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Decisione

35.2015.133

Determinazione diritto alla rendita d'invalidità e all'IMI. Preliminare esame dell'eziologia di cefalee/cervicalgie e disturbi psichici

5 settembre 2016Italiano60 min

Source ti.ch

Fatti

i persistenti disturbi (cefalee e cervicalgie) e l’infortunio dell’ottobre

2011. La persistenza e soprattutto l’importanza dei disturbi, così come la loro

incidenza sulla capacità lavorativa, non correlavano con le sole conseguenze

del sinistro. Oltre alle alterazioni degenerative cervicali, non vi era altra

giustificazione somatica per la persistenza dei disturbi.

Trattandosi

specificatamente delle cefalee, il dott. __________, ha spiegato che la nozione

di cefalea post-traumatica è una nozione legata all’apparizione della cefalea a

seguito di un evento infortunistico, il cui meccanismo può essere causa di tale

disturbo. Esistono delle cefalee post-traumatiche tensive e altre emicraniche.

Nel caso concreto, l’esperto ha ribadito che l’apparizione del disturbo era

verosimilmente di natura post-traumatica ma che la sua persistenza e importanza

dovevano essere considerate in relazione causale soltanto possibile con

l’evento traumatico, con una predominanza di fattori tensivi estranei

all’infortunio.

Chiamato a rispondere alla

domanda se, nel caso in cui fossero state ancora presenti, le cefalee

post-traumatiche avevano un’incidenza sulla capacità/esigibilità lavorativa

dell’insorgente, il perito amministrativo ha osservato che non era più

possibile ammettere un’inabilità lavorativa in nesso di causalità certo o

probabile con l’infortunio del 10 ottobre 2011, e ciò al più tardi trascorsi 6

mesi dall’evento stesso (doc. 118, p. 13).

Chiamato

dall’amministrazione a prendere posizione sulle conclusioni del neurologo del __________,

il dott. __________, spec. FMH in neurologia, ha dichiarato di condividerle. In

particolare, a suo avviso, nel caso dell’assicurato, il quale aveva riportato

un trauma cranico con un’eventuale lesione cerebrale traumatica lieve, i persistenti

disturbi non possono più essere imputati, con verosimiglianza preponderante,

all’infortunio. In effetti, in base alla letteratura specialistica, una cefalea

apparsa successivamente a una lesione cerebrale traumatica lieve, può essere

riconosciuta per un massimo di 6 sino a 12 mesi. Nel caso di specie, il dott. __________

ha quindi ritenuto corretto riconoscere l’eziologia traumatica sino a 6 mesi

dopo l’evento infortunistico, in seguito non più (cfr. doc. 135 p. 4 s.).

Nel mese di maggio 2014,

il ricorrente è stato visitato dal neurologo dott. __________, Vice-primario

della Clinica __________ di __________. Nel suo rapporto, egli ha in

particolare refertato la presenza di un quadro clinico “… compatibile con una

cefalea cronica su origine post-traumatica sulla quale si è iscritta una forma

ulteriormente cronica da abuso farmacologico. Tale quadro è inoltre associato

ad un disturbo dell’umore di tipo depressivo reattivo che concorre ad esacerbare

il quadro sintomatologico generale.” (doc. 163, p. 2).

Dal 21 al 25 luglio 2014,

l’insorgente è rimasto degente presso il Servizio di neurologia dell’Ospedale __________

di __________, onde sottoporsi a uno svezzamento medicamentoso. In

quell’occasione, i medici hanno diagnosticato una “… cefalea emicranica cronica

alla quale si associa un’importante componente di abuso medicamentoso che si è

innescata in concomitanza di un trauma cranico minore senza lesioni cerebrali

evidenziabili al neuroimaging.”. Da notare che dal relativo rapporto di uscita si

evince che RI 1 risultava “… conosciuto per uno stato dubbio di cefalee a

grappolo risolta circa 10 anni fa e per una cefalea di carattere tensivo a

frequenza sporadica, di cui lamenta, in concomitanza con il trauma cranico

minore del 2011, il riacutizzarsi, il modificarsi rispetto alla cefalea

preesistente e poi il cronicizzarsi …” (doc. 180, p. 5).

Nel corso della procedura

di opposizione, l’assicurato ha consultato privatamente il dott. __________,

spec. FMH in neurologia (28 settembre 2015).

Questo specialista ha

refertato che il ricorrente non accusava a quel momento cervicalgie e che le

indagini neuroradiologiche eseguite a livello cerebrale e cervicale non avevano

evidenziato nulla di particolare. Anche l’esame clinico era risultato nella

norma, fatta eccezione per una lieve atassia del tronco e della marcia,

compatibile con la diagnosi di disfunzione vestibolare periferica destra.

Secondo il suo parere,

l’assicurato soffriva di una “… cefalea post-traumatica a carattere

principalmente tensivo, una chiara componente vasomotorica come ipotizzato dai

colleghi della neurologia dell’Ospedale __________ un anno orsono, attualmente

non emerge dall’anamnesi. Ricordo che prima del trauma cranico avuto il

10.10.2011, non avrebbe mai avuto cefalee. È vero che in genere le cefalee

post-traumatiche scompaiono nella maggior parte dei casi entro 6 mesi, è anche

vero che in caso di persistenti cefalee dopo 6 mesi dal trauma si presume che

vi siano altri fattori che possano portare alla cronicizzazione della cefalea.

Dall’anamnesi però non mi pare che vi siano questi motivi che potrebbero

portare a una cronicizzazione della cefalea stessa. In più, avendo il trauma in

questione determinato anche una disfunzione vestibolare periferica destra

persistente, questo significa che il trauma non è stato così leggero come

ipotizzato dal neurologo che ha effettuato la perizia su incarico della CO 1 a __________.

Questo dato, ossia il fatto di aver subito un trauma cranico comunque di una

certa importanza, è un punto a favore che si tratta effettivamente di una

cefalea post-traumatica.” (doc. 230).

Con apprezzamento del 3

novembre 2015, il dott. __________ ha commentato criticamente le considerazioni

espresse dal dott. __________.

Innanzitutto, egli ha

sottolineato che, nel decorso, l’assicurato ha descritto in maniera sempre

diversa le cefalee lamentate, che sono così state valutate dai medici in modo

difforme.

D’altro canto, il

neurologo fiduciario ha rilevato che, diversamente da quanto sostenuto dal

dott. __________, il ricorrente presenta un’anamnesi positiva per le cefalee.

Inoltre, esiste una

rilevante e ben documentata co-morbidità psichiatrica. In questo senso, il

dott. __________ ha affermato di non comprendere come il dott. __________ abbia

potuto sostenere che non sono dati fattori che potrebbero aver comportato una

cronicizzazione delle cefalee.

Lo specialista

interpellato dall’CO 1 ha pure ritenuto non pertinente l’argomento secondo il

quale l’insorgenza di un disturbo vestibolare periferico renderebbe

maggiormente verosimile la presenza di una cefalea post-traumatica.

In conclusione, il dott. __________

ha ribadito che, a suo avviso, le cefalee denunciate dall’assicurato non si

trovano più in nesso causale naturale con l’infortunio del 10 ottobre 2011 (cfr.

doc. 237, p. 6 s.).

In corso di causa,

l’insorgente ha prodotto una relazione medico-legale del Prof. dott. __________,

specialista in medicina legale e delle assicurazioni a __________. In base alla

valutazione di questo sanitario, i disturbi lamentati da RI 1 sarebbero

imputabili a una “sindrome post-concussiva persistente associata ad una

verosimile disconnessione delle proiezioni prefrontali del nucleo talamico

dorsomediale o delle fibre ascendenti del sistema reticolare mesencefalico” che,

come tale, è stata causata - “certamente o con verosimiglianza preponderante” –

dall’infortunio assicurato (cfr. doc. D).

Nel mese di marzo 2016,

questa Corte ha richiamato dall’Ufficio AI la perizia pluridisciplinare

elaborata nel frattempo dal __________ di __________ (cfr. doc. XV e doc. XVII

1).

In quel contesto, il

ricorrente è stato indagato dal profilo neurologico dal dott. __________, spec.

FMH in neurologia.

Dalla sua perizia (parziale)

si evince in particolare che l’esame neurologico era risultato “… praticamente

normale: in particolare non si rilevano elementi oggettivi a favore di un danno

delle strutture nervose periferiche, anche i test d’equilibrio e in generale la

valutazione neurologica risultano nella norma senza elementi indicativi di una

lesione delle strutture nervose anche centrali. Le caratteristiche delle

cefalee post-traumatiche portano a porre la diagnosi di una cefalea tensiva con

evoluzione cronica. È già stata discussa a più riprese nell’ambito di

precedenti valutazioni neurologiche la relazione di queste cefalee con il

trauma subito dal paziente. Si parla di cefalee post-traumatiche quando le

cefalee appaiono o peggiorano nettamente entro 7 giorni dopo il trauma cranico,

le caratteristiche delle cefalee possono essere di vario tipo, sia tensivo che

anche talvolta emicranico. Nel caso in questione è difficile stabilire quale

sia stata l’entità del trauma subito dal paziente, comunque questo non ha

causato una perdita di conoscenza, i sintomi iniziali erano relativamente vaghi

e un danno maggiore generale dovuto al trauma è escluso. La definizione di

cefalee post-traumatiche lascia spazio ad un’interpretazione piuttosto ampia.

In questo caso penso che si possa parlare di cefalee tensive con evoluzione

cronica, formalmente non si può escludere una forma post-traumatica anche se

personalmente a questo punto tenderei a non metterle più in relazione con il

trauma, come d’altronde era già stato fatto in occasione di una precedente

valutazione peritale pluridisciplinare nel luglio 2013. Si ha nettamente

l’impressione che vi sia una componente psichica poco favorevole che

contribuisce a determinare in parte l’evoluzione sfavorevole delle cefalee.

Queste sono di media entità e il paziente riesce comunque a farle regredire per

parecchie ore dopo l’assunzione di analgesici.” (doc. XVII, p. 27).

Da notare che lo

psichiatra dott. __________, nella sua perizia (parziale), ha segnatamente

affermato che l’insorgente, successivamente al trauma cranico subito nel 2011,

“… ha manifestato una evoluzione depressiva caratterizzata da un grave

rallentamento del comportamento psicomotorio, da una tendenza alla

spersonalizzazione con parziale perdita della propria identità (precedentemente

legata interamente al ruolo professionale svolto) e da una povertà ideativa

associata a manifestazioni quali l’incapacità di pianificare azioni complesse

che a mio avviso possono essere ricondotte al registro dei disturbi legati al

decorso di una depressione grave indotta da un possibile danno frontale.”

(doc. XVII, p. 29 – il corsivo è del redattore).

Invitato dal medico AI ad

approfondire l’ipotesi di danno frontale post-traumatico, alla luce del fatto

che essa non trovava “… conferma nelle ripetute valutazioni neurologiche

inclusa quella attuale eseguita in ambito SAM” (cfr. doc. XVII 9), il dott.

Mari, con complemento del 17 marzo 2016, ha precisato che “… quando nelle

conclusioni del mio rapporto ho riportato la nozione di danno frontale non

intendevo porre una relazione diretta tra una lesione organica cerebrale, tra

l’altro mai messa in evidenza dalle valutazioni neurologiche effettuate

(inclusa quella eseguita nell’ambito della perizia SAM), e la sintomatologia

psichica descritta, quanto piuttosto sottolineare l’impatto che un possibile

danno cerebrale causato dal trauma possa avere avuto sull’A. portandolo a

sviluppare il quadro clinico di cui è sofferente.

Ritengo pertanto che

l’essenza del discorso fatto volesse portare unicamente alla descrizione di un

quadro clinico legato ad un evento traumatico vissuto dall’A. come se fosse un

danno cerebrale e non la constatazione di un quadro organico di tipo

post-traumatico, non essendo stata suffragata quest’ultima ipotesi dalle

valutazioni neurologiche effettuate finora.” (doc. XIX 1 – il corsivo è del

redattore).

Nel proprio referto

(parziale), il dott. __________, spec. FMH in reumatologia, ha in particolare

indicato che “per il secondo infortunio avvenuto il 10.10.2011 non vi sono

conseguenze in relazione con l’apparato muscolo-scheletrico. Neppure alla

colonna cervicale vi sono particolari patologie. L’assicurato soffre di cefalee

a carattere emicranico non messe in relazione da quest’ultimo con eventuali

patologie o disturbi cervicali.” (doc. XVII, p. 26).

2.7.2. Chiamato a pronunciarsi nella concreta

evenienza, questo Tribunale osserva che è unanimemente ammesso che l’apparizione

delle cefalee è stata causata dall’infortunio dell’ottobre 2011. Del resto

l’istituto assicuratore ha riconosciuto il proprio obbligo a prestazioni sino

al 2 settembre 2015 (benché, secondo i medici del __________ e il proprio

neurologo di fiducia, il nesso causale si fosse estinto già a distanza di sei

mesi dal trauma).

I pareri divergono invece

sulla questione di sapere se la relazione di causalità naturale con l’infortunio,

è persistita al di là della data di chiusura decisa dall’amministrazione

(settembre 2015; a favore della persistenza, si è pronunciato in particolare il

neurologo dott. __________, nel suo rapporto del 29 settembre 2015 – cfr. doc.

230).

Tutto ben considerato, il

TCA ritiene di potersi esimere dall’approfondire oltre questo aspetto, poiché,

anche nell’ipotesi in cui si volesse ammettere la persistenza della causalità

naturale oltre il 2 settembre 2015, l’esito non potrebbe comunque essere quello

auspicato con il ricorso, e ciò per i motivi seguenti.

Dalla documentazione

medica riassunta al considerando 2.7.2. emerge che cefalee e cervicalgie non

correlano con un danno infortunistico oggettivabile. In proposito, va segnatamente

segnalato che TAC e RMN cerebrali erano “risultate nella norma” e che la RMN

cervicale non aveva evidenziato “nulla di particolare” (cfr. rapporto 29

settembre 2015 del dott. __________, p. 2).

In tale

contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche

oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere

confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche

o di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente

(STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure

DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).

In questo

senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF

ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla

digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide

cervicale, non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato

organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010

consid. 3.2).

L’Alta Corte ha, altresì,

statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la prova della presenza di

un danno organico di natura infortunistica, sebbene esse possano essere

classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-II)

della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF

8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2; in materia di cefalee, si veda

pure la DTF 140 V 290).

In una sentenza U 273/06

del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TFA ha confermato che, per costante giurisprudenza,

la neuropsicologia non è di per sé atta a dimostrare l’esistenza di disfunzioni

cerebrali organiche derivanti da un infortunio.

Questa Corte prende atto

che, secondo il Prof. __________, l’assicurato è portatore di una

“disconnessione delle proiezioni prefrontali del nucleo talamico dorsomediale o

delle fibre ascendenti del sistema reticolare mesencefalico” (cfr. doc. D),

tuttavia ciò non basta per considerare oggettivato ai sensi della

giurisprudenza federale il preteso danno alla salute.

Un discorso analogo deve

valere anche per il “danno frontale” ipotizzato dallo psichiatra dott. __________

(cfr. doc. XVII, p. 29), nella misura in cui, così come da lui stesso

riconosciuto in un secondo tempo (cfr. doc. XIX 1), tale ipotesi non è stata

suffragata per mezzo di apparecchiature diagnostiche o di

immagine radiologica.

Ora, la più recente

giurisprudenza federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica

abnorme conseguente a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei

disturbi denunciati dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici

specialisti, ma non oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici

scientificamente riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di

postumi organici oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un

nesso di causalità naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012

UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della

causalità naturale viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame

particolare dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non

essere dato il necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a

esperire ulteriori indagini sulla questione della causalità naturale tra

l’infortunio e i disturbi lamentati (cfr. DTF 135 V 465 consid. 5.1).

In

ossequio ai principi giurisprudenziali appena esposti, in assenza di un

sufficiente sostrato organico oggettivabile, si deve procedere a un esame particolare

della causalità adeguata.

In

merito alla questione di sapere se l’esame dell’adeguatezza debba avvenire in

base alla prassi sviluppata nella DTF 117 V 359ss. relativamente ai traumi

cranio-cerebrali e precisata nella DTF 134 V 109, oppure secondo i criteri

applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio

(DTF 115 V 133 ss.), il TCA rileva che, avendo l’assicurato riportato, tutt’al

più, una lesione cerebrale traumatica lieve (Mild Traumatic

Brain Injury, nozione che corrisponde a quella di commotio

cerebri, utilizzata nel passato e oggi ormai superata – cfr., in proposito,

la STF 8C_691/2013 del 19 marzo 2014 consid. 5.2), il nesso di

causalità adeguata deve essere valutato secondo le regole inerenti all’evoluzione

psichica abnorme conseguente a infortunio ai sensi della DTF 115 V 133 (cfr.

STF 8C_75/2016 del 18 aprile 2016 consid. 4.2 e i riferimenti ivi citati; si

veda pure la STF 8C_236/2016 dell’11 agosto 2016 consid. 5.2).

Così come verrà

diffusamente dimostrato ai considerandi 2.8.1. e ss., nel caso concreto,

l’esistenza di un legame causale adeguato con l’infortunio del 10 ottobre 2011

deve essere negata e, con essa, anche la responsabilità dell’assicuratore LAINF

in relazione alle cefalee/cervicalgie presenti al di là del 2 settembre 2015.

2.8. Disturbi psichici:

causalità con l’infortunio del 10 ottobre 2011?

2.8.1. Nel caso concreto, dalla

decisione su opposizione impugnata risulta che l’amministrazione ha lasciato

aperta la questione di sapere se la problematica psichica presentata da RI 1 –

un disturbo dell’adattamento con reazione depressiva prolungata, secondo lo

psichiatra dott. __________ (cfr. doc. 118, p. 15), una sindrome depressiva

persistente con modificazione duratura della personalità, secondo lo psichiatra

dott. __________ (cfr. doc. C, p. 18) e una depressione di grado grave, secondo

lo psichiatra dott. __________ (cfr. doc. XVII, p. 24) - costituisce o meno una

conseguenza naturale dell’evento infortunistico del mese di ottobre 2011, posto

che la causalità adeguata deve comunque essere negata (cfr. doc. 238, p. 9).

Questo Tribunale condivide

tale modo di procedere.

2.8.2. Nell'esaminare l'adeguatezza

del legame causale, in relazione all'evento del 10 ottobre 2011, bisogna

avantutto procedere alla classificazione dell’infortunio occorso al ricorrente.

Per quanto riguarda la

dinamica, dal verbale d’audizione del 16 febbraio 2012 - sottoscritto dal

ricorrente in segno d’accettazione – risulta la descrizione seguente:

" (…).

Per prendere la trancia dovevo passare attraverso una specie di

cantina con un architrave ribassato. Ero un po’ di corsa. Non portavo il casco

perché non lo ritenevo necessario per il lavoro d’armatura che stavo facendo.

Io sono alto 175 cm. L’architrave si trovava a un’altezza da terra di 150 cm

circa. Io sono passato sotto l’architrave, ma col capo non abbastanza chinato.

Fatto sta che ho picchiato la parte superiore della testa, sopra la fronte,

contro il citato architrave di cemento. Non sono caduto. Al momento del colpo

mi sono sentito quasi svenire. Avevo una ferita sanguinante alla testa. Mi sono

seduto e sono rimasto seduto per circa 10 minuti a causa del male alla testa.”

(doc. 26, p. 2)

Ora, tenuto

conto della dinamica oggettiva dell’evento e precisato che, in questo contesto,

non devono essere prese in considerazione le conseguenze dell’infortunio, nè le

circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26), secondo questa Corte, il

sinistro occorso al ricorrente deve essere classificato, tra gli infortuni

di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti.

A titolo di raffronto, si

segnala che, nella già citata sentenza 8C_691/2013 del 19 marzo 2014 consid. 8,

l’Alta Corte ha qualificato allo stesso modo (tutt’al più infortunio di

grado medio, al limite della categoria inferiore) l’infortunio riguardante un

assicurato che, camminando in modo rapido, aveva battuto la testa contro un

motore appeso in un officina, era caduto al suolo e aveva riportato una

commozione cerebrale e una sordità neurosensoriale a destra.

Il Tribunale federale è

giunto a un’identica conclusione anche in una sentenza 8C_664/2008 del 29

dicembre 2008 consid. 2.3.1, concernente un assicurato che aveva battuto la

testa contro una stanga di metallo, riportando una lesione

cerebrale traumatica lieve.

In tale eventualità, il giudice

è tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri

elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.4. Per ammettere l’adeguatezza del

nesso causale, è necessario che un fattore fosse presente in maniera

particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri.

In una sentenza

8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 10/2010 UV 25 p.

100 ss., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni di media gravità ma che

si trovano al limite della categoria di quelli leggeri -, devono essere

adempiuti quattro dei sette criteri di rilievo, affinché possa essere

riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.

A titolo di premessa,

occorre osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità

in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di

natura somatica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e

adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI

1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

Sempre in questo contesto,

va precisato che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non

possono però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono

essere presi in considerazione (cfr. STF

8C_1044/2010 del 12 maggio 2011 consid. 4.4.4: “Die als körperlich

imponierenden organisch jedoch nicht hinreichend erklärbaren Beschwerden sind

bei einer Prüfung der Adäquanz nach BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung

einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9. April 2009 E. 4.6).“).

Questo Tribunale ritiene

che, nel caso di specie, l’adempimento del criterio delle circostanze

concomitanti particolarmente drammatiche o della particolare spettacolarità

dell'infortunio, possa essere escluso a priori.

Nell’infortunio

in discussione, l’assicurato ha riportato un trauma cranico e una

commozione dell’orecchio interno destro che ha comportato una disfunzione

vestibolare, manifestatasi con una vertigine parossistica

posizionale benigna (VPPB). Nel prosieguo, egli ha inoltre denunciato cefalee

e cervicalgie, risultate finalmente prive di sostrato organico, come pure una

problematica psichica.

A proposito di questo

criterio, la giurisprudenza ha precisato che il fatto che le conseguenze

infortunistiche abbiano costretto l’assicurato a cambiare professione, non

basta per ritenerlo soddisfatto. Il criterio in questione implica l’esistenza

di lesioni fisiche gravi o, trattandosi della loro particolare natura, di

lesioni interessanti organi ai quali l’uomo attribuisce una particolare importanza

soggettiva come ad esempio la perdita di un occhio oppure la mutilazione della

mano dominante (cfr. STF 8C_566/2013 del 18 agosto 2014, consid.

6.2.2).

Tenuto conto

di quanto precede, secondo il TCA, non si può parlare di lesioni gravi o

particolarmente caratteristiche (in questo senso, si vedano la STF 8C_795/2012

del 28 novembre 2012 consid. 5.3.2., riguardante un’assicurata vittima di un

trauma cranio-cerebrale con emorragia subaracnoidea frontale a sinistra, che

aveva reliquato cefalee come pure disturbi dell’olfatto e del gusto, in cui

l’Alta Corte ha negato che il criterio in discussione fosse adempiuto, anche

soltanto in forma semplice, la STF 8C_52/2008 del 5 settembre 2008 consid. 8.2,

concernente un assicurato che, caduto dopo essere stato urtato da

un’autovettura, aveva accusato una commotio cerebri, una contusione

toracica a destra con una serie di fratture costali, nonché alcune ferite

lacero-contuse alla parte sinistra del volto, la STFA U 327/05 del 3 gennaio

2008 consid. 2.3, inerente un assicurato che, a causa di un infortunio, aveva

riportato una ferita a livello occipitale, una commotio cerebri, nonché

una commotio auris e la STFU 377/05 del 3 gennaio 2007 consid. 6.5,

riguardante un assicurato, colpito alla parte destra dell’occipite da un

elemento in ferro, che aveva lamentato in particolare una contusio

labyrinthi, rispettivamente una commotio auris internae, comportante

un disturbo dell’udito).

Dalle carte processuali

non risulta neppure che l’insorgente sia rimasto vittima di una cura medica

errata e notevolmente aggravante degli esiti dell'evento traumatico.

Del resto, secondo la

giurisprudenza, questo criterio non può già essere considerato realizzato

quando un determinato provvedimento medico non si rivela finalmente efficace

(cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1).

Questa Corte ritiene che

non si possa parimenti pretendere che la cura medica dipendente dall'evento

infortunistico sia stata eccezionalmente lunga.

Dagli atti di causa emerge

infatti che, oltre alla degenza 21 - 25 luglio 2014 presso l’Ospedale __________

di __________ (disposta allo scopo di procedere a uno svezzamento

medicamentoso) e a quella 25 luglio – 13 agosto 2014 presso la Clinica __________

di __________ (durante la quale l’assicurato è stato sottoposto in sostanza a

un programma fisio-ergoterapico), le cure prestate a RI 1 sono consistite nella

somministrazione di farmaci antalgici e antidepressivi/ansiolitici,

nell’esecuzione di fisioterapia a livello ambulatoriale e in visite di controllo

da parte del medico curante e di vari specialisti.

Ora,

conformemente alla giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite

di controllo (cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure

la somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010

del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai

sensi del criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti quali la

fisioterapia, la chiropratica, l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale,

l’osteopatia, nonché le sedute di neuropsicologia/psicoterapia, non possono

essere definiti come particolarmente gravosi (cfr. STF 8C_726/2010

del 19 novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010 del 15 novembre 2010 consid.

4.2.4 e riferimenti).

Il

TF ha del resto deciso in questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10

settembre 2009 consid. 3.4.3, riguardante un assicurato, vittima di un trauma

distorsivo cervicale, che aveva beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica

medicamentosa, di una riabilitazione stazionaria e di fisioterapia

ambulatoriale, nonché, in seguito, anche di cure psichiatriche/psicoterapiche,

e in una sentenza 8C_387/2011 del 20 settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente

un assicurato, vittima di un incidente stradale con commotio cerebri e

contusione del rachide lombare, il cui trattamento era consistito

essenzialmente in controlli presso il medico curante e in sedute di

fisioterapia. L’Alta Corte ha ritenuto che nemmeno la degenza in clinica nel

periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la seguente ergoterapia ambulatoriale

e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio al 21 agosto 2008, potevano

giustificare la realizzazione di questo criterio, precisato che per la

realizzazione del criterio della specifica cura medica protratta e gravosa, la

prassi pone delle esigenze decisamente più elevate.

Anche

il criterio del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti

intervenute non è realizzato. In merito è utile sottolineare che dalla cura

medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o

delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze

particolari che hanno pregiudicato la guarigione. L’assunzione di molti

medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere questo criterio.

Lo stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie, l’assicurato

lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità lavorativa

(cfr. STF 8C_213/2011 del 7 giugno 2011 consid. 8.2.5 e 8C_80/2009 del 5 giugno

2009 consid. 6.5 e riferimenti). In questo senso, il Tribunale federale ha

negato la realizzazione di questo criterio anche nel caso di un decorso

indiscutibilmente protratto (cfr. STF 8C_402/2011 del 10 febbraio 2012 consid.

5.4).

Nella

concreta evenienza, non sono invero ravvisabili quelle particolari circostanze

la cui presenza, secondo la giurisprudenza federale, sarebbe necessaria per

ammettere un decorso sfavorevole e/o l’insorgere di rilevanti

complicazioni.

In queste condizioni, può

rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio dei dolori somatici persistenti

e quello del grado e durata dell'incapacità lavorativa,

poiché anche se ciò dovesse essere il caso, in presenza di un infortunio di

media gravità al limite della categoria degli infortuni leggeri, la realizzazione

di due criteri non potrebbe comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di

causalità (cfr. RDAT 2003 II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7;

RSAS 2001 p. 431, U 187/95).

In questo

contesto - con riferimento alle denunciate cefalee e cervicalgie – è però utile

ribadire che trattandosi di valutare l’esistenza del nesso di causalità

adeguata in applicazione della prassi in materia d’evoluzione psichica abnorme

conseguente a infortunio, devono essere presi in considerazione unicamente i

disturbi somatici in nesso di causalità con l’infortunio, che trovano

inoltre sufficiente correlazione sul piano organico.

In esito a quanto precede,

si deve concludere che i disturbi psichici di cui soffre l’insorgente, non

costituiscono una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico occorso il 10

ottobre 2011. Se ne deduce quindi che l’assicuratore resistente era legittimato

a negare al riguardo la propria responsabilità.

In conclusione, è quindi a

giusta ragione che l’CO 1 ha valutato il diritto alle prestazioni di lunga

durata (rendita d’invalidità e IMI) tenuto conto unicamente della patologia

vestibolare (relativamente alla quale ha riconosciuto la propria

responsabilità a titolo di conseguenza dell’infortunio dell’ottobre 2011) e

della ipoacusia (assunta a titolo di malattia professionale).

2.9. Diritto alla rendita

d’invalidità?

2.9.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una

sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss.,

ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8

cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase

LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti

di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da

parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il

reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato

che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di

invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18

cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa

pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la

giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al

guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti

si veda pure la DTF 130 V 343.

Due

sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra

il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un

nesso causale adeguato (fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale

ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.9.2. L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta

al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato

e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra

nell'esplicare determinate funzioni.

Il

medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo

2002).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I

due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi

deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il

TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un

rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se

l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo

lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno

1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La

misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va

valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze

personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione

professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate

circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali

formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in

quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In

tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da

porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid.

5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età

l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la

diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età

avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi che

potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute

della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si

sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella

causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per

modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se

particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr.

RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.9.3

Nella presente fattispecie,

secondo l’assicuratore convenuto, l’insorgente non è più in grado di esercitare

la sua precedente professione di muratore, ma potrebbe svolgere, in misura

normale, un’attività adeguata alle sequele infortunistiche residuali (doc. 238,

p. 11).

In proposito, questa Corte

constata che tale valutazione trova in effetti pieno riscontro nella

documentazione medica agli atti.

Con rapporto peritale del

28.

aprile 2015, il dott. __________, spec. FMH in ORL, ha dichiarato il

ricorrente abile al lavoro in misura del 100% in attività che tengano conto

delle limitazioni legate all’affezione vestibolare (cfr. doc. 212, p. 6).

D’altro canto, con

apprezzamento datato 24 agosto 2015, il dott. __________, spec. FMH in ORL

presso il Dipartimento __________ di __________, ha dichiarato che, dal profilo

ORL, RI 1 è totalmente abile al lavoro, eccezione fatta per i lavori su

ponteggi non assicurati, rispettivamente su scale a pioli, così come su

macchinari rotanti velocemente. A suo avviso, pertanto, tutte le attività da

svolgere in pianura sono completamente esigibili (cfr. doc. 221, p. 2).

Infine, con la sua perizia

(parziale) del 30 dicembre 2015, il dott. __________, Primario di ORL presso

l’Ospedale __________ di __________, ha classificato il deficit vestibolare fra

le diagnosi con incidenza sulla capacità lavorativa, l’ipoacusia invece fra

quelle senza incidenza. Quindi, egli ha ritenuto che l’assicurato possa svolgere

delle attività adeguate al 100%, ovvero delle attività semplici, che non

implichino il salire su scale o il superare dislivelli (doc. XVII, p. 3).

Alla luce di tutto quanto

precede, secondo il TCA, risulta accertato, con un sufficiente grado di

verosimiglianza, che, nonostante la patologia vestibolare e il disturbo

dell’udito, l’assicurato sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un

rendimento completo, un’attività lavorativa adeguata. Del resto, il ricorrente

non ha prodotto alcuna certificazione medica specialistica che metta in dubbio

la correttezza di tale conclusione.

Da notare ancora che,

secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro

concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste

esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti

permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In

proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in particolare già ritenuto

corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto

di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. STF

8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del

25.

febbraio 2003, consid. 4.7).

2.9.4

Si tratta ora di

valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Per quanto

concerne il reddito da valido, secondo l’istituto assicuratore

convenuto, l’insorgente avrebbe guadagnato nel 2014 (ossia al momento in cui è

stato posto termine all’indennità giornaliera), qualora non fosse rimasto

vittima dell’infortunio assicurato, un importo annuo pari a fr. 64'750

(cfr. doc. 223, p. 2).

Questo dato

- non contestato dal ricorrente - può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.

2.9.5

Per

quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75

seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,

conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle

statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i

salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme

delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione

è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una

deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto

delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL

(“Descrizione dei posti di lavoro”).

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte,

relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una sentenza

32.2007.165

del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del

20.

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido

conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario

medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va

ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la

valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.

326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la

questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola

stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid. 6.2;

dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata

in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un

gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente

inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può

giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei

redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la

parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una

deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali

sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito

non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di

parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

Questa

giurisprudenza è stata confermata ancora di recente dal TF, segnatamente nella

DTF 141 V 1 consid. 5.

2.9.6

Nella presente

fattispecie, l’amministrazione ha quantificato in fr. 59'394 il reddito da

invalido, applicando la tabella RSS 2012 TA 1 e operando decurtazioni dello

0.

% a titolo di gap salariale e del 10% a titolo di deduzione sociale

ex DTF 126 V 80 (cfr. doc. 223, p. 2).

Va innanzitutto

constatato che l’assicuratore non ha fatto capo ai dati salariali risultati

dalle DPL, poiché quest’ultimo sistema è stato considerato non idoneo tenuto

conto dei disturbi postinfortunistici dell’interessato (cfr. doc. 223, p. 1). Ciò

a ragione, in quanto dalla scheda standard non è possibile desumere se il posto

di lavoro in questione comporta, ad esempio, delle mansioni su o in prossimità

di macchinari pericolosi (l’Alta Corte si è del resto già espressa in questo

senso, a proposito degli assicurati con lesioni agli organi di senso, cfr. STFA

U 303/00 del 24 ottobre 2002 consid. 3.1; si veda pure la STCA 35.2016.31 del

17.

agosto 2016 consid. 2.8.3.).

Quindi, utilizzando

i dati forniti dalla tabella RSS 2012 TA 1, l’assicurato,

svolgendo nel 2012 una professione che presuppone qualifiche inferiori (livello

di qualifica 1) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR

2002.

UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile

lordo pari a fr. 5'210.

Riportando questo dato su

41.7

ore (cfr. dati pubblicati sul sito web dell’UFS; a questo

proposito, si veda la STF 8C_480/2010 del 10 marzo 2012 consid. 3.1.1), esso

ammonta a fr. 5'431.42 mensili oppure a fr. 65'177.04 per l'intero anno (fr.

5'431.42 x 12).

Dopo adeguamento

all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2014, un reddito annuo di fr.

66'154.69.

L’assicurato,

quale muratore, avrebbe realizzato nel 2014 un reddito

annuo di fr. 64'750 per un’occupazione a tempo pieno. Tale

reddito si situa sotto la media dei salari per un'attività equivalente

(cioè fr. 68'334.64; cfr. Tabella TA 1 2012, p.to 41-43 “Costruzione”,

livello di qualifica 1: fr. 5'430 riportato su 41.5 ore/settimana = fr. 5'633.62

x 12 mesi = fr. 67'603.44 e aggiornato al 2014).

In casu, in applicazione della giurisprudenza citata al considerando 2.9.5. in fine, il reddito statistico da invalido

(fr. 66'154.69) va ridotto dello 0.25%, percentuale

corrispondente al gap salariale (per la parte percentuale che supera la

soglia del 5%) e si attesta pertanto a fr. 65'989.30 (risultato intermedio).

L’insorgente

non può essere seguito allorquando pretende che il reddito di riferimento per

il calcolo del gap salariale debba essere riportato su 45 ore

settimanali, visto che quelle erano le ore che egli svolgeva prima

d’infortunarsi (cfr. doc. I, p. 11).

In effetti, in

una sentenza 35.2015.81 del 25 gennaio 2016 consid. 2.6.3 - confermata dal TF

con sentenza 8C_155/2016 dell’8 agosto 2016 -, questa Corte ha già spiegato le

ragioni per cui non ha fatto proprie le argomentazioni del patrocinatore

dell’assicurato.

In

ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le

circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere

ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella concreta evenienza,

l’istituto assicuratore ha operato una decurtazione del 10% sul reddito

statistico da invalido, per tenere conto del danno alla salute

post-infortunistico e dello statuto di frontaliere (doc. 238, p. 12).

Da parte sua, l’assicurato

pretende invece che la riduzione del reddito statistico da invalido debba

essere almeno del 15%, a fronte dell’età, degli impedimenti funzionali e

del solo accesso alle attività leggere, dell’esperienza lavorativa limitata al

solo settore dell’edilizia e delle limitazioni comunque presenti anche in

attività adeguate a causa delle vertigini e della malattia professionale (cfr.

doc. I, p. 11).

In

una sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 consid. 5.4, il TF ha confermato il

principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve

avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di

tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni

sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente

verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata ulteriormente

confermata, segnatamente con sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 consid.

4.6

In un’altra sentenza

8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 4.2, l’Alta Corte ha rilevato che non è

necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in

considerazione ma che occorre piuttosto procedere a una valutazione globale,

nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul

reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.

Nel caso di specie, tenuto

conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali

nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF

137.

V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione

del 10%, l’CO 1 non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. Mediante

la riduzione in questione, l’istituto convenuto ha infatti debitamente tenuto

conto degli effetti legati alla menomazione infortunistica e dello statuto di

frontaliere dell’assicurato.

Per

quanto riguarda il fattore “età”, il Tribunale federale ne ha più volte negato

la rilevanza in relazione a lavoratori ausiliari, siccome essi “… auf dem massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art.

16.

ATSG) grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter

bei Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und

repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar

lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65;

vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3,

und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2).“ (STF 8C_319/2007 del 6 maggio

2008.

consid. 8.3; in questo senso, si vedano pure la STF

8C_712/2012 del 30 novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF 8C_361/2011 del 20

luglio 2011, la STF 8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e la STF

8C_292/2009 del 10 giugno 2009 consid. 5.2.1).

D’altra

parte, per quanto attiene al fatto che l’assicurato dispone di competenze

professionali limitate al solo settore dell’edilizia, il TF ha già ha avuto

modo di precisare che l’assenza d’esperienza in taluni ambiti di attività ha

poca incidenza sulla rimunerazione percepita per l’esecuzione di mansioni

semplici e ripetitive (cfr. STF 9C_467/2012 del 25 febbraio 2013 consid.

4.3

).

Il reddito da invalido,

tenuto conto di una decurtazione del 10%, ammonta dunque a fr. 59'390.37.

Il grado di invalidità del

ricorrente - stabilito confrontando i fr. 64'750 al

reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto

l’infortunio, e cioè fr. 59'390.37 – risulta essere dell’8.27%, arrotondato

all’8% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2, insufficiente per fondare il

diritto alla rendita (cfr. art. 18 cpv. 1 LAINF).

2.10

Entità

della menomazione all’integrità?

2.10.1

Secondo l'art. 24 cpv. 1

LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito

all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità

fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.10.2

L'art.

36.

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità

giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole

se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In

questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed

anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La

parte della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.10.3

Giusta

l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive

contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se

più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni

sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo

(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si

prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel

caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.10.4

L’INSAI

ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che

integrano quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.

221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.10.5

Dalle

tavole processuali si evince che la valutazione della menomazione all’integrità

di cui è portatore RI 1, è stata eseguita dai dottori ____________________ e __________,

entrambi spec. FMH in ORL.

Questo il tenore dell’apprezzamento

28.

aprile 2015 del dott. __________:

" (…).

En conclusion cet assuré présente un déficit

vestibulaire droit, compensé, ainsi qu’une atteinte vestibulaire centrale,

comme séquelle probable de l’accident du 10.10.2011.

L’état définitif est atteint. Une rééducation

vestibulaire intensive ne me paraît pas indiquée puisque le déficit est

compensé.

L’atteinte à l’intégrité est de 10% (trobles subjectifs, anomalies objectives légères).”

(doc.

212, p. 6 – il corsivo è del redattore)

Con rapporto datato 24

agosto 2015, il dott. __________ ha avallato la valutazione del dott. __________

e, d’altra parte, ha sostenuto che l’importanza dell’ipoacusia presentata dal

ricorrente non giustifica il riconoscimento di un’indennità:

" (…).

Neurootologischen Untersuchungsbericht von Dr. __________

in __________ vom 28.04.2015 zur Kenntnis genommen. Dr. __________ konnte

peripher vestibuläre Funktionsstörung rechts mit seinen Untersuchungsresultaten

bestätigen, wobei diese peripher vestibuläre Funktionsstörung rechts

kompensiert ist. Zudem bestehen Hinweise für eine zentral-vestibuläre

Funktionsstörung, die aus ORL-ärztlicher Sicht mit Wahrscheinlichkeit in

kausalem Zusammenhang mit dem Unfallereignis vom 10.10.2011 steht. Was den

unfallbedingten, entschädigungspflichtigen Integritätsschaden aus

ORL-ärztlicher Sicht anbetrifft, so handelt es sich subjektiv um eine leichte

Störung des Gleichgewichtsfunktionssystems (temporäres leichtes Benommenheits-

und/oder Unsicherheitsgefühl) sowie um eine höchstens mittelschwere

objektivierbare Störung des Gleichgewichtsfunktionssystems bei einem positiven pathodiagnostischen

Systembefund, was einem unfallbedingten, entschädigungspflichtigen

Integritätsschaden von 10% entspricht. Diese Beurteilung stützt sich auf

die Tabelle 14 der Integritätsschädigungen.

Was die Schädigung des Gehör anbetrifft, so

widerspiegelt das Reintonaudiogramm vom 11.02.2015 eine nicht erhebliche

Hochton-Innenohrschwerhörigkeit beidseits. Deshalb wird diesbezüglich keine

Integritätsentschädigung geschuldet.”

(doc. 221

– il corsivo è del redattore)

Anche

il dott. __________, nella sua perizia del 30 dicembre 2015, ha confermato che

l’assicurato non raggiunge i valori per ammettere una menomazione uditiva (cfr.

doc. XVII 5, p. 2).

Tutto ben considerato,

chiamato a pronunciarsi su una questione squisitamente medica, questo Tribunale

ritiene che la suesposta (univoca) documentazione medica possa costituire da

valido fondamento per il giudizio che è chiamato rendere. Del resto, il

ricorrente ha sì preteso l’assegnazione di un’IMI di maggiore entità, tuttavia

egli non ha supportato tale sua pretesa con documentazione medica

specialistica.

Sulla scorta di quanto

precede, la decisione su opposizione impugnata merita conferma anche nella

misura in cui è stata riconosciuta un’IMI del 10%.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti