedale __________ un anno orsono, attualmente
non emerge dall’anamnesi. Ricordo che prima del trauma cranico avuto il
10.10.2011, non avrebbe mai avuto cefalee. È vero che in genere le cefalee
post-traumatiche scompaiono nella maggior parte dei casi entro 6 mesi, è anche
vero che in caso di persistenti cefalee dopo 6 mesi dal trauma si presume che
vi siano altri fattori che possano portare alla cronicizzazione della cefalea.
Dall’anamnesi però non mi pare che vi siano questi motivi che potrebbero
portare a una cronicizzazione della cefalea stessa. In più, avendo il trauma in
questione determinato anche una disfunzione vestibolare periferica destra
persistente, questo significa che il trauma non è stato così leggero come
ipotizzato dal neurologo che ha effettuato la perizia su incarico della CO 1 a __________.
Questo dato, ossia il fatto di aver subito un trauma cranico comunque di una
certa importanza, è un punto a favore che si tratta effettivamente di una
cefalea post-traumatica.” (doc. 230).
Con apprezzamento del 3
novembre 2015, il dott. __________ ha commentato criticamente le considerazioni
espresse dal dott. __________.
Innanzitutto, egli ha
sottolineato che, nel decorso, l’assicurato ha descritto in maniera sempre
diversa le cefalee lamentate, che sono così state valutate dai medici in modo
difforme.
D’altro canto, il
neurologo fiduciario ha rilevato che, diversamente da quanto sostenuto dal
dott. __________, il ricorrente presenta un’anamnesi positiva per le cefalee.
Inoltre, esiste una
rilevante e ben documentata co-morbidità psichiatrica. In questo senso, il
dott. __________ ha affermato di non comprendere come il dott. __________ abbia
potuto sostenere che non sono dati fattori che potrebbero aver comportato una
cronicizzazione delle cefalee.
Lo specialista
interpellato dall’CO 1 ha pure ritenuto non pertinente l’argomento secondo il
quale l’insorgenza di un disturbo vestibolare periferico renderebbe
maggiormente verosimile la presenza di una cefalea post-traumatica.
In conclusione, il dott. __________
ha ribadito che, a suo avviso, le cefalee denunciate dall’assicurato non si
trovano più in nesso causale naturale con l’infortunio del 10 ottobre 2011 (cfr.
doc. 237, p. 6 s.).
In corso di causa,
l’insorgente ha prodotto una relazione medico-legale del Prof. dott. __________,
specialista in medicina legale e delle assicurazioni a __________. In base alla
valutazione di questo sanitario, i disturbi lamentati da RI 1 sarebbero
imputabili a una “sindrome post-concussiva persistente associata ad una
verosimile disconnessione delle proiezioni prefrontali del nucleo talamico
dorsomediale o delle fibre ascendenti del sistema reticolare mesencefalico” che,
come tale, è stata causata - “certamente o con verosimiglianza preponderante” –
dall’infortunio assicurato (cfr. doc. D).
Nel mese di marzo 2016,
questa Corte ha richiamato dall’Ufficio AI la perizia pluridisciplinare
elaborata nel frattempo dal __________ di __________ (cfr. doc. XV e doc. XVII
1).
In quel contesto, il
ricorrente è stato indagato dal profilo neurologico dal dott. __________, spec.
FMH in neurologia.
Dalla sua perizia (parziale)
si evince in particolare che l’esame neurologico era risultato “… praticamente
normale: in particolare non si rilevano elementi oggettivi a favore di un danno
delle strutture nervose periferiche, anche i test d’equilibrio e in generale la
valutazione neurologica risultano nella norma senza elementi indicativi di una
lesione delle strutture nervose anche centrali. Le caratteristiche delle
cefalee post-traumatiche portano a porre la diagnosi di una cefalea tensiva con
evoluzione cronica. È già stata discussa a più riprese nell’ambito di
precedenti valutazioni neurologiche la relazione di queste cefalee con il
trauma subito dal paziente. Si parla di cefalee post-traumatiche quando le
cefalee appaiono o peggiorano nettamente entro 7 giorni dopo il trauma cranico,
le caratteristiche delle cefalee possono essere di vario tipo, sia tensivo che
anche talvolta emicranico. Nel caso in questione è difficile stabilire quale
sia stata l’entità del trauma subito dal paziente, comunque questo non ha
causato una perdita di conoscenza, i sintomi iniziali erano relativamente vaghi
e un danno maggiore generale dovuto al trauma è escluso. La definizione di
cefalee post-traumatiche lascia spazio ad un’interpretazione piuttosto ampia.
In questo caso penso che si possa parlare di cefalee tensive con evoluzione
cronica, formalmente non si può escludere una forma post-traumatica anche se
personalmente a questo punto tenderei a non metterle più in relazione con il
trauma, come d’altronde era già stato fatto in occasione di una precedente
valutazione peritale pluridisciplinare nel luglio 2013. Si ha nettamente
l’impressione che vi sia una componente psichica poco favorevole che
contribuisce a determinare in parte l’evoluzione sfavorevole delle cefalee.
Queste sono di media entità e il paziente riesce comunque a farle regredire per
parecchie ore dopo l’assunzione di analgesici.” (doc. XVII, p. 27).
Da notare che lo
psichiatra dott. __________, nella sua perizia (parziale), ha segnatamente
affermato che l’insorgente, successivamente al trauma cranico subito nel 2011,
“… ha manifestato una evoluzione depressiva caratterizzata da un grave
rallentamento del comportamento psicomotorio, da una tendenza alla
spersonalizzazione con parziale perdita della propria identità (precedentemente
legata interamente al ruolo professionale svolto) e da una povertà ideativa
associata a manifestazioni quali l’incapacità di pianificare azioni complesse
che a mio avviso possono essere ricondotte al registro dei disturbi legati al
decorso di una depressione grave indotta da un possibile danno frontale.”
(doc. XVII, p. 29 – il corsivo è del redattore).
Invitato dal medico AI ad
approfondire l’ipotesi di danno frontale post-traumatico, alla luce del fatto
che essa non trovava “… conferma nelle ripetute valutazioni neurologiche
inclusa quella attuale eseguita in ambito SAM” (cfr. doc. XVII 9), il dott.
Mari, con complemento del 17 marzo 2016, ha precisato che “… quando nelle
conclusioni del mio rapporto ho riportato la nozione di danno frontale non
intendevo porre una relazione diretta tra una lesione organica cerebrale, tra
l’altro mai messa in evidenza dalle valutazioni neurologiche effettuate
(inclusa quella eseguita nell’ambito della perizia SAM), e la sintomatologia
psichica descritta, quanto piuttosto sottolineare l’impatto che un possibile
danno cerebrale causato dal trauma possa avere avuto sull’A. portandolo a
sviluppare il quadro clinico di cui è sofferente.
Ritengo pertanto che
l’essenza del discorso fatto volesse portare unicamente alla descrizione di un
quadro clinico legato ad un evento traumatico vissuto dall’A. come se fosse un
danno cerebrale e non la constatazione di un quadro organico di tipo
post-traumatico, non essendo stata suffragata quest’ultima ipotesi dalle
valutazioni neurologiche effettuate finora.” (doc. XIX 1 – il corsivo è del
redattore).
Nel proprio referto
(parziale), il dott. __________, spec. FMH in reumatologia, ha in particolare
indicato che “per il secondo infortunio avvenuto il 10.10.2011 non vi sono
conseguenze in relazione con l’apparato muscolo-scheletrico. Neppure alla
colonna cervicale vi sono particolari patologie. L’assicurato soffre di cefalee
a carattere emicranico non messe in relazione da quest’ultimo con eventuali
patologie o disturbi cervicali.” (doc. XVII, p. 26).
2.7.2. Chiamato a pronunciarsi nella concreta
evenienza, questo Tribunale osserva che è unanimemente ammesso che l’apparizione
delle cefalee è stata causata dall’infortunio dell’ottobre 2011. Del resto
l’istituto assicuratore ha riconosciuto il proprio obbligo a prestazioni sino
al 2 settembre 2015 (benché, secondo i medici del __________ e il proprio
neurologo di fiducia, il nesso causale si fosse estinto già a distanza di sei
mesi dal trauma).
I pareri divergono invece
sulla questione di sapere se la relazione di causalità naturale con l’infortunio,
è persistita al di là della data di chiusura decisa dall’amministrazione
(settembre 2015; a favore della persistenza, si è pronunciato in particolare il
neurologo dott. __________, nel suo rapporto del 29 settembre 2015 – cfr. doc.
230).
Tutto ben considerato, il
TCA ritiene di potersi esimere dall’approfondire oltre questo aspetto, poiché,
anche nell’ipotesi in cui si volesse ammettere la persistenza della causalità
naturale oltre il 2 settembre 2015, l’esito non potrebbe comunque essere quello
auspicato con il ricorso, e ciò per i motivi seguenti.
Dalla documentazione
medica riassunta al considerando 2.7.2. emerge che cefalee e cervicalgie non
correlano con un danno infortunistico oggettivabile. In proposito, va segnatamente
segnalato che TAC e RMN cerebrali erano “risultate nella norma” e che la RMN
cervicale non aveva evidenziato “nulla di particolare” (cfr. rapporto 29
settembre 2015 del dott. __________, p. 2).
In tale
contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche
oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere
confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche
o di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente
(STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure
DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).
In questo
senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF
ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla
digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide
cervicale, non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato
organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010
consid. 3.2).
L’Alta Corte ha, altresì,
statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la prova della presenza di
un danno organico di natura infortunistica, sebbene esse possano essere
classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-II)
della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF
8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2; in materia di cefalee, si veda
pure la DTF 140 V 290).
In una sentenza U 273/06
del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TFA ha confermato che, per costante giurisprudenza,
la neuropsicologia non è di per sé atta a dimostrare l’esistenza di disfunzioni
cerebrali organiche derivanti da un infortunio.
Questa Corte prende atto
che, secondo il Prof. __________, l’assicurato è portatore di una
“disconnessione delle proiezioni prefrontali del nucleo talamico dorsomediale o
delle fibre ascendenti del sistema reticolare mesencefalico” (cfr. doc. D),
tuttavia ciò non basta per considerare oggettivato ai sensi della
giurisprudenza federale il preteso danno alla salute.
Un discorso analogo deve
valere anche per il “danno frontale” ipotizzato dallo psichiatra dott. __________
(cfr. doc. XVII, p. 29), nella misura in cui, così come da lui stesso
riconosciuto in un secondo tempo (cfr. doc. XIX 1), tale ipotesi non è stata
suffragata per mezzo di apparecchiature diagnostiche o di
immagine radiologica.
Ora, la più recente
giurisprudenza federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica
abnorme conseguente a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei
disturbi denunciati dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici
specialisti, ma non oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici
scientificamente riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di
postumi organici oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un
nesso di causalità naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012
UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della
causalità naturale viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame
particolare dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non
essere dato il necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a
esperire ulteriori indagini sulla questione della causalità naturale tra
l’infortunio e i disturbi lamentati (cfr. DTF 135 V 465 consid. 5.1).
In
ossequio ai principi giurisprudenziali appena esposti, in assenza di un
sufficiente sostrato organico oggettivabile, si deve procedere a un esame particolare
della causalità adeguata.
In
merito alla questione di sapere se l’esame dell’adeguatezza debba avvenire in
base alla prassi sviluppata nella DTF 117 V 359ss. relativamente ai traumi
cranio-cerebrali e precisata nella DTF 134 V 109, oppure secondo i criteri
applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio
(DTF 115 V 133 ss.), il TCA rileva che, avendo l’assicurato riportato, tutt’al
più, una lesione cerebrale traumatica lieve (Mild Traumatic
Brain Injury, nozione che corrisponde a quella di commotio
cerebri, utilizzata nel passato e oggi ormai superata – cfr., in proposito,
la STF 8C_691/2013 del 19 marzo 2014 consid. 5.2), il nesso di
causalità adeguata deve essere valutato secondo le regole inerenti all’evoluzione
psichica abnorme conseguente a infortunio ai sensi della DTF 115 V 133 (cfr.
STF 8C_75/2016 del 18 aprile 2016 consid. 4.2 e i riferimenti ivi citati; si
veda pure la STF 8C_236/2016 dell’11 agosto 2016 consid. 5.2).
Così come verrà
diffusamente dimostrato ai considerandi 2.8.1. e ss., nel caso concreto,
l’esistenza di un legame causale adeguato con l’infortunio del 10 ottobre 2011
deve essere negata e, con essa, anche la responsabilità dell’assicuratore LAINF
in relazione alle cefalee/cervicalgie presenti al di là del 2 settembre 2015.
2.8. Disturbi psichici:
causalità con l’infortunio del 10 ottobre 2011?
2.8.1. Nel caso concreto, dalla
decisione su opposizione impugnata risulta che l’amministrazione ha lasciato
aperta la questione di sapere se la problematica psichica presentata da RI 1 –
un disturbo dell’adattamento con reazione depressiva prolungata, secondo lo
psichiatra dott. __________ (cfr. doc. 118, p. 15), una sindrome depressiva
persistente con modificazione duratura della personalità, secondo lo psichiatra
dott. __________ (cfr. doc. C, p. 18) e una depressione di grado grave, secondo
lo psichiatra dott. __________ (cfr. doc. XVII, p. 24) - costituisce o meno una
conseguenza naturale dell’evento infortunistico del mese di ottobre 2011, posto
che la causalità adeguata deve comunque essere negata (cfr. doc. 238, p. 9).
Questo Tribunale condivide
tale modo di procedere.
2.8.2. Nell'esaminare l'adeguatezza
del legame causale, in relazione all'evento del 10 ottobre 2011, bisogna
avantutto procedere alla classificazione dell’infortunio occorso al ricorrente.
Per quanto riguarda la
dinamica, dal verbale d’audizione del 16 febbraio 2012 - sottoscritto dal
ricorrente in segno d’accettazione – risulta la descrizione seguente:
" (…).
Per prendere la trancia dovevo passare attraverso una specie di
cantina con un architrave ribassato. Ero un po’ di corsa. Non portavo il casco
perché non lo ritenevo necessario per il lavoro d’armatura che stavo facendo.
Io sono alto 175 cm. L’architrave si trovava a un’altezza da terra di 150 cm
circa. Io sono passato sotto l’architrave, ma col capo non abbastanza chinato.
Fatto sta che ho picchiato la parte superiore della testa, sopra la fronte,
contro il citato architrave di cemento. Non sono caduto. Al momento del colpo
mi sono sentito quasi svenire. Avevo una ferita sanguinante alla testa. Mi sono
seduto e sono rimasto seduto per circa 10 minuti a causa del male alla testa.”
(doc. 26, p. 2)
Ora, tenuto
conto della dinamica oggettiva dell’evento e precisato che, in questo contesto,
non devono essere prese in considerazione le conseguenze dell’infortunio, nè le
circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26), secondo questa Corte, il
sinistro occorso al ricorrente deve essere classificato, tra gli infortuni
di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti.
A titolo di raffronto, si
segnala che, nella già citata sentenza 8C_691/2013 del 19 marzo 2014 consid. 8,
l’Alta Corte ha qualificato allo stesso modo (tutt’al più infortunio di
grado medio, al limite della categoria inferiore) l’infortunio riguardante un
assicurato che, camminando in modo rapido, aveva battuto la testa contro un
motore appeso in un officina, era caduto al suolo e aveva riportato una
commozione cerebrale e una sordità neurosensoriale a destra.
Il Tribunale federale è
giunto a un’identica conclusione anche in una sentenza 8C_664/2008 del 29
dicembre 2008 consid. 2.3.1, concernente un assicurato che aveva battuto la
testa contro una stanga di metallo, riportando una lesione
cerebrale traumatica lieve.
In tale eventualità, il giudice
è tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri
elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.4. Per ammettere l’adeguatezza del
nesso causale, è necessario che un fattore fosse presente in maniera
particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri.
In una sentenza
8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 10/2010 UV 25 p.
100 ss., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni di media gravità ma che
si trovano al limite della categoria di quelli leggeri -, devono essere
adempiuti quattro dei sette criteri di rilievo, affinché possa essere
riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.
A titolo di premessa,
occorre osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità
in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di
natura somatica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e
adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI
1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
Sempre in questo contesto,
va precisato che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non
possono però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono
essere presi in considerazione (cfr. STF
8C_1044/2010 del 12 maggio 2011 consid. 4.4.4: “Die als körperlich
imponierenden organisch jedoch nicht hinreichend erklärbaren Beschwerden sind
bei einer Prüfung der Adäquanz nach BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung
einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9. April 2009 E. 4.6).“).
Questo Tribunale ritiene
che, nel caso di specie, l’adempimento del criterio delle circostanze
concomitanti particolarmente drammatiche o della particolare spettacolarità
dell'infortunio, possa essere escluso a priori.
Nell’infortunio
in discussione, l’assicurato ha riportato un trauma cranico e una
commozione dell’orecchio interno destro che ha comportato una disfunzione
vestibolare, manifestatasi con una vertigine parossistica
posizionale benigna (VPPB). Nel prosieguo, egli ha inoltre denunciato cefalee
e cervicalgie, risultate finalmente prive di sostrato organico, come pure una
problematica psichica.
A proposito di questo
criterio, la giurisprudenza ha precisato che il fatto che le conseguenze
infortunistiche abbiano costretto l’assicurato a cambiare professione, non
basta per ritenerlo soddisfatto. Il criterio in questione implica l’esistenza
di lesioni fisiche gravi o, trattandosi della loro particolare natura, di
lesioni interessanti organi ai quali l’uomo attribuisce una particolare importanza
soggettiva come ad esempio la perdita di un occhio oppure la mutilazione della
mano dominante (cfr. STF 8C_566/2013 del 18 agosto 2014, consid.
6.2.2).
Tenuto conto
di quanto precede, secondo il TCA, non si può parlare di lesioni gravi o
particolarmente caratteristiche (in questo senso, si vedano la STF 8C_795/2012
del 28 novembre 2012 consid. 5.3.2., riguardante un’assicurata vittima di un
trauma cranio-cerebrale con emorragia subaracnoidea frontale a sinistra, che
aveva reliquato cefalee come pure disturbi dell’olfatto e del gusto, in cui
l’Alta Corte ha negato che il criterio in discussione fosse adempiuto, anche
soltanto in forma semplice, la STF 8C_52/2008 del 5 settembre 2008 consid. 8.2,
concernente un assicurato che, caduto dopo essere stato urtato da
un’autovettura, aveva accusato una commotio cerebri, una contusione
toracica a destra con una serie di fratture costali, nonché alcune ferite
lacero-contuse alla parte sinistra del volto, la STFA U 327/05 del 3 gennaio
2008 consid. 2.3, inerente un assicurato che, a causa di un infortunio, aveva
riportato una ferita a livello occipitale, una commotio cerebri, nonché
una commotio auris e la STFU 377/05 del 3 gennaio 2007 consid. 6.5,
riguardante un assicurato, colpito alla parte destra dell’occipite da un
elemento in ferro, che aveva lamentato in particolare una contusio
labyrinthi, rispettivamente una commotio auris internae, comportante
un disturbo dell’udito).
Dalle carte processuali
non risulta neppure che l’insorgente sia rimasto vittima di una cura medica
errata e notevolmente aggravante degli esiti dell'evento traumatico.
Del resto, secondo la
giurisprudenza, questo criterio non può già essere considerato realizzato
quando un determinato provvedimento medico non si rivela finalmente efficace
(cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1).
Questa Corte ritiene che
non si possa parimenti pretendere che la cura medica dipendente dall'evento
infortunistico sia stata eccezionalmente lunga.
Dagli atti di causa emerge
infatti che, oltre alla degenza 21 - 25 luglio 2014 presso l’Ospedale __________
di __________ (disposta allo scopo di procedere a uno svezzamento
medicamentoso) e a quella 25 luglio – 13 agosto 2014 presso la Clinica __________
di __________ (durante la quale l’assicurato è stato sottoposto in sostanza a
un programma fisio-ergoterapico), le cure prestate a RI 1 sono consistite nella
somministrazione di farmaci antalgici e antidepressivi/ansiolitici,
nell’esecuzione di fisioterapia a livello ambulatoriale e in visite di controllo
da parte del medico curante e di vari specialisti.
Ora,
conformemente alla giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite
di controllo (cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure
la somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010
del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai
sensi del criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti quali la
fisioterapia, la chiropratica, l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale,
l’osteopatia, nonché le sedute di neuropsicologia/psicoterapia, non possono
essere definiti come particolarmente gravosi (cfr. STF 8C_726/2010
del 19 novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010 del 15 novembre 2010 consid.
4.2.4 e riferimenti).
Il
TF ha del resto deciso in questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10
settembre 2009 consid. 3.4.3, riguardante un assicurato, vittima di un trauma
distorsivo cervicale, che aveva beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica
medicamentosa, di una riabilitazione stazionaria e di fisioterapia
ambulatoriale, nonché, in seguito, anche di cure psichiatriche/psicoterapiche,
e in una sentenza 8C_387/2011 del 20 settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente
un assicurato, vittima di un incidente stradale con commotio cerebri e
contusione del rachide lombare, il cui trattamento era consistito
essenzialmente in controlli presso il medico curante e in sedute di
fisioterapia. L’Alta Corte ha ritenuto che nemmeno la degenza in clinica nel
periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la seguente ergoterapia ambulatoriale
e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio al 21 agosto 2008, potevano
giustificare la realizzazione di questo criterio, precisato che per la
realizzazione del criterio della specifica cura medica protratta e gravosa, la
prassi pone delle esigenze decisamente più elevate.
Anche
il criterio del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti
intervenute non è realizzato. In merito è utile sottolineare che dalla cura
medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o
delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze
particolari che hanno pregiudicato la guarigione. L’assunzione di molti
medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere questo criterio.
Lo stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie, l’assicurato
lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità lavorativa
(cfr. STF 8C_213/2011 del 7 giugno 2011 consid. 8.2.5 e 8C_80/2009 del 5 giugno
2009 consid. 6.5 e riferimenti). In questo senso, il Tribunale federale ha
negato la realizzazione di questo criterio anche nel caso di un decorso
indiscutibilmente protratto (cfr. STF 8C_402/2011 del 10 febbraio 2012 consid.
5.4).
Nella
concreta evenienza, non sono invero ravvisabili quelle particolari circostanze
la cui presenza, secondo la giurisprudenza federale, sarebbe necessaria per
ammettere un decorso sfavorevole e/o l’insorgere di rilevanti
complicazioni.
In queste condizioni, può
rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio dei dolori somatici persistenti
e quello del grado e durata dell'incapacità lavorativa,
poiché anche se ciò dovesse essere il caso, in presenza di un infortunio di
media gravità al limite della categoria degli infortuni leggeri, la realizzazione
di due criteri non potrebbe comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di
causalità (cfr. RDAT 2003 II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7;
RSAS 2001 p. 431, U 187/95).
In questo
contesto - con riferimento alle denunciate cefalee e cervicalgie – è però utile
ribadire che trattandosi di valutare l’esistenza del nesso di causalità
adeguata in applicazione della prassi in materia d’evoluzione psichica abnorme
conseguente a infortunio, devono essere presi in considerazione unicamente i
disturbi somatici in nesso di causalità con l’infortunio, che trovano
inoltre sufficiente correlazione sul piano organico.
In esito a quanto precede,
si deve concludere che i disturbi psichici di cui soffre l’insorgente, non
costituiscono una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico occorso il 10
ottobre 2011. Se ne deduce quindi che l’assicuratore resistente era legittimato
a negare al riguardo la propria responsabilità.
In conclusione, è quindi a
giusta ragione che l’CO 1 ha valutato il diritto alle prestazioni di lunga
durata (rendita d’invalidità e IMI) tenuto conto unicamente della patologia
vestibolare (relativamente alla quale ha riconosciuto la propria
responsabilità a titolo di conseguenza dell’infortunio dell’ottobre 2011) e
della ipoacusia (assunta a titolo di malattia professionale).
2.9. Diritto alla rendita
d’invalidità?
2.9.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una
sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss.,
ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8
cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase
LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti
di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da
parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il
reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato
che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di
invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18
cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa
pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la
giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al
guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti
si veda pure la DTF 130 V 343.
Due
sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra
il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale
ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.9.2. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta
al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato
e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra
nell'esplicare determinate funzioni.
Il
medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo
2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I
due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi
deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il
TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un
rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se
l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo
lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno
1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La
misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va
valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze
personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione
professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate
circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali
formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in
quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In
tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da
porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid.
5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA
del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età
l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la
diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età
avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che
potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute
della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella
causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per
modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se
particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr.
RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.9.3
Nella presente fattispecie,
secondo l’assicuratore convenuto, l’insorgente non è più in grado di esercitare
la sua precedente professione di muratore, ma potrebbe svolgere, in misura
normale, un’attività adeguata alle sequele infortunistiche residuali (doc. 238,
p. 11).
In proposito, questa Corte
constata che tale valutazione trova in effetti pieno riscontro nella
documentazione medica agli atti.
Con rapporto peritale del
28.
aprile 2015, il dott. __________, spec. FMH in ORL, ha dichiarato il
ricorrente abile al lavoro in misura del 100% in attività che tengano conto
delle limitazioni legate all’affezione vestibolare (cfr. doc. 212, p. 6).
D’altro canto, con
apprezzamento datato 24 agosto 2015, il dott. __________, spec. FMH in ORL
presso il Dipartimento __________ di __________, ha dichiarato che, dal profilo
ORL, RI 1 è totalmente abile al lavoro, eccezione fatta per i lavori su
ponteggi non assicurati, rispettivamente su scale a pioli, così come su
macchinari rotanti velocemente. A suo avviso, pertanto, tutte le attività da
svolgere in pianura sono completamente esigibili (cfr. doc. 221, p. 2).
Infine, con la sua perizia
(parziale) del 30 dicembre 2015, il dott. __________, Primario di ORL presso
l’Ospedale __________ di __________, ha classificato il deficit vestibolare fra
le diagnosi con incidenza sulla capacità lavorativa, l’ipoacusia invece fra
quelle senza incidenza. Quindi, egli ha ritenuto che l’assicurato possa svolgere
delle attività adeguate al 100%, ovvero delle attività semplici, che non
implichino il salire su scale o il superare dislivelli (doc. XVII, p. 3).
Alla luce di tutto quanto
precede, secondo il TCA, risulta accertato, con un sufficiente grado di
verosimiglianza, che, nonostante la patologia vestibolare e il disturbo
dell’udito, l’assicurato sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un
rendimento completo, un’attività lavorativa adeguata. Del resto, il ricorrente
non ha prodotto alcuna certificazione medica specialistica che metta in dubbio
la correttezza di tale conclusione.
Da notare ancora che,
secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro
concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste
esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti
permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In
proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in particolare già ritenuto
corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto
di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. STF
8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del
25.
febbraio 2003, consid. 4.7).
2.9.4
Si tratta ora di
valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Per quanto
concerne il reddito da valido, secondo l’istituto assicuratore
convenuto, l’insorgente avrebbe guadagnato nel 2014 (ossia al momento in cui è
stato posto termine all’indennità giornaliera), qualora non fosse rimasto
vittima dell’infortunio assicurato, un importo annuo pari a fr. 64'750
(cfr. doc. 223, p. 2).
Questo dato
- non contestato dal ricorrente - può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.
2.9.5
Per
quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75
seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,
conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle
statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i
salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme
delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione
è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una
deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto
delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL
(“Descrizione dei posti di lavoro”).
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,
l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte,
relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
In una sentenza
32.2007.165
del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del
20.
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido
conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario
medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va
ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la
valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.
326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la
questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore
fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola
stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid. 6.2;
dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata
in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un
gap salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di
almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente
inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può
giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei
redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la
parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una
deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali
sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito
non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di
parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
Questa
giurisprudenza è stata confermata ancora di recente dal TF, segnatamente nella
DTF 141 V 1 consid. 5.
2.9.6
Nella presente
fattispecie, l’amministrazione ha quantificato in fr. 59'394 il reddito da
invalido, applicando la tabella RSS 2012 TA 1 e operando decurtazioni dello
0.
% a titolo di gap salariale e del 10% a titolo di deduzione sociale
ex DTF 126 V 80 (cfr. doc. 223, p. 2).
Va innanzitutto
constatato che l’assicuratore non ha fatto capo ai dati salariali risultati
dalle DPL, poiché quest’ultimo sistema è stato considerato non idoneo tenuto
conto dei disturbi postinfortunistici dell’interessato (cfr. doc. 223, p. 1). Ciò
a ragione, in quanto dalla scheda standard non è possibile desumere se il posto
di lavoro in questione comporta, ad esempio, delle mansioni su o in prossimità
di macchinari pericolosi (l’Alta Corte si è del resto già espressa in questo
senso, a proposito degli assicurati con lesioni agli organi di senso, cfr. STFA
U 303/00 del 24 ottobre 2002 consid. 3.1; si veda pure la STCA 35.2016.31 del
17.
agosto 2016 consid. 2.8.3.).
Quindi, utilizzando
i dati forniti dalla tabella RSS 2012 TA 1, l’assicurato,
svolgendo nel 2012 una professione che presuppone qualifiche inferiori (livello
di qualifica 1) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR
2002.
UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile
lordo pari a fr. 5'210.
Riportando questo dato su
41.7
ore (cfr. dati pubblicati sul sito web dell’UFS; a questo
proposito, si veda la STF 8C_480/2010 del 10 marzo 2012 consid. 3.1.1), esso
ammonta a fr. 5'431.42 mensili oppure a fr. 65'177.04 per l'intero anno (fr.
5'431.42 x 12).
Dopo adeguamento
all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2014, un reddito annuo di fr.
66'154.69.
L’assicurato,
quale muratore, avrebbe realizzato nel 2014 un reddito
annuo di fr. 64'750 per un’occupazione a tempo pieno. Tale
reddito si situa sotto la media dei salari per un'attività equivalente
(cioè fr. 68'334.64; cfr. Tabella TA 1 2012, p.to 41-43 “Costruzione”,
livello di qualifica 1: fr. 5'430 riportato su 41.5 ore/settimana = fr. 5'633.62
x 12 mesi = fr. 67'603.44 e aggiornato al 2014).
In casu, in applicazione della giurisprudenza citata al considerando 2.9.5. in fine, il reddito statistico da invalido
(fr. 66'154.69) va ridotto dello 0.25%, percentuale
corrispondente al gap salariale (per la parte percentuale che supera la
soglia del 5%) e si attesta pertanto a fr. 65'989.30 (risultato intermedio).
L’insorgente
non può essere seguito allorquando pretende che il reddito di riferimento per
il calcolo del gap salariale debba essere riportato su 45 ore
settimanali, visto che quelle erano le ore che egli svolgeva prima
d’infortunarsi (cfr. doc. I, p. 11).
In effetti, in
una sentenza 35.2015.81 del 25 gennaio 2016 consid. 2.6.3 - confermata dal TF
con sentenza 8C_155/2016 dell’8 agosto 2016 -, questa Corte ha già spiegato le
ragioni per cui non ha fatto proprie le argomentazioni del patrocinatore
dell’assicurato.
In
ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le
circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere
ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella concreta evenienza,
l’istituto assicuratore ha operato una decurtazione del 10% sul reddito
statistico da invalido, per tenere conto del danno alla salute
post-infortunistico e dello statuto di frontaliere (doc. 238, p. 12).
Da parte sua, l’assicurato
pretende invece che la riduzione del reddito statistico da invalido debba
essere almeno del 15%, a fronte dell’età, degli impedimenti funzionali e
del solo accesso alle attività leggere, dell’esperienza lavorativa limitata al
solo settore dell’edilizia e delle limitazioni comunque presenti anche in
attività adeguate a causa delle vertigini e della malattia professionale (cfr.
doc. I, p. 11).
In
una sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 consid. 5.4, il TF ha confermato il
principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve
avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di
tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni
sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente
verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata ulteriormente
confermata, segnatamente con sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 consid.
4.6
In un’altra sentenza
8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 4.2, l’Alta Corte ha rilevato che non è
necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in
considerazione ma che occorre piuttosto procedere a una valutazione globale,
nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul
reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.
Nel caso di specie, tenuto
conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali
nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF
137.
V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione
del 10%, l’CO 1 non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. Mediante
la riduzione in questione, l’istituto convenuto ha infatti debitamente tenuto
conto degli effetti legati alla menomazione infortunistica e dello statuto di
frontaliere dell’assicurato.
Per
quanto riguarda il fattore “età”, il Tribunale federale ne ha più volte negato
la rilevanza in relazione a lavoratori ausiliari, siccome essi “… auf dem massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art.
16.
ATSG) grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter
bei Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und
repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar
lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65;
vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3,
und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2).“ (STF 8C_319/2007 del 6 maggio
2008.
consid. 8.3; in questo senso, si vedano pure la STF
8C_712/2012 del 30 novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF 8C_361/2011 del 20
luglio 2011, la STF 8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e la STF
8C_292/2009 del 10 giugno 2009 consid. 5.2.1).
D’altra
parte, per quanto attiene al fatto che l’assicurato dispone di competenze
professionali limitate al solo settore dell’edilizia, il TF ha già ha avuto
modo di precisare che l’assenza d’esperienza in taluni ambiti di attività ha
poca incidenza sulla rimunerazione percepita per l’esecuzione di mansioni
semplici e ripetitive (cfr. STF 9C_467/2012 del 25 febbraio 2013 consid.
4.3
).
Il reddito da invalido,
tenuto conto di una decurtazione del 10%, ammonta dunque a fr. 59'390.37.
Il grado di invalidità del
ricorrente - stabilito confrontando i fr. 64'750 al
reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto
l’infortunio, e cioè fr. 59'390.37 – risulta essere dell’8.27%, arrotondato
all’8% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2, insufficiente per fondare il
diritto alla rendita (cfr. art. 18 cpv. 1 LAINF).
2.10
Entità
della menomazione all’integrità?
2.10.1
Secondo l'art. 24 cpv. 1
LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito
all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità
fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.10.2
L'art.
36.
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità
giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole
se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In
questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed
anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La
parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.10.3
Giusta
l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive
contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se
più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni
sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo
(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si
prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel
caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.10.4
L’INSAI
ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che
integrano quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.
221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
2.10.5
Dalle
tavole processuali si evince che la valutazione della menomazione all’integrità
di cui è portatore RI 1, è stata eseguita dai dottori ____________________ e __________,
entrambi spec. FMH in ORL.
Questo il tenore dell’apprezzamento
28.
aprile 2015 del dott. __________:
" (…).
En conclusion cet assuré présente un déficit
vestibulaire droit, compensé, ainsi qu’une atteinte vestibulaire centrale,
comme séquelle probable de l’accident du 10.10.2011.
L’état définitif est atteint. Une rééducation
vestibulaire intensive ne me paraît pas indiquée puisque le déficit est
compensé.
L’atteinte à l’intégrité est de 10% (trobles subjectifs, anomalies objectives légères).”
(doc.
212, p. 6 – il corsivo è del redattore)
Con rapporto datato 24
agosto 2015, il dott. __________ ha avallato la valutazione del dott. __________
e, d’altra parte, ha sostenuto che l’importanza dell’ipoacusia presentata dal
ricorrente non giustifica il riconoscimento di un’indennità:
" (…).
Neurootologischen Untersuchungsbericht von Dr. __________
in __________ vom 28.04.2015 zur Kenntnis genommen. Dr. __________ konnte
peripher vestibuläre Funktionsstörung rechts mit seinen Untersuchungsresultaten
bestätigen, wobei diese peripher vestibuläre Funktionsstörung rechts
kompensiert ist. Zudem bestehen Hinweise für eine zentral-vestibuläre
Funktionsstörung, die aus ORL-ärztlicher Sicht mit Wahrscheinlichkeit in
kausalem Zusammenhang mit dem Unfallereignis vom 10.10.2011 steht. Was den
unfallbedingten, entschädigungspflichtigen Integritätsschaden aus
ORL-ärztlicher Sicht anbetrifft, so handelt es sich subjektiv um eine leichte
Störung des Gleichgewichtsfunktionssystems (temporäres leichtes Benommenheits-
und/oder Unsicherheitsgefühl) sowie um eine höchstens mittelschwere
objektivierbare Störung des Gleichgewichtsfunktionssystems bei einem positiven pathodiagnostischen
Systembefund, was einem unfallbedingten, entschädigungspflichtigen
Integritätsschaden von 10% entspricht. Diese Beurteilung stützt sich auf
die Tabelle 14 der Integritätsschädigungen.
Was die Schädigung des Gehör anbetrifft, so
widerspiegelt das Reintonaudiogramm vom 11.02.2015 eine nicht erhebliche
Hochton-Innenohrschwerhörigkeit beidseits. Deshalb wird diesbezüglich keine
Integritätsentschädigung geschuldet.”
(doc. 221
– il corsivo è del redattore)
Anche
il dott. __________, nella sua perizia del 30 dicembre 2015, ha confermato che
l’assicurato non raggiunge i valori per ammettere una menomazione uditiva (cfr.
doc. XVII 5, p. 2).
Tutto ben considerato,
chiamato a pronunciarsi su una questione squisitamente medica, questo Tribunale
ritiene che la suesposta (univoca) documentazione medica possa costituire da
valido fondamento per il giudizio che è chiamato rendere. Del resto, il
ricorrente ha sì preteso l’assegnazione di un’IMI di maggiore entità, tuttavia
egli non ha supportato tale sua pretesa con documentazione medica
specialistica.
Sulla scorta di quanto
precede, la decisione su opposizione impugnata merita conferma anche nella
misura in cui è stata riconosciuta un’IMI del 10%.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti